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Document 32013L0032

Procedure di asilo dell’Unione europea (fino al 2026)

Procedure di asilo dell’Unione europea (fino al 2026)

SINTESI DI:

Direttiva 2013/32/UE: procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • La direttiva 2013/32/UE abroga la direttiva 2005/85/CE sugli standard minimi delle procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato nell’Unione europea (Unione).
  • Stabilisce procedure comuni per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale (lo status di rifugiato e la protezione data alle persone non rifugiate ma che sarebbero in serio pericolo se ritornassero nel loro paese d’origine).
  • Intende garantire che le procedure di protezione internazionale:
    • siano più rapide ed efficienti;
    • siano più giuste per i richiedenti;
    • rispettino standard unionali per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale.

PUNTI CHIAVE

Chi riguarda?

La direttiva riguarda tutte le richieste di protezione internazionale presentate negli Stati membri dell’Unione (ad eccezione di Danimarca, Irlanda e Regno Unito*) o ai loro confini, nelle acque territoriali o in aree di transito.

Come?

  • La direttiva stabilisce norme più chiare sulle modalità di richiesta di protezione internazionale, in modo che le decisioni relative alle richieste vengano prese in maniera più veloce ed efficiente di prima. Devono essere previste condizioni speciali, soprattutto alle frontiere, per aiutare le persone nella richiesta. Di norma, il processo di richiesta iniziale (esclusi gli appelli) non deve durare più di sei mesi. I responsabili delle decisioni devono essere formati in maniera specifica relativamente al processo e ai richiedenti devono essere date garanzie procedurali.
  • In circostanze ben definite, quando la richiesta potrebbe essere infondata o in caso di serie preoccupazioni per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico, possono essere applicate procedure speciali, fra cui un processo più rapido o l’analisi delle richieste alla frontiera.

Garanzie di base

  • Gli Stati membri devono garantire che:
    • le richieste dei richiedenti siano esaminate individualmente, in maniera obiettiva e imparziale;
    • i richiedenti siano informati, in una lingua che comprendono, del processo seguito, dei loro diritti e della decisione presa. Deve essere affiancato loro un interprete per aiutarli durante il procedimento, se necessario;
    • sia garantita ai richiedenti la consulenza di un legale, a loro spese;
    • i richiedenti abbiano diritto a un appello effettivo davanti a una corte o a un tribunale e ricevano assistenza legale gratuita durante l’appello.
  • Gli Stati membri non possono tenere in custodia una persona per la sola ragione di essere un/a richiedente asilo. Nel caso in cui un richiedente sia tenuto in custodia, le norme dell’Unione devono essere applicate come descritto nella direttiva rivista sulle norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (direttiva sulle condizioni di accoglienza).

Procedura di esame

Prima della decisione definitiva da parte dell’autorità competente, i richiedenti hanno diritto a un colloquio personale durante il quale dovrebbero avere l’opportunità di provare le ragioni della loro richiesta. La persona che conduce il colloquio deve essere competente per tenere in considerazione le circostanze personali del richiedente e le circostanze generali della situazione. Gli Stati membri devono garantire che le informazioni relative alle singole richieste restino riservate.

Garanzie specifiche per persone vulnerabili

  • Alle persone con bisogni procedurali speciali, ad esempio dovuti a età, disabilità, malattia o orientamento sessuale, oppure causati da un trauma o per qualsiasi altra ragione, deve essere garantito il sostegno opportuno, fra cui tempo sufficiente, per aiutarle nel loro processo di richiesta.
  • Esistono requisiti specifici per i minori non accompagnati, fra cui l’obbligo di nominare un rappresentante qualificato. Più in generale, dovrebbero essere tenuti in considerazione gli interessi fondamentali di tutti i minori nell’applicazione della direttiva.

Prevenire richieste ripetute

Gli Stati membri dispongono di nuove modalità per gestire richieste ripetute presentate dalla stessa persona. Le persone che non necessitano di protezione non possono più evitare il rimpatrio attraverso la ripetuta presentazione di nuove richieste.

Abrogazione

La direttiva 2013/32/UE è abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2024/1348 (si veda la sintesi) a partire dal .

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il , a eccezione di alcuni aspetti dell’articolo 31, relativo alla procedura d’esame, che doveva essere recepito entro il .

La direttiva 2013/32/UE ha rivisto e sostituito la direttiva 2005/85/CE.

CONTESTO

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa a procedure comuni per la concessione e la revoca della protezione internazionale (rifusione) (GU L 180 del , pag. 60).

* Dal 1o febbraio 2020 il Regno Unito si è ritirato dall’Unione europea ed è diventato un paese terzo (paese extra Unione).

ultimo aggiornamento:

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