EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1046

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

PE/13/2018/REV/1

OJ L 193, 30.7.2018, p. 1–222 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/12/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj

30.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/1


REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2018/1046 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2018

che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 46, lettera d), l’articolo 149, l’articolo 153, paragrafo 2, lettera a), gli articoli 164, 172, 175, 177 e 178, l’articolo 189, paragrafo 2, l’articolo 212, paragrafo 2, l’articolo 322, paragrafo 1, e l’articolo 349, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (4),

considerando quanto segue:

(1)

Dopo tre anni di attuazione, le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione («bilancio») dovrebbero essere nuovamente modificate per eliminare le strozzature nell’attuazione aumentando la flessibilità, per semplificare i meccanismi di erogazione per le parti interessate e per i servizi, per ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e per migliorare l’accessibilità, la trasparenza e la rendicontabilità. È opportuno pertanto abrogare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e sostituirlo con il presente regolamento.

(2)

Al fine di ridurre la complessità delle regole finanziarie applicabili al bilancio e includere quelle pertinenti in un unico regolamento, è opportuno abrogare il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (6). A fini di chiarezza, le norme principali del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 dovrebbero essere inserite nel presente regolamento, mentre altre dovrebbero essere incluse nelle regole e negli orientamenti interni.

(3)

È opportuno mantenere i principi di bilancio fondamentali. Le deroghe esistenti a tali principi per settori specifici come la ricerca, le azioni esterne e i fondi strutturali dovrebbero essere per quanto possibile riviste e semplificate, considerando se siano tuttora pertinenti e tenendo conto del loro valore aggiunto per il bilancio, nonché degli oneri che impongono agli interessati.

(4)

Le regole in materia di riporto degli stanziamenti dovrebbero essere presentate in maniera più chiara e dovrebbe essere fatta una distinzione tra riporti automatici e riporti non automatici. Le istituzioni dell’Unione interessate dovrebbero fornire informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio sia sui riporti di diritto che sui riporti non automatici.

(5)

Il riporto e l’utilizzazione delle entrate con destinazione specifica esterne per il programma o l’azione successivi dovrebbero essere consentiti per utilizzare tali fondi in modo efficiente. Si dovrebbero poter riportare le entrate con destinazione specifica interne soltanto per l’esercizio successivo, salvo se diversamente disposto dal presente regolamento.

(6)

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica interne, dovrebbe essere consentito il finanziamento di nuovi progetti immobiliari con le entrate provenienti da indennità locative e dalla vendita dei fabbricati. Con questa finalità, tali entrate dovrebbero essere considerate entrate con destinazione specifica interne che possono essere riportate fino a quando non siano utilizzate integralmente.

(7)

Le istituzioni dell’Unione dovrebbero poter accettare qualsiasi atto di liberalità a favore dell’Unione.

(8)

È opportuno introdurre una disposizione per consentire la sponsorizzazione in natura da parte di una persona giuridica di manifestazioni o attività a fini promozionali o ai fini della responsabilità sociale delle imprese.

(9)

È opportuno chiarire il concetto di performance in relazione al bilancio. La performance dovrebbe essere collegata all’applicazione diretta del principio della sana gestione finanziaria. Si dovrebbe definire anche il principio della sana gestione finanziaria e dovrebbe essere stabilito un nesso tra obiettivi fissati e performance, tra indicatori e risultati, nonché tra economia, efficienza ed efficacia dell’utilizzazione degli stanziamenti. Ai fini della certezza del diritto dovrebbe essere definita la terminologia della performance, in particolare per quanto riguarda le realizzazioni e i risultati, evitando nel contempo conflitti con i quadri della performance esistenti dei diversi programmi.

(10)

Conformemente all’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 Legiferare meglio (7), la legislazione dell’Unione dovrebbe essere di qualità elevata e dovrebbe concentrarsi sui settori in cui presenta il massimo valore aggiunto per i cittadini e conseguire gli obiettivi strategici comuni dell’Unione nel modo più efficiente ed efficace possibile. Sottoporre a valutazione i programmi di spesa nuovi ed esistenti e le attività che comportano spese significative può contribuire a raggiungere tali obiettivi.

(11)

Conformemente al principio di trasparenza sancito dall’articolo 15 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), le istituzioni dell’Unione devono operare nel modo più trasparente possibile. Per quanto riguarda l’esecuzione del bilancio, l’applicazione di tale principio implica che i cittadini conoscano la destinazione e lo scopo dei fondi spesi dall’Unione. Tali informazioni favoriscono il dibattito democratico, contribuiscono alla partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell’Unione, rafforzano il monitoraggio istituzionale e il controllo sulla spesa dell’Unione e contribuiscono al rafforzamento della sua credibilità. La comunicazione dovrebbe essere maggiormente mirata e finalizzata a rafforzare la visibilità del contributo dell’Unione per i cittadini. Tali obiettivi dovrebbero essere raggiunti attraverso la pubblicazione, preferibilmente utilizzando moderni strumenti di comunicazione, delle pertinenti informazioni riguardanti tutti i destinatari dei fondi finanziati dal bilancio che tengano conto dei legittimi interessi di riservatezza e di sicurezza di detti destinatari e, per quanto concerne le persone fisiche, del loro diritto alla vita privata e alla protezione dei loro dati personali. Le istituzioni dell’Unione dovrebbero quindi adottare un approccio selettivo nella pubblicazione delle informazioni conformemente al principio di proporzionalità. Le decisioni in materia di pubblicazione dovrebbero basarsi su criteri pertinenti al fine di fornire informazioni opportune.

(12)

Fatte salve le norme sulla protezione dei dati personali, dovrebbe essere garantita la massima trasparenza sulle informazioni relative ai destinatari. Le informazioni sui destinatari dei fondi dell’Unione eseguiti in regime di gestione diretta dovrebbero essere pubblicate su un apposito sito web delle istituzioni dell’Unione, come il sistema di trasparenza finanziaria, e dovrebbero comprendere almeno il nominativo e l’ubicazione del destinatario, l’importo giuridicamente impegnato e la finalità della misura. Tali informazioni dovrebbero tener conto di criteri pertinenti quali la periodicità, la natura e l’importanza della misura.

(13)

La Commissione dovrebbe avere la possibilità di dare esecuzione al bilancio indirettamente attraverso le organizzazioni degli Stati membri. Ai fini della certezza del diritto è pertanto opportuno definire un’organizzazione di uno Stato membro come un’entità stabilita in uno Stato membro quale organismo di diritto pubblico o quale organismo di diritto privato investito di attribuzioni di servizio pubblico e assistito da sufficienti garanzie finanziarie fornite da tale Stato membro. Il sostegno finanziario fornito a tali organismi di diritto privato da uno Stato membro, conformemente alle disposizioni di cui al diritto dell’Unione, nella forma da esso stabilita e senza che tale sostegno richieda necessariamente una garanzia bancaria, dovrebbe essere considerato sufficiente garanzia finanziaria.

(14)

In relazione a premi, sovvenzioni e contratti attribuiti in seguito all’apertura di una gara pubblica e, in particolare, a concorsi, inviti a presentare proposte e gare di appalto, per rispettare i principi del TFUE e, segnatamente, quelli di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione, dovrebbero essere pubblicati il nominativo e l’ubicazione dei destinatari dei fondi dell’Unione. Siffatta pubblicazione dovrebbe aiutare i richiedenti non selezionati nella gara a esercitare il controllo sulle procedure di aggiudicazione o di attribuzione.

(15)

Poiché è opportuno che i dati personali relativi alle persone fisiche non siano pubblicati per un periodo superiore alla durata di utilizzo dei fondi da parte del destinatario, tali dati dovrebbero essere cancellati dopo due anni. Lo stesso dovrebbe valere per i dati personali relativi a persone giuridiche la cui denominazione ufficiale individua una o più persone fisiche.

(16)

Nella maggior parte dei casi disciplinati dal presente regolamento la pubblicazione riguarda persone giuridiche. Quando sono interessate persone fisiche, la pubblicazione dei dati personali dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità tra l’entità dell’importo erogato e l’esigenza di controllare l’impiego ottimale dei fondi. In tali casi, la pubblicazione della regione al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) è coerente con l’obiettivo della pubblicazione delle informazioni dei destinatari e assicura la parità di trattamento tra Stati membri di dimensioni diverse, garantendo al contempo il diritto dei destinatari al rispetto della vita privata e, in particolare, alla protezione dei loro dati personali.

(17)

Ai fini della certezza del diritto e conformemente al principio di proporzionalità, è opportuno specificare le situazioni nelle quali la pubblicazione non dovrebbe aver luogo. Per esempio, non dovrebbero essere pubblicate informazioni inerenti a borse di studio o ad altre forme di aiuto diretto in favore di persone fisiche estremamente bisognose, a taluni contratti di valore molto modesto o a sostegni finanziari al di sotto di una determinata soglia forniti mediante strumenti finanziari, o nei casi in cui la divulgazione rischi di minare i diritti e le libertà delle persone interessate tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea oppure di ledere gli interessi commerciali dei destinatari. In ogni caso, per le sovvenzioni non ci dovrebbe essere alcuna esenzione speciale dall’obbligo di pubblicare le informazioni, in base a una soglia specifica, al fine di mantenere la prassi attuale e garantire la trasparenza.

(18)

Qualora i dati personali dei destinatari siano pubblicati ai fini della trasparenza in relazione all’uso di fondi dell’Unione e al controllo delle procedure di aggiudicazione, i destinatari summenzionati dovrebbero essere informati di tale pubblicazione, nonché dei loro diritti e delle procedure applicabili per esercitare tali diritti, in conformità dei regolamenti (CE) n. 45/2001 (8) e (UE) 2016/679 (9) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(19)

Per garantire che il principio della parità di trattamento sia rispettato per tutti i destinatari, è opportuno pubblicare anche le informazioni relative alle persone fisiche, in ottemperanza all’obbligo per gli Stati membri di prevedere un livello elevato di trasparenza per i contratti che eccedono le soglie stabilite dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(20)

Nel caso della gestione indiretta e concorrente, le persone, le entità o gli organismi designati che eseguono i fondi dell’Unione dovrebbero mettere a disposizione le informazioni sui destinatari e sui destinatari finali. Nel caso della gestione concorrente le informazioni dovrebbero essere pubblicate conformemente alla normativa settoriale. La Commissione dovrebbe mettere a disposizione le informazioni su un singolo sito web, che comprenda un riferimento al suo indirizzo, dove siano reperibili le informazioni sui destinatari e sui destinatari finali.

(21)

Ai fini di una maggiore leggibilità e trasparenza dei dati sugli strumenti finanziari attuati in regime di gestione diretta e indiretta, è opportuno fondere tutti gli obblighi di comunicazione in un unico documento di lavoro che deve essere accluso al progetto di bilancio.

(22)

Al fine di promuovere le migliori prassi di esecuzione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo di coesione, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e del Fondo europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA), la Commissione dovrebbe, a titolo informativo, essere in grado di mettere a disposizione degli organismi responsabili delle attività di gestione e di controllo una guida metodologica non vincolante che illustri la propria strategia e l’impostazione da essa adottata per i controlli e che comprenda liste di controllo ed esempi delle migliori prassi. Tale guida dovrebbe essere aggiornata ogniqualvolta risulti necessario.

(23)

È opportuno permettere alle istituzioni dell’Unione di concludere tra loro accordi sul livello dei servizi per facilitare l’esecuzione dei loro stanziamenti, nonché prevedere la possibilità di concludere tali accordi tra i servizi delle istituzioni dell’Unione, degli organismi dell’Unione, degli uffici europei, degli organismi e delle persone incaricati di attuare azioni specifiche nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC) a norma del titolo V del trattato sull’Unione europea (TUE) e l’Ufficio del segretario generale del Consiglio superiore delle scuole europee per la prestazione di servizi, la fornitura di prodotti o l’esecuzione di lavori o di appalti immobiliari.

(24)

È opportuno definire la procedura per l’istituzione di nuovi uffici europei e distinguere tra funzioni obbligatorie e funzioni non obbligatorie di tali uffici. È opportuno introdurre la possibilità per le istituzioni dell’Unione, gli organismi dell’Unione e gli altri uffici europei di delegare i poteri di ordinatore al direttore di un ufficio europeo. Gli uffici europei dovrebbero inoltre avere la possibilità di concludere accordi sul livello dei servizi per la prestazione di servizi, la fornitura di prodotti o l’esecuzione di lavori o di appalti immobiliari. È opportuno stabilire norme specifiche per la redazione dei documenti contabili, disposizioni che autorizzino il contabile della Commissione a delegare alcuni dei suoi compiti al personale di tali uffici, nonché le modalità di funzionamento dei conti bancari che la Commissione dovrebbe essere in grado di aprire a nome dell’ufficio europeo.

(25)

Per migliorare l’efficacia in termini di costi delle agenzie esecutive e alla luce dell’esperienza pratica acquisita con altri organismi dell’Unione, il contabile della Commissione dovrebbe poter essere incaricato della totalità o di una parte dei compiti del contabile dell’agenzia esecutiva interessata.

(26)

Ai fini della certezza del diritto, è necessario chiarire che i direttori delle agenzie esecutive agiscono in qualità di ordinatori delegati quando gestiscono gli stanziamenti operativi dei programmi delegati alle loro agenzie. Affinché i miglioramenti di efficienza derivanti da una centralizzazione generale di determinati servizi di supporto spieghino pienamente i loro effetti, è opportuno prevedere esplicitamente la possibilità per le agenzie esecutive di eseguire spese amministrative.

(27)

Occorre stabilire le regole riguardanti i poteri e le responsabilità degli agenti finanziari, in particolare degli ordinatori e dei contabili.

(28)

Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Corte dei conti e il contabile della Commissione dovrebbero essere informati della nomina o della cessazione dalle funzioni degli ordinatori delegati, dei revisori interni e dei contabili entro due settimane da tale nomina o cessazione.

(29)

La responsabilità degli ordinatori dovrebbe essere totale per quanto riguarda tutte le operazioni di entrata e di spesa eseguite sotto la loro autorità e per quanto riguarda i sistemi di controllo interno, operazioni di cui dovrebbero rispondere anche, se del caso, nell’ambito di una procedura disciplinare.

(30)

È opportuno definire anche i compiti, le responsabilità e i principi procedurali che devono essere rispettati dagli ordinatori delegati. Gli ordinatori delegati dovrebbero provvedere a che gli ordinatori sottodelegati e il loro personale ricevano le informazioni e la formazione riguardanti le norme di controllo e i metodi e le tecniche corrispondenti e che siano adottate misure per garantire il funzionamento del sistema di controllo. L’ordinatore delegato dovrebbe riferire alla propria istituzione dell’Unione in ordine all’esercizio delle sue funzioni sotto forma di una relazione annuale. Tale relazione dovrebbe comprendere le necessarie informazioni finanziarie e di gestione a sostegno della dichiarazione di affidabilità di detto ordinatore relativa all’esercizio delle sue funzioni, comprese le informazioni sui risultati globali delle operazioni svolte. È opportuno conservare i documenti giustificativi relativi a tali operazioni per almeno cinque anni. I vari tipi di procedure negoziate per l’aggiudicazione di appalti pubblici dovrebbero essere oggetto di una relazione speciale da parte dell’ordinatore delegato all’istituzione dell’Unione interessata e di una relazione da parte dei detta istituzione dell’Unione al Parlamento europeo e al Consiglio, dal momento che tali procedure derogano alle ordinarie procedure di aggiudicazione.

(31)

È opportuno tener conto del duplice ruolo che i capi delle delegazioni dell’Unione e, in loro assenza, i vice capi rivestono in quanto ordinatori sottodelegati per il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e, riguardo agli stanziamenti operativi, per la Commissione.

(32)

La delega da parte della Commissione ai vice capi delle delegazioni dell’Unione dei poteri di esecuzione del bilancio relativamente agli stanziamenti operativi figuranti nella sua sezione del bilancio dovrebbe essere limitata alle situazioni in cui lo svolgimento di tali compiti da parte dei vice capi delle delegazioni dell’Unione è strettamente necessario per garantire la continuità operativa in caso di assenza dei capi delle delegazioni dell’Unione. Ai vice capi delle delegazioni dell’Unione non dovrebbe essere consentito di esercitare tali poteri in maniera sistematica o per motivi legati alla ripartizione interna del lavoro.

(33)

Il contabile dovrebbe essere responsabile della corretta esecuzione dei pagamenti, dell’incasso delle entrate e del recupero dei crediti. Il contabile dovrebbe gestire la tesoreria, i conti bancari e lo schedario terzi, dovrebbe tenere la contabilità ed essere incaricato di redigere gli stati finanziari dell’istituzione dell’Unione. Il contabile della Commissione dovrebbe essere l’unica persona abilitata a definire le norme contabili e i piani contabili armonizzati, mentre i contabili delle altre istituzioni dell’Unione dovrebbero definire le procedure contabili applicabili alle rispettive istituzioni.

(34)

È inoltre opportuno precisare le modalità per la nomina e la cessazione dalle funzioni del contabile.

(35)

Il contabile dovrebbe stabilire procedure per far sì che i conti aperti ai fini della gestione della tesoreria e le casse di anticipi non siano debitori.

(36)

Dovrebbero essere stabilite le condizioni per il ricorso alle casse di anticipi, un sistema di gestione in deroga alle procedure di bilancio ordinarie che riguarda unicamente importi limitati, e dovrebbero essere precisate le funzioni e le responsabilità degli amministratori degli anticipi, nonché quelle degli ordinatori e dei contabili per quanto riguarda il controllo delle casse di anticipi. La Corte dei conti dovrebbe essere informata di ogni nomina ad amministratore degli anticipi. Per motivi di efficienza, nelle delegazioni dell’Unione è opportuno istituire casse di anticipi che gestiscono gli stanziamenti delle sezioni del bilancio relative alla Commissione e al SEAE. È altresì opportuno autorizzare, a condizioni specifiche, l’utilizzazione di casse di anticipi nelle delegazioni dell’Unione per eseguire pagamenti di importo limitato mediante le procedure di bilancio. Per quanto concerne la nomina degli amministratori degli anticipi, dovrebbe essere possibile selezionarli anche nell’ambito del personale impiegato dalla Commissione nel settore degli aiuti alla gestione delle crisi e delle operazioni di aiuto umanitario quando non è disponibile personale della Commissione disciplinato dallo statuto dei funzionari dell’Unione europea e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione, stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (11) («Statuto dei funzionari»).

(37)

Per tenere conto della situazione nel settore dell’aiuto alla gestione delle crisi e delle operazioni di aiuto umanitario quando non è disponibile personale della Commissione disciplinato dallo statuto dei funzionari e delle difficoltà tecniche per far firmare tutti gli impegni giuridici dall’ordinatore responsabile, è opportuno autorizzare il personale impiegato dalla Commissione in tale settore ad assumere impegni giuridici relativi ai pagamenti di valore non superiore a 2 500 EUR collegati a pagamenti eseguiti a valere sulle casse di anticipi, e autorizzare i capi delle delegazioni dell’Unione o i loro vice ad assumere impegni giuridici su istruzione dell’ordinatore responsabile della Commissione.

(38)

Una volta definite funzioni e competenze degli agenti finanziari, la loro responsabilità può essere chiamata in causa soltanto secondo le disposizioni dello statuto dei funzionari. Presso le istituzioni dell’Unione ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 sono state istituiti organismi specializzati in irregolarità finanziarie. Tuttavia, tenuto conto del numero limitato di casi loro sottoposti, e per motivi di efficienza, è opportuno trasferire le loro funzioni a un comitato interistituzionale istituito a norma del presente regolamento («comitato»). Il comitato dovrebbe essere incaricato di valutare le richieste presentate dalla Commissione o da altre istituzioni e organismi dell’Unione e di formulare raccomandazioni sulla necessità di adottare decisioni sull’esclusione e sull’irrogazione di sanzioni pecuniarie, fatta salva la loro autonomia amministrativa con riguardo ai membri del loro personale. Detto trasferimento di funzioni è anche inteso a evitare sovrapposizioni e a ridurre i rischi di divergenza tra le raccomandazioni o i pareri nei casi in cui siano coinvolti sia un operatore economico che un membro del personale di un istituzione o di un organismo dell’Unione. È necessario mantenere le modalità con le quali un ordinatore può chiedere la conferma di un’istruzione che ritenga irregolare o contraria al principio della sana gestione finanziaria ed essere in tal modo sollevato dalla propria responsabilità. La composizione del comitato dovrebbe essere modificata quando svolge questa funzione. Il comitato non dovrebbe avere poteri di indagine.

(39)

In materia di entrate, è necessario esaminare la questione delle rettifiche negative delle risorse proprie disciplinate dal regolamento (UE, Euratom) del Consiglio n. 609/2014 (12). Tranne che nel caso delle risorse proprie, è necessario mantenere i compiti e i controlli esistenti di competenza degli ordinatori nelle diverse fasi della procedura: la determinazione della previsione di crediti, l’emissione degli ordini di riscossione, la trasmissione della nota di addebito che informa il debitore dell’accertamento di un credito e, se del caso, la decisione di rinunciare al credito, nel rispetto di criteri atti ad assicurare la sana gestione finanziaria ai fini della riscossione efficace delle entrate.

(40)

L’ordinatore dovrebbe poter rinunciare, in tutto o in parte, al recupero di un credito accertato quando il debitore si trova in una delle procedure di insolvenza di cui al regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), in particolare nel caso di accordi giudiziari, concordati e procedure affini.

(41)

È opportuno definire disposizioni specifiche sulle procedure per la correzione o la riduzione a zero di una previsione dei crediti accertati.

(42)

Occorre precisare il momento dell’iscrizione in bilancio di importi riscossi a titolo di ammende, altre penali e sanzioni, nonché degli interessi e degli altri proventi prodotti.

(43)

In seguito ai recenti sviluppi riguardanti i mercati finanziari e il tasso d’interesse applicato dalla Banca centrale europea (BCE) alle sue principali operazioni di rifinanziamento, è necessario rivedere le disposizioni relative al tasso d’interesse per le ammende e le altre penali e stabilire regole nel caso di un tasso d’interesse negativo.

(44)

Per tenere conto della natura specifica dei crediti derivanti da ammende o altre penali irrogate dalle istituzioni dell’Unione a norma del TFUE o del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (trattato Euratom), è necessario introdurre disposizioni specifiche sui tassi d’interesse da applicare agli importi dovuti ma non ancora versati, qualora tali importi siano maggiorati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

(45)

È opportuno chiarire e contemporaneamente potenziare le norme in materia di recupero. In particolare, è opportuno specificare che il contabile deve procedere al recupero degli importi anche mediante compensazione con importi dovuti al debitore da un’agenzia esecutiva che esegue il bilancio.

(46)

Onde assicurare la certezza del diritto e la trasparenza, è opportuno stabilire regole riguardanti i termini entro cui deve essere inviata una nota di addebito.

(47)

Per garantire la gestione degli attivi prefiggendosi al tempo stesso di ottenere un rendimento positivo, è necessario che gli importi relativi ad ammende, altre penali o sanzioni irrogate conformemente al TFUE o al trattato Euratom, quali le ammende in materia di concorrenza che sono oggetto di contestazione, siano incassati in via provvisoria e investiti in attivi finanziari, e stabilire la destinazione del rendimento che generano. Poiché la Commissione non è l’unica istituzione dell’Unione abilitata a irrogare ammende, altre penali o sanzioni, è necessario definire disposizioni relative a tali ammende, altre penali o sanzioni irrogate da altre istituzioni dell’Unione e definire regole in materia di recupero che dovrebbero essere equivalenti a quelle applicabili alla Commissione.

(48)

Per garantire che la Commissione disponga di tutte le informazioni necessarie per l’adozione di decisioni di finanziamento, occorre stabilire i requisiti minimi riguardo al contenuto delle decisioni di finanziamento concernenti le sovvenzioni, gli appalti, i fondi fiduciari dell’Unione per azioni esterne («fondi fiduciari dell’Unione»), i premi, gli strumenti finanziari, i meccanismi o le piattaforme di finanziamento misto e le garanzie di bilancio. Parallelamente, per offrire prospettive più a lungo termine ai destinatari potenziali è necessario permettere l’adozione di decisioni di finanziamento di durata superiore a un esercizio, specificando al tempo stesso che l’esecuzione è subordinata alla disponibilità di stanziamenti di bilancio per i rispettivi esercizi. Inoltre, occorre ridurre il numero di elementi richiesti per la decisione di finanziamento. A fini di semplificazione, la decisione di finanziamento dovrebbe fungere al tempo stesso da programma di lavoro annuale o pluriennale. Poiché i contributi agli organismi dell’Unione di cui agli articoli 70 e 71 sono già stabiliti nel bilancio, non dovrebbe essere necessario adottare una specifica decisione di finanziamento a tale riguardo.

(49)

Per quanto riguarda le spese, è opportuno chiarire l’articolazione tra le decisioni di finanziamento, gli impegni globali di bilancio e l’impegno specifico di bilancio, nonché le nozioni di impegno di bilancio e di impegno giuridico, al fine di inquadrare con chiarezza le varie fasi dell’esecuzione del bilancio.

(50)

Per tenere conto, in particolare, del numero di impegni giuridici assunti dalle delegazioni dell’Unione e dalle rappresentanze dell’Unione, e delle fluttuazioni dei tassi di cambio che li riguardano, gli impegni di bilancio accantonati dovrebbero essere possibili anche nei casi in cui il beneficiario finale e l’importo sono determinati.

(51)

Per quanto riguarda la tipologia dei pagamenti che gli ordinatori hanno la possibilità di effettuare, conformemente al principio della sana gestione finanziaria è opportuno fornire un chiarimento sui vari tipi di pagamenti. È opportuno chiarire ulteriormente le norme relative alla liquidazione dei prefinanziamenti, in particolare nel caso in cui non sia possibile una liquidazione intermedia. A tal fine, dovrebbero essere inserite opportune disposizioni negli impegni giuridici assunti.

(52)

Il presente regolamento dovrebbe stabilire che i pagamenti devono essere eseguiti entro determinati termini e che, in caso di inosservanza di tali termini, i creditori possono vantare interessi di mora a carico del bilancio, salvo nel caso degli Stati membri, della Banca europea per gli investimenti (BEI) e del Fondo europeo per gli investimenti (FEI).

(53)

È opportuno integrare in un unico articolo le disposizioni relative alla convalida e all’ordinazione delle spese e introdurre una definizione dei «disimpegni». Poiché le transazioni si svolgono nell’ambito di un sistema informatico, la firma di un «visto per pagamento» per esprimere la decisione di convalida dovrebbe essere sostituita da una firma elettronica con caratteristiche di sicurezza, tranne in un numero limitato di casi. È altresì necessario precisare che la convalida delle spese si applica a tutti i costi ammissibili, inclusi quelli non associati a una richiesta di pagamento, come nel caso della liquidazione dei prefinanziamenti.

(54)

Per ridurre la complessità, razionalizzare le norme vigenti e migliorare la leggibilità del presente regolamento è opportuno stabilire norme comuni a più di uno strumento di esecuzione del bilancio. A tale scopo è opportuno raggruppare determinate disposizioni, uniformare la formulazione e la portata di altre disposizioni, nonché eliminare ripetizioni e riferimenti incrociati superflui.

(55)

Ciascuna istituzione dell’Unione dovrebbe istituire un comitato di controllo dell’audit interno incaricato di assicurare l’indipendenza del revisore interno, di monitorare la qualità delle attività di audit interno e di garantire che i suoi servizi tengano debitamente conto delle raccomandazioni in materia di audit interno ed esterno e diano loro seguito. La composizione di tale comitato di controllo dell’audit interno dovrebbe essere decisa da ciascuna istituzione dell’Unione, tenendo conto dell’autonomia organizzativa dell’istituzione e dell’importanza della consulenza di esperti indipendenti.

(56)

Si dovrebbe porre maggiormente l’accento sulla performance e sui risultati dei progetti finanziati a titolo del bilancio. È pertanto opportuno definire una nuova forma di finanziamento non collegata ai costi delle operazioni in questione, in aggiunta alle forme già consolidate di contributo dell’Unione (rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, costi unitari, somme forfettarie e finanziamenti a tasso fisso). Questa nuova forma di finanziamento dovrebbe basarsi sul rispetto di determinate condizioni ex ante oppure sul conseguimento dei risultati misurato in riferimento ai target intermedi precedentemente fissati o mediante indicatori di performance.

(57)

Nel valutare la capacità operativa e finanziaria dei destinatari dei fondi dell’Unione o dei loro sistemi e procedure, la Commissione dovrebbe poter fare affidamento sulle valutazioni già svolte dai propri servizi, da altre entità o donatori, come le agenzie nazionali e le organizzazioni internazionali, onde evitare una duplicazione delle valutazioni degli stessi destinatari. Dovrebbe essere prevista la possibilità di un riconoscimento reciproco delle valutazioni svolte da altre entità, se tali valutazioni sono state effettuate rispettando condizioni equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento per il metodo di esecuzione applicabile. Pertanto, al fine di incoraggiare il riconoscimento reciproco delle valutazioni tra donatori, la Commissione dovrebbe promuovere il riconoscimento dei principi riconosciuti a livello internazionale o delle migliori prassi internazionali.

(58)

È altresì importante evitare situazioni nelle quali i destinatari dei fondi dell’Unione siano sottoposti ad audit multipli a opera di diverse entità per quanto riguarda l’utilizzo di tali fondi. Dovrebbe pertanto essere possibile fare affidamento sugli audit già svolti da revisori indipendenti, a condizione che la loro competenza e indipendenza siano sufficientemente comprovate e purché i lavori di audit siano fondati su principi in materia di audit riconosciuti a livello internazionale che forniscano una ragionevole garanzia e abbiano avuto per oggetto i rendiconti finanziari e le relazioni che illustrano l’utilizzo del contributo dell’Unione. Tali revisioni dovrebbero pertanto costituire la base della garanzia globale sull’uso dei fondi dell’Unione. A tal fine è importante garantire che la relazione del revisore indipendente e la relativa documentazione di audit siano resi disponibili su richiesta del Parlamento europeo, della Commissione, della Corte dei conti e delle autorità di audit degli Stati membri.

(59)

Per fare affidamento su valutazioni e audit e al fine di ridurre l’onere amministrativo a carico di persone ed entità che ricevono fondi dell’Unione, è importante garantire che le informazioni già a disposizione delle istituzioni dell’Unione, delle autorità di gestione o di altri organismi ed entità che eseguono fondi dell’Unione siano riutilizzate per evitare richieste multiple ai destinatari o ai beneficiari e.

(60)

Al fine di stabilire un meccanismo di cooperazione a lungo termine con i destinatari, è opportuno prevedere la possibilità di firmare accordi quadro relativi a partenariati finanziari. Tali partenariati finanziari quadro dovrebbero essere attuati attraverso sovvenzioni o accordi di contributo con le persone e le entità che eseguono i fondi dell’Unione. A tale scopo è opportuno specificare il contenuto minimo di tali accordi di contributo. I partenariati finanziari quadro non dovrebbero limitare indebitamente l’accesso ai finanziamenti dell’Unione.

(61)

È opportuno armonizzare le condizioni e le procedure per sospendere, revocare o ridurre il contributo dell’Unione nei diversi strumenti di esecuzione del bilancio, come sovvenzioni, appalti, gestione indiretta, premi ecc. È opportuno definire i motivi alla base di tali sospensioni, revoche o riduzioni.

(62)

Il presente regolamento dovrebbe fissare i periodi standard durante i quali i documenti relativi ai contributi dell’Unione dovrebbero essere conservati dai destinatari in modo da evitare requisiti contrattuali divergenti o sproporzionati, fornendo al contempo alla Commissione, alla Corte dei conti e all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) il tempo sufficiente per ottenere l’accesso a tali dati e documenti e per espletare verifiche e audit ex post. Inoltre, le persone e le entità che ricevono fondi dell’Unione dovrebbero essere tenuti a cooperare nella tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

(63)

Per fornire adeguate informazioni ai partecipanti e ai destinatari e garantire loro la possibilità di esercitare i diritti della difesa, dovrebbe essere consentito ai partecipanti e ai destinatari di presentare osservazioni prima dell’adozione di qualsiasi misura che leda i loro diritti e dovrebbero essere informati dei mezzi di ricorso di cui dispongono per contestare detta misura.

(64)

Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, la Commissione dovrebbe istituire un sistema unico di individuazione precoce e di esclusione.

(65)

Il sistema di individuazione precoce e di esclusione dovrebbe applicarsi ai partecipanti, ai destinatari e alle entità sulla cui capacità il candidato o l’offerente intenda fare affidamento o ai subappaltatori di un contraente, a qualsiasi persona o entità che riceva fondi dell’Unione quando il bilancio è eseguito in regime di gestione indiretta, a qualsiasi persona o entità che riceva i fondi dell’Unione a titolo degli strumenti finanziari attuati in regime di gestione diretta, ai partecipanti o ai destinatari sui quali entità che eseguono il bilancio in regime di gestione concorrente abbiano fornito informazioni e agli sponsor.

(66)

È opportuno chiarire che, quando la decisione di inserire una persona o un’entità nella banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione è fondata su una situazione di esclusione relativa a una persona fisica o giuridica che sia membro dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale persona o entità, o che abbia poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti di tale persona o entità, o di una persona fisica o giuridica che si assuma la responsabilità illimitata dei debiti di tale persona o entità, ovvero di una persona fisica che sia essenziale per l’aggiudicazione, l’attribuzione o l’esecuzione dell’impegno giuridico, le informazioni registrate nella banca dati devono comprendere le informazioni riguardanti tali persone.

(67)

La decisione relativa all’esclusione di una persona o un’entità dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione o all’irrogazione di una sanzione pecuniaria a una persona o un’entità e la decisione inerente alla pubblicazione delle relative informazioni dovrebbero essere adottate dagli ordinatori responsabili, tenuto conto della loro autonomia in materia amministrativa. In mancanza di una sentenza definitiva o di una decisione amministrativa definitiva e in casi correlati a gravi violazioni del contratto, gli ordinatori responsabili dovrebbero adottare la loro decisione sulla base di una qualificazione giuridica preliminare tenendo conto della raccomandazione del comitato. Il comitato dovrebbe inoltre valutare la durata di un’esclusione nei casi in cui essa non sia stata stabilita dalla sentenza definitiva o dalla decisione amministrativa definitiva.

(68)

Il ruolo del comitato dovrebbe essere quello di assicurare il funzionamento coerente del sistema di esclusione. Il comitato dovrebbe essere composto da un presidente permanente, da due rappresentanti della Commissione e da un rappresentante dell’ordinatore richiedente.

(69)

La qualificazione giuridica preliminare lascia impregiudicata la valutazione definitiva della condotta della persona o dell’entità in questione da parte delle autorità competenti degli Stati membri a norma del diritto nazionale. La raccomandazione del comitato e la decisione dell’ordinatore responsabile dovrebbero pertanto essere rivedute in seguito alla comunicazione di detta valutazione definitiva.

(70)

Una persona o un’entità dovrebbe essere esclusa dall’ordinatore responsabile ove sia stato stabilito con una sentenza definitiva o una decisione amministrativa definitiva che la persona o l’entità è responsabile di gravi illeciti professionali, inadempiente, con o senza dolo, agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o fiscali, responsabile della costituzione di un’entità in una giurisdizione diversa con l’intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici, colpevole di frode lesiva del bilancio, di corruzione, per una condotta collegata a un’organizzazione criminale, di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, di reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, di lavoro minorile o di altri reati concernenti la tratta di esseri umani o responsabile per aver commesso un’irregolarità. Dovrebbe inoltre essere esclusa una persona o un’entità in caso di grave inadempimento di un impegno giuridico o di fallimento.

(71)

Nell’adottare una decisione in merito all’esclusione di una persona o un’entità o all’irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti di una persona o un’entità, e in merito alla pubblicazione della relativa informazione, l’ordinatore responsabile dovrebbe assicurare la conformità al principio di proporzionalità, in particolare tenendo conto della gravità della situazione, della sua incidenza sul bilancio, del tempo trascorso dal verificarsi della condotta in questione, della durata della condotta e della sua ricorrenza, del fatto che la condotta sia stata o meno dolosa e del grado di negligenza mostrato, come pure del livello di collaborazione della persona o dell’entità con la pertinente autorità competente e del contributo di tale persona o entità all’indagine.

(72)

L’ordinatore responsabile dovrebbe altresì poter escludere una persona o un’entità nel caso in cui una persona fisica o giuridica che si assuma la responsabilità illimitata per i debiti dell’operatore economico sia in stato di fallimento o in situazione analoga di insolvenza o nel caso in cui tale persona fisica o giuridica non ottemperi agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o degli oneri fiscali, qualora dette situazioni abbiano un’incidenza sulla situazione finanziaria di detto operatore economico.

(73)

Una persona o entità non dovrebbe essere oggetto di una decisione di esclusione quando ha adottato misure correttive, dimostrando in tal modo la propria affidabilità. Tuttavia, questa possibilità non dovrebbe essere prevista per le attività criminali più gravi.

(74)

Alla luce del principio di proporzionalità, una distinzione dovrebbe essere fatta tra i casi in cui sia possibile irrogare una sanzione pecuniaria come alternativa all’esclusione, da un lato, e i casi in cui la gravità della condotta del destinatario in questione in relazione al tentativo di ottenere indebitamente fondi dell’Unione giustifichi l’irrogazione di una sanzione pecuniaria in aggiunta all’esclusione, in modo da assicurare un effetto deterrente, dall’altro. È altresì opportuno definire l’importo massimo della sanzione pecuniaria che può essere irrogata dall’amministrazione aggiudicatrice.

(75)

Le sanzioni pecuniarie dovrebbero essere irrogate solo ai destinatari e non ai partecipanti, considerato che l’importo della sanzione pecuniaria da irrogare è calcolato in base al valore dell’impegno giuridico in questione.

(76)

La possibilità di adottare decisioni sull’esclusione o di irrogare sanzioni pecuniarie è indipendente dalla possibilità di applicare penali contrattuali, come la clausola penale.

(77)

La durata di un’esclusione dovrebbe essere limitata nel tempo, in linea con la direttiva 2014/24/UE, e dovrebbe essere conforme al principio di proporzionalità.

(78)

Occorre stabilire la decorrenza e la durata del termine di prescrizione per adottare decisioni sull’esclusione o sull’irrogazione di sanzioni pecuniarie.

(79)

È importante poter rafforzare l’effetto deterrente dell’esclusione e della sanzione pecuniaria. A tale riguardo, l’effetto deterrente dovrebbe essere rafforzato dalla possibilità di pubblicare le informazioni relative all’esclusione e/o alla sanzione pecuniaria in un modo che soddisfi gli obblighi in materia di protezione dei dati stabiliti dai regolamenti (CE) n. 45/2001 e (UE) 2016/679. Tale pubblicazione dovrebbe contribuire a far sì che la stessa condotta non si ripeta. Ai fini della certezza del diritto e conformemente al principio di proporzionalità, è opportuno specificare in quali situazioni la pubblicazione non dovrebbe aver luogo. Nella sua valutazione l’ordinatore responsabile dovrebbe tenere conto delle raccomandazioni del comitato. Nella misura in cui siano interessate persone fisiche, i dati personali dovrebbero essere pubblicati solo in circostanze eccezionali, giustificate dalla gravità della condotta o dalla sua incidenza sugli interessi finanziari dell’Unione.

(80)

Le informazioni relative all’esclusione o alla sanzione pecuniaria dovrebbero essere pubblicate solo in taluni casi, come in ipotesi di gravi illeciti professionali, di frode, di grave carenza nell’adempiere ai principali obblighi previsti da un impegno giuridico finanziato dal bilancio, o di una irregolarità o qualora sia costituita un’entità in una giurisdizione diversa con l’intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici.

(81)

I criteri di esclusione dovrebbero essere chiaramente distinti dai criteri che determinano eventualmente il rigetto nell’ambito di una procedura di aggiudicazione.

(82)

Le informazioni relative all’individuazione precoce dei rischi, alle decisioni di esclusione e all’irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti di una persona o un’entità dovrebbero essere centralizzate. A tal fine, le relative informazioni dovrebbero essere registrate in una banca dati creata e gestita dalla Commissione in quanto proprietaria del sistema centralizzato. Detto sistema dovrebbe funzionare nel rispetto del diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali.

(83)

Mentre la Commissione dovrebbe essere responsabile dell’istituzione e del funzionamento del sistema di individuazione precoce e di esclusione, anche altre istituzioni e organismi dell’Unione, nonché tutte le persone e le entità che eseguono i fondi dell’Unione in regime di gestione diretta, indiretta o concorrente dovrebbero partecipare a tale sistema trasmettendo alla Commissione le pertinenti informazioni. L’ordinatore responsabile e il comitato dovrebbero garantire alla persona o all’entità i diritti della difesa. Gli stessi diritti dovrebbero essere riconosciuti a una persona o a un’entità, nel contesto di un’individuazione precoce, nel caso in cui un atto previsto dall’ordinatore possa ledere i diritti della persona o dell’entità interessata. Nei casi di frode, corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione che non sono ancora oggetto di una sentenza definitiva, dovrebbe essere possibile per l’ordinatore responsabile differire la comunicazione della persona o dell’entità e per il comitato differire l’esercizio del diritto della persona o dell’entità di presentare osservazioni. Tale differimento dovrebbe essere giustificato esclusivamente da motivi preminenti e legittimi di tutela della riservatezza dell’indagine o di procedimenti giuridici nazionali.

(84)

È opportuno attribuire alla Corte di giustizia dell’Unione europea una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le decisioni di esclusione e le sanzioni pecuniarie irrogate conformemente al presente regolamento, a norma dell’articolo 261 TFUE.

(85)

Al fine di agevolare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione nell’ambito di tutte le modalità di esecuzione del bilancio, le persone e le entità che partecipano all’esecuzione del bilancio in regime di gestione concorrente e indiretta dovrebbero poter tener conto, ove opportuno, delle esclusioni decise dagli ordinatori a livello dell’Unione.

(86)

Il presente regolamento dovrebbe promuovere l’obiettivo dell’amministrazione elettronica (e-government) e, in particolare, l’uso dei dati elettronici nello scambio di informazioni tra le istituzioni dell’Unione e i terzi.

(87)

I progressi verso lo scambio elettronico di informazioni e la presentazione per via elettronica di documenti, anche, se del caso, nell’ambito degli appalti elettronici, che costituiscono un’importante misura di semplificazione, dovrebbero essere accompagnati da precise condizioni di accettazione dei sistemi da utilizzare, in modo da garantire la sicurezza giuridica e mantenere al contempo per i partecipanti, i destinatari e gli ordinatori la flessibilità nella gestione dei fondi dell’Unione, come previsto dal presente regolamento.

(88)

È opportuno stabilire le norme relative alla composizione e ai compiti del comitato incaricato di valutare il fascicolo di partecipazione nelle procedure di aggiudicazione di appalti e di attribuzione di sovvenzioni, nonché nei concorsi a premi. Dovrebbe essere possibile per il comitato includere esperti esterni, se tale possibilità è prevista nell’atto di base.

(89)

Conformemente al principio della buona amministrazione, l’ordinatore dovrebbe chiedere chiarimenti o eventuali documenti mancanti nel rispetto del principio della parità di trattamento e senza modificare sostanzialmente il fascicolo di partecipazione. L’ordinatore dovrebbe avere la possibilità di astenersi dalla richiesta soltanto in casi debitamente motivati. Inoltre, l’ordinatore dovrebbe poter correggere evidenti errori materiali o chiedere al partecipante di correggerli.

(90)

Il principio della sana gestione finanziaria dovrebbe imporre alla Commissione di tutelarsi richiedendo delle garanzie all’atto del versamento di un prefinanziamento. L’obbligo per i contraenti e i beneficiari di costituire garanzie non dovrebbe essere automatico, bensì basato su un’analisi dei rischi. Se nel corso dell’esecuzione scopre che un garante non è più autorizzato a emettere garanzie a norma del diritto nazionale applicabile, l’ordinatore dovrebbe poter chiedere la sostituzione della garanzia.

(91)

I diversi insiemi di regole in materia di gestione diretta e indiretta, in particolare per quanto riguarda il concetto di «compiti di esecuzione del bilancio», hanno creato confusione e generato rischi di errori di qualificazione sia per la Commissione che per i suoi partner, e dovrebbero pertanto essere semplificati e armonizzati.

(92)

Le disposizioni relative alla valutazione ex ante per pilastro di persone ed entità che eseguono fondi dell’Unione in regime di gestione indiretta dovrebbero essere riviste per consentire alla Commissione di fare quanto più possibile affidamento sui sistemi, sulle norme e sulle procedure di tali persone ed entità che sono stati giudicati equivalenti a quelli impiegati dalla Commissione. Inoltre, è importante precisare che, se la valutazione evidenzia settori in cui le procedure predisposte non sono sufficienti per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, la Commissione dovrebbe poter firmare accordi di contributo adottando al tempo stesso appropriate misure di vigilanza. È anche importante chiarire in quali casi sia possibile per la Commissione decidere di non richiedere una valutazione ex ante per pilastro per firmare gli accordi di contributo.

(93)

La remunerazione delle persone e delle entità che eseguono il bilancio dovrebbe, ove pertinente e per quanto possibile, basarsi sulla performance.

(94)

La Commissione conclude partenariati con i paesi terzi mediante convenzioni di finanziamento. È importante chiarire il contenuto di tali convenzioni di finanziamento, in particolare per quanto riguarda le parti di un’azione che sono attuate da un paese terzo in regime di gestione indiretta.

(95)

È importante riconoscere la natura specifica dei meccanismi o delle piattaforme di finanziamento misto in cui la Commissione associa il proprio contributo a quello delle istituzioni finanziarie e chiarire l’applicazione delle disposizioni relative agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.

(96)

Le norme e i principi in materia di appalti applicabili agli appalti pubblici aggiudicati dalle istituzioni dell’Unione per proprio conto dovrebbero basarsi sulle norme di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e alla direttiva 2014/24/UE.

(97)

Nel caso dei contratti misti, dovrebbe essere chiarita la metodologia seguita dalle amministrazioni aggiudicatrici per stabilire le regole applicabili.

(98)

È opportuno precisare le misure di pubblicità ex ante ed ex post necessarie per avviare una procedura di appalto per contratti pari o superiori alle soglie stabilite dalla direttiva 2014/24/UE, per contratti inferiori a tali soglie e per contratti che esulano dall’ambito di applicazione di tale direttiva.

(99)

Il presente regolamento dovrebbe riportare l’elenco completo di tutte le procedure di appalto a disposizione delle istituzioni dell’Unione, a prescindere dalle soglie.

(100)

Ai fini della semplificazione amministrativa e per incoraggiare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI), è opportuno prevedere procedure negoziate per i contratti di valore medio.

(101)

In linea con la direttiva 2014/24/UE, il presente regolamento dovrebbe consentire la consultazione di mercato prima dell’avvio di una procedura di appalto. Per garantire che un partenariato per l’innovazione sia utilizzato solo quando i lavori, le forniture e i servizi desiderati non esistono sul mercato né come attività di sviluppo vicino al mercato, il presente regolamento dovrebbe stabilire l’obbligo di svolgere tale consultazione preliminare di mercato prima di ricorrere a un partenariato per l’innovazione.

(102)

È opportuno precisare il contributo delle amministrazioni aggiudicatrici alla tutela dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile e, al contempo, garantire loro l’ottenimento del miglior rapporto qualità/prezzo per i rispettivi contratti, in particolare attraverso la richiesta di etichettature specifiche o il ricorso a metodi di aggiudicazione appropriati.

(103)

Al fine di garantire che, nell’esecuzione dei contratti, gli operatori economici rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale elencate nell’allegato X della direttiva 2014/24/UE, tali obblighi dovrebbero rientrare tra i requisiti minimi definiti dall’amministrazione aggiudicatrice e dovrebbero essere integrati nei contratti firmati da quest’ultima.

(104)

È opportuno che i vari casi generalmente definiti come situazioni di conflitto d’interessi siano identificati e trattati separatamente. Il concetto di «conflitto d’interessi» dovrebbe essere utilizzato unicamente per i casi in cui una persona o un’entità o con responsabilità di esecuzione del bilancio, audit o controllo, o un funzionario o un agente di un’istituzione dell’Unione o di autorità nazionali a ogni livello, si trovino in una situazione di questo tipo. I tentativi di influenzare indebitamente una procedura di aggiudicazione o di ottenere informazioni riservate dovrebbero essere trattati come grave illecito professionale che può portare al rigetto nell’ambito della procedura di aggiudicazione e/o all’esclusione dai fondi dell’Unione. Inoltre, gli operatori economici possono trovarsi in una situazione in cui non è opportuno che siano selezionati per eseguire un contratto a causa di un interesse professionale confliggente. Ad esempio, non è opportuno che una società valuti un progetto a cui ha partecipato o che un revisore si trovi nella situazione di dover sottoporre ad audit conti che ha precedentemente certificato.

(105)

Conformemente alla direttiva 2014/24/UE, dovrebbe essere prevista la possibilità di verificare l’eventuale esclusione di un operatore economico, di applicare i criteri di selezione e di aggiudicazione, nonché di verificare la conformità con i documenti di gara in qualsiasi ordine. Pertanto, dovrebbe essere prevista la possibilità di respingere offerte sulla base dei criteri di aggiudicazione senza una previa verifica del corrispondente offerente rispetto ai criteri di esclusione o selezione.

(106)

I contratti dovrebbero essere aggiudicati sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in linea con l’articolo 67 della direttiva 2014/24/UE.

(107)

Nell’interesse della certezza del diritto, occorre precisare che i criteri di selezione sono strettamente legati alla valutazione dei candidati o degli offerenti e che i criteri di aggiudicazione sono strettamente legati alla valutazione delle offerte. In particolare, è opportuno che le qualifiche e l’esperienza del personale assegnato all’esecuzione del contratto siano usate soltanto come criterio di selezione e non di aggiudicazione, dal momento che ciò introdurrebbe un rischio di sovrapposizione e doppia valutazione del medesimo elemento. Inoltre, se le qualifiche e l’esperienza in parola fossero utilizzate come criterio di aggiudicazione, eventuali modifiche a livello del personale assegnato all’esecuzione del contratto, anche se giustificate da malattia o da una modifica della posizione, metterebbero in discussione le condizioni a cui il contratto è stato aggiudicato e creerebbero pertanto incertezza del diritto.

(108)

Gli appalti dell’Unione dovrebbero garantire che i fondi dell’Unione siano utilizzati in modo efficace, trasparente e idoneo, riducendo allo stesso tempo l’onere amministrativo per i destinatari dei fondi dell’Unione. A tale riguardo, gli appalti elettronici dovrebbero contribuire al migliore impiego dei fondi dell’Unione e migliorare l’accesso ai contratti per tutti gli operatori economici. Tutte le istituzioni dell’Unione che indicono appalti dovrebbero pubblicare sui loro siti web norme chiare in materia di acquisizione, spesa e controllo, nonché tutti i contratti aggiudicati, compreso il relativo valore.

(109)

È opportuno chiarire che ogni procedura prevede una fase di apertura e una valutazione. La decisione di aggiudicazione dovrebbe sempre essere il risultato di una valutazione.

(110)

All’atto della comunicazione dell’esito di una procedura, i candidati e gli offerenti dovrebbero essere informati delle ragioni su cui si fonda la decisione e dovrebbero ricevere una motivazione dettagliata sulla base del contenuto della relazione di valutazione.

(111)

Poiché non è previsto un ordine particolare di applicazione dei criteri, gli offerenti respinti che hanno presentato offerte conformi dovrebbero ricevere informazioni sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi dell’offerta prescelta, qualora ne facciano richiesta.

(112)

Per i contratti quadro con riapertura del confronto competitivo non dovrebbe sussistere alcun obbligo di fornire al candidato o all’offerente respinto informazioni sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi dell’offerta prescelta, in considerazione del fatto che il ricevimento di tali informazioni da parte di contraenti dello stesso contratto quadro a ogni riapertura del confronto competitivo potrebbe recare pregiudizio alla concorrenza leale tra loro.

(113)

Fino al momento della firma del contratto, un’amministrazione aggiudicatrice dovrebbe poter annullare una procedura di appalto senza che i candidati o gli offerenti abbiano diritto a un risarcimento. Ciò non dovrebbe pregiudicare le situazioni in cui l’amministrazione aggiudicatrice ha agito in modo tale da poter essere ritenuta responsabile dei danni secondo i principi generali del diritto dell’Unione.

(114)

In linea con la direttiva 2014/24/UE, è necessario precisare le condizioni alle quali è possibile modificare un contratto in corso di esecuzione senza una nuova procedura di appalto. In particolare, una nuova procedura di appalto non dovrebbe essere richiesta in caso di modifiche amministrative, successione a titolo universale e applicazione di clausole di revisione o opzioni chiare e inequivocabili che non mutano i requisiti minimi della procedura iniziale. Una nuova procedura di appalto dovrebbe essere necessaria quando sono apportate modifiche sostanziali al contratto iniziale, in particolare all’ambito di applicazione e al contenuto dei diritti e degli obblighi reciproci delle parti, anche per quanto riguarda l’attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale. Tali modifiche dimostrano l’intenzione delle parti di rinegoziare gli elementi o le condizioni essenziali del contratto in questione, in particolare ove si tratti di modifiche che avrebbero inciso sull’esito della procedura se gli elementi e condizioni in parola, così come modificati, fossero stati previsti nella sua fase iniziale.

(115)

È necessario prevedere l’opzione di chiedere una garanzia di esecuzione per i lavori, le forniture e i servizi complessi, al fine di garantire il rispetto degli obblighi contrattuali sostanziali e assicurare la corretta esecuzione per tutta la durata del contratto. È altresì necessario prevedere l’opzione di chiedere una ritenuta di garanzia a copertura del periodo di responsabilità contrattuale, in conformità delle prassi consuete nei settori interessati.

(116)

Al fine di determinare le soglie e le procedure applicabili, è necessario precisare se le istituzioni, le agenzie esecutive e gli organismi dell’Unione debbano essere considerati amministrazioni aggiudicatrici. Essi non dovrebbero essere considerati amministrazioni aggiudicatrici se acquistano da una centrale di committenza. Inoltre, le istituzioni dell’Unione costituiscono un unico soggetto giuridico e i loro servizi non possono concludere tra loro contratti, ma unicamente accordi sul livello dei servizi.

(117)

È opportuno inserire nel presente regolamento un riferimento alle due soglie stabilite dalla direttiva 2014/24/UE rispettivamente per i lavori e le forniture e i servizi. Tali soglie dovrebbero applicarsi anche ai contratti di concessione per motivi di semplificazione e di sana gestione finanziaria, tenuto conto delle esigenze specifiche delle istituzioni dell’Unione in materia di appalti. La revisione delle suddette soglie di cui alla direttiva 2014/24/UE dovrebbe pertanto essere direttamente applicabile agli appalti indetti ai sensi del presente regolamento.

(118)

A fini di armonizzazione e semplificazione, le procedure standard applicabili agli appalti dovrebbero applicarsi anche agli acquisti disciplinati dal regime alleggerito per gli appalti di servizi sociali e altri servizi specifici di cui all’articolo 74 della direttiva 2014/24/UE. Di conseguenza, la soglia per gli acquisti rientranti nel regime alleggerito dovrebbe essere allineata a quella per gli appalti di servizi.

(119)

È necessario precisare le condizioni di applicazione del periodo di status quo che deve essere osservato prima della firma di un contratto o di un contratto quadro.

(120)

Le norme relative agli appalti nel settore delle azioni esterne dovrebbero essere coerenti con i principi stabiliti nelle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE.

(121)

Per ridurre la complessità, razionalizzare le norme vigenti e migliorare la leggibilità delle norme in materia di appalti, è necessario raggruppare le disposizioni generali in materia di appalti e le disposizioni specifiche applicabili agli appalti nel settore delle azioni esterne ed eliminare ripetizioni e riferimenti incrociati superflui.

(122)

È necessario chiarire quali operatori economici hanno accesso agli appalti indetti ai sensi del presente regolamento in funzione del loro luogo di stabilimento, nonché prevedere espressamente la possibilità di accesso anche per le organizzazioni internazionali.

(123)

Per raggiungere un equilibrio tra la necessità di garantire trasparenza e maggiore coerenza delle norme in materia di appalti, da un lato, e la necessità di prevedere flessibilità su determinati aspetti tecnici di tali norme, dall’altro, è opportuno stabilire le norme tecniche sugli appalti in un allegato del presente regolamento e delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell’articolo 290 TFUE per quanto riguarda le modifiche di tale allegato.

(124)

È necessario precisare l’ambito di applicazione del titolo sulle sovvenzioni, soprattutto con riferimento al tipo di azione o di organismo che può essere sovvenzionato, ma anche con riferimento agli impegni giuridici che possono essere assunti per finanziare le sovvenzioni. In particolare, è opportuno eliminare gradualmente le decisioni di sovvenzione in considerazione del loro uso limitato e della progressiva introduzione della gestione elettronica delle sovvenzioni. La struttura dovrebbe essere semplificata spostando le disposizioni relative agli strumenti diversi dalle sovvenzioni in altre parti del presente regolamento. La natura degli organismi che possono ricevere sovvenzioni di funzionamento dovrebbe essere chiarita non facendo più riferimento a organismi che perseguono uno scopo di interesse generale dell’Unione, dal momento che tali organismi sono coperti dalla nozione di organismi aventi un obiettivo che si iscrive nell’ambito di una politica dell’Unione e la sostiene.

(125)

Per semplificare le procedure e migliorare la leggibilità del presente regolamento è opportuno semplificare e razionalizzare le disposizioni relative al contenuto della domanda di sovvenzione, dell’invito a presentare proposte e della convenzione di sovvenzione.

(126)

Per agevolare l’attuazione delle azioni finanziate da una pluralità di donatori nei casi in cui il finanziamento complessivo dell’azione non sia determinato al momento dell’impegno del contributo dell’Unione, è necessario chiarire il modo in cui è definito il contributo dell’Unione e il metodo per verificarne l’uso.

(127)

L’esperienza maturata nell’utilizzo delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso ha dimostrato che tali forme di finanziamento semplificano notevolmente le procedure amministrative e riducono in misura significativa il rischio di errori. A prescindere dal settore di intervento dell’Unione, le somme forfettarie, i costi unitari e i tassi fissi sono forme idonee di finanziamento, in particolare per le azioni standardizzate e ricorrenti quali la mobilità o le attività di formazione. Inoltre, poiché la cooperazione istituzionale tra le amministrazioni pubbliche degli Stati membri e i paesi beneficiari o partner (gemellaggi istituzionali) è attuata dalle istituzioni degli Stati membri, il ricorso a opzioni semplificate in materia di costi è giustificato e dovrebbe promuovere l’impegno di tali istituzioni in questo senso. Nell’interesse di una maggiore efficienza, gli Stati membri e gli altri destinatari dei fondi dell’Unione dovrebbero poter ricorrere con maggiore frequenza alle opzioni semplificate in materia di costi. In questo contesto, è opportuno rendere più flessibili le condizioni di utilizzazione delle somme forfettarie, dei costi unitari e dei tassi fissi. Occorre prevedere esplicitamente somme forfettarie uniche che coprano la totalità dei costi ammissibili di un’azione o di un programma di lavoro. Inoltre, ai fini della concentrazione sui risultati, occorre privilegiare i finanziamenti fondati sulle realizzazioni. Le somme forfettarie, i costi unitari e i tassi fissi basati sulle risorse dovrebbero rimanere una possibilità nei casi in cui un approccio fondato sulle realizzazioni non sia possibile né opportuno.

(128)

Le procedure amministrative per autorizzare le somme forfettarie, i costi unitari e i tassi fissi dovrebbero essere semplificate, assegnando agli ordinatori responsabili la competenza per tale autorizzazione. Ove opportuno, tale autorizzazione può essere accordata dalla Commissione in considerazione della natura delle attività o delle spese, oppure del numero di ordinatori interessati.

(129)

Per colmare il divario nella disponibilità dei dati utilizzati per determinare le somme forfettarie, i costi unitari e i tassi fissi è opportuno autorizzare il ricorso alla valutazione di esperti.

(130)

Se da una parte è opportuno realizzare il potenziale di un più frequente ricorso a forme semplificate di finanziamento, dovrebbe essere assicurato il rispetto del principio della sana gestione finanziaria e, in particolare, dei principi di economia, efficienza e divieto di doppio finanziamento. A tal fine le forme semplificate di finanziamento dovrebbero assicurare che le risorse impiegate siano adeguate agli obiettivi da conseguire, che gli stessi costi non siano finanziati più di una volta dal bilancio, che sia rispettato il principio del cofinanziamento e che in generale sia evitata la compensazione eccessiva dei destinatari. Pertanto, le forme semplificate di finanziamento dovrebbero basarsi su dati statistici o contabili, su analoghi mezzi obiettivi o sulla valutazione di esperti. Inoltre, dovrebbero continuare ad applicarsi adeguati controlli, verifiche e valutazioni periodiche.

(131)

È opportuno chiarire la portata delle verifiche e dei controlli rispetto alle valutazioni periodiche delle somme forfettarie, dei costi unitari e dei tassi fissi. Tali verifiche e controlli dovrebbero riguardare principalmente il rispetto delle condizioni che attivano il pagamento delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi, compreso, ove richiesto, il conseguimento delle realizzazioni e/o dei risultati. Tali condizioni non dovrebbero richiedere la rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario. Gli importi delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso determinati ex ante dall’ordinatore responsabile o dalla Commissione non dovrebbero essere rimessi in discussione da controlli ex post. Ciò non dovrebbe impedire la riduzione di una sovvenzione in caso di esecuzione carente, parziale o tardiva o di irregolarità, frode o violazione di altri obblighi. In particolare, una sovvenzione dovrebbe essere ridotta quando le condizioni che attivano il pagamento delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi non sono state soddisfatte. La frequenza e la portata della valutazione periodica dovrebbero dipendere dall’evoluzione e dalla natura dei costi, tenuto conto, in particolare, delle modifiche sostanziali dei prezzi di mercato e di altre circostanze pertinenti. La valutazione periodica potrebbe dare luogo ad adeguamenti delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi applicabili alle convenzioni future, ma non dovrebbe essere finalizzata a rimettere in questione il valore già convenuto delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi. La valutazione periodica delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi potrebbe richiedere l’accesso ai conti del beneficiario a fini statistici e metodologici e tale accesso è necessario anche a fini di prevenzione e individuazione delle frodi.

(132)

Per favorire la partecipazione delle piccole organizzazioni all’attuazione delle politiche dell’Unione in un quadro di limitata disponibilità di risorse è necessario riconoscere come costi ammissibili il valore dell’attività svolta dai volontari. Di conseguenza, tali organizzazioni dovrebbero poter ricorrere maggiormente all’attività dei volontari ai fini del cofinanziamento dell’azione o del programma di lavoro. Fatto salvo il tasso massimo di cofinanziamento specificato nell’atto di base, in questi casi la sovvenzione dell’Unione dovrebbe essere limitata ai costi ammissibili stimati diversi da quelli relativi all’attività svolta dai volontari. Poiché l’attività dei volontari è un’attività prestata da terzi senza che sia loro corrisposta una remunerazione da parte del beneficiario, la limitazione evita il rimborso di costi che il beneficiario non ha sostenuto. Inoltre, il valore dell’attività dei volontari non dovrebbe superare il 50 % dei contributi in natura e di qualsiasi altro cofinanziamento.

(133)

Al fine di salvaguardare uno dei principi fondamentali delle finanze pubbliche, è opportuno mantenere nel presente regolamento il principio del divieto del fine di lucro.

(134)

In linea di principio le sovvenzioni dovrebbero essere accordate in seguito a un invito a presentare proposte. Laddove siano consentite eccezioni, esse dovrebbero essere interpretate e applicate in modo restrittivo quanto alla portata e alla durata. È opportuno avvalersi della possibilità eccezionale di accordare sovvenzioni senza un invito a presentare proposte a organismi con un monopolio di diritto o di fatto solo se gli organismi interessati sono gli unici in grado di attuare i tipi di attività pertinenti o tale monopolio è stata attribuito loro dalla legge o da un’autorità pubblica.

(135)

Nell’ambito della transizione verso la gestione elettronica delle sovvenzioni e gli appalti elettronici, ai richiedenti e agli offerenti dovrebbe essere chiesto di fornire una prova del loro status giuridico e della loro solidità finanziaria una volta sola in un periodo specifico ed essi non dovrebbero essere tenuti a presentare nuovamente documenti giustificativi nell’ambito di ogni procedura di aggiudicazione e di attribuzione. È pertanto necessario allineare i requisiti relativi al numero di anni per i quali saranno richiesti documenti nell’ambito delle procedure di aggiudicazione della sovvenzione e di appalto.

(136)

Dovrebbe essere agevolato il ricorso ai premi, in quanto valida tipologia di sostegno finanziario non legato a costi prevedibili, e dovrebbero essere chiarite le disposizioni applicabili. I premi dovrebbero essere considerati in via complementare, e non sostitutiva, rispetto ad altri strumenti di finanziamento, quali le sovvenzioni.

(137)

Per consentire un’attuazione più flessibile dei premi, l’obbligo ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 di pubblicare i concorsi a premi con un valore unitario di 1 000 000 EUR o più nelle dichiarazioni che accompagnano il progetto di bilancio dovrebbe essere sostituito da un obbligo di presentare le informazioni preliminari al Parlamento europeo e al Consiglio e di menzionare esplicitamente tali premi nella decisione di finanziamento.

(138)

I premi dovrebbero essere attribuiti conformemente ai principi della trasparenza e della parità di trattamento. In tale contesto è opportuno stabilire le caratteristiche minime dei concorsi, in particolare le modalità di versamento del premio ai vincitori dopo la sua attribuzione, e i mezzi idonei di pubblicazione. È inoltre necessario istituire una procedura di attribuzione con fasi chiaramente definite, dalla presentazione delle richieste alla fornitura di informazioni ai richiedenti e alla comunicazione del vincitore, che rispecchino la procedura di attribuzione delle sovvenzioni.

(139)

Il presente regolamento dovrebbe stabilire i principi e le condizioni applicabili agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio e all’assistenza finanziaria, nonché le norme sulla limitazione della passività finanziaria dell’Unione, sulla lotta alla frode e al riciclaggio, sulla chiusura degli strumenti finanziari e sulla rendicontazione.

(140)

Negli ultimi anni l’Unione ha fatto crescente ricorso agli strumenti finanziari che consentono di aumentare l’effetto leva del bilancio, ma che al tempo stesso generano un rischio finanziario per il bilancio stesso. Tali strumenti finanziari ricomprendono non soltanto quelli disciplinati dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, ma anche altri strumenti, come le garanzie di bilancio e l’assistenza finanziaria, che in precedenza erano disciplinati solo dalle norme stabilite nei rispettivi atti di base. È importante stabilire un quadro comune per assicurare l’omogeneità dei principi applicabili a tale insieme di strumenti e raggrupparli in un nuovo titolo del presente regolamento comprendente sezioni sulle garanzie di bilancio e sull’assistenza finanziaria agli Stati membri o ai paesi terzi, oltre alle vigenti norme applicabili agli strumenti finanziari.

(141)

Gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio possono essere utili per moltiplicare l’effetto dei fondi dell’Unione qualora questi ultimi siano messi in comune con altri fondi e comprendano un effetto leva. Gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio dovrebbero essere utilizzati solo se non vi siano rischi di distorsioni della concorrenza nel mercato interno o incompatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.

(142)

Nell’ambito degli stanziamenti annuali autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio per un determinato programma, gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio dovrebbero essere utilizzati sulla base di una valutazione ex ante che dimostri la loro efficacia per il conseguimento degli obiettivi strategici dell’Unione.

(143)

Gli strumenti finanziari, le garanzie di bilancio e l’assistenza finanziaria dovrebbero essere autorizzati mediante un atto di base. Qualora, in casi debitamente giustificati, gli strumenti finanziari siano istituiti senza un atto di base, essi dovrebbero essere autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel bilancio.

(144)

Dovrebbero essere definiti gli strumenti che potenzialmente rientrano nel titolo X, quali prestiti, garanzie, investimenti azionari, investimenti quasi-azionari e strumenti di condivisione del rischio. La definizione di strumenti di condivisione del rischio dovrebbe consentire l’inclusione di strumenti cautelativi per le obbligazioni destinate al finanziamento di progetti, che coprono il rischio del servizio del debito di un progetto e riducono il rischio di credito dei detentori di obbligazioni attraverso strumenti cautelativi sotto forma di prestito o di garanzia.

(145)

Gli eventuali rimborsi di uno strumento finanziario o di una garanzia di bilancio dovrebbero essere utilizzati per lo strumento o la garanzia che li ha generati, al fine di aumentare l’efficienza dello strumento o della garanzia in parola, tranne se diversamente indicato nell’atto di base, e dovrebbero essere presi in considerazione quando si propongono futuri stanziamenti per detto strumento o garanzia.

(146)

È opportuno riconoscere l’allineamento degli interessi nel perseguire gli obiettivi strategici dell’Unione e, in particolare, il fatto che la BEI e il FEI possiedono competenze specifiche per attuare gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio.

(147)

La BEI e il FEI, agendo come gruppo, dovrebbero poter trasferire reciprocamente parte dell’attuazione, se tale trasferimento può favorire l’attuazione di una determinata azione e come ulteriormente precisato nel relativo accordo con la Commissione.

(148)

È opportuno chiarire che, quando gli strumenti finanziari o le garanzie di bilancio sono combinati con forme di sostegno accessorie a valere sul bilancio, alla misura nel suo complesso dovrebbero applicarsi le norme relative agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio. Tali norme dovrebbero essere integrate, se del caso, da disposizioni specifiche derivanti dalle norme settoriali.

(149)

L’attuazione degli strumenti finanziari e delle garanzie di bilancio finanziati dal bilancio dovrebbe rispettare la politica dell’Unione sulle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, e i relativi aggiornamenti, quale definita negli atti giuridici pertinenti dell’Unione e nelle conclusioni del Consiglio, in particolare le conclusioni del Consiglio, dell’8 novembre 2016, sui criteri e sul processo in vista della creazione della lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali (15), e il relativo allegato, nonché le conclusioni del Consiglio, del 5 dicembre 2017, sulla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (16), e i relativi allegati.

(150)

Le garanzie di bilancio e l’assistenza finanziaria agli Stati membri o ai paesi terzi sono generalmente operazioni fuori bilancio che hanno un’incidenza significativa sul bilancio finanziario dell’Unione. Pur rimanendo generalmente operazioni fuori bilancio, la loro inclusione nel presente regolamento assicura una tutela più efficace degli interessi finanziari dell’Unione e fornisce un quadro più chiaro per la loro autorizzazione, gestione e rendicontazione.

(151)

L’Unione ha varato di recente iniziative importanti basate sulle garanzie di bilancio, come il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD). Tali strumenti sono caratterizzati dal fatto di generare una passività potenziale per l’Unione e di comportare l’accantonamento di fondi per mettere a disposizione una riserva di liquidità che consenta al bilancio di far fronte in maniera ordinata alle obbligazioni di pagamento che possono derivare da tali passività potenziali. Per garantire il rating dell’Unione e, pertanto, la sua capacità di fornire un finanziamento efficace, è fondamentale che l’autorizzazione, l’accantonamento e il controllo delle passività potenziali rispettino un solido insieme di norme che dovrebbero essere applicate a tutte le garanzie di bilancio.

(152)

Le passività potenziali derivanti dalle garanzie di bilancio possono coprire un’ampia gamma di operazioni di finanziamento e d’investimento. La possibilità di attivare una garanzia di bilancio non può essere programmata con assoluta certezza su base annuale, come invece avviene per i prestiti, che hanno un preciso calendario di rimborso. È pertanto indispensabile istituire un quadro di autorizzazione e controllo delle passività potenziali che assicuri il pieno rispetto, in ogni momento, del massimale per gli stanziamenti di pagamento annuali di cui alla decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio (17).

(153)

Tale quadro dovrebbe inoltre disciplinare la gestione e il controllo, anche attraverso relazioni periodiche sull’esposizione finanziaria dell’Unione. Il tasso di copertura delle passività finanziarie dovrebbe essere fissato sulla scorta di un’adeguata valutazione dei rischi finanziari derivanti dal relativo strumento. La sostenibilità delle passività potenziali dovrebbe essere valutata annualmente nell’ambito della procedura di bilancio. È opportuno istituire un meccanismo di allerta precoce per evitare una penuria di accantonamenti a copertura delle passività finanziarie.

(154)

Il crescente ricorso agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio e all’assistenza finanziaria fa sì che sia necessario mobilizzare e alimentare un volume significativo di stanziamenti di pagamento. Per ottenere un effetto leva assicurando al contempo un livello adeguato di tutela rispetto alle passività finanziarie è importante ottimizzare l’ammontare degli accantonamenti necessari e migliorare l’efficienza raggruppandoli in un fondo comune di copertura. Inoltre, l’utilizzo più flessibile di tali accantonamenti raggruppati permette di avere un tasso di copertura globale effettivo che garantisca il livello di tutela richiesto con un importo ottimizzato di risorse.

(155)

Al fine di garantire il funzionamento corretto del fondo comune di copertura per il periodo di programmazione post 2020, entro il 30 giugno 2019 la Commissione dovrebbe presentare una valutazione esterna indipendente dei vantaggi e degli svantaggi di affidare la gestione finanziaria delle attività del fondo comune di copertura alla Commissione, alla BEI o a una combinazione di entrambe, tenendo conto dei pertinenti criteri tecnici e istituzionali utilizzati nel confronto tra i servizi di gestione patrimoniale, tra cui le infrastrutture tecniche, del confronto dei costi dei servizi prestati, della struttura istituzionale, della comunicazione di informazioni, della performance, della rendicontabilità e delle competenze di ciascuna istituzione, nonché degli altri mandati di gestione patrimoniale per il bilancio. La valutazione dovrebbe essere corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

(156)

Le norme applicabili agli accantonamenti e al fondo comune di copertura dovrebbero fornire un solido quadro di controllo interno. La Commissione dovrebbe definire, previa consultazione del contabile della stessa Commissione, gli orientamenti applicabili alla gestione delle risorse nel fondo comune di copertura. Gli ordinatori degli strumenti finanziari, delle garanzie di bilancio o dell’assistenza finanziaria dovrebbero monitorare attivamente le passività finanziarie sotto la loro responsabilità e il gestore finanziario delle risorse del fondo comune di copertura dovrebbe gestire le liquidità e gli attivi del fondo seguendo le norme e le procedure stabilite dal contabile della Commissione.

(157)

Le garanzie di bilancio e l’assistenza finanziaria dovrebbero seguire lo stesso insieme di principi stabilito per gli strumenti finanziari. In particolare, le garanzie di bilancio dovrebbero essere irrevocabili, incondizionate e a richiesta. Esse dovrebbero essere attuate in regime di gestione indiretta o, solo in casi eccezionali, in regime di gestione diretta. Esse dovrebbero coprire soltanto le operazioni di finanziamento e investimento e le relative controparti dovrebbero contribuire con risorse proprie alle operazioni coperte dalla garanzia di bilancio.

(158)

L’assistenza finanziaria a Stati membri o paesi terzi dovrebbe assumere la forma di un prestito o di una linea di credito o di ogni altro strumento ritenuto idoneo a garantire l’efficacia del sostegno. A tal fine, la Commissione dovrebbe essere abilitata nel pertinente atto di base a prendere in prestito i fondi necessari sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie, evitando che ciò comporti cambiamenti nelle scadenze tali da esporre l’Unione a rischi di tasso d’interesse o ad altri rischi commerciali.

(159)

Le disposizioni relative agli strumenti finanziari dovrebbero applicarsi non appena possibile al fine di conseguire la semplificazione e l’efficacia volute. Le disposizioni relative alle garanzie di bilancio, all’assistenza finanziaria e al fondo comune di copertura dovrebbero applicarsi in concomitanza del quadro finanziario pluriennale post 2020. Tale calendario permetterà di preparare accuratamente i nuovi strumenti per gestire le passività potenziali. Inoltre, permetterà un allineamento tra i principi definiti nel titolo X e la proposta di quadro finanziario pluriennale post 2020, da un lato, e i programmi specifici relativi a tale quadro, dall’altro.

(160)

Il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) stabilisce norme concernenti, tra l’altro, il finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, in particolare per quanto riguarda le condizioni di finanziamento, la concessione e la distribuzione dei finanziamenti, le donazioni e i contributi, il finanziamento di campagne per le elezioni del Parlamento europeo, le spese rimborsabili, il divieto di taluni finanziamenti, gli obblighi contabili, la rendicontazione e la revisione contabile, l’esecuzione e il controllo, le sanzioni, la cooperazione tra l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, l’ordinatore del Parlamento europeo e gli Stati membri, e la trasparenza.

(161)

È opportuno includere nel presente regolamento regole relative ai contributi provenienti dal bilancio ai partiti politici europei di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

(162)

Il sostegno finanziario erogato ai partiti politici europei dovrebbe assumere la forma di un contributo specifico, che soddisfi le esigenze specifiche di tali partiti.

(163)

Benché il sostegno finanziario sia concesso senza che sia richiesto un programma di lavoro annuale, i partiti politici europei dovrebbero giustificare ex post il corretto utilizzo dei fondi dell’Unione. In particolare, è opportuno che l’ordinatore responsabile verifichi se i fondi siano stati utilizzati per sostenere spese rimborsabili che corrispondono ai criteri definiti nel bando per la presentazione delle domande di contributi entro i termini stabiliti dal presente regolamento. I contributi ai partiti politici europei dovrebbero essere spesi entro la fine dell’esercizio successivo a quello in cui sono stati concessi e, successivamente, i fondi non spesi dovrebbero essere recuperati dall’ordinatore responsabile.

(164)

I fondi dell’Unione concessi per finanziare i costi di funzionamento di partiti politici europei non dovrebbero essere utilizzati per fini diversi da quelli stabiliti dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, in particolare per finanziare, direttamente o indirettamente, soggetti terzi, quali i partiti politici nazionali. I partiti politici europei dovrebbero utilizzare i contributi per sostenere una percentuale delle spese correnti e future, e non spese sostenute o debiti contratti prima della presentazione delle loro domande di contributo.

(165)

È inoltre opportuno che la concessione dei contributi sia semplificata e adeguata alle specificità dei partiti politici europei, in particolare mediante l’eliminazione dei criteri di selezione, l’istituzione come regola generale di un unico prefinanziamento integrale e la possibilità di utilizzare un regime di finanziamento a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari.

(166)

È opportuno che i contributi provenienti dal bilancio siano sospesi, ridotti o revocati se i partiti politici europei violano il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

(167)

È opportuno che le sanzioni basate sia sul presente regolamento sia sul regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 siano irrogate in modo coerente e rispettino il principio del ne bis in idem. A norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, le sanzioni amministrative e/o pecuniarie previste dal presente regolamento finanziario non si applicano nei casi per i quali sono già state irrogate sanzioni sulla base del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

(168)

Il presente regolamento dovrebbe stabilire un quadro generale a norma del quale il sostegno di bilancio possa essere utilizzato quale strumento nell’ambito delle azioni esterne, compreso l’obbligo per il paese terzo di trasmettere alla Commissione informazioni affidabili e tempestive che le consentano di valutare il rispetto delle condizioni e delle disposizioni concordate, così da garantire la tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

(169)

Al fine di rafforzare il ruolo del Parlamento europeo e del Consiglio, è opportuno chiarire la procedura per l’istituzione di un fondo fiduciario dell’Unione. È inoltre necessario specificare i principi applicabili ai contributi ai fondi fiduciari dell’Unione, in particolare l’importanza di assicurare contributi da altri donatori che ne giustifichino l’istituzione in termini di valore aggiunto. È anche necessario chiarire le responsabilità degli agenti finanziari e del comitato del fondo fiduciario dell’Unione e definire norme per garantire un’equa rappresentanza dei donatori partecipanti in sede di comitato del fondo fiduciario dell’Unione e l’obbligo di voto favorevole da parte della Commissione ai fini dell’utilizzo dei fondi. È altresì importante definire in modo più dettagliato i requisiti per la rendicontazione applicabili ai fondi fiduciari dell’Unione.

(170)

Conformemente alla razionalizzazione delle norme vigenti e al fine di evitare indebite ripetizioni, le disposizioni particolari di cui alla parte seconda del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 applicabili al FEAG, alla ricerca, alle azioni esterne e a specifici fondi dell’Unione dovrebbero essere inserite unicamente nelle parti pertinenti del presente regolamento, purché le disposizioni siano ancora utilizzate e pertinenti.

(171)

È opportuno semplificare e chiarire le disposizioni riguardanti la rendicontazione e la contabilità. È opportuno pertanto raggruppare tutte le disposizioni in materia di conti annuali e altra rendicontazione finanziaria.

(172)

Dovrebbero essere migliorate le modalità attuali con le quali le istituzioni dell’Unione riferiscono al Parlamento europeo e al Consiglio riguardo ai loro progetti immobiliari. Alle istituzioni dell’Unione dovrebbe essere consentito di finanziare nuovi progetti immobiliari con le entrate ricevute per gli immobili già venduti. Di conseguenza, nelle disposizioni relative a progetti immobiliari è opportuno inserire un riferimento alle entrate con destinazione specifica. Ciò permetterebbe di rispondere alle mutevoli esigenze della politica immobiliare delle istituzioni dell’Unione, risparmiando contemporaneamente sui costi e aumentando la flessibilità.

(173)

Al fine di adeguare le regole relative a determinati organismi dell’Unione, le norme di dettaglio concernenti gli appalti, le condizioni particolari e il rapporto minimo per il tasso di copertura effettivo, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell’articolo 290 TFUE per quanto riguarda il regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, il regolamento finanziario tipo per gli organismi di partenariato pubblico-privato, le modifiche dell’allegato I del presente regolamento, le condizioni particolari e la metodologia per il calcolo del tasso di copertura effettivo, nonché la modifica del rapporto minimo definito del tasso di copertura effettivo, che non dovrebbe essere fissato a un livello inferiore all’85 %. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio». In particolare, al fine di garantire la partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

(174)

Per garantire che il programma dell’Unione europea per l’occupazione e l’innovazione sociale («EaSI»), istituito dal regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (19), fornisca in tempi rapidi le risorse adeguate per sostenere le nuove priorità politiche, le quote indicative per ciascuno dei tre assi del programma e le percentuali minime per ciascuna delle priorità tematiche all’interno di ciascun asse dovrebbero consentire una maggiore flessibilità, mantenendo nel contempo un livello ambizioso di attuazione per i partenariati transfrontalieri EURES. Ciò dovrebbe migliorare la gestione dell’EaSI e permettere di concentrare le risorse di bilancio sulle azioni che ottengono migliori risultati in termini sociali e occupazionali.

(175)

Per agevolare gli investimenti nelle infrastrutture per la cultura e il turismo sostenibile, fatta salva l’applicazione degli atti giuridici dell’Unione in materia di ambiente, in particolare le direttive 2001/42/CE (20) e 2011/92/UE (21) del Parlamento europeo e del Consiglio, a seconda del caso, è opportuno chiarire alcune restrizioni riguardanti l’ambito del sostegno a tali investimenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (22). È pertanto necessario introdurre chiare restrizioni per quanto riguarda la limitazione dell’entità del contributo del FESR a tali investimenti a decorrere dal 2 agosto 2018.

(176)

Per rispondere alle sfide poste da flussi sempre più ingenti di migranti e rifugiati, è opportuno esplicitare gli obiettivi ai quali può contribuire il sostegno del FESR ai migranti e ai rifugiati, al fine di consentire agli Stati membri di realizzare investimenti incentrati sui cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti, compresi i richiedenti asilo e i beneficiari di protezione internazionale.

(177)

Al fine di agevolare l’attuazione delle operazioni a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (23), è opportuno ampliare la gamma dei beneficiari potenziali. Di conseguenza, dovrebbe essere consentito alle autorità di gestione di considerare le persone fisiche come beneficiari e dovrebbe essere fissata una definizione più flessibile di beneficiari nell’ambito degli aiuti di Stato.

(178)

Nella pratica le strategie macroregionali sono concordate mediante l’adozione di conclusioni del Consiglio. Come ormai avviene dall’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1303/2013, tali conclusioni possono, se del caso, essere approvate dal Consiglio europeo, tenendo conto delle competenze di tale istituzione, stabilite all’articolo 15 TUE. La definizione di «strategia macroregionale» contenuta in tale regolamento dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(179)

Per garantire la sana gestione finanziaria del FESR, del FES, del Fondo di coesione, del FEASR e del FEAMP («fondi strutturali e di investimento europei» - «fondi SIE») eseguiti in regime di gestione concorrente, nonché per chiarire gli obblighi degli Stati membri, i principi generali stabiliti all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1303/2013 dovrebbero fare riferimento ai principi stabiliti nel presente regolamento sul controllo interno dell’esecuzione del bilancio e la prevenzione dei conflitti d’interessi.

(180)

Per massimizzare le sinergie tra tutti i fondi dell’Unione, onde far fronte efficacemente alle sfide della migrazione e dell’asilo, si dovrebbe far sì che, quando gli obiettivi tematici si traducono in priorità nelle norme specifiche di ciascun fondo, tali priorità comprendano l’uso adeguato di ciascun fondo SIE per tali settori. Ove opportuno, dovrebbe essere garantito il coordinamento con il Fondo Asilo, migrazione e integrazione.

(181)

Per garantire la coerenza delle modalità di programmazione, è opportuno procedere una volta all’anno all’allineamento degli accordi di partenariato con le modifiche dei programmi approvate dalla Commissione nel corso dell’anno civile precedente.

(182)

Per agevolare la preparazione e l’attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, è opportuno autorizzare il fondo capofila a finanziare i costi di preparazione, di gestione e di animazione.

(183)

Per agevolare l’attuazione di investimenti territoriali integrati e di sviluppo locale di tipo partecipativo, è opportuno chiarire i ruoli e le responsabilità dei gruppi di azione locale, per quanto riguarda le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, e degli enti locali, degli organismi di sviluppo regionale o delle organizzazioni non governative, per quanto riguarda gli investimenti territoriali integrati (ITI), rispetto ad altri organismi del programma. La designazione come organismo intermedio conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo dovrebbe essere richiesta soltanto nei casi in cui gli organismi pertinenti svolgono compiti aggiuntivi che rientrano nelle competenze dell’autorità di gestione, dell’autorità di certificazione o dell’organismo pagatore.

(184)

Le autorità di gestione dovrebbero avere la possibilità di attuare gli strumenti finanziari tramite l’aggiudicazione diretta di un contratto alla BEI e alle istituzioni finanziarie internazionali.

(185)

Numerosi Stati membri hanno istituito banche o istituti di proprietà dello Stato che operano con un mandato pubblico per promuovere attività di sviluppo economico. Tali banche o istituti di proprietà dello Stato hanno caratteristiche specifiche che li distinguono dalle banche commerciali private per quanto riguarda la proprietà, il mandato per lo sviluppo e il fatto che non sono incentrati principalmente sulla massimizzazione dei profitti. Il ruolo principale di tali banche o istituti di proprietà dello Stato è quello di ovviare ai fallimenti del mercato quando in alcune regioni o per alcune aree o settori d’intervento la fornitura di servizi finanziari da parte delle banche commerciali è insufficiente. Tali banche o istituti di proprietà dello Stato sono nella posizione adatta per promuovere l’accesso ai fondi SIE, mantenendo al contempo una neutralità sotto il profilo concorrenziale. Il ruolo e le caratteristiche specifiche di tali banche o istituti possono permettere agli Stati membri di aumentare il ricorso agli strumenti finanziari al fine di massimizzare l’incidenza dei fondi SIE sull’economia reale. Tale risultato sarebbe coerente con la politica della Commissione volta ad agevolare il ruolo di tali banche o istituti di proprietà dello Stato come gestori di fondi sia nell’esecuzione dei fondi SIE che nella combinazione dei fondi SIE con finanziamenti del FEIS, come indicato in particolare nel piano di investimenti per l’Europa. Fatti salvi i contratti già aggiudicati per l’attuazione di strumenti finanziari in conformità del diritto applicabile, giova precisare che è possibile per le autorità di gestione aggiudicare contratti direttamente a tali banche e istituti di proprietà dello Stato. Tuttavia, per garantire che la possibilità di aggiudicazione diretta rimanga coerente con i principi del mercato interno, è opportuno stabilire condizioni rigorose che le banche o gli istituti di proprietà dello Stato devono rispettare.

Tali condizioni dovrebbero prevedere, tra l’altro, che non vi debba essere alcuna partecipazione diretta di capitali privati, a eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, in linea con i requisiti di cui alla direttiva 2014/24/UE. Inoltre, e rigorosamente nei limiti dell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013, una banca o un istituto di proprietà dello Stato dovrebbero essere autorizzati altresì ad attuare strumenti finanziari qualora la partecipazione di capitali privati non conferisca alcuna influenza sulle decisioni riguardanti la gestione corrente dello strumento finanziario sostenuto dai fondi SIE.

(186)

Per mantenere la possibilità per il FESR e il FEASR di contribuire agli strumenti finanziari congiunti di garanzia illimitata e cartolarizzazione a favore delle PMI, occorre stabilire che è possibile per gli Stati membri utilizzare il FESR e il FEASR per contribuire a detti strumenti per l’intera durata del periodo di programmazione e aggiornare le relative disposizioni, come quelle sulle valutazioni ex ante e sulle valutazioni a posteriori, e introdurre, per quanto riguarda il FESR, la possibilità di una programmazione a livello di asse prioritario.

(187)

L’adozione del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio (24) era intesa a consentire agli Stati membri di utilizzare i fondi SIE per contribuire al finanziamento di progetti ammissibili sostenuti a titolo del FEIS. È opportuno inserire una disposizione specifica nel regolamento (UE) n. 1303/2013 che stabilisca gli elementi e le condizioni per consentire una migliore interazione e complementarità, in modo da agevolare la possibilità di combinare i fondi SIE con prodotti finanziari della BEI nell’ambito della garanzia dell’UE a titolo del FEIS.

(188)

Nello svolgimento delle loro funzioni gli organismi che attuano gli strumenti finanziari dovrebbero aderire alla politica dell’Unione sulle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, e i relativi aggiornamenti, quale definita negli atti giuridici pertinenti dell’Unione e nelle conclusioni del Consiglio, in particolare le conclusioni del Consiglio dell’8 novembre 2016 e il relativo allegato, nonché le conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017 e i relativi allegati.

(189)

Per semplificare e armonizzare i requisiti sui controlli e sugli audit e migliorare la rendicontabilità degli strumenti finanziari attuati dalla BEI e da altre istituzioni finanziarie internazionali, è necessario modificare le disposizioni riguardanti la gestione e il controllo degli strumenti finanziari, onde agevolare il processo di garanzia dell’affidabilità. Tale modifica non dovrebbe applicarsi agli strumenti finanziari di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 39 del regolamento (UE) n. 1303/2013 che sono stati istituiti da un accordo di finanziamento firmato prima del 2 agosto 2018. Per tali strumenti finanziari, è opportuno continuare ad applicare l’articolo 40 di tale regolamento, in quanto applicabile al momento della firma dell’accordo di finanziamento.

(190)

Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 riguardo ai modelli delle relazioni di controllo e delle relazioni annuali di audit di cui all’articolo 40, paragrafo 1, di tale regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (25).

(191)

Al fine di garantire la coerenza con il trattamento delle rettifiche finanziarie nel corso del periodo di programmazione 2007-2013, è necessario chiarire che nel caso degli strumenti finanziari dovrebbe essere possibile consentire che un contributo annullato a seguito di un’irregolarità isolata possa essere riutilizzato per una spesa regolare nell’ambito della stessa operazione, onde evitare che la relativa rettifica finanziaria determini una perdita netta per l’operazione connessa allo strumento finanziario.

(192)

Onde garantire più tempo per la firma di accordi di finanziamento che consentano l’utilizzo di conti di garanzia per pagamenti per investimenti nei destinatari finali dopo il termine del periodo di ammissibilità per gli strumenti azionari, il termine per la firma di tali accordi di finanziamento dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2018.

(193)

Per incentivare gli investitori operanti secondo il principio dell’economia di mercato a coinvestire nei progetti di politica pubblica, è opportuno introdurre il concetto di trattamento differenziato degli investitori, che permette, a determinate condizioni, che i fondi SIE assumano una posizione subordinata rispetto a un investitore operante secondo il principio dell’economia di mercato e ai prodotti finanziari della BEI coperti dalla garanzia dell’UE a titolo del FEIS. Allo stesso tempo è opportuno stabilire le condizioni di applicazione di questo trattamento differenziato nell’eseguire i fondi SIE.

(194)

Dato il contesto protratto di bassi tassi di interesse e al fine di non penalizzare indebitamente gli organismi che attuano gli strumenti finanziari, è necessario, subordinatamente a una gestione attiva della tesoreria, consentire il finanziamento degli interessi negativi generati a seguito di investimenti dei fondi SIE a norma dell’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1303/2013 con le risorse rimborsate allo strumento finanziario.

(195)

Per allineare gli obblighi di rendicontazione alle nuove disposizioni relative al trattamento differenziato degli investitori ed evitare la duplicazione di taluni requisiti, è opportuno modificare l’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(196)

Per agevolare l’esecuzione dei fondi SIE è necessario accordare agli Stati membri la possibilità di attuare le azioni di assistenza tecnica mediante l’aggiudicazione diretta di un contratto alla BEI, ad altre istituzioni finanziarie internazionali e a banche o istituti di proprietà dello Stato.

(197)

Per armonizzare ulteriormente le condizioni relative alle operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento, le pertinenti disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi alle operazioni già selezionate, ma ancora in corso, e alle operazioni che devono ancora essere selezionate nell’ambito di detto periodo di programmazione.

(198)

Per dare un forte incentivo all’attuazione di misure di efficienza energetica, i risparmi sui costi risultanti dalla migliorata efficienza energetica generati da un’operazione non dovrebbero essere trattati come entrate nette.

(199)

Per facilitare l’attuazione delle operazioni generatrici di entrate, dovrebbe essere consentita la riduzione del tasso di cofinanziamento in qualunque fase durante l’attuazione del programma e dovrebbero essere previste possibilità di stabilire a livello nazionale percentuali forfettarie di entrate nette.

(200)

A causa dell’adozione tardiva del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (26) e del fatto che tale regolamento ha fissato i livelli di intensità dell’aiuto, è necessario stabilire alcune esenzioni nel regolamento (UE) n. 1303/2013 per il FEAMP per quanto riguarda le operazioni generatrici di entrate. Poiché tali esenzioni prevedono condizioni più favorevoli per alcune operazioni generatrici di entrate per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nel regolamento (UE) n. 508/2014, è necessario stabilire una data di applicazione diversa per tali esenzioni, al fine di garantire parità di trattamento tra le operazioni sostenute a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(201)

Per ridurre l’onere amministrativo per i beneficiari, è opportuno innalzare la soglia che esenta determinate operazioni dall’obbligo di calcolare e di tenere conto delle entrate generate durante la loro attuazione.

(202)

Per favorire le sinergie tra i fondi SIE e gli altri strumenti dell’Unione, dovrebbe essere possibile rimborsare le spese sostenute attingendo a diversi fondi SIE e strumenti dell’Unione, in base a una proporzione concordata preventivamente.

(203)

Per promuovere l’utilizzazione delle somme forfettarie, anche in considerazione del fatto che esse devono basarsi su un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, tale da assicurare la sana gestione finanziaria, è opportuno eliminare il limite superiore applicabile al loro uso.

(204)

Per ridurre l’onere amministrativo dell’attuazione dei progetti da parte dei beneficiari è opportuno introdurre una nuova opzione semplificata in materia di costi per il finanziamento basato su condizioni diverse dai costi delle operazioni.

(205)

Per semplificare le regole che disciplinano l’utilizzo dei fondi e ridurre i relativi oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero ricorrere maggiormente alle opzioni semplificate in materia di costi.

(206)

Tenuto conto del fatto che, conformemente all’articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013, l’obbligo di garantire la stabilità delle operazioni di investimento si applica a decorrere dal pagamento finale al beneficiario e che, quando l’investimento consiste nel leasing finalizzato all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, il pagamento finale è effettuato alla fine del periodo contrattuale, detto obbligo non dovrebbe applicarsi a tale tipo di investimento.

