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Document 32012R1215

Competenza giurisdizionale dei tribunali nei casi giudiziari che riguardano diversi paesi dell’Unione europea

Competenza giurisdizionale dei tribunali nei casi giudiziari che riguardano diversi paesi dell’Unione europea

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 1215/2012: competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

SINTESI

CHE COSA FA IL REGOLAMENTO?

Aggiorna una precedente legge UE sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (nota come regolamento«Bruxelles I»). Mira a rendere più semplice e veloce la circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale all'interno dell'UE, in linea con il principio del riconoscimento reciproco e gli orientamenti impartiti dal programma di Stoccolma.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento si applica in materia civile e commerciale. Non si applica, invece, al diritto di famiglia, ai fallimenti, alle questioni in materia di successione e ad altre materie specifiche elencate nel regolamento, quali la sicurezza sociale e l’arbitrato.

Ai sensi della nuova legge, è stata abolita la procedura nota come d'exequatur nel regolamento «Bruxelles I». Ciò significa che una decisione resa in un paese dell'UE sarà riconosciuta negli altri paesi dell'UE senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento specifico. Se viene riconosciuta come esecutiva nel paese d'origine, sarà esecutiva negli altri paesi dell’UE senza che sia necessaria alcuna dichiarazione di esecutività .

La parte contro cui si richiede l'esecuzione deve esserne informata per mezzo di un «certificato riguardante una decisione in materia civile e commerciale». Tale certificato viene redatto su richiesta di una delle parti interessate (se ne riporta un modello nel regolamento). Il certificato deve essere corredato dalla decisione (qualora essa non sia già stata notificata). Deve infine essere notificato all'interessato entro un termine ragionevole precedente all’esecuzione della decisione.

In determinati casi, la persona contro cui si richiede l'esecuzione può richiedere il rifiuto del riconoscimento o dell'esecuzione della decisione. Ciò può avvenire qualora ritenga che sussistano motivi di rifiuto specificati nel regolamento (ad esempio, qualora il riconoscimento di una decisione sia manifestamente contrario all’ordine pubblico). I paesi dell’UE devono notificare alla Commissione gli organi giurisdizionali competenti ai quali presentare la richiesta.

Norme comuni in materia di competenza giurisdizionale

Deve esistere un collegamento tra procedimenti che rientrano nell'ambito di competenza di questa legge ed il territorio dei paesi dell'UE. Le norme comuni in materia di competenza giurisdizionale devono, in linea di principio, essere applicate quando il convenuto è domiciliato in un paese dell’UE. Un convenuto non domiciliato in un paese dell’UE (ossia la cui dimora permanente non si trovi in un paese dell’UE) deve essere soggetto alle norme nazionali in materia di competenza giurisdizionale vigenti nel territorio del paese del giudice adito (il foro dove è stato avviato il procedimento).

Tuttavia, alcune norme in materia di competenza giurisdizionale si applicano indipendentemente dal domicilio del convenuto, al fine di:

  • garantire che siano tutelati i consumatori e i lavoratori dipendenti;
  • salvaguardare la competenza giurisdizionale dei tribunali dei paesi dell’UE nel caso in cui abbiano competenza giurisdizionale esclusiva (ad esempio nel caso di beni immobili);
  • rispettare l’autonomia delle parti.

Le norme in materia di competenza giurisdizionale possono altresì applicarsi, in determinate circostanze, a parti domiciliate all'esterno dell'UE. Ciò può avvenire, ad esempio, laddove tali parti abbiano concordato che i tribunali di un paese dell’UE debbano avere la competenza giurisdizionale.

Rafforzare il rispetto degli accordi per la scelta del foro competente

La legge migliora l'efficacia degli accordi per la scelta del foro competente: nel caso in cui le parti abbiano designato uno o più giudici particolari per risolvere le proprie controversie. La legge dà la priorità al giudice designato nell'accordo affinché si pronunci sulla propria competenza, a prescindere che sia stato adito per primo o per secondo. Ogni altro giudice deve sospendere il procedimento finché il giudice prescelto non abbia dichiarato la propria competenza o - in caso di accordo invalido - incompetenza.

Il Regno Unito (1) e l'Irlanda hanno partecipato all'adozione e applicazione del presente regolamento. La Danimarca applica il regolamento in linea con l'accordo del 19 ottobre 2005 tra la Comunità europea e la Danimarca, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Applicazione delle norme di «Bruxelles I» da parte del tribunale unificato dei brevetti e della Corte di giustizia del Benelux

Il regolamento (UE) n. 542/2014 introduce nuove norme riguardanti la relazione fra procedimenti sottoposti all’esame di determinati tribunali comuni a numerosi paesi dell’UE (quali il tribunale unificato dei brevetti e la Corte di giustizia del Benelux), da una parte, e i tribunali dei paesi dell’UE interessati dal regolamento «Bruxelles I», dall’altra. Ciò significa che le decisioni prese da tali tribunali dovrebbero essere riconosciute e rese esecutive ai sensi del regolamento (UE) n. 1215/2012.

Moduli relativi alle decisioni in materia civile e commerciale (Portale europeo della giustizia elettronica)

ATTO

Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione «Bruxelles I»)

RIFERIMENTI

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (UE) n. 1215/2012

9.1.2013 Applicazione a decorrere dal 10.1.2015.

-

GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1-32

Atti modificatori

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (UE) n. 542/2014 o

30.5.2014

-

GU L 163 del 29.5.2014, pag. 1-4

Regolamento (UE) 2015/281

26.2.2015

-

GU L 54 del 25.2.2015, pag. 1-9

ATTI COLLEGATI

Accordo tra la Comunità europea ed il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. (Gazzetta ufficiale L 79 del 21.3.2013, pag. 4)

Ultimo aggiornamento: 24.09.2015



(1) Il Regno Unito esce dall’Unione europea e diventa un paese terzo (un paese extra UE) a partire dal 1° febbraio 2020.

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