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Document 32017R2177

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/7692

OJ L 307, 23.11.2017, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2177/oj

23.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 307/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2177 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2017

relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Le norme di base della direttiva 2012/34/UE riguardanti l'accesso agli impianti di servizio e la fruizione dei servizi prestati in tali impianti, quali le disposizioni in materia di diritti d'accesso, le norme procedurali fondamentali circa il trattamento delle richieste e le prescrizioni sulla pubblicazione di informazioni, si applicano a tutti gli impianti di servizio. La direttiva 2012/34/UE stabilisce inoltre norme differenti per i vari tipi di servizi prestati negli impianti di servizio. Anche tali distinzioni dovrebbero essere rispecchiate nel presente regolamento.

Tenuto conto delle finalità e dell'ambito di applicazione della direttiva 2012/34/UE, le disposizioni sull'accesso ai servizi prestati negli impianti di servizio dovrebbero riguardare solo i servizi connessi alla prestazione di servizi di trasporto ferroviario.

(2)

Al fine di evitare oneri eccessivi per gli operatori degli impianti di servizio di importanza marginale, appare opportuno prevedere la possibilità per gli organismi di regolamentazione di esentare gli operatori degli impianti di servizio da tutte o da alcune delle disposizioni del presente regolamento, ad eccezione di talune disposizioni riguardanti l'obbligo di pubblicare una descrizione dell'impianto di servizio, nel caso in cui l'organismo di regolamentazione ritenga che l'impianto non rivesta importanza strategica per il funzionamento del mercato. L'organismo di regolamentazione dovrebbe anche essere autorizzato a concedere tali esenzioni nel caso in cui il pertinente mercato degli impianti di servizio sia caratterizzato dalla presenza di molteplici operatori che offrono servizi comparabili in concorrenza tra loro o nel caso in cui un organismo di regolamentazione ritenga che alcune disposizioni specifiche del presente regolamento potrebbero incidere negativamente sul funzionamento del mercato degli impianti di servizio. Ciò potrebbe avvenire ad esempio nel caso di un'impresa ferroviaria che presta servizi a un'altra impresa ferroviaria al fine di assistere quest'ultima in località remote nell'ambito di una collaborazione che si rende necessaria a causa dei costi economici che essa dovrebbe altrimenti sostenere.

Gli organismi di regolamentazione dovrebbero valutare le domande di esenzione singolarmente, caso per caso. Nel caso in cui, a seguito di un reclamo in merito all'accesso all'impianto di servizio o al servizio ferroviario in questione, giudichi che le circostanze sono mutate in misura tale che un'esenzione concessa in precedenza ha un'incidenza negativa sul mercato dei servizi di trasporto ferroviario, l'organismo di regolamentazione dovrebbe riesaminare un'esenzione e potrebbe revocarla.

Gli organismi di regolamentazione dovrebbero garantire l'applicazione coerente delle esenzioni in tutti gli Stati membri; dovrebbero elaborare principi comuni per l'applicazione delle disposizioni in materia di esenzioni entro la data di applicazione dell'articolo 2. Conformemente all'articolo 57, paragrafo 8, della direttiva 2012/34/UE, se necessario, la Commissione può adottare misure che stabiliscono tali principi.

Gli operatori degli impianti di servizio che sono stati esentati dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento restano soggetti a tutte le altre norme in materia di accesso agli impianti di servizio e di fruizione dei servizi ferroviari di cui alla direttiva 2012/34/UE.

(3)

Il regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti. Il presente regolamento, il quale definisce in dettaglio la procedura e i criteri che devono essere seguiti dagli operatori degli impianti di servizio e dai richiedenti, dovrebbe applicarsi anche alle infrastrutture portuali marittime e di navigazione interna collegate ad attività ferroviarie.

La direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) definisce gli obblighi dei soggetti responsabili della manutenzione. Il presente regolamento dovrebbe far salve le disposizioni di tale direttiva.

(4)

La trasparenza sulle condizioni di accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari e alle informazioni sui canoni costituisce il presupposto per consentire a tutti i richiedenti di accedere agli impianti di servizio e ai servizi prestati in tali impianti in maniera non discriminatoria. Le riduzioni occulte che sono negoziate individualmente con ciascun richiedente senza seguire gli stessi principi metterebbero a repentaglio il principio dell'accesso non discriminatorio agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari. Le informazioni sui principi dei regimi di riduzione contenute nella descrizione dell'impianto di servizio dovrebbero tuttavia tener conto delle esigenze di riservatezza commerciale.

(5)

La direttiva 2012/34/UE impone agli operatori degli impianti di servizio di garantire l'accesso a condizioni non discriminatorie agli impianti di servizio e ai servizi prestati in tali impianti. La direttiva si applica sia nel caso di servizi prestati in proprio sia nel caso di servizi prestati da un operatore di un impianto di servizio. Se necessario per correggere distorsioni di mercato o sviluppi indesiderati nel mercato, l'organismo di regolamentazione dovrebbe essere in grado di chiedere che l'operatore di un impianto di servizio apra l'impianto per la prestazione in proprio, a condizione che ciò sia giuridicamente e tecnicamente fattibile e non comprometta la sicurezza delle operazioni.

(6)

Se per accedere a un impianto di servizio è necessario passare attraverso una diramazione o un raccordo privati, l'operatore dell'impianto di servizio dovrebbe fornire informazioni in merito alla diramazione e al raccordo privati. Tali informazioni dovrebbero consentire al richiedente di sapere chi contattare per chiedere l'accesso a questa diramazione a norma dell'articolo 10 della direttiva 2012/34/UE.