(207)

Per assicurare un’applicazione ampia delle opzioni semplificate in materia di costi, è opportuno stabilire un uso obbligatorio di tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi per le operazioni o i progetti che fanno parte di un’operazione che riceve sostegno dal FESR e dal FSE al di sotto di una determinata soglia, fatte salve pertinenti disposizioni transitorie. All’autorità di gestione o al comitato di sorveglianza, per i programmi che rientrano nell’obiettivo Cooperazione territoriale europea, dovrebbe essere data la possibilità di prorogare il periodo transitorio per un lasso di tempo che giudichi adeguato, qualora ritenga che tale obbligo comporti un onere amministrativo sproporzionato. Detto obbligo non dovrebbe applicarsi alle operazioni che ricevono sostegno nell’ambito di aiuti di Stato non costituenti aiuti de minimis. Per tali operazioni tutte le forme di sovvenzione e assistenza rimborsabile dovrebbero continuare a costituire un’opzione. Al tempo stesso è opportuno introdurre per tutti i fondi SIE l’uso di progetti di bilancio quale metodo supplementare per determinare i costi semplificati.

(208)

Al fine di agevolare l’applicazione più mirata e precoce delle opzioni semplificate in materia di costi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’integrazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 con norme specifiche aggiuntive sul ruolo, le competenze e le responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari, sui relativi criteri di selezione e sui prodotti che è possibile offrire mediante strumenti finanziari, riguardo all’integrazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1303/2013 sulle tabelle standard di costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso, al metodo di calcolo giusto, equo e verificabile sul quale devono basarsi e precisando modalità dettagliate concernenti il finanziamento basato sul rispetto delle condizioni connesse alla realizzazione di progressi nell’attuazione o sul conseguimento degli obiettivi dei programmi, anziché sui costi e la relativa applicazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio». In particolare, al fine di garantire la partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

(209)

Per ridurre l’onere amministrativo è opportuno incrementare l’uso dei tassi fissi che non richiedono la definizione di una metodologia da parte degli Stati membri. Si dovrebbero pertanto introdurre due tassi fissi supplementari: uno per calcolare i costi diretti per il personale e l’altro per calcolare i costi ammissibili residui basati sui costi per il personale. Inoltre, è opportuno fornire ulteriori chiarimenti sui metodi per calcolare i costi per il personale.

(210)

Per migliorare l’efficacia e l’impatto delle operazioni, è opportuno agevolare l’attuazione delle operazioni che coprono l’intero territorio di uno Stato membro o di quelle che riguardano diverse aree del programma e aumentare le possibilità di sostenere spese al di fuori dell’Unione per determinati investimenti.

(211)

Per incoraggiare gli Stati membri a ricorrere alle valutazioni di grandi progetti da parte di esperti indipendenti, è opportuno consentire che le spese relative ai grandi progetti siano presentate alla Commissione prima della valutazione positiva dell’esperto indipendente, non appena la Commissione è stata informata dell’avvenuta comunicazione delle pertinenti informazioni all’esperto indipendente.

(212)

Per promuovere l’uso di piani d’azione comuni che ridurranno l’onere amministrativo per i beneficiari, è necessario ridurre i requisiti normativi connessi all’istituzione di un piano d’azione comune, pur continuando a prestare adeguata attenzione ai principi orizzontali, tra cui la parità di genere e lo sviluppo sostenibile, che hanno apportato contributi importanti all’effettiva esecuzione dei fondi SIE.

(213)

Al fine di evitare oneri amministrativi superflui per i beneficiari, le norme relative all’informazione, alla comunicazione e alla visibilità dovrebbero rispettare il principio di proporzionalità. Di conseguenza, è importante chiarire l’ambito di applicazione di tali norme.

(214)

Al fine di ridurre l’onere amministrativo e assicurare l’uso efficace dell’assistenza tecnica nel FESR, nel FSE e nel Fondo di coesione e in tutte le categorie di regioni, è opportuno aumentare la flessibilità per quanto riguarda il calcolo e il controllo dei rispettivi limiti applicabili all’assistenza tecnica degli Stati membri.

(215)

Nell’ottica di razionalizzare le strutture di attuazione, è opportuno chiarire che la possibilità per l’autorità di gestione, l’autorità di certificazione e l’autorità di audit di fare parte dello stesso organismo pubblico è prevista anche per i programmi a titolo dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea.

(216)

È opportuno specificare in maniera più dettagliata le responsabilità delle autorità di gestione riguardo alla verifica delle spese quando sono utilizzate le opzioni semplificate in materia di costi.

(217)

Affinché i beneficiari possano trarre pieno vantaggio dal potenziale di semplificazione offerto dalle soluzioni di e-governance nell’attuazione dei fondi SIE e del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), in particolare per favorire la gestione elettronica completa dei documenti, è necessario chiarire che non è richiesta una traccia cartacea se sono rispettate determinate condizioni.

(218)

Al fine di aumentare la proporzionalità dei controlli e alleggerire l’onere amministrativo derivante dalla sovrapposizione dei controlli, specialmente per i piccoli beneficiari, senza pregiudicare il principio della sana gestione finanziaria, per il FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP dovrebbe prevalere il principio dell’audit unico e dovrebbero essere raddoppiate le soglie al di sotto delle quali un’operazione non è soggetta a più di un audit.

(219)

È importante migliorare la visibilità dei fondi SIE e portare i risultati conseguiti a conoscenza dei cittadini. Le attività di informazione e comunicazione e le misure per migliorare la visibilità per i cittadini rimangono essenziali per pubblicizzare i risultati conseguiti con i fondi SIE e per mostrare come sono investite le risorse finanziarie dell’Unione.

(220)

Per agevolare l’accesso all’FSE da parte di alcuni gruppi di destinatari, la raccolta di dati per alcuni indicatori di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (27) non dovrebbe essere richiesta.

(221)

Al fine di garantire parità di trattamento tra le operazioni sostenute a norma del presente regolamento, è necessario fissare la data di applicazione di alcune modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(222)

Per garantire che l’intero periodo di programmazione per i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013 e il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo de del Consiglio (28) sia disciplinato da un insieme coerente di norme, è necessario che alcune delle modifiche apportate a tali regolamenti si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2014. Un’applicazione retroattiva di tali modifiche consente di tener conto delle legittime aspettative.

(223)

Per accelerare l’attuazione di strumenti finanziari che combinino il sostegno dei fondi SIE con prodotti finanziari della BEI a titolo della garanzia UE del FEIS e per disporre di una base giuridica costante per la firma di accordi di finanziamento che consentano l’utilizzo di conti di garanzia per gli strumenti azionari, è necessario che alcune delle modifiche apportate al presente regolamento si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2018. Un’applicazione retroattiva di tali modifiche consente di facilitare ulteriormente il finanziamento di progetti tramite un sostegno combinato dei fondi SIE e del FEIS ed evita che si crei un vuoto giuridico tra la data di scadenza di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1303/2013 e la data di entrata in vigore della loro proroga in virtù del presente regolamento.

(224)

Le semplificazioni e le modifiche apportate alle norme settoriali specifiche dovrebbero applicarsi quanto prima al fine di facilitare una più celere attuazione nel corso dell’attuale periodo di programmazione e dovrebbero pertanto applicarsi a decorrere dal 2 agosto 2018.

(225)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) dovrebbe continuare, dopo il 31 dicembre 2017, a fornire assistenza temporanea ai giovani disoccupati o non iscritti a corsi d’istruzione o di formazione (NEET) che risiedono in regioni interessate in maniera sproporzionata da importanti esuberi. Al fine di offrire assistenza continuativa ai NEET, la modifica del regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (29) che assicura tale continuità dell’assistenza dovrebbe applicarsi con effetto dal 1o gennaio 2018.

(226)

Dovrebbe essere possibile stabilire meccanismi di finanziamento misto a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (30) per uno o più dei settori del meccanismo per collegare l’Europa (MCE). Tali meccanismi di finanziamento misto potrebbero contribuire alle operazioni di finanziamento misto, ossia azioni che combinano forme di sostegno non rimborsabile, quali i sostegni dai bilanci degli Stati membri, le sovvenzioni a titolo dell’MCE e i fondi SIE, e strumenti finanziari del bilancio dell’Unione, comprese combinazioni di strumenti finanziari di debito e di capitale dell’MCE, con finanziamenti erogati dal gruppo BEI, dalle banche di promozione nazionali, dalle istituzioni di finanziamento allo sviluppo o da altri istituti di finanziamento, da investitori e finanziamenti privati. I finanziamenti erogati dal gruppo BEI dovrebbero comprendere i finanziamenti erogati dalla BEI nell’ambito del FEIS e i sostegni finanziari privati dovrebbero comprendere i contributi finanziari sia diretti che indiretti, nonché quelli ricevuti attraverso partenariati pubblico-privati.

(227)

La concezione e la creazione di meccanismi di finanziamento misto dovrebbero basarsi su una valutazione ex ante effettuata conformemente al presente regolamento e dovrebbero tener conto dei risultati degli insegnamenti tratti dall’attuazione dell’invito a presentare proposte di finanziamento misto nell’ambito dell’MCE di cui alla decisione di esecuzione della Commissione del 20 gennaio 2017 che modifica la decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 1921 che istituisce un programma di lavoro pluriennale 2014-2020 destinato all’assistenza finanziaria nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) — Settore trasporti. I meccanismi di finanziamento misto dell’MCE dovrebbero essere istituiti dai programmi di lavoro annuali e/o pluriennali e adottati conformemente agli articoli 17 e 25 del regolamento (UE) n. 1316/2013. La Commissione dovrebbe garantire una rendicontazione trasparente e tempestiva al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione dei meccanismi di finanziamento misto dell’MCE.

(228)

Lo scopo dei meccanismi di finanziamento misto dell’MCE dovrebbe essere quello di facilitare e razionalizzare la presentazione di una sola domanda per tutte le forme di sostegno, compresi le sovvenzioni dell’Unione a titolo dell’MCE e i finanziamenti del settore privato. Tali meccanismi di finanziamento misto dovrebbero mirare a ottimizzare la procedura di presentazione delle domande per i promotori del progetto prevedendo un unico processo di valutazione dal punto di vista tecnico e finanziario.

(229)

I meccanismi di finanziamento misto dell’MCE dovrebbero aumentare la flessibilità per la presentazione dei progetti, nonché semplificare e razionalizzare il loro processo di identificazione e finanziamento. Dovrebbero inoltre accrescere la titolarità e l’impegno delle istituzioni finanziare coinvolte e ridurre pertanto i rischi associati ai progetti.

(230)

I meccanismi di finanziamento misto dell’MCE dovrebbero migliorare il coordinamento, lo scambio di informazioni e la cooperazione tra gli Stati membri, la Commissione, la BEI, le banche di promozione nazionali e gli investitori privati, allo scopo di generare e sostenere un portafoglio di progetti sano che persegua gli obiettivi della politica dell’MCE.

(231)

I meccanismi di finanziamento misto dell’MCE dovrebbero prefiggersi di potenziare l’effetto moltiplicatore della spesa dell’Unione, attraendo risorse aggiuntive da investitori privati, così da garantire il massimo coinvolgimento di tali investitori. Inoltre, dovrebbero assicurare la sostenibilità economica e finanziaria delle azioni sostenute e contribuire a evitare una carenza nell’effetto leva sugli investimenti. Dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi dell’Unione per la realizzazione degli obiettivi fissati alla Conferenza di Parigi sui cambiamenti climatici (COP 21), la creazione di posti di lavoro e la connettività transfrontaliera. Nel caso in cui sia l’MCE che il FEIS siano utilizzati per finanziare azioni, è importante che la Corte dei conti accerti la sana gestione finanziaria conformemente all’articolo 287 TFUE e all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1316/2013.

(232)

Nella maggior parte dei casi le sovvenzioni nel settore dei trasporti dovrebbero rimanere il mezzo principale per sostenere gli obiettivi strategici dell’Unione. L’applicazione di meccanismi di finanziamento dell’MCE non dovrebbe pertanto ridurre la disponibilità di tali sovvenzioni.

(233)

La partecipazione di coinvestitori privati ai progetti nel settore dei trasporti potrebbe essere agevolata riducendo il rischio finanziario. Le garanzie di prima perdita fornite dalla BEI nell’ambito dei meccanismi di finanziamento congiunto sostenuti a titolo del bilancio, come i meccanismi di finanziamento misto, possono risultare idonee a tal fine.

(234)

I finanziamenti provenienti dall’MCE dovrebbero essere basati sui criteri di selezione e aggiudicazione stabiliti nei programmi di lavoro pluriennali e annuali ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1316/2013 indipendentemente dalla forma di finanziamento utilizzata, o su una loro combinazione.

(235)

L’esperienza acquisita con i meccanismi di finanziamento misto dovrebbe essere presa in considerazione nelle valutazioni del regolamento (UE) n. 1316/2013.

(236)

L’introduzione dei meccanismi di finanziamento misto dell’MCE mediante il presente regolamento non dovrebbe essere intesa in modo tale da pregiudicare il risultato della negoziazione relativa al quadro finanziario pluriennale post 2020.

(237)

Considerato il tasso di esecuzione molto elevato dell’MCE nel settore dei trasporti, e per sostenere l’attuazione dei progetti con il maggior valore aggiunto per la rete transeuropea di trasporto riguardanti i corridoi della rete centrale, i progetti transfrontalieri, i progetti riguardanti l’altra tratta della rete centrale e i progetti ammissibili nell’ambito delle priorità orizzontali elencate nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1316/2013, è necessario accordare, in via eccezionale, maggiore flessibilità nell’utilizzazione del programma di lavoro pluriennale, consentendo che l’importo della dotazione finanziaria sia speso fino al 95 % delle risorse finanziarie di bilancio di cui al regolamento (UE) n. 1316/2013. È tuttavia importante fornire ulteriore sostegno, nel rimanente periodo di attuazione dell’MCE, alle priorità previste dai programmi di lavoro annuali.

(238)

In considerazione della diversa natura del settore delle telecomunicazioni dell’MCE rispetto ai settori dell’energia e dei trasporti nell’ambito dell’MCE, vale a dire l’importo medio inferiore delle sovvenzioni e le differenze nel tipo di costi e nel tipo di progetti, dovrebbero essere evitati oneri superflui per i beneficiari e gli Stati membri partecipanti alle relative azioni, riducendo gli oneri amministrativi dell’obbligo di certificazione, senza indebolire il principio della sana gestione finanziaria.

(239)

A norma del regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (31), per finanziare le azioni nel settore delle infrastrutture di servizi digitali è attualmente possibile utilizzare soltanto le sovvenzioni e gli appalti. Al fine di garantire che le infrastrutture di servizi digitali funzionino con la massima efficienza possibile, per sostenere tali azioni dovrebbero essere messi a disposizione anche altri strumenti finanziari attualmente utilizzati nell’ambito dell’MCE, compresi gli strumenti finanziari innovativi.

(240)

Per evitare alle autorità di gestione un onere amministrativo superfluo, che potrebbe ostacolare l’attuazione efficiente del FEAD, è opportuno semplificare e agevolare la procedura di modifica degli elementi non essenziali dei programmi operativi.

(241)

Per semplificare ulteriormente il ricorso al FEAD, è opportuno stabilire disposizioni supplementari relative all’ammissibilità della spesa, in particolare per quanto riguarda l’uso obbligatorio di tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi.

(242)

Per evitare il trattamento iniquo delle organizzazioni partner, le irregolarità che sono ascrivibili soltanto all’organismo incaricato di acquistare l’assistenza non dovrebbero incidere sull’ammissibilità della spesa delle organizzazioni partner.

(243)

Per semplificare l’attuazione dei fondi SIE e del FEAD ed evitare l’incertezza giuridica, è opportuno chiarire talune responsabilità degli Stati membri con riferimento alla gestione e al controllo.

(244)

Tenuto conto della necessità di applicare in modo coerente le pertinenti regole finanziarie nel corso di un esercizio, è in linea di massima opportuno che la parte uno del presente regolamento (regolamento finanziario) cominciasse ad applicarsi all’inizio di un esercizio. Tuttavia, affinché l’importante semplificazione prevista nel presente regolamento, con riguardo sia al regolamento finanziario che alle modifiche delle norme settoriali specifiche, vada a vantaggio dei destinatari dei fondi dell’Unione quanto prima possibile, è opportuno prevedere, in via eccezionale, l’applicazione del presente regolamento a decorrere dalla sua entrata in vigore. Contemporaneamente, onde concedere più tempo per l’adattamento alle nuove regole, le istituzioni dell’Unione dovrebbero continuare ad applicare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 fino alla fine dell’esercizio 2018 con riguardo all’esecuzione dei rispettivi stanziamenti amministrativi.

(245)

Alcune modifiche riguardanti gli strumenti finanziari, le garanzie di bilancio e l’assistenza finanziaria dovrebbero applicarsi solo a decorrere dalla data di applicazione del quadro finanziario pluriennale post 2020, affinché vi sia tempo sufficiente per adattare le basi giuridiche applicabili e i programmi alle nuove regole.

(246)

Le informazioni relative alla media annuale di equivalenti a tempo pieno e all’importo stimato delle entrate con destinazione specifica riportate dagli esercizi precedenti dovrebbero essere fornite per la prima volta unitamente al progetto di bilancio che sarà presentato nel 2021 al fine di concedere alla Commissione il tempo sufficiente per adattarsi al nuovo obbligo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE PRIMA

REGOLAMENTO FINANZIARIO

TITOLO I

OGGETTO, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento specifica le norme relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica («bilancio») e alla presentazione e alla revisione dei loro conti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«richiedente», una persona fisica o un’entità, dotata o meno di personalità giuridica, che ha presentato domanda nell’ambito di una procedura di attribuzione di una sovvenzione o di un concorso a premi;

2)

«fascicolo di partecipazione», un’offerta, una domanda di partecipazione, una domanda di sovvenzione o una domanda nell’ambito di un concorso a premi;

3)

«procedura di aggiudicazione o di attribuzione», una procedura di appalto, una procedura di attribuzione di sovvenzioni, un concorso a premi o una procedura di selezione di esperti o persone o entità che eseguono il bilancio conformemente all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c);

4)

«atto di base», un atto giuridico, diverso da una raccomandazione o da un parere, che fornisce una base giuridica per un’azione e per l’esecuzione delle spese corrispondenti iscritte in bilancio o della garanzia di bilancio ovvero dell’assistenza finanziaria a carico del bilancio e che può assumere una delle seguenti forme:

a)

in applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e del trattato che istituisce la Comunità europea per l’energia atomica (trattato Euratom), la forma di un regolamento, di una direttiva o di una decisione ai sensi dell’articolo 288 TFUE; oppure

b)

in applicazione del titolo V del trattato sull’Unione europea (TUE), una delle forme specificate agli articoli 28, paragrafo 1, e 31, paragrafo 2, all’articolo 33 e agli articoli 42, paragrafo 4, e 43, paragrafo 2, TUE;

5)

«beneficiario», una persona fisica o un’entità, dotata o meno di personalità giuridica, con cui è stata firmata una convenzione di sovvenzione;

6)

«meccanismo o piattaforma di finanziamento misto», un quadro di cooperazione creato tra la Commissione e le istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici al fine di combinare forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari e/o garanzie finanziarie a titolo del bilancio con forme rimborsabili di aiuto di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento del settore privato e investitori del settore privato;

7)

«esecuzione del bilancio», lo svolgimento di attività correlate alla gestione, alla sorveglianza, al controllo e alla revisione degli stanziamenti di bilancio secondo i metodi previsti all’articolo 62;

8)

«impegno di bilancio», l’operazione con cui l’ordinatore responsabile riserva gli stanziamenti di bilancio necessari per coprire pagamenti successivi in adempimento di impegni giuridici;

9)

«garanzia di bilancio», un impegno giuridico dell’Unione a finanziare un programma di azioni assumendo a carico del bilancio un’obbligazione finanziaria a cui si possa ricorrere nell’eventualità che si verifichi un determinato evento nel corso dell’attuazione del programma e che rimane valida per la durata degli impegni assunti nell’ambito del programma finanziato, fino a scadenza;

10)

«appalto immobiliare», un appalto che ha per oggetto l’acquisto, lo scambio, l’enfiteusi, l’usufrutto, il leasing finalizzato all’acquisto, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di terreni, fabbricati o altri beni immobili. Esso riguarda i fabbricati esistenti e i fabbricati non ancora completati, a condizione che il candidato abbia ottenuto un permesso di costruire valido. Non riguarda fabbricati progettati conformemente alle specifiche dell’amministrazione aggiudicatrice contemplati da appalti di lavori;

11)

«candidato», un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a un dialogo competitivo, a un partenariato per l’innovazione, a un concorso di progettazione o a una procedura negoziata;

12)

«centrale di committenza», un’amministrazione aggiudicatrice che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;

13)

«verifica», la verifica di un aspetto specifico di un’operazione di entrata o di spesa;

14)

«contratto di concessione», un contratto a titolo oneroso, concluso per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici ai sensi degli articoli 174 e 178, per affidare a un operatore economico l’esecuzione di lavori o la prestazione e gestione di servizi («concessione»), ove:

a)

la remunerazione consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi, o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

b)

l’aggiudicazione del contratto di concessione comporti il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla gestione dei lavori o dei servizi, comprendente un rischio sul lato della domanda o sul lato dell’offerta, o entrambi. Si considera che il concessionario assuma un rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi interessati;

15)

«passività potenziale», un’obbligazione finanziaria potenziale cui si potrebbe incorrere in funzione dell’esito di un evento futuro;

16)

«contratto», un appalto pubblico o un contratto di concessione;

17)

«contraente», un operatore economico con cui è stato firmato un appalto pubblico;

18)

«accordo di contributo», un accordo concluso con persone o entità che eseguono fondi dell’Unione ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punti da ii) a viii);

19)

«controllo», qualsiasi misura adottata al fine di garantire con ragionevole sicurezza l’efficacia, l’efficienza e l’economia delle operazioni, l’affidabilità delle relazioni, la salvaguardia degli attivi e l’informazione, la prevenzione, l’individuazione e la rettifica di frodi e irregolarità e il seguito dato a tali frodi e irregolarità, nonché l’adeguata gestione dei rischi connessi alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi e della natura dei pagamenti in questione. I controlli possono comportare varie verifiche, nonché l’attuazione delle politiche e delle procedure per raggiungere gli obiettivi di cui alla prima frase;

20)

«controparte», la parte cui è concessa una garanzia di bilancio;

21)

«crisi»,

a)

una situazione di pericolo immediato o imminente che rischia di degenerare in conflitto armato o di destabilizzare un paese o il suo vicinato;

b)

una situazione derivante da calamità naturali, da crisi provocate dall’uomo, come guerre o altri conflitti, o da circostanze straordinarie con effetti analoghi riguardanti, fra l’altro, il cambiamento climatico, il degrado ambientale, la privazione dell’accesso all’energia e alle risorse naturali o l’estrema povertà;

22)

«disimpegno», l’operazione con la quale l’ordinatore responsabile annulla, integralmente o parzialmente, l’imputazione di stanziamenti precedentemente effettuata per mezzo di un impegno di bilancio.

23)

«sistema dinamico di acquisizione», un processo di acquisizione interamente elettronico per acquisti di uso corrente di beni generalmente disponibili sul mercato;

24)

«operatore economico», una persona fisica o giuridica, inclusi gli enti pubblici, o un raggruppamento di tali persone che, che offra la fornitura di prodotti, l’esecuzione di lavori, la prestazione di servizi o la fornitura di beni immobili;

25)

«investimento azionario», il conferimento di capitale in una società, investito direttamente o indirettamente in contropartita della totale o parziale proprietà di tale società, in cui l’investitore azionario può assumere un certo controllo della gestione e condividere gli utili;

26)

«ufficio europeo», una struttura amministrativa creata dalla Commissione, o dalla Commissione insieme a una o più altre istituzioni dell’Unione, per svolgere funzioni orizzontali specifiche;

27)

«decisione amministrativa definitiva», una decisione di un’autorità amministrativa avente effetto definitivo e vincolante conformemente al diritto applicabile;

28)

«attivo finanziario», qualsiasi attivo sotto forma di denaro contante, uno strumento di capitale di un’entità di proprietà pubblica o privata oppure un diritto contrattuale a ricevere denaro contante o altro attivo finanziario da detta entità;

29)

«strumento finanziario», una misura di sostegno finanziario dell’Unione fornita dal bilancio per conseguire uno o più obiettivi strategici specifici dell’Unione che può assumere la forma di investimenti azionari o quasi-azionari, prestiti o garanzie, o altri strumenti di condivisione del rischio, e che possono, se del caso, essere combinati con altre forme di sostegno finanziario, con fondi in regime di gestione concorrente o fondi del Fondo europeo di sviluppo (FES);

30)

«passività finanziaria», un’obbligazione contrattuale a erogare denaro contante o altro attivo finanziario a un’altra entità;

31)

«contratto quadro», un appalto pubblico concluso tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative ad appalti specifici basati su di esso da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;

32)

«copertura globale», l’importo totale delle risorse ritenute necessarie nel corso dell’intera durata di una garanzia di bilancio risultante dall’applicazione del tasso di copertura di cui all’articolo 211, paragrafo 1, all’importo della garanzia di bilancio autorizzata dall’atto di base di cui all’articolo 210, paragrafo 1, lettera b);

33)

«sovvenzione», un contributo finanziario accordato a titolo di liberalità. Se fornito in regime di gestione diretta, tale contributo è disciplinato dal titolo VIII;

34)

«garanzia», l’impegno scritto ad assumersi, in parte o nella sua interezza, la responsabilità del debito o dell’obbligazione di un terzo o del risultato positivo da parte di un terzo dei propri obblighi nel caso di un evento che attivi tale garanzia, come un inadempimento nel rimborso del prestito;

35)

«garanzia su richiesta», una garanzia che deve essere onorata dal garante su richiesta della controparte, nonostante eventuali carenze nell’adempimento dell’obbligazione sottostante;

36)

«contributo in natura», le risorse non finanziarie messe gratuitamente a disposizione di un beneficiario da terzi;

37)

«impegno giuridico», un atto con il quale l’ordinatore responsabile assume o crea un’obbligazione dalla quale derivano uno o più pagamenti successivi e il riconoscimento della spesa imputata al bilancio e che comprende accordi e contratti specifici conclusi nell’ambito di accordi quadro relativi ai partenariati finanziari e di contratti quadro;

38)

«effetto leva», l’importo del finanziamento rimborsabile fornito ai destinatari finali ammissibili diviso per l’importo del contributo dell’Unione;

39)

«rischio di liquidità», il rischio che un attivo finanziario detenuto nel fondo comune di copertura non possa essere venduto per un determinato periodo di tempo senza incorrere in una perdita significativa;

40)

«prestito», un accordo ai sensi del quale il mutuante è tenuto a mettere a disposizione del mutuatario un importo convenuto di denaro per un periodo concordato e in forza del quale il mutuatario è tenuto a ripagare tale importo entro il periodo concordato;

41)

«sovvenzione di valore modesto», una sovvenzione di valore pari o inferiore a 60 000 EUR;

42)

«organizzazione di uno Stato membro», un’entità stabilita in uno Stato membro quale organismo di diritto pubblico o quale organismo di diritto privato investito di attribuzioni di servizio pubblico che presenta sufficienti garanzie finanziarie fornite dallo Stato membro;

43)

«metodo di esecuzione», i metodi di esecuzione del bilancio di cui all’articolo 62, vale a dire la gestione diretta, la gestione indiretta e la gestione concorrente;

44)

«azione finanziata da una pluralità di donatori», un’azione nell’ambito della quale i fondi dell’Unione sono messi in comune con almeno un altro donatore;

45)

«effetto moltiplicatore», l’investimento effettuato dai destinatari finali ammissibili diviso per l’importo del contributo dell’Unione;

46)

«realizzazione», i risultati generati dall’azione determinati in conformità della normativa settoriale;

47)

«partecipante», un candidato od offerente in una procedura di appalto, un richiedente in una procedura di attribuzione di una sovvenzione, un esperto in una procedura di selezione di esperti, un richiedente in un concorso a premi o una persona o un’entità che partecipa a una procedura per l’esecuzione di fondi dell’Unione ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c);

48)

«premio», contributo finanziario attribuito a titolo di ricompensa in seguito a un concorso. Se fornito in regime di gestione diretta, tale contributo è disciplinato dal titolo IX;

49)

«appalto», l’acquisizione da parte di una o più amministrazioni aggiudicatrici, mediante un contratto di lavori, forniture o servizi, e l’acquisto o la locazione di terreni, fabbricati o altri beni immobili, da operatori economici scelti dalle amministrazioni aggiudicatrici stesse;

50)

«documento di gara», qualsiasi documento prodotto dall’amministrazione aggiudicatrice o al quale l’amministrazione aggiudicatrice fa riferimento per descrivere o determinare elementi della procedura di appalto, ivi compresi:

a)

le misure di pubblicità stabilite nell’articolo 163;

b)

l’invito a presentare offerte;

c)

il capitolato d’oneri, compresi le specifiche tecniche e i pertinenti criteri, o i documenti descrittivi nel caso di un dialogo competitivo;

d)

il progetto di contratto;

51)

«appalto pubblico», un contratto a titolo oneroso, concluso per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici ai sensi degli articoli 174 e 178 per ottenere, contro pagamento di un prezzo in tutto o in parte a carico del bilancio, la fornitura di un bene mobile o immobile, l’esecuzione di lavori o la prestazione di servizi, e che comprende:

a)

gli appalti immobiliari;

b)

gli appalti di forniture;

c)

gli appalti di lavori;

d)

gli appalti di servizi;

52)

«investimento quasi azionario», un tipo di finanziamento che si colloca tra capitale e debito, con un rischio più elevato del debito privilegiato e un rischio inferiore rispetto al capitale azionario e che può essere strutturato come debito, di norma non garantito e subordinato e in alcuni casi convertibile in azioni o in azioni privilegiate;

53)

«destinatario», un beneficiario, un contraente, un esperto esterno retribuito o un’altra persona o entità destinataria di premi o fondi a titolo di uno strumento finanziario o che esegue fondi dell’Unione ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c);

54)

«contratto di vendita con patto di opzione», la vendita di titoli a pronti con l’accordo di riacquistarli a una specifica data futura oppure su richiesta;

55)

«stanziamento per la ricerca e lo sviluppo tecnologico», uno stanziamento iscritto in uno dei titoli del bilancio relativo ai settori connessi alla «Ricerca indiretta» o alla «Ricerca diretta» o in un capitolo relativo alle attività di ricerca inserito in un titolo diverso;

56)

«risultato», gli effetti dell’attuazione di un’azione determinati in conformità della normativa settoriale;

57)

«strumento di condivisione del rischio», uno strumento finanziario che consente la condivisione di un determinato rischio tra due o più entità, se del caso in contropartita di una remunerazione convenuta;

58)

«appalto di servizi», un appalto che ha per oggetto tutte le prestazioni intellettuali e non intellettuali non contemplate dagli appalti di forniture, di lavori e dagli appalti immobiliari;

59)

«sana gestione finanziaria», l’esecuzione del bilancio secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia;

60)

«statuto», lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68;

61)

«subappaltatore», un operatore economico proposto da un candidato od offerente o contraente per eseguire parte di un contratto o da un beneficiario per eseguire parte dei compiti cofinanziati da una sovvenzione;

62)

«sottoscrizione», le somme versate a organismi cui aderisce l’Unione, in base alle decisioni finanziarie e alle condizioni di pagamento degli organismi in questione;

63)

«appalto di forniture», un appalto che ha per oggetto l’acquisto, il leasing finalizzato all’acquisto, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti e che può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;

64)

«assistenza tecnica», fatta salva la normativa settoriale, le attività di sostegno e di potenziamento delle capacità necessarie per l’attuazione di un programma o di un’azione, segnatamente le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, audit e controllo;

65)

«offerente», un operatore economico che ha presentato un’offerta;

66)

«Unione», l’Unione europea, la Comunità europea dell’energia atomica, o ambedue, a seconda del contesto;

67)

«istituzione dell’Unione», il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni, il Mediatore europeo, il Garante europeo della protezione dei dati o il Servizio europeo per l’azione esterna («SEAE»); la Banca centrale europea non è considerata un’istituzione dell’Unione;

68)

«potenziale offerente», un operatore economico iscritto in un elenco di potenziali offerenti da invitare a presentare domande di partecipazione od offerte;

69)

«volontario», una persona che lavora per un’organizzazione senza averne l’obbligo e senza essere remunerata;

70)

«opera», il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica;

71)

«appalto di lavori», un appalto che ha per oggetto:

a)

l’esecuzione o, congiuntamente, l’esecuzione e la progettazione di un’opera;

b)

l’esecuzione o, congiuntamente, l’esecuzione e la progettazione di un’opera relativi a una delle attività di cui all’allegato II della direttiva 2014/24/UE; oppure

c)

la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera corrispondente alle esigenze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice che esercita un’influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell’opera.

Articolo 3

Conformità della legislazione secondaria al presente regolamento

1.   Le disposizioni relative all’esecuzione del bilancio in entrate e in spese e contenute in un atto di base si conformano ai principi di bilancio enunciati nel titolo II.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, ogni proposta o modifica di proposta presentata all’autorità legislativa comportante deroghe alle disposizioni del presente regolamento diverse da quelle di cui al titolo II, o agli atti delegati adottati a norma del presente regolamento, indica con chiarezza tali deroghe e precisa nei considerando e nella relazione di ciascuna proposta o modifica i motivi specifici che giustificano tali deroghe.

Articolo 4

Periodi di tempo, date e termini

Salvo che sia altrimenti disposto nel presente regolamento, ai termini fissati dal presente regolamento si applica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (32).

Articolo 5

Protezione dei dati personali

Il presente regolamento fa salvi i regolamenti (CE) N. 45/2001 e (UE) 2016/679.

TITOLO II

BILANCIO E PRINCIPI DI BILANCIO

Articolo 6

Rispetto dei principi di bilancio

La formazione e l’esecuzione del bilancio rispettano i principi dell’unità, della verità del bilancio, dell’annualità, del pareggio, dell’unità di conto, dell’universalità, della specializzazione, della sana gestione finanziaria e della trasparenza di cui al presente regolamento.

CAPO 1

Principi dell’unità e della verità del bilancio

Articolo 7

Ambito di applicazione del bilancio

1.   Il bilancio prevede e autorizza, per ciascun esercizio, tutte le entrate e le spese ritenute necessarie per l’Unione. Esso comprende quanto segue:

a)

le entrate e le spese dell’Unione, comprese le spese amministrative che derivano dall’attuazione delle disposizioni del TUE nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC), nonché le spese operative connesse con l’attuazione di dette disposizioni, quando sono a carico del bilancio;

b)

le entrate e le spese della Comunità europea dell’energia atomica.

2.   Il bilancio comporta stanziamenti dissociati, che danno luogo a stanziamenti di impegno e a stanziamenti di pagamento, e stanziamenti non dissociati.

Gli stanziamenti autorizzati per l’esercizio constano di:

a)

stanziamenti iscritti in bilancio, anche mediante bilancio rettificativo;

b)

stanziamenti riportati dagli esercizi precedenti;

c)

stanziamenti ricostituiti conformemente all’articolo 15;

d)

stanziamenti provenienti da rimborsi di prefinanziamenti conformemente all’articolo 12, paragrafo 4, lettera b);

e)

stanziamenti aperti a seguito del percepimento di entrate con destinazione specifica nel corso dell’esercizio o riportati da esercizi precedenti.

3.   Gli stanziamenti di impegno coprono il costo totale degli impegni giuridici sottoscritti durante l’esercizio, alle condizioni di cui l’articolo 114, paragrafo 2.

4.   Gli stanziamenti di pagamento coprono i pagamenti derivanti dall’adempimento degli impegni giuridici assunti durante l’esercizio o durante gli esercizi precedenti.

5.   I paragrafi 2 e 3 del presente articolo non precludono la facoltà di impegnare gli stanziamenti globalmente o di procedere a impegni di bilancio per frazioni annue come stabilito rispettivamente all’articolo 112, paragrafo 1, primo comma, lettera b), e all’articolo 112, paragrafo 2.

Articolo 8

Norme specifiche sui principi dell’unità e della verità del bilancio

1.   Tutte le entrate e tutte le spese sono imputate a una linea del bilancio.

2.   Fatte salve le spese autorizzate risultanti dalle passività potenziali previste all’articolo 210, paragrafo 2, nessuna spesa può essere impegnata né oggetto di un ordine di pagamento in eccedenza rispetto agli stanziamenti autorizzati.

3.   Uno stanziamento è iscritto in bilancio solo se corrisponde a una spesa ritenuta necessaria.

4.   Gli interessi generati dai versamenti di prefinanziamenti effettuati a titolo del bilancio non sono dovuti all’Unione, salvo diversamente disposto negli accordi di contributo o nelle convenzioni di finanziamento in questione.

CAPO 2

Principio dell’annualità

Articolo 9

Definizione

Gli stanziamenti iscritti in bilancio sono autorizzati per la durata di un esercizio, che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre.

Articolo 10

Contabilità di bilancio per entrate e stanziamenti

1.   Le entrate sono imputate a un esercizio sulla base degli importi riscossi nel corso dell’esercizio stesso. Tuttavia, le risorse proprie del mese di gennaio dell’esercizio successivo possono essere rese disponibili a titolo di anticipo conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

2.   Le iscrizioni delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) e dal prodotto nazionale lordo possono essere rettificate conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

3.   Gli impegni sono contabilizzati a titolo di un esercizio sulla base degli impegni giuridici contratti fino al 31 dicembre di tale esercizio. Ciononostante, gli impegni globali di bilancio di cui all’articolo 112, paragrafo 4, sono contabilizzati a titolo di un esercizio sulla base degli impegni di bilancio contratti fino al 31 dicembre di detto esercizio.

4.   I pagamenti sono contabilizzati a titolo di un esercizio sulla base dei pagamenti effettuati dal contabile entro il 31 dicembre dell’esercizio stesso.

5.   In deroga ai paragrafi 3 e 4:

a)

le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) sono contabilizzate in un esercizio sulla base dei rimborsi effettuati dalla Commissione agli Stati membri entro il 31 dicembre dell’esercizio in questione, purché l’ordine di pagamento sia pervenuto al contabile entro il 31 gennaio dell’esercizio successivo;

b)

le spese eseguite in regime di gestione concorrente, tranne quelle del FEAGA, sono contabilizzate in un esercizio sulla base dei rimborsi effettuati dalla Commissione agli Stati membri entro il 31 dicembre dell’esercizio in questione, comprese le spese imputate entro il 31 gennaio dell’esercizio successivo, conformemente agli articoli 30 e 31.

Articolo 11

Impegno di stanziamenti

1.   Gli stanziamenti iscritti in bilancio possono essere impegnati con decorrenza di effetti dal 1o gennaio, non appena il bilancio è stato definitivamente adottato.

2.   A partire dal 15 ottobre dell’esercizio le seguenti spese possono essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l’esercizio successivo:

a)

spese correnti di natura amministrativa, a condizione che siano state approvate nell’ultimo bilancio regolarmente adottato, e solo fino a massimo un quarto del totale corrispondente agli stanziamenti decisi dal Parlamento europeo e dal Consiglio per l’esercizio in corso;

b)

spese di gestione corrente del FEAGA, a condizione che il loro fondamento sia un atto di base esistente, e solo fino a massimo tre quarti del totale dei corrispondenti stanziamenti decisi dal Parlamento europeo e dal Consiglio per l’esercizio in corso.

Articolo 12

Annullamento e riporto di stanziamenti

1.   Gli stanziamenti non utilizzati entro la fine dell’esercizio per il quale sono stati iscritti sono annullati, a meno che non siano riportati conformemente ai paragrafi da 2 a 8.

2.   I seguenti stanziamenti possono essere oggetto di riporto mediante una decisione adottata a norma del paragrafo 3, ma unicamente all’esercizio successivo:

a)

gli stanziamenti di impegno e gli stanziamenti non dissociati, per i quali la maggior parte delle fasi preparatorie della procedura di impegno è stata completata al 31 dicembre dell’esercizio. Tali stanziamenti possono essere impegnati fino al 31 marzo dell’esercizio successivo, ad eccezione degli stanziamenti non dissociati relativi a progetti immobiliari, che possono essere impegnati fino al 31 dicembre dell’esercizio successivo;

b)

gli stanziamenti che risultano necessari quando l’autorità legislativa ha adottato un atto di base nel corso dell’ultimo trimestre dell’esercizio e la Commissione non ha potuto stanziare gli impegni previsti a tale scopo entro il 31 dicembre di detto esercizio. Tali stanziamenti possono essere impegnati fino al 31 dicembre dell’esercizio successivo;

c)

gli stanziamenti di pagamento necessari per coprire impegni anteriori o impegni connessi a stanziamenti di impegno riportati, se gli stanziamenti di pagamento previsti alle rispettive linee del bilancio dell’esercizio successivo sono insufficienti;

d)

gli stanziamenti non impegnati relativi alle azioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (33).

Con riguardo al primo comma, lettera c), l’istituzione dell’Unione interessata impiega in via prioritaria gli stanziamenti autorizzati per l’esercizio in corso e ricorre agli stanziamenti riportati soltanto quando i primi siano esauriti.

I riporti degli stanziamenti non impegnati di cui al primo comma, lettera d), del presente paragrafo, non possono superare, entro il limite del 2 % degli stanziamenti iniziali votati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, l’importo dell’adattamento dei pagamenti diretti applicato conformemente all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 nell’esercizio precedente. Gli stanziamenti riportati sono riversati nelle linee di bilancio che coprono le azioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

3.   L’istituzione dell’Unione interessata adotta la sua decisione sui riporti di cui al paragrafo 2 entro il 15 febbraio dell’esercizio successivo. Essa informa il Parlamento europeo e il Consiglio entro il 15 marzo di tale esercizio in merito alla decisione di riporto che ha adottato. Inoltre precisa, per ogni linea di bilancio, in quale modo i criteri di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c), sono stati applicati a ciascun riporto.

4.   Gli stanziamenti sono riportati di diritto per quanto riguarda:

a)

gli stanziamenti di impegno per la riserva per gli aiuti d’urgenza e per il fondo di solidarietà dell’Unione europea. Tali stanziamenti possono essere riportati unicamente all’esercizio successivo e possono essere impegnati fino al 31 dicembre di tale esercizio;

b)

gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica interne. Tali stanziamenti possono essere riportati unicamente all’esercizio successivo e possono essere impegnati fino al 31 dicembre di tale esercizio, fatta eccezione per le entrate con destinazione specifica interne provenienti da indennità locative e dalla vendita dei fabbricati e terreni che possono essere riportate fino a quando non siano utilizzate integralmente. Gli stanziamenti di impegno di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (34), disponibili al 31 dicembre e derivanti da riversamenti di versamenti di prefinanziamenti, possono essere oggetto di riporto fino al termine del programma e utilizzati quando necessario, a condizione che non vi siano più altri stanziamenti di impegno disponibili;

c)

gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica esterne. Tali stanziamenti sono utilizzati integralmente entro il completamento di tutte le operazioni connesse al programma o all’azione cui sono destinati o possono essere riportati e utilizzati per il programma o l’azione successivi. Questa disposizione non si applica alle entrate di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera g), punto iii), per le quali gli stanziamenti non impegnati entro cinque anni sono annullati;

d)

gli stanziamenti di pagamento relativi al FEAGA provenienti da sospensioni a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

5.   Il trattamento delle entrate con destinazione specifica esterne di cui al paragrafo 4, lettera c), del presente articolo provenienti dalla partecipazione degli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) a taluni programmi dell’Unione a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera e), è conforme al protocollo n. 32 allegato all’accordo sullo spazio economico europeo (accordo SEE).

6.   Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 3, l’istituzione dell’Unione interessata informa il Parlamento europeo e il Consiglio degli stanziamenti che sono stati oggetto di riporto di diritto, inclusi gli importi in questione e la disposizione del presente articolo a norma della quale gli stanziamenti sono stati riportati.

7.   Gli stanziamenti non dissociati giuridicamente impegnati alla fine dell’esercizio sono oggetto di pagamento fino alla fine dell’esercizio successivo.

8.   Fatto salvo il paragrafo 4, gli stanziamenti iscritti in riserva e gli stanziamenti relativi alle spese per il personale non sono oggetto di riporto. Ai fini del presente articolo, le spese per il personale comprendono retribuzioni e indennità dei membri e del personale delle istituzioni dell’Unione soggetto allo statuto.

Articolo 13

Disposizioni dettagliate in materia di annullamento e riporto di stanziamenti

1.   Gli stanziamenti di impegno e gli stanziamenti non dissociati di cui all’articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettera a), possono essere riportati soltanto se gli impegni non hanno potuto essere assunti prima del 31 dicembre dell’esercizio per motivi non imputabili all’ordinatore e se le fasi preparatorie sono sufficientemente avanzate da permettere ragionevolmente di prevedere che l’impegno sia assunto entro il 31 marzo dell’esercizio successivo, ovvero, relativamente ai progetti immobiliari, il 31 dicembre dell’esercizio successivo.

2.   Le fasi preparatorie di cui all’articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettera a), che devono essere completate al 31 dicembre dell’esercizio ai fini del riporto all’esercizio successivo sono in particolare le seguenti:

a)

per gli impegni di bilancio specifici ai sensi dell’articolo 112, paragrafo 1, primo comma, lettera a), la conclusione della fase di selezione dei potenziali contraenti, dei beneficiari, dei vincitori di premi o dei soggetti delegati;

b)

per gli impegni di bilancio globali ai sensi dell’articolo 112, paragrafo 1, primo comma, lettera b), l’adozione di una decisione di finanziamento o la conclusione della consultazione dei servizi interessati di ciascuna istituzione dell’Unione in vista dell’adozione della decisione relativa al finanziamento.

3.   Gli stanziamenti riportati conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettera a), non impegnati al 31 marzo dell’esercizio successivo, o al 31 dicembre dell’esercizio successivo per gli importi relativi ai progetti immobiliari, sono annullati di diritto.

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio degli stanziamenti annullati conformemente al primo comma entro un mese dall’annullamento.

Articolo 14

Disimpegni

1.   Qualora gli impegni di bilancio siano oggetto di disimpegno nel corso degli esercizi successivi a quello nel quale erano stati assunti, in seguito all’inesecuzione totale o parziale delle azioni alle quali erano stati assegnati, gli stanziamenti corrispondenti a tali disimpegni sono annullati, salvo se diversamente disposto nei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 514/2014 e fatto salvo l’articolo 15 del presente regolamento.

2.   Gli stanziamenti di impegno di cui ai regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 514/2014 sono disimpegnati di diritto conformemente a tali regolamenti.

3.   Il presente articolo non si applica alle entrate con destinazione specifica esterne di cui all’articolo 21, paragrafo 2.

Articolo 15

Ricostituzione degli stanziamenti corrispondenti ai disimpegni

1.   Gli stanziamenti corrispondenti ai disimpegni di cui ai regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014 e (UE) n. 514/2014 possono essere ricostituiti in caso di errore manifesto imputabile alla sola Commissione.

A tale scopo, la Commissione esamina i disimpegni intervenuti nel corso dell’esercizio precedente e decide, entro il 15 febbraio dell’esercizio in corso e in funzione del fabbisogno, se sia necessario ricostituire gli stanziamenti corrispondenti.

2.   In aggiunta al caso di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli stanziamenti corrispondenti ai disimpegni sono ricostituiti se:

a)

i disimpegni riguardano un programma interessato dalle modalità di applicazione della riserva di efficacia dell’attuazione dei programmi di cui all’articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

b)

i disimpegni riguardano un programma dedicato a uno strumento finanziario specifico a favore delle piccole e medie imprese (PMI) a seguito della cessazione della partecipazione di uno Stato membro allo strumento finanziario, di cui all’articolo 39, paragrafo 2, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

3.   Anche gli stanziamenti di impegno corrispondenti all’importo dei disimpegni intervenuti in seguito all’inesecuzione totale o parziale di corrispondenti progetti di ricerca possono essere ricostituiti a beneficio del programma di ricerca cui appartengono i progetti o del programma successivo nell’ambito della procedura di bilancio.

Articolo 16

Norme applicabili in caso di tardiva adozione del bilancio

1.   Se all’inizio dell’esercizio il bilancio non è stato ancora definitivamente adottato, si applica la procedura di cui all’articolo 315, primo comma, TFUE (regime dei dodicesimi provvisori). Le operazioni di impegno e di pagamento possono essere effettuate entro i limiti stabiliti al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Le operazioni di impegno possono essere effettuate, per capitolo, entro i limiti di un quarto dell’insieme degli stanziamenti autorizzati per il pertinente capitolo del bilancio per l’esercizio precedente, aumentato di un dodicesimo per ciascun mese trascorso.

Il limite degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio non è superato.

Le operazioni di pagamento possono essere effettuate mensilmente, per capitolo, entro i limiti di un dodicesimo degli stanziamenti autorizzati per il pertinente capitolo del bilancio per l’esercizio precedente, senza poter superare il dodicesimo degli stanziamenti previsti nello stesso capitolo del progetto di bilancio.

3.   Per stanziamenti autorizzati nel pertinente capitolo del bilancio per l’esercizio precedente, di cui ai paragrafi 1 e 2, si intendono gli stanziamenti votati in bilancio, compresi i bilanci rettificativi, dopo le rettifiche apportate in funzione degli storni effettuati nel corso di tale esercizio.

4.   Se richiesto dalla continuità dell’azione dell’Unione e dalle esigenze di gestione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può autorizzare spese superiori a un dodicesimo provvisorio, ma non superiori a un totale di quattro dodicesimi provvisori, salvo in casi debitamente giustificati, sia per le operazioni di impegno sia per le operazioni di pagamento in aggiunta a quelli resi disponibili di diritto a norma dei paragrafi 1 e 2. Il Consiglio trasmette senza indugio la sua decisione di autorizzazione al Parlamento europeo.

La decisione di cui al primo comma entra in vigore 30 giorni dopo l’adozione, salvo che il Parlamento europeo:

a)

deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, decida di ridurre dette spese prima della scadenza dei 30 giorni, nel qual caso la Commissione presenta una nuova proposta;

b)

informi il Consiglio e la Commissione che non intende ridurre le spese, nel qual caso la decisione entra in vigore prima della scadenza del termine di 30 giorni.

I dodicesimi supplementari sono autorizzati per intero e non sono frazionabili.

5.   Se, per un determinato capitolo, l’autorizzazione di quattro dodicesimi provvisori, accordata conformemente al paragrafo 4, non è sufficiente a fare fronte alle spese necessarie per evitare un’interruzione della continuità dell’azione dell’Unione nel settore contemplato dal capitolo in questione, può essere autorizzato, a titolo eccezionale, il superamento dell’importo degli stanziamenti iscritti nel corrispondente capitolo del bilancio per l’esercizio precedente. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano secondo le procedure di cui al paragrafo 4. L’importo globale degli stanziamenti disponibile nel bilancio dell’esercizio precedente o nel progetto di bilancio proposto non è tuttavia in nessun caso superato.

CAPO 3

Principio del pareggio

Articolo 17

Definizione e portata

1.   Entrate e stanziamenti di pagamento risultano in pareggio.

2.   L’Unione e gli organismi dell’Unione di cui agli articoli 70 e 71 non accendono prestiti entro il quadro del bilancio.

Articolo 18

Saldo dell’esercizio

1.   Il saldo di ogni esercizio è iscritto nel bilancio dell’esercizio successivo, in entrate o in stanziamenti di pagamento a seconda che si tratti di un’eccedenza o, rispettivamente, di un disavanzo.

2.   Le stime delle entrate o degli stanziamenti di pagamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono iscritte in bilancio nel corso della procedura di bilancio e mediante una lettera rettificativa presentata a norma dell’articolo 42 del presente regolamento. Le stime sono determinate conformemente all’articolo 1 del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio (35).

3.   Dopo la presentazione dei conti provvisori di ogni esercizio, la differenza tra questi conti e le stime è iscritta nel bilancio dell’esercizio successivo mediante un bilancio rettificativo riguardante esclusivamente tale differenza. In tal caso, la Commissione presenta il progetto di bilancio rettificativo contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio entro 15 giorni dalla presentazione dei conti provvisori.

CAPO 4

Principio dell’unità di conto

Articolo 19

Utilizzo dell’euro

1.   Il quadro finanziario pluriennale e il bilancio sono formati, sono eseguiti e sono oggetto di rendiconto in euro. Tuttavia, per le esigenze della tesoreria di cui all’articolo 77, il contabile e, nel caso delle casse di anticipi, l’amministratore degli anticipi e, per le esigenze della gestione amministrativa della Commissione e del SEAE, l’ordinatore responsabile sono autorizzati a effettuare operazioni in altre valute.

2.   Fatte salve le disposizioni specifiche stabilite nelle norme settoriali o in contratti, convenzioni di sovvenzione, accordi di contributo e convenzioni di finanziamento specifici, l’ordinatore responsabile effettua la conversione applicando il tasso giornaliero di cambio dell’euro pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, del giorno nel quale il servizio ordinatore redige l’ordine di pagamento o l’ordine di riscossione.

Se tale tasso giornaliero non è pubblicato, l’ordinatore responsabile applica il tasso di cui al paragrafo 3.

3.   Ai fini della contabilità di cui agli articoli 82, 83 e 84, la conversione tra l’euro e un’altra valuta è effettuata applicando il tasso di cambio contabile mensile dell’euro, il quale è stabilito dal contabile della Commissione mediante ogni fonte d’informazione considerata affidabile, sulla base del tasso in vigore il penultimo giorno lavorativo del mese precedente quello per il quale si deve determinare il tasso suddetto.

4.   Le operazioni di conversione delle valute sono effettuate in modo tale da evitare che abbiano effetti di rilievo sull’entità del cofinanziamento dell’Unione o incidano negativamente sul bilancio. Se del caso, la conversione tra l’euro e altre valute può essere effettuata applicando la media dei tassi di cambio giornalieri registrati in un determinato periodo.

CAPO 5

Principio dell’universalità

Articolo 20

Portata

Fatto salvo l’articolo 21, l’insieme delle entrate copre l’insieme degli stanziamenti di pagamento. Fatto salvo l’articolo 27, tutte le entrate e le spese sono iscritte nel bilancio senza compensazione fra di esse.

Articolo 21

Entrate con destinazione specifica

1.   Le entrate con destinazione specifica esterne e le entrate con destinazione specifica interne sono destinate a finanziare spese determinate.

2.   Costituiscono entrate con destinazione specifica esterne:

a)

i contributi finanziari aggiuntivi specifici da parte degli Stati membri per i seguenti tipi di azioni e programmi:

i)

taluni programmi complementari di ricerca e sviluppo tecnologico;

ii)

talune azioni o taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall’Unione e gestiti dalla Commissione;

b)

gli stanziamenti relativi alle entrate risultanti dal Fondo di ricerca carbone e acciaio, di cui al protocollo n. 37 relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio allegato al TUE e al TFUE;

c)

gli interessi sui depositi e le ammende previsti dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio (36);

d)

le entrate aventi una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sussidi, donazioni e legati, comprese le entrate aventi una destinazione specifica proprie di ciascuna istituzione dell’Unione;

e)

i contributi finanziari ad attività dell’Unione provenienti da paesi terzi o da organismi diversi da quelli istituiti conformemente al TFUE o al trattato Euratom;

f)

le entrate con destinazione specifica interne di cui al paragrafo 3, nella misura in cui siano accessorie rispetto alle entrate con destinazione specifica esterne di cui al presente paragrafo;

g)

le entrate provenienti dalle attività di natura concorrenziale svolte dal Centro comune di ricerca (JRC), che consistono in quanto segue:

i)

procedure di attribuzione di sovvenzioni e di aggiudicazione di appalti alle quali partecipa il JRC;

ii)

attività del JRC per conto di terzi;

iii)

attività intraprese sulla base di un accordo amministrativo con altre istituzioni dell’Unione o altri servizi della Commissione, conformemente all’articolo 59, per la prestazione di servizi tecnico-scientifici.

3.   Costituiscono entrate con destinazione specifica interne:

a)

le entrate provenienti da terzi per forniture, prestazioni di servizi o lavori effettuati su loro richiesta;

b)

le entrate provenienti dalla restituzione, a norma dell’articolo 101, di somme indebitamente pagate;

c)

i proventi di forniture, prestazioni di servizi e lavori effettuati a favore di altri servizi all’interno di un’istituzione o di altre istituzioni od organismi dell’Unione, compreso l’importo delle indennità di missione pagate per conto di altre istituzioni od organismi dell’Unione e da questi rimborsate;

d)

l’importo delle indennità di assicurazione riscosse;

e)

le entrate provenienti da indennità locative e dalla vendita di fabbricati e terreni;

f)

i rimborsi a strumenti finanziari o garanzie di bilancio a norma dell’articolo 209, paragrafo 3, secondo comma;

g)

le entrate provenienti da successivi rimborsi di oneri fiscali a norma dell’articolo 27, paragrafo 3, primo comma, lettera b).

4.   Le entrate con destinazione specifica sono oggetto di riporti e di storni conformemente all’articolo 12, paragrafo 4, lettere b) e c), e all’articolo 32.

5.   Un atto di base può prescrivere di destinare le entrate da esso previste a spese determinate. Salvo che sia diversamente specificato nell’atto di base, tali entrate costituiscono entrate con destinazione specifica interne.

6.   Il bilancio prevede apposite linee per la registrazione delle entrate con destinazione specifica esterne e delle entrate con destinazione specifica interne e, per quanto possibile, ne indica l’importo.

Articolo 22

Struttura per la registrazione in bilancio delle entrate con destinazione specifica e apertura dei corrispondenti stanziamenti

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, primo comma, lettera c), del presente articolo e l’articolo 24, la struttura per la registrazione in bilancio delle entrate con destinazione specifica comporta quanto segue:

a)

nello stato delle entrate della sezione di ciascuna istituzione dell’Unione, un’apposita linea di bilancio in cui sono registrate tali entrate;

b)

nello stato delle spese, i commenti, compresi quelli generali, che indicano in quali linee di bilancio registrare gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica che sono rese disponibili.

Nel caso di cui al primo comma, lettera a), la linea è compilata con la menzione «per memoria» e le entrate stimate sono indicate a titolo informativo nei commenti.

2.   Gli stanziamenti corrispondenti a entrate con destinazione specifica sono aperti automaticamente, sia come stanziamenti di impegno sia come stanziamenti di pagamento, quando l’entrata è stata riscossa dall’istituzione dell’Unione, tranne nei seguenti casi:

a)

nel caso di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), per i contributi finanziari da parte degli Stati membri e ove l’accordo di contributo sia espresso in euro, gli stanziamenti di impegno possono essere aperti al momento della firma dell’accordo di contributo da parte dello Stato membro;

b)

nei casi di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 21, paragrafo 2, lettera g), punti i) e iii), gli stanziamenti di impegno sono aperti a partire dalla previsione di crediti;

c)

nel caso di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), l’iscrizione degli importi nello stato delle entrate dà luogo all’apertura, nello stato delle spese, di stanziamenti di impegno e di pagamento.

Gli stanziamenti di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo sono eseguiti conformemente all’articolo 20.

3.   Le previsioni di crediti di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettere b) e g), sono trasmesse al contabile affinché siano registrate.

Articolo 23

Contributi degli Stati membri a programmi di ricerca

1.   I contributi degli Stati membri al finanziamento di taluni programmi complementari di ricerca, di cui all’articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, sono versati:

a)

a concorrenza dei sette dodicesimi dell’importo iscritto in bilancio, entro il 31 gennaio dell’esercizio in corso;

b)

a concorrenza dei restanti cinque dodicesimi, entro il 15 luglio dell’esercizio in corso.

2.   Quando il bilancio non è approvato definitivamente prima dell’inizio dell’esercizio, i contributi previsti al paragrafo 1 sono versati sulla base dell’importo iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente.

3.   Qualsiasi contributo o qualsiasi pagamento supplementare dovuto dagli Stati membri a titolo del bilancio deve essere iscritto nel conto o nei conti della Commissione nei 30 giorni di calendario che seguono la richiesta di fondi.

4.   I pagamenti effettuati sono iscritti nel conto previsto dal regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 e sono soggetti alle condizioni enunciate dal medesimo.

Articolo 24

Entrate con destinazione specifica derivanti dalla partecipazione degli Stati EFTA a taluni programmi dell’Unione

1.   La struttura per la registrazione in bilancio delle entrate derivanti dalla partecipazione degli Stati EFTA a taluni programmi dell’Unione comporta quanto segue:

a)

nello stato delle entrate, è inserita una linea di bilancio con la menzione «per memoria», in cui è registrato l’importo globale, per l’esercizio, di ciascun contributo dello Stato EFTA;

b)

nello stato delle spese, un allegato, che è parte integrante del bilancio, elenca tutte le linee di bilancio relative alle attività dell’Unione alle quali partecipano gli Stati EFTA e comprende informazioni sull’importo previsto della partecipazione di ciascuno Stato EFTA.

2.   A norma dell’articolo 82 dell’accordo SEE, gli importi relativi alla partecipazione annuale degli Stati EFTA, quali confermati alla Commissione dal comitato misto dello Spazio economico europeo a norma dell’articolo 1, paragrafo 5, del protocollo n. 32 allegato all’accordo SEE, danno luogo all’apertura integrale, dall’inizio dell’esercizio, dei corrispondenti stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento.

3.   L’impiego delle entrate provenienti dal contributo finanziario di Stati EFTA è sottoposto a un controllo separato.

Articolo 25

Atti di liberalità

1.   Le istituzioni dell’Unione possono accettare qualsiasi atto di liberalità a favore dell’Unione, quali redditi da fondazioni, sussidi, donazioni e legati.

2.   L’accettazione di una liberalità per un valore pari o superiore a 50 000 EUR comportante oneri finanziari, compresi i costi correlati all’accettazione, superiori al 10 % del valore della liberalità effettuata, è soggetta all’autorizzazione del Parlamento europeo e del Consiglio. Il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano entro due mesi dal ricevimento di una domanda per tale autorizzazione da parte delle istituzioni dell’Unione interessate. Se entro questo termine non è formulata alcuna obiezione, le istituzioni dell’Unione interessate deliberano in via definitiva sull’accettazione della donazione. Nella loro richiesta al Parlamento europeo e al Consiglio, le istituzioni dell’Unione interessate illustrano gli oneri finanziari correlati all’accettazione di liberalità a favore dell’Unione.

Articolo 26

Sponsorizzazione da parte di imprese

1.   Per «sponsorizzazione da parte di imprese» si intende un accordo mediante il quale una persona giuridica fornisce un sostegno in natura a una manifestazione o un’attività a fini promozionali o ai fini della responsabilità sociale delle imprese.

2.   Sulla base di regole interne specifiche, che sono pubblicate sui rispettivi siti web, le istituzioni e gli organismi dell’Unione possono, in via straordinaria, accettare le sponsorizzazioni da parte di imprese, a condizione che:

a)

siano debitamente rispettati i principi di non discriminazione, proporzionalità, parità di trattamento e trasparenza in tutte le fasi della procedura di accettazione della sponsorizzazione da parte di imprese;

b)

contribuiscano all’immagine positiva dell’Unione e siano direttamente collegate all’obiettivo primario della manifestazione o dell’attività;

c)

non generino conflitti d’interessi e non riguardino eventi di natura esclusivamente sociale;

d)

l’evento o l’attività non siano finanziati esclusivamente mediante la sponsorizzazione da parte di imprese;

e)

il servizio fornito per la sponsorizzazione da parte di imprese si limiti alla visibilità pubblica del marchio o del nome dello sponsor;

f)

al momento della procedura di sponsorizzazione, lo sponsor non si trovi in una delle situazioni di cui all’articolo 136, paragrafo 1, e all’articolo 141, paragrafo 1, né sia registrato come escluso nella banca dati di cui all’articolo 142, paragrafo 1.

3.   Se il valore della sponsorizzazione da parte di imprese è superiore a 5 000 EUR lo sponsor è inserito in un registro pubblico che comprende informazioni sul tipo di evento o attività sponsorizzata.

Articolo 27

Norme in materia di detrazioni e compensazioni del tasso di cambio

1.   Si possono effettuare le seguenti detrazioni dall’importo oggetto delle richieste di pagamento, che in tal caso sono oggetto di un ordine di pagamento al netto:

a)

sanzioni irrogate alle parti di contratti o ai beneficiari;

b)

sconti, rimborsi e ribassi concessi su singole fatture e rendiconti di spesa;

c)

interessi prodotti da versamenti di prefinanziamenti;

d)

ripetizioni di somme indebitamente pagate.

Le ripetizioni di cui al primo comma, lettera d), possono essere operate mediante detrazione diretta, in occasione di un nuovo pagamento intermedio o del pagamento a saldo a favore del medesimo beneficiario, effettuata sullo stesso capitolo, articolo ed esercizio ai quali l’indebito pagamento è stato imputato.

Le norme contabili dell’Unione si applicano alle detrazioni di cui al primo comma, lettere c) e d).

2.   I prezzi di prodotti o servizi forniti all’Unione che comprendono oneri fiscali oggetto di rimborso da parte degli Stati membri in forza del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, allegati al TUE e al TFUE, sono imputati in bilancio con il loro importo al netto delle tasse.

3.   I prezzi di prodotti o servizi forniti all’Unione che comprendono oneri fiscali oggetto di rimborso da parte di paesi terzi in forza delle pertinenti convenzioni possono essere imputati in bilancio con il loro importo:

a)

al netto degli oneri fiscali, oppure

b)

al lordo degli oneri fiscali.

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), i successivi rimborsi di oneri fiscali sono assimilati a entrate con destinazione specifica interne.

4.   Differenze di cambio registrate nel corso dell’esecuzione del bilancio possono essere adattate. Il risultato finale, positivo o negativo, è ripreso nel saldo dell’esercizio.

CAPO 6

Principio della specializzazione

Articolo 28

Disposizioni generali

1.   Gli stanziamenti sono specificati per titoli e per capitoli. I capitoli sono suddivisi in articoli e in voci.

2.   La Commissione e le altre istituzioni dell’Unione possono procedere a storni di stanziamenti all’interno del bilancio alle condizioni specifiche stabilite agli articoli da 29 a 32.

Possono essere dotate di stanziamenti mediante storno solo le linee di bilancio per le quali il bilancio autorizza uno stanziamento o che recano la menzione «per memoria».

I limiti di cui agli articoli 29, 30 e 31 sono calcolati al momento della domanda di storno, con riferimento agli stanziamenti previsti nel bilancio ed eventualmente nei bilanci rettificativi.

L’importo da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei limiti di cui agli articoli 29, 30 e 31 è la somma degli storni da effettuare sulla linea di bilancio dalla quale si procede agli storni stessi, previa correzione per storni effettuati in precedenza. Non si prende in considerazione l’importo degli storni effettuati autonomamente dalla Commissione o da altre istituzioni dell’Unione interessate senza una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio.

Le proposte di storno e tutte le informazioni destinate al Parlamento europeo e al Consiglio relative agli storni effettuati a norma degli articoli 29, 30 e 31 sono corredate di documenti giustificativi adeguati e dettagliati dai quali risultino le informazioni più recenti disponibili sull’esecuzione degli stanziamenti e sul fabbisogno previsto sino a fine esercizio, sia per le linee di bilancio da rafforzare sia per quelle dalle quali provengono gli stanziamenti.

Articolo 29

Storni a opera di istituzioni dell’Unione diverse dalla Commissione

1.   Ogni istituzione dell’Unione diversa dalla Commissione può procedere, all’interno della propria sezione di bilancio, a storni di stanziamenti:

a)

da titolo a titolo, fino a un massimo del 10 % degli stanziamenti dell’esercizio iscritti alla linea di bilancio dalla quale è effettuato lo storno;

b)

da capitolo a capitolo, senza limiti.

2.   Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, tre settimane prima di procedere a uno storno di cui al paragrafo 1, l’istituzione dell’Unione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della sua intenzione. Se durante tale periodo il Parlamento europeo o il Consiglio formula obiezioni debitamente giustificate, si applica la procedura di cui all’articolo 31.

3.   Ogni istituzione dell’Unione diversa dalla Commissione può proporre al Parlamento europeo e al Consiglio, all’interno della propria sezione di bilancio, storni da titolo a titolo superiori al limite di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. Tali storni sono soggetti alla procedura di cui all’articolo 31.

4.   Ogni istituzione dell’Unione diversa dalla Commissione può procedere, all’interno della propria sezione di bilancio, a storni da articolo ad articolo senza informarne preventivamente il Parlamento europeo e il Consiglio.

Articolo 30

Storni a opera della Commissione

1.   La Commissione può procedere autonomamente, all’interno della propria sezione di bilancio:

a)

a storni di stanziamenti all’interno di ciascun capitolo;

b)

con riguardo alle spese per il personale e per l’amministrazione comuni a diversi titoli, a storni di stanziamenti da titolo a titolo fino a un massimo del 10 % degli stanziamenti dell’esercizio iscritti alla linea di bilancio dalla quale si procede allo storno e fino a un massimo del 30 % degli stanziamenti dell’esercizio iscritti alla linea di bilancio verso la quale è effettuato lo storno;

c)

con riguardo alle spese operative, a storni di stanziamenti tra capitoli all’interno dello stesso titolo fino a un massimo del 10 % degli stanziamenti dell’esercizio iscritti alla linea di bilancio dalla quale si procede allo storno;

d)

con riguardo agli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico eseguiti dal JRC, all’interno del titolo del bilancio relativo al settore «Ricerca diretta», a storni di stanziamenti fra capitoli fino a un massimo del 15 % degli stanziamenti iscritti alla linea di bilancio dalla quale si procede allo storno;

e)

con riguardo alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, a storni di stanziamenti operativi da titolo a titolo, purché si tratti di stanziamenti utilizzati per gli stessi fini;

f)

con riguardo alle spese operative dei fondi eseguiti in regime di gestione concorrente, tranne che per il FEAGA, a storni di stanziamenti da titolo a titolo, a condizione che si tratti di stanziamenti destinati allo stesso obiettivo conformemente al regolamento istitutivo del fondo interessato o che costituiscano spese di assistenza tecnica;

g)

a storni di stanziamenti dalla voce di bilancio di una garanzia di bilancio verso la voce di bilancio di un’altra garanzia di bilancio, nei casi eccezionali in cui le risorse accantonate nel fondo comune di copertura di quest’ultima siano insufficienti per l’attivazione di una garanzia e fatto salvo il successivo ripristino dell’importo stornato secondo la procedura di cui all’articolo 212, paragrafo 4.

Le spese di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo coprono, per ciascun settore, le voci di cui all’articolo 47, paragrafo 4.

Quando procede a storni di stanziamenti del FEAGA a norma del primo comma dopo il 31 dicembre, la Commissione adotta la decisione entro il 31 gennaio dell’esercizio successivo. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio nelle due settimane successive alla decisione relativa a tali storni.

Tre settimane prima di procedere agli storni di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della sua intenzione. Se durante tale periodo il Parlamento europeo o il Consiglio formula obiezioni debitamente giustificate, si applica la procedura di cui all’articolo 31.

In deroga al quarto comma, la Commissione può, negli ultimi due mesi dell’esercizio, trasferire autonomamente stanziamenti relativi a spese per il personale, per il personale esterno e per altri agenti da titolo a titolo entro un limite complessivo pari al 5 % degli stanziamenti per quell’esercizio. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio nelle due settimane successive alla decisione relativa a tali storni.

2.   La Commissione può decidere di procedere, all’interno della propria sezione di bilancio, ai seguenti storni di stanziamenti da titolo a titolo, purché comunichi immediatamente la sua decisione al Parlamento europeo e al Consiglio:

a)

storni di stanziamenti dal titolo «stanziamenti accantonati» di cui all’articolo 49 del presente regolamento, ove l’unica condizione per sciogliere la riserva è l’adozione di un atto di base a norma dell’articolo 294 TFUE;

b)

in casi eccezionali debitamente giustificati, quali catastrofi umanitarie e crisi internazionali, che si verifichino dopo il 1o dicembre dell’esercizio, storni di stanziamenti non utilizzati di detto esercizio ancora disponibili dai titoli della rubrica del quadro finanziario pluriennale relativa all’azione esterna dell’Unione ai titoli riguardanti gli aiuti erogati per situazioni di crisi e operazioni di aiuto umanitario.

Articolo 31

Proposte di storni sottoposte al Parlamento europeo e al Consiglio dalle istituzioni dell’Unione

1.   Ogni istituzione dell’Unione presenta le sue proposte di storno contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.   La Commissione può proporre gli storni di stanziamenti di pagamento a favore dei fondi eseguiti in regime di gestione concorrente, tranne che per il FEAGA, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 10 gennaio dell’esercizio successivo. Gli storni di stanziamenti di pagamento possono essere effettuati a partire da qualsiasi voce del bilancio. In tali casi, il periodo di sei settimane di cui al paragrafo 4 è ridotto a tre settimane.

Se il Parlamento europeo e il Consiglio non approvano, o approvano solo parzialmente, gli storni, la parte corrispondente delle spese di cui all’articolo 10, paragrafo 5, lettera b), è imputata agli stanziamenti di pagamento dell’esercizio successivo.

3.   Il Parlamento europeo e il Consiglio decidono gli storni di stanziamenti conformemente ai paragrafi da 4 a 8.

4.   Salvo in casi urgenti, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando quest’ultimo a maggioranza qualificata, si pronunciano su ciascuna proposta di storno entro sei settimane dalla sua ricezione da parte delle due istituzioni. In circostanze urgenti il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano entro tre settimane dalla ricezione della proposta.

5.   Quando intende procedere a storni di stanziamenti del FEAGA a norma del presente articolo, la Commissione presenta le proposte di storni al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 10 gennaio dell’esercizio successivo. In tali casi il periodo di sei settimane di cui al paragrafo 4 è ridotto a tre settimane.

6.   Una proposta di storno è approvata o considerata approvata se, entro il periodo di sei settimane, si verifica una delle situazioni seguenti:

a)

il Parlamento europeo e il Consiglio approvano la proposta;

b)

il Parlamento europeo o il Consiglio approva la proposta e l’altra istituzione si astiene dal deliberare;

c)

né il Parlamento europeo né il Consiglio adotta una decisione per modificare o respingere la proposta di storno.

7.   Salvo richiesta contraria del Parlamento europeo o del Consiglio, il periodo di sei settimane di cui al paragrafo 4 è ridotto a tre settimane nei casi seguenti:

a)

lo storno rappresenta meno del 10 % degli stanziamenti della linea di bilancio da cui è effettuato e non supera i 5 000 000 EUR;

b)

lo storno riguarda unicamente stanziamenti di pagamento e il suo importo globale non supera i 100 000 000 EUR.

8.   Se il Parlamento europeo o il Consiglio ha modificato l’importo dello storno, mentre l’altra istituzione lo ha approvato o si è astenuta dal deliberare, oppure se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi modificato l’importo dello storno, si considera approvato il minore dei due importi, a meno che l’istituzione dell’Unione interessata non ritiri la sua proposta di storno.

Articolo 32

Storni oggetto di disposizioni particolari

1.   Gli stanziamenti corrispondenti a entrate con destinazione specifica possono essere oggetto di storno solo a condizione che tali entrate conservino la loro destinazione.

2.   Gli storni destinati a consentire l’impiego della riserva per gli aiuti d’urgenza sono decisi dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione.

Ai fini del presente paragrafo si applica la procedura di cui all’articolo 31, paragrafi 3 e 4. Se il Parlamento europeo e il Consiglio non approvano la proposta della Commissione e se non si può raggiungere una posizione comune sull’impiego della riserva per gli aiuti d’urgenza, essi si astengono dal deliberare sul tale proposta.

Le proposte di storno dalla riserva per gli aiuti d’urgenza sono corredate di documenti giustificativi adeguati e dettagliati che presentino:

a)

le informazioni più recenti disponibili sull’esecuzione degli stanziamenti e sulle previsioni del fabbisogno sino a fine esercizio per la linea di bilancio alla quale lo storno è destinato;

b)

l’esame delle possibilità di riassegnazione degli stanziamenti.

CAPO 7

Principio della sana gestione finanziaria e performance

Articolo 33

Performance e principi di economia, efficienza ed efficacia

1.   Gli stanziamenti sono utilizzati in conformità del principio della sana gestione finanziaria e sono pertanto eseguiti nel rispetto dei seguenti principi:

a)

il principio dell’economia, in base al quale le risorse impiegate dall’istituzione dell’Unione interessata nella realizzazione delle proprie attività sono messe a disposizione in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate e al prezzo migliore;

b)

il principio dell’efficienza, in base al quale deve essere ricercato il miglior rapporto tra le risorse impiegate, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;

c)

il principio dell’efficacia, che determina in quale misura gli obiettivi perseguiti sono raggiunti mediante le attività intraprese.

2.   Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, l’esecuzione degli stanziamenti è orientata alla performance e a tale scopo:

a)

gli obiettivi dei programmi e delle attività sono stabiliti ex ante;

b)

i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi sono verificati mediante indicatori di performance;

c)

i progressi compiuti verso il conseguimento di obiettivi e i problemi riscontrati in questo contesto sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente all’articolo 41, paragrafo 3, primo comma, lettera h), e all’articolo 247, paragrafo 1, lettera e).

3.   Sono stabiliti, laddove appropriato, obiettivi specifici, misurabili, attuabili, pertinenti e temporalmente definiti di cui ai paragrafi 1 e 2 e indicatori pertinenti, accettati, credibili, facili e solidi.

Articolo 34

Valutazioni

1.   I programmi e le attività che comportano spese importanti sono oggetto di una valutazione ex ante e di una valutazione retrospettiva, che sono proporzionate agli obiettivi e alla spesa.

2.   Le valutazioni ex ante che sostengono la preparazione dei programmi e delle attività si fondano su dati concreti sulla performance dei programmi o delle attività collegati e identificano e analizzano i problemi da affrontare, il valore aggiunto dell’intervento dell’Unione, gli obiettivi, gli effetti attesi delle diverse opzioni, nonché le modalità di vigilanza e valutazione.

Per i programmi o le attività principali, che si prevede abbiano un impatto economico, ambientale o sociale significativo, la valutazione ex ante può assumere la forma di una valutazione d’impatto che, in aggiunta ai requisiti di cui al primo comma, analizza le diverse opzioni relative ai metodi di esecuzione.

3.   Le valutazioni retrospettive analizzano la performance del programma o dell’attività, anche per quanto riguarda aspetti quali l’efficacia, l’efficienza, la coerenza, la pertinenza e il valore aggiunto dell’UE. Le valutazioni retrospettive sono basate sulle informazioni generate dalle modalità di sorveglianza e dagli indicatori stabiliti per l’azione interessata. Esse sono effettuate almeno una volta nella durata di ogni quadro finanziario pluriennale e, se possibile, in tempo utile affinché si possa tenere conto delle relative conclusioni nelle valutazioni ex ante o nelle valutazioni d’impatto che sostengono la preparazione dei programmi e delle attività collegati.

Articolo 35

Scheda finanziaria obbligatoria

1.   Le proposte o iniziative presentate all’autorità legislativa dalla Commissione, dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») o da uno Stato membro, che possano avere un’incidenza sul bilancio, compresa un’incidenza sul numero dei posti, sono corredate di una scheda finanziaria che illustra le stime in termini di i stanziamenti di pagamento e di impegno, di una valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, nonché della valutazione ex ante o della valutazione d’impatto di cui all’articolo 34.

Le modifiche a una proposta o iniziativa presentate all’autorità legislativa che possano avere un’incidenza rilevante sul bilancio, compresa un’incidenza sul numero dei posti, sono corredate di una scheda finanziaria preparata dall’istituzione dell’Unione che propone la modifica.

La scheda finanziaria contiene gli elementi finanziari ed economici necessari alla valutazione da parte dell’autorità legislativa della necessità di un intervento dell’Unione. Essa fornisce informazioni utili sulla coerenza e sull’eventuale sinergia con altre attività dell’Unione.

Quando si tratta di azioni pluriennali, la scheda finanziaria comporta lo scadenzario prevedibile dei fabbisogni annuali di stanziamenti di impegno e di pagamento e di personale, compreso il personale esterno, e una valutazione della loro incidenza sul piano finanziario a medio e, se possibile, a lungo termine.

2.   Nel corso della procedura di bilancio la Commissione fornisce tutte le informazioni necessarie per un raffronto tra l’evoluzione del fabbisogno di stanziamenti e le previsioni iniziali riportate nella scheda finanziaria in funzione dello stato di avanzamento dei lavori sulla proposta o sull’iniziativa presentata all’autorità legislativa.

3.   Al fine di ridurre i rischi di frode, irregolarità e mancato conseguimento degli obiettivi, la scheda finanziaria riporta informazioni sul sistema di controllo interno istituito, una stima dei costi e dei benefici dei controlli che tale sistema comporta e una valutazione del livello di rischio di errore previsto, nonché informazioni sulle misure di prevenzione e di tutela esistenti e previste nei confronti delle frodi.

Tale valutazione tiene conto della probabile portata e tipologia degli errori, nonché delle particolari condizioni del settore interessato e delle norme a esso applicabili.

4.   All’atto della presentazione di proposte di spesa riviste o nuove, la Commissione stima i costi e i benefici dei sistemi di controllo, nonché il livello di rischio di errore atteso di cui al paragrafo 3.

Articolo 36

Controllo interno dell’esecuzione del bilancio

1.   Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, il bilancio è eseguito secondo il principio del controllo interno efficace ed efficiente, adeguato a ogni metodo di esecuzione, e in conformità della normativa settoriale pertinente.

2.   Ai fini dell’esecuzione del bilancio, il controllo interno si applica a tutti i livelli di gestione ed è destinato a fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a)

efficacia, efficienza ed economia delle operazioni;

b)

affidabilità delle relazioni;

c)

salvaguardia degli attivi e informazione;

d)

prevenzione, individuazione e rettifica di frodi e irregolarità e seguito dato a tali frodi e irregolarità;

e)

adeguata gestione dei rischi connessi alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi, nonché della natura dei pagamenti in questione.

3.   Un controllo interno efficace si basa sulle migliori prassi internazionali e include, in particolare, i seguenti elementi:

a)

separazione dei compiti;

b)

un’adeguata strategia di gestione e controllo dei rischi, che comprenda i controlli presso i destinatari;

c)

prevenzione dei conflitti d’interessi;

d)

adeguate piste di controllo e integrità dei dati nei sistemi informatici;

e)

procedure per la vigilanza sull’efficacia e sull’efficienza;

f)

procedure per dare seguito alle inadeguatezze e lacune individuate nei controlli interni;

g)

valutazione periodica del valido funzionamento del sistema di controllo interno.

4.   Un controllo interno efficiente si basa sugli elementi seguenti:

a)

attuazione di un’adeguata strategia di gestione e controllo dei rischi, coordinata tra le persone addette alle varie fasi del controllo;

b)

accessibilità per tutte le persone addette alle varie fasi del controllo ai risultati dei controlli svolti;

c)

ricorso, se del caso, alle dichiarazioni di gestione redatte dai partner di esecuzione e a pareri indipendenti sull’audit, a condizione che la qualità del lavoro sottostante sia adeguata e accettabile e che esso sia stato svolto conformemente alle norme convenute;

d)

applicazione tempestiva di misure correttive, comprese, ove opportuno, sanzioni dissuasive;

e)

legislazione chiara e inequivocabile a fondamento degli interventi interessati, compresi atti di base a fondamento degli elementi del controllo interno;

f)

eliminazione di controlli multipli;

g)

miglioramento del rapporto costi-benefici dei controlli.

5.   Se, durante l’esecuzione, il livello di errore è persistentemente elevato, la Commissione identifica le lacune nei sistemi di controllo, analizza i costi e i benefici delle possibili misure correttive e adotta o propone i provvedimenti adeguati, quali la semplificazione delle disposizioni applicabili, il rafforzamento dei sistemi di controllo e la riprogettazione del programma o dei sistemi di attuazione.

CAPO 8

Principio della trasparenza

Articolo 37

Pubblicazione dei conti e dei bilanci

1.   Il bilancio è formato, eseguito ed è oggetto di rendiconto conformemente al principio della trasparenza.

2.   Il bilancio e i bilanci rettificativi definitivamente adottati sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del presidente del Parlamento europeo.

La pubblicazione avviene entro tre mesi dalla data della constatazione dell’adozione definitiva dei bilanci.

In attesa della pubblicazione ufficiale nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i dati particolareggiati definitivi del bilancio sono pubblicati in tutte le lingue sul sito web delle istituzioni dell’Unione, su iniziativa della Commissione, non appena possibile e comunque entro quattro settimane dall’adozione definitiva del bilancio.

I conti annuali consolidati sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, e sul sito web delle istituzioni dell’Unione.

Articolo 38

Pubblicazione di informazioni sui destinatari e di altre informazioni

1.   La Commissione mette a disposizione, nella forma appropriata e in modo tempestivo, le informazioni sui destinatari dei fondi finanziati a titolo del bilancio, laddove quest’ultimo sia eseguito dai propri servizi conformemente all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a).

Il primo comma del presente paragrafo si applica anche alle altre istituzioni dell’Unione quando eseguono il bilancio a norma dell’articolo 59, paragrafo 1.

2.   Salvo nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4, le seguenti informazioni sono pubblicate nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la tutela dei dati personali:

a)

nominativo del destinatario;

b)

ubicazione del destinatario, vale a dire:

i)

l’indirizzo del destinatario, se questi è una persona giuridica;

ii)

la regione a livello NUTS 2, se il destinatario è una persona fisica;

c)

importo giuridicamente impegnato;

d)

natura e finalità della misura.

Le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo sono pubblicate solo in relazione a premi, sovvenzioni e contratti attribuiti in esito a concorsi, procedure di attribuzione di sovvenzioni o procedure di aggiudicazione di appalti e agli esperti selezionati a norma dell’articolo 237, paragrafo 2.

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma, non sono pubblicate in relazione a:

a)

aiuti corrisposti a persone fisiche a fini di istruzione e altri aiuti diretti corrisposti alle persone fisiche estremamente bisognose di cui all’articolo 191, paragrafo 4, lettera b);

b)

contratti di valore molto modesto aggiudicati a esperti selezionati a norma dell’articolo 237, paragrafo 2, nonché contratti di valore molto modesto al di sotto dell’importo di cui al punto 14.4 dell’allegato I;

c)

sostegno finanziario fornito mediante strumenti finanziari per un importo inferiore a 500 000 EUR;

d)

quando la divulgazione rischia di minare i diritti e le libertà di persone o entità interessate tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea o di ledere gli interessi commerciali dei destinatari.

Nei casi di cui al primo comma, lettera c), le informazioni messe a disposizione sono limitate ai dati statistici, aggregati secondo criteri pertinenti come la posizione geografica, la tipologia economica dei destinatari, il tipo di sostegno ricevuto e il settore d’intervento dell’Unione nell’ambito del quale è stato fornito il sostegno.

Qualora si tratti di persone fisiche, la divulgazione delle informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma, si basa su criteri pertinenti quali la frequenza ovvero la natura della misura e gli importi in questione.

4.   Le persone o le entità che eseguono fondi dell’Unione ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), pubblicano le informazioni sui destinatari conformemente alle loro norme e secondo le loro procedure, nella misura in cui tali norme sono ritenute equivalenti in seguito alla verifica effettuata dalla Commissione a norma dell’articolo 154, paragrafo 4, primo comma, lettera e), e a condizione che la pubblicazione di dati personali sia soggetta a salvaguardie equivalenti a quelle stabilite nel presente articolo.

Gli organismi designati a norma dell’articolo 63, paragrafo 3, pubblicano le informazioni in conformità della normativa settoriale. Tale normativa settoriale può, conformemente alla base giuridica pertinente, derogare ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, in particolare per quanto riguarda la pubblicazione di dati personali, se ciò è giustificato sulla base dei criteri di cui al paragrafo 3, terzo comma, del presente articolo, e tenendo conto delle specificità del settore interessato.

5.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicate sui siti web delle istituzioni dell’Unione non oltre il 30 giugno successivo all’esercizio in cui i fondi sono stati giuridicamente impegnati.

Se le informazioni di cui al paragrafo 1 non sono pubblicate direttamente sui siti web delle istituzioni dell’Unione, tale sito contiene il riferimento all’indirizzo del sito web dove queste sono reperibili.

La Commissione mette a disposizione, nella forma appropriata e in modo tempestivo, le informazioni su un singolo sito web, che comprende un riferimento al suo indirizzo, dove sono reperibili le informazioni fornite dalle persone, dalle entità o dagli organismi di cui al paragrafo 4.

6.   Qualora siano pubblicati dati personali, le informazioni sono soppresse due anni dopo la fine dell’esercizio in cui i fondi sono stati giuridicamente impegnati. Ciò vale anche per i dati personali relativi a persone giuridiche il cui nome ufficiale individua una o più persone fisiche.

TITOLO III

FORMAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO

CAPO 1

Formazione del bilancio

Articolo 39

Stati di previsione delle entrate e delle spese

1.   Ogni istituzione dell’Unione diversa dalla Commissione redige uno stato di previsione delle sue entrate e delle sue spese, che trasmette alla Commissione e, in parallelo, a titolo informativo, al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 1o luglio di ogni anno.

2.   L’alto rappresentante consulta i membri della Commissione responsabili per la politica di sviluppo, la politica di vicinato, la cooperazione internazionale, gli aiuti umanitari e la risposta alle crisi, relativamente ai loro rispettivi ambiti di competenza.

3.   La Commissione redige il proprio stato di previsione che trasmette, subito dopo la sua adozione, al Parlamento europeo e al Consiglio. Nella preparazione del proprio stato di previsione la Commissione utilizza le informazioni indicate all’articolo 40.

Articolo 40

Bilancio di previsione degli organismi dell’Unione di cui all’Articolo 70

Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascun organismo dell’Unione di cui all’articolo 70 trasmette, conformemente allo strumento che l’ha istituito, alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio il suo progetto di documento unico di programmazione contenente la sua programmazione annuale e pluriennale con la corrispondente pianificazione relativa alle risorse umane e finanziarie.

Articolo 41

Progetto di bilancio

1.   Entro il 1o settembre dell’anno precedente quello dell’esecuzione del bilancio la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta contenente il progetto di bilancio. Essa trasmette tale proposta, a titolo informativo, ai parlamenti nazionali.

Il progetto di bilancio presenta uno stato generale riassuntivo delle entrate e delle spese dell’Unione e raggruppa gli stati di previsione di cui all’articolo 39. Esso può anche contenere previsioni divergenti da quelle elaborate dalle istituzioni dell’Unione.

Il progetto di bilancio rispetta la struttura e la presentazione stabilite agli articoli da 47 a 52.

Ciascuna sezione del progetto di bilancio è preceduta da un’introduzione redatta dall’istituzione dell’Unione interessata.

La Commissione redige l’introduzione generale al progetto di bilancio. L’introduzione generale comprende tabelle finanziarie che riportano i dati principali per titoli e le motivazioni delle variazioni negli stanziamenti da un esercizio all’altro per categorie di spesa del quadro finanziario pluriennale.

2.   Per fornire previsioni più precise e affidabili riguardo alle implicazioni di bilancio degli atti legislativi in vigore e delle proposte legislative in fase di adozione, la Commissione acclude al progetto di bilancio una programmazione finanziaria indicativa per gli esercizi successivi, articolata per categoria di spesa, settore e linea di bilancio. La programmazione finanziaria complessiva copre le categorie di spesa contemplate dal punto 30 dell’accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (37). Per le categorie di spesa non contemplate dal punto 30 di detto accordo interistituzionale sono forniti dati sintetici.

La programmazione finanziaria indicativa è aggiornata dopo l’adozione del bilancio, al fine di incorporare i risultati della procedura di bilancio ed eventuali altre decisioni pertinenti.

3.   La Commissione acclude al progetto di bilancio:

a)

una tabella comparativa contenente il progetto di bilancio per le altre istituzioni dell’Unione e gli stati di previsione originari delle altre istituzioni dell’Unione così come inviati alla Commissione e, se del caso, una spiegazione dei motivi per i quali il progetto di bilancio contiene previsioni divergenti da quelle elaborate dalle altre istituzioni dell’Unione;

b)

qualsiasi documento di lavoro ritenuto utile in relazione alle tabelle dell’organico delle istituzioni dell’Unione, che contenga l’ultima tabella dell’organico approvata e presenti:

i)

tutto il personale impiegato dall’Unione, ripartito per tipo di contratto di lavoro;

ii)

una dichiarazione sulla politica relativa agli effettivi, al personale esterno e all’equilibrio di genere;

iii)

il numero di posti effettivamente coperti l’ultimo giorno dell’anno precedente quello in cui è presentato il progetto di bilancio, nonché la media annuale di equivalenti a tempo pieno effettivamente coperti per detto anno precedente, con indicazione della ripartizione per grado, per genere e per unità amministrativa;

iv)

una ripartizione dei posti per settore;

v)

per ogni categoria di personale esterno, il numero iniziale stimato di equivalenti a tempo pieno in base agli stanziamenti autorizzati e il numero di persone effettivamente in servizio all’inizio dell’anno in cui è presentato il progetto di bilancio, con indicazione della ripartizione per gruppo di funzioni e, se del caso, per grado;

c)

per gli organismi dell’Unione di cui agli articoli 70 e 71, un documento di lavoro che presenti le entrate e le spese, nonché tutte le informazioni relative al personale di cui alla lettera b) del presente comma;

d)

un documento di lavoro sull’esecuzione degli stanziamenti prevista per l’esercizio e sugli impegni da liquidare;

e)

per quanto riguarda gli stanziamenti per l’amministrazione, un documento di lavoro che presenti le spese amministrative che la Commissione deve eseguire nell’ambito della sua sezione del bilancio;

f)

un documento di lavoro sui progetti pilota e le azioni preparatorie, in cui si valutino altresì i risultati ottenuti e si stabilisca l’eventuale seguito;

g)

per quanto riguarda i finanziamenti a favore delle organizzazioni internazionali, un documento di lavoro contenente:

i)

un riepilogo di tutti i contributi, ripartiti per ciascun programma o fondo dell’Unione e per ciascuna organizzazione internazionale;

ii)

una spiegazione dei motivi per cui è più efficiente per l’Unione finanziare le organizzazioni internazionali, anziché intervenire direttamente;

h)

dichiarazioni programmatiche o qualsiasi altro documento pertinente contenente:

i)

un’indicazione delle politiche e degli obiettivi dell’Unione cui il programma contribuisce;

ii)

una chiara motivazione dell’intervento a livello dell’Unione, in conformità, tra l’altro, del principio di sussidiarietà;

iii)

i progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma, come specificato all’articolo 33;

iv)

una giustificazione esauriente, compresa un’analisi costi-benefici, per le modifiche proposte in relazione al livello degli stanziamenti;

v)

informazioni sui tassi di esecuzione del programma per l’esercizio in corso e per quello precedente;

i)

uno stato riepilogativo delle scadenze dei pagamenti, che riepiloghi per programma e per rubrica i pagamenti da effettuare nel corso degli esercizi successivi in base agli impegni di bilancio proposti nel progetto di bilancio e assunti nel corso di esercizi precedenti.

Quando i partenariati pubblico-privato ricorrono a strumenti finanziari, le informazioni relative a tali strumenti sono incluse nel documento di lavoro di cui al paragrafo 4.

4.   Quando ricorre a strumenti finanziari, la Commissione acclude al progetto di bilancio un documento di lavoro che presenta, per ciascuno strumento finanziario, quanto segue:

a)

un riferimento allo strumento finanziario e al relativo atto di base, unitamente a una descrizione generale dello strumento, della sua incidenza sul bilancio, della sua durata e del valore aggiunto del contributo dell’Unione;

b)

le istituzioni finanziarie coinvolte nell’esecuzione, comprese le questioni relative all’applicazione dell’articolo 155, paragrafo 2;

c)

il contributo dello strumento finanziario al conseguimento degli obiettivi del programma in questione misurato mediante gli indicatori stabiliti, compresa, se del caso, la diversificazione geografica;

d)

le operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull’effetto leva obiettivo e il capitale privato che si prevede di mobilitare o, se non disponibile, sull’indice di leva finanziaria risultante dagli strumenti finanziari esistenti;

e)

le linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione e gli impegni e i pagamenti aggregati a titolo del bilancio;

f)

il periodo medio che intercorre tra l’impegno di bilancio relativo agli strumenti finanziari e gli impegni giuridici per i singoli progetti sotto forma di uno strumento di capitale o di debito, quando tale periodo è superiore a tre anni;

g)

i ricavi e i rimborsi di cui all’articolo 209, paragrafo 3, presentati separatamente, compresa una valutazione del loro utilizzo;

h)

il valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti;

i)

l’importo totale degli accantonamenti per rischi e oneri, nonché eventuali informazioni sull’esposizione dell’Unione a rischi finanziari, incluse le passività potenziali;

j)

le riduzioni durevoli di valore delle attività e le garanzie attivate, sia per quanto riguarda l’esercizio precedente che per quanto attiene ai rispettivi dati cumulativi;

k)

la performance dello strumento finanziario, compresi gli investimenti realizzati, l’effetto leva obiettivo e quello conseguito e l’effetto moltiplicatore, nonché l’importo del capitale privato mobilitato;

l)

le risorse accantonate nel fondo comune di copertura e, se del caso, il saldo del conto fiduciario.

