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Document 52020PC0825

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE

COM/2020/825 final

Bruxelles, 15.12.2020

COM(2020) 825 final

2020/0361(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2020) 432 final} - {SWD(2020) 348 final} - {SWD(2020) 349 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Dopo l'adozione della direttiva 2000/31/CE 1 (la "direttiva sul commercio elettronico") si sono affermati nuovi e innovativi servizi (digitali) della società dell'informazione, che hanno cambiato la vita quotidiana dei cittadini dell'Unione plasmando e trasformando il loro modo di comunicare, connettersi, consumare e svolgere attività economiche. Tali servizi hanno contribuito in modo decisivo alle trasformazioni economiche e sociali avvenute nell'Unione e nel resto del mondo. Allo stesso tempo, dall'uso di questi servizi sono scaturiti nuovi rischi e nuove sfide, che interessano sia società nel suo complesso, sia le singole persone che si avvalgono di tali servizi. I servizi digitali possono sostenere la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile contribuendo alla sostenibilità economica, sociale e ambientale. La crisi del coronavirus da un lato ha dimostrato l'importanza delle tecnologie digitali in tutti i settori della vita moderna, dall'altro ha evidenziato chiaramente la dipendenza della nostra economia e della nostra società dai servizi digitali, nonché i benefici e i rischi derivanti dal quadro che attualmente disciplina il funzionamento dei servizi digitali.

Nella sua comunicazione dal titolo "Plasmare il futuro digitale dell'Europa" 2 , la Commissione si è impegnata ad aggiornare le norme orizzontali che definiscono le responsabilità e gli obblighi dei prestatori di servizi digitali, in particolare delle piattaforme online.

In tale contesto la Commissione ha tenuto conto dei problemi individuati dalle relazioni d'iniziativa del Parlamento europeo e ha analizzato le proposte ivi contenute. Sulla base dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Parlamento europeo ha adottato due risoluzioni sui temi "Legge sui servizi digitali: migliorare il funzionamento del mercato unico" 3 e "Legge sui servizi digitali: adeguare le norme di diritto commerciale e civile per i soggetti commerciali che operano online" 4 . Il Parlamento europeo ha adottato anche, secondo la procedura non legislativa, la risoluzione sull'atto sui servizi digitali e le questioni sollevate in materia di diritti fondamentali 5 . Per molti aspetti le risoluzioni sono sostanzialmente complementari. Contengono un deciso appello a mantenere i principi essenziali della direttiva sul commercio elettronico e a tutelare i diritti fondamentali nell'ambiente online e l'anonimato online, ove ciò sia tecnicamente possibile. Chiedono trasparenza, obblighi in materia di informazione e responsabilità per i prestatori di servizi digitali; invitano inoltre a introdurre obblighi effettivi per contrastare i contenuti illegali online. Chiedono anche una vigilanza pubblica a livello nazionale e di Unione europea e una cooperazione tra le autorità competenti delle varie giurisdizioni nell'applicazione del diritto, soprattutto per quanto riguarda le questioni transfrontaliere.

La risoluzione sul tema "Legge sui servizi digitali: migliorare il funzionamento del mercato unico" invoca un'ambiziosa riforma del quadro giuridico esistente nell'UE in materia di commercio elettronico, che mantenga nel contempo i principi essenziali del regime di responsabilità che tale quadro prevede, il divieto di imporre un obbligo generale di sorveglianza, nonché la clausola del mercato interno, che considera valida ancora oggi. Confermando gli obiettivi della direttiva sul commercio elettronico, la risoluzione invita ad adottare misure incentrate sulla protezione dei consumatori, che comprendano una sezione dettagliata sui mercati online e rafforzino la fiducia dei consumatori nell'economia digitale, rispettando allo stesso tempo i diritti fondamentali degli utenti. La risoluzione sostiene altresì l'introduzione di norme che promuovano un ambiente digitale competitivo in Europa e prevede che la legge sui servizi digitali possa servire da modello per la definizione di norme a livello mondiale.

La risoluzione sul tema "Legge sui servizi digitali: adeguare le norme di diritto commerciale e civile per i soggetti commerciali che operano online" chiede maggiore equità, trasparenza e responsabilità per le procedure di moderazione dei contenuti dei servizi digitali, al fine di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali e garantire un ricorso giurisdizionale indipendente. La risoluzione contiene inoltre la richiesta di predisporre un meccanismo dettagliato di "notifica e intervento" per contrastare i contenuti illegali, di prevedere norme esaustive in materia di pubblicità online, compresa la pubblicità mirata, e di agevolare l'elaborazione e l'utilizzo di contratti intelligenti.

La risoluzione non legislativa sull'atto sui servizi digitali e le questioni sollevate in materia di diritti fondamentali rileva la necessità di garantire chiarezza giuridica per le piattaforme e gli utenti e di rispettare i diritti fondamentali alla luce del rapido sviluppo della tecnologia. Chiede norme armonizzate sulla lotta ai contenuti illegali online, sulle esenzioni dalla responsabilità e sulla moderazione dei contenuti. La risoluzione prevede inoltre precise responsabilità per le piattaforme e le autorità in termini di comunicazione e trasparenza. Anche le conclusioni del Consiglio 6 hanno accolto con favore l'annuncio, da parte della Commissione, di una legge sui servizi digitali, sottolineando "la necessità di disporre di norme chiare e armonizzate, nonché fondate su elementi concreti, in materia di competenze e responsabilità per i servizi digitali, che garantiscano agli intermediari di Internet un adeguato livello di certezza del diritto", e hanno insistito "sulla necessità di accrescere le capacità europee e la cooperazione tra autorità nazionali, conservando e rafforzando i principi fondamentali del mercato unico, e sulla necessità di rafforzare la sicurezza dei cittadini e di tutelarne i diritti nella sfera digitale in tutto il mercato unico". Questo invito all'azione è stato ribadito nelle conclusioni del Consiglio del 2 ottobre 2020 7 .

La presente proposta si basa sui principi fondamentali stabiliti nella direttiva sul commercio elettronico, che rimangono validi ancor oggi, e mira ad assicurare le condizioni migliori per la prestazione di servizi digitali innovativi nel mercato interno, a contribuire alla sicurezza online e alla protezione dei diritti fondamentali, nonché a istituire una struttura di governance solida e duratura per una vigilanza efficace sui prestatori di servizi intermediari.

La proposta definisce competenze e responsabilità chiare per i prestatori di servizi intermediari, e in particolare per le piattaforme online, come i social media e i mercati online. Fissando obblighi chiari in materia di dovere di diligenza per taluni servizi intermediari, tra cui procedure di notifica e azione per i contenuti illegali e la possibilità di impugnare le decisioni delle piattaforme in tema di moderazione dei contenuti, la proposta intende migliorare la sicurezza online degli utenti in tutta l'Unione e la protezione dei loro diritti fondamentali. Inoltre l'obbligo per talune piattaforme online di acquisire, memorizzare, verificare parzialmente e pubblicare informazioni sugli operatori commerciali che utilizzano i loro servizi assicurerà ai consumatori un ambiente online più sicuro e trasparente. Riconoscendo il particolare impatto delle piattaforme online di dimensioni molto grandi sulla nostra economia e sulla nostra società, la proposta fissa standard di trasparenza e responsabilità più rigorosi in relazione alle modalità di moderazione dei contenuti da parte dei fornitori di tali piattaforme, alla pubblicità e ai processi algoritmici. Istituisce obblighi di valutazione dei rischi derivanti dai loro sistemi, allo scopo di sviluppare adeguati strumenti di gestione dei rischi e proteggere l'integrità dei servizi dall'uso di tecniche di manipolazione. La soglia operativa riguardante i prestatori di servizi che rientrano nell'ambito di applicazione di tali obblighi comprende le piattaforme online con un ampio raggio d'azione nell'Unione, stimato attualmente a oltre 45 milioni di destinatari dei servizi. Tale soglia è proporzionata ai rischi derivanti dal raggio d'azione delle piattaforme nell'Unione: qualora la popolazione dell'Unione subisca variazioni pari a una percentuale determinata, la Commissione adeguerà il numero dei destinatari presi in considerazione per fissare la soglia, affinché quest'ultima corrisponda sempre al 10 % della popolazione dell'Unione. La legge sui servizi digitali introdurrà inoltre un sostegno fondato sulla coregolamentazione, anche sulla base delle iniziative volontarie già esistenti.

La proposta conserva le norme relative alla responsabilità dei prestatori di servizi intermediari stabilite dalla direttiva sul commercio elettronico, che rappresentano ormai un fondamento dell'economia digitale e sono essenziali per la tutela dei diritti fondamentali online. Tali norme sono state interpretate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, che ha fornito chiarimenti e orientamenti preziosi. Per garantire un'efficace armonizzazione in tutta l'Unione ed evitare la frammentazione giuridica, è tuttavia necessario integrare tali norme in un regolamento. È anche opportuno chiarire alcuni aspetti di tali norme per eliminare gli attuali disincentivi allo svolgimento di indagini proprie volontarie da parte dei prestatori di servizi intermediari, al fine di garantire la sicurezza dei loro utenti e chiarire il loro ruolo dal punto di vista dei consumatori in determinate circostanze. Tali chiarimenti dovrebbero aiutare i piccoli prestatori innovativi a espandersi e crescere grazie a una maggiore certezza giuridica.

Un mercato unico dei servizi digitali approfondito e senza frontiere esige una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri per garantire l'efficacia della vigilanza e dell'applicazione delle nuove norme stabilite dalla proposta di regolamento. La proposta definisce chiaramente le responsabilità dello Stato membro incaricato di vigilare sulla conformità dei prestatori di servizi stabiliti sul suo territorio agli obblighi sanciti dalla proposta di regolamento. Ciò consente di applicare le norme nel modo più rapido ed efficace, a tutela di tutti i cittadini dell'UE. La proposta è volta a introdurre processi semplici e chiari, di cui cittadini e prestatori di servizi possano fruire nelle loro interazioni con le autorità di vigilanza. Laddove emergano rischi sistemici nell'Unione, la proposta di regolamento prevede una vigilanza e un'applicazione delle norme a livello di UE.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Il quadro giuridico dell'UE che disciplina attualmente i servizi digitali si fonda in primo luogo sulla direttiva sul commercio elettronico. La presente proposta di regolamento non pregiudica la direttiva sul commercio elettronico e si basa anzi sulle disposizioni stabilite da quest'ultima, in particolare sul principio del mercato interno di cui all'articolo 3. La proposta di regolamento prevede un meccanismo di cooperazione e coordinamento per la vigilanza in relazione agli obblighi che impone. Per quanto riguarda il quadro orizzontale delle esenzioni dalla responsabilità per i prestatori di servizi intermediari, il regolamento sopprime gli articoli da 12 a 15 della direttiva sul commercio elettronico e li riproduce nel regolamento, mantenendo le esenzioni dalla responsabilità per tali prestatori, conformemente all'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

A seconda dell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro e del settore giuridico in questione, le autorità giudiziarie o amministrative nazionali possono ordinare ai prestatori di servizi intermediari di contrastare specifici contenuti illegali. Tali ordini, specialmente quando impongono al prestatore di prevenire la ricomparsa di contenuti illegali, devono essere emessi in conformità al diritto dell'Unione, in particolare al divieto di obblighi generali di sorveglianza, quale interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea 8 . La presente proposta, in particolare l'articolo 8, lascia impregiudicata tale giurisprudenza. La presente proposta dovrebbe costituire la base adeguata per lo sviluppo di tecnologie solide volte a prevenire la ricomparsa di informazioni illegali, abbinate alle massime garanzie per evitare che vengano erroneamente rimossi contenuti legali; tali strumenti potrebbero essere sviluppati sulla base di accordi volontari tra tutte le parti interessate e dovrebbero essere incoraggiati dagli Stati membri; è nell'interesse di tutte le parti attive nella prestazione di servizi intermediari adottare e attuare tali procedure; le disposizioni del presente regolamento in materia di responsabilità non dovrebbero impedire alle varie parti interessate di sviluppare e usare in modo efficace sistemi tecnici di protezione, identificazione e riconoscimento automatico resi possibili dalla tecnologia digitale entro i limiti fissati dal regolamento (UE) 2016/679.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta di regolamento introduce un quadro orizzontale per tutte le categorie di contenuti, prodotti, servizi e attività sui servizi intermediari. La natura illegale di tali contenuti, prodotti o servizi non è definita nel presente regolamento ma deriva dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale in conformità al diritto dell'Unione.

Gli strumenti settoriali non colmano tutte le lacune normative rilevate nella relazione sulla valutazione d'impatto: non contengono una normativa vera e propria sugli obblighi procedurali relativi ai contenuti illegali, ma solo norme basilari in materia di trasparenza e responsabilità dei prestatori di servizi e limitati meccanismi di vigilanza. Le normative settoriali contemplano inoltre situazioni in cui sono necessari approcci adattati. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, tali normative settoriali presentano un duplice ordine di limitazioni. In primo luogo gli interventi settoriali affrontano un sottoinsieme ridotto di problemi (per esempio le violazioni dei diritti d'autore, i contenuti terroristici, il materiale pedopornografico o l'illecito incitamento all'odio, alcuni prodotti illegali). In secondo luogo affrontano la diffusione di tali contenuti solo su alcuni tipi di servizi (per esempio un sottoinsieme di piattaforme online per le violazioni dei diritti d'autore, solo le piattaforme di condivisione di video e solo per quanto riguarda l'incitamento all'odio o i contenuti terroristici audiovisivi). È importante tuttavia chiarire il rapporto tra la nuova proposta di regolamento e gli strumenti settoriali.

La proposta di regolamento integra la normativa settoriale esistente e non incide sull'applicazione delle normative vigenti nell'UE che disciplinano alcuni aspetti della prestazione di servizi della società dell'informazione, che si applicano come lex specialis. A titolo di esempio, continueranno ad applicarsi gli obblighi di cui alla direttiva 2010/13/UE, quale modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808, sui fornitori di piattaforme per la condivisione di video (direttiva sui servizi di media audiovisivi), per quanto riguarda i contenuti audiovisivi e le comunicazioni commerciali audiovisive. Il regolamento in oggetto si applica tuttavia a tali fornitori nella misura in cui la direttiva sui servizi di media audiovisivi o altri atti giuridici dell'Unione, come la proposta di regolamento relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online, non contengano disposizioni più specifiche ad essi applicabili.

Il quadro istituito con il regolamento (UE) 2019/1150 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online, il cui obiettivo è garantire che gli utenti commerciali di tali servizi e gli utenti titolari di siti web aziendali che siano in relazione con motori di ricerca online dispongano di un'adeguata trasparenza, di equità e di efficaci possibilità di ricorso, si applicherà come lex specialis.

Le norme stabilite nella presente proposta saranno inoltre complementari all'acquis in materia di protezione dei consumatori, in particolare per quanto riguarda la direttiva (UE) 2019/2161 che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE che stabiliscono norme specifiche per migliorare la trasparenza in relazione a determinate caratteristiche offerte da alcuni servizi della società dell'informazione.

La presente proposta non pregiudica il regolamento (UE) 2016/679 (il regolamento generale sulla protezione dei dati), né altre norme dell'Unione in materia di protezione dei dati personali e riservatezza delle comunicazioni. Ad esempio le misure riguardanti la pubblicità sulle piattaforme online integrano le norme vigenti relative al consenso e al diritto di opporsi al trattamento dei dati personali senza modificarle. Impongono obblighi di trasparenza nei confronti degli utenti di piattaforme online, ai quali tali informazioni consentiranno anche di esercitare i loro diritti in quanto interessati. Le norme permettono inoltre alle autorità e ai ricercatori abilitati di controllare come viene visualizzata e orientata la pubblicità.

La presente proposta sarà integrata da ulteriori azioni nel quadro del piano d'azione per la democrazia europea (COM(2020) 790 final), con l'obiettivo di responsabilizzare i cittadini e rafforzare la resilienza delle democrazie in tutta l'Unione. Le norme sui codici di condotta stabilite dal presente regolamento potrebbero in particolare servire da base per un codice di buone pratiche sulla disinformazione rivisto e rafforzato, basato sugli orientamenti della Commissione, che potrebbe integrare tali norme.

La proposta è altresì pienamente coerente con le strategie per la parità adottate dalla Commissione nel contesto dell'Unione dell'uguaglianza, alle quali garantisce un ulteriore sostegno. La proposta non pregiudica l'iniziativa della Commissione volta a migliorare le condizioni di lavoro delle persone che lavorano attraverso le piattaforme digitali.

La proposta di regolamento si basa infine sulla raccomandazione sui contenuti illegali del 2018 9 . Tiene conto dell'esperienza acquisita nel quadro degli sforzi di autoregolamentazione sostenuti dalla Commissione, come l'impegno per la sicurezza dei prodotti (Product Safety Pledge) 10 , il protocollo d'intesa sulla vendita di merci contraffatte 11 , il codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all'odio online 12 e il Forum dell'UE su Internet per quanto riguarda i contenuti terroristici.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica per la proposta è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede l'adozione di misure per garantire il funzionamento del mercato interno.

L'obiettivo principale della presente proposta è quello di garantire il buon funzionamento del mercato interno, in particolare per quanto riguarda la prestazione di servizi digitali transfrontalieri (più specificamente i servizi intermediari). In linea con tale obiettivo, la proposta è volta a garantire condizioni armonizzate che consentano lo sviluppo di servizi transfrontalieri innovativi nell'Unione, affrontando e prevenendo l'emergere di ostacoli a tale attività economica derivanti dalle diverse modalità di elaborazione delle legislazioni nazionali, tenendo conto che numerosi Stati membri hanno legiferato o intendono legiferare su questioni quali la rimozione di contenuti illegali online, il dovere di diligenza, le procedure di notifica e azione e la trasparenza. Nel contempo la proposta prevede un'adeguata vigilanza sui servizi digitali e la cooperazione tra autorità a livello di Unione, promuovendo in tal modo la fiducia, l'innovazione e la crescita nel mercato interno.

Sussidiarietà

Tenendo conto della natura intrinsecamente transfrontaliera di Internet, gli sforzi legislativi a livello nazionale citati in precedenza ostacolano la possibilità di prestare e di usufruire di servizi in tutta l'Unione e risultano inefficaci per garantire la sicurezza e la tutela uniforme dei diritti dei cittadini e delle imprese dell'Unione online. Armonizzare le condizioni che consentono lo sviluppo di servizi digitali transfrontalieri innovativi nell'Unione, mantenendo nel contempo un ambiente online sicuro, è un obiettivo che si può raggiungere soltanto a livello di Unione.

Un'azione a livello di UE offre prevedibilità e certezza giuridica, riducendo i costi di conformità in tutta l'Unione. Allo stesso tempo ciò favorisce la parità di protezione di tutti i cittadini dell'Unione, garantendo la coerenza delle azioni volte a contrastare i contenuti illegali online da parte dei prestatori di servizi intermediari, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento. Un sistema di vigilanza adeguatamente coordinato, rafforzato a livello di Unione, assicura altresì un approccio coerente applicabile ai prestatori di servizi intermediari che operano in tutti gli Stati membri.

Per tutelare in maniera efficace gli utenti online e per evitare che i prestatori di servizi digitali con sede nell'Unione siano soggetti a uno svantaggio competitivo, è inoltre necessario estendere l'ambito di applicazione ai prestatori di servizi che operano nel mercato interno pur essendo stabiliti al di fuori dell'Unione.

Proporzionalità

La proposta intende promuovere il comportamento diligente e responsabile dei prestatori di servizi intermediari per garantire un ambiente online sicuro, che consenta ai cittadini dell'Unione e ad altri soggetti di esercitare liberamente i loro diritti fondamentali, in particolare la libertà di espressione e di informazione. Le caratteristiche principali della proposta limitano il regolamento a quanto strettamente necessario per conseguire tali obiettivi.

In particolare, la proposta definisce obblighi asimmetrici in materia di dovere di diligenza per diversi tipi di prestatori di servizi digitali, in funzione della natura dei servizi da essi prestati e delle dimensioni dei prestatori, per garantire che i loro servizi non siano usati in modo improprio per attività illegali e che i prestatori operino in maniera responsabile. Tale approccio permette di affrontare determinati problemi individuati solo là dove questi si materializzano, senza imporre oneri eccessivi ai prestatori non interessati da tali problemi. Alcuni obblighi sostanziali riguardano soltanto le piattaforme online di dimensioni molto grandi, che per il loro raggio d'azione hanno acquisito un ruolo sistemico centrale nel favorire il dibattito pubblico e le transazioni economiche. I prestatori di dimensioni molto piccole sono del tutto esonerati dagli obblighi.

Per quanto riguarda i prestatori di servizi digitali che offrono i loro servizi all'interno dell'UE pur essendo stabiliti al di fuori dell'Unione, il regolamento impone la nomina di un rappresentante legale nell'Unione per garantire l'efficacia della vigilanza e, se necessario, dell'applicazione delle norme.

Proporzionalmente agli obblighi, e tenendo conto della natura transfrontaliera dei servizi digitali, la proposta introdurrà un meccanismo di cooperazione tra gli Stati membri, con una vigilanza rafforzata a livello di Unione sulle piattaforme online di dimensioni molto grandi. Inoltre la proposta non modifica la legislazione settoriale né i meccanismi di governance e di applicazione delle norme da questa previsti, ma fornisce un quadro orizzontale su cui fare affidamento per gli aspetti che vanno al di là dei contenuti specifici o delle concrete sottocategorie di servizi disciplinati da atti settoriali.

Con l'istituzione di un quadro chiaro, accompagnato dalla cooperazione tra gli Stati membri e con questi ultimi, oltre che da misure di autoregolamentazione, la presente proposta mira a promuovere la certezza giuridica e ad aumentare i livelli di fiducia, rimanendo tuttavia pertinente ed efficace nel lungo periodo grazie alla flessibilità del quadro di cooperazione.

Scelta dell'atto giuridico

L'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dà al legislatore la possibilità di adottare regolamenti e direttive.

La Commissione ha deciso di presentare una proposta di regolamento per garantire un livello coerente di protezione in tutta l'Unione e per impedire divergenze che ostacolino la libera prestazione dei servizi in questione nel mercato interno, oltre che per assicurare una protezione uniforme dei diritti e garantire obblighi uniformi per le imprese e i consumatori in tutto il mercato interno. Questo è necessario per offrire trasparenza e certezza giuridica sia agli operatori economici che ai consumatori. La proposta di regolamento prevede inoltre un monitoraggio coerente dei diritti e degli obblighi, sanzioni equivalenti in tutti gli Stati membri e una cooperazione efficace tra le autorità di vigilanza dei diversi Stati membri e a livello di Unione.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La presente proposta si fonda sulla valutazione della direttiva sul commercio elettronico, svolta in concomitanza con la valutazione d'impatto che accompagna la proposta. La direttiva sul commercio elettronico si proponeva specificamente di garantire: i) il buon funzionamento del mercato interno dei servizi digitali, ii) l'effettiva rimozione dei contenuti illegali online nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, e iii) un adeguato livello di informazioni e trasparenza per i consumatori.

Per quanto riguarda l'efficacia della direttiva sul commercio elettronico, dalla valutazione emerge che, sebbene la direttiva abbia fornito un incentivo importante alla crescita del mercato interno dei servizi digitali e abbia consentito l'accesso e l'espansione di nuovi prestatori di tali servizi, gli obiettivi iniziali non sono stati pienamente realizzati.

In particolare la crescita dinamica dell'economia digitale e la comparsa di nuovi tipi di prestatori di servizi dà luogo a talune nuove sfide, cui gli Stati membri hanno risposto in maniera differente e da cui deriva l'esigenza di chiarire la serie di obiettivi stabiliti inizialmente. Inoltre questi sviluppi rendono ancor più arduo conseguire gli obiettivi già fissati, come dimostra la maggiore frammentazione giuridica.

Dalla valutazione emerge altresì che, sebbene vari nuovi strumenti normativi offrano un prezioso contributo al conseguimento di alcuni obiettivi strategici stabiliti dalla direttiva sul commercio elettronico, essi forniscono solo soluzioni settoriali ad alcuni problemi di fondo (per esempio il contrasto alla proliferazione di determinati tipi di attività illegali). Detti strumenti non affrontano dunque tali problemi in maniera coerente per l'intero ecosistema digitale, poiché riguardano solo alcuni tipi di servizi o determinati tipi di contenuti illegali. Inoltre, sebbene abbiano generalmente prodotto risultati positivi, le iniziative di autoregolamentazione non riguardano tutti i partecipanti all'economia digitale e non possono essere fatte valere da un punto di vista giuridico. Per quanto riguarda l'efficienza della direttiva sul commercio elettronico, essa impone alle amministrazioni degli Stati membri e ai prestatori di servizi della società dell'informazione soltanto costi supplementari ridotti. Dalla valutazione non sono emersi costi particolarmente elevati o sproporzionati né sono state sollevate gravi preoccupazioni per quanto riguarda l'impatto sulle piccole e medie imprese. A tale proposito, la preoccupazione principale riguarda la scarsa chiarezza del meccanismo di cooperazione tra gli Stati membri, che dà luogo a oneri e duplicazioni di costi, nonostante la direttiva prevedesse un obiettivo opposto, in particolare per quanto riguarda la vigilanza sulle piattaforme online. Ciò ha fortemente ridotto l'efficienza della direttiva nel mantenere il funzionamento del mercato interno.

Per quanto riguarda la questione se gli obiettivi perseguiti dalla direttiva sul commercio elettronico conservino una loro pertinenza, la valutazione mostra che gli obiettivi della direttiva rimangono validi, ma allo stesso tempo si registrano numerosi nuovi sviluppi che non trovano un adeguato riscontro negli obiettivi di interesse pubblico esistenti.

In primo luogo la consultazione pubblica aperta, i contributi mirati dei portatori di interessi, le relazioni del Parlamento europeo 13 e le conclusioni del Consiglio 14 confermano che i principi e gli obiettivi esistenti della direttiva sul commercio elettronico rimangono validi ancora oggi. Dopo l'entrata in vigore della direttiva si sono profilati tuttavia nuovi rischi e nuove asimmetrie informative, legati in particolare all'emergere delle piattaforme online (soprattutto di quelle molto grandi), nonché alla portata della trasformazione digitale. È quanto è accaduto per esempio negli ambiti del processo decisionale algoritmico (che incide sulle modalità di intermediazione dei flussi d'informazione online) o dei sistemi di pubblicità online.

La valutazione dimostra che la direttiva sul commercio elettronico è coerente con altri interventi dell'UE che hanno avuto luogo dopo la sua adozione. La valutazione non ha individuato nemmeno incoerenze interne alla direttiva sul commercio elettronico.

Infine i concreti benefici derivanti dalla direttiva sul commercio elettronico e rilevati dalla valutazione si potrebbero considerare, almeno parzialmente, un valore aggiunto dell'UE. Senza un insieme comune di principi gli Stati membri avrebbero probabilmente continuato ad applicare i rispettivi sistemi di regolamentazione e con ogni probabilità alcuni Stati membri sarebbero rimasti del tutto privi di norme orizzontali. In assenza di elementi di prova solidi è tuttavia impossibile trarre conclusioni certe sulla portata di tale valore aggiunto dell'UE.

Consultazioni dei portatori di interessi

Nel corso degli ultimi cinque anni la Commissione ha consultato un'ampia gamma di diversi portatori di interessi, tra cui prestatori di servizi digitali come le piattaforme online e altri servizi intermediari, imprese attive nel commercio online, editori dei media, proprietari di marchi e altre imprese, parti sociali, utenti di servizi digitali, organizzazioni della società civile, autorità nazionali, esponenti del mondo accademico, la comunità tecnica, organizzazioni internazionali e l'opinione pubblica. Attraverso diverse fasi di consultazioni mirate è stato possibile cogliere in maniera meticolosa le opinioni dei portatori di interessi sui problemi relativi alle piattaforme e ai servizi digitali negli ultimi anni.

La consultazione pubblica aperta sulla legge sui servizi digitali si è protratta per 14 settimane, tra il 2 giugno e l'8 settembre; ha ricevuto 2 863 risposte e circa 300 documenti di sintesi provenienti da un gruppo eterogeneo di portatori di interessi. I contributi sono stati forniti per la maggior parte dal pubblico in generale (66 % da cittadini dell'Unione, 8 % da cittadini di paesi terzi), da imprese/organizzazioni imprenditoriali (7,4 %), da associazioni di imprese (6 %) e da ONG (5,6 %). Seguono le autorità pubbliche (2,2 %), le istituzioni accademiche/di ricerca (1,2 %), i sindacati (0,9 %), le organizzazioni per la tutela dell'ambiente e quelle dei consumatori (0,4 %).

Complessivamente i portatori di interessi concordano sulla necessità di un intervento che consenta sia di affrontare il problema della sicurezza online, sia di promuovere il mercato interno dei servizi digitali.

I portatori di interessi concordano sul fatto che i principi fondamentali della direttiva sul commercio elettronico conservano la loro importanza e dovrebbero essere preservati, compresi il principio del mercato interno per la vigilanza sui servizi digitali, il regime di responsabilità e il divieto di imporre obblighi generali di sorveglianza.

In linea generale i portatori di interessi concordano anche sulla necessità di aggiornare il quadro alla luce delle sfide odierne, imponendo ai prestatori di servizi obblighi chiari armonizzati in tutta l'UE. La maggior parte degli intervistati, in tutte le categorie, segnala di essersi imbattuta in contenuti, merci o servizi dannosi e illegali online, osservando in particolare un picco allarmante durante la pandemia di COVID-19. Una percentuale significativa degli intervistati che hanno dichiarato di aver segnalato ai prestatori di servizi digitali contenuti o merci illegali si è dichiarata insoddisfatta della risposta ricevuta e dell'inefficacia dei meccanismi di comunicazione dopo che i fatti erano stati denunciati. Inoltre secondo gli utenti esiste una discrepanza tra le politiche dichiarate dai prestatori di servizi e le loro azioni concrete.

Si registra un ampio consenso, anche tra i prestatori di servizi che hanno risposto alla consultazione, sull'esigenza di obblighi di notifica e azione semplici, standardizzati e trasparenti, armonizzati in tutto il mercato interno. Questo punto è considerato essenziale per consentire di rispondere rapidamente ai contenuti illegali e migliorare la chiarezza giuridica per gli utenti delle piattaforme e per le piccole piattaforme che cercano di espandersi nel mercato interno. Gli intervistati concordano altresì sull'importanza dei meccanismi di ricorso.

Per quanto riguarda i mercati online, diversi portatori di interessi segnalano l'esigenza di misure maggiormente mirate come l'identificazione dei venditori.

Gli intervistati concordano nel complesso anche sul fatto che l'ambito di applicazione territoriale di tali obblighi dovrebbe ricomprendere tutti i soggetti che offrono merci, informazioni o servizi nell'Unione, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento. Un'ampia percentuale di intervistati ha sottolineato l'importanza di tali problemi, anche e soprattutto in relazione alle grandi piattaforme.

I portatori di interessi concordano in linea generale sul fatto che i contenuti "dannosi" (ma non illegali, o almeno non necessariamente tali) non dovrebbero essere definiti nella legge sui servizi digitali né dovrebbero essere soggetti a obblighi di rimozione, giacché si tratta di una questione delicata con gravi implicazioni per la protezione della libertà di espressione.

Il modo in cui i sistemi algoritmici strutturano i flussi di informazioni online è tuttavia fonte di preoccupazione per un'ampia categoria di portatori di interessi. Molti di questi, in particolare gli esponenti della società civile e del mondo accademico, hanno sottolineato la necessità di sottoporre a audit la responsabilità e la trasparenza degli algoritmi, soprattutto per quanto riguarda il modo in cui le informazioni vengono messe in ordine di priorità e indirizzate. Analogamente, per quanto riguarda la pubblicità online, le opinioni dei portatori di interessi rispecchiano diffuse preoccupazioni sulla mancanza di responsabilizzazione degli utenti e sull'assenza di misure significative di vigilanza e di applicazione delle norme.

Per ciò che riguarda l'applicazione delle norme, i portatori di interessi concordano in generale sull'opportunità di migliorare la cooperazione tra le autorità sia a livello transfrontaliero che all'interno di ciascuno Stato membro. La vigilanza da parte dell'UE è considerata essenziale e la maggioranza degli intervistati sembra favorevole ad un organismo di vigilanza unificato.

Assunzione e uso di perizie

Le fasi preparatorie della proposta si fondano su una serie di studi e di consulenze di esperti, tra cui vari studi giuridici commissionati con particolare riguardo all'attuazione della direttiva sul commercio elettronico e alla situazione di frammentazione giuridica 15 , studi sulla responsabilità e sulla trasparenza a livello degli algoritmi 16 , nonché studi interni sui costi della moderazione dei contenuti, sui regimi di responsabilità per gli intermediari e sul costo della non Europa, con l'ausilio del Centro comune di ricerca della Commissione europea. Per raccogliere opinioni e percezioni del pubblico in generale, nel 2018 la Commissione ha svolto un'indagine Eurobarometro su un campione rappresentativo di oltre 33 000 intervistati di tutti gli Stati membri 17 .

L'analisi giuridica si fonda anche su un'abbondante giurisprudenza, soprattutto della Corte di giustizia dell'Unione europea, su varie disposizioni della direttiva sul commercio elettronico e degli atti correlati, come le disposizioni concernenti l'interpretazione del concetto di "servizi della società dell'informazione" 18 o quelle riguardanti la responsabilità dei prestatori di servizi intermediari 19 . La Commissione ha raccolto anche perizie e pareri tramite consultazioni e attività di confronto mirate, tra cui una serie di seminari, conferenze, colloqui con esperti e magistrati, consultazioni del gruppo di esperti sul commercio elettronico, nonché numerose riunioni bilaterali, analisi di posizioni ad hoc e documenti di ricerca prodotti da organizzazioni e rappresentanti del settore, dalla società civile e dal mondo accademico.

L'analisi si basa infine sull'esame di ulteriore letteratura, sugli studi e sui documenti di ricerca presentati da esponenti del mondo accademico nel corso della consultazione pubblica aperta e su altri studi indipendenti, tra cui la raccolta degli studi elaborati per il Parlamento europeo 20 .

Valutazione d'impatto

Il comitato per il controllo normativo ha emesso un parere favorevole con riserve sulla valutazione d'impatto, formulando alcune proposte di miglioramento 21 . La relazione sulla valutazione d'impatto è stata ulteriormente riveduta su tale base, in particolare per chiarire i collegamenti tra la legge sui servizi digitali e il più ampio quadro normativo, oltre che per descrivere in maniera più dettagliata le opzioni strategiche e fornire un'analisi più minuziosa degli elementi di fondo affrontati nella relazione sulla valutazione d'impatto riveduta.

L'importanza dei servizi digitali per la nostra economia e la nostra società continuerà ad aumentare, come pure i rischi crescenti che essi comportano. Nello scenario di riferimento, la Commissione continuerà ad applicare le norme vigenti, anche su questioni settoriali, e sosterrà gli sforzi di autoregolamentazione già in atto. Di fronte ai problemi in continua evoluzione, gli Stati membri continueranno tuttavia a legiferare in maniera indipendente. La frammentazione giuridica e il conseguente mosaico di misure nazionali non solo impediranno di contrastare efficacemente le attività illegali e di tutelare i diritti fondamentali dei cittadini in tutta l'UE, ma ostacoleranno anche l'espansione di nuovi servizi innovativi nel mercato interno, consolidando la posizione dei pochi operatori che possono permettersi i costi di conformità supplementari. In tal modo la definizione e l'applicazione delle norme sono lasciate quasi esclusivamente alle imprese private molto grandi: ne deriva un'asimmetria informativa sempre maggiore tra servizi online, utenti e autorità pubbliche.

