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Document 32020R0464
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/464 of 26 March 2020 laying down certain rules for the application of Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards the documents needed for the retroactive recognition of periods for the purpose of conversion, the production of organic products and information to be provided by Member States (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione del 26 marzo 2020 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione del 26 marzo 2020 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2020/1772
GU L 98 del 31/03/2020, p. 2–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/11/2021
31.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 98/2 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/464 DELLA COMMISSIONE
del 26 marzo 2020
che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6, l’articolo 14, paragrafo 3, l’articolo 15, paragrafo 3, l’articolo 16, paragrafo 3, l’articolo 17, paragrafo 3, e l’articolo 26, paragrafo 7, lettera d),
considerando quanto segue:
(1) |
Il capo III del regolamento (UE) 2018/848 definisce le norme generali di produzione dei prodotti biologici, mentre l’allegato II del medesimo regolamento stabilisce le norme dettagliate di produzione. Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione di tale regolamento, è opportuno stabilire alcune norme supplementari. |
(2) |
La conversione all’agricoltura biologica richiede un certo periodo di adattamento di tutti i mezzi utilizzati. Il periodo di conversione richiesto ha inizio non prima della data in cui l’agricoltore o l’operatore che produce alghe o animali di acquacoltura abbia notificato l’attività alle autorità competenti. A titolo eccezionale e a determinate condizioni, un periodo precedente può essere riconosciuto retroattivamente come facente parte del periodo di conversione. È opportuno precisare i documenti da presentare alle autorità competenti ai fini del riconoscimento retroattivo di un periodo precedente. |
(3) |
Al fine di garantire il mantenimento di un elevato livello di benessere degli animali rispettando le esigenze specifiche delle specie nella produzione animale biologica, è necessario stabilire le densità di allevamento, le superfici minime degli spazi interni ed esterni e le relative caratteristiche, nonché i requisiti tecnici e le caratteristiche degli edifici e degli spazi all’aperto per i bovini, gli ovini, i caprini, gli equini, i cervidi, i suini, il pollame e i conigli. Per gli animali lattanti è inoltre opportuno stabilire anche i periodi minimi da rispettare durante i quali sono nutriti di preferenza con latte materno. |
(4) |
Al fine di garantire il mantenimento di un elevato livello di benessere degli animali rispettando le esigenze specifiche delle specie nella produzione animale biologica, è inoltre necessario stabilire le norme per specie o gruppo di specie relativamente alla densità di allevamento e alle specifiche caratteristiche dei sistemi di produzione e dei sistemi di contenimento per gli animali di acquacoltura. |
(5) |
I prodotti biologici trasformati dovrebbero essere ottenuti mediante metodi di trasformazione atti a garantire la persistenza delle caratteristiche e delle qualità biologiche dei prodotti in tutte le fasi della produzione biologica. Tenuto conto del gran numero di tecniche utilizzate nella trasformazione degli alimenti nella produzione biologica, non è possibile stilare un elenco esaustivo di tutte le tecniche autorizzate. Pertanto, come regola generale, le tecniche conformi ai principi e alle norme di produzione pertinenti di cui al regolamento (UE) 2018/848 dovrebbero essere considerate autorizzate nella trasformazione di alimenti nella produzione biologica. |
(6) |
Tuttavia, per determinate tecniche utilizzate nella trasformazione di alimenti biologici specifici, gli Stati membri potrebbero avere pareri discordanti sulla conformità di una tecnica ai principi e alle norme di produzione pertinenti di cui al regolamento (UE) 2018/848 per la produzione di determinati prodotti. In tali casi è necessario stabilire le norme relative al modo in cui una tecnica può essere valutata e, se la conformità a tali principi e alle norme di produzione è confermata, autorizzata dalla Commissione per la produzione di alimenti specifici, se del caso, a determinate condizioni. |
(7) |
Per produrre la formula per lattanti, la formula di proseguimento e gli alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) possono essere necessarie tecniche con resina adsorbente e scambiatrice di ioni, al fine di adempiere alle prescrizioni in materia di composizione stabilite in detto regolamento e in atti adottati sulla base dell’articolo 11, paragrafo 1, del medesimo per i prodotti interessati o per i prodotti disciplinati dalla direttiva 2006/125/CE della Commissione (3). È necessario autorizzare l’uso di tecniche di scambio di ioni e adsorbimento per tali categorie di prodotti. |
(8) |
Analogamente alle tecniche autorizzate per l’uso nella trasformazione di alimenti, non è consentito l’impiego di tecniche intese a ripristinare le proprietà perdute nella trasformazione e nel magazzinaggio di mangimi biologici o a ovviare a negligenze nella trasformazione di tali mangimi ovvero che possano altrimenti trarre in inganno sulla vera natura dei prodotti destinati ad essere commercializzati come mangimi biologici. |
(9) |
Tenuto conto del gran numero di tecniche utilizzate nella trasformazione di specifici mangimi nella produzione biologica, non è possibile stilare un elenco esaustivo di tutte le tecniche autorizzate. Pertanto, come regola generale, le tecniche conformi ai principi e alle norme di produzione pertinenti di cui al regolamento (UE) 2018/848 dovrebbero essere autorizzate nella trasformazione di mangimi nella produzione biologica. |
(10) |
Tuttavia, per determinate tecniche utilizzate nella trasformazione di mangimi biologici specifici, gli Stati membri potrebbero avere pareri discordanti sulla conformità di una data tecnica ai principi e alle norme di produzione pertinenti di cui al regolamento (UE) 2018/848. In tali casi è necessario stabilire le norme relative al modo in cui una tecnica può essere valutata e, se la conformità a tali principi e alle norme di produzione pertinenti è confermata, autorizzata dalla Commissione per la produzione di mangimi specifici, se del caso, a determinate condizioni. |
(11) |
Nella produzione biologica è opportuno utilizzare materiale riproduttivo vegetale biologico, animali biologici e novellame di acquacoltura biologico. Al fine di aiutare gli operatori biologici a trovare informazioni sulla disponibilità dei prodotti sopra elencati, ogni Stato membro dovrebbe disporre di sistemi che consentano agli operatori che commercializzano materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione, animali biologici o novellame di acquacoltura biologico di rendere pubbliche le informazioni sulle loro forniture. In particolare dovrebbero essere rese pubbliche le informazioni dettagliate sulle specie che essi sono in grado di fornire in quantità sufficienti ed entro un periodo di tempo ragionevole. È opportuno che una volta all’anno gli Stati membri mettano a disposizione della Commissione la sintesi di tali informazioni e le informazioni sulle deroghe concesse in caso di indisponibilità. |
(12) |
Le plantule sono escluse dalla raccolta e dallo scambio di informazioni sul materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione. Per garantire un approccio armonizzato è quindi opportuno stabilire una definizione di plantule. |
(13) |
Al fine di soddisfare il fabbisogno nutrizionale di composti proteici specifici del pollame giovane e dei suini fino a 35 kg, gli Stati membri possono autorizzare l’utilizzo di mangimi proteici non biologici nell’alimentazione del pollame e dei suini nel rispetto di condizioni rigorose fino al 31 dicembre 2025. Nell’ottica di eliminare gradualmente le deroghe corrispondenti e ai fini dell’articolo 53, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848, la Commissione dovrebbe monitorarne l’uso tenendo conto dell’andamento della disponibilità sul mercato di mangimi proteici biologici. A tale scopo è opportuno che la Commissione elabori un questionario mirato che gli Stati membri compileranno e presenteranno ogni anno alla Commissione sintetizzando le informazioni raccolte sulla disponibilità di mangimi proteici biologici e sulle autorizzazioni concesse ai produttori di pollame e di suini per l’uso di mangimi proteici non biologici. |
(14) |