Il documento di lavoro di cui al primo comma contiene anche un prospetto delle spese amministrative derivanti da commissioni di gestione e da altri oneri finanziari e di funzionamento pagati per la gestione degli strumenti finanziari, in totale e per gestore e strumento finanziario gestito.

La Commissione illustra i motivi del periodo di cui al primo comma, lettera f), e se del caso presenta un piano d’azione per la riduzione di tale periodo nell’ambito della proceduta di discarico annuale.

Il documento di lavoro di cui al primo comma riassume in una tabella chiara e concisa le informazioni per strumento finanziario.

5.   Se l’Unione ha concesso una garanzia di bilancio, la Commissione acclude al progetto di bilancio un documento di lavoro che presenta, per ciascuna garanzia di bilancio e per il fondo comune di copertura, quanto segue:

a)

un riferimento alla garanzia di bilancio e al relativo atto di base, unitamente a una descrizione generale della garanzia di bilancio, della sua incidenza sulle passività finanziarie del bilancio, della sua durata e del valore aggiunto del sostegno dell’Unione;

b)

le controparti della garanzia di bilancio, comprese le questioni relative all’applicazione dell’articolo 155, paragrafo 2;

c)

il contributo della garanzia di bilancio al conseguimento degli obiettivi della garanzia di bilancio, misurato mediante gli indicatori stabiliti, compresa, se del caso, la diversificazione geografica e la mobilizzazione di risorse del settore privato;

d)

informazioni sulle operazioni coperte dalla garanzia di bilancio aggregate per settore, paese e strumenti, compresi, se del caso, i portafogli e il sostegno combinato con altre azioni dell’Unione;

e)

l’importo corrisposto ai beneficiari, nonché una valutazione dell’effetto leva conseguito dai progetti sostenuti a titolo della garanzia di bilancio;

f)

informazioni aggregate sulla stessa base di cui alla lettera d) riguardanti l’attivazione della garanzia di bilancio, le perdite, gli utili, gli importi recuperati e gli eventuali altri pagamenti ricevuti;

g)

informazioni sulla gestione finanziaria, la performance e il rischio del fondo comune di copertura alla fine del precedente anno civile;

h)

il tasso di copertura effettivo del fondo comune di copertura e, se del caso, le successive operazioni in conformità dell’articolo 213, paragrafo 4;

i)

i flussi finanziari nel fondo comune di copertura nel corso dell’esercizio precedente, nonché le transazioni significative e ogni informazione pertinente sull’esposizione dell’Unione a rischi finanziari;

j)

a norma dell’articolo 210, paragrafo 3, una valutazione della sostenibilità delle passività potenziali a carico del bilancio derivanti dalle garanzie di bilancio o dall’assistenza finanziaria.

6.   Quando ricorre ai fondi fiduciari dell’Unione per azioni esterne, la Commissione acclude al progetto di bilancio un documento di lavoro dettagliato sulle attività sostenute da tali fondi fiduciari, che presenti:

a)

la loro attuazione, contenente tra l’altro le informazioni sulle modalità di sorveglianza definite con le entità che eseguono i fondi fiduciari;

b)

i loro costi di gestione;

c)

i contributi di donatori diversi da quelli dell’Unione;

d)

una valutazione preliminare della loro performance sulla base delle condizioni di cui all’articolo 234, paragrafo 3;

e)

una descrizione del modo in cui le loro attività hanno contribuito al conseguimento degli obiettivi stabiliti nell’atto di base dello strumento da cui è stato fornito il contributo dell’Unione ai fondi fiduciari.

7.   La Commissione acclude al progetto di bilancio un elenco delle sue decisioni che irrogano ammende nel settore del diritto della concorrenza e l’importo di ciascuna ammenda irrogata, unitamente all’informazione se le ammende sono divenute definitive o se esse sono o potrebbero diventare oggetto di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché, ove possibile, informazioni relative a quando si prevede che ciascuna ammenda divenga definitiva.

8.   La Commissione acclude al progetto di bilancio un documento di lavoro che indica, per ogni linea di bilancio che riceve entrate con destinazione specifica interne o esterne:

a)

l’importo stimato delle entrate che si prevede di ricevere;

b)

l’importo stimato di tali entrate riportate dagli esercizi precedenti.

9.   La Commissione acclude inoltre al progetto di bilancio qualsiasi documento di lavoro aggiuntivo ritenuto utile al Parlamento europeo e al Consiglio per valutare le richieste di bilancio.

10.   A norma dell’articolo 8, paragrafo 5, della decisione 2010/427/UE del Consiglio (38), la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, unitamente al progetto di bilancio, un documento di lavoro che presenta in modo completo:

a)

tutte le spese amministrative e operative connesse alle azioni esterne dell’Unione, comprese le missioni PESC e di politica di sicurezza e di difesa comune, che siano finanziate a titolo del bilancio;

b)

la spesa amministrativa globale del SEAE a titolo dell’esercizio precedente, ripartita tra spesa per ciascuna delegazione dell’Unione e spesa per l’amministrazione centrale del SEAE; unitamente alle spese operative, ripartite per zona geografica (regioni, paesi), area tematica, delegazioni e missioni dell’Unione.

11.   Inoltre, il documento di lavoro di cui al paragrafo 10:

a)

evidenzia il numero dei posti per grado in ciascuna categoria e il numero dei posti permanenti e temporanei, compreso il personale contrattuale e locale di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti in ciascuna delegazione dell’Unione e presso l’amministrazione centrale del SEAE;

b)

indica ogni aumento o riduzione, rispetto all’esercizio precedente, del numero di posti per grado e categoria presso l’amministrazione centrale del SEAE e in tutte le delegazioni dell’Unione;

c)

indica il numero dei posti autorizzati a titolo dell’esercizio e dell’esercizio precedente, nonché il numero dei posti occupati da personale distaccato dai servizi diplomatici degli Stati membri e da funzionari dell’Unione;

d)

fornisce un quadro dettagliato di tutto il personale presente presso delegazioni dell’Unione al momento della presentazione del progetto di bilancio, tra cui una ripartizione per zona geografica, genere, paese e missione, distinguendo tra posti nella tabella dell’organico, agenti contrattuali, agenti locali ed esperti nazionali distaccati, e gli stanziamenti richiesti nel progetto di bilancio per tali categorie di personale, con la relativa stima del numero degli equivalenti a tempo pieno sulla base degli stanziamenti richiesti.

Articolo 42

Lettera rettificativa del progetto di bilancio

Sulla base di qualsiasi nuovo elemento non ancora noto al momento della stesura del progetto di bilancio, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di un’altra istituzione dell’Unione per quanto concerne la rispettiva sezione, può presentare simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio una o più lettere rettificative del progetto di bilancio prima della convocazione del comitato di conciliazione di cui all’articolo 314 TFUE. Tali lettere possono comprendere una lettera rettificativa che aggiorna, in particolare, gli stati di previsione della spesa agricola.

Articolo 43

Obblighi degli Stati membri risultanti dall’adozione del bilancio

1.   Il presidente del Parlamento europeo constata che il bilancio è definitivamente adottato secondo la procedura di cui all’articolo 314, paragrafo 9, TFUE e all’articolo 106 bis del trattato Euratom.

2.   La constatazione dell’adozione definitiva del bilancio comporta, a decorrere dal 1o gennaio dell’esercizio successivo, o dalla data della constatazione dell’adozione definitiva del bilancio, se questa è posteriore al 1o gennaio, l’obbligo per ciascuno Stato membro di versare all’Unione gli importi dovuti, come specificato nel regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

Articolo 44

Progetti di bilancio rettificativo

1.   La Commissione può presentare progetti di bilancio rettificativo principalmente basati sulle entrate nelle circostanze seguenti:

a)

per iscrivere nel bilancio il saldo dell’esercizio precedente, secondo la procedura di cui all’articolo 18;

b)

per rivedere le previsioni relative alle risorse proprie sulla base di previsioni economiche aggiornate;

c)

per aggiornare le previsioni riviste relative alle risorse proprie e ad altre entrate, come anche per riesaminare la disponibilità il fabbisogno di stanziamenti di pagamento.

In caso di circostanze inevitabili, eccezionali e impreviste, in particolare in vista della mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea, la Commissione può presentare progetti di bilancio rettificativo che sono principalmente basati sulle spese.

2.   Le richieste di bilancio rettificativo avanzate nelle stesse circostanze di cui al paragrafo 1 dalle istituzioni dell’Unione diverse dalla Commissione sono trasmesse a quest’ultima.

Prima di presentare un progetto di bilancio rettificativo, la Commissione e le altre istituzioni dell’Unione interessate esaminano la possibilità di una riassegnazione degli stanziamenti interessati, con particolare riferimento alle previste sottoesecuzioni degli stanziamenti.

L’articolo 43 si applica ai bilanci rettificativi. I bilanci rettificativi sono giustificati con riferimento al bilancio di cui modificano le previsioni.

3.   Salvo in caso di circostanze eccezionali debitamente motivate o di mobilitazione del fondo di solidarietà dell’Unione europea, per cui un progetto di bilancio rettificativo può essere presentato in un momento qualsiasi dell’anno, la Commissione presenta simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio i propri progetti di bilancio rettificativo entro il 1o settembre di ogni esercizio. Essa può accludere un parere alle richieste di bilancio rettificativo delle altre istituzioni dell’Unione.

4.   I progetti di bilancio rettificativo sono accompagnati da motivazioni e da informazioni sull’esecuzione di bilancio dell’esercizio precedente e dell’esercizio in corso disponibili al momento della loro formazione.

Articolo 45

Trasmissione anticipata degli stati di previsione e del progetto di bilancio

La Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono convenire di anticipare talune date relative alla trasmissione degli stati di previsione e all’adozione e alla trasmissione del progetto di bilancio. Tale intesa non determina, tuttavia, una riduzione o un’estensione dei periodi previsti per l’esame di tali testi a norma dell’articolo 314 TFUE e dell’articolo 106 bis del trattato Euratom.

CAPO 2

Struttura e presentazione del bilancio

Articolo 46

Struttura del bilancio

Il bilancio presenta la struttura seguente:

a)

uno stato generale delle entrate e delle spese;

b)

sezioni distinte per ciascuna istituzione dell’Unione, a eccezione del Consiglio europeo e del Consiglio, che rientrano nella stessa sezione del bilancio, divise in stati delle entrate e delle spese.

Articolo 47

Nomenclatura di bilancio

1.   Le entrate della Commissione nonché le entrate e le spese delle altre istituzioni dell’Unione sono classificate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in titoli, capitoli, articoli e voci, secondo la loro natura o la loro destinazione.

2.   Lo stato delle spese della sezione del bilancio relativa alla Commissione è presentato secondo una nomenclatura adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio e che comporta una classificazione per finalità di spesa.

Ciascun titolo corrisponde a un settore d’intervento e ciascun capitolo corrisponde, di norma, a un programma o a un’attività.

Ciascun titolo può includere stanziamenti operativi e stanziamenti amministrativi. All’interno di ciascun titolo, gli stanziamenti amministrativi sono raggruppati in un unico capitolo.

La nomenclatura di bilancio rispetta i principi della specializzazione, della sana gestione finanziaria e della trasparenza. Essa apporta la chiarezza e la trasparenza necessarie per la procedura di bilancio, agevolando l’individuazione degli obiettivi principali rispecchiati nelle pertinenti basi giuridiche, rendendo possibili le scelte delle priorità politiche e consentendo un’esecuzione efficiente ed efficace.

3.   La Commissione può chiedere l’aggiunta di una menzione «per memoria» a una linea di bilancio priva di stanziamenti autorizzati. Tale richiesta è approvata secondo la procedura di cui all’articolo 31.

4.   Quando sono presentati per destinazione, gli stanziamenti amministrativi per singoli titoli sono classificati come segue:

a)

spese relative al personale autorizzato dalla tabella dell’organico, che comprendono un importo di stanziamenti e un numero di posti in detta tabella dell’organico corrispondenti a tali spese;

b)

spese relative al personale esterno e altre spese di cui all’articolo 30, paragrafo 1, primo comma, lettera b), finanziate a titolo della rubrica «amministrazione» del quadro finanziario pluriennale;

c)

spese relative agli immobili e altre spese connesse, comprese la pulizia e la manutenzione, le locazioni e gli affitti, le telecomunicazioni, l’acqua, il gas e l’energia elettrica;

d)

spese relative al personale esterno e all’assistenza tecnica direttamente legati all’attuazione dei programmi.

Tutte le spese amministrative della Commissione la cui natura è comune a più titoli sono riprese in uno stato riassuntivo distinto, secondo una classificazione per natura.

Articolo 48

Entrate negative

1.   Il bilancio non contiene entrate negative, salvo che queste derivino dalla remunerazione negativa dei depositi in totale.

2.   Le risorse proprie riscosse in applicazione della decisione 2014/335/UE, Euratom sono importi netti e sono presentate come tali nello stato riassuntivo delle entrate del bilancio.

Articolo 49

Stanziamenti accantonati

1.   Ogni sezione del bilancio può includere un titolo «stanziamenti accantonati». Gli stanziamenti sono iscritti in tale titolo nei seguenti casi:

a)

al momento della formazione del bilancio non esiste un atto di base per l’azione interessata; oppure

b)

vi è incertezza, sulla base di seri motivi, quanto alla sufficienza degli stanziamenti o alla possibilità di eseguire, in condizioni conformi al principio della sana gestione finanziaria, gli stanziamenti iscritti alle linee di bilancio interessate.

Gli stanziamenti di tale titolo possono essere utilizzati soltanto previ storni effettuati secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del presente regolamento, nei casi in cui l’adozione dell’atto di base è soggetta alla procedura di cui all’articolo 294 TFUE, e secondo la procedura di cui all’articolo 31 del presente regolamento, in tutti gli altri casi.

2.   In caso di gravi difficoltà di esecuzione, la Commissione può, nel corso dell’esercizio, proporre uno storno di stanziamenti verso il titolo «stanziamenti accantonati». Il Parlamento europeo e il Consiglio decidono in merito a tali storni conformemente all’articolo 31.

Articolo 50

Riserva negativa

La sezione del bilancio relativa alla Commissione può includere una «riserva negativa», il cui importo massimo è limitato a 200 000 000 EUR. Tale riserva, che è iscritta in un titolo specifico, comprende unicamente stanziamenti di pagamento.

Tale riserva negativa è utilizzata entro la fine dell’esercizio, mediante storni, secondo la procedura di cui agli articoli 30 e 31.

Articolo 51

Riserva per gli aiuti d’urgenza

1.   La sezione del bilancio relativa alla Commissione comporta una riserva per gli aiuti d’urgenza a favore di paesi terzi.

2.   La riserva di cui al paragrafo 1 è utilizzata entro la fine dell’esercizio, mediante storni, secondo la procedura di cui agli articoli 30 e 32.

Articolo 52

Presentazione del bilancio

1.   Il bilancio presenta:

a)

nello stato generale delle entrate e delle spese:

i)

le previsioni di entrate dell’Unione per l’esercizio corrente («anno n»);

ii)

le previsioni di entrate per l’esercizio precedente e le entrate dell’anno n-2;

iii)

gli stanziamenti di impegno e di pagamento per l’anno n;

iv)

gli stanziamenti di impegno e di pagamento per l’esercizio precedente;

v)

le spese impegnate e le spese pagate nel corso dell’anno n-2, queste ultime espresse altresì come percentuale del bilancio dell’anno n;

vi)

i commenti appropriati a ciascuna sottodivisione prevista all’articolo 47, paragrafo 1, che comprendono i riferimenti all’atto di base, quando esiste, nonché tutte le adeguate spiegazioni sulla natura e sulla destinazione degli stanziamenti;

b)

in ogni sezione, le entrate e le spese, seguendo la stessa struttura di cui alla lettera a);

c)

con riguardo al personale:

i)

una tabella dell’organico che fissa, per ogni sezione, il numero dei posti per grado in ciascuna categoria e in ciascun quadro e il numero dei posti permanenti e temporanei di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti;

ii)

una tabella dell’organico retribuito a titolo degli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico per l’azione diretta e una tabella dell’organico retribuito a titolo degli stessi stanziamenti per l’azione indiretta; le tabelle sono suddivise in categorie e gradi, con la distinzione tra posti permanenti e temporanei, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti;

iii)

una tabella dell’organico che fissa, per ciascun organismo dell’Unione di cui all’articolo 70 che riceve un contributo a carico del bilancio, il numero dei posti, per grado e per categoria. Le tabelle dell’organico indicano, accanto al numero dei posti autorizzati a titolo dell’esercizio, il numero dei posti autorizzati a titolo dell’esercizio precedente. Il personale dell’agenzia d’approvvigionamento Euratom figura in modo distinto nella tabella dell’organico della Commissione;

d)

con riguardo all’assistenza finanziaria e alle garanzie di bilancio:

i)

nello stato generale delle entrate, le linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione, destinate a ricevere gli eventuali rimborsi di beneficiari inizialmente inadempienti. Tali linee recano la menzione «per memoria» e sono accompagnate dai commenti del caso;

ii)

nella sezione del bilancio relativa alla Commissione:

le linee di bilancio che presentano le garanzie di bilancio per le operazioni interessate. Tali linee recano la menzione «per memoria», a condizione che non sussista alcun onere effettivo cui si debba far fronte con risorse definitive;

commenti che indicano il riferimento all’atto di base e il volume delle operazioni previste, la durata, nonché la garanzia finanziaria che l’Unione fornisce per lo svolgimento di tali operazioni;

iii)

in un documento allegato alla sezione del bilancio relativa alla Commissione, anche indicativamente per quanto riguarda i rischi corrispondenti:

le operazioni in capitale e la gestione dell’indebitamento in corso;

le operazioni in capitale e la gestione dell’indebitamento per l’anno n;

e)

con riguardo agli strumenti finanziari da costituire senza un atto di base:

i)

le linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione;

ii)

una descrizione generale degli strumenti finanziari, compresi la loro durata e il loro impatto sul bilancio;

iii)

le operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull’effetto moltiplicatore e sull’effetto leva previsti;

f)

con riguardo ai fondi eseguiti da persone o entità ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c):

i)

un riferimento all’atto di base del programma pertinente;

ii)

le linee di bilancio corrispondenti;

iii)

una descrizione generale dell’azione, compresa la sua durata e la sua incidenza sul bilancio;

g)

l’importo totale delle spese della PESC iscritto in un capitolo denominato «PESC», con articoli specifici, che copre la spesa per la PESC e contiene linee di bilancio specifiche che individuano quantomeno le missioni principali.

2.   Oltre ai documenti di cui al paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio possono accludere al bilancio qualsiasi altro documento pertinente.

Articolo 53

Norme in materia di tabelle dell’organico

1.   Le tabelle dell’organico di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera c), costituiscono per ciascuna istituzione od organismo dell’Unione un limite tassativo. Nessuna nomina è fatta oltre detto limite.

Ogni istituzione od organismo dell’Unione può, tuttavia, procedere a modifiche delle tabelle dell’organico fino a concorrenza del 10 % dei posti autorizzati, tranne che per i gradi AD 14, AD 15 e AD 16, alle seguenti condizioni:

a)

il volume degli stanziamenti per il personale corrispondenti a un esercizio pieno non è modificato;

b)

il limite del numero totale di posti autorizzati per tabella dell’organico non è superato;

c)

l’istituzione o l’organismo dell’Unione ha partecipato a un esercizio di analisi comparativa con altre istituzioni e organismi dell’Unione quale avviato dall’esercizio di screening del personale della Commissione.

Tre settimane prima di procedere alle modifiche di cui al secondo comma, l’istituzione dell’Unione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della sua intenzione. Se durante tale periodo il Parlamento europeo o il Consiglio avanza obiezioni debitamente giustificate, l’istituzione dell’Unione si astiene dalle modifiche e si applica la procedura di cui all’articolo 44.

2.   In deroga al paragrafo 1, primo comma, gli effetti dell’attività a orario ridotto autorizzata dall’autorità che ha il potere di nomina conformemente allo statuto possono essere compensati da altre nomine.

CAPO 3

Disciplina di bilancio

Articolo 54

Conformità rispetto al quadro finanziario pluriennale e alla decisione 2014/335/UE, Euratom

Il bilancio è stabilito nel rispetto del quadro finanziario pluriennale e della decisione 2014/335/UE, Euratom.

Articolo 55

Conformità degli atti dell’Unione rispetto al bilancio

Se l’attuazione di un atto dell’Unione comporta il superamento degli stanziamenti disponibili nel bilancio, tale atto non è attuato in termini finanziari fintanto che il bilancio non sia stato conseguentemente rettificato.

TITOLO IV

ESECUZIONE DEL BILANCIO

CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 56

Esecuzione del bilancio in conformità del principio della sana gestione finanziaria

1.   La Commissione esegue il bilancio in entrate e in spese conformemente al presente regolamento, sotto la propria responsabilità ed entro i limiti degli stanziamenti autorizzati.

2.   Gli Stati membri cooperano con la Commissione affinché gli stanziamenti siano utilizzati secondo il principio della sana gestione finanziaria.

Articolo 57

Informazioni sul trasferimento dei dati personali a fini di audit

In ogni avviso pubblicato nell’ambito di una procedura di attribuzione di sovvenzioni, appalti o premi eseguita in regime di gestione diretta, i potenziali beneficiari, candidati, offerenti e partecipanti sono informati, a norma del regolamento (CE) n. 45/2001, che per salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione i loro dati personali possono essere trasferiti ai servizi interni di audit, alla Corte dei conti o all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), nonché scambiati tra gli ordinatori della Commissione, le agenzie esecutive di cui all’articolo 69 del presente regolamento e gli organismi dell’Unione di cui agli articoli 70 e 71 del presente regolamento.

Articolo 58

Atto di base e deroghe

1.   Gli stanziamenti iscritti in bilancio per qualsiasi azione dell’Unione sono utilizzati soltanto se è stato adottato un atto di base.

2.   In deroga al paragrafo 1, e fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, i seguenti stanziamenti possono essere eseguiti senza atto di base, a condizione che le azioni finanziate siano di competenza dell’Unione:

a)

gli stanziamenti relativi a progetti pilota di natura sperimentale destinati ad accertare la fattibilità e l’utilità di un’azione;

b)

gli stanziamenti relativi ad azioni preparatorie nei settori di applicazione del TFUE e del trattato Euratom, destinate all’elaborazione di proposte in vista dell’adozione di azioni future;

c)

gli stanziamenti relativi a misure preparatorie nell’ambito del titolo V del TUE;

d)

gli stanziamenti relativi ad azioni di natura puntuale o permanente svolte dalla Commissione in esecuzione di compiti connessi alle sue prerogative istituzionali in conformità del TFUE e del trattato Euratom diverse dal diritto di iniziativa legislativa e dal diritto di presentare proposte di cui alla lettera b) del presente paragrafo, nonché in esecuzione di competenze specifiche attribuitele direttamente dagli articoli 154, 156, 159 e 160 TFUE, dagli articoli 168, paragrafo 2, 171, paragrafo 2, e 173, paragrafo 2, TFUE, dall’articolo 175, secondo comma, TFUE, dall’articolo 181, paragrafo 2, TFUE, dall’articolo 190 TFUE, dagli articoli 210, paragrafo 2, e 214, paragrafo 6, TFUE e dagli articoli 70 e da 77 a 85 del trattato Euratom;

e)

gli stanziamenti destinati al funzionamento di ciascuna istituzione dell’Unione a titolo della sua autonomia amministrativa.

3.   Con riguardo agli stanziamenti di cui al paragrafo 2, lettera a), i pertinenti stanziamenti di impegno possono essere iscritti in bilancio per non più di due esercizi consecutivi. L’importo totale degli stanziamenti relativi ai progetti pilota non supera i 40 000 000 EUR per esercizio.

4.   Con riguardo agli stanziamenti di cui al paragrafo 2, lettera b), le azioni preparatorie obbediscono a un’impostazione coerente e possono rivestire forme diverse. I relativi stanziamenti di impegno possono essere iscritti in bilancio per non più di tre esercizi consecutivi. La procedura per l’adozione dell’atto di base pertinente è conclusa entro la fine del terzo esercizio. Nel corso di detta procedura, l’impegno degli stanziamenti rispetta le caratteristiche proprie dell’azione preparatoria con riguardo alle attività previste, agli obiettivi perseguiti e ai destinatari. Di conseguenza, l’importo degli stanziamenti impegnati non corrisponde all’importo di quelli previsti per il finanziamento dell’azione definitiva stessa.

L’importo totale degli stanziamenti relativi alle azioni preparatorie nuove di cui al paragrafo 2, lettera b), non supera i 50 000 000 EUR per esercizio e l’importo totale degli stanziamenti effettivamente impegnati a titolo delle azioni preparatorie non supera i 100 000 000 EUR.

5.   Con riguardo agli stanziamenti di cui al paragrafo 2, lettera c), le misure preparatorie sono limitate a un periodo di tempo ridotto e destinate a creare le condizioni per l’azione dell’Unione volta al conseguimento degli obiettivi della PESC e per l’adozione dei necessari strumenti giuridici.

Ai fini delle operazioni dell’Unione di gestione delle crisi, le misure preparatorie sono destinate, fra l’altro, a valutare i requisiti operativi, a consentire una rapida assegnazione iniziale delle risorse o a creare le condizioni in loco per l’avvio dell’operazione. Le misure preparatorie sono approvate dal Consiglio, su proposta dell’alto rappresentante.

Per assicurare la rapida attuazione delle misure preparatorie, l’alto rappresentante informa il Parlamento europeo e la Commissione con la massima tempestività dell’intenzione del Consiglio di avviare una misura preparatoria e comunica, in particolare, una stima delle risorse necessarie a tal fine. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per garantire un rapido esborso dei fondi.

Il finanziamento di misure approvate dal Consiglio per la preparazione di operazioni dell’Unione di gestione delle crisi nell’ambito del titolo V del TUE comprende i sovraccosti derivanti direttamente dalla presenza specifica sul campo di una missione o gruppo comprendente anche personale delle istituzioni dell’Unione, inclusi l’assicurazione per rischi gravi, i costi di viaggio e di soggiorno e la diaria.

Articolo 59

Esecuzione del bilancio da parte di istituzioni dell’Unione diverse dalla Commissione

1.   La Commissione riconosce alle altre istituzioni dell’Unione i poteri necessari all’esecuzione delle rispettive sezioni del bilancio.

2.   Al fine di agevolare l’esecuzione dei rispettivi stanziamenti, le istituzioni dell’Unione possono concludere tra loro accordi a livello di servizi stabilendo le condizioni che disciplinano la prestazione di servizi, la fornitura di prodotti, l’esecuzione di lavori o di appalti immobiliari.

Tali accordi consentono lo storno di stanziamenti o il recupero dei costi derivanti dalla loro esecuzione.

3.   Gli accordi sul livello dei servizi di cui al paragrafo 2 possono essere conclusi anche tra i servizi delle istituzioni dell’Unione, gli organismi dell’Unione, gli uffici europei e gli organismi e le persone incaricati di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE e l’Ufficio del segretario generale del Consiglio superiore delle scuole europee. La Commissione e le altre istituzioni dell’Unione riferiscono periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito agli accordi sul livello dei servizi conclusi con altre istituzioni dell’Unione.

Articolo 60

Delega dei poteri di esecuzione del bilancio

1.   La Commissione e ciascuna delle altre istituzioni dell’Unione possono delegare, nell’ambito dei loro servizi, i propri poteri di esecuzione del bilancio conformemente alle condizioni stabilite dal presente regolamento e dalla rispettiva regolamentazione interna ed entro i limiti di cui all’atto di delega. I delegati agiscono entro i limiti dei poteri che sono loro espressamente conferiti.

2.   In aggiunta al paragrafo 1, la Commissione può delegare i propri poteri di esecuzione del bilancio inerenti gli stanziamenti operativi figuranti nella sua sezione del bilancio ai capi delle delegazioni dell’Unione e, al fine di garantire la continuità operativa in caso di loro assenza, ai vice capi delle delegazioni dell’Unione. Tale delega lascia impregiudicata la responsabilità dei capi delle delegazioni dell’Unione in ordine all’esecuzione del bilancio. Qualora l’assenza del capo di una delegazione dell’Unione superi le quattro settimane, la Commissione rivede la sua decisione di delegare i poteri di esecuzione del bilancio. Quando agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati della Commissione, i capi delle delegazioni dell’Unione e, in loro assenza, i vice capi delle delegazioni applicano le norme della Commissione in materia di esecuzione del bilancio e sono soggetti agli stessi doveri, obblighi e responsabilità di tutti gli altri ordinatori sottodelegati della Commissione.

La Commissione può revocare la delega dei poteri di cui al primo comma conformemente alla propria regolamentazione.

Ai fini di quanto stabilito al primo comma, l’alto rappresentante adotta i provvedimenti necessari per facilitare la collaborazione tra le delegazioni dell’Unione e i servizi della Commissione.

3.   In via eccezionale, il SEAE può delegare i propri poteri di esecuzione del bilancio, relativamente agli stanziamenti amministrativi figuranti nella sua sezione del bilancio, al personale della Commissione nelle delegazioni dell’Unione, ove ciò sia necessario per garantire la continuità della gestione delle delegazioni in assenza dell’ordinatore SEAE responsabile dal paese in cui è situata la sua delegazione. Nei casi eccezionali in cui i membri del personale della Commissione nelle delegazioni dell’Unione agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati del SEAE, essi applicano la regolamentazione interna del SEAE in materia di esecuzione del bilancio e sono soggetti agli stessi doveri, obblighi e responsabilità di tutti gli altri ordinatori sottodelegati del SEAE.

Il SEAE può revocare la delega dei poteri di cui al primo comma conformemente alla propria regolamentazione.

Articolo 61

Conflitto d’interessi

1.   Gli agenti finanziari ai sensi del capo 4 del presente titolo e le altre persone, comprese le autorità nazionali a tutti i livelli, che partecipano all’esecuzione in regime di gestione diretta, indiretta e concorrente del bilancio, anche per quanto riguarda i relativi atti preparatori, all’audit o al controllo, non adottano azioni da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli dell’Unione. Essi adottano inoltre misure adeguate a prevenire l’insorgere di conflitti d’interessi nell’ambito delle funzioni poste sotto la loro responsabilità e per risolvere le situazioni che possono oggettivamente essere percepite come comportanti un conflitto d’interessi.

2.   Laddove esista un rischio di conflitto d’interessi che coinvolga un membro del personale di un’autorità nazionale, la persona in questione ne informa il proprio superiore gerarchico. Qualora tale rischio sussista per un membro del personale statutario, la persona in questione ne informa l’ordinatore delegato competente. Il superiore gerarchico competente o l’ordinatore delegato conferma per iscritto se è accertata l’esistenza di un conflitto d’interessi. Laddove esista un conflitto d’interessi, l’autorità che ha il potere di nomina o l’autorità nazionale competente assicura che la persona in questione cessi ogni sua attività nella materia. L’ordinatore delegato o l’autorità nazionale competente assicura che sia intrapresa qualsiasi altra azione appropriata conformemente al diritto applicabile.

3.   Ai fini del paragrafo 1, esiste un conflitto d’interessi quando l’esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente finanziario o di un’altra persona di cui al paragrafo 1 è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto.

CAPO 2

Metodi di esecuzione

Articolo 62

Metodi di esecuzione del bilancio

1.   La Commissione esegue il bilancio secondo uno dei metodi seguenti:

a)

direttamente («gestione diretta») come stabilito agli articoli da 125 a 153, a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell’Unione sotto l’autorità del rispettivo capo delegazione, a norma dell’articolo 60, paragrafo 2, o tramite le agenzie esecutive di cui all’articolo 69;

b)

in regime di gestione concorrente con gli Stati membri («gestione concorrente») come stabilito all’articolo 63 e agli articoli da 125 a 129;

c)

indirettamente («gestione indiretta») come stabilito agli articoli da 125 a 149 e da 154 a 159, se l’atto di base lo prevede o nei casi di cui all’articolo 58, paragrafo 2, lettere da a) a d), affidando compiti di esecuzione del bilancio:

i)

a paesi terzi od organismi da questi designati;

ii)

a organizzazioni internazionali o loro agenzie, ai sensi dell’articolo 156;

iii)

alla Banca europea per gli investimenti («BEI») o al Fondo europeo per gli investimenti («FEI») o a entrambi, agenti come gruppo («gruppo BEI»);

iv)

agli organismi dell’Unione di cui agli articoli 70 e 71;

v)

a organismi di diritto pubblico, incluse organizzazioni degli Stati membri;

vi)

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, incluse organizzazioni degli Stati membri, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

vii)

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

viii)

a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicati nel pertinente atto di base.

Con riguardo al primo comma, lettera c), punto vi), l’importo delle garanzie finanziarie richieste può essere stabilito nel pertinente atto di base e può essere limitato all’importo massimo del contributo dell’Unione all’organismo interessato. Qualora vi siano più garanti, la ripartizione dell’importo della passività totale che deve essere coperta dalle garanzie è precisata nell’accordo di contributo, che può prevedere che la responsabilità di ciascun garante sia proporzionata alla quota del rispettivo contributo all’organismo.

2.   Ai fini della gestione diretta, la Commissione può ricorrere agli strumenti di cui ai titoli VII, VIII, IX, X e XII.

Ai fini della gestione concorrente, gli strumenti per l’esecuzione del bilancio sono quelli previsti nella normativa settoriale.

Ai fini della gestione indiretta, la Commissione applica il titolo VI e, nel caso di strumenti finanziari e garanzie di bilancio, i titoli VI e X. Le entità incaricate dell’esecuzione si avvalgono degli strumenti per l’esecuzione del bilancio stabiliti nell’accordo di contributo in questione.

3.   La Commissione è responsabile dell’esecuzione del bilancio a norma dell’articolo 317 TFUE e non delega a terzi tali compiti se sottendono un ampio margine di discrezionalità implicante scelte politiche.

La Commissione non affida a soggetti esterni, tramite contratti conformi al titolo VII del presente regolamento, compiti comportanti l’esercizio dell’autorità pubblica o di poteri di apprezzamento discrezionali.

Articolo 63

Gestione concorrente con gli Stati membri

1.   Quando la Commissione esegue il bilancio in regime di gestione concorrente, i compiti relativi all’esecuzione del bilancio sono delegati agli Stati membri. La Commissione e gli Stati membri rispettano i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione e garantiscono la visibilità dell’azione dell’Unione nella gestione dei fondi dell’Unione. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri assolvono i rispettivi obblighi in materia di controllo e audit e assumono le conseguenti responsabilità stabilite dal presente regolamento. La normativa settoriale stabilisce disposizioni complementari.

2.   Nell’espletare le funzioni connesse all’esecuzione del bilancio, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, comprese misure legislative, regolamentari e amministrative, per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, vale a dire:

a)

assicurano che le azioni finanziate a titolo del bilancio siano attuate in modo corretto, efficace e in conformità della normativa settoriale applicabile;

b)

designano gli organismi responsabili della gestione e del controllo dei fondi dell’Unione, conformemente al paragrafo 3, e sorvegliano tali organismi;

c)

prevengono, individuano e rettificano le irregolarità e le frodi;

d)

cooperano, in conformità del presente regolamento e della normativa settoriale, con la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, per gli Stati membri partecipanti a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (39), anche con la Procura europea (EPPO).

Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, nel rispetto del principio di proporzionalità e in conformità del presente articolo, nonché della normativa settoriale pertinente, gli Stati membri effettuano controlli ex ante ed ex post, comprese, se opportuno, verifiche sul posto su campioni di operazioni rappresentativi e/o basati sul rischio. Essi recuperano inoltre i fondi versati indebitamente e, se necessario, avviano azioni legali a tale riguardo.

Gli Stati membri irrogano sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive ai destinatari ove previsto dalla normativa settoriale o da disposizioni specifiche del diritto nazionale.

Nell’ambito della sua valutazione del rischio e in conformità della normativa settoriale, la Commissione sorveglia i sistemi di gestione e di controllo istituiti negli Stati membri. Nell’ambito della sua attività di audit, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità e tiene conto del livello di rischio valutato in conformità della normativa settoriale.

3.   Conformemente ai criteri e alle procedure stabiliti nella normativa settoriale, gli Stati membri designano, al livello appropriato, organismi responsabili della gestione e del controllo dei fondi dell’Unione. Tali organismi possono espletare altresì funzioni non connesse alla gestione dei fondi dell’Unione e possono affidare taluni loro compiti ad altri organismi.

Per decidere in merito alla designazione degli organismi, gli Stati membri possono considerare se i sistemi di gestione e di controllo siano sostanzialmente gli stessi del periodo precedente e se il loro funzionamento sia stato efficace.

Se dai risultati degli audit e dei controlli emerge che gli organismi designati non rispettano più i criteri stabiliti nella normativa settoriale, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che sia posto rimedio alle carenze nell’espletamento delle funzioni di tali organismi, fra l’altro mettendo fine alla designazione in conformità della normativa settoriale.

La normativa settoriale definisce il ruolo della Commissione nella procedura stabilita nel presente paragrafo.

4.   Gli organismi designati a norma del paragrafo 3:

a)

istituiscono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e ne garantiscono il funzionamento;

b)

utilizzano una contabilità che fornisce tempestivamente dati precisi, completi e attendibili;

c)

forniscono le informazioni richieste ai paragrafi 5, 6 e 7;

d)

provvedono alla pubblicazione a posteriori conformemente all’articolo 38, paragrafi da 2 a 6.

Il trattamento dei dati personali rispetta il regolamento (UE) 2016/679.

5.   Gli organismi designati a norma del paragrafo 3 trasmettono alla Commissione, entro il 15 febbraio dell’esercizio successivo, la documentazione seguente:

a)

i rispettivi conti relativi alle spese che sono state sostenute durante il pertinente periodo di riferimento, quale definito nella normativa settoriale, per l’esecuzione dei loro compiti e che sono state presentate alla Commissione a fini di rimborso;

b)

un riepilogo annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati, comprese un’analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi, così come le azioni correttive avviate o programmate.

6.   I conti di cui al paragrafo 5, lettera a), includono i prefinanziamenti e gli importi per i quali sono in corso o sono state completate procedure di recupero. Essi sono corredati di una dichiarazione di gestione che conferma che, secondo i responsabili della gestione dei fondi:

a)

le informazioni sono presentate correttamente e sono complete ed esatte;

b)

le spese sono state effettuate per le finalità previste, quali definite nella normativa settoriale;

c)

i sistemi di controllo predisposti assicurano la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti.

7.   I conti di cui al paragrafo 5, lettera a), e il riepilogo di cui alla lettera b) di tale paragrafo sono corredati del parere di un organismo di audit indipendente elaborato conformemente alle pertinenti norme riconosciute a livello internazionale. Detto parere accerta se i conti forniscono un quadro fedele, se le spese per le quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione sono legittime e regolari e se i sistemi di controllo istituiti funzionano correttamente. Il parere riferisce altresì se l’esercizio di audit mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione di cui al paragrafo 6.

Il termine del 15 febbraio di cui al paragrafo 5 può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione al 1o marzo, previa comunicazione dello Stato membro interessato.

Gli Stati membri possono, al livello appropriato, pubblicare le informazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 e al presente paragrafo.

Inoltre, essi possono fornire al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione dichiarazioni firmate al livello appropriato sulla base delle informazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 e al presente paragrafo.

8.   Al fine di garantire che i fondi dell’Unione siano utilizzati in conformità delle norme applicabili, la Commissione:

a)

applica procedure ai fini dell’esame e dell’accettazione dei conti degli organismi designati che assicurino la completezza, l’esattezza e la verità dei conti;

b)

esclude dal finanziamento dell’Unione le spese per le quali gli esborsi sono stati effettuati in violazione del diritto applicabile;

c)

interrompe i termini di pagamento o sospende i pagamenti, se previsto dalla normativa settoriale.

La Commissione pone fine integralmente o parzialmente all’interruzione dei termini di pagamento o alla sospensione dei pagamenti dopo che uno Stato membro ha presentato le proprie osservazioni e non appena ha adottato le misure necessarie. La relazione annuale di attività di cui all’articolo 74, paragrafo 9, comprende tutti gli obblighi previsti dal presente paragrafo.

9.   La normativa settoriale tiene conto delle esigenze dei programmi europei di cooperazione territoriale per quanto riguarda, in particolare, il contenuto della dichiarazione di gestione, il procedimento stabilito al paragrafo 3 e la funzione di audit.

10.   La Commissione compila un registro degli organismi responsabili delle attività di gestione, certificazione e audit in conformità della normativa settoriale.

11.   Gli Stati membri possono utilizzare le risorse loro assegnate in regime di gestione concorrente in combinazione con le operazioni e gli strumenti attivati ai sensi del regolamento (UE) 2015/1017 alle condizioni stabilite nella normativa settoriale pertinente.

CAPO 3

Uffici europei e organismi dell’Unione

Sezione 1

Uffici europei

Articolo 64

Ambito di competenza degli uffici europei

1.   Prima di creare un nuovo ufficio europeo, la Commissione esegue uno studio sul rapporto costi benefici e una valutazione dei rischi associati, informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei relativi risultati e propone di iscrivere i necessari stanziamenti in un allegato della sezione del bilancio relativa alla Commissione.

2.   Nell’ambito delle loro competenze, gli uffici europei:

a)

espletano le funzioni obbligatorie previste dal loro atto istitutivo o da altri atti giuridici dell’Unione;

b)

possono, conformemente all’articolo 66, espletare funzioni non obbligatorie, dopo che i propri comitati direttivi le hanno autorizzate, tenendo conto del rapporto costi-benefici e dei rischi associati per le parti interessate.

3.   La presente sezione si applica alle attività dell’OLAF, a eccezione del paragrafo 4 del presente articolo, dell’articolo 66 e dell’articolo 67, paragrafi 1, 2 e 3.

4.   Il revisore interno della Commissione esercita tutte le responsabilità previste dal capo 8 del presente titolo.

Articolo 65

Stanziamenti relativi agli uffici europei

1.   Gli stanziamenti autorizzati per l’espletamento delle funzioni obbligatorie di ciascun ufficio europeo sono iscritti in una linea di bilancio specifica della sezione del bilancio relativa alla Commissione e sono riportati dettagliatamente in un allegato di detta sezione.

L’allegato di cui al primo comma è presentato sotto forma di stato delle entrate e delle spese, suddiviso allo stesso modo delle sezioni del bilancio.

Gli stanziamenti iscritti in tale allegato:

a)

coprono tutte le esigenze finanziarie di ciascun ufficio europeo necessarie per l’espletamento delle funzioni obbligatorie previste dall’atto istitutivo o da altri atti giuridici dell’Unione;

b)

possono coprire le esigenze finanziarie di un ufficio europeo necessarie per l’espletamento dei compiti richiesti dalle istituzioni dell’Unione, dagli organismi dell’Unione, da altri uffici europei e agenzie istituiti dai trattati o sulla base dei trattati e autorizzati conformemente all’atto istitutivo dell’ufficio stesso.

2.   Per gli stanziamenti iscritti nell’allegato per ciascun ufficio europeo la Commissione delega i poteri di ordinatore al direttore dell’ufficio europeo in questione, a norma dell’articolo 73.

3.   La tabella dell’organico di ciascun ufficio europeo è allegata a quella della Commissione.

4.   Il direttore di ciascun ufficio europeo decide gli storni all’interno dell’allegato di cui al paragrafo 1. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio di tali storni.

Articolo 66

Funzioni non obbligatorie

1.   Per quanto concerne le funzioni non obbligatorie di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettera b), un ufficio europeo può:

a)

ricevere la delega a favore del proprio direttore da parte delle istituzioni dell’Unione, degli organismi dell’Unione e di altri uffici europei, unitamente alla delega dei poteri di ordinatore per gli stanziamenti iscritti nella sezione del bilancio relativa all’istituzione dell’Unione, all’organismo dell’Unione o a un altro ufficio europeo;

b)

concludere accordi ad hoc sul livello dei servizi con istituzioni dell’Unione, organismi dell’Unione, altri uffici europei o terzi.

2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), le istituzioni dell’Unione, gli organismi dell’Unione e gli altri uffici europei interessati stabiliscono i limiti e le condizioni della delega dei poteri. Tale delega è concordata sulla base dell’atto istitutivo dell’ufficio europeo, in particolare per quanto riguarda le relative condizioni e modalità.

3.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), il direttore dell’ufficio europeo adotta, conformemente all’atto istitutivo, le disposizioni specifiche che disciplinano l’espletamento delle funzioni, il recupero dei costi sostenuti e la tenuta della corrispondente contabilità. L’ufficio europeo riferisce i risultati di tale contabilità alle istituzioni dell’Unione, agli organismi dell’Unione o agli altri uffici europei interessati.

Articolo 67

Documenti contabili degli uffici europei

1.   Ciascun ufficio europeo redige documenti contabili relativi alle proprie spese che permettono di determinare la quota dei servizi prestati a favore di ciascuna istituzione dell’Unione, ciascun organismo dell’Unione o altri uffici europei. Il direttore dell’ufficio europeo interessato, previa approvazione del suo comitato direttivo, adotta i criteri secondo i quali sono redatti i documenti contabili.

2.   I commenti relativi alla specifica linea di bilancio sulla quale è iscritto il totale degli stanziamenti di ciascun ufficio europeo cui sono stati delegati i poteri di ordinatore a norma dell’articolo 66, paragrafo 1, lettera a), presentano una stima dei costi dei servizi prestati da detto ufficio a favore di ciascuna istituzione dell’Unione, ciascun organismo dell’Unione e altri uffici europei interessati, sulla base dei documenti contabili di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Ciascun ufficio europeo cui sono stati delegati i poteri di ordinatore a norma dell’articolo 66, paragrafo 1, lettera a), comunica alle istituzioni dell’Unione, agli organismi dell’Unione e agli altri uffici europei interessati i risultati dei documenti contabili di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4.   I documenti contabili di ciascun ufficio europeo sono parte integrante dei conti dell’Unione di cui all’articolo 241.

5.   Il contabile della Commissione, su proposta del comitato direttivo dell’ufficio europeo interessato, può delegare a un membro del personale dell’ufficio europeo alcuni dei suoi compiti relativi all’incasso delle entrate e al pagamento delle spese effettuati direttamente dall’ufficio europeo interessato.

6.   Per le necessità di tesoreria proprie dell’ufficio europeo, la Commissione può, su proposta del comitato direttivo, aprire a nome dell’ufficio europeo conti bancari o conti correnti postali. Il saldo annuale di tesoreria è riconciliato e liquidato a fine esercizio tra l’ufficio europeo interessato e la Commissione.

Sezione 2

Agenzie e organismi dell’Unione

Articolo 68

Applicabilità all’agenzia di approvvigionamento dell’Euratom

Il presente regolamento si applica all’esecuzione del bilancio dell’agenzia di approvvigionamento dell’Euratom.

Articolo 69

Agenzie esecutive

1.   La Commissione può delegare ad agenzie esecutive i poteri di esecuzione integrale o parziale di programmi o progetti dell’Unione, compresi i progetti pilota e le azioni preparatorie, nonché l’esecuzione delle spese amministrative, per proprio conto e sotto la sua responsabilità, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (40). Le agenzie esecutive sono istituite con decisione della Commissione e hanno personalità giuridica ai sensi del diritto dell’Unione. Esse ricevono un contributo annuale.

2.   I direttori delle agenzie esecutive fungono da ordinatori delegati per quanto riguarda l’esecuzione degli stanziamenti operativi relativi ai programmi dell’Unione che essi gestiscono integralmente o parzialmente.

3.   Il comitato direttivo di un’agenzia esecutiva può convenire con la Commissione che il contabile della Commissione svolga anche le funzioni di contabile dell’agenzia esecutiva interessata. Il comitato direttivo può altresì affidare al contabile della Commissione una parte delle funzioni del contabile dell’agenzia esecutiva interessata, tenendo conto del rapporto costi-benefici. In entrambi i casi sono adottate le disposizioni necessarie per evitare conflitti d’interessi.

Articolo 70

Organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 269 del presente regolamento al fine di integrare il presente regolamento con un regolamento finanziario quadro per gli organismi istituiti in conformità del TFUE e del trattato Euratom dotati di personalità giuridica e che ricevono contributi a carico del bilancio.

2.   Il regolamento finanziario quadro si basa sui principi e sulle norme contenuti nel presente regolamento, tenendo conto delle specificità degli organismi di cui al paragrafo 1.

3.   Le regole finanziarie degli organismi di cui al paragrafo 1 possono discostarsi dal regolamento finanziario quadro soltanto se lo impongono esigenze specifiche e fatto salvo il previo accordo della Commissione.

4.   Il discarico per l’esecuzione dei bilanci degli organismi di cui al paragrafo 1 è dato dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio. Gli organismi di cui al paragrafo 1 cooperano pienamente con le istituzioni dell’Unione coinvolte nella procedura di discarico e forniscono, se del caso, le informazioni supplementari necessarie, anche partecipando a riunioni degli organi competenti.

5.   Il revisore interno della Commissione esercita nei confronti degli organismi di cui al paragrafo 1 le stesse competenze esercitate nei confronti della Commissione.

6.   Un revisore esterno indipendente verifica che i conti annuali di ciascuno degli organismi di cui al paragrafo 1 del presente articolo presentino correttamente le entrate, le spese e la situazione finanziaria dell’organismo in questione prima del consolidamento nei conti definitivi della Commissione. Salvo disposizione contraria del pertinente atto di base, la Corte dei conti elabora una relazione annuale specifica relativa a ciascun organismo conformemente alle prescrizioni dell’articolo 287, paragrafo 1, TFUE. Nell’elaborare tale relazione la Corte dei conti esamina il lavoro di audit svolto dal revisore esterno indipendente e le azioni adottate in risposta alle constatazioni del revisore.

7.   Tutti gli aspetti dell’audit esterno indipendente di cui al paragrafo 6, comprese le constatazioni formulate, rimangono sotto la piena responsabilità della Corte dei conti.

Articolo 71

Organismi di partenariato pubblico-privato

Gli organismi dotati di personalità giuridica che sono istituiti da un atto di base e incaricati di attuare un partenariato pubblico-privato adottano le proprie regole finanziarie.

Tali regole comprendono un insieme di principi necessari ad assicurare la sana gestione finanziaria dei fondi dell’Unione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 269 al fine di integrare il presente regolamento con un regolamento finanziario tipo per gli organismi di partenariato pubblico-privato che stabilisce i principi necessari a garantire la sana gestione finanziaria dei fondi dell’Unione ed è basato sull’articolo 154.

Le regole finanziarie degli organismi di partenariato pubblico-privato si discostano dal regolamento finanziario tipo soltanto se lo impongono esigenze specifiche e previo accordo della Commissione.

Agli organismi di partenariato pubblico-privato si applica l’articolo 70, paragrafi da 4 a 7.

CAPO 4

Agenti finanziari

Sezione 1

Principio della separazione delle funzioni

Articolo 72

Separazione delle funzioni

1.   Le funzioni di ordinatore e di contabile sono separate e si escludono a vicenda.

2.   Ogni istituzione dell’Unione mette a disposizione di ciascun agente finanziario le risorse necessarie all’assolvimento del suo compito e una carta delle funzioni che descrive in dettaglio compiti, diritti e obblighi.

Sezione 2

L’ordinatore

Articolo 73

L’ordinatore

1.   Le funzioni di ordinatore sono esercitate da ogni istituzione dell’Unione.

2.   Ai fini del presente titolo, per «membri del personale» si intendono le persone soggette allo statuto.

3.   Ogni istituzione dell’Unione, nel rispetto delle condizioni previste dal rispettivo regolamento interno, delega le funzioni di ordinatore a membri del personale di livello adeguato. Essa stabilisce nelle proprie regole amministrative interne i membri del personale ai quali delega dette funzioni, i limiti dei poteri delegati e se le persone alle quali sono delegati tali poteri possono sottodelegarli.

4.   Le deleghe e le sottodeleghe delle funzioni di ordinatore sono accordate soltanto a membri del personale.

5.   L’ordinatore responsabile agisce entro i limiti stabiliti dall’atto di delega o di sottodelega. L’ordinatore responsabile può essere assistito da uno o più membri del personale incaricati di effettuare, sotto la sua responsabilità, determinate operazioni necessarie ai fini dell’esecuzione del bilancio e della produzione delle informazioni finanziarie e di gestione.

6.   Ogni istituzione dell’Unione e ogni organismo dell’Unione di cui all’articolo 70 informa entro due settimane il Parlamento europeo, il Consiglio, la Corte dei conti e il contabile della Commissione della nomina e della cessazione dalle funzioni degli ordinatori delegati, dei revisori interni e dei contabili, nonché delle regole interne che adotta in materia finanziaria.

7.   Ogni istituzione dell’Unione informa la Corte dei conti delle deleghe e della nomina degli amministratori degli anticipi a norma degli articoli 79 e 88.

Articolo 74

Poteri e funzioni dell’ordinatore

1.   L’ordinatore è incaricato, nell’istituzione dell’Unione interessata, di eseguire le entrate e le spese secondo il principio della sana gestione finanziaria, anche assicurando la rendicontazione sulla performance, e di garantire il rispetto dei requisiti di legittimità, regolarità e parità di trattamento dei destinatari.

2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, l’ordinatore delegato pone in atto, conformemente all’articolo 36 e alle norme minime stabilite da ogni istituzione dell’Unione e tenendo conto dei rischi inerenti alle caratteristiche della gestione e alla natura delle azioni finanziate, la struttura organizzativa e i sistemi di controllo interno adeguati all’esecuzione dei suoi compiti. L’istituzione della struttura e dei sistemi in questione si fonda su un’analisi globale dei rischi che tiene conto del loro rapporto costi-benefici e della performance.

3.   Per eseguire le spese, l’ordinatore responsabile assume impegni di bilancio e giuridici, convalida le spese, emette ordini di pagamento e pone in essere gli atti preliminari necessari per l’esecuzione degli stanziamenti.

4.   Per eseguire le entrate, l’ordinatore responsabile elabora le previsioni di crediti, accerta i diritti da recuperare ed emette gli ordini di riscossione. Se del caso, l’ordinatore responsabile rinuncia ai crediti accertati.

5.   Per evitare errori e irregolarità prima dell’autorizzazione delle operazioni e ridurre i rischi che comporta il mancato conseguimento degli obiettivi, ogni operazione è sottoposta ad almeno un controllo ex ante concernente gli aspetti operativi e finanziari, nell’ambito di una strategia di controllo pluriennale che tiene conto dei rischi.

La portata, in termini di frequenza e intensità, dei controlli ex ante è determinata dall’ordinatore responsabile tenendo conto dei risultati dei controlli precedenti e di valutazioni relative ai rischi e al rapporto costi-benefici, sulla base dell’analisi del rischio dell’ordinatore responsabile medesimo. In caso di dubbio, l’ordinatore incaricato di convalidare le operazioni in questione, nell’ambito del controllo ex ante, richiede informazioni supplementari o effettua un controllo in loco al fine di ottenere un livello di affidabilità ragionevole.

Per una data operazione, la verifica è effettuata da membri del personale diversi da quelli che hanno avviato l’operazione. I membri del personale che effettuano la verifica non sono subordinati ai membri del personale che hanno avviato l’operazione.

6.   L’ordinatore delegato può predisporre controlli ex post per individuare e correggere errori e irregolarità nelle operazioni dopo la loro autorizzazione. Tali controlli possono essere organizzati come controlli a campione in funzione del rischio, tenendo conto dei risultati dei controlli precedenti, nonché del rapporto costi-benefici e della performance.

I controlli ex post sono svolti da membri del personale diversi da quelli responsabili dei controlli ex ante. I membri del personale responsabili dei controlli ex post non sono subordinati ai membri del personale responsabili dei controlli ex ante.

Le norme e le modalità, incluse le indicazioni temporali, per l’esecuzione di audit dei beneficiari sono chiare, coerenti e trasparenti, e sono messe a disposizione dei beneficiari al momento della firma della convenzione di sovvenzione.

7.   Gli ordinatori e i membri del personale responsabili dell’esecuzione del bilancio dispongono delle necessarie competenze professionali.

In ogni istituzione dell’Unione, l’ordinatore delegato garantisce:

a)

che gli ordinatori sottodelegati e i membri del loro personale ricevano informazioni e una formazione appropriate e periodicamente aggiornate sulle norme di controllo e i metodi e le tecniche disponibili a tal fine;

b)

che siano adottate, ove necessario, misure atte a garantire il funzionamento efficace ed efficiente dei sistemi di controllo in conformità del paragrafo 2.

8.   Se un membro del personale partecipante alla gestione finanziaria e al controllo delle operazioni ritiene irregolare o contraria al principio della sana gestione finanziaria o alle regole deontologiche che è tenuto ad osservare una decisione la cui applicazione o accettazione gli sia stata imposta dal suo superiore, ne informa il proprio superiore gerarchico. Se il membro del personale lo informa per iscritto, il superiore gerarchico risponde per iscritto. In caso d’inerzia del superiore gerarchico, o qualora egli confermi la decisione o l’istruzione iniziale e il membro del personale consideri tale conferma insufficiente rispetto alla sua preoccupazione, il membro del personale ne informa per iscritto l’ordinatore delegato. Se tale ordinatore non risponde entro un termine congruo in considerazione delle circostanze specifiche e in ogni caso entro un mese, il membro del personale ne informa il comitato pertinente di cui all’articolo 143.

In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell’Unione, il membro del personale informa le autorità e gli organismi designati dallo statuto e dalle decisioni delle istituzioni dell’Unione relative alle condizioni e modalità delle indagini interne in materia di prevenzione delle frodi, di corruzione e di ogni altra attività illecita lesiva degli interessi dell’Unione. I contratti conclusi con revisori esterni che sottopongono ad audit la gestione finanziaria dell’Unione prevedono, per il revisore esterno, l’obbligo di informare l’ordinatore delegato in merito a qualsiasi sospetto di attività illecita, frode o corruzione che possano ledere gli interessi dell’Unione.

9.   L’ordinatore delegato rende conto alla propria istituzione dell’Unione dell’esercizio delle proprie funzioni mediante una relazione annuale di attività contenente informazioni finanziarie e di gestione, compresi i risultati dei controlli, dichiarando che, salvo se diversamente specificato nelle riserve collegate a determinati settori di entrate e spese, ha la ragionevole certezza che:

a)

le informazioni figuranti nella relazione forniscono un quadro fedele della situazione reale;

b)

le risorse destinate alle attività descritte nella relazione sono state utilizzate per la finalità prevista e conformemente al principio della sana gestione finanziaria e

c)

le procedure di controllo predisposte offrono le necessarie garanzie quanto alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

La relazione annuale di attività contiene informazioni sulle operazioni svolte in riferimento agli obiettivi e agli indicatori di performance fissati nei piani strategici, sui rischi associati a dette operazioni, sull’impiego delle risorse messe a disposizione e sull’efficienza ed efficacia dei sistemi di controllo interno. La relazione comprende una valutazione globale dei costi e dei benefici dei controlli, così come informazioni sulla misura in cui le spese operative autorizzate contribuiscono al conseguimento degli obiettivi strategici dell’Unione e generano un valore aggiunto per l’UE. La Commissione prepara una sintesi delle relazioni annuali di attività relative all’anno precedente.

Le relazioni annuali di attività per l’esercizio degli ordinatori e, se del caso, degli ordinatori delegati di istituzioni dell’Unione, di organismi dell’Unione, di uffici europei e di agenzie dell’Unione sono pubblicate entro il 1o luglio dell’esercizio successivo sul sito web dell’istituzione dell’Unione, dell’organismo dell’Unione, dell’ufficio europeo o dell’agenzia dell’Unione in un modo facilmente accessibile, fatte salve considerazioni debitamente giustificate in materia di riservatezza e di sicurezza.

10.   Gli ordinatori delegati, per ogni esercizio, registrano i contratti conclusi mediante procedure negoziate conformemente al punto 11.1, lettere da a) a f), e al punto 39 dell’allegato I. Se la proporzione di procedure negoziate rispetto al numero di contratti aggiudicati dal medesimo ordinatore delegato aumenta significativamente rispetto agli esercizi precedenti, o se tale proporzione è notevolmente più elevata della media registrata al livello dell’istituzione dell’Unione, l’ordinatore responsabile riferisce all’istituzione dell’Unione, esponendo le misure eventualmente adottate per invertire tale tendenza. Ogni istituzione dell’Unione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle procedure negoziate. Per quanto riguarda la Commissione, tale relazione è allegata alla sintesi delle relazioni annuali di attività di cui al paragrafo 9 del presente articolo.

Articolo 75

Conservazione dei documenti giustificativi da parte degli ordinatori

L’ordinatore istituisce sistemi cartacei o elettronici per la conservazione dei documenti giustificativi originali relativi all’esecuzione del bilancio. Tali documenti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni dalla data di concessione del discarico da parte del Parlamento europeo per l’esercizio finanziario al quale i documenti si riferiscono.

Fatto salvo il primo comma, documenti relativi a operazioni sono comunque conservati sino alla fine dell’anno che segue quello in cui dette operazioni sono definitivamente chiuse.

I dati personali contenuti nei documenti giustificativi sono, se possibile, cancellati quando non sono necessari ai fini del discarico del bilancio, di controllo o di audit. Alla conservazione dei dati relativi al traffico delle comunicazioni si applica l’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 76

Poteri e funzioni dei capi delle delegazioni dell’Unione

1.   Quando i capi delle delegazioni dell’Unione agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all’articolo 60, paragrafo 2, essi fanno capo alla Commissione in quanto istituzione dell’Unione responsabile della definizione, dell’esercizio, della sorveglianza e della valutazione delle loro funzioni e responsabilità di ordinatori sottodelegati e collaborano strettamente con la Commissione con riguardo alla corretta esecuzione dei fondi, al fine di garantire, in particolare, la legittimità e la regolarità delle operazioni finanziarie, il rispetto del principio della sana gestione finanziaria nella gestione dei fondi e l’efficace protezione degli interessi finanziari dell’Unione. Essi sono assoggettati al regolamento interno della Commissione e alla Carta della Commissione nell’ambito dell’esecuzione dei compiti di gestione finanziaria a loro sottodelegati. Nello svolgimento delle loro funzioni essi possono essere assistiti da personale della Commissione delle delegazioni dell’Unione.

A tal fine, i capi delle delegazioni dell’Unione adottano i provvedimenti necessari a evitare qualunque situazione che potrebbe mettere a rischio la capacità della Commissione di assolvere alla sua responsabilità relativamente all’esecuzione del bilancio a loro sottodelegata, così come qualunque conflitto di priorità che possa incidere sull’esecuzione dei compiti di gestione finanziaria a loro sottodelegati.

Se viene a crearsi una situazione o un conflitto di cui al secondo comma, i capi delle delegazioni dell’Unione ne informano senza indugio i direttori generali responsabili della Commissione e del SEAE. Tali direttori generali adottano le misure del caso per porre rimedio alla situazione.

2.   Qualora i capi delle delegazioni dell’Unione si trovino in una delle situazioni di cui all’articolo 74, paragrafo 8, essi sottopongono la questione al comitato di cui all’articolo 143. In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell’Unione, essi informano le autorità e gli organismi designati dalla legislazione in vigore.

3.   I capi delle delegazioni dell’Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all’articolo 60, paragrafo 2, presentano una relazione al loro ordinatore delegato, in modo che questi possa integrare tali relazioni nella sua relazione annuale di attività di cui all’articolo 74, paragrafo 9. Le relazioni dei capi delle delegazioni dell’Unione contengono informazioni sull’efficienza e sull’efficacia dei sistemi di controllo interno istituiti nella loro delegazione, nonché sulla gestione delle operazioni a loro sottodelegate, e forniscono la dichiarazione attestante l’affidabilità di cui all’articolo 92, paragrafo 5, terzo comma. Tali relazioni sono allegate alla relazione annuale di attività dell’ordinatore delegato e sono messe a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio, tenendo conto, se del caso, del loro carattere riservato.

I capi delle delegazioni dell’Unione cooperano pienamente con le istituzioni dell’Unione coinvolte nella procedura di discarico e forniscono, se del caso, ogni informazione supplementare necessaria. In questo contesto, essi possono essere chiamati ad assistere a riunioni degli organismi interessati e a coadiuvare l’ordinatore delegato responsabile.

I capi delle delegazioni dell’Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all’articolo 60, paragrafo 2, rispondono a ogni richiesta presentata dall’ordinatore delegato della Commissione su richiesta di quest’ultima o, nel contesto del discarico, su richiesta del Parlamento europeo.

La Commissione si assicura che la sottodelega di poteri ai capi delle delegazioni dell’Unione non sia pregiudizievole per la procedura di discarico di cui all’articolo 319 TFUE.

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche ai vice capi delle delegazioni dell’Unione quando agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati in assenza dei capi delle delegazioni dell’Unione.

Sezione 3

Il contabile

Articolo 77

Poteri e funzioni del contabile

1.   Ogni istituzione dell’Unione nomina un contabile che, presso la stessa istituzione, è incaricato di:

a)

provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all’incasso delle entrate e al recupero dei crediti accertati;

b)

preparare e presentare i conti conformemente al titolo XIII;

c)

tenere la contabilità conformemente agli articoli 82 e 84;

d)

definire le norme e le procedure contabili, nonché il piano contabile, conformemente agli articoli da 80 a 84;

e)

definire e convalidare i sistemi contabili e, se del caso, convalidare i sistemi prescritti dall’ordinatore e destinati a fornire o giustificare informazioni contabili;

f)

gestire la tesoreria.

Con riguardo ai compiti di cui al primo comma, lettera e), il contabile è abilitato a verificare in qualsiasi momento il rispetto dei criteri di convalida.

2.   Le responsabilità del contabile del SEAE riguardano esclusivamente la sezione del bilancio relativa al SEAE, eseguita dal SEAE. Il contabile della Commissione rimane responsabile dell’intera sezione del bilancio relativa alla Commissione, comprese le operazioni contabili relative agli stanziamenti la cui esecuzione è stata sottodelegata ai capi delle delegazioni dell’Unione.

Il contabile della Commissione svolge anche il ruolo di contabile del SEAE relativamente all’esecuzione della sezione del bilancio relativa al SEAE.

Articolo 78

Nomina e cessazione dalle funzioni del contabile

1.   Il contabile è nominato da ogni istituzione dell’Unione fra i funzionari soggetti allo statuto.

Il contabile è scelto dall’istituzione dell’Unione in base alla sua competenza specifica comprovata da titoli o da un’esperienza professionale equivalente.

2.   Due o più istituzioni od organismi dell’Unione possono nominare lo stesso contabile.

In tal caso essi adottano le disposizioni necessarie al fine di prevenire qualsiasi situazione di conflitto d’interessi.

3.   In caso di cessazione dalle funzioni del contabile, si elabora senza indugio la situazione contabile generale.

4.   Il contabile che cessa dalle sue funzioni oppure, in caso di sua impossibilità, un funzionario del suo servizio trasmette al nuovo contabile la situazione contabile generale, corredata di una relazione di passaggio delle consegne.

Entro un mese dalla data in cui gli è stata trasmessa la situazione contabile generale, il nuovo contabile la firma, per accettazione, e può formulare riserve.

Nella relazione di passaggio delle consegne figurano il risultato della situazione contabile generale e le eventuali riserve formulate.

Articolo 79

Funzioni che il contabile può delegare

Ai fini dell’esercizio dei suoi compiti, il contabile può delegare alcune delle proprie funzioni a membri del personale subordinati e ad amministratori degli anticipi designati conformemente all’articolo 89, paragrafo 1.

L’atto di delega definisce tali funzioni.

Articolo 80

Norme contabili

1.   Le norme contabili che devono essere applicate dalle istituzioni dell’Unione, dagli uffici europei e dalle agenzie e dagli organismi dell’Unione di cui al capo 3, sezione 2, del presente titolo si basano sui principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale. Tali norme sono adottate dal contabile della Commissione, previa consultazione dei contabili delle altre istituzioni dell’Unione, degli uffici europei e degli organismi dell’Unione.

2.   Il contabile può discostarsi dai principi di cui al paragrafo 1 se lo reputa necessario per fornire una rappresentazione fedele degli elementi di attivo e di passivo, degli oneri, dei proventi e dei flussi di cassa. Qualora una norma contabile si discosti sensibilmente da detti principi, le note degli stati finanziari indicano tale fatto e i motivi che lo giustificano.

3.   Le norme contabili di cui al paragrafo 1 stabiliscono la struttura e il contenuto degli stati finanziari, nonché i principi contabili su cui si basano i conti.

4.   Le relazioni sull’esecuzione del bilancio di cui all’articolo 241 rispettano i principi di bilancio stabiliti dal presente regolamento. Esse forniscono un quadro dettagliato dell’esecuzione del bilancio e registrano tutte le operazioni in entrate e in spese previste al presente titolo, fornendone una rappresentazione fedele.

Articolo 81

Organizzazione contabile

1.   Il contabile di ogni istituzione od organismo dell’Unione elabora e tiene aggiornata una documentazione che descrive l’organizzazione e le procedure contabili della propria istituzione o del proprio organismo dell’Unione.

2.   Le entrate e le spese sono registrate in un sistema informatico secondo la natura economica dell’operazione, in entrate o in spese correnti o in capitale.

Articolo 82

Tenuta della contabilità

1.   Il contabile della Commissione è incaricato di definire i piani contabili armonizzati che devono essere applicati dalle istituzioni dell’Unione, dagli uffici europei e dalle agenzie e dagli organismi dell’Unione di cui al capo 3, sezione 2, del presente titolo.

2.   I contabili ottengono dagli ordinatori tutte le informazioni necessarie all’elaborazione di conti che forniscano una rappresentazione fedele della situazione finanziaria delle istituzioni dell’Unione e dell’esecuzione del bilancio. Gli ordinatori garantiscono l’affidabilità di tali informazioni.

3.   Prima della loro adozione da parte dell’istituzione dell’Unione, o dell’organismo dell’Unione di cui all’articolo 70, il contabile approva i conti, attestando in tal modo con ragionevole certezza che essi forniscono una rappresentazione fedele della situazione finanziaria dell’istituzione dell’Unione o dell’organismo dell’Unione di cui all’articolo 70.

A tal fine, il contabile verifica che i conti siano stati preparati nel rispetto delle norme contabili di cui all’articolo 80 e delle procedure contabili di cui all’articolo 77, paragrafo 1, primo comma, lettera d), e che tutte le entrate e le spese siano contabilizzate.

4.   L’ordinatore delegato, nel rispetto delle regole adottate dal contabile, trasmette a quest’ultimo le informazioni finanziarie e di gestione necessarie all’espletamento delle funzioni del contabile.

L’ordinatore trasmette regolarmente al contabile, almeno in occasione della chiusura dei conti, i dati finanziari pertinenti relativi ai conti bancari fiduciari, in modo tale che i conti dell’Unione rispecchino l’utilizzo dei fondi dell’Unione.

Gli ordinatori restano pienamente responsabili dell’utilizzo corretto dei fondi da loro gestiti, della legittimità e regolarità delle spese sotto il loro controllo e della completezza ed esattezza delle informazioni trasmesse al contabile.

5.   L’ordinatore responsabile comunica al contabile tutti gli sviluppi o le modifiche significative del sistema di gestione finanziaria, del sistema d’inventario o del sistema per la valutazione degli elementi di attivo e di passivo, se forniscono dati alla contabilità dell’istituzione dell’Unione o quando sono destinati a giustificarne i dati, in modo che il contabile possa verificare l’osservanza dei criteri di convalida.

In qualsiasi momento il contabile può riesaminare un sistema di gestione finanziaria già convalidato e può chiedere che l’ordinatore responsabile definisca un piano d’azione per correggere in tempo utile le eventuali carenze.

L’ordinatore è responsabile della completezza delle informazioni trasmesse al contabile.

6.   Il contabile è abilitato a verificare le informazioni ricevute, nonché a eseguire qualsiasi verifica supplementare che egli ritenga necessaria per approvare i conti.

Il contabile, se necessario, formula riserve illustrando con precisione la natura e la portata di dette riserve.

7.   Un sistema contabile dell’istituzione dell’Unione serve a organizzare le informazioni di bilancio e finanziarie in modo da potervi iscrivere, classificare e registrare dati in cifre.

8.   Il sistema contabile si compone di una contabilità generale e di una contabilità di bilancio. Le due contabilità sono tenute in euro e per anno civile.

9.   L’ordinatore delegato può anche tenere una contabilità dettagliata relativa alla gestione.

10.   I documenti giustificativi relativi al sistema contabile e alla preparazione dei conti di cui all’articolo 241 sono conservati per un periodo di almeno cinque anni dalla data di concessione del discarico da parte del Parlamento europeo per l’esercizio al quale i documenti si riferiscono.

Tuttavia, i documenti relativi a operazioni non definitivamente chiuse sono conservati sino alla fine dell’anno che segue quello della chiusura di dette operazioni. Alla conservazione dei dati relativi al traffico delle comunicazioni si applica l’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001.

Ciascuna istituzione dell’Unione decide presso quale servizio devono essere conservati i documenti giustificativi.

Articolo 83

Contabilità di bilancio

1.   Per ogni suddivisione del bilancio la contabilità di bilancio registra quanto segue:

a)

per quanto riguarda le spese:

i)

gli stanziamenti autorizzati nel bilancio, compresi gli stanziamenti iscritti nei bilanci rettificativi, gli stanziamenti riportati, gli stanziamenti aperti a seguito della riscossione di entrate con destinazione specifica, gli stanziamenti risultanti da storni e la somma totale degli stanziamenti disponibili;

ii)

gli stanziamenti di impegno e gli stanziamenti di pagamento dell’esercizio;

b)

per quanto riguarda le entrate:

i)

le previsioni iscritte nel bilancio, comprese le previsioni iscritte nei bilanci rettificativi, le entrate con destinazione specifica e l’importo totale delle entrate stimate;

ii)

i diritti accertati e le riscossioni dell’esercizio;

c)

gli impegni ancora da pagare e le entrate ancora da recuperare, riportati dagli esercizi precedenti.

Gli stanziamenti di impegno e gli stanziamenti di pagamento di cui al primo comma, lettera a), sono registrati e seguiti separatamente.

2.   La contabilità di bilancio illustra separatamente quanto segue:

a)

l’impiego degli stanziamenti riportati e degli stanziamenti dell’esercizio;

b)

la liquidazione degli impegni che restano da liquidare.

Per quanto riguarda le entrate, i crediti ancora da riscuotere degli esercizi precedenti sono seguiti separatamente.

Articolo 84

Contabilità generale

1.   La contabilità generale riproduce in ordine cronologico, secondo il metodo della partita doppia, tutti gli eventi e le operazioni che intervengono nella situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle istituzioni dell’Unione e delle agenzie e degli organismi dell’Unione di cui al capo 3, sezione 2, del presente titolo.

2.   I saldi e i movimenti della contabilità generale sono iscritti nei libri contabili.

3.   Ogni scrittura contabile, comprese le rettifiche contabili, è basata su documenti giustificativi ai quali essa fa riferimento.

4.   Il sistema contabile permette di risalire con chiarezza a tutte le scritture contabili.

Articolo 85

Conti bancari

1.   Per le esigenze della gestione della tesoreria, il contabile può aprire o fare aprire conti in nome della sua istituzione dell’Unione presso le istituzioni finanziarie o le banche centrali nazionali. Il contabile è altresì incaricato di chiudere tali conti o di assicurarsi che siano chiusi.

2.   Le condizioni d’apertura, di esercizio e d’utilizzazione dei conti bancari prevedono, in funzione delle esigenze di controllo interno, per gli assegni, i bonifici e qualsiasi altra operazione bancaria, la firma di uno o più membri del personale provvisti delle deleghe necessarie. Le istruzioni manuali sono firmate da almeno due membri del personale provvisti delle deleghe necessarie o dal contabile.

3.   Nell’ambito dell’attuazione di un programma o di un’azione, possono essere aperti conti fiduciari per conto della Commissione, al fine di consentirne la gestione da parte di un’entità di cui all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii), iii), v) o vi).

Tali conti sono aperti sotto la responsabilità dell’ordinatore incaricato dell’attuazione del programma o dell’azione d’intesa con il contabile della Commissione.

Tali conti sono gestiti sotto la responsabilità dell’ordinatore.

4.   Il contabile della Commissione definisce le norme per l’apertura, la gestione e la chiusura dei conti fiduciari, nonché per il loro uso.

Articolo 86

Gestione della tesoreria

1.   Salve le deroghe previste dal presente regolamento, solo il contabile è abilitato a gestire denaro contante ed equivalenti di liquidità. Il contabile è responsabile della custodia dei medesimi.

2.   Il contabile provvede affinché la propria istituzione dell’Unione disponga di fondi sufficienti per coprire il fabbisogno di tesoreria derivante dall’esecuzione del bilancio nell’ambito delle disposizioni del quadro normativo applicabile e stabilisce le procedure necessarie a garantire che nessuno dei conti aperti in conformità degli articoli 85, paragrafo 1, e 89, paragrafo 3, abbia un saldo debitore.

3.   I pagamenti sono effettuati mediante bonifico bancario, assegno o dalle casse di anticipi o, su espressa autorizzazione del contabile, mediante carta di debito, addebito diretto o altri mezzi di pagamento, conformemente alle regole stabilite dal contabile.

Prima di assumere un impegno nei confronti di terzi, l’ordinatore conferma l’identità del beneficiario, acquisisce i dati relativi alla personalità giuridica e le coordinate di pagamento del beneficiario e li registra nello schedario comune tenuto dall’istituzione dell’Unione di cui è responsabile al fine di garantire la trasparenza, la responsabilità e la corretta esecuzione dei pagamenti.

Il contabile può effettuare pagamenti soltanto se i dati relativi alla personalità giuridica e le coordinate di pagamento del beneficiario sono già stati registrati nello schedario comune tenuto dall’istituzione dell’Unione di cui il contabile è responsabile.

Gli ordinatori comunicano al contabile ogni variazione dei dati relativi alla personalità giuridica e le coordinate di pagamento loro trasmessi dal beneficiario e verificano la validità di tali dati prima di emettere qualsiasi ordine di pagamento.

Articolo 87

Inventario delle immobilizzazioni

1.   Le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell’Unione di cui al capo 3, sezione 2, del presente titolo tengono, conformemente al modello stabilito dal contabile della Commissione, inventari in numero e in valore di tutte le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie che costituiscono il patrimonio dell’Unione.

Essi, inoltre, verificano la concordanza tra le scritture dei rispettivi inventari e la situazione di fatto.

Devono essere iscritti nell’inventario e registrati nei conti delle immobilizzazioni tutti i beni acquisiti, diversi da quelli di consumo, la cui durata d’utilizzo è superiore a un anno e il cui prezzo di acquisto o costo di produzione è superiore a quello indicato nelle procedure contabili di cui all’articolo 77.

2.   La vendita di immobilizzazioni materiali dell’Unione è oggetto di una pubblicità adeguata.

3.   Le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell’Unione di cui al capo 3, sezione 2, del presente titolo adottano le disposizioni relative alla conservazione dei beni ripresi nei rispettivi inventari e individuano gli uffici amministrativi responsabili del sistema d’inventario.

Sezione 4

L’amministratore degli anticipi

Articolo 88

Casse di anticipi

1.   Possono essere create casse di anticipi per il pagamento di spese per le quali, a causa del carattere limitato degli importi da pagare, risulta materialmente impossibile o inefficiente effettuare le operazioni di pagamento mediante le procedure di bilancio. Possono essere create casse di anticipi anche per l’incasso di entrate diverse dalle risorse proprie.

Nelle delegazioni dell’Unione, le casse di anticipi possono inoltre essere utilizzate per eseguire pagamenti di importo limitato mediante le procedure di bilancio, se, alla luce delle norme in vigore localmente, tale soluzione garantisce efficienza ed efficacia.

L’importo massimo che può essere pagato dall’amministratore degli anticipi ove risulti materialmente impossibile o inefficiente effettuare le operazioni di pagamento mediante le procedure di bilancio è stabilito dal contabile e non supera in alcun caso i 60 000 EUR per ogni voce di spesa.

Tuttavia, nel settore degli aiuti erogati per situazioni di crisi e delle operazioni d’aiuto umanitario, si possono utilizzare le casse di anticipi senza limite di importo, rispettando il livello di stanziamenti deciso dal Parlamento europeo e dal Consiglio per la corrispondente linea di bilancio per l’esercizio in corso e conformemente alle norme interne della Commissione.

2.   Nelle delegazioni dell’Unione possono essere create casse di anticipi per il pagamento delle spese iscritte nelle sezioni del bilancio relative alla Commissione e al SEAE, garantendo la piena tracciabilità delle spese.

Articolo 89

Creazione e gestione delle casse di anticipi

1.   La creazione di una cassa di anticipi e la designazione di un amministratore degli anticipi sono oggetto di una decisione del contabile dell’istituzione dell’Unione, sulla base di una proposta debitamente motivata dell’ordinatore responsabile. Tale decisione stabilisce le responsabilità e gli obblighi rispettivi dell’amministratore degli anticipi e dell’ordinatore.

Gli amministratori degli anticipi sono scelti tra i funzionari o, se necessario e soltanto in casi debitamente motivati, tra gli altri membri del personale o, alle condizioni stabilite nelle norme interne della Commissione, tra il personale impiegato dalla Commissione nel settore degli aiuti erogati per situazioni di crisi e delle operazioni d’aiuto umanitario, purché i rispettivi contratti di lavoro garantiscano un livello di tutela in termini di responsabilità equivalente a quello applicabile al personale a norma dell’articolo 95. Gli amministratori degli anticipi sono scelti in base alle loro conoscenze, attitudini e competenze particolari comprovate da titoli o da idonea esperienza professionale o risultanti da un programma di formazione adeguato.

2.   Nelle proposte di decisione per creare una cassa di anticipi l’ordinatore responsabile provvede affinché:

a)

si faccia ricorso in via prioritaria alle procedure di bilancio quando esiste un accesso al sistema informatico contabile centrale;

b)

si ricorra alle casse di anticipi unicamente in casi debitamente motivati.

Nelle decisioni intese a creare una cassa di anticipi, il contabile ne specifica le condizioni di esercizio e di utilizzazione.

Anche la modificazione delle condizioni di esercizio di una cassa di anticipi è oggetto di una decisione del contabile, su proposta debitamente motivata dell’ordinatore responsabile.

3.   I conti bancari per gli anticipi sono aperti e controllati dal contabile, il quale, inoltre, autorizza, sulla base di una proposta debitamente motivata dell’ordinatore responsabile, le deleghe a operare su di essi.

4.   Le casse di anticipi sono alimentate dal contabile dell’istituzione dell’Unione e sono poste sotto la responsabilità degli amministratori degli anticipi.

5.   I pagamenti effettuati sono seguiti da decisioni formali di convalida definitiva o da ordini di pagamento firmati dall’ordinatore responsabile.

Le operazioni di anticipo sono regolarizzate dall’ordinatore entro la fine del mese successivo, in modo da assicurare la riconciliazione tra il saldo contabile e il saldo bancario.

6.   Il contabile procede a verifiche o le fa effettuare da un membro del personale del suo servizio o del servizio ordinatore, munito di autorizzazione specifica. Tali verifiche sono, come regola generale, effettuate in loco e, se necessario, senza preavviso, per accertare la disponibilità degli stanziamenti attribuiti agli amministratori degli anticipi, per controllare la contabilità e per assicurarsi che le operazioni di pagamento di anticipi siano regolarizzate entro i termini stabiliti. Il contabile comunica all’ordinatore responsabile i risultati delle sue verifiche.

CAPO 5

Responsabilità degli agenti finanziari

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 90

Revoca della delega dei poteri e sospensione dalle funzioni degli agenti finanziari

1.   Le autorità che hanno nominato gli ordinatori responsabili possono revocare in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, la delega o la sottodelega a essi conferita.

2.   Le autorità che hanno nominato il contabile o l’amministratore degli anticipi possono sospendere l’uno o l’altro, o entrambi, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, dalle loro funzioni.

3.   I paragrafi 1 e 2 fanno salve eventuali misure disciplinari adottate rispetto agli agenti finanziari di cui a tali paragrafi.

Articolo 91

Responsabilità degli agenti finanziari in caso di attività illecita, frode o corruzione

1.   Il presente capo fa salva l’eventuale responsabilità penale degli agenti finanziari di cui all’articolo 90, secondo il diritto nazionale applicabile e le disposizioni vigenti concernenti la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e la lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari dell’Unione o degli Stati membri.

2.   Fatti salvi gli articoli 92, 94 e 95 del presente regolamento, ogni ordinatore responsabile, contabile o amministratore degli anticipi è responsabile sotto il profilo disciplinare e patrimoniale conformemente allo statuto o, per quanto riguarda il personale impiegato dalla Commissione nel settore degli aiuti per la gestione delle crisi e le operazioni di aiuto umanitario di cui all’articolo 89, paragrafo 1, del presente regolamento conformemente al contratto di lavoro. In caso di attività illecita, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell’Unione, sono adite le autorità e gli organismi designati dalla legislazione vigente, in particolare l’OLAF.

Sezione 2

Disposizioni relative agli ordinatori responsabili

Articolo 92

Disposizioni relative agli ordinatori

1.   L’ordinatore responsabile è tenuto a risarcire il danno alle condizioni previste dallo statuto.

2.   L’obbligo di risarcire il danno si applica, in particolare, se l’ordinatore responsabile, intenzionalmente o per negligenza grave da parte sua:

a)

accerta i diritti da recuperare o emette ordini di riscossione, impegna una spesa o firma un ordine di pagamento senza conformarsi al presente regolamento;

b)

omette di compilare un documento che dia luogo a un credito, omette o ritarda l’emissione di un ordine di riscossione oppure ritarda l’emissione di un ordine di pagamento, generando in tal modo una responsabilità civile dell’istituzione dell’Unione nei confronti di terzi.

3.   Quando un ordinatore delegato o sottodelegato ritenga che un’istruzione vincolante ricevuta sia inficiata d’irregolarità o contravvenga al principio della sana gestione finanziaria, in particolare perché l’esecuzione è incompatibile con il livello delle risorse assegnategli, ne informa per iscritto l’autorità dalla quale ha ricevuto la delega o la sottodelega. Se l’istruzione è confermata per iscritto e la conferma è ricevuta in tempo utile ed è sufficientemente chiara, in quanto si riferisce esplicitamente agli aspetti posti in dubbio dall’ordinatore delegato o sottodelegato, l’ordinatore delegato o sottodelegato non è ritenuto responsabile. Egli esegue l’istruzione, salvo se essa sia manifestamente illegale o contraria alle pertinenti norme di sicurezza.

La stessa procedura si applica nei casi in cui un ordinatore ritenga che una decisione di sua competenza sia inficiata da irregolarità o contravvenga al principio della sana gestione finanziaria o apprenda, in fase di esecuzione di un’istruzione vincolante, che talune circostanze del fascicolo possano condurre a una tale situazione.

Le istruzioni confermate nelle circostanze di cui al presente paragrafo sono registrate dall’ordinatore delegato responsabile e segnalate nella sua relazione annuale di attività.

4.   In caso di sottodelega all’interno del suo servizio, l’ordinatore delegato resta responsabile dell’efficienza e dell’efficacia dei sistemi di gestione e di controllo interni istituiti e della scelta dell’ordinatore sottodelegato.

5.   In caso di sottodelega ai capi o ai vice capi delle delegazioni dell’Unione, l’ordinatore delegato è responsabile della definizione dei sistemi di gestione e di controllo interni istituiti, così come della loro efficienza ed efficacia. I capi delle delegazioni dell’Unione sono responsabili della realizzazione e del funzionamento adeguati di tali sistemi, in conformità delle istruzioni impartite dall’ordinatore delegato, nonché della gestione dei fondi e delle operazioni effettuate all’interno della delegazione dell’Unione di cui sono responsabili. Prima di assumere le proprie funzioni, essi frequentano corsi di formazione specifici sui compiti e sulle responsabilità degli ordinatori e sull’esecuzione del bilancio.

Conformemente all’articolo 76, paragrafo 3, i capi delle delegazioni dell’Unione riferiscono in merito alle loro responsabilità di cui al primo comma del presente paragrafo.

Ogni anno i capi delle delegazioni dell’Unione forniscono all’ordinatore delegato della Commissione la dichiarazione attestante l’affidabilità dei sistemi di gestione e di controllo interni istituiti nella loro delegazione, nonché della gestione delle operazioni a loro sottodelegate e dei relativi risultati, in modo da consentire all’ordinatore di effettuare la dichiarazione di affidabilità prevista all’articolo 74, paragrafo 9.

Il presente paragrafo si applica anche ai vice capi delle delegazioni dell’Unione quando agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati in assenza dei capi delle delegazioni dell’Unione.

Articolo 93

Trattamento delle irregolarità finanziarie da parte di un membro del personale

1.   Fatti salvi i poteri dell’OLAF e l’autonomia amministrativa delle istituzioni dell’Unione, degli organismi dell’Unione, degli uffici europei o degli organismi o delle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE con riguardo ai membri del loro personale e tenendo debitamente conto della tutela dei segnalanti, ogni violazione del presente regolamento o di una disposizione relativa alla gestione finanziaria o alla verifica delle operazioni, derivante da un’azione od omissione di un membro del personale è segnalata per un parere al comitato di cui all’articolo 143 da uno dei seguenti soggetti:

a)

l’autorità che ha il potere di nomina competente in materia disciplinare;

b)

l’ordinatore responsabile, compresi i capi delle delegazioni dell’Unione e i loro vice che, in assenza dei capi delle delegazioni, agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all’articolo 60, paragrafo 2.

Quando un caso gli è direttamente segnalato da un membro del personale, il comitato trasmette la pratica all’autorità che ha il potere di nomina dell’istituzione dell’Unione, dell’organismo dell’Unione, dell’Ufficio europeo o dell’organismo o della persona interessati e ne informa il membro del personale. L’autorità che ha il potere di nomina può chiedere al comitato di esprimere il proprio parere sul caso.

2.   Una richiesta di parere del comitato conformemente al paragrafo 1, primo comma, è corredata di una descrizione dei fatti e dell’azione od omissione che si chiede al comitato di valutare, nonché dei pertinenti documenti giustificativi, compresi i rapporti delle eventuali indagini condotte. Ove possibile, le informazioni sono fornite in forma anonima.

Prima di presentare una richiesta o un’informazione complementare al comitato, l’autorità che ha il potere di nomina o l’ordinatore, se del caso, dà al membro del personale in causa la possibilità di presentare le sue osservazioni, dopo avergli comunicato i documenti giustificativi di cui al primo comma, purché tale comunicazione non comprometta gravemente lo svolgimento di ulteriori indagini.

3.   Nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il comitato di cui all’articolo 143 è competente a valutare se, sulla base degli elementi che gli sono stati trasmessi conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e delle eventuali ulteriori informazioni ricevute, si è verificata un’irregolarità finanziaria. Sulla base del parere del comitato, l’istituzione dell’Unione, l’organismo dell’Unione, l’Ufficio europeo o l’organismo o la persona interessati decidono in merito all’opportuno seguito da dare in conformità dello statuto. Se ha individuato problemi sistemici, il comitato presenta una raccomandazione all’ordinatore e all’ordinatore delegato, a meno che non si tratti del membro del personale in causa, nonché al revisore interno.

4.   Se il comitato esprime il parere di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esso è composto dai membri di cui all’articolo 143, paragrafo 2, nonché dai seguenti tre membri supplementari, che sono designati tenendo conto della necessità di evitare conflitti d’interessi:

a)

un rappresentante dell’autorità che ha il potere di nomina competente in materia disciplinare dell’istituzione dell’Unione, dell’organismo dell’Unione, dell’Ufficio europeo o dell’organismo o della persona interessati;

b)

un membro designato dal comitato del personale dell’istituzione dell’Unione, dell’organismo dell’Unione, dell’Ufficio europeo o dell’organismo o della persona interessati;

c)

un membro del Servizio giuridico dell’istituzione dell’Unione che impiega il membro del personale interessato.

Se il comitato esprime il parere di cui al paragrafo 1, quest’ultimo è indirizzato all’autorità che ha il potere di nomina dell’istituzione dell’Unione, dell’organismo dell’Unione, dell’Ufficio europeo o dell’organismo o della persona interessati.

5.   Il comitato non ha poteri di indagine. L’istituzione dell’Unione, l’organismo dell’Unione, l’Ufficio europeo o l’organismo o la persona interessati collaborano con il comitato al fine di assicurare che quest’ultimo disponga di tutte le informazioni necessarie per esprimere il suo parere.

6.   Se ritiene che il caso sia di competenza dell’OLAF, conformemente al paragrafo 1 il comitato trasmette senza indugio la pratica alla competente autorità che ha il potere di nomina e ne informa immediatamente l’OLAF.

7.   Gli Stati membri sostengono pienamente l’Unione nella riscossione di eventuali pendenze di cui all’articolo 22 dello statuto a carico degli agenti temporanei cui si applica l’articolo 2, lettera e), del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea.

Sezione 3

Disposizioni relative ai contabili e agli amministratori degli anticipi

Articolo 94

Disposizioni relative ai contabili

Il contabile è responsabile disciplinarmente e civilmente alle condizioni e secondo le procedure di cui allo statuto. Il contabile può rispondere, in particolare, nelle fattispecie seguenti:

a)

perdita o deterioramento di fondi, valori o documenti che ha in custodia;

b)

indebita modificazione di conti bancari o di conti correnti postali;

c)

recuperi o pagamenti non conformi ai corrispondenti ordini di riscossione o di pagamento;

d)

mancato incasso di entrate dovute.

Articolo 95

Disposizioni relative agli amministratori degli anticipi

L’amministratore degli anticipi può rispondere, in particolare, nelle fattispecie seguenti:

a)

perdita o deterioramento di fondi, valori o documenti che ha in custodia;

b)

omessa trasmissione di documenti giustificativi regolari per i pagamenti eseguiti;

c)

pagamento a soggetti non aventi diritto;

d)

mancato incasso di entrate dovute.

CAPO 6

Operazioni di entrata

Sezione 1

Disponibilità delle risorse proprie

Articolo 96

Risorse proprie

1.   Le entrate costituite dalle risorse proprie di cui alla decisione 2014/335/UE, Euratom sono oggetto di una previsione iscritta nel bilancio ed espressa in euro. Le risorse proprie corrispondenti sono messe a disposizione conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

2.   L’ordinatore stabilisce uno scadenzario di previsione della messa a disposizione della Commissione delle risorse proprie definite nella decisione 2014/335/UE, Euratom.

L’accertamento e la riscossione delle risorse proprie si effettuano secondo la normativa d’attuazione di detta decisione.

A fini contabili, l’ordinatore emette un ordine di riscossione per i crediti e i debiti iscritti sul conto relativo alle risorse proprie di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

Sezione 2

Previsione di crediti

Articolo 97

Previsione di crediti

1.   Allorché l’ordinatore responsabile è in possesso di informazioni sufficienti e attendibili in merito a ogni misura o situazione da cui possa sorgere un credito dell’Unione, egli procede a effettuare una previsione di crediti.

2.   L’ordinatore responsabile adegua la previsione di crediti non appena viene a conoscenza di un evento che modifica la misura o la situazione che ha determinato la formazione della previsione.

All’atto della fissazione di un ordine di riscossione relativo a una misura o a una situazione da cui era precedentemente scaturita una previsione di crediti, l’ordinatore responsabile adegua conseguentemente i relativi importi.

Allorché l’ordine di riscossione è emesso per lo stesso importo della previsione di crediti originaria, tale previsione è ridotta a zero.