Oltre allo scenario di riferimento sono state valutate tre principali opzioni strategiche. L'opzione 1 codificherebbe la raccomandazione del 2018: imporrebbe alle piattaforme online una serie di obblighi procedurali per contrastare le attività illegali condotte dai loro utenti. In tali obblighi rientrerebbero anche le garanzie necessarie per tutelare i diritti fondamentali degli utenti e garantire la trasparenza. Questa opzione potenzierebbe anche i meccanismi di cooperazione amministrativa a disposizione delle autorità per risolvere i problemi transfrontalieri tramite una struttura di coordinamento digitale che favorisca i flussi di informazioni. L'opzione 2, oltre alle misure previste dall'opzione 1, eliminerebbe i disincentivi all'adozione di misure volontarie da parte dei prestatori di servizi per contrastare i contenuti illegali e introdurrebbe misure per favorire la trasparenza in materia di pubblicità e sistemi di raccomandazione. Il meccanismo di applicazione delle norme e di cooperazione sarebbe rafforzato con la nomina di un coordinatore centrale in ogni Stato membro. L'opzione 3, che si basa sulle misure delineate nelle opzioni precedenti, comprende provvedimenti mirati e asimmetrici con obblighi più rigorosi per le piattaforme online di dimensioni molto grandi, che tendono a presentare i livelli di rischio più elevati per la società e l'economia dell'UE, oltre a taluni chiarimenti limitati sul regime di responsabilità per i prestatori di servizi intermediari e a un sistema di governance a livello di UE che prevede il rafforzamento dei poteri di vigilanza e di applicazione delle norme.

La valutazione dei rispettivi impatti economici e sociali individuati e il confronto tra le opzioni a livello di efficacia, efficienza, coerenza e proporzionalità dimostrano che l'opzione 3 sarebbe la più efficace per conseguire gli obiettivi dell'intervento, in quanto istituirebbe un quadro proporzionato, che consente di adeguarsi alle sfide emergenti nel dinamico mondo digitale. Gli elementi dell'opzione 3 godono anche di un ampio favore tra i portatori di interessi, tra cui il Parlamento europeo e gli Stati membri.

L'opzione prescelta favorirebbe l'accesso al mercato interno per i prestatori di servizi intermediari dell'Unione europea e ne promuoverebbe la capacità di espandersi riducendo i costi connessi alla frammentazione giuridica. Si prevedono costi di conformità per gli obblighi in materia di dovere di diligenza, ma si stima che tali costi siano compensati dalla riduzione dell'attuale frammentazione che deriverebbe dall'armonizzazione. Quest'opzione dovrebbe avere effetti positivi sulla competitività, sull'innovazione e sugli investimenti in servizi digitali, in particolare per le start-up e le scale-up dell'Unione europea che presentano modelli aziendali basati sulle piattaforme, ma anche, in varia misura, sui settori sostenuti e amplificati dal commercio digitale.

L'opzione prescelta mira a definire una ripartizione adeguata delle responsabilità tra i servizi intermediari, i destinatari di tali servizi e le autorità nella lotta ai contenuti illegali online. A tal fine introduce un approccio asimmetrico agli obblighi in materia di dovere di diligenza imposti alle piattaforme online di dimensioni molto grandi: si tratta di un approccio controllato alla gestione dei rischi, in cui il sistema di governance svolge un ruolo importante ai fini dell'applicazione delle norme. Gli obblighi asimmetrici sono imposti solo alle piattaforme online di dimensioni molto grandi: i dati attuali mostrano infatti che queste ultime non solo hanno il raggio d'azione più ampio, ma sono anche grandi imprese con un cospicuo fatturato. Di conseguenza, sebbene siano più restrittive che per le altre imprese, le misure mirate sono tuttavia proporzionate alla capacità delle imprese di rispettarle.

Per le autorità pubbliche l'opzione proposta ridurrebbe i costi derivanti da inefficienze e duplicazioni nell'attuale sistema di cooperazione delle autorità. Se da un lato gli Stati membri sosterrebbero i costi della nomina di un'autorità competente, nuova o già istituita, dall'altro si prevede che i guadagni in termini di efficienza compensino tali costi: per le singole autorità ciò avverrebbe grazie alla messa in comune delle risorse, a migliori flussi di informazioni e a processi lineari di interazione con le rispettive controparti nel mercato interno, oltre che con i prestatori di servizi.

Efficienza normativa e semplificazione

La valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta individua l'unico valore aggiunto dell'intervento dell'Unione volto ad affrontare il rischio di frammentazione giuridica derivante dalla divergenza di approcci normativi e di vigilanza (dunque senza tener conto della maggiore sicurezza e dell'accresciuta fiducia nei servizi digitali) in un possibile incremento degli scambi digitali transfrontalieri oscillante tra l'1 % e l'1,8 %, ossia l'equivalente di un incremento del fatturato a livello transfrontaliero compreso tra 8,6 miliardi di EUR e 15,5 miliardi di EUR.

Per quanto riguarda il valore aggiunto derivante dall'applicazione delle misure, l'iniziativa offre vantaggi significativi in termini di efficienza nella cooperazione tra gli Stati membri e nella messa in comune di alcune risorse per l'assistenza tecnica a livello di UE e per le attività di ispezione e di audit dei sistemi di moderazione dei contenuti, dei sistemi di raccomandazione e della pubblicità online sulle piattaforme di dimensioni molto grandi. Ciò a sua volta porta ad un aumento dell'efficacia delle misure di applicazione delle norme e di vigilanza, mentre il sistema vigente si affida in larga misura alle limitate capacità di vigilanza in un numero ridotto di Stati membri.

Diritti fondamentali

I cittadini dell'Unione e dei paesi terzi sono esposti a rischi e danni online sempre crescenti: dalla diffusione di contenuti e attività illegali a limitazioni della libertà di espressione e altri danni sociali. Le misure strategiche previste nella presente proposta legislativa miglioreranno sostanzialmente tale situazione offrendo un quadro di governance moderno e adeguato alle esigenze future, che tutelerà efficacemente i diritti e i legittimi interessi di tutte le parti interessate, in primo luogo i cittadini dell'Unione. La proposta introduce importanti garanzie per consentire ai cittadini di esprimersi liberamente, rafforzando nel contempo il ruolo degli utenti nell'ambiente online nonché l'esercizio di altri diritti fondamentali come il diritto a un mezzo di ricorso efficace e alla non discriminazione, i diritti dei minori e la protezione dei dati personali e della vita privata online.

La proposta di regolamento attenuerà il rischio che la libertà di espressione venga bloccata per errore o in modo ingiustificato, affronterà gli effetti dissuasivi su tale libertà e promuoverà la libertà di ricevere informazioni e manifestare opinioni, oltre a rafforzare le possibilità di ricorso a disposizione degli utenti. Determinati gruppi o individui possono essere vulnerabili o svantaggiati nell'uso dei servizi online per ragioni di genere, razza, origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Possono subire in misura sproporzionata gli effetti di restrizioni o provvedimenti di rimozione derivanti da distorsioni (consapevoli o inconsapevoli) potenzialmente introdotte nei sistemi di notifica da utenti e da terzi e replicati negli strumenti automatizzati di moderazione dei contenuti usati dalle piattaforme. La proposta attenuerà i rischi di discriminazione, in particolare per le persone o i gruppi citati, e contribuirà a proteggere i diritti dei minori e il diritto alla dignità umana online. La proposta imporrà unicamente la rimozione dei contenuti illegali e comporterà garanzie obbligatorie in caso di rimozione delle informazioni degli utenti, compresa la comunicazione di una motivazione all'utente, meccanismi di reclamo sostenuti dai prestatori di servizi nonché un meccanismo esterno di risoluzione extragiudiziale delle controversie. La proposta garantirà inoltre che i cittadini dell'UE siano tutelati anche quando utilizzano servizi offerti da prestatori non stabiliti nell'Unione ma attivi sul mercato interno, dal momento che anche tali prestatori sono contemplati dalla proposta.

Per quanto riguarda la libertà d'impresa dei prestatori di servizi, i costi sostenuti dalle imprese sono compensati dalla minore frammentazione del mercato interno. La proposta introduce garanzie volte a ridurre gli oneri a carico dei prestatori di servizi, tra cui misure per evitare la ripetizione di notifiche non giustificate e un controllo preventivo dei segnalatori attendibili da parte delle autorità pubbliche. Alcuni obblighi riguardano inoltre le piattaforme online di dimensioni molto grandi, che spesso presentano i rischi più gravi e che hanno la capacità di assorbire gli oneri supplementari.

La proposta legislativa conserverà il divieto di imporre obblighi generali di sorveglianza, già previsto dalla direttiva sul commercio elettronico, che è in sé cruciale per ottenere il giusto equilibrio tra i diritti fondamentali necessario nel mondo online. Il nuovo regolamento vieta di imporre obblighi generali di sorveglianza, che potrebbero limitare in misura sproporzionata la libertà di espressione e la libertà di ricevere informazioni degli utenti e comportare oneri eccessivi per i prestatori di servizi, interferendo così indebitamente con la loro libertà d'impresa. Il divieto limita anche gli incentivi alla sorveglianza online e ha implicazioni positive per la tutela dei dati personali e della vita privata.

Tutte le misure contenute nella proposta sono pienamente conformi e allineate con l'elevato standard di protezione dei dati personali e della riservatezza delle comunicazioni e della vita privata, sancito dalla legislazione dell'UE.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

L'incidenza della proposta sul bilancio sarà coperta dagli stanziamenti previsti nel QFP 2021-2027 nell'ambito delle dotazioni finanziarie del programma Europa digitale e del programma per il mercato unico, come si illustra dettagliatamente nella scheda finanziaria legislativa che accompagna la presente proposta di regolamento. Tali implicazioni richiedono anche la riprogrammazione della rubrica 7 delle prospettive finanziarie.

La scheda finanziaria legislativa che accompagna la presente proposta di regolamento riporta l'incidenza sul bilancio del regolamento stesso.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e comunicazione

La Commissione istituirà un quadro completo per il costante monitoraggio degli esiti, dei risultati e dell'impatto del presente strumento legislativo dalla data della sua applicazione. Sulla base del programma di monitoraggio stabilito, si prevede di effettuare una valutazione dello strumento entro cinque anni dall'entrata in vigore.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Il capo I stabilisce disposizioni generali, tra cui l'oggetto e l'ambito di applicazione del regolamento (articolo 1) e le definizioni dei termini principali usati nel regolamento (articolo 2).

Il capo II contiene disposizioni sull'esenzione dalla responsabilità dei prestatori di servizi intermediari. Più specificamente comprende le condizioni alle quali i prestatori di servizi di semplice trasporto (mere conduit) (articolo 3), memorizzazione temporanea (caching) (articolo 4) e hosting (articolo 5) sono esenti da responsabilità per le informazioni fornite da terzi che essi trasmettono e memorizzano. Prevede inoltre che le esenzioni dalla responsabilità non vengano meno qualora i prestatori di servizi intermediari svolgano indagini volontarie promosse di propria iniziativa o rispettino gli obblighi normativi (articolo 6) e stabilisce il divieto di imporre a tali prestatori obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti (articolo 7). Impone infine ai prestatori di servizi intermediari un obbligo in relazione agli ordini delle autorità giudiziarie o amministrative nazionali di contrastare i contenuti illegali (articolo 8) e di fornire informazioni (articolo 9).

Il capo III definisce in cinque sezioni diverse gli obblighi in materia di dovere di diligenza per un ambiente online trasparente e sicuro.

La sezione 1 stabilisce gli obblighi applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari, in particolare: l'obbligo di istituire un punto di contatto unico per agevolare la comunicazione diretta con le autorità degli Stati membri, la Commissione e il comitato (articolo 10); l'obbligo di designare un rappresentante legale nell'Unione per i prestatori che non sono stabiliti in uno Stato membro, ma offrono i propri servizi nell'Unione (articolo 11); l'obbligo di indicare nelle loro condizioni generali eventuali restrizioni che possano imporre sull'uso dei loro servizi e di agire in maniera responsabile nell'applicare e nel far rispettare tali restrizioni (articolo 12); e obblighi di comunicazione trasparente per quanto riguarda la rimozione delle informazioni che siano considerate contenuti illegali o contrari alle condizioni generali dei prestatori e la disabilitazione dell'accesso a tali informazioni (articolo 13).

La sezione 2 stabilisce altri obblighi supplementari rispetto a quelli previsti nella sezione 1, applicabili ai prestatori di servizi di hosting. In particolare tale sezione obbliga detti prestatori a predisporre meccanismi che consentano a terzi di notificare la presenza di presunti contenuti illegali (articolo 14). Inoltre, qualora tali prestatori decidano di rimuovere informazioni specifiche fornite da un destinatario del servizio o disabilitare l'accesso alle stesse, la sezione impone l'obbligo di fornire al destinatario una motivazione (articolo 15).

La sezione 3 introduce obblighi applicabili a tutte le piattaforme online, in aggiunta a quelli previsti dalle sezioni 1 e 2. Secondo quanto ivi stabilito, tale sezione non è applicabile alle piattaforme online che sono microimprese o piccole imprese ai sensi dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE (articolo 16). La sezione introduce l'obbligo per le piattaforme online di istituire un sistema interno di gestione dei reclami relativi alle decisioni adottate in relazione a presunti contenuti o informazioni illegali incompatibili con le loro condizioni generali (articolo 17). Obbliga inoltre le piattaforme online a rivolgersi a organismi certificati di risoluzione extragiudiziale delle controversie per risolvere eventuali controversie con gli utenti dei loro servizi (articolo 18). Obbliga ancora le piattaforme online a garantire che le notifiche presentate da enti cui è stato riconosciuto lo status di segnalatori attendibili siano trattate in via prioritaria (articolo 19) e indica le misure che le piattaforme online devono adottare in caso di abusi (articolo 20). Questa sezione impone inoltre alle piattaforme online di informare le autorità di contrasto competenti qualora vengano a conoscenza di informazioni che destino il sospetto di gravi reati comportanti una minaccia per la vita o la sicurezza delle persone (articolo 21). Qualora le piattaforme online consentano ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali, la sezione obbliga altresì tali piattaforme a ricevere, memorizzare e pubblicare informazioni specifiche sugli operatori commerciali che utilizzano i loro servizi, dopo aver fatto quanto possibile per valutare l'attendibilità di tali informazioni (articolo 22). Tali piattaforme online hanno anche l'obbligo di organizzare la propria interfaccia in modo da consentire agli operatori commerciali di rispettare il diritto dell'Unione in materia di tutela dei consumatori e sicurezza dei prodotti (articolo 22 bis). Le piattaforme online sono inoltre obbligate a pubblicare relazioni sulle loro attività riguardanti la rimozione delle informazioni che si ritiene costituiscano contenuti illegali o contrari alle loro condizioni generali e la disabilitazione dell'accesso alle stesse (articolo 23). La sezione comprende anche obblighi di trasparenza per le piattaforme online in relazione alla pubblicità online (articolo 24).

La sezione 4 stabilisce altri obblighi, oltre a quelli previsti nelle sezioni da 1 a 3, a carico delle piattaforme online di dimensioni molto grandi (come definite dall'articolo 25) per la gestione dei rischi sistemici. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi hanno l'obbligo di compiere valutazioni dei rischi in relazione ai rischi sistemici derivanti dal funzionamento e dall'uso dei loro servizi o connessi a tale uso e funzionamento (articolo 26), nonché di adottare misure ragionevoli ed efficaci per l'attenuazione di tali rischi (articolo 27). Tali piattaforme devono anche sottoporsi a audit esterni e indipendenti (articolo 28). La sezione comprende anche un obbligo specifico per i casi in cui le piattaforme online di dimensioni molto grandi si avvalgano di sistemi di raccomandazione (articolo 29) o visualizzino pubblicità online sulla loro interfaccia online (articolo 30). La sezione fissa inoltre le condizioni alle quali le piattaforme online di dimensioni molto grandi forniscono l'accesso ai dati al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o alla Commissione e a ricercatori abilitati (articolo 31), e stabilisce l'obbligo di nominare uno o più responsabili della conformità per garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento (articolo 32) nonché ulteriori obblighi specifici di comunicazione trasparente (articolo 33).

La sezione 5 contiene disposizioni trasversali riguardanti gli obblighi in materia di dovere di diligenza, in particolare i processi per i quali la Commissione favorirà e promuoverà lo sviluppo e l'attuazione di norme europee armonizzate (articolo 34); il quadro per l'elaborazione di codici di condotta (articolo 35); e il quadro per l'elaborazione di codici di condotta specifici per la pubblicità online (articolo 36). Vi è inoltre una disposizione riguardante i protocolli di crisi per affrontare circostanze straordinarie che incidono sulla sicurezza o sulla salute pubblica (articolo 37).

Il capo IV contiene le disposizioni concernenti l'attuazione e l'esecuzione del presente regolamento.

La sezione 1 stabilisce disposizioni riguardanti le autorità competenti nazionali, compresi i coordinatori dei servizi digitali, che rappresentano le principali autorità nazionali designate dagli Stati membri per l'applicazione coerente del regolamento (articolo 38). I coordinatori dei servizi digitali, così come altre autorità competenti designate, sono indipendenti e svolgono i loro compiti in modo imparziale, trasparente e tempestivo (articolo 39). Lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento principale del prestatore di servizi ha giurisdizione per l'applicazione del presente regolamento (articolo 40). I coordinatori dei servizi digitali dispongono di poteri specifici (articolo 41). Gli Stati membri devono stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione degli obblighi da parte dei prestatori di servizi intermediari a norma del presente regolamento (articolo 42). I coordinatori dei servizi digitali possono ricevere reclami nei confronti dei prestatori di servizi intermediari vertenti sulla violazione degli obblighi stabiliti dal presente regolamento (articolo 43). I coordinatori dei servizi digitali hanno l'obbligo di pubblicare relazioni annuali sulle loro attività (articolo 44) e di cooperare con i coordinatori dei servizi digitali di altri Stati membri (articolo 45). I coordinatori dei servizi digitali possono anche partecipare a indagini congiunte relative a questioni disciplinate dal regolamento (articolo 46).

La sezione 2 stabilisce disposizioni concernenti il comitato europeo per i servizi digitali, un gruppo consultivo indipendente formato da coordinatori dei servizi digitali (articolo 47). Definisce altresì la struttura di tale comitato (articolo 48) e i suoi compiti (articolo 49).

La sezione 3 riguarda la vigilanza, le indagini, l'esecuzione e il monitoraggio in relazione alle piattaforme online di dimensioni molto grandi. Prevede una vigilanza rafforzata nel caso in cui tali piattaforme violino le disposizioni di cui al capo III, sezione 4 (articolo 50). Prevede inoltre la possibilità che la Commissione intervenga nei confronti delle piattaforme online di dimensioni molto grandi qualora le violazioni persistano (articolo 51). In tali casi la Commissione può svolgere indagini, anche tramite richieste di informazioni (articolo 52), audizioni (articolo 53) e ispezioni in loco (articolo 54); può adottare misure provvisorie (articolo 55) e rendere vincolanti gli impegni delle piattaforme online di dimensioni molto grandi (articolo 56); può infine monitorare la conformità di tali piattaforme al regolamento (articolo 57). In caso di non conformità la Commissione può adottare decisioni di non conformità (articolo 58) e infliggere sanzioni pecuniarie (articolo 59) e penalità di mora (articolo 60) per le violazioni del regolamento commesse dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi, oltre che per la comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti nel contesto dell'indagine. Il regolamento fissa altresì un termine di prescrizione per l'imposizione di sanzioni (articolo 61) e per la loro esecuzione (articolo 62). Il regolamento stabilisce infine le garanzie procedurali dinanzi alla Commissione, in particolare il diritto di essere ascoltati e di accesso al fascicolo (articolo 63) e la pubblicazione delle decisioni (articolo 64). La sezione prevede altresì la cooperazione della Commissione con i giudici nazionali (articolo 65) e l'adozione di atti di esecuzione per disposizioni pratiche relative al procedimento (articolo 66).

La sezione 4 contiene le disposizioni comuni sull'esecuzione. Stabilisce in primo luogo norme relative a un sistema di condivisione delle informazioni a sostegno delle comunicazioni tra i coordinatori dei servizi digitali, la Commissione e il comitato (articolo 67). Prevede inoltre il diritto per i destinatari dei servizi intermediari di nominare un organismo, un'organizzazione o un'associazione che eserciti i loro diritti per loro conto (articolo 68).

La sezione 5 riguarda l'adozione di atti delegati e di esecuzione a norma, rispettivamente, degli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articoli 69 e 70).

Infine il capo V contiene le disposizioni finali del presente regolamento, riguardanti la soppressione degli articoli da 12 a 15 della direttiva sul commercio elettronico, che sono stati incorporati nel regolamento (articolo 71), le modifiche della direttiva 2020/XX/CE (articolo 72), la valutazione del regolamento (articolo 73) e la sua entrata in vigore e applicazione (articolo 74).

2020/0361 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 22 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 23 ,

visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati 24 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)I servizi della società dell'informazione e in particolare i servizi intermediari sono diventati una componente significativa dell'economia dell'Unione e della vita quotidiana dei suoi cittadini. A vent'anni dall'adozione del quadro giuridico esistente applicabile a tali servizi stabilito nella direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 25 , modelli aziendali e servizi nuovi e innovativi, quali i social network e i mercati online, hanno consentito agli utenti commerciali e ai consumatori di accedere alle informazioni, diffonderle ed effettuare transazioni in modi nuovi. Attualmente la maggior parte dei cittadini dell'Unione utilizza tali servizi su base giornaliera. La trasformazione digitale e il maggiore utilizzo di tali servizi hanno tuttavia anche dato origine a nuovi rischi e sfide sia per i singoli utenti sia per la società nel suo insieme.

(2)Gli Stati membri stanno sempre più introducendo, o stanno valutando di introdurre, legislazioni nazionali sulle materie disciplinate dal presente regolamento, imponendo in particolare obblighi di diligenza per i prestatori di servizi intermediari. Tenendo conto del carattere intrinsecamente transfrontaliero di Internet, generalmente utilizzato per prestare i suddetti servizi, tali legislazioni nazionali divergenti incidono negativamente sul mercato interno, che, ai sensi dell'articolo 26 del trattato, comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi e la libertà di stabilimento. Le condizioni per la prestazione dei servizi intermediari in tutto il mercato interno dovrebbero essere armonizzate in modo da offrire alle imprese accesso a nuovi mercati e opportunità di sfruttare i vantaggi del mercato interno, consentendo nel contempo ai consumatori e agli altri destinatari dei servizi di disporre di una scelta più ampia.

(3)Un comportamento responsabile e diligente da parte dei prestatori di servizi intermediari è essenziale per un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile e per consentire ai cittadini dell'Unione e ad altre persone di esercitare i loro diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), in particolare la libertà di espressione e di informazione, la libertà di impresa e il diritto alla non discriminazione.

(4)È pertanto opportuno stabilire una serie mirata di norme obbligatorie uniformi, efficaci e proporzionate a livello dell'Unione al fine di tutelare e migliorare il funzionamento del mercato interno. Il presente regolamento stabilisce le condizioni per lo sviluppo e l'espansione di servizi digitali innovativi nel mercato interno. Il ravvicinamento delle misure nazionali di regolamentazione a livello dell'Unione in materia di obblighi per i prestatori di servizi intermediari è necessario per evitare la frammentazione del mercato interno, porvi fine e garantire la certezza del diritto, così da ridurre l'incertezza per gli sviluppatori e promuovere l'interoperabilità. Il ricorso a prescrizioni tecnologicamente neutre dovrebbe stimolare l'innovazione anziché ostacolarla.

(5)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai prestatori di determinati servizi della società dell'informazione quali definiti nella direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio 26 , ossia qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi specificamente ai prestatori di servizi intermediari, e in particolare ai servizi intermediari consistenti in servizi noti come semplice trasporto ("mere conduit"), memorizzazione temporanea ("caching") e "hosting", dato che la crescita esponenziale del ricorso a tali servizi, principalmente per finalità legittime e socialmente utili di qualsiasi tipo, ne ha anche accresciuto il ruolo nell'intermediazione e nella diffusione di informazioni e attività illegali o comunque dannose.

(6)In pratica, determinati prestatori di servizi intermediari svolgono attività intermediarie in relazione a servizi che possono essere o non essere prestati per via elettronica, quali i servizi informatici a distanza o i servizi di trasporto, ricettivi o di consegna. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo ai servizi intermediari e non dovrebbe pregiudicare le prescrizioni sancite nel diritto dell'Unione o nazionale relative a prodotti o servizi intermediati attraverso servizi intermediari, comprese le situazioni nelle quali il servizio intermediario costituisce parte integrante di un altro servizio che non è un servizio intermediario come specificato nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

(7)Al fine di garantire l'efficacia delle norme stabilite nel presente regolamento e parità di condizioni nel mercato interno, tali norme dovrebbero applicarsi ai prestatori di servizi intermediari indipendentemente dal loro luogo di stabilimento o di residenza, nella misura in cui prestano servizi nell'Unione, come dimostrato da un collegamento sostanziale con l'Unione.

(8)Il suddetto collegamento sostanziale con l'Unione dovrebbe considerarsi presente quando il prestatore di servizi è stabilito nell'Unione o, in mancanza di tale stabilimento, sulla base dell'esistenza di un numero considerevole di utenti in uno o più Stati membri o dell'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri. L'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri può essere determinato sulla base di tutte le circostanze pertinenti, tra cui fattori quali l'uso di una lingua o di una moneta generalmente usata nello Stato membro in questione, la possibilità di ordinare prodotti o servizi oppure l'utilizzo di un dominio di primo livello nazionale. L'orientamento delle attività verso uno Stato membro potrebbe anche desumersi dalla disponibilità di un'applicazione nell'apposito negozio online (app store) nazionale, dalla fornitura di pubblicità a livello locale o nella lingua usata nello Stato membro in questione o dalla gestione dei rapporti con la clientela, ad esempio la fornitura di assistenza alla clientela nella lingua generalmente parlata in tale Stato membro. Un collegamento sostanziale dovrebbe essere presunto anche quando le attività di un prestatore di servizi sono dirette verso uno o più Stati membri come previsto all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 . D'altro canto, la mera accessibilità tecnica di un sito web dall'Unione non può, di per sé, essere considerata come costitutiva di un collegamento sostanziale con l'Unione.

(9)Il presente regolamento dovrebbe integrare ma non pregiudicare l'applicazione delle norme derivanti da altri atti del diritto dell'Unione che disciplinano determinati aspetti della prestazione di servizi intermediari, in particolare la direttiva 2000/31/CE, ad eccezione delle modifiche introdotte dal presente regolamento, la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 28 come modificata e il regolamento (UE) …/... del Parlamento europeo e del Consiglio 29 – proposta di regolamento relativo ai contenuti terroristici online. Il presente regolamento lascia pertanto impregiudicati tali altri atti, che devono essere considerati lex specialis in relazione al quadro di applicazione generale stabilito nel presente regolamento. Le norme del presente regolamento si applicano tuttavia in relazione alle questioni che non sono o non sono pienamente affrontate da tali altri atti nonché alle questioni sulle quali tali altri atti lasciano agli Stati membri la facoltà di adottare determinate misure a livello nazionale.

(10)Per motivi di chiarezza è inoltre opportuno specificare che il presente regolamento non pregiudica il regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio 30 e il regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio 31 , la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 32 e il regolamento […/…] relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE 33 nonché il diritto dell'Unione sulla tutela dei consumatori, in particolare la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 34 , la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 35 e la direttiva 93/13/CEE del Consiglio 36 , come modificata dalla direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio 37 , e sulla protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 38 . La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali è disciplinata unicamente dalle norme del diritto dell'Unione in materia, in particolare dal regolamento (UE) 2016/679 e dalla direttiva 2002/58/CE. Il presente regolamento lascia inoltre impregiudicate le norme dell'Unione in materia di condizioni di lavoro.

(11)È opportuno chiarire che il presente regolamento fa salvo il diritto dell'Unione in materia di diritto d'autore e diritti connessi, il quale sancisce norme e procedure specifiche che non dovrebbero essere pregiudicate.

(12)Per conseguire l'obiettivo di garantire un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, ai fini del presente regolamento il concetto di "contenuto illegale" dovrebbe essere definito in senso lato e comprendere anche le informazioni riguardanti i contenuti, i prodotti, i servizi e le attività illegali. Tale concetto dovrebbe in particolare intendersi riferito alle informazioni, indipendentemente dalla loro forma, che ai sensi del diritto applicabile sono di per sé illegali, quali l'illecito incitamento all'odio o i contenuti terroristici illegali e i contenuti discriminatori illegali, o che riguardano attività illegali, quali la condivisione di immagini che ritraggono abusi sessuali su minori, la condivisione non consensuale illegale di immagini private, il cyberstalking, la vendita di prodotti non conformi o contraffatti, l'utilizzo non autorizzato di materiale protetto dal diritto d'autore o le attività che comportano violazioni della normativa sulla tutela dei consumatori. A tale riguardo è irrilevante che l'illegalità delle informazioni o delle attività sia sancita dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione e quale sia la natura esatta o l'oggetto preciso della legge in questione.

(13)Tenendo conto delle particolari caratteristiche dei servizi in questione e della corrispondente necessità di assoggettare i prestatori di tali servizi a determinati obblighi specifici, occorre distinguere, all'interno della categoria più ampia dei prestatori di servizi di hosting definita nel presente regolamento, la sottocategoria delle piattaforme online. Le piattaforme online, quali i social network o i mercati online, dovrebbero essere definite come prestatori di servizi di hosting che non solo memorizzano informazioni fornite dai destinatari del servizio su richiesta di questi ultimi, ma diffondono anche tali informazioni al pubblico, sempre su loro richiesta. Al fine di evitare l'imposizione di obblighi eccessivamente ampi, i prestatori di servizi di hosting non dovrebbero tuttavia essere considerati piattaforme online quando la diffusione al pubblico è solo una funzionalità minore e meramente accessoria di un altro servizio e, per ragioni tecniche oggettive, tale funzionalità non può essere utilizzata senza tale altro servizio principale e l'integrazione di tale funzionalità non è un mezzo per eludere l'applicabilità delle norme del presente regolamento applicabili alle piattaforme online. Ad esempio, la sezione relativa ai commenti di un quotidiano online potrebbe costituire tale funzionalità, ove sia evidente che è accessoria al servizio principale rappresentato dalla pubblicazione di notizie sotto la responsabilità editoriale dell'editore.

(14)Il concetto di "diffusione al pubblico" utilizzato nel presente regolamento dovrebbe implicare la messa a disposizione di informazioni a un numero potenzialmente illimitato di persone, ossia il fatto di rendere le informazioni facilmente accessibili agli utenti in generale senza che sia necessario un ulteriore intervento da parte del destinatario del servizio che le ha fornite, indipendentemente dall'accesso effettivo alle informazioni in questione da parte di tali persone. La mera possibilità di creare gruppi di utenti di un determinato servizio non dovrebbe, di per sé, essere intesa nel senso che le informazioni così diffuse non siano diffuse al pubblico. Il concetto dovrebbe tuttavia escludere la diffusione di informazioni all'interno di gruppi chiusi costituiti da un numero limitato di persone predeterminate. I servizi di comunicazione interpersonale, definiti nella direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio 39 , quali i messaggi di posta elettronica o i servizi di messaggistica privata, non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Le informazioni dovrebbero essere considerate diffuse al pubblico ai sensi del presente regolamento solo se ciò avviene su richiesta diretta del destinatario del servizio che le ha fornite.

(15)Se alcuni dei servizi offerti da un prestatore sono contemplati dal presente regolamento mentre altri non lo sono, o se i servizi offerti da un prestatore sono contemplati da diverse sezioni del presente regolamento, le pertinenti disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi solo in relazione ai servizi che rientrano nel loro ambito di applicazione.

(16)La certezza del diritto apportata dal quadro orizzontale di esenzioni condizionate dalla responsabilità per i prestatori di servizi intermediari, di cui alla direttiva 2000/31/CE, ha consentito l'emergere e l'espansione di molti nuovi servizi in tutto il mercato interno. È pertanto opportuno preservare tale quadro. In considerazione delle divergenze in sede di recepimento e di applicazione delle pertinenti norme a livello nazionale, e per ragioni di chiarezza e coerenza, tale quadro dovrebbe tuttavia essere integrato nel presente regolamento. Occorre inoltre chiarire alcuni elementi di tale quadro alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

(17)Le pertinenti norme del capo II dovrebbero limitarsi a stabilire i casi in cui il prestatore di servizi intermediari interessato non può essere ritenuto responsabile in relazione ai contenuti illegali forniti dai destinatari del servizio. Tali norme non dovrebbero essere intese come una base per stabilire quando un prestatore può essere ritenuto responsabile, circostanza che deve essere determinata in base alle norme applicabili del diritto dell'Unione o nazionale. Le esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento dovrebbero inoltre applicarsi in relazione a qualsiasi tipo di responsabilità per qualsiasi tipo di contenuto illegale, indipendentemente dall'oggetto preciso o dalla natura esatta di tali leggi.

(18)Le esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento non dovrebbero applicarsi allorché, anziché limitarsi a una fornitura neutra dei servizi, mediante un trattamento puramente tecnico e automatico delle informazioni fornite dal destinatario del servizio, il prestatore di servizi intermediari svolga un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo di tali informazioni. Tali esenzioni non dovrebbero di conseguenza essere disponibili per quanto riguarda la responsabilità relativa alle informazioni fornite non dal destinatario del servizio ma dallo stesso prestatore del servizio intermediario, anche nel caso di informazioni elaborate sotto la responsabilità editoriale di tale prestatore.

(19)In considerazione della diversa natura delle attività di "mere conduit", "caching" e "hosting" nonché delle diverse posizioni e capacità dei prestatori dei servizi in questione, occorre distinguere le norme applicabili a tali attività, nella misura in cui ai sensi del presente regolamento esse sono soggette a condizioni e prescrizioni diverse e la loro portata varia, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

(20)Un prestatore di servizi intermediari che deliberatamente collabori con un destinatario dei servizi al fine di commettere attività illegali non fornisce il suo servizio in modo neutro e non dovrebbe pertanto poter beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità di cui al presente regolamento.

(21)Un prestatore dovrebbe poter beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità per i servizi di "mere conduit" e "caching" se non è in alcun modo coinvolto nelle informazioni trasmesse. A tal fine è anche necessario che il prestatore non modifichi le informazioni che trasmette. Tale prescrizione non dovrebbe tuttavia intendersi riferita alle manipolazioni di carattere tecnico effettuate nel corso della trasmissione, in quanto tali manipolazioni non alterano l'integrità delle informazioni trasmesse.

(22)Al fine di beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità per i servizi di hosting, il prestatore dovrebbe agire immediatamente per rimuovere i contenuti illegali o per disabilitare l'accesso agli stessi non appena ne venga effettivamente a conoscenza o ne divenga consapevole. La rimozione dei contenuti o la disabilitazione dell'accesso agli stessi dovrebbe essere effettuata nel rispetto del principio della libertà di espressione. Il prestatore può effettivamente acquisire tale conoscenza o consapevolezza, in particolare mediante indagini volontarie o notifiche inviategli da persone o enti conformemente al presente regolamento, nella misura in cui tali notifiche sono sufficientemente precise e dimostrate da consentire a un operatore economico diligente di individuare ragionevolmente, valutare e, se del caso, contrastare i presunti contenuti illegali.

(23)Per garantire l'efficace tutela dei consumatori che effettuano transazioni commerciali intermediate online, determinati prestatori di servizi di hosting, ossia le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, non dovrebbero poter beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità per i prestatori di servizi di hosting stabilita nel presente regolamento nella misura in cui tali piattaforme online presentano le pertinenti informazioni relative alle transazioni in questione in modo tale da indurre i consumatori a ritenere che le informazioni siano state fornite da tali stesse piattaforme online o da destinatari del servizio che agiscono sotto la loro autorità o il loro controllo e che tali piattaforme online siano pertanto a conoscenza delle informazioni o le controllino, anche se in realtà potrebbe non essere così. A tale riguardo è opportuno determinare obiettivamente, sulla base di tutte le pertinenti circostanze, se la presentazione possa indurre un consumatore medio e ragionevolmente informato a giungere a una simile conclusione.

(24)Le esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento dovrebbero lasciare impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie di altro tipo nei confronti dei prestatori di servizi intermediari, anche quando essi soddisfano le condizioni stabilite nell'ambito di tali esenzioni. Siffatte azioni inibitorie potrebbero, in particolare, consistere in ordini di organi giurisdizionali o autorità amministrative che obbligano a porre fine a una violazione o impedirla, anche con la rimozione dei contenuti illegali specificati nei suddetti ordini, emessi in conformità del diritto dell'Unione, o la disabilitazione dell'accesso a tali contenuti.

