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Document 32020R0852

Valutazione degli investimenti ecosostenibili

Valutazione degli investimenti ecosostenibili

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2020/852 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento mira a informare gli investitori in merito all’ecosostenibilità di un’attività economica, definendo criteri comuni a livello di Unione europea (Unione).
  • Modifica il regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore finanziario.

PUNTI CHIAVE

Piano d’azione sulla crescita sostenibile

Questo regolamento «tassonomico» sulla sostenibilità degli investimenti finanziari è una delle numerose misure studiate per contribuire al raggiungimento dei tre obiettivi del piano d’azione, che sono:

  • riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili al fine di realizzare una crescita sostenibile e inclusiva;
  • gestire i rischi finanziari derivati dai cambiamenti climatici, l’esaurimento delle risorse, il degrado ambientale e le questioni sociali;
  • promuovere la trasparenza e la visione a lungo termine nelle attività economico-finanziarie.

Criteri

Il regolamento stabilisce i seguenti criteri che devono essere applicati dall’Unione e dagli Stati membri per decidere se un’attività economica è ecosostenibile.

  • Contribuisce in modo sostanziale a uno o più degli obiettivi ambientali stabiliti nel regolamento.
  • Evita di nuocere significativamente a qualsiasi obiettivo ambientale contenuto nel regolamento.
  • Viene svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia definite nel regolamento.
  • È conforme ai criteri di vaglio tecnico stabiliti dalla Commissione europea in conformità con il regolamento.

Obiettivi ambientali

Ai fini del presente regolamento, gli obiettivi ambientali sono:

Il regolamento stabilisce i passi che un’attività economica deve compiere per dare un contributo sostanziale o per non danneggiare in modo significativo nessuno di questi obiettivi.

Elenco delle attività

Il regolamento prevede che la Commissione stabilisca un elenco di attività ecosostenibili definendo criteri di vaglio tecnico per ciascun obiettivo ambientale. Tali criteri vengono stabiliti per mezzo di atti delegati.

  • L’atto delegato relativo agli aspetti climatici [regolamento delegato (UE) 2021/2139] include criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi. È entrato in vigore il . Il regolamento delegato (UE) 2023/2485 modifica l’atto delegato relativo agli aspetti climatici fissando i criteri di vaglio tecnico supplementari che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che talune attività economiche contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arrecano un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale. È entrato in vigore il .
  • L’atto delegato sull’informativa [regolamento delegato (UE) 2021/2178] integra l’articolo 8 del regolamento sulla tassonomia. Esso specifica il contenuto, la metodologia e la presentazione delle informazioni da comunicare alle imprese finanziarie e non in merito alla percentuale di attività economiche sostenibili a livello ambientale nei loro investimenti, business o attività di finanziamento. È entrato in vigore il .
  • L’atto delegato complementare «Clima» [regolamento delegato (UE) 2022/1214] modifica i regolamenti delegati (UE) 2021/2139 e (UE) 2021/2178, tra cui, a condizioni rigorose, specifiche attività nel campo dell’energia nucleare e del gas elencate tra le attività economiche coperte dalla tassonomia dell’Unione. I criteri per le specifiche attività relative al gas e all’energia nucleare sono in linea con gli obiettivi climatici e ambientali dell’Unione europea e contribuiranno ad accelerare il passaggio dai combustibili fossili solidi o liquidi, tra cui il carbone, a un futuro climaticamente neutro. È entrato in vigore a gennaio del 2023.
  • L’atto delegato sull’ambiente [regolamento delegato (UE) 2023/2486] fissa i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale. Inoltre, modifica l’atto delegato sull’informativa (si veda sopra) per quanto riguarda specifiche comunicazioni pubbliche in relazione a tali attività economiche. È entrato in vigore il .

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) 2020/852 è in vigore dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del , pag. 13).

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