Garantire la sicurezza dei dispositivi di protezione individuale per gli utilizzatori
SINTESI DI:
Regolamento (UE) 2016/425: sicurezza dei dispositivi di protezione individuale
QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?
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Stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione di dispositivi di protezione individuale (DPI)*.
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Ha lo scopo di garantire la salute e la sicurezza degli utilizzatori e di consentire la vendita e l’uso dei dispositivi in tutta l’Unione europea (UE).
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Sostituisce la normativa precedente (direttiva 89/686/CEE del Consiglio).
PUNTI CHIAVE
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I dispositivi di protezione individuale possono essere venduti e utilizzati soltanto se:
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sono conformi al regolamento, in particolare all’allegato II che stabilisce i requisiti essenziali di salute e sicurezza, adeguatamente mantenuti e usati ai fini cui sono destinati;
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non mettono in pericolo la salute o la sicurezza delle persone, degli animali domestici o degli immobili.
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I costruttori devono:
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garantire che gli elementi dei DPI sono progettati e realizzati in base alla legislazione;
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sottoporre ogni DPI alla relativa procedura di valutazione della conformità;
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conservare la documentazione tecnica pertinente e la dichiarazione di conformità UE per dieci anni;
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eseguire prove a campione dei DPI e, se del caso, tenere un registro dei reclami, dei DPI non conformi e dei richiami di DPI;
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fornire informazioni, come ad esempio il nome commerciale registrato e il proprio indirizzo postale, sull’imballaggio dei DPI o sui documenti di accompagnamento;
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fornire istruzioni facilmente comprensibili per l’uso e la sicurezza;
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informare subito le autorità nazionali qualora il DPI presenti un rischio.
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Gli importatori e i distributori sono obbligati a garantire che i DPI rispettino le norme dell’UE.
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Vengono eseguite diverse procedure di valutazione della conformità da parte di organismi nazionali preposti a tale valutazione, in base alle tre categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori:
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categoria I — rischi minimi;
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categoria II — rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III;
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categoria III — rischi che possono causare conseguenze molto gravi, quali morte o danni alla salute irreversibili.
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I paesi dell’UE segnalano alla Commissione europea i vari organismi autorizzati ad effettuare le prove di valutazione della conformità.
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La Commissione provvede all’organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali.
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La normativa non si applica ai dispositivi di protezione individuale usati:
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dalle forze armate o nel mantenimento dell’ordine pubblico;
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per l’autodifesa, ad eccezione dei DPI destinati ad attività sportive;
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per l’uso privato per proteggersi da condizioni atmosferiche non estreme o dall’umidità e dall’acqua durante la rigovernatura;
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su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali;
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da conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori (caschi e visiere di protezione).
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I paesi dell’UE dovranno istituire sanzioni per eventuali violazioni della legge entro il 21 marzo 2018.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Si applica a partire dal 21 aprile 2018, a parte alcuni articoli che riguardano in gran parte gli enti e le procedure di notifica, che si applicano a partire dal 21 ottobre 2016.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, consultare:
In seguito all’epidemia da Covid-19 e all’introduzione di misure volte a far fronte all’impatto della crisi, la Commissione europea ha adottato:
* TERMINI CHIAVE
Dispositivi di protezione individuale: dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51-98)
DOCUMENTI COLLEGATI
Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale (GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18-38)
Le successive modifiche alla direttiva 89/686/CEE sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha unicamente un valore documentale.
Ultimo aggiornamento: 02.06.2020