(25)Al fine di garantire la certezza del diritto e non scoraggiare le attività volte a individuare, identificare e contrastare i contenuti illegali che i prestatori di servizi intermediari possono intraprendere su base volontaria, è opportuno chiarire che il semplice fatto che i prestatori intraprendano tali attività non comporta il venir meno delle esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento, purché tali attività siano svolte in buona fede e in modo diligente. È inoltre opportuno chiarire che il semplice fatto che tali prestatori adottino, in buona fede, misure per adempiere le prescrizioni del diritto dell'Unione, comprese quelle stabilite nel presente regolamento per quanto riguarda l'attuazione delle loro condizioni generali, non dovrebbe comportare il venir meno di tali esenzioni dalla responsabilità. Le attività e le misure che un determinato prestatore può aver adottato non dovrebbero pertanto essere prese in considerazione nel determinare se il prestatore possa avvalersi di un'esenzione dalla responsabilità, in particolare per quanto riguarda la questione se il prestatore offra il suo servizio in modo neutro e possa pertanto rientrare nell'ambito di applicazione della pertinente disposizione, senza che tale norma implichi tuttavia che il prestatore possa necessariamente avvalersene.

(26)Sebbene le norme di cui al capo II del presente regolamento vertano sull'esenzione dalla responsabilità dei prestatori di servizi intermediari, è importante ricordare che, nonostante il ruolo generalmente importante svolto da tali prestatori, il problema dei contenuti e delle attività illegali online non dovrebbe essere affrontato concentrandosi esclusivamente sulla loro responsabilità e sulle loro competenze. Ove possibile i terzi interessati da contenuti illegali trasmessi o memorizzati online dovrebbero cercare di risolvere i conflitti relativi a tali contenuti senza coinvolgere i prestatori di servizi intermediari in questione. I destinatari del servizio dovrebbero essere ritenuti responsabili, ove le norme applicabili del diritto dell'Unione e nazionale che determinano tale responsabilità lo prevedano, per i contenuti illegali che forniscono e che possono diffondere attraverso servizi intermediari. Se del caso, è opportuno che anche altri attori, quali i moderatori dei gruppi negli ambienti online chiusi, in particolare nel caso di grandi gruppi, contribuiscano a evitare la diffusione di contenuti illegali online, conformemente al diritto applicabile. Inoltre, ove sia necessario coinvolgere i prestatori di servizi della società dell'informazione, compresi i prestatori di servizi intermediari, le richieste o gli ordini relativi a tale coinvolgimento dovrebbero, di norma, essere rivolti al soggetto che dispone della capacità tecnica e operativa per contrastare gli specifici contenuti illegali, in modo da evitare e ridurre al minimo gli eventuali effetti negativi in termini di disponibilità e accessibilità delle informazioni che non sono contenuti illegali.

(27)Dal 2000 sono state sviluppate nuove tecnologie che hanno migliorato la disponibilità, l'efficienza, la velocità, l'affidabilità, la capacità e la sicurezza dei sistemi per la trasmissione e la memorizzazione di dati online, portando a un ecosistema online sempre più complesso. A tale riguardo è opportuno ricordare che anche i prestatori di servizi che stabiliscono e agevolano l'architettura logica di base e il corretto funzionamento di Internet, comprese le funzioni tecniche ausiliarie, possono beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento, nella misura in cui i loro servizi si qualificano come "mere conduit", "caching" o hosting. Tali servizi comprendono, a seconda dei casi, reti locali senza fili, servizi di sistema dei nomi di dominio (DNS), registri dei nomi di dominio di primo livello, autorità di certificazione che rilasciano certificati digitali o reti per la diffusione di contenuti che abilitano o migliorano le funzioni di altri prestatori di servizi intermediari. Analogamente, i servizi utilizzati per le comunicazioni e i mezzi tecnici attraverso i quali vengono forniti hanno subito una notevole evoluzione, dando luogo a servizi online come il Voice over IP, i servizi di messaggistica e i servizi di posta elettronica basati sul web, in cui la comunicazione avviene tramite un servizio di accesso a Internet. Anche tali servizi possono beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità, nella misura in cui si qualificano come servizi di "mere conduit", "caching" o hosting.

(28)I prestatori di servizi intermediari non dovrebbero essere soggetti a un obbligo di sorveglianza di carattere generale. Ciò non riguarda gli obblighi di sorveglianza in casi specifici e, in particolare, lascia impregiudicati gli ordini emessi dalle autorità nazionali secondo le rispettive legislazioni, conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere intesa come un'imposizione di un obbligo generale di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti, o come un obbligo generale per i prestatori di adottare misure proattive in relazione ai contenuti illegali.

(29)A seconda dell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro e del settore del diritto in questione, le autorità giudiziarie o amministrative nazionali possono ordinare ai prestatori di servizi intermediari di contrastare determinati contenuti illegali specifici o di fornire determinate informazioni specifiche. Le leggi nazionali in base alle quali tali ordini sono emessi divergono considerevolmente e gli ordini trattano in misura sempre maggiore situazioni transfrontaliere. Al fine di garantire che tali ordini possano essere rispettati in modo efficace ed efficiente, consentendo alle autorità pubbliche interessate di svolgere i loro compiti ed evitando che i prestatori siano soggetti a oneri sproporzionati, senza che ciò comporti un pregiudizio indebito ai diritti e agli interessi legittimi di terzi, è necessario stabilire determinate condizioni che tali ordini dovrebbero soddisfare nonché determinate prescrizioni complementari relative al trattamento dei suddetti ordini.

(30)Gli ordini di contrastare i contenuti illegali o di fornire informazioni dovrebbero essere emessi in conformità del diritto dell'Unione, in particolare del regolamento (UE) 2016/679 e del divieto di obblighi generali di sorveglianza sulle informazioni o di accertamento attivo dei fatti o di circostanze che indichino la presenza di attività illegali di cui al presente regolamento. Le condizioni e le prescrizioni stabilite nel presente regolamento che si applicano agli ordini di contrastare i contenuti illegali lasciano impregiudicati altri atti dell'Unione che prevedono sistemi analoghi per contrastare specifiche tipologie di contenuti illegali, quali il regolamento (UE) …/…. [proposta di regolamento relativo alla diffusione di contenuti terroristici online] o il regolamento (UE) 2017/2394 che conferisce alle autorità degli Stati membri responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori specifici poteri per disporre la fornitura di informazioni, mentre le condizioni e le prescrizioni che si applicano agli ordini di fornire informazioni lasciano impregiudicati gli altri atti dell'Unione che prevedono norme analoghe pertinenti per settori specifici. Tali condizioni e prescrizioni dovrebbero lasciare impregiudicate le norme in materia di conservazione delle informazioni ai sensi del diritto nazionale applicabile, conformemente al diritto dell'Unione e alle richieste di riservatezza delle autorità di contrasto connesse alla non divulgazione di informazioni.

(31)L'ambito di applicazione territoriale di tali ordini di contrastare i contenuti illegali dovrebbe essere definito in modo chiaro sulla base del diritto dell'Unione o nazionale applicabile che consente l'emissione dell'ordine e dovrebbe limitarsi a quanto strettamente necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi. A tale riguardo l'autorità giudiziaria o amministrativa nazionale che emette l'ordine dovrebbe conciliare l'obiettivo che esso mira a conseguire, conformemente alla base giuridica che ne consente l'emissione, con i diritti e gli interessi legittimi di tutti i terzi potenzialmente interessati dall'ordine, in particolare i loro diritti fondamentali sanciti dalla Carta. Qualora l'ordine contenente riferimento a informazioni specifiche possa avere effetto oltre il territorio dello Stato membro dell'autorità in questione, quest'ultima dovrebbe inoltre valutare se le informazioni in questione possano costituire contenuti illegali in altri Stati membri interessati e, se del caso, tenere conto delle pertinenti norme del diritto dell'Unione o del diritto internazionale e degli interessi della cortesia internazionale.

(32)Gli ordini di fornire informazioni disciplinati dal presente regolamento riguardano la presentazione di informazioni specifiche su singoli destinatari del servizio intermediario in questione individuati in tali ordini ai fini della determinazione del rispetto delle norme dell'Unione o nazionali applicabili da parte dei destinatari dei servizi. Gli ordini riguardanti informazioni relative a un gruppo di destinatari del servizio non specificamente individuati, compresi gli ordini di fornire informazioni aggregate necessarie a fini statistici e per l'elaborazione di politiche basate su dati concreti, non dovrebbero pertanto essere pregiudicati dalle norme del presente regolamento sulla fornitura di informazioni.

(33)Gli ordini di contrastare i contenuti illegali e di fornire informazioni sono soggetti alle norme che tutelano la competenza dello Stato membro nel quale è stabilito il prestatore di servizi cui sono rivolti, e che prevedono eventuali deroghe a tale competenza in determinati casi previsti all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE, solo se sono rispettate le condizioni di tale articolo. Dato che gli ordini in questione riguardano rispettivamente informazioni specifiche e contenuti illegali specifici, qualora siano destinati a prestatori di servizi intermediari stabiliti in un altro Stato membro, essi non impongono, in linea di principio, restrizioni alla libera prestazione transfrontaliera dei servizi da parte di tali prestatori. Le norme di cui all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE, comprese quelle relative alla necessità di giustificare le misure che derogano alla competenza dello Stato membro nel quale è stabilito il prestatore di servizi per determinati motivi specificati e le norme relative alla notifica di tali misure, non si applicano pertanto in relazione a tali ordini.

(34)Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento, e in particolare per migliorare il funzionamento del mercato interno e garantire un ambiente online sicuro e trasparente, è necessario stabilire una serie chiara ed equilibrata di obblighi armonizzati in materia di dovere di diligenza per i prestatori di servizi intermediari. Tali obblighi dovrebbero in particolare mirare a conseguire diversi obiettivi di interesse pubblico quali la sicurezza e la fiducia dei destinatari del servizio, compresi i minori e gli utenti vulnerabili, la tutela dei pertinenti diritti fondamentali sanciti dalla Carta, la garanzia di una significativa assunzione della responsabilità da parte di tali prestatori e il conferimento di maggiore potere ai destinatari e alle altre parti interessate, agevolando nel contempo la necessaria vigilanza da parte delle autorità competenti.

(35)A tale riguardo è importante che gli obblighi in materia di dovere di diligenza siano adeguati al tipo e alla natura del servizio intermediario interessato. Il presente regolamento stabilisce pertanto obblighi fondamentali applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari nonché obblighi supplementari per i prestatori di servizi di hosting e, più specificamente, le piattaforme online e le piattaforme online di dimensioni molto grandi. Nella misura in cui i prestatori di servizi intermediari possono rientrare in tali diverse categorie in considerazione della natura dei loro servizi e delle loro dimensioni, essi dovrebbero adempiere tutti i corrispondenti obblighi del presente regolamento. Tali obblighi armonizzati in materia di dovere di diligenza, che dovrebbero essere ragionevoli e non arbitrari, sono necessari per il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico individuati, quali la tutela degli interessi legittimi dei destinatari del servizio, il contrasto delle pratiche illegali e la tutela dei diritti fondamentali online.

(36)Per agevolare comunicazioni fluide ed efficienti relative alle materie disciplinate dal presente regolamento, i prestatori di servizi intermediari dovrebbero essere tenuti a istituire un punto di contatto unico e a pubblicare le pertinenti informazioni riguardanti il loro punto di contatto, comprese le lingue da utilizzare in tali comunicazioni. Al punto di contatto possono ricorrere anche i segnalatori attendibili e i professionisti che hanno un rapporto specifico con il prestatore di servizi intermediari. A differenza del rappresentante legale, il punto di contatto dovrebbe servire a scopi operativi e non dovrebbe necessariamente disporre di un luogo fisico.

(37)I prestatori di servizi intermediari stabiliti in un paese terzo che offrono servizi nell'Unione dovrebbero designare un rappresentante legale nell'Unione investito di un mandato adeguato e fornire informazioni relative ai loro rappresentanti legali, in modo da consentire una vigilanza efficace e, se necessario, l'esecuzione del presente regolamento in relazione a tali prestatori. Il rappresentante legale dovrebbe poter fungere anche da punto di contatto, purché siano rispettate le pertinenti prescrizioni del presente regolamento.

(38)Benché la libertà contrattuale dei prestatori di servizi intermediari debba, in linea di principio, essere rispettata, è opportuno stabilire determinate norme sul contenuto, sull'applicazione e sull'esecuzione delle condizioni generali di tali prestatori nell'interesse della trasparenza, della tutela dei destinatari del servizio e della prevenzione di risultati iniqui o arbitrari.

(39)Per garantire un adeguato livello di trasparenza e assunzione della responsabilità, i prestatori di servizi intermediari dovrebbero comunicare annualmente, conformemente alle prescrizioni armonizzate di cui al presente regolamento, in merito alla moderazione dei contenuti da loro intrapresa, comprese le misure adottate a seguito dell'applicazione e dell'esecuzione delle loro condizioni generali. Al fine di evitare oneri sproporzionati, tali obblighi di comunicazione trasparente non dovrebbero tuttavia applicarsi ai prestatori che sono microimprese o piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione 40 .

(40)I prestatori di servizi di hosting svolgono un ruolo particolarmente importante nel contrasto ai contenuti illegali online, in quanto memorizzano le informazioni fornite dai destinatari del servizio su loro richiesta e danno solitamente accesso a tali informazioni ad altri destinatari, talvolta su larga scala. È importante che tutti i prestatori di servizi di hosting, indipendentemente dalle loro dimensioni, predispongano meccanismi di notifica e azione di facile uso che agevolino la notifica al prestatore di servizi di hosting interessato di informazioni specifiche che la parte notificante ritiene costituiscano contenuti illegali ("notifica"), in base alla quale il prestatore può decidere se condivide o no tale valutazione e se intende rimuovere detti contenuti o disabilitare l'accesso agli stessi ("azione"). A condizione che siano rispettate le prescrizioni relative alle notifiche, le persone o gli enti dovrebbero poter notificare più contenuti specifici presunti illegali mediante un'unica notifica. L'obbligo di predisporre meccanismi di notifica e azione dovrebbe applicarsi, ad esempio, ai servizi di condivisione e memorizzazione di file, ai servizi di web hosting, ai server di annunci e ai pastebin, nella misura in cui si qualificano come prestatori di servizi di hosting contemplati dal presente regolamento.

(41)Le norme relative a tali meccanismi di notifica e azione dovrebbero essere armonizzate a livello dell'Unione, in modo da consentire il trattamento tempestivo, diligente e obiettivo delle notifiche sulla base di norme uniformi, trasparenti e chiare, che forniscano solide garanzie a tutela dei diritti e degli interessi legittimi di tutte le parti interessate, in particolare dei loro diritti fondamentali garantiti dalla Carta, indipendentemente dallo Stato membro nel quale tali parti sono stabilite o residenti e dal settore del diritto in questione. I diritti fondamentali comprendono, a seconda dei casi, il diritto alla libertà di espressione e di informazione, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto alla non discriminazione e il diritto a un ricorso effettivo dei destinatari del servizio; la libertà di impresa, compresa la libertà contrattuale, dei prestatori di servizi nonché il diritto alla dignità umana, i diritti del minore, il diritto alla tutela della proprietà, compresa la proprietà intellettuale, e il diritto alla non discriminazione delle parti interessate da contenuti illegali.

(42)Qualora un prestatore di servizi di hosting decida di rimuovere le informazioni fornite da un destinatario del servizio o di disabilitare l'accesso alle stesse, ad esempio a seguito del ricevimento di una notifica o agendo di propria iniziativa, anche mediante l'uso di strumenti automatizzati, tale prestatore dovrebbe informare il destinatario della sua decisione, dei motivi della stessa e dei mezzi di ricorso disponibili per contestare la decisione, tenuto conto delle conseguenze negative che tali decisioni possono comportare per il destinatario, anche per quanto concerne l'esercizio del suo diritto fondamentale alla libertà di espressione. Tale obbligo dovrebbe applicarsi indipendentemente dai motivi della decisione, in particolare a prescindere dal fatto che l'azione sia stata intrapresa perché le informazioni notificate sono considerate contenuti illegali o incompatibili con le condizioni generali applicabili. I mezzi di ricorso disponibili per contestare la decisione del prestatore di servizi di hosting dovrebbero sempre includere il ricorso per via giudiziaria.

(43)Al fine di evitare oneri sproporzionati, gli obblighi supplementari imposti alle piattaforme online ai sensi del presente regolamento non dovrebbero applicarsi alle microimprese e alle piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione 41 , a meno che, in ragione del loro raggio d'azione e del loro impatto, esse non soddisfino i criteri per qualificarsi come piattaforme online di dimensioni molto grandi ai sensi del presente regolamento. Le norme sul consolidamento previste nella suddetta raccomandazione contribuiscono a prevenire l'elusione di tali obblighi supplementari. L'esenzione delle microimprese e delle piccole imprese da tali obblighi supplementari non dovrebbe essere intesa in modo da incidere sulla loro capacità di istituire, su base volontaria, un sistema che rispetti uno o più di tali obblighi.

(44)I destinatari del servizio dovrebbero poter contestare efficacemente e con facilità determinate decisioni delle piattaforme online che hanno un impatto negativo nei loro confronti. Le piattaforme online dovrebbero pertanto essere tenute a predisporre sistemi interni di gestione dei reclami che soddisfino determinate condizioni volte a far sì che tali sistemi siano facilmente accessibili e portino a risultati rapidi ed equi. È inoltre opportuno prevedere la possibilità della risoluzione extragiudiziale delle controversie, comprese quelle che non è stato possibile risolvere in modo soddisfacente mediante i sistemi interni di gestione dei reclami, da parte di organismi certificati che possiedano l'indipendenza, i mezzi e le competenze necessarie per esercitare le loro attività in modo equo, rapido ed efficace sotto il profilo dei costi. Le possibilità così create di contestare le decisioni delle piattaforme online dovrebbero integrare, pur lasciandola impregiudicata sotto tutti gli aspetti, la possibilità di presentare ricorso per via giudiziaria conformemente alla legislazione dello Stato membro interessato.

(45)Per le controversie contrattuali tra consumatori e imprese relative all'acquisto di beni o servizi, la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 42 garantisce che i consumatori dell'Unione e le imprese nell'Unione abbiano accesso a organismi di risoluzione alternativa delle controversie di qualità certificata. A tale riguardo è opportuno chiarire che le norme del presente regolamento relative alla risoluzione extragiudiziale delle controversie lasciano impregiudicata tale direttiva, compreso il diritto dei consumatori ai sensi della medesima direttiva di ritirarsi dalla procedura in qualsiasi momento se non sono soddisfatti delle prestazioni o del funzionamento della procedura.

(46)È possibile contrastare i contenuti illegali in modo più rapido e affidabile laddove le piattaforme online adottino le misure necessarie per provvedere affinché alle notifiche presentate dai segnalatori attendibili attraverso i meccanismi di notifica e azione prescritti dal presente regolamento sia accordato un trattamento prioritario, fatto salvo l'obbligo di trattare tutte le notifiche presentate nel quadro di tali meccanismi e di decidere in merito ad esse in modo tempestivo, diligente e obiettivo. Tale qualifica di segnalatore attendibile dovrebbe essere riconosciuta soltanto a enti, e non a persone, che hanno dimostrato, tra l'altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta ai contenuti illegali, di rappresentare interessi collettivi e di svolgere le proprie attività in modo diligente e obiettivo. Tali enti possono essere di natura pubblica - ad esempio, per i contenuti terroristici, le unità addette alle segnalazioni su Internet delle autorità di contrasto nazionali o dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto ("Europol") - o possono essere organizzazioni non governative e organismi semipubblici, quali le organizzazioni facenti parte della rete di linee di emergenza per la segnalazione di materiale pedopornografico INHOPE e le organizzazioni impegnate nella notifica dei contenuti razzisti e xenofobi illegali online. Per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, la qualifica di segnalatore attendibile potrebbe essere riconosciuta alle organizzazioni del settore e dei titolari dei diritti che abbiano dimostrato di soddisfare le condizioni applicabili. Le norme del presente regolamento relative ai segnalatori attendibili non dovrebbero essere intese nel senso che impediscono alle piattaforme online di riservare un trattamento analogo alle notifiche presentate da enti o persone alle quali non è stata riconosciuta la qualifica di segnalatore attendibile ai sensi del presente regolamento o di cooperare in altri modi con altri enti, conformemente al diritto applicabile, compreso il presente regolamento e il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio 43 .

(47)L'abuso dei servizi delle piattaforme online che consiste nel fornire con frequenza contenuti manifestamente illegali o nel presentare con frequenza notifiche o reclami manifestamente infondati nel quadro rispettivamente dei meccanismi e dei sistemi istituiti ai sensi del presente regolamento mina la fiducia e lede i diritti e gli interessi legittimi delle parti interessate. È pertanto necessario mettere in atto garanzie adeguate e proporzionate contro tale abuso. Le informazioni dovrebbero essere considerate contenuti manifestamente illegali e le notifiche o i reclami dovrebbero essere considerati manifestamente infondati quando è evidente per un non addetto ai lavori, senza alcuna analisi sostanziale, che rispettivamente i contenuti sono illegali e le notifiche o i reclami sono infondati. A determinate condizioni le piattaforme online dovrebbero sospendere temporaneamente le loro attività pertinenti in relazione alla persona che ha messo in atto un comportamento abusivo. Ciò lascia impregiudicata la libertà delle piattaforme online di determinare le loro condizioni generali e di stabilire misure più rigorose nel caso di contenuti manifestamente illegali connessi a reati gravi. Per motivi di trasparenza tale possibilità dovrebbe essere indicata, in modo chiaro e sufficientemente dettagliato, nelle condizioni generali delle piattaforme online. Le decisioni adottate al riguardo dalle piattaforme online dovrebbero poter essere sempre oggetto di ricorso e dovrebbero essere soggette alla vigilanza da parte del coordinatore dei servizi digitali competente. Le norme del presente regolamento in materia di abusi non dovrebbero impedire alle piattaforme online di adottare altre misure per contrastare la fornitura di contenuti illegali da parte dei destinatari dei loro servizi o altri abusi di tali servizi, conformemente al diritto dell'Unione o nazionale applicabile. Tali norme lasciano impregiudicata l'eventuale possibilità prevista dal diritto dell'Unione o nazionale di considerare responsabili, anche a fini di risarcimento dei danni, le persone che hanno commesso abusi.

(48)Una piattaforma online può in alcuni casi venire a conoscenza, ad esempio attraverso una notifica di una parte notificante o mediante proprie misure volontarie, di informazioni relative a determinate attività di un destinatario del servizio, quali la fornitura di determinati tipi di contenuti illegali, che giustifichino ragionevolmente, considerato l'insieme delle circostanze pertinenti di cui la piattaforma online è a conoscenza, il sospetto che il destinatario possa aver commesso, potenzialmente stia commettendo o probabilmente commetterà un reato grave che comporta una minaccia per la vita o la sicurezza delle persone, quali i reati di cui alla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 44 . In tali casi la piattaforma online dovrebbe informare senza ritardo di tale sospetto le autorità di contrasto competenti, fornendo tutte le pertinenti informazioni a sua disposizione, compresi ove opportuno i contenuti in questione e una spiegazione del proprio sospetto. Il presente regolamento non fornisce la base giuridica per la profilazione dei destinatari dei servizi al fine dell'eventuale individuazione di reati da parte delle piattaforme online. Nell'informare le autorità di contrasto, le piattaforme online dovrebbero inoltre rispettare le altre norme applicabili del diritto dell'Unione o nazionale in materia di tutela dei diritti e delle libertà delle persone.

(49)Al fine di contribuire a un ambiente online sicuro, affidabile e trasparente per i consumatori, nonché per altre parti interessate quali operatori commerciali concorrenti e titolari di diritti di proprietà intellettuale, e per dissuadere gli operatori commerciali dalla vendita di prodotti o servizi in violazione delle norme applicabili, le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali dovrebbero provvedere affinché tali operatori commerciali siano tracciabili. Gli operatori commerciali dovrebbero pertanto essere tenuti a fornire alla piattaforma online determinate informazioni essenziali, anche ai fini della promozione di messaggi o dell'offerta di prodotti. Tale prescrizione dovrebbe applicarsi anche agli operatori commerciali che promuovono messaggi riguardanti prodotti o servizi per conto di marchi sulla base dei relativi accordi. Le suddette piattaforme online dovrebbero conservare tutte le informazioni in modo sicuro per un periodo di tempo ragionevole che non vada al di là di quanto è necessario, in modo che, conformemente al diritto applicabile, compreso quello in materia di protezione dei dati personali, le autorità pubbliche e i privati aventi un interesse legittimo possano accedervi, anche tramite gli ordini di fornire informazioni di cui al presente regolamento.

(50)Per garantire un'applicazione efficace e adeguata di tale obbligo, senza imporre oneri sproporzionati, le piattaforme online in questione dovrebbero compiere sforzi ragionevoli per verificare l'affidabilità delle informazioni fornite dagli operatori commerciali interessati, in particolare utilizzando banche dati e interfacce online ufficiali liberamente accessibili, quali i registri delle imprese nazionali e il sistema di scambio di informazioni sull'IVA 45 , o chiedendo agli operatori commerciali interessati di fornire documenti giustificativi affidabili, quali copie di documenti di identità, estratti conto certificati, certificati relativi alla società e certificati del registro delle imprese. Esse possono anche avvalersi di altre fonti, disponibili per l'uso a distanza, che offrano un livello di affidabilità analogo ai fini del rispetto di tale obbligo. Le piattaforme online interessate non dovrebbero tuttavia essere tenute a intraprendere attività di accertamento dei fatti online eccessive o costose o a effettuare verifiche in loco. Non dovrebbe inoltre intendersi che tali piattaforme online, una volta compiuti gli sforzi ragionevoli richiesti dal presente regolamento, garantiscono l'affidabilità delle informazioni nei confronti dei consumatori o delle altre parti interessate. Tali piattaforme online dovrebbero inoltre progettare e organizzare la propria interfaccia online in modo da consentire agli operatori commerciali di adempiere i loro obblighi ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare le prescrizioni di cui agli articoli 6 e 8 della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 46 , all'articolo 7 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 47 e all'articolo 3 della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 48 .

(51)In considerazione delle responsabilità e degli obblighi particolari delle piattaforme online, esse dovrebbero essere soggette a obblighi di comunicazione trasparente che si applicano in aggiunta agli obblighi di comunicazione trasparente applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari ai sensi del presente regolamento. Al fine di determinare se le piattaforme online possano essere piattaforme online di dimensioni molto grandi soggette a determinati obblighi supplementari ai sensi del presente regolamento, gli obblighi di comunicazione trasparente per le piattaforme online dovrebbero comprendere determinati obblighi relativi alla pubblicazione e alla comunicazione di informazioni sul numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione.

(52)La pubblicità online svolge un ruolo importante nell'ambiente online, anche in riferimento alla prestazione dei servizi delle piattaforme online. La pubblicità online può tuttavia contribuire a rischi significativi, che variano dalla pubblicità che costituisce di per sé contenuto illegale al contributo a incentivi finanziari per la pubblicazione o l'amplificazione di attività e contenuti online illegali o comunque dannosi fino alla visualizzazione discriminatoria di pubblicità con ripercussioni sulla parità di trattamento e di opportunità dei cittadini. Oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2000/31/CE, le piattaforme online dovrebbero pertanto essere tenute a provvedere affinché i destinatari del servizio dispongano di determinate informazioni personalizzate che consentano loro di comprendere quando e per conto di chi sono visualizzate pubblicità. I destinatari del servizio dovrebbero inoltre disporre di informazioni sui principali parametri utilizzati per stabilire che vengono mostrate loro pubblicità specifiche, con spiegazioni rilevanti sulla logica seguita a tal fine, anche quando essa è basata sulla profilazione. Le prescrizioni del presente regolamento sulla fornitura di informazioni relative alla pubblicità lasciano impregiudicata l'applicazione delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, in particolare quelle riguardanti il diritto di opposizione e il processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione e specificamente la necessità di ottenere il consenso dell'interessato prima del trattamento dei dati personali per la pubblicità mirata. Restano analogamente impregiudicate le disposizioni di cui alla direttiva 2002/58/CE, in particolare quelle riguardanti l'archiviazione di informazioni nell'apparecchiatura terminale e l'accesso a informazioni ivi archiviate.

(53)Data l'importanza che le piattaforme online di dimensioni molto grandi, per via del loro raggio d'azione, espresso in particolare come numero di destinatari del servizio, rivestono nel facilitare il dibattito pubblico, le operazioni economiche e la diffusione di informazioni, opinioni e idee e nell'influenzare il modo in cui i destinatari ottengono e comunicano informazioni online, è necessario imporre a tali piattaforme obblighi specifici, in aggiunta agli obblighi applicabili a tutte le piattaforme online. Tali obblighi supplementari per le piattaforme online di dimensioni molto grandi sono necessari per affrontare tali preoccupazioni di interesse pubblico, in quanto non esistono misure alternative e meno restrittive che consentano di conseguire efficacemente lo stesso risultato.

(54)Le piattaforme online di dimensioni molto grandi possono comportare rischi per la società diversi in termini di portata ed effetti rispetto a quelli presentati dalle piattaforme più piccole. Quando il numero di destinatari di una piattaforma raggiunge una quota significativa della popolazione dell'Unione, i rischi sistemici posti da tale piattaforma hanno un effetto sproporzionatamente negativo sull'Unione. Si dovrebbe ritenere che tale raggio d'azione significativo sussista quando il numero di destinatari supera la soglia operativa di 45 milioni, ossia un numero equivalente al 10 % della popolazione dell'Unione. Se necessario, la soglia operativa dovrebbe essere tenuta aggiornata attraverso modifiche attuate da atti delegati. Tali piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero pertanto essere soggette agli obblighi più stringenti in materia di dovere di diligenza, proporzionati al loro impatto sociale e ai rispettivi mezzi.

(55)In considerazione degli effetti di rete che caratterizzano l'economia delle piattaforme, la base di utenti di una piattaforma online può rapidamente accrescersi e raggiungere le proporzioni di una piattaforma online di dimensioni molto grandi, con il relativo impatto sul mercato interno. Ciò può verificarsi nel caso di una crescita esponenziale fatta registrare in un breve periodo di tempo o nel caso di un'ampia presenza globale e di un elevato fatturato che consentano alla piattaforma online di sfruttare appieno gli effetti di rete e le economie di scala e di diversificazione. Un fatturato annuo o una capitalizzazione di mercato di livello elevato possono in particolare rappresentare un indice di rapida scalabilità in termini di portata degli utenti. In tali casi il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe poter chiedere a una piattaforma comunicazioni più frequenti in merito alla base di utenti così da poter individuare tempestivamente il momento in cui essa dovrebbe essere designata come piattaforma online di dimensioni molto grandi ai fini del presente regolamento.

(56)Le piattaforme online di dimensioni molto grandi sono utilizzate in un modo che influenza fortemente la sicurezza online, la definizione del dibattito e dell'opinione pubblica nonché il commercio online. La modalità di progettazione dei loro servizi è generalmente ottimizzata a vantaggio dei loro modelli aziendali spesso basati sulla pubblicità e può destare preoccupazioni sociali. In assenza di regolamentazione ed esecuzione efficaci, esse possono stabilire le regole del gioco, senza di fatto individuare e attenuare i rischi e i danni sociali ed economici che possono causare. Ai sensi del presente regolamento le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero pertanto valutare i rischi sistemici derivanti dal funzionamento e dall'uso dei loro servizi, nonché dai potenziali abusi da parte dei destinatari dei servizi, e adottare opportune misure di attenuazione.

(57)Dovrebbero essere valutate in modo approfondito tre categorie di rischi sistemici. La prima categoria riguarda i rischi associati all'abuso dei loro servizi attraverso la diffusione di contenuti illegali, quale la diffusione di materiale pedopornografico o l'illecito incitamento all'odio, e lo svolgimento di attività illegali, quali la vendita di prodotti o servizi vietati dal diritto dell'Unione o nazionale, compresi i prodotti contraffatti. Ad esempio, e fatta salva la responsabilità personale del destinatario del servizio di piattaforme online di dimensioni molto grandi per l'eventuale illegalità della sua attività ai sensi del diritto applicabile, tale diffusione o tali attività possono costituire un rischio sistemico significativo laddove l'accesso a tali contenuti possa essere amplificato da account con una portata particolarmente ampia. La seconda categoria riguarda gli effetti del servizio sull'esercizio dei diritti fondamentali tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali, compresi libertà di espressione e di informazione, il diritto alla vita privata, il diritto alla non discriminazione e i diritti del minore. Tali rischi possono sorgere, ad esempio, in relazione alla progettazione dei sistemi algoritmici utilizzati dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi o all'abuso dei loro servizi attraverso la presentazione di notifiche abusive o altri metodi per ostacolare la concorrenza o mettere a tacere l'espressione. La terza categoria di rischi riguarda la manipolazione intenzionale e spesso coordinata del servizio della piattaforma, con effetti prevedibili sulla salute pubblica, sul dibattito civico, sui processi elettorali, sulla sicurezza pubblica e sulla tutela dei minori, tenuto conto della necessità di garantire l'ordine pubblico, tutelare la vita privata e contrastare le pratiche commerciali fraudolente e ingannevoli. Tali rischi possono sorgere, ad esempio, dalla creazione di account falsi, dall'uso di bot e da altri comportamenti automatizzati o parzialmente automatizzati che possono condurre alla rapida e ampia diffusione di informazioni che costituiscono contenuti illegali o incompatibili con le condizioni generali della piattaforma online.

(58)Le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero porre in essere le misure necessarie per attenuare con diligenza i rischi sistemici individuati nella valutazione del rischio. Nell'ambito di tali misure di attenuazione le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero prendere in considerazione, ad esempio, la possibilità di rafforzare o altrimenti adeguare la progettazione e il funzionamento delle loro attività di moderazione dei contenuti, dei loro sistemi algoritmici di raccomandazione e delle loro interfacce online, così da scoraggiare e limitare la diffusione di contenuti illegali, oppure l'adeguamento dei loro processi decisionali o delle loro condizioni generali. Esse possono inoltre includere misure correttive, quali la soppressione degli introiti pubblicitari per specifici contenuti, o altre azioni, quali il miglioramento della visibilità delle fonti di informazione autorevoli. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi possono rafforzare i loro processi interni o la vigilanza sulle loro attività, in particolare per quanto riguarda il rilevamento dei rischi sistemici. Esse possono inoltre avviare o aumentare la cooperazione con i segnalatori attendibili, organizzare scambi e sessioni di formazione con le organizzazioni di segnalatori attendibili e cooperare con altri prestatori di servizi, anche avviando codici di condotta o aderendo a codici di condotta esistenti o ad altre misure di autoregolamentazione. Le misure adottate dovrebbero rispettare le prescrizioni in materia di diligenza del presente regolamento ed essere efficaci e adeguate al fine di attenuare i rischi specifici individuati, nell'interesse di garantire l'ordine pubblico, tutelare la vita privata e contrastare le pratiche commerciali fraudolente e ingannevoli, e dovrebbero essere proporzionate alla luce della capacità economica delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dell'esigenza di evitare restrizioni non necessarie all'uso dei loro servizi, tenendo debitamente conto dei potenziali effetti negativi sui diritti fondamentali dei destinatari del servizio.

(59)Ove opportuno, le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero svolgere le proprie valutazioni dei rischi e mettere a punto le proprie misure di attenuazione dei rischi con il coinvolgimento di rappresentanti dei destinatari del servizio, rappresentanti dei gruppi potenzialmente interessati dai loro servizi, esperti indipendenti e organizzazioni della società civile.

(60)Data la necessità di garantire la verifica da parte di esperti indipendenti, le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero essere chiamate a rispondere, attraverso audit indipendenti, della loro conformità agli obblighi stabiliti nel presente regolamento e, se del caso, agli impegni supplementari assunti a norma di codici di condotta e protocolli di crisi. Esse dovrebbero fornire al revisore l'accesso a tutti i pertinenti dati necessari al corretto svolgimento dell'audit. I revisori dovrebbero inoltre potersi avvalere di altre fonti di informazioni obiettive, compresi studi di ricercatori abilitati. I revisori dovrebbero garantire la riservatezza, la sicurezza e l'integrità delle informazioni, quali i segreti commerciali, che ottengono nello svolgimento dei loro compiti e disporre delle necessarie capacità nel settore della gestione dei rischi e delle competenze tecniche per effettuare l'audit di algoritmi. I revisori dovrebbero essere indipendenti, così da poter svolgere i loro compiti in modo adeguato e affidabile. Qualora la loro indipendenza non sia esente da dubbi, essi dovrebbero rinunciare all'incarico di audit o astenersene.

