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Document 32019R1896

Guardia di frontiera e costiera europea

Guardia di frontiera e costiera europea

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento istituisce un’agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per:
    • garantire una gestione europea integrata alle frontiere dell’Unione europea (Unione);
    • gestire l’attraversamento delle frontiere in modo efficiente; e
    • aumentare l’efficienza della politica dei rimpatri* dell’Unione quale componente chiave di una gestione sostenibile delle migrazioni.
  • Il suo scopo è affrontare le sfide migratorie e le potenziali minacce future alle frontiere, combattere la forte criminalità internazionale e garantire la sicurezza interna dell’Unione, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e salvaguardando al contempo la libera circolazione.

PUNTI CHIAVE

Un corpo permanente di 10 000 guardie di frontiera:

  • garantisce che l’agenzia possa sostenere gli Stati membri dell’Unione quando e dove necessario;
  • riunisce il personale dell’agenzia, nonché le guardie di frontiera e gli esperti di rimpatri distaccati o inviati dagli Stati membri, che sosterranno le oltre 100 000 guardie di frontiera nazionali nei loro compiti.

Inoltre, l’agenzia avrà a disposizione un bilancio per l’acquisto di attrezzature proprie, quali navi, aerei e veicoli.

Poteri esecutivi

Il corpo permanente potrà svolgere attività di controllo alle frontiere e di rimpatrio, tra cui il controllo dell’identità, concedendo l’autorizzazione all’ingresso alle frontiere esterne ed espletando la sorveglianza di frontiera, ma unicamente con l’accordo dello Stato membro ospitante.

Più sostegno al rimpatrio

  • Oltre a organizzare e finanziare operazioni di rimpatrio congiunte, l’agenzia sarà ora persino in grado di sostenere gli Stati membri in tutte le fasi del processo di rimpatrio, mentre questi ultimi rimarranno responsabili delle decisioni di rimpatrio.
  • Inoltre, tale sostegno può ora comprendere, ad esempio, l’assistenza alle persone rimpatriate prima, durante e dopo l’arrivo, nonché l’identificazione dei cittadini di paesi terzi senza diritto di soggiorno o l’acquisizione dei documenti di viaggio.

Maggiore cooperazione con i paesi terzi

L’agenzia sarà in grado, previo l’accordo da parte del paese interessato, di avviare operazioni congiunte e inviare personale al di fuori dell’Unione, al di fuori dei paesi confinanti con l’Unione, per fornire sostegno nella gestione delle frontiere.

Uffici antenna

L’agenzia sarà in grado di istituire uffici antenna negli Stati membri e nei paesi terzi (previo accordo sullo status) per sostenere sul piano logistico le attività operative e garantire il regolare svolgimento delle operazioni.

Sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur)

  • Per migliorare il funzionamento di Eurosur, il regolamento lo incorpora nel funzionamento della guardia di frontiera e costiera europea.
  • Il regolamento amplia l’ambito di applicazione di Eurosur per coprire la maggior parte delle componenti della gestione integrata delle frontiere europee. Ciò significa essere in grado di rilevare, anticipare e reagire meglio alle situazioni di crisi alle frontiere esterne dell’Unione e nei paesi terzi.
  • Quale atto di esecuzione della Commissione europea, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/581 stabilisce le norme relative allo scambio di informazioni e alla cooperazione in virtù di Eurosur, compresi la conoscenza situazionale, l’analisi dei rischi e il sostegno alla pianificazione e conduzione delle operazioni di controllo alla frontiera. Esso stabilisce:
    • le norme di comunicazione delle informazioni in Eurosur, compresi il tipo di informazioni da fornire e i termini massimi per le comunicazioni;
    • i dettagli dei livelli di informazione* dei quadri situazionali*;
    • le procedure per l’istituzione di quadri situazionali specifici;
    • le responsabilità legate alle comunicazioni, alla gestione dei quadri situazionali, al funzionamento e alla manutenzione delle varie reti e sistemi tecnici che sostengono Eurosur;
    • le norme per la sicurezza e la protezione dei dati di Eurosur;
    • i meccanismi di controllo della qualità.

Abrogazione

Abroga il regolamento (UE) n. 1052/2013 su Eurosur dal 4 dicembre 2019 e il regolamento (UE) 2016/1624 dal 31 dicembre 2020.

A PARTIRE DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

  • È in vigore dal 4 dicembre 2019.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Rimpatrio: il processo di ritorno volontario o forzato di un cittadino di un paese terzo nel paese di origine, in un paese di transito concordato o in un altro Stato membro in cui la persona in questione decide volontariamente di ritornare e in cui sarà accettata.
Livelli di informazione: i quadri situazionali (si veda la voce successiva) comprendono 3 livelli di informazione:
  • un livello eventi (relazioni sugli eventi che potrebbero avere un impatto sulle frontiere esterne);
  • un livello operazioni (relazioni sui mezzi propri degli Stati membri, relazioni sui piani operativi, così come relazioni sulle informazioni ambientali, comprese, in particolare, le informazioni meteorologiche e oceanografiche); e
  • un livello analisi, basato sulle relazioni di analisi dei rischi. Le relazioni di analisi mirano a migliorare la comprensione degli eventi alle frontiere esterne, un fattore che può facilitare la previsione delle tendenze, la pianificazione e lo svolgimento di operazioni di controllo alle frontiere, nonché l’analisi strategica dei rischi.
Quadri situazionali: comprendono informazioni sulla situazione in prossimità delle frontiere europee e della zona pre-frontaliera.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/581 della Commissione del 9 aprile 2021 relativo ai quadri situazionali del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur) (GU L 124 del 12.4.2021, pag. 3).

Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2016/399 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 29.05.2021

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