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Documento 31995L0016
European Parliament and Council Directive 95/16/EC of 29 June 1995 on the approximation of the laws of the Member States relating to lifts
Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori
Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori
GU L 213 del 07/09/1995, p. 1/31
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Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori
Gazzetta ufficiale n. L 213 del 07/09/1995 pag. 0001 - 0031
DIRETTIVA 95/16/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2), deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3), visto il progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione il 17 maggio 1995, considerando che spetta agli Stati membri garantire, nel loro territorio, la sicurezza e la salute delle persone; considerando che il Libro bianco sul completamento del mercato interno, approvato dal Consiglio europeo nel giugno 1985, prevede ai paragrafi 65 e 68, l'applicazione di una nuova strategia in materia di ravvicinamento delle legislazioni; considerando che la direttiva 84/529/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrici (4), non consente la libera circolazione di tutti i tipi di ascensori; che, per le loro disparità, le disposizioni imperative dei sistemi nazionali per i tipi non contemplati dalla direttiva 84/529/CEE costituiscono ostacoli agli scambi all'interno della Comunità; che, pertanto, è d'uopo armonizzare le disposizioni nazionali relative agli ascensori; considerando che la direttiva 84/528/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione (5), funge da direttiva quadro per due direttive particolari: la direttiva 84/529/CEE e la direttiva 86/663/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai carrelli semoventi per movimentazione (6), abrogata dalla direttiva 91/368/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica la direttiva 89/392/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (7); considerando che la Commissione ha adottato, l'8 giugno 1995, la raccomandazione agli Stati membri 95/216/CE sul miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti (8); considerando che le prescrizioni essenziali della presente direttiva assicureranno il livello di sicurezza prestabilito soltanto se il loro rispetto sarà garantito da opportuni procedimenti valutativi della conformità scelti nel quadro delle disposizioni della decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (9); considerando che gli ascensori, o alcuni loro componenti di sicurezza, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui alla presente direttiva, devono essere muniti della marcatura CE in maniera visibile, per poter essere commercializzati; considerando che la presente direttiva definisce soltanto i requisiti essenziali di sicurezza e di salute di portata generale; che, per rendere più agevole ai fabbricanti la prova della conformità a tali requisiti essenziali, è opportuno che si stabiliscano norme armonizzate a livello europeo per la prevenzione dei rischi derivanti dalla progettazione e dall'installazione degli ascensori e per consentire il controllo della conformità ai requisiti essenziali; che tali norme armonizzate a livello europeo sono elaborate da organismi di diritto privato e devono conservare la qualità di testi non obbligatori; che, a tal fine, il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sono riconosciuti organismi competenti per adottare le norme armonizzate, nel rispetto degli orientamenti generali sottoscritti per la cooperazione tra la Commissione e questi stessi organismi in data 13 novembre 1984; che, ai sensi della presente direttiva, si intende per norma armonizzata una specifica tecnica adottata da uno o da entrambi questi organismi su mandato della Commissione e in conformità delle disposizioni della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (1), nonché in forza dei suddetti orientamenti generali; considerando che è necessario prevedere un regime transitorio per consentire agli installatori di commercializzare gli ascensori fabbricati anteriormente alla data di attuazione della presente direttiva; considerando che la presente direttiva è stata redatta per coprire tutti i rischi causati dagli ascensori cui sono esposti gli utenti, nonché gli occupanti della costruzione; che, pertanto, essa deve essere considerata una direttiva ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti prodotti di costruzione (2); considerando che è intervenuto, in data 20 dicembre 1994, un accordo su un «modus vivendi» tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riguardante le misure di esecuzione degli atti deliberati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato CE, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: CAPITOLO I Campo d'applicazione, commercializzazione e libera circolazione Articolo 1 1. La presente direttiva si applica agli ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni. Essa si applica inoltre ai componenti di sicurezza utilizzati in tali ascensori ed elencati nell'allegato IV. 2. Ai fini della presente direttiva, s'intende per ascensore: un apparecchio che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto: - di persone, - di persone e cose, - soltanto di cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, e munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trovi al suo interno. Gli ascensori che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide, rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva (per esempio gli ascensori a pantografo). 3. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva: - gli impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto pubblico o non pubblico di persone; - gli ascensori specialmente progettati e costruiti per scopi militari o per mantenere l'ordine, - gli ascensori al servizio di pozzi miniera, - gli elevatori di scenotecnica, - gli ascensori installati in mezzi di trasporto, - gli ascensori collegati a una macchina e destinati esclusivamente all'accesso al posto di lavoro, - i treni a cremagliera, - gli ascensori da cantiere. 4. Ai fini della presente direttiva: - l'installatore dell'ascensore è la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della commercializzazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità; - la commercializzazione dell'ascensore ha luogo allorché l'installatore mette per la prima volta l'ascensore a disposizione dell'utente; - i componenti di sicurezza sono quelli elencati nell'allegato IV; - il fabbricante dei componenti di sicurezza è la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della progettazione e della fabbricazione dei componenti di sicurezza, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità; - l'ascensore modello è un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indichi come saranno rispettati i requisiti essenziali di sicurezza negli ascensori derivati dell'ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizzi componenti di sicurezza identici. Nella documentazione tecnica sono chiaramente specificate (con i valori massimi e minimi) tutte le varianti consentite tra l'ascensore modello e quelli che fanno parte degli ascensori derivati dallo stesso. È permesso dimostrare con calcoli e/o in base a schemi di progettazione la similarità di una serie di dispositivi o disposizioni rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza. 5. Se per un ascensore i rischi di cui alla presente direttiva sono previsti, in tutto o in parte, da direttive specifiche, la presente direttiva non si applica o cessa di essere applicata a questi ascensori e a questi rischi non appena diventano applicabili queste direttive specifiche. Articolo 2 1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché: - gli ascensori cui si applica la presente direttiva possano essere commercializzati e messi in servizio soltanto se, correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata ed utilizzati secondo la loro destinazione, non mettono a rischio la sicurezza e la salute delle persone e eventualmente la sicurezza dei beni; - i componenti di sicurezza cui si applica la presente direttiva possano essere commercializzati e messi in servizio soltanto se gli ascensori, correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata ed utilizzati secondo la loro destinazione, sui quali essi saranno installati non mettono a rischio la sicurezza e la salute delle persone e eventualmente la sicurezza dei beni. 2. Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché la persona responsabile della realizzazione dell'edificio o della costruzione e l'installatore dell'ascensore si comunichino reciprocamente gli elementi necessari e prendano le misure adeguate per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione dell'ascensore. 3. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché i vani di corsa previsti per gli ascensori non contengano tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell'ascensore. 4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, la presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di stabilire, nell'osservanza del trattato, le prescrizioni che ritengano necessarie per garantire la protezione delle persone allorché gli ascensori in questione sono messi in servizio e utilizzati, purché esse non implichino modifiche di questi ascensori rispetto a quanto disposto dalla presente direttiva. 5. Gli Stati membri non ostacolano la presentazione - in particolare in occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni - di ascensori o di componenti di sicurezza non conformi alle disposizioni comunitarie in vigore, purché un cartello visibile indichi chiaramente tale non conformità e l'impossibilità di acquistare siffatti ascensori o componenti di sicurezza prima che siano resi conformi dall'installatore dell'ascensore o dal fabbricante dei componenti di sicurezza o dal mandatario di quest'ultimo stabilito nella Comunità. Durante le dimostrazioni devono essere prese adeguate misure di sicurezza per la protezione delle persone. Articolo 3 Gli ascensori cui si applica la presente direttiva devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute previsti all'allegato I. I componenti di sicurezza cui si applica la presente direttiva devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute previsti dall'allegato I o consentire agli ascensori sui quali sono montati di rispondere ai suddetti requisiti essenziali. Articolo 4 1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare la commercializzazione e la messa in servizio nel loro territorio di ascensori e/o di componenti di sicurezza che siano conformi alla presente direttiva. 2. Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare la commercializzazione di componenti destinati, per dichiarazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità, ad essere incorporati in un ascensore cui si applichi la presente direttiva. Articolo 5 1. Gli Stati membri considerano conformi a tutte le prescrizioni della presente direttiva, comprese le procedure di valutazione della conformità di cui al capitolo II, gli ascensori ed i componenti di sicurezza muniti della marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità di cui all'allegato II. In mancanza di norme armonizzate, gli Stati membri adottano le disposizioni che ritengono necessarie affinché siano portate a conoscenza degli interessati le norme e le specifiche tecniche nazionali esistenti considerate importanti o utili per la corretta applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I. 2. Ove una norma nazionale, che recepisce una norma armonizzata i cui estremi siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, preveda uno o più requisiti essenziali di sicurezza e di salute, - l'ascensore costruito in conformità di tale norma nazionale è considerato conforme ai requisiti essenziali di cui si tratta o - il componente di sicurezza fabbricato in conformità di tale norma nazionale è considerato atto a consentire all'ascensore su cui sia correttamente montato di rispondere ai requisiti essenziali di cui si tratta. Gli Stati membri pubblicano gli estremi delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate. 3. Gli Stati membri si accertano che siano prese le misure appropriate per permettere alle parti sociali di influire, a livello nazionale, sul processo di elaborazione e sul controllo delle norme armonizzate. Articolo 6 1. Uno Stato membro o la Commissione, qualora ritenga che le norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 2 non rispondano completamente ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, adisce il comitato istituito dalla direttiva 83/189/CEE esponendo i motivi. Il comitato emette un parere d'urgenza. Sulla base del parere del comitato, la Commissione comunica agli Stati membri l'eventuale necessità di ritirare le norme in questione dalle pubblicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2. 2. La Commissione può adottare le misure appropriate per assicurare l'applicazione pratica uniforme della presente direttiva, secondo la procedura prevista al paragrafo 3. 3. La Commissione è assistita da un comitato permanente composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il comitato permanente elabora il suo regolamento interno. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato permanente un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato permanente. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere. 4. Il comitato permanente può inoltre esaminare qualsiasi questione relativa all'applicazione della presente direttiva sollevata dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo che su richiesta di uno Stato membro. Articolo 7 1. Lo Stato membro, il quale constati che un ascensore o un componente di sicurezza, munito della marcatura CE ed utilizzato conformemente alla sua destinazione, mette a rischio la sicurezza e la salute delle persone ed eventualmente la sicurezza dei beni, prende tutte le misure necessarie per ritirarlo dal mercato, vietarne la commercializzazione e la messa in servizio o limitarne la libera circolazione. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione della misura adottata, precisandone i motivi, ed indicando in particolare se la mancata conformità è dovuta: a) al mancato rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3; b) ad una scorretta applicazione delle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 2; c) ad una lacuna delle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 2. 2. La Commissione procede quanto prima a consultazioni con le parti interessate. Se dopo tali consultazioni essa constata: - che il provvedimento è giustificato, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso la misura e gli altri Stati membri; qualora la decisione di cui al paragrafo 1 sia motivata da carenze esistenti nelle norme, la Commissione, dopo aver consultato le parti interessate, adisce il comitato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, se lo Stato membro che ha adottato il provvedimento intende mantenerlo, ed avvia la procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 1; - che il provvedimento è ingiustificato, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso la misura nonché l'installatore dell'ascensore, il fabbricante dei componenti di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità. 3. Se un ascensore o un componente di sicurezza non conforme è munito della marcatura CE, lo Stato membro competente adotta nei confronti di chi abbia apposto la marcatura le misure del caso e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri. 4. La Commissione provvede affinché gli Stati membri siano informati dello svolgimento e dei risultati di questo procedimento. CAPITOLO II Procedura di valutazione della conformità Articolo 8 1. Prima della commercializzazione dei componenti di sicurezza elencati nell'allegato IV, il fabbricante di un componente di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve: a) i) presentare il modello del componente di sicurezza per un esame CE del tipo conforme all'allegato V e sottoporlo a controlli della produzione da parte di un organismo notificato ai sensi dell'allegato XI; ii) oppure presentare il modello del componente di sicurezza per un esame CE del tipo conforme all'allegato V e applicare un sistema di garanzia qualità conforme all'allegato VIII per il controllo della produzione; iii) oppure applicare un sistema di garanzia qualità completo conforme all'allegato IX; b) apporre la marcatura «CE» su ciascun componente di sicurezza e redigere una dichiarazione di conformità recante gli elementi indicati nell'allegato II, tenendo conto delle prescrizioni previste nell'allegato di riferimento (allegato VIII, IX o XI secondo i casi); c) conservare una copia della dichiarazione di conformità per dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del componente di sicurezza. 2. Prima della commercializzazione di un ascensore, questo deve avere costituito oggetto di una delle seguenti procedure: i) Qualora esso sia stato progettato in conformità ad un ascensore sottoposto all'esame «CE» del tipo di cui all'allegato V, esso è costruito, installato e provato attuando - il controllo finale di cui all'allegato VI oppure - il sistema di garanzia qualità di cui all'allegato XII oppure - il sistema di garanzia qualità di cui all'allegato XIV. Le procedure relative alle fasi di progettazione e costruzione, da un lato, e quelle di installazione e di prova, dall'altro lato, possono essere compiute sullo stesso ascensore. ii) Qualora esso sia stato progettato in conformità ad un ascensore modello sottoposto all'esame «CE» del tipo di cui all'allegato V, esso è costruito, installato e provato attuando - il controllo finale di cui all'allegato VI oppure - il sistema di garanzia qualità di cui all'allegato XII oppure - il sistema di garanzia qualità di cui all'allegato XIV. iii) Qualora esso sia stato progettato in conformità ad un ascensore per il quale sia stato attuato un sistema di garanzia qualità conforme all'allegato XIII, integrato da un controllo del progetto ove questo non sia interamente conforme alle norme armonizzate, esso è costruito, installato e provato attuando - il controllo finale di cui all'allegato VI oppure - il sistema di garanzia qualità di cui all'allegato XII oppure - il sistema di garanzia qualità di cui all'allegato XIV. iv) Essere stato sottoposto alla procedura di verifica dell'unità, di cui all'allegato X, ad opera di un organismo notificato. v) Essere stato sottoposto alle procedure garanzia di qualità di cui all'allegato XIII, integrate da un controllo del progetto se quest'ultimo non è interamente conforme alle norme armonizzate. Nei casi di cui ai punti i), ii) e iii), la persona responsabile del progetto deve fornire alla persona responsabile della costruzione, dell'installazione e delle prove, tutta la documentazione e le indicazioni necessarie affinché queste operazioni si possano svolgere in piena sicurezza. 3. In tutti i casi menzionati al paragrafo 2, - l'installatore appone la marcatura CE all'ascensore e redige una dichiarazione di conformità recante gli elementi indicati nell'allegato II, tenendo conto delle prescrizioni previste nell'allegato di riferimento (allegato VI, X, XII, XIII o XIV secondo i casi), - l'installatore deve conservare una copia della dichiarazione di conformità per dieci anni a decorrere dalla data della commercializzazione dell'ascensore, - la Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere dall'installatore, su richiesta, una copia della dichiarazione di conformità e dei verbali delle prove relative all'esame finale. 4. a) Qualora gli ascensori o i componenti di sicurezza costituiscano oggetto di altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica anche che gli ascensori o i componenti di sicurezza si presumono conformi alle disposizioni di queste altre direttive. b) Tuttavia, nel caso in cui una o più di dette direttive lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che gli ascensori o i componenti di sicurezza sono conformi soltanto alle disposizioni delle direttive applicate dall'installatore o dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti alle direttive applicate, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione stabiliti dalle direttive e che accompagnano l'ascensore o il componente di sicurezza. 5. Qualora né l'installatore dell'ascensore né il fabbricante del componente di sicurezza, né il suo mandatario stabilito nella Comunità abbiano soddisfatto gli obblighi previsti dai paragrafi precedenti, tali obblighi incombono alla persona che commercializza l'ascensore o il componente di sicurezza sul mercato comunitario. Gli stessi obblighi incombono a chi costruisce l'ascensore o il componente di sicurezza per uso personale. Articolo 9 1. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi da esso designati per espletare le procedure di cui all'articolo 8, nonché i compiti specifici e le procedure d'esame per i quali tali organismi sono stati designati e i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, per informazione, un elenco degli organismi notificati in cui figurano i loro numeri di identificazione, nonché i compiti per i quali sono stati notificati. Essa provvede all'aggiornamento di tale elenco. 2. Per la valutazione degli organismi notificati, gli Stati membri applicano i criteri previsti nell'allegato VII. Si presume che gli organismi che soddisfano ai parametri di valutazione previsti nelle norme armonizzate pertinenti rispondano a tali criteri. 3. Uno Stato membro che abbia notificato un determinato organismo revoca la notifica qualora constati che l'organismo stesso non soddisfa più ai criteri di cui all'allegato VII. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. CAPITOLO III Marcatura CE Articolo 10 1. La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali «CE». L'allegato III riporta il modello da utilizzare. 2. La marcatura CE deve essere apposta in ogni cabina di ascensore in modo chiaro e visibile conformemente al punto 5 dell'allegato I e deve altresì essere apposta su ciascun componente di sicurezza elencato nell'allegato IV o, se ciò non è possibile, su un'etichetta fissata al componente di sicurezza. 