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Document 52011PC0658
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on guidelines for trans-European energy infrastructure and repealing Decision No 1364/2006/EC
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la decisione n. 1364/2006/CE
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la decisione n. 1364/2006/CE
/* COM/2011/0658 definitivo - 2011/0300 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la decisione n. 1364/2006/CE /* COM/2011/0658 definitivo - 2011/0300 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Motivazione e obiettivi della proposta È necessario un notevole impegno per
modernizzare e ampliare le infrastrutture energetiche dell'Europa e per realizzare
l'interconnessione transfrontaliera delle reti al fine di conseguire i
principali obiettivi di competitività, sostenibilità e sicurezza dell'approvvigionamento
della politica energetica dell'Unione. La comunicazione della Commissione sulle
priorità per le infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre[1], adottata il 17 novembre 2010,
ha auspicato pertanto una nuova politica in materia di infrastrutture
energetiche dell'UE per coordinare e ottimizzare lo sviluppo della rete su
scala continentale. La comunicazione ha confermato in particolare la necessità
di revisione dell'attuale politica RTE per l'energia (RTE-E) e del quadro di
finanziamento. Tale nuova politica è fondamentale per
assicurare che la solidarietà tra gli Stati membri diventi operativa, che il
mercato interno dell'energia sia completato e le regioni isolate siano
collegate, che si concretizzino rotte di approvvigionamento o di trasmissione e
fonti di energia alternative e che le fonti rinnovabili si sviluppino e
competano con le fonti tradizionali, come sottolineato dal Consiglio europeo
del 4 febbraio 2011. In data 29 giugno 2011 la Commissione ha
adottato la comunicazione "Un bilancio per la strategia 2020" sul
prossimo quadro finanziario pluriennale (2014-2020)[2], che propone la creazione di un
meccanismo per collegare l'Europa al fine di promuovere il completamento delle
infrastrutture prioritarie nei settori dell'energia, dei trasporti e del
digitale con un finanziamento unico di 40 miliardi di euro, di cui 9,1 miliardi
di euro sono destinati all'energia[3]. La presente proposta stabilisce le norme per
lo sviluppo tempestivo e l'interoperabilità delle reti di energia transeuropee
al fine di raggiungere gli obiettivi di politica energetica del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, per assicurare il funzionamento del mercato
interno dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione,
promuovere l'efficienza energetica e lo sviluppo di forme di energia nuove e
rinnovabili e promuovere l'interconnessione delle reti energetiche. Più specificatamente, il presente regolamento
mira alla piena integrazione del mercato interno dell'energia, assicurando tra l'altro che nessun Stato membro rimanga isolato dalle
reti europee, che ognuno contribuisca allo sviluppo
sostenibile e alla protezione dell'ambiente consentendo all'Unione di
raggiungere i propri obiettivi della riduzione del 20% delle emissioni di gas a
effetto serra[4],
dell'aumento del 20% dell'efficienza energetica e del 20% dell'energia
rinnovabile nel consumo finale di energia entro il 2020, assicurando al
contempo la sicurezza dell'approvvigionamento e la solidarietà fra gli Stati
membri. Perseguendo questi obiettivi, la presente proposta
contribuisce a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e apporta
benefici per l'intera Unione europea in termini di competitività e coesione
economica, sociale e territoriale. A tale scopo, questa iniziativa individua, per
il periodo fino al 2020 e oltre, un numero limitato di aree e corridoi
prioritari a livello transeuropeo riguardanti le reti elettriche e del gas e le
infrastrutture per il trasporto del petrolio e dell'anidride carbonica, per cui
l'azione dell'Unione europea è maggiormente giustificata. Mira quindi ad
attuare tali priorità nei seguenti modi: –
razionalizzando le procedure di rilascio delle
autorizzazioni per ridurre in modo significativo la loro durata per i progetti
d'interesse comune e aumentare la partecipazione e l'accettazione del pubblico per
l''attuazione di tali progetti; –
agevolando il trattamento normativo dei progetti di
interesse comune nel campo dell'elettricità e del gas distribuendo i costi in
base ai benefici forniti e assicurando che gli utili consentiti siano in linea
con i rischi corsi; –
assicurando l'attuazione di progetti d'interesse
comune fornendo il sostegno finanziario necessario sotto forma di un sostegno
finanziario basato sul mercato o del sostegno diretto dell'UE. In quest'ultimo
caso, la proposta fornisce le basi per l'ammissibilità dei
progetti di interesse comune ai fini dell'assistenza finanziaria dell'UE nell'ambito
del meccanismo per collegare l'Europa, che è oggetto di una proposta
legislativa separata. Tale proposta è una
priorità strategica nell'ambito del programma di lavoro 2011 della Commissione. Contesto generale La sfida dell'interconnessione e dell'adattamento
delle nostre infrastrutture energetiche a queste nuove esigenze è fondamentale,
urgente e riguarda tutti i settori dell'energia. Le reti elettriche devono essere potenziate e
modernizzate per soddisfare la domanda di elettricità in crescita a causa di un'importante
evoluzione nella catena di valore e nel mix energetico globale. Le reti devono
inoltre essere rapidamente ampliate e potenziate, anche attraverso le autostrade
elettriche, per favorire l'integrazione del mercato e mantenere i livelli
esistenti di sicurezza del sistema, ma soprattutto per trasportare ed
equilibrare l'elettricità generata da fonti rinnovabili, destinata a più che
raddoppiare nel periodo 2007-2020. Al contempo, il raggiungimento degli
obiettivi di efficienza energetica e di utilizzo dell'energia rinnovabile dell'UE
2020 avverrà solo in presenza di un livello maggiore di innovazione e
intelligenza nelle reti sia in termini di trasmissione che di distribuzione, in
particolare grazie alle tecnologie di informazione e comunicazione. Il gas naturale continuerà ad avere una
funzione essenziale nel mix energetico dell'UE e acquisterà importanza come
combustibile ausiliario della produzione variabile di elettricità, a condizione
che ne venga garantito l'approvvigionamento. A medio termine, l'esaurimento
delle risorse convenzionali endogene di gas naturale impone l'incremento e la
diversificazione delle importazioni. Le reti del gas devono far fronte ad
esigenze supplementari di flessibilità del sistema, alla necessità di gasdotti
bidirezionali, di capacità di stoccaggio supplementari e di forniture
flessibili, che includano il gas naturale liquefatto (GNL) e il gas naturale
compresso (GNC). Dato il ruolo del petrolio nel mix energetico
dei prossimi decenni, è d'importanza strategica garantire la continuità dell'approvvigionamento
di petrolio greggio dei paesi UE dell'Europa centro-orientale senza sbocco sul
mare, che attualmente possono contare su poche rotte di approvvigionamento. Infine, le tecnologie per la cattura e lo
stoccaggio di del carbonio (le cosiddette tecnologie CCS) permetterebbero di
ridurre le emissioni di CO2 su vasta scala pur continuando a
consentire l'uso dei combustibili fossili, che resteranno una fonte importante
di produzione di energia elettrica nei prossimi decenni. Lo sviluppo futuro di
una rete transfrontaliera per il trasporto di CO2 presuppone che adesso
vengano compiuti passi per lo sviluppo e la pianificazione delle infrastrutture
a livello europeo. Nella relazione presentata nel giugno 2011 in
occasione del consiglio "Energia"[5],
la Commissione ha stimato a circa 200 miliardi di euro le esigenze di
investimento totali in infrastrutture energetiche importanti a livello europeo
fino al 2020: –
circa 140 miliardi di euro per sistemi di
trasmissione di elettricità ad alta tensione, sia onshore che offshore,
stoccaggio e applicazioni di reti intelligenti a livello di trasmissione e di
distribuzione; –
circa 70 miliardi di euro per i gasdotti per il
trasporto di gas ad alta pressione (a destinazione dell'UE e tra i suoi Stati
membri d), stoccaggio, terminal per il gas naturale liquefatto/compresso
(GNL/GNC) e infrastrutture per permettere i flussi inversi; –
circa 2,5 miliardi di euro per le infrastrutture
per il trasporto di CO2. I volumi di investimento per il periodo 2011-2020
aumenteranno, rispetto ai livelli attuali, del 30% per il gas e fino al 100%
per l'elettricità . Questa sfida e urgenza in termini di investimenti distingue
chiaramente le infrastrutture energetiche dalle infrastrutture di altri
settori, poiché le reti energetiche costituiscono una condizione necessaria per
il raggiungimento degli obiettivi energetici e climatici del 2020 e degli
obiettivi climatici più a lungo termine. I principali ostacoli individuati, che in
assenza di interventi potrebbero impedire la realizzazione di tali investimenti
o ritardarli ben oltre la scadenza del 2020, sono problemi correlati al
rilascio delle autorizzazioni (procedure di rilascio delle autorizzazioni
lunghe e inefficaci, opposizione da parte del pubblico), alla regolamentazione
(quadro non orientato alla realizzazione delle priorità in materia di infrastrutture
europee) e al finanziamento (capacità finanziarie limitate dei gestori,
mancanza di strumenti di finanziamento adatti e di sostegno sufficiente). Disposizioni esistenti Il quadro dell'RTE-E è stato sviluppato e elaborato
negli anni novanta attraverso i successivi orientamenti RTE-E e il regolamento
finanziario corrispondente. Gli orientamenti 2006 in materia di reti
transeuropee dell'energia[6]
elencavano circa 550 progetti idonei a ricevere il sostegno comunitario,
classificandoli nelle tre categorie seguenti: progetti d'interesse europeo (42
in totale); progetti prioritari e progetti di interesse comune. Questi progetti
riguardano solo l'infrastruttura elettrica e del gas. La relazione sull'attuazione
del quadro RTE-E nel periodo 2007-2009[7],
pubblicata nell'aprile 2010, ha concluso che pur apportando un contributo
positivo ai progetti selezionati conferendo loro visibilità politica, la
strategia non era sufficientemente mirata, e risente della mancanza di
flessibilità e dell'approccio top-down necessario per individuare le carenze
infrastrutturali. Il regolamento per il finanziamento dell'RTE[8], adottato il 20 giugno 2007, stabilisce
le condizioni per il cofinanziamento dei progetti RTE-E, con uno stanziamento
di bilancio per il periodo 2007-2013 pari a 155 milioni di euro. Le risorse
finanziarie e l'architettura del programma RTE-E si sono tuttavia rivelate
inadeguate alla luce del mutamento radicale verso un sistema energetico a basse
emissioni di carbonio e pertanto dell'importante evoluzione e i cospicui
investimenti in infrastrutture energetiche necessari nei prossimi anni (stanziamento
di bilancio limitato, nessuno strumento di attenuazione del rischio, nessun
finanziamento esterno all'UE, sinergie insufficienti con gli altri
finanziamenti dell'UE). Istituito nel contesto
della crisi economica e finanziaria, il programma energetico europeo per la
ripresa[9] ha,
per la prima volta, assegnato cifre significative una tantum (circa 3,85
miliardi di euro) a un numero limitato di progetti ammissibili nel campo delle
infrastrutture elettriche e del gas, dell'eolico off-shore e dei progetti
dimostrativi delle CCS. Coerenza con altre politiche e obiettivi
dell'UE Questa iniziativa si fonda
sulla strategia Europa 2020, una strategia per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva[10], che pone le infrastrutture energetiche in primo piano come
parte integrante dell'iniziativa faro "Un'Europa efficiente sotto il
profilo delle risorse". Sottolinea la necessità di potenziare rapidamente le
reti dell'Europa per creare una "super rete intelligente" europea,
creando interconnessioni a livello continentale, in particolare per integrare
le fonti di energia rinnovabile. Le priorità individuate e le misure proposte
nell'ambito di questa iniziativa riguardo al rilascio delle autorizzazioni,
alla regolamentazione e al finanziamento sono interamente in linea con tali
obiettivi. La proposta mira a
sostituire gli orientamenti RTE-E esistenti e costituisce un "pacchetto"
coerente con il meccanismo per collegare l'Europa messo a punto in vista della
sostituzione dell'attuale regolamento per il finanziamento delle RTE. Questa iniziativa costituisce
inoltre un contributo essenziale per il raggiungimento efficace dal punto di
vista dei costi dei due obiettivi vincolanti del 20% di energie rinnovabili e
di riduzione del 20%[11] delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020.