(7)

I gestori dell'infrastruttura dovrebbero facilitare la raccolta di informazioni sugli impianti di servizio e ridurre gli oneri amministrativi gravanti sugli operatori degli impianti di servizio fornendo un modello in un sito facilmente accessibile come il loro portale web. Tale modello dovrebbe essere elaborato dal settore ferroviario e dagli organismi di regolamentazione, di concerto con gli operatori degli impianti di servizio. Gli operatori degli impianti di servizio sono tenuti a fornire tutte le informazioni pertinenti ai gestori dell'infrastruttura conformemente all'articolo 31, paragrafo 10, e all'allegato IV, punto 6, della direttiva 2012/34/UE. Il gestore dell'infrastruttura principale, al quale deve essere fornita la descrizione dell'impianto di servizio nel caso in cui il gestore dell'infrastruttura alla cui rete è collegato l'impianto in questione sia esentato dall'obbligo di pubblicare il prospetto informativo della rete, dovrebbe essere quello determinato dallo Stato membro ai fini della partecipazione alla rete di cui all'articolo 7 septies della direttiva 2012/34/UE.

(8)

Entità differenti possono essere incaricate di decidere in merito alle condizioni di accesso a un impianto di servizio, di assegnare capacità nell'impianto di servizio e di prestare servizi ferroviari nell'impianto. In questi casi, tutte le entità interessate devono essere considerate operatori di un impianto di servizio ai sensi della direttiva 2012/34/UE. Ognuna di esse inoltre dovrebbe soddisfare le prescrizioni del presente regolamento per la parte di cui è responsabile. Se un impianto è di proprietà, è amministrato ed è gestito da più entità, solo quelle effettivamente tenute a fornire le informazioni e a decidere sulle richieste di accesso all'impianto di servizio e di fruizione dei servizi ferroviari dovrebbero essere considerate operatori dell'impianto di servizio.

(9)

Secondo la prassi attuale, in molti casi chiedono accesso agli impianti di servizio richiedenti quali caricatori e spedizionieri. L'impresa ferroviaria designata dal richiedente tuttavia spesso non intrattiene una relazione contrattuale con l'operatore dell'impianto di servizio. È pertanto opportuno chiarire che non solo le imprese ferroviarie ma anche altri richiedenti dovrebbero avere il diritto di chiedere l'accesso agli impianti di servizio allecondizioni specificate nel presente regolamento, nel caso in cui il diritto nazionale preveda tale possibilità. Gli operatori di tali impianti di servizio dovrebbero essere vincolati dal presente regolamento, a prescindere dal fatto che intrattengano una relazione contrattuale con un'impresa ferroviaria o con un altro richiedente autorizzato a richiedere capacità negli impianti di servizio conformemente al diritto nazionale.

(10)

Le tracce ferroviarie e la capacità negli impianti di servizio sono spesso assegnate da entità differenti. È importante quindi che tali entità comunichino tra loro al fine di garantire la coerenza delle tracce ferroviarie previste e delle fasce orarie programmate negli impianti di servizio in modo da assicurare la circolazione efficiente e agevole dei treni. Lo stesso dovrebbe avvenire in quelle situazioni in cui un richiedente chiede servizi ferroviari in un impianto che sono prestati da fornitori differenti. Per i servizi non direttamente correlati alla capacità di infrastruttura, tale collaborazione non sarebbe necessaria.

(11)

Lo scambio di dati tra entità che ordinano servizi di trasporto, le imprese ferroviarie e gli scali in materia di tracciamento e rintracciamento e orario stimato di arrivo e di partenza dovrebbe contribuire a migliorare la qualità dei servizi e il rapporto costi-benefici nella catena logistica.

(12)

L'obbligo di rendere disponibili in tempo reale informazioni indicative sulla capacità disponibile dell'impianto di servizio su un portale Internet comune potrebbe essere soddisfatto fornendo informazioni dirette a precisare se l'impianto è pieno, ha una capacità residua limitata o ha una capacità residua sufficiente a soddisfare qualsiasi tipo di richiesta. Per servizi come quelli di manutenzione, per cui un veicolo deve essere escluso dal servizio per un lungo periodo, dette informazioni potrebbero non essere necessarie. La capacità operativa massima potrebbe essere inferiore a quella teorica massima. Ciò è dovuto al fatto che potrebbe rendersi necessario un adeguato tempo aggiuntivo per consentire servizi affidabili in situazioni quali l'arrivo in ritardo di un treno nell'impianto o in caso di disfunzioni operative. L'indicazione della capacità dovrebbe fare riferimento alla capacità operativa disponibile.

(13)

Gli operatori degli impianti di servizio non dovrebbero obbligare i richiedenti ad acquistare i servizi offerti in un impianto di cui questi ultimi non hanno bisogno. Tale principio non dovrebbe tuttavia comportare per il richiedente la possibilità di obbligare l'operatore di un impianto ad accettare la prestazione in proprio presso l'operatore se quest'ultimo offre il servizio in questione in modo conforme alla direttiva 2012/34/UE e al presente regolamento.

(14)

Se riceve una richiesta che contrasta con un'altra richiesta o una capacità già assegnata, l'operatore dell'impianto di servizio deve in primo luogo verificare se sia possibile soddisfare la nuova richiesta proponendo una fascia oraria differente, modificando quella assegnata nel caso in cui il richiedente interessato sia d'accordo, oppure adottando misure che consentano di accrescere la capacità dell'impianto. L'operatore non dovrebbe essere obbligato ad adottare misure come la modifica degli orari di apertura o misure che richiedano investimenti per accrescere la capacità dell'impianto. Tuttavia, qualora un richiedente garantisca la copertura dei costi di investimento o dei costi operativi supplementari, l'operatore di un impianto di servizio dovrebbe prendere in considerazione tale opzione.

(15)

Nel caso in cui la procedura di coordinamento non abbia consentito di conciliare richieste confliggenti, l'operatore di un impianto di servizio può applicare criteri di priorità per decidere tra richieste confliggenti. Tali criteri dovrebbero essere trasparenti e non discriminatori ed essere pubblicati nella descrizione dell'impianto di servizio, che è oggetto di riesame da parte dell'organismo di regolamentazione.