3. È vietato apporre sugli ascensori o sui componenti di sicurezza marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sugli ascensori o sui componenti di sicurezza può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE. 4. Fatto salvo l'articolo 7: a) ogni constatazione da parte di uno Stato membro di apposizione indebita della marcatura CE comporta, per l'installatore dell'ascensore, il fabbricante del componente di sicurezza o il mandatario di quest'ultimo stabilito nella Comunità, l'obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE e di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro stesso; b) nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro deve prendere tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato di detto componente di sicurezza o a garantirne il ritiro dal commercio, vietare l'utilizzazione dell'ascensore e informare gli altri Stati membri secondo le procedure previste all'articolo 7, paragrafo 4. CAPITOLO IV Disposizioni finali Articolo 11 Qualsiasi decisione presa in applicazione della presente direttiva che limiti - la commercializzazione e/o la messa in servizio e/o l'utilizzazione dell'ascensore, - la commercializzazione e/o la messa in servizio del componente di sicurezza, deve essere dettagliatamente motivata. Essa è notificata senza indugio all'interessato con l'indicazione delle procedure di ricorso ammesse dalle legislazioni in vigore nello Stato membro di cui trattasi e dei termini entro cui tali ricorsi devono essere presentati. Articolo 12 La Commissione provvede affinché siano resi disponibili i dati su tutte le decisioni pertinenti relative all'attuazione della presente direttiva. Articolo 13 Le direttive 84/528/CEE e 84/529/CEE sono abrogate con effetto dal 1° luglio 1999. Articolo 14 La presente direttiva è una direttiva ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE per quel che riguarda gli aspetti connessi con l'installazione degli ascensori. Articolo 15 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, prima del 1° gennaio 1997, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Essi applicano dette disposizioni a decorrere dal 1° luglio 1997. 2. Gli Stati membri ammettono, sino al 30 giugno 1999, - la commercializzazione e la messa in servizio di ascensori, - la commercializzazione e la messa in servizio di componenti di sicurezza, conformi alle normative vigenti nel loro territorio alla data di adozione della presente direttiva. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 16 Entro il 30 giugno 2002, la Commissione riesamina, in consultazione con il comitato di cui all'articolo 6, paragrafo 3 e sulla scorta delle relazioni trasmesse dagli Stati membri, il funzionamento delle procedure previste dalla presente direttiva e presenta, se del caso, le opportune proposte di modifica. Articolo 17 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 29 giugno 1995. Per il Parlamento europeo Il Presidente K. HAENSCH Per il Consiglio Il Presidente M. BARNIER (1) GU n. C 62 dell'11. 3. 1992, pag. 4 e GU n. C 180 del 2. 7. 1993, pag. 11. (2) GU n. C 287 del 4. 11. 1992, pag. 2. (3) Parere del Parlamento europeo del 29 ottobre 1992 (GU n. C 305 del 23. 11. 1992, pag. 114), posizione comune del Consiglio del 16 giugno 1994 (GU n. C 232 del 20. 8. 1994, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 28 settembre 1994 (GU n. C 305 del 31. 10. 1994, pag. 48). (4) GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 86. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/486/CEE (GU n. L 270 del 2. 10. 1990, pag. 21). (5) GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 72. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 88/665/CEE (GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 42). (6) GU n. L 384 del 31. 12. 1986, pag. 12. (7) GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 16. (8) GU n. L 134 del 20. 6. 1995, pag. 37. (9) GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 23. (1) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/10/CE del Parlamento e del Consiglio (GU n. L 100 del 19. 4. 1994, pag. 30). (2) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12. ALLEGATO I REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE E ALLA COSTRUZIONE DEGLI ASCENSORI E DEI COMPONENTI DI SICUREZZA OSSERVAZIONI PRELIMINARI 1. Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di sicurezza e di salute si applicano soltanto se sussiste il rischio corrispondente per l'ascensore o per il componente di sicurezza in questione allorché viene utilizzato alle condizioni previste dall'installatore dell'ascensore o dal fabbricante del componente di sicurezza. 2. I requisiti essenziali di sicurezza e di salute elencati nella direttiva sono inderogabili. Tuttavia, tenuto conto dello stato della tecnica, gli obiettivi da essi prefissi possono non essere raggiunti. In questo caso e nella misura del possibile l'ascensore o il componente di sicurezza deve essere progettato e costruito per tendere verso tali obiettivi. 3. Il fabbricante del componente di sicurezza e l'installatore dell'ascensore hanno l'obbligo di effettuare un'analisi dei rischi per individuare tutti quelli che concernono il loro prodotto; devono, inoltre, progettarlo e costruirlo tenendo presente tale analisi. 4. Conformemente all'articolo 14 i requisiti essenziali della direttiva 89/106/CEE, non richiamati nella presente direttiva, si applicano agli ascensori. 1. CONSIDERAZIONI GENERALI 1.1. Applicazione della direttiva 89/392/CEE, modificata dalle direttive 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE Allorquando il rischio corrispondente sussiste, e non è trattato nel presente allegato, si applicano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 89/392/CEE. In ogni caso, si applica il requisito essenziale di cui al punto 1.1.2 dell'allegato I della direttiva 83/392/CEE. 1.2. Cabina La cabina deve essere progettata e costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone e al carico nominale dell'ascensore fissati dall'installatore. Se l'ascensore è destinato al trasporto di persone e le dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita in modo da non ostacolare o impedire tramite le sue caratteristiche strutturali l'accesso e l'uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l'utilizzazione. 1.3. Elementi di sospensione e elementi di sostegno Gli elementi di sospensione e/o sostegno della cabina, compresi i collegamenti e gli attacchi terminali, devono essere studiati e progettati in modo da garantire un adeguato livello di sicurezza totale e ridurre al minimo il rischio di caduta della cabina, tenendo conto delle condizioni di utilizzazione, dei materiali impiegati e delle condizioni di fabbricazione. Qualora per la sospensione della cabina si utilizzino funi o catene, devono esserci almeno due funi o catene indipendenti l'una dall'altra, ciascuna con un proprio sistema di attacco. Tali funi o catene non devono comportare né raccordi, né impiombature, eccetto quelli necessari al loro fissaggio o al loro allacciamento. 1.4. Controllo delle sollecitazioni (compresa la velocità eccessiva) 1.4.1. Gli ascensori devono essere progettati, costruiti e installati in modo da rendere senza effetto l'ordine di comando dei movimenti qualora il carico superi il valore nominale. 1.4.2. Gli ascensori devono essere dotati di un dispositivo limitatore di velocità eccessiva. Detti requisiti non si applicano agli ascensori che, per la progettazione del sistema di azionamento, non possono raggiungere una velocità eccessiva. 1.4.3. Gli ascensori a velocità elevata devono essere dotati di un dispositivo di controllo e di regolazione della velocità. 1.4.4. Gli ascensori con puleggia di frizione devono essere progettati in modo che sia assicurata la stabilità delle funi di trazione sulla puleggia. 1.5. Motore 1.5.1. Ciascun ascensore destinato al trasporto di persone deve avere un proprio macchinario. Questo requisito non concerne gli ascensori in cui i contrappesi siano sostituiti da una seconda cabina. 1.5.2. L'installatore dell'ascensore deve prevedere che il macchinario e i dispositivi associati di un ascensore non siano accessibili tranne che per la manutenzione e per i casi di emergenza. 1.6. Comandi 1.6.1. I comandi degli ascensori destinati al trasporto dei disabili non accompagnati devono essere opportunamente progettati e disposti. 1.6.2. La funzione dei comandi deve essere chiaramente indicata. 1.6.3. I circuiti di azionamento di una batteria di ascensori possono essere destinati o interconnessi. 1.6.4. Il materiale elettrico deve essere installato e collegato in modo che: - sia impossibile fare confusione con circuiti non appartenenti all'ascensore, - l'alimentazione di energia possa essere commutata sotto carico, - i movimenti dell'ascensore dipendano da meccanismi di sicurezza collocati in un circuito di comando a sicurezza intrinseca, - un guasto all'impianto elettrico non provochi una situazione pericolosa. 2. RISCHI PER LE PERSONE AL DI FUORI DELLA CABINA 2.1. L'ascensore deve essere progettato e costruito in modo che l'accesso al volume percorso dalla cabina sia impedito, tranne che per la manutenzione e i casi di emergenza. Prima che una persona si trovi in tale volume, l'utilizzo normale dell'ascensore deve essere reso impossibile. 2.2. L'ascensore deve essere progettato e costruito in modo da impedire il rischio di schiacciamento quando la cabina venga a trovarsi in una posizione estrema. Si raggiunge questo obiettivo mediante uno spazio libero o un volume di rifugio oltre le posizioni estreme. Tuttavia, in casi eccezionali, lasciando agli Stati membri le possibilità di dare il proprio accordo preventivo, in particolare in edifici già esistenti, le autorità competenti possono prevedere altri mezzi appropriati per evitare tale rischio se la soluzione precedente è irrealizzabile. 2.3. Gli accessi di piano per l'entrata e l'uscita della cabina devono essere muniti di porte di piano aventi una resistenza meccanica sufficiente in funzione delle condizioni di uso previste. Nel funzionamento normale, un dispositivo di interbloccaggio deve rendere impossibile: - un movimento della cabina comandato deliberatamente o no se non sono chiuse e bloccate tutte le porte di piano; - l'apertura di una porta di piano se la cabina non si è fermata ed è al di fuori della zona di piano prevista a tal fine. Tuttavia, tutti i movimenti di ripristino del livello al piano con porte aperte sono ammessi nelle zone definite a condizione che la velocità di tale ripristino sia controllata. 3. RISCHI PER LE PERSONE NELLA CABINA 3.1. Le cabine degli ascensori devono essere completamente chiuse da pareti cieche, compresi pavimenti e soffitti, ad eccezione di aperture di ventilazione, e dotate di porte cieche. Le porte delle cabine devono essere progettate ed installate in modo che la cabina non possa effettuare alcun movimento, tranne quelli di ripristino del livello di cui al punto 2.3, terzo comma, se le porte non sono chiuse, e si fermi in caso di apertura delle porte. Le porte delle cabine devono rimanere chiuse e bloccate in caso di arresto tra due livelli se esiste un rischio di caduta tra la cabina e le difese del vano o in mancanza di difese del vano. 3.2. In caso di guasto dell'alimentazione di energia o dei componenti, l'ascensore deve essere dotato di dispositivi destinati ad impedire la caduta libera della cabina o movimenti ascendenti incontrollati di essa. Il dispositivo che impedisce la caduta libera della cabina deve essere indipendente dagli elementi di sospensione della cabina. Tale dispositivo deve essere in grado di arrestare la cabina con il suo carico nominale ed alla velocità massima prevista dall'installatore dell'ascensore. L'arresto dovuto all'azione di detto dispositivo non deve provocare una decelerazione pericolosa per gli occupanti, in tutte le condizioni di carico. 3.3. Devono essere installati ammortizzatori tra il fondo del vano di corsa ed il pavimento della cabina. In questo caso lo spazio libero previsto al punto 2.2 deve essere misurato con gli ammortizzatori completamente compressi. Detto requisito non si applica agli ascensori la cui cabina, per la progettazione del sistema di azionamento, non può invadere lo spazio libero previsto al paragrafo 2.2. 