Mira altresì a essere in linea con il percorso indicato nella comunicazione
della Commissione relativa a una tabella di marcia per passare a un'economia competitiva
a basse emissioni di carbonio nel 2050 e con l'obiettivo a lungo termine dell'UE
di una riduzione dell'80-95% delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2050
rispetto ai livelli del 1990[12]. Ai sensi dell'articolo 11 del
TFUE, la proposta integra i requisiti di protezione ambientale esistenti nell'ambito
dell'infrastruttura energetica. 2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE
PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO Consultazione, raccolta dati e ricorso al
parere di esperti Questa proposta è stata elaborata sulla base
di un'ampia gamma di contributi da parte degli Stati membri e delle parti
interessate forniti in varie occasioni (conferenze di alto livello, workshop,
inchieste), incluse due consultazioni pubbliche sul rilascio delle
autorizzazioni e sull'uso di prestiti obbligazionari per il finanziamento di
progetti infrastrutturali[13].
Gli impatti delle diverse opzioni politiche proposte sono stati analizzati in
due valutazioni d'impatto condotte nel 2010 e nel 2011 utilizzando i risultati
di diversi modelli e di numerosi studi, tre dei quali erano stati commissionati
specificatamente per valutare le esigenze di investimento, il rilascio delle
autorizzazioni e le questioni di carattere finanziario. Entrambe le valutazioni
d'impatto hanno preso in esame gli impatti economici, sociali e ambientali
delle opzioni, tenendo conto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Valutazione d'impatto La prima valutazione d'impatto, nel 2010, si è
incentrata sull'ambito di applicazione della nuova iniziativa in termini di
settori energetici contemplati, sulla sua struttura in termini di
individuazione delle priorità e di selezione dei progetti di interesse comune, sulla
forma del coordinamento e della cooperazione regionale e sui principi generali
riguardanti il rilascio delle autorizzazioni. In base a questa prima analisi, la valutazione
d'impatto 2011 analizza molto più dettagliatamente le opzioni politiche nei
campi del rilascio delle autorizzazioni e della consultazione del pubblico,
della regolamentazione e del finanziamento che dovrebbero trovare applicazione
nell'ambito dei progetti di interesse comune selezionati per l'attuazione delle
priorità infrastrutturali precedentemente individuate. Per ciascuno dei diversi
ostacoli individuati, viene effettuata la valutazione delle soluzioni
disponibili, efficaci ed efficienti dal punto di vista dei costi. Rilascio delle autorizzazioni e
consultazione del pubblico L'analisi esegue un confronto fra tre opzioni:
istituzione di un regime di interesse comune; regole sull'organizzazione e
durata del processo di rilascio delle autorizzazioni, in particolare un sistema
a sportello unico e un limite temporale; una combinazione delle due opzioni
precedenti. Per quanto riguarda le misure correlate alla
direttiva Habitat, si prevede che l'impatto sulla flora e fauna locali del
regime di interesse europeo comune sia rilevante solo per un esiguo numero di
progetti di interesse comune individuati come in possibile conflitto con le
aree del programma Natura 2000, che, tuttavia sono fondamentali per il
raggiungimento degli obiettivi strategici in materia di energia e di clima. L'impatto complessivo dell'ultima opzione
politica è considerato quello maggiormente positivo in quanto condurrebbe al
completamento di quasi tutti i progetti di interesse comune necessari entro il 2020,
a condizione che vengano messe a punto misure adeguate relativamente alla
regolamentazione e al finanziamento. Nell'ambito di questa opzione politica, si
prevedono maggiori impatti ambientali, sociali ed economici sul PIL poiché
tutti i progetti di interesse comune verrebbero completati, mentre i risparmi delle
spese amministrative risulterebbero significativi. Questioni normative L'analisi esegue un confronto tra tre opzioni:
ripartizione dei costi a livello transfrontaliero; incentivi per gli
investimenti; una combinazione delle due opzioni precedenti. L'analisi mostra che sia il meccanismo di ripartizione
dei costi ex ante a livello transfrontaliero sia gli incentivi commisurati ai
rischi cui è esposto il gestore sono necessari per assicurare l'attuazione di
progetti di interesse comune che costituiscono delle sfide in termini di validità
economica. Il loro impatto complessivo a livello economico, sociale e ambientale
è ampio e positivo. Finanziamento Allo scopo di valutare l'intera gamma delle
misure applicabili riguardanti lo sviluppo infrastrutturale, l'analisi prende
inoltre in considerazione quattro opzioni di finanziamento, anche se la loro
traduzione in misure politiche avverrà nel Comitato economico e finanziario
(CEF): uso degli strumenti di condivisione del rischio (inclusi i prestiti
obbligazionari per il finanziamento di progetti e le garanzie); uso di
strumenti di capitale di rischio (incluse le partecipazioni azionarie); uso di
sovvenzioni per gli studi e l'esecuzione di progetti; una combinazione di
sovvenzioni e di strumenti di condivisione del rischio e di capitale di
rischio. L'impatto complessivo dell'ultima opzione
politica è il più positivo poiché riunisce gli impatti positivi delle singole
opzioni e fornisce un kit di strumenti flessibili basati sul mercato e sostegno
finanziario diretto, che conducono a sinergie e guadagni di efficienza offrendo
la soluzione più efficace dal punto di vista dei costi per rischi specifici
insiti nei progetti. Questa opzione politica rispecchia anche le misure
proposte nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA Sintesi delle misure proposte Il regolamento proposto accorda la priorità a 12
corridoi e aree per le infrastrutture energetiche strategiche a livello
transeuropeo. Fissa norme per individuare, all'interno di un insieme di
categorie di infrastrutture energetiche definite, i progetti di interesse
comune (PIC) necessari per attuare tali priorità. A tal fine, stabilisce un
processo di selezione basato su gruppi di esperti regionali e un ruolo di
consulenza per l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia
(ACER) in materia di elettricità e di gas; la decisione finale, da aggiornare
ogni due anni, deve essere presa dalla Commissione su un elenco di progetti di
interesse comune a livello di tutta l'Unione. Ai gruppi di esperti regionali e
all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia sono
affidati il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione dei PIC. La
Commissione può nominare dei coordinatori europei per i progetti di interesse
comune che incontrano difficoltà. La proposta istituisce un regime di interesse
comune per i PIC, attribuendo responsabilità particolari a un'autorità
competente nazionale in ogni Stato membro per coordinare e sovrintendere al
processo di rilascio delle autorizzazioni per i PIC, dettando gli standard
minimi per la trasparenza e la partecipazione del pubblico e fissando la durata
massima consentita del processo di rilascio delle autorizzazioni. La proposta
inoltre chiarisce che i PIC possono essere attuati in determinate condizioni
per motivi di "rilevante interesse pubblico" come definito nelle
direttive 92/43/CE e 2000/60/CE. Queste misure sono proporzionate poiché mirano
a un allineamento minimo delle procedure amministrative nazionali necessarie
per agevolare l'attuazione di progetti di rilevanza europea, per la maggior
parte PIC. Gli Stati membri sono liberi di stabilire le loro procedure interne
specifiche in linea con i loro sistemi giuridici nazionali al fine di
conformarsi alle prescrizioni del presente regolamento. Il regolamento proposto fornisce una
metodologia e un processo per l'elaborazione di un'analisi del rapporto
costi-benefici armonizzata a livello di sistema energetico per i PIC in materia
di elettricità e di gas. Sulla base di questa metodologia, assegna la
responsabilità alle autorità di regolamentazione nazionali e ad ACER per l'allocazione
dei costi per i PIC in questi settori conformemente ai benefici degli Stati
membri direttamente o indirettamente coinvolti in questi PIC. Alle autorità di
regolamentazione nazionali viene inoltre richiesto di accordare incentivi
adeguati tramite tariffe per l'attuazione dei PIC esposti
a rischi più elevati per ragioni motivate. Infine, il regolamento determina le condizioni per l'ammissibilità dei PIC all'assistenza finanziaria dell'Unione
nell'ambito del meccanismo di collegamento dell'Europa, sia per gli studi
(accessibile a tutti i PIC tranne a quelli nel settore petrolifero) sia per i
lavori (accessibile a tutti i PIC nel settore delle reti intelligenti e dell'anidride
carbonica e ai PIC in materia di elettricità e gas che soddisfano determinate
condizioni, che hanno ottenuto una decisione di allocazione dei costi a livello
transnazionale). Base giuridica La proposta si basa sull'articolo 172 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Secondo l'articolo 171,
paragrafo 1, "L'Unione stabilisce un insieme di orientamenti che
contemplino gli obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni
previste nel settore delle reti transeuropee; in detti orientamenti sono
individuati progetti di interesse comune". L'articolo 172 specifica che
gli orientamenti e le altre misure di cui all'articolo 171, paragrafo 1,
devono essere adottati in conformità con la procedura di codecisione. Principio di sussidiarietà Il principio di sussidiarietà si applica a
questa proposta nella misura in cui la politica energetica non rientra nell'ambito
di competenza esclusivo dell'Unione. L'infrastruttura di trasmissione dell'energia
ha una natura o impatti transeuropei o quanto meno transnazionali. Un
regolamento a livello di Stato membro non è adatto e le singole amministrazioni
nazionali non hanno la competenza necessaria per occuparsi di queste
infrastrutture nel loro complesso. Da un punto di vista economico, il modo
migliore per sviluppare la rete energetica consiste nel pianificarne lo
sviluppo in una prospettiva europea, incorporando sia l'azione dell'UE che
quella dello Stato membro rispettando al contempo le rispettive competenze. Il