Gli Stati membri possono inoltre istituire un sistema analogo di informazioni sulla disponibilità di razze e linee genetiche adattate alla produzione biologica o di pollastrelle biologiche. Tenuto conto della possibile eliminazione graduale delle deroghe per l’utilizzo di animali o pollastrelle non biologici, è importante raccogliere dati sulla disponibilità di razze e linee genetiche appositamente selezionate nel rispetto dei principi e degli obiettivi della produzione biologica. È pertanto necessario stabilire nel dettaglio i dati armonizzati che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri. |
(15) |
Gli operatori che producono animali in conformità dei regolamenti (CE) n. 834/2007 del Consiglio (4) e (CE) n. 889/2008 della Commissione (5) dovranno adeguare i loro sistemi di produzione per conformarsi ai nuovi requisiti tecnici specifici stabiliti nel presente regolamento che riguardano la densità di allevamento, le caratteristiche strutturali dei locali destinati agli animali e delle relative attrezzature, gli spazi disponibili e la gestione dei terreni nonché il sistema produttivo dell’azienda in generale. Tali adeguamenti richiederanno periodi di tempo variabili in funzione dell’entità degli interventi necessari per conformarsi ai nuovi requisiti stabiliti nel presente regolamento tenendo conto nel contempo delle produzioni in corso. |
(16) |
In particolare le disposizioni relative alla densità di allevamento, agli spazi minimi interni ed esterni per le pollastrelle e i maschi di galline ovaiole, l’estensione massima degli spazi all’aperto per i ricoveri per pollame, il numero massimo di livelli e le attrezzature per un efficace sistema di rimozione delle deiezioni nei ricoveri per pollame a più livelli possono comportare lavori materiali e investimenti come la ricostruzione dei locali destinati agli animali e l’acquisizione di terreni o una ristrutturazione completa dei locali destinati agli animali per alcune aziende o unità di produzione che fino ad ora hanno prodotto in conformità dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008. È quindi opportuno prevedere un periodo di transizione per un massimo di otto anni a partire dal 1o gennaio 2021 per tali aziende o unità di produzione al fine di consentire loro di effettuare gli adeguamenti necessari per conformarsi ai nuovi requisiti. |
(17) |
Il requisito per i suini relativo a una percentuale minima di superficie di spazio esterno costituito da materiale solido può comportare la ricostruzione di strutture esterne e modifiche al sistema di raccolta delle deiezioni in aziende o unità di produzione che fino ad ora hanno prodotto in conformità dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008. È quindi opportuno prevedere un periodo di transizione per un massimo di otto anni a partire dal 1o gennaio 2021 per tali aziende o unità di produzione al fine di consentire loro di effettuare l’importante ristrutturazione richiesta dei locali esterni destinati agli animali o la sostituzione delle attrezzature per conformarsi ai nuovi requisiti. |
(18) |
Anche la lunghezza degli uscioli di entrata/uscita tra le verande e la parte interna del ricovero per pollame, il requisito relativo alle pareti divisorie in materiale solido per i polli da ingrasso diversi dal Gallus gallus e i requisiti specifici per i trespoli e le zone di riposo sopraelevate possono comportare adeguamenti concreti quali la ristrutturazione di parte dei locali destinati agli animali e l’acquisto di nuove attrezzature per aziende che fino ad ora hanno prodotto in conformità dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008. È quindi opportuno prevedere un periodo di transizione per un massimo di tre anni a partire dal 1o gennaio 2021 per tali aziende o unità di produzione al fine di consentire loro di effettuare gli adeguamenti necessari dei locali destinati agli animali o la sostituzione delle attrezzature per conformarsi ai nuovi requisiti. |
(19) |
Infine il metodo di calcolo delle superfici minime degli spazi interni nei ricoveri per pollame il cui edificio abbia una parte esterna può comportare adeguamenti quali un’importante diminuzione della densità di allevamento del pollame o la ristrutturazione degli edifici per aziende che fino ad ora hanno prodotto in conformità dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008. È quindi opportuno prevedere un periodo di transizione per un massimo di tre anni a partire dal 1o gennaio 2021 per tali aziende o unità di produzione al fine di consentire loro di effettuare gli adeguamenti necessari dei piani aziendali o dei locali destinati agli animali per conformarsi ai nuovi requisiti. |
(20) |
A fini di chiarezza e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848. |
(21) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
CONVERSIONE
Articolo 1
Documenti da presentare per il riconoscimento retroattivo di un periodo precedente
1. Ai fini dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848 l’operatore presenta alle autorità competenti nello Stato membro in cui l’attività stessa è esercitata e nel quale l’azienda di tale agricoltore od operatore è soggetta al sistema di controllo i documenti ufficiali delle autorità competenti pertinenti che dimostrano che gli appezzamenti agricoli per cui si richiede il riconoscimento retroattivo di un periodo precedente sono stati oggetto di misure definite in un programma attuato a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e che su tali appezzamenti agricoli non sono stati utilizzati prodotti o sostanze diversi da quelli autorizzati per l’uso nella produzione biologica.
2. Ai fini dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848 l’operatore presenta alle autorità competenti nello Stato membro in cui l’attività stessa è esercitata e nel quale l’azienda di tale agricoltore od operatore è soggetta al sistema di controllo i documenti seguenti, che dimostrano che gli appezzamenti agricoli erano zone naturali o agricole che, per un periodo di almeno tre anni, non sono state trattate con prodotti o sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848:
a) |
le mappe che identificano chiaramente ciascun appezzamento agricolo oggetto della domanda di riconoscimento retroattivo e le informazioni relative alla superficie totale di tali appezzamenti e, se del caso, alla natura e al volume della produzione in corso nonché, se disponibili, le coordinate di geolocalizzazione; |
b) |
l’analisi dettagliata dei rischi effettuata dalle autorità di controllo o dall’organismo di controllo per valutare se un appezzamento oggetto della domanda di riconoscimento retroattivo sia stato trattato con prodotti o sostanze non autorizzati nella produzione biologica per un periodo di almeno tre anni, tenendo conto in particolare dell’estensione della superficie totale a cui si riferisce la domanda e delle pratiche agronomiche svolte in tale periodo su ciascun appezzamento oggetto della domanda; |
c) |
i risultati delle analisi di laboratorio effettuate presso laboratori accreditati su campioni di suolo e/o vegetali prelevati dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo da ciascun appezzamento agricolo identificato come potenzialmente contaminato a causa del trattamento con prodotti e sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica a seguito dell’analisi dettagliata dei rischi di cui alla lettera b); |
d) |
un rapporto di ispezione dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo a seguito di un’ispezione fisica dell’operatore al fine di verificare la coerenza delle informazioni raccolte sugli appezzamenti agricoli oggetto della domanda di riconoscimento retroattivo; |
e) |
qualsiasi altro documento pertinente ritenuto necessario dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo per valutare la domanda di riconoscimento retroattivo; |
f) |
una dichiarazione finale scritta dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo che indichi se è giustificato il riconoscimento retroattivo di un periodo precedente come parte del periodo di conversione e che specifichi l’inizio del periodo a partire da cui ciascun appezzamento agricolo in questione è considerato biologico e la superficie totale degli appezzamenti che beneficiano del riconoscimento retroattivo di un periodo. |
CAPO II
ANIMALI
SEZIONE 1
BOVINI, OVINI, CAPRINI ED EQUINI
Articolo 2
Periodo minimo per l’alimentazione con latte materno
Il periodo minimo di cui all’allegato II, parte II, punto 1.4.1., lettera g), del regolamento (UE) 2018/848 durante il quale gli animali lattanti sono nutriti di preferenza con latte materno è di:
a) |
90 giorni dalla nascita per i bovini e gli equini; |
b) |
45 giorni dalla nascita per gli ovini e i caprini. |
Articolo 3
Densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni
Per i bovini, gli ovini, i caprini e gli equini la densità di allevamento e la superficie minima degli spazi interni ed esterni sono indicate nell’allegato I, parte I.