(61)La relazione di audit dovrebbe essere motivata, in modo da offrire un resoconto significativo delle attività svolte e delle conclusioni raggiunte. Essa dovrebbe contribuire a fornire informazioni sulle misure adottate dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi per adempiere i loro obblighi ai sensi del presente regolamento e, se del caso, proporre miglioramenti per quanto riguarda tali misure. La relazione dovrebbe essere trasmessa senza ritardo al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e al comitato, unitamente alla valutazione del rischio, alle misure di attenuazione e ai piani della piattaforma per dare seguito alle raccomandazioni dell'audit. La relazione dovrebbe comprendere un giudizio di audit basato sulle conclusioni tratte dalle prove di audit raccolte. Dovrebbe essere espresso un giudizio positivo qualora tutte le prove dimostrino che la piattaforma online di dimensioni molto grandi adempie gli obblighi di cui al presente regolamento o, ove opportuno, gli impegni assunti a norma di un codice di condotta o di un protocollo di crisi, in particolare individuando, valutando e attenuando i rischi sistemici posti dal suo sistema e dai suoi servizi. Il giudizio positivo dovrebbe essere corredato di osservazioni qualora il revisore intenda inserire commenti che non hanno un effetto sostanziale sull'esito dell'audit. Dovrebbe essere espresso un giudizio negativo qualora il revisore ritenga che la piattaforma online di dimensioni molto grandi non rispetti il presente regolamento o gli impegni assunti.

(62)Un elemento essenziale dell'attività di una piattaforma online di dimensioni molto grandi consiste nel modo in cui le informazioni sono messe in ordine di priorità e presentate nella sua interfaccia online per facilitare e ottimizzare l'accesso alle stesse da parte dei destinatari del servizio. Ciò avviene, ad esempio, suggerendo, classificando e mettendo in ordine di priorità le informazioni in base ad algoritmi, distinguendole attraverso testo o altre rappresentazioni visive oppure selezionando in altro modo le informazioni fornite dai destinatari. Tali sistemi di raccomandazione possono avere effetti significativi sulla capacità dei destinatari di reperire informazioni e interagire con esse online. Essi svolgono inoltre un ruolo importante nell'amplificazione di determinati messaggi, nella diffusione virale delle informazioni e nella sollecitazione del comportamento online. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero pertanto provvedere affinché i destinatari siano adeguatamente informati e possano influenzare le informazioni che vengono loro presentate. Esse dovrebbero indicare chiaramente i principali parametri di tali sistemi di raccomandazione in modo facilmente comprensibile per far sì che i destinatari comprendano la modalità con cui le informazioni loro presentate vengono messe in ordine di priorità. Esse dovrebbero inoltre adoperarsi affinché i destinatari dispongano di opzioni alternative per i principali parametri, comprese opzioni non basate sulla profilazione del destinatario.

(63)I sistemi pubblicitari utilizzati dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi pongono rischi particolari e richiedono ulteriore vigilanza pubblica e regolamentare in ragione del loro raggio d'azione e della loro capacità di rivolgersi ai destinatari del servizio e raggiungerli in base al loro comportamento all'interno e all'esterno dell'interfaccia online della piattaforma. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero garantire l'accesso del pubblico ai registri della pubblicità visualizzata sulle loro interfacce online per facilitare la vigilanza e la ricerca sui rischi emergenti derivanti dalla distribuzione della pubblicità online, ad esempio in relazione alla pubblicità illegale o alle tecniche di manipolazione e alla disinformazione che hanno ripercussioni negative reali e prevedibili sulla salute pubblica, sulla sicurezza pubblica, sul dibattito civico, sulla partecipazione politica e sull'uguaglianza. I registri dovrebbero comprendere i contenuti della pubblicità e i relativi dati sull'inserzionista e sulla fornitura della pubblicità, in particolare qualora si tratti di pubblicità mirata.

(64)Al fine di vigilare adeguatamente sul rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento da parte delle piattaforme online di dimensioni molto grandi, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o la Commissione può chiedere l'accesso a dati specifici o la comunicazione di questi ultimi. Tale richiesta può comprendere, ad esempio, i dati necessari a valutare i rischi e gli eventuali danni derivanti dai sistemi della piattaforma, i dati relativi alla precisione, al funzionamento e alle prove dei sistemi algoritmici per la moderazione dei contenuti, dei sistemi di raccomandazione o dei sistemi pubblicitari oppure i dati sui processi e i risultati dei sistemi di moderazione dei contenuti o dei sistemi interni di gestione dei reclami ai sensi del presente regolamento. Le indagini condotte da ricercatori sull'evoluzione e sulla gravità dei rischi sistemici online sono particolarmente importanti per ridurre le asimmetrie informative e istituire un sistema resiliente di attenuazione dei rischi, nonché per informare le piattaforme online, i coordinatori dei servizi digitali, le altre autorità competenti, la Commissione e il pubblico. Il presente regolamento prevede pertanto un quadro che obbliga a fornire ai ricercatori abilitati l'accesso ai dati delle piattaforme online di dimensioni molto grandi. Tutte le richieste di accesso ai dati nell'ambito di tale quadro dovrebbero essere proporzionate e tutelare adeguatamente i diritti e gli interessi legittimi, compresi i segreti commerciali e altre informazioni riservate, della piattaforma e di qualsiasi altra parte interessata, compresi i destinatari del servizio.

(65)Data la complessità del funzionamento dei sistemi utilizzati e i rischi sistemici che essi presentano per la società, è opportuno che le piattaforme online di dimensioni molto grandi designino responsabili della conformità, che dovrebbero possedere le qualifiche necessarie per rendere operative le misure e monitorare la conformità al presente regolamento all'interno dell'organizzazione della piattaforma. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero adoperarsi affinché il responsabile della conformità sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti il presente regolamento. In considerazione degli ulteriori rischi relativi alle loro attività e dei loro obblighi supplementari ai sensi del presente regolamento, le altre prescrizioni in materia di trasparenza stabilite nel presente regolamento dovrebbero essere integrate da obblighi di trasparenza supplementari applicabili specificamente alle piattaforme online di dimensioni molto grandi, in particolare l'obbligo di riferire in merito alle valutazioni dei rischi svolte e alle successive misure adottate secondo quanto previsto dal presente regolamento.

(66)Al fine di agevolare l'applicazione efficace e coerente degli obblighi previsti dal presente regolamento la cui l'attuazione può richiedere mezzi tecnologici, è importante promuovere norme settoriali volontarie che riguardino l'interoperabilità dei registri della pubblicità o che contemplino determinate procedure tecniche per le quali l'industria può contribuire a sviluppare mezzi standardizzati al fine di ottemperare al presente regolamento, ad esempio consentendo la presentazione di notifiche anche mediante interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Tali norme potrebbero essere utili in particolare per i prestatori di servizi intermediari relativamente piccoli. Le norme potrebbero distinguere tra diversi tipi di contenuti illegali o diversi tipi di servizi intermediari, a seconda dei casi.

(67)La Commissione e il comitato dovrebbero incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta per contribuire all'applicazione del presente regolamento. L'attuazione dei codici di condotta dovrebbe essere misurabile e soggetta a controllo pubblico, tuttavia ciò non dovrebbe pregiudicare il carattere volontario di tali codici e la libertà delle parti interessate di decidere se aderirvi. In determinate circostanze è importante che le piattaforme online di dimensioni molto grandi cooperino all'elaborazione di specifici codici di condotta e vi aderiscano. Il presente regolamento non osta a che altri prestatori di servizi, attenendosi agli stessi codici di condotta, aderiscano alle stesse norme in materia di dovere di diligenza, adottino le migliori pratiche e traggano beneficio dagli orientamenti emanati dalla Commissione e dal comitato.

(68)È opportuno che per i suddetti codici di condotta il presente regolamento individui determinati ambiti da prendere in considerazione. In particolare è opportuno valutare, mediante accordi di autoregolamentazione e di coregolamentazione, misure di attenuazione dei rischi riguardanti specifici tipi di contenuti illegali. Un altro ambito da prendere in considerazione riguarda gli eventuali effetti negativi dei rischi sistemici sulla società e sulla democrazia, quali la disinformazione o le attività di manipolazione e abuso. Ciò comprende operazioni coordinate volte ad amplificare informazioni, compresa la disinformazione, come l'utilizzo di bot o account falsi per la creazione di informazioni false o fuorvianti, talvolta a scopo di lucro, che sono particolarmente dannose per i destinatari del servizio vulnerabili, quali i minori. In relazione a tali ambiti l'adesione a un determinato codice di condotta e il suo rispetto da parte di una piattaforma online di dimensioni molto grandi possono essere ritenuti una misura di attenuazione dei rischi adeguata. Il fatto che una piattaforma online rifiuti, senza adeguate spiegazioni, l'invito della Commissione a partecipare all'applicazione di un tale codice di condotta potrebbe essere preso in considerazione, se del caso, nel determinare se la piattaforma online abbia violato gli obblighi stabiliti dal presente regolamento.

(69)Le norme sui codici di condotta ai sensi del presente regolamento potrebbero fungere da base per le iniziative di autoregolamentazione già stabilite a livello dell'Unione, tra cui l'impegno per la sicurezza dei prodotti (Product Safety Pledge), il protocollo d'intesa sulla vendita di merci contraffatte, il codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all'odio online nonché il codice di buone pratiche sulla disinformazione. Nel caso in particolare di quest'ultimo, come annunciato nel piano d'azione per la democrazia europea, la Commissione emanerà orientamenti volti a rafforzare tale codice di buone pratiche sulla disinformazione.

(70)La fornitura di pubblicità online coinvolge generalmente diversi soggetti, tra cui i servizi intermediari che collegano gli editori di pubblicità agli inserzionisti. I codici di condotta dovrebbero sostenere e integrare gli obblighi di trasparenza relativi alla pubblicità per le piattaforme online e le piattaforme online di dimensioni molto grandi di cui al presente regolamento al fine di prevedere meccanismi flessibili ed efficaci per facilitare e rafforzare il rispetto di tali obblighi, in particolare per quanto riguarda le modalità di trasmissione delle pertinenti informazioni. Il coinvolgimento di un'ampia gamma di portatori di interessi dovrebbe far sì che tali codici di condotta siano largamente sostenuti, tecnicamente solidi, efficaci e tali da offrire la massima facilità d'uso per garantire che siano conseguiti gli obiettivi degli obblighi di trasparenza.

(71)In caso di circostanze straordinarie che incidono sulla sicurezza pubblica o sulla salute pubblica, la Commissione può avviare l'elaborazione di protocolli di crisi per coordinare una risposta rapida, collettiva e transfrontaliera nell'ambiente online. Nelle circostanze straordinarie possono rientrare gli eventi imprevedibili, quali i terremoti, gli uragani, le pandemie e le altre gravi minacce per la salute pubblica a carattere transfrontaliero, le guerre e gli atti di terrorismo, in cui, ad esempio, le piattaforme online possono essere utilizzate in modo improprio per la rapida diffusione di contenuti illegali o disinformazione o in cui sorge la necessità di divulgare velocemente informazioni affidabili. Alla luce dell'importante ruolo svolto dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi nella diffusione di informazioni nelle nostre società e a livello transfrontaliero, tali piattaforme dovrebbero essere incoraggiate a elaborare e applicare protocolli di crisi specifici. Tali protocolli di crisi dovrebbero essere attivati solo per un periodo di tempo limitato e le misure adottate dovrebbero anch'esse essere limitate a quanto strettamente necessario per far fronte alle circostanze eccezionali. Tali misure dovrebbero essere coerenti con il presente regolamento e non dovrebbero costituire per le piattaforme online di dimensioni molto grandi partecipanti un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che esse trasmettono o memorizzano, né di accertare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di contenuti illegali.

(72)Il compito di assicurare la vigilanza e l'esecuzione adeguate degli obblighi stabiliti nel presente regolamento dovrebbe, in linea di principio, essere affidato agli Stati membri. A tal fine essi dovrebbero designare almeno un'autorità incaricata dell'applicazione e dell'esecuzione del presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia poter affidare a più di un'autorità competente specifici compiti e competenze di vigilanza ed esecuzione in materia di applicazione del presente regolamento, ad esempio per settori specifici, quali le autorità di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche, le autorità di regolamentazione dei media o le autorità di tutela dei consumatori, in funzione della rispettiva struttura costituzionale, organizzativa e amministrativa nazionale.

(73)In considerazione del carattere transfrontaliero dei servizi in questione e della serie orizzontale di obblighi stabiliti dal presente regolamento, l'autorità incaricata di vigilare sull'applicazione del presente regolamento e, se necessario, della sua esecuzione dovrebbe essere designata come coordinatore dei servizi digitali in ciascuno Stato membro. Qualora più di un'autorità competente sia incaricata dell'applicazione e dell'esecuzione del presente regolamento, solo un'autorità in tale Stato membro dovrebbe designata come coordinatore dei servizi digitali. Il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe fungere da punto di contatto unico con riguardo a tutte le questioni relative all'applicazione del presente regolamento per la Commissione, il comitato, i coordinatori dei servizi digitali degli altri Stati membri nonché per le altre autorità competenti dello Stato membro in questione. Qualora in un determinato Stato membro diverse autorità competenti siano incaricate di compiti a norma del presente regolamento, il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe in particolare coordinarsi e cooperare con tali autorità in conformità del diritto nazionale che stabilisce i rispettivi compiti e dovrebbe assicurare l'effettivo coinvolgimento di tutte le autorità competenti nella vigilanza e nell'esecuzione a livello dell'Unione.

(74)Il coordinatore dei servizi digitali e le altre autorità competenti designate a norma del presente regolamento svolgono un ruolo fondamentale nel garantire l'efficacia dei diritti e degli obblighi stabiliti dal presente regolamento e il conseguimento dei suoi obiettivi. È di conseguenza necessario far sì che tali autorità agiscano in piena indipendenza da enti privati e pubblici, senza obbligo o possibilità di sollecitare o ricevere istruzioni, anche dai governi, e fatti salvi gli specifici doveri di cooperazione con le altre autorità competenti, i coordinatori dei servizi digitali, il comitato e la Commissione. D'altro canto l'indipendenza di tali autorità non dovrebbe significare che esse non possano essere soggette, conformemente alle costituzioni nazionali e senza compromettere il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, a meccanismi nazionali di controllo o di monitoraggio delle loro spese finanziarie o a controllo giurisdizionale oppure che non debbano avere la possibilità di consultare altre autorità nazionali, comprese le autorità di contrasto o le autorità di gestione delle crisi, ove opportuno.

(75)Gli Stati membri possono assegnare la funzione di coordinatore dei servizi digitali o determinati compiti di applicazione ed esecuzione del presente regolamento a un'autorità nazionale esistente, a condizione che tale autorità incaricata adempia le prescrizioni stabilite nel presente regolamento, ad esempio in relazione alla sua indipendenza. In linea di principio agli Stati membri non è inoltre impedita la fusione di funzioni all'interno di un'autorità esistente, conformemente al diritto dell'Unione. Le misure a tal fine possono comprendere, tra l'altro, il divieto di destituire dall'incarico il presidente o un membro del consiglio di un organo collegiale di un'autorità esistente prima della scadenza del rispettivo mandato, per il solo fatto di una riforma istituzionale che comporta la fusione di diverse funzioni all'interno di un'autorità, qualora non siano previste norme atte a garantire che una simile destituzione non arrechi pregiudizio alla loro indipendenza e alla loro imparzialità.

(76)In assenza di una prescrizione generale che imponga ai prestatori di servizi intermediari di assicurare la presenza fisica nel territorio di uno degli Stati membri, è necessario determinare in modo chiaro lo Stato membro alla cui giurisdizione sono soggetti tali prestatori ai fini dell'esecuzione delle norme stabilite ai capi III e IV da parte delle autorità nazionali competenti. Un prestatore dovrebbe essere soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui è situato il suo stabilimento principale, ossia in cui il prestatore ha la sua sede principale o sociale nella quale sono esercitate le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo. Per quanto concerne i prestatori che non sono stabiliti nell'Unione ma che offrono servizi nell'Unione e rientrano pertanto nell'ambito di applicazione del presente regolamento, dovrebbero avere giurisdizione gli Stati membri in cui tali prestatori hanno nominato il loro rappresentante legale, tenendo conto della funzione di rappresentante legale ai sensi del presente regolamento. Nell'interesse dell'efficace applicazione del presente regolamento, tutti gli Stati membri dovrebbero tuttavia avere giurisdizione per quanto concerne i prestatori che hanno omesso di designare un rappresentante legale, a condizione che sia rispettato il principio del ne bis in idem. A tale scopo ciascuno Stato membro che eserciti la giurisdizione per quanto concerne tali prestatori dovrebbe, senza indebito ritardo, informare tutti gli altri Stati membri delle misure adottate nell'esercizio di tale giurisdizione.

(77)Gli Stati membri dovrebbero conferire al coordinatore dei servizi digitali e a qualsiasi altra autorità competente designata a norma del presente regolamento poteri e mezzi sufficienti a garantire indagini e attività di esecuzione efficaci. I coordinatori dei servizi digitali dovrebbero in particolare poter cercare e ottenere informazioni situate nel loro territorio, anche nel contesto di indagini congiunte, tenendo in debito conto il fatto che le misure di vigilanza ed esecuzione riguardanti un prestatore soggetto alla giurisdizione di un altro Stato membro dovrebbero essere adottate dal coordinatore dei servizi digitali di tale altro Stato membro, se del caso in conformità delle procedure relative alla cooperazione transfrontaliera.

(78)Gli Stati membri dovrebbero definire nel loro diritto nazionale, conformemente al diritto dell'Unione e in particolare al presente regolamento e alla Carta, le condizioni dettagliate e i limiti per l'esercizio dei poteri di indagine e di esecuzione dei rispettivi coordinatori dei servizi digitali e di altre autorità competenti, se del caso, a norma del presente regolamento.

(79)Nell'ambito dell'esercizio dei suddetti poteri le autorità competenti dovrebbero rispettare le norme nazionali applicabili in materia di procedure e questioni quali la necessità di una previa autorizzazione giudiziaria per accedere a determinati locali e il segreto professionale forense. Tali disposizioni dovrebbero in particolare garantire il rispetto dei diritti fondamentali a un ricorso effettivo e a un processo equo, compresi i diritti della difesa, e il diritto al rispetto della vita privata. A tale riguardo le garanzie previste in relazione ai procedimenti della Commissione a norma del presente regolamento potrebbero costituire un punto di riferimento adeguato. Prima di adottare decisioni definitive dovrebbe essere garantita una procedura preliminare equa e imparziale, compresi il diritto delle persone interessate di essere ascoltate e il diritto di accedere al fascicolo, nel rispetto della riservatezza e del segreto professionale e commerciale, nonché l'obbligo di una motivazione adeguata delle decisioni. Ciò non dovrebbe tuttavia impedire l'adozione di misure in casi di urgenza debitamente accertata e nel rispetto di condizioni e modalità procedurali adeguate. L'esercizio dei poteri dovrebbe inoltre essere proporzionato, tra l'altro, alla natura della violazione o della sospetta violazione e al danno complessivo effettivo o potenziale causato dalla violazione o dalla sospetta violazione. In linea di principio le autorità competenti dovrebbero tenere conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti del caso specifico, comprese le informazioni raccolte dalle autorità competenti di altri Stati membri.

(80)Gli Stati membri dovrebbero far sì che le violazioni degli obblighi stabiliti nel presente regolamento possano essere sanzionate in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo, tenendo conto della natura, della gravità, della reiterazione e della durata della violazione, in considerazione dell'obiettivo di interesse generale perseguito, della portata e del tipo di attività svolte nonché della capacità economica dell'autore della violazione. Le sanzioni dovrebbero in particolare tenere conto del fatto che il prestatore di servizi intermediari interessato ometta sistematicamente o ripetutamente di adempiere gli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché, se del caso, del fatto che il prestatore operi in più Stati membri.

(81)Al fine di garantire l'efficace esecuzione del presente regolamento, le persone o le organizzazioni rappresentative dovrebbero poter presentare reclami vertenti sul rispetto del presente regolamento presso il coordinatore dei servizi digitali nel territorio in cui hanno ricevuto il servizio, fatte salve le norme in materia di giurisdizione del presente regolamento. I reclami dovrebbero fornire un quadro fedele delle preoccupazioni relative alla conformità di un determinato prestatore di servizi intermediari e potrebbero inoltre informare il coordinatore dei servizi digitali in merito a questioni più trasversali. Qualora la questione richieda una cooperazione transfrontaliera, il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe coinvolgere altre autorità nazionali competenti nonché il coordinatore dei servizi digitali di un altro Stato membro, in particolare quello dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore di servizi intermediari interessato.

(82)Gli Stati membri dovrebbero far sì che i coordinatori dei servizi digitali possano adottare misure che consentano di affrontare con efficacia determinate violazioni particolarmente gravi e persistenti e che siano proporzionate ad esse. È opportuno imporre che le misure siano disposte da un'autorità giudiziaria competente su richiesta dei coordinatori dei servizi digitali e siano soggette a garanzie supplementari, soprattutto quando tali misure possono incidere sui diritti e sugli interessi di terzi, come potrebbe in particolare avvenire in caso di restrizione dell'accesso alle interfacce online. Ai terzi potenzialmente interessati dovrebbe inoltre essere data la possibilità di essere ascoltati e tali ordini dovrebbero essere emessi unicamente qualora non siano ragionevolmente disponibili poteri di adottare tali misure in conformità di altri atti del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, ad esempio per tutelare gli interessi collettivi dei consumatori, per assicurare la tempestiva rimozione delle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico oppure per disabilitare l'accesso a servizi utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale.

(83)Un simile ordine di restrizione dell'accesso non dovrebbe andare al di là di quanto strettamente necessario per conseguire il suo obiettivo. A tal fine esso dovrebbe essere temporaneo e rivolto, in linea di principio, a un prestatore di servizi intermediari, quale il prestatore di servizi di hosting, il fornitore di servizi Internet oppure il registrar o il registro di dominio, che sia ragionevolmente in grado di conseguire tale obiettivo senza limitare indebitamente l'accesso alle informazioni lecite.

(84)Il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe pubblicare periodicamente una relazione sulle attività svolte a norma del presente regolamento. Dato che il coordinatore dei servizi digitali è anche informato degli ordini di contrastare i contenuti illegali o di fornire informazioni disciplinati dal presente regolamento attraverso il sistema comune di condivisione delle informazioni, il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe includere nella sua relazione annuale il numero e le categorie di tali ordini rivolti ai prestatori di servizi intermediari ed emessi dalle autorità giudiziarie e amministrative nel suo Stato membro.

(85)Qualora un coordinatore dei servizi digitali chieda a un altro coordinatore dei servizi digitali di agire, il coordinatore dei servizi digitali richiedente, o il comitato nel caso in cui esso abbia fornito una raccomandazione di valutare questioni che interessano più di tre Stati membri, dovrebbe poter deferire la questione alla Commissione in caso di disaccordi sulle valutazioni, sulle misure adottate o proposte oppure sulla mancata adozione di misure. Sulla base delle informazioni messe a disposizione dalle autorità interessate, la Commissione dovrebbe pertanto poter chiedere al coordinatore dei servizi digitali competente di valutare ulteriormente la questione e di adottare le misure necessarie per garantire il rispetto entro un periodo di tempo definito. Tale possibilità lascia impregiudicato il dovere generale della Commissione di vigilare sull'applicazione del diritto dell'Unione e, se necessario, di darvi esecuzione, sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea conformemente ai trattati. La mancata adozione di misure da parte del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento a seguito di una simile richiesta può anche portare, qualora il presunto autore della violazione sia una piattaforma online di dimensioni molto grandi, all'intervento della Commissione a norma del capo IV, sezione 3, del presente regolamento.

(86)Per facilitare la vigilanza e le indagini transfrontaliere che interessano più Stati membri, i coordinatori dei servizi digitali dovrebbero poter partecipare, su base permanente o temporanea, ad attività di indagine e vigilanza congiunte riguardanti questioni disciplinate dal presente regolamento. Tali attività possono coinvolgere altre autorità competenti e possono riguardare una serie di questioni, da esercizi coordinati di raccolta dati a richieste di informazioni o ispezioni di locali, entro i limiti e l'ambito dei poteri a disposizione di ciascuna autorità partecipante. Al comitato può essere chiesto di fornire consulenza in relazione a tali attività, ad esempio proponendo tabelle di marcia e calendari per le attività o proponendo task force ad-hoc con la partecipazione delle autorità coinvolte.

(87)In considerazione delle sfide specifiche che possono emergere quando si tratta di valutare e garantire la conformità di una piattaforma online di dimensioni molto grandi, ad esempio per quanto riguarda la portata o la complessità di una presunta violazione o la necessità di particolari competenze o capacità a livello dell'Unione, i coordinatori dei servizi digitali dovrebbero avere la possibilità di chiedere, su base volontaria, l'intervento della Commissione affinché eserciti i suoi poteri di indagine ed esecuzione a norma del presente regolamento.

(88)Al fine di garantire un'applicazione coerente del presente regolamento è necessario istituire un gruppo consultivo indipendente a livello dell'Unione, che dovrebbe sostenere la Commissione e contribuire a coordinare le azioni dei coordinatori dei servizi digitali. Tale comitato europeo per i servizi digitali dovrebbe essere composto dai coordinatori dei servizi digitali, fatta salva la possibilità per questi ultimi di invitare alle proprie riunioni o nominare delegati ad hoc di altre autorità competenti incaricate di compiti specifici a norma del presente regolamento, ove ciò sia richiesto dalla loro ripartizione nazionale dei compiti e delle competenze. In caso di più partecipanti da uno Stato membro, il diritto di voto dovrebbe rimanere limitato a un rappresentante per Stato membro.

(89)Il comitato dovrebbe contribuire al conseguimento di una prospettiva comune dell'Unione riguardo all'applicazione coerente del presente regolamento e alla cooperazione tra le autorità competenti, anche fornendo consulenza alla Commissione e ai coordinatori dei servizi digitali in merito alle opportune misure di indagine ed esecuzione, in particolare nei confronti delle piattaforme online di dimensioni molto grandi. Il comitato dovrebbe inoltre contribuire alla redazione dei pertinenti modelli e codici di condotta e analizzare le tendenze generali emergenti nello sviluppo dei servizi digitali nell'Unione.

(90)A tal fine il comitato dovrebbe poter adottare pareri, richieste e raccomandazioni rivolte ai coordinatori dei servizi digitali o ad altre autorità nazionali competenti. Sebbene non siano giuridicamente vincolanti, la decisione di discostarsene dovrebbe essere debitamente spiegata e potrebbe essere presa in considerazione dalla Commissione nel valutare la conformità dello Stato membro interessato al presente regolamento.

(91)Il comitato dovrebbe riunire i rappresentanti dei coordinatori dei servizi digitali e di eventuali altre autorità competenti sotto la presidenza della Commissione, così da garantire che le questioni sottopostegli siano valutate in una prospettiva pienamente europea. In considerazione degli eventuali elementi trasversali che possono essere rilevanti per altri quadri normativi a livello dell'Unione, il comitato dovrebbe essere autorizzato a cooperare, nella misura necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti, con altre istituzioni, organi, organismi e gruppi consultivi dell'Unione con responsabilità in settori quali l'uguaglianza, compresa la parità tra donne e uomini, e la non discriminazione, la protezione dei dati, le comunicazioni elettroniche, i servizi audiovisivi, la tutela dei consumatori o l'individuazione e l'indagine delle frodi a danno del bilancio dell'UE per quanto riguarda i dazi doganali.

(92)È opportuno che, tramite il presidente, la Commissione partecipi al comitato senza diritto di voto. Tramite il presidente, la Commissione dovrebbe provvedere affinché l'ordine del giorno delle riunioni sia fissato conformemente alle richieste dei membri del comitato come previsto dal regolamento interno e nel rispetto dei doveri del comitato stabiliti nel presente regolamento.

(93)In considerazione della necessità di garantire il sostegno alle sue attività, il comitato dovrebbe potersi avvalere delle competenze e delle risorse umane della Commissione e delle autorità nazionali competenti. Le modalità operative specifiche per il funzionamento interno del comitato dovrebbero essere precisate ulteriormente nel regolamento interno dello stesso.

(94)Data l'importanza delle piattaforme online di dimensioni molto grandi, in considerazione del loro raggio d'azione e del loro impatto, la loro inosservanza degli obblighi specifici ad esse applicabili può incidere su un numero considerevole di destinatari dei servizi in diversi Stati membri e può causare considerevoli danni per la società; tali inadempienze possono anche rivelarsi particolarmente complesse da individuare e affrontare.

(95)È pertanto necessario prevedere un sistema comune di vigilanza ed esecuzione rafforzate a livello dell'Unione per rispondere a tali preoccupazioni di interesse pubblico. Una volta rilevata una violazione di una delle disposizioni che si applicano esclusivamente alle piattaforme online di dimensioni molto grandi, ad esempio a seguito di indagini individuali o congiunte, audit o reclami, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, di propria iniziativa o su consulenza del comitato, dovrebbe monitorare le misure successive adottate dalla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata come stabilite nel suo piano di azione. Il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe poter chiedere, ove opportuno, lo svolgimento di un ulteriore audit specifico, su base volontaria, al fine di stabilire se tali misure siano sufficienti per porre rimedio alla violazione. Al termine di tale procedura, esso dovrebbe comunicare al comitato, alla Commissione e alla piattaforma interessata se ritiene che quest'ultima abbia posto o no rimedio alla violazione, specificando in particolare la pertinente condotta e la sua valutazione delle misure adottate. Il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe svolgere il suo ruolo nell'ambito di tale sistema comune in modo tempestivo e tenendo nella massima considerazione i pareri e le altre consulenze del comitato.

(96)Qualora la piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata non abbia efficacemente posto rimedio alla violazione della disposizione che si applica esclusivamente alle piattaforme online di dimensioni molto grandi in conformità al piano di azione, soltanto la Commissione può, di propria iniziativa o su consulenza del comitato, decidere di condurre ulteriori indagini in merito alla violazione in questione e alle misure successivamente adottate dalla piattaforma, escludendo il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento. Dopo aver condotto le indagini necessarie, la Commissione dovrebbe poter adottare decisioni che constatano una violazione e impongono sanzioni nei confronti di piattaforme online di dimensioni molto grandi ove ciò sia giustificato. Essa dovrebbe inoltre avere la possibilità di intervenire in situazioni transfrontaliere in cui il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento non ha adottato misure nonostante la richiesta della Commissione o in situazioni in cui lo stesso coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento ha chiesto l'intervento della Commissione con riguardo a una violazione di qualsiasi altra disposizione del presente regolamento commessa da una piattaforma online di dimensioni molto grandi.

(97)La Commissione dovrebbe mantenere la libertà di decidere se intende intervenire o no nelle situazioni in cui è autorizzata a farlo a norma del presente regolamento. Una volta che la Commissione ha avviato il procedimento, ai coordinatori dei servizi digitali del luogo di stabilimento interessati dovrebbe essere impedito l'esercizio dei loro poteri di indagine e di esecuzione in relazione alla pertinente condotta della piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata, in modo da evitare duplicazioni, incoerenze e rischi dal punto di vista del principio del ne bis in idem. Nell'interesse dell'efficacia, a tali coordinatori dei servizi digitali non dovrebbe tuttavia essere impedito l'esercizio dei loro poteri di assistere la Commissione, su sua richiesta nello svolgimento dei suoi compiti di vigilanza, o in relazione ad altre condotte, comprese condotte da parte della stessa piattaforma online di dimensioni molto grandi che si sospetta costituiscano nuove violazioni. Tali coordinatori dei servizi digitali, nonché il comitato e altri coordinatori dei servizi digitali se del caso, dovrebbero fornire alla Commissione tutte le informazioni e l'assistenza necessarie affinché essa possa svolgere efficacemente i propri compiti, mentre la Commissione dovrebbe a sua volta tenerli informati sull'esercizio dei suoi poteri a seconda dei casi. A tale riguardo la Commissione dovrebbe, ove opportuno, tenere conto delle pertinenti valutazioni effettuate dal comitato o dai coordinatori dei servizi digitali interessati e delle pertinenti prove e informazioni da essi raccolte, fatti salvi i poteri e la responsabilità della Commissione di svolgere indagini supplementari nella misura necessaria.

(98)In considerazione delle sfide specifiche che possono emergere nell'intento di garantire la conformità delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dell'importanza di farlo in modo efficace, tenuto conto delle loro dimensioni, del loro impatto e dei danni che esse possono causare, la Commissione dovrebbe disporre di forti poteri di indagine e di esecuzione che le consentano di svolgere attività di indagine, esecuzione e monitoraggio in merito a determinate norme stabilite nel presente regolamento, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità e dei diritti e degli interessi delle parti interessate.

(99)La Commissione dovrebbe in particolare avere accesso ai pertinenti documenti, dati e informazioni necessari per avviare e condurre indagini e per monitorare il rispetto dei pertinenti obblighi stabiliti nel presente regolamento, a prescindere da chi sia in possesso dei documenti, dei dati o delle informazioni in questione e indipendentemente dalla forma, dal formato, dal supporto di memorizzazione o dal luogo preciso in cui essi sono conservati. È opportuno che la Commissione possa chiedere direttamente alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata, ai terzi interessati o a persone fisiche di fornire prove, dati e informazioni pertinenti. La Commissione dovrebbe inoltre poter chiedere informazioni pertinenti a qualunque autorità pubblica, organismo o agenzia negli Stati membri o a qualsiasi persona fisica o giuridica ai fini del presente regolamento. È opportuno che la Commissione abbia la facoltà di chiedere accesso alle banche dati e agli algoritmi delle persone interessate e spiegazioni in merito a tali banche dati e algoritmi, di sentire, con il consenso di tali persone, chiunque possa disporre di informazioni utili e di verbalizzarne le dichiarazioni. La Commissione dovrebbe inoltre disporre del potere di effettuare le ispezioni necessarie all'esecuzione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. I suddetti poteri di indagine mirano a integrare la possibilità per la Commissione di chiedere ai coordinatori dei servizi digitali e alle altre autorità degli Stati membri assistenza, ad esempio nell'esercizio di tali poteri o fornendo informazioni.

(100)All'adempimento dei pertinenti obblighi imposti ai sensi del presente regolamento dovrebbe poter essere data esecuzione mediante sanzioni pecuniarie e penalità di mora. A tal fine dovrebbero inoltre essere stabiliti livelli appropriati di sanzioni pecuniarie e penalità di mora in caso di non conformità agli obblighi e di violazione delle norme procedurali, soggette ad adeguati termini di prescrizione.

(101)Alle piattaforme online di dimensioni molto grandi interessate e alle altre persone soggette all'esercizio dei poteri della Commissione i cui interessi possono essere lesi da una decisione è opportuno dare la possibilità di presentare preventivamente le proprie osservazioni; alle decisioni adottate dovrebbe essere assicurata un'ampia pubblicità. Pur garantendo i diritti di difesa delle parti interessate, e in particolare il diritto di accesso al fascicolo, è al tempo stesso indispensabile tutelare le informazioni riservate. Nel rispetto della riservatezza delle informazioni, la Commissione dovrebbe inoltre far sì che le informazioni su cui si è basata ai fini della sua decisione siano divulgate in misura tale da consentire al destinatario della decisione di comprendere i fatti e le considerazioni che hanno portato alla decisione stessa.

(102)Nell'interesse dell'efficacia e dell'efficienza, oltre alla valutazione generale del regolamento, da eseguirsi entro cinque anni dall'entrata in vigore, dopo la fase di avviamento iniziale e sulla base dei primi tre anni di applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe anche eseguire una valutazione delle attività del comitato e della sua struttura.

(103)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 49 .

(104)Al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per integrare il presente regolamento. È in particolare opportuno che siano adottati atti delegati in merito ai criteri per l'individuazione delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e alle specifiche tecniche per le richieste di accesso. È di particolare importanza che la Commissione svolga adeguate consultazioni, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(105)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta e i diritti fondamentali che fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali. Il presente regolamento dovrebbe di conseguenza essere interpretato e applicato conformemente a tali diritti fondamentali, tra cui la libertà di espressione e di informazione e la libertà dei media e il loro pluralismo. Nell'esercitare i poteri stabiliti nel presente regolamento, tutte le autorità pubbliche coinvolte dovrebbero pervenire, nelle situazioni di conflitto tra i pertinenti diritti fondamentali, a un giusto equilibrio tra i diritti in questione, conformemente al principio di proporzionalità.