regolamento proposto rispetta pertanto il principio di sussidiarietà. Principio di proporzionalità e scelta
dello strumento giuridico La proposta si limita a quanto è necessario
per conseguire gli obiettivi perseguiti, dati gli obiettivi della politica
energetica e climatica concordati a livello di Unione e gli ostacoli che si
frappongono allo sviluppo di infrastrutture energetiche adeguate. Lo strumento
prescelto è un regolamento, che è direttamente applicabile
e obbligatorio in tutti i suoi elementi. Tale misura è necessaria per
assicurare l'attuazione tempestiva delle priorità delle infrastrutture
energetiche entro il 2020. In particolare, l'istituzione di un quadro per
il rilascio delle autorizzazioni con autorità competenti a livello nazionale e
limiti temporali chiari, entro cui il processo di rilascio delle autorizzazioni
può essere condotto conformemente alle specificità nazionali, è proporzionale
all'obiettivo di accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Tutte le incidenze sul bilancio della presente
proposta sono trattate in conformità la scheda finanziaria legislativa della
proposta di regolamento che stabilisce il meccanismo di collegamento per l'Europa. 5. ELEMENTI FACOLTATIVI Abrogazione della normativa vigente L'adozione della proposta porterà all'abrogazione
della decisione n. 1364/2006/CE a partire dal 1º gennaio 2014. Tuttavia,
ciò non influirà sulla concessione, il proseguimento o la modifica dell'aiuto
finanziario concesso dalla Commissione sulla base di inviti a presentare
proposte indetti nell'ambito del regolamento vigente per il finanziamento delle
RTE per i progetti cui è destinata questa decisione o per i progetti RTE-E che
beneficiano del sostegno tramite i fondi strutturali. Spazio economico europeo (SEE) La proposta riguarda aspetti rilevanti ai fini
del SEE e, pertanto, dovrebbe applicarsi a quest'ultimo. 2011/0300 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sugli orientamenti per le infrastrutture
energetiche transeuropee che abroga la decisione n. 1364/2006/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità
europea, in particolare l'articolo 172, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[14],
visto il parere del Comitato delle regioni[15], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
Il 26 marzo 2010 il Consiglio europeo ha espresso
il proprio accordo in merito alla proposta della Commissione di varare una
nuova strategia "Europa 2020". Una delle priorità della strategia di
Europa 2020[16]
è il raggiungimento di una crescita sostenibile promuovendo un'economia più
efficiente dal punto di vista delle risorse, più rispettosa dell'ambiente e più
competitiva. Tale strategia pone le infrastrutture
energetiche in primo piano come parte integrante dell'iniziativa faro "Un'Europa
efficiente sotto il profilo delle risorse", sottolineando la necessità di ammodernare
rapidamente le reti dell'Europa, creando interconnessioni a livello
continentale, in particolare per integrare le fonti di energia rinnovabile. (2)
La comunicazione della Commissione dal titolo "Priorità
per le infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre - Piano per una rete
energetica europea integrata"[17],
seguita dalle conclusioni del Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e
energia" del 28 febbraio 2011 e dalla risoluzione del Parlamento
europeo del 6 luglio 2011, ha auspicato una nuova politica in materia di
infrastrutture energetiche per ottimizzare lo sviluppo della rete a livello
europeo, per il periodo fino al 2020 e oltre, al fine di consentire all'Unione di conseguire i suoi principali obiettivi di politica energetica in termini di
competitività, sostenibilità e sicurezza dell'approvvigionamento. (3)
Il Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 ha
sottolineato la necessità di modernizzare e ampliare le infrastrutture
energetiche dell'Europa e di interconnettere le reti attraverso le frontiere,
al fine di rendere operativa la solidarietà tra gli Stati membri, garantire
rotte di approvvigionamento o di transito e fonti di energia alternative e
sviluppare fonti energetiche rinnovabili in competizione con le fonti
tradizionali. Il Consiglio ha ribadito che dopo il 2015 nessun Stato membro
dell'UE deve rimanere isolato dalle reti elettriche e di gas europee o vedere
minacciata la sua sicurezza energetica per mancanza di connessioni adeguate. (4)
La decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, stabilisce gli
orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia (RTE-E)[18]. Tali orientamenti (RTE-E) mirano
a sostenere l'effettiva realizzazione del mercato interno dell'energia dell'Unione
incoraggiando nel contempo la produzione, il trasporto, la distribuzione e l'uso
razionali delle risorse energetiche, a ridurre l'isolamento delle regioni meno
favorite e insulari, a rendere sicuro e diversificare l'approvvigionamento
energetico dell'Unione anche tramite la cooperazione con paesi terzi e a contribuire
allo sviluppo sostenibile e alla protezione dell'ambiente. (5)
Dalla valutazione del quadro attuale delle RTE-E è
emerso chiaramente che questa politica, pur apportando un contributo positivo
ai progetti selezionati dando loro visibilità politica, risente della mancanza
di visione generale, approfondimento e flessibilità per colmare i divari
infrastrutturali individuati. (6)
Accelerare la ristrutturazione delle infrastrutture
energetiche esistenti e metterne a punto delle nuove è d'importanza vitale per
raggiungere gli obiettivi politici dell'Unione in materia di energia e di
clima, che consistono nel completare il mercato interno dell'energia, garantire
la sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare per il gas e il petrolio,
ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 20%[19], portare al 20% la quota delle
fonti di energia rinnovabile nel consumo finale[20] migliorare del 20% l'efficienza
energetica entro il 2020. Allo stesso tempo, l'Unione deve preparare la propria
infrastruttura per l'ulteriore decarbonizzazione del suo sistema energetico
nella prospettiva più a lungo termine all'orizzonte 2050. (7)
Nonostante la sua esistenza giuridica come stabilita
nelle direttive 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
luglio 2009, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica[21]
e 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009,
relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale[22], il mercato interno dell'energia
rimane frammentato a causa delle interconnessioni insufficienti tra le reti
energetiche nazionali. La creazione di reti integrate a livello di Unione tuttavia è d'importanza cruciale per assicurare un
mercato integrato competitivo e ben funzionante, per promuovere la crescita, l'occupazione
e lo sviluppo sostenibile. (8)
È opportuno aggiornare le
infrastrutture energetiche dell'Unione al fine di aumentarne la resilienza in
caso di disastri naturali o provocati dall'uomo, effetti negativi dei
cambiamenti climatici e minacce alla sicurezza delle infrastrutture, in
particolare per quanto riguarda le infrastrutture europee d'importanza
fondamentale come enunciato nella direttiva 2008/114/CE
del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla
designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della
necessità di migliorarne la protezione[23]. (9)
L'importanza delle reti intelligenti per il
raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione è stata riconosciuta nella
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dal titolo "Reti
intelligenti: dall'innovazione all'introduzione"[24]. (10)
La comunicazione della Commissione dal titolo "La politica energetica dell'UE: un
impegno con i partner al di là delle nostre frontiere"[25] ha sottolineato l'esigenza
dell'Unione di includere la promozione dello sviluppo delle infrastrutture
energetiche nelle sue relazioni esterne per sostenere lo sviluppo
socioeconomico oltre le frontiere dell'Unione. Quest'ultima deve agevolare i
progetti infrastrutturali che collegano le reti energetiche dell'Unione con le
reti dei paesi terzi, in particolare nei paesi vicini e nei paesi con cui l'Unione
ha istituito una cooperazione energetica specifica. (11)
Le esigenze di investimento
fino al 2020 in infrastrutture di rilevanza europea per la trasmissione dell'elettricità
e del gas sono state stimate a circa 200 miliardi di euro. L'aumento significativo dei volumi di investimento rispetto alle tendenze passate
e l'urgenza di attuare le priorità per le infrastrutture energetiche richiede
un nuovo approccio nella modalità di regolamentazione e finanziamento delle
infrastrutture energetiche e, in particolare, quelle di tipo transfrontaliero. (12)
Il documento di lavoro della
Commissione al Consiglio Trasporti, telecomunicazioni e
energia del 10 giugno 2011 "Esigenze di
investimento in strutture energetiche e requisiti finanziari"[26] ha sottolineato
che circa la metà degli investimenti totali necessari per il decennio fino al 2020
corre il rischio di non arrivare a destinazione o di non giungere in tempo a
causa degli ostacoli correlati al rilascio delle autorizzazioni, al regolamento
e al finanziamento. (13)
Il presente regolamento stabilisce le norme per lo
sviluppo e l'interoperabilità tempestivi delle reti di energia transeuropee al
fine di conseguire gli obiettivi di politica energetica del trattato per
assicurare il funzionamento del mercato interno dell'energia e la sicurezza
dell'approvvigionamento nell'Unione, di promuovere l'efficienza energetica e il
risparmio di energia e lo sviluppo di forme nuove e rinnovabili di energia
nonché di promuovere l'interconnessione delle reti di energia. Perseguendo tali
obiettivi, la presente proposta contribuisce alla crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva e apporta benefici all'insieme dell'Unione in termini
di competitività e coesione economica, sociale e territoriale. (14)
La Commissione ha individuato,
in seguito a intense consultazioni con tutti gli Stati membri e con le parti
interessate, 12 priorità strategiche relative alle infrastrutture energetiche
transeuropee, la cui attuazione entro il 2020 è essenziale per il
raggiungimento degli obiettivi politici energetici e climatici dell'Unione.