Articolo 4
Caratteristiche e requisiti tecnici della superficie minima degli spazi interni
Almeno metà della superficie minima dello spazio interno di cui all’allegato I, parte I, per i bovini, gli ovini, i caprini e gli equini è costruita in materiale solido, vale a dire non fessurato né grigliato.
SEZIONE 2
CERVIDI
Articolo 5
Periodo minimo per l’alimentazione con latte materno
Il periodo minimo di cui all’allegato II, parte II, punto 1.4.1., lettera g), del regolamento (UE) 2018/848 durante il quale i cervidi lattanti sono nutriti di preferenza con latte materno è di 90 giorni dalla nascita.
Articolo 6
Densità di allevamento e superficie minima degli spazi esterni
Per i cervidi la densità di allevamento e la superficie minima degli spazi esterni sono indicate nell’allegato I, parte II.
Articolo 7
Caratteristiche e requisiti tecnici dei recinti e delle recinzioni all’aperto
1. I cervidi sono tenuti in recinti o recinzioni all’esterno con accesso ai pascoli ogniqualvolta le condizioni lo consentano.
2. I recinti e le recinzioni all’esterno sono costruiti in modo tale da consentire, se necessario, la separazione delle diverse specie di cervidi.
3. Ogni recinto o recinzione all’esterno può dividersi in due zone oppure è adiacente a un altro recinto o a un’altra recinzione all’esterno in modo tale da poter svolgere le attività di manutenzione in ogni zona o in ogni recinto o recinzione all’esterno in sequenza.
Articolo 8
Requisiti inerenti alla vegetazione e caratteristiche dei dispositivi di protezione e degli spazi all’aperto
1. Per i cervidi sono previsti dispositivi di protezione dagli sguardi e dalle intemperie, di preferenza ripari naturali, come l’inclusione all’interno del recinto o della recinzione all’esterno di gruppi di alberi e arbusti, di parti di foreste o margini di boschi; se ciò non è possibile in misura sufficiente per tutto l’anno, sono previsti ripari artificiali coperti.
2. I recinti o le recinzioni all’esterno per i cervidi sono dotati di dispositivi o coperti di vegetazione che consentano agli animali di rimuovere il velluto dai loro palchi.
3. Nella fase avanzata della gravidanza e nelle due settimane successive al parto, le femmine dei cervidi hanno accesso a spazi coperti da vegetazione che consentono di celare i cuccioli.
4. Le staccionate intorno ai recinti e alle recinzioni sono costruite in modo tale che i cervidi non possano scappare.
SEZIONE 3
SUINI
Articolo 9
Periodo minimo per l’alimentazione con latte materno
Il periodo minimo di cui all’allegato II, parte II, punto 1.4.1., lettera g), del regolamento (UE) 2018/848 durante il quale i suini lattanti sono nutriti di preferenza con latte materno è di 40 giorni dalla nascita.
Articolo 10
Densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni
Per i suini la densità di allevamento e la superficie minima degli spazi interni ed esterni sono indicate nell’allegato I, parte III.
Articolo 11
Caratteristiche e requisiti tecnici della superficie minima degli spazi interni ed esterni
Almeno metà della superficie minima dello spazio interno ed esterno di cui all’allegato I, parte III, è costituita di materiale solido, vale a dire non fessurato né grigliato.
Articolo 12
Requisiti inerenti alla vegetazione e caratteristiche degli spazi all’aperto
1. Gli spazi all’aperto devono essere attrattivi per i suini. Ove possibile, si accorda preferenza ai campi con alberi o foreste.
2. Gli spazi all’aperto offrono le condizioni del clima esterno nonché l’accesso a ripari e mezzi che consentono la termoregolazione corporea dei suini.
SEZIONE 4
POLLAME
Articolo 13
Definizioni
Ai fini della presente sezione si applicano le seguenti definizioni:
a) |
per «pollame da ingrasso» si intende il pollame per la produzione di carne; |
b) |
per «gruppo» si intende, nel contesto dei compartimenti dei ricoveri per pollame, un insieme di volatili che non si mescolano con altre specie avicole, con spazi interni ed esterni riservati ad essi; |
c) |
per «maschio di gallina ovaiola» si intende il maschio di razza ovaiola destinato alla produzione di carne; |
d) |
per «pollastra da ingrasso» si intende la femmina di Gallus gallus destinata alla produzione di carne e macellata all’età minima di 120 giorni. |
Articolo 14
Densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni
Per il pollame la densità di allevamento e la superficie minima degli spazi interni ed esterni sono indicate nell’allegato I, parte IV.
Articolo 15
Caratteristiche e requisiti tecnici dei ricoveri per pollame
1. I ricoveri per pollame devono essere costruiti in modo tale da consentire ai volatili la medesima facilità di accesso agli spazi all’aperto. A tal fine si applicano le seguenti norme:
a) |
il perimetro esterno del ricovero per pollame è provvisto di uscioli di entrata/uscita con accesso diretto a spazi all’aperto; |
b) |
ciascun usciolo di entrata/uscita è di dimensioni adeguate per i volatili; |
c) |
i volatili sono in grado di accedere agli uscioli senza alcun ostacolo; |
d) |
gli uscioli sul perimetro esterno del ricovero per pollame hanno una lunghezza combinata di almeno 4 m per 100 m2 di zona utilizzabile della superficie minima dello spazio interno del ricovero per pollame; |
e) |
laddove gli uscioli sono sopraelevati è prevista una rampa. |
2. Ai ricoveri per pollame con veranda si applicano le seguenti norme:
a) |
il perimetro esterno tra la parte interna del ricovero e la veranda e quello che separa la veranda dallo spazio all’aperto hanno uscioli di entrata/uscita che consentono un facile accesso rispettivamente alla veranda o allo spazio all’aperto; |
b) |
gli uscioli che consentono di accedere alla veranda dalla parte interna del ricovero hanno una lunghezza complessiva di almeno 2 m per 100 m2 della zona utilizzabile della superficie minima dello spazio interno del ricovero per pollame e gli uscioli che consentono di accedere dalla veranda allo spazio all’aperto hanno una lunghezza complessiva di almeno 4 m per 100 m2 di zona utilizzabile della superficie minima interna del ricovero per pollame; |
c) |
la zona utilizzabile della veranda non è presa in considerazione nel calcolo della densità di allevamento e della superficie minima degli spazi interni ed esterni di cui all’allegato I, parte IV. Tuttavia una parte supplementare esterna coperta di un edificio destinato al pollame, isolata in modo tale da non avere condizioni climatiche esterne, può essere presa in considerazione per il calcolo della densità di allevamento e della superficie minima degli spazi interni ed esterni di cui all’allegato I, parte IV, se rispetta le condizioni seguenti:
|
d) |
la zona utilizzabile della veranda non è compresa nella zona utilizzabile totale dei ricoveri per pollame per polli da ingrasso di cui all’allegato II, parte II, punto 1.9.4.4., lettera m), del regolamento (UE) 2018/848. |
3. Nei ricoveri per pollame suddivisi in compartimenti al fine di ospitare più gruppi:
a) |
i compartimenti garantiscono che i contatti con altri gruppi siano limitati e che i volatili di gruppi diversi non possano mescolarsi all’interno del ricovero; |
b) |
in base al tipo, il numero massimo di animali per compartimento di un ricovero per pollame è il seguente:
|
c) |
i compartimenti devono essere separati da pareti divisorie di materiale solido per le specie di pollame da ingrasso diverse dal Gallus gallus; tali pareti divisorie in materiale solido garantiscono una separazione fisica totale dal suolo al tetto della costruzione di ciascun compartimento del ricovero per pollame; |
d) |
i compartimenti sono separati da pareti divisorie in materiale solido o da pareti divisorie semi-chiuse o da reti o maglie per i riproduttori Gallus gallus, le galline ovaiole, le pollastrelle, i maschi di galline ovaiole e il pollame da ingrasso della specie Gallus gallus. |
4. Nei ricoveri per pollame si possono usare sistemi a più livelli. Se si utilizzano sistemi a più livelli si applicano le norme seguenti:
a) |
i sistemi a più livelli possono essere usati solo per riproduttori Gallus gallus, galline ovaiole, pollastrelle per la futura produzione di uova, pollastrelle future riproduttrici e maschi di galline ovaiole; |
b) |
i sistemi a più livelli non possono avere più di tre livelli di zona utilizzabile, incluso il livello al suolo; |
c) |
i livelli elevati sono costruiti in modo tale da evitare cadute di deiezioni sui volatili in basso e sono dotati di un sistema di rimozione efficiente delle medesime; |
d) |
tutti i livelli consentono un’ispezione agevole dei volatili; |
e) |
i sistemi a più livelli garantiscono che tutti i volatili possano spostarsi liberamente e facilmente da un livello all’altro o nelle zone intermedie; |
f) |
i sistemi a più livelli sono costruiti in modo tale da garantire a tutti i volatili lo stesso accesso agli spazi all’aperto. |
5. I ricoveri per pollame devono essere dotati di trespoli e/o di zone di riposo sopraelevate. I trespoli e/o le zone di riposo sopraelevate sono previsti per i volatili a partire dalla tenera età in dimensioni o proporzioni commisurate alla grandezza del gruppo e dei volatili conformemente all’allegato I, parte IV.