3.   In deroga al paragrafo 1, gli importi delle risorse proprie definite nella decisione 2014/335/UE, Euratom, versati a scadenze fisse dagli Stati membri, non sono oggetto di una previsione di crediti prima che siano messi a disposizione della Commissione a cura degli Stati membri. Tali importi sono oggetto di un ordine di riscossione dell’ordinatore responsabile.

Sezione 3

Accertamento dei crediti

Articolo 98

Accertamento dei crediti

1.   Ai fini dell’accertamento di un credito, l’ordinatore responsabile:

a)

verifica l’esistenza del debito;

b)

determina o verifica l’esistenza e l’importo del debito; e

c)

verifica le condizioni di esigibilità del debito.

L’accertamento di un credito rappresenta il riconoscimento del diritto vantato dall’Unione nei confronti di un debitore e la formazione del titolo a esigere dal debitore il pagamento del debito.

2.   Ogni credito appurato come certo, liquido ed esigibile è oggetto di accertamento mediante un ordine di riscossione con il quale l’ordinatore responsabile dà istruzione al contabile di riscuotere l’importo. A esso fa seguito una nota di addebito indirizzata al debitore, tranne nei casi in cui è immediatamente adottata una procedura di rinuncia conformemente al paragrafo 4, secondo comma. Tanto l’ordine di riscossione quanto la nota di addebito sono emessi dall’ordinatore responsabile.

L’ordinatore trasmette la nota di addebito immediatamente dopo l’accertamento del credito e al più tardi entro un periodo di cinque anni a decorrere dal momento in cui l’istituzione dell’Unione è stata normalmente in grado di far valere il proprio credito. Tale termine non si applica qualora l’ordinatore responsabile stabilisca che, malgrado l’impegno dimostrato dall’istituzione dell’Unione, il ritardo nell’azione è dipeso dal comportamento del debitore.

3.   Per accertare un credito l’ordinatore responsabile verifica quanto segue:

a)

il carattere certo del credito, vale a dire che il credito non è soggetto a condizioni;

b)

il carattere liquido del credito, il cui importo deve essere determinato in denaro e con esattezza;

c)

il carattere esigibile del credito, che non deve essere soggetto a un termine;

d)

l’esattezza della designazione del debitore;

e)

l’esattezza dell’imputazione in bilancio degli importi;

f)

la regolarità dei documenti giustificativi; e

g)

la conformità al principio della sana gestione finanziaria, in particolare secondo i criteri di cui all’articolo 101, paragrafo 2, primo comma, lettera a) o b).

4.   Con la nota di addebito il debitore è informato di quanto segue:

a)

l’Unione ha accertato il credito;

b)

non saranno applicati interessi di mora se il pagamento è effettuato entro la scadenza specificata nella nota di addebito;

c)

se il pagamento non è effettuato entro la scadenza di cui alla lettera b) del presente comma, il debito produrrà interessi al tasso indicato all’articolo 99, ferma restando l’applicazione delle pertinenti norme specifiche;

d)

se il pagamento non è effettuato entro la scadenza di cui alla lettera b), l’istituzione dell’Unione procederà al recupero mediante compensazione oppure mediante richiamo dell’eventuale garanzia costituita in precedenza;

e)

se è necessario per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, il contabile può, in circostanze eccezionali, procedere al recupero mediante compensazione prima della scadenza di cui alla lettera b), se ha giustificati motivi di ritenere che altrimenti l’importo dovuto all’Unione andrebbe perduto e dopo aver informato il debitore dei motivi e della data del recupero mediante compensazione;

f)

qualora, esperite tutte le fasi di cui alle lettere da a) a e) del presente comma, non si sia ottenuto il recupero integrale del credito, l’istituzione dell’Unione procederà al recupero mediante esecuzione forzata del titolo ottenuto, in conformità dell’articolo 100, paragrafo 2, ovvero in via contenziosa.

Qualora, a seguito della verifica della designazione del debitore o sulla base di altre informazioni pertinenti disponibili al momento, risulti chiaro che l’obbligazione rientra nelle fattispecie di cui all’articolo 101, paragrafo 2, primo comma, lettere a) o b), o che la nota di addebito non è stata inviata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, l’ordinatore decide, dopo avere accertato il credito, di rinunciare direttamente al recupero conformemente all’articolo 101, senza l’invio di una nota di addebito, d’intesa con il contabile.

In tutti gli altri casi l’ordinatore stampa la nota di addebito e la invia al debitore. Il contabile è informato della spedizione della nota di addebito mediante il sistema di informazione finanziaria.

5.   Gli importi indebitamente pagati sono recuperati.

Articolo 99

Interessi di mora

1.   Fatte salve le disposizioni particolari risultanti dall’applicazione di normative specifiche, ogni importo esigibile non rimborsato alla scadenza di cui all’articolo 98, paragrafo 4, primo comma, lettera b), produce interessi a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2.   Tranne nei casi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, il tasso d’interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla scadenza di cui all’articolo 98, paragrafo 4, primo comma, lettera b), è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di:

a)

otto punti percentuali, quando il credito ha per fatto costitutivo un appalto di forniture o un appalto di servizi;

b)

tre punti e mezzo percentuali, in tutti gli altri casi.

3.   L’importo degli interessi è calcolato con decorrenza dal giorno di calendario successivo alla scadenza di cui all’articolo 98, paragrafo 4, primo comma, lettera b), sino al giorno di calendario nel quale il debito è rimborsato integralmente.

L’ordine di riscossione corrispondente all’importo degli interessi di mora è emesso quando tale interesse è effettivamente percepito.

4.   Nel caso di ammende o altre sanzioni, il tasso d’interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati entro la scadenza di cui all’articolo 98, paragrafo 4, primo comma, lettera b), è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese in cui è stata adottata la decisione che irroga un’ammenda o altra sanzione, maggiorato di:

a)

un punto e mezzo percentuale, quando il debitore costituisce una garanzia finanziaria accettata dal contabile in sostituzione del pagamento;

b)

tre punti e mezzo percentuali, in tutti gli altri casi.

Se la Corte di giustizia dell’Unione europea, nell’esercizio delle sue competenze ai sensi dell’articolo 261 TFUE, aumenta l’importo di un’ammenda o altra sanzione, gli interessi sull’importo dell’aumento decorrono dalla data della sentenza della Corte.

5.   Nei casi in cui il tasso di interesse complessivo risulti negativo, esso è fissato allo zero percento.

Sezione 4

Ordini di riscossione

Articolo 100

Ordini di riscossione

1.   L’ordinatore responsabile, emettendo un ordine di riscossione, impartisce al contabile l’istruzione di recuperare un credito accertato dall’ordinatore responsabile («autorizzazione del recupero»).

2.   Un’istituzione dell’Unione può formalizzare l’accertamento di un credito a carico di persone diverse dagli Stati membri con una decisione che costituisce titolo esecutivo a norma dell’articolo 299 TFUE.

Se la tutela efficace e tempestiva degli interessi finanziari dell’Unione lo impone, le altre istituzioni dell’Unione possono chiedere, in circostanze eccezionali, alla Commissione di adottare una decisione esecutiva di questo tipo a loro favore in riferimento a crediti sorti in relazione a membri del personale o a membri o ex membri di un’istituzione dell’Unione, a condizione che tali istituzioni abbiano concordato con la Commissione le modalità pratiche di applicazione del presente articolo.

Si ritiene sussistano circostanze eccezionali allorché non esiste alcuna prospettiva di recupero del debito da parte dell’istituzione dell’Unione interessata, né tramite il pagamento volontario né mediante compensazione a norma dell’articolo 101, paragrafo 1, e non vi sono le condizioni per rinunciare al recupero ai sensi dell’articolo 101, paragrafi 2 e 3. In ogni caso la decisione esecutiva specifica che il credito è iscritto nella sezione del bilancio relativa all’istituzione dell’Unione interessata, che agisce in veste di ordinatore. Le entrate sono iscritte come entrate generali, tranne qualora costituiscano entrate con destinazione specifica di cui all’articolo 21, paragrafo 3.

L’istituzione dell’Unione richiedente informa la Commissione di ogni evento idoneo ad alterare la riscossione e interviene a sostegno della Commissione in caso di impugnazione della decisione esecutiva.

Sezione 5

Recupero

Articolo 101

Disposizioni in materia di recupero

1.   Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione dei crediti debitamente accertati dall’ordinatore responsabile. Il contabile è tenuto ad assicurare con la dovuta diligenza l’afflusso delle entrate nell’Unione e garantisce che i diritti di quest’ultima siano tutelati.

Il rimborso parziale da parte di un debitore destinatario di vari ordini di riscossione è imputato innanzitutto al credito più remoto, salvo diversamente precisato dal debitore. Ogni pagamento parziale è imputato in primo luogo agli interessi.

Il contabile procede al recupero degli importi dovuti al bilancio mediante compensazione conformemente all’articolo 102.

2.   L’ordinatore responsabile può rinunciare, in tutto o in parte, a recuperare un credito accertato, soltanto nei casi seguenti:

a)

quando il costo prevedibile del recupero eccederebbe l’importo del credito e la rinuncia non pregiudica l’immagine dell’Unione;

b)

quando è impossibile recuperare il credito a causa della sua vetustà, del ritardo nell’invio della nota di addebito conformemente all’articolo 98, paragrafo 2, dell’insolvenza del debitore o di eventuali altre procedure d’insolvenza;

c)

quando il recupero lede il principio di proporzionalità.

Qualora l’ordinatore responsabile intenda rinunciare, anche parzialmente, a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi della sana gestione finanziaria e della proporzionalità. La decisione di rinunciare al recupero è motivata. L’ordinatore può delegare il potere di adottare detta decisione.

3.   Nella fattispecie di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera c), l’ordinatore responsabile osserva le procedure preventivamente stabilite da sua istituzione dell’Unione e applica in qualsiasi circostanza i seguenti criteri cogenti:

a)

natura dei fatti, in considerazione della gravità dell’irregolarità che ha dato luogo all’accertamento del credito (frode, recidiva, dolo, diligenza, buona fede, errore manifesto);

b)

impatto della rinuncia al recupero sull’attività dell’Unione e sui suoi interessi finanziari (importo in oggetto, rischio di costituire precedenti, lesione dell’autorità della legge).

4.   In funzione delle circostanze specifiche, l’ordinatore responsabile tiene conto, se del caso, dei criteri aggiuntivi seguenti:

a)

eventuale distorsione della concorrenza provocata dalla rinuncia al recupero;

b)

danno economico e sociale che deriverebbe da un recupero totale del credito.

5.   Ciascuna istituzione dell’Unione invia ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle rinunce concesse dalla medesima a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. Le rinunce di entità inferiore a 60 000 EUR sono comunicate sotto forma di importo totale. Per quanto riguarda la Commissione, detta relazione è allegata alla sintesi delle relazioni annuali di attività di cui all’articolo 74, paragrafo 9.

6.   L’ordinatore responsabile può annullare, in tutto o in parte, un credito accertato. L’annullamento parziale di un credito accertato non implica la rinuncia al diritto accertato residuo dell’Unione.

In caso di errore, l’ordinatore responsabile annulla, in tutto o in parte, il credito accertato e presenta adeguate giustificazioni.

Ogni istituzione dell’Unione stabilisce nel regolamento interno le condizioni e le modalità di delega del potere di annullare un credito accertato.

7.   Spetta innanzitutto agli Stati membri svolgere controlli e audit e recuperare gli importi spesi indebitamente, come prevede la normativa settoriale. Nella misura in cui individuano e correggono le irregolarità per proprio conto, gli Stati membri sono esonerati da rettifiche finanziarie da parte della Commissione in relazione a dette irregolarità.

8.   La Commissione impone rettifiche finanziarie agli Stati membri al fine di escludere dai finanziamenti dell’Unione le spese sostenute in violazione del diritto applicabile. La Commissione basa le sue rettifiche finanziarie sull’individuazione degli importi spesi indebitamente e sulle implicazioni finanziarie per il bilancio. Se non è possibile un’identificazione precisa di tali importi, la Commissione può applicare rettifiche estrapolate o forfettarie in conformità della normativa settoriale.

Nel decidere l’ammontare di una rettifica finanziaria, la Commissione tiene conto della natura e della gravità della violazione del diritto applicabile e delle implicazioni finanziarie per il bilancio, comprese le carenze a livello dei sistemi di gestione e di controllo.

I criteri per stabilire le rettifiche finanziarie e la procedura da seguire possono essere previsti nella normativa settoriale.

9.   La metodologia per l’applicazione di rettifiche estrapolate o forfettarie è stabilita conformemente alla normativa settoriale onde consentire alla Commissione di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione.

Articolo 102

Recupero mediante compensazione

1.   Quando un debitore vanta nei confronti dell’Unione o di un’agenzia esecutiva, allorché esegue il bilancio, un credito che sia certo, a norma dell’articolo 98, paragrafo 3, lettera a), liquido ed esigibile, corrispondente a un importo indicato in un ordine di pagamento, il contabile procede, dopo la scadenza di cui all’articolo 98, paragrafo 4, primo comma, lettera b), al recupero del credito mediante compensazione.

In circostanze eccezionali, se è necessario per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e se ha giustificati motivi di ritenere che altrimenti l’importo dovuto all’Unione andrebbe perduto, il contabile può procedere al recupero mediante compensazione prima della scadenza di cui all’articolo 98, paragrafo 4, primo comma, lettera b).

Il contabile può procedere inoltre al recupero mediante compensazione prima della scadenza di cui all’articolo 98, paragrafo 4, primo comma, lettera b), se il debitore acconsente.

2.   Prima di procedere a un recupero ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, il contabile consulta l’ordinatore responsabile e informa i debitori interessati, anche per quanto riguarda i mezzi di ricorso di cui all’articolo 133.

Quando il debitore è un’autorità nazionale o uno dei suoi organi amministrativi, il contabile informa altresì lo Stato membro interessato della sua intenzione di effettuare il recupero mediante compensazione almeno dieci giorni lavorativi prima di procedere in tal senso. Tuttavia, di concerto con lo Stato membro o con l’organo amministrativo interessato, il contabile può procedere al recupero mediante compensazione prima del decorso di tale termine.

3.   La compensazione di cui al paragrafo 1 ha il medesimo effetto del pagamento ed estingue il debito e i relativi interessi eventualmente dovuti dall’Unione.

Articolo 103

Procedura di recupero in caso di mancato pagamento volontario

1.   Fatto salvo l’articolo 102, se l’importo del credito non è stato recuperato integralmente alla scadenza di cui all’articolo 98, paragrafo 4, primo comma, lettera b), il contabile ne informa l’ordinatore responsabile e inizia senza indugio la procedura di recupero mediante ogni mezzo offerto dalla legge, incluso il richiamo dell’eventuale garanzia costituita in precedenza.

2.   Fatto salvo l’articolo 102, quando non è esperibile la modalità di recupero di cui al paragrafo 1 del presente articolo e il debitore non ha eseguito il pagamento malgrado una costituzione in mora inviatagli dal contabile, quest’ultimo procede al recupero mediante esecuzione forzata del titolo ottenuto, in conformità dell’articolo 100, paragrafo 2, ovvero in via contenziosa.

Articolo 104

Concessione di dilazioni di pagamento

Il contabile può, di concerto con l’ordinatore responsabile, accordare dilazioni dei termini di pagamento solamente dietro domanda scritta e motivata del debitore, alle condizioni seguenti:

a)

che il debitore si impegni a pagare gli interessi, al tasso previsto all’articolo 99, per tutto il periodo della dilazione accordatagli, a decorrere dalla scadenza di cui all’articolo 98, paragrafo 4, primo comma, lettera b);

b)

che il debitore costituisca, per tutelare i diritti dell’Unione, una garanzia finanziaria, accettata dal contabile dell’istituzione dell’Unione, che copra il debito insoluto sia in capitale che in interessi.

La garanzia di cui al primo comma, lettera b), può essere sostituita dalla fideiussione in solido di un terzo approvata dal contabile dell’istituzione dell’Unione.

In circostanze eccezionali, su domanda del debitore, il contabile può rinunciare a richiedere la garanzia di cui al primo comma, lettera b), allorché valuti che il debitore vuole e può effettuare il pagamento entro il periodo della dilazione, ma non è in grado di costituire siffatta garanzia e si trova in una situazione di difficoltà finanziaria.

Articolo 105

Prescrizione

1.   Fatte salve le disposizioni di normative specifiche e l’applicazione della decisione 2014/335/UE, Euratom, ai crediti dell’Unione nei confronti di terzi e ai crediti di terzi nei confronti dell’Unione si applica un termine di prescrizione di cinque anni.

2.   Il termine di prescrizione per i crediti dell’Unione nei confronti di terzi decorre dalla scadenza del termine di cui all’articolo 98, paragrafo 4, primo comma, lettera b).

Il termine di prescrizione per i crediti di terzi nei confronti dell’Unione decorre dalla data in cui il pagamento del credito del terzo è esigibile in base al corrispondente impegno giuridico.

3.   Il termine di prescrizione per i crediti dell’Unione nei confronti di terzi è interrotto da qualsiasi atto inteso a recuperare il credito compiuto da un’istituzione dell’Unione, ovvero da uno Stato membro su richiesta di un’istituzione dell’Unione, e comunicato al terzo.

Il termine di prescrizione per i crediti di terzi nei confronti dell’Unione è interrotto da qualsiasi atto inteso a recuperare il credito comunicato all’Unione dai suoi creditori o per conto di essi.

4.   Un nuovo termine di prescrizione di cinque anni decorre dal giorno successivo alle interruzioni di cui al paragrafo 3.

5.   Interrompe il termine di prescrizione ogni azione legale relativa a un credito ai sensi del paragrafo 2, comprese le azioni intentate dinanzi a un giudice che successivamente declini la propria competenza. Un nuovo periodo di prescrizione di cinque anni comincia a decorrere allorché sia stata pronunciata una sentenza e questa sia passata in giudicato oppure le medesime parti siano giunte a una composizione stragiudiziale riguardo alla medesima azione.

6.   La dilazione di pagamento concessa dal contabile a norma dell’articolo 104 interrompe il termine di prescrizione. Un nuovo termine di prescrizione di cinque anni inizia a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del periodo di dilazione del pagamento.

7.   Non si procede al recupero dei crediti dell’Unione dopo la scadenza del termine di prescrizione di cui ai paragrafi da 2 a 6.

Articolo 106

Trattamento nazionale dei crediti dell’Unione

Nel caso di una procedura d’insolvenza, ai crediti dell’Unione è riservato lo stesso trattamento preferenziale concesso ai crediti di uguale natura dovuti a organismi pubblici degli Stati membri in cui ha luogo il procedimento di recupero.

Articolo 107

Ammende, altre penali, sanzioni e interessi irrogati dalle istituzioni dell’Unione

1.   Gli importi riscossi a titolo di ammende, altre penali e sanzioni, nonché gli interessi e altri proventi prodotti, non sono iscritti in bilancio per il periodo in cui le corrispondenti decisioni sono o potrebbero ancora diventare oggetto di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

2.   Gli importi di cui al paragrafo 1 sono iscritti in bilancio con la massima tempestività dopo l’esaurimento di tutti i mezzi di impugnazione. In circostanze eccezionali debitamente giustificate o qualora tutti i mezzi di impugnazione siano stati esperiti dopo il 1o settembre dell’esercizio in corso, gli importi possono essere iscritti in bilancio nell’esercizio successivo.

Gli importi che, a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, devono essere restituiti all’entità che li ha versati non sono iscritti in bilancio.

3.   Il paragrafo 1 non si applica alle decisioni di liquidazione dei conti o di rettifica finanziaria.

Articolo 108

Recupero di ammende, altre penali o sanzioni irrogate dalle istituzioni dell’Unione

1.   Quando dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea è intentata un’azione legale contro la decisione di un’istituzione dell’Unione che irroga un’ammenda o altra penale o sanzione prevista dal TFUE o dal trattato Euratom, e fintantoché non sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione, il debitore paga, a titolo provvisorio, gli importi corrispondenti sul conto bancario indicato dal contabile della Commissione oppure costituisce una garanzia finanziaria accettabile per il contabile della Commissione. Tale garanzia è distinta dall’obbligo di pagare l’ammenda o altra penale o sanzione ed è richiamata su richiesta. Essa copre il debito sia in capitale che in interessi dovuti a norma dell’articolo 99, paragrafo 4.

2.   La Commissione garantisce gli importi riscossi in via provvisoria investendoli in attivi finanziari, assicurando in tal modo la sicurezza e la liquidità delle somme di denaro e prefiggendosi al tempo stesso di ottenere un rendimento positivo.

3.   Una volta che sono esauriti tutti i mezzi di impugnazione e l’ammenda, l’altra penale o la sanzione è stata confermata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, o qualora la decisione che irroga tale ammenda, altra penale o sanzione non possa più diventare oggetto di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, è adottata una delle seguenti misure:

a)

gli importi riscossi a titolo provvisorio e il rendimento che generano sono iscritti in bilancio conformemente all’articolo 107, paragrafo 2;

b)

se è stata costituita una garanzia finanziaria, questa è richiamata e i relativi importi sono iscritti in bilancio.

Se la Corte di giustizia dell’Unione europea ha aumentato l’importo dell’ammenda, dell’altra penale o della sanzione, si applica il primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo fino a concorrenza degli importi della decisione originaria dell’istituzione dell’Unione o, se del caso, dell’importo definito da una precedente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nello stesso procedimento. Il contabile della Commissione riscuote l’importo corrispondente all’aumento e agli interessi dovuti a norma dell’articolo 99, paragrafo 4, che sono iscritti in bilancio.

4.   Quando sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione e l’ammenda, l’altra penale o sanzione è stata annullata o ne è stato ridotto l’importo, è adottata una delle seguenti misure:

a)

gli importi riscossi in via provvisoria o, in caso di una loro riduzione, la parte pertinente di essi, sono rimborsati al terzo interessato, compresi eventuali rendimenti;

b)

se è stata costituita una garanzia finanziaria, essa è di conseguenza svincolata.

Nei casi di cui al primo comma, lettera a), se il rendimento complessivo dell’importo riscosso in via provvisoria è negativo, la perdita subita è detratta dall’importo da rimborsare.

Articolo 109

Interessi compensativi

Fatti salvi l’articolo 99, paragrafo 2, e l’articolo 116, paragrafo 5, e nei casi diversi dalle ammende, altre penali e sanzioni di cui agli articoli 107 e 108, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea o a seguito di una transazione, il tasso d’interesse è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. Il tasso d’interesse non deve essere negativo. Gli interessi decorrono dalla data di pagamento dell’importo da rimborsare fino alla data di rimborso stabilita.

Nei casi in cui il tasso di interesse complessivo risulta negativo, esso è fissato allo zero percento.

CAPO 7

Operazioni di spesa

Articolo 110

Decisioni di finanziamento

1.   Un impegno di bilancio è preceduto da una decisione di finanziamento adottata dall’istituzione dell’Unione o dall’autorità da questa delegata. Le decisioni di finanziamento possono avere valore annuale o pluriennale.

Il primo comma del presente paragrafo non si applica agli stanziamenti destinati al funzionamento di ciascuna istituzione dell’Unione a titolo della sua autonomia amministrativa che possono essere eseguiti senza un atto di base, conformemente all’articolo 58, paragrafo 2, lettera e), alle spese di sostegno amministrativo e ai contributi agli organismi dell’Unione di cui agli articoli 70 e 71.

2.   La decisione di finanziamento costituisce al tempo stesso il programma di lavoro annuale o pluriennale ed è adottata, se del caso, il più presto possibile dopo l’adozione del progetto di bilancio e comunque, in linea di principio, non oltre il 31 marzo dell’anno di attuazione. Se il pertinente atto di base prevede modalità specifiche per l’adozione di una decisione di finanziamento o di un programma di lavoro, o di entrambi, tali modalità sono applicate alla parte della decisione di finanziamento che costituisce il programma di lavoro, in conformità delle prescrizioni dell’atto di base. La parte della decisione che costituisce il programma di lavoro è pubblicata sul sito web dell’istituzione dell’Unione interessata immediatamente dopo la sua adozione e prima della sua attuazione. La decisione di finanziamento riporta l’importo totale coperto e contiene una descrizione delle azioni da finanziare. In particolare, essa indica:

a)

l’atto di base e la linea di bilancio;

b)

gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi;

c)

i metodi di esecuzione;

d)

eventuali informazioni supplementari sul programma di lavoro richieste dall’atto di base.

3.   In aggiunta agli elementi di cui al paragrafo 2, la decisione di finanziamento stabilisce:

a)

nel caso delle sovvenzioni: la tipologia dei richiedenti destinatari dell’invito a presentare proposte o dell’attribuzione diretta e la dotazione di bilancio globale riservata alle sovvenzioni;

b)

nel caso degli appalti: la dotazione di bilancio globale riservata agli appalti;

c)

nel caso dei contributi ai fondi fiduciari dell’Unione di cui all’articolo 234: gli stanziamenti riservati al fondo fiduciario per l’esercizio e gli importi previsti per l’intera sua durata provenienti dal bilancio, nonché da altri donatori;

d)

nel caso dei premi: la tipologia dei partecipanti cui è destinato il concorso, la dotazione di bilancio globale riservata al concorso e un riferimento specifico ai premi aventi un valore unitario pari o superiore a 1 000 000 EUR;

e)

nel caso degli strumenti finanziari: l’importo stanziato per lo strumento finanziario;

f)

nel caso della gestione indiretta: la persona o l’entità che esegue i fondi dell’Unione a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), o i criteri da utilizzare per la selezione della persona o dell’entità;

g)

nel caso dei contributi ai meccanismi o alle piattaforme di finanziamento misto: l’importo stanziato per il meccanismo o la piattaforma di finanziamento misto e l’elenco delle entità che vi partecipano;

h)

nel caso delle garanzie di bilancio: l’importo della copertura annuale e, se del caso, l’importo della garanzia di bilancio da svincolare.

4.   L’ordinatore delegato può aggiungere qualsiasi altra informazione che ritiene opportuna nella rispettiva decisione di finanziamento che costituisce il programma di lavoro o in qualsiasi altro documento pubblicato sul sito web dell’istituzione dell’Unione.

La decisione di finanziamento pluriennale è coerente con la programmazione finanziaria di cui all’articolo 41, paragrafo 2, e precisa che l’attuazione della decisione è subordinata alla disponibilità degli stanziamenti di bilancio per i rispettivi esercizi dopo l’adozione del bilancio o in base a quanto previsto dal regime dei dodicesimi provvisori.

5.   Fatte salve eventuali disposizioni specifiche dell’atto di base, per ogni modifica sostanziale di una decisione di finanziamento già adottata è seguita la medesima procedura prevista per la decisione iniziale.

Articolo 111

Operazioni di spesa

1.   Tutte le spese sono oggetto di un impegno, di una convalida, dell’emissione di un ordine di pagamento e di un pagamento.

Al termine dei periodi di cui all’articolo 114, il saldo non eseguito degli impegni di bilancio è disimpegnato.

Nell’esecuzione di operazioni, l’ordinatore responsabile verifica la conformità della spesa rispetto ai trattati, al bilancio, al presente regolamento e agli altri atti adottati a norma dei trattati, nonché al principio della sana gestione finanziaria.

2.   Gli impegni di bilancio e gli impegni giuridici sono assunti dallo stesso ordinatore, salvo in casi debitamente giustificati. In particolare, nell’ambito degli aiuti erogati per situazioni di crisi e delle operazioni di aiuto umanitario, gli impegni giuridici possono essere assunti dai capi delle delegazioni dell’Unione o, in loro assenza, dai rispettivi vice, su istruzione dell’ordinatore responsabile della Commissione, il quale conserva comunque la piena responsabilità dell’operazione sottostante. Il personale impiegato dalla Commissione nell’ambito degli aiuti erogati per situazioni di crisi e delle operazioni di aiuto umanitario può firmare gli impegni giuridici collegati a pagamenti a valere su casse di anticipi di importi non superiori a 2 500 EUR.

L’ordinatore responsabile assume un impegno di bilancio prima di contrarre un impegno giuridico nei confronti di terzi o di trasferire fondi a un fondo fiduciario dell’Unione di cui all’articolo 234.

Il secondo comma del presente paragrafo non si applica:

a)

agli impegni giuridici contratti a seguito di una dichiarazione di situazione di crisi nell’ambito di un piano di continuità operativa, in conformità delle procedure adottate dalla Commissione o da qualsiasi altra istituzione dell’Unione a titolo della sua autonomia amministrativa;

b)

in caso di operazioni di aiuto umanitario, di operazioni di protezione civile e di aiuti erogati per situazioni di crisi, se l’efficacia dell’intervento dell’Unione richiede l’assunzione immediata di un impegno giuridico nei confronti di terzi e se prima non è possibile procedere a un impegno di bilancio specifico.

Nei casi di cui al terzo comma, lettera b), all’impegno di bilancio si procede senza ritardi dopo aver assunto un impegno giuridico nei confronti di terzi.

3.   L’ordinatore responsabile convalida una spesa accettando che una voce di spesa sia imputata al bilancio, previa verifica dei documenti giustificativi che attestano i diritti del creditore secondo le condizioni fissate dall’impegno giuridico, quando questo esiste. A tale scopo, l’ordinatore responsabile:

a)

verifica l’esistenza dei diritti del creditore;

b)

determina o verifica l’esistenza e l’importo del credito attraverso la menzione «conforme ai fatti»;

c)

verifica le condizioni di esigibilità del credito.

Fatto salvo il primo comma, la convalida delle spese si applica anche alle relazioni intermedie o finali non associate a richieste di pagamento, nel qual caso l’impatto sul sistema contabile si limita alla contabilità generale.

4.   La decisione di convalida ha luogo tramite firma elettronica con caratteristiche di sicurezza a norma dell’articolo 146 da parte dell’ordinatore o di un membro del personale tecnicamente competente debitamente autorizzato mediante decisione formale dell’ordinatore oppure, eccezionalmente, nel caso di documenti su supporto cartaceo, tramite il timbro che riproduce la firma.

Con la menzione «conforme ai fatti», l’ordinatore responsabile o un membro del personale tecnicamente competente, debitamente autorizzato dall’ordinatore responsabile, certifica:

a)

nel caso dei prefinanziamenti: che risultano soddisfatte le condizioni fissate dall’impegno giuridico per il versamento del prefinanziamento;

b)

nel caso dei pagamenti intermedi e a saldo relativi agli appalti: che i servizi contrattuali sono stati regolarmente prestati, che le forniture contrattuali sono state regolarmente consegnate o che i lavori contrattuali sono stati regolarmente eseguiti;

c)

nel caso dei pagamenti intermedi e a saldo relativi alle sovvenzioni: che l’azione o il programma di lavoro svolto dal beneficiario è conforme sotto tutti gli aspetti alla convenzione di sovvenzione, nonché, se del caso, che i costi dichiarati dal beneficiario sono ammissibili.

Nel caso di cui al secondo comma, lettera c), le stime dei costi non sono ritenute conformi ai criteri di ammissibilità di cui all’articolo 186, paragrafo 3. Lo stesso principio si applica anche alle relazioni intermedie o finali non associate a richieste di pagamento.

5.   Per autorizzare la spesa, l’ordinatore responsabile emette, previa verifica della disponibilità degli stanziamenti, un ordine di pagamento per dare istruzione al contabile di pagare l’importo della spesa precedentemente convalidata.

Nei casi in cui siano effettuati pagamenti periodici riguardanti prestazioni di servizi, compresi i servizi di locazione, o consegne di beni, l’ordinatore può, fatta salva l’analisi dei rischi del medesimo, ordinare l’applicazione di un sistema di addebito diretto da una cassa di anticipi. L’applicazione di tale sistema può altresì essere ordinata su espressa autorizzazione del contabile, conformemente all’articolo 86, paragrafo 3.

Articolo 112

Tipi di impegni di bilancio

1.   Gli impegni di bilancio rientrano in una delle seguenti categorie:

a)

impegno di bilancio specifico: quando il destinatario e l’importo della spesa sono determinati;

b)

impegno di bilancio globale: quando almeno uno degli elementi necessari a definire l’impegno come specifico rimane indeterminato;

c)

impegno di bilancio accantonato: quando è destinato a coprire le spese di gestione corrente del FEAGA di cui all’articolo 11, paragrafo 2, e le spese correnti di natura amministrativa il cui importo o i cui beneficiari finali non sono determinati in modo definitivo.

In deroga al primo comma, lettera c), le spese correnti di natura amministrativa relative alle delegazioni dell’Unione e rappresentanze dell’Unione possono essere coperte da impegni di bilancio accantonati anche quando l’importo e il beneficiario finale sono determinati.

2.   Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue solo quando ciò è previsto dall’atto di base o se si tratta di spese amministrative.

3.   L’impegno di bilancio globale è effettuato sulla base di una decisione di finanziamento.

L’impegno di bilancio globale interviene al più tardi prima della decisione relativa ai destinatari e agli importi e, qualora l’esecuzione degli stanziamenti interessati implichi l’adozione di un programma di lavoro, non prima dell’adozione di quest’ultimo.

4.   Un impegno di bilancio globale è eseguito o con la conclusione di una convenzione di finanziamento che prevede a sua volta l’assunzione ulteriore di uno o più impegni giuridici, o con l’assunzione di uno o più impegni giuridici.

Le convenzioni di finanziamento nell’ambito dell’assistenza finanziaria diretta ai paesi terzi, compreso il sostegno di bilancio, che costituiscono impegni giuridici, possono dare luogo a pagamenti senza la conclusione di altri impegni giuridici.

Il paragrafo 3, secondo comma, non si applica qualora l’impegno di bilancio globale sia eseguito mediante la conclusione di una convenzione di finanziamento.

5.   Ciascun impegno giuridico specifico assunto a seguito di un impegno di bilancio globale è registrato dall’ordinatore responsabile, prima della firma, nella contabilità di bilancio centrale, mediante imputazione dell’impegno di bilancio globale.

6.   Gli impegni di bilancio accantonati sono eseguiti con l’assunzione di uno o più impegni giuridici da cui sorge il diritto a pagamenti ulteriori. Tuttavia, per quanto riguarda le spese per la gestione del personale, le spese per i membri o ex membri di un’istituzione dell’Unione o le spese sostenute dalle istituzioni dell’Unione per le attività di comunicazione relative all’attualità dell’Unione o nei casi di cui al punto 14.5 dell’allegato I, essi possono essere eseguiti direttamente con i pagamenti senza l’assunzione di precedenti impegni giuridici.

Articolo 113

Impegni relativi a stanziamenti del FEAGA

1.   Per ogni esercizio gli stanziamenti del FEAGA includono gli stanziamenti non dissociati per le spese correlate alle misure di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Le spese correlate alle misure di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 6 di tale regolamento, tranne che per le misure finanziate a titolo dell’assistenza tecnica non operativa e i contributi a favore di agenzie esecutive, sono coperte con stanziamenti dissociati.

2.   Le decisioni della Commissione che stabiliscono l’importo dei rimborsi delle spese correlate al FEAGA sostenute dagli Stati membri costituiscono impegni di bilancio accantonati globali, che non superano il totale degli stanziamenti iscritti nel bilancio per il FEAGA.

3.   Gli impegni di bilancio accantonati globali per il FEAGA, effettuati a titolo di un esercizio e che non hanno dato luogo, entro il 1o febbraio dell’esercizio successivo, a impegni di bilancio dettagliati, sono disimpegnati con riferimento all’esercizio in questione.

4.   Le spese effettuate dai servizi e dagli organismi di cui alla normativa sul FEAGA formano oggetto, entro due mesi dalla ricezione degli stati trasmessi dagli Stati membri, di un impegno per capitolo, articolo e voce. Si può procedere a tale impegno dopo la scadenza del suddetto termine di due mesi qualora sia necessaria una procedura di storno di stanziamenti relativi alle pertinenti linee di bilancio. Salvo il caso in cui il pagamento da parte degli Stati membri non sia ancora avvenuto oppure vi siano dubbi quanto all’ammissibilità, l’imputazione in pagamento avviene entro lo stesso termine di due mesi.

Gli impegni di cui al primo comma del presente paragrafo sono detratti dall’impegno di bilancio accantonato globale di cui al paragrafo 1.

5.   I paragrafi 2 e 3 si applicano con riserva dell’esame e dell’accettazione dei conti.

Articolo 114

Termini relativi agli impegni

1.   Fatti salvi gli articoli 111, paragrafo 2, e 264, paragrafo 3, gli impegni giuridici inerenti a impegni di bilancio specifici o accantonati sono assunti entro il 31 dicembre dell’anno n, dove l’anno n è l’anno in cui è stato assunto l’impegno di bilancio.

2.   Gli impegni di bilancio globali coprono il costo totale dei relativi impegni giuridici assunti fino al 31 dicembre dell’anno n+1.

Quando l’impegno di bilancio globale comporta l’assegnazione di un premio di cui al titolo IX, l’impegno giuridico di cui all’articolo 207, paragrafo 4, è assunto entro il 31 dicembre dell’anno n+3.

Per quanto riguarda le azioni esterne, ove l’impegno di bilancio globale comporti la conclusione di una convenzione di finanziamento con un paese terzo, quest’ultima è conclusa entro il 31 dicembre dell’anno n+1. In tal caso l’impegno di bilancio globale copre i costi totali degli impegni giuridici che attuano la convenzione di finanziamento conclusa entro un periodo di tre anni a decorrere dalla data di conclusione della medesima.

Tuttavia, l’impegno di bilancio globale copre i costi totali degli impegni giuridici assunti fino al termine del periodo di attuazione della convenzione di finanziamento nei casi seguenti:

a)

azioni finanziate da una pluralità di donatori;

b)

operazioni di finanziamento misto;

c)

impegni giuridici relativi all’audit e alla valutazione;

d)

le seguenti circostanze eccezionali:

i)

modifiche apportate a impegni giuridici già assunti;

ii)

impegni giuridici che devono essere assunti dopo la risoluzione anticipata di un impegno giuridico esistente;

iii)

variazioni dell’entità incaricata dell’esecuzione.

3.   Il terzo e quarto comma del paragrafo 2 non si applicano ai seguenti programmi pluriennali attuati mediante impegni frazionati:

a)

strumento di assistenza preadesione istituito dal regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (41);

b)

strumento europeo di vicinato istituito dal regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (42).

Nei casi di cui al primo comma gli stanziamenti sono automaticamente disimpegnati dalla Commissione in conformità della normativa settoriale.

4.   Gli impegni di bilancio specifici e accantonati per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi comportano, tranne quando si tratta di spese per il personale, un termine finale di esecuzione fissato conformemente alle condizioni previste dagli impegni giuridici cui si riferiscono e tenendo conto del principio della sana gestione finanziaria.

5.   Le frazioni degli impegni di bilancio non eseguite tramite pagamento nei sei mesi successivi al termine finale di esecuzione sono oggetto di disimpegno.

6.   L’importo di un impegno di bilancio per il quale non è stato effettuato alcun pagamento ai sensi dell’articolo 115 entro i due anni successivi all’assunzione dell’impegno giuridico è oggetto di disimpegno, salvo qualora tale importo sia relativo a un caso oggetto di contenzioso in sede giudiziaria o arbitrale, qualora l’impegno giuridico consista in una convenzione di finanziamento con un paese terzo o la normativa settoriale preveda disposizioni specifiche.

Articolo 115

Tipi di pagamenti

1.   Il pagamento delle spese è eseguito dal contabile nei limiti dei fondi disponibili.

2.   Il pagamento si basa sulla prova della conformità dell’azione corrispondente al contratto, all’accordo o all’atto di base e consiste in uno o più delle seguenti operazioni:

a)

il pagamento della totalità degli importi dovuti;

b)

il pagamento degli importi dovuti secondo una delle modalità seguenti:

i)

un prefinanziamento che fornisce un fondo di tesoreria, che può essere frazionato in più versamenti secondo il principio della sana gestione finanziaria; tale importo di prefinanziamento è pagato in base al contratto, all’accordo o all’atto di base, oppure in base ai documenti giustificativi che consentono di verificare il rispetto delle disposizioni del contratto o dell’accordo;

ii)

uno o più pagamenti intermedi in contropartita dell’esecuzione parziale dell’azione o del contratto o dell’accordo che possono liquidare in tutto o in parte il prefinanziamento, fatto salvo l’atto di base;

iii)

un pagamento a saldo degli importi dovuti ove l’azione o il contratto o l’accordo siano stati integralmente eseguiti;

c)

il versamento di un accantonamento nel fondo comune di copertura ai sensi dell’articolo 212.

Il pagamento a saldo liquida tutte le spese precedenti. Per il recupero degli importi non utilizzati è emesso un ordine di riscossione.

3.   Nella preparazione dei conti di bilancio i diversi tipi di pagamento di cui al paragrafo 2 sono distinti al momento dell’esecuzione di ogni pagamento.

4.   Le norme contabili di cui all’articolo 80 comprendono le norme in materia di liquidazione contabile dei prefinanziamenti e di riconoscimento dell’ammissibilità dei costi.

5.   I prefinanziamenti sono liquidati periodicamente dall’ordinatore responsabile in base alla natura economica del progetto e al più tardi al termine dello stesso. La liquidazione è effettuata sulla base delle informazioni sui costi sostenuti o della conferma che le condizioni per il pagamento risultano soddisfatte a norma dell’articolo 125, sulla base della convalida dell’ordinatore in conformità dell’articolo 111, paragrafo 3.

Per le convenzioni di sovvenzione, i contratti o gli accordi di contributo di valore superiore a 5 000 000 EUR, l’ordinatore acquisisce alla fine di ciascun esercizio almeno le informazioni necessarie a calcolare una stima ragionevole dei costi. Tali informazioni non sono utilizzate per liquidare i prefinanziamenti, ma possono essere utilizzate dall’ordinatore e dal contabile per rispettare l’articolo 82, paragrafo 2.

Ai fini del secondo comma, negli impegni giuridici assunti sono inserite opportune disposizioni.

Articolo 116

Termini relativi ai pagamenti

1.   I pagamenti sono effettuati entro:

a)

90 giorni di calendario per gli accordi di contributo, i contratti e le convenzioni di sovvenzione riguardanti servizi o azioni di carattere tecnico la cui valutazione è particolarmente complessa e il cui pagamento dipende dall’approvazione di una relazione o di un certificato;

b)

60 giorni di calendario per tutti gli altri accordi di contributo, contratti e convenzioni di sovvenzione il cui pagamento dipende dall’approvazione di una relazione o di un certificato;

c)

30 giorni di calendario per tutti gli altri accordi di contributo, contratti e convenzioni di sovvenzione.

2.   Il termine per effettuare il pagamento si intende comprensivo delle operazioni di convalida, di ordinazione e di pagamento delle spese.

Esso decorre dalla data di ricezione della richiesta di pagamento.

3.   La richiesta di pagamento è registrata tempestivamente dall’ufficio autorizzato dell’ordinatore responsabile e si considera ricevuta alla data di registrazione.

Si considera data di pagamento la data di addebito sul conto dell’istituzione dell’Unione.

La richiesta di pagamento riporta i seguenti elementi essenziali:

a)

gli estremi del creditore;

b)

l’importo;

c)

la valuta;

d)

la data.

La mancanza di anche uno solo degli elementi essenziali comporta il rigetto della richiesta di pagamento.

Il creditore è informato per iscritto di un rigetto e delle sue motivazioni, tempestivamente e comunque entro 30 giorni di calendario dalla data di ricezione della richiesta di pagamento.

4.   L’ordinatore responsabile può sospendere il termine di pagamento nei seguenti casi:

a)

l’importo del pagamento richiesto non è dovuto, oppure

b)

non sono stati presentati i documenti giustificativi adeguati.

Se l’ordinatore responsabile viene a conoscenza di informazioni che lo inducono a dubitare dell’ammissibilità delle spese di una richiesta di pagamento, può sospendere il termine per il pagamento al fine di verificare, anche attraverso verifiche sul posto, il carattere ammissibile delle spese. Il rimanente periodo utile per il pagamento riprende a decorrere dalla data di ricezione delle informazioni richieste o dei documenti rivisti o dalla data di esecuzione delle ulteriori verifiche necessarie, ivi comprese le verifiche sul posto.

Ai creditori interessati sono comunicati per iscritto i motivi della sospensione.

5.   Tranne nel caso degli Stati membri, della BEI e del FEI, alla scadenza dei termini stabiliti al paragrafo 1, il creditore ha diritto agli interessi, alle seguenti condizioni:

a)

i tassi d’interesse sono quelli indicati all’articolo 99, paragrafo 2;

b)

gli interessi sono pagati per il periodo decorrente dal giorno di calendario successivo alla scadenza del termine di pagamento stabilito al paragrafo 1 fino alla data in cui il pagamento è effettuato.

Tuttavia, qualora gli interessi calcolati in conformità del primo comma siano pari o inferiori a 200 EUR, sono versati al creditore soltanto previa richiesta presentata entro due mesi dalla data di ricezione del pagamento tardivo.

6.   Ogni istituzione dell’Unione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione riguardante il rispetto e la sospensione dei termini stabiliti ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo. La relazione della Commissione è allegata alla sintesi delle relazioni annuali di attività di cui all’articolo 74, paragrafo 9.

CAPO 8

Il revisore interno

Articolo 117

Designazione del revisore interno

1.   Ciascuna istituzione dell’Unione crea una funzione di audit interno che è esercitata nel rispetto delle pertinenti norme internazionali. Il revisore interno, designato dall’istituzione dell’Unione interessata, risponde alla stessa della verifica del corretto funzionamento dei sistemi e delle procedure di esecuzione del bilancio. Il revisore interno non è né l’ordinatore né il contabile.

2.   Ai fini dell’audit interno del SEAE, i capi delle delegazioni dell’Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all’articolo 60, paragrafo 2, sono soggetti ai poteri di verifica del revisore interno della Commissione relativamente alla gestione finanziaria a loro sottodelegata.

Il revisore interno della Commissione svolge anche il ruolo di revisore interno del SEAE relativamente all’esecuzione della sezione del bilancio riguardante il SEAE.

3.   Ciascuna istituzione dell’Unione designa il proprio revisore interno secondo modalità adeguate alle sue specificità e alle sue esigenze. Ciascuna istituzione dell’Unione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della designazione del proprio revisore interno.

4.   Ciascuna istituzione dell’Unione definisce secondo la propria specificità e le proprie esigenze la sfera delle funzioni del proprio revisore interno e stabilisce in dettaglio gli obiettivi e le procedure dell’esercizio della funzione di audit interno, nel rispetto delle norme internazionali in materia di audit interno.

5.   Ciascuna istituzione dell’Unione può designare come revisore interno, in base alle sue competenze particolari, un funzionario o altro agente soggetto allo statuto del personale reclutato fra i cittadini degli Stati membri.

6.   Quando due o più istituzioni dell’Unione designano il medesimo revisore interno, esse adottano le disposizioni necessarie affinché la sua responsabilità possa essere chiamata in causa secondo il disposto dell’articolo 121.

7.   Quando il revisore interno cessa le proprie funzioni, ciascuna istituzione dell’Unione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

Articolo 118

Poteri e funzioni del revisore interno

1.   Il revisore interno consiglia la propria istituzione dell’Unione riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di attuazione delle operazioni e a promuovere la sana gestione finanziaria.

Il revisore interno è incaricato, in particolare, di quanto segue:

a)

verificare l’adeguatezza e l’efficacia dei sistemi di gestione interna, nonché delle prestazioni dei servizi nella realizzazione delle politiche, dei programmi e delle azioni in relazione ai rischi a essi associati;

b)

valutare l’efficienza e l’efficacia dei sistemi di controllo e di audit interni relativi a ciascuna operazione di esecuzione del bilancio.

2.   Il revisore interno esercita le proprie funzioni in relazione a tutte le attività e a tutti i servizi dell’istituzione dell’Unione interessata. Può accedere integralmente e senza limiti a qualsiasi informazione necessaria per l’esercizio delle sue funzioni, all’occorrenza anche in loco, sia negli Stati membri sia nei paesi terzi.

Il revisore interno prende conoscenza della relazione annuale degli ordinatori e degli altri elementi d’informazione individuati.

3.   Il revisore interno presenta all’istituzione dell’Unione interessata una relazione con le sue constatazioni e raccomandazioni. L’istituzione dell’Unione interessata provvede a dar seguito alle raccomandazioni risultanti dagli audit.

Ciascuna istituzione dell’Unione esamina se le raccomandazioni formulate nelle relazioni del proprio revisore interno possano essere oggetto di uno scambio con le altre istituzioni dell’Unione circa le migliori prassi.

4.   Il revisore interno presenta all’istituzione dell’Unione interessata una relazione annuale di audit interno che indica il numero e il tipo di audit interni effettuati, le principali raccomandazioni formulate e il seguito dato a queste ultime.

Tale relazione annuale di audit interno segnala gli eventuali problemi sistemici rilevati dal comitato istituito a norma dell’articolo 143, qualora questo sia chiamato a pronunciare il parere di cui all’articolo 93.

5.   Nell’elaborare la relazione il revisore interno volge particolare attenzione all’osservanza integrale dei principi della sana gestione finanziaria e performance e accerta che siano stati presi i provvedimenti adeguati per migliorarne e potenziarne costantemente l’applicazione.

6.   Ogni anno la Commissione trasmette su richiesta, nel contesto della procedura di discarico e a norma dell’articolo 319 TFUE, la sua relazione annuale di audit interno nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza.

7.   Ciascuna istituzione dell’Unione comunica i recapiti del proprio revisore interno a qualunque persona fisica o giuridica associata alle operazioni di spesa affinché queste possano contattare in forma riservata il revisore interno.

8.   Come previsto all’articolo 247, ogni anno ciascuna istituzione dell’Unione redige una relazione che contiene un riepilogo del numero e tipo di audit interni effettuati, una sintesi delle raccomandazioni formulate e del seguito dato a queste ultime e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

9.   Le relazioni e le constatazioni del revisore interno, così come la relazione dell’istituzione dell’Unione interessata, sono accessibili al pubblico solo dopo la convalida da parte del revisore interno delle misure adottate per la loro attuazione.

10.   Ciascuna istituzione dell’Unione mette a disposizione del proprio revisore interno le risorse necessarie al corretto espletamento della funzione di audit interno e una carta delle funzioni che descrive in dettaglio compiti, diritti e obblighi del proprio revisore interno.

Articolo 119

Programma di lavoro del revisore interno

1.   Il revisore interno adotta il programma di lavoro e lo sottopone all’istituzione dell’Unione interessata.

2.   Ciascuna istituzione dell’Unione può chiedere al proprio revisore interno di effettuare audit non figuranti nel programma di lavoro di cui al paragrafo 1.

Articolo 120

Indipendenza del revisore interno

1.   Il revisore interno gode di totale indipendenza nello svolgimento degli audit. Regole particolari relative al revisore interno sono previste dall’istituzione dell’Unione interessata in modo da garantire che lo stesso eserciti le sue funzioni in totale indipendenza e in modo da definire la sua responsabilità.

2.   Il revisore interno non riceve istruzioni né si vede opporre alcun limite relativamente all’esercizio delle funzioni che, in virtù della sua designazione, gli sono assegnate a norma del presente regolamento.

3.   Se il revisore interno è un membro del personale, egli esercita le proprie funzioni esclusive di audit in piena indipendenza e assume la propria responsabilità secondo le condizioni previste dallo statuto.

Articolo 121

Responsabilità del revisore interno

La responsabilità del proprio revisore interno in quanto membro del personale può essere chiamata in causa soltanto da ciascuna istituzione dell’Unione, in conformità del presente articolo.

Ciascuna istituzione dell’Unione adotta una decisione motivata recante apertura di un’indagine. La decisione è comunicata all’interessato. L’istituzione dell’Unione interessata può incaricare dell’indagine, sotto la propria responsabilità diretta, uno o più funzionari di grado uguale o superiore al membro del personale interessato. Nel corso dell’indagine è sentito l’interessato.

La relazione d’indagine è comunicata all’interessato, che è successivamente sentito dall’istituzione dell’Unione interessata sulla relazione medesima.

In base alla relazione e all’audizione, l’istituzione dell’Unione interessata adotta una decisione motivata di conclusione della procedura oppure una decisione motivata in conformità degli articoli 22 e 86 e dell’allegato IX dello statuto. Le decisioni che prevedono l’applicazione di misure disciplinari o l’irrogazione di sanzioni pecuniarie sono comunicate all’interessato e trasmesse, per informazione, alle altre istituzioni dell’Unione e alla Corte dei conti.

Contro dette decisioni l’interessato può presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo le disposizioni dello statuto.

Articolo 122

Azione dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea

Fatti salvi i mezzi di ricorso previsti dallo statuto, il revisore interno può avviare direttamente un’azione dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea contro qualsiasi atto relativo all’esercizio della sua funzione di revisore interno. Questi propone tale ricorso entro tre mesi dal giorno di calendario in cui viene a conoscenza dell’atto in questione.

Il ricorso è istruito e giudicato a norma dell’articolo 91, paragrafo 5, dello statuto.

Articolo 123

Comitati di controllo dell’audit interno

1.   Ciascuna istituzione dell’Unione istituisce un comitato di controllo dell’audit interno incaricato di assicurare l’indipendenza del revisore interno, di monitorare la qualità delle attività di audit interno e di garantire che i suoi servizi tengano debitamente conto delle raccomandazioni in materia di audit interno ed esterno e diano loro seguito.

2.   La composizione del comitato di controllo dell’audit interno è decisa da ciascuna istituzione dell’Unione tenendo conto della sua autonomia organizzativa e dell’importanza della consulenza di esperti indipendenti.

TITOLO V

NORME COMUNI

CAPO 1

Norme applicabili alla gestione diretta, indiretta e concorrente

Articolo 124

Ambito di applicazione

A eccezione dell’articolo 138, i riferimenti agli impegni giuridici contenuti nel presente titolo sono intesi come riferimenti agli impegni giuridici, ai contratti quadro e agli accordi quadro relativi ai partenariati finanziari.

Articolo 125

Forme di contributo dell’Unione

1.   I contributi dell’Unione in regime di gestione diretta, indiretta e concorrente promuovono il conseguimento di un obiettivo strategico dell’Unione e dei risultati specificati e possono assumere una delle seguenti forme:

a)

finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni in questione in base:

i)

all’adempimento delle condizioni previste dalla normativa settoriale o da decisioni della Commissione; oppure

ii)

al conseguimento dei risultati misurato in riferimento agli obiettivi intermedi precedentemente fissati o mediante indicatori di performance;

b)

rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti;

c)

costi unitari, che coprono tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo con riferimento a un importo per unità;

d)

somme forfettarie, che coprono in modo generale tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo;

e)

finanziamenti a tasso fisso, che coprono categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo, applicando una percentuale;

f)

una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a e).

I contributi dell’Unione che assumono le forme di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo sono stabiliti, in regime di gestione diretta e indiretta, in conformità dell’articolo 181, della normativa settoriale o di una decisione della Commissione e, in regime di gestione concorrente, in conformità della normativa settoriale. I contributi dell’Unione che assumono le forme di cui al primo comma, lettere c), d) ed e), del presente paragrafo sono stabiliti, in regime di gestione diretta e indiretta, in conformità dell’articolo 181 o della normativa settoriale e, in regime di gestione concorrente, in conformità della normativa settoriale.

2.   Nel determinare la forma appropriata del contributo si tiene conto quanto più possibile degli interessi e dei metodi contabili dei potenziali destinatari.

3.   L’ordinatore responsabile riferisce sui finanziamenti non collegati ai costi ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettere a) e f), del presente articolo nella relazione annuale di attività di cui all’articolo 74, paragrafo 9.

Articolo 126

Riconoscimento reciproco delle valutazioni

La Commissione può fare affidamento, parzialmente o integralmente, sulle valutazioni effettuate dai propri servizi o da altre entità, compresi i donatori, nella misura in cui tali valutazioni siano state effettuate rispettando condizioni equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento per il metodo applicabile di esecuzione. A tal fine, la Commissione promuove il riconoscimento dei principi riconosciuti a livello internazionale o delle migliori prassi internazionali.

Articolo 127

Riconoscimento reciproco degli audit

Fatte salve le possibilità esistenti di effettuare ulteriori audit, qualora un revisore indipendente abbia realizzato sui rendiconti finanziari e sulle relazioni che illustrano l’utilizzo di un contributo dell’Unione un audit fondato sui principi di audit riconosciuti a livello internazionale, che fornisce una ragionevole garanzia di affidabilità, tale audit costituisce la base della garanzia globale di affidabilità, come ulteriormente specificato, ove opportuno, nella normativa settoriale, purché siano sufficientemente comprovate l’indipendenza e la competenza del revisore. A tal fine, la relazione del revisore indipendente e la relativa documentazione di audit sono messe a disposizione su richiesta del Parlamento europeo, della Commissione, della Corte dei conti e delle autorità di audit degli Stati membri.

Articolo 128

Utilizzo di informazioni già a disposizione

Al fine di evitare di chiedere alle persone e alle entità che ricevono fondi dell’Unione le stesse informazioni più di una volta, le informazioni già a disposizione delle istituzioni dell’Unione, delle autorità di gestione o di altri organismi ed entità che eseguono il bilancio sono utilizzate nella misura del possibile.

Articolo 129

Cooperazione finalizzata a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione

1.   Ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione coopera pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione e concede, come condizione per ricevere tali fondi, i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’EPPO rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’OLAF, la Corte dei conti e, se del caso, le competenti autorità nazionali, per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell’OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (43).

2.   Ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione in regime di gestione diretta e indiretta accetta per iscritto di concedere i diritti necessari di cui al paragrafo 1 e garantisce che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.

CAPO 2

Norme applicabili alla gestione diretta e indiretta

Sezione 1

Norme relative a procedure e gestione

Articolo 130

Partenariati finanziari quadro

1.   La Commissione può concludere accordi quadro relativi ai partenariati finanziari per la cooperazione a lungo termine con le persone e le entità che eseguono i fondi dell’Unione ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), o con i beneficiari. Fatto salvo il paragrafo 4, lettera c), del presente articolo, gli accordi quadro relativi ai partenariati finanziari sono soggetti a riesame almeno una volta nel corso di ogni quadro finanziario pluriennale. Nell’ambito di tali accordi possono essere firmati accordi di contributo e convenzioni di sovvenzione.

2.   Lo scopo di un accordo quadro relativo al partenariato finanziario è agevolare il conseguimento degli obiettivi strategici dell’Unione stabilizzando le condizioni contrattuali della cooperazione. L’accordo quadro relativo al partenariato finanziario precisa le forme della cooperazione finanziaria e comprende l’obbligo di stabilire, negli accordi specifici sottoscritti conformemente all’accordo quadro relativo al partenariato finanziario, le modalità per il monitoraggio del conseguimento di obiettivi specifici. Tali accordi, inoltre, sulla base dei risultati di una valutazione ex ante, indicano se la Commissione può fare affidamento sui sistemi e sulle procedure, comprese le procedure di audit, utilizzati dalle persone o dalle entità che eseguono i fondi dell’Unione ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), o dai beneficiari.

3.   Al fine di ottimizzare i costi e i benefici degli audit e facilitare il coordinamento, possono essere conclusi accordi di audit o di verifica con le persone e le entità che eseguono i fondi dell’Unione ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), o con i beneficiari. Tali accordi fanno salvi gli articoli 127 e 129.

4.   Nel caso di partenariati finanziari quadro attuati attraverso sovvenzioni specifiche:

a)

l’accordo quadro relativo al partenariato finanziario, oltre a quanto previsto al paragrafo 2, specifica:

i)

la natura delle azioni o dei programmi di lavoro previsti;

ii)

la procedura di attribuzione delle sovvenzioni specifiche, nel rispetto dei principi e delle norme procedurali del titolo VIII;

b)

l’insieme dell’accordo quadro relativo al partenariato finanziario e della specifica convenzione di sovvenzione è conforme ai requisiti di cui all’articolo 201;

c)

la durata del quadro relativo al partenariato finanziario non supera i quattro anni se non in casi debitamente giustificati, che sono chiaramente indicati nella relazione annuale di attività di cui all’articolo 74, paragrafo 9;

d)

il partenariato finanziario quadro è attuato nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento dei richiedenti;

e)

il partenariato finanziario quadro è equiparato a una sovvenzione per quanto riguarda la programmazione, la pubblicazione ex ante e l’attribuzione;

f)

alle sovvenzioni specifiche basate sul quadro relativo al partenariato finanziario si applicano le procedure di pubblicazione ex post di cui all’articolo 38.

5.   Un accordo quadro relativo al partenariato finanziario attuato attraverso sovvenzioni specifiche può stabilire di fare affidamento sui sistemi e sulle procedure del beneficiario, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, se tali sistemi e procedure sono stati valutati conformemente all’articolo 154, paragrafi 2, 3 e 4. In tal caso, l’articolo 196, paragrafo 1, lettera d), non si applica. Qualora le procedure utilizzate dal beneficiario per erogare finanziamenti a terzi di cui all’articolo 154, paragrafo 4, primo comma, lettera d), abbiano ricevuto una valutazione positiva da parte della Commissione, gli articoli 204 e 205 non si applicano.

6.   Nel caso di un accordo quadro relativo al partenariato finanziario attuato attraverso sovvenzioni specifiche, la verifica della capacità finanziaria e operativa di cui all’articolo 198 è effettuata prima della firma dell’accordo quadro relativo al partenariato finanziario. La Commissione può fare affidamento su una verifica equivalente della capacità operativa e finanziaria svolta da altri donatori.

7.   Nel caso di partenariati finanziari quadro attuati attraverso accordi di contributo, l’insieme dell’accordo quadro relativo al partenariato finanziario e dell’accordo di contributo è conforme all’articolo 129 e all’articolo 155, paragrafo 6.

Articolo 131

Sospensione, risoluzione e riduzione

1.   Qualora una procedura di aggiudicazione o di attribuzione risulti inficiata da irregolarità o frodi, l’ordinatore responsabile la sospende e può adottare ogni misura necessaria, incluso l’annullamento della procedura stessa. L’ordinatore responsabile informa immediatamente l’OLAF in merito a sospetti casi di frode.

2.   Qualora, dopo l’aggiudicazione o l’attribuzione, la procedura risulti essere stata inficiata da irregolarità o frodi, l’ordinatore responsabile può:

a)

rifiutarsi di assumere l’impegno giuridico o annullare l’attribuzione di un premio;

b)

sospendere i pagamenti;

c)

sospendere l’esecuzione dell’impegno giuridico;

d)

se del caso, risolvere l’impegno giuridico integralmente o soltanto per quanto riguarda uno o più destinatari.

3.   L’ordinatore responsabile può sospendere i pagamenti o l’esecuzione dell’impegno giuridico qualora:

a)

l’esecuzione dell’impegno giuridico risulti essere stata inficiata da irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi;

b)

sia necessario verificare se le presunte irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi abbiano effettivamente avuto luogo;

c)

le irregolarità, le frodi o le violazioni degli obblighi rimettano in discussione l’affidabilità o l’efficacia dei sistemi di controllo interno di una persona o entità che esegue i fondi dell’Unione ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), o la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti.

Qualora le presunte irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi di cui al primo comma, lettera b), non vengano confermati, l’esecuzione o i pagamenti riprendono non appena possibile.

Nei casi di cui al primo comma, lettere a) e c), l’ordinatore responsabile può risolvere l’impegno giuridico integralmente o soltanto per quanto riguarda uno o più destinatari.

4.   Oltre alle misure di cui ai paragrafi 2 o 3, l’ordinatore responsabile può ridurre la sovvenzione, il premio, il contributo previsto dall’accordo di contributo o il prezzo dovuto nell’ambito di un contratto proporzionalmente alla gravità delle irregolarità, delle frodi o delle violazioni degli obblighi, compreso il caso in cui le attività in questione non siano state eseguite o siano state eseguite in modo carente, parziale o tardivo.

Nel caso di finanziamenti di cui all’articolo 125, paragrafo 1, primo comma, lettera a), l’ordinatore responsabile può ridurre proporzionalmente il contributo qualora i risultati siano stati conseguiti in modo carente, parziale o tardivo o qualora le condizioni non siano state soddisfatte.

5.   Il paragrafo 2, lettere b), c) e d), e il paragrafo 3 non si applicano ai richiedenti nell’ambito di un concorso a premi.

Articolo 132

Conservazione dei dati

1.   I destinatari conservano la documentazione e i documenti giustificativi, compresi i dati statistici e gli altri dati relativi al finanziamento, nonché i documenti e i dati in formato elettronico, per i cinque anni successivi al pagamento a saldo o, in mancanza di tale pagamento, per i cinque anni successivi alla transazione. Tale periodo è di tre anni se il finanziamento è di importo pari o inferiore a 60 000 EUR.

2.   I documenti e i dati relativi ad audit, ricorsi, contenziosi, azioni legali riguardanti impegni giuridici o relativi alle indagini dell’OLAF sono conservati fino alla conclusione di tali audit, ricorsi, contenziosi, azioni legali o indagini. Per documenti e dati relativi alle indagini dell’OLAF, l’obbligo di conservazione si applica una volta che tali indagini sono state comunicate al destinatario.

3.   I documenti e i dati sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Ove esistano versioni elettroniche, non sono richiesti gli originali qualora tali documenti soddisfino i pertinenti requisiti di legge per poter essere considerati equivalenti agli originali e affidabili ai fini dell’audit.

Articolo 133

Procedura in contraddittorio e mezzi di ricorso

1.   Prima dell’adozione di qualsiasi provvedimento che leda i diritti di un partecipante o di un destinatario, l’ordinatore responsabile verifica che il partecipante o il destinatario abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni.

2.   Qualora un provvedimento dell’ordinatore responsabile leda i diritti di un partecipante o di un destinatario, l’atto con cui è stato adottato riporta l’indicazione dei mezzi amministrativi e/o di ricorso giudiziario disponibili per l’impugnazione.

Articolo 134

Abbuoni dei tassi d’interesse e sussidi per le commissioni di garanzia

1.   Gli abbuoni dei tassi d’interesse e i sussidi per le commissioni di garanzia sono concessi conformemente al titolo X, qualora essi siano combinati in un’unica misura con gli strumenti finanziari.

2.   Qualora non siano combinati in un’unica misura con gli strumenti finanziari, gli abbuoni dei tassi d’interessi e i sussidi per le commissioni di garanzia possono essere concessi conformemente al titolo VI o VIII.

Sezione 2

Sistema di individuazione precoce e di esclusione

Articolo 135

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione attraverso l’individuazione dei rischi, l’esclusione e l’irrogazione di sanzioni pecuniarie

1.   Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, la Commissione istituisce e gestisce un sistema di individuazione precoce e di esclusione.

Tale sistema mira a facilitare:

a)

l’individuazione precoce delle persone o entità di cui al paragrafo 2 che rappresentano un rischio per gli interessi finanziari dell’Unione;

b)

l’esclusione delle persone o entità di cui al paragrafo 2 che si trovano in una delle situazioni che danno luogo a esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1;

c)

l’irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti di un destinatario a norma dell’articolo 138.

2.   Il sistema di individuazione precoce e di esclusione si applica:

a)

ai partecipanti e ai destinatari;

b)

alle entità sulla cui capacità il candidato o l’offerente intende fare affidamento o ai subappaltatori di un contraente;

c)

a qualsiasi persona o entità che riceve fondi dell’Unione in caso di esecuzione del bilancio a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), e dell’articolo 154, paragrafo 4, sulla base delle informazioni comunicate conformemente all’articolo 155, paragrafo 6;

d)

a qualsiasi persona o entità che riceve fondi dell’Unione a titolo degli strumenti finanziari attuati in via eccezionale conformemente all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a);

e)

ai partecipanti o ai destinatari su cui le entità che eseguono il bilancio conformemente all’articolo 63 hanno fornito informazioni, trasmesse dagli Stati membri in conformità della normativa settoriale, conformemente all’articolo 142, paragrafo 2, lettera d);

f)

agli sponsor di cui all’articolo 26.

3.   La decisione di registrare le informazioni relative a un’individuazione precoce dei rischi di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del presente articolo, di escludere persone o entità di cui al paragrafo 2 e/o di irrogare una sanzione pecuniaria nei confronti di un destinatario è adottata dall’ordinatore responsabile. Le informazioni relative a tali decisioni sono registrate nella banca dati di cui all’articolo 142, paragrafo 1. Se tali decisioni sono adottate a norma dell’articolo 136, paragrafo 4, le informazioni registrate nella banca dati comprendono anche le informazioni relative alle persone di cui al detto paragrafo.

4.   La decisione di escludere persone o entità di cui al paragrafo 2 del presente articolo o di irrogare sanzioni pecuniarie nei confronti di un destinatario si basa su una sentenza definitiva o, nelle situazioni che danno luogo a esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1, su una decisione amministrativa definitiva, oppure su una qualificazione giuridica preliminare da parte del comitato di cui all’articolo 143, nelle situazioni di cui all’articolo 136, paragrafo 2, al fine di garantire una valutazione centralizzata di dette situazioni. Nei casi di cui all’articolo 141, paragrafo 1, l’ordinatore responsabile dispone il rigetto di un partecipante nell’ambito di una determinata procedura di aggiudicazione o di attribuzione.

Fatto salvo l’articolo 136, paragrafo 5, l’ordinatore responsabile può adottare una decisione di esclusione di un partecipante o destinatario e/o di irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti di un destinatario e una decisione di pubblicare le relative informazioni, sulla base di una qualificazione giuridica preliminare di cui all’articolo 136, paragrafo 2, solo dopo aver ottenuto una raccomandazione dal comitato di cui all’articolo 143.

Articolo 136

Criteri di esclusione e decisione di esclusione

1.   L’ordinatore responsabile esclude una persona o un’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione disciplinate dal presente regolamento o dalla possibilità di essere selezionata per l’esecuzione dei fondi dell’Unione ove tale persona o entità si trovi in una o più delle seguenti situazioni che danno luogo a esclusione:

a)

la persona o l’entità è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale;

b)

è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l’entità non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto applicabile;

c)

è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l’entità si è resa colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione da essa esercitata o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:

i)

per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell’assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell’esecuzione dell’impegno giuridico;

ii)

per aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;

iii)

per aver violato i diritti di proprietà intellettuale;

iv)

per aver tentato di influenzare l’iter decisionale dell’ordinatore responsabile nel corso della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;

v)

per aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi indebiti nell’ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;

d)

è stato accertato da una sentenza definitiva che la persona o l’entità è colpevole di:

i)

frode, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (44) e dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita dall’atto del Consiglio del 26 luglio 1995 (45);

ii)

corruzione, quale definita all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1371 o corruzione attiva ai sensi dell’articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, stabilita dall’atto del Consiglio del 26 maggio 1997 (46), o condotte, quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio (47), o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;

iii)

comportamenti connessi a un’organizzazione criminale, di cui all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (48);

iv)

riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (49);

v)

reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all’articolo 1 e all’articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio (50), ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all’articolo 4 di detta decisione;

vi)

lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all’articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (51);

e)

la persona o l’entità ha mostrato significative carenze nell’adempiere ai principali obblighi ai fini dell’esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio, che:

i)

hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico;

ii)

hanno comportato l’applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali; o

iii)

sono state evidenziate da un ordinatore, dall’OLAF o dalla Corte dei conti in seguito a verifiche, audit o indagini;

f)

è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l’entità ha commesso un’irregolarità ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (52);

g)

è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l’entità ha creato un’entità in una giurisdizione diversa con l’intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l’amministrazione centrale o la sede di attività principale;

h)

è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che è stata creata un’entità con l’intento di cui alla lettera g).

2.   In mancanza di una sentenza definitiva o, se del caso, di una decisione amministrativa definitiva nei casi di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f), g) e h), del presente articolo, o nel caso di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo, l’ordinatore responsabile esclude la persona o l’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, in base a una qualificazione giuridica preliminare delle condotte di cui a dette lettere, tenuto conto dei fatti accertati o di altre risultanze figuranti nella raccomandazione del comitato di cui all’articolo 143.

La qualificazione preliminare di cui al primo comma del presente paragrafo fa salva la valutazione della condotta della persona o entità in questione, di cui all’articolo 135, paragrafo 2, da parte delle autorità competenti degli Stati membri a norma del diritto nazionale. In seguito alla comunicazione di una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva, l’ordinatore responsabile rivede senza indugio la sua decisione di escludere la persona o l’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, e/o di irrogare una sanzione pecuniaria nei confronti di un destinatario. Nei casi in cui la durata dell’esclusione non sia stabilita dalla sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva, spetta all’ordinatore responsabile stabilirla in base ai fatti accertati e alle risultanze e tenuto conto della raccomandazione del comitato di cui all’articolo 143.

Qualora detta sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva non consideri la persona o l’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, colpevole della condotta oggetto di qualificazione giuridica preliminare in base alla quale tale persona o entità è stata esclusa, l’ordinatore responsabile pone fine senza indugio a tale esclusione e/o rimborsa, se opportuno, le eventuali sanzioni pecuniarie irrogate.

I fatti e le risultanze di cui al primo comma includono, in particolare:

a)

fatti accertati nel contesto di audit o indagini svolti dall’EPPO rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, dalla Corte dei conti, dall’OLAF o dal revisore interno, o di altre verifiche, audit o controlli effettuati sotto la responsabilità dell’ordinatore;

b)

decisioni amministrative non definitive che possono includere misure disciplinari adottate dall’organo di vigilanza competente responsabile della verifica dell’applicazione dei principi di deontologia professionale;

c)

fatti contenuti in decisioni di persone ed entità che eseguono i fondi dell’Unione a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c);

d)

informazioni trasmesse in conformità dell’articolo 142, paragrafo 2, lettera d), da entità che eseguono i fondi dell’Unione a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera b);

e)

decisioni della Commissione concernenti la violazione del diritto dell’Unione in materia di concorrenza o decisioni di un’autorità nazionale competente concernenti la violazione del diritto dell’Unione o nazionale in materia di concorrenza.

3.   Le decisioni dell’ordinatore responsabile adottate conformemente agli articoli da 135 a 142 o, se del caso, le raccomandazioni del comitato di cui all’articolo 143 sono adottate conformemente al principio di proporzionalità e tenendo conto, in particolare:

a)

della gravità della situazione, ivi compresa la sua incidenza sugli interessi finanziari e sull’immagine dell’Unione;

b)

del tempo trascorso dal verificarsi della condotta in questione;

c)

della durata della condotta e della sua ricorrenza;

d)

del fatto che la condotta sia stata o meno intenzionale o del relativo grado di negligenza;

e)

nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), dell’eventuale entità limitata dell’importo interessato;

f)

di eventuali altre circostanze attenuanti, quali:

i)

il livello di collaborazione della persona o dell’entità in questione, di cui all’articolo 135, paragrafo 2, con la pertinente autorità competente e il contributo di tale persona o entità all’indagine riconosciuto dall’ordinatore responsabile, o

ii)

la comunicazione della situazione di esclusione per mezzo di una dichiarazione di cui all’articolo 137, paragrafo 1.

4.   L’ordinatore responsabile esclude la persona o l’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, qualora:

a)

una persona fisica o giuridica che è membro dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza della persona o entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, o che ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti di tale persona o entità, si trovi in una o più delle situazioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a h), del presente articolo;

b)

una persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità illimitata dei debiti della persona o dell’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, si trovi in una o più delle situazioni di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), del presente articolo;

c)

una persona fisica che è essenziale per l’aggiudicazione o l’attribuzione ovvero per l’esecuzione dell’impegno giuridico si trovi in una o più delle situazioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a h).

5.   Nei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l’ordinatore responsabile può escludere a titolo provvisorio una persona o un’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, senza previa raccomandazione dell’istanza di cui all’articolo 143, qualora la sua partecipazione a una procedura di aggiudicazione o di attribuzione ovvero la sua selezione ai fini dell’esecuzione dei fondi dell’Unione costituisca una grave e imminente minaccia per gli interessi finanziari dell’Unione. In tali casi, l’ordinatore responsabile sottopone immediatamente la questione al comitato di cui all’articolo 143 e adotta la decisione definitiva entro 14 giorni dal ricevimento della raccomandazione del comitato.

6.   L’ordinatore competente, tenuto conto, se del caso, della raccomandazione del comitato di cui all’articolo 143, non esclude una persona o un’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione o di attribuzione o dalla possibilità di essere selezionata per eseguire i fondi dell’Unione ove:

a)

la persona o l’entità abbia adottato le misure correttive indicate al paragrafo 7 del presente articolo in misura sufficiente a dimostrare la sua affidabilità. La presente lettera non si applica nel caso di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo;

b)

sia indispensabile per garantire la continuità del servizio per un periodo di tempo limitato e in attesa dell’adozione delle misure correttive di cui al paragrafo 7 del presente articolo;

c)

una tale esclusione sia sproporzionata in base ai criteri di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Inoltre, il paragrafo 1, lettera a), del presente articolo non si applica in caso di acquisto di forniture, a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che sta definitivamente liquidando l’attività commerciale oppure dal liquidatore di un fallimento, un concordato preventivo o una procedura analoga ai sensi del diritto dell’Unione europea o nazionale.

Nei casi di non esclusione di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo, l’ordinatore responsabile specifica i motivi in base ai quali non ha escluso la persona o l’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, e ne informa il comitato di cui all’articolo 143.

7.   Le misure correttive di cui al paragrafo 6, primo comma, lettera a), possono includere, in particolare:

a)

misure volte a individuare l’origine delle situazioni che determinano l’esclusione e provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale nel pertinente settore di attività della persona o entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, che siano idonei a correggere la condotta e a impedire che essa si verifichi nuovamente;

b)

la prova che la persona o entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, abbia adottato misure per compensare o risarcire il danno o il pregiudizio arrecato agli interessi finanziari dell’Unione dai fatti sottostanti che danno origine alla situazione di esclusione;

c)

la prova che la persona o entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, abbia effettuato o garantito il pagamento delle ammende irrogate dall’autorità competente o delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali e assistenziali di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.

8.   L’ordinatore responsabile, tenuto conto, se del caso, della raccomandazione riveduta dell’istanza di cui all’articolo 143, rivede senza indugio la sua decisione di escludere una persona o entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, di propria iniziativa o su richiesta di tale persona o entità, qualora questa abbia adottato misure correttive sufficienti a dimostrare la sua affidabilità o abbia fornito nuovi elementi comprovanti che non sussiste più la situazione di esclusione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

9.   Nel caso di cui all’articolo 135, paragrafo 2, lettera b), l’ordinatore responsabile esige che il candidato o l’offerente sostituisca l’entità o il subappaltatore, sulla cui capacità intende fare affidamento, che si trovi in una situazione di esclusione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 137

Dichiarazione e prova dell’assenza di una situazione di esclusione

1.   I partecipanti dichiarano se si trovano in una delle situazioni di cui agli articoli 136, paragrafo 1, e 141, paragrafo 1, e, se del caso, se hanno adottato le misure correttive di cui all’articolo 136, paragrafo 6, primo comma, lettera a).

I partecipanti dichiarano inoltre se le seguenti persone o entità si trovano in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere da c) a h):

a)

persone fisiche o giuridiche che sono membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza del partecipante o che hanno poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti di tale partecipante;

b)

titolari effettivi, di cui all’articolo 3, punto 6), della direttiva (UE) 2015/849, del partecipante.

Il partecipante o il destinatario informa senza indugio l’ordinatore responsabile di qualsiasi cambiamento intervenuto nelle situazioni dichiarate.

Ove opportuno, il candidato od offerente fornisce le stesse dichiarazioni di cui al primo e secondo comma firmate da un subappaltatore o da qualsiasi altra entità sulla cui capacità intende fare affidamento, secondo il caso.

L’ordinatore responsabile non richiede le dichiarazioni di cui al primo e secondo comma se tali dichiarazioni sono già state presentate in occasione di un’altra procedura di aggiudicazione o di attribuzione, purché la situazione non sia cambiata e non sia trascorso più di un anno dalla data di emissione delle dichiarazioni.

L’ordinatore responsabile può rinunciare alle prescrizioni di cui al primo e secondo comma per i contratti di valore molto modesto, non superiore all’importo di cui al punto 14.4 dell’allegato I.

2.   Se l’ordinatore responsabile lo richiede e qualora ciò sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura, il partecipante, il subappaltatore o l’entità sulla cui capacità il candidato od offerente intende fare affidamento forniscono:

a)

adeguata prova che non si trovano in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1;

b)

informazioni sulle persone fisiche o giuridiche che sono membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza del partecipante o che hanno poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti di tale partecipante, comprese le persone e le entità che sono parte dell’assetto proprietario e di controllo e i titolari effettivi, e adeguata prova che nessuna di tali persone si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere da c) a f);

c)

adeguata prova che le persone fisiche o giuridiche che si assumono la responsabilità illimitata dei debiti di tale partecipante non si trovano in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettera a) o b).

3.   Se del caso e in conformità del diritto nazionale, come prova appropriata del fatto che un partecipante o un’entità di cui al paragrafo 2 non si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere a), c), d), f), g) e h), l’ordinatore responsabile può accettare un estratto recente del casellario giudiziale o, in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato di recente da un’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato in cui il partecipante o l’entità sono stabiliti, da cui risulti che tali prescrizioni sono soddisfatte.

Come prova appropriata del fatto che un partecipante o un’entità di cui al paragrafo 2 non si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere a) e b), l’ordinatore responsabile può accettare un certificato rilasciato di recente dalla competente autorità dello Stato in cui il partecipante o l’entità sono stabiliti. Se il paese in cui è stabilito non rilascia questi tipi di certificato, il partecipante può presentare una dichiarazione giurata resa dinanzi a un’autorità giudiziaria o a un notaio o, in mancanza di questa, una dichiarazione solenne pronunciata dinanzi a un’autorità amministrativa o a un organismo professionale qualificato del paese in cui è stabilito.

4.   L’ordinatore responsabile esenta un partecipante o un’entità di cui al paragrafo 2 dall’obbligo di presentare le prove documentali di cui ai paragrafi 2 e 3:

a)

se può accedere a tali prove gratuitamente in una banca dati nazionale;

b)

se tali prove gli sono già state presentate ai fini di un’altra procedura, purché la documentazione presentata sia ancora valida e non sia trascorso più di un anno dalla data di emissione dei documenti;

c)

se riconosce che sussiste l’impossibilità materiale di fornire tali prove.

5.   I paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non si applicano alle persone e alle entità che eseguono i fondi dell’Unione ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), né agli organismi dell’Unione di cui agli articoli 70 e 71.

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari, e in mancanza di norme e procedure del tutto equivalenti a quelle di cui all’articolo 154, paragrafo 4, primo comma, lettera d), i destinatari finali e gli intermediari forniscono alla persona o all’entità che esegue i fondi dell’Unione a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), un’autocertificazione firmata che conferma che non si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere da a) a d), g) e h), o all’articolo 141, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), né in una situazione ritenuta a queste equivalente in seguito alla valutazione svolta conformemente all’articolo 154, paragrafo 4.

Nei casi in cui gli strumenti finanziari sono eccezionalmente attuati in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), i destinatari finali forniscono agli intermediari finanziari un’autocertificazione firmata che conferma che non si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere da a) a d), g) e h), o all’articolo 141, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c).

Articolo 138

Sanzioni pecuniarie

1.   Per garantire un effetto deterrente, l’ordinatore responsabile può, tenendo conto se del caso della raccomandazione del comitato di cui all’articolo 143, irrogare una sanzione pecuniaria nei confronti di un destinatario con cui è stato assunto un impegno giuridico e che si trovi in una situazione di esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettera c), d), e) o f).

Per quanto riguarda le situazioni di esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere da c) a f), la sanzione pecuniaria può essere irrogata in alternativa a una decisione di escludere un destinatario, qualora tale esclusione sia sproporzionata in base ai criteri di cui all’articolo 136, paragrafo 3.

Per quanto riguarda le situazioni di esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), la sanzione pecuniaria può essere irrogata in aggiunta a un’esclusione se ciò è necessario per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, a causa della condotta sistematica e ricorrente assunta dal destinatario nell’intento di ottenere indebitamente fondi dell’Unione.

Fatti salvi il primo, secondo e terzo comma del presente paragrafo, non è irrogata una sanzione pecuniaria nei confronti di un destinatario che abbia comunicato, conformemente all’articolo 137, di trovarsi in una situazione di esclusione.

2.   L’importo della sanzione pecuniaria non supera il 10 % del valore complessivo dell’impegno giuridico. Nel caso di una convenzione di sovvenzione stipulata con più beneficiari, la sanzione pecuniaria non supera il 10 % dell’importo della sovvenzione cui il beneficiario interessato ha diritto conformemente alla convenzione di sovvenzione.

Articolo 139

Durata dell’esclusione e termine di prescrizione

1.   La durata dell’esclusione non è superiore a nessuno dei seguenti periodi:

a)

l’eventuale periodo stabilito dalla sentenza definitiva o dalla decisione amministrativa definitiva di uno Stato membro;

b)

in mancanza di una sentenza definitiva o di una decisione amministrativa definitiva:

i)

cinque anni, nei casi di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettera d);

ii)

tre anni, nei casi di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere c), e da e) a h).

Una persona o entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, è esclusa fintantoché si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere a) e b).

2.   Il termine di prescrizione per l’esclusione di una persona o entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2 e/o per l’irrogazione di sanzioni pecuniarie nei suoi confronti è di cinque anni a decorrere da una delle date seguenti:

a)

la data della condotta che ha determinato l’esclusione o, in caso di atti continui o ripetuti, la data alla quale la condotta è cessata, nei casi di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere da b) a e), g) e h);

b)

la data della sentenza definitiva di un organo giurisdizionale nazionale o della decisione amministrativa definitiva nei casi di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere b), c), d), g) e h).

Il termine di prescrizione è interrotto da un atto di un’autorità nazionale, della Commissione, dell’OLAF, dell’EPPO rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata a norma del regolamento (UE) 2017/1939, del comitato di cui all’articolo 143 del presente regolamento o di qualsiasi entità che partecipa all’esecuzione del bilancio, se tale atto è comunicato alla persona o entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, del presente regolamento e riguarda indagini o procedimenti giudiziari. Un nuovo termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno successivo all’interruzione.

Ai fini dell’articolo 136, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento si applica il termine di prescrizione per l’esclusione di una persona o entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, del presente regolamento e/o per l’irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti di un destinatario di cui all’articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.

Qualora la condotta della persona o entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, del presente regolamento di cui trattasi rientri in più di uno dei motivi elencati all’articolo 136, paragrafo 1, del presente regolamento, si applica il termine di prescrizione previsto per il motivo più grave.

Articolo 140

Pubblicazione dell’esclusione e delle sanzioni pecuniarie

1.   Per rafforzare, se necessario, l’effetto deterrente dell’esclusione e/o della sanzione pecuniaria, la Commissione pubblica sul proprio sito web, fatta salva la decisione dell’ordinatore responsabile, le seguenti informazioni relative all’esclusione e, se del caso, alla sanzione pecuniaria nei casi di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere da c) a h):

a)

il nome della persona o dell’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, di cui trattasi;

b)

la situazione di esclusione;

c)

la durata dell’esclusione e/o l’importo della sanzione pecuniaria.

Qualora la decisione sull’esclusione e/o sulla sanzione pecuniaria sia stata adottata in base alla qualificazione preliminare di cui all’articolo 136, paragrafo 2, la pubblicazione indica che non vi è sentenza definitiva o, se del caso, decisione amministrativa definitiva. In tali casi, le informazioni relative a eventuali ricorsi, al loro stato e al loro esito, così come qualsiasi decisione riveduta dell’ordinatore responsabile, sono pubblicate senza indugio. Qualora sia stata irrogata una sanzione pecuniaria, la pubblicazione indica altresì se la sanzione è stata pagata.

La decisione di pubblicare le informazioni è adottata dall’ordinatore responsabile a seguito della pertinente sentenza definitiva o, se del caso, della decisione amministrativa definitiva o a seguito della raccomandazione del comitato di cui all’articolo 143, secondo il caso. Tale decisione diviene efficace tre mesi dopo la sua comunicazione alla persona o all’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, di cui trattasi.

Le informazioni pubblicate sono rimosse non appena termina l’esclusione. In caso di sanzione pecuniaria, la pubblicazione è rimossa sei mesi dopo il pagamento di tale sanzione.

In ordine ai dati personali, l’ordinatore responsabile informa conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 la persona o l’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, del presente regolamento di cui trattasi in merito ai diritti ad essa conferiti dalle norme applicabili sulla protezione dei dati personali e alle procedure di cui dispone per esercitarli.

2.   In nessuno dei seguenti casi possono essere pubblicate le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo:

a)

qualora occorra garantire la riservatezza di un’indagine o di un procedimento giudiziario nazionale;

b)

qualora la pubblicazione arrechi un danno sproporzionato alla persona o all’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, di cui trattasi o sia altrimenti sproporzionata, in base ai criteri di proporzionalità di cui all’articolo 136, paragrafo 3, e con riguardo all’importo della sanzione pecuniaria;

c)

qualora siano interessate persone fisiche, a meno che la pubblicazione dei dati personali sia giustificata da circostanze eccezionali, fra l’altro, dalla gravità della condotta o dalla sua incidenza sugli interessi finanziari dell’Unione. In tali casi, la decisione di pubblicare le informazioni tiene debitamente conto del diritto alla vita privata e degli altri diritti previsti dal regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 141

Rigetto nell’ambito di una procedura di aggiudicazione o di attribuzione

1.   Nell’ambito di una procedura di aggiudicazione o di attribuzione, l’ordinatore responsabile respinge un partecipante che:

a)

si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 136;

b)

abbia reso false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della partecipazione alla procedura o non abbia fornito tali informazioni;

c)

abbia precedentemente partecipato alla preparazione dei documenti utilizzati nella procedura di aggiudicazione o di attribuzione, se ciò comporta una violazione del principio di parità di trattamento, inclusa una distorsione della concorrenza non altrimenti risolvibile.

L’ordinatore responsabile comunica agli altri partecipanti alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione le informazioni pertinenti scambiate nell’ambito del coinvolgimento del partecipante nella preparazione della procedura di aggiudicazione o di attribuzione di cui al primo comma, lettera c), od ottenute a seguito di tale coinvolgimento. Prima di tale rigetto, al partecipante è offerta la possibilità di dimostrare che il suo coinvolgimento nella preparazione della procedura di aggiudicazione o di attribuzione non viola il principio della parità di trattamento.

2.   L’articolo 133, paragrafo 1, si applica a meno che il rigetto sia stato motivato, conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo, da una decisione di esclusione adottata nei confronti del partecipante in seguito all’esame delle sue osservazioni.

Articolo 142

Sistema di individuazione precoce e di esclusione

1.   Le informazioni scambiate nell’ambito del sistema di individuazione precoce e di esclusione di cui all’articolo 135 sono centralizzate in una banca dati creata dalla Commissione («banca dati») e sono gestite nel rispetto del diritto alla vita privata e degli altri diritti previsti dal regolamento (CE) n. 45/2001.

Le informazioni relative ai casi di individuazione precoce, di esclusione e/o di sanzione pecuniaria sono registrate nella banca dati dall’ordinatore responsabile previa comunicazione alla persona o entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, di cui trattasi. Tale comunicazione può essere differita in circostanze eccezionali, qualora motivi preminenti e legittimi impongano di garantire la riservatezza di un’indagine o di procedimenti giudiziari nazionali, fino a che tali motivi preminenti e legittimi a tutela della riservatezza non vengano meno.

In conformità del regolamento (CE) n. 45/2001, la Commissione su richiesta informa la persona o entità soggetta al sistema di individuazione precoce e di esclusione, di cui all’articolo 135, paragrafo 2, in merito ai dati conservati nella banca dati relativi a tale persona o entità.

Le informazioni contenute nella banca dati sono aggiornate, se del caso, in seguito a rettifica, cancellazione o modifica dei dati. Tali informazioni sono pubblicate soltanto a norma dell’articolo 140.

2.   Il sistema di individuazione precoce e di esclusione si basa sui fatti e sulle risultanze di cui all’articolo 136, paragrafo 2, quarto comma, nonché sulla trasmissione di informazioni alla Commissione, da parte in particolare:

a)

dell’EPPO rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata a norma del regolamento (UE) 2017/1939 o dell’OLAF, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, ove un’indagine portata a termine o in corso dimostri che potrebbe essere opportuno adottare misure o azioni precauzionali per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, nel debito rispetto dei diritti procedurali e fondamentali e della protezione degli informatori;

b)

di un ordinatore della Commissione, di un ufficio europeo istituito dalla Commissione o di un’agenzia esecutiva;

c)

di un’istituzione dell’Unione, di un ufficio europeo, di un’agenzia diversi da quelli di cui alla lettera b) del presente paragrafo, o di un organismo o di una persona incaricata dell’attuazione delle azioni PESC;

d)

delle entità che eseguono il bilancio conformemente all’articolo 63, nei casi individuati di frodi e/o irregolarità e relativo seguito, ove la trasmissione di informazioni sia richiesta dalla normativa settoriale;

e)

delle persone o entità che eseguono i fondi dell’Unione ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), nei casi individuati di frodi e/o irregolarità e relativo seguito.

3.   A eccezione dei casi in cui le informazioni devono essere comunicate in conformità della normativa settoriale, le informazioni da comunicare a norma del paragrafo 2 del presente articolo comprendono:

a)

gli estremi dell’entità o della persona di cui trattasi;

b)

una sintesi dei rischi individuati o dei fatti in questione;

c)

ogni informazione che possa essere d’ausilio all’ordinatore nell’esecuzione della verifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo o nell’adozione di una decisione di esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1 o 2, o di una decisione di irrogazione di una sanzione pecuniaria di cui all’articolo 138;

d)

se del caso, informazioni su eventuali misure particolari necessarie a garantire la riservatezza delle informazioni trasmesse, comprese misure per la salvaguardia degli elementi di prova a tutela dell’indagine o dei procedimenti giudiziari nazionali.

4.   La Commissione trasmette senza indugio le informazioni di cui al paragrafo 3 ai propri ordinatori e a quelli delle sue agenzie esecutive, a tutte le altre istituzioni dell’Unione, organismi dell’Unione, uffici europei e agenzie tramite la banca dati di cui al paragrafo 1, al fine di consentire loro di eseguire le necessarie verifiche in relazione alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione in corso e agli impegni giuridici in vigore.

Nell’eseguire tali verifiche l’ordinatore responsabile esercita i suoi poteri di cui all’articolo 74, nel rispetto dei termini e delle condizioni della procedura di aggiudicazione o di attribuzione e degli impegni giuridici.

Il periodo di conservazione delle informazioni relative ai casi di individuazione precoce trasmesse a norma del paragrafo 3 del presente articolo non è superiore a un anno. Se, durante tale periodo, l’ordinatore responsabile richiede al comitato di formulare una raccomandazione in un caso di esclusione o di sanzioni pecuniarie, il periodo di conservazione può essere prorogato fino a quando l’ordinatore responsabile non ha adottato una decisione.

5.   A tutte le persone ed entità coinvolte nell’esecuzione del bilancio conformemente all’articolo 62 la Commissione garantisce l’accesso alle informazioni relative alle decisioni di esclusione a norma dell’articolo 136 per consentire loro di verificare se il sistema segnali un’esclusione, al fine di prendere tali informazioni in considerazione, come opportuno e sotto la propria responsabilità, per l’aggiudicazione di contratti nell’esecuzione del bilancio.

6.   Nell’ambito della relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell’articolo 325, paragrafo 5, TFUE, la Commissione fornisce informazioni aggregate sulle decisioni adottate dagli ordinatori ai sensi degli articoli da 135 a 142 del presente regolamento. Tale relazione fornisce inoltre ulteriori informazioni in merito alle decisioni adottate dagli ordinatori ai sensi dell’articolo 136, paragrafo 6, primo comma, lettera b), del presente regolamento e dell’articolo 140, paragrafo 2, del presente regolamento, e alle decisioni degli ordinatori di discostarsi dalla raccomandazione del comitato ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 6, terzo comma, del presente regolamento.

Le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo sono fornite nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e, in particolare, non consentono l’identificazione della persona o dell’entità interessata, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 2, di cui trattasi.

Articolo 143

Istanza

1.   Un comitato si riunisce su richiesta di un ordinatore dell’istituzione dell’Unione, dell’organismo dell’Unione, dell’ufficio europeo o dell’organismo o della persona incaricati di attuare azioni specifiche nel settore della PESC, a norma del titolo V del TUE.