Queste priorità riguardano diverse regioni geografiche o aree tematiche nel
campo della trasmissione e dello stoccaggio dell'elettricità, della
trasmissione del gas, dello stoccaggio e delle infrastrutture del gas naturale
liquefatto o compresso, del trasporto di anidride carbonica e delle
infrastrutture per il petrolio. (15)
L'individuazione di progetti di
interesse comune deve essere basata su criteri comuni, trasparenti e obiettivi visto
il loro contributo agli obiettivi di politica energetica. Per l'elettricità e
il gas, è opportuno che i progetti proposti facciano parte dell'ultimo piano decennale di sviluppo della rete disponibile. Tale piano deve tenere conto in particolare delle
conclusioni del Consiglio europeo del 4 febbraio in relazione alla necessità di
integrare i mercati dell'energia periferici; (16)
Al fine di conformarsi all'articolo
172 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è necessario istituire
dei gruppi regionali al fine di proporre progetti di interesse comune che
saranno approvati dagli Stati membri. Per assicurare un ampio consenso, questi gruppi
regionali devono assicurare una stretta cooperazione tra gli Stati membri, le
autorità di regolamentazione nazionali, i promotori di progetto e le parti
interessate. La cooperazione deve essere basarsi il più possibile sulle
strutture di cooperazione regionale esistenti delle autorità nazionali di
regolamentazione e dei gestori di sistemi di trasmissione
e su altre strutture istituite dagli Stati membri e dalla Commissione. (17)
L'elenco dei progetti di
interesse comune a livello di Unione deve essere limitato ai progetti che
contribuiscono in misura maggiore all'attuazione delle aree e dei corridoi
prioritari per le infrastrutture energetiche strategiche. Ciò presuppone che la
decisione in merito all'elenco venga presa dalla Commissione, pur rispettando il
diritto degli Stati membri di approvare i progetti di interesse comune concernenti
il loro territorio. Secondo l'analisi condotta nella valutazione d'impatto allegata,
il numero di tali progetti è stimato a circa 100 nel campo dell'elettricità e 50
nel settore del gas. (18)
I progetti di interesse comune devono
essere attuati il più rapidamente possibile ed essere monitorati e valutati
attentamente, pur mantenendo al minimo gli oneri amministrativi per i promotori
dei progetti. È opportuno che la Commissione nomini dei coordinatori europei
per i progetti che incontrano difficoltà particolari. (19)
Le procedure di autorizzazione non devono
comportare oneri amministrativi sproporzionati rispetto alle dimensioni o alla
complessità di un progetto, né creare barriere allo sviluppo delle reti
transeuropee e all'accesso al mercato. Il Consiglio europeo del 19 febbraio 2009
ha evidenziato la necessità di individuare e rimuovere gli ostacoli all'investimento,
anche semplificando le procedure di pianificazione e consultazione. Queste
conclusioni sono state confermate dal Consiglio europeo del 4 febbraio 2011,
che ha nuovamente sottolineato l'importanza di snellire e perfezionare le
procedure di autorizzazione rispettando al contempo le competenze nazionali. (20)
Ai progetti di interesse comune deve essere
assegnato uno "status di priorità" a livello nazionale per assicurare
il loro trattamento amministrativo rapido. I progetti di interesse comune
vengono considerati dalle autorità competenti di interesse pubblico. L'autorizzazione
deve essere rilasciata a progetti che hanno un effetto negativo sull'ambiente,
per motivi di rilevante interesse pubblico, quando vengono rispettate tutte le
condizioni di cui alle direttive 92/43/CE e 2000/60/CE. (21)
L'istituzione di un'unica autorità competente a
livello nazionale che integra o coordina tutte le procedure di rilascio delle
autorizzazioni ("sportello unico") dovrebbe ridurre la complessità,
aumentare l'efficienza e la trasparenza e contribuire a migliorare la
cooperazione tra gli Stati membri. (22)
Nonostante l'esistenza di regole consolidate per la
partecipazione del pubblico ai processi decisionali in campo ambientale sono
necessarie ulteriori misure per assicurare i livelli più elevati possibile di
trasparenza e di partecipazione del pubblico per tutte le questioni importanti
nel processo di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di interesse
comune. (23)
L'attuazione corretta e coordinata della direttiva 85/337/CE
del Consiglio, modificata, e delle convenzioni di Aarhus ed Espoo deve assicurare
l'armonizzazione dei principi di base per la valutazione degli effetti
ambientali, anche in un contesto transfrontaliero. Gli Stati membri sono tenuti
a coordinare le loro valutazioni per i progetti di interesse comune e a predisporre,
se possibile, valutazioni congiunte. (24)
Data l'urgenza di sviluppare infrastrutture
energetiche, la semplificazione delle procedure per il rilascio delle
autorizzazioni deve essere accompagnata da un chiaro limite temporale per l'adozione
della decisione da parte delle rispettive autorità competenti in merito all'esecuzione
del progetto. Tale limite temporale deve favorire una definizione e una
gestione delle procedure più efficienti e non deve mai mettere a repentaglio gli
standard elevati per la protezione dell'ambiente e la partecipazione del
pubblico. (25)
Il presente regolamento, in particolare le
disposizioni sul rilascio delle autorizzazioni, sulla partecipazione del
pubblico e sull'attuazione di progetti di interesse comune, deve essere
applicato fatte salve le legislazioni internazionali e dell'Unione, comprese le
disposizioni a tutela dell'ambiente e della salute umana e le disposizioni
adottate ai sensi della politica comune della pesca e della politica marittima. (26)
La discussione sull'adeguata ripartizione dei costi
si deve fondare sulla valutazione dei costi e dei benefici di un progetto
infrastrutturale, effettuata sulla base di una metodologia armonizzata di analisi
energetica dell'intero sistema, nel quadro dei piani decennali di sviluppo
della rete elaborati dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione
ai sensi del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete
per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica[27] e del regolamento (CE) n. 715/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle
condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale[28], e rivista dall'Agenzia per la
cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ai sensi del regolamento (CE)
n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009,
che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia[29] . deve costituire la base per
. (27)
In un mercato interno dell'energia sempre più
integrato sono necessarie regole chiare e trasparenti per la ripartizione dei
costi tra paesi transfrontalieri al fine di accelerare l'investimento nell'infrastruttura
transfrontaliera. Il Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 ha
ribadito l'importanza di promuovere un quadro normativo in grado di attrarre
gli investimenti nelle reti, con tariffe fissate a livelli coerenti con le
esigenze di finanziamento e una ripartizione dei costi adeguata per gli
investimenti transfrontalieri, rafforzando al contempo la concorrenza e la
competitività, in particolare dell'industria europea, e tenendo conto dell'impatto
sui consumatori. (28)
La legislazione esistente per il mercato interno
dell'energia prevede che le tariffe per l'accesso alle reti del gas e dell'elettricità
forniscano incentivi adeguati per gli investimenti. Le autorità di
regolamentazione nazionali devono assicurare, quando applicano la legislazione
sul mercato interno dell'energia, che gli incentivi per i progetti di interesse
comune, ivi compresi quelli a lungo termine, siano commisurati al livello di
rischio specifico del progetto. Ciò vale in particolare per il settore dell'elettricità,
per le tecnologie di trasmissione innovative, per consentire l'integrazione su
vasta scala dell'energia rinnovabile, delle risorse energetiche distribuite o
della reazione alla domanda nelle reti interconnesse e per l'infrastruttura di
trasmissione del gas, che offre una capacità avanzata o una flessibilità
aggiuntiva al mercato per consentire le transazioni a breve termine o l'approvvigionamento
complementare in caso di interruzioni. (29)
Il programma energetico europeo per la ripresa
(EEPR)[30]
ha dimostrato il valore aggiunto che deriva dall'incentivazione di finanziamenti
privati tramite un sostegno finanziario significativo da parte dell'Unione per
consentire l'attuazione di progetti di portata europea. Il Consiglio europeo
del 4 febbraio 2011 ha riconosciuto che alcuni progetti di infrastruttura
energetica possono richiedere finanziamenti pubblici limitati per mobilitare i
finanziamenti privati. Alla luce della crisi economica e finanziaria e dei
vincoli di bilancio, è necessario predisporre un sostegno mirato, tramite l'uso
sia di sovvenzioni sia di strumenti finanziari, nell'ambito del prossimo quadro
finanziario pluriennale che attirerà nuovi investitori nei corridoi e nelle
aree prioritarie dell'infrastruttura energetica, mantenendo al contempo al
minimo il contributo del bilancio dell'Unione europea. (30)
I progetti di interesse comune nei settori dell'elettricità,
del gas e dell'anidride carbonica devono essere ammissibili per beneficiare dell'assistenza
finanziaria dell'Unione per gli studi e, in determinate condizioni, per i lavori
nell'ambito del regolamento proposto concernente un meccanismo per collegare l'Europa
(regolamento CEF), sotto forma di sovvenzioni o sotto forma di strumenti
finanziari innovativi. Ciò assicurerà l'erogazione di un sostegno
personalizzato ai progetti di interesse comune, non ammissibili nell'ambito del
quadro normativo vigente e delle condizioni di mercato esistenti. Tale
assistenza finanziaria deve garantire le sinergie necessarie con il
finanziamento derivante da strumenti appartenenti ad altre politiche dell'Unione.