6. I ricoveri mobili possono essere usati per il pollame a condizione che siano spostati regolarmente durante il ciclo produttivo, e almeno nell’intervallo tra l’allevamento di due gruppi di pollame, al fine di garantire ai volatili la disponibilità di vegetazione. La densità di allevamento per il pollame da ingrasso di cui all’allegato I, parte IV, sezioni da 4 a 9, può essere aumentata fino a un massimo di 30 kg di peso vivo/m2 a condizione che la superficie del livello al suolo del ricovero mobile non superi i 150 m2.
Articolo 16
Requisiti inerenti alla vegetazione e caratteristiche degli spazi all’aperto
1. Gli spazi all’aperto destinati al pollame devono essere attrattivi per i volatili e completamente ed equamente accessibili ad essi.
2. Nei ricoveri per pollame suddivisi in compartimenti separati al fine di ospitare più gruppi gli spazi all’aperto corrispondenti a ogni singolo compartimento sono separati in modo da garantire che il contatto con gli altri gruppi sia limitato e che i volatili di gruppi diversi non possano mescolarsi.
3. Gli spazi all’aperto destinati al pollame sono coperti per la maggior parte da vegetazione costituita da un’ampia gamma di piante.
4. Gli spazi all’aperto forniscono ai volatili un numero sufficiente di dispositivi di protezione o di ripari o arbusti o alberi distribuiti in tutte le zone all’aperto al fine di garantire un utilizzo equilibrato di tutto lo spazio all’aperto da parte dei volatili.
5. La vegetazione dello spazio all’aperto deve essere regolarmente gestita al fine di limitare eventuali eccedenze di nutrienti.
6. Gli spazi all’aperto non si estendono oltre un raggio di 150 m dall’usciolo di entrata/uscita più vicino del ricovero per pollame. Può essere tuttavia ammessa una distanza maggiore, fino a 350 m di raggio dall’usciolo più vicino dell’edificio, purché vi sia un numero sufficiente di ripari dalle intemperie e dai predatori uniformemente distribuiti nell’intero spazio all’aperto, con una densità di almeno quattro ripari per ettaro. Per le oche lo spazio all’aperto deve consentire ai volatili di soddisfare le loro esigenze alimentari in materia di erba.
SEZIONE 5
CONIGLI
Articolo 17
Periodo minimo per l’alimentazione con latte materno
Il periodo minimo di cui all’allegato II, parte II, punto 1.4.1., lettera g), del regolamento (UE) 2018/848 durante il quale i conigli lattanti sono nutriti di preferenza con latte materno è di 42 giorni dalla nascita.
Articolo 18
Densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni
Per i conigli la densità di allevamento e la superficie minima degli spazi interni ed esterni sono indicate nell’allegato I, parte V.
Articolo 19
Caratteristiche e requisiti tecnici per locali di stabulazione mobili e fissi
1. Durante il periodo di pascolo i conigli sono tenuti in locali di stabulazione mobili sui pascoli o in locali di stabulazione fissi con accesso al pascolo.
2. Al di fuori del periodo di pascolo, i conigli possono essere tenuti in locali di stabulazione con accesso a un recinto all’aperto con vegetazione, di preferenza erba.
3. I locali di stabulazione mobili su pascoli sono spostati il più spesso possibile per garantire il massimo utilizzo del pascolo e sono costruiti in modo tale da consentire ai conigli di pascolare al suolo.
Articolo 20
Caratteristiche e requisiti tecnici degli spazi interni ed esterni
1. Lo spazio interno nei locali di stabulazione fissi e mobili è costruito in modo tale che:
a) |
l’altezza sia sufficiente a consentire a tutti i conigli di stare in piedi con le orecchie erette; |
b) |
possa accogliere diversi gruppi di conigli consentendo di preservare l’integrità della nidiata durante il passaggio alla fase di ingrasso; |
c) |
sia possibile tenere separati i maschi e le femmine gravide e riproduttrici dal gruppo per motivi specifici di benessere degli animali e per un periodo limitato, a condizione che possano mantenere un contatto visivo con altri conigli; |
d) |
alla femmina sia possibile allontanarsi dal nido e ritornarvi per allattare i coniglietti; |
e) |
esso preveda:
|
2. Lo spazio esterno nelle strutture con locali di stabulazione fissi è costruito in modo tale da:
a) |
avere piattaforme sopraelevate in numero sufficiente e distribuite in modo uniforme sulla superficie minima; |
b) |
essere circondato da recinzioni sufficientemente alte e profonde da impedire la fuga saltando o scavando; |
c) |
avere facile accesso alla parte del recinto all’aperto con vegetazione, se lo spazio esterno è in cemento. Senza tale facile accesso, la superficie dello spazio in cemento non può essere inclusa nel calcolo della superficie minima dello spazio esterno; |
d) |
prevedere:
|
Articolo 21
Requisiti inerenti alla vegetazione e caratteristiche degli spazi all’aperto
1. La vegetazione dei recinti all’aperto è sottoposta a manutenzione regolarmente e in modo tale da renderla attrattiva per i conigli.
2. Durante il periodo di pascolo, i pascoli sono regolarmente sottoposti a rotazione e gestiti in modo tale da ottimizzare il pascolamento dei conigli.
CAPO III
ANIMALI DI ACQUACOLTURA
Articolo 22
Norme dettagliate applicabili agli animali di acquacoltura per specie o gruppo di specie
Gli operatori che producono animali di acquacoltura si conformano alle norme dettagliate per specie o per gruppo di specie di cui all’allegato II relativamente alla densità di allevamento e alle caratteristiche specifiche dei sistemi di produzione e dei sistemi di contenimento.