(106)Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia contribuire al buon funzionamento del mercato interno e garantire un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile nel quale i diritti fondamentali sanciti dalla Carta siano debitamente tutelati, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri che da soli non possono ottenere l'armonizzazione e la cooperazione necessarie, ma, a motivo del suo ambito di applicazione territoriale e soggettivo, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I – Disposizioni generali

Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione

1.Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate sulla prestazione di servizi intermediari nel mercato interno. Il presente regolamento stabilisce in particolare:

a)un quadro per l'esenzione condizionata dalla responsabilità dei prestatori di servizi intermediari;

b)norme relative a specifici obblighi in materia di dovere di diligenza adattati a determinate categorie di prestatori di servizi intermediari;

c)norme sull'attuazione e sull'esecuzione del presente regolamento, anche per quanto riguarda la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti.

2.Gli obiettivi del presente regolamento sono:

a)contribuire al corretto funzionamento del mercato interno dei servizi intermediari;

b)stabilire norme uniformi per un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, in cui i diritti fondamentali sanciti dalla Carta siano tutelati in modo effettivo.

3.Il presente regolamento si applica ai servizi intermediari prestati a destinatari il cui luogo di stabilimento o di residenza si trova nell'Unione, indipendentemente dal luogo di stabilimento dei prestatori di tali servizi.

4.Il presente regolamento non si applica ai servizi che non sono servizi intermediari né alle prescrizioni imposte in relazione a tali servizi, indipendentemente dal fatto che questi ultimi siano prestati facendo ricorso a servizi intermediari.

5.Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme stabilite dai seguenti atti:

a)direttiva 2000/31/CE;

b)direttiva 2010/13/CE;

c)legislazione dell'Unione in materia di diritto d'autore e diritti connessi;

d)regolamento (UE) .../... relativo alla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online [regolamento TCO una volta adottato];

e)regolamento (UE) .../... relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale e direttiva (UE) .../... recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali [atti relativi alle prove elettroniche una volta adottati];

f)regolamento (UE) 2019/1148;

g)regolamento (UE) 2019/1150;

h)legislazione dell'Unione in materia di protezione dei consumatori e sicurezza dei prodotti, compreso il regolamento (UE) 2017/2394;

i)legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva 2002/58/CE.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a)"servizi della società dell'informazione": servizi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535;

b)"destinatario del servizio": qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza il servizio intermediario in questione;

c)"consumatore": qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nella sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale;

d)"offrire servizi nell'Unione": consentire a persone fisiche o giuridiche in uno o più Stati membri di utilizzare i servizi del prestatore di servizi della società dell'informazione che presenta un collegamento sostanziale con l'Unione; tale collegamento sostanziale si considera presente quando il prestatore è stabilito nell'Unione; in assenza di tale stabilimento, la valutazione del collegamento sostanziale si basa su specifici criteri di fatto, quali:

un numero considerevole di utenti in uno o più Stati membri; oppure

l'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri;

e)"operatore commerciale": qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce, anche tramite persone che operano a suo nome o per suo conto, per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

f)"servizio intermediario": uno dei servizi seguenti:

un servizio di semplice trasporto ("mere conduit"), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire accesso a una rete di comunicazione;

un servizio di memorizzazione temporanea ("caching"), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite dal destinatario del servizio, che comporta la memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni al solo scopo di rendere più efficiente il successivo inoltro delle informazioni ad altri destinatari su loro richiesta;

un servizio di "hosting", consistente nel memorizzare informazioni fornite da un destinatario del servizio su richiesta di quest'ultimo;

g)"contenuto illegale": qualsiasi informazione che, di per sé o in relazione ad un'attività, tra cui la vendita di prodotti o la prestazione di servizi, non è conforme alle disposizioni normative dell'Unione o di uno Stato membro, indipendentemente dalla natura o dall'oggetto specifico di tali disposizioni;

h) "piattaforma online": un prestatore di servizi di hosting che, su richiesta di un destinatario del servizio, memorizza e diffonde al pubblico informazioni, tranne qualora tale attività sia una funzione minore e puramente accessoria di un altro servizio e, per ragioni oggettive e tecniche, non possa essere utilizzata senza tale altro servizio e a condizione che l'integrazione di tale funzione nell'altro servizio non sia un mezzo per eludere l'applicabilità del presente regolamento;

i)"diffusione al pubblico": mettere a disposizione di un numero potenzialmente illimitato di terzi informazioni su richiesta del destinatario del servizio che le ha fornite;

j)"contratto a distanza": un contratto ai sensi dell'articolo 2, punto 7, della direttiva 2011/83/UE;

k)"interfaccia online": qualsiasi software, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, incluse le applicazioni mobili;

l)"coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento": il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore di un servizio intermediario o in cui risiede o è stabilito il suo rappresentante legale;

m)"coordinatore dei servizi digitali del luogo di destinazione": il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è prestato il servizio intermediario;

n)"pubblicità": informazioni intese a promuovere il messaggio di una persona fisica o giuridica, indipendentemente dal fatto che perseguano finalità commerciali o non commerciali, e visualizzate da una piattaforma online sulla relativa interfaccia online a fronte di un corrispettivo versato specificamente per la promozione di tali informazioni;

o)"sistema di raccomandazione": un sistema interamente o parzialmente automatizzato che una piattaforma online utilizza per suggerire ai destinatari del servizio informazioni specifiche tramite la propria interfaccia online, anche in base ad una ricerca avviata dal destinatario o determinando in altro modo l'ordine relativo o l'importanza delle informazioni visualizzate;

p)"moderazione dei contenuti": le attività svolte dai prestatori di servizi intermediari al fine di individuare, identificare e contrastare contenuti illegali e informazioni incompatibili con le loro condizioni generali, forniti dai destinatari del servizio, comprese le misure adottate che incidono sulla disponibilità, sulla visibilità e sull'accessibilità di tali contenuti illegali o di dette informazioni, quali la loro retrocessione o rimozione o la disabilitazione dell'accesso agli stessi, o sulla capacità dei destinatari di fornire tali informazioni, quali la cessazione o la sospensione dell'account di un destinatario del servizio;

q)"condizioni generali": tutte le condizioni, le modalità o le specifiche, comunque denominate e indipendentemente dalla loro forma, che disciplinano il rapporto contrattuale tra il prestatore e il destinatario dei servizi intermediari.

Capo II – Responsabilità dei prestatori di servizi intermediari

Articolo 3
Semplice trasporto ("mere conduit")

1.Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore del servizio non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che egli:

a)non dia origine alla trasmissione;

b)non selezioni il destinatario della trasmissione; e

c)non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.

2.Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.

3.Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa esiga al prestatore del servizio di impedire o porre fine ad una violazione.

Articolo 4
Memorizzazione temporanea ("caching")

1.Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficiente il successivo inoltro delle informazioni ad altri destinatari su loro richiesta, a condizione che detto prestatore:

a)non modifichi le informazioni;

b)si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;

c)si conformi alle norme sull'aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;

d)non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; e

e)agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso alle stesse, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni all'origine della trasmissione sono state rimosse dalla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato, oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ha ordinato la disabilitazione dell'accesso a tali informazioni o ne ha disposto la rimozione.

2.Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa esiga al prestatore del servizio di impedire o porre fine ad una violazione.

Articolo 5
Hosting

1.Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate su richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

a)non sia effettivamente a conoscenza delle attività o dei contenuti illegali e, per quanto attiene a domande risarcitorie, non sia consapevole di fatti o circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dei contenuti; oppure

b)non appena viene a conoscenza di tali attività o contenuti illegali o diviene consapevole di tali fatti o circostanze, agisca immediatamente per rimuovere i contenuti illegali o per disabilitare l'accesso agli stessi.

2.Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.

3.Il paragrafo 1 non si applica in relazione alla responsabilità prevista dalla normativa in materia di protezione dei consumatori per le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, qualora tali piattaforme online presentino informazioni specifiche o rendano altrimenti possibile l'operazione in questione in modo tale da indurre un consumatore medio e ragionevolmente informato a ritenere che le informazioni, o il prodotto o il servizio oggetto dell'operazione, siano forniti dalla piattaforma stessa o da un destinatario del servizio che agisce sotto la sua autorità o il suo controllo.

4.Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa esiga al prestatore del servizio di impedire o porre fine ad una violazione.

Articolo 6
Indagini volontarie promosse di propria iniziativa e rispetto degli obblighi normativi

I prestatori di servizi intermediari non sono considerati inammissibili all'esenzione dalla responsabilità prevista agli articoli 3, 4 e 5 per il solo fatto di svolgere indagini volontarie o altre attività di propria iniziativa volte ad individuare, identificare e rimuovere contenuti illegali o a disabilitare l'accesso agli stessi, o di adottare le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni del diritto dell'Unione, comprese quelle stabilite nel presente regolamento.

Articolo 7
Assenza di obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti

Ai prestatori di servizi intermediari non è imposto alcun obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che tali prestatori trasmettono o memorizzano, né di accertare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illegali. 

Articolo 8
Ordini di contrastare i contenuti illegali

1.Appena ricevuto l'ordine di contrastare specifici contenuti illegali, emesso dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti sulla base del diritto dell'Unione o del diritto nazionale applicabile, i prestatori di servizi intermediari informano senza indebito ritardo l'autorità che ha emesso l'ordine, conformemente al diritto dell'Unione, in merito al seguito dato all'ordine, specificando le misure adottate e il momento in cui sono state attuate.

2.Gli Stati membri provvedono affinché gli ordini di cui al paragrafo 1 soddisfino le condizioni seguenti:

a)gli ordini contengono gli elementi seguenti:

la motivazione per cui le informazioni costituiscono contenuti illegali, mediante un riferimento alla specifica disposizione del diritto dell'Unione o nazionale violata;

uno o più indirizzi URL (Uniform Resource Locator) esatti e, se necessario, informazioni supplementari che consentano l'identificazione dei contenuti illegali in questione;

informazioni sui mezzi di ricorso a disposizione del prestatore del servizio e del destinatario del servizio che ha fornito i contenuti;

b)l'ambito di applicazione territoriale dell'ordine, in base alle norme del diritto dell'Unione e nazionale applicabili, compresa la Carta, e, se del caso, ai principi generali del diritto internazionale, non va al di là di quanto strettamente necessario per conseguire il suo obiettivo;

c)l'ordine è redatto nella lingua dichiarata dal prestatore ed è inviato al punto di contatto da questi nominato, conformemente all'articolo 10.

3.Il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro dell'autorità giudiziaria o amministrativa che ha emesso l'ordine trasmette senza indebito ritardo una copia degli ordini di cui al paragrafo 1 a tutti gli altri coordinatori dei servizi digitali tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 67.

4.Le condizioni e le prescrizioni di cui al presente articolo non pregiudicano le prescrizioni stabilite dal diritto processuale penale nazionale in conformità al diritto dell'Unione.

Articolo 9
Ordini di fornire informazioni

1.Appena ricevuto l'ordine di fornire informazioni specifiche su uno o più singoli destinatari del servizio, emesso dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti sulla base del diritto dell'Unione o nazionale applicabile, i prestatori di servizi intermediari informano senza indebito ritardo l'autorità che lo ha emesso, conformemente al diritto dell'Unione, in merito al ricevimento dell'ordine e al seguito dato allo stesso.

2.Gli Stati membri provvedono affinché gli ordini di cui al paragrafo 1 soddisfino le condizioni seguenti:

a)gli ordini contengono gli elementi seguenti:

una motivazione dell'obiettivo perseguito con la richiesta di tali informazioni e delle ragioni per cui la trasmissione di tali informazioni è un adempimento necessario e proporzionato per accertare il rispetto delle norme dell'Unione o nazionali applicabili da parte dei destinatari dei servizi intermediari, a meno che una simile motivazione non possa essere fornita per motivi connessi ad attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati;

informazioni sui mezzi di ricorso a disposizione del prestatore e del destinatario del servizio in questione;

b)l'ordine impone al prestatore unicamente di fornire informazioni già raccolte al fine di prestare il servizio e che sono sotto il suo controllo;

c)l'ordine è redatto nella lingua dichiarata dal prestatore ed è inviato al punto di contatto da questi nominato, conformemente all'articolo 10.

3.Il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro dell'autorità giudiziaria o amministrativa nazionale che ha emesso l'ordine trasmette senza indebito ritardo una copia dell'ordine di cui al paragrafo 1 a tutti i coordinatori dei servizi digitali tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 67.

4.Le condizioni e le prescrizioni di cui al presente articolo non pregiudicano le prescrizioni stabilite dal diritto processuale penale nazionale in conformità al diritto dell'Unione.

Capo III
Obblighi in materia di dovere di diligenza per un ambiente online trasparente e sicuro

Sezione 1
Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari

Articolo 10
Punti di contatto

1.I prestatori di servizi intermediari istituiscono un punto di contatto unico che consenta la comunicazione diretta, per via elettronica, con le autorità degli Stati membri, la Commissione e il comitato di cui all'articolo 47 ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

2.I prestatori di servizi intermediari rendono pubbliche le informazioni necessarie per identificare e comunicare agevolmente con i loro punti di contatto unici.

3.I prestatori di servizi intermediari specificano nelle informazioni di cui al paragrafo 2 la lingua o le lingue ufficiali dell'Unione che possono essere utilizzate per comunicare con i loro punti di contatto e che comprendono almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prestatore di servizi intermediari ha lo stabilimento principale o in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito.

Articolo 11
Rappresentanti legali

1.I prestatori di servizi intermediari che non sono stabiliti nell'Unione ma che offrono servizi nell'Unione designano per iscritto una persona fisica o giuridica quale loro rappresentante legale in uno degli Stati membri in cui offrono i propri servizi.

2.I prestatori di servizi intermediari incaricano i loro rappresentanti legali di fungere da punto di riferimento, in aggiunta o in sostituzione del prestatore, cui si rivolgono le autorità degli Stati membri, la Commissione e il comitato per tutte le questioni necessarie per il ricevimento, l'adempimento e l'esecuzione delle decisioni adottate in relazione al presente regolamento. I prestatori di servizi intermediari attribuiscono al loro rappresentante legale i poteri e le risorse necessari per cooperare con le autorità degli Stati membri, la Commissione e il comitato e conformarsi a tali decisioni.

3.Il rappresentante legale designato può essere ritenuto responsabile del mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente regolamento, fatte salve le responsabilità e le azioni legali che potrebbero essere avviate nei confronti del prestatore di servizi intermediari.

4.I prestatori di servizi intermediari notificano il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono del loro rappresentante legale al coordinatore dei servizi digitali nello Stato membro in cui tale rappresentante legale risiede o è stabilito. Essi provvedono affinché tali informazioni siano aggiornate.

5.La designazione di un rappresentante legale all'interno dell'Unione a norma del paragrafo 1 non equivale a uno stabilimento nell'Unione.

Articolo 12
Condizioni generali

1.I prestatori di servizi intermediari includono nelle loro condizioni generali informazioni sulle restrizioni che impongono in relazione all'uso dei loro servizi per quanto riguarda le informazioni fornite dai destinatari del servizio. Tali informazioni riguardano tra l'altro le politiche, le procedure, le misure e gli strumenti utilizzati ai fini della moderazione dei contenuti, compresi il processo decisionale algoritmico e la verifica umana. Sono redatte in un linguaggio chiaro e privo di ambiguità e sono disponibili al pubblico in un formato facilmente accessibile.

2.I prestatori di servizi intermediari agiscono in modo diligente, obiettivo e proporzionato nell'applicare e far rispettare le restrizioni di cui al paragrafo 1, tenendo debitamente conto dei diritti e degli interessi legittimi di tutte le parti coinvolte, compresi i diritti fondamentali applicabili dei destinatari del servizio sanciti dalla Carta.

Articolo 13
Obblighi di comunicazione trasparente per i prestatori di servizi intermediari

1.I prestatori di servizi intermediari pubblicano, almeno una volta all'anno, relazioni chiare, facilmente comprensibili e dettagliate sulle attività di moderazione dei contenuti svolte durante il periodo di riferimento. Tali relazioni comprendono, in particolare, informazioni sui seguenti elementi, a seconda dei casi:

a)il numero di ordini ricevuti dalle autorità degli Stati membri, classificati in base al tipo di contenuti illegali in questione, compresi gli ordini emessi a norma degli articoli 8 e 9, e il tempo medio necessario per intraprendere le azioni indicate in tali ordini;

b)il numero di notifiche presentate a norma dell'articolo 14, classificate in base al tipo di contenuto illegale presunto di cui trattasi, nonché eventuali azioni intraprese in applicazione delle notifiche, specificando se l'azione sia stata avviata in virtù di disposizioni normative oppure delle condizioni generali del prestatore, e il tempo medio necessario per intraprendere l'azione;

c)le attività di moderazione dei contenuti avviate di propria iniziativa dai prestatori, compresi il numero e il tipo di misure adottate che incidono sulla disponibilità, sulla visibilità e sull'accessibilità delle informazioni fornite dai destinatari del servizio e sulla capacità dei destinatari di fornire informazioni, classificate in base al tipo di motivazione e alle ragioni per l'adozione di tali misure;

d)il numero di reclami ricevuti tramite il sistema interno di gestione dei reclami di cui all'articolo 17, la base di tali reclami, le decisioni adottate in relazione a tali reclami, il tempo medio necessario per adottare tali decisioni e il numero di casi in cui tali decisioni sono state revocate.

2.Il paragrafo 1 non si applica ai prestatori di servizi intermediari che si qualificano come microimprese o piccole imprese ai sensi dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE.

Sezione 2
Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di
hosting, comprese le piattaforme online

Articolo 14
Meccanismo di notifica e azione

1.I prestatori di servizi di hosting predispongono meccanismi per consentire a qualsiasi persona o ente di notificare loro la presenza nel loro servizio di informazioni specifiche che tale persona o ente ritiene costituiscano contenuti illegali. Tali meccanismi sono di facile accesso e uso e consentono la presentazione di notifiche esclusivamente per via elettronica.

2.I meccanismi di cui al paragrafo 1 sono tali da facilitare la presentazione di notifiche sufficientemente precise e adeguatamente motivate, in base alle quali un operatore economico diligente può rilevare l'illegalità dei contenuti in questione. A tal fine i prestatori adottano le misure necessarie per consentire e facilitare la presentazione di notifiche contenenti tutti gli elementi seguenti:

a)una spiegazione dei motivi per cui la persona o l'ente ritiene che le informazioni in questione costituiscano contenuti illegali;

b)una chiara indicazione dell'ubicazione elettronica di tali informazioni, in particolare l'indirizzo o gli indirizzi URL esatti e, se necessario, informazioni supplementari che consentano di individuare il contenuto illegale;

c)il nome e l'indirizzo di posta elettronica della persona o dell'ente che presenta la notifica, tranne nel caso di informazioni che si ritiene riguardino uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 della direttiva 2011/93/UE;

d)una dichiarazione con cui la persona o l'ente che presenta la notifica conferma la propria convinzione in buona fede circa l'esattezza e la completezza delle informazioni e delle dichiarazioni ivi contenute.

3.Si ritiene che le notifiche contenenti gli elementi di cui al paragrafo 2 permettano di acquisire una conoscenza o consapevolezza effettiva ai fini dell'articolo 5 in relazione alle specifiche informazioni in questione.

4.Se la notifica contiene il nome e l'indirizzo di posta elettronica della persona o dell'ente che l'ha presentata, il prestatore di servizi di hosting invia tempestivamente una conferma di ricevimento della notifica a tale persona o ente.

5.Senza indebito ritardo il prestatore notifica inoltre a tale persona o ente la propria decisione in merito alle informazioni cui si riferisce la notifica, fornendo informazioni sui mezzi di ricorso disponibili in relazione a tale decisione.

6.I prestatori di servizi di hosting trattano le notifiche ricevute nell'ambito dei meccanismi di cui al paragrafo 1 e adottano le loro decisioni in merito alle informazioni cui tali notifiche si riferiscono in modo tempestivo, diligente e obiettivo. Qualora usino strumenti automatizzati per tali processi di trattamento o decisione, nella notifica di cui al paragrafo 4 essi includono informazioni su tale uso.

Articolo 15
Motivazione

1.Qualora un prestatore di servizi di hosting decida di rimuovere specifiche informazioni fornite dai destinatari del servizio o disabilitare l'accesso alle stesse, indipendentemente dai mezzi utilizzati per individuare, identificare o rimuovere tali informazioni o disabilitare l'accesso alle stesse nonché dal motivo della propria decisione, tale prestatore informa il destinatario della decisione, al più tardi al momento della rimozione o della disabilitazione dell'accesso, fornendo una motivazione chiara e specifica di tale decisione.

2.La motivazione di cui al paragrafo 1 contiene almeno le informazioni seguenti:

a)una precisazione volta a confermare se la decisione comporti la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle stesse e, ove opportuno, la portata territoriale della disabilitazione dell'accesso;

b)i fatti e le circostanze su cui si basa la decisione adottata, compresa, ove opportuno, una precisazione volta a confermare se la decisione sia stata adottata in base a una notifica presentata a norma dell'articolo 14;

c)ove opportuno, informazioni sugli strumenti automatizzati usati per adottare la decisione, anche nel caso in cui la decisione sia stata adottata in merito a contenuti individuati o identificati per mezzo di strumenti automatizzati;

d)se la decisione riguarda presunti contenuti illegali, un riferimento alla base giuridica invocata e una spiegazione delle ragioni per cui l'informazione è considerata contenuto illegale in applicazione di tale base giuridica;

e)se la decisione si basa sulla presunta incompatibilità delle informazioni con le condizioni generali del prestatore, un riferimento alla clausola contrattuale invocata e una spiegazione delle ragioni per cui le informazioni sono ritenute incompatibili con tale clausola;

f)informazioni sui mezzi di ricorso a disposizione del destinatario del servizio in relazione alla decisione, in particolare attraverso i meccanismi interni di gestione dei reclami, la risoluzione extragiudiziale delle controversie e il ricorso per via giudiziaria.

3.Le informazioni fornite dai prestatori di servizi di hosting a norma del presente articolo devono essere chiare e facilmente comprensibili e il più possibile precise e specifiche tenuto conto delle circostanze del caso. In particolare le informazioni devono essere tali da consentire ragionevolmente al destinatario del servizio interessato di esercitare in modo effettivo i mezzi di ricorso di cui al paragrafo 2, lettera f).

4.I prestatori di servizi di hosting pubblicano le decisioni e le motivazioni di cui al paragrafo 1 in una banca dati pubblicamente accessibile gestita dalla Commissione. Tali informazioni non contengono dati personali.

Sezione 3
Disposizioni aggiuntive applicabili alle piattaforme online

Articolo 16
Esclusione delle microimprese e delle piccole imprese

La presente sezione non si applica alle piattaforme online che si qualificano come microimprese o piccole imprese ai sensi dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE.

Articolo 17
Sistema interno di gestione dei reclami

1.Le piattaforme online forniscono ai destinatari del servizio, per un periodo di almeno sei mesi dalla decisione di cui al presente paragrafo, l'accesso a un sistema interno di gestione dei reclami efficace, che consenta di presentare per via elettronica e gratuitamente reclami contro le seguenti decisioni adottate dalla piattaforma online a motivo del fatto che le informazioni fornite dai destinatari costituiscono contenuti illegali o sono incompatibili con le sue condizioni generali:

a)le decisioni di rimuovere le informazioni o disabilitare l'accesso alle stesse;

b)le decisioni di sospendere o cessare in tutto o in parte la prestazione del servizio ai destinatari;

c)le decisioni di sospendere o cessare l'account dei destinatari.

2.Le piattaforme online provvedono affinché i loro sistemi interni di gestione dei reclami siano di facile accesso e uso e affinché consentano e agevolino la presentazione di reclami sufficientemente precisi e adeguatamente motivati.

3.Le piattaforme online gestiscono i reclami presentati attraverso il loro sistema interno di gestione dei reclami in modo tempestivo, diligente e obiettivo. Se un reclamo contiene motivi sufficienti per indurre la piattaforma online a ritenere che le informazioni oggetto del reclamo non siano illegali né incompatibili con le sue condizioni generali, o se tale reclamo contiene informazioni indicanti che il comportamento del reclamante non giustifica la sospensione o la cessazione del servizio o dell'account, la piattaforma online annulla senza indebito ritardo la decisione di cui al paragrafo 1.

4.Le piattaforme online comunicano senza indebito ritardo ai reclamanti la decisione da esse adottata in merito alle informazioni cui si riferisce il reclamo e li informano della possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 18 e delle altre possibilità di ricorso a loro disposizione.

5.Le piattaforme online provvedono affinché le decisioni di cui al paragrafo 4 non siano prese avvalendosi esclusivamente di strumenti automatizzati.

Articolo 18
Risoluzione extragiudiziale delle controversie

1.I destinatari del servizio ai quali sono rivolte le decisioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, hanno il diritto di scegliere qualunque organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato in conformità al paragrafo 2 ai fini della risoluzione delle controversie inerenti a tali decisioni, compresi i reclami che non è stato possibile risolvere mediante il sistema interno di gestione dei reclami di cui a tale articolo. Le piattaforme online si impegnano in buona fede con l'organismo selezionato al fine di risolvere la controversia e sono vincolate dalla decisione adottata da tale organismo.

Il primo comma lascia impregiudicato il diritto del destinatario in questione di impugnare la decisione dinanzi a un organo giurisdizionale conformemente al diritto applicabile.

2.Il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certifica tale organismo, su richiesta di quest'ultimo, se il medesimo ha dimostrato di soddisfare tutte le condizioni seguenti:

a)è imparziale e indipendente dalle piattaforme online e dai destinatari del servizio prestato dalle piattaforme online;

b)dispone delle competenze necessarie, in relazione alle questioni che sorgono in uno o più ambiti specifici relativi ai contenuti illegali o in relazione all'applicazione e all'esecuzione delle condizioni generali di uno o più tipi di piattaforme online, per consentire a tale organismo di contribuire efficacemente alla risoluzione di una controversia;

c)la risoluzione delle controversie è facilmente accessibile attraverso le tecnologie di comunicazione elettronica;

d)è in grado di risolvere le controversie in modo rapido, efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi e in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione;

e)la risoluzione delle controversie avviene secondo regole procedurali chiare ed eque.

Ove opportuno il coordinatore dei servizi digitali specifica nel certificato le questioni concrete cui si riferisce la competenza dell'organismo e la lingua o le lingue ufficiali dell'Unione in cui l'organismo è in grado di risolvere le controversie, secondo quanto previsto rispettivamente alle lettere b) e d) del primo comma.

3.Se l'organismo risolve la controversia a favore del destinatario del servizio, la piattaforma online rimborsa al destinatario i diritti e le altre spese ragionevoli che il destinatario ha sostenuto o deve sostenere in relazione alla risoluzione della controversia. Se l'organismo risolve la controversia a favore della piattaforma online, il destinatario non è tenuto a rimborsare i diritti e le altre spese che la piattaforma online ha sostenuto o deve sostenere in relazione alla risoluzione della controversia.

I diritti applicati dall'organismo per la risoluzione delle controversie sono ragionevoli e in ogni caso non superano i relativi costi.

Prima di avviare la risoluzione delle controversie, gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificati comunicano al destinatario dei servizi e alla piattaforma online interessata i diritti o i meccanismi utilizzati per determinarli.

4.Gli Stati membri possono istituire organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie ai fini del paragrafo 1 o sostenere le attività di alcuni o di tutti gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie che hanno certificato a norma del paragrafo 2.

Gli Stati membri provvedono affinché le attività da essi intraprese a norma del primo comma non pregiudichino la capacità dei loro coordinatori dei servizi digitali di certificare gli organismi interessati conformemente al paragrafo 2.

5.I coordinatori dei servizi digitali comunicano alla Commissione gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie da essi certificati a norma del paragrafo 2, compresi, se del caso, gli elementi specificati al secondo comma di tale paragrafo. La Commissione pubblica su un sito web dedicato un elenco di tali organismi comprendente detti elementi e provvede all'aggiornamento di tale elenco.

6.Il presente articolo lascia impregiudicati la direttiva 2013/11/UE e le procedure e gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie per i consumatori istituiti a norma di tale direttiva.

Articolo 19
Segnalatori attendibili

1.Le piattaforme online adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che le notifiche presentate dai segnalatori attendibili avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 14 siano trattate e decise in via prioritaria e senza indugio.

2.La qualifica di segnalatore attendibile a norma del presente regolamento viene riconosciuta, su richiesta di qualunque ente, dal coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente, a condizione che quest'ultimo abbia dimostrato di soddisfare tutte le condizioni seguenti:

a)dispone di capacità e competenze particolari ai fini dell'individuazione, dell'identificazione e della notifica di contenuti illegali;

b)rappresenta interessi collettivi ed è indipendente da qualsiasi piattaforma online;

c) svolge le proprie attività al fine di presentare le notifiche in modo tempestivo, diligente e obiettivo.

3.I coordinatori dei servizi digitali comunicano alla Commissione e al comitato i nomi, gli indirizzi e gli indirizzi di posta elettronica degli enti ai quali hanno riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile conformemente al paragrafo 2.

4.La Commissione pubblica le informazioni di cui al paragrafo 3 in una banca dati accessibile al pubblico e provvede all'aggiornamento di quest'ultima.

5.Se una piattaforma online dispone di informazioni indicanti che un segnalatore attendibile ha presentato un numero significativo di notifiche non sufficientemente precise o non adeguatamente motivate avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 14, comprese le informazioni raccolte in relazione al trattamento dei reclami tramite i sistemi interni di gestione dei reclami di cui all'articolo 17, paragrafo 3, tale piattaforma online comunica dette informazioni al coordinatore dei servizi digitali che ha riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile all'ente interessato, fornendo le spiegazioni e i documenti giustificativi necessari.

6.Il coordinatore dei servizi digitali che ha riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile a un ente revoca tale qualifica se accerta, a seguito di un'indagine avviata di propria iniziativa o in base a informazioni ricevute da terzi, comprese le informazioni fornite da una piattaforma online a norma del paragrafo 5, che l'ente non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2. Prima di revocare tale qualifica, il coordinatore dei servizi digitali dà all'ente in questione la possibilità di rispondere alle constatazioni della sua indagine e di reagire alla sua intenzione di revocarne la qualifica di segnalatore attendibile.

7.La Commissione, previa consultazione del comitato, può emanare orientamenti per assistere le piattaforme online e i coordinatori dei servizi digitali nell'applicazione dei paragrafi 5 e 6.

Articolo 20
Misure e protezione contro gli abusi

1.Dopo aver emesso un avviso preventivo, le piattaforme online sospendono per un periodo di tempo ragionevole la prestazione dei loro servizi ai destinatari del servizio che con frequenza forniscono contenuti manifestamente illegali.

2.Dopo aver emesso un avviso preventivo, le piattaforme online sospendono per un periodo di tempo ragionevole il trattamento delle notifiche e dei reclami presentati mediante i meccanismi di notifica e azione e i sistemi interni di trattamento dei reclami di cui rispettivamente agli articoli 14 e 17 da persone, enti o reclamanti che con frequenza presentano notifiche o reclami manifestamente infondati.

3.Le piattaforme online valutano, caso per caso e in modo tempestivo, diligente e obiettivo, se un destinatario, una persona, un ente o un reclamante commetta abusi di cui paragrafi 1 e 2, tenendo conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti che risultano dalle informazioni a disposizione della piattaforma online. Tali circostanze comprendono almeno quanto segue:

a)il numero, in termini assoluti, di contenuti manifestamente illegali o di notifiche o reclami manifestamente infondati presentati durante l'anno precedente;

b)la relativa proporzione rispetto al numero totale di informazioni fornite o di notifiche presentate nell'anno precedente;

c)la gravità degli abusi e delle relative conseguenze;

d)l'intenzione del destinatario, della persona, dell'ente o del reclamante.

4.Le piattaforme online definiscono nelle condizioni generali la loro politica in relazione agli abusi di cui ai paragrafi 1 e 2 in modo chiaro e dettagliato, anche per quanto riguarda i fatti e le circostanze di cui tengono conto nel valutare se determinati comportamenti costituiscano un abuso e nel determinare la durata della sospensione.

Articolo 21
Notifica di sospetti di reati

1.Qualora venga a conoscenza di informazioni che fanno sospettare che sia stato commesso, si stia commettendo o probabilmente sarà commesso un reato grave che comporta una minaccia per la vita o la sicurezza delle persone, la piattaforma online informa senza indugio le autorità giudiziarie o di contrasto dello Stato membro o degli Stati membri interessati in merito ai propri sospetti, fornendo tutte le informazioni pertinenti disponibili.

2.Se non è in grado di individuare con ragionevole certezza lo Stato membro interessato, la piattaforma online ne informa Europol o le autorità di contrasto dello Stato membro in cui la piattaforma è stabilita o ha il suo rappresentante legale.

Ai fini del presente articolo, lo Stato membro interessato è lo Stato membro in cui si sospetta che sia stato commesso, si stia commettendo o sarà probabilmente commesso il reato, o lo Stato membro in cui risiede o si trova il presunto autore del reato oppure lo Stato membro in cui risiede o si trova la vittima del presunto reato.

Articolo 22
Tracciabilità degli operatori commerciali

1.Qualora una piattaforma online consenta ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, tale piattaforma provvede affinché gli operatori commerciali possano utilizzare i suoi servizi per pubblicizzare o offrire prodotti o servizi a consumatori situati nell'Unione solo se, prima di consentire l'uso dei propri servizi, la piattaforma online ha ottenuto le informazioni seguenti:

a)il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica dell'operatore commerciale;

b)una copia del documento di identificazione dell'operatore commerciale o qualsiasi altra identificazione elettronica quale definita all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 50 ;

c)le coordinate bancarie dell'operatore commerciale, se quest'ultimo è una persona fisica;

d)il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica dell'operatore economico, ai sensi dell'articolo 3, punto 13), e dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio 51 o di qualsiasi atto pertinente del diritto dell'Unione;

e)qualora l'operatore commerciale sia iscritto in un registro delle imprese o analogo registro pubblico, il registro presso il quale è iscritto ed il relativo numero di iscrizione o mezzo equivalente di identificazione contemplato in detto registro;

f)un'autocertificazione da parte dell'operatore commerciale, con cui quest'ultimo si impegna a offrire solo prodotti o servizi conformi alle norme applicabili del diritto dell'Unione.

2.All'atto di ricevimento di tali informazioni, la piattaforma online compie sforzi ragionevoli per stabilire se le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), d) ed e), siano attendibili avvalendosi di qualsiasi banca dati o interfaccia online ufficiale liberamente accessibile messa a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione o chiedendo all'operatore commerciale di fornire documenti giustificativi provenienti da fonti affidabili.

3.Qualora ottenga indicazioni secondo le quali le informazioni di cui al paragrafo 1 ricevute dall'operatore commerciale in questione sono inesatte o incomplete, la piattaforma online chiede all'operatore commerciale di correggerle nella misura necessaria a garantire che tutte le informazioni siano esatte e complete, senza indugio o entro il termine stabilito dal diritto dell'Unione e nazionale.

Se l'operatore commerciale non rettifica o non completa tali informazioni, la piattaforma online sospende la prestazione del suo servizio all'operatore commerciale fino a quando la richiesta non sia stata soddisfatta.

4.La piattaforma online conserva le informazioni ottenute a norma dei paragrafi 1 e 2 in modo sicuro per la durata del rapporto contrattuale con l'operatore commerciale interessato. In seguito la piattaforma online provvede a cancellare dette informazioni.

5.Fatto salvo il paragrafo 2, la piattaforma divulga le informazioni a terzi solo se così richiesto dal diritto applicabile, che comprende gli ordini di cui all'articolo 9 e qualunque ordine emesso dalle autorità competenti degli Stati membri o dalla Commissione per lo svolgimento dei loro compiti a norma del presente regolamento.

6.La piattaforma online mette a disposizione dei destinatari del servizio le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), d), e) ed f), in modo chiaro, facilmente accessibile e comprensibile.

7.La piattaforma online progetta e organizza la propria interfaccia online in modo da consentire agli operatori commerciali di adempiere i loro obblighi riguardanti le informazioni precontrattuali e quelle in materia di sicurezza dei prodotti a norma del diritto dell'Unione applicabile.