3.4. Gli ascensori devono essere progettati e costruiti in modo da poter essere messi in movimento soltanto se il dispositivo di cui al punto 3.2 è in posizione operativa. 4. ALTRI RISCHI 4.1. Quando sono motorizzate, le porte di piano, le porte delle cabine, o l'insieme di esse, devono essere munite di un dispositivo che eviti i rischi di schiacciamento durante il loro movimento. 4.2. Quando debbono contribuire alla protezione dell'edificio contro l'incendio, le porte di piano, incluse quelle che comprendono parti vetrate, debbono presentare un'adeguata resistenza al fuoco, caratterizzata dalla loro integrità e dalle loro proprietà relative all'isolamento (non propagazione della fiamma) e alla trasmissione di calore (irraggiamento termico). 4.3. Gli eventuali contrappesi devono essere installati in modo da evitare qualsiasi rischio di collisione con la cabina o di caduta sulla stessa. 4.4. Gli ascensori devono essere dotati di mezzi che consentano di liberare e di evacuare le persone imprigionate nella cabina. 4.5. Le cabine devono essere munite di mezzi di comunicazione bidirezionali che consentano di ottenere un collegamento permanente con un servizio di pronto intervento. 4.6. Gli ascensori devono essere progettati e costruiti in modo che, se la temperatura nel locale del macchinario supera quella massima prevista dall'installatore dell'ascensore, essi possano terminare i movimenti in corso e non accettino nuovi ordini di manovra. 4.7. Le cabine devono essere progettate e costruite in modo da assicurare un'aerazione sufficiente ai passeggeri, anche in caso di arresto prolungato. 4.8. Nella cabina vi deve essere un'illuminazione sufficiente durante l'uso o quando una porta è aperta; inoltre deve esistere un'illuminazione di emergenza. 4.9. I mezzi di comunicazione di cui al paragrafo 4.5 e l'illuminazione di emergenza di cui al paragrafo 4.8 devono essere progettati e costruiti per poter funzionare anche in caso di mancanza di energia normale di alimentazione. Il loro tempo di funzionamento deve essere sufficiente per consentire il normale svolgimento delle operazioni di soccorso. 4.10. Il circuito di comando degli ascensori utilizzabili in caso di incendio deve essere progettato e costruito in modo che si possa evitarne l'arresto ad alcuni piani e consentire il controllo preferenziale dell'ascensore da parte delle squadre di soccorso. 5. MARCATURA 5.1. Oltre alle indicazioni minime prescritte per qualsiasi macchina conformemente al punto 1.7.3 dell'allegato I della direttiva 89/392/CEE, ogni cabina deve essere dotata di una targa ben visibile nella quale siano chiaramente indicati il carico nominale di esercizio in chilogrammi ed il numero massimo di persone che possono prendervi posto. 5.2. Se l'ascensore è progettato in modo tale che le persone imprigionate nella cabina possano liberarsi senza ricorrere ad aiuto esterno, le istruzioni relative devono essere chiare e visibili nella cabina. 6. ISTRUZIONI PER L'USO 6.1. I componenti di sicurezza di cui all'allegato IV devono essere corredati di un libretto d'istruzioni redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro dell'installatore dell'ascensore o in un'altra lingua comunitaria dallo stesso accettata, di modo che: - il montaggio, - i collegamenti, - la regolazione, - la manutenzione, possano essere effettuati correttamente e senza rischi. 6.2. Ogni ascensore deve essere accompagnato da una documentazione redatta nella/e lingua/e ufficiale/i della Comunità; essa/e può/possono essere determinata/e, in conformità del trattato, dallo Stato membro in cui l'ascensore è installato. Detta documentazione comprende almeno: - un libretto di istruzioni contenente i disegni e gli schemi necessari all'utilizzazione normale, nonché alla manutenzione, all'ispezione, alla riparazione, alle verifiche periodiche ed alla manovra di soccorso di cui al punto 4.4; - un registro sul quale si possono annotare le riparazioni e, se del caso, le verifiche periodiche. ALLEGATO II A. Contenuto della dichiarazione CE di conformità per i componenti di sicurezza (1) La dichiarazione CE di conformità deve comprendere i seguenti elementi: - nome e indirizzo del fabbricante dei componenti di sicurezza (2); - eventualmente, nome e indirizzo del suo mandatario stabilito nella Comunità (2); - descrizione del componente di sicurezza, designazione del tipo o della serie, eventuale numero di serie; - funzione di sicurezza esercitata dal componente, qualora essa non risulti evidente dalla descrizione; - anno di fabbricazione del componente di sicurezza; - tutte le disposizioni pertinenti cui soddisfa il componente di sicurezza; - eventualmente, richiamo alle norme armonizzate di riferimento; - eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame CE del tipo, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii); - eventualmente, riferimento all'attestato CE del tipo rilasciato da detto organismo notificato; - eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato i controlli di produzione in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto ii); - eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha controllato il sistema di garanzia qualità applicato dal fabbricante ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto iii); - identificazione del firmatario autorizzato ad impegnare il fabbricante dei componenti di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità. B. Contenuto della dichiarazione CE di conformità per gli ascensori installati (3) La dichiarazione CE di conformità deve comprendere i seguenti elementi: - nome e indirizzo dell'installatore dell'ascensore (4); - descrizione dell'ascensore, designazione del tipo o della serie, numero di serie e indirizzo in cui l'ascensore è installato; - anno di installazione dell'ascensore; - tutte le disposizioni pertinenti cui soddisfa l'ascensore; - eventualmente, richiamo alle norme armonizzate di riferimento; - eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame CE del tipo dell'ascensore modello, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, punti i) e ii); - eventualmente, riferimento all'attestato CE del tipo; - eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato la verifica CE dell'ascensore in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, punto iv); - eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame finale dell'ascensore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, primo trattino dei punti i), ii) e iii); - eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha verificato il sistema di garanzia qualità attuato dall'installatore in conformità all'articolo 8, paragrafo 2, secondo e terzo trattino dei punti i), ii), iii) e del punto v); - identificazione del firmatario autorizzato ad impegnare l'installatore dell'ascensore. (1) La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua delle istruzioni per l'uso di cui all'allegato I, paragrafo 6.1, a macchina o in stampatello. (2) Ragione sociale e indirizzo completo; se si tratta del mandatario, indicare anche la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante dei componenti di sicurezza. (3) La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua delle istruzioni per l'uso di cui all'allegato I, paragrafo 6.2, a macchina o in stampatello. (4) Ragione sociale e indirizzo completo. ALLEGATO III MARCATURA CE DI CONFORMITÀ La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali «CE», secondo il simbolo grafico che segue: >RIFERIMENTO A UN FILM> In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo di cui sopra. I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm. Per i componenti di sicurezza di piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione minima. La marcatura CE è accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato nel quadro delle: - procedure di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto ii) o iii), - procedure di cui all'articolo 8, paragrafo 2. ALLEGATO IV ELENCO DEI COMPONENTI DI SICUREZZA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1 E ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1 1. Dispositivi di bloccaggio delle porte di piano. 2. Dispositivi paracadute di cui al paragrafo 3.2 dell'allegato I che impediscono la caduta della cabina o movimenti ascendenti incontrollati. 3. Dispositivi di limitazione di velocità eccessiva. 4. a) Ammortizzatori ad accumulazione di energia: - o a caratteristica non lineare, - o con smorzamento del movimento di ritorno. b) Ammortizzatori a dissipazione di energia. 5. Dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando sono utilizzati come dispositivi paracadute. 6. Dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di interruttori di sicurezza con componenti elettronici. ALLEGATO V ESAME CE DEL TIPO (Modulo B) A. Esame CE del tipo di componenti di sicurezza 1. L'esame CE del tipo è la procedura con cui un organismo notificato accerta e dichiara che un esemplare rappresentativo di un componente di sicurezza permetterà all'ascensore sul quale sarà correttamente montato di soddisfare le disposizioni della direttiva ad esso relative. 2. La domanda di esame CE del tipo dev'essere presentata dal fabbricante del componente di sicurezza o dal suo mandatario stabilito nella Comunità ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: - il nome e l'indirizzo del fabbricante del componente di sicurezza e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo, nonché il luogo di fabbricazione dei componenti di sicurezza, - una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato, - la documentazione tecnica, - un esemplare rappresentativo del componente di sicurezza o l'indicazione del luogo in cui può essere esaminato. L'organismo notificato può, giustificando la domanda, richiedere altri esemplari. 3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del componente di sicurezza e la sua idoneità a far sì che l'ascensore su cui sarà correttamente montato soddisfi le disposizioni della direttiva. La documentazione tecnica riporta i seguenti elementi eventualmente necessari alla valutazione della conformità: - una descrizione generale del componente di sicurezza, compresi il campo di impiego (in particolare gli eventuali limiti di velocità, il carico, l'energia) e le condizioni (in particolare ambiente a rischio di espansione, intemperie); - disegni o schemi di progettazione e di fabbricazione; - il o i requisiti essenziali considerati e la soluzione adottata per soddisfarli (ad esempio, norma armonizzata); - gli eventuali risultati di prova o di calcolo eseguiti o fatti eseguire dal fabbricante; - un esemplare delle istruzioni per il montaggio dei componenti di sicurezza; - le disposizioni che saranno adottate durante la fabbricazione per garantire la conformità dei componenti di sicurezza di serie con il componente di sicurezza esaminato. 4. L'organismo notificato: - esamina la documentazione tecnica per giudicare se soddisfa gli scopi voluti; - esamina i componenti di sicurezza per verificarne la conformità con la documentazione tecnica; - effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante del componente di sicurezza soddisfano i requisiti della direttiva e consentono al componente di sicurezza, correttamente montato su un ascensore, di svolgere la sua funzione. 