CAPO IV
ALIMENTI E MANGIMI TRASFORMATI
Articolo 23
Tecniche autorizzate nella trasformazione degli alimenti
1. Solo le tecniche conformi ai principi stabiliti nel capo II del regolamento (UE) 2018/848, in particolare i principi specifici pertinenti applicabili alla trasformazione di alimenti biologici di cui all’articolo 7, alle norme pertinenti del capo III di tale regolamento e alle norme dettagliate di produzione di cui all’allegato II, parte IV, del medesimo sono autorizzate nella trasformazione di alimenti nella produzione biologica.
2. Fatto salvo l’allegato II, parte VI, punto 3, del regolamento (UE) 2018/848, le tecniche con resina scambiatrice di ioni e adsorbente sono autorizzate ai fini della preparazione di materie prime biologiche:
a) |
per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, rispettivamente lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che l’impiego di tali tecniche sia necessario per adempiere alle prescrizioni di detto regolamento e degli atti adottati sulla base del suo articolo 11, paragrafo 1, per i prodotti in questione; oppure |
b) |
per i prodotti disciplinati dalla direttiva 2006/125/CE, a condizione che l’impiego di tali tecniche sia necessario per adempiere alle prescrizioni di detta direttiva. |
3. Uno Stato membro, qualora ritenga opportuno che la conformità di una tecnica specifica ai principi e alle norme di cui al paragrafo 1 sia valutata o che determinate condizioni specifiche per l’uso di tale tecnica siano inserite nel presente regolamento, può chiedere alla Commissione di effettuare tale valutazione. A tale scopo esso notifica alla Commissione e agli altri Stati membri un fascicolo che illustri le ragioni di tale conformità o di tali condizioni specifiche e provvede affinché esso sia reso disponibile pubblicamente, fatto salvo il rispetto della legislazione dell’Unione e di quella nazionale in materia di protezione dei dati.
La Commissione pubblica regolarmente le eventuali richieste di cui al primo comma.
4. La Commissione analizza il fascicolo di cui al paragrafo 3. Se l’analisi effettuata dalla Commissione conclude che la tecnica descritta nel fascicolo è conforme ai principi e alle norme di cui al paragrafo 1, la Commissione modifica il presente regolamento al fine di autorizzare esplicitamente la tecnica oggetto del fascicolo o di inserire condizioni specifiche per il suo uso nel presente regolamento.
5. La Commissione riesamina l’autorizzazione delle tecniche per la trasformazione degli alimenti biologici, comprese la descrizione e le condizioni per l’uso, ogniqualvolta nuovi dati si rendano disponibili o siano forniti da uno Stato membro.
Articolo 24
Tecniche autorizzate nella trasformazione dei mangimi
1. Solo le tecniche conformi ai principi stabiliti nel capo II del regolamento (UE) 2018/848 (in particolare i principi specifici pertinenti applicabili alla trasformazione di mangimi biologici di cui all’articolo 8), alle norme pertinenti del capo III di detto regolamento e alle norme di produzione dettagliate di cui all’allegato II, parte V, del medesimo e che non ripristinano le proprietà perdute nella trasformazione e nel magazzinaggio di mangimi biologici, non ovviano a negligenze nella trasformazione e non possono altrimenti trarre in inganno sulla vera natura di tali prodotti sono autorizzate nella trasformazione di mangimi nella produzione biologica.
2. Uno Stato membro, qualora ritenga opportuno che la conformità di una tecnica specifica ai principi e alle norme di cui al paragrafo 1 sia valutata o che determinate condizioni specifiche per l’uso di tale tecnica siano inserite nel presente regolamento, può chiedere alla Commissione di effettuare tale valutazione. A tale scopo esso notifica alla Commissione e agli altri Stati membri un fascicolo che illustri le ragioni di tale conformità o di tali condizioni specifiche e provvede affinché esso sia reso disponibile pubblicamente, fatto salvo il rispetto della legislazione dell’Unione e di quella nazionale in materia di protezione dei dati.
La Commissione pubblica regolarmente le eventuali richieste di cui al primo comma.
3. La Commissione analizza il fascicolo di cui al paragrafo 2. Se l’analisi effettuata dalla Commissione conclude che la tecnica descritta nel fascicolo è conforme ai principi e alle norme di cui al paragrafo 1, la Commissione modifica il presente regolamento al fine di autorizzare esplicitamente la tecnica oggetto del fascicolo o di inserire condizioni specifiche per il suo uso nel presente regolamento.
4. La Commissione riesamina l’autorizzazione delle tecniche per la trasformazione dei mangimi biologici, comprese la descrizione e le condizioni per l’uso, ogniqualvolta nuovi dati si rendano disponibili o siano forniti da uno Stato membro.
CAPO V
INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA DISPONIBILITÀ SUL MERCATO DI MATERIALE RIPRODUTTIVO VEGETALE BIOLOGICO E IN CONVERSIONE, DI ANIMALI BIOLOGICI E DI NOVELLAME DI ACQUACOLTURA BIOLOGICO
Articolo 25
Informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere
1. Gli Stati membri trasmettono le informazioni da mettere a disposizione a norma dell’articolo 53, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848 dalla banca dati di cui all’articolo 26, paragrafo 1, e dai sistemi di cui all’articolo 26, paragrafo 2, e, se del caso, all’articolo 26, paragrafo 3, di tale regolamento conformemente alle specifiche di cui all’allegato III, parte I, del presente regolamento.
2. Gli Stati membri trasmettono le informazioni da mettere a disposizione a norma dell’articolo 53, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848 sulle deroghe concesse a norma dell’allegato II, parte I, punto 1.8.5, e parte II, punti 1.3.4.3 e 1.3.4.4, di tale regolamento conformemente alle specifiche di cui all’allegato III, parte II, del presente regolamento.
3. Gli Stati membri trasmettono le informazioni da mettere a disposizione a norma dell’articolo 53, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848 relative alla disponibilità, sul mercato dell’Unione, di mangimi proteici biologici per pollame e suini e alle autorizzazioni concesse conformemente all’allegato II, parte II, punti 1.9.3.1, lettera c), e 1.9.4.2, lettera c), di tale regolamento in risposta a un questionario trasmesso annualmente dalla Commissione agli Stati membri.
4. Le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono trasmesse nel formato e attraverso il sistema messo a disposizione dalla Commissione. Tali informazioni sono trasmesse ogni anno entro il 30 giugno e per la prima volta entro il 30 giugno 2022 per quanto riguarda l’anno 2021.
5. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, ricevute dagli Stati membri a norma dell’articolo 53, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/848, sono inserite nella banca dati di cui all’articolo 26, paragrafo 1, e nei sistemi di cui all’articolo 26, paragrafo 2, e, se del caso, nei sistemi di cui all’articolo 26, paragrafo 3, del medesimo.
CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 26
Disposizioni transitorie
1. In deroga al capo II, sezione 3, del presente regolamento, le aziende o unità di produzione con suini in strutture costruite, ristrutturate o messe in servizio prima della data di entrata in applicazione del presente regolamento in conformità dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008 e per cui è necessaria un’importante ricostruzione delle strutture esterne per conformarsi al requisito di almeno metà della superficie dello spazio esterno costituita da materiale solido di cui all’articolo 11 del presente regolamento, si conformano a tale articolo entro il 1o gennaio 2029.