(16)

La nozione di alternativa valida comprende diversi elementi, tra cui in particolare le caratteristiche fisiche e tecniche, quali l'ubicazione di un impianto, l'accesso via strada, per ferrovia, per via navigabile o per mezzo di trasporti pubblici, lo scartamento del binario, la sua lunghezza e la sua elettrificazione, le caratteristiche operative, quali gli orari di apertura, la capacità all'interno e in prossimità dell'impianto, i requisiti di formazione dei conducenti, la portata e il tipo di servizi offerti, l'attrattiva e la competitività dei servizi di trasporto, quali il percorso, i collegamenti ad altri modi di trasporto e i tempi del trasporto, e aspetti economici quali l'incidenza sui costi operativi e la redditività dei servizi previsti.

(17)

La creazione di un impianto di servizio richiede investimenti significativi e il carattere di rete del sistema ferroviario implica che vi sono limitazioni circa il luogo in cui gli impianti possono essere costruiti; di conseguenza, molti impianti di servizio non possono essere facilmente riprodotti. Nel caso in cui le richieste di accesso a un impianto non abbiano potuto essere soddisfatte in seguito all'applicazione della procedura di coordinamento e l'impianto sia prossimo alla congestione, gli organismi di regolamentazione dovrebbero essere in grado di esigere che gli operatori degli impianti di servizio mettano in atto misure per ottimizzare l'utilizzo dell'impianto. L'operatore dell'impianto di servizio dovrebbe individuare misure adeguate a consentire il conseguimento di tale obiettivo. Tra queste potrebbero figurare, ad esempio, sanzioni pecuniarie a carico dei richiedenti che non si avvalgono dei diritti di accesso assegnati o la richiesta ai richiedenti di rinunciare ai diritti di accesso a un impianto di servizio o a servizi ferroviari se essi hanno ripetutamente e deliberatamente omesso di avvalersi di tali diritti o hanno causato turbative all'esercizio degli impianti di servizio o a danno di un altro richiedente.

(18)

Al fine di assicurare il miglior utilizzo possibile degli impianti esistenti, l'esercizio degli impianti che non sono utilizzati da almeno due anni dovrebbe essere offerto pubblicamente in locazione o in leasing quando un'impresa ferroviaria manifesta interesse per l'utilizzo di tale impianto sulla base di esigenze comprovate. Qualsiasi soggetto economico interessato a gestire tale impianto dovrebbe poter partecipare alle procedure di appalto e presentare un'offerta per aggiudicarsi l'esercizio dell'impianto. Una procedura di appalto non deve tuttavia essere avviata se è in corso un processo formale diretto a revocare la destinazione del sito a fini ferroviari e l'impianto è in fase di ristrutturazione per scopi diversi dall'uso come impianto di servizio.

(19)

Il presente regolamento stabilisce una serie di nuove norme per gli operatori degli impianti di servizio. Tali operatori hanno bisogno di tempo per adattare le attuali procedure interne in modo da garantire la piena osservanza di tutte le prescrizioni del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere applicato soltanto a decorrere dal 1o giugno 2019. Ciò significa che la descrizione dell'impianto di servizio richiesta ai sensi dell'articolo 4 o una connessione alle pertinenti informazioni dovranno essere preparate e incluse per la prima volta nel prospetto informativo della rete per l'orario di servizio che inizia nel dicembre 2020.

(20)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo spazio ferroviario unico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce in dettaglio la procedura e i criteri da seguire per accedere ai servizi che sono prestati negli impianti di servizio di cui all'allegato II, punti 2, 3 e 4, della direttiva 2012/34/UE.

Nei casi in cui si riferiscono ai richiedenti, le disposizioni del presente regolamento si intendono riferite alle imprese ferroviarie. Qualora la legislazione nazionale autorizzi richiedenti diversi dalle imprese ferroviarie a chiedere l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari, le pertinenti disposizioni del presente regolamento si applicano anche a tali richiedenti a norma del diritto nazionale.

Articolo 2

Esenzioni

1.   Gli operatori degli impianti di servizio di cui al paragrafo 2 possono chiedere di essere esentati dall'applicazione di tutte o di alcune delle disposizioni del presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera m), e dell'articolo 5.

Gli operatori degli impianti di servizio destinati ad essere utilizzati esclusivamente da operatori delle ferrovie storiche a fini di uso proprio possono chiedere di essere esentati dall'applicazione di tutte le disposizioni del presente regolamento.

Tali richieste sono presentate all'organismo di regolamentazione e devono essere debitamente giustificate.

2.   Gli organismi di regolamentazione possono decidere di esentare gli operatori degli impianti di servizio che gestiscono i seguenti impianti di servizio o prestano i seguenti servizi:

impianti di servizio o servizi che non rivestono importanza strategica per il funzionamento del mercato dei servizi di trasporto ferroviario, in particolare per quanto concerne il livello di utilizzo dell'impianto, il tipo e il volume di traffico potenzialmente interessato e il tipo di servizi offerti nell'impianto,

impianti di servizio che sono gestiti o servizi che sono prestati in un contesto di mercato concorrenziale caratterizzato dalla presenza di molteplici concorrenti che offrono servizi comparabili,

impianti di servizio o servizi qualora l'applicazione del presente regolamento potrebbe incidere negativamente sul funzionamento del mercato degli impianti di servizio.

3.   Gli organismi di regolamentazione pubblicano sul proprio sito web le decisioni di concessione di un'esenzione di cui al paragrafo 2 entro due settimane dall'adozione di tali decisioni.

4.   Se i criteri per la concessione di un'esenzione di cui al paragrafo 2 non sono più soddisfatti, l'organismo di regolamentazione revoca l'esenzione.