In particolare, il meccanismo per collegare l'Europa finanzierà infrastrutture
energetiche di rilevanza europea, mentre i fondi strutturali finanzieranno le
reti intelligenti di distribuzione dell'energia di importanza locale o
regionale. Le due fonti di finanziamento si integreranno pertanto
reciprocamente. (31)
Occorre pertanto abrogare la decisione n. 1364/2006/CE. (32)
Poiché l'obiettivo del presente regolamento, nella
fattispecie lo sviluppo e l'interoperabilità delle reti energetiche a livello
transeuropeo e la connessione a tali reti, non può essere conseguito in misura
sufficiente dagli Stati membri e può pertanto essere meglio perseguito a
livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure in conformità del
principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione
europea. Alla luce del principio di proporzionalità di cui al suddetto
articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il
raggiungimento di tale obiettivo, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1
Oggetto e campo d'applicazione 1. Il presente regolamento
stabilisce gli orientamenti per lo sviluppo tempestivo e l'interoperabilità delle
aree e dei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica transeuropea
stabiliti nell'allegato I. 2. In particolare, il presente
regolamento: (a)
stabilisce regole per individuare progetti di
interesse comune necessari per la realizzazione di tali corridoi e aree prioritari,
rientranti nelle categorie delle infrastrutture energetiche nei settori dell'elettricità,
del gas, del petrolio e del CO2 definiti nell'allegato II; (b)
facilita l'attuazione tempestiva di progetti di
interesse comune accelerando il rilascio delle autorizzazioni e migliorando la
partecipazione del pubblico; (c)
fornisce norme per la ripartizione dei costi a
livello transfrontaliero e incentivi correlati al rischio per progetti di
interesse comune; (d)
determina le condizioni per l'ammissibilità di
progetti di interesse comune all'assistenza finanziaria dell'Unione nell'ambito
del [regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo
per collegare l'Europa]. Articolo 2
Definizioni Ai fini del presente regolamento, oltre alle
definizioni di cui alle direttive 2009/28/CE, 2009/72/CE e 2009/73/CE, e ai
regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009,
si applicano le definizioni seguenti: 1. "infrastruttura
energetica", qualsiasi attrezzatura fisica destinata alla trasmissione e alla
distribuzione di elettricità o gas, al trasporto di petrolio o CO2
oppure allo stoccaggio di elettricità o gas, che è ubicata all'interno dell'Unione
o che collega l'Unione e uno o più paesi terzi; 2. "decisione globale",
la decisione presa da un'autorità competente per concedere o rifiutare l'autorizzazione
per la costruzione dell'infrastruttura energetica relativa a un progetto, senza
pregiudicare alcuna decisione successiva presa nell'ambito della concessione dell'accesso
alla proprietà o delle successive procedure di appello amministrativo o
giudiziale; 3. "progetto", una o
più linee, condotte, impianti, attrezzature, installazioni e relative categorie
di infrastrutture come definito all'allegato II, destinate alla costruzione di
nuove infrastrutture energetiche o al rafforzamento o alla ristrutturazione di infrastrutture
energetiche esistenti; 4. "progetto di interesse
comune", un progetto necessario per l'attuazione dei corridoi e delle aree
prioritari delle infrastrutture energetiche di cui all'allegato I; 5. "promotore
del progetto", (a)
un operatore del sistema di trasmissione o un
operatore del sistema di distribuzione, o un altro operatore o investitore che
sviluppi un progetto di interesse comune; oppure (b)
se sono presenti più gestori di sistemi di
trasmissione, gestori di sistemi di distribuzione, altri gestori, investitori o
qualsiasi gruppo degli stessi, l'organismo dotato di personalità giuridica ai
sensi della legge nazionale applicabile, che è stato designato per accordo
contrattuale concluso tra loro e che ha la capacità di assumere obblighi legali
e la responsabilità finanziaria per conto delle parti dell'accordo
contrattuale. CAPITOLO II – PROGETTI DI INTERESSE COMUNE Articolo 3
Individuazione di progetti di interesse comune 1. La Commissione stabilisce, a
livello di Unione, un elenco di progetti di interesse comune. L'elenco viene
rivisto e aggiornato, a seconda delle esigenze, ogni due anni. Il primo elenco
deve essere adottato entro il 31 luglio 2013. 2. Ai fini dell'individuazione
dei progetti di interesse comune, la Commissione istituisce un gruppo regionale
("gruppo"), secondo la definizione della sezione 1 dell'allegato III,
basato su ogni corridoio e area prioritari e la loro rispettiva copertura
geografica, come stabilito nell'allegato I. 3. Ogni
gruppo redige la propria proposta di elenco di progetti di interesse comune
secondo la procedura di cui all'allegato III, sezione 2, in base al contributo
di ciascun progetto all'attuazione dei corridoi e delle aree prioritari dell'infrastruttura
energetica di cui all'allegato I e in base al loro soddisfacimento dei criteri di cui all'Articolo 4. Ogni singola proposta per
un progetto richiede l'approvazione dello o degli Stati membri interessati dal
progetto. 4. Per i progetti nei settori
dell'elettricità e del gas che rientrano nelle categorie stabilite ai punti 1 e
2 dell'allegato II, ogni gruppo, almeno sei mesi prima della data di adozione
dell'elenco a livello di Unione di cui al paragrafo 1, presenta all'Agenzia per
la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ("Agenzia")
la propria proposta di elenco di progetti di interesse comune. Per i progetti di trasporto del petrolio e del CO2
che rientrano nelle categorie di cui ai punti 3 e 4 dell'allegato II, ogni
gruppo, almeno sei mesi prima della data di adozione dell'elenco a livello di
Unione di cui al paragrafo 1, presenta alla Commissione la propria proposta di
elenco di progetti di interesse comune. 5. Per i progetti nei settori
dell'elettricità e del gas che rientrano nelle categorie stabilite ai punti 1 e
2 dell'allegato II, l'Agenzia, entro due mesi dalla data di ricezione delle
proposte di elenchi di progetti di interesse comune di cui al primo comma del
paragrafo 4, presenta alla Commissione un parere sulle proposte di elenchi di
progetti di interesse comune, tenendo conto in particolare dell'applicazione
uniforme dei criteri di cui all'articolo 4 tra i gruppi, e dei risultati dell'analisi
svolta dalla REGST per l'elettricità e il gas in conformità con il punto 2.6
dell'allegato III. 6. Per i progetti di trasporto
del petrolio e dell'anidride carbonica che rientrano nelle categorie stabilite
ai punti 3 e 4 dell'allegato II, la Commissione valuta l'applicazione dei
criteri di cui all'articolo 4. Per i progetti relativi all'anidride carbonica,
che rientrano nella categoria di cui al punto 4 dell'allegato II, la
Commissione tiene in considerazione anche il futuro potenziale di allargamento
per includere Stati membri aggiuntivi. 7. In seguito alla decisione di
adozione della Commissione di cui al paragrafo 1, i progetti di interesse
comune diventano parte integrante dei piani regionali di investimento ai sensi
dell'articolo 12 dei regolamenti (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 e dei
piani decennali nazionali per lo sviluppo delle reti pertinenti a norma dell'articolo
22 delle direttive 72/2009/CE e 73/2009/CE e, se opportuno, di altri piani
nazionali infrastrutturali interessati. Ai progetti deve essere accordata la
massima priorità possibile nell'ambito di ciascuno di questi piani. Articolo 4
Criteri applicabili ai progetti di interesse comune 1. I progetti di interesse
comune soddisfano i seguenti criteri generali: (a)
il progetto è necessario per l'attuazione delle
aree e dei corridoi prioritari per le infrastrutture energetiche di cui all'allegato
I; e (b)
il progetto presenta prospettive di sostenibilità economica,
sociale e ambientale; e (c)
il progetto coinvolge almeno due Stati membri, sia perché
attraversa direttamente la frontiera di uno o più Stati membri sia perché è ubicato
sul territorio di uno Stato membro e ha un impatto significativo a livello
transfrontaliero come enunciato al punto 1 dell'allegato IV. 2. Inoltre, i seguenti criteri
specifici si applicano ai progetti di interesse comune che rientrano in
categorie di infrastrutture energetiche specifiche: (a)
per quanto riguarda i progetti di trasmissione e
stoccaggio di elettricità che rientrano nelle categorie stabilite al punto 1,
lettere da a) a d) dell'allegato II, il progetto deve contribuire in misura
significativa ad almeno uno dei seguenti criteri specifici: –
integrazione del mercato, concorrenza e
flessibilità del sistema; –
sostenibilità, inter alia tramite la
trasmissione di energia rinnovabile ai principali centri di consumo e siti di
stoccaggio; –
interoperabilità e funzionamento sicuro del
sistema; (b)
per quanto riguarda i progetti nel settore del gas
che rientrano nelle categorie di cui al punto 2 dell'allegato II, il progetto
deve contribuire in modo significativo ad almeno uno dei seguenti criteri
specifici: –
integrazione del mercato, interoperabilità e
flessibilità del sistema; –
sicurezza dell'approvvigionamento, inter alia
tramite la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, controparti di
fornitura e rotte; –
concorrenza, inter alia tramite la
diversificazione delle fonti di approvvigionamento, controparti e rotte di
fornitura; –
sostenibilità; (c)
per quanto riguarda i progetti delle reti
elettriche intelligenti che rientrano nella categoria di cui al punto 1,