Articolo 23
Obblighi di comunicazione trasparente per i fornitori di piattaforme online

1.Oltre alle informazioni di cui all'articolo 13, le piattaforme online includono nelle relazioni di cui a tale articolo informazioni sui seguenti elementi:

a)il numero di controversie sottoposte agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 18, i risultati della risoluzione delle controversie e il tempo medio necessario per completare le procedure di risoluzione delle controversie;

b)il numero di sospensioni imposte a norma dell'articolo 20, operando una distinzione tra le sospensioni messe in atto in risposta alla fornitura di contenuti manifestamente illegali, alla presentazione di notifiche manifestamente infondate e alla presentazione di reclami manifestamente infondati;

c)qualsiasi uso di strumenti automatizzati ai fini di moderazione dei contenuti, compresi la descrizione delle finalità precise, gli indicatori di accuratezza degli strumenti automatizzati nel perseguimento di tali scopi e le eventuali garanzie applicate.

2.Almeno una volta ogni sei mesi le piattaforme online pubblicano informazioni sul numero medio mensile di destinatari attivi del servizio in ciascuno Stato membro, calcolato come media degli ultimi sei mesi, conformemente alla metodologia stabilita negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 25, paragrafo 2.

3.Le piattaforme online comunicano al coordinatore dei servizi digitali del luogo stabilimento, su richiesta di quest'ultimo, le informazioni di cui al paragrafo 2, aggiornate al momento di tale richiesta. Tale coordinatore dei servizi digitali può chiedere alla piattaforma online di fornire informazioni supplementari per quanto riguarda il calcolo di cui a tale paragrafo, comprese spiegazioni e giustificazioni in merito ai dati utilizzati. Tali informazioni non contengono dati personali.

4.La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire modelli relativi alla forma, al contenuto e ad altri dettagli delle relazioni a norma del paragrafo 1.

Articolo 24
Trasparenza della pubblicità online

Le piattaforme online che visualizzano pubblicità sulle loro interfacce online provvedono affinché i destinatari del servizio siano in grado di identificare in modo chiaro e non ambiguo e in tempo reale, per ogni singolo messaggio pubblicitario mostrato a ogni singolo destinatario:

a)la natura pubblicitaria delle informazioni visualizzate;

b)la persona fisica o giuridica per conto della quale viene visualizzata la pubblicità;

c)informazioni rilevanti sui principali parametri utilizzati per determinare il destinatario al quale viene mostrata la pubblicità.

Sezione 4
Obblighi supplementari a carico delle piattaforme online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici

Articolo 25
Piattaforme online di dimensioni molto grandi

1.La presente sezione si applica alle piattaforme online che prestano i loro servizi a un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione pari o superiore a 45 milioni, calcolato conformemente alla metodologia stabilita negli atti delegati di cui al paragrafo 3.

2.La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 69 al fine di adeguare il numero medio mensile di destinatari del servizio nell'Unione di cui al paragrafo 1, qualora la popolazione dell'Unione aumenti o diminuisca almeno del 5 % rispetto alla popolazione del 2020 o, a seguito di un adeguamento per mezzo di un atto delegato, rispetto alla popolazione dell'anno in cui è stato adottato l'ultimo atto delegato. In tal caso la Commissione adegua tale numero in modo che corrisponda al 10 % della popolazione dell'Unione nell'anno in cui adotta l'atto delegato, arrotondato per eccesso o per difetto affinché detto numero possa essere espresso in milioni.

3.La Commissione, previa consultazione del comitato, adotta atti delegati conformemente all'articolo 69 per stabilire una metodologia specifica per il calcolo del numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione ai fini del paragrafo 1. La metodologia specifica in particolare le modalità per stabilire la popolazione dell'Unione e i criteri per determinare il numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione, tenendo conto delle diverse caratteristiche di accessibilità.

4.Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento verifica, con frequenza almeno semestrale, se il numero medio mensile di destinatari attivi del servizio delle piattaforme online soggette alla giurisdizione dello Stato membro di detto coordinatore nell'Unione sia pari o superiore al numero di cui al paragrafo 1. In base a tale verifica il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento adotta una decisione con cui designa la piattaforma online come piattaforma di dimensioni molto grandi ai fini del presente regolamento, oppure revoca tale designazione, e comunica la decisione senza indebito ritardo alla piattaforma online interessata e alla Commissione.

La Commissione provvede affinché l'elenco delle piattaforme online designate di dimensioni molto grandi sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e provvede all'aggiornamento di tale elenco. Gli obblighi di cui alla presente sezione si applicano, o cessano di applicarsi, alle piattaforme online di dimensioni molto grandi interessate a decorrere da quattro mesi da tale pubblicazione.

Articolo 26
Valutazione del rischio

1.A decorrere dalla data di applicazione di cui all'articolo 25, paragrafo 4, secondo comma, e in seguito almeno una volta all'anno, le piattaforme online di dimensioni molto grandi individuano, analizzano e valutano eventuali rischi sistemici significativi derivanti dal funzionamento e dall'uso dei loro servizi nell'Unione. La valutazione del rischio deve essere specifica per i loro servizi e comprendere i seguenti rischi sistemici:

a)la diffusione di contenuti illegali tramite i loro servizi;

b)eventuali effetti negativi per l'esercizio dei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e familiare e alla libertà di espressione e di informazione, del diritto alla non discriminazione e dei diritti del minore, sanciti rispettivamente dagli articoli 7, 11, 21 e 24 della Carta;

c)la manipolazione intenzionale del servizio, anche mediante un uso non autentico o uno sfruttamento automatizzato del servizio, con ripercussioni negative, effettive o prevedibili, sulla tutela della salute pubblica, dei minori, del dibattito civico, o con effetti reali o prevedibili sui processi elettorali e sulla sicurezza pubblica.

2.Nello svolgimento delle valutazioni dei rischi, le piattaforme online di dimensioni molto grandi tengono conto, in particolare, del modo in cui i loro sistemi di moderazione dei contenuti, di raccomandazione e di selezione e visualizzazione della pubblicità influenzano i rischi sistemici di cui al paragrafo 1, compresa la diffusione potenzialmente rapida e ampia di contenuti illegali e di informazioni incompatibili con le loro condizioni generali.

Articolo 27
Attenuazione dei rischi

1.Le piattaforme online di dimensioni molto grandi adottano misure di attenuazione ragionevoli, proporzionate ed efficaci, adattate ai rischi sistemici specifici individuati a norma dell'articolo 26. Tali misure possono comprendere, ove opportuno:

a)l'adeguamento dei sistemi di moderazione dei contenuti o di raccomandazione, dei loro processi decisionali, delle caratteristiche o del funzionamento dei loro servizi, o delle loro condizioni generali;

b)misure mirate volte a limitare la visualizzazione della pubblicità associata al servizio de esse prestato;

c)il rafforzamento dei processi interni o della vigilanza sulle loro attività, in particolare per quanto riguarda il rilevamento dei rischi sistemici;

d)l'avvio o l'adeguamento della cooperazione con i segnalatori attendibili in conformità all'articolo 19;

e)l'avvio o l'adeguamento della cooperazione con altre piattaforme online attraverso i codici di condotta e i protocolli di crisi di cui rispettivamente agli articoli 35 e 37.

2.Il comitato, in cooperazione con la Commissione, pubblica relazioni annuali esaustive che comprendono gli elementi seguenti:

a)individuazione e valutazione dei rischi sistemici più rilevanti e ricorrenti segnalati dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi o identificati mediante altre fonti di informazione, in particolare le informazioni fornite in conformità agli articoli 31 e 33;

b)le migliori pratiche che consentano alle piattaforme online di dimensioni molto grandi di attenuare i rischi sistemici individuati.

3.La Commissione, in cooperazione con i coordinatori dei servizi digitali, può emanare orientamenti generali sull'applicazione del paragrafo 1 in relazione a rischi concreti, con l'obiettivo specifico di presentare le migliori pratiche e raccomandare eventuali misure, tenendo debitamente conto delle possibili conseguenze di tali misure sui diritti fondamentali di tutte le parti interessate sanciti dalla Carta. Nell'elaborazione di tali orientamenti la Commissione organizza consultazioni pubbliche.

Articolo 28
Audit indipendenti

1.Le piattaforme online di dimensioni molto grandi si sottopongono, a proprie spese e almeno una volta all'anno, a audit volti a valutare la conformità ai seguenti obblighi e impegni:

a)gli obblighi stabiliti al capo III;

b)gli impegni assunti a norma dei codici di condotta di cui agli articoli 35 e 36 e dei protocolli di crisi di cui all'articolo 37.

2.Gli audit effettuati a norma del paragrafo 1 sono eseguiti da organizzazioni:

a)indipendenti dalla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata;

b)dotate di comprovata esperienza nel settore della gestione dei rischi, di competenze e di capacità tecniche;

c)dotate di comprovata obiettività e deontologia professionale, basata in particolare sull'adesione a codici di condotta o standard appropriati.

3.Le organizzazioni che effettuano gli audit redigono una relazione per ciascun audit. La relazione è presentata per iscritto e contiene almeno gli elementi seguenti:

a)il nome, l'indirizzo e il punto di contatto della piattaforma online di dimensioni molto grandi oggetto dell'audit e il periodo di riferimento dell'audit;

b)il nome e l'indirizzo dell'organizzazione che esegue l'audit;

c)una descrizione degli elementi specifici sottoposti ad audit e della metodologia applicata;

d)una descrizione delle principali constatazioni derivanti dall'audit;

e)un giudizio di audit sul rispetto, da parte della piattaforma online di dimensioni molto grandi oggetto dell'audit, degli obblighi e degli impegni di cui al paragrafo 1, giudizio che può essere positivo, positivo con osservazioni o negativo;

f)se il giudizio di audit non è positivo, raccomandazioni operative su misure specifiche per conseguire la conformità.

4.Le piattaforme online di dimensioni molto grandi che ricevono una relazione di audit non positiva tengono debitamente conto delle raccomandazioni operative ad esse rivolte al fine di adottare le misure necessarie per attuarle. Entro un mese dal ricevimento di tali raccomandazioni, le piattaforme online di dimensioni molto grandi adottano una relazione di attuazione dell'audit con cui stabiliscono tali misure. Qualora non diano attuazione alle raccomandazioni operative, le piattaforme online di dimensioni molto grandi giustificano nella relazione di attuazione dell'audit le ragioni di tale scelta e descrivono le misure alternative da esse adottate per risolvere eventuali casi di non conformità rilevati.

Articolo 29
Sistemi di raccomandazione

1.Le piattaforme online di dimensioni molto grandi che si avvalgono di sistemi di raccomandazione specificano nelle loro condizioni generali, in modo chiaro, accessibile e facilmente comprensibile, i principali parametri utilizzati nei loro sistemi di raccomandazione, nonché qualunque opzione che possano avere messo a disposizione dei destinatari del servizio per consentire loro di modificare o influenzare tali parametri principali, compresa almeno un'opzione non basata sulla profilazione ai sensi dell'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679.

2.Qualora siano disponibili più opzioni a norma del paragrafo 1, le piattaforme online di dimensioni molto grandi mettono a disposizione una funzionalità facilmente accessibile sulla loro interfaccia online che consenta ai destinatari del servizio di selezionare e modificare in qualsiasi momento l'opzione da essi preferita per ciascuno dei sistemi di raccomandazione che determina l'ordine relativo delle informazioni loro presentate.

Articolo 30
Obblighi supplementari in materia di trasparenza della pubblicità online

1.Le piattaforme online di dimensioni molto grandi che visualizzano pubblicità sulle loro interfacce online compilano e rendono disponibile al pubblico, attraverso le interfacce di programmazione delle applicazioni, un registro contenente le informazioni di cui al paragrafo 2, che vengono mantenute a disposizione del pubblico per un anno dalla data dell'ultima visualizzazione della pubblicità sulle loro interfacce online. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi provvedono affinché il registro non contenga dati personali dei destinatari del servizio ai quali la pubblicità è stata o avrebbe potuto essere mostrata.

2.Il registro comprende come minimo tutte le informazioni seguenti:

a)il contenuto della pubblicità;

b)la persona fisica o giuridica per conto della quale viene visualizzata la pubblicità;

c)il periodo durante il quale è stata visualizzata la pubblicità;

d)un'indicazione volta a precisare se la pubblicità fosse destinata ad essere mostrata a uno o più gruppi specifici di destinatari del servizio e, in tal caso, i principali parametri utilizzati a tal fine;

e)il numero totale di destinatari del servizio raggiunti e, ove opportuno, i dati aggregati relativi al gruppo o ai gruppi di destinatari ai quali la pubblicità era specificamente destinata.

Articolo 31
Accesso ai dati e controllo

1.Le piattaforme online di dimensioni molto grandi forniscono al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o alla Commissione, su loro richiesta motivata ed entro un termine ragionevole specificato nella richiesta, l'accesso ai dati necessari per monitorare e valutare la conformità al presente regolamento. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e la Commissione utilizzano i dati esclusivamente per tali scopi.

2.Su richiesta motivata del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o della Commissione, le piattaforme online di dimensioni molto grandi forniscono, entro un termine ragionevole specificato nella richiesta, l'accesso ai dati ai ricercatori abilitati che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4 del presente articolo, al solo scopo di condurre ricerche che contribuiscano all'individuazione e alla comprensione dei rischi sistemici di cui all'articolo 26, paragrafo 1.

3.Le piattaforme online di dimensioni molto grandi forniscono l'accesso ai dati a norma dei paragrafi 1 e 2 mediante banche dati online o interfacce di programmazione delle applicazioni, a seconda dei casi.

4.Per essere abilitati, i ricercatori devono essere affiliati a istituzioni accademiche, essere indipendenti da interessi commerciali, disporre di comprovate competenze nei settori connessi ai rischi esaminati o alle relative metodologie di ricerca e devono assumere l'impegno ed essere in grado di rispettare gli specifici requisiti di sicurezza e riservatezza dei dati corrispondenti a ciascuna richiesta.

5.La Commissione, previa consultazione del comitato, adotta atti delegati con cui stabilisce le condizioni tecniche alle quali le piattaforme online di dimensioni molto grandi devono condividere i dati a norma dei paragrafi 1 e 2 e i fini per i quali i dati possono essere usati. Tali atti delegati stabiliscono le condizioni specifiche alle quali può avvenire tale condivisione dei dati con ricercatori abilitati a norma del regolamento (UE) 2016/679, tenendo conto dei diritti e degli interessi delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei destinatari del servizio in questione, compresa la protezione delle informazioni riservate, in particolare dei segreti commerciali, e preservando la sicurezza del loro servizio.

6.Entro 15 giorni dal ricevimento di una richiesta di cui ai paragrafi 1 e 2, la piattaforma online di dimensioni molto grandi può chiedere al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o alla Commissione, a seconda dei casi, di modificare la richiesta, qualora ritenga di non essere in condizione di dare accesso ai dati richiesti per uno dei due motivi seguenti:

a)la piattaforma online di dimensioni molto grandi non ha accesso ai dati;

b)dare accesso ai dati comporterebbe notevoli vulnerabilità per la sicurezza del suo servizio o per la protezione delle informazioni riservate, in particolare dei segreti commerciali.

7.Le richieste di modifica a norma del paragrafo 6, lettera b), contengono proposte relative a uno o più mezzi alternativi per consentire l'accesso ai dati richiesti o ad altri dati adeguati e sufficienti ai fini della richiesta.

Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o la Commissione decidono in merito alla richiesta di modifica entro 15 giorni e comunicano alla piattaforma online di dimensioni molto grandi la propria decisione e, ove opportuno, la richiesta modificata e il nuovo termine per conformarsi alla richiesta.

Articolo 32
Responsabili della conformità

1.Le piattaforme online di dimensioni molto grandi nominano uno o più responsabili della conformità, incaricati di monitorare la conformità di tali piattaforme al presente regolamento.

2.Le piattaforme online di dimensioni molto grandi designano come responsabili della conformità unicamente persone in possesso delle qualifiche professionali, delle conoscenze, dell'esperienza e delle capacità necessarie per svolgere i compiti di cui al paragrafo 3. I responsabili della conformità possono essere dipendenti delle piattaforme online di dimensioni molto grandi in questione oppure svolgere tali funzioni sulla base di un contratto con le piattaforme.

3.I responsabili della conformità hanno il compito di:

a)collaborare con il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e con la Commissione ai fini del presente regolamento;

b)organizzare e sovrintendere alle attività della piattaforma online di dimensioni molto grandi relative agli audit indipendenti a norma dell'articolo 28;

c)informare e consigliare i dirigenti e i dipendenti della piattaforma online di dimensioni molto grandi in merito ai pertinenti obblighi a norma del presente regolamento;

d)monitorare la conformità della piattaforma online di dimensioni molto grandi agli obblighi derivanti dal presente regolamento.

4.Le piattaforme online di dimensioni molto grandi adottano le misure necessarie per far sì che i responsabili della conformità possano svolgere i loro compiti in modo indipendente.

5.Le piattaforme online di dimensioni molto grandi comunicano il nome e i recapiti del responsabile della conformità al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e alla Commissione.

6.Le piattaforme online di dimensioni molto grandi sostengono il responsabile della conformità nello svolgimento dei suoi compiti e gli forniscono le risorse necessarie per un adeguato esercizio delle sue funzioni. Il responsabile della conformità riferisce direttamente al più alto livello dirigenziale della piattaforma.

Articolo 33
Obblighi di comunicazione trasparente per le piattaforme online di dimensioni molto grandi

1.Le piattaforme online di dimensioni molto grandi pubblicano le relazioni di cui all'articolo 13 entro sei mesi dalla data di applicazione di cui all'articolo 25, paragrafo 4, e successivamente ogni sei mesi.

2.Oltre alle relazioni di cui all'articolo 13, le piattaforme online di dimensioni molto grandi mettono a disposizione del pubblico e trasmettono al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e alla Commissione, almeno una volta all'anno ed entro 30 giorni dall'adozione della relazione di attuazione dell'audit di cui all'articolo 28, paragrafo 4:

a)una relazione contenente i risultati della valutazione del rischio a norma dell'articolo 26;

b)le relative misure di attenuazione dei rischi individuate e attuate a norma dell'articolo 27;

c)la relazione di audit prevista dall'articolo 28, paragrafo 3;

d)la relazione di attuazione dell'audit prevista dall'articolo 28, paragrafo 4.

3.Qualora una piattaforma online di dimensioni molto grandi ritenga che la pubblicazione di informazioni a norma del paragrafo 2 possa comportare la divulgazione di informazioni riservate di tale piattaforma o dei destinatari del servizio o possa comportare notevoli vulnerabilità per la sicurezza del suo servizio, compromettere la sicurezza pubblica o danneggiare i destinatari, la piattaforma può rimuovere tali informazioni dalle relazioni. In tal caso la piattaforma trasmette le relazioni complete al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e alla Commissione, corredate di una spiegazione dei motivi alla base della rimozione delle informazioni dalle relazioni pubbliche.

Sezione 5
Altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza

Articolo 34
Norme

1.La Commissione sostiene e promuove lo sviluppo e l'attuazione di norme settoriali volontarie stabilite dai competenti organismi di normazione europei e internazionali almeno per quanto riguarda:

a)la presentazione elettronica delle notifiche di cui all'articolo 14;

b)la presentazione elettronica di notifiche da parte dei segnalatori attendibili a norma dell'articolo 19, anche per mezzo di interfacce di programmazione delle applicazioni;

c)interfacce specifiche, comprese le interfacce di programmazione delle applicazioni, per agevolare il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31;

d)gli audit delle piattaforme online di dimensioni molto grandi a norma dell'articolo 28;

e)l'interoperabilità dei registri della pubblicità di cui all'articolo 30, paragrafo 2;

f)la trasmissione di dati tra intermediari pubblicitari a sostegno degli obblighi di trasparenza a norma dell'articolo 24, lettere b) e c).

2.La Commissione sostiene l'aggiornamento delle norme alla luce degli sviluppi tecnologici e del comportamento dei destinatari dei servizi in questione.

Articolo 35
Codici di condotta

1.La Commissione e il comitato incoraggiano e agevolano l'elaborazione di codici di condotta a livello di Unione per contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, tenendo conto in particolare delle sfide specifiche connesse alla lotta ai diversi tipi di contenuti illegali e ai rischi sistemici, conformemente al diritto dell'Unione, in particolare in materia di concorrenza e protezione dei dati personali.

2.Qualora emerga un rischio sistemico significativo ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, che interessa diverse piattaforme online di dimensioni molto grandi, la Commissione può invitare le piattaforme online di dimensioni molto grandi interessate, altre piattaforme online di dimensioni molto grandi, altre piattaforme online e altri prestatori di servizi intermediari, a seconda dei casi, nonché le organizzazioni della società civile e altre parti interessate, a partecipare all'elaborazione dei codici di condotta, anche stabilendo impegni ad adottare misure specifiche di attenuazione dei rischi nonché un quadro di comunicazione periodica sulle misure adottate e sui relativi risultati.

3.Nell'attuare i paragrafi 1 e 2, la Commissione e il comitato mirano a garantire che i codici di condotta definiscano chiaramente i relativi obiettivi, contengano indicatori chiave di prestazione per misurare il conseguimento di tali obiettivi e tengano debitamente conto delle esigenze e degli interessi di tutte le parti interessate, compresi i cittadini, a livello di Unione. La Commissione e il comitato mirano inoltre a garantire che i partecipanti riferiscano periodicamente alla Commissione e ai rispettivi coordinatori dei servizi digitali del luogo di stabilimento in merito a tutte le misure adottate e ai relativi risultati, misurati sulla base degli indicatori chiave di prestazione contenuti nei codici di condotta.

4.La Commissione e il comitato valutano se i codici di condotta rispondano alle finalità di cui ai paragrafi 1 e 3 e monitorano e valutano periodicamente il conseguimento dei loro obiettivi. La Commissione e il comitato pubblicano le loro conclusioni.

5.Il comitato monitora e valuta periodicamente il conseguimento degli obiettivi dei codici di condotta, tenendo conto degli indicatori chiave di prestazione che possono contenere.

Articolo 36
Codici di condotta per la pubblicità online

1.La Commissione incoraggia e agevola l'elaborazione di codici di condotta a livello di Unione tra le piattaforme online e altri prestatori di servizi interessati, quali i prestatori di servizi intermediari per la pubblicità online o le organizzazioni che rappresentano i destinatari del servizio, e le organizzazioni della società civile o le autorità competenti, al fine di contribuire a una maggiore trasparenza della pubblicità online al di là di quanto prescritto dagli articoli 24 e 30.

2.La Commissione mira a garantire che i codici di condotta perseguano un'efficace trasmissione delle informazioni, nel pieno rispetto dei diritti e degli interessi di tutte le parti coinvolte, e un ambiente competitivo, trasparente ed equo nella pubblicità online, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, in particolare in materia di concorrenza e protezione dei dati personali. La Commissione mira a garantire che i codici di condotta abbiano ad oggetto almeno:

a)la trasmissione di informazioni detenute dai prestatori di servizi intermediari per la pubblicità online ai destinatari del servizio per quanto riguarda le prescrizioni di cui all'articolo 24, lettere b) e c);

b)la trasmissione di informazioni detenute dai prestatori di servizi intermediari per la pubblicità online ai registri a norma dell'articolo 30.

3.La Commissione incoraggia l'elaborazione dei codici di condotta entro un anno dalla data di applicazione del presente regolamento e la loro applicazione entro sei mesi da tale scadenza.

Articolo 37
Protocolli di crisi

1.Il comitato può raccomandare alla Commissione di avviare l'elaborazione, conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4, di protocolli di crisi per affrontare situazioni di crisi strettamente limitate a circostanze straordinarie che incidono sulla sicurezza pubblica o sulla salute pubblica.

2.La Commissione incoraggia e facilita la partecipazione delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e, ove opportuno, di altre piattaforme online, con il coinvolgimento della Commissione, all'elaborazione, alla sperimentazione e all'applicazione di tali protocolli di crisi, che comprendono una o più delle misure seguenti:

a)la visualizzazione di informazioni ben evidenziate sulla situazione di crisi fornite dalle autorità degli Stati membri o a livello di Unione;

b)la garanzia che il punto di contatto di cui all'articolo 10 sia responsabile della gestione delle crisi;

c)ove opportuno, l'adeguamento delle risorse destinate a garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 14, 17, 19, 20 e 27 alle esigenze create dalla situazione di crisi.

3.La Commissione può coinvolgere, a seconda dei casi, le autorità degli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione nell'elaborazione, nella sperimentazione e nella supervisione dell'applicazione dei protocolli di crisi. Ove necessario e opportuno, la Commissione può coinvolgere anche le organizzazioni della società civile o altre organizzazioni competenti nell'elaborazione dei protocolli di crisi.

4.La Commissione mira a garantire che i protocolli di crisi definiscano chiaramente tutti gli elementi seguenti:

a)i parametri specifici per determinare che cosa costituisca la specifica circostanza eccezionale che il protocollo di crisi intende affrontare e gli obiettivi che persegue;

b)il ruolo dei singoli partecipanti e le misure che devono mettere in atto durante la fase preparatoria e in seguito all'attivazione del protocollo di crisi;

c)una procedura chiara per stabilire quando debba essere attivato il protocollo di crisi;

d)una procedura chiara per determinare il periodo durante il quale devono essere messe in atto le misure da adottare dopo l'attivazione del protocollo di crisi, periodo strettamente limitato a quanto necessario per far fronte alle specifiche circostanze eccezionali in questione;

e)le garanzie necessarie per far fronte ad eventuali effetti negativi sull'esercizio dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta, in particolare la libertà di espressione e di informazione e il diritto alla non discriminazione;

f)una procedura per riferire pubblicamente in merito a tutte le misure adottate, alla loro durata e ai loro esiti, al termine della situazione di crisi.

5.Se ritiene che un protocollo di crisi non affronti efficacemente la situazione di crisi o non garantisca l'esercizio dei diritti fondamentali di cui al paragrafo 4, lettera e), la Commissione può chiedere ai partecipanti di rivedere tale protocollo, anche adottando misure supplementari.

Capo IV
Attuazione, cooperazione, sanzioni ed esecuzione

Sezione 1
Autorità competenti e coordinatori nazionali dei servizi digitali

Articolo 38
Autorità competenti e coordinatori dei servizi digitali

1.Gli Stati membri designano una o più autorità competenti incaricate dell'applicazione e dell'esecuzione del presente regolamento ("autorità competenti").

2.Gli Stati membri designano una delle autorità competenti come coordinatore dei servizi digitali. Il coordinatore dei servizi digitali è responsabile di tutte le questioni relative all'applicazione e all'esecuzione del presente regolamento in tale Stato membro, a meno che lo Stato membro interessato non abbia assegnato determinati compiti o settori specifici ad altre autorità competenti. Il coordinatore dei servizi digitali è comunque responsabile di garantire il coordinamento a livello nazionale in relazione a tali questioni e di contribuire all'applicazione e all'esecuzione efficaci e coerenti del presente regolamento in tutta l'Unione.

A tal fine i coordinatori dei servizi digitali cooperano tra loro, con le altre autorità nazionali competenti, con il comitato e con la Commissione, fatta salva la possibilità per gli Stati membri di prevedere scambi regolari di opinioni con altre autorità, ove opportuno per lo svolgimento dei compiti di tali altre autorità e del coordinatore dei servizi digitali.

Se uno Stato membro designa più di un'autorità competente oltre al coordinatore dei servizi digitali, tale Stato membro provvede affinché i rispettivi compiti di tali autorità e del coordinatore dei servizi digitali siano chiaramente definiti e affinché essi cooperino strettamente ed efficacemente nello svolgimento dei loro compiti. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione e al comitato il nome delle altre autorità competenti e i compiti assegnati a ciascuna di esse.

3.Gli Stati membri designano i coordinatori dei servizi digitali entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico e comunicano alla Commissione e al comitato il nome delle rispettive autorità competenti designate come coordinatori dei servizi digitali e i loro recapiti.

4.I requisiti applicabili ai coordinatori dei servizi digitali di cui agli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche alle altre autorità competenti designate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1.

Articolo 39
Prescrizioni relative ai coordinatori dei servizi digitali

1.Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi coordinatori dei servizi digitali svolgano i loro compiti a norma del presente regolamento in modo imparziale, trasparente e tempestivo. Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi coordinatori dei servizi digitali dispongano di risorse tecniche, finanziarie e umane adeguate allo svolgimento dei loro compiti.

2.Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio dei loro poteri in conformità al presente regolamento, i coordinatori dei servizi digitali agiscono in piena indipendenza. Essi non devono subire alcuna influenza esterna, diretta o indiretta, e non sollecitano né accettano istruzioni da altre autorità pubbliche o da privati.

3.Il paragrafo 2 fa salvi i compiti dei coordinatori dei servizi digitali nell'ambito del sistema di vigilanza ed esecuzione previsto dal presente regolamento e la cooperazione con altre autorità competenti a norma dell'articolo 38, paragrafo 2. Il paragrafo 2 non osta alla vigilanza sulle autorità interessate in conformità al diritto costituzionale nazionale.

Articolo 40
Giurisdizione

1.Lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento principale del prestatore di servizi intermediari ha giurisdizione ai fini dei capi III e IV del presente regolamento.

2.Ai fini dei capi III e IV, un prestatore di servizi intermediari che presta servizi nell'Unione pur non essendo stabilito nell'Unione è ritenuto soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui risiede o è stabilito il suo rappresentante legale.

3.Qualora un prestatore di servizi intermediari ometta di nominare un rappresentante legale a norma dell'articolo 11, tutti gli Stati membri hanno giurisdizione ai fini dei capi III e IV. Se uno Stato membro decide di esercitare la giurisdizione a norma del presente paragrafo, tale Stato ne informa tutti gli altri Stati membri e provvede affinché sia rispettato il principio del ne bis in idem.

4.I paragrafi 1, 2 e 3 fanno salvi l'articolo 50, paragrafo 4, secondo comma, e l'articolo 51, paragrafo 2, secondo comma, nonché i compiti e i poteri della Commissione a norma della sezione 3.

Articolo 41
Poteri dei coordinatori dei servizi digitali

1.Ove necessario per lo svolgimento dei loro compiti, i coordinatori dei servizi digitali dispongono almeno dei seguenti poteri di indagine in merito alla condotta dei prestatori di servizi intermediari soggetti alla giurisdizione del loro Stato membro:

a)il potere di imporre a tali prestatori, così come a qualsiasi altra persona che agisca per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e che possa ragionevolmente essere a conoscenza di informazioni relative a una presunta violazione del presente regolamento, comprese le organizzazioni che effettuano gli audit di cui all'articolo 28 e all'articolo 50, paragrafo 3, di fornire tali informazioni entro un termine ragionevole;

b)il potere di effettuare ispezioni in loco presso i locali utilizzati da tali prestatori o persone per fini connessi alla loro attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, o di chiedere ad altre autorità pubbliche di procedere in tal senso, al fine di esaminare, sequestrare, prendere o ottenere copie di informazioni relative a una presunta violazione in qualsiasi forma, indipendentemente dal supporto di conservazione;

c)il potere di chiedere a qualsiasi membro del personale o rappresentante di tali prestatori o persone di fornire spiegazioni in merito a qualsiasi informazione relativa a una presunta violazione e di registrarne le risposte.

2.Ove necessario per lo svolgimento dei loro compiti, i coordinatori dei servizi digitali dispongono almeno dei seguenti poteri di esecuzione nei confronti dei prestatori di servizi intermediari soggetti alla giurisdizione del loro Stato membro:

a)il potere di accettare gli impegni offerti da tali prestatori in relazione alla loro conformità al presente regolamento e di rendere tali impegni vincolanti;

b)il potere di ordinare la cessazione delle violazioni e, ove opportuno, di imporre misure correttive proporzionate alla violazione e necessarie per far cessare effettivamente la stessa;

c)il potere di imporre sanzioni pecuniarie conformemente all'articolo 42 in caso di inosservanza del presente regolamento, compresi gli ordini emessi a norma del paragrafo 1;

d)il potere di imporre penalità di mora conformemente all'articolo 42 per garantire la cessazione di una violazione in ottemperanza a un ordine emesso a norma della lettera b) del presente paragrafo, o per mancato rispetto di uno qualsiasi degli ordini emessi a norma del paragrafo 1;

e)il potere di adottare misure provvisorie volte a evitare il rischio di danno grave.

Per quanto riguarda il primo comma, lettere c) e d), i coordinatori dei servizi digitali dispongono dei poteri esecutivi stabiliti da tali lettere anche nei confronti delle altre persone di cui al paragrafo 1 in caso di mancato rispetto di uno qualsiasi degli ordini emessi nei loro confronti a norma di tale paragrafo. I coordinatori dei servizi digitali esercitano i suddetti poteri di esecuzione solo dopo aver fornito in tempo utile a tali altre persone tutte le informazioni pertinenti in merito a detti ordini, compresi il periodo di tempo applicabile, le sanzioni pecuniarie o le penalità di mora che possono essere imposte in caso di inottemperanza e le possibilità di ricorso.

3.Ove necessario per lo svolgimento dei loro compiti, qualora siano stati esauriti tutti gli altri poteri previsti dal presente articolo per far cessare la violazione e quest'ultima persista e causi un danno grave che non può essere evitato mediante l'esercizio di altri poteri previsti dal diritto dell'Unione o nazionale, i coordinatori dei servizi digitali dispongono anche, nei confronti dei prestatori di servizi intermediari soggetti alla giurisdizione del loro Stato membro, del potere di adottare le misure seguenti:

a)imporre all'organo di gestione dei prestatori, entro un termine ragionevole, di esaminare la situazione, di adottare e presentare un piano di azione che definisca le misure necessarie per far cessare la violazione, di provvedere affinché il prestatore adotti tali misure e di riferire sulle misure adottate;

b)se il coordinatore dei servizi digitali ritiene che il prestatore non si sia sufficientemente conformato agli obblighi di cui alla lettera a) e che la violazione persista, causi un danno grave e integri un reato grave che comporta una minaccia per la vita o la sicurezza delle persone, chiedere alle autorità giudiziarie competenti di tale Stato membro di ordinare la restrizione temporanea dell'accesso dei destinatari del servizio interessati dalla violazione o, unicamente qualora ciò non sia tecnicamente fattibile, la restrizione dell'accesso all'interfaccia online del prestatore di servizi intermediari sulla quale ha luogo la violazione.

Tranne qualora agisca su richiesta della Commissione secondo quanto previsto all'articolo 65, il coordinatore dei servizi digitali, prima di trasmettere la richiesta di cui al primo comma, lettera b), invita le parti interessate a presentare osservazioni scritte entro un termine non inferiore a due settimane, descrivendo le misure che intende richiedere e identificando il destinatario o i destinatari previsti di tali misure. Il prestatore, il destinatario o i destinatari previsti e i terzi che dimostrino di avere un interesse legittimo sono autorizzati a partecipare al procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria competente. Le misure disposte devono essere proporzionate alla natura, alla gravità, alla reiterazione e alla durata della violazione e non devono limitare indebitamente l'accesso alle informazioni lecite da parte dei destinatari dei servizi interessati.

Le restrizioni sono disposte per un periodo di quattro settimane, fatta salva la possibilità che, per ordine dell'autorità giudiziaria competente, il coordinatore dei servizi digitali sia autorizzato a prorogare tale termine di ulteriori periodi della stessa durata, nel rispetto di un numero massimo di proroghe stabilito da tale autorità giudiziaria. Il coordinatore dei servizi digitali proroga tale periodo unicamente qualora ritenga, tenuto conto dei diritti e degli interessi di tutte le parti interessate dalla restrizione e di tutte le circostanze pertinenti, comprese le informazioni eventualmente fornitegli dal prestatore, dal destinatario o dai destinatari e da qualunque altro terzo che abbia dimostrato di avere un interesse legittimo, che sono state soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)il prestatore ha omesso di adottare le misure necessarie per porre fine alla violazione;

b)la restrizione temporanea non limita indebitamente l'accesso dei destinatari del servizio alle informazioni lecite, tenuto conto del numero di destinatari interessati e dell'eventuale esistenza di alternative adeguate e facilmente accessibili.

Il coordinatore dei servizi digitali, se ritiene che le due condizioni indicate siano state soddisfatte ma non può prorogare ulteriormente il periodo di cui al terzo comma, presenta una nuova richiesta all'autorità giudiziaria competente secondo quanto previsto al primo comma, lettera b).

4.I poteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 lasciano impregiudicata la sezione 3.

5.Le misure adottate dai coordinatori dei servizi digitali nell'esercizio dei loro poteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono effettive, dissuasive e proporzionate, tenuto conto, in particolare, della natura, della gravità, della reiterazione e della durata della violazione o presunta violazione cui si riferiscono tali misure, nonché, ove opportuno, della capacità economica, tecnica e operativa del prestatore di servizi intermediari interessato.