2.   Il comitato si compone di:

a)

un presidente permanente di alto livello e indipendente nominato dalla Commissione;

b)

due rappresentanti permanenti della Commissione in quanto proprietaria del sistema di individuazione precoce e di esclusione, che esprimono una posizione congiunta; e

c)

un rappresentante dell’ordinatore richiedente.

La composizione del comitato è tale da garantire le competenze giuridiche e tecniche appropriate. Il comitato è assistito da un segretariato permanente, fornito dalla Commissione, il quale garantisce la gestione corrente del comitato.

3.   Il presidente del comitato è scelto tra gli ex membri della Corte di giustizia dell’Unione europea, della Corte dei conti o gli ex funzionari che hanno ricoperto almeno la qualifica di direttore generale in un’istituzione dell’Unione diversa dalla Commissione. È selezionato in funzione delle sue qualità personali e professionali, deve possedere una vasta esperienza in materia giuridica e finanziaria e dare prova di competenza, indipendenza e integrità. Il suo mandato ha durata quinquennale e non è rinnovabile. Il presidente è nominato con la qualifica di consigliere speciale ai sensi dell’articolo 5 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea. Il presidente presiede tutte le sessioni del comitato ed esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Non deve sussistere conflitto d’interessi tra le sue funzioni di presidente e altri eventuali incarichi ufficiali.

4.   La Commissione adotta il regolamento interno del comitato.

5.   Il comitato garantisce il diritto della persona o dell’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, di cui trattasi di presentare osservazioni sui fatti o sulle risultanze di cui all’articolo 136, paragrafo 2, e sulla qualificazione giuridica preliminare prima di adottare le sue raccomandazioni. Il diritto di presentare osservazioni può essere differito in circostanze eccezionali, qualora motivi preminenti e legittimi impongano di garantire la riservatezza di un’indagine o di procedimenti giudiziari nazionali, fino quando tali motivi legittimi non vengano meno.

6.   La raccomandazione del comitato di escludere e/o irrogare una sanzione pecuniaria contiene, se del caso, i seguenti elementi:

a)

i fatti o le risultanze di cui all’articolo 136, paragrafo 2, e la loro qualificazione giuridica preliminare;

b)

una valutazione della necessità di irrogare una sanzione pecuniaria e il relativo importo;

c)

una valutazione della necessità di escludere la persona o l’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, e, in tal caso, la durata proposta di tale esclusione;

d)

una valutazione della necessità di pubblicare le informazioni relative alla persona o all’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, oggetto dell’esclusione e/o della sanzione pecuniaria;

e)

una valutazione delle eventuali misure correttive adottate dalla persona o dall’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2.

Qualora preveda di adottare una decisione più severa di quella che è stata raccomandata dal comitato, l’ordinatore responsabile provvede affinché siffatta decisione sia adottata nel debito rispetto del diritto di essere ascoltati e delle norme sulla protezione dei dati personali.

Qualora decida di discostarsi dalla raccomandazione del comitato, l’ordinatore responsabile motiva la sua decisione al comitato.

7.   Il comitato rivede la propria raccomandazione durante il periodo di esclusione su richiesta dell’ordinatore responsabile nei casi di cui all’articolo 136, paragrafo 8, o in seguito alla comunicazione di una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva in cui sono stabiliti i motivi dell’esclusione nei casi in cui tale sentenza o decisione non fissi la durata dell’esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 2, secondo comma.

8.   Il comitato notifica senza indugio all’ordinatore richiedente la propria raccomandazione riveduta e, a seguito della comunicazione, l’ordinatore rivede la propria decisione.

9.   La Corte di giustizia dell’Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per rivedere una decisione con la quale l’ordinatore esclude una persona o un’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, e/o irroga una sanzione pecuniaria a un destinatario, anche annullando l’esclusione o riducendone o aumentandone la durata e/o annullando, riducendo o aumentando la sanzione pecuniaria irrogata. L’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003 non si applica qualora la decisione dell’ordinatore di esclusione o di irrogazione di una sanzione pecuniaria sia adottata sulla base di una raccomandazione del comitato.

Articolo 144

Funzionamento della banca dati per il sistema di individuazione precoce e di esclusione

1.   Le informazioni richieste alle entità di cui all’articolo 142, paragrafo 2, lettera d), sono trasmesse esclusivamente attraverso il sistema informativo automatizzato istituito dalla Commissione attualmente in uso per la segnalazione di irregolarità e frodi («sistema di gestione delle irregolarità»), in conformità della normativa settoriale.

2.   L’utilizzo dei dati ricevuti attraverso il sistema di gestione delle irregolarità tiene conto dello stato della procedura nazionale esistente al momento della presentazione delle informazioni. Tale utilizzo è preceduto da una consultazione dello Stato membro che ha presentato i dati pertinenti attraverso il sistema di gestione delle irregolarità.

Articolo 145

Eccezioni applicabili al Centro comune di ricerca

Gli articoli da 135 a 144 non si applicano al JRC.

Sezione 3

Sistemi informatici e amministrazione elettronica

Articolo 146

Gestione elettronica delle operazioni

1.   Qualora le entrate e le spese o gli scambi di documenti siano gestiti mediante sistemi informatici, le firme possono essere apposte mediante una procedura informatizzata o elettronica che garantisca l’autenticazione del firmatario. Tali sistemi informatici comprendono una descrizione completa e aggiornata del sistema, che definisce il contenuto di tutti i campi di dati, precisa il modo in cui ogni singola operazione è trattata e illustra dettagliatamente il modo in cui il sistema informatico garantisce l’esistenza di una pista di controllo completa per ogni operazione.

2.   Previo accordo delle istituzioni dell’Unione e degli Stati membri interessati, la trasmissione di documenti tra loro può essere effettuata per via elettronica.

Articolo 147

Amministrazione elettronica («e-Government»)

1.   Le istituzioni dell’Unione, le agenzie esecutive e gli organismi dell’Unione di cui agli articoli 70 e 71 istituiscono e applicano norme uniformi per lo scambio elettronico di informazioni con i partecipanti. In particolare, elaborano e applicano quanto più possibile soluzioni per la presentazione, l’archiviazione e il trattamento dei dati presentati nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione e a tal fine realizzano un unico «spazio di interscambio dei dati elettronici» per i partecipanti. La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti al riguardo.

2.   In regime di gestione concorrente tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sono effettuati secondo le modalità indicate nella normativa settoriale. Tale normativa garantisce l’interoperabilità dei dati raccolti o ricevuti e trasmessi nell’ambito della gestione del bilancio.

Articolo 148

Sistemi di scambio elettronico

1.   Tutte le comunicazioni con i destinatari, compresa l’assunzione di impegni giuridici e ogni loro modifica, possono avvenire tramite sistemi di scambio elettronici.

2.   I sistemi di scambio elettronico soddisfano le seguenti condizioni:

a)

l’accesso al sistema e ai documenti trasmessi tramite il sistema è riservato esclusivamente alle persone autorizzate;

b)

soltanto le persone autorizzate possono firmare per via elettronica o trasmettere un documento tramite il sistema;

c)

le persone autorizzate sono identificate nel sistema mediante procedure prestabilite;

d)

l’ora e la data dell’operazione elettronica sono stabilite con precisione;

e)

è garantita l’integrità dei documenti;

f)

è garantita la disponibilità dei documenti;

g)

se del caso, è garantita la riservatezza dei documenti;

h)

è assicurata la protezione dei dati personali a norma del regolamento (CE) n. 45/2001.

3.   Ai dati inviati o ricevuti tramite siffatto sistema si applica la presunzione legale dell’integrità dei dati stessi e dell’esattezza della data e dell’ora di invio o ricezione dei medesimi indicata dal sistema.

Un documento inviato o notificato tramite siffatto sistema è considerato equivalente a un documento cartaceo, è ammissibile come prova in un procedimento giudiziario, è considerato originale e a esso si applica la presunzione legale di autenticità e integrità, purché esso non contenga elementi dinamici in grado di modificarlo automaticamente.

La firma elettronica di cui al paragrafo 2, lettera b), ha un’efficacia giuridica equivalente alla firma autografa.

Articolo 149

Presentazione del fascicolo di partecipazione

1.   Le modalità di presentazione del fascicolo di partecipazione sono stabilite dall’ordinatore responsabile, che può scegliere una modalità di presentazione esclusiva.

I mezzi di comunicazione prescelti sono tali da garantire una reale concorrenza e il rispetto delle seguenti condizioni:

a)

che ogni offerta o domanda contenga tutte le informazioni necessarie per la sua valutazione;

b)

che sia garantita l’integrità dei dati;

c)

che sia garantita la riservatezza del fascicolo di partecipazione;

d)

che sia garantita la protezione dei dati personali a norma del regolamento (CE) n. 45/2001.

2.   La Commissione garantisce con mezzi appropriati e conformemente all’articolo 147, paragrafo 1, che i partecipanti possano presentare il fascicolo di partecipazione e qualsiasi documento giustificativo in formato elettronico. Qualsiasi sistema di comunicazione elettronica usato a sostegno di comunicazioni e scambi di informazioni ha carattere non discriminatorio, è comunemente disponibile, è compatibile con i prodotti della tecnologia dell’informazione e della comunicazione generalmente in uso e non limita l’accesso dei partecipanti alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione.

La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti nell’applicazione del presente paragrafo.

3.   I dispositivi di ricezione elettronica del fascicolo di partecipazione garantiscono, mediante mezzi tecnici e opportune procedure, che:

a)

il partecipante possa essere autenticato con certezza;

b)

l’ora e la data esatte della ricezione del fascicolo di partecipazione possano essere stabilite con precisione;

c)

soltanto le persone autorizzate abbiano accesso ai dati trasmessi e possano fissare o modificare le date di apertura del fascicolo di partecipazione;

d)

nelle diverse fasi della procedura di aggiudicazione o di attribuzione soltanto le persone autorizzate abbiano accesso alla totalità dei dati trasmessi e possano consentirne l’accesso secondo quanto previsto dalla procedura;

e)

sia ragionevolmente garantito che qualsiasi tentativo di violare una qualsiasi delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) possa essere rilevato.

Il primo comma non si applica ai contratti di valore inferiore alle soglie di cui all’articolo 175, paragrafo 1.

4.   Quando l’ordinatore responsabile autorizza la presentazione per via elettronica del fascicolo di partecipazione, i documenti elettronici inviati tramite tali sistemi sono considerati essere gli originali.

5.   Quando la presentazione avviene per lettera, i partecipanti possono scegliere di presentare il fascicolo di partecipazione:

a)

per via postale oppure tramite corriere, nei quali casi fa fede il timbro postale o la data della ricevuta di deposito;

b)

mediante consegna presso gli uffici dell’ordinatore responsabile direttamente da parte del partecipante o tramite un suo mandatario, nel qual caso la prova è costituita dalla ricevuta di consegna.

6.   Presentando il fascicolo di partecipazione, i partecipanti accettano di ricevere la comunicazione dell’esito della procedura per via elettronica.

7.   I paragrafi da 1 a 6 del presente articolo non si applicano alla selezione delle persone o entità che eseguono i fondi dell’Unione ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c).

CAPO 3

Norme applicabili all’esecuzione in regime di gestione diretta

Articolo 150

Comitato di valutazione

1.   Il fascicolo di partecipazione è valutato da un comitato di valutazione.

2.   Il comitato di valutazione è nominato dall’ordinatore responsabile.

Il comitato di valutazione è composto da almeno tre persone.

3.   I membri del comitato di valutazione incaricato di valutare le domande di sovvenzione o le offerte rappresentano almeno due entità organizzative delle istituzioni o degli organismi dell’Unione di cui agli articoli 68, 70 e 71, senza rapporto gerarchico tra loro; almeno uno di essi non deve dipendere dall’ordinatore responsabile. Qualora le rappresentanze e le unità locali al di fuori dell’Unione, come le delegazioni, gli uffici o le succursali dell’Unione presso i paesi terzi, e gli organismi dell’Unione di cui agli articoli 68, 70 e 71 non abbiano entità distinte, non si applica l’obbligo dell’assenza di rapporto gerarchico tra le entità organizzative.

Esperti esterni possono assistere il comitato di valutazione conformemente a una decisione dell’ordinatore responsabile.

I membri del comitato di valutazione possono essere esperti esterni se tale possibilità è prevista dall’atto di base.

4.   I membri del comitato di valutazione incaricato di valutare le domande nell’ambito di un concorso a premi possono essere persone di cui al paragrafo 3, primo comma, o esperti esterni.

5.   I membri del comitato di valutazione e gli esperti esterni rispettano l’articolo 61.

Articolo 151

Chiarimento e correzione del fascicolo di partecipazione

L’ordinatore responsabile può correggere gli evidenti errori materiali presenti nel fascicolo di partecipazione dopo che il partecipante ha confermato la correzione proposta.

Qualora il partecipante ometta di presentare prove o dichiarazioni, il comitato di valutazione o, se del caso, l’ordinatore responsabile chiede, salvo in casi debitamente motivati, al partecipante di fornire le informazioni mancanti o di chiarire i documenti giustificativi.

Tali informazioni, chiarimenti o conferme non modificano in modo sostanziale il fascicolo di partecipazione.

Articolo 152

Garanzie

1.   Con l’eccezione di contratti e sovvenzioni il cui valore non ecceda 60 000 EUR, l’ordinatore responsabile può, se lo ritiene proporzionato e previa analisi dei rischi da parte dello stesso, esigere la costituzione di una garanzia da parte:

a)

dei contraenti o dei beneficiari, al fine di limitare i rischi finanziari collegati al versamento dei prefinanziamenti («garanzia sul prefinanziamento»);

b)

dei contraenti, al fine di garantire il rispetto degli obblighi contrattuali sostanziali nel caso di lavori, forniture o servizi complessi («garanzia di esecuzione»);

c)

dei contraenti, al fine di garantire la regolare esecuzione del contratto durante il periodo di responsabilità contrattuale («ritenuta di garanzia»).

Il JRC è esonerato dalla costituzione di garanzie.

In alternativa alla richiesta di una garanzia sul prefinanziamento, nel caso delle sovvenzioni l’ordinatore responsabile può decidere di frazionare il pagamento in più versamenti.

2.   L’ordinatore responsabile decide se la garanzia debba essere costituita in euro o nella valuta del contratto o della convenzione di sovvenzione.

3.   La garanzia è costituita da una banca o da un’istituzione finanziaria autorizzata approvata dall’ordinatore responsabile.

Su richiesta del contraente o del beneficiario e previa accettazione da parte dell’ordinatore responsabile:

a)

la garanzia di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), può essere sostituita da una fideiussione in solido del contraente o del beneficiario e di un terzo;

b)

la garanzia di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), può essere sostituita da una garanzia solidale, irrevocabile e incondizionata dei beneficiari che sono parti della medesima convenzione di sovvenzione.

4.   La garanzia rende la banca o l’istituzione finanziaria o il terzo garanti in solido irrevocabilmente o garanti a prima richiesta delle obbligazioni del contraente o del beneficiario.

5.   Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto o della convenzione di sovvenzione, l’ordinatore responsabile venga a conoscenza del fatto che un garante non è o non è più autorizzato a rilasciare garanzie conformemente al diritto nazionale applicabile, esige che il contraente o il beneficiario sostituisca la garanzia costituita da tale garante.

Articolo 153

Garanzia sul prefinanziamento

1.   Una garanzia sul prefinanziamento copre un importo non superiore all’ammontare del prefinanziamento e deve estendersi per un periodo sufficiente a consentirne l’escussione.

2.   La garanzia sul prefinanziamento è svincolata man mano che il prefinanziamento è detratto dai pagamenti intermedi o dai pagamenti a saldo versati al contraente o al beneficiario conformemente alle clausole contrattuali o alle condizioni della convenzione di sovvenzione.

TITOLO VI

GESTIONE INDIRETTA

Articolo 154

Gestione indiretta

1.   La selezione delle persone e delle entità cui affidare l’esecuzione dei fondi dell’Unione o delle garanzie di bilancio a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), è trasparente, giustificata dalla natura dell’azione e non dà luogo a conflitti d’interessi. Per le entità di cui all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punti ii), v), vi) e vii), nell’ambito della selezione si tiene debitamente conto anche della loro capacità finanziaria e operativa.

Qualora la persona o l’entità sia indicata in un atto di base, la scheda finanziaria di cui all’articolo 35 comprende una giustificazione della scelta di quella particolare persona o entità.

In caso di esecuzione da parte di una rete, che comporta la designazione di almeno un organismo o entità per Stato membro o paese interessato, tale designazione è effettuata dallo Stato membro o dal paese interessato conformemente all’atto di base. In tutti gli altri casi, la Commissione designa tali organismi o entità di concerto con gli Stati membri o i paesi interessati.

2.   Le persone e le entità cui è affidata l’esecuzione dei fondi dell’Unione o delle garanzie di bilancio a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), rispettano i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza, non discriminazione e visibilità dell’azione dell’Unione. Qualora la Commissione istituisca accordi quadro relativi a partenariati finanziari conformemente all’articolo 130, tali principi sono ribaditi in detti accordi.

3.   Preliminarmente alla firma di accordi di contributo, di convenzioni di finanziamento o di accordi di garanzia, la Commissione garantisce un grado di tutela degli interessi finanziari dell’Unione equivalente a quello previsto quando la Commissione esegue il bilancio a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a). A tal fine, la Commissione procede a una valutazione dei sistemi, delle norme e delle procedure utilizzati dalle persone o dalle entità che eseguono i fondi dell’Unione, qualora intenda fare affidamento su tali sistemi, norme e procedure per l’attuazione dell’azione, o adotta misure di vigilanza appropriate conformemente al paragrafo 5 del presente articolo.

4.   Conformemente al principio di proporzionalità e tenendo in debita considerazione la natura dell’azione e i rischi finanziari connessi, la Commissione verifica che le persone e le entità che eseguono i fondi dell’Unione a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c):

a)

istituiscano e garantiscano il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente fondato sulle migliori prassi internazionali e che consenta in particolare di prevenire, individuare e rettificare le irregolarità e le frodi;

b)

utilizzino una contabilità che fornisca tempestivamente dati precisi, completi e attendibili;

c)

siano sottoposte a un audit esterno indipendente, svolto, conformemente alle pertinenti norme riconosciute a livello internazionale, da un servizio di audit funzionalmente indipendente dalle persone o delle entità di cui trattasi;

d)

applichino norme e procedure adeguate di erogazione di finanziamenti a terzi, comprendenti procedure di revisione trasparenti, non discriminatorie, efficienti ed efficaci, norme per il recupero dei fondi indebitamente erogati e norme di esclusione dal beneficio dei finanziamenti;

e)

pubblichino opportune informazioni sui destinatari equivalenti a quelle previste all’articolo 38;

f)

garantiscano una tutela dei dati personali equivalente a quella di cui all’articolo 5.

Inoltre, di concerto con le persone o le entità interessate, la Commissione può valutare altre norme e procedure, quali quelle inerenti le spese per la gestione delle prassi contabili delle persone o entità. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione può decidere di fare affidamento su tali norme e procedure.

Le persone o le entità che sono state sottoposte a valutazione conformemente al primo e secondo comma informano senza indugio la Commissione in merito a eventuali modifiche sostanziali apportate ai loro sistemi, norme o procedure che possono incidere sull’attendibilità della valutazione della Commissione.

5.   Qualora le persone o entità interessate rispettino soltanto parzialmente i requisiti di cui al paragrafo 4, la Commissione adotta opportune misure di vigilanza per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione. Tali misure sono specificate nei pertinenti accordi. Le informazioni su tali eventuali misure sono messe a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio, se questi le richiedono.

6.   La Commissione può decidere di non richiedere una valutazione ex ante di cui ai paragrafi 3 e 4:

a)

per gli organismi dell’Unione di cui agli articoli 70 e 71 e per gli organismi o le persone di cui all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto viii), che hanno adottato regole finanziarie previo accordo della Commissione;

b)

per i paesi terzi o gli organismi da essi designati, nella misura in cui la Commissione mantiene responsabilità a livello di gestione finanziaria che garantiscono una sufficiente tutela degli interessi finanziari dell’Unione, oppure

c)

per le procedure richieste specificatamente dalla Commissione, comprese le proprie e quelle specificate in atti di base.

7.   Qualora i sistemi, le norme e le procedure delle persone o delle entità di cui all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), vengano valutati come appropriati, i contributi dell’Unione a tali persone o entità possono essere eseguiti conformemente al presente titolo. Qualora tali persone o entità partecipino a un invito a presentare proposte, esse si attengono alle norme dell’invito stesso contenute nel titolo VIII. In tal caso, l’ordinatore può decidere di firmare un accordo di contributo o una convenzione di finanziamento invece di una convenzione di sovvenzione.

Articolo 155

Esecuzione dei fondi dell’Unione e delle garanzie di bilancio

1.   Le persone e le entità che eseguono fondi dell’Unione o garanzie di bilancio trasmettono alla Commissione la documentazione seguente:

a)

una relazione sull’esecuzione dei fondi dell’Unione o delle garanzie di bilancio, anche riguardo all’adempimento delle condizioni o al conseguimento dei risultati di cui all’articolo 125, paragrafo 1, primo comma, lettera a);

b)

qualora il contributo sia destinato al rimborso delle spese sostenute, i rispettivi conti relativi a tali spese;

c)

una dichiarazione di gestione relativa alle informazioni di cui alla lettera a) e, se opportuno, alla lettera b), attestante che:

i)

le informazioni sono presentate correttamente e sono complete ed esatte;

ii)

i fondi dell’Unione sono stati utilizzati per le finalità previste, definite negli accordi di contributo, nelle convenzioni di finanziamento o negli accordi di garanzia o eventualmente nella pertinente normativa settoriale;

iii)

i sistemi di controllo predisposti offrono le necessarie garanzie quanto alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;

d)

un riepilogo delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati, comprese un’analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi e le azioni correttive avviate o programmate.

Se ha luogo il riconoscimento reciproco degli audit di cui all’articolo 127, il riepilogo di cui primo comma, lettera d), del presente paragrafo contiene tutta la documentazione sull’audit oggetto di riconoscimento.

Per azioni che si concludono prima della fine dell’esercizio interessato, la relazione finale può sostituire la dichiarazione di gestione di cui al primo comma, lettera c), purché sia presentata anteriormente al 15 febbraio dell’esercizio successivo.

La documentazione di cui al primo comma è corredata del parere di un organismo di audit indipendente elaborato conformemente alle norme riconosciute a livello internazionale in materia di audit. Detto parere accerta se i sistemi di controllo istituiti funzionano correttamente e sono efficaci in termini di costi e se le operazioni sottostanti sono legittime e regolari. Il parere riferisce altresì se l’l’audit mette in dubbio le asserzioni contenute nella dichiarazione di gestione di cui al primo comma, lettera c). In mancanza di tale parere, l’ordinatore può cercare di ottenere un livello di certezza equivalente tramite altri mezzi indipendenti.

La documentazione di cui al primo comma è trasmessa alla Commissione entro il 15 febbraio dell’esercizio successivo. Il parere di cui al terzo comma è trasmesso alla Commissione entro il 15 marzo di tale esercizio.

Gli obblighi stabiliti nel presente paragrafo lasciano impregiudicati gli accordi conclusi con la BEI, il FEI, le organizzazioni degli Stati membri, le organizzazioni internazionali e i paesi terzi. Per quanto riguarda la dichiarazione di gestione, tali accordi prevedono almeno l’obbligo per tali entità di trasmettere ogni anno alla Commissione l’attestazione che, nell’esercizio interessato, i fondi dell’Unione sono stati utilizzati e contabilizzati in conformità dell’articolo 154, paragrafi 3 e 4, e degli obblighi previsti da tali accordi. Se l’azione attuata non supera i 18 mesi, tale attestazione può essere integrata nella relazione finale.

2.   Nell’eseguire fondi dell’Unione le persone e le entità sono tenute a:

a)

rispettare il diritto dell’Unione applicabile e le norme concordate a livello internazionale e dell’Unione e, pertanto, non sostenere azioni che contribuiscano al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo, all’elusione, alla frode o all’evasione fiscali;

b)

nell’attuare gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio in conformità del titolo X, non partecipare a operazioni nuove o rinnovate con entità costituite o stabilite in giurisdizioni segnalate nell’ambito della pertinente politica dell’Unione in materia di giurisdizioni non cooperative, o che sono individuate quali paesi terzi ad alto rischio conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849, o che non rispettano effettivamente le norme fiscali concordate a livello internazionale o dell’Unione in materia di trasparenza e scambio di informazioni.

Le entità possono derogare al primo comma, lettera b), soltanto se l’azione è attuata fisicamente in una di tali giurisdizioni e non vi sono indicazioni che l’operazione in questione rientri in una delle categorie di cui al primo comma, lettera a).

Nel concludere accordi con intermediari finanziari, le entità che attuano gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio in conformità del titolo X recepiscono i requisiti di cui al presente paragrafo nei pertinenti accordi e chiedono agli intermediari finanziari di rendere conto della loro osservanza.

3.   Nell’attuare gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio in conformità del titolo X, le persone e le entità applicano i principi e le norme stabiliti dal diritto dell’Unione in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in particolare, il regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio (53) e la direttiva (UE) 2015/849. Esse subordinano la concessione di finanziamenti a norma del presente regolamento alla divulgazione di informazioni sulla titolarità effettiva in conformità della direttiva (UE) 2015/849 e pubblicano informazioni per paese ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (54).

4.   La Commissione verifica che i fondi dell’Unione o le garanzie di bilancio siano stati utilizzati conformemente alle condizioni stabilite nei pertinenti accordi. Qualora i costi sostenuti dalla persona o dall’entità siano rimborsati sulla base di un’opzione semplificata in materia di costi conformemente all’articolo 125, paragrafo 1, primo comma, lettere c), d) ed e), si applicano, mutatis mutandis, l’articolo 181, paragrafi da 1 a 5, e gli articoli da 182 a 185. Qualora i fondi dell’Unione o le garanzie di bilancio siano stati utilizzati in violazione degli obblighi previsti dai pertinenti accordi, si applica l’articolo 131.

5.   Per le azioni finanziate da una pluralità di donatori, qualora il contributo dell’Unione sia destinato al rimborso delle spese, la procedura di cui al paragrafo 4 consiste nella verifica dell’utilizzo, da parte delle persone o delle entità, di un importo corrispondente a quello versato dalla Commissione per l’azione interessata, conformemente alle condizioni stabilite nella pertinente convenzione di sovvenzione o di finanziamento o nel pertinente accordo di contributo.

6.   Gli accordi di contributo, le convenzioni di finanziamento e gli accordi di garanzia definiscono chiaramente le responsabilità e gli obblighi della persona o dell’entità che esegue i fondi dell’Unione, compresi gli obblighi di cui all’articolo 129 e le condizioni relative al versamento del contributo. Se del caso, tali accordi definiscono altresì la remunerazione concordata tra le parti, che è commisurata alle condizioni in base alle quali sono attuate le azioni, tenendo debitamente conto delle situazioni di crisi e di fragilità, e si basa eventualmente sulla performance. Tali accordi contengono inoltre le norme in materia di rendicontazione alla Commissione sull’esecuzione dei compiti assegnati, sui risultati attesi, comprensivi degli indicatori per misurare la performance, e sull’obbligo per le persone o le entità che eseguono i fondi dell’Unione di informare senza indugio la Commissione su eventuali casi individuati di frode e di irregolarità e sulle azioni che si intendono adottare.

7.   Tutti gli accordi di contributo, le convenzioni di finanziamento e gli accordi di garanzia sono messi a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio su loro richiesta.

8.   Il presente articolo non si applica al contributo dell’Unione agli organismi dell’Unione oggetto di una procedura di discarico distinta, a norma degli articoli 70 e 71, eccezion fatta per eventuali accordi di contributo ad hoc.

Articolo 156

Gestione indiretta con le organizzazioni internazionali

1.   Conformemente all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii), la Commissione può eseguire il bilancio indirettamente con organizzazioni internazionali del settore pubblico istituite mediante accordi internazionali («organizzazioni internazionali») e con agenzie specializzate istituite da tali organizzazioni. Tali accordi sono trasmessi alla Commissione nell’ambito della valutazione svolta da quest’ultima a norma dell’articolo 154, paragrafo 3.

2.   Sono assimilate alle organizzazioni internazionali le seguenti organizzazioni:

a)

il Comitato internazionale della Croce rossa;

b)

la Federazione internazionale delle Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.

3.   La Commissione può adottare una decisione debitamente motivata che assimila un’organizzazione senza scopo di lucro a un’organizzazione internazionale, purché questa soddisfi le seguenti condizioni:

a)

sia dotata di personalità giuridica e di organi di governo autonomi;

b)

sia stata costituita per svolgere compiti specifici di interesse internazionale generale;

c)

almeno sei Stati membri aderiscano all’organizzazione senza scopo di lucro;

d)

sia dotata di adeguate garanzie finanziarie;

e)

operi sulla base di una struttura permanente e conformemente a sistemi, norme e procedure che possono essere valutati in conformità dell’articolo 154, paragrafo 3.

4.   Quando le organizzazioni internazionali eseguono fondi in regime di gestione indiretta, si applicano gli accordi di verifica con esse conclusi.

Articolo 157

Gestione indiretta con le organizzazioni degli Stati membri

1.   Conformemente all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punti v) e vi), la Commissione può eseguire il bilancio indirettamente con organizzazioni degli Stati membri.

2.   Quando esegue il bilancio indirettamente con le organizzazioni degli Stati membri, la Commissione fa affidamento sui sistemi, sulle norme e sulle procedure di tali organizzazioni, valutate conformemente all’articolo 154, paragrafi 3 e 4.

3.   Gli accordi quadro relativi a partenariati finanziari conclusi con organizzazioni degli Stati membri in conformità dell’articolo 130 precisano ulteriormente la portata e le modalità del riconoscimento reciproco dei sistemi, delle norme e delle procedure delle organizzazioni degli Stati membri e possono includere disposizioni specifiche in materia di riconoscimento reciproco delle valutazioni e degli audit di cui agli articoli 126 e 127.

Articolo 158

Gestione indiretta con i paesi terzi

1.   La Commissione può eseguire il bilancio indirettamente con un paese terzo o gli organismi da questo designati di cui all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto i), mediante la conclusione di una convenzione di finanziamento che descrive l’intervento dell’Unione nel paese terzo e stabilisce il metodo di attuazione di ciascuna parte dell’azione.

2.   Per la parte dell’azione attuata indirettamente con il paese terzo o gli organismi da esso designati, la convenzione di finanziamento, oltre agli elementi di cui all’articolo 155, paragrafo 5, definisce chiaramente i ruoli e le responsabilità del paese terzo e della Commissione nell’esecuzione dei fondi. La convenzione di finanziamento stabilisce inoltre le norme e le procedure che devono essere applicate dal paese terzo nell’esecuzione dei fondi dell’Unione.

Articolo 159

Operazioni di finanziamento misto

1.   Le operazioni di finanziamento misto sono gestite dalla Commissione oppure da persone o entità che eseguono fondi dell’Unione conformemente all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c).

2.   Quando gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio sono attuati nell’ambito di un meccanismo o di una piattaforma di finanziamento misto, si applica il titolo X.

3.   Per quanto riguarda gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio eseguite nell’ambito di meccanismi o piattaforme di finanziamento misto, si considera soddisfatto l’articolo 209, paragrafo 2, primo comma, lettera h), se è effettuata una valutazione ex ante prima della costituzione del meccanismo o della piattaforma di finanziamento misto pertinenti.

4.   A livello di meccanismo o di piattaforma di finanziamento misto sono redatte relazioni annuali a norma dell’articolo 249, che tengono conto di tutti gli strumenti finanziari e delle garanzie di bilancio raggruppati nel meccanismo o nella piattaforma e indicano chiaramente i diversi tipi di sostegno finanziario nell’ambito degli stessi.

TITOLO VII

APPALTI E CONCESSIONI

CAPO 1

Disposizioni comuni

Articolo 160

Principi applicabili agli appalti e ambito di applicazione

1.   Tutti i contratti finanziati interamente o parzialmente dal bilancio rispettano i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione.

2.   Tutti i contratti sono messi a gara assicurando la più ampia concorrenza, salvo nel caso di ricorso alla procedura di cui all’articolo 164, paragrafo 1, lettera d).

Il valore stimato di un contratto non è stabilito con l’intenzione di eludere le norme applicabili e nessun contratto è frazionato a tal fine.

L’amministrazione aggiudicatrice divide un contratto in lotti ogniqualvolta sia opportuno, tenendo debitamente conto di un’ampia concorrenza.

3.   Le amministrazioni aggiudicatrici non ricorrono a contratti quadro in modo improprio o in modo tale che abbiano per scopo o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza.

4.   Il JRC può ricevere finanziamenti imputati a stanziamenti diversi da quelli per la ricerca e lo sviluppo tecnologico nell’ambito della sua partecipazione a procedure di appalto finanziate, in tutto o in parte, dal bilancio.

5.   Le norme in materia di appalti di cui al presente regolamento non si applicano alle attività del JRC per conto terzi, con l’eccezione dei principi di trasparenza e di parità di trattamento.

Articolo 161

Allegato sugli appalti e delega di potere

Le disposizioni dettagliate concernenti gli appalti figurano nell’allegato I del presente regolamento. Per assicurare che, quando aggiudicano appalti per proprio conto, le istituzioni dell’Unione applichino norme identiche a quelle imposte alle amministrazioni aggiudicatrici disciplinate dalle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 269 del presente regolamento per modificare l’allegato I del presente regolamento, al fine di allineare tale allegato alle modifiche apportate a dette direttive e di introdurre i relativi adeguamenti tecnici.

Articolo 162

Contratti misti e vocabolario comune per gli appalti pubblici

1.   Un contratto misto avente per oggetto due o più tipi di appalti (lavori, forniture o servizi) o concessioni (lavori o servizi), o avente per oggetto sia appalti che concessioni, è aggiudicato in conformità delle disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l’oggetto principale del contratto in questione.

2.   Nel caso di appalti misti che constano di forniture e servizi, l’oggetto principale è determinato raffrontando i valori rispettivi delle forniture e dei servizi.

Un contratto riguardante un solo tipo di appalto (lavori, forniture o servizi) e concessioni (lavori o servizi) è aggiudicato in conformità delle disposizioni applicabili all’appalto pubblico in questione.

3.   Il presente titolo non si applica ai contratti di assistenza tecnica conclusi con la BEI o il FEI.

4.   Ogni riferimento alle nomenclature nel contesto degli appalti è effettuato sulla base del Vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) di cui al regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (55).

Articolo 163

Misure di pubblicità

1.   Per le procedure di valore pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 175, paragrafo 1, o all’articolo 178, l’amministrazione aggiudicatrice pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea:

a)

un bando di gara per avviare la procedura, tranne nel caso della procedura di cui all’articolo 164, paragrafo 1, lettera d);

b)

un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura.

2.   Le procedure di valore inferiore alle soglie di cui all’articolo 175, paragrafo 1, o all’articolo 178 sono oggetto di un’adeguata pubblicità.

3.   La pubblicazione di talune informazioni relative all’aggiudicazione di un contratto può essere omessa qualora la divulgazione ostacoli l’applicazione della legge, o sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali degli operatori economici oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra di loro.

Articolo 164

Procedure di appalto

1.   Le procedure di aggiudicazione di contratti di concessione o di appalti pubblici, compresi i contratti quadro, assumono una delle seguenti forme:

a)

procedura aperta;

b)

procedura ristretta, anche tramite un sistema dinamico di acquisizione;

c)

concorso di progettazione;

d)

procedura negoziata, anche senza previa pubblicazione;

e)

dialogo competitivo;

f)

procedura competitiva con negoziazione;

g)

partenariato per l’innovazione;

h)

procedure che comportano un invito a manifestare interesse.

2.   Nelle procedure aperte qualsiasi operatore economico interessato può presentare un’offerta.

3.   Nelle procedure ristrette, nei dialoghi competitivi, nelle procedure competitive con negoziazione e nei partenariati per l’innovazione qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione fornendo le informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice. L’amministrazione aggiudicatrice invita a presentare un’offerta tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione e che non rientrano in alcuna delle situazioni di cui agli articoli 136, paragrafo 1, e 141, paragrafo 1.

Fatto salvo il primo comma, l’amministrazione aggiudicatrice può limitare il numero di candidati da invitare a partecipare alla procedura sulla base di criteri di selezione oggettivi e non discriminatori indicati nel bando di gara o nell’invito a manifestare interesse. Il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un’effettiva concorrenza.

4.   In tutte le procedure che comportano una negoziazione, l’amministrazione aggiudicatrice negozia con gli offerenti le offerte iniziali e le eventuali offerte successive o parti di esse, tranne le offerte finali, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri precisati nei documenti di gara non sono soggetti a negoziazione.

Un’amministrazione aggiudicatrice può aggiudicare un contratto sulla base dell’offerta iniziale senza negoziazione qualora abbia indicato, nei documenti di gara, che si riserva la possibilità di farlo.

5.   L’amministrazione aggiudicatrice può ricorrere:

a)

alla procedura aperta o ristretta per qualunque acquisto;

b)

a procedure che comportano un invito a manifestare interesse per contratti di valore inferiore alla soglia di cui all’articolo 175, paragrafo 1, per preselezionare candidati da invitare a presentare offerte in risposta a futuri inviti ristretti a presentare offerte o per stilare un elenco di potenziali offerenti da invitare a presentare domande di partecipazione od offerte;

c)

a un concorso di progettazione per acquisire un piano o un progetto selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara;

d)

al partenariato per l’innovazione per sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano;

e)

alla procedura competitiva con negoziazione o al dialogo competitivo per contratti di concessione, per gli appalti di servizi di cui all’allegato XIV della direttiva 2014/24/UE, nei casi in cui sono state presentate solo offerte irregolari o inaccettabili in risposta a una procedura aperta o ristretta dopo il completamento della procedura iniziale e per i casi in cui ciò sia giustificato da circostanze specifiche legate, tra l’altro, alla natura o alla complessità dell’oggetto del contratto o al tipo specifico di contratto, come ulteriormente precisato nell’allegato I del presente regolamento;

f)

alle procedure negoziate per contratti di valore inferiore alle soglie di cui all’articolo 175, paragrafo 1, o alla procedura negoziata senza previa pubblicazione, per tipi specifici di acquisti che esulano dall’ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE oppure in circostanze eccezionali chiaramente definite nell’allegato I del presente regolamento.

6.   Un sistema dinamico di acquisizione è aperto per tutta la sua durata a ogni operatore economico che soddisfa i criteri di selezione.

L’amministrazione aggiudicatrice segue le norme relative alla procedura ristretta per gli appalti tramite un sistema dinamico di acquisizione.

Articolo 165

Appalto interistituzionale e appalto congiunto

1.   Nei casi in cui un contratto o un contratto quadro riveste interesse per due o più istituzioni dell’Unione, agenzie esecutive od organismi dell’Unione di cui agli articoli 70 e 71 e ogniqualvolta vi sia la possibilità di migliorare l’efficienza, le amministrazioni aggiudicatrici interessate hanno la facoltà di eseguire la procedura e la gestione del successivo contratto o contratto quadro su base interistituzionale sotto la guida di una delle amministrazioni aggiudicatrici.

Possono partecipare alle procedure interistituzionali anche gli organismi e le persone incaricati di attuare azioni specifiche della PESC di cui al titolo V del TUE, nonché l’Ufficio del segretario del Consiglio superiore delle scuole europee.

Le condizioni stabilite da un contratto quadro si applicano solo tra le amministrazioni aggiudicatrici individuate a tale fine nei documenti di gara e gli operatori economici parti del contratto quadro.

2.   Nei casi in cui un contratto o un contratto quadro è necessario per l’attuazione di un’azione comune fra un’istituzione dell’Unione e una o più amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri, la procedura di appalto può essere condotta congiuntamente dall’istituzione dell’Unione e dalle amministrazioni aggiudicatrici.

Con gli Stati dell’EFTA e con i paesi candidati all’adesione all’Unione si può procedere a un appalto congiunto se tale possibilità è stata specificamente prevista in un trattato bilaterale o multilaterale.

All’appalto congiunto si applicano le disposizioni procedurali delle istituzioni dell’Unione.

Quando l’amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro detiene o gestisce una quota del valore stimato totale del contratto pari o superiore al 50 %, oppure in altri casi debitamente motivati, l’istituzione dell’Unione può decidere che all’appalto congiunto si applichino le norme procedurali dell’amministrazione aggiudicatrice dello Stato membro, purché tali norme possano essere considerate equivalenti a quelle dell’istituzione dell’Unione.

L’istituzione dell’Unione e l’amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro, di uno Stato dell’EFTA o di un paese candidato all’adesione all’Unione coinvolti congiuntamente nell’appalto si accordano, in particolare, sulle modalità pratiche della valutazione delle richieste di partecipazione o delle offerte, sull’aggiudicazione del contratto, sul diritto applicabile al contratto e sul giudice competente in caso di controversie.

Articolo 166

Preparazione di una procedura di appalto

1.   Prima dell’avvio di una procedura di appalto, l’amministrazione aggiudicatrice può svolgere una consultazione preliminare di mercato ai fini della preparazione della procedura.

2.   Nei documenti di gara l’amministrazione aggiudicatrice individua l’oggetto dell’appalto fornendo una descrizione delle sue esigenze e illustrando le caratteristiche richieste dei lavori, delle forniture o dei servizi da acquistare e specifica i criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione applicabili. L’amministrazione aggiudicatrice indica altresì quali elementi definiscono i requisiti minimi che tutte le offerte devono soddisfare. I requisiti minimi comprendono il rispetto degli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale applicabili elencate nell’allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Articolo 167

Aggiudicazione dei contratti

1.   I contratti sono aggiudicati sulla base dei criteri di aggiudicazione, purché l’amministrazione aggiudicatrice abbia verificato che:

a)

l’offerta è conforme ai requisiti minimi precisati nei documenti di gara;

b)

il candidato od offerente non si trova in situazione di esclusione ai sensi dell’articolo 136 o di rigetto ai sensi dell’articolo 141;

c)

il candidato od offerente soddisfa i criteri di selezione indicati nei documenti di gara e non è soggetto a conflitti d’interesse che possano influire negativamente sull’esecuzione del contratto.

2.   L’amministrazione aggiudicatrice applica i criteri di selezione per valutare la capacità del candidato od offerente. I criteri di selezione riguardano unicamente la capacità giuridica e normativa per esercitare l’attività professionale, la capacità economica e finanziaria e la capacità tecnica e professionale. Il JRC è considerato conforme ai criteri di capacità finanziaria.

3.   L’amministrazione aggiudicatrice applica i criteri di aggiudicazione per valutare l’offerta.

4.   L’amministrazione aggiudicatrice procede all’aggiudicazione dei contratti sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, applicando uno dei tre metodi di aggiudicazione, vale a dire prezzo più basso, costo più basso o miglior rapporto qualità/prezzo.

Per il metodo del costo più basso, l’amministrazione aggiudicatrice segue un approccio basato sul rapporto costi-benefici, compreso il calcolo del costo del ciclo di vita.

Per il miglior rapporto qualità/prezzo, l’amministrazione aggiudicatrice tiene conto del prezzo o costo e di altri criteri di qualità connessi all’oggetto del contratto.

Articolo 168

Presentazione, comunicazione elettronica e valutazione

1.   L’amministrazione aggiudicatrice stabilisce i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione in conformità del punto 24 dell’allegato I e tenendo conto della complessità dell’acquisto, in modo che gli operatori economici dispongano di un congruo periodo di tempo per preparare l’offerta.

2.   Se ritenuto opportuno e proporzionato, l’amministrazione aggiudicatrice può esigere dagli offerenti la costituzione una garanzia affinché le offerte presentate non siano ritirate prima della firma del contratto. La garanzia richiesta è pari all’1 - 2 % del valore stimato totale del contratto.

L’amministrazione aggiudicatrice svincola le garanzie:

a)

rispetto agli offerenti o alle offerte respinti di cui al punto 30.2, lettera b) o c), dell’allegato I, previa informazione sull’esito della procedura;

b)

rispetto agli offerenti classificati di cui al punto 30.2, lettera e), dell’allegato I, previa firma del contratto.

3.   L’amministrazione aggiudicatrice apre tutte le domande di partecipazione e le offerte. Tuttavia respinge:

a)

le domande di partecipazione e le offerte che non rispettano il termine per la ricezione, senza aprirle;

b)

le offerte già aperte quando sono pervenute, senza esaminarne il contenuto.

4.   L’amministrazione aggiudicatrice valuta tutte le domande di partecipazione od offerte non respinte nella fase di apertura di cui al paragrafo 3 sulla base dei criteri indicati nei documenti di gara, al fine di aggiudicare il contratto oppure di procedere a un’asta elettronica.

5.   L’ordinatore può rinunciare alla nomina del comitato di valutazione a norma dell’articolo 150, paragrafo 2, nei seguenti casi:

a)

se il valore del contratto è inferiore alle soglie di cui all’articolo 175, paragrafo 1;

b)

in funzione di un’analisi dei rischi nei casi di cui al punto 11.1, secondo comma, lettere c) ed e), lettera f), punti i) e iii), e lettera h), dell’allegato I;

c)

in funzione di un’analisi dei rischi alla riapertura del confronto competitivo nell’ambito di un contratto quadro;

d)

per le procedure nell’ambito delle azioni esterne di valore pari o inferiore a 20 000 EUR.

6.   Le domande di partecipazione e le offerte che non rispettano tutte le prescrizioni minime figuranti nei documenti di gara sono respinte.

Articolo 169

Contatti durante la procedura di appalto

1.   Prima della scadenza del termine per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte l’amministrazione aggiudicatrice può comunicare informazioni supplementari circa i documenti di gara se si accorge di un errore o di un’omissione nella redazione o su richiesta dei candidati od offerenti. Le informazioni fornite sono comunicate a tutti i candidati od offerenti.

2.   Dopo la scadenza del termine per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte, tutti i casi in cui sono stati conclusi contatti e i casi debitamente motivati in cui non sono stati stipulati contatti, di cui all’articolo 151, sono registrati nel fascicolo di gara.

Articolo 170

Decisione di aggiudicazione e informazione ai candidati od offerenti

1.   L’ordinatore responsabile designa l’aggiudicatario del contratto, nel rispetto dei criteri di selezione e di aggiudicazione indicati nei documenti di gara.

2.   L’amministrazione aggiudicatrice comunica a ogni candidato od offerente la cui domanda di partecipazione od offerta è stata respinta i motivi del rigetto, nonché la durata dei periodi di status quo di cui agli articoli 175, paragrafo 2, e 178, paragrafo 1.

Per l’aggiudicazione di contratti specifici nell’ambito di un contratto quadro con riapertura del confronto competitivo, l’amministrazione aggiudicatrice informa gli offerenti dell’esito della valutazione.

3.   L’amministrazione aggiudicatrice comunica a ogni offerente che non si trova in una situazione di esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1, che non è respinto ai sensi dell’articolo 141, la cui offerta è conforme ai documenti di gara e che ne fa domanda per iscritto, le informazioni seguenti:

a)

il nome dell’aggiudicatario, o degli aggiudicatari nel caso di un contratto quadro, e, a eccezione del caso di un contratto specifico nell’ambito di un contratto quadro con riapertura del confronto competitivo, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta, il prezzo pagato o il valore del contratto, a seconda del caso;

b)

l’andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.

Tuttavia, l’amministrazione aggiudicatrice può decidere di non divulgare talune informazioni qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico ovvero pregiudichi i legittimi interessi commerciali degli operatori economici o possa distorcere la concorrenza leale tra di loro.

Articolo 171

Annullamento della procedura di appalto

Fino al momento della firma del contratto l’amministrazione aggiudicatrice può annullare la procedura di appalto senza che i candidati o gli offerenti abbiano diritto ad alcun risarcimento.

La decisione è motivata ed è resa nota ai candidati o offerenti con la massima tempestività.

Articolo 172

Esecuzione e modifiche del contratto

1.   L’esecuzione del contratto non ha inizio prima che lo stesso sia stato firmato.

2.   L’amministrazione aggiudicatrice può modificare un contratto o un contratto quadro senza organizzare una procedura di appalto soltanto nei casi di cui al paragrafo 3 e purché la modifica non muti l’oggetto del contratto o del contratto quadro.

3.   Un contratto, un contratto quadro o un contratto specifico nell’ambito di un contratto quadro può essere modificato senza una nuova procedura di appalto nei seguenti casi:

a)

se si sono resi necessari lavori, forniture o servizi supplementari da parte del contraente originario che non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

i)

un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi tecnici legati ai requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti;

ii)

un cambiamento del contraente comporterebbe per l’amministrazione aggiudicatrice una sostanziale duplicazione dei costi;

iii)

l’eventuale aumento di prezzo, ivi compreso il valore complessivo netto delle successive modifiche, non eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;

b)

se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i)

la necessità di modifica è determinata da circostanze che un’amministrazione aggiudicatrice diligente non poteva prevedere;

ii)

l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;

c)

se il valore della modifica è inferiore alle soglie seguenti:

i)

le soglie di cui all’articolo 175, paragrafo 1, e al punto 38 dell’allegato I nell’ambito delle azioni esterne, applicabili al momento della modifica; e

ii)

il 10 % del valore del contratto iniziale per gli appalti pubblici di servizi e forniture e per i contratti di concessione di lavori o servizi e il 15 % del valore del contratto iniziale per i contratti pubblici di lavori;

d)

se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

i)

i requisiti minimi della procedura di appalto iniziale non sono modificati;

ii)

qualsiasi modifica successiva del valore è conforme alle condizioni di cui alla lettera c) del presente comma, a meno che tale modifica di valore non risulti dalla rigorosa applicazione dei documenti di gara o delle disposizioni contrattuali.

Il valore del contratto iniziale non tiene conto delle revisioni del prezzo.

Il valore complessivo netto di più modifiche successive ai sensi del primo comma, lettera c), non supera alcuna soglia ivi stabilita.

L’amministrazione aggiudicatrice applica le misure di pubblicità ex post di cui all’articolo 163.

Articolo 173

Garanzie di esecuzione e ritenute di garanzia

1.   Una garanzia di esecuzione ammonta al massimo al 10 % del valore totale dell’appalto.

Essa è integralmente svincolata dopo il collaudo definitivo dei lavori, delle forniture o dei servizi complessi, entro un periodo conforme ai termini di cui all’articolo 116, paragrafo 1, che deve essere specificato nel contratto. La garanzia può essere svincolata parzialmente o integralmente dopo il collaudo provvisorio dei lavori, delle forniture o dei servizi complessi.

2.   Una ritenuta di garanzia corrispondente al massimo al 10 % del valore totale dell’appalto può essere costituita mediante trattenute sui pagamenti intermedi man mano che questi sono effettuati oppure mediante trattenuta sul pagamento finale.

L’amministrazione aggiudicatrice stabilisce l’importo della ritenuta di garanzia, che è proporzionato ai rischi individuati in relazione all’esecuzione del contratto, tenuto conto dell’oggetto e delle condizioni commerciali usualmente applicate nel settore in questione.

Non può farsi ricorso a una ritenuta di garanzia in un contratto nell’ambito del quale è stata richiesta una garanzia di esecuzione che non è stata svincolata.

3.   Il contraente può presentare richiesta, subordinata all’approvazione dell’amministrazione aggiudicatrice, di sostituire la ritenuta di garanzia con un altro tipo di garanzia di cui all’articolo 152.

4.   L’amministrazione aggiudicatrice svincola la ritenuta di garanzia dopo la scadenza del periodo di responsabilità contrattuale, entro un periodo conforme ai termini di cui all’articolo 116, paragrafo 1, e che deve essere specificato nel contratto.

CAPO 2

Disposizioni relative agli appalti aggiudicati da istituzioni dell’Unione per proprio conto

Articolo 174

L’amministrazione aggiudicatrice

1.   Le istituzioni dell’Unione, le agenzie esecutive e gli organismi dell’Unione di cui agli articoli 70 e 71 sono considerati amministrazioni aggiudicatrici per i contratti che aggiudicano per proprio conto, salvo quando acquistano da una centrale di committenza. I servizi delle istituzioni dell’Unione non sono considerati amministrazioni aggiudicatrici quando concludono tra loro accordi sul livello dei servizi.

Le istituzioni dell’Unione considerate amministrazioni aggiudicatrici conformemente al primo comma delegano, in conformità dell’articolo 60, i poteri necessari per esercitare la funzione di amministrazione aggiudicatrice.

2.   Ciascun ordinatore delegato o sottodelegato nell’ambito di ciascuna istituzione dell’Unione valuta se siano raggiunte le soglie di cui all’articolo 175, paragrafo 1.

Articolo 175

Soglie applicabili e periodo di status quo

1.   Ai fini dell’aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione, l’amministrazione aggiudicatrice rispetta le soglie stabilite all’articolo 4, lettere a) e b), della direttiva 2014/24/UE all’atto della selezione di una procedura di cui all’articolo 164, paragrafo 1, del presente regolamento. Tali soglie determinano le misure di pubblicità di cui all’articolo 163, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.

2.   Fatte salve le eccezioni e condizioni specificate nell’allegato I del presente regolamento, nel caso di contratti il cui valore superi le soglie di cui al paragrafo 1 l’amministrazione aggiudicatrice non firma il contratto o il contratto quadro con l’aggiudicatario prima che sia trascorso un periodo di status quo.

3.   Il periodo di status quo ha una durata di 10 giorni se si usano mezzi di comunicazione elettronici, di 15 giorni se si usano altri mezzi.

Articolo 176

Norme in materia di accesso agli appalti

1.   La partecipazione alle procedure di appalto è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche che rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati e a tutte le persone fisiche e giuridiche stabilite in un paese terzo che abbia concluso un accordo particolare con l’Unione nel settore degli appalti, secondo il disposto di tale accordo. La partecipazione è inoltre aperta alle organizzazioni internazionali.

2.   Ai fini dell’articolo 160, paragrafo 4, il JRC è considerato una persona giuridica stabilita in uno Stato membro.

Articolo 177

Norme dell’Organizzazione mondiale del commercio in materia di appalti

Qualora sia applicabile l’accordo plurilaterale sugli appalti pubblici concluso nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio, la procedura di appalto è aperta anche agli operatori economici stabiliti negli Stati che hanno ratificato tale accordo, alle condizioni da esso previste.

CAPO 3

Disposizioni relative agli appalti nell’ambito delle azioni esterne

Articolo 178

Aggiudicazione degli appalti per l’azione esterna

1.   Agli appalti di cui al presente capo si applicano le disposizioni generali di cui al presente titolo, capo 1, fatte salve le disposizioni specifiche sulle modalità di aggiudicazione degli appalti esterni previste nel capo 3 dell’allegato I. Agli appalti di cui al presente capo non si applicano gli articoli da 174 a 177.

Fatte salve le eccezioni e condizioni specificate nell’allegato I, l’amministrazione aggiudicatrice non firma il contratto o il contratto quadro con l’aggiudicatario prima che sia trascorso un periodo di status quo. Il periodo di status quo ha una durata di 10 giorni se si usano mezzi di comunicazione elettronici, di 15 giorni se si usano altri mezzi.

L’articolo 163, l’articolo 164, paragrafo 1, lettere a) e b), e il secondo comma del presente paragrafo si applicano solo a partire da:

a)

300 000 EUR per gli appalti di servizi e di forniture;

b)

5 000 000 EUR per gli appalti di lavori.

2.   Il presente capo si applica:

a)

agli appalti non aggiudicati dalla Commissione per proprio conto;

b)

agli appalti aggiudicati da persone o entità che eseguono fondi dell’Unione a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), nei casi previsti dagli accordi di contributo o dalle convenzioni di finanziamento di cui all’articolo 154.

3.   Le procedure di appalto sono stabilite nelle convenzioni di finanziamento di cui all’articolo 158.

4.   Il presente capo non si applica ad azioni previste da atti di base settoriali specifici relativi agli aiuti in situazioni di crisi umanitaria, alle operazioni di protezione civile e alle azioni di aiuto umanitario.

Articolo 179

Norme in materia di accesso agli appalti nell’ambito delle azioni esterne

1.   La partecipazione alle procedure di appalto è aperta a parità di condizioni a tutti i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati e a tutte le altre persone fisiche e giuridiche in conformità delle disposizioni specifiche previste negli atti di base che disciplinano il settore della cooperazione interessato. La partecipazione è inoltre aperta alle organizzazioni internazionali.

2.   In circostanze eccezionali debitamente giustificate dall’ordinatore responsabile, possono essere ammessi a partecipare alle gare anche cittadini di paesi terzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   In caso di applicazione di un accordo relativo all’apertura del mercato degli appalti di beni o servizi cui partecipa l’Unione, le procedure di appalto per contratti finanziati tramite il bilancio sono aperte anche alle persone fisiche e giuridiche stabilite in paesi terzi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, alle condizioni definite in tale accordo.

TITOLO VIII

SOVVENZIONI

CAPO 1

Ambito di applicazione e forma delle sovvenzioni

Articolo 180

Ambito di applicazione e forma delle sovvenzioni

1.   Il presente titolo si applica alle sovvenzioni attribuite in regime di gestione diretta.

2.   Le sovvenzioni possono essere attribuite per finanziare:

a)

un’azione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo di una politica dell’Unione («sovvenzioni di un’azione»);

b)

il funzionamento di un organismo avente un obiettivo che si iscrive nell’ambito di una politica dell’Unione e la sostiene («sovvenzioni di funzionamento»).

Le sovvenzioni di funzionamento assumono la forma di un contributo finanziario al programma di lavoro dell’organismo di cui al primo comma, lettera b).

3.   Le sovvenzioni possono assumere una delle forme di cui all’articolo 125, paragrafo 1.

Quando la sovvenzione assume la forma di un finanziamento non collegato ai costi a norma dell’articolo 125, paragrafo 1, primo comma, lettera a):

a)

non si applicano le disposizioni in materia di ammissibilità e verifica dei costi di cui al presente titolo, in particolare, agli articoli 182, 184 e 185, all’articolo 186, paragrafi 2, 3 e 4, all’articolo 190, agli articoli 191, paragrafo 3, e 203, paragrafo 4;

b)

per quanto riguarda l’articolo 181, si applicano solo la procedura e le prescrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 di tale articolo, al paragrafo 4, primo comma, lettere a) e d), e secondo comma, e al paragrafo 5 di detto articolo.

4.   Ogni istituzione dell’Unione può aggiudicare appalti pubblici o attribuire sovvenzioni per attività di comunicazione. Le sovvenzioni possono essere attribuite se, a causa della natura delle attività, non è opportuno ricorrere ad appalti.

5.   Il JRC può ricevere finanziamenti imputati a stanziamenti diversi da quelli per la ricerca e lo sviluppo tecnologico nell’ambito della sua partecipazione a procedure di attribuzione delle sovvenzioni finanziate, in tutto o in parte, dal bilancio. In tali casi non si applicano l’articolo 198, paragrafo 4, per quanto riguarda la capacità finanziaria, e l’articolo 196, paragrafo 1, lettere da a) a d).

Articolo 181

Somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso

1.   Quando la sovvenzione assume la forma di somme forfettarie, costi unitari o finanziamenti a tasso fisso di cui all’articolo 125, paragrafo 1, primo comma, lettere c), d) o e), si applica il presente titolo, a eccezione delle disposizioni o parti di disposizioni relative alla verifica dell’ammissibilità dei costi effettivamente sostenuti.

2.   Laddove possibile e opportuno, le somme forfettarie, i costi unitari o i tassi fissi sono determinati in modo tale da consentirne il pagamento al conseguimento di realizzazioni e/o risultati concreti.

3.   Salvo disposizioni diverse dell’atto di base, il ricorso a somme forfettarie, costi unitari o finanziamenti a tasso fisso è autorizzato mediante decisione dell’ordinatore responsabile, che agisce in conformità delle norme interne dell’istituzione dell’Unione interessata.

4.   Nella decisione di autorizzazione figurano almeno:

a)

una giustificazione concernente l’adeguatezza di tali forme di finanziamento in considerazione della natura delle azioni o dei programmi di lavoro sovvenzionati, nonché dei rischi di irregolarità e frode e dei costi del controllo;

b)

l’individuazione dei costi o delle categorie di costi coperti dalle somme forfettarie, dai costi unitari o dai finanziamenti a tasso fisso che sono considerati ammissibili a norma dell’articolo 186, paragrafo 3, lettere c), e) ed f), e dell’articolo 186, paragrafo 4, a esclusione dei costi non ammissibili in conformità delle norme applicabili dell’Unione;

c)

la descrizione dei metodi per determinare le somme forfettarie, i costi unitari o i finanziamenti a tasso fisso. Tali metodi si basano su uno dei seguenti elementi:

i)

dati statistici, analoghi mezzi obiettivi o valutazioni di esperti fornite da esperti disponibili internamente o ingaggiati conformemente alle norme applicabili; oppure

ii)

un approccio beneficiario per beneficiario, facendo riferimento a dati storici certificati o verificabili del beneficiario o alle sue consuete prassi contabili;

d)

ove possibile, le condizioni essenziali che attivano il pagamento, compreso, se del caso, il conseguimento delle realizzazioni e/o dei risultati;

e)

ove le somme forfettarie, i costi unitari e i tassi fissi non siano fondati sulle realizzazioni e/o sui risultati, la giustificazione del motivo per cui non è possibile od opportuno un approccio fondato sulle realizzazioni e/o sui risultati.

I metodi di cui al primo comma, lettera c), garantiscono:

a)

il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, segnatamente l’adeguatezza dei relativi importi rispetto alle realizzazioni e/o ai risultati richiesti tenuto conto dei ricavi prevedibili generati dalle azioni o dai programmi di lavoro;

b)

la ragionevole osservanza dei principi di cofinanziamento e divieto del doppio finanziamento.

5.   La decisione di autorizzazione si applica per la durata del programma o dei programmi, salvo altrimenti disposto da tale decisione.

La decisione di autorizzazione può disciplinare il ricorso a somme forfettarie, costi unitari o tassi fissi applicabili a più di un programma di finanziamento specifico ove la natura delle attività o delle spese permetta un approccio comune. In tali casi la decisione di autorizzazione può essere adottata:

a)

dagli ordinatori responsabili, ove tutte le attività in questione rientrino nella loro sfera di competenza;

b)

dalla Commissione, ove opportuno alla luce della natura delle attività o delle spese oppure del numero di ordinatori interessati.

6.   L’ordinatore responsabile può autorizzare o imporre il finanziamento dei costi indiretti del beneficiario mediante applicazione di tassi fissi sino al massimale del 7 % del totale dei costi diretti ammissibili per l’azione. Con decisione motivata della Commissione può essere autorizzato un tasso fisso più elevato. L’ordinatore responsabile riferisce nella relazione annuale di attività di cui all’articolo 74, paragrafo 9, sulle decisioni adottate, sul tasso fisso autorizzato e sulle ragioni che hanno portato a tale decisione.

7.   I proprietari di PMI e altre persone fisiche che non ricevono uno stipendio possono dichiarare costi ammissibili a livello di personale per il lavoro svolto personalmente nell’ambito di un’azione o di un programma di lavoro, sulla base dei costi unitari autorizzati conformemente ai paragrafi da 1 a 6.

8.   I beneficiari possono dichiarare costi a livello di personale per l’attività svolta da volontari nell’ambito di un’azione o di un programma di lavoro, sulla base dei costi unitari autorizzati conformemente ai paragrafi da 1 a 6.

Articolo 182

Somme forfettarie uniche

1.   Una somma forfettaria di cui all’articolo 125, paragrafo 1, primo comma, lettera d), può coprire la totalità dei costi ammissibili di un’azione o di un programma di lavoro («somma forfettaria unica»).

2.   In conformità dell’articolo 181, paragrafo 4, le somme forfettarie uniche possono essere determinate sulla base del bilancio di previsione dell’azione o del programma di lavoro. Tale bilancio di previsione rispetta i principi di economia, efficienza ed efficacia. L’osservanza di tali principi è verificata ex ante al momento della valutazione della domanda di sovvenzione.

3.   Quando autorizza somme forfettarie uniche, l’ordinatore responsabile si attiene alle disposizioni dell’articolo 181.

Articolo 183

Verifiche e controlli sui beneficiari in relazione a somme forfettarie, costi unitari e tassi fissi

1.   L’ordinatore responsabile verifica, al più tardi prima del pagamento a saldo, il rispetto delle condizioni che attivano il pagamento delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi, compreso, ove richiesto, il conseguimento delle realizzazioni e/o dei risultati. Inoltre, il rispetto di tali condizioni può essere oggetto di controlli ex post.

Gli importi delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso determinati ex ante applicando il metodo autorizzato dall’ordinatore responsabile o dalla Commissione conformemente all’articolo 181 non sono rimessi in discussione da controlli ex post. È fatto salvo il diritto dell’ordinatore responsabile di verificare che siano soddisfatte le condizioni che attivano il pagamento di cui al primo comma del presente paragrafo, e di ridurre la sovvenzione conformemente all’articolo 131, paragrafo 4, qualora dette condizioni non siano rispettate o in caso di irregolarità, frode o violazione di altri obblighi. Ove le somme forfettarie, i costi unitari o i tassi fissi siano stabiliti in base alle consuete prassi contabili del beneficiario si applica l’articolo 185, paragrafo 2.

2.   La frequenza e la portata delle verifiche e dei controlli possono dipendere, tra l’altro, dalla natura dell’azione o dal beneficiario, comprese passate irregolarità o frodi a esso riconducibili.

3.   Le condizioni che attivano il pagamento delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi non richiedono la rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario.

4.   L’erogazione della sovvenzione sulla base di somme forfettarie, costi unitari o finanziamenti a tasso fisso non pregiudica il diritto di accesso ai registri dei beneficiari ai fini degli articoli 129 e 184.

5.   Ai fini delle verifiche e dei controlli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applica l’articolo 186, paragrafo 3, lettere a) e b).

Articolo 184

Valutazione periodica delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi

Il metodo di determinazione delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi, i dati sottostanti e i conseguenti importi, come anche l’adeguatezza di detti importi rispetto alle realizzazioni e/o ai risultati conseguiti, sono valutati periodicamente e, se del caso, adeguati conformemente all’articolo 181. La frequenza e la portata delle valutazioni dipendono dall’evoluzione e dalla natura dei costi, tenuto conto, in particolare, delle modifiche sostanziali dei prezzi di mercato e di altre circostanze pertinenti.

Articolo 185

Consuete prassi contabili del beneficiario

1.   Quando è autorizzato il ricorso alle consuete prassi contabili del beneficiario, l’ordinatore responsabile può valutare la conformità di tali prassi alle condizioni di cui all’articolo 181, paragrafo 4. Tale valutazione può essere effettuata ex ante o mediante una strategia appropriata di controlli ex post.

2.   Se la conformità delle consuete prassi contabili del beneficiario alle condizioni di cui all’articolo 181, paragrafo 4, è stata stabilita ex ante, gli importi delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso determinati dall’applicazione di tali prassi non sono rimessi in discussione da controlli ex post. Ciò non pregiudica la facoltà dell’ordinatore responsabile di ridurre la sovvenzione conformemente all’articolo 131, paragrafo 4.

3.   L’ordinatore responsabile può ritenere le consuete prassi contabili del beneficiario conformi alle condizioni di cui all’articolo 181, paragrafo 4, se esse sono accettate dalle autorità nazionali nell’ambito di regimi di finanziamento analoghi.

Articolo 186

Costi ammissibili

1.   Le sovvenzioni non superano un massimale globale espresso in termini di valore assoluto («importo massimo della sovvenzione»), fissato sulla base:

a)

dell’importo globale dei finanziamenti non collegati ai costi, nel caso di cui all’articolo 125, paragrafo 1, primo comma, lettera a);

b)

dei costi ammissibili stimati, ove possibile, nel caso di cui all’articolo 125, paragrafo 1, primo comma, lettera b);

c)

dell’importo globale dei costi ammissibili stimati chiaramente definiti in anticipo sotto forma di somme forfettarie, costi unitari o finanziamenti a tasso fisso di cui all’articolo 125, paragrafo 1, primo comma, lettere c), d) ed e).

Fatto salvo l’atto di base, le sovvenzioni possono inoltre essere espresse in percentuale dei costi ammissibili stimati quando la sovvenzione assume la forma di cui al primo comma, lettera b), o in percentuale delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso di cui al primo comma, lettera c).

Quando la sovvenzione assume la forma di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo e ove, a causa delle specificità di un’azione, la sovvenzione possa essere espressa solo in termini di valore assoluto, la verifica dei costi ammissibili è effettuata conformemente all’articolo 155, paragrafo 4, e, se del caso, all’articolo 155, paragrafo 5.

2.   Fatto salvo il tasso massimo di cofinanziamento specificato nell’atto di base:

a)

la sovvenzione non supera i costi ammissibili;

b)

quando la sovvenzione assume la forma di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), e ove i costi ammissibili stimati comprendano i costi relativi all’attività dei volontari di cui all’articolo 181, paragrafo 8, la sovvenzione non supera i costi ammissibili stimati diversi da quelli relativi all’attività dei volontari.

3.   I costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario, di cui all’articolo 125, paragrafo 1, primo comma, lettera b), soddisfano tutti i seguenti criteri:

a)

sono sostenuti nel corso della durata dell’azione o del programma di lavoro, a eccezione dei costi inerenti alle relazioni finali e ai certificati di audit;

b)

sono indicati nel bilancio stimato totale dell’azione o del programma di lavoro;

c)

sono necessari per attuare l’azione o il programma di lavoro oggetto della sovvenzione;

d)

sono identificabili e verificabili, in particolare sono iscritti nei documenti contabili del beneficiario e sono determinati secondo i principi contabili vigenti nel paese in cui è stabilito il beneficiario e secondo le consuete prassi contabili del beneficiario stesso;

e)

soddisfano le disposizioni della legislazione tributaria e sociale applicabili;

f)

sono ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell’economia e dell’efficienza.

4.   Gli inviti a presentare proposte precisano le categorie di costi considerati ammissibili al finanziamento dell’Unione.

Salvo diversamente disposto dall’atto di base e in aggiunta al paragrafo 3 del presente articolo, le seguenti categorie di costi sono ammissibili se l’ordinatore responsabile li ha dichiarati tali in base all’invito a presentare proposte:

a)

i costi relativi a una garanzia di prefinanziamento costituita dal beneficiario, ove detta garanzia sia richiesta dall’ordinatore responsabile ai sensi dell’articolo 152, paragrafo 1;

b)

i costi inerenti ai certificati relativi ai rendiconti finanziari e alle relazioni sulla verifica operativa, ove tali certificati o relazioni siano richiesti dall’ordinatore responsabile;

c)

l’IVA, quando non è recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull’IVA applicabile ed è versata da un beneficiario diverso da un soggetto non considerato passivo ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (56).

d)

i costi di ammortamento, purché effettivamente sostenuti dal beneficiario;

e)

i costi relativi alle retribuzioni del personale delle amministrazioni nazionali, nella misura in cui essi siano correlati ai costi delle attività che la pubblica autorità interessata non svolgerebbe se il progetto in questione non fosse realizzato.

Ai fini del secondo comma, lettera c):

a)

l’IVA è considerata non recuperabile se, a norma del diritto nazionale, è imputabile a una delle seguenti attività:

i)

attività esenti senza diritto a detrazione;

ii)

attività che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’IVA;

iii)

attività di cui al punto i) o ii) in relazione alle quali l’IVA non è detraibile, bensì rimborsata tramite regimi specifici di rimborso o fondi di compensazione che non figurano nella direttiva 2006/112/CE, anche qualora tale regime o fondo sia istituito dalla normativa nazionale sull’IVA;

b)

l’IVA relativa alle attività di cui all’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE è considerata assolta da un beneficiario diverso da un soggetto non considerato passivo ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della medesima direttiva, a prescindere dal fatto che lo Stato membro interessato consideri o meno tali attività come attività della pubblica amministrazione svolte da enti di diritto pubblico;

Articolo 187

Entità affiliate e beneficiario unico

1.   Ai fini del presente titolo, le seguenti entità sono considerate entità affiliate al beneficiario:

a)

entità che costituiscono il beneficiario unico in conformità del paragrafo 2;

b)

entità che soddisfano i criteri di ammissibilità, che non si trovano in una delle situazioni di cui agli articoli 136, paragrafo 1, e 141, paragrafo 1, e che hanno un legame con il beneficiario, in particolare un rapporto giuridico o di capitale, che non è limitato all’azione né instaurato al solo scopo della sua attuazione.

Il titolo V, capo 2, sezione 2, si applica altresì alle entità affiliate.

2.   Se più entità soddisfano i criteri per ottenere una sovvenzione e insieme costituiscono una sola entità, tale entità può essere considerata beneficiario unico, anche quando è specificatamente istituita allo scopo di attuare l’azione da finanziare con la sovvenzione.

3.   Salvo diversamente disposto nell’invito a presentare proposte, le entità affiliate a un beneficiario possono partecipare all’attuazione di un’azione, purché siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)

le entità in questione sono individuate nella convenzione di sovvenzione;

b)

le entità in questione si attengono alle norme applicabili al beneficiario ai sensi della convenzione di sovvenzione per quanto concerne:

i)

l’ammissibilità dei costi o le condizioni che attivano il pagamento;

ii)

i diritti della Commissione, dell’OLAF e della Corte dei conti di effettuare verifiche e audit.

I costi sostenuti da tali entità possono essere accettati come costi ammissibili effettivamente sostenuti e possono essere coperti da somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso.

CAPO 2

Principi

Articolo 188

Principi generali applicabili alle sovvenzioni

Le sovvenzioni rispettano i seguenti principi:

a)

parità di trattamento;

b)

trasparenza;

c)

cofinanziamento;

d)

divieto di cumulo e di doppio finanziamento;

e)

non retroattività;

f)

divieto del fine di lucro.

Articolo 189

Trasparenza

1.   Le sovvenzioni sono attribuite a seguito della pubblicazione di inviti a presentare proposte, tranne nei casi di cui all’articolo 195.

2.   Tutte le sovvenzioni attribuite nel corso di un esercizio sono oggetto di pubblicazione conformemente all’articolo 38, paragrafi da 1 a 4.

3.   Dopo la pubblicazione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, su loro richiesta, una relazione riguardante:

a)

il numero di richiedenti dell’esercizio precedente;

b)

il numero e la percentuale delle domande accolte nell’ambito di ciascun invito a presentare proposte;

c)

la durata media della procedura dalla data di chiusura dell’invito a presentare proposte fino all’attribuzione della sovvenzione;

d)

il numero e l’importo delle sovvenzioni per le quali non ha avuto luogo la pubblicazione ex post nell’esercizio precedente conformemente all’articolo 38, paragrafo 4;

e)

le sovvenzioni attribuite a istituzioni finanziarie, fra cui la BEI e il FEI, in conformità dell’articolo 195, primo comma, lettera g).

Articolo 190

Cofinanziamento

1.   Le sovvenzioni sono soggette al regime del cofinanziamento. Pertanto, le risorse necessarie alla realizzazione dell’azione o del programma di lavoro non provengono interamente dalla sovvenzione.

Il cofinanziamento può essere erogato sotto forma di risorse proprie del beneficiario, di redditi generati dall’azione o dal programma di lavoro ovvero di contributi finanziari o in natura da parte di terzi.

2.   I contributi in natura da parte di terzi sotto forma di attività di volontariato, valutati conformemente all’articolo 181, paragrafo 8, sono presentati come costi ammissibili nel bilancio di previsione. Essi sono presentati separatamente rispetto agli altri costi ammissibili. Le attività di volontariato possono comprendere fino al 50 % del cofinanziamento. Ai fini del calcolo di tale percentuale, i contributi in natura e altri cofinanziamenti sono basati sulle stime fornite dal richiedente.

Gli altri contributi in natura da parte di terzi sono presentati separatamente rispetto ai contributi ai costi ammissibili nel bilancio di previsione. Il loro valore approssimativo è indicato nel bilancio di previsione e non è suscettibile di successive modifiche.

3.   In deroga al paragrafo 1, un’azione esterna può essere finanziata integralmente dalla sovvenzione quando ciò sia indispensabile per la sua realizzazione. In tal caso, la decisione di attribuzione ne riporta la motivazione.

4.   Il presente articolo non si applica agli abbuoni dei tassi d’interesse e ai sussidi per le commissioni di garanzia.

Articolo 191

Principio del divieto di cumulo e divieto del doppio finanziamento

1.   Per una stessa azione può essere attribuita una sola sovvenzione a carico del bilancio a favore di uno stesso beneficiario, a meno che non autorizzino altrimenti i pertinenti atti di base.

Un beneficiario può ricevere una sola sovvenzione di funzionamento a carico del bilancio per esercizio.

Un’azione può essere oggetto di un finanziamento congiunto su linee di bilancio distinte di competenza di diversi ordinatori.

2.   Il richiedente informa immediatamente gli ordinatori di eventuali richieste multiple e sovvenzioni multiple relative alla stessa azione o allo stesso programma di lavoro.

3.   In nessun caso il bilancio finanzia due volte i medesimi costi.

4.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai tipi di aiuti seguenti e, se del caso, la Commissione può decidere di non verificare se il medesimo costo sia stato finanziato due volte:

a)

aiuti corrisposti a persone fisiche a fini di studio, ricerca, formazione o istruzione;

b)

aiuti diretti corrisposti a persone fisiche estremamente bisognose, come i disoccupati e i rifugiati.

Articolo 192

Principio del divieto del fine di lucro

1.   Le sovvenzioni non hanno per scopo o per effetto un profitto nell’ambito dell’azione o del programma di lavoro del beneficiario («principio del divieto del fine di lucro»).

2.   Ai fini del presente paragrafo, si definisce profitto un surplus delle entrate, calcolato al momento del pagamento a saldo, rispetto ai costi ammissibili dell’azione o del programma di lavoro, in cui le entrate sono limitate alla sovvenzione dell’Unione e ai ricavi generati da tale azione o programma di lavoro.

Nel caso di una sovvenzione di funzionamento, gli importi destinati alla costituzione di riserve non sono presi in considerazione per la verifica del rispetto del principio del divieto del fine di lucro.

3.   Il paragrafo 1 non si applica:

a)

alle azioni il cui obiettivo è rafforzare la capacità finanziaria di un beneficiario o alle azioni che producono reddito al fine di garantire la loro continuità dopo il periodo di finanziamento a carico dell’Unione previsto dalla convenzione di sovvenzione;

b)

agli aiuti corrisposti a persone fisiche a fini di studio, ricerca, formazione o istruzione o ad altri aiuti diretti corrisposti a persone fisiche estremamente bisognose, come i disoccupati e i rifugiati;

c)

alle azioni attuate da organizzazioni senza scopo di lucro;

d)

alle sovvenzioni che assumono la forma di cui all’articolo 125, paragrafo 1, primo comma, lettera a);

e)

alle sovvenzioni di valore modesto.

4.   Qualora si ottenga un profitto, la Commissione ha il diritto di recuperarne la percentuale corrispondente al contributo dell’Unione ai costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario nel realizzare l’azione o il programma di lavoro.

Articolo 193

Principio di non retroattività

1.   Salvo diversamente disposto dal presente articolo, le sovvenzioni non sono attribuite retroattivamente.

2.   Può essere attribuita una sovvenzione per un’azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l’azione prima della firma della convenzione di sovvenzione.

In tali casi i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili, tranne:

a)

in casi eccezionali debitamente giustificati previsti nell’atto di base, oppure

b)

in caso di estrema urgenza, per le misure di cui all’articolo 195, primo comma, lettera a) o b), in relazione a cui un intervento rapido dell’Unione sarebbe di grande importanza.

Nel caso di cui al secondo comma, lettera b), i costi sostenuti da un beneficiario prima della data di presentazione della domanda sono ammissibili al finanziamento dell’Unione alle seguenti condizioni:

a)

i motivi della deroga sono debitamente giustificati dall’ordinatore responsabile;

b)

la convenzione di sovvenzione fissa esplicitamente la data d’ammissibilità a una data anteriore a quella di presentazione della domanda.

L’ordinatore delegato riferisce su ciascuno dei casi di cui al presente paragrafo nell’ambito del titolo «Deroghe al principio di non retroattività a norma dell’articolo 193 del regolamento finanziario» della relazione annuale di attività di cui all’articolo 74, paragrafo 9.

3.   È esclusa la sovvenzione retroattiva per azioni già concluse.

4.   Nel caso di sovvenzioni di funzionamento, la convenzione di sovvenzione è firmata entro quattro mesi dall’inizio dell’esercizio del beneficiario. I costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione o prima dell’inizio dell’esercizio del beneficiario non sono ammissibili al finanziamento. Il primo versamento al beneficiario è effettuato entro 30 giorni di calendario dalla firma della convenzione di sovvenzione.

CAPO 3

Procedura di attribuzione e convenzione di sovvenzione

Articolo 194

Contenuto e pubblicazione degli inviti a presentare proposte

1.   Gli inviti a presentare proposte precisano quanto segue:

a)

gli obiettivi perseguiti;

b)

i criteri di ammissibilità, di esclusione, di selezione e di attribuzione e i relativi documenti giustificativi;

c)

le modalità del finanziamento dell’Unione, che specificano tutti i tipi di contributi di quest’ultima, in particolare le forme di sovvenzione;

d)

le modalità e il termine ultimo di presentazione delle proposte;

e)

la data prevista entro la quale tutti i richiedenti sono informati in merito ai risultati della valutazione della loro domanda e la data indicativa per la firma delle convenzioni di sovvenzione.

2.   Le date di cui al paragrafo 1, lettera e), sono fissate sulla base dei periodi seguenti:

a)

per informare tutti i richiedenti dei risultati della valutazione della loro domanda, un massimo di sei mesi dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete;

b)

per firmare con i richiedenti le convenzioni di sovvenzione, un massimo di tre mesi dalla data in cui i richiedenti sono stati informati della loro idoneità.

Tali termini possono essere rettificati per tener conto del tempo necessario a rispettare le procedure specifiche eventualmente previste dall’atto di base in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 e può essere superato in casi eccezionali, debitamente giustificati, in particolare per azioni complesse, laddove vi sia un elevato numero di proposte o ritardi imputabili ai richiedenti.

L’ordinatore delegato riferisce nella sua relazione annuale di attività sui tempi medi per l’informazione dei richiedenti e la firma delle convenzioni di sovvenzione. Qualora vengano superati i termini di cui al primo comma, l’ordinatore delegato fornisce le motivazioni e, ove non risultino debitamente giustificate ai sensi del secondo comma, propone azioni correttive.

3.   Gli inviti a presentare proposte sono pubblicati sul sito web delle istituzioni dell’Unione e con ogni altro mezzo adeguato, ivi inclusa la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, qualora sia necessario garantire ulteriore pubblicità nei confronti dei potenziali beneficiari. Gli inviti a presentare proposte possono essere pubblicati previa adozione della decisione di finanziamento di cui all’articolo 110, anche nel corso dell’anno precedente l’esecuzione del bilancio. Ogni modifica del contenuto degli inviti a presentare proposte è pubblicata secondo le stesse modalità.

Articolo 195

Deroghe all’invito a presentare proposte

Possono essere attribuite sovvenzioni senza invito a presentare proposte soltanto nei seguenti casi:

a)

nell’ambito dell’aiuto umanitario, degli interventi di sostegno di emergenza, degli interventi di protezione civile o degli aiuti erogati per la gestione di una situazione di crisi;

b)

in altri casi d’urgenza eccezionali e debitamente giustificati;

c)

a favore di organismi che si trovano di diritto o di fatto in situazione di monopolio o a favore di organismi designati dagli Stati membri, sotto la loro responsabilità, qualora tali Stati membri si trovino di diritto o di fatto in situazione di monopolio;

d)

a favore di organismi indicati in un atto di base, ai sensi dell’articolo 58, come beneficiari o a favore di organismi designati dagli Stati membri, sotto la loro responsabilità, qualora tali Stati membri siano indicati come beneficiari in un atto di base;

e)

nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, a favore di organismi indicati nel programma di lavoro di cui all’articolo 110, quando l’atto di base prevede esplicitamente tale possibilità, e a condizione che il progetto non rientri nell’ambito di un invito a presentare proposte;

f)

per attività aventi speciali caratteristiche che esigono un particolare tipo di organismo, per la sua competenza tecnica, l’alto grado di specializzazione o i poteri amministrativi, purché tali attività non rientrino nell’ambito di un invito a presentare proposte;

g)

a favore della BEI o del FEI per le azioni di assistenza tecnica. In tali casi non si applica l’articolo 196, paragrafo 1, lettere da a) a d).

Ove il particolare tipo di organismo di cui al primo comma, lettera f), sia uno Stato membro, la sovvenzione può altresì essere attribuita senza invito a presentare proposte all’organismo designato dallo Stato membro, sotto la sua responsabilità, ai fini dell’attuazione dell’azione;

I casi di cui al primo comma, lettere c) ed f), sono debitamente giustificati nella decisione di attribuzione.

Articolo 196

Contenuto delle domande di sovvenzione

1.   La domanda di sovvenzione contiene:

a)

informazioni sullo status giuridico del richiedente;

b)

un’autocertificazione del richiedente in conformità dell’articolo 137, paragrafo 1, e sul rispetto dei criteri di ammissibilità e di selezione;

c)

le informazioni necessarie per dimostrare la capacità finanziaria e operativa del richiedente di realizzare l’azione o il programma di lavoro oggetto della sua proposta, nonché, se deciso dall’ordinatore responsabile sulla base di una valutazione dei rischi, i documenti giustificativi a conferma di tali informazioni, quali il conto profitti e perdite e il bilancio patrimoniale riguardanti, al massimo, gli ultimi tre esercizi chiusi.

Tali informazioni e documenti giustificativi non sono richiesti ai richiedenti cui, a norma dell’articolo 198, paragrafo 5 o 6, non si applica la verifica della capacità finanziaria od operativa. Inoltre, i documenti giustificativi non sono richiesti per le sovvenzioni di valore modesto;

d)

quando la domanda riguarda la sovvenzione di un’azione per un importo superiore a 750 000 EUR oppure una sovvenzione di funzionamento d’importo superiore a 100 000 EUR, una relazione di audit effettuata da un revisore esterno riconosciuto, se esiste - e in ogni caso, se una revisione legale è prescritta dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale - la quale certifichi i conti riguardanti, al massimo, gli ultimi tre esercizi per i quali essi sono disponibili. In tutti gli altri casi il richiedente presenta un’autocertificazione, firmata dal suo rappresentante legale, della validità dei suoi conti riguardanti, al massimo, gli ultimi tre esercizi per i quali i conti sono disponibili.

Il primo comma si applica soltanto alla prima domanda presentata dallo stesso beneficiario presso un ordinatore responsabile nel corso di uno stesso esercizio.

In caso di convenzioni tra la Commissione e più beneficiari, le soglie di cui al primo comma si applicano a ciascun beneficiario.

Nel caso dei partenariati di cui all’articolo 130, paragrafo 4, la relazione di audit di cui al primo comma della presente lettera, relativa agli ultimi due esercizi per i quali sono disponibili i conti, dev’essere presentata prima della firma dell’accordo quadro relativo al partenariato finanziario.

In funzione di una valutazione dei rischi, l’ordinatore responsabile può rinunciare a imporre l’obbligo di cui al primo comma agli istituti d’istruzione e di formazione e, nel caso di convenzioni con più beneficiari, ai beneficiari che hanno accettato la responsabilità in solido o ai quali non sono attribuite responsabilità finanziarie.

Il primo comma non si applica alle persone e alle entità ammissibili in regime di gestione indiretta che soddisfino le condizioni specificate all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), e all’articolo 154;

e)

una descrizione dell’azione o del programma di lavoro e un bilancio di previsione che:

i)

sia in pareggio tra entrate e spese; e

ii)

indichi i costi ammissibili stimati dell’azione o del programma di lavoro.

I punti i) e ii) non si applicano alle azioni finanziate da una pluralità di donatori.

In deroga al punto i), in casi debitamente motivati il bilancio di previsione può includere accantonamenti per imprevisti o per eventuali variazioni dei tassi di cambio;

f)

l’indicazione delle fonti e degli importi dei finanziamenti dell’Unione ricevuti o chiesti in relazione alla stessa azione o parte dell’azione ovvero per il funzionamento del richiedente nel corso dello stesso esercizio, nonché ogni altro finanziamento ricevuto o chiesto per la stessa azione.

2.   La domanda può essere suddivisa in più parti che possono essere presentate in fasi diverse conformemente all’articolo 200, paragrafo 2.

Articolo 197

Criteri di ammissibilità

1.   I criteri di ammissibilità stabiliscono le condizioni di partecipazione agli inviti a presentare proposte.

2.   Sono ammessi a partecipare a un invito a presentare proposte i seguenti richiedenti:

a)

persone giuridiche;

b)

persone fisiche, se lo esigono la natura o le caratteristiche dell’azione o l’obiettivo perseguito dal richiedente;

c)

entità non aventi personalità giuridica a norma del rispettivo diritto nazionale, purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in nome delle entità e che queste ultime offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche. In particolare, il richiedente possiede capacità finanziarie e operative equivalenti a quelle di una persona giuridica. I rappresentanti del richiedente dimostrano che tali condizioni sono soddisfatte.

3.   L’invito a presentare proposte può stabilire criteri di ammissibilità supplementari, che sono determinati tenendo in debito conto gli obiettivi dell’azione e rispettano i principi di trasparenza e di non discriminazione.

4.   Ai fini dell’articolo 180, paragrafo 5, e del presente articolo, il JRC è considerato una persona giuridica stabilita in uno Stato membro.

Articolo 198

Criteri di selezione

1.   I criteri di selezione permettono di valutare la capacità del richiedente di realizzare l’azione o il programma di lavoro oggetto della sua proposta.

2.   Il richiedente deve disporre di fonti di finanziamento stabili e sufficienti per mantenere la sua attività durante il periodo sovvenzionato e partecipare al suo finanziamento («capacità finanziaria»).

3.   Il richiedente deve disporre delle competenze e qualificazioni professionali richieste per portare a termine l’azione o il programma di lavoro oggetto della sua proposta, salvo disposizioni speciali dell’atto di base («capacità operativa»).

4.   La verifica della capacità finanziaria e operativa si basa, in particolare, sull’analisi di ogni informazione o documento giustificativo di cui all’articolo 196.

L’ordinatore responsabile chiede al richiedente di fornire un’adeguata documentazione qualora nell’invito a presentare proposte non siano stati richiesti documenti giustificativi ed egli abbia motivi ragionevoli per mettere in dubbio la capacità finanziaria od operativa del richiedente.

Nel caso di partenariati la verifica è effettuata conformemente all’articolo 130, paragrafo 6.

5.   La verifica della capacità finanziaria non concerne:

a)

le persone fisiche beneficiarie di aiuti per l’istruzione;

b)

le persone fisiche più bisognose, come disoccupati e rifugiati, e che ricevono aiuti diretti;

c)

gli organismi pubblici, incluse le organizzazioni degli Stati membri;

d)

le organizzazioni internazionali;

e)

le persone o entità che chiedono abbuoni dei tassi d’interessi e sussidi per le commissioni di garanzia, ove tali sconti e sussidi mirino a rafforzare la capacità finanziaria di un beneficiario o a produrre un reddito.

6.   In funzione di una valutazione dei rischi, l’ordinatore responsabile può rinunciare a imporre l’obbligo di verificare la capacità operativa di organismi pubblici, organizzazioni degli Stati membri od organizzazioni internazionali.

Articolo 199

Criteri di attribuzione

I criteri di attribuzione permettono di:

a)

valutare la qualità delle proposte presentate a fronte degli obiettivi e delle priorità fissati e dei risultati attesi;

b)

attribuire le sovvenzioni alle azioni o ai programmi di lavoro che rendono massima l’efficacia globale del finanziamento dell’Unione;

c)

valutare le domande di sovvenzione.

Articolo 200

Procedura di valutazione

1.   Le proposte sono valutate sulla base dei criteri di selezione e di attribuzione preventivamente annunciati, al fine di individuare quelle che possono beneficiare di un finanziamento.

2.   All’occorrenza, l’ordinatore responsabile divide la procedura in più fasi. Le norme procedurali sono indicate nell’invito a presentare proposte.

I richiedenti la cui proposta è respinta in una delle fasi sono informati a norma del paragrafo 7.

Nel corso di una medesima procedura non sono richiesti più di una volta gli stessi documenti e informazioni.

3.   Il comitato di valutazione di cui all’articolo 150 o, eventualmente, l’ordinatore responsabile può chiedere al richiedente, conformemente all’articolo 151, di fornire informazioni supplementari o chiarimenti riguardo ai documenti giustificativi presentati. L’ordinatore mette opportunamente agli atti i contatti avuti con i richiedenti nel corso della procedura.

4.   Alla fine dei lavori, i membri del comitato di valutazione firmano un verbale che riprende tutte le proposte esaminate, con la valutazione della loro qualità e l’indicazione di quelle che possono beneficiare di un finanziamento.

Se necessario, il verbale determina una classifica delle proposte esaminate e fornisce raccomandazioni circa l’importo massimo da attribuire ed eventuali modifiche non sostanziali della domanda di sovvenzione.

Il verbale è conservato a futura memoria.

5.   L’ordinatore responsabile può invitare il richiedente a modificare la proposta alla luce delle raccomandazioni del comitato di valutazione. L’ordinatore responsabile mette opportunamente agli atti i contatti avuti con i richiedenti nel corso della procedura.

6.   Sulla base della valutazione, l’ordinatore responsabile prende una decisione che esplicita almeno quanto segue:

a)

l’oggetto e l’importo globale della decisione;

b)

i nomi dei richiedenti prescelti, il titolo delle azioni, gli importi accettati e le motivazioni della scelta, anche quando si discosta dal parere del comitato di valutazione;

c)

i nominativi dei richiedenti respinti e i motivi del rigetto.

7.   L’ordinatore responsabile informa per iscritto i richiedenti della decisione relativa alla loro domanda. In caso di mancata attribuzione della sovvenzione, l’istituzione dell’Unione interessata comunica i motivi del rigetto. I richiedenti respinti sono informati del risultato della valutazione della propria domanda quanto prima e, in ogni caso, entro 15 giorni di calendario dalla comunicazione ai richiedenti prescelti.

8.   Per le sovvenzioni attribuite a norma dell’articolo 195 l’ordinatore responsabile può:

a)

decidere di non applicare i paragrafi 2 e 4 del presente articolo e l’articolo 150;

b)

riunire il contenuto della relazione di valutazione e della decisione di attribuzione in un unico documento e firmarlo.

Articolo 201

Convenzione di sovvenzione

1.   Le sovvenzioni formano oggetto di una convenzione scritta.

2.   La convenzione di sovvenzione comprende almeno quanto segue:

a)

l’oggetto;

b)

il beneficiario;

c)

la durata, e precisamente:

i)

la data di entrata in vigore;

ii)

la data di inizio e la durata dell’azione o dell’esercizio cui la sovvenzione si riferisce;

d)

la descrizione dell’azione o, per una sovvenzione di funzionamento, del programma di lavoro, insieme alla descrizione dei risultati attesi;

e)

l’importo massimo del finanziamento dell’Unione espresso in euro, il bilancio di previsione dell’azione o del programma di lavoro e la forma della sovvenzione;

f)

le norme in materia di presentazione di relazioni e pagamenti e le norme in materia di appalti di cui all’articolo 205;

g)

l’accettazione da parte del beneficiario degli obblighi di cui all’articolo 129;

h)

le disposizioni in materia di visibilità dell’intervento finanziario dell’Unione, tranne in casi debitamente motivati in cui la pubblicità non sia possibile ovvero opportuna;

i)

la precisazione che il diritto applicabile è il diritto dell’Unione, integrato, se necessario, dal diritto nazionale indicato nella convenzione di sovvenzione. Le convenzioni di sovvenzione concluse con organizzazioni internazionali possono prevedere deroghe;

j)

il giudice o il tribunale arbitrale competente per le controversie.

3.   Gli obblighi pecuniari di entità o persone diverse dagli Stati membri derivanti dall’esecuzione di una convenzione di sovvenzione hanno carattere esecutivo in conformità dell’articolo 100, paragrafo 2.

4.   Le modifiche delle convenzioni di sovvenzione non hanno per scopo o per effetto l’introduzione di variazioni che possano rimettere in discussione la decisione di attribuzione della sovvenzione o violare il principio della parità di trattamento dei richiedenti.