5. Se l'esemplare rappresentativo del componente di sicurezza è conforme alle relative disposizioni della direttiva, l'organismo notificato rilascia un attestato di esame CE del tipo al richiedente. L'attestato deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante del componente di sicurezza, le conclusioni dell'esame, le condizioni di validità del certificato e i dati necessari all'identificazione del tipo approvato. La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere una copia dell'attestato e, su richiesta motivata, una copia della documentazione tecnica e dei verbali degli esami, dei calcoli o delle prove eseguiti. Se al fabbricante viene negato il rilascio di un attestato CE del tipo, l'organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto. Deve essere prevista una procedura di ricorso. 6. Il fabbricante del componente di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità informa l'organismo notificato di qualsiasi modifica, anche se minima, apportata o prevista del componente di sicurezza approvato, comprese eventuali nuove estensioni o varianti non precisate nella documentazione tecnica iniziale (cfr. punto 3, primo trattino). L'organismo notificato esamina tali modifiche e informa il richiedente se l'attestato di esame CE del tipo rimane valido (1). 7. Ogni organismo notificato comunica agli Stati membri e agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti: - gli attestati di esame CE del tipo rilasciati; - gli attestati di esame CE del tipo ritirati. Inoltre, ciascun organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili concernenti gli attestati di esame CE del tipo da esso ritirati. 8. L'attestato di esame CE del tipo, la documentazione e la corrispondenza relativa alle procedure di esame CE del tipo sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in una lingua da questo accettata. 9. Il fabbricante del componente di sicurezza o il suo mandatario conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame CE del tipo e dei loro allegati per 10 anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del componente di sicurezza. Nel caso in cui né il fabbricante di un componente di sicurezza né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del componente di sicurezza sul mercato comunitario. B. Esame CE del tipo di ascensore 1. L'esame CE del tipo è la procedura con cui un organismo notificato accerta e dichiara che un ascensore modello o un ascensore per il quale non sia prevista alcuna estensione o variante soddisfa le disposizioni della direttiva. 2. La domanda di esame CE del tipo dev'essere presentata dall'installatore dell'ascensore ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: - il nome e l'indirizzo dell'installatore dell'ascensore, - una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato, - la documentazione tecnica, - l'indicazione del luogo in cui il modello di ascensore può essere esaminato. Quest'ultimo deve comprendere le parti terminali e servire almeno tre livelli (alto, basso e intermedio). 3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell'ascensore alle disposizioni della direttiva nonché di comprenderne la progettazione e il funzionamento. La documentazione riporta i seguenti elementi eventualmente necessari alla valutazione della conformità: - una descrizione generale del modello di ascensore. La documentazione tecnica deve indicare chiaramente tutte le possibilità di estensione offerte dal modello di ascensore presentato all'esame (cfr. articolo 1, paragrafo 4); - disegni o schemi di progettazione e di fabbricazione; - i requisiti essenziali considerati e la soluzione adottata per soddisfarli (ad esempio, norma armonizzata); - una copia delle dichiarazioni CE di conformità dei componenti di sicurezza utilizzati nella fabbricazione dell'ascensore; - gli eventuali risultati di prova o di calcolo eseguiti o fatti eseguire dal fabbricante; - un esemplare delle istruzioni per l'uso dell'ascensore; - le disposizioni che saranno adottate per l'installazione al fine di garantire la conformità dell'ascensore di serie alle disposizioni della direttiva. 4. L'organismo notificato: - esamina la documentazione tecnica per giudicare se soddisfa gli scopi voluti; - esamina l'ascensore modello per verificarne la conformità con la documentazione tecnica; - effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate dall'installatore dell'ascensore soddisfano i requisiti della direttiva e fanno sì che l'ascensore li rispetti. 5. Se l'ascensore modello è conforme alle disposizioni della direttiva, l'organismo notificato rilascia un attestato di esame CE del tipo al richiedente. L'attestato deve contenere il nome e l'indirizzo dell'installatore dell'ascensore, le conclusioni dell'esame, le condizioni di validità del certificato e i dati necessari all'identificazione del tipo approvato. La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere una copia dell'attestato e, su richiesta motivata, una copia della documentazione tecnica e dei verbali degli esami, dei calcoli o delle prove eseguiti. Se al fabbricante viene negato il rilascio di un attestato di esame del tipo, l'organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto. Deve essere prevista una procedura di ricorso. 6. L'installatore dell'ascensore informa l'organismo notificato di qualsiasi modifica, anche se minima, apportata o prevista dell'ascensore approvato, comprese eventuali nuove estensioni o varianti non precisate nella documentazione tecnica iniziale (cfr. punto 3, primo trattino). L'organismo notificato esamina tali modifiche e informa il richiedente se l'attestato di esame CE del tipo rimane valido (1). 7. Ogni organismo notificato comunica agli Stati membri le informazioni utili riguardanti: - gli attestati di esame CE del tipo rilasciati, - gli attestati di esame CE del tipo ritirati. Inoltre ciascun organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili concernenti gli attestati di esame «CE» del tipo da esso ritirati. 8. L'attestato di esame «CE» del tipo, la documentazione e la corrispondenza relativa alle procedure di esame «CE» del tipo sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in una lingua da questo accettata. 9. L'installatore dell'ascensore conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame «CE» del tipo e dei loro allegati per 10 anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione dell'ascensore conforme all'ascensore modello. (1) Se lo reputa necessario, l'organismo notificato può rilasciare un complemento dell'attestato iniziale di esame CE del tipo o richiedere la presentazione di un'altra domanda. (1) Se lo reputa necessario, l'organismo notificato può rilasciare un complemento dell'attestato iniziale di esame CE del tipo o richiedere la presentazione di un'altra domanda. ALLEGATO VI ESAME FINALE 1. L'esame finale è la procedura con cui l'installatore dell'ascensore che soddisfa gli obblighi del punto 2 accerta e dichiara che l'ascensore commercializzato soddisfa i requisiti della direttiva. L'installatore dell'ascensore appone la marcatura CE nella cabina di ogni ascensore e redige una dichiarazione CE di conformità. 2. L'installatore dell'ascensore fa il necessario perché l'ascensore commercializzato sia conforme all'ascensore modello descritto nell'attestato di esame CE del tipo e soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e salute ad esso applicabili. 3. L'installatore dell'ascensore conserva copia della dichiarazione CE di conformità e dell'attestato di esame finale di cui al paragrafo 6 per 10 anni a decorrere dalla commercializzazione dell'ascensore. 4. Un organismo notificato scelto dall'installatore dell'ascensore esegue o fa eseguire l'esame finale dell'ascensore destinato alla commercializzazione. Sono eseguiti l'esame e le prove appropriati definiti dalla o dalle norme applicabili di cui all'articolo 5 della direttiva, o prove equivalenti, per verificare la conformità dell'ascensore ai corrispondenti requisiti della direttiva. Detti controlli e prove comprendono in particolare: a) esame della documentazione per verificare se l'ascensore è conforme all'ascensore modello approvato in conformità dell'allegato V, parte B; b) - funzionamento dell'ascensore a vuoto e a pieno carico nominale per assicurarsi del montaggio a regola d'arte e del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza (fine corsa, bloccaggi, ecc.); - funzionamento dell'ascensore a pieno carico nominale e a vuoto per assicurarsi del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza in caso di mancanza di energia; - prova statica con un carico uguale a 1,25 volte il carico nominale. Il carico nominale è quello indicato al paragrafo 5 dell'allegato I. Dopo tali prove, l'organismo notificato si accerta che non si siano prodotti deformazioni o deterioramenti che possono compromettere l'utilizzazione dell'ascensore. 5. L'organismo notificato riceve una documentazione comprendente: - il progetto d'insieme dell'ascensore; - i disegni e gli schemi necessari all'esame finale e in particolare gli schemi dei circuiti di comando; - un esemplare delle istruzioni per l'uso di cui al paragrafo 6.2 dell'allegato I. L'organismo notificato non può esigere disegni dettagliati o informazioni precise non necessari per la verifica della conformità dell'ascensore da commercializzare con l'ascensore modello descritto nella dichiarazione di esame CE del tipo. 6. Se l'ascensore soddisfa le disposizioni della direttiva, l'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione a lato della marcatura CE, conformemente all'allegato III, e redige un attestato di esame finale che riporta i controlli e le prove eseguiti. L'organismo notificato compila le pagine corrispondenti del registro di cui al punto 6.2 dell'allegato I. Se nega il rilascio dell'attestato di esame finale, l'organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto e suggerire i mezzi per ottenere il rilascio. Nel richiedere nuovamente l'esame finale, l'installatore dell'ascensore deve rivolgersi al medesimo organismo notificato. 7. L'attestato di esame finale, la documentazione e la corrispondenza relativi alle procedure di esame sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha sede l'organismo notificato o in una lingua da questo accettata. ALLEGATO VII CRITERI MINIMI CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI DAGLI STATI MEMBRI PER LA NOTIFICA DEGLI ORGANISMI 1. L'organismo, il suo direttore ed il personale incaricato delle operazioni di verifica non possono essere né il progettista, né il costruttore, né il fornitore, né il fabbricante dei componenti di sicurezza o l'installatore degli ascensori oggetto del controllo, né il mandatario di una di queste persone. Analogamente l'organismo, il suo direttore ed il personale incaricato della vigilanza dei sistemi di garanzia qualità di cui all'articolo 8 della direttiva non possono essere né il progettista, né il costruttore, né il fornitore, né il fabbricante dei componenti di sicurezza o l'installatore degli ascensori oggetto del controllo, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire né direttamente, né in veste di mandatari nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali componenti di sicurezza o nell'installazione di detti ascensori. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche fra il fabbricante dei componenti di sicurezza o l'installatore dell'ascensore e l'organismo. 