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Document 32021D1477

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1477 della Commissione del 14 settembre 2021 che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica d'Albania ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/6746

OJ L 325, 15.9.2021, p. 36–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1477/oj

15.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 325/36


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1477 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2021

che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica d'Albania ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato.

(2)

Il regolamento (UE) 2021/953 consente l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica d'Albania ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica d'Albania ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente o risiedono nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.

(3)

Il 19 agosto 2021 la Repubblica d'Albania ha fornito alla Commissione informazioni sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 nell'ambito del sistema denominato «Albanian Covid 19 Test and Vaccine Registry» (registro albanese dei test e dei vaccini anti COVID-19). La Repubblica d'Albania ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tale riguardo, la Repubblica d'Albania ha informato la Commissione che i certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica d'Albania conformemente al sistema «Albanian Covid 19 Test and Vaccine Registry» contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953.

(4)

A seguito di una richiesta della Repubblica d'Albania, il 7 settembre 2021 la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 sono rilasciati dalla Repubblica d'Albania in conformità di un sistema, l'«Albanian Covid 19 Test and Vaccine Registry», che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica d'Albania in conformità del sistema «Albanian Covid 19 Test and Vaccine Registry» riportano i dati necessari.

(5)

La Repubblica d'Albania ha altresì informato la Commissione che rilascerà certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19, che attualmente comprendono Comirnaty, Vaxzevria, CoronaVac, Sputnik V, Spikevax, il vaccino anti COVID-19 Janssen e Covishield.

(6)

La Repubblica d'Albania ha inoltre informato la Commissione che rilascia certificati di test interoperabili per test di amplificazione dell'acido nucleico e per test antigenici rapidi presenti nell'elenco comune e aggiornato di test antigenici rapidi per la COVID-19 concordato dal comitato per la sicurezza sanitaria istituito dall'articolo 17 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), sulla base della raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2021 (4).

(7)

La Repubblica d'Albania ha altresì informato la Commissione che rilascia certificati di guarigione interoperabili. Tali certificati sono validi per non più di 180 giorni dalla data del primo test positivo.

(8)

La Repubblica d'Albania ha inoltre informato la Commissione che accetta i certificati di vaccinazione, test e guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE a norma del regolamento (UE) 2021/953.

(9)

La Repubblica d'Albania ha inoltre informato la Commissione che, alla verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi contenuti saranno trattati solo per verificare e confermare lo stato del titolare per quanto riguarda la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione, e non saranno conservati successivamente.

(10)

Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica d'Albania in conformità del sistema «Albanian Covid 19 Test and Vaccine Registry» devono essere considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(11)

I certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica d'Albania in conformità del sistema «Albanian Covid 19 Test and Vaccine Registry» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/953.

(12)

Affinché la presente decisione sia operativa, la Repubblica d'Albania dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

(13)

Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere o revocare la presente decisione se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.

(14)

Alla luce della necessità di collegare quanto prima la Repubblica d'Albania al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica d'Albania in conformità del sistema «Albanian Covid 19 Test and Vaccine Registry» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 2

La Repubblica d'Albania è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).

(3)  Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).

(4)  Raccomandazione del Consiglio, del 21 gennaio 2021, relativa a un quadro comune per l'uso e la convalida dei test antigenici rapidi e il riconoscimento reciproco dei risultati dei test per la COVID-19 nell'UE (GU C 24 del 22.1.2021, pag. 1).


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