lettera e) dell'allegato II, il progetto deve contribuire in modo significativo
alle seguenti funzioni specifiche: –
integrazione e coinvolgimento degli utenti delle
reti con nuovi requisiti tecnici per quanto riguarda la loro offerta e domanda
di elettricità; –
efficienza e interoperabilità della trasmissione e
distribuzione dell'elettricità nella gestione giornaliera delle reti; –
sicurezza della rete, controllo del sistema e
qualità dell'approvvigionamento; –
pianificazione ottimizzata dei futuri investimenti
in reti efficienti dal punto di vista dei costi; –
funzionamento del mercato e servizi ai clienti; –
coinvolgimento degli utenti nella gestione del loro
uso dell'energia; (d)
riguardo ai progetti sul trasporto di petrolio che
rientrano nelle categorie di cui al punto 3 dell'allegato II, il progetto deve
contribuire in misura significativa ai seguenti tre criteri specifici: –
sicurezza dell'approvvigionamento riducendo la
dipendenza da un'unica fonte o rotta di approvvigionamento; –
uso efficiente e sostenibile delle risorse tramite
l'attenuazione dei rischi ambientali; –
interoperabilità; (e)
per quanto riguarda i progetti sul trasporto di CO2
che rientrano nelle categorie di cui al punto 4 dell'allegato II, il progetto
deve contribuire in misura significativa ai seguenti tre criteri specifici: –
prevenzione delle emissioni di anidride carbonica ad
un costo ridotto garantendo nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento
energetico; –
aumento della resilienza e della sicurezza del
trasporto di anidride carbonica; –
uso efficiente delle risorse, consentendo la
connessione di più fonti e siti di stoccaggio di CO2 tramite un'infrastruttura
comune e minimizzando l'onere e i rischi ambientali. 3. Per quanto riguarda i
progetti che rientrano nelle categorie di cui ai punti dall'1 al 3 dell'allegato
II, i criteri elencati nel presente articolo devono essere valutati in
conformità agli indicatori di cui ai punti da 2 a 5 dell'allegato IV. 4. Al momento della
classificazione dei progetti che contribuiscono all'attuazione della stessa
priorità, deve inoltre essere accordata la dovuta considerazione all'urgenza di
ciascun progetto proposto al fine di raggiungere gli obiettivi di politica
energetica in materia di integrazione e concorrenza del mercato, sostenibilità
e sicurezza dell'approvvigionamento, il numero di Stati membri interessati da
ciascun progetto e la sua complementarità riguardo ad altri progetti proposti.
Per i progetti che rientrano nella categoria di cui al
punto 1, lettera e) dell'allegato II, deve essere accordata la dovuta
considerazione al numero di utenti interessati dal progetto, il consumo di
energia annuale e la quota di generazione di energia da risorse di energia detta
"non programmabile" nella zona di interesse di tali utenti. Articolo 5
Attuazione e monitoraggio 1. I promotori di progetto
attuano progetti di interesse comune conformemente a un piano di attuazione che
include un calendario per gli studi di fattibilità e progettazione,
approvazione normativa, esecuzione e messa in servizio, e il programma di
rilascio delle autorizzazioni di cui all'Articolo
11, paragrafo 3. I gestori del sistema di trasmissione, i gestori del
sistema di distribuzione o altri gestori gestiscono progetti di interesse
comune in questo settore. 2. L'Agenzia e i gruppi eseguono
il monitoraggio dei progressi registrati nell'attuazione dei progetti di
interesse comune. I gruppi possono richiedere informazioni
aggiuntive fornite in conformità ai paragrafi 3, 4 e 5, verificare le
informazioni fornite in loco e convocare riunioni con le parti interessate. I gruppi possono anche chiedere che l'Agenzia adotti
alcune misure per agevolare l'attuazione di progetti di interesse comune. 3. Entro il 31 marzo di ogni
anno successivo all'anno di selezione come progetto di interesse comune
conformemente all'articolo 4, i promotori del progetto presentano una relazione annuale, per ogni progetto che rientra nelle categorie
di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato II, all'Agenzia o, per i progetti che
rientrano nelle categorie di cui ai punti 3 e 4 dell'allegato II, al rispettivo
gruppo. Tale relazione specifica: (a)
i progressi realizzati per lo sviluppo, la
costruzione e la messa in servizio del progetto, in particolare per quanto
riguarda il rilascio delle autorizzazioni e le procedure di consultazione; (b)
se del caso, ritardi rispetto al piano di
attuazione e altre difficoltà riscontrate. 4. Entro tre mesi dalla
ricezione delle relazioni annuali, l'Agenzia presenta ai gruppi una relazione
consolidata per i progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di
cui ai punti 1 e 2 dell'allegato II, valutando i progressi compiuti e
proponendo, ove opportuno, misure per superare i ritardi e le difficoltà incontrate.
La valutazione deve anche includere, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 8 e 9, del regolamento (CE) n. 713/2009, l'attuazione uniforme dei
piani di sviluppo della rete a livello di Unione in relazione alle aree e ai
corridoi prioritari delle infrastrutture energetiche di cui all'allegato I. 5. Ogni anno, le autorità
interessate competenti di cui all'Articolo 9, in occasione della riunione
successiva alla ricezione delle relazioni annuali di cui al paragrafo 3,
riferiscono al rispettivo gruppo sullo stato e, ove opportuno, sui ritardi dell'attuazione
dei progetti di interesse comune ubicati nel loro territorio. 6. Se la messa in servizio di un
progetto di interesse comune viene ritardata di più di due anni rispetto al
piano di attuazione senza una valida giustificazione: (a)
il promotore di tale progetto accetta gli
investimenti di uno o più altri gestori o investitori per attuare il progetto.
Il gestore del sistema, nella cui zona è ubicato l'investimento, fornisce al o ai
gestori o investitori tutte le informazioni necessarie per realizzare l'investimento,
collega nuovi capitali alla rete di trasmissione e, in genere, fa tutto il
possibile per agevolare l'attuazione dell'investimento e il funzionamento
sicuro, affidabile ed efficiente e la manutenzione del progetto di interesse
comune. (b)
La Commissione può bandire un invito a presentare
proposte aperto a qualsiasi promotore di progetto per realizzare il progetto
nei tempi concordati. 7. Un progetto di interesse
comune può essere rimosso dall'elenco di progetti di interesse comune a livello
di Unione ai sensi della procedura stabilita nella seconda frase dell'Articolo 3,
paragrafo 1, se: (a)
l'analisi dei costi-benefici a livello di sistema
dell'energia svolta dalla REGST ai sensi dell'allegato III, punto 6, non
produce un risultato positivo per il progetto; (b)
il progetto non è più incluso nel piano decennale
di sviluppo della rete; (c)
l'inclusione nell'elenco di cui all'Articolo 3, paragrafo
1, è basata su un'informazione errata che ha rappresentato un fattore
determinante per la decisione; (d)
il progetto non è conforme alla legislazione in
vigore dell'Unione. I progetti che vengono rimossi dall'elenco a
livello di Unione perdono tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente
regolamento per i progetti di interesse comune. Il presente articolo non
pregiudica gli eventuali finanziamenti dell'Unione europea versati al progetto
prima della decisione di revoca. Articolo 6
Coordinatori europei 1. Quando un progetto di
interesse comune incontra notevoli difficoltà di attuazione, la Commissione può
nominare un coordinatore europeo per un periodo massimo di un anno, rinnovabile
due volte. 2. Il coordinatore europeo
svolge i seguenti compiti: (a)
promuove il o progetti, per i quali è stato
nominato coordinatore europeo, e il dialogo transfrontaliero tra i promotori
del progetto e tutte le parti interessate coinvolte; (b)
assiste tutte le parti, in funzione delle esigenze,
nella consultazione delle parti interessate e nell'ottenimento delle
autorizzazioni necessarie per il o i progetti; (c)
assicura che vengano forniti un sostegno adeguato e
una direzione strategica da parte degli Stati membri interessati per la
preparazione e l'attuazione del o dei progetti; (d)
presenta ogni anno una relazione alla Commissione
sui progressi del o dei progetti e sugli ostacoli e le difficoltà eventuali che
potrebbero ritardare in maniera considerevole la data di messa in servizio del
o dei progetti. La Commissione trasmette la relazione ai gruppi interessati e
al Parlamento europeo. 3. Il coordinatore europeo viene
scelto sulla base della sua esperienza in relazione ai compiti specifici
assegnatigli per il o i progetti pertinenti. 4. La
decisione di nomina del coordinatore europeo stabilisce il mandato, in cui
vengono specificati la durata, i compiti specifici, nonché le relative scadenze
e la metodologia da seguire. L'attività di coordinamento è proporzionata alla
complessità e ai costi stimati del odei progetti. 5. Gli Stati membri interessati
cooperano con il coordinatore europeo nell'esecuzione dei compiti di cui ai
paragrafi 2 e 4. CAPITOLO III – Rilascio delle autorizzazioni e partecipazione del
pubblico Articolo 7
Regime di interesse comune 1. Al fine di accelerare le
procedure di rilascio delle autorizzazioni e di migliorare la partecipazione
del pubblico, le disposizioni di questo capitolo si applicano a tutti i
progetti di interesse comune. Articolo 8
"Stato prioritario" dei progetti di
interesse comune 1. Ai progetti di interesse
comune viene assegnato lo stato di massima importanza possibile a livello
nazionale e vengono trattati come tali nelle procedure di rilascio delle