2. In deroga al capo II, sezione 4, del presente regolamento, le aziende o unità di produzione con ricoveri per pollame costruiti, ristrutturati o messi in servizio prima della data di entrata in applicazione del presente regolamento in conformità dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008 e per cui è necessaria un’importante trasformazione dei locali destinati agli animali per conformarsi al requisito della lunghezza complessiva degli uscioli dalla parte interna del ricovero alla veranda di cui all’articolo 15, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento, si conformano a tale lettera entro il 1o gennaio 2024.
3. In deroga al capo II, sezione 4, del presente regolamento, le aziende o unità di produzione con ricoveri per pollame il cui edificio abbia una parte esterna costruiti, ristrutturati o messi in servizio prima della data di entrata in applicazione del presente regolamento in conformità dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008 e per cui è necessaria un’importante riduzione della densità di allevamento all’interno o la ristrutturazione degli edifici per conformarsi ai requisiti relativi al calcolo della densità di allevamento e alla superficie minima dello spazio interno di cui all’allegato I, parte IV, del presente regolamento in conformità dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento, si conformano a tali disposizioni entro il 1o gennaio 2024.
4. In deroga al capo II, sezione 4, del presente regolamento, le aziende o unità di produzione con ricoveri per pollame costruiti, ristrutturati o messi in servizio prima della data di entrata in applicazione del presente regolamento in conformità dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008 e per cui è necessaria un’importante trasformazione dei locali destinati agli animali o una sostituzione delle attrezzature per conformarsi al requisito relativo alle pareti divisorie in materiale solido di cui all’articolo 15, paragrafo 3, lettera c), o al requisito relativo ai trespoli o alle zone di riposo sopraelevate di cui all’articolo 15, paragrafo 5, del presente regolamento, si conformano a tali disposizioni entro il 1o gennaio 2024.
5. In deroga al capo II, sezione 4, del presente regolamento, le aziende o unità di produzione con ricoveri per pollame a più livelli costruiti, ristrutturati o messi in servizio prima della data di entrata in applicazione del presente regolamento in conformità dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008 e per cui è necessaria un’importante trasformazione dei locali destinati agli animali per conformarsi ai requisiti relativi al numero massimo di livelli e al sistema di rimozione delle deiezioni di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettere b) e c), del presente regolamento, si conformano a tali lettere entro il 1o gennaio 2029.
6. In deroga al capo II, sezione 4, del presente regolamento, le aziende o unità di produzione con ricoveri per pollame con spazi all’aperto che si estendono oltre un raggio di 150 m dall’usciolo di uscita/entrata costruiti, ristrutturati o messi in servizio prima della data di entrata in applicazione del presente regolamento in conformità dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008 e per cui sono necessari importanti adeguamenti delle strutture o l’acquisizione di ulteriori terreni per conformarsi al requisito relativo al raggio massimo di cui all’articolo 16, paragrafo 6, del presente regolamento, si conformano a tale disposizione entro il 1o gennaio 2029.
7. In deroga all’allegato I, parte IV, sezione 2, del presente regolamento, le aziende o unità di produzione che producono pollastrelle in strutture per il pollame costruite, ristrutturate o messe in servizio prima della data di entrata in applicazione del presente regolamento in conformità dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008 e per cui sono necessari importanti adeguamenti della struttura dei ricoveri per pollame o l’acquisizione di ulteriori terreni per conformarsi alle norme dell’allegato I, parte IV, sezione 2, del presente regolamento, si conformano alla densità di allevamento e alla superficie minima degli spazi interni ed esterni per le pollastrelle e i maschi di galline ovaiole di cui all’allegato I, parte IV, sezione 2, del presente regolamento entro il 1o gennaio 2029.
Articolo 27
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).
(3) Direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16).
(4) Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).
ALLEGATO I
NORME RELATIVE ALLA DENSITÀ DI ALLEVAMENTO E ALLA SUPERFICIE MINIMA DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI PER GLI ANIMALI DI CUI AL CAPO II
Parte I: densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni per bovini, ovini, caprini ed equini di cui all’articolo 3
1. Bovini
|
Spazio interno (superficie netta disponibile per gli animali) |
Spazio esterno (spazi liberi, esclusi i pascoli) |
|
|
Peso vivo minimo (kg) |
m2/capo |
m2/capo |
|
Fino a 100 |
1,5 |
1,1 |
Fino a 200 |
2,5 |
1,9 |
|
Fino a 350 |
4,0 |
3 |
|
Oltre 350 |
5 con un minimo di 1 m2/100 kg |
3,7 con un minimo di 0,75 m2/100 kg |
|
Vacche da latte |
|
6 |
4,5 |
Tori da riproduzione |
|
10 |
30 |
2. Ovini e caprini
|
Spazio interno (superficie netta disponibile per gli animali) |
Spazio esterno (spazi liberi, esclusi i pascoli) |
|
m2/capo |
m2/capo |
Pecore |
1,5 |
2,5 |
Agnelli |
0,35 |
0,5 |
Capre |
1,5 |
2,5 |
Capretti |
0,35 |
0,5 |
3. Equini
|
Spazio interno (superficie netta disponibile per gli animali) |
Spazio esterno (spazi liberi, esclusi i pascoli) |
|
|
Peso vivo minimo (kg) |
m2/capo [dimensioni dei box in funzione dell’altezza dei cavalli] |
m2/capo |
Equini da riproduzione e da ingrasso |
Fino a 100 |
1,5 |
1,1 |
Fino a 200 |
2,5 |
1,9 |
|
Fino a 350 |
4,0 |
3 |
|
Oltre 350 |
5 con un minimo di 1 m2/100 kg |
3,7 con un minimo di 0,75 m2/100 kg |
Parte II: densità di allevamento e superficie minima degli spazi esterni per cervidi di cui all’articolo 6
Specie di cervidi |
Superficie minima di spazio esterno per recinto o recinzione |
Densità di allevamento - numero massimo di animali adulti (*1) per ha |
Cervo sika Cervus nippon |
1 ha |
15 |
Daino Dama dama |
1 ha |
15 |
Cervo nobile Cervus elaphus |
2 ha |
7 |
Cervo di padre David Elaphurus davidianus |
2 ha |
7 |
Più di una specie di cervidi |
3 ha |
7 nel caso in cui facciano parte del branco cervi nobili o cervi di padre David; 15 nel caso in cui non facciano parte del branco cervi nobili o cervi di padre David |
Parte III: densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni per suini di cui all’articolo 10
|
|
Spazio interno (superficie netta a disposizione dei suini, vale a dire le dimensioni interne inclusi i trogoli ma escluse le mangiatoie in cui i suini non possono sdraiarsi) |
Spazio esterno |
|
Peso vivo minimo (kg) |
m2/capo |
m2/capo |
Scrofe in allattamento con suinetti fino allo svezzamento |
|
7,5 per scrofa |
2,5 |
Suini da ingrasso Suinetti svezzati, suini da allevamento, scrofette, verri da allevamento |
Non superiore a 35 kg |
0,6 |
0,4 |
Superiore a 35 kg ma non superiore a 50 kg |
0,8 |
0,6 |
|
Superiore a 50 kg ma non superiore a 85 kg |
1,1 |
0,8 |
|
Superiore a 85 kg ma non superiore a 110 kg |
1,3 |
1 |
|
Superiore a 110 kg |
1,5 |
1,2 |
|
Femmine da riproduzione della specie suina Scrofe asciutte gravide |
|
2,5 |
1,9 |
Maschi da riproduzione della specie suina Verri |
|
6 10 se vengono utilizzati recinti per la monta naturale |
8 |
Parte IV: densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni per pollame di cui all’articolo 14 e all’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 6, e trespoli o zone di riposo sopraelevate di cui all’articolo 15, paragrafo 5
1. Riproduttori Gallus gallus destinati alla produzione di uova da cova per future galline ovaiole e riproduttori Gallus gallus destinati alla produzione di uova da cova per futuri Gallus gallus da ingrasso
Età |
≥ 18 settimane |
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno Numero massimo di volatili riproduttori per m2 della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame |
6 |
Trespoli per volatili riproduttori per future galline ovaiole Lunghezza minima del trespolo per volatile in cm |