2. L'organismo ed il personale incaricato del controllo devono eseguire le operazioni di controllo o di vigilanza con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e devono essere liberi da qualsiasi pressione o incitamento, soprattutto di natura finanziaria, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati del controllo, in particolare se proveniente da persone o gruppi di persone interessati ai risultati del controllo o della vigilanza. 3. L'organismo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari per svolgere adeguatamente le funzioni tecniche ed amministrative connesse con l'esecuzione dei controlli o della vigilanza; esso deve poter disporre anche del materiale necessario per le verifiche eccezionali. 4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere: - una buona formazione tecnica e professionale; - una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che esso esegue e una pratica sufficiente di tali controlli; - le capacità necessarie per redigere gli attestati, i verbali e le relazioni che costituiscono il risvolto concreto dei controlli eseguiti. 5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato del controllo. La retribuzione di ciascun addetto non deve essere commisurata né al numero dei controlli effettuati, né ai risultati di tali controlli. 6. L'organismo deve stipulare un'assicurazione di responsabilità civile, salvo quando tale responsabilità è coperta dallo Stato in base alle leggi nazionali o quando i controlli sono effettuati direttamente dallo Stato membro. 7. Il personale dell'organismo è vincolato dal segreto professionale in ordine a tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni (salvo nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui esercita la sua attività), nel quadro della direttiva o di qualsiasi disposizione di diritto interno che le dia efficacia. ALLEGATO VIII GARANZIA QUALITÀ PRODOTTI (Modulo E) 1. La garanzia qualità prodotti è la procedura con cui il fabbricante del componente di sicurezza che soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 accerta e dichiara che i componenti di sicurezza sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo, soddisfano i requisiti della direttiva che ad essi si applicano e sono idonei, se correttamente montati sull'ascensore, a consentire a quest'ultimo di ottemperare alle disposizioni della direttiva. Il fabbricante del componente di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE a ciascun componente di sicurezza e redige una dichiarazione CE di conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al paragrafo 4. 2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema di garanzia qualità approvato per il controllo finale e le prove del componente di sicurezza secondo quanto specificato al paragrafo 3, e dev'essere assoggettato alla sorveglianza di cui al paragrafo 4. 3. Sistema di garanzia qualità 3.1. Il fabbricante del componente di sicurezza presenta una domanda per la valutazione del suo sistema di garanzia qualità per i componenti di sicurezza interessati ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: - tutte le informazioni utili sui componenti di sicurezza previsti; - la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità; - la documentazione tecnica relativa ai componenti di sicurezza approvati e una copia degli attestati di esame CE del tipo. 3.2. Nel quadro del sistema di garanzia qualità ciascun componente di sicurezza viene esaminato e su di esso vengono effettuate opportune prove, fissate nelle norme relative di cui all'articolo 5, o prove equivalenti per verificarne la conformità ai requisiti della direttiva. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante dei componenti di sicurezza devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di garanzia qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e documenti aventi attinenza con la qualità. Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione: a) degli obiettivi di qualità; b) della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione e di qualità dei componenti di sicurezza; c) degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione; d) dei mezzi di controllo del funzionamento del sistema di garanzia qualità; e) della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc. 3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di garanzia qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di garanzia qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata (1). Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia degli apparecchi di sollevamento. La procedura di valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti del fabbricante dei componenti di sicurezza. La decisione viene notificata al fabbricante dei componenti di sicurezza. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. 3.4. Il fabbricante del componente di sicurezza si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 395L0016.1Il fabbricante dei componenti di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia qualità di qualsiasi previsto miglioramento del sistema. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato soddisfa ancora i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione. L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. 4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato 4.1. L'obiettivo della sorveglianza è di garantire che il fabbricante del componente di sicurezza soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato. 4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare: - la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità; - la documentazione tecnica; - altra documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc. 4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente dei controlli per assicurarsi che il fabbricante dei componenti di sicurezza mantenga ed utilizzi il sistema di garanzia qualità e fornisce al fabbricante dei componenti di sicurezza un rapporto sul controllo effettuato. 4.4. L'organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante dei componenti di sicurezza. In tale occasione, l'organismo notificato può effettuare o fare effettuare se necessario prove per verificare il corretto funzionamento del sistema di garanzia qualità; esso fornisce al fabbricante dei componenti di sicurezza un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione di prova. 5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per 10 anni dall'ultima data di fabbricazione del componente di sicurezza: - la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, terzo trattino; - gli adeguamenti di cui al punto 3.4, secondo comma; - le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo comma, e ai punti 4.3 e 4.4. 6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di garanzia qualità rilasciate o ritirate. (1) Tale norma armonizzata sarà la EN 29003, eventualmente completata per tener conto della specificità dei componenti di sicurezza. ALLEGATO IX GARANZIA QUALITÀ TOTALE (Modulo H) 1. La garanzia qualità totale è la procedura con cui il fabbricante dei componenti di sicurezza che soddisfa gli obblighi del punto 2 accerta e dichiara che i componenti di sicurezza soddisfano i requisiti della direttiva che ad essi si applicano e sono idonei, se correttamente montati sull'ascensore, a consentire a quest'ultimo di ottemperare alle disposizioni della presente direttiva. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE a ciascun componente di sicurezza e redige una dichiarazione CE di conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4. 2. Il fabbricante applica un sistema di garanzia qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale e il collaudo dei componenti di sicurezza secondo quanto specificato al paragrafo 3, ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4. 3. Sistema di garanzia qualità 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di garanzia qualità ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: - tutte le informazioni utili sui componenti di sicurezza; - la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità. 3.2. Il sistema di garanzia qualità deve garantire la conformità dei componenti di sicurezza ai requisiti della direttiva ad essi applicabili e consentire agli ascensori su cui essi saranno correttamente montati di ottemperare a dette disposizioni. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di note di politica aziendale, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di garanzia qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità. Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione: - degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità di progettazione e di qualità dei componenti di sicurezza; - delle specifiche tecniche di progettazione, incluse le norme che si intende applicare e, qualora non vengano applicate pienamente le norme di cui all'articolo 5, degli strumenti che permetteranno di garantire che siano soddisfatti i requisiti essenziali della direttiva che si applicano ai componenti di sicurezza; - delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo e verifica della progettazione che verranno applicati nella progettazione dei componenti di sicurezza; - delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici che si intende applicare nella fabbricazione, nel controllo di qualità e nella garanzia della qualità; - degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli; - della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale ecc.; - dei mezzi di controllo dell'ottenimento della qualità richiesta in materia di progettazione e di prodotto, e dell'efficacia di funzionamento del sistema di garanzia qualità. 3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di garanzia qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di garanzia qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata (1). Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia degli ascensori. La procedura di valutazione deve comprendere una visita agli impianti del fabbricante. La decisione viene notificata al fabbricante dei componenti di sicurezza. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. 3.4. Il fabbricante dei componenti di sicurezza si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione. L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. 4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato 4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante dei componenti di sicurezza soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato. 4.2. Il fabbricante dei componenti di sicurezza consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare: - la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità; - la documentazione prevista dalla sezione «Progettazione» del sistema di garanzia qualità, quali il risultato di analisi, calcoli, prove, ecc.; - la documentazione prevista dalla sezione «Fabbricazione» del sistema di garanzia qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc. 4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante dei componenti di sicurezza mantenga ed utilizzi il sistema di garanzia qualità e fornisce al fabbricante dei componenti di sicurezza un rapporto sulle verifiche effettuate. 4.4. L'organismo notificato può anche effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante dei componenti di sicurezza, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di garanzia qualità. Esso fornisce al fabbricante dei componenti di sicurezza un rapporto sulla visita e, se vi è stata prova, un rapporto sulla prova stessa. 