Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0852

Valutazione degli investimenti ecosostenibili

Valutazione degli investimenti ecosostenibili

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2020/852 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento mira a informare gli investitori in merito all’ecosostenibilità di un’attività economica, definendo criteri comuni a livello di Unione europea (Unione).
  • Modifica il regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore finanziario.

PUNTI CHIAVE

Piano d’azione sulla crescita sostenibile

Questo regolamento «tassonomico» sulla sostenibilità degli investimenti finanziari è una delle numerose misure studiate per contribuire al raggiungimento dei tre obiettivi del piano d’azione, che sono:

  • riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili al fine di realizzare una crescita sostenibile e inclusiva;
  • gestire i rischi finanziari derivati dai cambiamenti climatici, l’esaurimento delle risorse, il degrado ambientale e le questioni sociali;
  • promuovere la trasparenza e la visione a lungo termine nelle attività economico-finanziarie.

Criteri

Il regolamento stabilisce i seguenti criteri che devono essere applicati dall’Unione e dagli Stati membri per decidere se un’attività economica è ecosostenibile.

  • Contribuisce in modo sostanziale a uno o più degli obiettivi ambientali stabiliti nel regolamento.
  • Evita di nuocere significativamente a qualsiasi obiettivo ambientale contenuto nel regolamento.
  • Viene svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia definite nel regolamento.
  • È conforme ai criteri di vaglio tecnico stabiliti dalla Commissione europea in conformità con il regolamento.

Obiettivi ambientali

Ai fini del presente regolamento, gli obiettivi ambientali sono:

Il regolamento stabilisce i passi che un’attività economica deve compiere per dare un contributo sostanziale o per non danneggiare in modo significativo nessuno di questi obiettivi.

Elenco delle attività

Il regolamento prevede che la Commissione stabilisca un elenco di attività ecosostenibili definendo criteri di vaglio tecnico per ciascun obiettivo ambientale. Tali criteri vengono stabiliti per mezzo di atti delegati.

  • L’atto delegato relativo agli aspetti climatici [regolamento delegato (UE) 2021/2139] include criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi. È entrato in vigore il 1° gennaio 2022. Il regolamento delegato (UE) 2023/2485 modifica l’atto delegato relativo agli aspetti climatici fissando i criteri di vaglio tecnico supplementari che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che talune attività economiche contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arrecano un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale. È entrato in vigore il 1o gennaio 2024.
  • L’atto delegato sull’informativa [regolamento delegato (UE) 2021/2178] integra l’articolo 8 del regolamento sulla tassonomia. Esso specifica il contenuto, la metodologia e la presentazione delle informazioni da comunicare alle imprese finanziarie e non in merito alla percentuale di attività economiche sostenibili a livello ambientale nei loro investimenti, business o attività di finanziamento. È entrato in vigore il 1° gennaio 2022.
  • L’atto delegato complementare «Clima» [regolamento delegato (UE) 2022/1214] modifica i regolamenti delegati (UE) 2021/2139 e (UE) 2021/2178, tra cui, a condizioni rigorose, specifiche attività nel campo dell’energia nucleare e del gas elencate tra le attività economiche coperte dalla tassonomia dell’Unione. I criteri per le specifiche attività relative al gas e all’energia nucleare sono in linea con gli obiettivi climatici e ambientali dell’Unione europea e contribuiranno ad accelerare il passaggio dai combustibili fossili solidi o liquidi, tra cui il carbone, a un futuro climaticamente neutro. È entrato in vigore a gennaio del 2023.
  • L’atto delegato sull’ambiente [regolamento delegato (UE) 2023/2486] fissa i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale. Inoltre, modifica l’atto delegato sull’informativa (si veda sopra) per quanto riguarda specifiche comunicazioni pubbliche in relazione a tali attività economiche. È entrato in vigore il 1o gennaio 2024.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) 2020/852 è in vigore dal 12 luglio 2020.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento delegato (UE) 2023/2485, del 27 giugno 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 fissando i criteri di vaglio tecnico supplementari che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che talune attività economiche contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arrecano un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU L 2023/2485 del 21.11.2023).

Regolamento delegato (UE) 2023/2486, del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche (GU L 2023/2486 del 21.11.2023).

Regolamento delegato (UE) 2023/2772, del 31 luglio 2023, che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità (GU L 2023/2772 del 22.12.2023).

Le successive modifiche al Regolamento (UE) 2023/2772 sono state integrate nel documento di base. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Strategia per il finanziamento della transizione verso l’economia circolare [COM(2021) 390 final del 16.1.2018].

Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU L 442 del 9.12.2021, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all’articolo 19 bis o all’articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (GU L 443 del 10.12.2021, pag. 9).

Si veda la versione consolidata.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Piano d’azione: finanziare la crescita sostenibile [COM(2018) 97 final del 8.3.2018].

Comunicazione della Commissione — Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: integrazione concernente la comunicazione di informazioni relative al clima (GU C 20.6.2019, pag. 1).

Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2019/2089 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento dell’Unione di transizione climatica, gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi e le comunicazioni relative alla sostenibilità per gli indici di riferimento (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 17).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Il Green Deal europeo [COM(2019) 640 final dell’11.12.2019].

Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 28.07.2024

In alto