6.Gli Stati membri provvedono affinché l'esercizio dei poteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sia soggetto ad adeguate garanzie previste dal diritto nazionale applicabile conformemente alla Carta e ai principi generali del diritto dell'Unione. In particolare, tali misure sono adottate solo conformemente al diritto al rispetto della vita privata e ai diritti della difesa, compresi il diritto di essere ascoltati e il diritto di accesso al fascicolo, e fatto salvo il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo di tutte le parti interessate.

Articolo 42
Sanzioni

1.Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento da parte dei prestatori di servizi intermediari soggetti alla loro giurisdizione e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione in conformità all'articolo 41.

2.Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione e provvedono a comunicarle senza indugio le eventuali modifiche successive ad esse inerenti.

3.Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo delle sanzioni irrogate in caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente regolamento non superi il 6 % del reddito o del fatturato annuo del prestatore di servizi intermediari interessato. Le sanzioni in caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti e di inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a un'ispezione in loco non superano l'1 % del reddito o del fatturato annuo del prestatore interessato.

4.Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo giornaliero delle penalità di mora non superi il 5 % del fatturato giornaliero medio del prestatore di servizi intermediari interessato nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla data specificata nella decisione in questione.

Articolo 43
Diritto di presentare un reclamo

I destinatari del servizio hanno il diritto di presentare un reclamo nei confronti dei prestatori di servizi intermediari vertente sulla violazione del presente regolamento presso il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui il destinatario risiede o è stabilito. Il coordinatore dei servizi digitali valuta il reclamo e, se del caso, lo trasmette al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento. Se il reclamo rientra fra le responsabilità di un'altra autorità competente nel suo Stato membro, il coordinatore del servizio digitale che riceve il reclamo lo trasmette a tale autorità.

Articolo 44
Relazioni sulle attività

1.I coordinatori dei servizi digitali elaborano una relazione annuale sulle attività da essi svolte a norma del presente regolamento. I coordinatori dei servizi digitali rendono le relazioni annuali disponibili al pubblico e le comunicano alla Commissione e al comitato.

2.La relazione annuale comprende come minimo tutte le informazioni seguenti:

a)il numero e l'oggetto degli ordini di contrastare contenuti illegali e degli ordini di fornire informazioni emessi in conformità agli articoli 8 e 9 da qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa nazionale dello Stato membro del coordinatore dei servizi digitali interessato;

b)il seguito dato a tali ordini, quale comunicato al coordinatore dei servizi digitali ai sensi degli articoli 8 e 9.

3.Lo Stato membro che abbia designato più autorità competenti a norma dell'articolo 38 provvede affinché il coordinatore dei servizi digitali elabori un'unica relazione riguardante le attività di tutte le autorità competenti e riceva tutte le informazioni pertinenti e il sostegno necessari a tal fine dalle altre autorità competenti interessate.

Articolo 45
Cooperazione transfrontaliera tra coordinatori dei servizi digitali

1.Il coordinatore dei servizi digitali che abbia motivo di sospettare che un prestatore di un servizio intermediario, non soggetto alla giurisdizione dello Stato membro interessato, abbia violato il presente regolamento chiede al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di valutare la questione e di adottare le misure di indagine e di esecuzione necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento.

Se ha motivo di sospettare che un prestatore di servizi intermediari abbia commesso una violazione del presente regolamento che interessa almeno tre Stati membri, il comitato raccomanda al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di valutare la questione e di adottare le misure di indagine e di esecuzione necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento.

2.La richiesta o la raccomandazione ai sensi del paragrafo 1 specifica almeno:

a)il punto di contatto del prestatore di servizi intermediari interessato secondo quanto previsto all'articolo 10;

b)una descrizione dei fatti rilevanti, delle disposizioni interessate del presente regolamento e dei motivi per cui il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta o il comitato sospetta che il fornitore abbia violato il presente regolamento;

c)qualsiasi altra informazione che il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta o il comitato ritenga pertinenti, comprese, se del caso, le informazioni raccolte di propria iniziativa o i suggerimenti per l'adozione di specifiche misure di indagine o di esecuzione, tra cui eventuali misure provvisorie.

3.Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento tiene nella massima considerazione la richiesta o la raccomandazione di cui al paragrafo 1. Se ritiene di non avere informazioni sufficienti per dare seguito alla richiesta o alla raccomandazione e ha motivo di ritenere che il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta o il comitato possa fornire informazioni supplementari, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento può chiedere tali informazioni. Il termine di cui al paragrafo 4 è sospeso fino a quando non siano presentate tali informazioni supplementari.

4.Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento comunica al coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta o al comitato, senza indebito ritardo e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della richiesta o della raccomandazione, la sua valutazione della presunta violazione o, se del caso, quella di qualsiasi altra autorità competente ai sensi del diritto nazionale, e una spiegazione delle eventuali misure di indagine o di esecuzione adottate o previste in relazione alla presunta violazione per garantire il rispetto del presente regolamento.

5.Qualora non abbia ricevuto una risposta entro il termine di cui al paragrafo 4 o non concordi con la valutazione del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta o, se del caso, il comitato può deferire la questione alla Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti. Tali informazioni comprendono almeno la richiesta o la raccomandazione inviata al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, eventuali informazioni supplementari fornite a norma del paragrafo 3 e la comunicazione di cui al paragrafo 4.

6.La Commissione valuta la questione entro tre mesi dal deferimento della stessa a norma del paragrafo 5, previa consultazione del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e del comitato, salvo qualora la questione sia stata deferita dal comitato stesso.

7.Se giunge alla conclusione, a norma del paragrafo 6, che la valutazione o le misure di indagine o di esecuzione adottate o previste a norma del paragrafo 4 sono incompatibili con il presente regolamento, la Commissione chiede al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di valutare ulteriormente la questione e di adottare le misure di indagine o di esecuzione necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento, nonché di riferire in merito a dette misure entro due mesi da tale richiesta.

Articolo 46
Indagini congiunte e richieste di intervento della Commissione

1.I coordinatori dei servizi digitali possono partecipare a indagini congiunte, che possono essere coordinate con il sostegno del comitato, per quanto riguarda le questioni disciplinate dal presente regolamento, in relazione ai prestatori di servizi intermediari che operano in più Stati membri.

Tali indagini congiunte non pregiudicano i compiti e i poteri dei coordinatori dei servizi digitali partecipanti né le prescrizioni stabilite dal presente regolamento per lo svolgimento di tali compiti e per l'esercizio di tali poteri. I coordinatori dei servizi digitali partecipanti mettono i risultati delle indagini congiunte a disposizione degli altri coordinatori dei servizi digitali, della Commissione e del comitato tramite il sistema di cui all'articolo 67 per lo svolgimento dei loro rispettivi compiti a norma del presente regolamento.

2.Se ha motivo di sospettare che una piattaforma online di dimensioni molto grandi abbia violato il presente regolamento, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento può chiedere alla Commissione di adottare le misure di indagine e di esecuzione necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento conformemente alla sezione 3. Tale richiesta contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 45, paragrafo 2, ed espone i motivi alla base della richiesta di intervento della Commissione.

Sezione 2
Comitato europeo per i servizi digitali

Articolo 47
Comitato europeo per i servizi digitali

1.È istituito un gruppo consultivo indipendente di coordinatori dei servizi digitali per la vigilanza sui prestatori di servizi intermediari denominato "comitato europeo per i servizi digitali" (il "comitato").

2.Il comitato fornisce consulenza ai coordinatori dei servizi digitali e alla Commissione conformemente al presente regolamento per conseguire gli obiettivi seguenti:

a)contribuire all'applicazione coerente del presente regolamento e alla cooperazione efficace dei coordinatori dei servizi digitali e della Commissione nelle materie disciplinate dal presente regolamento;

b)coordinare e contribuire agli orientamenti e all'analisi della Commissione, dei coordinatori dei servizi digitali e di altre autorità competenti sulle questioni emergenti nel mercato interno in relazione alle materie disciplinate dal presente regolamento;

c)assistere i coordinatori dei servizi digitali e la Commissione nella vigilanza sulle piattaforme online di dimensioni molto grandi.

Articolo 48
Struttura del Comitato

1.Il comitato è composto dai coordinatori dei servizi digitali, rappresentati da funzionari di alto livello. Ove previsto dal diritto nazionale, altre autorità competenti investite di specifiche responsabilità operative per l'applicazione e l'esecuzione del presente regolamento insieme al coordinatore dei servizi digitali partecipano al comitato. Altre autorità nazionali possono essere invitate alle riunioni, qualora le questioni discusse siano di loro pertinenza.

2.Ogni Stato membro dispone di un voto. La Commissione non ha diritto di voto.

Il comitato adotta i propri atti a maggioranza semplice.

3.Il comitato è presieduto dalla Commissione. La Commissione convoca le riunioni e prepara l'ordine del giorno in relazione ai compiti del comitato previsti dal presente regolamento e conformemente al relativo regolamento interno.

4.La Commissione fornisce sostegno amministrativo e analitico per le attività del comitato a norma del presente regolamento.

5.Il comitato può invitare esperti e osservatori a partecipare alle proprie riunioni e può cooperare con altre istituzioni e altri organi, organismi e gruppi consultivi dell'Unione, nonché, se del caso, con esperti esterni. Il comitato mette a disposizione del pubblico i risultati di tale cooperazione.

6.Il Comitato adotta il proprio regolamento interno previo accordo della Commissione.

Articolo 49
Compiti del Comitato

1.Ove necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 47, paragrafo 2, il comitato provvede in particolare a:

a)sostenere il coordinamento delle indagini congiunte;

b)assistere le autorità competenti nell'analisi delle relazioni e dei risultati degli audit delle piattaforme online di dimensioni molto grandi da presentare a norma del presente regolamento;

c)fornire pareri, raccomandazioni o consulenze ai coordinatori dei servizi digitali in conformità al presente regolamento;

d)raccomandare alla Commissione l'adozione delle misure di cui all'articolo 51 e, su richiesta della Commissione, adottare pareri sui progetti di misure della Commissione riguardanti le piattaforme online di dimensioni molto grandi conformemente al presente regolamento;

e)sostenere e promuovere l'elaborazione e l'attuazione di norme, orientamenti, relazioni, modelli e codici di condotta europei, come previsto dal presente regolamento, nonché l'individuazione di questioni emergenti in relazione alle materie disciplinate dal presente regolamento.

2.I coordinatori dei servizi digitali e le altre autorità nazionali competenti che non seguano i pareri, le richieste o le raccomandazioni adottate dal comitato e ad essi rivolte giustificano tale scelta nell'ambito delle relazioni previste dal presente regolamento o al momento di adottare le decisioni pertinenti, a seconda dei casi.

Sezione 3
Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione alle piattaforme online di dimensioni molto grandi

Articolo 50
Vigilanza rafforzata sulle piattaforme online di dimensioni molto grandi

1.Qualora adotti una decisione in cui constata che una piattaforma online di dimensioni molto grandi ha violato una delle disposizioni del capo III, sezione 4, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento si avvale del sistema di vigilanza rafforzata stabilito dal presente articolo. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento tiene nella massima considerazione i pareri e le raccomandazioni della Commissione e del comitato a norma del presente articolo.

Se ha motivo di sospettare che una piattaforma online di dimensioni molto grandi abbia violato una di tali disposizioni, la Commissione, di propria iniziativa, o il comitato, di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre coordinatori dei servizi digitali del luogo di destinazione, può raccomandare al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di indagare sulla presunta violazione in modo che tale coordinatore dei servizi digitali possa adottare una simile decisione entro un periodo di tempo ragionevole.

2.Nel comunicare la decisione di cui al paragrafo 1, primo comma, alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento chiede a quest'ultima di provvedere, entro un mese da tale decisione, ad elaborare e comunicare al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, alla Commissione e al comitato un piano d'azione in cui precisi come intende far cessare o porre rimedio alla violazione. Le misure stabilite nel piano d'azione possono comprendere, se del caso, l'adesione a un codice di condotta secondo quanto previsto all'articolo 35.

3.Entro un mese dal ricevimento del piano d'azione, il comitato trasmette al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento il proprio parere su tale piano. Entro un mese dal ricevimento di tale parere, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento decide se il piano d'azione sia adeguato per far cessare o porre rimedio alla violazione.

Se nutre preoccupazioni quanto all'idoneità delle misure a far cessare o a porre rimedio alla violazione, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento può chiedere alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata di sottoporsi a un audit indipendente supplementare che consenta di valutare l'efficacia di tali misure nel far cessare o porre rimedio alla violazione. In tal caso la piattaforma trasmette la relazione di audit al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, alla Commissione e al comitato entro quattro mesi dalla decisione di cui al primo comma. Nel richiedere tale audit supplementare, il coordinatore dei servizi digitali può specificare una determinata organizzazione di audit, selezionata in base ai criteri di cui all'articolo 28, paragrafo 2, che deve eseguire l'audit a spese della piattaforma interessata.

4.Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento comunica alla Commissione, al comitato e alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata se ritiene che quest'ultima abbia fatto cessare o posto rimedio alla violazione, indicando i motivi su cui si fonda tale parere. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento procede in tale senso entro i seguenti termini, a seconda dei casi:

a)entro un mese dal ricevimento della relazione di audit di cui al paragrafo 3, secondo comma, se tale audit è stato eseguito;

b)entro tre mesi dalla decisione sul piano d'azione di cui al paragrafo 3, primo comma, se tale audit non è stato eseguito;

c)immediatamente alla scadenza del termine di cui al paragrafo 2, se la piattaforma ha omesso di comunicare il piano d'azione entro tale termine.

In forza di tale comunicazione, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento non è più autorizzato ad adottare alcuna misura di indagine o di esecuzione in relazione alla pertinente condotta della piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata, fatti salvi l'articolo 66 o qualunque altra misura che possa adottare su richiesta della Commissione.

Articolo 51
Intervento della Commissione e avvio del procedimento

1.La Commissione, su raccomandazione del comitato o di propria iniziativa previa consultazione del comitato, può avviare un procedimento in vista della possibile adozione di decisioni a norma degli articoli 58 e 59 in relazione alla condotta della piattaforma online di dimensioni molto grandi che:

a)si sospetta abbia violato una qualsiasi delle disposizioni del presente regolamento senza che il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento abbia adottato alcuna misura di indagine o esecuzione a seguito della richiesta della Commissione di cui all'articolo 45, paragrafo 7, dalla scadenza del termine stabilito in tale richiesta;

b)si sospetta abbia violato una qualsiasi delle disposizioni del presente regolamento, se il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento ha chiesto alla Commissione di intervenire conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, dal ricevimento di tale richiesta;

c)è stata riconosciuta responsabile della violazione di una qualsiasi delle disposizioni del capo III, sezione 4, dalla scadenza del termine per la comunicazione di cui all'articolo 50, paragrafo 4.

2.Se decide di avviare un procedimento a norma del paragrafo 1, la Commissione ne dà notifica a tutti i coordinatori dei servizi digitali, al comitato e alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata.

Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettere a) e b), in forza di tale notifica, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento interessato non è più autorizzato ad adottare alcuna misura di indagine o di esecuzione in relazione alla pertinente condotta della piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata, fatti salvi l'articolo 66 o qualunque altra misura che possa adottare su richiesta della Commissione.

3.Il coordinatore dei servizi digitali di cui all'articolo 45, paragrafo 7, all'articolo 46, paragrafo 2 e all'articolo 50, paragrafo 1, a seconda dei casi, dopo essere stato informato trasmette senza indebito ritardo alla Commissione:

a)tutte le informazioni in merito alla violazione o alla presunta violazione, a seconda dei casi, che ha scambiato con il comitato e con la piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata;

b)il proprio fascicolo relativo alla violazione o alla presunta infrazione, a seconda dei casi;

c)qualsiasi altra informazione in suo possesso che possa essere pertinente ai fini del procedimento avviato dalla Commissione.

4.Il comitato e i coordinatori dei servizi digitali che presentano la richiesta di cui all'articolo 45, paragrafo 1, trasmettono alla Commissione senza indebito ritardo dopo essere stati informati tutte le informazioni in loro possesso che possano essere pertinenti ai fini del procedimento avviato dalla Commissione.

Articolo 52
Richieste di informazioni

1.Per svolgere i compiti ad essa assegnati a norma della presente sezione, la Commissione può, per il tramite di una semplice richiesta o di una decisione, imporre alle piattaforme online di dimensioni molto grandi interessate, così come a qualsiasi altra persona che agisca per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e che possa ragionevolmente essere a conoscenza di informazioni relative alla violazione o alla presunta violazione, a seconda dei casi, comprese le organizzazioni che effettuano gli audit di cui all'articolo 28 e all'articolo 50, paragrafo 3, di fornire tali informazioni entro un termine ragionevole.

2.Nell'inviare una semplice richiesta di informazioni alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata o ad altra persona di cui all'articolo 52, paragrafo 1, la Commissione specifica la base giuridica e lo scopo della richiesta, precisa le informazioni richieste e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite, nonché le sanzioni previste all'articolo 59 in caso di comunicazione di informazioni inesatte o fuorvianti.

3.Qualora si avvalga di una decisione per imporre alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata o ad altra persona di cui all'articolo 52, paragrafo 1 di fornire informazioni, la Commissione specifica la base giuridica e lo scopo della richiesta, precisa le informazioni richieste e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite. La Commissione indica inoltre le sanzioni previste all'articolo 59 e precisa o impone le penalità di mora previste all'articolo 60. Indica inoltre il diritto di chiedere il riesame della decisione alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

4.I proprietari della piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata o le altre persone di cui all'articolo 52, paragrafo 1, o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche, società o imprese prive di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o per statuto forniscono le informazioni richieste per conto della piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata o delle altre persone di cui all'articolo 52, paragrafo 1. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

5.Su richiesta della Commissione, i coordinatori dei servizi digitali e le altre autorità competenti forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per svolgere i compiti ad essa assegnati a norma della presente sezione.

Articolo 53
Potere di audizione e di raccogliere dichiarazioni

Per svolgere i compiti ad essa assegnati a norma della presente sezione, la Commissione può sentire qualsiasi persona fisica o giuridica che vi acconsenta ai fini della raccolta di informazioni attinenti all'oggetto di un'indagine, in relazione alla violazione o alla presunta violazione, a seconda dei casi.

Articolo 54
Potere di effettuare ispezioni in loco

1.Per svolgere i compiti ad essa assegnati a norma della presente sezione, la Commissione può effettuare ispezioni in loco presso i locali della piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata o delle altre persone di cui all'articolo 52, paragrafo 1.

2.Le ispezioni in loco possono essere effettuate anche con l'assistenza di revisori o esperti nominati dalla Commissione a norma dell'articolo 57, paragrafo 2.

3.Durante le ispezioni in loco la Commissione e i revisori o gli esperti da essa nominati possono chiedere alle piattaforme online di dimensioni molto grandi interessate o alle altre persone di cui all'articolo 52, paragrafo 1, di fornire spiegazioni in merito alla loro organizzazione, al loro funzionamento, ai sistemi informatici e agli algoritmi da esse impiegati, nonché al trattamento dei dati e alla loro condotta professionale. La Commissione e i revisori o gli esperti da essa nominati possono rivolgere domande al personale chiave della piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata o alle altre persone di cui all'articolo 52, paragrafo 1.

4.La piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata o le altre persone di cui all'articolo 52, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi a un'ispezione in loco disposta con decisione della Commissione. La decisione precisa l'oggetto e lo scopo della visita, ne fissa la data d'inizio e indica le sanzioni previste agli articoli 59 e 60, nonché il diritto di chiedere il riesame della decisione alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo 55
Misure provvisorie

1.Nell'ambito di un procedimento che può portare all'adozione di una decisione di non conformità a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, in caso di urgenza dovuta al rischio di danni gravi per i destinatari del servizio, la Commissione può, mediante decisione, ordinare misure provvisorie nei confronti della piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata sulla base di una constatazione prima facie di una violazione.

2.Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1 si applicano per un periodo di tempo determinato e possono essere rinnovate se necessario e opportuno.

Articolo 56
Impegni

1.Se, nel corso di un procedimento a norma della presente sezione, la piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata offre impegni volti a garantire la conformità alle pertinenti disposizioni del presente regolamento, la Commissione può, mediante decisione, rendere tali impegni vincolanti per la piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata e dichiarare che non vi sono ulteriori motivi per intervenire.

2.La Commissione, su richiesta o di propria iniziativa, può riaprire il procedimento:

a)qualora si sia prodotto un cambiamento determinante di uno dei fatti su cui si è fondata la decisione;

b)qualora la piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata agisca in contrasto con i propri impegni; oppure

c)qualora la decisione sia stata fondata su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti fornite dalla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata o dalle altre persone di cui all'articolo 52, paragrafo 1.

3.Se ritiene che gli impegni offerti dalla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata non siano idonei a garantire l'effettivo rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, la Commissione respinge tali impegni in una decisione motivata al momento della conclusione del procedimento.

Articolo 57
Azioni di monitoraggio

1.Per svolgere i compiti ad essa assegnati a norma della presente sezione, la Commissione può intraprendere le azioni necessarie per monitorare l'effettiva attuazione e osservanza del presente regolamento da parte della piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata. La Commissione può anche ordinare a tale piattaforma di fornire accesso ai suoi algoritmi e alle sue banche dati e di fornire spiegazioni al riguardo.

2.Le azioni previste al paragrafo 1 possono comprendere la nomina di esperti e revisori esterni indipendenti incaricati di assistere la Commissione nel monitorare l'osservanza delle pertinenti disposizioni del presente regolamento e di fornire consulenze o conoscenze specifiche alla Commissione.

Articolo 58
Non conformità

1.La Commissione adotta una decisione di non conformità qualora constati che la piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata non rispetta uno o più dei seguenti elementi:

a)le pertinenti disposizioni del presente regolamento;

b)le misure provvisorie ordinate a norma dell'articolo 55;

c)gli impegni resi vincolanti a norma dell'articolo 56.

2.Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 1, la Commissione comunica le proprie constatazioni preliminari alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata. Nelle constatazioni preliminari la Commissione spiega le misure che intende adottare, o che ritiene che la piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata dovrebbe adottare, per rispondere in modo efficace alle constatazioni preliminari.

3.Nella decisione adottata a norma del paragrafo 1 la Commissione ordina alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata di adottare le misure necessarie per garantire il rispetto della decisione adottata a norma del paragrafo 1 entro un termine ragionevole e di fornire informazioni sulle misure che la piattaforma intende adottare per conformarsi alla decisione.

4.La piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata fornisce alla Commissione una descrizione delle misure adottate per garantire il rispetto della decisione adottata a norma del paragrafo 1 in seguito alla loro attuazione.

5.Se constata che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, la Commissione chiude l'indagine per mezzo di una decisione.

Articolo 59
Sanzioni pecuniarie

1.Con la decisione adottata a norma dell'articolo 58, la Commissione può infliggere alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata sanzioni pecuniarie non superiori al 6 % del fatturato totale realizzato dalla piattaforma nell'esercizio precedente qualora constati che, intenzionalmente o per negligenza, tale piattaforma:

a)viola le pertinenti disposizioni del presente regolamento;

b)non rispetta una decisione che dispone misure provvisorie a norma dell'articolo 55; oppure

c)non si conforma a una misura volontaria resa vincolante da una decisione adottata a norma dell'articolo 56.

2.La Commissione può, mediante decisione, infliggere alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata o alle altre persone di cui all'articolo 52, paragrafo 1, sanzioni pecuniarie non superiori all'1 % del fatturato totale dell'esercizio precedente, qualora esse, intenzionalmente o per negligenza:

a)forniscano informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta ai sensi dell'articolo 52 o, se le informazioni sono richieste mediante decisione, non rispondano alla richiesta entro il termine stabilito;

b)omettano di rettificare, entro il termine fissato dalla Commissione, le informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti fornite da un membro del personale, oppure omettano o rifiutino di fornire informazioni complete;

c)rifiutino di sottoporsi a un'ispezione in loco a norma dell'articolo 54.

3.Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 2, la Commissione comunica le proprie constatazioni preliminari alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata o alle altre persone di cui all'articolo 52, paragrafo 1.

4.Nel determinare l'importo della sanzione pecuniaria, la Commissione tiene conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione della violazione e, per le sanzioni pecuniarie inflitte a norma del paragrafo 2, del ritardo causato al procedimento.

Articolo 60
Penalità di mora

1.La Commissione può, mediante decisione, infliggere alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata o alle altre persone di cui all'articolo 52, paragrafo 1, a seconda dei casi, penalità di mora giornaliere non superiori al 5 % del fatturato giornaliero medio dell'esercizio precedente, calcolate a decorrere dalla data stabilita nella decisione, al fine di costringerle a:

a)fornire informazioni corrette e complete in risposta a una decisione di richiesta di informazioni a norma dell'articolo 52;

b)sottoporsi a un'ispezione in loco da essa disposta mediante decisione a norma dell'articolo 54;

c)conformarsi a una decisione che dispone misure provvisorie a norma dell'articolo 55, paragrafo 1;

d)rispettare gli impegni resi giuridicamente vincolanti da una decisione adottata a norma dell'articolo 56, paragrafo 1;

e)conformarsi a una decisione adottata a norma dell'articolo 58, paragrafo 1.

2.Qualora la piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata o le altre persone di cui all'articolo 52, paragrafo 1, si siano conformate all'obbligo per il cui adempimento è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare l'importo definitivo di quest'ultima in una misura inferiore a quella che risulta dalla decisione originaria.

Articolo 61
Termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni

1.I poteri conferiti alla Commissione dagli articoli 59 e 60 sono soggetti ad un termine di prescrizione di cinque anni.

2.Tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Tuttavia, in caso di violazioni continuate o reiterate, tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui cessa la violazione.

3.Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o dal coordinatore dei servizi digitali ai fini dell'indagine o del procedimento in relazione a una violazione interrompe il termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie o di penalità di mora. Le azioni che interrompono il termine di prescrizione comprendono, in particolare, quanto segue:

a)richieste di informazioni da parte della Commissione o di un coordinatore dei servizi digitali;

b)ispezioni in loco;

c)l'avvio di un procedimento da parte della Commissione a norma dell'articolo 51, paragrafo 2.

4.Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine di prescrizione da principio. Tuttavia il termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie o di penalità di mora scade al più tardi il giorno in cui è trascorso un termine pari al doppio del termine di prescrizione senza che la Commissione abbia irrogato una sanzione pecuniaria o una penalità di mora. Tale termine è prolungato della durata della sospensione del termine di prescrizione a norma del paragrafo 5.

5.Il termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie o di penalità di mora è sospeso fin quando la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo 62
Termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni

1.Il potere della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni adottate a norma degli articoli 59 e 60 è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni.

2.Tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.

3.Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è interrotto:

a)dalla notifica di una decisione che modifica l'importo iniziale della sanzione pecuniaria o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa ad ottenere una tale modifica;

b)da qualsiasi azione della Commissione, o di uno Stato membro che agisca su richiesta della Commissione, volta a dare esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria o della penalità di mora.

4.Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine di prescrizione da principio.

5.Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è sospeso fino a quando:

a)dura il termine consentito per il pagamento;

b)l'esecuzione del pagamento è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo 63
Diritto di essere ascoltati e accesso al fascicolo

1.Prima di adottare una decisione a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, o degli articoli 59 o 60, la Commissione dà alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata o alle altre persone di cui all'articolo 52, paragrafo 1, la possibilità di essere ascoltate in merito:

a)alle constatazioni preliminari della Commissione, comprese le questioni sulle quali la Commissione ha sollevato obiezioni; e

b)alle misure che la Commissione intende adottare alla luce delle constatazioni preliminari di cui alla lettera a).

2.La piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata o le altre persone di cui all'articolo 52, paragrafo 1, possono presentare le proprie osservazioni sulle constatazioni preliminari della Commissione entro un termine ragionevole fissato dalla Commissione nelle sue constatazioni preliminari, che non può essere inferiore a 14 giorni.

3.La Commissione basa le sue decisioni solo sulle obiezioni in merito alle quali le parti interessate sono state poste in condizione di esprimersi.

4.Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle parti interessate. Esse hanno diritto di accesso al fascicolo della Commissione alle condizioni previste per una divulgazione negoziata, fermo restando il legittimo interesse della piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata o delle altre persone di cui all'articolo 52, paragrafo 1, alla protezione dei loro segreti commerciali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate e ai documenti interni della Commissione o delle autorità degli Stati membri. In particolare, il diritto di accesso non si estende alla corrispondenza tra la Commissione e tali autorità. Nessuna disposizione del presente paragrafo può impedire alla Commissione di divulgare e utilizzare le informazioni necessarie a dimostrare l'esistenza di un'infrazione.

5.Le informazioni raccolte a norma degli articoli 52, 53 e 54 sono utilizzate esclusivamente ai fini del presente regolamento.

6.Fatti salvi lo scambio e l'uso delle informazioni di cui all'articolo 51, paragrafo 3, e all'articolo 52, paragrafo 5, la Commissione, il comitato, le autorità degli Stati membri e i loro rispettivi funzionari e agenti e le altre persone che lavorano sotto la loro supervisione, come pure le altre persone fisiche o giuridiche eventualmente coinvolte, compresi i revisori e gli esperti nominati a norma dell'articolo 57, paragrafo 2, si astengono dal divulgare le informazioni da essi acquisite o scambiate a norma della presente sezione e che per loro natura sono protette dal segreto professionale.

Articolo 64
Pubblicazione delle decisioni

1.La Commissione pubblica le decisioni da essa adottate a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, dell'articolo 56, paragrafo 1, e degli articoli 58, 59 e 60. In tale pubblicazione sono indicati i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese eventuali sanzioni irrogate.

2.La pubblicazione tiene conto dei diritti e degli interessi legittimi della piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata, di qualsiasi altra persona di cui all'articolo 52, paragrafo 1, e di terzi alla protezione delle loro informazioni riservate.

Articolo 65
Richieste di restrizione dell'accesso e cooperazione con i giudici nazionali

1.Qualora siano stati esauriti tutti i poteri previsti dal presente articolo per far cessare una violazione del presente regolamento e quest'ultima persista e causi un danno grave che non può essere evitato mediante l'esercizio di altri poteri previsti dal diritto dell'Unione o nazionale, la Commissione può chiedere al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento della piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata di agire a norma dell'articolo 41, paragrafo 3.

Prima di inviare tale richiesta al coordinatore dei servizi digitali, la Commissione invita le parti interessate a presentare osservazioni scritte entro un termine non inferiore a due settimane, descrivendo le misure che intende richiedere e identificando il destinatario o i destinatari previsti di tali misure.

2.Ove necessario ai fini dell'applicazione coerente del presente regolamento, la Commissione, di propria iniziativa, può presentare osservazioni scritte all'autorità giudiziaria competente di cui all'articolo 41, paragrafo 3. Previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in questione, la Commissione può anche formulare osservazioni orali.

Ai soli fini della preparazione delle sue osservazioni, la Commissione può chiedere a tale autorità giudiziaria di trasmetterle o garantire la trasmissione di tutti i documenti necessari per la valutazione del caso.

Articolo 66
Atti di esecuzione relativi all'intervento della Commissione

1.In relazione all'intervento della Commissione disciplinato dalla presente sezione, la Commissione può adottare atti di esecuzione riguardanti le modalità pratiche per:

a)il procedimento a norma degli articoli 54 e 57;

b)le audizioni previste dall'articolo 63;

c)la divulgazione negoziata di informazioni di cui all'articolo 63.

2.Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 70. Prima di adottare qualunque misura a norma del paragrafo 1, la Commissione pubblica un progetto di tali misure e invita tutte le parti interessate a presentare osservazioni entro il termine ivi stabilito, che non può essere inferiore a un mese.

Sezione 4
Disposizioni comuni in materia di esecuzione

Articolo 67
Sistema di condivisione delle informazioni

1.La Commissione istituisce e mantiene un sistema affidabile e sicuro di condivisione delle informazioni a sostegno delle comunicazioni tra i coordinatori dei servizi digitali, la Commissione e il comitato.

2.I coordinatori dei servizi digitali, la Commissione e il comitato utilizzano il sistema di condivisione delle informazioni per tutte le comunicazioni a norma del presente regolamento.

3.La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità pratiche e operative per il funzionamento del sistema di condivisione delle informazioni e la sua interoperabilità con altri sistemi rilevanti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 70.

Articolo 68
Rappresentanza

Fatta salva la direttiva 2020/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 52 , i destinatari dei servizi intermediari hanno il diritto di incaricare un organismo, un'organizzazione o un'associazione di esercitare per loro conto i diritti di cui agli articoli 17, 18 e 19, purché l'organismo, l'organizzazione o l'associazione soddisfino tutte le condizioni seguenti:

a)operano senza scopo di lucro;

b)sono debitamente costituiti secondo il diritto di uno Stato membro;

c)i loro obiettivi statutari includono un interesse legittimo a garantire che sia rispettato il presente regolamento.

Sezione 5
Atti delegati

Articolo 69
Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.La delega di potere di cui agli articoli 23, 25 e 31 è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla [data prevista per l'adozione del regolamento].

3.La delega di potere di cui agli articoli 23, 25 e 31 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 23, 25 e 31 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 70
Comitato

1.La Commissione è assistita dal comitato per i servizi digitali. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 .

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011 .

Capo V
Disposizioni finali

Articolo 71
Soppressione di talune disposizioni della direttiva 2000/31/CE

1.Gli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE sono soppressi.

2.I riferimenti agli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE si intendono fatti rispettivamente agli articoli 3, 4, 5 e 7 del presente regolamento.

Articolo 72
Modifiche della direttiva 2020/XX/UE relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori

3.All'allegato I è aggiunto quanto segue:

"X) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE.".

Articolo 73
Valutazione

1.Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta il presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

2.Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri e il comitato trasmettono informazioni su richiesta della Commissione.

3.Nell'eseguire le valutazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto delle posizioni e delle conclusioni del Parlamento europeo, del Consiglio e di altri organismi o fonti pertinenti.

4.Entro tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento, la Commissione, previa consultazione del comitato, effettua una valutazione del funzionamento del comitato e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, tenendo conto dei primi anni di applicazione del regolamento. Tale relazione, che si basa sulle constatazioni e tiene nella massima considerazione il parere del comitato, è corredata, se del caso, di una proposta di modifica del presente regolamento per quanto riguarda la struttura del comitato.

Articolo 74
Entrata in vigore e applicazione

1.Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.Esso si applica a decorrere dal [data - tre mesi dopo la sua entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati

1.3.La proposta/iniziativa riguarda

1.4.Motivazione della proposta/iniziativa

1.6.Durata e incidenza finanziaria

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e nuova o nuove linee di bilancio di spesa proposte

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 53  

Settore: reti di comunicazione, contenuti e tecnologie; mercato interno, industria, imprenditoria e PMI.

L'incidenza di bilancio riguarda i nuovi compiti attribuiti alla Commissione, tra cui la vigilanza diretta e il sostegno al comitato.

Attività: plasmare il futuro digitale dell'Europa.

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

 una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 54  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.4.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Il regolamento dovrebbe essere direttamente applicabile dopo [3 mesi] dalla sua adozione; entro tale termine la governance dell'UE dovrebbe consentire un'efficace vigilanza sui servizi digitali a livello transfrontaliero. Entro quella data, pertanto, gli Stati membri sono tenuti ad aver incaricato le autorità già esistenti e/o istituito nuove autorità con la funzione di svolgere i compiti di coordinatore dei servizi digitali (Digital Services Coordinator, DSC). Al contempo occorrerebbe istituire e rendere operativo un gruppo consultivo indipendente ad hoc (il comitato), in grado di pianificare la propria attività e cominciare a ricevere e trattare le informazioni provenienti dai DSC e dalla Commissione allo scopo di fornire consulenza, pareri e raccomandazioni volti a garantire un'applicazione coerente del regolamento. Inoltre alla Commissione sarà conferito il potere di esercitare una vigilanza diretta su alcune piattaforme, conformemente alle procedure e ai criteri fissati dagli atti delegati. A questo punto la piattaforma europea che sostiene lo scambio di informazioni dovrebbe essere completamente operativa.