CAPO 4

Esecuzione delle sovvenzioni

Articolo 202

Importo della sovvenzione ed estensione delle risultanze degli audit

1.   L’importo della sovvenzione diventa definitivo soltanto dopo l’approvazione da parte dell’ordinatore responsabile delle relazioni finali e, se del caso, dei conti, fatti salvi ulteriori audit, verifiche e indagini da parte dell’istituzione dell’Unione interessata, dell’OLAF o della Corte dei conti. L’articolo 131, paragrafo 4, si applica anche dopo che l’importo della sovvenzione è diventato definitivo.

2.   Qualora dai controlli o dagli audit emergano irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi sistemiche o ricorrenti imputabili al beneficiario, che incidono in modo rilevante su una serie di sovvenzioni attribuite a tale beneficiario a condizioni analoghe, l’ordinatore responsabile può sospendere l’esecuzione della convenzione di sovvenzione o dei pagamenti di tutte le sovvenzioni interessate ovvero, se del caso, porre fine alle convenzioni di sovvenzione interessate con detto beneficiario, con riguardo alla gravità delle risultanze.

L’ordinatore responsabile può, inoltre, ridurre le sovvenzioni, rigettare i costi non ammissibili e recuperare gli importi indebitamente versati a titolo di tutte le sovvenzioni interessate da irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi sistemiche o ricorrenti, di cui al primo comma, che possono essere oggetto di audit, verifiche e indagini in conformità delle convenzioni di sovvenzione interessate.

3.   L’ordinatore responsabile stabilisce gli importi che devono essere ridotti o recuperati, ove possibile e realizzabile, sulla base dei costi indebitamente dichiarati ammissibili per ogni sovvenzione in questione, previa accettazione delle relazioni e dei rendiconti finanziari riveduti presentati dal beneficiario.

4.   Qualora non sia possibile o realizzabile quantificare con precisione l’importo dei costi non ammissibili per ogni sovvenzione in questione, gli importi da ridurre o recuperare possono essere determinati estrapolando il tasso di riduzione o di recupero applicato alle sovvenzioni per le quali le irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi sistemiche o ricorrenti sono state dimostrate, ovvero, laddove i costi non ammissibili non possano servire come base per la determinazione degli importi da ridurre o recuperare, applicando un tasso fisso, sulla base del principio di proporzionalità. Al beneficiario è accordata la possibilità di proporre un metodo o un tasso alternativo debitamente motivato prima che la riduzione o il recupero abbiano luogo.

Articolo 203

Documenti giustificativi delle richieste di pagamento

1.   L’ordinatore responsabile specifica quali documenti giustificativi devono corredare le richieste di pagamento.

2.   Per ogni sovvenzione, il prefinanziamento può essere frazionato in più versamenti in conformità del principio della sana gestione finanziaria. La richiesta di un nuovo versamento di prefinanziamento è corredata della dichiarazione del beneficiario sull’utilizzo del prefinanziamento precedente. Il versamento è effettuato integralmente se è stato utilizzato almeno il 70 % dell’importo totale del prefinanziamento precedente. Altrimenti, il versamento è ridotto in misura equivalente agli importi non ancora utilizzati, fino al raggiungimento di tale soglia.

3.   Il beneficiario autocertifica che le informazioni figuranti nelle richieste di pagamento sono complete, affidabili e veritiere, fatto salvo l’obbligo di fornire i documenti giustificativi. Inoltre, egli certifica che i costi sostenuti sono ammissibili in conformità della convenzione di sovvenzione e che le richieste di pagamento sono corroborate da documenti giustificativi adeguati e verificabili.

4.   L’ordinatore responsabile può esigere, come giustificativo dei pagamenti intermedi o del pagamento a saldo di qualsiasi importo, un certificato relativo ai rendiconti finanziari dell’azione o del programma di lavoro e ai relativi conti. Tale certificato è richiesto in base a una valutazione dei rischi, tenendo conto, in particolare, dell’importo della sovvenzione, dell’importo del pagamento, della natura del beneficiario e della natura delle attività sovvenzionate.

Il certificato è rilasciato da un revisore esterno riconosciuto o, nel caso di organismi pubblici, da un pubblico ufficiale competente e indipendente.

Nel certificato si attesta, secondo la metodologia approvata dall’ordinatore responsabile e sulla base di procedure concordate conformi ai principi internazionali, che i costi dichiarati dal beneficiario nei rendiconti finanziari sui quali si basa la richiesta di pagamento rispondono a verità, sono accuratamente registrati e sono ammissibili in conformità della convenzione di sovvenzione. In casi specifici e debitamente motivati, l’ordinatore responsabile può richiedere il certificato sotto forma di parere o in un altro formato conformemente ai principi internazionali.

5.   In funzione di una valutazione dei rischi, l’ordinatore responsabile può richiedere, a sostegno di qualsiasi pagamento, una relazione sulla verifica operativa, redatta da un terzo indipendente riconosciuto dall’ordinatore responsabile. La relazione sulla verifica operativa attesta che quest’ultima è stata svolta secondo una metodologia approvata dall’ordinatore responsabile e precisa se l’azione o il programma di lavoro siano stati effettivamente attuati conformemente alle condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione.

Articolo 204

Sostegno finanziario a terzi

Quando l’attuazione di un’azione o di un programma di lavoro richiede un sostegno finanziario a terzi, il beneficiario può fornirlo se le condizioni per tale fornitura sono definite nella convenzione di sovvenzione conclusa tra il beneficiario e la Commissione, senza alcun margine discrezionale da parte del beneficiario.

Il margine discrezionale non è considerato sussistere se la convenzione di sovvenzione specifica quanto segue:

a)

l’importo massimo del sostegno finanziario che può essere versato a terzi, che non è superiore a 60 000 EUR, e i criteri da applicare per determinare l’importo esatto;

b)

i diversi tipi di attività che possono beneficiare di tale sostegno finanziario, sulla base di un elenco tassativo;

c)

la definizione delle persone o delle categorie di persone che possono beneficiare di tale sostegno finanziario e i criteri per accordarlo.

La soglia di cui al secondo comma, lettera a), può essere superata qualora sia altrimenti impossibile o eccessivamente difficile conseguire gli obiettivi delle azioni.

Articolo 205

Appalti di esecuzione

1.   Fatte salve la direttiva 2014/24/UE e la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (57), quando l’attuazione dell’azione o del programma di lavoro richiede l’aggiudicazione di appalti pubblici, il beneficiario, evitando ogni conflitto d’interessi, può aggiudicare l’appalto pubblico conformemente alle sue consuete prassi in materia di acquisti, purché l’appalto pubblico sia aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa o, se del caso, all’offerta che presenta il prezzo più basso.

2.   Quando l’attuazione dell’azione o del programma di lavoro richiede l’aggiudicazione di un appalto pubblico di valore superiore a 60 000 EUR, in casi debitamente giustificati l’ordinatore responsabile può prescrivere al beneficiario di osservare determinate norme specifiche ulteriori a quelle di cui al paragrafo 1.

Dette norme specifiche sono basate sulle norme contenute nel presente regolamento, sono proporzionate al valore degli appalti pubblici di cui trattasi, all’entità relativa del contributo dell’Unione rispetto al costo totale dell’azione e ai rischi e sono incluse nella convenzione di sovvenzione.

TITOLO IX

PREMI

Articolo 206

Disposizioni generali

1.   I premi sono attribuiti conformemente ai principi della trasparenza e della parità di trattamento e promuovono la realizzazione degli obiettivi strategici dell’Unione.

2.   I premi non sono attribuiti direttamente, senza un concorso.

Possono essere pubblicati concorsi a premi con un valore unitario pari o superiore a 1 000 000 EUR solo se essi sono menzionati nella decisione di finanziamento di cui all’articolo 110 e previa trasmissione al Parlamento europeo e al Consiglio di informazioni in merito ai premi stessi.

3.   L’ammontare del premio non è correlato ai costi sostenuti dal vincitore.

4.   Qualora l’attuazione di un’azione o di un programma di lavoro richieda l’attribuzione di premi a terzi da parte del beneficiario, quest’ultimo può attribuire detti premi purché i criteri di ammissibilità e attribuzione, l’ammontare dei premi e le modalità di pagamento siano definiti nella convenzione di sovvenzione conclusa tra il beneficiario e la Commissione, senza alcun margine discrezionale.

Articolo 207

Regole di concorso, attribuzione e pubblicazione

1.   Le regole di concorso:

a)

specificano i criteri di ammissibilità;

b)

specificano le modalità e il termine ultimo di iscrizione dei richiedenti, se necessari, e di presentazione delle domande;

c)

specificano i criteri di esclusione di cui all’articolo 136 e i motivi di rigetto di cui all’articolo 141;

d)

prevedono la responsabilità esclusiva del richiedente nel caso di un’azione legale inerente alle attività svolte nell’ambito del concorso;

e)

prevedono l’accettazione da parte dei vincitori degli obblighi di cui all’articolo 129 e degli obblighi in materia di pubblicità specificati dalle regole del concorso;

f)

stabiliscono i criteri di attribuzione, in modo da consentire di valutare la qualità delle domande rispetto agli obiettivi perseguiti e ai risultati attesi, nonché di stabilire obiettivamente se le domande abbiano avuto esito positivo;

g)

specificano l’ammontare del premio o dei premi;

h)

specificano le modalità di versamento dei premi ai vincitori dopo l’attribuzione.

Ai fini del primo comma, lettera a), i beneficiari sono ammissibili se non altrimenti disposto dalle regole del concorso.

L’articolo 194, paragrafo 3, si applica mutatis mutandis alla pubblicazione dei concorsi.

2.   Le regole di concorso possono fissare le condizioni di annullamento del concorso, in particolare nel caso in cui gli obiettivi di quest’ultimo non possano essere conseguiti.

3.   I premi sono attribuiti dall’ordinatore responsabile a seguito della valutazione svolta dal comitato di valutazione di cui all’articolo 150.

L’articolo 200, paragrafi 4 e 6, si applica mutatis mutandis alla decisione di attribuzione.

4.   I richiedenti sono informati del risultato della valutazione della propria domanda quanto prima, e in ogni caso entro 15 giorni di calendario dalla decisione di attribuzione presa dall’ordinatore.

La decisione di attribuzione del premio è comunicata al vincitore e costituisce l’impegno giuridico.

5.   Tutti i premi attribuiti nel corso di un esercizio sono oggetto di pubblicazione conformemente all’articolo 38, paragrafi da 1 a 4.

Dopo la pubblicazione la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, su loro richiesta, una relazione riguardante:

a)

il numero di richiedenti dell’anno precedente;

b)

il numero di richiedenti e la percentuale di domande accolte per ogni concorso;

c)

l’elenco degli esperti che hanno fatto parte dei comitati di valutazione dell’anno precedente, con indicazione della procedura con cui sono stati selezionati.

TITOLO X

STRUMENTI FINANZIARI, GARANZIE DI BILANCIO E ASSISTENZA FINANZIARIA

CAPO 1

Disposizioni comuni

Articolo 208

Ambito di applicazione e attuazione

1.   L’Unione può costituire strumenti finanziari o fornire garanzie di bilancio ovvero assistenza finanziaria a carico del bilancio mediante un atto di base che ne definisca l’ambito di applicazione e il periodo di attuazione, ove sia dimostrato che essi rappresentano il modo più appropriato di realizzare gli obiettivi strategici dell’Unione.

2.   Gli Stati membri possono contribuire agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio o all’assistenza finanziaria dell’Unione. Se l’atto di base lo autorizza, possono contribuire anche terzi.

3.   Quando gli strumenti finanziari sono attuati in regime di gestione concorrente con gli Stati membri, si applica la normativa settoriale.

4.   Quando gli strumenti finanziari o le garanzie di bilancio sono attuati in regime di gestione indiretta, la Commissione conclude accordi con le entità a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punti ii), iii), v) e vi). Quando i sistemi, le norme e le procedure di tali entità sono stati valutati a norma dell’articolo 154, paragrafo 4, queste possono fare pieno affidamento su tali sistemi, norme e procedure. Nell’attuare strumenti finanziari e garanzie di bilancio in regime di gestione indiretta, dette entità possono concludere accordi con intermediari finanziari selezionati conformemente a procedure equivalenti a quelle applicate dalla Commissione. Dette entità recepiscono in tali accordi i requisiti stabiliti all’articolo 155, paragrafo 2.

La Commissione continua a essere responsabile di assicurare che il quadro di attuazione degli strumenti finanziari sia conforme al principio della sana gestione finanziaria e consenta il conseguimento di obiettivi strategici definiti e temporalmente definiti, misurabili in termini di realizzazioni e/o risultati. La Commissione è responsabile dell’attuazione degli strumenti finanziari, fatta salva la responsabilità civile e contrattuale delle entità delegate, conformemente al diritto applicabile e all’articolo 129.

Quando agli strumenti finanziari o alle garanzie di bilancio contribuiscono paesi terzi ai sensi del paragrafo 2, l’atto di base può prevedere la designazione di entità attuative o controparti ammissibili dei paesi interessati.

5.   La Corte dei conti ha pieno accesso alle informazioni relative agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio e all’assistenza finanziaria, anche mediante verifiche sul posto.

La Corte dei conti è il revisore esterno responsabile dei progetti e programmi sostenuti da uno strumento finanziario, da una garanzia di bilancio o dall’assistenza finanziaria.

Articolo 209

Principi e condizioni applicabili agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio

1.   Gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio sono utilizzati in conformità dei principi di sana gestione finanziaria, trasparenza, proporzionalità, non discriminazione, parità di trattamento e sussidiarietà, nonché dei loro obiettivi.

2.   Gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio:

a)

ovviano alle carenze del mercato oppure a situazioni di investimento non ottimali e forniscono un sostegno proporzionato soltanto ai destinatari finali ritenuti, secondo principi riconosciuti a livello internazionale, economicamente sostenibili nel momento in cui l’Unione concede il sostegno finanziario;

b)

conseguono addizionalità evitando la sostituzione del potenziale sostegno e degli investimenti provenienti da altre fonti pubbliche o di private;

c)

non falsano la concorrenza sul mercato interno e sono coerenti con le norme sugli aiuti di Stato;

d)

conseguono un effetto leva e moltiplicatore, con una forbice di valori basata su una valutazione ex ante per il corrispondente strumento finanziario o la corrispondente garanzia di bilancio, mobilitando un investimento globale che supera l’entità del contributo o della garanzia dell’Unione, compresa, ove opportuno, la massimizzazione degli investimenti privati;

e)

sono attuati in maniera tale da assicurare la presenza di un interesse comune delle entità attuative o delle controparti che partecipano all’attuazione a conseguire gli obiettivi strategici definiti nel pertinente atto di base, con disposizioni relative, per esempio, a requisiti di investimento congiunto, obblighi di condivisione dei rischi o incentivi finanziari, prevenendo nel contempo un conflitto d’interessi con altre attività delle entità o controparti;

f)

forniscono una remunerazione dell’Unione coerente con la condivisione del rischio tra gli attori finanziari partecipanti e gli obiettivi strategici dello strumento finanziario o della garanzia di bilancio;

g)

prevedono che, qualora debba essere corrisposta una remunerazione alle entità attuative o alle controparti che partecipano all’attuazione, essa sia legata alle performance e comprenda:

i)

le spese amministrative destinate a remunerare l’entità o la controparte per il lavoro svolto nell’attuazione di uno strumento finanziario o di una garanzia di bilancio, che si basano, per quanto possibile, sugli interventi effettuati o sugli esborsi sostenuti; e

ii)

se del caso, incentivi legati alle politiche per promuovere la realizzazione degli obiettivi strategici o la performance finanziaria dello strumento finanziario o della garanzia di bilancio.

In casi debitamente giustificati possono essere rimborsate le spese straordinarie;

h)

si fondano su valutazioni ex ante, singolarmente o come parte di un programma, conformemente all’articolo 34, e spiegano la scelta del tipo di operazione finanziaria tenendo conto degli obiettivi strategici perseguiti e dei rischi finanziari e risparmi connessi per il bilancio.

Le valutazioni di cui al primo comma, lettera h), sono riesaminate e aggiornate per tenere conto degli effetti di cambiamenti socioeconomici rilevanti sulla motivazione dello strumento finanziario o della garanzia di bilancio.

3.   Fatta salva la normativa settoriale per la gestione concorrente, le entrate, compresi i dividendi, le plusvalenze, le commissioni di garanzia e gli interessi sui prestiti e sugli importi dei conti fiduciari rimborsati alla Commissione o sui conti fiduciari aperti per strumenti finanziari o garanzie di bilancio e imputabili al sostegno a titolo del bilancio nell’ambito di uno strumento finanziario o di una garanzia di bilancio sono iscritti nel bilancio previa detrazione dei costi e delle commissioni di gestione.

I rimborsi annuali, compresi i rimborsi di capitale, le garanzie rilasciate e i rimborsi del capitale dei prestiti, effettuati sui conti della Commissione o su conti fiduciari aperti per strumenti finanziari o garanzie di bilancio e imputabili al sostegno a titolo del bilancio nell’ambito di uno strumento finanziario o di una garanzia di bilancio costituiscono entrate con destinazione specifica interne conformemente all’articolo 21, paragrafo 3, lettera f), e sono utilizzati per lo stesso strumento finanziario o la stessa garanzia di bilancio, fatto salvo l’articolo 215, paragrafo 5, per un periodo non superiore al periodo di impegno di bilancio più due anni, se non diversamente specificato in un atto di base.

Nel proporre l’importo delle future dotazioni per strumenti finanziari o garanzie di bilancio la Commissione tiene conto di tali entrate con destinazione specifica interne.

Fatto salvo il secondo comma, l’importo ancora da liquidare delle entrate con destinazione specifica autorizzate da un atto di base di cui è prevista l’abrogazione o la scadenza può altresì essere assegnato a un altro strumento finanziario che persegue obiettivi analoghi, se ciò è previsto nell’atto di base istitutivo di tale strumento finanziario.

4.   L’ordinatore responsabile dello strumento finanziario, della garanzia di bilancio o dell’assistenza finanziaria elabora un rendiconto finanziario per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre in conformità dell’articolo 243 e nel rispetto delle norme contabili di cui all’articolo 80 e dei principi contabili internazionali del settore pubblico (IPSAS).

Per gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio attuati in regime di gestione indiretta l’ordinatore responsabile verifica che i rendiconti finanziari non sottoposti ad audit relativi al periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre ed elaborati nel rispetto delle norme contabili di cui all’articolo 80 e degli IPSAS, nonché tutte le informazioni necessarie per produrre i rendiconti finanziari in conformità dell’articolo 82, paragrafo 2, siano presentati dalle entità a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii,) v) e vi), entro il 15 febbraio dell’anno successivo e che i rendiconti finanziari sottoposti ad audit siano presentati da dette entità entro il 15 maggio dell’anno successivo.

Articolo 210

Passività finanziaria dell’Unione

1.   La passività finanziaria e i pagamenti netti aggregati a titolo del bilancio non superano mai:

a)

per gli strumenti finanziari: l’importo dell’impegno di bilancio a essi corrispondente;

b)

per le garanzie di bilancio: l’importo della garanzia di bilancio autorizzato dall’atto di base;

c)

per l’assistenza finanziaria: l’importo massimo dei prestiti che la Commissione è abilitata ad assumere per finanziare l’assistenza finanziaria autorizzata dall’atto di base e i corrispondenti interessi.

2.   Le garanzie di bilancio e l’assistenza finanziaria possono generare per l’Unione una passività potenziale che supera soltanto gli attivi finanziari previsti a copertura della passività finanziaria dell’Unione, ove previsto dall’atto di base che istituisce una garanzia di bilancio o un’assistenza finanziaria e alle condizioni ivi stabilite.

3.   Ai fini della valutazione annuale di cui all’articolo 41, paragrafo 5, lettera j), le passività potenziali derivanti dalle garanzie di bilancio o dall’assistenza finanziaria a carico del bilancio sono ritenute sostenibili se la loro evoluzione pluriennale prevista è compatibile con i limiti fissati dal regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale previsto all’articolo 312, paragrafo 2, TFUE e il massimale relativo agli stanziamenti annuali di pagamento di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2014/335/UE, Euratom.

Articolo 211

Copertura delle passività finanziarie

1.   Per le garanzie di bilancio e l’assistenza finanziaria ai paesi terzi un atto di base fissa un tasso di copertura in percentuale dell’importo della passività finanziaria autorizzata. Tale importo esclude i contributi di cui all’articolo 208, paragrafo 2.

L’atto di base stabilisce che il tasso di copertura sia rivisto con cadenza almeno triennale.

2.   Il tasso di copertura è fissato sulla scorta di una valutazione qualitativa e quantitativa dei rischi finanziari derivanti da una garanzia di bilancio o dall’assistenza finanziaria a un paese terzo, che la Commissione effettua conformemente al principio di prudenza, ossia senza sovrastimare attività e profitti né sottostimare passività e perdite.

Salvo diversamente specificato nell’atto di base che istituisce la garanzia di bilancio o l’assistenza finanziaria a un paese terzo, il tasso di copertura si basa sulla copertura globale necessaria in anticipo per coprire le perdite nette attese, oltre a un’adeguata riserva di sicurezza. Fatti salvi i poteri del Parlamento europeo e del Consiglio, la copertura globale è costituita per il periodo di tempo previsto nella pertinente scheda finanziaria di cui all’articolo 35.

3.   Per uno strumento finanziario è prevista, se del caso, la copertura per rispondere a pagamenti futuri relativi a un impegno di bilancio dello strumento finanziario in questione.

4.   Confluiscono nella copertura le seguenti risorse:

a)

i contributi provenienti dal bilancio, nel pieno rispetto del regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale e previo esame delle possibilità di riassegnazioni;

b)

gli utili sugli investimenti di risorse detenute nel fondo comune di copertura;

c)

gli importi recuperati dai debitori inadempienti secondo la procedura di recupero stabilita nell’accordo di garanzia o di prestito;

d)

le entrate e ogni altro pagamento ricevuto dall’Unione in conformità dell’accordo di garanzia o di prestito;

e)

se del caso, i contributi in denaro contante degli Stati membri e di terzi ai sensi dell’articolo 208, paragrafo 2.

Per il calcolo della copertura risultante dal tasso di copertura di cui al paragrafo 1 si tiene conto solamente delle risorse di cui al primo comma, lettere da a) a d), del presente paragrafo.

5.   La copertura è utilizzata per i seguenti pagamenti:

a)

attivazione della garanzia di bilancio;

b)

obbligazioni di pagamento relative a un impegno di bilancio per uno strumento finanziario;

c)

obbligazioni finanziarie derivanti dall’assunzione di prestiti ai sensi dell’articolo 220, paragrafo 1;

d)

se del caso, altre spese connesse all’attuazione degli strumenti finanziari, delle garanzie di bilancio e dell’assistenza finanziaria ai paesi terzi.

6.   Allorché il finanziamento fornito tramite la garanzia di bilancio supera l’importo della copertura risultante dal tasso di copertura di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le risorse di cui al paragrafo 4, primo comma, lettere b), c) e d), del presente articolo connesse a tale garanzia sono utilizzate nei limiti del periodo ammissibile previsto nell’atto di base, ma non oltre la fase di costituzione della copertura, fatto salvo l’articolo 213, paragrafo 4, per ripristinare la garanzia di bilancio all’ammontare iniziale.

7.   La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio e può proporre idonee misure di ricostituzione o un aumento del tasso di copertura nei seguenti casi:

a)

se, in conseguenza dell’attivazione della garanzia di bilancio, i relativi accantonamenti scendono al di sotto del 50 % del tasso di copertura di cui al paragrafo 1, e ancora al di sotto del 30 % di detto tasso di copertura, oppure se una valutazione dei rischi effettuata dalla Commissione fa ritenere che essi possano scendere al di sotto di una di tali percentuali nell’arco di un anno;

b)

se un paese che beneficia dell’assistenza finanziaria dell’Unione non è in grado di pagare alla scadenza.

Articolo 212

Fondo comune di copertura

1.   Gli accantonamenti a copertura delle passività finanziarie derivanti dagli strumenti finanziari, dalle garanzie di bilancio o dall’assistenza finanziaria sono depositati in un fondo comune di copertura.

Entro il 30 giugno 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione esterna indipendente dei vantaggi e degli svantaggi di affidare la gestione finanziaria delle attività del fondo comune di copertura alla Commissione, alla BEI o a una combinazione di entrambe, tenendo conto dei pertinenti criteri tecnici e istituzionali utilizzati nel confronto tra i servizi di gestione patrimoniale, tra cui le infrastrutture tecniche, di un confronto dei costi dei servizi forniti, della struttura istituzionale, della comunicazione di informazioni, della performance, della rendicontabilità e delle competenze della Commissione e della BEI, nonché degli altri mandati di gestione patrimoniale per il bilancio. La valutazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

2.   I profitti o le perdite globali derivanti dall’investimento delle risorse detenute nel fondo comune di copertura sono ripartiti proporzionalmente tra i rispettivi strumenti finanziari, garanzie di bilancio o assistenza finanziaria.

Il gestore finanziario delle risorse del fondo comune di copertura tiene un importo minimo di risorse del fondo in denaro contante o equivalenti di liquidità in conformità delle norme prudenziali e delle previsioni di pagamento fornite dagli ordinatori degli strumenti finanziari, delle garanzie di bilancio o dell’assistenza finanziaria.

Il gestore finanziario delle risorse del fondo comune di copertura può sottoscrivere contratti di vendita con patto di opzione, garantiti dalle risorse del fondo comune di copertura, per effettuare versamenti dal fondo se tale procedura può essere ragionevolmente considerata più vantaggiosa per il bilancio rispetto alla cessione di risorse nell’arco temporale della richiesta di pagamento. La durata o il periodo di rinnovo dei contratti di vendita con patto di opzione collegati a un pagamento sono limitati alla durata minima necessaria per minimizzare la perdita per il bilancio.

3.   A norma dell’articolo 77, paragrafo 1, primo comma, lettera d), e dell’articolo 86, paragrafi 1 e 2, il contabile stabilisce le procedure applicabili alle operazioni in entrate e in spese e, d’accordo con il gestore finanziario delle risorse del fondo comune di copertura, alle attività e passività connesse al fondo comune di copertura.

4.   Nei casi eccezionali in cui ha effettuato uno storno di cui all’articolo 30, paragrafo 1, primo comma, lettera g), la Commissione ne informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio e propone urgentemente le misure necessarie per ripristinare la voce di bilancio della garanzia da cui è stato effettuato lo storno, nel pieno rispetto dei massimali di cui al regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale.

Articolo 213

Tasso di copertura effettivo

1.   La copertura delle garanzie di bilancio e dell’assistenza finanziaria ai paesi terzi nel fondo comune di copertura è basata su un tasso di copertura effettivo. Tale tasso fornisce un livello di tutela rispetto alle passività finanziarie dell’Unione equivalente a quello che sarebbe fornito dai rispettivi tassi di copertura se le risorse fossero depositate e gestite separatamente.

2.   Il tasso di copertura effettivo applicabile è una percentuale di ciascun tasso di copertura iniziale determinato in conformità dell’articolo 211, paragrafo 2, secondo comma. Si applica soltanto all’importo delle risorse del fondo comune di copertura previste per il pagamento dell’attivazione delle garanzie nell’arco di un anno. Fornisce il rapporto, sotto forma di percentuale, tra l’importo di denaro contante ed equivalenti di liquidità nel fondo comune di copertura richiesto per onorare l’attivazione di garanzie e l’importo totale di denaro contante ed equivalenti di liquidità che sarebbe necessario in ciascun fondo di garanzia per onorare l’attivazione della garanzia se le risorse fossero depositate e gestite separatamente, dove entrambi gli importi rappresentano un rischio di liquidità equivalente. Tale rapporto non scende al di sotto del 95 %. Il calcolo del tasso di copertura effettivo tiene conto dei seguenti elementi:

a)

la previsione dei flussi in entrata e in uscita nel fondo comune di copertura, tenendo conto della fase iniziale di costituzione della copertura totale in conformità dell’articolo 211, paragrafo 2, secondo comma;

b)

la correlazione del rischio tra le garanzie di bilancio e l’assistenza finanziaria a paesi terzi;

c)

le condizioni di mercato.

Entro il 1o luglio 2020 la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 269 al fine di integrare il presente regolamento con le condizioni dettagliate per il calcolo del tasso di copertura effettivo, ivi compresa una metodologia per tale calcolo.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 269 al fine di modificare il rapporto minimo di cui al primo comma del presente paragrafo alla luce dell’esperienza acquisita in relazione al funzionamento del fondo comune di copertura, mantenendo un approccio prudente in linea con il principio di sana gestione finanziaria. Il rapporto minimo non è fissato a un livello inferiore all’85 %.

3.   Il tasso di copertura effettivo è calcolato ogni anno dal gestore finanziario delle risorse del fondo comune di copertura e costituisce il riferimento per il calcolo, da parte della Commissione, dei contributi provenienti dal bilancio ai sensi dell’articolo 211, paragrafo 4, lettera a), e, successivamente, del paragrafo 4, lettera b), del presente articolo.

4.   In seguito al calcolo del tasso di copertura annuo effettivo in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, nell’ambito della procedura di bilancio sono effettuate e presentate nel documento di lavoro di cui all’articolo 41, paragrafo 5, lettera h), le seguenti operazioni:

a)

ogni eccedenza degli accantonamenti relativi a una garanzia di bilancio o all’assistenza finanziaria a un paese terzo è restituita al bilancio;

b)

ogni ricostituzione del fondo avviene in frazioni annue nell’arco di un periodo massimo di tre anni, fatto salvo l’articolo 211, paragrafo 6.

5.   Previa consultazione del contabile, la Commissione stabilisce gli orientamenti applicabili alla gestione delle risorse nel fondo comune di copertura in conformità di adeguate norme prudenziali ed escludendo le operazioni su derivati a fini speculativi. Tali orientamenti sono acclusi all’accordo con il gestore finanziario delle risorse del fondo comune di copertura.

L’adeguatezza degli orientamenti è sottoposta a una valutazione indipendente ogni tre anni e comunicata al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 214

Relazione annuale

1.   In aggiunta all’obbligo di relazione di cui all’articolo 250, la Commissione riferisce con cadenza annuale al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al fondo comune di copertura.

2.   Il gestore finanziario delle risorse del fondo comune di copertura riferisce con cadenza annuale al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al fondo comune di copertura.

CAPO 2

Disposizioni specifiche

Sezione 1

Strumenti finanziari

Articolo 215

Norme e attuazione

1.   In deroga all’articolo 208, paragrafo 1, gli strumenti finanziari possono essere costituiti, in casi debitamente giustificati, senza essere autorizzati per mezzo di un atto di base, a condizione che siano inclusi nel progetto di bilancio in conformità dell’articolo 41, paragrafo 4, primo comma, lettera e).

2.   Quando gli strumenti finanziari o le garanzie di bilancio sono combinati con un sostegno accessorio del bilancio, comprese le sovvenzioni, in un unico accordo, il presente titolo si applica all’intera misura. Le relazioni sono presentate in conformità dell’articolo 250 e indicano chiaramente quali parti della misura sono strumenti finanziari o garanzie di bilancio.

3.   La Commissione garantisce una gestione armonizzata e semplificata degli strumenti finanziari, in particolare nel settore della contabilità, della rendicontazione, del monitoraggio e della gestione del rischio finanziario.

4.   Quando l’Unione partecipa a uno strumento finanziario con una quota di minoranza, la Commissione garantisce l’osservanza del presente titolo, in conformità del principio di proporzionalità, sulla base dell’entità e della portata della partecipazione dell’Unione allo strumento. Tuttavia, nonostante l’entità e la portata della partecipazione dell’Unione allo strumento, la Commissione garantisce il rispetto degli articoli 129 e 155, dell’articolo 209, paragrafi 2 e 4, dell’articolo 250 e, nella misura in cui riguarda situazioni di esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettera d), del titolo V, capo 2, sezione 2.

5.   Qualora ritengano che uno strumento finanziario non abbia raggiunto i suoi obiettivi in modo efficace, il Parlamento europeo o il Consiglio possono chiedere alla Commissione di presentare una proposta di atto di base rivisto al fine di chiudere lo strumento. Nel caso della chiusura dello strumento finanziario i nuovi importi rimborsati allo strumento a norma dell’articolo 209, paragrafo 3, sono considerati entrate generali e reimmessi nel bilancio.

6.   L’obiettivo degli strumenti finanziari o di un raggruppamento di strumenti finanziari a livello di meccanismo e, se del caso, la loro forma giuridica specifica e il luogo di registrazione sono pubblicati sul sito web della Commissione.

7.   Le entità investite dell’attuazione degli strumenti finanziari possono aprire conti fiduciari a norma dell’articolo 85, paragrafo 3, per conto dell’Unione. Tali entità trasmettono i relativi estratti conto al servizio competente della Commissione. I pagamenti su conti fiduciari sono effettuati dalla Commissione sulla base di richieste di pagamento debitamente motivate da previsioni di spesa, tenendo conto dei saldi disponibili sui conti fiduciari e della necessità di evitare saldi eccessivi su tali conti.

Articolo 216

Strumenti finanziari attuati direttamente dalla Commissione

1.   Gli strumenti finanziari possono essere attuati direttamente a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), con le seguenti modalità:

a)

un veicolo di investimento dedicato al quale la Commissione partecipa insieme ad altri investitori pubblici o privati al fine di incrementare l’effetto leva del contributo dell’Unione;

b)

prestiti, garanzie, partecipazioni e altri strumenti di condivisione dei rischi diversi dagli investimenti in veicoli di investimento dedicati, forniti direttamente ai destinatari finali o tramite intermediari finanziari.

2.   I veicoli di investimento dedicati di cui al paragrafo 1, lettera a), sono istituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro. Nell’ambito delle azioni esterne, essi possono anche essere istituiti conformemente alla legislazione di un paese terzo. I gestori di tali veicoli sono tenuti, per legge o per contratto, ad agire con la diligenza di un gestore professionale e in buona fede.

3.   I gestori di veicoli di investimento dedicati di cui al paragrafo 1, lettera a), e gli intermediari finanziari o i destinatari finali di strumenti finanziari sono selezionati tenendo conto della natura dello strumento finanziario che deve essere attuato, dell’esperienza e della capacità finanziaria e operativa delle entità interessate, nonché della sostenibilità economica dei progetti dei destinatari finali. La selezione è trasparente, giustificata da ragioni oggettive e non dà luogo a conflitti d’interessi.

Articolo 217

Trattamento dei contributi provenienti da fondi eseguiti in regime di gestione concorrente

1.   È tenuta una contabilità separata per i contributi agli strumenti finanziari costituiti a norma della presente sezione provenienti da fondi eseguiti in regime di gestione concorrente.

2.   I contributi provenienti dai fondi eseguiti in regime di gestione concorrente sono iscritti in una contabilità separata e utilizzati conformemente agli obiettivi dei rispettivi fondi per azioni e destinatari finali compatibili con il programma o i programmi da cui provengono i contributi.

3.   Ai contributi dei fondi eseguiti in regime di gestione concorrente agli strumenti finanziari costituiti a norma della presente sezione si applica la normativa settoriale. Fermo quanto disposto dal precedente periodo, le autorità di gestione possono basarsi su una valutazione ex ante preesistente, svolta a norma dell’articolo 209, paragrafo 2, primo e secondo comma, lettera h), per decidere di contribuire a uno strumento finanziario esistente.

Sezione 2

Garanzie di bilancio

Articolo 218

Norme in materia di garanzie di bilancio

1.   L’atto di base definisce:

a)

l’importo della garanzia di bilancio che non può mai essere superato, fatto salvo l’articolo 208, paragrafo 2;

b)

le tipologie di operazioni coperte dalla garanzia di bilancio.

2.   I contributi degli Stati membri alle garanzie di bilancio ai sensi dell’articolo 208, paragrafo 2, possono essere forniti sotto forma di garanzie o in contanti.

I contributi di terzi alle garanzie di bilancio ai sensi dell’articolo 208, paragrafo 2, possono essere forniti in contanti.

La garanzia di bilancio è accresciuta dai contributi di cui al primo e secondo comma. I pagamenti relativi all’attivazione delle garanzie sono effettuati, ove necessario, dagli Stati membri o da terzi contributori su base pari passu. La Commissione firma con i contributori un accordo contenente, in particolare, le disposizioni relative alle condizioni di pagamento.

Articolo 219

Attuazione delle garanzie di bilancio

1.   Le garanzie di bilancio sono irrevocabili, incondizionate e su richiesta per le tipologie di operazioni coperte.

2.   Le garanzie di bilancio sono attuate a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), o, in casi eccezionali, a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a).

3.   La garanzia di bilancio copre soltanto le operazioni di finanziamento e investimento che soddisfano le condizioni stabilite all’articolo 209, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a d).

4.   Le controparti contribuiscono con risorse proprie alle operazioni coperte dalla garanzia di bilancio.

5.   La Commissione sottoscrive con la controparte un accordo di garanzia. La concessione della garanzia di bilancio è subordinata all’entrata in vigore dell’accordo di garanzia.

6.   Le controparti comunicano con cadenza annuale alla Commissione:

a)

una valutazione del rischio e le informazioni relative alla classificazione delle operazioni coperte dalla garanzia di bilancio, nonché gli inadempimenti attesi;

b)

informazioni sull’obbligazione finanziaria in essere dell’Unione derivante dalla garanzia di bilancio, ripartita per singola operazione e misurata conformemente alle norme contabili dell’Unione di cui all’articolo 80 o agli IPSAS;

c)

il totale dei profitti o delle perdite derivanti dalle operazioni coperte dalla garanzia di bilancio.

Sezione 3

Assistenza finanziaria

Articolo 220

Norme e attuazione

1.   L’assistenza finanziaria dell’Unione a Stati membri o paesi terzi è fornita a condizioni predefinite e assume la forma di un prestito o di una linea di credito o di un altro strumento ritenuto idoneo a garantire l’efficacia del sostegno. A tal fine, il pertinente atto di base conferisce alla Commissione il potere di reperire le risorse necessarie assumendo prestiti per conto dell’Unione sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie.

2.   L’assunzione e l’erogazione di prestiti non comportano a carico dell’Unione cambiamenti di scadenza né la espongono a rischi di tasso d’interesse o ad altri rischi commerciali.

3.   L’assistenza finanziaria è erogata in euro, tranne in casi debitamente giustificati.

4.   L’assistenza finanziaria è attuata direttamente dalla Commissione.

5.   La Commissione sottoscrive con il paese beneficiario un accordo contenente disposizioni che:

a)

assicurano che il paese beneficiario verifichi a cadenza regolare che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati correttamente in conformità delle condizioni predefinite, adotti misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprenda azioni legali per il recupero dei fondi concessi a titolo di assistenza finanziaria che siano stati oggetto di appropriazione indebita;

b)

assicurano la tutela degli interessi finanziari dell’Unione;

c)

autorizzano espressamente la Commissione, l’OLAF e la Corte dei conti a esercitare i loro diritti conformemente all’articolo 129;

d)

assicurano che l’Unione abbia diritto al rimborso anticipato del prestito qualora si riscontri che, in relazione alla gestione dell’assistenza finanziaria, il paese beneficiario è stato coinvolto in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;

e)

assicurano che tutti i costi sostenuti dall’Unione in relazione all’assistenza finanziaria siano a carico del paese beneficiario.

6.   Ove possibile, la Commissione eroga il prestito a rate, purché siano rispettate le condizioni cui è subordinata l’assistenza finanziaria. Qualora tali condizioni non siano soddisfatte, la Commissione sospende o cancella temporaneamente l’erogazione dell’assistenza finanziaria.

7.   I fondi raccolti ma non ancora erogati non possono essere utilizzati per scopi diversi dalla prestazione di assistenza finanziaria al paese beneficiario. A norma dell’articolo 86, paragrafi 1 e 2, il contabile stabilisce le procedure per la custodia dei fondi.

TITOLO XI

CONTRIBUTI AI PARTITI POLITICI EUROPEI

Articolo 221

Disposizioni generali

Possono essere concessi contributi finanziari diretti a carico del bilancio ai partiti politici europei, quali definiti nell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 («partiti politici europei»), affinché possano contribuire a formare una coscienza politica europea e a esprimere la volontà politica dei cittadini dell’Unione, in conformità di detto regolamento.

Articolo 222

Principi

1.   I contributi sono utilizzati per il rimborso solo della percentuale di cui all’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 dei costi di funzionamento dei partiti politici europei direttamente connessi agli obiettivi di tali partiti, come specificato all’articolo 17, paragrafo 5, e all’articolo 21 di tale regolamento.

2.   I contributi possono essere utilizzati per rimborsare spese connesse a contratti conclusi da partiti politici europei, a condizione che all’atto dell’aggiudicazione di tali contratti non vi fossero conflitti d’interessi.

3.   I contributi non sono utilizzati per concedere, direttamente o indirettamente, vantaggi personali, in denaro o in natura, ad alcun membro o dipendente di un partito politico europeo. I contributi non sono utilizzati per finanziare, direttamente o indirettamente, attività di terzi, in particolare partiti politici nazionali o fondazioni politiche a livello europeo o nazionale, sotto forma di sovvenzioni, donazioni, prestiti o altri accordi simili. Ai fini del presente paragrafo non sono considerate terzi le entità associate ai partiti politici europei, ove tali entità facciano parte dell’organizzazione amministrativa dei partiti politici europei medesimi, come previsto nello statuto di questi ultimi. I contributi non sono utilizzati per gli scopi esclusi dall’articolo 22 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

4.   I contributi sono subordinati al rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, conformemente ai criteri di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

5.   I contributi sono concessi dal Parlamento europeo su base annuale e sono pubblicati a norma dell’articolo 38, paragrafi da 1 a 4, del presente regolamento e dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

6.   I partiti politici europei che ricevono un contributo non ricevono, direttamente o indirettamente, altri fondi provenienti dal bilancio. In particolare, sono vietate le donazioni attinte dai bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo. In nessun caso il bilancio finanzia due volte la medesima spesa.

I contributi non pregiudicano la facoltà dei partiti politici europei di costituire riserve con importi derivanti da risorse proprie in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

7.   Se, alla fine di un esercizio per il quale ha ricevuto una sovvenzione di funzionamento, una fondazione politica europea, quale definita all’articolo 2, punto 4), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, realizza un’eccedenza di entrate rispetto alle spese, può riportare all’esercizio successivo la parte di tale eccedenza corrispondente al massimo al 25 % delle entrate totali di quell’esercizio, a condizione che tale parte sia usata entro il primo trimestre di detto esercizio successivo.

Articolo 223

Aspetti di bilancio

I contributi e gli stanziamenti destinati a organismi o esperti esterni indipendenti di audit di cui all’articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 sono versati dalla sezione del bilancio relativa al Parlamento europeo.

Articolo 224

Bando per la presentazione delle domande di contributi

1.   I contributi sono concessi in esito a bando per la presentazione delle domande di contributi pubblicato ogni anno almeno sul sito web del Parlamento europeo.

2.   A un partito politico europeo può essere concesso un solo contributo all’anno.

3.   Un partito politico europeo può ricevere un contributo solo se ne fa richiesta nel rispetto dei termini e delle condizioni stabiliti nel bando per la presentazione delle domande di contributi.

4.   Il bando per la presentazione delle domande di contributi stabilisce a quali condizioni un richiedente può ricevere un contributo in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, nonché i criteri di esclusione.

5.   Il bando per la presentazione delle domande di contributi determina almeno la natura delle spese che possono essere rimborsate mediante il contributo.

6.   Il bando per la presentazione delle domande di contributi richiede un bilancio di previsione.

Articolo 225

Procedura di attribuzione

1.   Le domande di contributi sono presentate per iscritto entro il termine stabilito e, se del caso, in formato elettronico protetto.

2.   I contributi non sono concessi ai richiedenti che, al momento della procedura di attribuzione, si trovano in una o più delle situazioni di cui all’articolo 136, paragrafo 1, e all’articolo 141, paragrafo 1, né a quelli che sono registrati come esclusi nella banca dati di cui all’articolo 142.

3.   I richiedenti sono tenuti ad attestare che non si trovano in una delle situazioni di cui al paragrafo 2.

4.   L’ordinatore responsabile può essere assistito da un comitato ai fini della valutazione delle domande di contributo. L’ordinatore responsabile precisa le regole in materia di composizione, nomina e funzionamento di detto comitato e le regole volte a prevenire i conflitti d’interessi.

5.   Le domande che soddisfano i criteri di ammissibilità e di esclusione sono selezionate in base ai criteri di cui all’articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

6.   La decisione dell’ordinatore responsabile in merito alle domande precisa almeno:

a)

l’oggetto e l’importo globale dei contributi;

b)

il nome dei richiedenti selezionati e gli importi accettati per ognuno di essi;

c)

i nominativi dei richiedenti respinti e i motivi del rigetto.

7.   L’ordinatore responsabile informa per iscritto i richiedenti della decisione assunta in relazione alle rispettive domande. Se la domanda di contributo è respinta o gli importi richiesti non sono concessi in tutto o in parte, l’ordinatore responsabile comunica i motivi del rigetto o della mancata attribuzione degli importi richiesti, con riferimento, in particolare, ai criteri di ammissibilità e di attribuzione di cui al paragrafo 5 del presente articolo e all’articolo 224, paragrafo 4. Se la domanda è respinta, l’ordinatore responsabile informa il richiedente dei mezzi amministrativi e/o di ricorso giurisdizionale a sua disposizione previsti all’articolo 133, paragrafo 2.

8.   I contributi formano oggetto di un accordo scritto.

Articolo 226

Forma dei contributi

1.   I contributi possono assumere una delle seguenti forme:

a)

rimborso di una percentuale delle spese rimborsabili effettivamente sostenute;

b)

rimborso sulla base di costi unitari;

c)

somme forfettarie;

d)

finanziamenti a tasso fisso;

e)

una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d).

2.   Possono essere rimborsate solo le spese che soddisfano i criteri stabiliti nel bando per la presentazione delle domande di contributi e che non sono state sostenute prima della data di presentazione della domanda.

3.   L’accordo di cui all’articolo 225, paragrafo 8, contiene disposizioni che consentono di verificare l’osservanza delle condizioni per l’attribuzione di somme forfettarie, finanziamenti a tasso fisso o costi unitari.

4.   I contributi sono versati nella loro totalità, sotto forma di un unico prefinanziamento, a meno che l’ordinatore responsabile decida altrimenti in casi debitamente giustificati.

Articolo 227

Garanzie

L’ordinatore responsabile può, se lo ritiene opportuno e proporzionato, caso per caso e previa analisi dei rischi, esigere che un partito politico europeo costituisca una garanzia anticipata per limitare i rischi finanziari connessi al pagamento del prefinanziamento solo quando, alla luce dell’analisi dei rischi, tale partito risulti esposto al rischio imminente di trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere a) e d), del presente regolamento o quando una decisione dell’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, istituita a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 («Autorità»), è stata comunicata al Parlamento europeo e al Consiglio in conformità dell’articolo 10, paragrafo 4, di tale regolamento.

L’articolo 153 si applica mutatis mutandis alle garanzie che possono essere richieste nei casi di cui al primo comma del presente articolo per i pagamenti di prefinanziamento a favore dei partiti politici europei.

Articolo 228

Uso dei contributi

1.   I contributi sono spesi in conformità dell’articolo 222.

2.   Qualsiasi parte del contributo non utilizzata entro l’esercizio cui si riferisce tale contributo (anno n) è utilizzata per le spese rimborsabili sostenute entro il 31 dicembre dell’anno n+1. La parte rimanente del contributo non spesa entro tale data è recuperata conformemente al titolo IV, capo 6.

3.   I partiti politici europei rispettano il tasso massimo di cofinanziamento stabilito all’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Gli importi che residuano dai contributi del precedente esercizio non sono utilizzati per finanziare la parte delle spese a cui i partiti politici europei devono provvedere tramite risorse proprie. I contributi di terzi a eventi congiunti non sono considerati parte delle risorse proprie di un partito politico europeo.

4.   I partiti politici europei utilizzano la parte del contributo che non è stata usata entro l’esercizio cui si riferisce tale contributo prima di utilizzare i contributi concessi dopo tale esercizio.

5.   L’interesse maturato sui pagamenti di prefinanziamento è considerato parte del contributo.

Articolo 229

Relazione sull’uso dei contributi

1.   A norma dell’articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, un partito politico europeo presenta all’ordinatore responsabile, per approvazione, la relazione annuale sull’utilizzo del contributo e il bilancio annuale.

2.   L’ordinatore responsabile redige la relazione annuale di attività di cui all’articolo 74, paragrafo 9, sulla base della relazione annuale e del bilancio annuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Per redigere la relazione possono essere utilizzati altri documenti giustificativi.

Articolo 230

Importo del contributo

1.   L’importo del contributo diventa definitivo soltanto dopo l’approvazione della relazione annuale e del bilancio annuale di cui all’articolo 229, paragrafo 1, da parte dell’ordinatore responsabile. L’approvazione della relazione annuale e del bilancio annuale non pregiudica verifiche successive da parte dell’Autorità.

2.   L’importo non speso del prefinanziamento diventa definitivo soltanto dopo che è stato utilizzato dal partito politico europeo per pagare spese rimborsabili che soddisfano i criteri definiti nel bando per la presentazione di domande di contributi.

3.   Quando il partito politico europeo non si conforma agli obblighi che gli incombono in relazione all’uso dei contributi, questi sono sospesi, ridotti o revocati dopo aver dato al partito politico europeo la possibilità di presentare osservazioni.

4.   Prima di effettuare un pagamento l’ordinatore responsabile verifica che il partito politico europeo continui a essere iscritto nel registro di cui all’articolo 7 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e non sia stato oggetto di una delle sanzioni previste all’articolo 27 di tale regolamento tra la data della domanda e la fine dell’esercizio cui si riferisce il contributo.

5.   Quando il partito politico europeo non è più iscritto nel registro di cui all’articolo 7 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 o è stato oggetto di una delle sanzioni previste all’articolo 27 di tale regolamento, l’ordinatore responsabile può sospendere, ridurre o revocare il contributo e recuperare gli importi indebitamente versati conformemente all’accordo di cui all’articolo 225, paragrafo 8, del presente regolamento, in proporzione alla gravità degli errori, delle irregolarità, delle frodi o di altra violazione degli obblighi relativi all’uso del contributo, dopo aver dato al partito politico europeo la possibilità di presentare osservazioni.

Articolo 231

Controlli e sanzioni

1.   L’accordo di cui all’articolo 225, paragrafo 8, prevede espressamente che il Parlamento europeo eserciti i suoi poteri di controllo dei documenti e dei locali e che l’OLAF e la Corte dei conti esercitino i rispettivi poteri e competenze, di cui all’articolo 129, su tutti i partiti politici europei che hanno ricevuto fondi dell’Unione, nonché sui loro contraenti e subappaltatori.

2.   L’ordinatore responsabile può irrogare sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive in conformità degli articoli 136 e 137 del presente regolamento e dell’articolo 27 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

3.   Le sanzioni di cui al paragrafo 2 possono altresì essere irrogate ai partiti politici europei che, al momento della presentazione della domanda di contributo o dopo aver ricevuto il contributo, abbiano reso false dichiarazioni fornendo le informazioni richieste dall’ordinatore responsabile oppure non abbiano fornito tali informazioni.

Articolo 232

Tenuta dei registri

1.   I partiti politici europei tengono tutti i registri e i documenti giustificativi relativi al contributo per cinque anni a decorrere dall’ultimo pagamento relativo al contributo.

2.   La documentazione inerente agli audit, ai ricorsi, ai contenziosi e alla definizione delle richieste derivanti dall’utilizzo del contributo o alle indagini dell’OLAF, se comunicata al destinatario, è conservata fintanto che tali audit, ricorsi, contenzioni, definizioni delle richieste o indagini siano stati conclusi.

Articolo 233

Selezione degli organismi o degli esperti esterni di audit

Gli organismi o gli esperti esterni indipendenti di audit di cui all’articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 sono selezionati mediante una procedura di appalto. La durata del contratto non può superare i cinque anni. Dopo due contratti consecutivi si ritiene che sussista un conflitto d’interessi che potrebbe influire negativamente sullo svolgimento dell’audit.

TITOLO XII

ALTRI STRUMENTI DI ESECUZIONE DEL BILANCIO

Articolo 234

Fondi fiduciari dell’Unione per azioni esterne

1.   Per le azioni di emergenza e di post-emergenza necessarie per reagire a una crisi o per azioni tematiche, la Commissione può istituire fondi fiduciari dell’Unione per azioni esterne («fondi fiduciari dell’Unione») in base a un accordo concluso con altri donatori.

I fondi fiduciari dell’Unione sono istituiti unicamente se gli accordi conclusi con altri donatori assicurano contributi da fonti diverse dal bilancio.

La Commissione consulta il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alla sua intenzione di istituire un fondo fiduciario dell’Unione destinato ad azioni di emergenza e di post-emergenza.

L’istituzione di un fondo fiduciario dell’Unione destinato ad azioni tematiche è soggetto all’approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ai fini del terzo e quarto comma del presente paragrafo, la Commissione mette a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio i progetti di decisione relativi all’istituzione di un fondo fiduciario dell’Unione. Tali progetti di decisione comprendono la descrizione degli obiettivi del fondo fiduciario dell’Unione, la giustificazione della sua istituzione conformemente al paragrafo 3, l’indicazione della durata e gli accordi preliminari con gli altri donatori. I progetti di decisione contengono altresì un progetto di accordo costitutivo da concludere con gli altri donatori.

2.   La Commissione presenta i progetti di decisione relativi al finanziamento di un fondo fiduciario dell’Unione al comitato competente ove previsto nell’atto di base a norma del quale è erogato il contributo dell’Unione al fondo fiduciario dell’Unione. Il comitato competente non è invitato a pronunciarsi sugli aspetti che sono già stati presentati al Parlamento europeo e al Consiglio per consultazione o approvazione a norma del paragrafo 1, terzo, quarto e quinto comma, rispettivamente.

3.   I fondi fiduciari dell’Unione sono istituiti e eseguiti soltanto alle condizioni seguenti:

a)

esiste un valore aggiunto dell’intervento dell’Unione: gli obiettivi dei fondi fiduciari dell’Unione, in particolare a motivo della loro portata o dei loro effetti potenziali, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione che non a livello nazionale e l’uso degli strumenti di finanziamento esistenti non sarebbe sufficiente a conseguire gli obiettivi strategici dell’Unione;

b)

i fondi fiduciari dell’Unione determinano visibilità politica per l’Unione e vantaggi gestionali evidenti, nonché un migliore controllo da parte dell’Unione dei rischi e dei pagamenti dei contributi dell’Unione e degli altri donatori;

c)

i fondi fiduciari dell’Unione non duplicano altri canali esistenti di finanziamento o altri strumenti simili senza fornire alcuna addizionalità;

d)

gli obiettivi dei fondi fiduciari dell’Unione sono allineati agli obiettivi dello strumento o della voce di bilancio dell’Unione da cui sono finanziati.

4.   Per ciascun fondo fiduciario dell’Unione è istituito un comitato, presieduto dalla Commissione, che garantisce un’equa rappresentanza dei donatori e decide in merito all’impiego dei fondi. Il comitato comprende un rappresentante di ciascuno Stato membro non contribuente, in qualità di osservatore. Le norme per la composizione del comitato e il suo regolamento interno sono fissati nell’accordo costitutivo del fondo fiduciario dell’Unione. Tali norme comprendono la previsione della necessità di un voto favorevole da parte della Commissione per l’adozione finale della decisione sull’utilizzo dei fondi.

5.   I fondi fiduciari dell’Unione sono istituiti per una durata limitata stabilita dall’accordo costituivo. Tale durata può essere prorogata con decisione della Commissione soggetta alla procedura di cui al paragrafo 1 su richiesta del comitato del fondo fiduciario dell’Unione interessato e previa presentazione da parte della Commissione di una relazione che giustifichi la proroga e confermi, in particolare, il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3.

Il Parlamento europeo e/o il Consiglio possono chiedere alla Commissione, laddove opportuno, di interrompere gli stanziamenti per un fondo fiduciario dell’Unione o di rivedere l’accordo costitutivo al fine di liquidare il fondo medesimo, in particolare sulla base delle informazioni presentate nel documento di lavoro di cui all’articolo 41, paragrafo 6. In tal caso, gli eventuali fondi rimanenti sono restituiti proporzionalmente al bilancio a titolo di entrate generali, nonché agli Stati membri contribuenti e agli altri donatori.

Articolo 235

Esecuzione dei fondi fiduciari dell’Unione per azioni esterne

1.   I fondi fiduciari dell’Unione sono eseguiti in conformità dei principi di sana gestione finanziaria, trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento, nonché conformemente agli obiettivi specifici definiti in ciascun accordo costitutivo e nel pieno rispetto dei diritti di verifica e controllo del contributo dell’Unione spettanti al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.   Le azioni finanziate dai fondi fiduciari dell’Unione possono essere attuate direttamente dalla Commissione a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e indirettamente con le entità che eseguono i fondi dell’Unione a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punti i), ii), iii), v) e vi).

3.   I fondi sono impegnati ed erogati dagli agenti finanziari della Commissione ai sensi del titolo IV, capo 4. Il contabile della Commissione funge da contabile dei fondi fiduciari dell’Unione. Egli è incaricato di definire le procedure contabili e il piano contabile comuni a tutti i fondi fiduciari dell’Unione. Il revisore interno della Commissione, l’OLAF e la Corte dei conti esercitano nei confronti dei fondi fiduciari dell’Unione le stesse competenze attribuite loro nei confronti di altre azioni svolte dalla Commissione.

4.   I contributi dell’Unione e degli altri donatori non sono integrati nel bilancio, bensì versati in un apposito conto bancario. Il contabile procede all’apertura e alla chiusura dell’apposito conto bancario del fondo fiduciario dell’Unione. Tutte le operazioni effettuate nel corso dell’anno sull’apposito conto bancario sono debitamente registrate nei conti relativi al fondo fiduciario dell’Unione.

I contributi dell’Unione sono trasferiti sull’apposito conto bancario sulla base delle richieste di pagamento debitamente giustificate da previsioni di esborso, tenendo conto del saldo disponibile sul conto e della conseguente necessità di pagamenti aggiuntivi. Le previsioni di esborso sono fornite su base annuale o, se del caso, semestrale.

I contributi versati da altri donatori sono presi in considerazione quando sono incassati sull’apposito conto bancario del fondo fiduciario dell’Unione e per l’importo in euro risultante dalla conversione all’atto dell’accredito sull’apposito conto bancario. Gli interessi maturati sull’apposito conto bancario del fondo fiduciario dell’Unione sono investiti nel fondo stesso, salvo se altrimenti disposto nell’accordo costitutivo di quest’ultimo.

5.   La Commissione è autorizzata a utilizzare al massimo il 5 % degli importi raccolti nel fondo fiduciario dell’Unione per coprire i propri costi di gestione a decorrere dagli anni in cui i contributi di cui al paragrafo 4 hanno iniziato a essere utilizzati. Fermo quanto disposto dal primo periodo, per evitare la doppia imputazione dei costi, i costi di gestione derivanti dal contributo dell’Unione al fondo fiduciario dell’Unione sono coperti da tale contributo solo nella misura in cui non siano già stati coperti da altre linee di bilancio. Per la durata del fondo fiduciario dell’Unione tali costi di gestione sono assimilati a entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), punto ii).

Oltre alla redazione della relazione annuale di cui all’articolo 252, due volte l’anno l’ordinatore provvede alla rendicontazione finanziaria delle operazioni effettuate da ogni fondo fiduciario dell’Unione.

La Commissione riferisce inoltre mensilmente sullo stato di esecuzione di ogni fondo fiduciario dell’Unione.

I fondi fiduciari dell’Unione sono sottoposti annualmente a un audit esterno indipendente.

Articolo 236

Ricorso al sostegno di bilancio

1.   Qualora previsto dai pertinenti atti di base, la Commissione può fornire sostegno di bilancio a un paese terzo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

la gestione delle finanze pubbliche del paese terzo risulta sufficientemente trasparente, affidabile ed efficace;

b)

il paese terzo ha posto in essere politiche settoriali o nazionali sufficientemente credibili e pertinenti;

c)

il paese terzo ha posto in essere politiche macroeconomiche orientate alla stabilità;

d)

il paese terzo ha previsto un accesso sufficiente e tempestivo a informazioni di bilancio complete e solide.

2.   Il pagamento del contributo dell’Unione si basa sul rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, compreso il miglioramento della gestione delle finanze pubbliche. Inoltre, alcuni pagamenti possono essere altresì subordinati al raggiungimento, misurato da indicatori di performance obiettivi, di target intermedi che esprimono i risultati e i progressi in materia di riforme realizzati nel corso del tempo nei rispettivi settori.

3.   Nei paesi terzi la Commissione sostiene il rispetto dello stato di diritto, lo sviluppo delle capacità di controllo parlamentare, di audit e di lotta alla corruzione, come anche il rafforzamento della trasparenza e dell’accesso del pubblico alle informazioni.

4.   Le corrispondenti convenzioni di finanziamento concluse con il paese terzo prevedono:

a)

l’obbligo per il paese terzo di trasmettere alla Commissione informazioni affidabili e tempestive che le consentano di valutare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2;

b)

il diritto della Commissione di sospendere la convenzione di finanziamento se il paese terzo viola un obbligo relativo al rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello stato di diritto e nei casi gravi di corruzione;

c)

opportune disposizioni a norma delle quali il paese terzo deve impegnarsi a rimborsare immediatamente, in tutto o in parte, i finanziamenti erogati per la relativa operazione, qualora sia accertato che il pagamento dei fondi pertinenti dell’Unione è viziato da gravi irregolarità imputabili al paese terzo.

Per procedere al rimborso di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo può essere applicato l’articolo 101, paragrafo 1, secondo comma.

Articolo 237

Esperti esterni retribuiti

1.   Per valori inferiori alle soglie di cui all’articolo 175, paragrafo 1, e secondo la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le istituzioni dell’Unione possono selezionare esperti esterni retribuiti, incaricati di assisterle nella valutazione delle domande di sovvenzione, dei progetti e delle offerte, nonché di fornire pareri e consulenza in casi specifici.

2.   Gli esperti esterni retribuiti sono remunerati sulla base di un importo fisso preventivamente comunicato e sono scelti in funzione della loro capacità professionale. La selezione avviene in base a criteri selettivi che rispettano i principi di non discriminazione, parità di trattamento e assenza di conflitto d’interessi.

3.   Un invito a manifestare interesse è pubblicato sul sito web dell’istituzione dell’Unione interessata.

L’invito a manifestare interesse comprende una descrizione dei compiti, la loro durata e le condizioni di retribuzione fissate.

In esito all’invito a manifestare interesse è redatto un elenco di esperti. Tale elenco rimane valido per un periodo non superiore a cinque anni dalla pubblicazione o per la durata del programma pluriennale attinente ai compiti.

4.   Ogni persona fisica interessata può presentare la sua candidatura in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità dell’invito a manifestare interesse, a eccezione degli ultimi tre mesi.

5.   Gli esperti retribuiti con gli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico sono assunti in conformità delle procedure definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel momento in cui adottano ciascun programma quadro di ricerca o conformemente alle corrispondenti regole di partecipazione. Ai fini del titolo V, capo 2, sezione 2, tali esperti sono considerati destinatari.

Articolo 238

Esperti non retribuiti

Le istituzioni dell’Unione possono rimborsare le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dalle persone da esse invitate o munite di mandato delle istituzioni medesime o, se del caso, versare loro qualsiasi altra indennità.

Articolo 239

Quote di adesione e altre sottoscrizioni

L’Unione può versare quote a titolo di sottoscrizioni presso gli organismi dei quali è membro od osservatore.

Articolo 240

Spese per i membri e il personale delle istituzioni dell’Unione

Le istituzioni dell’Unione possono pagare le spese per i membri e il personale delle istituzioni dell’Unione, compresi i contributi alle associazioni dei deputati ed ex deputati del Parlamento europeo, e i contributi alle scuole europee.

TITOLO XIII

CONTI ANNUALI E ALTRA RENDICONTAZIONE FINANZIARIA

CAPO 1

Conti annuali

Sezione 1

Quadro contabile

Articolo 241

Struttura contabile

I conti annuali dell’Unione sono preparati per ciascun esercizio, che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre. Tali conti comprendono quanto segue:

a)

gli stati finanziari consolidati, che presentano, in conformità delle norme contabili di cui all’articolo 80, il consolidamento delle informazioni finanziarie contenute negli stati finanziari delle istituzioni dell’Unione, degli organismi dell’Unione di cui all’articolo 70 e degli altri organismi che soddisfano i criteri di consolidamento contabile;

b)

le relazioni aggregate sull’esecuzione del bilancio, che presentano le informazioni contenute nelle relazioni sull’esecuzione del bilancio delle istituzioni dell’Unione.

Articolo 242

Documenti giustificativi

Ogni scrittura nei conti si basa su adeguati documenti giustificativi in conformità dell’articolo 75.

Articolo 243

Stati finanziari

1.   Gli stati finanziari sono presentati in milioni di EUR e, in conformità delle norme contabili di cui all’articolo 80, comprendono:

a)

lo stato patrimoniale, che presenta l’intera situazione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre dell’esercizio precedente;

b)

il conto economico, che presenta il risultato economico dell’esercizio precedente;

c)

la situazione dei flussi di cassa, che mostra gli incassi e gli esborsi dell’esercizio e la situazione finale di tesoreria;

d)

la situazione di variazione dell’attivo netto, che presenta una sintesi dei movimenti che durante l’esercizio hanno interessato le riserve e gli utili accantonati.

2.   Le note degli stati finanziari completano e commentano le informazioni fornite negli stati di cui al paragrafo 1, fornendo le informazioni supplementari prescritte dalle norme contabili di cui all’articolo 80 e dalla prassi contabile riconosciuta a livello internazionale, allorché tali informazioni siano pertinenti per le attività dell’Unione. Le note contengono almeno le seguenti informazioni:

a)

i principi, le norme e i metodi contabili;

b)

le note esplicative, che forniscono informazioni supplementari non contenute nel corpo degli stati finanziari, ma necessarie per una rappresentazione fedele dei conti.

3.   Dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla data di trasmissione della contabilità generale, il contabile procede alle correzioni che, senza comportare esborsi o incassi a carico dell’esercizio, sono necessarie per un quadro veritiero e corretto dei conti.

Sezione 2

Relazioni sull’esecuzione del bilancio

Articolo 244

Relazioni sull’esecuzione del bilancio

1.   Le relazioni sull’esecuzione del bilancio sono presentate in milioni di EUR e sono raffrontabili anno per anno. Esse comprendono:

a)

le relazioni che presentano in forma aggregata la totalità delle operazioni di bilancio dell’esercizio in entrate e in spese;

b)

il risultato di bilancio, calcolato sulla base dell’equilibrio di bilancio annuale di cui alla decisione 2014/335/UE, Euratom;

c)

le note esplicative, che completano e commentano le informazioni fornite nelle relazioni.

2.   La struttura delle relazioni sull’esecuzione del bilancio è la stessa del bilancio.

3.   Le relazioni sull’esecuzione del bilancio contengono:

a)

informazioni sulle entrate, in particolare le evoluzioni concernenti le previsioni del bilancio in entrate, l’esecuzione del bilancio in entrate e i diritti accertati;

b)

informazioni che illustrano l’evoluzione della totalità degli stanziamenti di impegno e di pagamento disponibili;

c)

informazioni che illustrano l’impiego della totalità degli stanziamenti di impegno e di pagamento disponibili;

d)

informazioni che illustrano gli impegni ancora in essere, riportati dall’esercizio precedente o assunti nel corso dell’esercizio.

4.   Per quanto riguarda le informazioni sulle entrate, alla relazione sull’esecuzione del bilancio è accluso uno stato che illustra, per ciascuno Stato membro, la ripartizione degli importi ancora da recuperare alla fine dell’esercizio corrispondenti a risorse proprie coperte da un ordine di riscossione.

Sezione 3

Calendario dei conti annuali

Articolo 245

Conti provvisori

1.   Entro il 1o marzo dell’esercizio successivo i contabili delle istituzioni dell’Unione diverse dalla Commissione e gli organismi di cui all’articolo 241 comunicano i loro conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti.

2.   Entro il 1o marzo dell’esercizio successivo i contabili delle istituzioni dell’Unione diverse dalla Commissione e gli organismi di cui all’articolo 241 comunicano le informazioni contabili necessarie a fini di consolidamento al contabile della Commissione, secondo le modalità e il formato stabiliti da quest’ultimo.

3.   Entro il 31o marzo dell’esercizio successivo il contabile della Commissione consolida i conti provvisori di cui al paragrafo 2 con quelli della Commissione e trasmette i conti provvisori della Commissione e i conti provvisori consolidati dell’Unione alla Corte dei conti per via elettronica.

Articolo 246

Approvazione dei conti consolidati definitivi

1.   Entro il 1o giugno la Corte dei conti formula le sue osservazioni sui conti provvisori delle istituzioni dell’Unione diverse dalla Commissione e di ciascuno degli organismi di cui all’articolo 241 e, entro il 15 giugno, le sue osservazioni sui conti provvisori della Commissione e sui conti provvisori consolidati dell’Unione.

2.   Entro il 15 giugno i contabili delle istituzioni dell’Unione diverse dalla Commissione e dagli organismi di cui all’articolo 241 comunicano le informazioni contabili richieste al contabile della Commissione, secondo le modalità e il formato stabiliti da quest’ultimo, al fine di redigere i conti consolidati definitivi.

Entro il 1o luglio le istituzioni dell’Unione diverse dalla Commissione e ciascuno degli organismi di cui all’articolo 241 comunicano i rispettivi conti definitivi al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Corte dei conti e al contabile della Commissione.

3.   I contabili di ogni istituzione dell’Unione e di ciascuno degli organismi di cui all’articolo 241 trasmettono alla Corte dei conti e in copia al contabile della Commissione, contemporaneamente ai rispettivi conti definitivi, una dichiarazione a essi relativa.

I conti definitivi sono corredati di una nota redatta dal contabile, nella quale questi dichiara che essi sono stati elaborati in conformità del presente titolo e dei principi, delle norme e dei metodi contabili applicabili descritti nelle note agli stati finanziari.

4.   Il contabile della Commissione redige i conti consolidati definitivi in base alle informazioni presentategli a norma del paragrafo 2 del presente articolo dalle istituzioni dell’Unione diverse dalla Commissione e dagli organismi di cui all’articolo 241.

I conti consolidati definitivi sono corredati di una nota redatta dal contabile della Commissione, nella quale questi dichiara che essi sono stati elaborati in conformità del presente titolo e dei principi, delle norme e dei metodi contabili applicabili descritti nelle note agli stati finanziari.

5.   Entro il 31 luglio, la Commissione trasmette per via elettronica, dopo averli approvati, i conti consolidati definitivi e i propri conti definitivi al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

Entro la stessa data il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti una dichiarazione relativa ai conti consolidati definitivi.

6.   Entro il 15 novembre i conti consolidati definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, corredati della dichiarazione d’affidabilità fornita dalla Corte dei conti a norma dell’articolo 287 TFUE e dell’articolo 106 bis del trattato Euratom.

CAPO 2

Relazioni integrate in materia finanziaria e di responsabilità

Articolo 247

Relazioni integrate in materia finanziaria e di responsabilità

1.   Entro il 31 luglio dell’esercizio successivo la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio un insieme integrato di relazioni in materia finanziaria e di responsabilità, che comprende:

a)

i conti consolidati definitivi di cui all’articolo 246;

b)

la relazione annuale sulla gestione e il rendimento, che prevede una sintesi chiara e concisa delle realizzazioni in termini di controllo interno e gestione finanziaria di cui alle relazioni annuali di attività di ciascun ordinatore delegato e che comprende informazioni sulle disposizioni essenziali in materia di governance in seno alla Commissione, nonché:

i)

una stima del livello di errore nelle spese dell’Unione sulla base di una metodologia coerente e una stima delle rettifiche future;

ii)

informazioni sulle azioni preventive e correttive concernenti il bilancio, che presentano l’incidenza finanziaria delle misure adottate per tutelare il bilancio dalle spese che violano il diritto applicabile;

iii)

informazioni sull’attuazione della strategia antifrode della Commissione;

c)

una previsione a lungo termine dei futuri flussi in entrata e in uscita nei successivi cinque anni, basata sui quadri finanziari pluriennali applicabili e sulla decisione 2014/335/UE, Euratom;

d)

la relazione annuale sugli audit interni di cui all’articolo 118, paragrafo 4;

e)

la valutazione delle finanze dell’Unione basata sui risultati conseguiti di cui all’articolo 318 TFUE, in cui sono valutati, in particolare, i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi strategici in considerazione degli indicatori di performance di cui all’articolo 33 del presente regolamento;

f)

la relazione sul seguito dato al discarico di cui all’articolo 261, paragrafo 3.

2.   La relazione integrata in materia finanziaria e di responsabilità di cui al paragrafo 1 presenta ciascuna relazione separatamente e in maniera chiaramente identificabile. Le singole relazioni sono messe a disposizione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Corte dei conti entro il 30 giugno, a esclusione dei conti consolidati definitivi.

CAPO 3

Rendicontazione di bilancio e altra rendicontazione finanziaria

Articolo 248

Relazione mensile sull’esecuzione del bilancio

Il contabile della Commissione, oltre agli stati e alle relazioni annuali di cui agli articoli 243 e 244, trasmette una volta al mese al Parlamento europeo e al Consiglio dati, aggregati almeno a livello di capitolo, e separatamente ripartiti per capitolo, articolo e voce, sull’esecuzione del bilancio, per quanto concerne sia le entrate che le spese relative all’insieme degli stanziamenti disponibili. Tali dati forniscono anche informazioni sull’impiego degli stanziamenti riportati.

I dati sono messi a disposizione entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla fine di ogni mese tramite il sito web della Commissione.

Articolo 249

Relazione annuale sulla gestione di bilancio e finanziaria

1.   Ogni istituzione dell’Unione e ogni organismo di cui all’articolo 241 prepara una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell’esercizio.

Essi mettono la relazione a disposizione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Corte dei conti entro il 31 marzo dell’esercizio successivo.

2.   La relazione di cui al paragrafo 1 fornisce una sintesi degli storni di stanziamenti fra le varie voci del bilancio.

Articolo 250

Relazione annuale sugli strumenti finanziari, le garanzie di bilancio e l’assistenza finanziaria

La Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio in merito agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all’assistenza finanziaria e alle passività potenziali in conformità dell’articolo 41, paragrafi 4 e 5, e dell’articolo 52, paragrafo 1, lettere d) ed e). Tali informazioni sono contemporaneamente messe a disposizione della Corte dei conti.

Articolo 251

Relazione sulle questioni contabili

Entro il 15 settembre di ogni esercizio il contabile della Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente informazioni concernenti gli attuali rischi osservati, le tendenze generali constatate, i nuovi problemi contabili incontrati e i progressi compiuti su aspetti contabili, compresi quelli individuati dalla Corte dei conti, nonché le informazioni relative ai recuperi.

Articolo 252

Relazione sui fondi fiduciari dell’Unione per azioni esterne

Conformemente all’articolo 41, paragrafo 6, la Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività sostenute dai fondi fiduciari dell’Unione di cui all’articolo 234, sulla loro attuazione e sulla loro performance, nonché sui relativi conti.

Il comitato del fondo fiduciario dell’Unione interessato approva la relazione annuale del fondo fiduciario dell’Unione redatta dall’ordinatore. Approva altresì i conti definitivi preparati dal contabile. Il comitato presenta i conti definitivi al Parlamento europeo e al Consiglio nell’ambito della procedura di discarico per la Commissione.

Articolo 253

Pubblicazione di informazioni sui destinatari

La Commissione pubblica le informazioni sui destinatari in conformità dell’articolo 38.

TITOLO XIV

AUDIT ESTERNO E DISCARICO

CAPO 1

Audit esterno

Articolo 254

Audit esterno della Corte dei conti

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione informano la Corte dei conti, con la massima tempestività, di tutte le decisioni e di tutte le norme da essi adottate a norma degli articoli 12, 16, 21, 29, 30, 32 e 43.

Articolo 255

Norme e procedure di audit

1.   L’esame da parte della Corte dei conti della legittimità e della regolarità di tutte le entrate e spese è effettuato tenendo in considerazione i trattati, il bilancio, il presente regolamento, gli atti delegati adottati a norma del presente regolamento e tutti gli altri atti adottati in esecuzione dei trattati. Tale esame può tenere conto del carattere pluriennale dei programmi e dei relativi sistemi di vigilanza e controllo.

2.   Nell’assolvimento delle proprie attribuzioni la Corte dei conti ha facoltà di prendere conoscenza, secondo il disposto dell’articolo 257, di tutti i documenti e di tutte le informazioni concernenti la gestione finanziaria da parte dei servizi o degli organismi per quanto riguarda le operazioni finanziate o cofinanziate dall’Unione. Essa ha il potere di sentire qualsiasi funzionario responsabile di un’operazione di entrata o di spesa e di avvalersi di tutte le procedure di audit adeguate a detti servizi o organismi. L’audit negli Stati membri è effettuato di concerto con le istituzioni nazionali di audit o, se queste non dispongono delle necessarie competenze, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di audit degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza.

Per raccogliere tutte le informazioni necessarie all’assolvimento dei compiti a essa affidati dai trattati o dagli atti adottati in esecuzione dei medesimi, la Corte dei conti, qualora lo richieda, può essere presente alle operazioni di audit effettuate nell’ambito dell’esecuzione del bilancio da parte o per conto di un’istituzione dell’Unione.

Su richiesta della Corte dei conti ogni istituzione dell’Unione autorizza le istituzioni finanziarie che detengono averi dell’Unione a far sì che la Corte stessa possa accertarsi della corrispondenza dei dati esterni con la situazione contabile.

3.   Per l’assolvimento del suo compito, la Corte dei conti notifica alle istituzioni dell’Unione e alle autorità alle quali si applica il presente regolamento i nominativi dei membri del suo personale autorizzati a effettuare audit presso di esse.

Articolo 256

Verifiche relative a titoli e fondi

La Corte dei conti provvede a che tutti i titoli e i fondi depositati o in cassa siano verificati mediante attestazioni sottoscritte dai depositari o mediante verbali di situazioni di cassa e di portafoglio. Essa può procedere a tali verifiche direttamente.

Articolo 257

Diritto di accesso della Corte dei conti

1.   Le istituzioni dell’Unione, gli organismi che gestiscono entrate o spese a nome dell’Unione, nonché i destinatari, accordano alla Corte dei conti ogni agevolazione e le forniscono tutte le informazioni di cui essa ritenga di aver bisogno per l’assolvimento dei suoi compiti. Su richiesta della Corte dei conti, mettono a sua disposizione tutti i documenti relativi all’aggiudicazione e all’esecuzione degli appalti finanziati dal bilancio e ogni conto relativo a movimenti di denaro o di materiali, ogni documento contabile o giustificativo e i relativi documenti amministrativi, ogni documentazione relativa alle entrate e alle spese, ogni inventario, ogni organigramma che la Corte dei conti ritenga necessario per la revisione, in base a documenti o ad audit sul posto, dei conti annuali e delle relazioni sull’esecuzione del bilancio e, per lo stesso scopo, ogni documento e tutti i dati creati o conservati elettronicamente. Il diritto di accesso della Corte dei conti include l’accesso al sistema informatico utilizzato per la gestione delle entrate o delle spese oggetto del suo audit, se tale accesso è pertinente per quest’ultimo.

Gli organismi di audit interni e gli altri servizi delle amministrazioni nazionali interessate accordano alla Corte dei conti ogni agevolazione di cui essa ritenga di aver bisogno per l’assolvimento dei suoi compiti.

2.   I funzionari le cui operazioni sono soggette alle verifiche della Corte dei conti sono tenuti ad:

a)

aprire le loro casse, esibire fondi, titoli e materiali di qualsiasi natura, i documenti giustificativi della loro gestione dei fondi di cui sono depositari, nonché libri e registri e qualsiasi altro documento attinente;

b)

esibire la corrispondenza e qualunque altro documento necessario alla completa esecuzione dell’audit di cui all’articolo 255.

La comunicazione delle informazioni di cui al primo comma, lettera b), può essere chiesta solo dalla Corte dei conti.

3.   La Corte dei conti è abilitata a sottoporre ad audit i documenti relativi alle entrate e alle spese dell’Unione detenuti dai servizi delle istituzioni dell’Unione e, in particolare, dai servizi responsabili delle decisioni su tali entrate e spese, dagli organismi che gestiscono entrate o spese in nome dell’Unione e dalle persone fisiche o giuridiche beneficiarie di pagamenti provenienti dal bilancio.

4.   La verifica della legittimità e regolarità delle entrate e delle spese e il controllo della sana gestione finanziaria si estendono all’impiego, da parte degli organismi esterni alle istituzioni dell’Unione, dei fondi dell’Unione ricevuti a titolo di contributi.

5.   I finanziamenti dell’Unione versati a destinatari esterni alle istituzioni dell’Unione sono subordinati all’accettazione scritta, da parte di tali destinatari o, in mancanza di questa, da parte dei contraenti o dei subappaltatori, di un audit eseguito dalla Corte dei conti sull’uso dei finanziamenti accordati.

6.   La Commissione, su richiesta della Corte dei conti, fornisce tutte le informazioni sull’assunzione e sull’erogazione di prestiti.

7.   L’uso di sistemi informatici integrati non ha l’effetto di limitare l’accesso da parte della Corte dei conti a documenti giustificativi. Ogniqualvolta tecnicamente possibile, è accordato alla Corte dei conti l’accesso elettronico dai propri locali ai dati e ai documenti necessari per l’audit, in conformità delle pertinenti norme di sicurezza.

Articolo 258

Relazione annuale della Corte dei conti

1.   Entro il 30 giugno la Corte dei conti trasmette alla Commissione e alle altre istituzioni dell’Unione interessate le osservazioni che ritiene di natura tale da dover figurare nella sua relazione annuale. Tali osservazioni rimangono riservate e sono oggetto di una procedura in contraddittorio. Tutte le istituzioni dell’Unione inviano le proprie risposte alla Corte dei conti entro il 15 ottobre. Le istituzioni dell’Unione diverse dalla Commissione inviano contemporaneamente le proprie risposte alla Commissione.

2.   Nella relazione annuale della Corte dei conti figura una valutazione della sana gestione finanziaria.

3.   La relazione annuale della Corte dei conti contiene una sezione per ciascuna istituzione dell’Unione e per il fondo comune di copertura. La Corte dei conti può aggiungere le eventuali relazioni di sintesi od osservazioni di portata generale che ritiene adeguate.

4.   Entro il 15 novembre, la Corte dei conti invia alle autorità preposte al discarico e alle altre istituzioni dell’Unione la propria relazione annuale corredata delle risposte delle istituzioni dell’Unione e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 259

Relazioni speciali della Corte dei conti

1.   La Corte dei conti trasmette all’istituzione dell’Unione o all’organismo interessato le osservazioni che ritiene di natura tale da dover figurare in una relazione speciale. Tali osservazioni rimangono riservate e sono oggetto di una procedura in contraddittorio.

In generale, entro sei settimane dalla trasmissione di dette osservazioni, l’istituzione dell’Unione o l’organismo interessato comunica alla Corte dei conti le proprie eventuali risposte a tali osservazioni. Tale termine è sospeso in casi debitamente giustificati, in particolare qualora, durante la procedura in contraddittorio, l’istituzione dell’Unione o l’organismo interessato necessiti di un riscontro da parte degli Stati membri per mettere a punto la sua risposta.

Le risposte dell’istituzione dell’Unione o dell’organismo interessato riguardano direttamente ed esclusivamente le osservazioni della Corte dei conti.

Su richiesta della Corte dei conti o dell’istituzione dell’Unione o dell’organismo interessato, le risposte possono essere esaminate dal Parlamento europeo e dal Consiglio dopo la pubblicazione della relazione.

La Corte dei conti provvede a che le relazioni speciali siano elaborate e adottate entro un congruo periodo di tempo che, in termini generali, non supera i 13 mesi.

Le relazioni speciali corredate delle risposte delle istituzioni dell’Unione o degli organismi interessati sono trasmesse senza indugio al Parlamento europeo e al Consiglio, ognuno dei quali decide, eventualmente d’intesa con la Commissione, quale seguito darvi.

La Corte dei conti adotta tutti i provvedimenti necessari affinché le risposte alle sue osservazioni da parte di ciascuna istituzione dell’Unione od organismo interessato, nonché il calendario per l’elaborazione della relazione speciale, siano pubblicati unitamente a quest’ultima.

2.   I pareri di cui all’articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, TFUE che non riguardano proposte o progetti nell’ambito della procedura di consultazione legislativa possono essere pubblicati dalla Corte dei conti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Corte dei conti decide in merito a tale pubblicazione dopo aver consultato l’istituzione dell’Unione che ha chiesto il parere o cui il parere si riferisce. I pareri pubblicati sono corredati di eventuali commenti delle istituzioni dell’Unione interessate.

CAPO 2

Discarico

Articolo 260

Calendario della procedura di discarico

1.   Entro il 15 maggio dell’anno n +2, il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione dell’esecuzione del bilancio dell’esercizio n.

2.   Se il termine di cui al paragrafo 1 non può essere rispettato, il Parlamento europeo o il Consiglio informano la Commissione dei relativi motivi.

3.   Qualora il Parlamento europeo rinvii la decisione di discarico, la Commissione si adopera per adottare al più presto misure che consentano e facilitino la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla decisione.

Articolo 261

Procedura di discarico

1.   La decisione di discarico riguarda i conti della totalità delle entrate e delle spese dell’Unione, nonché il relativo saldo, e l’attivo e il passivo dell’Unione descritti nel bilancio finanziario.

2.   In vista del discarico il Parlamento europeo esamina, successivamente al Consiglio, i conti, gli stati finanziari e la relazione di valutazione di cui all’articolo 318 TFUE. Esamina anche la relazione annuale della Corte dei conti, corredata delle risposte delle istituzioni dell’Unione sottoposte ad audit, nonché le sue relazioni speciali pertinenti riguardo all’esercizio interessato e la sua dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti, nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni.

3.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l’esercizio in causa, conformemente all’articolo 319 TFUE.

Articolo 262

Misure di follow-up

1.   In conformità dell’articolo 319 TFUE e dell’articolo 106 bis del trattato Euratom, le istituzioni dell’Unione e gli organismi dell’Unione di cui agli articoli 70 e 71 del presente regolamento adottano ogni misura adeguata per dar seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico del Parlamento europeo e ai commenti che accompagnano la raccomandazione di discarico adottata dal Consiglio.

2.   Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, le istituzioni dell’Unione e gli organismi dell’Unione di cui agli articoli 70 e 71 riferiscono in merito alle misure adottate a seguito di tali osservazioni e commenti, in particolare sulle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell’esecuzione del bilancio. Gli Stati membri cooperano con la Commissione informandola delle misure da essi adottate per dare seguito alle osservazioni, affinché essa ne tenga conto nella sua relazione. Le relazioni delle istituzioni dell’Unione e degli organismi dell’Unione di cui agli articoli 70 e 71 sono trasmesse anche alla Corte dei conti.

Articolo 263

Disposizioni specifiche riguardanti il SEAE

Al SEAE si applicano le procedure di cui all’articolo 319 TFUE e agli articoli 260, 261 e 262 del presente regolamento. Il SEAE coopera pienamente con le istituzioni dell’Unione coinvolte nella procedura di discarico e fornisce, se del caso, ogni informazione supplementare necessaria, anche partecipando a riunioni degli organismi competenti.

TITOLO XV

STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 264

Disposizioni generali

1.   Gli stanziamenti amministrativi sono stanziamenti non dissociati.

2.   Il presente titolo si applica agli stanziamenti amministrativi di cui all’articolo 47, paragrafo 4, e a quelli delle istituzioni dell’Unione diverse dalla Commissione.

Gli impegni di bilancio corrispondenti a stanziamenti amministrativi di natura comune a diversi titoli e gestiti complessivamente possono essere iscritti complessivamente nei conti di bilancio in base alla classificazione sommaria per natura di cui all’articolo 47, paragrafo 4.

Le spese corrispondenti sono iscritte nelle linee di bilancio di ciascun titolo secondo la medesima ripartizione degli stanziamenti.

3.   Le spese amministrative risultanti da contratti conclusi per periodi superiori alla durata dell’esercizio, in conformità delle prassi locali o perché relativi alla fornitura di materiale di dotazione, sono imputate al bilancio per l’esercizio nel corso del quale sono effettuate.

4.   Possono essere versati anticipi al personale e ai membri delle istituzioni dell’Unione conformemente allo statuto e alle disposizioni specifiche concernenti i membri delle istituzioni dell’Unione.

Articolo 265

Pagamenti anticipati

Le spese di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera a), che in virtù di disposizioni legali o contrattuali sono effettuate in anticipo, possono dar luogo a decorrere dal 1o dicembre a pagamenti a valere sugli stanziamenti previsti per l’esercizio successivo. In tal caso non si applica il limite di cui all’articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 266

Disposizioni specifiche riguardanti i progetti immobiliari

1.   Entro il 1o giugno di ogni anno ogni istituzione dell’Unione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio un documento di lavoro sulla sua politica immobiliare che include le seguenti informazioni:

a)

per ogni edificio, la spesa e la superficie coperte dagli stanziamenti delle linee di bilancio corrispondenti. La spesa comprende i costi di sistemazione degli edifici, ma non le altre spese;

b)

la prevedibile evoluzione della programmazione globale della superficie e delle ubicazioni per gli anni successivi, con una descrizione dei progetti immobiliari in fase di progettazione già identificati;

c)

le condizioni e i costi definitivi, nonché le informazioni utili per quanto riguarda la realizzazione di nuovi progetti immobiliari già presentati al Parlamento europeo e al Consiglio secondo la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 e non inclusi nei documenti di lavoro dell’anno precedente.

2.   Per qualsiasi progetto immobiliare che possa comportare conseguenze finanziarie significative per il bilancio, l’istituzione dell’Unione interessata informa quanto prima - e in ogni caso prima che abbia luogo qualsiasi indagine del mercato locale, nel caso di appalti immobiliari, o prima della pubblicazione dei bandi di gara, nel caso di lavori di costruzione - il Parlamento europeo e il Consiglio della superficie immobiliare necessaria e del programma provvisorio.

3.   Per qualsiasi progetto immobiliare che possa comportare conseguenze finanziarie significative per il bilancio, l’istituzione dell’Unione interessata presenta al Parlamento europeo e al Consiglio il progetto immobiliare, segnatamente una stima dettagliata dei costi e il finanziamento previsto, compreso l’eventuale ricorso alle entrate con destinazione specifica interne di cui all’articolo 21, paragrafo 3, lettera e), nonché un elenco dei progetti di contratto destinati a essere utilizzati, e ne chiede l’approvazione prima della conclusione dei contratti. Su richiesta dell’istituzione dell’Unione interessata, i documenti presentati concernenti il progetto immobiliare sono trattati in via riservata.

Salvo nei casi di forza maggiore di cui al paragrafo 4, il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano sul progetto immobiliare entro quattro settimane dal suo ricevimento da parte delle due istituzioni.

Il progetto immobiliare si considera approvato alla scadenza del termine di quattro settimane, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non adotti una decisione contraria alla proposta entro tale periodo.

Se durante tale periodo di quattro settimane il Parlamento europeo e/o il Consiglio avanzano obiezioni, esso è prorogato per una volta di due settimane.

Se il Parlamento europeo e/o il Consiglio adottano una decisione contraria al progetto immobiliare, l’istituzione dell’Unione interessata ritira la proposta e può presentarne una nuova.

4.   In casi di forza maggiore, per i quali sono fornite debite motivazioni, le informazioni di cui al paragrafo 2 possono essere presentate unitamente al progetto immobiliare. Il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano sul progetto immobiliare entro due settimane dal suo ricevimento da parte delle due istituzioni. Il progetto immobiliare si considera approvato alla scadenza del termine di due settimane, a meno che il Parlamento europeo e/o il Consiglio non adottino una decisione contraria alla proposta entro tale periodo.

5.   Sono considerati progetti immobiliari che possono comportare conseguenze finanziarie significative per il bilancio:

a)

l’acquisto di terreni;

b)

l’acquisto, la vendita, la ristrutturazione, la costruzione di edifici o qualsiasi progetto che abbini tali elementi da realizzarsi durante lo stesso periodo di importo superiore a 3 000 000 EUR;

c)

l’acquisto, la ristrutturazione, la costruzione di edifici o qualsiasi progetto che abbini detti elementi da realizzarsi durante lo stesso periodo di importo superiore a 2 000 000 EUR, nel caso in cui detto prezzo rappresenti più del 110 % del prezzo locale di beni immobili analoghi valutato da un esperto indipendente;

d)

la vendita di terreni o edifici nel caso in cui il prezzo rappresenti meno del 90 % del prezzo locale di beni immobili analoghi valutato da un esperto indipendente;

e)

qualsiasi nuovo appalto immobiliare, inclusi l’usufrutto, i contratti di locazione a lungo termine e il rinnovo di appalti immobiliari esistenti a condizioni meno favorevoli non rientrante nella lettera b) e avente un costo annuale di almeno 750 000 EUR;

f)

la proroga o il rinnovo di appalti immobiliari esistenti, inclusi l’usufrutto e i contratti di locazione a lungo termine, a condizioni identiche o più favorevoli e aventi un costo annuale di almeno 3 000 000 EUR.

Il presente paragrafo si applica anche ai progetti immobiliari di natura interistituzionale nonché alle delegazioni dell’Unione.

Le soglie di cui al primo comma, lettere da b) a f), comprendono i costi di sistemazione dell’edificio. Per i contratti di locazione e di usufrutto, tali soglie tengono conto dei costi di sistemazione dell’edificio, ma non delle altre spese.

6.   Fatto salvo l’articolo 17, un progetto di acquisto immobiliare può essere finanziato mediante un prestito previa approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio.

I prestiti sono contratti e rimborsati conformemente al principio della sana gestione finanziaria e tenendo in debita considerazione gli interessi finanziari dell’Unione.

Se l’istituzione dell’Unione propone di finanziare l’acquisto mediante un prestito, il piano finanziario che deve essere presentato, unitamente alla richiesta di approvazione preventiva dell’istituzione dell’Unione interessata, precisa in particolare il livello massimo del finanziamento, il periodo di finanziamento, il tipo di finanziamento, le condizioni finanziarie e i risparmi ottenuti rispetto ad altri tipi di condizioni contrattuali.

Il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano sulla richiesta di approvazione preventiva entro un periodo di quattro settimane dal suo ricevimento da parte delle due istituzioni, prorogabile per una volta di due settimane. L’acquisto finanziato tramite un prestito è da considerarsi respinto se il Parlamento europeo e il Consiglio non lo approvano esplicitamente entro tale termine.

Articolo 267

Procedura di informazione tempestiva e procedura di approvazione preventiva

1.   La procedura di informazione tempestiva prevista all’articolo 266, paragrafo 2, e la procedura di approvazione preventiva prevista all’articolo 266, paragrafi 3 e 4, non si applicano all’acquisizione di terreni a titolo gratuito o per un importo simbolico.

2.   La procedura di informazione tempestiva prevista all’articolo 266, paragrafo 2, e la procedura di approvazione preventiva prevista all’articolo 266, paragrafi 3 e 4, si applicano anche agli edifici residenziali se l’acquisto, la ristrutturazione, la costruzione di edifici o qualsiasi progetto che abbini tali elementi durante lo stesso periodo ecceda l’importo di 2 000 000 EUR e detto prezzo rappresenti più del 110 % dell’indice locale dei prezzi d’acquisto o di locazione di beni immobili analoghi. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono chiedere all’istituzione dell’Unione responsabile di trasmettere le informazioni relative agli edifici residenziali.

3.   In circostanze politiche eccezionali o urgenti le informazioni tempestive di cui all’articolo 266, paragrafo 2, relative ai progetti immobiliari concernenti delegazioni dell’Unione o uffici dell’Unione ubicati in paesi terzi possono essere presentate unitamente al progetto immobiliare a norma dell’articolo 266, paragrafo 3. In tali casi le procedure di informazione tempestiva e di approvazione preventiva sono espletate quanto prima.

Per i progetti di edilizia residenziale in paesi terzi, le procedure di informazione tempestiva e di approvazione preventiva si svolgono congiuntamente.

