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Document 32018D0703

Decisione di esecuzione (UE) 2018/703 della Commissione, dell'8 maggio 2018, relativa alla conformità del tasso unitario del 2015, 2016 e 2018 per la zona tariffaria della Svizzera a norma dell'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 [notificata con il numero C(2018) 2726] (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2018/2726

OJ L 118, 14.5.2018, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/703/oj

14.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 118/16


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/703 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2018

relativa alla conformità del tasso unitario del 2015, 2016 e 2018 per la zona tariffaria della Svizzera a norma dell'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013

[notificata con il numero C(2018) 2726]

(I testi in lingua francese, italiana e tedesca sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo («l'accordo») (1),

visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea (3), in particolare l'articolo 17, paragrafo 1, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea. Il sistema di tariffazione comune costituisce un elemento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi del sistema di prestazioni istituito dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione (5).

(2)

La decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione (6) stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, compreso un obiettivo di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea di rotta, espressi nei costi unitari determinati per la fornitura di tali servizi, per il secondo periodo di riferimento che copre gli esercizi dal 2015 al 2019 compreso.

(3)

A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, la Commissione è tenuta a valutare i tassi unitari del 2015 per le zone tariffarie, presentati dagli Stati membri alla Commissione entro il 1o giugno 2014, e i tassi unitari del 2016 per le zone tariffarie, presentati alla Commissione entro il 1o giugno 2015, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento. Tale valutazione riguarda la conformità dei tassi unitari ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

(4)

La Commissione ha effettuato la propria valutazione dei tassi unitari con il sostegno dell'unità di valutazione delle prestazioni e dell'Ufficio centrale dei canoni di rotta di Eurocontrol, utilizzando le informazioni supplementari e i dati forniti dagli Stati membri e dalla Svizzera entro il 1o novembre 2017.

(5)

Dato che gli obiettivi prestazionali del FABEC erano stati ritenuti non coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'UE, la decisione di esecuzione (UE) 2016/421 della Commissione (7) ha stabilito che i tassi unitari del 2015 e del 2016 per la zona tariffaria della Svizzera non erano conformi.

(6)

Per quanto riguarda il blocco funzionale di spazio aereo («FABEC»), il 30 gennaio 2017 la Svizzera ha presentato obiettivi prestazionali riveduti, basati su misure correttive, ove richiesto, anche nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica per il secondo periodo di riferimento. La presentazione di tali dati ha consentito alla Commissione, mediante la decisione di esecuzione (UE) 2017/552 della Commissione (8), di dichiarare che tali obiettivi sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione. È pertanto opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2016/421.

(7)

In base alla valutazione dei tassi unitari e in virtù della coerenza degli obiettivi prestazionali del FABEC la Commissione ha constatato, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, che i tassi unitari del 2015, 2016 e 2018 per le zone tariffarie di rotta, presentati dalla Svizzera, sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

(8)

La constatazione e la notifica che i tassi unitari per le zone tariffarie sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 lasciano impregiudicato l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 550/2004.

(9)

In conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, ultimo comma, i tassi unitari sono espressi nella divisa nazionale. I tassi unitari di cui alla presente decisione sono pertanto presentati in franchi svizzeri.

(10)

La Commissione ha consultato la Svizzera in merito alla presente decisione, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I tassi unitari di 118,97 del 2015, di 113,69 del 2016 e di 113,00 del 2018 per la zona tariffaria di rotta della Svizzera sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2016/421 è abrogata.

Articolo 3

La Confederazione svizzera è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2018

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione


(1)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 73.

(2)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.

(3)  GU L 128 del 9.5.2013, pag. 31.

(4)  Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GU L 196 del 31.3.2004, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1).

(6)  Decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione, dell'11 marzo 2014, che stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo e le soglie di allarme per il secondo periodo di riferimento 2015-2019 (GU L 71 del 12.3.2014, pag. 20).

(7)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/421 della Commissione, del 18 marzo 2016, relativa alla non conformità dei tassi unitari del 2015 e del 2016 per la zona tariffaria della Svizzera a norma dell'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 (GU L 75 del 22.3.2016, pag. 66).

(8)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/552 della Commissione, del 22 marzo 2017, relativa alla coerenza degli obiettivi per i settori essenziali di prestazione concernenti la capacità e l'efficienza economica inclusi nei blocchi funzionali di spazio aereo rivisti, presentati dalla Svizzera a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 con gli obiettivi prestazionali a livello di Unione per il secondo periodo di riferimento (GU L 79 del 24.3.2017, pag. 8).


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