Nella fase iniziale di avviamento, e fino alla prima revisione a breve termine del regolamento, le attività di sostegno al comitato, le infrastrutture informatiche e quelle delle applicazioni interne dovrebbero essere fornite dalla Commissione con un possibile contributo o un'eventuale partecipazione del personale del DSC nazionale.

1.4.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante): per garantire il buon funzionamento del mercato unico, l'intervento prevede, tra l'altro, un'adeguata vigilanza sui servizi digitali e la cooperazione tra autorità a livello di Unione, promuovendo in tal modo la fiducia, l'innovazione e la crescita nel mercato unico. Ciò risulta necessario per assicurare le migliori condizioni affinché possano svilupparsi in tutti i territori nazionali nell'UE servizi digitali transfrontalieri innovativi, mantenendo nel contempo un ambiente online sicuro per tutti i cittadini dell'Unione, obiettivi che si possono realizzare soltanto a livello europeo. Per quanto riguarda specificamente le piattaforme di dimensioni molto grandi, si rende necessaria anche una vigilanza rafforzata a livello europeo, che permetta di coordinare e integrare le autorità di regolamentazione nazionali, tenuto conto del raggio d'azione paneuropeo di tali piattaforme nonché degli effetti della regolamentazione e della vigilanza su tali piattaforme.

Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post): La valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta individua l'unico valore aggiunto dell'intervento dell'Unione volto ad affrontare il rischio di frammentazione giuridica derivante dalla divergenza di approcci normativi e di vigilanza (dunque senza tener conto della maggiore sicurezza e dell'accresciuta fiducia nei servizi digitali) in un possibile incremento degli scambi digitali transfrontalieri oscillante tra l'1 % e l'1,8 %, ossia l'equivalente di un incremento del fatturato a livello transfrontaliero compreso tra 8,6 miliardi di EUR e 15,5 miliardi di EUR.

Per quanto riguarda il valore aggiunto derivante dall'applicazione delle misure, l'iniziativa offre vantaggi significativi in termini di efficienza nella cooperazione tra gli Stati membri e nella messa in comune di alcune risorse per l'assistenza tecnica a livello di UE e per le attività di ispezione e di audit dei sistemi di moderazione dei contenuti, dei sistemi di raccomandazione e della pubblicità online sulle piattaforme di dimensioni molto grandi. Ciò a sua volta porta ad un aumento dell'efficacia delle misure di applicazione delle norme e di vigilanza, mentre il sistema vigente si affida in larga misura alle limitate capacità di vigilanza in un numero ridotto di Stati membri.

1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

La direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico costituisce il quadro principale per il funzionamento del mercato unico e la vigilanza sui servizi digitali e offre una struttura di base per un meccanismo di cooperazione generale per gli Stati membri, che contempla in linea di principio tutti i requisiti applicabili ai servizi digitali. La valutazione della direttiva ha indicato carenze in vari elementi di tale meccanismo di cooperazione, tra cui importanti aspetti procedurali come la mancanza di termini chiari per le risposte degli Stati membri, oltre a una generale mancanza di reattività alle richieste delle controparti. Nel corso degli anni ciò ha determinato una mancanza di fiducia tra gli Stati membri nell'affrontare le preoccupazioni relative ai prestatori di servizi digitali transfrontalieri, in particolare per ciò che riguarda le piattaforme online. Gli Stati membri hanno preferito disciplinare la materia in modo autonomo, in particolare introducendo norme diverse sugli obblighi per le piattaforme online e altri intermediari online in relazione a contenuti, merci o servizi illegali forniti dai loro utenti. Tale frammentazione giuridica ha gravi ripercussioni sia sulla capacità dei prestatori di servizi europei di espandersi nel mercato unico, sia sulla protezione e sulla sicurezza online dei cittadini dell'UE. La valutazione della direttiva e la valutazione d'impatto hanno indicato la necessità di definire una serie distinta di norme e requisiti a livello europeo, comprendente obblighi specifici per le piattaforme di dimensioni molto grandi, che richiederebbero meccanismi e strumenti di vigilanza adeguati e coerenti a livello europeo. Per tale motivo l'attuazione degli obblighi specifici stabiliti dal presente regolamento richiederebbe un meccanismo di cooperazione specifico a livello dell'Unione europea, con una struttura di governance che assicuri il coordinamento degli specifici organismi responsabili a livello dell'Unione e una vigilanza rafforzata e agile a livello di UE sulle piattaforme online di dimensioni molto grandi.

1.4.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti 

La legge sui servizi digitali definisce un nuovo quadro comune di prescrizioni applicabili ad alcuni servizi della società dell'informazione (servizi intermediari), che si spinge ben al di là del quadro di base fornito dalla direttiva sul commercio elettronico. Per questo motivo occorre istituire, con la presente proposta, una nuova funzione nazionale ed europea con compiti regolamentari e di vigilanza.

Per quanto riguarda le possibili sinergie con l'attuale modello di cooperazione previsto dalla direttiva sul commercio elettronico, il presente regolamento potrebbe dar luogo a sinergie, in particolare a livello nazionale, in quanto al coordinatore dei servizi digitali si potrebbe attribuire anche il compito di gestire le notifiche a norma dell'articolo 3 della direttiva sul commercio elettronico, benché il regolamento non lo prescriva.

1.5.Durata e incidenza finanziaria

 durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal 2023 al 2026,

e successivo funzionamento a pieno ritmo

1.6.Modalità di gestione previste 55  

 Gestione diretta a opera della Commissione

a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Il regolamento sarà oggetto di revisione e valutazione periodica entro cinque anni dalla sua entrata in vigore, e in seguito ogni cinque anni. Oltre a ciò la Commissione dovrebbe svolgere varie azioni di monitoraggio, eventualmente su parere del comitato, per valutare costantemente l'efficacia e l'efficienza delle misure, nel contesto dell'applicazione delle misure stesse, compresi il controllo e l'analisi dei problemi emergenti.

La Commissione dovrebbe inoltre effettuare una specifica valutazione a breve termine per esaminare le prestazioni del comitato in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. La valutazione riguarderà, in particolare, l'eventuale necessità di istituire un'agenzia autonoma, nonché le implicazioni finanziarie di una tale modifica. La Commissione deve comunicare i risultati della valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Il regolamento istituisce una nuova politica relativa alle norme armonizzate per la prestazione di servizi della società dell'informazione nel mercato interno, garantendo nel contempo la sicurezza e l'affidabilità dei servizi online e i diritti fondamentali online. Queste nuove norme richiedono anche un meccanismo di coerenza per l'applicazione transfrontaliera degli obblighi previsti dal presente regolamento, un nuovo gruppo consultivo che coordini le attività delle autorità nazionali e della Commissione nonché poteri di esecuzione diretti per la Commissione e l'istituzione di un sistema di informazione che favorisca i flussi di informazione tra i coordinatori dei servizi digitali.

Per far fronte a questi nuovi compiti è necessario dotare i servizi della Commissione di risorse adeguate. L'applicazione del nuovo regolamento dovrebbe richiedere, secondo le stime, 50 ETP (equivalenti a tempo pieno) una volta a regime (15 ETP per la gestione dei nuovi compiti di vigilanza diretta e delle decisioni e 35 ETP per il sostegno alle attività del comitato nelle indagini della Commissione o nelle indagini congiunte dei coordinatori dei servizi digitali).

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Per assicurare che il comitato adempia il proprio mandato, così come stabilito nel presente regolamento, si prevede che la presidenza del comitato sia affidata alla Commissione, che potrà redigere l'ordine del giorno in relazione alle decisioni dei membri conformemente ai compiti stabiliti dal presente regolamento.

Inoltre, per garantire ai membri del comitato la possibilità di adottare decisioni informate sulla base di elementi di fatto e di un'analisi del contesto, si prevede che il comitato sia assistito della struttura amministrativa della Commissione.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Le vigenti misure di prevenzione delle frodi applicabili alla Commissione copriranno gli stanziamenti supplementari necessari per il presente regolamento.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova o nuove linee di bilancio di spesa proposte 

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura
della spesa

Partecipazione

Numero
Rubrica 1

Diss./Non-diss. 56

di paesi EFTA 57

di paesi candidati 58

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2, lettera b)], del regolamento finanziario

1

02 04 05 01

Programma Europa digitale (DEP) - attuazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità

03 02 01 01

Programma per il mercato unico - Funzionamento e sviluppo del mercato interno per beni e servizi 

Diss.

SI

NO

NO

NO

1

03 01 01 01

Spese di supporto per il "Programma per il mercato unico (comprese le PMI)"

Non diss.

SI

NO

NO

NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese

L'incidenza della proposta sul bilancio sarà interamente coperta dagli stanziamenti previsti nel QFP 2021-27 nell'ambito delle dotazioni finanziarie del programma Europa digitale e del programma per il mercato unico. Non è prevista alcuna spesa nell'ambito dell'attuale QFP.

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

1

Rubrica 1

Stanziamenti operativi

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Periodo successivo al 2027 59

TOTALE 2023-2027

TOTALE GENERALE

02 04 05 01

Programma Europa digitale (DEP) - attuazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità

Impegni

(1)

4,526

6,076

9,802

9,802

9,802

9,802

40,008

49,810

Pagamenti

(2)

2,525

4,526

5,075

8,800

9,000

19,584

30,226

49,810

03 02 01 01

Programma per il mercato unico - Funzionamento e sviluppo del mercato interno per beni e servizi

Impegni

(3)

2,600

5,400

5,400

5,400

5,400

18,800

24,200

Pagamenti

(4)

2,600

5,400

5,400

5,400

5,400

18,800

24,200

03 01 01 01

Spese di supporto per il programma per il mercato unico

Impegni = Pagamenti

(5)

0,025

0,230

0,220

0,220

0,220

0,915

0,915

TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma

Impegni

(1)+(3)+(5)

4,551

8,906

15,422

15,422

15,422

15,202

59,723

74,925

Pagamenti

(2)+(4)+(5)

2,550

7,356

10,695

14,420

14,920

24,984

49,941

74,925



Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

7

"Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Periodo successivo al 2027 60

TOTALE (2023-2027)

Risorse umane

0,750

3,750

6,295

6,295

6,295

6,295

23,385

Altre spese amministrative

0,140

0,250

0,275

0,300

0,325

0,325

1,290

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,890

4,000

6,570

6,595

6,620

6,620

24,675

Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Periodo successivo al 2027

TOTALE (2023-2027)

TOTALE degli stanziamenti
per tutte le RUBRICHE
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

5,441

12,906

21,992

22,017

22,042

21,822

84,398

Pagamenti

3,440

11,356

17,265

21,015

21,540

31,640

74,616

 

3.2.2.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

0,75

3,75

6,295

6,295

6,295

23,385

Altre spese amministrative

0,140

0,250

0,275

0,300

0,325

1,290

Totale parziale della RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

0,890

4,000

6,570

6,595

6,620

24,675

Esclusa la RUBRICA 7 61  
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese
di natura amministrativa

0,025

0,230

0,220

0,220

0,220

0,915

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

0,025

0,230

0,220

0,220

0,220

0,915

TOTALE

0,915

4,230

6,790

6,815

6,840

25,590

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio 62 .

3.2.2.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

•Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione

6

19

32

32

32

Delegazioni

Ricerca

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JPD  63

Rubrica 7

Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale 

- in sede

11

18

18

18

- nelle delegazioni

Finanziato dalla dotazione del programma  64

- in sede

- nelle delegazioni

Ricerca

Altro (specificare)

TOTALE

6

30

50

50

50

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Vigilanza sulla corretta attuazione degli obblighi stabiliti dal regolamento per le aziende private e gli Stati membri

Preparazione e stesura di atti di esecuzione e atti delegati, in conformità al presente regolamento

Svolgimento di indagini, audit e altre analisi, tra cui analisi dei dati

Gestione delle consultazioni pubbliche e mirate

Acquisto e gestione di studi esterni, studi relativi all'analisi di sistemi algoritmici, di intelligenza artificiale e di gestione dei dati

Sostegno amministrativo al comitato e organizzazione di riunioni, elaborazione di pareri e altre forme di sostegno al comitato

Personale esterno

Svolgimento di indagini, audit e altre analisi

Gestione delle consultazioni pubbliche e mirate

Sostegno amministrativo al comitato e organizzazione di riunioni, elaborazione di pareri e altre forme di sostegno al comitato

3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento

   non prevede cofinanziamenti da terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

 

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   sulle entrate varie

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Incidenza della proposta/iniziativa 65

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Articolo ………….

ALLEGATO 
della SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Nome della proposta/iniziativa:

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali

1)QUANTITÀ e COSTO delle RISORSE UMANE CONSIDERATE NECESSARIE

2)COSTO delle ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

3)METODI di CALCOLO UTILIZZATI per STIMARE I COSTI

a)Risorse umane

b)Altre spese amministrative

1)Costo delle risorse umane considerate necessarie

La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

RUBRICA 7

del quadro finanziario pluriennale

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

ETP

Stanziamenti

ETP

Stanziamenti

ETP

Stanziamenti

ETP

Stanziamenti

ETP

Stanziamenti

ETP

Stanziamenti

ETP

Stanziamenti

ETP

Stanziamenti

Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione

AD

 

 

 

 

5

0,60 

16

2,4

27

4,05

27

4,05

27

4,05

 

 

AST

 

 

 

 

 1

 0,15

3

 0,45

5

 0,75

5

0,75

 5

0,75

 

 

Nelle delegazioni dell'Unione

AD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Personale esterno 66

Dotazione globale

AC

 

 

 

 

 

 

7

0,56

 7

 0,56

 7

 0,56

 7

 0,56

 

 

END

 

 

 

 

 

 

4

 0,34

11

 0,935

 11

0,935

 11

 0,935

 

 

INT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre linee di bilancio (specificare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale parziale della RUBRICA 7

del quadro finanziario pluriennale

 

 

 

 

 

0,75 

30

3,75

50

6,295

50

6,295

50

6,295

 

 



2)Costo delle altre spese amministrative

La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

RUBRICA 7

del quadro finanziario pluriennale

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

In sede:

 

 

 

 

 

 

 

 

Spese per missioni e di rappresentanza

 

 

 

0,05 

0,075

0,1

0,125 

0,35 

Spese per conferenze e riunioni

 

 

0,1 

0,14 

0,14

0,14

 0,14

 0,66

Costi operativi connessi ai risultati (cfr. metodi di calcolo)

 

 

0,04

0,06

0,06

0,06

0,06

0,28

Altre linee di bilancio (specificare se del caso)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelle delegazioni dell'Unione

 

 

 

 

 

 

 

 

Spese per missioni, conferenze e di rappresentanza

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfezionamento professionale

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisto, affitto e costi connessi

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale, mobilio, forniture e servizi

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale parziale della RUBRICA 7

del quadro finanziario pluriennale

 

 

0,140

0,250

0,275

0,300

0,325

1,290



Mio EUR (al terzo decimale)

Esclusa la RUBRICA 7 

del quadro finanziario pluriennale

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

Spese di assistenza tecnica e amministrativa (escluso il personale esterno) dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA")

 

 

 

 

 

 

 

 

- in sede

 

 

 

 

 

 

 

 

- nelle delegazioni dell'Unione

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre spese di gestione per la ricerca

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre linee di bilancio (specificare se del caso)

 

 

 

 

 

 

 

Attività di comunicazione/consultazione

 

 

0,025

0,230

0,220

0,220

0,220

0,915

Totale parziale – Esclusa la RUBRICA 7

del quadro finanziario pluriennale

 

 

TOTALE

RUBRICA 7 ed esclusa la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

0,165

0,480

0,495

0,520

0,545

2,205

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3)Metodi di calcolo utilizzati per stimare i costi

a) Risorse umane

Questa parte stabilisce il metodo di calcolo utilizzato per stimare le risorse umane considerate necessarie (ipotesi sul carico di lavoro, anche in relazione agli impieghi specifici (profili professionali Sysper 2), le categorie di personale e i costi medi corrispondenti)

RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

NB: i costi medi per ciascuna categoria di personale in sede sono disponibili sul sito BudgWeb:

https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/pre/legalbasis/Pages/pre-040-020_preparation.aspx

Funzionari e agenti temporanei

Ipotizzando che l'adozione e l'applicazione avranno luogo nel corso del 2023, la Commissione dovrà gradualmente riassegnare a livello interno le risorse necessarie per garantire l'adempimento delle nuove funzioni entro la data di applicazione del regolamento, compresa l'adozione degli atti di esecuzione e degli atti delegati prescritti dal regolamento. La Commissione dovrà inoltre istituire una task force incaricata di vigilare sull'applicazione del regolamento per le piattaforme di dimensioni molto grandi e di sostenere le attività del comitato.

L'organigramma dovrà prevedere 15 ETP (13 AD +2 AST) per lo svolgimento delle funzioni supplementari della Commissione connesse alla legge sui servizi digitali (risoluzione delle controversie, vigilanza diretta, atti di esecuzione).

Inoltre un organico totale di 35 ETP (14 AD/TA, 3 AST, 7 AC e 11 END) dovrà essere riassegnato all'interno della Commissione per assistere il comitato, tenendo conto del fatto che sarebbe necessario monitorare attivamente circa 20/25 piattaforme di dimensioni molto grandi (compresa la verifica di tutti i documenti normativi) e partecipare a un meccanismo bilaterale/di coerenza (come riferimento, nell'ambito dell'IMI sono state presentate circa 10 notifiche all'anno a norma dell'articolo 3 della direttiva sul commercio elettronico; non si esclude che un numero di notifiche analogo, o addirittura superiore, possa riguardare i nuovi obblighi sanciti dalla legge sui servizi digitali per tutti i servizi della società dell'informazione operanti nell'UE).

Poiché l'iniziativa è di natura orizzontale e riguarda diversi settori di competenza della Commissione, come quelli connessi al mercato interno, ai servizi digitali, alla protezione dei consumatori, alla protezione delle libertà fondamentali online, si prevede di riunire risorse da tutte le DG della Commissione, fatto salvo l'accordo delle risorse umane e delle DG interessate, che dovrà essere oggetto di discussione.

Personale esterno

Esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

Soltanto posti a carico del bilancio della ricerca 

Personale esterno

b)Altre spese amministrative

Precisare il metodo di calcolo utilizzato per ciascuna linea di bilancio,

in particolare le ipotesi su cui si basa (ad esempio, il numero di riunioni all'anno, i costi medi ecc.)

RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

Spese per missioni e di rappresentanza

·Per le indagini in loco condotte sulle piattaforme di dimensioni molto grandi: non è prevista alcuna ispezione per il primo anno (2023), ma si presume che tali missioni diverranno sempre più necessarie dopo l'entrata in vigore: se ne prevedono 15 nel 2025, 20 nel 2026 e 25 nel 2027, con l'intensificarsi delle attività di esecuzione. Il costo medio per ciascuna indagine è stimato pari a 0,005 Mio EUR, ipotizzando la partecipazione di un massimo di 2 membri del personale in loco e una durata dell'indagine pari a 5 giorni.

Spese per conferenze e riunioni

·Riunioni mensili del comitato sostenute della Commissione, con un costo stimato di 0,01 Mio EUR per ciascuna riunione. Si prevede che nel 2023 si terranno soltanto 8 riunioni.

·Altre riunioni di esperti: secondo stime prudenti, fino a 4 riunioni di esperti all'anno sarebbero organizzate per raccogliere contributi e ottenere consulenza su questioni tecniche, giuridiche e sociali da parte di esperti.

Costi operativi connessi ai risultati

·Preparazione e presentazione del parere del comitato: si prevede che sia necessario e fattibile un parere per ogni riunione del comitato. Si prevede che un parere su due richieda il sostegno di uno studio tecnico ad hoc per un costo di 0,1 Mio EUR.

Esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale (spese di sostegno e spese operative)

Spese di sostegno

·La Commissione e il comitato dovranno procedere ad ampie consultazioni sulla maggiore parte delle principali prestazioni fornite. Si stima un costo medio di 0,005 Mio EUR per ciascuna consultazione, tenendo conto delle consultazioni mirate e delle riunioni fisiche e prevedendo che la maggior parte delle consultazioni si terrà online. Le consultazioni si concentrano sui seguenti elementi: quadri di valutazione dei rischi (2 rispettivamente nel 2024 e nel 2025, e una nel 2026), progetti di orientamenti (2 all'anno dal 2023 al 2025, con un aumento previsto fino a 3 all'anno successivamente), consultazioni anteriori all'adozione di atti di esecuzione e atti delegati (3 nel 2023 e 2 nel 2024).

·Si prevede un bilancio di sostegno alla comunicazione continua, che favorisca il coinvolgimento dei portatori di interessi in tutte le fasi delle consultazioni, con un importo stimato di 0,2 Mio EUR all'anno, a partire dal 2024.

Spese operative

Studi e consultazioni

La Commissione, nelle sue attività di sostegno al comitato e nelle sue funzioni di esecuzione diretta, dovrà essere in grado di svolgere un'analisi approfondita dei sistemi algoritmici, di gestione dei dati e di intelligenza artificiale su cui si fondano i servizi offerti dalle piattaforme di dimensioni molto grandi (circa 20/25 in tutta l'UE). A tale scopo sarà necessario ricorrere a competenze altamente specializzate, tramite studi ad hoc e/o consulenze a sostegno dell'analisi, e in particolare:

·richieste di accesso ai dati per la valutazione dei rischi: spese per l'elaborazione dei dati e il sostegno tecnico esterno, con un importo stimato pari a 0,025 Mio EUR per ciascuna richiesta. Si prevede che i volumi delle richieste aumentino e si attestino su circa 2 richieste all'anno per ciascun prestatore di servizi di dimensioni molto grandi oggetto di vigilanza (per un numero previsto di 20 prestatori di servizi), ossia 40 richieste di questo tipo all'anno a partire dal 2026, 5 nel 2023 e 20 nel 2025.

·Sarà necessario sostenere spese per gli studi e le analisi dei dati da parte di esperti al fine di stabilire il quadro metodologico e la base di conoscenze necessari a individuare i rischi e rafforzare le capacità delle autorità pubbliche di proteggere le imprese e i cittadini europei dall'inosservanza degli obblighi previsti dal regolamento, nonché norme e metodologie per porre rimedio a tali inadempienze. Si ritiene che gli studi debbano garantire su base regolare metodologie e quadri solidi per l'audit di una serie di sistemi algoritmici in evoluzione, per la valutazione dei rischi e per un'analisi dei rischi più rilevanti, in base a quanto emerge dalla panoramica del settore (non strettamente correlata a singole piattaforme/azioni di esecuzione, ma estesa anche a sistemi capaci di modellare mercati specifici e/o la diffusione delle informazioni tra gli utenti dell'Unione). Si prevede un regime che permetta di svolgere fino a 22 valutazioni dei rischi, studi tecnici e di fattibilità con un grado di complessità che può variare da un livello ridotto (50 000) fino ad arrivare all'intero quadro (1 Mio EUR). Gli impegni per questi studi dovrebbero essere pagati al completamento degli stessi, e quindi in media nell'esercizio finanziario successivo alla firma del contratto.

·Per quanto riguarda le singole ispezioni tecniche e gli audit regolamentari sui sistemi algoritmici e di intelligenza artificiale dei prestatori di dimensioni molto grandi: ci si attende che saranno di complessità elevata (ispezione di circa 8 sistemi algoritmici) o media (ispezione di circa 5 sistemi algoritmici). I costi stimati ammontano a 0,5 Mio EUR per un audit di elevata complessità e a 0,3 Mio EUR per un audit di bassa complessità, con un costo medio di 0,075 Mio EUR per l'ispezione di un sistema tecnico (secondo le stime per gli audit tecnici esterni nel quadro di SMART 2018/0037) e le ulteriori risorse necessarie per l'analisi complessiva. I costi coprono il ricorso a scienziati esperti in materia di dati in veste di contraenti esterni e l'appalto di attività di sostegno esterne. Ci si attende che nel 2023 non sarà effettuata alcuna ispezione, mentre nel 2025 la capacità e il fabbisogno aumenteranno fino a 16 ispezioni (3 di complessità elevata e 13 di complessità media). Le ispezioni dovrebbero essere portate a termine entro un periodo di tempo più breve rispetto agli studi e dovrebbero essere pagate in media lo stesso anno in cui sono assunti i relativi impegni.

Sistemi di informazione e di gestione (IT)

·Una componente fondamentale a sostegno dell'applicazione del regolamento è una piattaforma digitale in grado di favorire gli scambi di informazioni tra gli Stati membri, il comitato e la Commissione e di assicurare le funzionalità e l'interoperabilità con altre funzioni previste dal regolamento. I costi di sviluppo stimati si attestano sui 4,5 Mio EUR su un periodo di 4 anni (2 Mio EUR nel 2023 per la sua istituzione, 1 Mio EUR nel 2024 e nel 2025 per conseguire il pieno sviluppo e l'interoperabilità e successivamente 0,03 Mio EUR per garantirne gli aggiornamenti e l'interoperabilità). Analogamente i costi stimati di manutenzione e assistenza agli utenti si attestano su 0,001 Mio EUR nei primi due anni, mentre in seguito è previsto un bilancio più stabile di 0,002 Mio EUR all'anno. I pagamenti per ulteriori aggiornamenti e sviluppi sono previsti per l'esercizio finanziario successivo all'attuazione/fornitura della piattaforma.

In considerazione di quanto sopra le spese operative al di fuori della rubrica 7 sarebbero pertinenti per i seguenti programmi della Commissione.

- Programma Europa digitale: per quanto riguarda le attività connesse all'analisi dei dati e agli studi generali volti ad accrescere la capacità delle autorità pubbliche di analizzare, individuare e affrontare i rischi di disfunzione sistemica delle piattaforme di dimensioni molto grandi entro un quadro comune in tutta l'Unione, nonché richiedere e gestire l'accesso ai dati e istituire la piattaforma informatica necessaria per la condivisione delle informazioni, che consentirà lo scambio di dati tra le autorità competenti e la Commissione e l'interoperabilità delle banche dati e delle funzionalità previste dal regolamento, con la seguente previsione di spesa (Mio EUR)

2023            2024            2025            2026            2027                                

4,526            6,076            9,802            9,802            9,802

- Programma per il mercato unico: per quanto riguarda le specifiche attività di esecuzione da svolgersi in relazione alle piattaforme di dimensioni molto grandi, come le singole ispezioni tecniche e gli audit individuali, nonché le consultazioni pubbliche correlate]

2023            2024            2025            2026            2027

0,025            2,830            5,620            5,620         5,620

Appendice: panoramica dettagliata delle spese operative e amministrative



Appendice: panoramica dettagliata delle spese operative e delle spese per le risorse umane

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

 

quantità

costo per unità

totale

quantità

costo per unità

totale

quantità

costo per unità

totale

quantità

costo per unità

totale

quantità

costo per unità

totale

 

Spese per missioni e di rappresentanza

Spese per missioni e di rappresentanza (per le ispezioni)

 

 

0

10

0,005

0,05

15

0,005

0,075

20

0,005

0,1

25

0,005

0,125

 

 

TOTALE PARZIALE

 

 

0

 

 

0,05

 

 

0,075

 

 

0,1

 

 

0,125

0,35

Spese per conferenze e riunioni

Riunioni del comitato

8

0,01

0,08

12

0,01

0,12

12

0,01

0,12

12

0,01

0,12

12

0,01

0,12

 

 

Altre riunioni di esperti

4

0,005

0,02

4

0,005

0,02

4

0,005

0,02

4

0,005

0,02

4

0,005

0,02

 

 

TOTALE PARZIALE

 

 

0,1

 

 

0,14

 

 

0,14

 

 

0,14

 

 

0,14

0,66

Costi operativi connessi ai risultati

Pareri

8

0,005

0,04

12

0,005

0,06

12

0,005

0,06

12

0,005

0,06

12

0,005

0,06

 

 

TOTALE PARZIALE

 

 

0,04

 

 

0,06

 

 

0,06

 

 

0,06

 

 

0,06

0,28

Studi e consultazioni

Studi sul quadro di valutazione dei rischi

1

1

1

2

1

2

3

1

3

3

1

3

3

1

3

 

 

Studi tecnici e quadri di audit degli algoritmi

3

0,3

0,9

6

0,3

1,8

12

0,3

3,6

12

0,3

3,6

12

0,3

3,6

 

 

Studi di fattibilità per le norme tecniche

2

0,05

0,1

2

0,05

0,1

2

0,05

0,1

2

0,05

0,1

2

0,05

0,1

 

 

Richieste di accesso ai dati ed elaborazione dei dati per le valutazioni dei rischi

5

0,025

0,125

15

0,025

0,375

20

0,025

0,5

40

0,025

1

40

0,025

1

 

 

Studio annuale sui rischi rilevanti

1

0,4

0,4

2

0,4

0,8

4

0,4

1,6

4

0,4

1,6

4

0,4

1,6

 

 

Ispezioni tecniche e audit (complessità elevata)

 

0,5

0

1

0,5

0,5

3

0,5

1,5

3

0,5

1,5

3

0,5

1,5

 

 

Ispezioni tecniche e audit (complessità media)

 

0,3

0

7

0,3

2,1

13

0,3

3,9

13

0,3

3,9

13

0,3

3,9

 

 

Consultazioni sugli orientamenti

2

0,005

0,01

2

0,005

0,01

2

0,005

0,01

3

0,005

0,015

3

0,005

0,015

 

 

Consultazioni sui quadri di valutazione dei rischi

 

0,005

0

2

0,005

0,01

2

0,005

0,01

1

0,005

0,005

1

0,005

0,005

 

 

Consultazioni sugli atti di esecuzione e sugli atti delegati

3

0,005

0,015

2

0,005

0,01

 

0,005

0

 

0,005

0

 

0,005

0

 

 

Comunicazione e sostegno al coinvolgimento dei portatori di interessi

 

0,2

0

1

0,2

0,2

1

0,2

0,2

1

0,2

0,2

1

0,2

0,2

 

 

TOTALE PARZIALE

 

 

2,55

 

 

7,905

 

 

14,42

 

 

14,92

 

 

14,92

54,715

Sistemi d'informazione e di gestione

Sviluppo di piattaforme di coordinamento digitali

1

2

2

 

1

1

 

1

1

 

0,5

0,5

 

0,5

0,5

 

 

Manutenzione

 

0,001

0,001

 

0,001

0,001

 

0,002

0,002

 

0,002

0,002

 

0,002

0,002

 

 

TOTALE PARZIALE

 

 

2,001

 

 

1,001

 

 

1,002

 

 

0,502

 

 

0,502

5,008

TOTALE PARZIALE delle spese

 

 

 

4,691

 

 

9,156

 

 

15,697

 

 

15,722

 

 

15,747

61,013

Bilancio per le risorse umane

 

 

0,750

 

 

3,750

 

 

6,295

 

 

6,295

 

 

6,295

23,385

TOTALE GENERALE

 

 

 

5,441

 

 

12,906

 

 

21,992

 

 

22,017

 

 

22,042

84,398

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

(1)    Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") ( GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1 ).
(2)     https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf  
(3)    Risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione sulla legge sui servizi digitali: migliorare il funzionamento del mercato unico (2020/2018(INL)).
(4)    Risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione sulla legge sui servizi digitali: adeguare le norme di diritto commerciale e civile per i soggetti commerciali che operano online (2020/2019(INL)).
(5)    Risoluzione del Parlamento europeo sull'atto sui servizi digitali e le questioni sollevate in materia di diritti fondamentali (2020/2022(INI))
(6)    Conclusioni del Consiglio sul tema "Plasmare il futuro digitale dell'Europa", 8711/20, del 9 giugno 2020, https://www.consilium.europa.eu/media/44389/st08711-en20.pdf  
(7)     https://www.consilium.europa.eu/media/45910/021020-euco-final-conclusions.pdf  
(8)    Ad esempio la sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2019, Eva Glawischnig-Piesczek/Facebook Ireland Limited, C-18/18.
(9)    Raccomandazione (UE) 2018/334 della Commissione, del 1º marzo 2018, sulle misure per contrastare efficacemente i contenuti illegali online (C(2018) 1177 final).
(10)     https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/product-safety-pledge_en  
(11)     https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/enforcement/memorandum-understanding-sale-counterfeit-goods-internet_en  
(12)     https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en  
(13)    Parlamento europeo, ibidem
(14)    Plasmare il futuro digitale dell'Europa, disponibile all'indirizzo: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8711-2020-INIT/it/pdf .
(15)    Van Hoboken J. et al (2018), Hosting Intermediary Services and Illegal Content Online, e Schwemer, S., Mahler, T. & Styri, H. (2020). Legal analysis of the intermediary service providers of non-hosting nature, ICF, Grimaldi, The Liability Regime and Notice-and-Action Procedures, SMART 2016/0039
(16)    Optimity Advisors, SMART 2017/ 0055 Algorithmic Awareness building – State of the art report e LNE, Governance and Accountability Mechanisms for Algorithmic Systems (di prossima pubblicazione). SMART 2018/37
(17)    Eurobarometro TNS (luglio 2018) Indagine Eurobarometro Flash 469: Contenuti illegali online.
(18)    Ad esempio, causa C-108/09, Ker-Optika bt contro ÀNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete, ECLI:EU:C:2010:725; causa C-291/13, Sotiris Papasavvas contro O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd e a., ECLI:EU:C:2014:2209; causa C-484/14, Tobias Mc Fadden contro Sony Music Entertainment Germany GmbH, ECLI:EU:C:2016:689; causa C-434/15 Asociación Profesional Elite Taxi contro Uber Systems Spain SL, ECLI:EU:C:2017:981 o causa C-390/18 Airbnb Ireland UC, ECLI:EU:C:2019:1112.
(19)    Cause riunite da C-236/08 a C-238/08, Google France SARL e Google Inc. contro Louis Vuitton Malletier SA, ECLI:EU:C:2010:159; causa C-324/09, L'Oréal SA e altri contro eBay International AG e altri, ECLI:EU:C:2011:474; causa C-70/10, Scarlet Extended SA contro Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM), ECLI:EU:C:2011:771; causa C-360/10, Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) contro Netlog NV, ECLI:EU:C:2012:85; causa C-314/12, UPC Telekabel Wien GmbH contro Constantin Film Verleih GmbH e Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH, EU:C:2014:192; causa C-484/14, Tobias Mc Fadden contro Sony Music Entertainment Germany GmbH, ECLI:EU:C:2016:689 o causa C‑18/18, Eva Glawischnig-Piesczek contro Facebook Ireland Limited, ECLI:EU:C:2019:821.
(20)    Legge sui servizi digitali: migliorare il funzionamento del mercato unico, disponibile all'indirizzo: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0272_IT.html . Legge sui servizi digitali: adeguare le norme di diritto commerciale e civile per i soggetti commerciali che operano online" , disponibile all'indirizzo: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0273_IT.html . Atto sui servizi digitali e questioni sollevate in materia di diritti fondamentali , disponibile all'indirizzo: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0274_IT.html .
(21)    I link alla scheda di sintesi e al parere favorevole del comitato per il controllo normativo saranno inseriti dopo la loro pubblicazione.
(22)    GU C […] del […], pag. […].
(23)    GU C […] del […], pag. […].
(24)    GU C […] del […], pag. […].
(25)    Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
(26)    Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).
(27)    Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).
(28)    Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).
(29)    Regolamento (UE) …/... del Parlamento europeo e del Consiglio – proposta di regolamento relativo ai contenuti terroristici online.
(30)    Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 1).
(31)    Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57).
(32)    Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(33)    Regolamento […/…] relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE.
(34)    Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).
(35)    Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
(36)    Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).
(37)    Direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 7).
(38)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(39)    Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).
(40)    Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(41)    Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(42)    Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).
(43)    Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).
(44)    Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).
(45)     https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=it .
(46)    Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
(47)    Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).
(48)    Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27).
(49)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(50)    Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE.
(51)    Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).
(52)    [Riferimento]
(53)    ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).
(54)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(55)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(56)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(57)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(58)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(59)

   Tutte le cifre in questa colonna sono indicative e soggette al proseguimento dei programmi e alla disponibilità degli stanziamenti

(60)    Tutte le cifre in questa colonna sono indicative e soggette al proseguimento dei programmi e alla disponibilità degli stanziamenti
(61)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(62)

   Poiché l'iniziativa è di natura orizzontale e riguarda diversi settori di competenza della Commissione, come quelli connessi al mercato interno, ai servizi digitali, alla protezione dei consumatori, alla protezione delle libertà fondamentali online, si prevede di riunire risorse da tutte le DG della Commissione, fatto salvo l'accordo delle risorse umane e delle DG interessate, che dovrà essere oggetto di discussione.

(63)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(64)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(65)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
(66)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
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