4.   La procedura di approvazione preventiva prevista all’articolo 266, paragrafi 3 e 4, non si applica ai contratti preparatori o agli studi necessari per valutare i costi dettagliati e il finanziamento del progetto immobiliare.

TITOLO XVI

RICHIESTE DI INFORMAZIONI E ATTI DELEGATI

Articolo 268

Richieste di informazioni da parte del Parlamento europeo e del Consiglio

Per le questioni di bilancio di loro rispettiva competenza il Parlamento europeo e il Consiglio possono ottenere qualsiasi informazione o chiarimento pertinente.

Articolo 269

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare gli atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 70, paragrafo 1, all’articolo 71, terzo comma, all’articolo 161 e all’articolo 213, paragrafo 2, secondo e terzo comma, è conferito alla Commissione per un periodo che termina il 31 dicembre 2020. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere entro il 31 dicembre 2018. La delega di potere è tacitamente prorogata per i periodi corrispondenti ai successivi quadri finanziari pluriennali, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 70, paragrafo 1, all’articolo 71, terzo comma, all’articolo 161 e all’articolo 213, paragrafo 2, secondo e terzo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato a norma dell’articolo 70, paragrafo 1, dell’articolo 71, terzo comma, dell’articolo 161 e dell’articolo 213, paragrafo 2, secondo e terzo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

PARTE SECONDA

MODIFICHE DELLE NORME SETTORIALI SPECIFICHE

Articolo 270

Modifiche del regolamento (UE) n. 1296/2013

Il regolamento (UE) n. 1296/2013 è così modificato:

1)

all’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Agli assi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, si applicano in media, per l’intero periodo del programma, le seguenti percentuali indicative:

a)

almeno il 55 % all’asse “Progress”;

b)

almeno il 18 % all’asse “EURES”;

c)

almeno il 18 % all’asse “Microfinanza e imprenditoria sociale.” »;

2)

l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Sezioni tematiche e finanziamento

1.   L’asse “Progress” sostiene le azioni delle sezioni tematiche di cui alle lettere a), b) e c). Per l’intero periodo del programma, la dotazione indicativa della dotazione complessiva per l’asse “Progress” è ripartita tra le diverse sezioni tematiche secondo le seguenti percentuali minime:

a)

occupazione, in particolare la lotta contro la disoccupazione giovanile: 20 %;

b)

protezione e inclusione sociali, nonché riduzione e prevenzione della povertà: 45 %;

c)

condizioni di lavoro: 7 %.

Ogni importo restante è assegnato a una o più delle sezioni tematiche di cui al primo comma, lettera a), b) o c), o a una combinazione delle stesse.

2.   Una quota rilevante della dotazione complessiva per l’asse “Progress” è destinata alla promozione della sperimentazione sociale come metodo per testare e valutare soluzioni innovative in vista di una loro utilizzazione su più ampia scala.»;

3)

l’articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Sezioni tematiche e finanziamento

L’asse “EURES” sostiene le azioni delle sezioni tematiche di cui alle lettere a), b) e c). Per l’intero periodo del programma, la dotazione indicativa della dotazione complessiva per l’asse “EURES” è ripartita tra le diverse sezioni tematiche secondo le seguenti percentuali minime:

a)

trasparenza delle offerte e delle domande di lavoro e delle relative informazioni per chi cerca e per chi offre lavoro: 15 %;

b)

sviluppo di servizi di assunzione e collocamento dei lavoratori mediante l’intermediazione tra l’offerta e la domanda di lavoro a livello di Unione, in particolare i programmi mirati di mobilità: 15 %;

c)

partenariati transfrontalieri: 18 %.

Ogni importo restante è assegnato a una o più delle sezioni tematiche di cui al primo comma, lettere a), b) o c), o a una combinazione delle stesse.»;

4)

l’articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Articolo 25

Sezioni tematiche e finanziamento

L’asse “Microfinanza e imprenditoria sociale” sostiene le azioni delle sezioni tematiche di cui alle lettere a) e b). Per l’intero periodo del programma, la dotazione indicativa della dotazione complessiva per l’asse “Microfinanza e imprenditoria sociale” è ripartita tra le diverse sezioni tematiche secondo le seguenti percentuali minime:

a)

microfinanziamenti per le categorie vulnerabili e le microimprese: 35 %;

b)

imprenditoria sociale: 35 %.

Ogni importo restante è assegnato alle sezioni tematiche di cui al primo comma, lettere a) o b), o a una combinazione delle stesse.»;

5)

all’articolo 32, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I programmi di lavoro si svolgono, se del caso, per un periodo continuo di tre anni e contengono una descrizione delle azioni da finanziare, le procedure di selezione delle azioni che l’Unione deve finanziare, la copertura geografica, i destinatari e un calendario indicativo di attuazione. I programmi di lavoro comprendono altresì un’indicazione dell’importo stanziato per ciascun obiettivo specifico. I programmi di lavoro rafforzano la coerenza del programma indicando i collegamenti fra i tre assi.»;

6)

gli articoli 33 e 34 sono soppressi.

Articolo 271

Modifiche del regolamento (UE) n. 1301/2013

Il regolamento (UE) n. 1301/2013 è così modificato:

1)

l’articolo 3, paragrafo 1 è così modificato:

a)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

investimenti nello sviluppo del potenziale endogeno attraverso investimenti fissi in attrezzature e infrastrutture, tra cui infrastrutture per la cultura e il turismo sostenibile, servizi alle imprese, sostegno a organismi di ricerca e innovazione e investimenti in tecnologie e nella ricerca applicata nelle imprese;»;

b)

è aggiunto il comma seguente:

«Gli investimenti in infrastrutture per la cultura e il turismo sostenibile di cui al primo comma, lettera e), del presente paragrafo sono considerati di ridotte dimensioni e ammissibili a un sostegno qualora il contributo all’operazione a titolo del FESR non superi 10 000 000 EUR. Tale massimale è innalzato a 20 000 000 EUR nel caso delle infrastrutture considerate patrimonio culturale ai sensi dell’articolo 1 della convenzione dell’Unesco sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale del 1972.»;

2)

all’articolo 5, punto 9), è aggiunta la lettera seguente:

«e)

sostenendo l’accoglienza e l’integrazione socioeconomica di migranti e rifugiati;»;

3)

nella tabella dell’allegato I, il testo che inizia con «Infrastrutture sociali» fino alla fine della tabella è sostituito dal seguente:

«Infrastrutture sociali

Assistenza all’infanzia e istruzione

persone

Capacità dell’infrastruttura per l’assistenza all’infanzia o l’istruzione sostenuta

Sanità

persone

Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati

Edilizia abitativa

alloggi

Abitazioni ripristinate

 

alloggi

Abitazioni ripristinate, di cui per migranti e rifugiati (esclusi i centri di accoglienza)

Migranti e rifugiati

persone

Capacità dell’infrastruttura a sostegno di migranti e rifugiati (esclusi gli alloggi)

Indicatori specifici per lo sviluppo urbano

 

persone

Popolazione che vive in aree con strategie di sviluppo urbano integrato

 

metri quadrati

Spazi aperti creati o ripristinati in aree urbane

 

metri quadrati

Edifici pubblici o commerciali costruiti o ristrutturati in aree urbane».

Articolo 272

Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:

1)

al considerando 10, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Tali condizioni dovrebbero consentire alla Commissione di assicurarsi che gli Stati membri utilizzino i fondi SIE legittimamente, regolarmente e conformemente al principio di sana gestione finanziaria principio di sana gestione finanziaria di cui al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo Parlamento e del Consiglio (*1) (“regolamento finanziario”).

(*1)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193, del 30.7.2018, pag. 1).»;"

2)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

il punto 10) è sostituito dal seguente:

«10)

“beneficiario” significa un organismo pubblico o privato o una persona fisica responsabile dell’avvio, o di entrambi l’avvio e l’attuazione, delle operazioni:

a)

nell’ambito degli aiuti di Stato, l’organismo che riceve l’aiuto, tranne qualora l’aiuto per impresa sia inferiore a 200 000 EUR, nel qual caso lo Stato membro interessato può decidere che il beneficiario sia l’organismo che concede l’aiuto, fatti salvi i regolamenti della Commissione (UE) n. 1407/2013 (*2), (UE) n. 1408/2013 (*3) e (UE) n. 717/2014 (*4) e

b)

nell’ambito degli strumenti finanziari ai sensi del titolo IV della parte II del presente regolamento, l’organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi;

(*2)  Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1)."

(*3)  Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9)."

(*4)  Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).»;"

b)

il punto 31) è sostituito dal seguente:

«31)

“strategia macroregionale”: un quadro integrato concordato dal Consiglio e, se del caso, approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto, tra gli altri, dai fondi SIE per affrontare sfide comuni riguardanti un’area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale;»;

3)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

nel paragrafo 7, il riferimento «articolo 59 del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 63 del regolamento finanziario»;

b)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   La Commissione e gli Stati membri rispettano il principio della sana gestione finanziaria in conformità dell’articolo 33, dell’articolo 36, paragrafo 1, e dell’articolo 61 del regolamento finanziario.»;

4)

all’articolo 9 è aggiunto il comma seguente:

«Le priorità stabilite per ciascuno dei fondi SIE nelle norme specifiche di ciascun fondo riguardano, in particolare, l’uso appropriato di ciascun fondo SIE nei settori della migrazione e dell’asilo. In tale contesto è garantito, ove opportuno, il coordinamento con il Fondo asilo, migrazione e integrazione istituito dal regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5).

(*5)  Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).»;"

5)

all’articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4 bis.   Se del caso, lo Stato membro trasmette ogni anno, entro il 31 gennaio, un accordo di partenariato modificato in seguito all’approvazione, da parte della Commissione, delle modifiche di uno o più programmi nell’anno civile precedente.

La Commissione adotta ogni anno, entro il 31 marzo, una decisione recante conferma che le modifiche dell’accordo di partenariato rispecchiano le modifiche di uno o più programmi approvate dalla Commissione nell’anno civile precedente.

La decisione può comprendere la modifica di altri elementi dell’accordo di partenariato conformemente alla proposta di cui al paragrafo 4, purché la proposta sia stata presentata alla Commissione entro il 31 dicembre dell’anno civile precedente.»;

6)

l’articolo 30 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Quando la modifica di un programma si ripercuote sulle informazioni fornite nell’accordo di partenariato, si applica la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 4 bis.»;

b)

al paragrafo 3, la terza frase è soppressa;

7)

all’articolo 32, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Se il comitato di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo istituito ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, ritiene che l’attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo selezionata richieda il sostegno di più di un fondo, può designare, conformemente alle norme e secondo le procedure nazionali, un fondo capofila per sostenere tutti i costi di preparazione, di gestione e di animazione ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, lettere a, d) ed e), relativi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.»;

8)

l’articolo 34, paragrafo 3, è così modificato:

a)

le lettere da a) a d) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

rafforzare la capacità dei soggetti locali, compresi i potenziali beneficiari, di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di preparare e gestire i loro progetti;

b)

elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria che eviti conflitti d’interessi, garantisca che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che non sono autorità pubbliche e consenta la selezione mediante procedura scritta;

c)

elaborare e approvare criteri oggettivi non discriminatori di selezione delle operazioni che garantiscano la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo stabilendo l’ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;

d)

preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o una procedura permanente di presentazione di progetti;»;

b)

è aggiunto il comma seguente:

«I gruppi di azione locale che svolgono compiti non contemplati dal primo comma, lettere da a) a g), che rientrano nelle competenze dell’autorità di gestione, dell’autorità di certificazione o dell’organismo pagatore sono designati come organismi intermedi conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.»;

9)

all’articolo 36, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Lo Stato membro o l’autorità di gestione può delegare a uno o più organismi intermedi, compresi enti locali, organismi di sviluppo regionale od organizzazioni non governative, determinati compiti connessi alla gestione e all’attuazione di un ITI conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.»;

10)

l’articolo 37 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

una stima delle risorse pubbliche e private aggiuntive che lo strumento finanziario ha la possibilità di raccogliere, fino al livello del destinatario finale (effetto moltiplicatore previsto), compresa, se del caso, una valutazione della necessità e dell’entità del trattamento differenziato di cui all’articolo 43 bis inteso ad attrarre risorse complementari da investitori che operano conformemente al principio dell’economia di mercato e/o una descrizione del meccanismo che sarà impiegato per stabilire la necessità e l’entità di tale trattamento differenziato, quale una procedura di valutazione competitiva o adeguatamente indipendente;»;

b)

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.   La valutazione ex ante di cui al paragrafo 2 del presente articolo può tener conto delle valutazioni ex ante di cui all’articolo 209, paragrafo 2, primo comma, lettera h), e secondo comma del regolamento finanziario ed essere eseguita in fasi. In ogni caso, è completata prima che l’autorità di gestione decida di erogare contributi del programma a uno strumento finanziario.»;

c)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   I destinatari finali di un sostegno fornito mediante uno strumento finanziario dei fondi SIE possono anche ricevere assistenza a titolo di un’altra priorità dei fondi SIE o di un altro programma o da un altro strumento finanziato sostenuto dal bilancio dell’Unione, compreso il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) istituito dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6), a seconda del caso, conformemente alle norme dell’Unione applicabili in materia di aiuti di Stato. In tal caso sono mantenute registrazioni separate per ciascuna fonte di assistenza e lo strumento di sostegno finanziario dei fondi SIE è parte di un’operazione in cui le spese ammissibili sono distinte dalle altre fonti di assistenza.

(*6)  Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell’1.7.2015, pag. 1).»;"

11)

l’articolo 38 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

«c)

gli strumenti finanziari che combinano tale contributo con prodotti finanziari della BEI nell’ambito del FEIS conformemente all’articolo 39 bis.»;

b)

il paragrafo 4 è così modificato:

i)

al primo comma, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

affidare compiti di esecuzione, tramite l’aggiudicazione diretta di un contratto:

i)

alla BEI;

ii)

a un’istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione;

iii)

a una banca o a un istituto di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale e soddisfano tutte le condizioni seguenti:

non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, a eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non comportano controllo o potere di veto né consentono l’esercizio di un’influenza determinante sulla banca o sull’istituto in questione, e a eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non conferiscono alcuna influenza sulle decisioni riguardanti la gestione corrente dello strumento finanziario sostenuto dai fondi SIE;

operano con un mandato pubblico, conferito dall’autorità competente di uno Stato membro a livello nazionale o regionale, che comprende, come parte o totalità dei loro compiti, lo svolgimento di attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi SIE;

svolgono, come parte o totalità dei loro compiti, attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi SIE in regioni, settori o ambiti strategici per i quali l’accesso ai finanziamenti da fonti di mercato non è generalmente disponibile o sufficiente;

operano senza l’obiettivo primario di massimizzare i profitti, ma garantiscono la sostenibilità finanziaria a lungo termine delle loro attività;

garantiscono che l’aggiudicazione diretta di un contratto di cui alla lettera b) non accordi alcun vantaggio diretto o indiretto ad attività commerciali attraverso misure adeguate conformemente al diritto applicabile;

sono soggetti alla vigilanza di un’autorità indipendente conformemente al diritto applicabile;

c)

affidare compiti di esecuzione a un altro organismo di diritto pubblico o privato, o

d)

assumere direttamente compiti di esecuzione, in caso di strumenti finanziari costituiti esclusivamente da prestiti o garanzie. In tal caso l’autorità di gestione è considerata il beneficiario ai sensi dell’articolo 2, punto 10).»;

ii)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nell’attuare lo strumento finanziario, gli organismi di cui al primo comma, lettere da a) a d), del presente paragrafo garantiscono la conformità al diritto applicabile e ai requisiti di cui all’articolo 155, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario»;

c)

i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5.   Gli organismi di cui al paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), del presente articolo, quando attuano fondi di fondi, possono a loro volta affidare parte dell’attuazione a intermediari finanziari, a condizione che tali organismi si assumano la responsabilità di garantire che gli intermediari finanziari soddisfano i criteri di cui all’articolo 33, paragrafo 1, e all’articolo 209, paragrafo 2, del regolamento finanziario. Gli intermediari finanziari sono selezionati mediante procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, evitando conflitti d’interessi.

6.   Gli organismi di cui al paragrafo 4, primo comma, lettere b) e c), ai quali sono stati affidati compiti di esecuzione aprono conti fiduciari a proprio nome e per conto dell’autorità di gestione o configurano lo strumento finanziario come un capitale separato nell’ambito dell’istituzione. Nel caso di un capitale separato, è operata una distinzione contabile tra le risorse del programma investite nello strumento finanziario e le altre risorse disponibili nell’istituzione. Le attività detenute su conti fiduciari e tali capitali separati sono gestiti in conformità del principio della sana gestione finanziaria, applicando opportune norme prudenziali, e dispongono di adeguata liquidità.»;

d)

al paragrafo 7, la parte introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente:

«7.   Qualora uno strumento finanziario sia attuato a norma del paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), in funzione di come è strutturata l’attuazione dello strumento finanziario, i termini e le condizioni per i contributi dei programmi agli strumenti finanziari sono definiti in accordi di finanziamento conformemente all’allegato IV ai livelli seguenti:»;

e)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Per gli strumenti finanziari attuati a norma del paragrafo 4, primo comma, lettera d), i termini e le condizioni per i contributi dei programmi agli strumenti finanziari sono definiti in un documento strategico in conformità dell’allegato IV che sarà esaminato dal comitato di sorveglianza.»;

f)

il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono condizioni uniformi per quanto riguarda le modalità dettagliate del trasferimento e della gestione dei contributi dei programmi, gestiti dagli organismi di cui al paragrafo 4, primo comma, del presente articolo e all’articolo 39 bis, paragrafo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 150, paragrafo 3.»;

12)

l’articolo 39 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.   Gli Stati membri possono ricorrere al FESR e al FEASR durante il periodo di ammissibilità di cui all’articolo 65, paragrafo 2, del presente regolamento, per fornire un contributo finanziario agli strumenti finanziari di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento gestiti indirettamente dalla Commissione con la BEI a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iii), del regolamento finanziario e dell’articolo 208, paragrafo 4, del regolamento finanziario, per quanto riguarda le seguenti attività:»;

b)

al paragrafo 4, primo comma:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

in deroga all’articolo 37, paragrafo 2, si basa su una valutazione ex ante a livello dell’Unione, effettuata dalla BEI e dalla Commissione o, qualora siano disponibili dati più recenti, su una valutazione ex ante a livello dell’Unione, nazionale o regionale.

Sulla base delle fonti di dati disponibili in materia di finanziamento del debito da parte del settore bancario e sulle PMI, la valutazione ex ante contempla, tra l’altro, un’analisi del fabbisogno di finanziamento delle PMI al livello pertinente, le condizioni e il fabbisogno di finanziamento delle PMI, nonché un’indicazione del deficit di finanziamento delle PMI, un profilo della situazione economica e finanziaria del settore delle PMI al livello pertinente, la massa critica minima dei contributi aggregati, una forbice del volume totale stimato di prestiti generato da tali contributi, nonché il valore aggiunto;»;

ii)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

è fornito da ogni Stato membro partecipante quale elemento di un asse prioritario separato nell’ambito di un programma, nel caso di un contributo del FESR, o di un unico programma nazionale dedicato per contributo finanziario del FESR e del FEASR, a sostegno dell’obiettivo tematico di cui all’articolo 9, primo comma, punto 3);»;

c)

i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7.   In deroga all’articolo 41, paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda i contributi finanziari di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le domande di pagamento degli Stati membri alla Commissione sono formulate sulla base del 100 % degli importi che gli Stati membri devono versare alla BEI in conformità del calendario definito nell’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), del presente articolo. Tali domande di pagamento sono basate sugli importi richiesti dalla BEI ritenuti necessari per coprire gli impegni nell’ambito di accordi di garanzia od operazioni di cartolarizzazione da concludere nei tre mesi successivi. I pagamenti degli Stati membri alla BEI sono effettuati prontamente e in ogni caso prima che la BEI sottoscriva gli impegni.

8.   Alla chiusura del programma, la spesa ammissibile di cui all’articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), equivale all’importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario, corrispondente:

a)

per le attività di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), del presente articolo, alle risorse di cui all’articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettera b);

b)

per le attività di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), del presente articolo, all’importo aggregato del nuovo finanziamento del debito risultante dalle operazioni di cartolarizzazione, versato alle, o a beneficio delle, PMI ammissibili entro il periodo di ammissibilità di cui all’articolo 65, paragrafo 2.»;

13)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 39 bis

Contributo dei fondi SIE agli strumenti finanziari che combinano tale contributo a prodotti finanziari della BEI nell’ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici

1.   Al fine di attrarre investimenti supplementari del settore privato, le autorità di gestione possono ricorrere ai fondi SIE per fornire un contributo agli strumenti finanziari di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera c), purché ciò contribuisca, tra l’altro, al raggiungimento degli obiettivi dei fondi SIE e alla strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

2.   Il contributo di cui al paragrafo 1 non supera il 25 % del sostegno complessivo fornito ai destinatari finali. Nelle regioni meno sviluppate di cui all’articolo 120, paragrafo 3, primo comma, lettera b), il contributo finanziario può superare il 25 %, ove ciò sia debitamente giustificato dalle valutazioni di cui all’articolo 37, paragrafo 2, o al paragrafo 3 del presente articolo, ma non deve superare il 40 %. Il sostegno complessivo di cui al presente paragrafo comprende l’importo totale dei nuovi prestiti e dei prestiti garantiti, nonché degli investimenti azionari o quasi-azionari forniti ai destinatari finali. Dei prestiti garantiti di cui al presente paragrafo si tiene conto solo nella misura in cui le risorse dei fondi SIE sono impegnate per contratti di garanzia calcolati in base a una prudente valutazione ex ante dei rischi a copertura di un ammontare multiplo di nuovi prestiti.

3.   In deroga all’articolo 37, paragrafo 2, i contributi ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo possono basarsi sulla valutazione preparatoria, compresa un’analisi approfondita (due diligence), eseguita dalla BEI ai fini del suo contributo al prodotto finanziario nell’ambito del FEIS.

4.   Le relazioni presentate dalle autorità di gestione a norma dell’articolo 46 del presente regolamento sulle operazioni che comprendono strumenti finanziari ai sensi del presente articolo si basano sulle informazioni conservate dalla BEI per le proprie relazioni a norma dell’articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2015/1017, integrate dalle informazioni supplementari richieste a norma dell’articolo 46, paragrafo 2, del presente regolamento. I requisiti di cui al presente paragrafo consentono condizioni uniformi in materia di relazioni conformemente all’articolo 46, paragrafo 3, del presente regolamento.

5.   Quando contribuisce agli strumenti finanziari di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera c), l’autorità di gestione può:

a)

investire nel capitale di un’entità giuridica nuova o già esistente incaricata della realizzazione di investimenti in destinatari finali coerenti con gli obiettivi dei rispettivi fondi SIE, che svolgerà compiti di esecuzione;

b)

affidare compiti di esecuzione conformemente all’articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere b) e c).

L’organismo cui sono stati affidati compiti di esecuzione di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera b), apre un conto fiduciario a proprio nome e per conto dell’autorità di gestione o costituisce un capitale separato nell’ambito dell’istituto per il contributo del programma. Nel caso di un capitale separato, è attuata una distinzione contabile tra le risorse del programma investite nello strumento finanziario e le altre risorse disponibili nell’istituto. Le attività detenute su conti fiduciari e tali capitali separati sono gestiti in conformità del principio della sana gestione finanziaria, applicando opportune norme prudenziali, e dispongono di adeguata liquidità.

Ai fini del presente articolo, uno strumento finanziario può anche assumere la forma, o far parte, di una piattaforma d’investimento ai sensi dell’articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 2015/1017, purché la piattaforma d’investimento assuma la forma di una società veicolo o di un conto gestito.

6.   Nell’attuare gli strumenti finanziari a norma dell’articolo 38, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento gli organismi di cui al paragrafo 5 del presente articolo garantiscono la conformità al diritto applicabile e ai requisiti di cui all’articolo 155, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario.

7.   Entro il 3 novembre 2018, la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 149 per integrare il presente regolamento stabilendo norme specifiche aggiuntive sul ruolo, le competenze e le responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e sui relativi criteri di selezione e prodotti che possono essere offerti mediante strumenti finanziari conformemente all’articolo 38, paragrafo 1, lettera c).

8.   Gli organismi di cui al paragrafo 5 del presente articolo, quando attuano fondi di fondi, possono a loro volta affidare parte dell’attuazione a intermediari finanziari, a condizione che tali organismi si assumano la responsabilità di garantire che gli intermediari finanziari soddisfano i criteri di cui all’articolo 33, paragrafo 1, e all’articolo 209, paragrafo 2, del regolamento finanziario. Gli intermediari finanziari sono selezionati mediante procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, evitando conflitti d’interessi.

9.   Quando, ai fini dell’attuazione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera c), le autorità di gestione utilizzano le risorse di programmi finanziati dai fondi SIE per contribuire a uno strumento esistente il cui gestore dei fondi è già stato selezionato dalla BEI, da un’istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione o da una banca o un istituto di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale e soddisfano le condizioni di cui all’articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettera b), punto iii), tali autorità affidano i compiti di esecuzione al gestore dei fondi tramite aggiudicazione di un contratto diretto.

10.   In deroga all’articolo 41, paragrafi 1 e 2, per i contributi agli strumenti finanziari a norma del paragrafo 9 del presente articolo le domande di pagamento intermedio sono scaglionate in conformità del calendario di pagamento definito nell’accordo di finanziamento. Il calendario di pagamento di cui alla prima frase del presente paragrafo corrisponde al calendario di pagamento concordato per gli altri investitori nello stesso strumento finanziario.

11.   I termini e le condizioni per i contributi a norma dell’articolo 38, paragrafo 1, lettera c), sono definiti in accordi di finanziamento conformemente all’allegato IV ai livelli seguenti:

a)

ove applicabile, tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell’autorità di gestione e l’organismo che attua il fondo di fondi;

b)

tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell’autorità di gestione o, ove applicabile, tra l’organismo che attua il fondo di fondi e l’organismo che attua lo strumento finanziario.

12.   Per i contributi a norma del paragrafo 1 del presente articolo a piattaforme di investimento che ricevono contributi da strumenti istituiti a livello di Unione, è garantita la coerenza con le norme sugli aiuti di Stato in conformità dell’articolo 209, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario.

13.   Nel caso degli strumenti finanziari di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera c), che assumono la forma di uno strumento di garanzia, gli Stati membri possono decidere che i fondi SIE concorrano, se del caso, alle diverse componenti dei portafogli di prestiti coperti anche dalla garanzia dell’Unione a titolo del regolamento (UE) 2015/1017.

14.   Nell’ambito di un programma possono essere stabiliti un asse prioritario separato, per il FESR, l’FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP, e un tipo di operazione separato, per il FEASR, con un tasso di cofinanziamento massimo del 100 % per sostenere le operazioni realizzate attraverso gli strumenti finanziari di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera c).

15.   In deroga all’articolo 70 e all’articolo 93, paragrafo 1, i contributi di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere utilizzati per originare nuovi finanziamenti mediante debito e capitale proprio nell’intero territorio dello Stato membro, a prescindere dalle categorie di regioni, salvo se diversamente previsto nell’accordo di finanziamento.

16.   Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione procede a un riesame dell’applicazione del presente articolo e presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.»;

14)

l’articolo 40 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Le autorità designate conformemente all’articolo 124 del presente regolamento e all’articolo 65 del regolamento FEASR non effettuano verifiche sul posto a livello della BEI o delle altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione per gli strumenti finanziari da loro attuati.

Tuttavia, le autorità designate effettuano verifiche a norma dell’articolo 125, paragrafo 5, del presente regolamento e controlli conformemente all’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 a livello degli altri organismi che attuano gli strumenti finanziari nella giurisdizione del rispettivo Stato membro.

La BEI e le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione forniscono alle autorità designate una relazione di controllo unitamente a ciascuna domanda di pagamento. Forniscono inoltre alla Commissione e alle autorità designate una relazione annuale di audit redatta dai loro revisori esterni. Tali obblighi di relazione non pregiudicano gli obblighi di relazione, anche per quanto riguarda i risultati degli strumenti finanziari, definiti all’articolo 46, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione relativo ai modelli delle relazioni di controllo e delle relazioni annuali di audit di cui al terzo comma del presente paragrafo.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 150, paragrafo 2.

2.   Fatti salvi l’articolo 127 del presente regolamento e l’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli organismi responsabili dell’audit dei programmi non effettuano audit a livello della BEI o delle altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione per gli strumenti finanziari da loro attuati.

Gli organismi responsabili dell’audit dei programmi effettuano audit delle operazioni e dei sistemi di gestione e di controllo a livello degli altri organismi che attuano gli strumenti finanziari nella giurisdizione dei rispettivi Stati membri e a livello dei destinatari finali, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3.

La Commissione può effettuare audit a livello degli organismi di cui al paragrafo 1 ove ritenga che ciò sia necessario per ottenere una ragionevole garanzia in considerazione dei rischi individuati.

bis.   Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 39 che sono stati istituiti mediante accordi di finanziamento firmati prima del 2 agosto 2018, si applicano le norme di cui al presente articolo applicabili al momento della firma dell’accordo di finanziamento, in deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Entro il 3 novembre 2018, la Commissione adotta atti delegati, conformemente all’articolo 149, che integrano il presente regolamento stabilendo norme specifiche aggiuntive riguardanti la gestione e il controllo degli strumenti finanziari di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c), per quanto concerne i tipi di controlli da eseguire da parte delle autorità di gestione e di audit, le modalità di conservazione dei documenti giustificativi e gli elementi da evidenziare nei documenti giustificativi.»;

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis.   In deroga all’articolo 143, paragrafo 4, del presente regolamento e all’articolo 56, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, nelle operazioni che comprendono strumenti finanziari, un contributo soppresso in conformità dell’articolo 143, paragrafo 2, del presente regolamento o dell’articolo 56, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 a seguito di un’irregolarità isolata può essere riutilizzato nell’ambito della stessa operazione alle seguenti condizioni:

a)

se l’irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello del destinatario finale, il contributo soppresso può essere riutilizzato solo per altri destinatari finali nell’ambito dello stesso strumento finanziario;

b)

se l’irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello dell’intermediario finanziario in un fondo di fondi, il contributo soppresso può essere riutilizzato solo per altri intermediari finanziari.

Se l’irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello dell’organismo che attua il fondo di fondi - o a livello dell’organismo che attua gli strumenti finanziari, se lo strumento finanziario è attuato mediante una struttura priva di un fondo di fondi - il contributo soppresso non può essere riutilizzato nell’ambito della stessa operazione.

Laddove sia effettuata una rettifica finanziaria per un’irregolarità sistemica, il contributo soppresso non può essere riutilizzato per nessuna operazione interessata da tale irregolarità sistemica.»;

15)

l’articolo 41 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, primo comma, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettere a) e c), e per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera b), attuati in conformità dell’articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), sono effettuate domande scaglionate di pagamento intermedio per i contributi del programma erogati allo strumento finanziario durante il periodo di ammissibilità stabilito all’articolo 65, paragrafo 2 (“periodo di ammissibilità”) conformemente alle seguenti condizioni:»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera b), attuati in conformità dell’articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettera d), le domande di pagamento intermedio e di pagamento del saldo finale comprendono l’importo complessivo dei pagamenti effettuati dall’autorità di gestione per gli investimenti nei destinatari finali di cui all’articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b).»;

16)

l’articolo 42 è così modificato:

a)

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.   In caso di strumenti azionari mirati alle imprese di cui all’articolo 37, paragrafo 4, per i quali l’accordo di finanziamento di cui all’articolo 38, paragrafo 7, lettera b), è stato firmato prima del 31 dicembre 2018, che al termine del periodo di ammissibilità hanno investito almeno il 55 % delle risorse del programma impegnate nel pertinente accordo di finanziamento, un importo limitato di pagamenti per investimenti nei destinatari finali da effettuarsi per un periodo non superiore a quattro anni dopo la fine del periodo di ammissibilità può essere considerato una spesa ammissibile se versato in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo, purché nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato e nell’adempimento di tutte le condizioni in appresso.»;

b)

al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«5.   Ove i costi e le commissioni di gestione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), e al paragrafo 2 del presente articolo siano applicati dall’organismo che attua il fondo di fondi o dagli organismi che attuano gli strumenti finanziari a norma dell’articolo 38, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), questi non superano i massimali definiti nell’atto delegato di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Mentre i costi di gestione comprendono voci di costo dirette o indirette rimborsate dietro prove di spesa, le commissioni di gestione si riferiscono a un prezzo concordato per servizi resi definito attraverso un processo di mercato competitivo, se del caso. I costi e le commissioni di gestione si fondano su una metodologia di calcolo basata sulla performance.»;

17)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 43 bis

Trattamento differenziato degli investitori

1.   Il sostegno dei fondi SIE agli strumenti finanziari investito nei destinatari finali e le plusvalenze e gli altri rendimenti, quali interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o altri introiti generati da tali investimenti, che sono imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE, possono essere impiegati per il trattamento differenziato di investitori operanti secondo il principio dell’economia di mercato e della BEI, quando utilizza la garanzia dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2015/1017. Questo trattamento differenziato è giustificato dalla necessità di attrarre fondi di contropartita privati e di mobilitare finanziamenti pubblici.

2.   Le valutazioni di cui agli articoli 37, paragrafo 2, e 39 bis, paragrafo 3, comprendono, se del caso, una valutazione della necessità e dell’entità del trattamento differenziato di cui al paragrafo 1 del presente articolo e/o una descrizione dei meccanismi che saranno utilizzati per stabilire la necessità e l’entità di tale trattamento differenziato.

3.   Il trattamento differenziato non supera quanto necessario per creare gli incentivi volti ad attrarre fondi di contropartita privati. Esso non compensa in eccesso gli investitori operanti secondo il principio dell’economia di mercato o la BEI, quando utilizza la garanzia dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2015/1017. L’allineamento degli interessi è garantito mediante un’adeguata condivisione dei rischi e dei profitti.

4.   Il trattamento differenziato degli investitori operanti secondo il principio dell’economia di mercato fa salve le norme dell’Unione sugli aiuti di Stato.»;

18)

all’articolo 44, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fatto salvo l’articolo 43 bis, le risorse rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti o dello sblocco delle risorse impegnate per i contratti di garanzia, compresi i rimborsi in conto capitale, le plusvalenze e gli altri rendimenti, quali interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o altri introiti generati dagli investimenti, che sono imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE, sono reimpiegate per le seguenti finalità, a concorrenza degli importi necessari e nell’ordine concordato nei pertinenti accordi di finanziamento:

a)

per ulteriori investimenti attraverso lo stesso strumento finanziario o altri strumenti finanziari, conformemente agli specifici obiettivi definiti nell’ambito di una priorità;

b)

se del caso, per coprire le perdite nell’importo nominale del contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario risultanti da un interesse negativo, se tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi che attuano gli strumenti finanziari;

c)

se del caso, per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario.»;

19)

all’articolo 46, paragrafo 2, il primo comma è così modificato:

a)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

l’identificazione degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e degli organismi di attuazione dei fondi di fondi, se del caso, di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettere a), b) e c);»;

b)

le lettere g) e h) sono sostituite dalle seguenti:

«g)

gli interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e le risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44 e gli importi utilizzati per il trattamento differenziato di cui all’articolo 43 bis;

h)

i progressi compiuti nel conseguimento dell’atteso effetto leva degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario;»;

20)

all’articolo 49, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Il comitato di sorveglianza può formulare osservazioni all’autorità di gestione in merito all’attuazione e alla valutazione del programma, comprese azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. Esso può altresì formulare osservazioni sulla visibilità del sostegno dei fondi SIE e sulle azioni di sensibilizzazione dei risultati di tale sostegno. Esso controlla le azioni intraprese a seguito delle sue osservazioni.»;

21)

all’articolo 51, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ogni anno, a partire dal 2016 e fino al 2023 compreso, è organizzata una riunione annuale di riesame tra la Commissione e ciascuno Stato membro, al fine di esaminare la performance di ciascun programma, tenendo conto, se del caso, della relazione di attuazione annuale e delle osservazioni della Commissione. Nel corso di tale riunione sono riesaminate anche le attività di comunicazione e informazione del programma, in particolare i risultati e l’efficacia delle misure adottate per informare il pubblico circa i risultati e il valore aggiunto del sostegno dei fondi SIE.»;

22)

all’articolo 56, il paragrafo 5 è soppresso;

23)

all’articolo 57, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche ai contributi del FESR o del FEASR a favore dei programmi dedicati di cui all’articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b).»;

24)

all’articolo 58, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

al secondo comma, il riferimento «articolo 60 del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 154 del regolamento finanziario»;

b)

al terzo comma, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

azioni di divulgazione delle informazioni, creazione di reti di sostegno, interventi di comunicazione, con particolare riferimento ai risultati e al valore aggiunto del sostegno dei fondi SIE, azioni di sensibilizzazione e azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi.»;

c)

il quarto comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione dedica almeno il 15 % delle risorse di cui al presente articolo all’ottenimento di una maggiore efficienza nella comunicazione al pubblico e di più forti sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione medesima, ampliando la base di conoscenze sui risultati ottenuti, in particolare attraverso una raccolta e una diffusione dei dati più efficaci, valutazioni e relazioni, e soprattutto evidenziando il contributo dei fondi SIE nel migliorare le condizioni di vita delle persone, come pure aumentando la visibilità del sostegno dei fondi SIE e sensibilizzando in merito ai risultati e al valore aggiunto di tale sostegno. Le misure di informazione, comunicazione e visibilità relative ai risultati e al valore aggiunto del sostegno dei fondi SIE, con particolare riferimento alle operazioni, sono portate avanti dopo la chiusura dei programmi, se del caso. Tali misure contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento;»;

d)

è aggiunto il comma seguente:

«A seconda della loro finalità, le misure di cui al presente articolo possono essere finanziate mediante spese operative o amministrative.»;

25)

l’articolo 59 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Ogni fondo SIE può sostenere operazioni di assistenza tecnica ammissibili ai sensi di uno degli altri fondi SIE.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono attuare le azioni di cui al paragrafo 1 tramite l’aggiudicazione diretta di un contratto:

a)

alla BEI;

b)

a un’istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione;

c)

a una banca o a un istituto di proprietà dello Stato di cui all’articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettera b), punto iii).»;

26)

l’articolo 61 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Il presente articolo si applica alle operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento. Ai fini del presente articolo, per «entrate nette» si intendono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall’operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l’utilizzo dell’infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati dall’operazione, con l’eccezione dei risparmi sui costi risultanti dall’attuazione di misure di efficienza energetica, sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento.»;

b)

al paragrafo 3, primo comma, è inserita la lettera seguente:

«a bis)

applicazione di un tasso forfettario di entrate nette stabilito da uno Stato membro per un settore o sottosettore non contemplato dalla lettera a). Prima che sia applicato il tasso forfettario, l’autorità di audit responsabile verifica che tale tasso sia stato stabilito secondo un metodo giusto, equo e verificabile basato su dati storici o criteri oggettivi;»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   In alternativa all’applicazione dei metodi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, il tasso massimo di cofinanziamento di cui all’articolo 60, paragrafo 1, può essere ridotto, su richiesta di uno Stato membro, per una priorità o misura nell’ambito della quale tutte le operazioni che ricevono un sostegno potrebbero applicare un tasso forfettario uniforme conformemente al paragrafo 3, primo comma, lettera a), del presente articolo. Tale riduzione non è inferiore all’importo calcolato moltiplicando il tasso massimo di cofinanziamento dell’Unione applicabile in virtù delle norme specifiche di ciascun fondo per il pertinente tasso forfettario di cui a tale lettera a).»;

d)

al paragrafo 7, primo comma, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

alle operazioni per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell’allegato II del regolamento FEASR o nel regolamento FEAMP.»;

e)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Inoltre, i paragrafi da 1 a 6 non si applicano alle operazioni per le quali il sostegno nell’ambito di un programma costituisce un aiuto di Stato.»;

27)

l’articolo 65 è così modificato:

a)

il terzo comma del paragrafo 8 è così modificato:

i)

la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

alle operazioni per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell’allegato II del regolamento FEASR o nel regolamento FEAMP, a eccezione delle operazioni per le quali il regolamento FEAMP fa riferimento al presente paragrafo; o»;

ii)

la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i)

alle operazioni per le quali i costi totali ammissibili non superino 100 000 EUR.»;

b)

il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

«11.   Un’operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell’Unione, purché la spesa dichiarata in una domanda di pagamento per uno dei fondi SIE non sia dichiarata per il sostegno di un altro fondo o strumento dell’Unione, o dello stesso fondo nell’ambito di un altro programma. L’importo della spesa da indicare in una domanda di pagamento di un fondo SIE può essere calcolato per ciascun fondo SIE e per il programma o i programmi interessati su base proporzionale, conformemente al documento che specifica le condizioni per il sostegno.»;

28)

l’articolo 67 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

somme forfettarie;»;

ii)

è aggiunta la lettera seguente:

«e)

finanziamenti che non sono collegati ai costi delle operazioni pertinenti, ma si basano sul rispetto delle condizioni connesse alla realizzazione di progressi nell’attuazione o nel conseguimento degli obiettivi dei programmi di cui all’atto delegato adottato in conformità del paragrafo 5 bis

iii)

è aggiungo il comma seguente:

«Per la forma di finanziamento di cui al primo comma, lettera e), l’audit mira esclusivamente a verificare che siano state soddisfatte le condizioni per il rimborso.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Nel caso di operazioni o progetti non coperti dalla prima frase del paragrafo 4 e che ricevono sostegno dal FESR e dall’FSE, le sovvenzioni e l’assistenza rimborsabile per le quali il sostegno pubblico non supera 100 000 EUR assumono la forma di tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari, fatta eccezione per le operazioni che ricevono sostegno nell’ambito di aiuti di Stato che non costituiscono aiuti de minimis.

Qualora si ricorra a finanziamenti a tasso forfettario, le categorie di costi a cui è applicato il tasso forfettario possono essere rimborsate conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a).

Per operazioni sostenute dal FEASR, dal FESR o dall’FSE, quando si ricorre al tasso forfettario di cui all’articolo 68 ter, paragrafo 1, le indennità e le retribuzioni pagate ai partecipanti possono essere rimborsate conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo.

Il presente paragrafo è soggetto alle disposizioni transitorie di cui all’articolo 152, paragrafo 7.»;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Laddove un’operazione o un progetto facente parte di un’operazione sia attuato esclusivamente tramite appalti pubblici di lavori, beni o servizi, si applica solo il paragrafo 1, primo comma, lettere a) ed e). Laddove l’appalto pubblico nell’ambito di un’operazione o di un progetto facente parte di un’operazione sia limitato a determinate categorie di costi, tutte le opzioni di cui al paragrafo 1 sono applicabili all’intera operazione o progetto facente parte di un’operazione.»;

d)

il paragrafo 5 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:

i)

su dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti;

ii)

su dati storici verificati dei singoli beneficiari;

iii)

sull’applicazione delle consuete prassi contabili dei singoli beneficiari;»;

ii)

è inserita la lettera seguente:

«a bis)

un progetto di bilancio redatto caso per caso e approvato ex ante dall’autorità di gestione o, nel caso del FEASR, dall’autorità competente per la selezione delle operazioni, ove il sostegno pubblico non superi 100 000 EUR;»;

e)

è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 149 per integrare il presente regolamento per quanto concerne la definizione delle tabelle standard di costi unitari o dei finanziamenti a tasso forfettario di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b) e d), del presente articolo, i relativi metodi di cui al paragrafo 5, lettera a), del presente articolo e la forma di sostegno di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera e), del presente articolo, precisando le modalità dettagliate relative alle condizioni di finanziamento e alla loro applicazione.»;

29)

l’articolo 68 è sostituito dal seguente:

«Articolo 68

Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile

Laddove l’esecuzione di un’operazione dia origine a costi indiretti, questi ultimi possono essere calcolati forfettariamente in uno dei seguenti modi:

a)

un tasso forfettario fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che sia calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell’ambito di regimi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;

b)

un tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;

c)

un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell’Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 149 per integrare le disposizioni sul tasso forfettario e i relativi metodi di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo.»;

30)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 68 bis

Costi per il personale in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile

1.   I costi diretti per il personale di un’operazione possono essere calcolati in base a un tasso forfettario fino al 20 % dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi per il personale. Gli Stati membri non sono tenuti a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile, purché i costi diretti dell’operazione non comprendano appalti pubblici di lavori di valore superiore alla soglia di cui all’articolo 4, lettera a), della direttiva 2014/24/UE.

2.   Ai fini della determinazione dei costi per il personale, una tariffa oraria può essere calcolata dividendo per 1 720 ore i più recenti costi annui lordi per l’impiego documentati, per le persone che lavorano a tempo pieno, o per la quota proporzionale corrispondente di 1 720 ore, per le persone che lavorano a tempo parziale.

3.   Quando si applica la tariffa oraria calcolata in conformità del paragrafo 2, il numero complessivo di ore dichiarate per persona per un determinato anno non supera il numero di ore utilizzate per il calcolo di tale tariffa oraria.

Il primo comma non si applica ai programmi a titolo dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea per quanto riguarda i costi per il personale relativi a persone che lavorano con un incarico a tempo parziale nell’ambito dell’operazione.

4.   Qualora non siano disponibili, i costi annui lordi per l’impiego possono essere desunti dai costi lordi per l’impiego documentati disponibili o dal contratto di lavoro, debitamente adeguati in base a un periodo di 12 mesi.

5.   I costi per il personale relativi a persone che lavorano con un incarico a tempo parziale nell’ambito dell’operazione possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi lordi per l’impiego, corrispondente a una percentuale fissa delle ore di lavoro impiegate nell’ambito dell’operazione su base mensile, senza l’obbligo di istituire un sistema separato di registrazione dell’orario di lavoro. Il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce tale percentuale fissa.

Articolo 68 ter

Finanziamento a tasso forfettario dei costi diversi dai costi per il personale

1.   Un tasso forfettario fino al 40 % dei costi diretti ammissibili per il personale può essere utilizzato per coprire i costi ammissibili residui di un’operazione senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.

Per le operazioni sostenute dall’FSE, dal FESR o dal FEASR le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti sono considerate costi ammissibili aggiuntivi non inclusi nel tasso forfettario.

2.   Il tasso forfettario di cui al paragrafo 1 non è applicato ai costi per il personale calcolati in base a un tasso forfettario.»;

31)

l’articolo 70 è sostituito dal seguente:

«Articolo 70

Ammissibilità delle operazioni a seconda dell’ubicazione

1.   Fatte salve le deroghe di cui al paragrafo 2 e le norme specifiche di ciascun fondo, le operazioni sostenute dai fondi SIE sono ubicate nell’area del programma.

Le operazioni riguardanti la prestazione di servizi a cittadini o imprese che coprono l’intero territorio di uno Stato membro sono considerate ubicate in tutte le aree del programma all’interno di uno Stato membro. In questi casi le spese sono assegnate proporzionalmente alle aree del programma interessate, secondo criteri oggettivi.

Il secondo comma del presente paragrafo non si applica al programma nazionale di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 o al programma specifico per l’istituzione e la gestione della rete rurale nazionale di cui all’articolo 54, paragrafo 1, di detto regolamento.

2.   L’autorità di gestione può accettare che un’operazione sia attuata al di fuori dell’area del programma ma sempre all’interno dell’Unione, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

l’operazione è a vantaggio dell’area del programma;

b)

l’importo complessivo a titolo del FESR, del fondo di coesione, del FEASR o del FEAMP destinato dal programma a operazioni ubicate fuori dall’area del programma non supera il 15 % del sostegno del FESR, del Fondo di coesione, del FEASR o del FEAMP a livello di priorità al momento dell’adozione del programma;

c)

il comitato di sorveglianza ha dato il suo consenso all’operazione o al tipo di operazioni interessate;

d)

le autorità responsabili per il programma nell’ambito del quale è finanziata l’operazione soddisfano gli obblighi posti a carico di tali autorità per quanto concerne la gestione, il controllo e l’audit o stipulano accordi con autorità nell’area in cui si svolge l’operazione.

Qualora le operazioni finanziate a titolo dei fondi e del FEAMP siano attuate fuori dall’area del programma in conformità del presente paragrafo e apportino benefici sia all’esterno che all’interno dell’area del programma, tali spese sono assegnate proporzionalmente a tali aree secondo criteri oggettivi.

Qualora le operazioni riguardino l’obiettivo tematico di cui all’articolo 9, primo comma, punto 1), e siano attuate all’esterno dello Stato membro ma sempre all’interno dell’Unione, si applicano soltanto le lettere b) e d) del primo comma del presente paragrafo.

3.   Per le operazioni concernenti attività di assistenza tecnica o misure di informazione, comunicazione e visibilità e attività promozionali, e per le operazioni relative all’obiettivo tematico di cui all’articolo 9, primo comma, punto 1), è possibile sostenere spese al di fuori dell’Unione, purché siano necessarie per la buona esecuzione dell’operazione.

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai programmi nell’ambito dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle operazioni sostenute dall’FSE.»;

32)

all’articolo 71, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano ai contributi forniti a o da strumenti finanziari, al leasing ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 né a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un’attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.»;

33)

l’articolo 75 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il riferimento «articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento finanziario»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   La Commissione fornisce alla competente autorità nazionale:

a)

il progetto di relazione di audit risultante da un audit o un controllo sul posto entro tre mesi dalla fine di tale audit o controllo;

b)

la relazione di audit definitiva entro tre mesi dal ricevimento di una risposta completa da parte della competente autorità nazionale in merito al progetto di relazione di audit risultante dall’audit o dal controllo sul posto in questione;

Le relazioni di cui al primo comma, lettere a) e b), sono messe a disposizione entro i termini di cui a dette lettere in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.

Il termine di cui al primo comma, lettera a), non comprende il periodo che ha inizio il giorno successivo alla data in cui la Commissione invia la sua richiesta di informazioni supplementari allo Stato membro e si estende fin quando lo Stato membro non risponde a tale richiesta.

Il presente paragrafo non è applicabile al FEASR.»;

34)

all’articolo 76, secondo comma, il riferimento «articolo 84, paragrafo 2, del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 110, paragrafo 1, del regolamento finanziario»;

35)

all’articolo 79, paragrafo 2, il riferimento «articolo 68, paragrafo 3, del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 82, paragrafo 2, del regolamento finanziario»;

36)

all’articolo 83, paragrafo 1, primo comma, lettera c), il riferimento «articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento finanziario»;

37)

all’articolo 84, il riferimento «articolo 59, paragrafo 6, del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 63, paragrafo 8, del regolamento finanziario»;

38)

all’articolo 98, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il FESR e l’FSE possono finanziare, in modo complementare ed entro un limite del 10 % del finanziamento dell’Unione per ciascun asse prioritario di un programma operativo, parte di un’operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno dell’altro fondo sulla base delle norme applicate a tale fondo, a condizione che tali costi siano necessari per la buona esecuzione dell’operazione e siano direttamente associati a essa.»;

39)

l’articolo 102 è così modificato:

a)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   La spesa relativa a un grande progetto può essere inclusa in una domanda di pagamento successivamente alla presentazione per l’approvazione di cui al paragrafo 2. Qualora la Commissione non approvi il grande progetto selezionato dall’autorità di gestione, la dichiarazione di spesa successiva al ritiro della domanda da parte dello Stato membro o all’adozione della decisione della Commissione è rettificata di conseguenza.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«7.   Qualora un grande progetto sia valutato da esperti indipendenti a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la spesa relativa al progetto può essere inclusa in una domanda di pagamento dopo che l’autorità di gestione ha informato la Commissione dell’avvenuta comunicazione agli esperti indipendenti delle informazioni richieste a norma dell’articolo 101.

Un’analisi indipendente della qualità dev’essere consegnata entro sei mesi dalla comunicazione delle informazioni agli esperti indipendenti.

Le spese corrispondenti sono ritirate e la dichiarazione di spesa è rettificata di conseguenza nei seguenti casi:

a)

se l’analisi indipendente della qualità non è stata trasmessa alla Commissione entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al secondo comma;

b)

se lo Stato membro ritira la comunicazione delle informazioni; o

c)

se la valutazione pertinente è negativa.»;

40)

all’articolo 104, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   La spesa pubblica destinata a un piano d’azione comune è pari ad almeno 5 000 000 EUR o al 5 % del sostegno pubblico al programma operativo o a uno dei programmi partecipanti, se inferiore.

3.   Il paragrafo 2 non si applica alle operazioni sostenute a titolo dell’IOG, al primo piano d’azione comune presentato da uno Stato membro nell’ambito dell’obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione o al primo piano d’azione comune presentato da un programma nell’ambito dall’obiettivo cooperazione territoriale europea.»;

41)

all’articolo 105, paragrafo 2, la seconda frase è soppressa;

42)

all’articolo 106, il primo comma è così modificato:

a)

il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1)

una descrizione degli obiettivi del piano d’azione comune e di come esso contribuisce agli obiettivi del programma o alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione ai sensi dell’articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio di cui gli Stati membri devono tener conto nelle politiche per l’occupazione a norma dell’articolo 148, paragrafo 4, TFUE;»;

b)

il punto 2) è soppresso;

c)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3)

una descrizione dei progetti o dei tipi di progetti previsti, unitamente, se del caso, ai target intermedi e ai target finali in termini di realizzazioni e risultati legati agli indicatori comuni per asse prioritario;»;

d)

i punti 6), 7) e 8) sono sostituiti dai seguenti:

«6)

la conferma che contribuirà all’approccio volto a promuovere la parità tra uomini e donne, come previsto nel pertinente programma o accordo di partenariato;

7)

la conferma che contribuirà all’approccio sullo sviluppo sostenibile, come previsto nel pertinente programma o accordo di partenariato;

8)

le sue disposizioni di esecuzione, comprendenti:

a)

le informazioni sulla selezione del piano d’azione comune da parte dell’autorità di gestione, conformemente all’articolo 125, paragrafo 3;

b)

le modalità di conduzione del piano d’azione comune, conformemente all’articolo 108;

c)

le modalità di sorveglianza e valutazione del piano d’azione comune, comprese le disposizioni volte a garantire la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati sul conseguimento dei target intermedi, delle realizzazioni e dei risultati;»;

e)

il punto 9) è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

i costi da sostenere per conseguire i target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati, nel caso di tabelle standard di costi unitari e somme forfettarie, in base ai metodi di cui all’articolo 67, paragrafo 5, del presente regolamento e all’articolo 14 del regolamento FSE;»;

ii)

la lettera b) è soppressa;

43)

all’articolo 107, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La decisione di cui al paragrafo 2 indica il beneficiario e gli obiettivi del piano d’azione comune, i target intermedi, ove pertinente, e i target finali in termini di realizzazioni e risultati, i costi per conseguire tali target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati e il piano di finanziamento per ciascun programma operativo e asse prioritario, compreso l’importo complessivo ammissibile e l’ammontare della spesa pubblica, il periodo di esecuzione del piano d’azione comune e, se pertinente, la copertura geografica e i gruppi di destinatari del piano d’azione comune.»;

44)

all’articolo 108, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Lo Stato membro o l’autorità di gestione istituisce un comitato direttivo del piano d’azione comune, che può essere diverso dal comitato di sorveglianza dei pertinenti programmi operativi. Il comitato direttivo si riunisce almeno due volte l’anno e riferisce all’autorità di gestione. Se del caso, l’autorità di gestione informa il comitato di sorveglianza competente dei risultati del lavoro svolto dal comitato direttivo e dei progressi nell’attuazione del piano d’azione comune in conformità dell’articolo 110, paragrafo 1, lettera e), e dell’articolo 125, paragrafo 2, lettera a).»;

45)

all’articolo 109, la seconda frase è soppressa;

46)

l’articolo 110 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

l’attuazione della strategia di comunicazione, comprese le misure di informazione e comunicazione, e delle misure volte a migliorare la visibilità dei fondi;»;

b)

al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni, tranne se tali criteri sono approvati da gruppi di azione locale in conformità dell’articolo 34, paragrafo 3, lettera c);»;

47)

l’articolo 114 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’autorità di gestione o lo Stato membro preparano un piano di valutazione per uno o più programmi operativi. Il piano di valutazione è presentato al comitato di sorveglianza al più tardi entro un anno dall’adozione del programma operativo. Nel caso dei programmi dedicati di cui all’articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), adottati prima del 2 agosto 2018, il piano di valutazione è presentato al comitato di sorveglianza entro un anno da tale data.»;

b)

il paragrafo 4 è soppresso;

48)

l’intestazione della parte terza, titolo III, capo II, è sostituita dalla seguente:

«Informazione, comunicazione e visibilità»;

49)

l’articolo 115 è così modificato:

a)

la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Informazione, comunicazione e visibilità»;

b)

al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

pubblicizzare presso i cittadini dell’Unione il ruolo e le realizzazioni della politica di coesione e dei fondi mediante misure volte a migliorare la visibilità dei risultati e dell’impatto degli accordi di partenariato, dei programmi operativi e delle operazioni.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le norme dettagliate concernenti l’informazione, la comunicazione e la visibilità destinate al pubblico e le misure di informazione rivolte ai beneficiari potenziali e ai beneficiari sono contenute nell’allegato XII.»;

50)

all’articolo 116, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In deroga al paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo, l’autorità di gestione informa il comitato o i comitati di sorveglianza responsabili almeno una volta all’anno in merito ai progressi nell’attuazione della strategia di comunicazione di cui all’articolo 110, paragrafo 1, lettera c), e in merito alla sua analisi dei risultati di tale attuazione, nonché circa le attività di informazione e comunicazione e le misure per migliorare la visibilità dei fondi, che sono pianificate per l’anno successivo. Il comitato di sorveglianza esprime un parere in merito alle attività e alle misure pianificate per l’anno successivo, ivi inclusi i modi per aumentare l’efficacia delle attività di comunicazione rivolte al pubblico.»;

51)

all’articolo 117, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La Commissione istituisce reti a livello dell’Unione che comprendono le persone designate dagli Stati membri, al fine di garantire lo scambio di informazioni sui risultati dell’attuazione delle strategie di comunicazione, lo scambio di esperienze nell’attuazione delle misure di informazione e di comunicazione e lo scambio di buone prassi, nonché al fine di consentire la pianificazione congiunta o il coordinamento delle attività di comunicazione tra gli Stati membri e con la Commissione, ove opportuno. Almeno una volta all’anno le reti discutono e valutano l’efficacia delle misure di informazione e comunicazione e propongono raccomandazioni per migliorare la portata e l’impatto delle attività di comunicazione e per sensibilizzare in merito ai risultati e al valore aggiunto di tali attività.»;

52)

l’articolo 119 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   L’ammontare dei fondi destinato all’assistenza tecnica in uno Stato membro è limitato al 4 % dell’importo complessivo dei fondi assegnato ai programmi operativi nell’ambito dell’obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione.»;

b)

al paragrafo 2, la prima frase è soppressa;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Nel caso dei fondi strutturali, qualora le dotazioni di cui al paragrafo 1 siano utilizzate a sostegno di operazioni di assistenza tecnica riguardanti nel loro insieme più di una categoria di regioni, le spese relative alle operazioni possono essere eseguite nell’ambito di un asse prioritario che combina diverse categorie di regioni e assegnate su base proporzionale tenendo conto delle rispettive assegnazioni alle diverse categorie di regioni del programma operativo o della dotazione nell’ambito di ciascuna categoria di regioni come percentuale della dotazione complessiva destinata allo Stato membro.»;

d)

è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis.   La valutazione del rispetto delle percentuali è effettuata al momento dell’adozione del programma operativo.»;

53)

all’articolo 122, paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario per un’operazione non può essere recuperato per colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest’ultimo rimborsare l’importo in questione al bilancio dell’Unione. Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se l’importo che deve essere recuperato presso il beneficiario non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo dei fondi a un’operazione in un esercizio contabile.»;

54)

all’articolo 123, paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«5.   Nel caso dei fondi e del FEAMP, purché sia rispettato il principio della separazione delle funzioni, l’autorità di gestione, l’autorità di certificazione, se del caso, e l’autorità di audit possono fare parte della stessa autorità pubblica o dello stesso organismo pubblico.»;

55)

l’articolo 125 è così modificato:

a)

al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

provvede affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell’ambito dell’operazione, il piano finanziario, il termine per l’esecuzione, come pure i requisiti riguardanti l’informazione, la comunicazione e la visibilità;»;

b)

il paragrafo 4, primo comma, è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

verifica che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti e che l’operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell’operazione e:

i)

qualora i costi debbano essere rimborsati ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera a), che l’importo della spesa dichiarata dai beneficiari in relazione a tali costi sia stato pagato;

ii)

nel caso di costi rimborsati a norma dell’articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a e), che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario;»;

ii)

alla lettera e), il riferimento «articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 63, paragrafo 5, lettere a) e b), e articolo 63, paragrafi 6 e 7, del regolamento finanziario»;

56)

all’articolo 126, lettera b), il riferimento «articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 63, paragrafo 5, lettera a), e articolo 63, paragrafo 6, del regolamento finanziario»;

57)

l’articolo 127 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, terzo comma, il riferimento «articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 63, paragrafo 7, del regolamento finanziario»;

b)

al paragrafo 5, primo comma, lettera a), il riferimento «articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 63, paragrafo 7, del regolamento finanziario»;

58)

l’articolo 131 è sostituito dal seguente:

«Articolo 131

Domande di pagamento

1.   Le domande di pagamento comprendono, per ciascuna priorità:

a)

l’importo totale delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario e pagate nell’attuazione delle operazioni, come contabilizzato nel sistema contabile dell’autorità di certificazione;

b)

l’importo totale della spesa pubblica relativa all’attuazione delle operazioni, come contabilizzato nel sistema contabile dell’autorità di certificazione.

Per quanto concerne gli importi da includere nelle domande di pagamento in relazione alle forme di sostegno di cui all’articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera e), le domande di pagamento comprendono gli elementi di cui agli atti delegati adottati in conformità dell’articolo 67, paragrafo 5 bis, e utilizzano i modelli per le domande di pagamento di cui agli atti di esecuzione adottati in conformità del paragrafo 6 del presente articolo.

2.   Le spese ammissibili contenute in una domanda di pagamento sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo per le forme di sostegno di cui all’articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a e), del presente regolamento, agli articoli 68, 68 bis e 68 ter del presente regolamento, all’articolo 69, paragrafo 1, del presente regolamento e all’articolo 109 del presente regolamento e all’articolo 14 del regolamento FSE. Per tali forme di sostegno, gli importi indicati nella domanda di pagamento sono i costi calcolati sulla base applicabile.

3.   Nel caso degli aiuti di Stato, il contributo pubblico corrispondente alle spese contenute in una domanda di pagamento è stato versato ai beneficiari dall’organismo che concede l’aiuto oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l’organismo che concede l’aiuto a norma dell’articolo 2, punto 10, lettera a), è stato versato dal beneficiario all’organismo che riceve l’aiuto.

4.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nel caso degli aiuti di Stato, la domanda di pagamento può includere gli anticipi versati al beneficiario dall’organismo che concede l’aiuto oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l’organismo che concede l’aiuto a norma dell’articolo 2, punto 10), lettera a), gli anticipi versati dal beneficiario all’organismo che riceve l’aiuto, alle seguenti condizioni cumulative:

a)

tali anticipi sono soggetti a una garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria stabilita in uno Stato membro o sono coperti da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro;

b)

tali anticipi non eccedono il 40 % dell’importo totale dell’aiuto da concedere a un beneficiario per una determinata operazione oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l’organismo che concede l’aiuto a norma dell’articolo 2, punto 10, lettera a), il 40 % dell’importo totale dell’aiuto da concedere all’organismo che riceve l’aiuto nell’ambito di una determinata operazione;

c)

tali anticipi sono coperti dalle spese sostenute dal beneficiario oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l’organismo che concede l’aiuto a norma dell’articolo 2, punto 10), lettera a), dalle spese sostenute dall’organismo che riceve l’aiuto nell’attuazione dell’operazione, e sono giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati entro tre anni dall’anno in cui è stato versato l’anticipo oppure entro il 31 dicembre 2023, se anteriore;

Qualora le condizioni di cui al primo comma, lettera c), non siano soddisfatte, la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza.

5.   Ciascuna domanda di pagamento contenente gli anticipi del tipo di cui al paragrafo 4 del presente articolo indica separatamente:

a)

l’importo complessivo versato come anticipo dal programma operativo;

b)

l’importo che entro tre anni dal pagamento dell’anticipo in conformità del paragrafo 4, primo comma, lettera c), è stato coperto dalle spese sostenute dal beneficiario oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l’organismo che concede l’aiuto a norma dell’articolo 2, punto 10), lettera a), dall’organismo che riceve l’aiuto; e

c)

l’importo che non è stato coperto dalle spese pagate dal beneficiario oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l’organismo che concede l’aiuto a norma dell’articolo 2, punto 10), lettera a), dall’organismo che riceve l’aiuto e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso.

6.   Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il modello per le domande di pagamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 150, paragrafo 3.»;

59)

all’articolo 137, paragrafo 1, il riferimento «articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 63, paragrafo 5, lettera a), e articolo 63, paragrafo 6, del regolamento finanziario»;

60)

all’articolo 138, il riferimento «articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 63, paragrafo 5, e articolo 63, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento finanziario»;

61)

all’articolo 140, paragrafo 3, è aggiunta la frase seguente:

«Se i documenti sono conservati su supporti per i dati comunemente accettati in conformità della procedura di cui al paragrafo 5, gli originali non sono necessari.»;

62)

all’articolo 145, paragrafo 7, secondo comma, lettera a), il riferimento «articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento finanziario»;

63)

all’articolo 147, paragrafo 1, il riferimento «articolo 78 del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 98 del regolamento finanziario»;

64)

all’articolo 148, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le operazioni per le quali la spesa totale ammissibile non supera 400 000 EUR per il FESR e il Fondo di coesione, 300 000 EUR per l’FSE o 200 000 EUR per il FEAMP non sono soggette a più di un audit da parte dell’autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei bilanci relativi all’esercizio in cui l’operazione è completata. Altre operazioni non sono soggette a più di un audit per esercizio da parte dell’autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei bilanci relativi all’esercizio in cui l’operazione è completata. Le operazioni non sono soggette a un audit da parte della Commissione o dell’autorità di audit in qualsiasi anno, se è già stato svolto un audit durante quello stesso anno da parte della Corte dei conti europea, a condizione che i risultati dei lavori di audit eseguiti dalla Corte dei conti europea per tali operazioni possano essere utilizzati dall’autorità di audit o dalla Commissione al fine di ottemperare ai loro rispettivi compiti.

In deroga al primo comma, le operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è compresa tra 200 000 EUR e 400 000 EUR per il FESR e il Fondo di coesione, tra 150 000 EUR e 300 000 EUR per l’FSE e tra 100 000 EUR e 200 000 EUR per il FEAMP possono essere soggette a più di un audit se l’autorità di audit, sulla base del suo giudizio professionale, ritiene che non è possibile emettere/redigere un parere di audit basandosi sui metodi di campionamento statistico o non statistico di cui all’articolo 127, paragrafo 1, senza effettuare più di un audit della rispettiva operazione.»;

65)

l’articolo 149 è così modificato:

a)

i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 5, paragrafo 3, all’articolo 12, secondo comma, all’articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, all’articolo 37, paragrafo 13, all’articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, all’articolo 39 bis, paragrafo 7, all’articolo 40, paragrafo 4, all’articolo 41, paragrafo 3, all’articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, all’articolo 42, paragrafo 6, all’articolo 61, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e settimo comma, all’articolo 63, paragrafo 4, all’articolo 64, paragrafo 4, all’articolo 67, paragrafo 5 bis, all’articolo 68, secondo comma, all’articolo 101, quarto comma, all’articolo 122, paragrafo 2, quinto comma, all’articolo 125, paragrafo 8, primo comma, all’articolo 125, paragrafo 9, all’articolo 127, paragrafi 7 e 8, e all’articolo 144, paragrafo 6, è conferito alla Commissione a decorrere dal 21 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2020.;

3.   La delega di potere di cui all’articolo 5, paragrafo 3, all’articolo 12, secondo comma, all’articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, all’articolo 37, paragrafo 13, all’articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, all’articolo 39 bis, paragrafo 7, all’articolo 40, paragrafo 4, all’articolo 41, paragrafo 3, all’articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, all’articolo 42, paragrafo 6, all’articolo 61, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e settimo comma, all’articolo 63, paragrafo 4, all’articolo 64, paragrafo 4, all’articolo 67, paragrafo 5 bis, all’articolo 68, secondo comma, all’articolo 101, quarto comma, all’articolo 122, paragrafo 2, quinto comma, all’articolo 125, paragrafo 8, primo comma, all’articolo 125, paragrafo 9, all’articolo 127, paragrafi 7 e 8, e all’articolo 144, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»;

b)

è inserito il comma seguente:

«3 bis.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Un atto delegato adottato conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, all’articolo 12, secondo comma, all’articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, all’articolo 37, paragrafo 13, all’articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, all’articolo 39 bis, paragrafo 7, all’articolo 40, paragrafo 4, all’articolo 41, paragrafo 3, all’articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, all’articolo 42, paragrafo 6, all’articolo 61, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e settimo comma, all’articolo 63, paragrafo 4, all’articolo 64, paragrafo 4, all’articolo 67, paragrafo 5 bis, all’articolo 68, secondo comma, all’articolo 101, quarto comma, all’articolo 122, paragrafo 2, quinto comma, all’articolo 125, paragrafo 8, primo comma, all’articolo 125, paragrafo 9, all’articolo 127, paragrafi 7 e 8, e all’articolo 144, paragrafo 6, entra in vigore solo se nessuna obiezione è stata espressa dal Parlamento europeo o dal Consiglio entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica dell’atto al Parlamento europeo e al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

66)

all’articolo 152 è aggiunto il paragrafo seguente:

«7.   L’autorità di gestione, o il comitato di sorveglianza per i programmi che rientrano nell’obiettivo Cooperazione territoriale europea, può decidere di non applicare l’articolo 67, paragrafo 2 bis, per un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dal 2 agosto 2018.

Se l’autorità di gestione, o il comitato di sorveglianza per i programmi che rientrano nell’obiettivo Cooperazione territoriale europea, ritiene che l’articolo 67, paragrafo 2 bis, comporti un onere amministrativo sproporzionato, può decidere di prorogare il periodo transitorio di cui al primo comma del presente paragrafo per il periodo che considera adeguato. L’autorità, o il comitato, notifica tale decisione alla Commissione prima della scadenza del periodo transitorio iniziale.

Il primo e il secondo comma non si applicano alle sovvenzioni e all’assistenza rimborsabile sostenute dall’FSE per le quali il sostegno pubblico non supera 50 000 EUR.»;

67)

l’allegato IV è così modificato:

a)

la sezione 1 è così modificata:

i)

la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.

Qualora uno strumento finanziario sia attuato a norma dell’articolo 39 bis e dell’articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), l’accordo di finanziamento comprende i termini e le condizioni per i contributi del programma allo strumento finanziario e comprende almeno gli elementi seguenti:»;

ii)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

i requisiti e le procedure per la gestione del contributo scaglionato previsto dal programma conformemente all’articolo 41 e per la previsione dei flussi delle opportunità di investimento, compresi i requisiti per la contabilità fiduciaria/separata a norma dell’articolo 38, paragrafo 6, e dell’articolo 39 bis, paragrafo 5, secondo comma;»;

iii)

il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

le disposizioni relative al riutilizzo delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE fino alla fine del periodo di ammissibilità conformemente all’articolo 44 e, ove pertinente, le disposizioni sul trattamento differenziato di cui all’articolo 43 bis;»;

b)

la sezione 2 è così modificata:

i)

la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.

I documenti di strategia di cui all’articolo 38, paragrafo 8, per gli strumenti finanziari attuati a norma dell’articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettera d), comprendono almeno gli elementi seguenti:»;

ii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

l’uso e il riutilizzo di risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE conformemente agli articoli 43, 44 e 45 e, ove pertinente, le disposizioni sul trattamento differenziato di cui all’articolo 43 bis;»;

68)

l’allegato XII è così modificato:

a)

l’intestazione dell’allegato XII è sostituita dalla seguente:

«INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ DEL SOSTEGNO FORNITO DAI FONDI»;

b)

l’intestazione della sezione 2 è sostituita dalla seguente:

«2.   MISURE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE E MISURE VOLTE A MIGLIORARE LA VISIBILITÀ PER IL PUBBLICO»;

c)

la sottosezione 2.1 è così modificata:

i)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Lo Stato membro e l’autorità di gestione assicurano che le misure di informazione e comunicazione siano realizzate conformemente alla strategia di comunicazione al fine di migliorare la visibilità e l’interazione con i cittadini e che tali misure mirino alla massima copertura mediatica utilizzando diverse forme e metodi di comunicazione al livello appropriato e adattati, se del caso, all’innovazione tecnologica.»;

ii)

al punto 2, le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:

«e)

fornire esempi di operazioni, in particolare di quelle relativamente a cui il valore aggiunto dell’intervento dei fondi è particolarmente visibile, suddivisi per programma operativo, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico. Gli esempi sono in una lingua ufficiale dell’Unione di ampia diffusione diversa dalla lingua o dalle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;

f)

fornire informazioni aggiornate in merito all’attuazione del programma operativo, compresi le realizzazioni e i risultati principali, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico.»;

d)

la sottosezione 2.2 è così modificata:

i)

al punto 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.

Tutte le misure di informazione e di comunicazione e le misure volte a migliorare la visibilità dei fondi a cura del beneficiario riconoscono il sostegno dei fondi all’operazione riportando:»;

ii)

è aggiunto il punto seguente:

«6.

Le responsabilità specificate nella presente sottosezione si applicano dal momento in cui è fornito al beneficiario il documento che specifica le condizioni per il sostegno all’operazione di cui all’articolo 125, paragrafo 3, lettera c).»;

e)

nella sottosezione 3.1, punto 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

la responsabilità dei beneficiari di informare il pubblico circa lo scopo dell’operazione e il sostegno all’operazione da parte dei fondi, conformemente alla sottosezione 2.2, dal momento in cui è fornito al beneficiario il documento che specifica le condizioni per il sostegno all’operazione di cui all’articolo 125, paragrafo 3, lettera c). L’autorità di gestione può chiedere che i potenziali beneficiari propongano, nelle domande, attività di comunicazione indicative volte a migliorare la visibilità dei fondi, che siano proporzionali alla dimensione dell’operazione.»;

f)

nella sottosezione 4, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i)

un aggiornamento annuale che riporti le attività di informazione e comunicazione, comprese le misure volte a migliorare la visibilità dei fondi, da svolgere nell’anno successivo, basato, tra l’altro, sugli insegnamenti tratti in merito all’efficacia di tali misure.».

Articolo 273

Modifiche del regolamento (UE) n. 1304/2013

Il regolamento (UE) n. 1304/2013 è così modificato:

1)

all’articolo 13, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Qualora le operazioni di cui al primo comma, lettera a), apportino benefici anche all’area del programma in cui sono attuate, le spese sono assegnate proporzionalmente a tali aree del programma secondo criteri oggettivi.»;

2)

l’articolo 14 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«-1.   Le disposizioni generali applicabili alle opzioni semplificate in materia di costi a titolo dell’FSE sono fissate negli articoli 67, 68, 68 bis e 68 ter del regolamento (UE) n. 1303/2013.»;

b)

i paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi;

3)

all’allegato I, il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1)

Indicatori comuni di output per i partecipanti

Per “partecipanti” (1) si intendono le persone che beneficiano direttamente di un intervento dell’FSE, che possono essere identificate, alle quali è possibile chiedere di fornire informazioni circa le loro caratteristiche e per le quali sono previste spese specifiche. Le altre persone non sono considerate partecipanti. Tutti i dati sono suddivisi per genere.

Gli indicatori comuni di output per i partecipanti sono:

i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata*,

i disoccupati di lunga durata*,

le persone inattive*,

le persone inattive, che non studiano né seguono corsi di formazione*,

i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi*,

le persone di età inferiore a 25 anni*,

le persone di età superiore a 54 anni*,

le persone di età superiore a 54 anni che sono disoccupate, inclusi i disoccupati di lunga durata, o inattive, che non studiano né seguono corsi di formazione*,

i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o secondaria inferiore (ISCED 2)*,

i titolari di un diploma di istruzione secondaria superiore (ISCED 3) o post secondaria (ISCED 4)*,

i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)*,

i migranti, i partecipanti di origine straniera e le minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom)**,

i partecipanti con disabilità**,

le altre persone svantaggiate**.

Il numero totale dei partecipanti sarà calcolato automaticamente sulla base degli indicatori di output.

Tali dati sui partecipanti a un’operazione sostenuta dall’FSE sono comunicati nelle relazioni di attuazione annuali di cui all’articolo 50, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 111, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

I seguenti dati sui partecipanti saranno forniti nelle relazioni di attuazione annuali di cui all’articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013:

i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa*,

le persone provenienti da zone rurali* (2)

I dati di detti due indicatori saranno raccolti sulla base di un campione rappresentativo di partecipanti all’interno di ogni priorità d’investimento. La validità interna è garantita in modo tale che i dati possano essere generalizzati a livello di priorità di investimento.

(1)

  

(+)

Le autorità di gestione predispongono un sistema che registra e memorizza i dati su singoli partecipanti in formato elettronico, come previsto all’articolo 125, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013. Le modalità di trattamento dei dati adottate dagli Stati membri sono conformi alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31), in particolare gli articoli 7 e 8.

I dati comunicati per gli indicatori contrassegnati da * sono dati personali ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 95/46/CE. Il loro trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento (articolo 7, lettera c), della direttiva 95/46/CE). Per la definizione di responsabile del trattamento, si veda l’articolo 2 della direttiva 95/46/CE.

I dati comunicati per gli indicatori contrassegnati da ** sono una categoria particolare di dati ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 95/46/CE. Purché siano previste le opportune garanzie, gli Stati membri possono, per motivi di interesse pubblico rilevante, stabilire ulteriori deroghe oltre a quelle previste dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE sulla base della legislazione nazionale o di una decisione dell’autorità di controllo (articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE).

"

(2)

  

(++)

I dati sono raccolti al livello delle unità amministrative più piccole (unità amministrative locali 2), in conformità del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).».

"

Articolo 274

Modifiche del regolamento (UE) n. 1309/2013

Il regolamento (UE) n. 1309/2013 è così modificato:

1)

al considerando 24, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Gli Stati membri dovrebbero rimanere responsabili dell’attuazione del contributo finanziario, nonché della gestione e del controllo delle azioni sostenute da finanziamenti dell’Unione, conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7) (“regolamento finanziario”).

(*7)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193, del 30.7.2018, pag. 1).»;"

2)

all’articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nei mercati del lavoro di dimensioni ridotte o in circostanze eccezionali debitamente giustificate dallo Stato membro che ha presentato la domanda, in particolare per quanto concerne le domande collettive che coinvolgono le PMI, una domanda di contributo finanziario ai sensi del presente articolo può essere considerata ricevibile anche se i criteri fissati al paragrafo 1, lettera a) o b), non sono completamente soddisfatti, laddove gli esuberi abbiano un grave impatto sull’occupazione e sull’economia locale, regionale o nazionale. Lo Stato membro richiedente precisa quale dei criteri d’intervento stabiliti al paragrafo 1, lettere a) e b), non è interamente soddisfatto. Per quanto concerne le domande collettive che coinvolgono le PMI ubicate in una regione, qualora lo Stato membro richiedente dimostri che le PMI sono il principale o l’unico tipo di impresa in tale regione, la domanda può riguardare, a titolo eccezionale, PMI operanti in settori economici diversi definiti a livello delle divisioni della NACE revisione 2. L’importo cumulato dei contributi in circostanze eccezionali non può eccedere il 15 % dell’importo annuo massimo del FEG.»;

3)

all’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In deroga all’articolo 2, gli Stati membri richiedenti possono fornire servizi personalizzati cofinanziati dal FEG per un determinato numero di NEET di età inferiore ai 25 anni o, qualora gli Stati membri lo decidano, di età inferiore ai 30 anni, alla data di presentazione della domanda, uguale al numero dei beneficiari interessati, dando la priorità alle persone collocate in esubero o la cui attività sia cessata, a condizione che almeno una parte degli esuberi ai sensi dell’articolo 3 si verifichi in regioni di livello NUTS 2 che registravano tassi di disoccupazione giovanile per la fascia di età 15-24 anni di almeno il 20 % sulla base degli ultimi dati annuali disponibili. Il sostegno può essere fornito ai NEET di età inferiore ai 25 anni o, qualora gli Stati membri lo decidano, di età inferiore ai 30 anni, nelle regioni di livello NUTS 2.»;

4)

all’articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   I compiti di cui al paragrafo 1 sono eseguiti conformemente al regolamento finanziario.»;

5)

all’articolo 15, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Qualora abbia concluso che sono soddisfatte le condizioni per fornire un contributo finanziario a valere sul FEG, la Commissione presenta una proposta di mobilitazione. La decisione di mobilizzare il FEG è adottata congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro un mese dalla presentazione della proposta agli stessi. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei suoi membri e dei tre quinti dei voti espressi.

Gli storni relativi al FEG sono effettuati conformemente all’articolo 31 del regolamento finanziario, in linea di principio entro un periodo non superiore a sette giorni a decorrere dalla data di adozione della decisione pertinente da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.»;

6)

all’articolo 16, paragrafo 2, il riferimento «articolo 59 del regolamento finanziario» è sostituito da«articolo 63 del regolamento finanziario»;

7)

all’articolo 21, paragrafo 2, il riferimento «articolo 59, paragrafo 3, del regolamento finanziario» è sostituito da«articolo 63, paragrafo 3, del regolamento finanziario» e il riferimento «articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario» è sostituito da«articolo 63, paragrafo 5, del regolamento finanziario».

Articolo 275

Modifiche del regolamento (UE) n. 1316/2013

Il regolamento (UE) n. 1316/2013 è così modificato:

1)

è inserito il capo seguente:

«CAPO V bis

Finanziamento misto

Articolo 16 bis

Meccanismi di finanziamento misto dell’MCE

1.   Nell’ambito del presente regolamento possono essere istituiti, in conformità dell’articolo 159 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8), meccanismi di finanziamento misto dell’MCE per uno o più settori dello stesso MCE. Possono essere ammessi a ricevere assistenza finanziaria mediante operazioni di finanziamento misto tutte le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune.

2.   I meccanismi di finanziamento misto dell’MCE sono attuati in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3.

3.   Il contributo complessivo del bilancio dell’Unione ai meccanismi di finanziamento misto dell’MCE non supera il 10 % della dotazione finanziaria complessiva dell’MCE di cui all’articolo 5, paragrafo 1.

Oltre la soglia stabilita al primo comma, nel settore dei trasporti il contributo complessivo del bilancio dell’Unione ai meccanismi di finanziamento misto dell’MCE non supera 500 000 000 EUR.

Se il 10 % della dotazione finanziaria complessiva per l’esecuzione dell’MCE di cui all’articolo 5, paragrafo 1, non è integralmente impiegato per i meccanismi di finanziamento misto dell’MCE e/o per strumenti finanziari, l’importo restante è reso disponibile e ridistribuito a tale dotazione finanziaria.

4.   L’importo di 11 305 500 000 EUR trasferito dal fondo di coesione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), non è usato per impegnare risorse di bilancio in meccanismi di finanziamento misto dell’MCE.

5.   Il sostegno fornito sotto forma di sovvenzioni e di strumenti finanziari nell’ambito di un meccanismo di finanziamento misto dell’MCE è conforme ai criteri di ammissibilità e alle condizioni per l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 7. L’importo dell’assistenza finanziaria da concedere alle operazioni di finanziamento misto sostenute mediante un meccanismo di finanziamento misto dell’MCE è modulato sulla base di un’analisi dei costi-benefici, della disponibilità di risorse di bilancio dell’Unione e della necessità di massimizzare l’effetto leva dei finanziamenti dell’Unione. Nessuna delle sovvenzioni assegnate supera i tassi di finanziamento di cui all’articolo 10.

6.   La Commissione, in cooperazione con la Banca europea per gli investimenti (BEI), esamina la possibilità che quest’ultima fornisca sistematicamente garanzie di prima perdita nei meccanismi di finanziamento misto dell’MCE onde consentire e agevolare l’addizionalità e la partecipazione di coinvestitori privati nel settore dei trasporti.

7.   L’Unione, gli Stato membri e altri investitori possono contribuire ai meccanismi di finanziamento misto dell’MCE, purché la Commissione approvi le specifiche dei criteri di ammissibilità delle operazioni di finanziamento misto e/o la strategia di investimento del meccanismo di finanziamento misto dell’MCE che dovessero eventualmente rendersi necessarie alla luce del contributo aggiuntivo e per soddisfare i requisiti del presente regolamento nell’attuazione di progetti di interesse comune. Queste risorse aggiuntive sono utilizzate dalla Commissione in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3.

8.   Le operazioni di finanziamento misto che beneficiano del sostegno erogato mediante un meccanismo di finanziamento misto dell’MCE sono selezionate sulla base della scadenza e perseguono una diversificazione settoriale in conformità degli articoli 3 e 4 e una ripartizione geografica equilibrata tra gli Stati membri. Esse:

a)

presentano un valore aggiunto europeo;

b)

rispondono agli obiettivi della strategia Europa 2020;

c)

contribuiscono, ove possibile, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento a essi.

9.   I meccanismi di finanziamento misto dell’MCE sono messi a disposizione e le operazioni di finanziamento misto sono selezionate in base ai criteri di selezione e aggiudicazione stabiliti nei programmi pluriennali e annuali adottati a norma dell’articolo 17.

10.   Le operazioni di finanziamento misto in paesi terzi possono beneficiare del sostegno erogato mediante un meccanismo di finanziamento misto dell’MCE se sono necessarie per la realizzazione di un progetto di interesse comune.

(*8)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193, del 30.7.2018, pag. 1).»;"

2)

all’articolo 17, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L’importo della dotazione finanziaria è compreso tra l’80 % e il 95 % delle risorse di bilancio di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a).»;

3)

all’articolo 22, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«La certificazione della spesa di cui al secondo comma del presente articolo non è obbligatoria per le sovvenzioni attribuite in base al regolamento (UE) n. 283/2014.».

Articolo 276

Modifiche del regolamento (UE) n. 223/2014

Il regolamento (UE) n. 223/2014 è così modificato:

1)

all’articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai fini della modifica di elementi di un programma operativo che rientrano rispettivamente nelle sottosezioni 3.5 e 3.6 e nella sezione 4 dei modelli di programma operativo di cui all’allegato I.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi decisione di modifica degli elementi di cui al primo comma entro un mese dalla data della decisione. La decisione indica la data della sua entrata in vigore, che non è anteriore alla data della sua adozione.»;

2)

all’articolo 23, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Un’operazione può ricevere sostegno da uno o più programmi operativi cofinanziati dal Fondo e da altri strumenti dell’Unione, purché la spesa dichiarata in una domanda di pagamento per il Fondo non sia dichiarata sostegno di un altro strumento dell’Unione, o dello stesso fondo nell’ambito di un altro programma. L’importo della spesa da indicare in una domanda di pagamento del Fondo può essere calcolato per il programma o i programmi interessati su base proporzionale conformemente al documento che specifica le condizioni per il sostegno.»;

3)

all’articolo 25, paragrafo 3, è aggiunta la lettera seguente:

«e)

norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili conformemente alle politiche dell’Unione per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari.»;

4)

l’articolo 26 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

«d)

le spese sostenute dalle organizzazioni partner per la raccolta, il trasporto, il magazzinaggio e la distribuzione delle donazioni di prodotti alimentari, nonché per le attività di sensibilizzazione direttamente correlate;

e)

le spese per le misure di accompagnamento poste in essere e dichiarate dalle organizzazioni partner che forniscono, direttamente o nell’ambito di accordi di cooperazione, prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti, a una percentuale forfettaria del 5 % delle spese di cui alla lettera a) del presente comma o del 5 % del valore dei prodotti alimentari smaltiti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1308/2013.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   Fatto salvo il paragrafo 2, una riduzione delle spese ammissibili di cui al paragrafo 2, lettera a), dovuta all’inosservanza del diritto applicabile da parte dell’organismo responsabile dell’acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base non determina una riduzione delle spese ammissibili degli altri organismi di cui al paragrafo 2, lettere c) ed e).»;

5)

all’articolo 27, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Su iniziativa degli Stati membri ed entro una soglia del 5 % della dotazione del Fondo al momento dell’adozione del programma operativo, quest’ultimo può finanziare le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, assistenza tecnica e amministrativa, audit, informazione, controllo e valutazione necessarie all’attuazione del presente regolamento. Il programma operativo può inoltre finanziare l’assistenza tecnica e lo sviluppo delle capacità delle organizzazioni partner.»;

6)

all’articolo 30, paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario per un’operazione non può essere recuperato per colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest’ultimo rimborsare l’importo in questione al bilancio dell’Unione. Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se l’importo che deve essere recuperato dal beneficiario non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo del Fondo a un’operazione in un esercizio contabile.»;

7)

all’articolo 32, paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

verifica che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti e che l’operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell’operazione e

i)

qualora i costi debbano essere rimborsati ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), che l’importo della spesa dichiarata dai beneficiari in relazione a tali costi sia stato pagato;

ii)

qualora i costi debbano essere rimborsati a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c) e d), che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario;»;

8)

all’articolo 42, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il termine di pagamento di cui al paragrafo 2 può essere sospeso dall’autorità di gestione in uno dei seguenti casi debitamente motivati:

a)

l’importo della domanda di pagamento non è dovuto o non sono stati prodotti i documenti giustificativi appropriati, tra cui la documentazione necessaria per le verifiche della gestione a norma dell’articolo 32, paragrafo 4, lettera a);

b)

è stata avviata un’indagine in merito a un’eventuale irregolarità che incide sulla spesa in questione.

Il beneficiario interessato è informato per iscritto della sospensione e dei motivi della stessa. Il rimanente periodo utile per il pagamento riprende a decorrere dalla data di ricezione delle informazioni o dei documenti richiesti o dalla data di esecuzione dell’indagine.»;

9)

all’articolo 51, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Se i documenti sono conservati su supporti per i dati comunemente accettati in conformità della procedura di cui al paragrafo 5, gli originali non sono necessari.».

Articolo 277

Modifiche del regolamento (UE) n. 283/2014

Il regolamento (UE) n. 283/2014 è così modificato:

1)

all’articolo 2, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

“servizi generici”: servizi di gateway che collegano una o più infrastrutture nazionali a piattaforme di servizi chiave e servizi che aumentano la capacità di un’infrastruttura di servizi digitali dando accesso a centri di calcolo e strutture di archiviazione e gestione dati ad alte prestazioni;»;

2)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune nell’ambito delle infrastrutture di servizi digitali sono sostenute da:

a)

appalti;

b)

sovvenzioni; e/o

c)

strumenti finanziari di cui al paragrafo 5.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4 bis.   Il contributo complessivo del bilancio dell’Unione agli strumenti finanziari per le infrastrutture di servizi digitali di cui al paragrafo 4, lettera c), del presente articolo non supera il 10 % della dotazione finanziaria per il settore delle telecomunicazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1316/2013.»;

3.

all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Sulla base delle informazioni pervenute a norma dell’articolo 22, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1316/2013, gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni e migliori prassi sui progressi compiuti nell’attuazione del presente regolamento, compreso l’uso degli strumenti finanziari. Se del caso, gli Stati membri coinvolgono le autorità locali e regionali nel processo. La Commissione pubblica una sintesi annuale di tali informazioni e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.».

Articolo 278

Modifiche della decisione n. 541/2014/UE

All’articolo 4 della decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   I programmi di finanziamento istituiti dai regolamenti (UE) n. 377/2014 e (UE) n. 1285/2013 e dalla decisione 2013/743/UE possono contribuire al finanziamento delle azioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo nell’ambito di questi programmi e in conformità dei loro scopi e obiettivi. I contributi sono spesi in conformità del regolamento (UE) n. 377/2014. Prima del termine del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 la Commissione valuta le nuove regole finanziarie semplificate a norma del presente comma e il loro contributo agli obiettivi del quadro di sostegno all’SST.».

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 279

Disposizioni transitorie

1.   Gli impegni giuridici relativi alle sovvenzioni che eseguono il bilancio nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 possono continuare ad assumere la forma di decisioni di sovvenzione. Le disposizioni del titolo VIII applicabili alle convenzioni di sovvenzione si applicano, mutatis mutandis, alle decisioni di sovvenzione. La Commissione riesamina il ricorso alle decisioni di sovvenzione nell’ambito del quadro finanziario pluriennale post 2020, tenendo conto, in particolare, dei progressi compiuti a livello di firma elettronica e gestione elettronica delle sovvenzioni.

2.   All’entrata in vigore del presente regolamento, le decisioni della Commissione che autorizzano l’uso di somme forfettarie, costi unitari o tassi forfettari adottate in conformità dell’articolo 124 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 sono modificate dall’ordinatore responsabile a norma dell’articolo 181 del presente regolamento.

3.   Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 continuano ad applicarsi agli impegni giuridici assunti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. Le attuali valutazioni per pilastro, i modelli esistenti di accordo di contributo e i vigenti accordi quadro di partenariato finanziario possono continuare ad applicarsi e, se del caso, sono soggetti a riesame.

4.   Per i contributi finanziari a valere sul FEG, compreso il sostegno ai NEET, relativamente ai quali il periodo specificato all’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1309/2013 non sia scaduto entro il 1o gennaio 2018, la Commissione valuta se i servizi personalizzati forniti ai NEET siano ammissibili al cofinanziamento da parte del FEG oltre il 31 dicembre 2017. Se la Commissione conclude in tal senso, modifica di conseguenza le pertinenti decisioni sul contributo finanziario.

Articolo 280

Riesame

Il presente regolamento è riesaminato ogniqualvolta risulti necessario e comunque al più tardi due anni prima della scadenza di ciascun quadro finanziario pluriennale.

Il riesame riguarda, tra l’altro, l’attuazione dei titoli VIII e X della parte prima e i termini fissati all’articolo 259.

Articolo 281

Abrogazione

1.   Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è abrogato con effetto dal 2 agosto 2018. Esso continua tuttavia ad applicarsi fino al 31 dicembre 2018 ai fini dell’articolo 282, paragrafo 3, lettera c).

2.   Fatto salvo l’articolo 279, paragrafo 3, la Commissione abroga il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 con effetto dal 2 agosto 2018. Tale regolamento delegato continua tuttavia ad applicarsi fino al 31 dicembre 2018 ai fini dell’articolo 282, paragrafo 3, lettera c).

3.   I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono conformemente alla tavola di concordanza di cui all’allegato II.

Articolo 282

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere dal 2 agosto 2018.