5. Il fabbricante dei componenti di sicurezza, o il suo mandatario, per 10 anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del componente di sicurezza, tiene a disposizione delle autorità nazionali: - la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, secondo trattino; - le modifiche di cui al punto 3.4, secondo comma; - le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo comma, e ai punti 4.3 e 4.4. Nel caso in cui né il fabbricante dei componenti di sicurezza né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione dei componenti di sicurezza nel mercato comunitario. 6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le opportune informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di garanzia qualità rilasciate o ritirate. 7. La documentazione e la corrispondenza relative alle procedure di garanzia qualità totale sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in una lingua da questo accettata. (1) Tale norma armonizzata sarà la EN 29001, eventualmente completata per tener conto della specificità dei componenti di sicurezza. ALLEGATO X VERIFICA DI UN UNICO PRODOTTO (Modulo G) 1. La verifica di un unico prodotto è la procedura con cui l'installatore dell'ascensore accerta e dichiara che l'ascensore immesso sul mercato, cui è stato rilasciato l'attestato di conformità di cui al paragrafo 4, è conforme ai requisiti della direttiva. L'installatore dell'ascensore appone la marcatura CE nella cabina dell'ascensore e redige una dichiarazione CE di conformità. 2. L'installatore dell'ascensore presenta la domanda di verifica di un unico prodotto ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: - il nome e l'indirizzo dell'installatore dell'ascensore, nonché la località in cui è installato l'ascensore, - una dichiarazione scritta che precisa che la stessa domanda non è stata introdotta presso un altro organismo notificato, - la documentazione tecnica. 3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell'ascensore ai requisiti della direttiva, di comprendere il suo progetto, la sua installazione ed il suo funzionamento. Se necessario ai fini della valutazione della conformità, la documentazione tecnica contiene inoltre i seguenti elementi: - una descrizione generale dell'ascensore; - dei disegni o schemi di progettazione e di fabbricazione; - i requisiti essenziali in questione e la soluzione adottata per soddisfarli (ad esempio, norma armonizzata); - eventualmente, i risultati di prove o di calcoli eseguiti o fatti eseguire dall'installatore dell'ascensore; - un esemplare delle istruzioni per l'uso dell'ascensore; - la copia degli attestati di esame CE del tipo dei componenti di sicurezza utilizzati. 4. L'organismo notificato esamina la documentazione tecnica e l'ascensore ed esegue le prove opportune definite nella o nelle norme applicabili di cui all'articolo 5 della direttiva, o prove equivalenti, per verificarne la conformità ai corrispondenti requisiti della presente direttiva. Se l'ascensore è conforme alle disposizioni della direttiva, l'organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione a lato della marcatura CE, conformemente all'allegato III, e redige un attestato di conformità relativo alle prove effettuate. L'organismo notificato compila le pagine corrispondenti del registro di cui al punto 6.2 dell'allegato I. Se nega il rilascio dell'attestato di conformità, l'organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto e suggerire i mezzi per ottenere la conformità. Se chiede una nuova verifica, l'installatore dell'ascensore deve inoltrare la domanda allo stesso organismo notificato. 5. L'attestato di conformità, la documentazione e la corrispondenza relativi alle procedure di verifica di un unico prodotto sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in una lingua da questo accettata. 6. L'installatore dell'ascensore conserva con la documentazione tecnica una copia dell'attestato di conformità per dieci anni a decorrere dalla commercializzazione dell'ascensore. ALLEGATO XI CONFORMITÀ AL TIPO CON CONTROLLO PER CAMPIONE (Modulo C) 1. La conformità al tipo descrive la procedura con cui il fabbricante dei componenti di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità accerta e dichiara che i componenti di sicurezza sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo, soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili e sono idonei, se correttamente montati sull'ascensore, a consentire a quest'ultimo di ottemperare ai requisiti essenziali di sicurezza e salute della direttiva. Il fabbricante dei componenti di sicurezza, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appone la marcatura CE a ciascun componente di sicurezza e redige una dichiarazione CE di conformità. 2. Il fabbricante dei componenti di sicurezza prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità dei componenti di sicurezza prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e ai requisiti della direttiva ad essi applicabili. 3. Il fabbricante dei componenti di sicurezza o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione CE di conformità per 10 anni dall'ultima data di fabbricazione del componente di sicurezza. Nel caso in cui né il fabbricante dei componenti di sicurezza né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione dei componenti di sicurezza nel mercato comunitario. 4. Un organismo notificato scelto dal fabbricante dei componenti di sicurezza svolge o fa svolgere prove su campioni a intervalli casuali. Viene esaminato un adeguato campione di componenti di sicurezza finiti, prelevato sul posto dall'organismo notificato, e su di esso vengono effettuate opportune prove, precisate nelle norme relative di cui all'articolo 5, o prove equivalenti, per verificare la conformità della produzione con i corrispondenti requisiti della direttiva. Qualora uno o più esemplari dei componenti di sicurezza non risultino conformi, l'organismo notificato prende le opportune misure. Gli elementi da considerare per il controllo dei componenti di sicurezza saranno decisi di comune accordo da tutti gli organismi notificati incaricati di questa procedura, tenendo conto delle caratteristiche essenziali dei componenti di sicurezza di cui all'allegato IV. Il fabbricante appone, sotto la responsabilità dell'organismo notificato, il numero di identificazione di quest'ultimo nel corso della fabbricazione. 5. La documentazione e la corrispondenza relative alle procedure di controllo per campione di cui al paragrafo 4 sono redatte nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in una lingua da questo accettata. ALLEGATO XII GARANZIA QUALITÀ PRODOTTI PER GLI ASCENSORI (Modulo E) 1. La garanzia qualità prodotti è la procedura con cui l'installatore dell'ascensore che soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 accerta e dichiara che gli ascensori installati sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti della direttiva che ad essi si applicano. L'installatore dell'ascensore appone la marcatura CE a ciascun ascensore e redige una dichiarazione CE di conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al paragrafo 4. 2. L'installatore dell'ascensore deve utilizzare un sistema di garanzia qualità approvato per l'ispezione finale e le prove dell'ascensore, secondo quanto specificato al paragrafo 3, e deve essere assoggettato alla sorveglianza di cui al paragrafo 4. 3. Sistema di garanzia qualità 3.1. L'installatore dell'ascensore presenta una domanda per la valutazione del suo sistema di garanzia qualità per gli ascensori ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: - tutte le informazioni utili sugli ascensori in questione; - la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità; - la documentazione tecnica relativa agli ascensori approvati e una copia degli attestati di esame CE del tipo. 3.2. Nel quadro del sistema di garanzia qualità ciascun ascensore viene esaminato e su di esso vengono effettuate opportune prove, fissate nelle norme relative di cui all'articolo 5, o prove equivalenti, per verificarne la conformità ai requisiti della direttiva. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dall'installatore dell'ascensore devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di garanzia qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e documenti aventi attinenza con la qualità. Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione: a) degli obiettivi di qualità; b) della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione e di qualità degli ascensori; c) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima della commercializzazione, tra cui almeno le prove previste nell'allegato VI, punto 4, lettera b); d) dei mezzi di controllo del funzionamento del sistema di garanzia qualità; e) della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc. 3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di garanzia qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di garanzia qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata (1). Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia degli ascensori. La procedura di valutazione comprende una visita presso gli impianti dell'installatore dell'ascensore e una visita del cantiere. La decisione viene notificata all'installatore dell'ascensore. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. 3.4. L'installatore dell'ascensore si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. L'installatore dell'ascensore tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia qualità di qualsiasi previsto miglioramento del sistema. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione. L'organismo notificato comunica la sua decisione all'installatore dell'ascensore. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. 4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato 4.1. L'obiettivo della sorveglianza è di garantire che l'installatore dell'ascensore soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato. 4.2. L'installatore dell'ascensore consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di ispezione e di prova, fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare: - la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità, - la documentazione tecnica, - altra documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc. 4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente dei controlli per assicurarsi che l'installatore dell'ascensore mantenga ed utilizzi il sistema di garanzia qualità e fornisce all'installatore stesso un rapporto sul controllo effettuato. 4.4. L'organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso presso il cantiere allestito per l'installazione dell'ascensore. In tale occasione, l'organismo notificato può effettuare o fare effettuare, se necessario, prove per verificare il corretto funzionamento del sistema di garanzia qualità e dell'ascensore; esso fornisce all'installatore dell'ascensore un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione di prova. 5. L'installatore dell'ascensore tiene a disposizione delle autorità nazionali per 10 anni dall'ultima data di fabbricazione dell'ascensore: - la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, terzo trattino; - gli adeguamenti di cui al punto 3.4, secondo comma; - le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo comma, e ai punti 4.3 e 4.4. 