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Document 62013CJ0085
Commissione / Italia
Commissione / Italia
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 10 aprile 2014 – Commissione / Italia
(Causa C‑85/13)
«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/271/CEE — Trattamento delle acque reflue urbane — Articoli da 3 a 5 e 10 — Allegato I, sezioni A e B»
Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE; direttiva del Consiglio 91/271, artt. 3, 4, 5 e 10) (v. punto 31)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Omessa adozione o comunicazione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi agli articoli 3, 4, 5 e 10 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), come modificata dal regolamento (CE) 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 (GU L 311, pag. 1).
Dispositivo
1) |
La Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per garantire che:
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 3 e/o dell’articolo 4 e/o dell’articolo 5 nonché dell’articolo 10 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008. |
2) |
La Repubblica italiana è condannata alle spese. |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 10 aprile 2014 – Commissione / Italia
(Causa C‑85/13)
«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/271/CEE — Trattamento delle acque reflue urbane — Articoli da 3 a 5 e 10 — Allegato I, sezioni A e B»
Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE; direttiva del Consiglio 91/271, artt. 3, 4, 5 e 10) (v. punto 31)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Omessa adozione o comunicazione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi agli articoli 3, 4, 5 e 10 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), come modificata dal regolamento (CE) 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 (GU L 311, pag. 1).
Dispositivo
1) |
La Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per garantire che:
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 3 e/o dell’articolo 4 e/o dell’articolo 5 nonché dell’articolo 10 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008. |
2) |
La Repubblica italiana è condannata alle spese. |