autorizzazioni, qualora e nella misura in cui tale trattamento venga disposto
nella legislazione nazionale applicabile al tipo di infrastruttura energetica
corrispondente. 2. L'adozione dell'elenco di progetti
di interesse comune a livello di Unione europea determina l'interesse pubblico
e la necessità di questi progetti all'interno degli Stati membri interessati e
viene approvata come tale da tutte le parti interessate. 3. Al fine di assicurare un
trattamento amministrativo efficiente dei fascicoli correlati ai progetti di
interesse comune, i promotori del progetto e tutte le autorità interessate
assicurano che venga attribuito il massimo trattamento preferenziale possibile
a tali fascicoli per quanto riguarda le risorse assegnate. 4. Con l'obiettivo di rispettare
i limiti di tempo stabiliti nell'Articolo 11
e di ridurre l'onere amministrativo per il completamento dei progetti di
interesse comune, gli Stati membri, entro nove mesi dall'entrata in vigore del
presente regolamento, adottano le misure necessarie a semplificare le procedure
di valutazione ambientale. Tali misure si applicano fatti salvi gli obblighi
derivanti dalla legislazione dell'Unione. La Commissione, entro tre mesi dall'entrata in
vigore del presente regolamento, pubblica orientamenti destinati a sostenere
gli Stati membri nella definizione di misure adeguate e a garantire l'applicazione
uniforme delle procedure di valutazione ambientale richieste a norma della
legislazione dell'UE per i progetti di interesse comune. 5. In
relazione agli impatti ambientali di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della
direttiva 92/43/CE e all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE,
i progetti di interesse comune vengono ritenuti di interesse pubblico e possono
essere considerati di "rilevante interesse pubblico", a condizione
che vengano soddisfatte tutte le condizioni previste
in tali direttive. Qualora venga richiesto il parere della Commissione
in conformità con la direttiva 92/43/CE, la Commissione e l'autorità
competente ai sensi dell'articolo 9 assicurano che la
decisione che riguarda il "rilevante interesse pubblico" di un
progetto venga adottata entro il limite di tempo, ai sensi del paragrafo 1 dell'Articolo 11. Articolo 9
Organizzazione del processo di rilascio delle autorizzazioni 1. Entro sei mesi dell'entrata
in vigore del presente regolamento ogni Stato membro nomina un'autorità
nazionale competente, che sarà responsabile dell'agevolazione e del
coordinamento del processo di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di
interesse comune e per l'attuazione dei compiti attinenti al processo di
rilascio delle autorizzazioni, come stabilito nel presente capitolo. 2. L'autorità competente emette,
fatte salve le prescrizioni rilevanti ai sensi della legislazione dell'Unione
europea e internazionale, la decisione globale entro la scadenza di cui all'Articolo 11, paragrafo 1, in base a uno dei
seguenti sistemi: (a)
sistema integrato: la decisione globale emessa dall'autorità
competente è l'unica decisione legalmente vincolante derivante dalla procedura
legale di rilascio dell'autorizzazione. Qualora il progetto coinvolga altre
autorità, esse possono, conformemente alla legislazione nazionale, esprimere il
loro parere quale contributo alla procedura, parere che deve essere preso in
considerazione dall'autorità competente; (b)
sistema coordinato: la decisione globale può
comprendere più decisioni singole legalmente vincolanti emesse dall'autorità
competente e da altre autorità interessate. L'autorità competente stabilisce,
caso per caso, un termine ragionevole entro il quale devono essere emesse le
singole decisioni. L'autorità competente può adottare una decisione singola per
conto di un'altra autorità interessata, se la decisione di quest'ultima non
viene emessa entro il termine stabilito e se il ritardo non può essere
giustificato adeguatamente. L'autorità competente può invalidare una decisione
singola di un'altra autorità nazionale se ritiene che tale decisione non sia
sufficientemente suffragata da elementi probatori presentati dall'autorità
interessata. L'autorità competente assicura che siano rispettati i requisiti
pertinenti ai sensi della legislazione internazionale e dell'Unione e deve debitamente
motivare la propria decisione. 3. Se un progetto di interesse
comune richiede che le decisioni vengano adottate in due o più Stati membri, le
rispettive autorità competenti prendono tutte le iniziative necessarie per una
cooperazione e coordinazione efficienti ed efficaci tra loro, ivi compresi il
rispetto della convenzione di Espoo e delle disposizioni di cui all'articolo 11,
paragrafo 3. Gli Stati membri si adoperano per disporre procedure comuni, in
particolare rispetto alla valutazione degli impatti ambientali. 4. Gli Stati membri si impegnano
ad assicurare che i ricorsi che mettono in discussione la legalità sostanziale
o procedurale di una decisione globale siano trattati nella maniera più
efficace possibile. Articolo 10
Trasparenza e partecipazione del pubblico 1. Al fine di aumentare la
trasparenza per tutte le parti interessate, l'autorità competente, entro nove
mesi dell'entrata in vigore del presente regolamento, pubblica un manuale delle
procedure per il processo di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai
progetti di interesse comune. Il manuale viene aggiornato in funzione delle
esigenze e messo a disposizione del pubblico. Il manuale comprende almeno le
informazioni specificate al punto 1 dell'allegato VI. 2. Fatti salvi i requisiti delle
convenzioni di Aarhus ed Espoo e la legislazione dell'Unione applicabile, tutte
le parti coinvolte nel processo di rilascio delle autorizzazioni si attengono ai
principi per la partecipazione pubblica stabiliti al punto 2 dell'allegato
VI. 3. Il promotore del progetto,
entro tre mesi dall'inizio del processo di rilascio dell'autorizzazione ai
sensi del paragrafo 1, lettera a), dell'Articolo
11, elabora e presenta un concetto di partecipazione del pubblico all'autorità
competente. L'autorità competente richiede delle modifiche o approva il
concetto di partecipazione del pubblico entro un mese. L'idea deve comprendere
almeno le informazioni specificate al punto 3 dell'allegato VI. 4. Il promotore del progetto o,
qualora stabilito dalla legislazione nazionale, l'autorità competente svolge
almeno una consultazione pubblica prima della presentazione del fascicolo di
domanda all'autorità competente, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1,
lettera a). La consultazione pubblica informa le parti interessate indicate al
punto 2, lettera a), dell'allegato VI in merito al progetto nella fase iniziale
e individua i siti e le vie più adatti e le questioni rilevanti da trattare nel
fascicolo di domanda. Le modalità minime di questa consultazione pubblica sono
specificate al punto 4 dell'allegato VI. Una relazione che sintetizza i
risultati delle attività relative alla partecipazione del pubblico prima della
presentazione del fascicolo di domanda viene stilata dal promotore del progetto
e presentata insieme al fascicolo di domanda all'autorità competente, che
prende in debita considerazione questi risultati al momento di adottare la
decisione globale. 5. Per i progetti che interessano
due o più Stati membri, le consultazioni pubbliche a norma del paragrafo 4
condotte in ciascuno degli Stati membri interessati vengono svolte entro al
massimo due mesi dalla data di inizio della prima consultazione pubblica in uno
di questi Stati membri. 6. Per i progetti che potrebbero
avere impatti transfrontalieri negativi rilevanti in uno o più Stati membri confinanti,
qualora siano applicabili l'articolo 7 della direttiva 85/337CEE e la
convenzione di Espoo, le informazioni pertinenti vengono messe a disposizione
dell'autorità competente dello o degli Stati membri confinanti. L'autorità
competente dello o degli Stati membri confinanti dichiara se desidera
partecipare alle procedure della consultazione pubblica in questione. 7. Il promotore del progetto, o,
qualora disposto dalla legislazione nazionale, l'autorità competente, crea e
aggiorna regolarmente un sito Internet relativo al progetto per pubblicare le
informazioni importanti sul progetto; il sito conterrà dei link al sito Internet
della Commissione e soddisferà le prescrizioni di cui al punto 5 dell'allegato VI.
Si tutela la riservatezza dei dati sensibili a livello commerciale. I promotori di progetto, inoltre, pubblicano le
informazioni importanti attraverso altri mezzi di informazione adeguati cui il
pubblico ha libero accesso. Articolo 11
Durata e attuazione del processo di rilascio delle autorizzazioni 1. Il processo di rilascio delle
autorizzazioni prevede due fasi e non supera una durata di tre anni: (a)
la procedura che precede la domanda, che copre il
periodo compreso tra l'inizio del processo di rilascio delle autorizzazioni e l'accettazione
del fascicolo di domanda presentato dall'autorità competente, non può durare
più di due anni. Allo scopo di stabilire l'inizio del processo di
rilascio delle autorizzazioni, il o i promotori del progetto notificano per
iscritto il progetto all'autorità competente dello o degli Stati membri
interessati, trasmettendo anche una descrizione ragionevolmente dettagliata del
progetto. Entro al massimo due settimane dalla ricezione della notifica, l'autorità
competente accetta o, se ritiene che il progetto non sia abbastanza maturo per
avviare il processo di rilascio delle autorizzazioni, rifiuta in forma scritta la
notifica. In caso di rifiuto l'autorità competente motiva la propria decisione.