5.   Gli organismi di regolamentazione elaborano e pubblicano i principi comuni per l'adozione di decisioni ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 2.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)   «servizio di base»: un servizio prestato in uno degli impianti di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE;

2)   «servizio ferroviario»: un servizio di base, complementare o ausiliario di cui all'allegato II, punti 2, 3 e 4, della direttiva 2012/34/UE;

3)   «descrizione dell'impianto di servizio»: un documento che definisce in dettaglio le informazioni necessarie per accedere agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari;

4)   «capacità di un impianto di servizio»: le potenzialità di utilizzare un impianto di servizio e di prestare un servizio per un dato periodo di tempo, tenendo conto del tempo necessario per accedere all'impianto di servizio e per lasciarlo;

5)   «procedura di coordinamento»: una procedura con la quale l'operatore di un impianto di servizio e i richiedenti cercano di risolvere situazioni in cui le esigenze di accedere a un impianto di servizio o a servizi ferroviari riguardano la medesima capacità di un impianto di servizio e sono in conflitto;

6)   «impianti di servizio collegati»: gli impianti di servizio che sono adiacenti l'uno all'altro e richiedono il passaggio di uno per raggiungere l'altro;

7)   «ente controllante»: un ente o un'impresa che esercita direttamente o indirettamente il controllo su un operatore di un impianto di servizio e che è anche attivo e detiene una posizione dominante sui mercati dei servizi di trasporto ferroviario nazionali per i quali l'impianto è utilizzato o esercita direttamente o indirettamente il controllo su un operatore di un impianto di servizio e un'impresa ferroviaria che detengono una siffatta posizione;

8)   «prestazione in proprio di servizi»: una situazione in cui un'impresa ferroviaria presta essa stessa un servizio ferroviario sul sito di un operatore dell'impianto di servizio, a condizione che l'accesso all'impianto e l'utilizzo dello stesso da parte dell'impresa ferroviaria per la prestazione in proprio di servizi siano giuridicamente e tecnicamente fattibili e non compromettano la sicurezza delle operazioni e che l'operatore dell'impianto di servizio in questione offra tale possibilità;

9)   «riconversione»: un processo formale attraverso il quale lo scopo dell'impianto di servizio è modificato in un uso diverso da quello della prestazione di servizi ferroviari;

10)   «richiesta ad hoc»: una richiesta di accesso a un impianto di servizio o a un servizio ferroviario che si ricollega a una richiesta ad hoc concernente una singola traccia ferroviaria di cui all'articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE;

11)   «richiesta tardiva»: una richiesta di accesso a un impianto di servizio o a un servizio ferroviario presentata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle richieste stabilito dall'operatore dell'impianto in questione.

Articolo 4

Descrizione dell'impianto di servizio

1.   Gli operatori degli impianti di servizio elaborano una descrizione di questi per gli impianti di servizio e i servizi di cui sono responsabili.

2.   La descrizione dell'impianto di servizio comprende come minimo le seguenti informazioni, nella misura in cui ciò sia prescritto dal presente regolamento:

a)

l'elenco di tutti gli impianti in cui sono prestati servizi ferroviari, ivi comprese informazioni sulla loro ubicazione e sugli orari di apertura;

b)

i principali dati di contatto dell'operatore dell'impianto di servizio;

c)

una descrizione delle caratteristiche tecniche dell'impianto di servizio, quali raccordi o binari di manovra e smistamento, attrezzature tecniche per le operazioni di carico e scarico, per il lavaggio, per la manutenzione, e capacità di deposito disponibile; informazioni riguardanti le diramazioni o i raccordi privati che non fanno parte dell'infrastruttura ferroviaria, ma sono necessari per ottenere l'accesso agli impianti di servizio indispensabili per la prestazione di servizi di trasporto ferroviario;

d)

una descrizione di tutti i servizi ferroviari che sono prestati nell'impianto e della loro natura (di base, complementari o ausiliari);

e)

la possibilità di prestare in proprio servizi ferroviari e le relative condizioni;

f)

informazioni sulle procedure per richiedere l'accesso all'impianto di servizio o a servizi prestati nell'impianto o a entrambi, ivi compresi i termini per la presentazione delle richieste e i limiti di tempo per il trattamento di tali richieste;

g)

nel caso di impianti di servizio gestiti da più di un operatore o di servizi ferroviari prestati da più di un operatore, l'indicazione se devono essere presentate richieste distinte di accesso agli impianti e di detti servizi;

h)

informazioni circa il contenuto minimo e il formato di una richiesta di accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari, o un modello per tale richiesta;

i)

almeno nel caso di impianti di servizio e di servizi ferroviari rispettivamente gestiti o prestati dagli operatori sotto il controllo diretto o indiretto di un ente controllante, condizioni generali standard e contratti tipo di accesso;

j)

se del caso, informazioni sulle condizioni di utilizzo dei sistemi informatici dell'operatore, se i richiedenti sono tenuti a utilizzare tali sistemi, e norme relative alla tutela dei dati commerciali e sensibili;

k)

una descrizione della procedura di coordinamento e delle misure di regolamentazione di cui all'articolo 10 e dei criteri di priorità di cui all'articolo 11;

l)

informazioni sulle variazioni delle caratteristiche tecniche e sulle restrizioni temporanee di capacità dell'impianto di servizio che potrebbero avere un'incidenza rilevante sull'esercizio dell'impianto di servizio, compresi i lavori previsti;

m)

informazioni sui canoni per ottenere l'accesso agli impianti di servizio e sui canoni per la fruizione di ciascun servizio ferroviario in essi prestato;

n)

informazioni sui principi dei regimi delle riduzioni offerte ai richiedenti, nel rispetto delle esigenze di riservatezza commerciale.

