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Document 62022TJ0244

    Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 26 luglio 2023.
    Viktor Pavlovych Pshonka contro Consiglio dell'Unione europea.
    Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nominativo del ricorrente nell’elenco – Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.
    Causa T-244/22.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2023:425

     Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 26 luglio 2023 –
    Pshonka/Consiglio

    (causa T‑244/22) ( 1 )

    «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nominativo del ricorrente nell’elenco – Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva»

    1. 

    Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone coinvolte nella distrazione di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati – Portata del controllo

    [Art. 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 48; decisione del Consiglio 2014/119/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/376; regolamenti del Consiglio n. 208/2014 e 2022/375]

    (v. punti 62, 63)

    2. 

    Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento in base a un procedimento giudiziario condotto dalle autorità di uno Stato terzo in materia di distrazione di fondi pubblici o di abuso di potere da parte del titolare di un incarico pubblico – Ammissibilità – Presupposto – Decisione nazionale adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di verifica incombente al Consiglio – Obbligo di motivazione – Portata – Stato terzo che ha aderito alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Irrilevanza – Obiettivo delle misure restrittive di consolidare lo Stato di diritto e i diritti dell’uomo

    [Art. 21, § 2, b), TUE; decisione del Consiglio 2014/119/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/376, considerando 2; regolamenti del Consiglio n. 208/2014 e 2022/375]

    (v. punti 64‑70)

    3. 

    Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento in base a un procedimento giudiziario condotto dalle autorità di uno Stato terzo in materia di distrazione di fondi pubblici o di abuso di potere da parte del titolare di un incarico pubblico – Presupposti – Decisione nazionale adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo in capo all’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addotti a carico delle persone o delle entità interessate – Obbligo incombente al Consiglio di verifica del rispetto di tali diritti – Violazione

    [Decisione del Consiglio 2014/119 (PESC), come modificata dalla decisione (PESC) 2022/376; regolamenti del Consiglio n. 208/2014 e 2022/375]

    (v. punti 75, 77‑81, 83‑86, 88‑92, 113)

    4. 

    Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento sulla base di una decisione nazionale di congelamento dei capitali adottata da un’autorità di uno Stato terzo – Ammissibilità – Presupposto – Decisione nazionale adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di verifica incombente al Consiglio – Prova della verifica – Onere della prova

    [Decisione del Consiglio 2014/119/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/376, considerando 2; regolamenti del Consiglio n. 208/2014 e 2022/375]

    (v. punti 93‑96, 112)

    5. 

    Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Osservanza di un termine ragionevole – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Procedimento giudiziario in un paese terzo assunto a fondamento della decisione di adozione di misure restrittive – Obbligo di verifica del Consiglio – Portata

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2, e 52, § 3)

    (v. punti 97‑110)

    Dispositivo

    1) 

    La decisione (PESC) 2022/376 del Consiglio, del 3 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/375 del Consiglio del 3 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui il nominativo del sig. Viktor Pavlovych Pshonka è stato mantenuto nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applicano dette misure restrittive.

    2) 

    Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.


    ( 1 ) GU C 244 del 27.6.2022.

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