EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0089

Direttiva 2006/89/CE della Commissione, del 3 novembre 2006 , che adatta per la sesta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 305, 4.11.2006, p. 4–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M, 1.12.2007, p. 323–324 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 017 P. 3 - 4
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 017 P. 3 - 4

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2009; abrog. impl. da 32008L0068

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/89/oj

4.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/4


DIRETTIVA 2006/89/CE DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2006

che adatta per la sesta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (1), in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

(1)

Gli allegati A e B della direttiva 94/55/CE menzionano gli allegati A e B dell’accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR) applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2005.

(2)

L’ADR è aggiornato con cadenza biennale e quindi, a decorrere dal 1o gennaio 2007, sarà in vigore una versione modificata che prevede un periodo transitorio fino al 30 giugno 2007.

(3)

Occorre pertanto modificare gli allegati A e B della direttiva 94/55/CE.

(4)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose di cui all’articolo 9 della direttiva 94/55/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati A e B della direttiva 94/55/CE sono modificati come segue.

1)

L’allegato A è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO A

Disposizioni dell'allegato A dell'accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2007, fermo restando che l'espressione “parte contraente” è sostituita da “Stato membro”.

Il testo delle modifiche della versione del 2007 dell’allegato A dell’ADR sarà pubblicato in tutte le lingue ufficiali della Comunità appena sarà disponibile.»

2)

L’allegato B è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO B

Disposizioni dell'allegato B all'accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2007, fermo restando che l'espressione “parte contraente” è sostituita da “Stato membro”.

Il testo delle modifiche della versione del 2007 dell’allegato B dell’ADR sarà pubblicato in tutte le lingue ufficiali della Comunità appena sarà disponibile.»

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 2007. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali del diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2006.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/111/CE della Commissione (GU L 365 del 10.12.2004, pag. 25).


Top