Articolo 5

Pubblicazione della descrizione dell'impianto di servizio

1.   Gli operatori degli impianti di servizio mettono gratuitamente a disposizione del pubblico la descrizione dell'impianto di servizio, in uno dei seguenti modi:

a)

pubblicandola sul loro portale web o su un portale Internet comune e fornendo ai gestori dell'infrastruttura un link da inserire nel prospetto informativo della rete;

b)

fornendo ai gestori dell'infrastruttura le pertinenti informazioni pronte per la pubblicazione, da inserire nel prospetto informativo della rete.

Se il gestore dell'infrastruttura alla cui rete è collegato l'impianto è esentato dall'obbligo di pubblicare un prospetto informativo della rete conformemente all'articolo 2, paragrafo 3 o 4, della direttiva 2012/34/UE, l'operatore di un impianto di servizio fornisce al gestore dell'infrastruttura principale il pertinente link o le pertinenti informazioni pronte per la pubblicazione.

2.   I gestori dell'infrastruttura specificano nel prospetto informativo della rete o sul loro portale web il termine entro cui fornire informazioni o il link da pubblicare nel prospetto informativo della rete in vista della pubblicazione di questa entro la data di cui all'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE.

I gestori dell'infrastruttura forniscono un modello comune, messo a punto dal settore ferroviario in collaborazione con gli organi di regolamentazione entro il 30 giugno 2018, che gli operatori degli impianti di servizio possono utilizzare per presentare le informazioni. Se necessario il modello è oggetto di riesame ed è aggiornato.

3.   Gli operatori degli impianti di servizio aggiornano, se necessario, la descrizione dell'impianto di servizio. Essi informano in tempo utile i richiedenti che hanno già chiesto l'accesso o che si sono abbonati a uno o più servizi nell'impianto di servizio circa eventuali modifiche di rilievo della descrizione dell'impianto.

4.   Nel caso di impianti di servizio gestiti da più di un operatore o di servizi prestati nell'impianto da più di un fornitore, tali operatori o fornitori si coordinano tra loro al fine:

a)

di mettere a disposizione in un'unica sede le loro descrizioni dell'impianto di servizio; oppure

b)

di indicare nelle rispettive descrizioni dell'impianto di servizio tutti gli operatori dell'impianto di servizio cui spetta la responsabilità di decidere sulle richieste di accesso all'impianto o ai servizi ferroviari prestati nello stesso impianto di servizio.

Se tale coordinamento non ha successo, l'organismo di regolamentazione può adottare una decisione per designare uno degli operatori dell'impianto di servizio a ottemperare all'obbligo di cui al primo comma. Tutti i pertinenti costi sono suddivisi tra tutti gli operatori dell'impianto di servizio in questione.

5.   L'obbligo di cui al paragrafo 1 e all'articolo 4 è soddisfatto in modo proporzionato alle dimensioni, alle caratteristiche tecniche e all'importanza dell'impianto di servizio in questione.

Articolo 6

Informazioni supplementari

1.   L'organismo di regolamentazione può esigere che gli operatori degli impianti di servizio giustifichino il motivo per cui designano un servizio ferroviario come servizio di base, complementare o ausiliario.

2.   Su richiesta di un richiedente gli operatori degli impianti di servizio di cui all'allegato II, punto 2, lettere da a) a g), della direttiva 2012/34/UE forniscono informazioni indicative sulla capacità disponibile di un impianto di servizio.

3.   Ove tecnicamente possibile con uno sforzo economico ragionevole, gli operatori degli impianti di servizio rendono disponibili in tempo reale le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera l), servendosi di un portale Internet comune.

Articolo 7

Collaborazione in merito all'assegnazione della capacità dell'impianto di servizio e al suo utilizzo

1.   I richiedenti presentano le richieste di accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari nel rispetto delle scadenze fissate dagli operatori degli impianti di servizio. Se del caso, nel determinare tali scadenze al fine di evitare incongruenze, gli operatori degli impianti di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE tengono in debita considerazione il calendario e i criteri di priorità per la programmazione stabiliti dai gestori dell'infrastruttura.

2.   Gli operatori degli impianti di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE e i gestori dell'infrastruttura collaborano nell'intento di garantire, se necessario, la coerenza dell'assegnazione della capacità di infrastruttura e negli impianti di servizio. L'obbligo di collaborazione vale anche per gli operatori di impianti di servizio collegati. I richiedenti interessati possono partecipare a tale collaborazione su richiesta. I richiedenti possono inoltre chiedere la partecipazione alla collaborazione di entità competenti a concedere l'accesso a diramazioni o raccordi privati necessari per ottenere accesso agli impianti di servizio che sono indispensabili per la prestazione di servizi di trasporto ferroviario.

Se un richiedente chiede la prestazione dei servizi complementari o ausiliari di cui all'allegato II, punti 3 e 4, della direttiva 2012/34/UE offerti nell'impianto da uno o più operatori dell'impianto di servizio diversi da quello responsabile per la concessione dell'accesso all'impianto, il richiedente può chiedere la partecipazione alla collaborazione di tutti gli operatori degli impianti di servizio che prestano tali servizi.

Fintanto che non è completata la programmazione da parte del gestore dell'infrastruttura, le richieste di accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari non sono respinte con la giustificazione che la traccia ferroviaria richiesta non è ancora stata assegnata. Gli operatori degli impianti di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE e i gestori dell'infrastruttura interessati devono tuttavia assicurare la coerenza delle rispettive decisioni.

3.   Se del caso, gli operatori degli impianti di servizio, i gestori dell'infrastruttura e i richiedenti collaborano per garantire una efficiente circolazione dei treni da e verso gli impianti di servizio. Nel caso di treni che utilizzano scali merci, compresi quelli nei porti marittimi o di navigazione interna, tale collaborazione comprende lo scambio di informazioni in materia di tracciamento e rintracciamento dei treni e, se disponibile, di orario stimato di arrivo e di partenza in caso di ritardi e anomalie.