18 |
Nidi |
7 femmine per nido o in caso di nido comune 120 cm2/femmina |
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno Superficie minima dello spazio esterno per volatile in m2 |
4 |
2. Pollastrelle e maschi di galline ovaiole
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno Densità di allevamento per m2 della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame |
21 kg di peso vivo/m2 |
Trespoli e/o zone di riposo sopraelevate |
Qualsiasi combinazione di trespoli e/o zone di riposo sopraelevate: minimo 10 cm per trespolo/volatile oppure minimo 100 cm2 per zona di riposo sopraelevata/volatile |
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno Superficie minima dello spazio esterno per volatile in m2 |
1 |
3. Galline ovaiole incluse linee genetiche allevate con duplice finalità per la produzione di carne e di uova
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno Numero massimo di volatili per m2 della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame |
6 |
Trespoli Lunghezza minima del trespolo per volatile in cm |
18 |
Nidi |
7 galline ovaiole per nido o in caso di nido comune 120 cm2/gallina ovaiola |
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno Superficie minima dello spazio esterno per volatile in m2 |
4 |
4. Pollame da ingrasso Gallus gallus
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno Densità di allevamento per m2 della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame |
21 kg di peso vivo/m2 |
Trespoli e/o zone di riposo sopraelevate |
Qualsiasi combinazione di trespoli e/o zone di riposo sopraelevate: minimo 5 cm per trespolo/volatile oppure minimo 25 cm2 per zona di riposo sopraelevata/volatile |
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno dei ricoveri fissi Superficie minima dello spazio esterno per volatile in m2 |
4 |
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno dei ricoveri mobili Superficie minima dello spazio esterno per volatile in m2 |
2,5 |
5. Pollame da ingrasso Gallus gallus: capponi e pollastre da ingrasso
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno Densità di allevamento per m2 della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame |
21 kg di peso vivo/m2 |
Trespoli e/o zone di riposo sopraelevate |
Qualsiasi combinazione di trespoli e/o zone di riposo sopraelevate: minimo 5 cm per trespolo/volatile oppure minimo 25 cm2 per zona di riposo sopraelevata/volatile |
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno Superficie minima dello spazio esterno per volatile in m2 |
4 |
6. Pollame da ingrasso diverso da Gallus gallus: tacchini Meleagris gallopavo commercializzati interi per l’arrosto o destinati al taglio
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno Densità di allevamento per m2 della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame |
21 kg di peso vivo/m2 |
Trespoli e/o zone di riposo sopraelevate |
Qualsiasi combinazione di trespoli e/o zone di riposo sopraelevate: minimo 10 cm per trespolo/volatile oppure minimo 100 cm2 per zona di riposo sopraelevata/volatile |
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno Superficie minima dello spazio esterno per volatile in m2 |
10 |
7. Pollame da ingrasso diverso da Gallus gallus: oche Anser anser domesticus
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno Densità di allevamento per m2 della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame |
21 kg di peso vivo/m2 |
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno Superficie minima dello spazio esterno per volatile in m2 |
15 |
8. Pollame da ingrasso diverso da Gallus gallus: anatre di Pechino Anas platyrhynchos domesticus: anatre mute Cairina moschata e ibridi e anatre Mulard Cairina moschata × Anas platyrhynchos
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno Densità di allevamento per m2 della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame |
21 kg di peso vivo/m2 |
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno Superficie minima dello spazio esterno per volatile in m2 |
4,5 |
9. Pollame da ingrasso diverso da Gallus gallus: faraone Numida meleagris f. domestica
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno Densità di allevamento per m2 della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame |
21 kg di peso vivo/m2 |
Trespoli e/o zone di riposo sopraelevate |
Qualsiasi combinazione di trespoli e/o zone di riposo sopraelevate: minimo 5 cm per trespolo/volatile oppure minimo 25 cm2 per zona di riposo sopraelevata/volatile |
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno Superficie minima dello spazio esterno per volatile in m2 |
4 |
Parte V: densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni per conigli di cui all’articolo 18
1. Spazio interno
|
Spazio interno (zona utilizzabile netta per animale escluse le piattaforme per m2/capo) per l’area di riposo Ricovero fisso |
Spazio interno (zona utilizzabile netta per animale escluse le piattaforme per m2/capo) per l’area di riposo Ricovero mobile |
||
|
0,6 m2/femmina con coniglietti se il peso vivo della femmina è inferiore a 6 kg 0,72 m2/femmina con coniglietti se il peso vivo della femmina è superiore a 6 kg |
0,6 m2/femmina con coniglietti se il peso vivo della femmina è inferiore a 6 kg 0,72 m2/femmina con coniglietti se il peso vivo della femmina è superiore a 6 kg |
||
|
0,5 m2/femmina gravida o riproduttrice se il peso vivo della femmina è inferiore a 6 kg 0,62 m2/femmina gravida o riproduttrice se il peso vivo della femmina è superiore a 6 kg |
0,5 m2/femmina gravida o riproduttrice se il peso vivo della femmina è inferiore a 6 kg 0,62 m2/femmina gravida o riproduttrice se il peso vivo della femmina è superiore a 6 kg |
||
Conigli da ingrasso dallo svezzamento alla macellazione Conigli da rimonta (dalla fine dell’ingrasso a 6 mesi) |
0,2 |
0,15 |
||
Maschi adulti |
0,6 1 se il maschio riceve le femmine per l’accoppiamento |
0,6 1 se il maschio riceve le femmine per l’accoppiamento |
2. Spazio esterno
|
Spazio esterno (recinto all’aperto con vegetazione, di preferenza pascoli) (zona utilizzabile netta per animale escluse le piattaforme per m2/capo) Ricovero fisso |
Spazio esterno (zona utilizzabile netta per animale escluse le piattaforme per m2/capo) Ricovero mobile |
Femmina in allattamento con coniglietti fino allo svezzamento |
2,5 m2/femmina con coniglietti |
2,5 m2/femmina con coniglietti |
Femmine gravide/riproduttive |
2,5 |
2,5 |
Conigli da ingrasso dallo svezzamento alla macellazione Conigli da rimonta (dalla fine dell’ingrasso a sei mesi) |
0,5 |
0,4 |
Maschi adulti |
2,5 |
2,5 |
(*1) Due cervidi fino a 18 mesi contano come un cervide adulto
ALLEGATO II
NORME DETTAGLIATE RELATIVE ALLA DENSITÀ DI ALLEVAMENTO E ALLE CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI SISTEMI DI PRODUZIONE E DEGLI IMPIANTI DI CONTENIMENTO PER GLI ANIMALI DI ACQUACOLTURA DI CUI ALL’ARTICOLO 22
Parte I: salmonidi in acque dolci
Salmotrota (Salmo trutta) — Trota iridea (Oncorhynchus mykiss) — Salmerino di fontana nordamericano (Salvelinus fontinalis) — Salmone (Salmo salar) — Salmerino alpino (Salvelinus alpinus) — Temolo (Thymallus thymallus) — Salmerino di lago nordamericano (Salvelinus namaycush) — Salmone del Danubio (Hucho hucho)
Sistemi di produzione |
Gli allevamenti da ingrasso devono essere alimentati da sistemi aperti. La portata idrica deve assicurare un tasso di saturazione dell’ossigeno di almeno il 60 % per lo stock, garantire il benessere degli animali e consentire l’eliminazione degli effluenti. |
Densità di allevamento massima |
Salmonidi non elencati sotto: 15 kg/m3 Salmone: 20 kg/m3 Salmotrota e trota iridea: 25 kg/m3 Salmerino alpino: 25 kg/m3 |
Parte II: salmonidi in acque marine
Salmone (Salmo salar) — Salmotrota (Salmo trutta) — Trota iridea (Oncorhynchus mykiss)
Densità di allevamento massima |
10 kg/m3 in recinti di rete |
Parte III: merluzzi (Gadus morhua) e altri gadidi, spigole (Dicentrarchus labrax), orate di mare (Sparus aurata), ombrine boccadoro (Argyrosomus regius), rombi (Psetta maxima [= Scopthalmus maximux]), pagri mediterranei (Pagrus pagrus[= Sparus pagrus]), ombrine ocellate (Sciaenops ocellatus) e altri sparidi, nonché sigani (Siganus spp.)