6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di garanzia qualità rilasciate o ritirate. (1) Tale norma armonizzata sarà la EN 29003, eventualmente completata per tener conto della specificità degli ascensori. ALLEGATO XIII GARANZIA QUALITÀ TOTALE (Modulo H) 1. La garanzia qualità totale è la procedura con cui l'installatore dell'ascensore che soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 accerta e dichiara che gli ascensori soddisfano i requisiti della direttiva che ad essi si applicano. L'installatore dell'ascensore appone la marcatura CE a ciascun ascensore e redige una dichiarazione CE di conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al paragrafo 4. 2. L'installatore dell'ascensore applica un sistema di garanzia qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, il montaggio, l'installazione e il controllo finale degli ascensori secondo quanto specificato al paragrafo 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al paragrafo 4. 3. Sistema di garanzia qualità 3.1. L'installatore dell'ascensore presenta una domanda di valutazione del suo sistema di garanzia qualità ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: - tutte le informazioni utili sugli ascensori, segnatamente quelle che consentono di comprendere il nesso tra la progettazione e il funzionamento dell'ascensore, nonché di valutare la conformità ai requisiti della direttiva; - la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità. 3.2. Il sistema di garanzia qualità deve garantire la conformità degli ascensori ai requisiti della direttiva ad essi applicabili. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dall'installatore dell'ascensore devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di garanzia qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità. Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione: - degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità di progettazione e di qualità degli ascensori; - delle specifiche tecniche di progettazione, norme incluse, che si intende applicare e, qualora non vengano applicate pienamente le norme di cui all'articolo 5, degli strumenti che permetteranno di garantire che siano soddisfatti i requisiti della direttiva che si applicano agli ascensori; - delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo e verifica della progettazione che verranno applicati nella progettazione degli ascensori; - degli esami e delle prove effettuati all'atto dell'omologazione degli approvvigionamenti di materiali, componenti e parti; - delle relative tecniche di montaggio e installazione, di controllo qualità e dei processi e degli interventi sistematici che saranno utilizzati; - degli esami e delle prove che saranno effettuati prima (controllo delle condizioni di installazione: vano, posizionamento del motore, ecc.), durante e dopo l'installazione [tra cui almeno le prove previste nell'allegato VI, punto 4, lettera b)]; - della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale ecc.; - dei mezzi di controllo dell'ottenimento della qualità richiesta e dell'efficacia di funzionamento del sistema di garanzia qualità. 3.3. Controllo della progettazione Se la progettazione non è pienamente conforme alle norme armonizzate, l'organismo notificato verifica se la progettazione è conforme alle disposizioni della direttiva e, in caso affermativo, rilascia un certificato CE di esame della progettazione all'installatore, precisandone i limiti di validità e i dati necessari per identificare la progettazione approvata. 3.4. Controllo del sistema di garanzia qualità L'organismo notificato valuta il sistema di garanzia qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di garanzia qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata (1). Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia degli ascensori. La procedura di valutazione deve comprendere una visita agli impianti dell'installatore dell'ascensore e la visita di un cantiere allestito per l'installazione. La decisione viene notificata all'installatore dell'ascensore. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. 3.5. L'installatore dell'ascensore si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. L'installatore dell'ascensore tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione. L'organismo notificato comunica la sua decisione all'installatore dell'ascensore. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. 4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato 4.1. La sorveglianza deve garantire che l'installatore dell'ascensore soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato. 4.2. L'installatore dell'ascensore consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di progettazione, fabbricazione, montaggio, installazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare: - la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità; - la documentazione prevista dalla sezione «Progettazione» del sistema di garanzia qualità, quali il risultato di analisi, calcoli, prove, ecc.; - la documentazione prevista dalla sezione «Omologazione degli approvvigionamenti e installazione» del sistema di garanzia qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc. 4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che l'installatore dell'ascensore mantenga ed utilizzi il sistema di garanzia qualità e fornisce all'installatore dell'ascensore un rapporto sulle verifiche effettuate. 4.4. L'organismo notificato può anche effettuare visite senza preavviso presso l'installatore dell'ascensore o presso il cantiere allestito per il montaggio di quest'ultimo. In tale occasione, se necessario, l'organismo notificato può procedere o far procedere a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di garanzia qualità. Esso fornisce all'installatore dell'ascensore un rapporto sulla visita e, se vi è stata prova, un rapporto sulla prova stessa. 5. L'installatore dell'ascensore, per 10 anni a decorrere dalla data di commercializzazione dell'ascensore, tiene a disposizione delle autorità nazionali: - la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, secondo trattino; - le modifiche di cui al punto 3.5, secondo comma; - le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato di cui al punto 3.5, ultimo comma, e ai punti 4.3 e 4.4. Nel caso in cui l'installatore dell'ascensore non sia stabilito nella Comunità, l'obbligo summenzionato incombe all'organismo notificato. 6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le opportune informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di garanzia qualità rilasciate o ritirate. 7. La documentazione e la corrispondenza relative alle procedure di garanzia qualità totale sono redatte nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in una lingua da questo accettata. (1) Tale norma armonizzata sarà la EN 29001, eventualmente completata per tener conto della specificità degli ascensori. ALLEGATO XIV GARANZIA QUALITÀ PRODUZIONE (Modulo D) 1. La garanzia qualità produzione è la procedura con cui l'installatore di un ascensore che soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 accerta e dichiara che gli ascensori soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili. L'installatore di un ascensore appone la marcatura CE a ciascun ascensore e redige una dichiarazione di conformità. La marcatura CE dev'essere accompagnata dal numero d'identificazione dell'organismo responsabile della sorveglianza di cui al paragrafo 4. 2. L'installatore di un ascensore deve utilizzare un sistema di garanzia qualità approvato per la produzione, l'installazione, l'esame finale e le prove dell'ascensore secondo quanto specificato al paragrafo 3 e dev'essere assoggettato alla sorveglianza di cui al paragrafo 4. 3. Sistema di garanzia qualità 3.1. L'installatore presenta una domanda di valutazione del suo sistema di garanzia qualità ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: - tutte le informazioni utili sugli ascensori; - la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità; - eventualmente, la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di esame CE del tipo. 3.2. Il sistema di garanzia qualità deve garantire la conformità degli ascensori ai requisiti della direttiva ad essi applicabili. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dall'installatore devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di garanzia qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità. Detta documentazione deve includere, in particolare, un'adeguata descrizione: - degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità degli ascensori; - dei processi di fabbricazione, degli interventi sistematici e delle tecniche di controllo e garanzia della qualità; - degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo l'installazione (1); - della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.; - dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della qualità richiesta e dell'efficacia di funzionamento del sistema di garanzia qualità. 3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di garanzia qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di garanzia qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata (2). Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia degli ascensori oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti dell'installatore. La decisione viene notificata all'installatore. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. 3.4. L'installatore si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. L'installatore o il mandatario tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione. L'organismo notificato comunica la sua decisione all'installatore. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. 4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato 4.1. La sorveglianza deve garantire che l'installatore soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato. 4.2. L'installatore consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di fabbricazione, ispezione, montaggio, installazione, prove e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare: - la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità; - altra documentazione quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc. 4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che l'installatore mantenga ed utilizzi il sistema di garanzia qualità e fornisce all'installatore un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate. 4.4. Inoltre l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso l'installatore di un ascensore. In tale occasione, l'organismo notificato può svolgere o far svolgere prove per verificare il buon funzionamento del sistema di garanzia qualità, se necessario. Esso fornisce all'installatore un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova. 5. L'installatore tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'ascensore: - la documentazione di cui al paragrafo 3.1, secondo comma, secondo trattino; - gli adeguamenti di cui al paragrafo 3.4, secondo comma; - le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui al paragrafo 3.4, ultimo comma, e ai paragrafi 4.3 e 4.4. 6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi di garanzia qualità rilasciate o ritirate. 7. La documentazione e la corrispondenza relative alle procedure di garanzia qualità produzione sono redatte nella(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in una lingua da questo accettata. (1) Queste prove comprendono, come minimo, quelle previste all'allegato VI, paragrafo 4, lettera b). (2) Detta norma armonizzata è la EN 29002 completata, se necessario, per tener conto della specificità degli ascensori.