4.   Su richiesta dell'organismo di regolamentazione, gli operatori degli impianti di servizio dimostrano per iscritto di aver soddisfatto negli ultimi tre anni gli obblighi in materia di collaborazione ai sensi del presente articolo.

Articolo 8

Richieste di accesso agli impianti di servizio e di fruizione di servizi ferroviari

1.   Le richieste di accesso agli impianti di servizio e di fruizione di servizi ferroviari possono essere presentate da richiedenti.

2.   I richiedenti specificano nelle rispettive richieste l'impianto di servizio o i servizi ferroviari, o entrambi, per i quali hanno chiesto l'accesso. Gli operatori degli impianti di servizio non condizionano l'accesso all'impianto o la prestazione di un servizio ferroviario all'obbligo di acquistare altri servizi che non sono collegati al servizio richiesto.

3.   L'operatore di un impianto di servizio conferma senza indugio la ricezione di una richiesta. Se la richiesta non contiene tutte le informazioni previste conformemente alla descrizione dell'impianto di servizio e necessarie per prendere una decisione, l'operatore dell'impianto di servizio in questione ne informa il richiedente e fissa un termine ragionevole per la presentazione delle informazioni mancanti. Nel caso in cui dette informazioni non siano presentate entro tale termine, la richiesta può essere respinta.

Articolo 9

Risposta alle richieste

1.   Dopo aver ricevuto tutte le informazioni necessarie, l'operatore di un impianto di servizio dà risposta alle richieste di accesso agli impianti di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE e di prestazione di servizi in tali impianti entro i limiti di tempo ragionevoli stabiliti dall'organismo di regolamentazione conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE. Scadenze diverse possono essere fissate per impianti di servizio e/o servizi di tipo differente.

2.   Se l'operatore di un impianto di servizio ha dato risposta con un'offerta di accesso all'impianto di servizio, tale offerta rimane valida per un periodo di tempo ragionevole da lui specificato che tiene conto delle esigenze operative del richiedente.

3.   Gli organismi di regolamentazione fissano i termini per dare risposta alle richieste presentate dai richiedenti come stabilito all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE anteriormente alla pubblicazione del primo prospetto informativo della rete, fatte salve le disposizioni del presente regolamento di esecuzione al fine di garantire il rispetto dell'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE.

4.   Per le richieste ad hoc concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi di cui all'allegato II, punto 2, lettere da a) a d) e da f) a i), all'atto di stabilire i limiti di tempo conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE, gli organismi di regolamentazione tengono conto dei termini temporali di cui all'articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE. Nei casi in cui gli organismi di regolamentazione non hanno definito i limiti di tempo per tali richieste ad hoc, l'operatore di un impianto di servizio dà risposta alla richiesta entro i termini temporali di cui all'articolo 48, paragrafo 1, della direttiva.

Se l'operatore di un impianto di servizio ha definito una scadenza annuale per la presentazione delle richieste di accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari di cui all'allegato II, punto 2, lettere da a) a d) e da f) a i), i limiti di tempo per dare risposta alle richieste tardive definiti dall'organismo di regolamentazione tengono conto dei termini temporali applicati dai gestori dell'infrastruttura per il trattamento di tali richieste.

Per gli impianti di servizio e i servizi ferroviari di cui all'allegato II, punto 2, lettera e), il limite di tempo inizia non appena è stata valutata la compatibilità tecnica del materiale rotabile con tali impianti e le attrezzature, e il richiedente ne è stato informato.

5.   Gli operatori degli impianti di servizio che prestano i servizi complementari o ausiliari di cui all'allegato II, punti 3 e 4, della direttiva 2012/34/UE danno risposta alle richieste di tali servizi entro il limite di tempo fissato dall'organismo di regolamentazione o, se tale termine non è stato fissato, entro un limite di tempo ragionevole. Nel caso in cui un richiedente presenti richieste ad hoc di vari servizi ferroviari prestati in un unico impianto di servizio precisando che è utile solo la loro assegnazione simultanea, tutti gli operatori dell'impianto di servizio in questione, compresi coloro che prestano i servizi complementari o ausiliari di cui all'allegato II, punti 3 e 4, danno risposta a tali richieste entro il limite di tempo ragionevole di cui al paragrafo 4.

Per i servizi ferroviari di cui all'allegato II, punto 4, lettera e), il limite di tempo inizia non appena è stata valutata la compatibilità tecnica del materiale rotabile con gli impianti e le attrezzature, e il richiedente ne è stato informato.

6.   Con l'accordo del richiedente interessato, i limiti di tempo di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 possono essere prorogati.

7.   I diritti di accesso all'infrastruttura ferroviaria e ai servizi ferroviari non sono trasferiti ad altri richiedenti.

8.   Se non intende avvalersi di un diritto di accesso a un impianto di servizio o a un servizio ferroviario concesso dall'operatore dell'impianto di servizio, un richiedente ne informa senza indugio l'operatore interessato.

Articolo 10

Procedura di coordinamento

1.   Se riceve una richiesta di accesso all'impianto di servizio o di prestazione di un servizio che è in conflitto con un'altra richiesta o riguarda la capacità di un impianto di servizio già assegnata, l'operatore di un impianto di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE si adopera, attraverso la discussione e il coordinamento con i richiedenti in questione, per conciliare al massimo tutte le richieste. Tale coordinamento coinvolge anche coloro che prestano i servizi complementari o ausiliari di cui all'allegato II, punti 3 e 4, della direttiva 2012/34/UE nel caso in cui tali servizi siano offerti nell'impianto e richiesti da un richiedente. Qualsiasi modifica dei diritti di accesso già concessi è subordinata all'accordo del richiedente in questione.

2.   Gli operatori degli impianti di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE non respingono le richieste di accesso al loro impianto di servizio e di prestazione di un servizio, né indicano al richiedente alternative valide, quando la capacità che soddisfa le esigenze del richiedente è disponibile nel loro impianto di servizio o si prevede che essa divenga disponibile durante o in seguito all'applicazione della procedura di coordinamento.

