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Document 32021D1482
Commission Implementing Decision (EU) 2021/1482 of 14 September 2021 establishing the equivalence, for the purpose of facilitating the right of free movement within the Union, of COVID-19 certificates issued by the State of Israel to the certificates issued in accordance with Regulation (EU) 2021/953 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1482 della Commissione del 14 settembre 2021 che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dallo Stato d'Israele ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1482 della Commissione del 14 settembre 2021 che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dallo Stato d'Israele ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2021/6751
OJ L 325, 15.9.2021, p. 51–53
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
15.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 325/51 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1482 DELLA COMMISSIONE
del 14 settembre 2021
che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dallo Stato d'Israele ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato. |
(2) |
Il regolamento (UE) 2021/953 consente l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati di vaccinazione e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dallo Stato d'Israele ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dallo Stato d'Israele ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente o risiedono nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento. |
(3) |
Il 19 luglio 2021 lo Stato d'Israele ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione e di guarigione in relazione alla COVID-19 nell'ambito del sistema denominato «Ramzor». Lo Stato d'Israele ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tale riguardo, lo Stato d'Israele ha informato la Commissione che i certificati COVID-19 rilasciati dallo Stato d'Israele in conformità del sistema «Ramzor» contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953. |
(4) |
A seguito di una richiesta dello Stato d'Israele, il 6 settembre 2021 la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione e di guarigione in relazione alla COVID-19 sono rilasciati dallo Stato d'Israele in conformità di un sistema, denominato «Ramzor», che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dallo Stato d'Israele in conformità del sistema «Ramzor» riportano i dati necessari. |
(5) |
Lo Stato d'Israele ha altresì informato la Commissione che rilascia certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19, che attualmente comprendono Comirnaty e Spikevax. |
(6) |
Lo Stato d'Israele ha inoltre informato la Commissione che rilascia certificati di guarigione interoperabili. Tali certificati sono validi per non più di 180 giorni dalla data del primo test positivo. |
(7) |
Lo Stato d'Israele ha inoltre informato la Commissione che accetta i certificati di vaccinazione, test e guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE a norma del regolamento (UE) 2021/953. |
(8) |
Lo Stato d'Israele ha inoltre informato la Commissione che accetta i certificati di vaccinazione e non applica restrizioni di viaggio per persone cui siano stati somministrati vaccini che hanno ricevuto un'autorizzazione all'immissione in commercio in tutta l'UE a norma del regolamento (CE) n. 726/2004. |
(9) |
Lo Stato d'Israele ha altresì informato la Commissione che accetta i certificati di test per la COVID-19 basati su test di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT) (ad esempio mediante reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa, RT-PCR) rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE. Tuttavia, lo Stato d'Israele indica che tutti i viaggiatori, compresi quelli che esibiscono risultati di test locali, devono sottoporsi nuovamente a un test NAAT (ad esempio RT-PCR) all'atterraggio dell'aereo, precisando che un test effettuato prima del volo non esenta da alcuna restrizione di viaggio tranne dal divieto d'imbarco. Inoltre, Israele non accetta test antigenici rapidi. |
(10) |
Lo Stato d'Israele ha inoltre informato la Commissione che, alla verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi contenuti saranno trattati solo per verificare e confermare lo stato del titolare per quanto riguarda la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione, e non saranno conservati successivamente. |
(11) |
Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati COVID-19 rilasciati dallo Stato d'Israele in conformità del sistema «Ramzor» devono essere considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953. |
(12) |
I certificati COVID-19 rilasciati dallo Stato d'Israele in conformità del sistema «Ramzor» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/953. |
(13) |
Affinché la presente decisione sia operativa, lo Stato d'Israele dovrebbe essere collegato al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953. |
(14) |
Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere o revocare la presente decisione se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953. |
(15) |
Alla luce della necessità di collegare quanto prima lo Stato d'Israele al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(16) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dallo Stato d'Israele in conformità del sistema «Ramzor» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.
Articolo 2
Lo Stato d'Israele è collegato al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).