Sistemi di produzione |
Sistemi di contenimento in acque aperte (recinti di rete/gabbie) con velocità minima della corrente marina per un benessere ottimale dei pesci o in sistemi aperti sulla terraferma. |
Densità di allevamento massima |
Per i pesci diversi dal rombo: 15 kg/m3 Per il rombo: 25 kg/m2 |
Parte IV: spigole, orate, ombrine boccadoro, triglie (Liza, Mugil) e anguille (Anguilla spp.) nelle lagune a marea e nelle lagune costiere
Sistema di contenimento |
Saline tradizionali trasformate in unità di acquacoltura e simili lagune a marea |
Sistemi di produzione |
Per garantire il benessere delle specie occorre effettuare l’adeguato rinnovo dell’acqua. Almeno il 50 % degli argini deve avere una copertura vegetale. Sono richiesti stagni di depurazione lagunari. |
Densità di allevamento massima |
4 kg/m3 |
Parte V: storioni in acque dolci
Specie interessata: famiglia Acipenser
Sistemi di produzione |
Il flusso idrico di ogni unità di allevamento deve essere sufficiente ad assicurare il benessere degli animali. L’effluente deve essere di qualità equivalente a quella dell’acqua in entrata. |
Densità di allevamento massima |
30 kg/m3 |
Parte VI: pesci in acque interne
Specie interessate: famiglia delle carpe (Cyprinidae) e altre specie affini in regime di policoltura, tra cui pesce persico, luccio, pesce gatto, coregonidi, storione.
Pesce persico (Perca fluviatilis) in monocoltura
Sistemi di produzione |
In stagni che devono essere completamente prosciugati a intervalli regolari e in laghi. I laghi devono essere adibiti esclusivamente alla produzione biologica, comprese le colture vegetali sulle sponde. L’area di cattura della peschiera deve essere provvista di adduzione di acqua pulita e deve essere di dimensioni tali da offrire un benessere ottimale per i pesci. Una volta raccolti, i pesci devono essere conservati in acqua pulita. Intorno ai bacini piscicoli devono essere mantenute aree a vegetazione spontanea fungenti da zona cuscinetto rispetto ai terreni esterni non interessati dall’attività di allevamento condotta secondo le norme dell’acquacoltura biologica. La «policoltura» deve essere praticata nella fase di ingrasso, a condizione che vengano rispettati i criteri enunciati nel presente allegato per le altre specie di pesci lacustri. |
Densità di allevamento massima |
La produzione totale, per tutte le specie, è limitata a 1 500 kg di pesci per ettaro l’anno (indicata come resa di produzione in virtù delle caratteristiche specifiche del sistema di produzione). |
Densità di allevamento massima solo per pesce persico in monocoltura |
20 kg/m3 |
Parte VII: gamberi peneidi e gamberetti di acqua dolce (Macrobrachium sp.)
Sistemi di produzione |
Gli stagni devono essere costruiti su terreni argillosi sterili per minimizzare l’impatto ambientale. Essi devono essere costruiti con l’argilla naturale preesistente. |
Densità di allevamento massima |
Semina: massimo 22 post-larve/m2 Biomassa massima in un dato momento: 240 g/m2 |
Parte VIII: gamberi
Specie interessata: Astacus astacus.
Densità di allevamento massima |
Per i gamberi di piccole dimensioni (< 20 mm): 100 individui per m2. Per i gamberi di dimensioni intermedie (20-50 mm): 30 individui per m2. Per i gamberi adulti (> 50 mm): 5 individui per m2, purché siano disponibili nascondigli adeguati. |
Parte IX: molluschi ed echinodermi
Sistemi di produzione |
Filari, zattere, coltura di fondo, sacche di rete, gabbie, vaschette, lanterne di rete, pali per le cozze «bouchot» nonché altri sistemi di contenimento. Per l’allevamento di mitili su zattere galleggianti, il numero di funi sospese non deve essere superiore a una per metro quadro di superficie. La lunghezza delle funi non deve superare i 20 metri. Non è consentito sfilacciare le funi durante il ciclo di produzione, tuttavia la suddivisione delle funi sospese è consentita nella fase iniziale purché non aumenti la densità di allevamento. |
Parte X: pesci tropicali di acqua dolce: pesce latte (Chanos chanos), tilapia (Oreochromis sp.), pangasio (Pangasius sp.)
Sistemi di produzione |
Stagni e gabbie di rete |
Densità di allevamento massima |
Pangasio: 10 kg/m3 Tilapia: 20 kg/m3 |
ALLEGATO III
INFORMAZIONI CHE GLI STATI MEMBRI SONO TENUTI A TRASMETTERE A NORMA DELL’ARTICOLO 25
Parte I: informazioni che figurano nella banca dati di cui all’articolo 26, paragrafo 1, e nei sistemi di cui all’articolo 26, paragrafo 2, e, se del caso, all’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848
1. |
Le informazioni riguardanti la disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione, escluse le plantule, ma inclusi i tuberi-seme di patate, per ogni categoria specifica registrata nella banca dati di cui all’articolo 26, paragrafo 1, o nei sistemi di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, comprendono i seguenti elementi:
Ai fini del presente punto per «plantula» si intende una pianta giovane originata dal seme e non dal taglio. |
2. |
Le informazioni riguardanti la disponibilità di novellame di acquacoltura biologico per ciascuna specie registrata nei sistemi di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848 comprendono i seguenti punti:
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3. |
Le informazioni riguardanti la disponibilità di animali biologici per ciascuna specie registrata nei sistemi di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848 comprendono i seguenti elementi:
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4. |
Se del caso, le informazioni riguardanti la disponibilità di razze e linee genetiche biologiche adatte alla produzione biologica per le specie di cui all’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848 comprendono i seguenti elementi:
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5. |
Se del caso, le informazioni riguardanti la disponibilità di pollastrelle biologiche di cui all’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848 comprendono i seguenti elementi:
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Parte II: informazioni sulle deroghe concesse a norma dell’allegato II, parte I, punto 1.8.5., e parte II, punti 1.3.4.3. e 1.3.4.4., del regolamento (UE) 2018/848
1. |
Le informazioni sulle deroghe concesse a norma dell’allegato II, parte I, punto 1.8.5., del regolamento (UE) 2018/848 comprendono i seguenti elementi:
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2. |
Per ogni specie animale convenzionale (bovini, equini, ovini, caprini, suini e cervidi, conigli, pollame), le informazioni sulle deroghe concesse conformemente all’allegato II, parte II, punti 1.3.4.3. e 1.3.4.4., del regolamento (UE) 2018/848 comprendono i seguenti elementi:
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(1) Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).