3.   Gli operatori degli impianti di servizio prendono in considerazione diverse opzioni che consentano loro di soddisfare richieste confliggenti di accesso all'impianto di servizio o di prestazione di servizi nell'impianto di servizio. Tali opzioni, ove necessario, includono misure volte a massimizzare la capacità disponibile nell'impianto, nella misura in cui non rendono necessari ulteriori investimenti in termini di risorse o impianti. Tali misure possono comprendere:

la proposta di orari alternativi,

la modifica degli orari di apertura o dei turni, ove possibile,

la concessione dell'accesso all'impianto per la prestazione in proprio di servizi.

4.   I richiedenti e gli operatori degli impianti di servizio possono chiedere congiuntamente all'organismo di regolamentazione di partecipare in qualità di osservatore alla procedura di coordinamento.

5.   Nei casi in cui una richiesta di accesso a un impianto di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE non ha potuto essere soddisfatta in seguito all'applicazione della procedura di coordinamento e l'impianto di servizio è prossimo alla congestione, l'organismo di regolamentazione può chiedere all'operatore dell'impianto di servizio di adottare misure volte a soddisfare ulteriori richieste di accesso al suo impianto. Tali misure sono trasparenti e non discriminatorie.

Articolo 11

Criteri di priorità

Gli operatori dell'impianto di servizio possono stabilire criteri di priorità per l'assegnazione di capacità nel caso di richieste confliggenti di accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari, quando tali richieste non possono essere soddisfatte in seguito all'applicazione della procedura di coordinamento.

Tali criteri di priorità sono non discriminatori e sono basati su criteri oggettivi e pubblicati nella descrizione dell'impianto di servizio conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera k). Essi tengono in considerazione l'obiettivo dell'impianto, le finalità e la natura dei servizi di trasporto ferroviario in questione e l'obiettivo di garantire un utilizzo efficiente della capacità disponibile.

I criteri di priorità possono tenere conto anche dei seguenti aspetti:

contratti esistenti,

l'intenzione e l'abilità di utilizzare la capacità richiesta, compresi l'eventuale mancato utilizzo in precedenza, in tutto o in parte, della capacità assegnata e i motivi di tale mancato utilizzo,

tracce ferroviarie già assegnate in relazione ai servizi richiesti,

criteri di priorità per l'assegnazione delle tracce ferroviarie,

presentazione tempestiva delle richieste.

Articolo 12

Alternative valide

1.   Nei casi in cui una richiesta di accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari non può essere soddisfatta in seguito all'applicazione della procedura di coordinamento, l'operatore di un impianto di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE informa senza indugio il richiedente in questione e, su sua richiesta, l'organismo di regolamentazione. Gli Stati membri possono stabilire che l'organismo di regolamentazione sia informato anche in assenza di una siffatta richiesta.

2.   Nel caso in cui una richiesta non possa essere soddisfatta, l'operatore di un impianto di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE e il richiedente valutano congiuntamente se esistano alternative valide che consentano di effettuare il servizio di trasporto merci o passeggeri in questione sullo stesso percorso, o su percorsi alternativi, a condizioni economicamente accettabili. Il richiedente non è tenuto a rivelare la sua strategia commerciale.

3.   Ai fini del paragrafo 2 l'operatore dell'impianto di servizio indica possibili alternative, anche, se del caso, in altri Stati membri, sulla base di altre descrizioni dell'impianto di servizio, di informazioni pubblicate su un portale Internet comune conformemente all'articolo 5 e di informazioni fornite dal richiedente. Nel proporre possibili alternative, sono presi in considerazione almeno i seguenti criteri nella misura in cui possono essere valutati dall'operatore dell'impianto di servizio:

sostituibilità delle caratteristiche operative dell'impianto di servizio alternativo,

sostituibilità delle caratteristiche fisiche e tecniche dell'impianto di servizio alternativo,

evidente impatto sull'attrattiva e sulla competitività del servizio di trasporto ferroviario previsto dal richiedente,

costo addizionale stimato per il richiedente.

L'operatore di un impianto di servizio rispetta la riservatezza commerciale delle informazioni fornite dal richiedente.

4.   Nel caso in cui le informazioni sulla capacità dell'alternativa proposta non siano pubblicamente disponibili, il richiedente procede alla loro verifica.

Il richiedente valuta se l'utilizzo dell'alternativa proposta gli consentirebbe l'esercizio del previsto servizio di trasporto a condizioni economicamente accettabili. Egli informa l'operatore dell'impianto di servizio dell'esito della sua valutazione entro un termine concordato congiuntamente.

5.   Il richiedente può chiedere all'operatore di un impianto di servizio di non indicare alternative valide e di non procedere alla valutazione congiunta.

Articolo 13

Rifiuto di accesso

1.   Se l'operatore di un impianto di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE e il richiedente concludono che non esiste alcuna alternativa valida e se non è possibile soddisfare la richiesta di accesso all'impianto o di prestazione di un servizio nell'impianto in seguito all'applicazione della procedura di coordinamento, l'operatore di un impianto di servizio può respingere la richiesta.

Se l'operatore dell'impianto di servizio e il richiedente non riescono ad accordarsi su una alternativa valida, l'operatore dell'impianto di servizio può respingere la richiesta indicando le alternative che ritiene valide.

Il richiedente può presentare un reclamo all'organismo di regolamentazione a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2012/34/UE.

2.   Se l'operatore dell'impianto di servizio e il richiedente hanno individuato congiuntamente alternative valide, l'operatore dell'impianto di servizio può respingere la richiesta.

3.   Gli operatori di un impianto di servizio di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE comunicano per iscritto al richiedente il motivo per cui la richiesta non ha potuto essere soddisfatta in seguito all'applicazione della procedura di coordinamento e il motivo per cui, sulla base delle informazioni disponibili, essi ritengono che qualsiasi proposta alternativa soddisfi le esigenze del richiedente e sia valida.