3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo:

a)

l’articolo 271, punto 1), lettera a), l’articolo 272, punto 2), l’articolo 272, punto 10), lettera a), l’articolo 272, punto 11, lettera b), punto i), lettere c), d) ed e), l’articolo 272, punto 12), lettere a), b), punto i), e lettera c), l’articolo 272, punto 14), lettera c), l’articolo 272, punti 15), 17), 18), 22) e 23), l’articolo 272, punto 26), lettera d), l’articolo 272, punto 27), lettera a), punto i), l’articolo 272, punti 53) e 54), l’articolo 272, punto 55), lettera b), punto (i), l’articolo 273, punto 3), l’articolo 276, punto 2), e l’articolo 276, punto 4, lettera b), si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014;

b)

l’articolo 272, punto 11), lettere a) e f), l’articolo 272, punto 13), l’articolo 272, punto 14), lettera b), l’articolo 272, punto 16), l’articolo 272, punto 19), lettera a), e l’articolo 274, punto 3), si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2018;

c)

gli articoli da 6 a 60, da 63 a 68, da 73 a 207, da 241 a 253 e da 264 a 268 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2019 con riguardo all’esecuzione degli stanziamenti amministrativi delle istituzioni dell’Unione; è fatta salva la lettera h) del presente paragrafo;

d)

l’articolo 2, punto 4), gli articoli da 208 a 211 e l’articolo 214, paragrafo 1, si applicano alle garanzie di bilancio e all’assistenza finanziaria solo a decorrere dalla data di applicazione del quadro finanziario pluriennale post 2020;

e)

l’articolo 250 si applica alle garanzie di bilancio, all’assistenza finanziaria e alle passività potenziali solo a decorrere dalla data di applicazione del quadro finanziario pluriennale post 2020;

f)

l’articolo 2, punto 6, l’articolo 21, paragrafo 3, lettera f), l’articolo 41, paragrafo 4, lettera l), l’articolo 62, paragrafo 2, l’articolo 154, paragrafi 1 e 2, l’articolo 155, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 159 si applicano alle garanzie di bilancio solo a decorrere dalla data di applicazione del quadro finanziario pluriennale post 2020;

g)

l’articolo 2, punti 9), 15), 32) e 39), l’articolo 30, paragrafo 1, lettera g), l’articolo 41, paragrafo 5, l’articolo oli 110, paragrafo 3, lettera h), e l’articolo 115, paragrafo 2, lettera c), gli articoli 212 e 213, l’articolo 214, paragrafo 2), gli articoli 218, 219 e 220 si applicano solo a decorrere dalla data di applicazione del quadro finanziario pluriennale post 2020;

h)

le informazioni relative alla media annuale di equivalenti a tempo pieno di cui all’articolo 41, paragrafo 3, lettera b), punto iii), e le informazioni relative all’importo stimato delle entrate con destinazione specifica riportate dagli esercizi precedenti di cui all’articolo 41, paragrafo 8, lettera b), sono fornite per la prima volta unitamente al progetto di bilancio che sarà presentato nel 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  GU C 91 del 23.3.2017, pag. 1.

(2)  GU C 75 del 10.3.2017, pag. 63.

(3)  GU C 306 del 15.9.2017, pag. 64.

(4)  Posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 luglio 2018.

(5)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(6)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(7)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(8)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(10)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(11)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(12)  Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).

(13)  Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).

(14)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

(15)  GU C 461 del 10.12.2016, pag. 2.

(16)  GU C 438 del 19.12.2017, pag. 5.

(17)  Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105).

(18)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1).

(19)  Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo a un programma dell’Unione europea per l’occupazione e l’innovazione sociale («EaSI») e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l’occupazione e l’inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238).

(20)  Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

(21)  Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

(22)  Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

(23)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(24)  Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 ‒ il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell’1.7.2015, pag. 1).

(25)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(26)  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

(27)  Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

(28)  Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

(29)  Regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855).

(30)  Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

(31)  Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell’infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14).

(32)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1).

(33)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(34)  Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

(35)  Regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell’Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 29).

(36)  Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

(37)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(38)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

(39)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(40)  Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

(41)  Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).

(42)  Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

(43)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(44)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(45)  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.

(46)  GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1.

(47)  Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54).

(48)  Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42).

(49)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(50)  Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).

(51)  Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

(52)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(53)  Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

(54)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(55)  Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) (GU L 340 del 16.12.2002, pag. 1).

(56)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).

(57)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).


ALLEGATO I

CAPO 1

Disposizioni comuni

SEZIONE 1

Contratti quadro e pubblicità

1.   Contratti quadro e contratti specifici

1.1.

La durata di un contratto quadro non supera i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, in particolare dall’oggetto del contratto quadro.

I contratti specifici basati su contratti quadro sono aggiudicati in conformità delle condizioni stabilite nel contratto quadro.

In sede di conclusione dei contratti specifici le parti non divergono in misura sostanziale dal contratto quadro.

1.2.

Quando un contratto quadro è concluso con un unico operatore economico i contratti specifici sono aggiudicati nel rispetto delle condizioni fissate nel contratto quadro.

In tali circostanze, ove debitamente giustificate, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere per iscritto all’operatore economico di completare, se necessario, la sua offerta.

1.3.

Quando un contratto quadro deve essere concluso con più operatori economici («contratto quadro multiplo») esso può assumere la forma di contratti distinti firmati con ciascun contraente e contenenti le medesime condizioni.

I contratti specifici basati su contratti quadro multipli sono eseguiti secondo una delle modalità seguenti:

a)

conformemente ai termini del contratto quadro: senza riaprire il confronto competitivo, se il contratto quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi in questione, nonché le condizioni oggettive per determinare quale dei contraenti effettuerà tale prestazione;

b)

se il contratto quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi: riaprendo il confronto competitivo tra i contraenti, in conformità del punto 1.4 e applicando:

i)

le medesime condizioni, se necessario precisandole; o

ii)

se del caso, altre condizioni indicate nei documenti di gara per il contratto quadro;

c)

in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente alla lettera a) e in parte con la riapertura del confronto competitivo tra i contraenti conformemente alla lettera b), qualora tale possibilità sia stata stabilita dall’amministrazione aggiudicatrice nei documenti di gara per il contratto quadro.

I documenti di gara di cui al secondo comma, lettera c), precisano anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo.

1.4.

Un contratto quadro multiplo con la riapertura del confronto competitivo è concluso con almeno tre operatori economici, purché vi sia un numero sufficiente di offerte ammissibili di cui al punto 29.3.

In sede di aggiudicazione di un contratto specifico tramite la riapertura del confronto competitivo tra i contraenti, l’amministrazione aggiudicatrice li consulta per iscritto e fissa un termine sufficiente per presentare l’offerta specifica. Le offerte specifiche sono presentate per iscritto. L’amministrazione aggiudicatrice aggiudica ogni contratto specifico all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara per il contratto quadro.

1.5.

Nei settori soggetti a una rapida evoluzione dei prezzi e della tecnologia, i contratti quadro che non prevedono un nuovo confronto competitivo contengono una clausola che prescrive un riesame a medio termine oppure un sistema di parametri di riferimento. Dopo il riesame a medio termine, se le condizioni stabilite inizialmente non sono più consone all’andamento dei prezzi o agli sviluppi tecnologici, l’amministrazione aggiudicatrice non può fare uso del contratto quadro in questione e prende i provvedimenti opportuni per risolverlo.

1.6.

I contratti specifici basati su contratti quadro sono preceduti da un impegno di bilancio.

2.   Pubblicità delle procedure per contratti di valore pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 175, paragrafo 1, del presente regolamento, e per appalti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE

2.1.

Per garantire la trasparenza della procedura, i bandi e gli avvisi destinati alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea riportano tutte le informazioni precisate nei pertinenti modelli di formulari di cui alla direttiva 2014/24/UE.

2.2.

L’amministrazione aggiudicatrice può rendere nota l’intenzione di programmare appalti per l’esercizio pubblicando un avviso di preinformazione. Tale avviso copre un periodo pari o inferiore a 12 mesi dalla data del suo invio all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea (Ufficio delle pubblicazioni).

L’amministrazione aggiudicatrice può pubblicare l’avviso di preinformazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o sul suo profilo di committente. In quest’ultimo caso, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è annunciata la pubblicazione sul profilo di committente.

2.3.

L’amministrazione aggiudicatrice invia all’Ufficio delle pubblicazioni un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura entro 30 giorni dalla firma del contratto o del contratto quadro di valore pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 175, paragrafo 1.

Nonostante il primo comma, gli avvisi di aggiudicazione relativi a contratti basati su un sistema dinamico di acquisizione possono essere raggruppati per trimestre. In tal caso l’amministrazione aggiudicatrice invia l’avviso di aggiudicazione entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre.

Non sono pubblicati avvisi di aggiudicazione per i contratti specifici basati su un contratto quadro.

2.4.

L’amministrazione aggiudicatrice pubblica un avviso di aggiudicazione:

a)

prima di concludere un contratto o un contratto quadro di valore pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 175, paragrafo 1, e aggiudicato conformemente al punto 11.1, secondo comma, lettera b);

b)

dopo aver concluso un contratto o un contratto quadro di valore pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 175, paragrafo 1, compresi i contratti aggiudicati conformemente al punto 11.1, secondo comma, lettera a) e lettere da c) a f).

2.5.

Nei casi di cui all’articolo 172, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b), l’amministrazione aggiudicatrice pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso di modifica del contratto nel corso della sua durata quando il valore della modifica è pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 175, paragrafo 1, oppure è pari o superiore alle soglie stabilite all’articolo 178, paragrafo 1, per le procedure nell’ambito delle azioni esterne.

2.6.

In caso di procedura interistituzionale, l’amministrazione aggiudicatrice responsabile della procedura è incaricata delle misure di pubblicità applicabili.

3.   Pubblicità delle procedure per appalti di valore inferiore alle soglie di cui all’articolo 175, paragrafo 1, del presente regolamento e per appalti che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE

3.1.

Le procedure relative ad appalti il cui valore stimato è inferiore alle soglie di cui all’articolo 175, paragrafo 1, formano oggetto di adeguata pubblicità. Tale pubblicità comporta un’idonea pubblicità ex ante su Internet o un bando di gara oppure, per gli appalti aggiudicati in conformità della procedura di cui al punto 13, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di un avviso di invito a manifestare interesse. Tale obbligo non si applica alla procedura stabilita al punto 11 e alla procedura negoziata per contratti di valore molto modesto di cui al punto 14.4.

3.2.

Per gli appalti aggiudicati in conformità del punto 11.1, secondo comma, lettere g) e i), l’amministrazione aggiudicatrice invia al Parlamento europeo e al Consiglio l’elenco dei contratti entro il 30 giugno dell’esercizio successivo. Se l’amministrazione aggiudicatrice è la Commissione, tale elenco è allegato alla sintesi della relazione annuale di attività di cui all’articolo 74, paragrafo 9.

3.3.

Le informazioni sull’aggiudicazione dell’appalto comprendono il nome del contraente, l’importo giuridicamente impegnato e l’oggetto e, nel caso di contratti diretti e contratti specifici, sono conformi all’articolo 38, paragrafo 3.

L’amministrazione aggiudicatrice pubblica l’elenco dei contratti sul proprio sito web entro il 30 giugno dell’esercizio successivo per:

a)

gli appalti al di sotto delle soglie di cui all’articolo 175, paragrafo 1;

b)

gli appalti aggiudicati in conformità del punto 11.1, secondo comma, lettera h) e lettere da j) a m);

c)

le modifiche dei contratti conformemente all’articolo 172, paragrafo 3, primo comma, lettera c);

d)

le modifiche dei contratti conformemente all’articolo 172, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b), qualora il valore della modifica sia inferiore alle soglie previste all’articolo 175, paragrafo 1;

e)

i contratti specifici nell’ambito di un contratto quadro.

Ai fini del secondo comma, lettera e), le informazioni pubblicate possono essere aggregate per contraente per contratti specifici nell’ambito dello stesso contratto quadro.

3.4.

In caso di contratti quadro interistituzionali, ciascuna amministrazione aggiudicatrice è responsabile della pubblicità dei propri contratti specifici e delle relative modifiche, conformemente al punto 3.3.

4.   Pubblicazione dei bandi e degli avvisi

4.1.

L’amministrazione aggiudicatrice redige e trasmette i bandi e gli avvisi di cui ai punti 2 e 3 per via elettronica all’Ufficio delle pubblicazioni.

4.2.

L’Ufficio delle pubblicazioni pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i bandi e gli avvisi di cui ai punti 2 e 3 entro:

a)

sette giorni dalla spedizione, se l’amministrazione aggiudicatrice utilizza il sistema elettronico per la compilazione dei modelli di formulari di cui al punto 2.1 e limita il testo libero a 500 parole;

b)

12 giorni dalla spedizione, in tutti gli altri casi.

4.3.

L’amministrazione aggiudicatrice è in grado di fornire la prova della data di spedizione.

5.   Altre forme di pubblicità

Oltre alle forme di pubblicità di cui ai punti 2 e 3, le procedure di appalto possono essere oggetto di qualsiasi altra forma di pubblicità, in particolare in forma elettronica. Dette altre forme di pubblicità fanno rinvio all’eventuale bando o avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, al quale non sono anteriori e che è il solo facente fede.

Dette forme di pubblicità non introducono discriminazioni tra i candidati o tra gli offerenti né contengono informazioni diverse da quelle contenute nell’eventuale bando di gara.

SEZIONE 2

Procedure di appalto

6.   Numero minimo di candidati e modalità di negoziazione

6.1.

Nella procedura ristretta e nelle procedure di cui al punto 13.1, lettere a) e b), e per gli aggiudicati conformemente al punto 14.2, il numero minimo di candidati è cinque.

6.2.

Nella procedura competitiva con negoziazione, nel dialogo competitivo, nel partenariato per l’innovazione, nell’indagine del mercato locale a norma del punto 11.1, secondo comma, lettera g), e nella procedura negoziata per i contratti di valore modesto a norma del punto 14.3, il numero minimo di candidati è tre.

6.3.

I punti 6.1 e 6.2 non si applicano nei casi seguenti:

a)

procedure negoziate per i contratti di valore molto modesto a norma del punto 14.4;

b)

procedure negoziate senza previa pubblicazione a norma del punto 11, a eccezione dei concorsi di progettazione a norma del punto 11.1, secondo comma, lettera d), e dell’indagine del mercato locale a norma del punto 11.1, secondo comma, lettera g).

6.4.

Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione è inferiore al numero minimo previsto ai punti 6.1 e 6.2, l’amministrazione aggiudicatrice può proseguire la procedura invitando i candidati in possesso delle capacità richieste. L’amministrazione aggiudicatrice non include altri operatori economici che inizialmente non avevano chiesto di partecipare o non erano stati invitati.

6.5.

Nel corso della negoziazione l’amministrazione aggiudicatrice garantisce la parità di trattamento di tutti gli offerenti.

La negoziazione può svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nei documenti di gara. L’amministrazione aggiudicatrice indica nei documenti di gara se intende avvalersi di tale facoltà.

6.6.

Per gli appalti aggiudicati a norma del punto 11.1, secondo comma, lettere d) e g), e dei punti 14.2 e 14.3, l’amministrazione aggiudicatrice invita almeno tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse a seguito della pubblicità ex ante di cui al punto 3.1 o dell’indagine del mercato locale o di un concorso di progettazione.

7.   Partenariato per l’innovazione

7.1.

Un partenariato per l’innovazione punta a sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e al successivo acquisto dei lavori, delle forniture o dei servizi che ne risultano, a condizione che essi corrispondano ai livelli di prestazione e ai costi massimi concordati tra le amministrazioni aggiudicatrici e i partner.

Il partenariato per l’innovazione è strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la realizzazione dei lavori, la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi. Il partenariato per l’innovazione fissa obiettivi intermedi che i partner devono raggiungere.

In base a tali obiettivi intermedi, l’amministrazione aggiudicatrice può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l’innovazione o, nel caso di un partenariato con più partner, di ridurre il numero dei partner risolvendo singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato tali possibilità e le condizioni per avvalersene nei documenti di gara.

7.2.

Prima di avviare un partenariato per l’innovazione, l’amministrazione aggiudicatrice svolge consultazioni del mercato conformemente al punto 15 per accertarsi che l’opera, la fornitura o il servizio non esiste sul mercato né come attività di sviluppo vicino al mercato.

Sono soddisfatte le modalità di negoziazione stabilite all’articolo 164, paragrafo 4, e al punto 6.5.

Nei documenti di gara l’amministrazione aggiudicatrice illustra l’esigenza di lavori, forniture o servizi innovativi che non può essere soddisfatta acquistando lavori, forniture o servizi già disponibili sul mercato. Indica altresì quali elementi di tale descrizione definiscono i requisiti minimi. Le informazioni fornite sono sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l’ambito della soluzione richiesta e decidere se chiedere di partecipare alla procedura.

L’amministrazione aggiudicatrice può decidere di instaurare il partenariato per l’innovazione con un solo partner o con più partner che conducono attività di ricerca e sviluppo separate.

Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, conformemente all’articolo 167, paragrafo 4.

7.3.

Nei documenti di gara l’amministrazione aggiudicatrice definisce il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale.

Nell’ambito del partenariato per l’innovazione, l’amministrazione aggiudicatrice non rivela agli altri partner le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un partner senza l’accordo dello stesso.

L’amministrazione aggiudicatrice assicura che la struttura del partenariato e, in particolare, la durata e il valore delle varie fasi riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza delle attività di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato. Il valore stimato dei lavori, delle forniture o dei servizi è proporzionato rispetto all’investimento richiesto per il loro sviluppo.

8.   Concorso di progettazione

8.1.

Al concorso di progettazione si applicano le norme in materia di pubblicità stabilite al punto 2; esso può comprendere l’assegnazione di premi.

Quando ai concorsi di progettazione è ammessa la partecipazione di un numero limitato di candidati, l’amministrazione aggiudicatrice stabilisce criteri di selezione chiari e non discriminatori.

Il numero dei candidati invitati a partecipare deve permettere un’effettiva concorrenza.

8.2.

La commissione giudicatrice è nominata dall’ordinatore responsabile. È composta esclusivamente da persone fisiche indipendenti dai candidati al concorso di progettazione. Se ai candidati a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere tale qualifica o una qualifica equivalente.

La commissione giudicatrice è autonoma nei suoi pareri. Essa si esprime su progetti presentati in modo anonimo dai candidati ed esclusivamente sulla base dei criteri indicati nel bando di concorso.

8.3.

La commissione giudicatrice iscrive in un verbale, firmato dai suoi membri, le proprie proposte, fondate sui meriti di ciascun progetto, nonché le proprie osservazioni e la classificazione.

L’anonimato dei candidati è preservato fino al parere della commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice può invitare i candidati a rispondere alle domande iscritte nel verbale, allo scopo di chiarire un progetto. È redatto il verbale integrale del dialogo che ne consegue.

8.4.

L’amministrazione aggiudicatrice adotta una decisione di attribuzione che comprende il nome e l’indirizzo del candidato prescelto motivando la scelta in base ai criteri preventivamente indicati nel bando di concorso, in particolare se tale scelta si discosta dalle proposte presentate nel parere della commissione giudicatrice.

9.   Sistema dinamico di acquisizione

9.1.

Un sistema dinamico di acquisizione può essere diviso in categorie oggettivamente definite di lavori, forniture o servizi sulla base delle caratteristiche dell’appalto da eseguire nella categoria in questione. In tal caso devono essere definiti criteri di selezione per ciascuna categoria.

9.2.

L’amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti e tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema di acquisizione, il dispositivo elettronico utilizzato, nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento.

9.3.

L’amministrazione aggiudicatrice accorda a qualsivoglia operatore economico, per tutto il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di chiedere di essere ammesso al sistema. Essa completa la valutazione di tali domande entro 10 giorni lavorativi dal loro ricevimento. Tale termine può essere prorogato fino a 15 giorni lavorativi in casi giustificati. L’amministrazione aggiudicatrice può tuttavia prorogare il periodo di valutazione, purché durante il periodo di valutazione prorogato non sia emesso alcun invito a presentare offerte.

L’amministrazione aggiudicatrice comunica tempestivamente al candidato se è stato o meno ammesso al sistema dinamico di acquisizione.

9.4.

L’amministrazione aggiudicatrice invita tutti i candidati ammessi al sistema nella categoria in questione a presentare un’offerta entro un termine ragionevole. L’amministrazione aggiudicatrice aggiudica l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara. Detti criteri possono, all’occorrenza, essere precisati nell’invito a presentare offerte.

9.5.

L’amministrazione aggiudicatrice indica nel bando di gara il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.

La durata di un sistema dinamico di acquisizione non supera i quattro anni, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati.

L’amministrazione aggiudicatrice non ricorre a detto sistema in modo da ostacolare, limitare o falsare la concorrenza.

10.   Dialogo competitivo

10.1.

L’amministrazione aggiudicatrice specifica le proprie esigenze e i propri requisiti, i criteri di aggiudicazione e un calendario indicativo nel bando di gara o in un documento descrittivo.

Essa aggiudica l’appalto all’offerta che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo.

10.2.

L’amministrazione aggiudicatrice avvia con i candidati che soddisfano i criteri di selezione un dialogo per individuare e definire i mezzi più idonei a soddisfare le proprie esigenze. Durante tale dialogo essa può discutere con i candidati selezionati tutti gli aspetti dell’appalto, ma non può modificare le proprie esigenze e i propri requisiti e i criteri di aggiudicazione di cui al punto 10.1.

Nel corso del dialogo l’amministrazione aggiudicatrice garantisce la parità di trattamento di tutti gli offerenti e non rivela le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un offerente, salvo che questi acconsenta a rinunciare alla riservatezza.

Il dialogo competitivo può svolgersi in fasi successive, in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere, applicando i criteri di aggiudicazione annunciati, se tale possibilità è prevista nel bando di gara o nel documento descrittivo.

10.3.

L’amministrazione aggiudicatrice prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare la soluzione o le soluzioni che possono soddisfare le sue esigenze.

Dopo aver informato gli offerenti rimanenti della conclusione del dialogo, l’amministrazione aggiudicatrice invita ciascuno di loro a presentare la sua offerta finale in base alla soluzione o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte comprendono tutti gli elementi richiesti e necessari per l’esecuzione del progetto.

Su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice, tali offerte finali possono essere chiarite, precisate e perfezionate, purché ciò non comporti modifiche sostanziali dell’offerta o dei documenti di gara.

L’amministrazione aggiudicatrice può condurre negoziazioni con l’offerente che risulta aver presentato l’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo al fine di confermare gli impegni contenuti nell’offerta, a condizione che a ciò non consegua la modifica di aspetti sostanziali dell’offerta e che non si rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni.

10.4.

L’amministrazione aggiudicatrice può specificare i pagamenti che devono essere fatti ai candidati selezionati che partecipano al dialogo.

11.   Ricorso a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

11.1.

Ove ricorra alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, l’amministrazione aggiudicatrice rispetta le modalità di negoziazione stabilite all’articolo 164, paragrafo 4, e al punto 6.5.

L’amministrazione aggiudicatrice può ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a prescindere dal valore stimato dell’appalto, nei seguenti casi:

a)

qualora non sia stata presentata alcuna offerta, o alcuna offerta appropriata, ovvero alcuna domanda di partecipazione, o alcuna domanda appropriata di partecipazione, a norma del punto 11.2 in risposta a una procedura aperta o ristretta, previa conclusione di tale procedura, purché i documenti di gara originari non siano sostanzialmente modificati;

b)

quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti soltanto da un unico operatore economico alle condizioni di cui al punto 11.3 e per una delle seguenti ragioni:

i)

lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’unica opera d’arte o rappresentazione artistica;

ii)

la concorrenza è assente per motivi tecnici;

iii)

deve essere garantita la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;

c)

nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili, è impossibile rispettare i termini stabiliti ai punti 24, 26 e 41 e se i motivi che giustificano tale estrema urgenza non sono imputabili all’amministrazione aggiudicatrice;

d)

qualora un appalto di servizi faccia seguito a un concorso di progettazione e debba essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di tale concorso; in quest’ultimo caso tutti i vincitori sono invitati a partecipare alla negoziazione;

e)

per nuovi servizi o lavori consistenti nella ripetizione di servizi o lavori analoghi affidati all’operatore economico al quale la medesima amministrazione aggiudicatrice aveva aggiudicato l’appalto iniziale, purché tali servizi o lavori siano conformi a un progetto di base che era stato oggetto di un primo appalto aggiudicato previa pubblicazione di bando, alle condizioni di cui al punto 11.4;

f)

per gli appalti di forniture:

i)

nel caso di consegne complementari destinate o al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; per gli appalti aggiudicati dalle istituzioni dell’Unione per proprio conto, la durata di tali contratti non supera i tre anni;

ii)

per i prodotti fabbricati puramente a scopo di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo; tuttavia, tali appalti non comprendono la produzione in quantità volta ad accertare la sostenibilità commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;

iii)

per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;

iv)

per l’acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose da un operatore economico che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dai curatori o liquidatori di un fallimento, di un concordato con i creditori o di una procedura analoga prevista nelle legislazioni nazionali;

g)

per gli appalti immobiliari, previa indagine del mercato locale;

h)

per gli appalti concernenti uno dei seguenti servizi:

i)

rappresentanza legale da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 77/249/CEE del Consiglio (1) in un arbitrato o in una conciliazione o in procedimenti giudiziari;

ii)

consulenza legale fornita nella preparazione dei procedimenti di cui al punto i), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento in questione, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 77/249/CEE;

iii)

servizi d’arbitrato e di conciliazione;

iv)

servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

i)

per gli appalti dichiarati segreti o per gli appalti alla cui esecuzione devono accompagnarsi speciali misure di sicurezza, in conformità delle disposizioni amministrative vigenti o quando lo esige la tutela degli interessi essenziali dell’Unione, a condizione che gli interessi essenziali in questione non possano essere tutelati da altre misure; tali misure possono consistere, per esempio, in condizioni intese a proteggere la riservatezza delle informazioni che l’amministrazione aggiudicatrice rende disponibili nella procedura di appalto;

j)

per i servizi finanziari relativi all’emissione, alla vendita, all’acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i servizi forniti da banche centrali e le operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;

k)

per i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all’emissione, alla vendita, all’acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE;

l)

per l’acquisto di reti pubbliche di comunicazione e di servizi di comunicazione elettronica ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

m)

per i servizi prestati da un’organizzazione internazionale, ove il suo statuto o atto costitutivo non le consenta di partecipare a procedure competitive.

11.2.

Un’offerta è considerata inappropriata se non è connessa con l’oggetto dell’appalto; una domanda di partecipazione è considerata inappropriata se l’operatore economico si trova in una situazione di esclusione ai sensi dell’articolo 136, paragrafo 1, o non soddisfa i criteri di selezione.

11.3.

Le eccezioni di cui al punto 11.1, secondo comma, lettera b), punti ii) e iii), si applicano solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri all’atto della definizione dell’appalto.

11.4.

Nei casi di cui al punto 11.1, secondo comma, lettera e), il progetto di base indica l’entità degli eventuali nuovi servizi o lavori e le condizioni alle quali essi saranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura negoziata è indicata sin dall’avvio del confronto competitivo per il progetto di base e l’importo totale previsto per la prosecuzione dei servizi o dei lavori è preso in considerazione per l’applicazione delle soglie di cui all’articolo 175, paragrafo 1, o all’articolo 178, paragrafo 1, nell’ambito delle azioni esterne. Quando le istituzioni dell’Unione aggiudicano appalti per proprio conto, il ricorso a tale procedura è limitato all’esecuzione dell’appalto iniziale e al massimo al triennio successivo alla conclusione del contratto.

12.   Ricorso a una procedura competitiva con negoziazione o al dialogo competitivo

12.1.

Quando ricorre alla procedura competitiva con negoziazione o al dialogo competitivo, l’amministrazione aggiudicatrice applica le modalità di negoziazione stabilite all’articolo 164, paragrafo 4, e al punto 6.5. L’amministrazione aggiudicatrice può ricorrere a tali procedure, a prescindere dal valore stimato dell’appalto, nei seguenti casi:

a)

qualora siano state presentate solo offerte irregolari o inaccettabili secondo la definizione dei punti 12.2 e 12.3 in risposta a una procedura aperta o ristretta, previa conclusione di tale procedura, purché i documenti di gara originari non siano sostanzialmente modificati;

b)

per lavori, forniture o servizi che soddisfano uno o più dei seguenti criteri:

i)

le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice non possono essere soddisfatte senza adattare una soluzione immediatamente disponibile;

ii)

i lavori, le forniture o i servizi implicano progettazione o soluzioni innovative;

iii)

l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, alla complessità o all’impostazione finanziaria e giuridica dell’appalto o ai rischi connessi all’oggetto dell’appalto stesso;

iv)

le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, come previsto al punto 17.3;

c)

per i contratti di concessione;

d)

per gli appalti di servizi di cui all’allegato XIV della direttiva 2014/24/UE;

e)

per i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli identificati con i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 e 73430000-5 di cui al regolamento (CE) n. 2195/2002, tranne i casi in cui i risultati appartengono esclusivamente all’amministrazione aggiudicatrice perché li usi nell’esercizio della sua attività o la prestazione del servizio è interamente retribuita dall’amministrazione aggiudicatrice;

f)

per gli appalti di servizi aventi per oggetto l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi, quali definiti nella direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), o ai servizi di media radiofonici, o per gli appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi.

12.2.

Un’offerta è considerata irregolare in qualsivoglia dei casi seguenti:

a)

se non rispetta i requisiti minimi precisati nei documenti di gara;

b)

se non rispetta i requisiti per la presentazione stabiliti all’articolo 168, paragrafo 3;

c)

se l’offerente è respinto ai sensi dell’articolo 141, paragrafo 1, primo comma, lettera b) o c);

d)

se l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato l’offerta anormalmente bassa.

12.3.

Un’offerta è considerata inaccettabile in qualsivoglia dei casi seguenti:

a)

se il prezzo dell’offerta supera l’importo massimo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto;

b)

se l’offerta non soddisfa i livelli minimi di qualità per i criteri di aggiudicazione.

12.4.

Nei casi di cui al punto 12.1, lettera a), l’amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a pubblicare il bando di gara se include nella procedura competitiva con negoziazione tutti gli offerenti rispondenti ai criteri di esclusione e di selezione, tranne quelli che hanno presentato un’offerta giudicata anormalmente bassa.

13.   Procedura a seguito di invito a manifestare interesse

13.1.

Per gli appalti di valore inferiore alle soglie di cui all’articolo 175, paragrafo 1, o all’articolo 178, paragrafo 1, e fatti salvi i punti 11 e 12, l’amministrazione aggiudicatrice può ricorrere a un invito a manifestare interesse per:

a)

preselezionare candidati da invitare a presentare offerte in risposta a futuri inviti ristretti a presentare offerte; o

b)

stilare un elenco di potenziali offerenti da invitare a presentare domande di partecipazione od offerte.

13.2.

L’elenco risultante da un invito a manifestare interesse è valido per un periodo non superiore a quattro anni dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al punto 3.1.

L’elenco di cui al primo comma può comprendere sottoelenchi.

Ogni operatore economico interessato può manifestare interesse in qualsiasi momento nel periodo di validità dell’elenco, tranne che negli ultimi tre mesi di tale periodo.

13.3.

Qualora sia previsto di aggiudicare un appalto, l’amministrazione aggiudicatrice invita tutti i candidati o potenziali offerenti figuranti nel pertinente elenco o sottoelenco a:

a)

presentare un’offerta nel caso di cui al punto 13.1, lettera a);

b)

presentare, nel caso di cui al punto 13.1, lettera b):

i)

offerte comprendenti i documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione; o

ii)

i documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione e, in una seconda fase, se tali criteri sono soddisfatti, le offerte.

14.   Contratti di valore medio, modesto e molto modesto

14.1.

I contratti di valore medio, modesto e molto modesto possono essere aggiudicati con procedura negoziata conformemente alle modalità di negoziazione stabilite all’articolo 164, paragrafo 4, e al punto 6.5. Solo i candidati invitati simultaneamente e per iscritto dall’amministrazione aggiudicatrice presentano un’offerta iniziale.

14.2.

Un contratto di valore superiore a 60 000 EUR e inferiore alle soglie di cui all’articolo 175, paragrafo 1, è considerato di valore medio. A tali contratti si applicano i punti 3.1, 6.1 e 6.4.

14.3.

Un contratto di valore non superiore a 60 000 EUR, ma superiore alla soglia di cui al punto 14.4 è considerato di valore modesto. A tali contratti si applicano i punti 3.1, 6.2 e 6.4.

14.4.

Un contratto di valore non superiore a 15 000 EUR è considerato di valore molto modesto. A tali contratti si applica il punto 6.3.

14.5.

I pagamenti relativi a spese d’importo non superiore a 1 000 EUR possono essere effettuati semplicemente in base alle relative fatture, senza l’accettazione preliminare di un’offerta.

15.   Consultazione preliminare di mercato

15.1.

Ai fini della consultazione preliminare di mercato l’amministrazione aggiudicatrice può sollecitare o accettare consulenze da parte di esperti o autorità indipendenti od operatori economici. Tali consulenze possono essere utilizzate nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbiano l’effetto di falsare la concorrenza e non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

15.2.

Qualora un operatore economico abbia fornito una consulenza all’amministrazione aggiudicatrice o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di appalto, l’amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate conformemente all’articolo 141 per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione dell’operatore economico in questione nella procedura di aggiudicazione.

16.   Documenti di gara

16.1.

I documenti di gara comportano quanto segue:

a)

se del caso, il bando di gara o altre misure di pubblicità a norma dei punti da 2 a 5;

b)

l’invito a presentare offerte;

c)

il capitolato d’oneri o i documenti descrittivi, nel caso del dialogo competitivo, comprendenti le specifiche tecniche e i criteri pertinenti;

d)

il progetto di contratto basato sul modello di contratto.

Il primo comma, lettera d), non si applica nei casi in cui, a causa di circostanze eccezionali e debitamente giustificate, il modello di contratto non può essere utilizzato.

16.2.

L’invito a presentare offerte precisa quanto segue:

a)

le modalità di presentazione delle offerte, comprese in particolare le condizioni che ne garantiscono la riservatezza fino all’apertura, la data e l’ora limite di ricevimento e l’indirizzo al quale devono essere inviate o consegnate ovvero l’indirizzo Internet in caso di presentazione per via elettronica;

b)

che la presentazione di un’offerta costituisce accettazione dei termini e delle condizioni stabiliti nei documenti di gara e che tale presentazione vincola l’offerente durante l’esecuzione dell’appalto, qualora ne divenga l’aggiudicatario;

c)

il periodo di validità delle offerte, durante il quale l’offerente è obbligato a mantenere immutate tutte le condizioni della sua offerta;

d)

il divieto di qualsiasi contatto tra l’amministrazione aggiudicatrice e l’offerente nel corso della procedura, salvo a titolo eccezionale, alle condizioni previste dall’articolo 169 e in precise condizioni di visita, quando sia prevista una visita sul posto;

e)

i mezzi di prova per verificare il rispetto del termine per la ricezione delle offerte;

f)

che la presentazione di un’offerta costituisce accettazione della comunicazione per via elettronica dell’esito della procedura.

16.3.

Il capitolato d’oneri precisa quanto segue:

a)

i criteri di esclusione e di selezione;

b)

i criteri di aggiudicazione dell’appalto e la loro ponderazione relativa oppure, se la ponderazione non è possibile per motivi oggettivi, il loro ordine decrescente d’importanza, che si applica anche alle varianti, se autorizzate dal bando di gara;

c)

le specifiche tecniche di cui al punto 17;

d)

se le varianti sono autorizzate, i requisiti minimi che devono rispettare;

e)

l’eventuale applicabilità del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea allegato al TUE e al TFUE o, all’occorrenza, della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche o della convenzione di Vienna sulle relazioni consolari;

f)

le modalità di prova in materia di accesso agli appalti;

g)

l’obbligo di indicare il paese nel quale gli offerenti sono stabiliti e di presentare le prove a sostegno normalmente accettabili secondo la legislazione di tale paese;

h)

nel caso del sistema dinamico di acquisizione o dei cataloghi elettronici, le informazioni sull’attrezzatura elettronica utilizzata, nonché le modalità e specifiche tecniche di connessione.

16.4.

Il progetto di contratto precisa quanto segue:

a)

le penali previste in caso d’inosservanza delle clausole del contratto;

b)

le diciture che devono figurare sulle fatture e sui pertinenti documenti giustificativi in conformità dell’articolo 111;

c)

che, quando le istituzioni dell’Unione aggiudicano appalti per proprio conto, al contratto si applica il diritto dell’Unione, se necessario integrato dal diritto nazionale oppure, se necessario per gli appalti immobiliari, esclusivamente il diritto nazionale;

d)

il giudice competente in caso di controversie;

e)

che il contraente deve rispettare gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale elencate nell’allegato X della direttiva 2014/24/UE;

f)

se sarà richiesto il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale;

g)

che il prezzo proposto nell’offerta è fermo e non rivedibile oppure le condizioni e le formule secondo le quali il prezzo può essere rivisto nel corso dell’esecuzione dell’appalto.

Ai fini del primo comma, lettera g), se il contratto prevede la revisione dei prezzi, l’amministrazione aggiudicatrice tiene conto in particolare:

a)

dell’oggetto dell’appalto e della congiuntura economica nella quale è eseguito;

b)

della natura e della durata dell’appalto e dei compiti;

c)

degli interessi finanziari dell’amministrazione aggiudicatrice.

Per i contratti firmati conformemente al punto 11.1, secondo comma, lettera m), è possibile rinunciare ad applicare il primo comma, lettere c) e d), del presente punto.

17.   Specifiche tecniche

17.1.

Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alle procedure di appalto e non comportano la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti alla concorrenza.

Le specifiche tecniche comprendono le caratteristiche richieste dai lavori, dalle forniture o dai servizi, compresi i requisiti minimi, in modo che rispondano all’uso a cui sono destinati dall’amministrazione aggiudicatrice.

17.2.

Le caratteristiche di cui al punto 17.1 possono includere, ove opportuno:

a)

i livelli di qualità;

b)

la prestazione ambientale e la prestazione climatica;

c)

per gli acquisti destinati a essere utilizzati da persone fisiche, i criteri di accessibilità per le persone con disabilità o la progettazione per tutti gli utenti, salvo in casi debitamente giustificati;

d)

i livelli e le procedure di valutazione della conformità;

e)

la prestazione o l’impiego della fornitura;

f)

la sicurezza o le dimensioni, compresi, per le forniture, la denominazione commerciale e le istruzioni per l’uso e, per tutti gli appalti, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, i processi e i metodi di produzione;

g)

per gli appalti di lavori, le procedure di certificazione della qualità, nonché le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d’ispezione e di accettazione delle opere, nonché i metodi e le tecniche di costruzione, come pure ogni altra condizione tecnica che l’amministrazione aggiudicatrice è in condizione di prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione alle opere finite e ai materiali o elementi costitutivi.

17.3.

Le specifiche tecniche sono definite in uno dei modi seguenti:

a)

mediante riferimento, in ordine di preferenza, alle norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normazione o, se non esistono, agli equivalenti nazionali; ogni riferimento è accompagnato dalla dicitura «o equivalente»;

b)

in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l’oggetto dell’appalto e all’amministrazione aggiudicatrice di aggiudicare l’appalto;

c)

con la combinazione dei metodi di cui alle lettere a) e b).

17.4.

Quando si avvale della possibilità di riferirsi alle specifiche di cui al punto 17.3, lettera a), l’amministrazione aggiudicatrice non respinge un’offerta in quanto non conforme a dette specifiche allorché l’offerente prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che la soluzione proposta soddisfa in maniera equivalente i requisiti definiti nelle specifiche tecniche.

17.5.

Quando si avvale della facoltà, prevista al punto 17.3, lettera b), di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, l’amministrazione aggiudicatrice non respinge un’offerta conforme a una norma nazionale che recepisce una norma europea, a una omologazione tecnica europea, a una specifica tecnica comune, a una norma internazionale o a sistemi tecnici di riferimento adottati da un organismo europeo di normazione, se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da essa prescritti.

L’offerente è tenuto a provare, con qualunque mezzo appropriato, che i lavori, le forniture o i servizi conformi alla norma ottemperano alle prestazioni e ai requisiti funzionali stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice.

17.6.

L’amministrazione aggiudicatrice che intenda acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo può imporre un’etichettatura specifica o requisiti specifici di un’etichettatura purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

i requisiti per l’etichettatura riguardino soltanto i criteri connessi all’oggetto dell’appalto e siano idonei a definire le caratteristiche dell’acquisto;

b)

i requisiti per l’etichettatura siano basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;

c)

le etichettature siano stabilite nell’ambito di un processo aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate;

d)

le etichettature siano accessibili a tutte le parti interessate;

e)

i requisiti per l’etichettatura siano stabiliti da terzi sui quali l’operatore economico che richiede l’etichettatura non possa esercitare un’influenza determinante.

L’amministrazione aggiudicatrice può esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova della conformità ai documenti di gara, un rapporto di prova o un certificato di un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) o di un organismo di valutazione della conformità equivalente.

17.7.

L’amministrazione aggiudicatrice accetta qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, diverso da quelli di cui al punto 17.6, quale una documentazione tecnica del fabbricante, se l’operatore economico non aveva accesso ai certificati o a rapporti di prova, o non aveva la possibilità di ottenerli o di ottenere un’etichettatura specifica entro i termini richiesti, per motivi non imputabili all’operatore economico stesso e purché l’operatore economico interessato dimostri che i lavori, le forniture o i servizi da prestare soddisfano i requisiti dell’etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dall’amministrazione aggiudicatrice.

17.8.

Salvo che siano giustificate dall’oggetto dell’appalto, le specifiche tecniche non menzionano una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi prestati da un operatore economico specifico, né fanno riferimento a marchi, brevetti, tipi, origini o produzioni specifiche che avrebbero come effetto di favorire o eliminare taluni prodotti od operatori economici.

Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui non sia possibile descrivere in modo sufficientemente preciso e intelligibile l’oggetto dell’appalto. Una siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall’espressione «o equivalente».

18.   Criteri di esclusione e di selezione

18.1.

Ai fini dell’articolo 137, l’amministrazione aggiudicatrice accetta il documento di gara unico europeo (DGUE) di cui alla direttiva 2014/24/UE o, in mancanza di questo, un’autocertificazione, firmata e datata.

L’operatore economico può riutilizzare il DGUE impiegato in una procedura precedente purché confermi che le informazioni ivi contenute continuano ad essere valide.

18.2.

L’amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara i criteri di selezione, i livelli minimi di capacità e gli elementi richiesti a prova di tale capacità. Tutti i requisiti sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto.

L’amministrazione aggiudicatrice specifica nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici devono ottemperare ai criteri di selezione tenuto conto del punto 18.6.

Per gli appalti divisi in lotti l’amministrazione aggiudicatrice può stabilire livelli minimi di capacità per ciascun lotto. Inoltre, può fissare ulteriori livelli minimi di capacità qualora più lotti siano aggiudicati allo stesso contraente.

18.3.

Per quanto riguarda la capacità di esercitare l’attività professionale, l’amministrazione aggiudicatrice può esigere che l’operatore economico soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:

a)

essere iscritto in un registro professionale o commerciale pertinente, eccetto quando l’operatore economico è un’organizzazione internazionale;

b)

per gli appalti di servizi, essere in possesso di una particolare autorizzazione attestante che è autorizzato a eseguire l’appalto nello Stato in cui è stabilito o appartenere a una specifica organizzazione professionale.

18.4.

Al ricevimento delle domande di partecipazione o delle offerte, l’amministrazione aggiudicatrice accetta il DGUE o, in mancanza di questo, un’autocertificazione attestante che il candidato od offerente soddisfa i criteri di selezione. Per i contratti di valore molto modesto, è possibile rinunciare a richiedere il DGUE e l’autocertificazione.

L’amministrazione aggiudicatrice può chiedere a offerenti e candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare una dichiarazione aggiornata oppure tutti i documenti giustificativi o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

L’amministrazione aggiudicatrice esige dai candidati o dagli aggiudicatari la presentazione di documenti giustificativi aggiornati, salvo qualora li abbia già ricevuti ai fini di un’altra procedura e purché i documenti siano ancora aggiornati oppure vi possa accedere gratuitamente in una banca dati nazionale.

18.5.

In funzione della sua valutazione dei rischi, l’amministrazione aggiudicatrice può decidere di non esigere la prova della capacità giuridica, normativa, finanziaria, economica, tecnica e professionale degli operatori economici nei seguenti casi:

a)

procedure per appalti aggiudicati dalle istituzioni dell’Unione per proprio conto, di valore non superiore alle soglie di cui all’articolo 175, paragrafo 1;

b)

procedure per appalti aggiudicati nell’ambito delle azioni esterne, di valore non superiore alle soglie di cui all’articolo 178, paragrafo 1;

c)

procedure per appalti aggiudicati in conformità del punto 11.1, secondo comma, lettere b) ed e), lettera f), punti i) e iv), e lettere h) e m).

Quando l’amministrazione aggiudicatrice decide di non esigere la prova della capacità giuridica, normativa, finanziaria, economica, tecnica e professionale degli operatori economici, sono esclusi prefinanziamenti, salvo in casi debitamente motivati.

18.6.

Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso, egli prova all’amministrazione aggiudicatrice che per l’esecuzione dell’appalto disporrà delle risorse necessarie, presentando l’impegno di tali soggetti in questo senso.

Con riguardo ai criteri tecnici e professionali, l’operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Se un operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, l’amministrazione aggiudicatrice può esigere che l’operatore economico e i soggetti predetti siano solidalmente responsabili dell’esecuzione del contratto.

L’amministrazione aggiudicatrice può richiedere all’offerente informazioni sulle parti dell’appalto che intende subappaltare e sull’identità dei subappaltatori.

Nel caso di lavori o servizi forniti presso un impianto sotto la supervisione dell’amministrazione aggiudicatrice, quest’ultima impone al contraente di indicare nome, recapito e rappresentanti legali di tutti i subappaltatori che partecipano all’esecuzione dell’appalto, compresa l’eventuale variazione dei subappaltatori.

18.7.

L’amministrazione aggiudicatrice verifica se i soggetti sulla cui capacità l’operatore economico intende fare affidamento e i futuri subappaltatori, quando il subappalto costituisce una parte considerevole dell’appalto, soddisfano i pertinenti criteri di selezione.

L’amministrazione aggiudicatrice impone che l’operatore economico sostituisca un soggetto o un subappaltatore che non soddisfa un pertinente criterio di selezione.

18.8.

Nel caso di appalti di lavori, appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nell’ambito di un appalto di forniture, l’amministrazione aggiudicatrice può esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente stesso o, nel caso di un’offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

18.9.

Ai fini della presentazione di un’offerta o di una domanda di partecipazione, l’amministrazione aggiudicatrice non esige che un raggruppamento di operatori economici abbia una forma giuridica specifica, ma al raggruppamento selezionato può essere imposto di assumere una forma giuridica specifica una volta che gli sia stato aggiudicato l’appalto, nella misura in cui tale trasformazione sia necessaria ai fini della buona esecuzione dell’appalto.

19.   Capacità economica e finanziaria

19.1.

Per garantire che gli operatori economici possiedano la capacità economica e finanziaria necessaria per eseguire l’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice può esigere, in particolare, che:

a)

gli operatori economici abbiano un determinato fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto;

b)

gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino i rapporti tra attività e passività;

c)

gli operatori economici forniscano un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

Ai fini del primo comma, lettera a), il fatturato minimo annuo non supera il doppio del valore annuo stimato dell’appalto, salvo in circostanze debitamente motivate connesse alla natura dell’acquisto, che l’amministrazione aggiudicatrice illustra nei documenti di gara.

Ai fini del primo comma, lettera b), l’amministrazione aggiudicatrice illustra, nei documenti di gara, i metodi e i criteri relativi a tali rapporti.

19.2.

Nel caso dei sistemi dinamici di acquisizione, il fatturato annuo massimo è calcolato sulla base del valore massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell’ambito di tale sistema.

19.3.

L’amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara i mezzi di prova che l’operatore economico deve fornire a dimostrazione della sua capacità economica e finanziaria. Essa può esigere, in particolare, uno o più dei seguenti documenti:

a)

idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;

b)

stati finanziari o loro estratti, relativi a un periodo pari o inferiore agli ultimi tre esercizi chiusi;

c)

una dichiarazione concernente il fatturato globale dell’operatore economico e, se del caso, il fatturato nel settore oggetto dell’appalto nel corso di un periodo che non può superare gli ultimi tre esercizi disponibili.

L’operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze chieste dall’amministrazione aggiudicatrice è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice.

20.   Capacità tecnica e professionale

20.1.

L’amministrazione aggiudicatrice verifica che i candidati od offerenti soddisfino i criteri minimi di selezione relativi alla capacità tecnica e professionale conformemente ai punti da 20.2 a 20.5.

20.2.

L’amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara i mezzi di prova che l’operatore economico deve fornire a dimostrazione della sua capacità tecnica e professionale. Essa può esigere uno o più dei seguenti documenti:

a)

per i lavori, le forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione o i servizi, informazioni sui titoli di studio e professionali, le competenze, l’esperienza e la perizia delle persone responsabili dell’esecuzione;

b)

l’elenco di quanto segue:

i)

principali servizi e forniture effettuati nel corso degli ultimi tre anni, con indicazione di importo, data e cliente, pubblico o privato, corredati su richiesta di dichiarazioni dei clienti;

ii)

lavori eseguiti nel corso degli ultimi cinque anni, corredati di certificati attestanti la corretta esecuzione dei lavori più importanti;

c)

attestazione dell’equipaggiamento tecnico, dell’attrezzatura o del materiale a disposizione dell’operatore economico per eseguire l’appalto di servizi o di lavori;

d)

descrizione delle attrezzature tecniche e dei mezzi a disposizione dell’operatore economico per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca disponibili;

e)

indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici a disposizione dell’operatore economico, che ne facciano o meno parte integrante, e segnatamente di quelli responsabili del controllo della qualità;

f)

per quanto riguarda le forniture: campioni, descrizioni o fotografie autentiche o certificati rilasciati da istituti o agenzie ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei prodotti chiaramente individuati con riferimento a norme o specifiche tecniche;

g)

per lavori o servizi, una dichiarazione indicante l’organico medio annuo dell’operatore economico e il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni;

h)

un’indicazione dei sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento che l’operatore economico potrà applicare durante l’esecuzione del contratto;

i)

un’indicazione delle misure di gestione ambientale che l’operatore economico potrà applicare durante l’esecuzione del contratto.

Ai fini del primo comma, lettera b), punto i), se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, l’amministrazione aggiudicatrice può precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa ad analoghe forniture consegnate o ad analoghi servizi prestati più di tre anni prima.

Ai fini del primo comma, lettera b), punto ii), se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, l’amministrazione aggiudicatrice può precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa a lavori analoghi consegnati o realizzati più di cinque anni prima.

20.3.

Qualora le forniture o i servizi siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, la capacità tecnica e professionale può essere documentata mediante una verifica eseguita dall’amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui l’operatore economico è stabilito, purché tale organismo vi acconsenta. La verifica verte sulla capacità tecnica del prestatore di servizi e sulle capacità di produzione del fornitore e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui essi dispongono, nonché sulle misure che adottano per controllare la qualità.

20.4.

Quando chiede la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto, da parte dell’operatore economico, di determinate norme in materia di garanzia della qualità, anche per quanto riguarda l’accessibilità per le persone con disabilità, l’amministrazione aggiudicatrice fa riferimento ai sistemi di garanzia della qualità basati sulla serie di norme europee in materia e certificati da organismi accreditati. L’amministrazione aggiudicatrice accetta parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dall’operatore economico che dimostra di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini per motivi a lui non imputabili, a condizione che l’operatore economico dimostri che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.

20.5.

Quando chiede la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto, da parte dell’operatore economico, di determinati sistemi o norme di gestione ambientale, l’amministrazione aggiudicatrice fa riferimento al sistema di ecogestione e audit dell’Unione o ad altri sistemi di gestione ambientale riconosciuti conformemente all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) ovvero ad altre norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificate da organismi accreditati. Qualora l’operatore economico abbia dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini per motivi a lui non imputabili, l’amministrazione aggiudicatrice accetta parimenti altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, a condizione che l’operatore economico dimostri che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nell’ambito del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile.

20.6.

L’amministrazione aggiudicatrice può ritenere che un operatore economico non possieda le capacità professionali richieste per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità quando essa abbia accertato che l’operatore economico in questione ha conflitti d’interessi che possono influire negativamente sull’esecuzione.

21.   Criteri di aggiudicazione

21.1.

I criteri di qualità possono comprendere elementi quali il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, l’accessibilità, la progettazione adeguata per tutti gli utenti, le caratteristiche sociali, ambientali e innovative, il processo di produzione, prestazione e commercializzazione, nonché ogni altro processo specifico in qualsiasi fase del ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei servizi, l’organizzazione del personale incaricato di eseguire l’appalto, i servizi post-vendita, l’assistenza tecnica e le condizioni di consegna, quali la data di consegna, la procedura di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.

21.2.

L’amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, tranne i casi in cui applica il metodo del prezzo più basso. Tale ponderazione può essere espressa mediante una forbice con uno scarto appropriato tra il minimo e il massimo.

La ponderazione del criterio del prezzo o costo rispetto agli altri criteri non fa sì che il criterio del prezzo o costo sia neutralizzato.

Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive, l’amministrazione aggiudicatrice indica i criteri in ordine decrescente di importanza.

21.3.

L’amministrazione aggiudicatrice può eventualmente stabilire livelli minimi di qualità. Le offerte al di sotto di tali livelli di qualità sono respinte.

21.4.

I costi del ciclo di vita comprendono, nella misura in cui sono pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei servizi:

a)

costi sostenuti dall’amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali:

i)

costi relativi all’acquisizione;

ii)

costi connessi all’utilizzo, quali il consumo di energia e altre risorse;

iii)

costi di manutenzione;

iv)

costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio;

b)

costi imputati a esternalità ambientali legate ai lavori, alle forniture o ai servizi nel corso del ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato.

21.5.

Quando valuta i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, l’amministrazione aggiudicatrice indica nei documenti di gara i dati che gli offerenti sono tenuti a fornire e il metodo che essa impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati.

Il metodo impiegato per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali soddisfa le seguenti condizioni:

a)

è basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;

b)

è accessibile a tutte le parti interessate;

c)

gli operatori economici possono fornire i dati richiesti con ragionevole sforzo.

Se del caso, l’amministrazione aggiudicatrice applica i metodi comuni obbligatori per il calcolo dei costi del ciclo di vita stabiliti negli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato XIII della direttiva 2014/24/UE.

22.   Ricorso alle aste elettroniche

22.1.

L’amministrazione aggiudicatrice può ricorrere ad aste elettroniche, che presentano nuovi prezzi, modificati al ribasso, o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte.

L’amministrazione aggiudicatrice struttura l’asta elettronica come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di metodi di valutazione automatici.

22.2.

Nelle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione, l’amministrazione aggiudicatrice può decidere che l’aggiudicazione di un appalto pubblico sia preceduta da un’asta elettronica quando i documenti di gara possono essere predisposti in maniera precisa.

Essa può ricorrere all’asta elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un contratto quadro, di cui al punto 1.3, secondo comma, lettera b), e dell’indizione di gare per appalti da aggiudicare nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui al punto 9.

L’asta elettronica si fonda su uno dei metodi di aggiudicazione di cui all’articolo 167, paragrafo 4.

22.3.

L’amministrazione aggiudicatrice che decide di ricorrere a un’asta elettronica lo indica nel bando di gara.

I documenti di gara comprendono le seguenti informazioni:

a)

il valore degli elementi che saranno oggetto dell’asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili e possano essere espressi in cifre o in percentuali;

b)

i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dalle specifiche relative all’oggetto dell’appalto;

c)

le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell’asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione;

d)

le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell’asta elettronica, compresa l’eventuale organizzazione in fasi e le modalità di conclusione, come stabilito al punto 22.7;

e)

le condizioni alle quali gli offerenti potranno presentare l’offerta, in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti;

f)

le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato, nonché sulle modalità e sulle specifiche tecniche di collegamento.

22.4.

Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all’asta elettronica utilizzando le modalità di connessione conformemente alle istruzioni. L’invito specifica la data e l’ora di inizio dell’asta elettronica.

L’asta elettronica può svolgersi in più fasi successive. Essa non ha inizio prima di due giorni lavorativi decorrenti dalla data di invio degli inviti.

22.5.

L’invito è corredato del risultato della valutazione completa dell’offerta in questione.

L’invito precisa altresì la formula matematica che sarà utilizzata, durante l’asta elettronica, per determinare le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nei documenti di gara. A tal fine le eventuali forbici sono precedentemente espresse con un determinato valore.

Qualora siano autorizzate le varianti, per ciascuna variante è fornita una formula separata.

22.6.

Nel corso di ogni fase dell’asta elettronica, l’amministrazione aggiudicatrice comunica in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Essa può, inoltre, se ciò è stato precedentemente indicato, comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati, nonché annunciare il numero degli offerenti nella fase specifica dell’asta. Non rende, tuttavia, nota l’identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell’asta elettronica.

22.7.

L’amministrazione aggiudicatrice dichiara conclusa l’asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità:

a)

alla data e all’ora preventivamente indicate;

b)

quando non riceve più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondano alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbia preventivamente indicato il termine che rispetterà a partire dalla ricezione dell’ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l’asta elettronica;

c)

quando è stato raggiunto il numero di fasi dell’asta preventivamente indicato.

22.8.

Dopo aver dichiarato conclusa l’asta elettronica, l’amministrazione aggiudicatrice aggiudica l’appalto in funzione dei risultati dell’asta elettronica.

23.   Offerte anormalmente basse

23.1.

Se, per un determinato appalto, il prezzo o i costi proposti in un’offerta appaiono anormalmente bassi, l’amministrazione aggiudicatrice richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi del prezzo o dei costi e dà all’offerente la possibilità di presentare osservazioni.

L’amministrazione aggiudicatrice può, in particolare, prendere in considerazione osservazioni riguardanti quanto segue:

a)

l’economia del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione dei servizi o del procedimento di costruzione;

b)

le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente;

c)

l’originalità dell’offerta presentata;

d)

il rispetto, da parte dell’offerente, degli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro;

e)

il rispetto, da parte dei subappaltatori, degli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro;

f)

l’eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di Stato in conformità delle norme applicabili.

23.2.

L’amministrazione aggiudicatrice respinge l’offerta solo se gli elementi di prova forniti non giustificano sufficientemente il basso prezzo o i bassi costi proposti.

L’amministrazione aggiudicatrice respinge l’offerta se ha accertato che essa è anormalmente bassa perché non rispetta gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro.

23.3.

L’amministrazione aggiudicatrice che accerta che un’offerta è anormalmente bassa in quanto l’offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può respingere l’offerta unicamente per tale motivo soltanto se l’offerente non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice, che l’aiuto in questione era compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107 TFUE.

24.   Termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione

24.1.

I termini sono superiori ai termini minimi stabiliti dal presente punto quando le offerte possono essere preparate soltanto a seguito di un sopralluogo o dopo una consultazione in loco della documentazione che corrobora i documenti di gara.

I termini sono prorogati di cinque giorni nei casi seguenti:

a)

l’amministrazione aggiudicatrice non offre l’accesso gratuito diretto, per via elettronica, ai documenti di gara;

b)

il bando di gara è pubblicato in conformità del punto 4.2, lettera b).

24.2.

Nelle procedure aperte il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 37 giorni a decorrere dal giorno successivo all’invio del bando di gara.

24.3.

Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure competitive con negoziazione, nei sistemi dinamici di acquisizione e nei partenariati per l’innovazione il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 32 giorni a decorrere dal giorno successivo all’invio del bando di gara.

24.4.

Nelle procedure ristrette e nelle procedure competitive con negoziazione il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo all’invio dell’invito a presentare offerte.

24.5.

Nel sistema dinamico di acquisizione il termine minimo per la ricezione delle offerte è di dieci giorni a decorrere dal giorno successivo all’invio dell’invito a presentare offerte.

24.6.

Nelle procedure successive a un invito a manifestare interesse, di cui al punto 13.1, il termine minimo è:

a)

per la ricezione delle offerte, di 10 giorni a decorrere dal giorno successivo all’invio dell’invito a presentare offerte, nel caso della procedura di cui al punto 13.1, lettera a), e al punto 13.3, lettera b), punto i);

b)

di 10 giorni per la ricezione delle domande di partecipazione e di 10 giorni per la ricezione delle offerte, nel caso della procedura in due fasi di cui al punto 13.3, lettera b), punto ii).

24.7.

Nelle procedure aperte o ristrette l’amministrazione aggiudicatrice può ridurre di cinque giorni i termini per la ricezione delle offerte se accetta che queste ultime possano essere presentate per via elettronica.

25.   Accesso ai documenti di gara e termine per la comunicazione di informazioni supplementari

25.1.

L’amministrazione aggiudicatrice offre accesso gratuito diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara oppure, per le procedure senza bando di gara o quelle di cui al punto 13, a decorrere dalla data d’invio dell’invito a presentare offerte.

In casi giustificati l’amministrazione aggiudicatrice può trasmettere i documenti di gara con altri mezzi da essa specificati, se l’accesso diretto per via elettronica non è possibile per ragioni tecniche o se i documenti di gara contengono informazioni riservate. In tali ipotesi si applica il punto 24.1, secondo comma, salvo in caso d’urgenza conformemente al punto 26.1.

L’amministrazione aggiudicatrice può imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere la riservatezza delle informazioni contenute nei documenti di gara. Essa rende note tali condizioni, nonché le modalità di accesso ai documenti di gara in questione.

25.2.

L’amministrazione aggiudicatrice comunica le informazioni supplementari connesse ai documenti di gara contemporaneamente e per iscritto a tutti gli operatori economici interessati non appena possibile.

L’amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a rispondere alle richieste di informazioni supplementari presentate meno di sei giorni lavorativi prima del termine ultimo per la ricezione delle offerte.

25.3.

L’amministrazione aggiudicatrice proroga il termine per la ricezione delle offerte qualora:

a)

non abbia fornito informazioni supplementari al più tardi sei giorni prima del termine ultimo per la ricezione delle offerte, anche se l’operatore economico le ha richieste tempestivamente;

b)

apporti modifiche significative ai documenti di gara.

26.   Termini in casi urgenti

26.1.

Qualora un’urgenza debitamente motivata renda impossibile rispettare i termini minimi previsti ai punti 24.2 e 24.3 per le procedure aperte o ristrette, l’amministrazione aggiudicatrice può fissare i seguenti termini:

a)

per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte nelle procedure aperte, un termine minimo di 15 giorni dalla data d’invio del bando di gara;

b)

per la ricezione delle offerte per le procedure ristrette, un termine minimo di 10 giorni dalla data d’invio dell’invito a presentare offerte.

26.2.

Nei casi urgenti il termine di cui al punto 25.2, primo comma, e al punto 25.3, lettera a), è di 4 giorni.

27.   Cataloghi elettronici

27.1.

Nel caso in cui sia richiesto l’uso di mezzi di comunicazione elettronici, l’amministrazione aggiudicatrice può esigere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico.

27.2.

Quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici è accettata o richiesta, l’amministrazione aggiudicatrice:

a)

lo indica nel bando di gara;

b)

indica nei documenti di gara tutte le informazioni necessarie relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato, nonché alle modalità di connessione e alle specifiche tecniche per il catalogo.

27.3.

Quando un contratto quadro multiplo è concluso dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, l’amministrazione aggiudicatrice può prevedere che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati, utilizzando uno dei seguenti metodi:

a)

l’amministrazione aggiudicatrice invita i contraenti a ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle esigenze del contratto specifico in questione;

b)

l’amministrazione aggiudicatrice comunica ai contraenti che intende avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi elettronici già presentati per costituire offerte adeguate ai requisiti del contratto specifico in questione, a condizione che il ricorso a tale possibilità sia stato previsto nei documenti di gara relativi al contratto quadro.

27.4.

Quando utilizza il metodo di cui al punto 27.3, lettera b), l’amministrazione aggiudicatrice comunica ai contraenti la data e l’ora in cui intende procedere alla raccolta delle informazioni necessarie per costituire offerte adeguate ai requisiti del contratto specifico in questione e dà ai contraenti la possibilità di rifiutare tale raccolta di informazioni.

L’amministrazione aggiudicatrice prevede un adeguato lasso di tempo tra la comunicazione e l’effettiva raccolta delle informazioni.

Prima dell’aggiudicazione del contratto specifico, l’amministrazione aggiudicatrice presenta le informazioni raccolte al contraente interessato, in modo da offrirgli la possibilità di contestare o confermare che l’offerta così costituita non contiene errori rilevanti.

28.   Apertura delle offerte e delle domande di partecipazione

28.1.

Nelle procedure aperte, rappresentanti autorizzati degli offerenti possono assistere alla seduta di apertura.

28.2.

Nel caso di appalti di valore pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 175, paragrafo 1, l’ordinatore responsabile nomina una commissione di apertura delle offerte. In funzione di un’analisi dei rischi, l’ordinatore può rinunciare ad applicare tale obbligo alla riapertura del confronto competitivo nell’ambito di un contratto quadro e nei casi previsti al punto 11.1, secondo comma, a eccezione delle lettere d) e g), del medesimo comma.

La commissione di apertura comprende almeno due persone, in rappresentanza di non meno di due entità organizzative dell’istituzione interessata dell’Unione, senza rapporto gerarchico tra loro. Al fine di prevenire qualsiasi situazione di conflitto d’interessi, tali persone sono soggette agli obblighi di cui all’articolo 61.

Presso le rappresentanze o le unità locali di cui all’articolo 150 o isolate all’interno di uno Stato membro, se mancano entità distinte non si applica l’obbligo dell’assenza di rapporto gerarchico tra le entità organizzative.

28.3.

Per la procedura di appalto interistituzionale la commissione incaricata dell’apertura delle offerte è nominata dall’ordinatore responsabile dell’istituzione dell’Unione responsabile della procedura.

28.4.

L’amministrazione aggiudicatrice verifica e garantisce l’integrità dell’offerta originale, compresa l’offerta finanziaria, e dei mezzi di prova della data e dell’ora di ricezione, conformemente all’articolo 149, paragrafi 3 e 5, con ogni metodo adeguato.

28.5.

Nelle procedure aperte, in cui l’appalto è aggiudicato secondo il metodo del prezzo più basso o del costo più basso conformemente all’articolo 167, paragrafo 4, i prezzi proposti nelle offerte conformi sono letti ad alta voce.

28.6.

Il verbale d’apertura delle offerte ricevute è firmato dalla persona o dalle persone incaricate dell’apertura o dai membri della commissione di apertura. Esso riporta le offerte conformi all’articolo 149 e quelle non conformi, motivandone il rigetto a norma dell’articolo 168, paragrafo 4. Il verbale può essere firmato mediante un sistema elettronico che consenta un’identificazione sufficiente del firmatario.

29.   Valutazione delle offerte e delle domande di partecipazione

29.1.

L’ordinatore responsabile può decidere che il comitato di valutazione valuti e classifichi le offerte soltanto secondo i criteri di aggiudicazione e che i criteri di esclusione e di selezione siano valutati con altri mezzi adeguati che garantiscano l’assenza di conflitti d’interessi.

29.2.

Nella procedura di appalto interistituzionale il comitato di valutazione è nominato dall’ordinatore responsabile dell’istituzione dell’Unione responsabile della procedura. La composizione di tale comitato rispecchia, nei limiti del possibile, il carattere interistituzionale della procedura di appalto.

29.3.

Sono ritenute ammissibili le domande di partecipazione e le offerte che sono appropriate ai sensi del punto 11.2 e che non sono irregolari ai sensi del punto 12.2 o inaccettabili ai sensi del punto 12.3.

30.   Risultati della valutazione e decisione di aggiudicazione

30.1.

La valutazione sfocia in una relazione di valutazione, che contiene la proposta di aggiudicazione dell’appalto. La relazione di valutazione è datata e firmata dalla persona o dalle persone che hanno effettuato la valutazione o dai membri del comitato di valutazione. La relazione può essere firmata mediante un sistema elettronico che consenta un’identificazione sufficiente del firmatario.

Se al comitato di valutazione non è stato conferito il compito di verificare le offerte rispetto ai criteri di esclusione e di selezione, la relazione di valutazione è sottoscritta anche dalle persone cui l’ordinatore responsabile ha conferito tale incarico.

30.2.

La relazione di valutazione riporta le seguenti informazioni:

a)

la denominazione e l’indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice, l’oggetto e il valore dell’appalto, ovvero l’oggetto e il valore massimo del contratto quadro;

b)

i nominativi dei candidati od offerenti respinti e i motivi del rigetto in riferimento a una situazione di cui all’articolo 141, paragrafo 1, o ai criteri di selezione;

c)

gli estremi delle offerte respinte e i motivi del rigetto in riferimento a una delle seguenti situazioni:

i)

inosservanza dei requisiti minimi stabiliti all’articolo 167, paragrafo 1, lettera a);

ii)

mancato soddisfacimento dei livelli minimi di qualità a norma del punto 21.3;

iii)

offerte giudicate anormalmente basse di cui al punto 23;

d)

i nominativi dei candidati o degli offerenti selezionati e i motivi per cui sono stati prescelti;

e)

i nominativi degli offerenti da classificare con i punteggi ottenuti e le relative motivazioni;

f)

i nominativi dei candidati proposti o dell’aggiudicatario e i motivi di tale scelta;

g)

se nota, la parte dell’appalto o del contratto quadro che il contraente proposto intende subappaltare a terzi.

30.3.

L’amministrazione aggiudicatrice adotta la propria decisione di aggiudicazione, che riporta uno dei seguenti elementi:

a)

l’approvazione della relazione di valutazione, contenente tutte le informazioni elencate al punto 30.2, integrate dalle seguenti:

i)

il nominativo dell’aggiudicatario e le ragioni della scelta con riferimento ai criteri di selezione e di aggiudicazione preventivamente annunciati, compresi, se del caso, i motivi per i quali si è deciso di non seguire la raccomandazione espressa nella relazione di valutazione;

ii)

in caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione, procedura competitiva con negoziazione o dialogo competitivo, le circostanze di cui ai punti 11, 12 e 39 che giustificano il ricorso a tali procedure;

b)

eventualmente, le ragioni per le quali l’amministrazione aggiudicatrice ha rinunciato ad aggiudicare l’appalto.

30.4.

L’ordinatore può riunire il contenuto della relazione di valutazione e della decisione di aggiudicazione in un unico documento e firmarlo in uno dei seguenti casi:

a)

procedure al di sotto delle soglie di cui all’articolo 175, paragrafo 1, se è pervenuta una sola offerta;

b)

riapertura del confronto competitivo nell’ambito di un contratto quadro, se non è stato nominato il comitato di valutazione;

c)

casi di cui al punto 11.1, secondo comma, lettere c) ed e), lettera f), punti i) e iii), e lettera h), se non è stato nominato il comitato di valutazione.

30.5.

Per una procedura di appalto interistituzionale, la decisione di cui al punto 30.3 compete all’amministrazione aggiudicatrice responsabile della procedura.

31.   Informazione dei candidati e offerenti

31.1.

L’amministrazione aggiudicatrice comunica a tutti i candidati od offerenti, simultaneamente e individualmente, per via elettronica, le decisioni prese riguardo all’esito della procedura non appena possibile dopo ciascuna delle seguenti fasi:

a)

la fase di apertura, nei casi di cui all’articolo 168, paragrafo 3;

b)

la decisione in base ai criteri di esclusione e di selezione, nel caso delle procedure di appalto organizzate in due fasi distinte;

c)

la decisione di aggiudicazione.

In ciascun caso l’amministrazione aggiudicatrice precisa i motivi del rigetto della domanda di partecipazione o dell’offerta e indica i mezzi di ricorso disponibili.

Nell’informare l’aggiudicatario l’amministrazione aggiudicatrice precisa che la decisione comunicata non costituisce un impegno da parte sua.

31.2.

L’amministrazione aggiudicatrice comunica le informazioni previste all’articolo 170, paragrafo 3, non appena possibile e comunque entro 15 giorni dalla ricezione di una richiesta scritta. Quando l’amministrazione aggiudicatrice aggiudica appalti per proprio conto, essa utilizza mezzi elettronici. Anche l’offerente può inviare la richiesta per via elettronica.

31.3.

Quando l’amministrazione aggiudicatrice comunica per via elettronica, le informazioni si considerano ricevute dai candidati od offerenti se l’amministrazione aggiudicatrice può dimostrare di averle inviate all’indirizzo elettronico indicato nell’offerta o nella domanda di partecipazione.

In tal caso le informazioni si considerano pervenute al candidato od offerente alla data di invio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice.

CAPO 2

Disposizioni relative agli appalti aggiudicati dalle istituzioni dell’Unione per proprio conto

32.   Centrale di committenza

32.1.

Una centrale di committenza può agire in veste di:

a)

grossista, comprando, immagazzinando e rivendendo forniture e servizi alle altre amministrazioni aggiudicatrici;

b)

intermediario, aggiudicando contratti quadro o gestendo sistemi dinamici di acquisizione a uso delle altre amministrazioni aggiudicatrici, come annunciato nel bando o avviso iniziale.

32.2.

La centrale di committenza svolge tutte le procedure di appalto utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

33.   Lotti

33.1.

Quando risulti opportuno, tecnicamente fattibile ed efficace sotto il profilo dei costi, gli appalti sono aggiudicati per lotti distinti nell’ambito della stessa procedura.

33.2.

Quando l’oggetto di un appalto è ripartito in più lotti, ciascuno dei quali forma oggetto di un appalto, ai fini del calcolo globale della soglia pertinente si deve tener conto del valore totale di tutti i lotti.

Se il valore totale di tutti i lotti è pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 175, paragrafo 1, a ciascun lotto si applicano l’articolo 163, paragrafo 1, e gli articoli 164 e 165.

33.3.

Quando un appalto è aggiudicato per lotti distinti, le offerte sono valutate separatamente per ciascun lotto. Se più lotti sono aggiudicati al medesimo offerente, può essere firmato un contratto unico relativo a tali lotti.

34.   Modalità di stima del valore dell’appalto

34.1.

L’amministrazione aggiudicatrice stima il valore di un appalto in base all’importo totale da pagare, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e rinnovi.

Tale stima è effettuata al più tardi nel momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice avvia la procedura di appalto.

34.2.

Per i contratti quadro e i sistemi dinamici di acquisizione si prende in considerazione il valore massimo del complesso degli appalti previsti nel corso dell’intera durata del contratto quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

Per i partenariati per l’innovazione si prende in considerazione il valore massimo stimato delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché dei lavori, delle forniture o dei servizi da acquistare alla fine del partenariato.

Quando l’amministrazione aggiudicatrice prevede pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell’appalto.

34.3.

Per gli appalti di servizi, si considera quanto segue:

a)

per i servizi assicurativi, il premio da pagare e altre forme di remunerazione;

b)

per i servizi bancari o finanziari, gli onorari, le commissioni, gli interessi e altri tipi di remunerazione;

c)

per gli appalti riguardanti la progettazione, gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione.

34.4.

Per gli appalti di servizi che non indicano un prezzo totale o per gli appalti di forniture aventi per oggetto il leasing, il noleggio, la locazione o l’acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell’appalto è il seguente:

a)

nel caso di appalti di durata determinata:

i)

pari o inferiore a 48 mesi per i servizi o a 12 mesi per le forniture, il valore totale per l’intera durata;

ii)

superiore a 12 mesi per le forniture, il valore totale, ivi compreso l’importo stimato del valore residuo;

b)

nel caso di appalti di durata indeterminata o, per i servizi, di durata superiore a 48 mesi, il valore mensile moltiplicato per 48.

34.5.

Per gli appalti di servizi o di forniture che presentano carattere di regolarità o sono destinati a essere rinnovati entro un determinato periodo, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell’appalto è uno dei seguenti:

a)

il valore reale complessivo dei contratti successivi dello stesso tipo aggiudicati nel corso dei 12 mesi precedenti o nell’esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei 12 mesi successivi al contratto iniziale;

b)

il valore stimato complessivo dei contratti successivi dello stesso tipo da aggiudicare nel corso dell’esercizio.

34.6.

Per gli appalti di lavori è preso in considerazione, oltre al valore dei lavori, il valore totale stimato delle forniture e dei servizi necessari all’esecuzione dei lavori, messi a disposizione del contraente dall’amministrazione aggiudicatrice.

34.7.

Nel caso dei contratti di concessione il valore è costituito dal fatturato totale stimato del concessionario generato per tutta la durata del contratto.

Il valore è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

a)

gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori o dei servizi, di tariffe e sanzioni diverse da quelle riscosse per conto dell’amministrazione aggiudicatrice;

b)

il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario conferiti da terzi per l’esecuzione della concessione;

c)

le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell’attivo facenti parte della concessione;

d)

il valore dell’insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dall’amministrazione aggiudicatrice, purché siano necessari per l’esecuzione dei lavori o dei servizi;

e)

i pagamenti ai candidati od offerenti.

35.   Periodo di status quo prima della firma del contratto

35.1.

Il periodo di status quo decorre da una delle date seguenti:

a)

il giorno successivo all’invio simultaneo per via elettronica delle comunicazioni agli offerenti aggiudicatari e non aggiudicatari;

b)

quando il contratto d’appalto o il contratto quadro è aggiudicato ai sensi del punto 11.1, secondo comma, lettera b), il giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione di cui al punto 2.4 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

All’occorrenza, l’amministrazione aggiudicatrice può sospendere la firma del contratto per procedere a un esame supplementare se lo giustificano le richieste od osservazioni formulate dai candidati od offerenti respinti o danneggiati, od ogni altra informazione pertinente da essa ricevuta durante il periodo stabilito all’articolo 175, paragrafo 3. In caso di sospensione, tutti i candidati od offerenti sono informati entro i tre giorni lavorativi successivi alla relativa decisione.

Se un contratto d’appalto o contratto quadro non può essere firmato con l’offerente prescelto, l’amministrazione aggiudicatrice può aggiudicarlo al secondo miglior offerente.

35.2.

Il periodo stabilito al punto 35.1 non si applica nei seguenti casi:

a)

procedure nelle quali è stata presentata una sola offerta;

b)

contratti specifici basati su un contratto quadro;

c)

sistemi dinamici di acquisizione;

d)

procedura negoziata senza previa pubblicazione di cui al punto 11, eccetto per contratti aggiudicati in conformità del punto 11.1, secondo comma, lettera b).

CAPO 3

Appalti nell’ambito delle azioni esterne

36.   Disposizioni specifiche relative alle soglie e alle modalità di aggiudicazione degli appalti nell’ambito delle azioni esterne

Il punto 2, a eccezione del punto 2.5, i punti 3, 4 e 6, il punto 12.1, lettera a) e lettere da c) a f), il punto 12.4, il punto 13.3, i punti 14 e 15, i punti da 17.3 a 17.7, i punti 20.4 e 23.3, il punto 24, i punti 25.2 e 25.3, i punti 26, 28 e 29, a eccezione del punto 29.3, non si applicano agli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici o per loro conto ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 2. I punti 32, 33 e 34 non si applicano agli appalti nell’ambito delle azioni esterne. Il punto 35 si applica agli appalti nell’ambito delle azioni esterne. Ai fini del punto 35.1, secondo comma, la durata del periodo di status quo è quella che figura nell’articolo 178, paragrafo 1.

L’attuazione delle disposizioni in materia di appalti a norma del presente capo è oggetto di una decisione della Commissione, anche per quanto riguarda i controlli adeguati che l’ordinatore responsabile deve svolgere quando l’amministrazione aggiudicatrice non è la Commissione.

37.   Pubblicità

37.1.

Se del caso, l’avviso di preinformazione per le gare d’appalto secondo la procedura ristretta o la procedura aperta di cui, rispettivamente, al punto 38.1, lettere a) e b), è inviato all’Ufficio delle pubblicazioni per via elettronica quanto prima possibile.

37.2.

L’avviso di aggiudicazione è inviato quando è firmato il contratto, eccetto quando l’appalto è stato dichiarato segreto, sempre che ciò sia ancora necessario, o quando per la sua esecuzione devono applicarsi speciali misure di sicurezza, quando lo esige la tutela degli interessi essenziali dell’Unione o del paese beneficiario oppure quando la pubblicazione dell’avviso è considerata inopportuna.

38.   Soglie e procedure

38.1.

Le procedure di appalto nell’ambito delle azioni esterne sono le seguenti:

a)

la procedura ristretta di cui all’articolo 164, paragrafo 1, lettera b);

b)

la procedura aperta di cui all’articolo 164, paragrafo 1, lettera a);

c)

la procedura aperta locale;

d)

la procedura semplificata.

38.2.

Il ricorso alle procedure di appalto in funzione delle soglie è determinato nel modo seguente:

a)

la procedura aperta o ristretta può essere utilizzata per:

i)

appalti di servizi e di forniture e contratti di concessione di servizi di valore pari o superiore a 300 000 EUR;

ii)

appalti di lavori e contratti di concessione di lavori di valore pari o superiore a 5 000 000 EUR;

b)

la procedura aperta locale può essere utilizzata per:

i)

appalti di forniture di valore pari o superiore a 100 000 EUR ma inferiore a 300 000 EUR;

ii)

appalti di lavori e contratti di concessione di lavori di valore pari o superiore a 300 000 EUR ma inferiore a 5 000 000 EUR;

c)

la procedura semplificata può essere utilizzata per:

i)

appalti di servizi, contratti di concessione di servizi, appalti di lavori e contratti di concessione di lavori di valore inferiore a 300 000 EUR;

ii)

appalti di forniture di valore inferiore a 100 000 EUR;

d)

gli appalti di valore pari o inferiore a 20 000 EUR possono essere aggiudicati in base a un’unica offerta;

e)

i pagamenti di spese d’importo pari o inferiore a 2 500 EUR possono essere effettuati semplicemente in base alle relative fatture, senza l’accettazione preliminare di un’offerta.

38.3.

Nella procedura ristretta di cui al punto 38.1, lettera a), il bando di gara indica il numero di candidati che saranno invitati a presentare offerte. Per gli appalti di servizi sono invitati almeno quattro candidati. Il numero di candidati ammessi a presentare offerte è sufficiente a garantire una concorrenza reale.

L’elenco dei candidati prescelti è pubblicato sul sito web della Commissione.

Se i candidati che soddisfano i criteri di selezione o i livelli minimi di capacità sono in numero inferiore a quello minimo, l’amministrazione aggiudicatrice può invitare a presentare un’offerta soltanto i candidati rispondenti ai criteri per la presentazione delle offerte.

38.4.

Nell’ambito della procedura aperta locale di cui al punto 38.1, lettera c), il bando di gara è pubblicato almeno nella gazzetta ufficiale dello Stato destinatario o con qualsiasi mezzo di comunicazione equivalente per le gare d’appalto locali.

38.5.

Nell’ambito della procedura semplificata di cui al punto 38.1, lettera d), l’amministrazione aggiudicatrice stila un elenco di almeno tre offerenti, a sua scelta, senza pubblicazione del bando.

Nell’ambito della procedura semplificata gli offerenti possono essere scelti dall’elenco di potenziali offerenti di cui al punto 13.1, lettera b), pubblicizzato tramite un invito a manifestare interesse.

Se, dopo aver consultato gli offerenti, l’amministrazione aggiudicatrice riceve soltanto un’offerta valida sotto il profilo amministrativo e tecnico, l’appalto può essere aggiudicato, purché i criteri di aggiudicazione siano soddisfatti.

38.6.

Per i servizi legali non rientranti nel punto 11.1, secondo comma, lettera h), le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere alla procedura semplificata, a prescindere dal valore stimato dell’appalto.

39.   Ricorso alla procedura negoziata per gli appalti di servizi, forniture e lavori

39.1.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere alla procedura negoziata in base a un’unica offerta nei seguenti casi:

a)

quando le prestazioni sono affidate a organismi pubblici o a istituzioni o associazioni senza scopo di lucro e hanno per oggetto azioni a carattere istituzionale o sono mirate all’assistenza a popolazioni nel settore sociale;

b)

quando una gara d’appalto è stata infruttuosa, ossia non sono pervenute offerte meritevoli di essere prese in considerazione sul piano qualitativo o finanziario, nel qual caso, dopo l’annullamento della gara d’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice può avviare negoziati con uno o più offerenti di sua scelta, che hanno partecipato alla gara d’appalto, sempre che i documenti di gara non siano stati modificati in modo sostanziale;

c)

quando dev’essere stipulato un nuovo contratto a seguito della risoluzione anticipata di un contratto esistente.

39.2.

Ai fini del punto 11.1, secondo comma, lettera c), sono assimilati a situazioni di estrema urgenza gli interventi effettuati nell’ambito di una crisi. L’ordinatore delegato, se del caso di concerto con gli altri ordinatori delegati interessati, constata la situazione di estrema urgenza e riesamina la sua decisione periodicamente con riferimento al principio della sana gestione finanziaria.

39.3.

Le azioni a carattere istituzionale di cui al punto 39.1, lettera a), comprendono i servizi direttamente connessi alla funzione statutaria degli organismi pubblici.

40.   Capitolato d’oneri

In deroga al punto 16.3, per tutte le procedure che comportano una domanda di partecipazione, il capitolato d’oneri può essere suddiviso secondo le due fasi della procedura e la prima fase può contenere soltanto le informazioni di cui al punto 16.3, lettere a) e f).

41.   Termini delle procedure

41.1.

Per gli appalti di servizi l’intervallo minimo tra il giorno successivo alla data di spedizione della lettera d’invito e il termine finale fissato per la ricezione delle offerte è di 50 giorni. Tuttavia, in casi urgenti possono essere autorizzati altri termini.

41.2.

Gli offerenti possono presentare domande per iscritto prima della data limite per la ricezione delle offerte. L’amministrazione aggiudicatrice risponde alle domande prima della data limite per la ricezione delle offerte.

41.3.

Nelle procedure ristrette il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di gara. L’intervallo minimo tra il giorno successivo alla data di spedizione della lettera d’invito e il termine finale fissato per la ricezione delle offerte è di 50 giorni. Tuttavia, in taluni casi eccezionali possono essere autorizzati altri termini.

41.4.

Nelle procedure aperte i termini minimi per la ricezione delle offerte sono i seguenti, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di gara:

a)

90 giorni per gli appalti di lavori;

b)

60 giorni per gli appalti di forniture.

Tuttavia, in taluni casi eccezionali possono essere autorizzati altri termini.

41.5.

Nelle procedure aperte locali i termini minimi per la ricezione delle offerte sono i seguenti, a decorrere dalla pubblicazione del bando di gara:

a)

60 giorni per gli appalti di lavori;

b)

30 giorni per gli appalti di forniture.

Tuttavia, in taluni casi eccezionali possono essere autorizzati altri termini.

41.6.

Per le procedure semplificate di cui al punto 38.1, lettera d), per la presentazione delle offerte è accordato ai candidati un termine minimo di 30 giorni dalla data di spedizione della lettera d’invito a presentare un’offerta.

(1)  Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17).

(2)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(3)  Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).

(4)  Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

(6)  Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (EU, Euratom) n. 966/2012

Il presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 68

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

soppresso

Articolo 11

Articolo 10

Articolo 12

Articolo 11

Articolo 13

Articolo 12

Articolo 14

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 15

Articolo 14

Articolo 16

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 25

Articolo 23

Articolo 27

Articolo 24

Articolo 28

Articolo 25

Articolo 29

Articolo 26

Articolo 30

Articolo 27

Articolo 31

Articolo 28

Articolo 28, paragrafo 2

Articolo 29

Articolo 32

Articolo 30

Articolo 33

Articolo 31

Articolo 35

Articolo 32

Articolo 36

Articolo 33

Articolo 35, paragrafo 4

Articolo 34

Articolo 37

Articolo 35

Articolo 38

Articolo 36

Articolo 39

Articolo 37

Articolo 40

Articolo 38

Articolo 41

Articolo 39

Articolo 42

Articolo 40

Articolo 43

Articolo 41

Articolo 44

Articolo 42

Articolo 45

Articolo 43

Articolo 46

Articolo 44

Articolo 47

Articolo 45

Articolo 48

Articolo 46

Articolo 49

Articolo 47

Articolo 50

Articolo 48

Articolo 51

Articolo 49

Articolo 52

Articolo 50

Articolo 53

Articolo 51

Articolo 54

Articolo 52

Articolo 55

Articolo 53

Articolo 56

Articolo 54

Articolo 58

Articolo 55

Articolo 59

Articolo 56

Articolo 60

Articolo 57

Articolo 61

Articolo 58

Articolo 62

Articolo 59

Articolo 63

Articolo 60

Articolo 154

Articolo 61

Articolo 154

Articolo 62

Articolo 69

Articolo 63

Articolo 62, paragrafo 3

Articolo 64

Articolo 72

Articolo 65

Articolo 73

Articolo 66

Articolo 74

Articolo 67

Articolo 76

Articolo 68

Articolo 77

Articolo 69

Articolo 79

Articolo 70

Articolo 88

Articolo 71

Articolo 90

Articolo 72

Articolo 91

Articolo 73

Articolo 92

Articolo 74

Articolo 94

Articolo 75

Articolo 95

Articolo 76

Articolo 96

Articolo 77

Articolo 97

Articolo 78

Articolo 98

Articolo 79

Articolo 100

Articolo 80

Articolo 101

Articolo 81

Articolo 105

Articolo 82

Articolo 106

Articolo 83

Articolo 107

Articolo 84, paragrafo 1

Articolo 111, paragrafo 1

Articolo 84, paragrafo 2

Articolo 110, paragrafo 1

Articolo 84, paragrafo 3, primo comma

Articolo 110, paragrafo 2

Articolo 84, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 110, paragrafo 3, lettera e)

Articolo 85, paragrafo 1, primo comma

Articolo 2, punto 8)

Articolo 85, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 2, punto 37)

Articolo 85, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 111, paragrafo 2

Articolo 85, paragrafo 2

Articolo 85, paragrafo 3

Articolo 112, paragrafo 1

Articolo 85, paragrafo 4

Articolo 112, paragrafo 2

Articolo 86, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 111, paragrafo 2

Articolo 86, paragrafo 4, primo comma

Articolo 114, paragrafo 2, primo comma

Articolo 86, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 114, paragrafo 1

Articolo 86, paragrafo 4, terzo comma

Articolo 111, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 86, paragrafo 4, quarto comma

Articolo 112, paragrafo 5

Articolo 86, paragrafo 5, primo comma

Articolo 114, paragrafo 4

Articolo 86, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 114, paragrafo 5

Articolo 86, paragrafo 5, terzo comma

Articolo 114, paragrafo 6

Articolo 87, paragrafo 1

Articolo 111, paragrafo 1

Articolo 88

Articolo 111, paragrafo 3

Articolo 89, paragrafo 1

Articolo 111, paragrafo 5

Articolo 89, paragrafo 2

Articolo 90

Articolo 115

Articolo 91

Articolo 115, paragrafo 1

Articolo 92

Articolo 116

Articolo 93

Аrticolo 146

Articolo 94

Articolo 146

Articolo 95

Articolo 147

Articolo 96

Articolo 151

Articolo 97

Articolo 133

Articolo 98

Articolo 117

Articolo 99

Articolo 118

Articolo 100

Articolo 120

Articolo 101

Articoli 2 e 162

Articolo 102

Articolo 160

Articolo 103

Articolo 163

Articolo 104

Articolo 164

Articolo 104 bis

Articolo 165

Articolo 105

Articolo 166

Articolo 105 bis

Articolo 135

Articolo 106

Articoli da 136 a 140

Articolo 107

Articolo 141

Articolo 108

Articoli 142 e 143

Articolo 110

Articolo 167

Articolo 111

Articolo 168

Articolo 112

Articolo 169

Articolo 113

Articolo 170

Articolo 114

Articolo 171

Articolo 114 bis

Articolo 172

Articolo 115

Articolo 173

Articolo 116

Articolo 131

Articolo 117

Articolo 174

Articolo 118

Articolo 175

Articolo 119

Articolo 176

Articolo 120

Articolo 177

Articolo 121

Articolo 180

Articolo 122

Articolo 187

Articolo 123

Articolo 125

Articolo 124

Articolo 181

Articolo 125

Articoli 190, 191 e 193

Articolo 126

Articolo 186

Articolo 127

Articolo 190

Articolo 128

Articolo 189

Articolo 129

Articolo 191

Articolo 130

Articolo 193

Articolo 131

Articolo 196

Articolo 132

Articolo 198

Articolo 133

Articolo 200

Articolo 134

Articoli 152 e 153

Articolo 135, paragrafi 1, 5, 6 e 7

Articolo 202

Articolo 135, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 131

Articolo 135, paragrafi 8 e 9

Articolo 136

Articolo 132

Articolo 137

Articoli 204 e 205

Articolo 138

Articolo 206

Articolo 139

Articolo 208

Articolo 140

Articolo 209

Articolo 141

Articolo 241

Articolo 142

Articolo 249

Articolo 143

Articolo 80

Articolo 144

Articolo 80

Articolo 145

Articolo 243

Articolo 146

Articolo 244

Articolo 147

Articolo 245

Articolo 148

Articolo 246

Articolo 149

Articolo 250

Articolo 150

Articolo 248

Articolo 151

Articolo 82, paragrafi 7, 8 e 9

Articolo 152

Articolo 153

Articolo 84

Articolo 154

Articolo 84

Articolo 155

Articolo 243, paragrafo 3

Articolo 156

Articolo 80, paragrafo 3

Articolo 157

Articolo 87

Articolo 158

Articolo 254

Articolo 159

Articolo 255

Articolo 160

Articolo 256

Articolo 161

Articolo 257

Articolo 162

Articolo 258

Articolo 163

Articolo 259

Articolo 164

Articolo 260

Articolo 165

Articolo 261

Articolo 166

Articolo 262

Articolo 167

Articolo 263

Articolo 168

Articolo 169, paragrafo 1

Articolo 169, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 169, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 170, paragrafo 1

Articolo 170, paragrafo 2

Articolo 116, paragrafo 1

Articolo 170, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 171, paragrafo 1

Articolo 116, paragrafo 4

Articolo 171, paragrafo 2

Articolo 116, paragrafo 2

Articolo 171, paragrafo 3

Articolo 116, paragrafo 5

Articolo 172

Articolo 10, paragrafo 5, lettera a)

Articolo 173, paragrafo 1

Articolo 30, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 173, paragrafo 2

Articolo 31, paragrafo 5

Articolo 174

Articolo 175

Articolo 176

Articolo 177, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 177, paragrafo 4

Articolo 12, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 177, paragrafo 5

Articolo 10, paragrafo 5, lettera b)

Articolo 178, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 178, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 178, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 178 bis

Articolo 179, paragrafo 1

Articolo 30, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 179, paragrafi 2 e 3

Articolo 31, paragrafo 2

Articolo 180

Articolo 181, paragrafo 1

Articolo 181, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 181, paragrafo 3

Articolo 30, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 181, paragrafo 4

Articolo 237, paragrafo 5

Articolo 182

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 183, paragrafo 1

Articolo 160, paragrafo 4

Articolo 183, paragrafo 2

Articoli 12, paragrafo 4, lettera c), e 21, paragrafo 2, lettera g)

Articolo 183, paragrafo 3

Articolo 183, paragrafo 4

Articolo 145, articolo 152, paragrafo 1, secondo comma, e articoli 167, paragrafo 2, e 176, paragrafo 2

Articolo 183, paragrafo 5

Articolo 160, paragrafo 5

Articolo 183, paragrafo 6

Articolo 30, paragrafo 1, lettera d)

Articoli 184 e 185

Articolo 186

Articolo 236

Articolo 187

Articoli 234 e 235

Articolo 188

Articolo 189, paragrafi 1 e 4

Articolo 189, paragrafi 2 e 3

Articolo 114, paragrafi 2 e 3

Articolo 190

Articolo 178

Articolo 191

Articolo 179

Articolo 192

Articolo 190, paragrafo 3

Articolo 193

Articolo 194

Articolo 129

Articolo 195

Articolo 64

Articolo 196

Articolo 65

Articolo 197

Articolo 65, paragrafo 2

Articolo 198

Articolo 67

Articolo 199

Articolo 66, paragrafo 2

Articolo 200

Articolo 66, paragrafo 3

Articolo 201

Articolo 264

Articolo 202

Articolo 11, paragrafo 2, e articolo 265

Articolo 203

Articoli 264 e 266

Articolo 204

Articolo 237

Articolo 204 bis

Articolo 221

Articolo 204 ter

Articolo 222

Articolo 204 quater

Articolo 223

Articolo 204 quinquies

Articolo 224

Articolo 204 sexies

Articolo 225

Articolo 204 septies

Articolo 225

Articolo 204 octies

Articolo 226

Articolo 204 novies

Articolo 226

Articolo 204 decies

Articolo 226

Articolo 204 undecies

Articolo 227

Articolo 204 duodecies

Articolo 228

Articolo 204 ter decies

Articolo 229

Articolo 204 quater decies

Articolo 230

Articolo 204 quindecies

Articolo 231

Articolo 204 sedecies

Articolo 232

Articolo 204 septies decies

Articolo 233

Articolo 205

Articolo 279

Articolo 206

Articolo 268

Articolo 207

Articolo 208

Articolo 70

Articolo 209

Articolo 71

Articolo 210

Articolo 269

Articolo 211

Articolo 280

Articolo 212

Articolo 281

Articolo 213

Articolo 214

Articolo 282


Top