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Document 32016R0052
Livelli massimi di radioattività nei prodotti alimentari
Livelli massimi di radioattività nei prodotti alimentari
SINTESI DI:
QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?
Il regolamento fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica.
Abroga i regolamenti (Euratom) n. 3954/87, (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione. Eventuali riferimenti agli atti abrogati vanno letti come riferimenti al presente regolamento.
PUNTI CHIAVE
Ambito di applicazione
Il regolamento disciplina i livelli massimi ammissibili per i prodotti alimentari, i prodotti alimentari secondari* e agli alimenti per animali.
Livelli massimi di contaminazione ammissibili
Comitato
La Commissione è assistita in materia dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito a norma del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare.
Relazioni
La Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che illustri le misure adottate, nel caso di un incidente o di un’emergenza che possa causare o abbia causato una contaminazione radioattiva significativa dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali.
DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?
È in vigore dal 9 febbraio 2016.
CONTESTO
TERMINI CHIAVE
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione (GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
Successive modifiche al regolamento (UE) 2017/625 sono state integrate nel testo originario. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 19.05.2020