4.   Un operatore di un impianto di servizio che respinge una richiesta è tenuto a illustrare all'organismo di regolamentazione e al richiedente, su loro richiesta, i motivi del rigetto, compresi le alternative esaminate e l'esito della procedura di coordinamento.

5.   Nei casi di cui all'articolo 12, paragrafo 5, l'operatore di un impianto di servizio può respingere la richiesta senza ottemperare alle prescrizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

6.   Nel caso in cui più volte il richiedente non abbia pagato i diritti di accesso già concessi e utilizzati, l'operatore di un impianto di servizio può chiedere garanzie finanziarie a tutela delle sue legittime aspettative circa i futuri introiti e l'utilizzo dell'impianto. Le informazioni su tali garanzie sono pubblicate nella descrizione dell'impianto di servizio.

Articolo 14

Reclami

Nel caso in cui il richiedente presenti un reclamo all'organismo di regolamentazione a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2012/34/UE, detto organismo di regolamentazione, nel valutare l'impatto di qualsiasi decisione possa adottare per concedere una parte adeguata della capacità al richiedente, prende in considerazione almeno i seguenti elementi, se pertinenti:

obblighi contrattuali e sostenibilità dei modelli di business degli altri utenti dell'impianto di servizio interessato,

volume totale della capacità dell'impianto di servizio già assegnata ad altri utenti interessati,

investimenti realizzati nell'impianto da parte di altri utenti interessati,

disponibilità di alternative valide per soddisfare le esigenze degli altri utenti interessati, ivi comprese le alternative in altri Stati membri nel caso di servizi ferroviari internazionali,

sostenibilità del modello di business dell'operatore dell'impianto di servizio,

diritti di accesso alle infrastrutture di collegamento.

Articolo 15

Impianti non utilizzati

1.   Gli impianti di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE che non sono utilizzati da almeno due anni consecutivi sono oggetto di manifestazione di interesse e locazione o leasing. Informazioni sugli impianti non utilizzati sono pubblicate conformemente all'articolo 5.

2.   Il periodo di due anni di cui al paragrafo 1 inizia a decorrere dal giorno successivo al giorno in cui un servizio ferroviario è stato prestato per l'ultima volta nell'impianto di servizio in questione.

3.   Un richiedente interessato a utilizzare un impianto di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE che non è utilizzato da almeno due anni consecutivi manifesta il proprio interesse per iscritto all'operatore dell'impianto in questione e informa il relativo organismo di regolamentazione. In detta manifestazione di interesse sono comprovate le esigenze dell'impresa ferroviaria in questione. L'operatore dell'impianto di servizio può decidere di riprendere l'attività in modo tale da soddisfare le comprovate esigenze dell'impresa ferroviaria.

4.   Se il proprietario di un impianto di servizio non gestisce detto impianto, l'operatore dell'impianto informa il proprietario della manifestazione di interesse entro 10 giorni dal suo ricevimento. Il proprietario dell'impianto rende pubblico che l'impianto è, in tutto o in parte, disponibile per la locazione o il leasing a meno che l'operatore dell'impianto di servizio abbia deciso di riprendere l'attività dopo la manifestazione d'interesse.

5.   Prima che si proceda a tale pubblicazione, il proprietario dell'impianto di servizio può autorizzare l'operatore dell'impianto di servizio a presentare le sue osservazioni in merito a tale pubblicazione entro quattro settimane. L'operatore può opporsi a tale pubblicazione presentando i documenti attestanti che è in corso un processo di riconversione, avviato prima della manifestazione di interesse.

6.   L'organismo di regolamentazione è informato del processo di riconversione dal proprietario e può chiedere all'operatore documenti al fine di valutarne la plausibilità.

Se la valutazione non è soddisfacente, l'organismo di regolamentazione richiede la pubblicazione dell'esercizio, in tutto o in parte, dell'impianto in locazione o in leasing.

7.   Fatte salve le norme applicabili in materia di appalti pubblici, il proprietario di un impianto di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE pubblica sul suo portale web un avviso in merito alla locazione o al leasing dell'impianto di servizio in questione e ne informa l'organismo di regolamentazione e il gestore dell'infrastruttura alla cui rete è collegato l'impianto. La pubblicazione comprende tutte le informazioni necessarie a permettere alle imprese interessate di presentare un'offerta per aggiudicarsi l'esercizio, in tutto o in parte, dell'impianto. Queste informazioni comprendono in particolare:

a)

i dettagli della procedura di selezione, che deve essere trasparente e non discriminatoria e tenere conto dell'obiettivo di garantire un effettivo utilizzo ottimale della capacità dell'impianto;

b)

i criteri di selezione;

c)

le principali caratteristiche delle attrezzature tecniche dell'impianto di servizio;

d)

l'indirizzo e il termine ultimo per la presentazione delle offerte che deve essere successivo di almeno 30 giorni alla data di pubblicazione dell'avviso.

8.   Il gestore dell'infrastruttura in questione pubblica inoltre sul suo portale web le informazioni di cui al paragrafo 7.

9.   Fatte salve le norme applicabili in materia di appalti pubblici, il proprietario di un impianto di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE seleziona l'aggiudicatario e presenta senza indugio un'offerta ragionevole.

10.   Gli Stati membri possono applicare le procedure previste per il controllo normativo delle attività di disattivazione degli impianti di servizio. In questo caso l'organismo di regolamentazione può concedere esenzioni dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 16

Riesame

Entro il 1o giugno 2024, la Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento e, in base all'esito di tale valutazione, procede, se necessario, al suo riesame.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2019.

Tuttavia, l'articolo 2 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32.

(2)  Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti (GU L 57 del 3.3.2017, pag. 1).

(3)  Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).


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