La data della firma dell'accettazione della notifica da parte dell'autorità
competente segna l'inizio del processo di rilascio delle autorizzazioni.
Qualora siano coinvolti due o più Stati membri, l'accettazione della notifica
da parte dell'ultima autorità competente interessata viene considerata come la
data di inizio del processo di rilascio delle autorizzazioni. (b)
La procedura legale di rilascio delle
autorizzazioni, che copre il periodo a decorrere dall'accettazione del
fascicolo di domanda presentato fino all'adozione di una decisione globale da
parte dell'autorità competente, non supera un anno. Gli Stati membri possono
stabilire una data anteriore per il termine, se lo ritengono opportuno. 2. Entro un mese dall'inizio del
processo di rilascio delle autorizzazioni, ai sensi del paragrafo 1, lettera
a), l'autorità competente individua, in stretta collaborazione con le altre
autorità interessate, l'ambito di applicazione del materiale e il livello di
dettaglio delle informazioni che devono essere presentate dal promotore del
progetto, nell'ambito del fascicolo di domanda, per richiedere la decisione globale.
La lista di controllo di cui al punto 1, lettera e), dell'allegato VI funge da
base per questa individuazione. A tale scopo è opportuno organizzare almeno una
riunione tra l'autorità competente e il promotore del progetto e, se ritenuto
opportuno dall'autorità competente, altre autorità e parti interessate. Una
descrizione dettagliata della domanda, comprensiva dei risultati di tale
riunione, viene trasmessa al promotore del progetto e resa disponibile al
pubblico non più di un mese dopo la riunione. 3. Entro tre mesi dall'inizio
del processo di rilascio dell'autorizzazione, ai sensi del paragrafo 1, lettera
a), l'autorità competente elabora, in stretta cooperazione con il promotore del
progetto e altre autorità interessate e prendendo in considerazione i risultati
delle attività svolte ai sensi del paragrafo 2, un programma dettagliato per il
processo di rilascio dell'autorizzazione, individuando almeno quanto segue: (a)
le decisioni e i pareri da ottenere; (b)
le autorità, le parti interessate e il pubblico che
è probabile siano coinvolti; (c)
le singole fasi della procedura e la loro durata; (d)
le tappe principali e le rispettive scadenze in
vista della decisione globale da adottare; (e)
le risorse pianificate dalle autorità e le
possibili esigenze di risorse aggiuntive. Per i progetti transfrontalieri che coinvolgono
due o più Stati membri, le autorità competenti degli Stati membri interessati
adattano i loro calendari ed elaborano un programma comune. 4. Il promotore del progetto verifica
la completezza e la qualità adeguata del fascicolo di domanda e richiede il
parere dell'autorità competente al riguardo il più presto possibile, durante la
procedura pre-domanda. Il promotore del progetto collabora con l'autorità
competente per rispettare i termini e il calendario dettagliato, secondo quanto
definito al paragrafo 3. 5. Entro un mese dalla ricezione
del fascicolo di domanda, l'autorità competente presenta, se necessario,
ulteriori richieste relative a informazioni mancanti che devono essere
presentate dal promotore del progetto e possono riguardare unicamente temi
individuati nella descrizione dettagliata della domanda. Entro un mese dalla
ricezione del fascicolo di domanda completo, l'autorità competente accetta la
domanda in forma scritta. Successivamente, è possibile presentare richieste di
ulteriori informazioni soltanto se giustificate da nuove circostanze e
debitamente motivate dall'autorità competente. 6. In caso di scadenza del
termine per la decisione globale, l'autorità competente presenta al gruppo interessato
le misure adottate o da adottare per concludere il processo di rilascio dell'autorizzazione
entro il più breve tempo possibile. Il gruppo può invitare l'autorità competente
a riferire regolarmente in merito ai progressi realizzati a questo riguardo. 7. Le scadenze stabilite nelle
disposizioni di cui sopra non pregiudicano gli obblighi derivanti dalla
legislazione internazionale e dell'Unione. CAPITOLO IV – Trattamento normativo Articolo 12
Analisi dei costi-benefici a livello di sistema
energetico 1. Entro un mese dell'entrata in
vigore del presente regolamento, la REGST per l'elettricità e la REGST per il
gas presentano all'Agenzia e alla Commissione la rispettiva metodologia, anche
per quanto riguarda la modellizzazione della rete e del mercato, per un'analisi
armonizzata dei costi-benefici dell'energia a livello di Unione per i progetti
d'interesse comune che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punti 1,
lettere da a) a d), e 2. La metodologia è elaborata in conformità con i
principi stabiliti nell'allegato V. 2. Entro tre mesi dalla data di
ricezione della metodologia, l'Agenzia, dopo aver consultato formalmente le
organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate, fornisce il suo parere
alla Commissione in merito alla metodologia. 3. Entro tre mesi dalla
ricezione del parere dell'Agenzia, la Commissione esprime un parere sulla
metodologia. 4. Entro tre mesi dalla data di
ricezione del parere della Commissione, la REGST per l'elettricità e la REGST per
il gas adattano di conseguenza la loro metodologia e la presentano alla
Commissione per approvazione. 5. Entro due settimane dall'approvazione
da parte della Commissione, la REGST per l'elettricità e la REGST per il gas
pubblicano la metodologia sui rispettivi siti Internet. Su richiesta
trasmettono alla Commissione e all'Agenzia le serie di dati inseriti corrispondenti,
come definito nel punto 1 dell'allegato V, e altri dati rilevanti sulle reti,
sui flussi di carico e sul mercato in una forma sufficientemente precisa ai
sensi delle legislazioni nazionali e degli accordi di riservatezza pertinenti .
I dati sono validi alla data della richiesta. La Commissione e l'Agenzia garantiscono
il trattamento riservato dei dati ricevuti da parte loro e da chiunque svolga
un lavoro di analisi per loro conto sulla base di tali dati. 6. La metodologia viene
aggiornata e migliorata periodicamente seguendo la procedura stabilita nei
paragrafi da 1 a 5. L'Agenzia, dopo aver consultato formalmente le
organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate e la Commissione,
può chiedere tali aggiornamenti e miglioramenti con debite motivazione e
scadenze. 7. La metodologia viene
applicata all'analisi dei costi-benefici effettuata nell'ambito di tutti i
piani decennali di sviluppo della rete per l'elettricità o il gas successivamente
sviluppati dalla REGST per l'elettricità o il gas ai sensi dell'articolo 8 del
regolamento (CE) n. 714/2009 e del regolamento (CE) n. 715/2009. 8. Entro il 31 dicembre 2016 la
REGTS per l'elettricità e la REGST per il gas trasmettono congiuntamente alla
Commissione e all'Agenzia un modello comune di mercato e di rete dell'elettricità
e del gas, riguardante la trasmissione e lo stoccaggio dell'elettricità e del
gas e riguardante i corridoi e le aree prioritarie indicate nell'allegato I,
elaborato in conformità con i principi stabiliti nell'allegato V. In seguito
all'approvazione di tale modello da parte della Commissione, secondo la
procedura stabilita nei paragrafi da 2 a 4, il modello viene incluso nella
metodologia. Articolo 13
Realizzazione di investimenti con impatti transfrontalieri 1. I costi di investimento
relativi a un progetto di interesse comune che rientra nelle categorie di cui
al punto 1, lettere da a) a d), e al punto 2 dell'allegato II, sono sostenuti
dal o dai gestori del sistema di trasmissione dello o degli Stati membri su cui
il progetto esercita un impatto positivo netto e vengono pagati dagli utenti di
rete tramite tariffe per l'accesso alla rete. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai progetti di interesse comune che hanno ottenuto un'esenzione ai
sensi dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE o dell'articolo 17 del regolamento (CE) 714/2009. 2. Le autorità nazionali di
regolamentazione tengono conto dei costi effettivi sostenuti da un gestore di
sistemi di trasmissione o da un altro promotore di progetto a seguito degli
investimenti e della ripartizione transfrontaliera dei costi corrispondenti di
cui al paragrafo 3 al momento dello stabilimento o dell'approvazione delle
tariffe in conformità con l'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), della
direttiva 2009/72/CE e con l'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), della
direttiva 2009/73/CE, nella misura in cui questi costi corrispondono a quelli
di un gestore efficiente dotato di una struttura paragonabile. 3. Fatti salvi gli investimenti
in progetti di interesse comune realizzati tramite mutuo accordo tra i gestori
di sistemi di trasmissione interessati, le autorità nazionali di
regolamentazione approvano congiuntamente gli investimenti e decidono in merito
alla ripartizione transfrontaliera dei costi corrispondenti per i progetti di
interesse comune o insiemi di progetti di interesse comune, nonché all'eventuale
inclusione dei costi di investimento nelle tariffe di trasmissione. 4. Il o promotori di un progetto
di interesse comune che rientra nelle categorie di cui ai punti 1, lettere da
a) a d), e 2 dell'allegato II, tiene tutte le autorità nazionali di
regolamentazione interessate regolarmente informate del progresso di quel
progetto e dell'individuazione dei costi e degli impatti ad esso associati. Non
appena un progetto di interesse comune, selezionato ai sensi dell'articolo 3 e
rientrante nelle categorie di cui all'allegato II, ai punti 1, lettere da a) a
d), e 2, raggiunge un grado di maturità sufficiente, il promotore del progetto
presenta, alle autorità nazionali di regolamentazione competenti, una richiesta
di investimento, contenente una ripartizione transfrontaliera dei costi,
accompagnata da: (a)
un'analisi dei costi-benefici sulla base della
metodologia elaborata ai sensi dell'Articolo 12; e (b)
un piano aziendale di valutazione della
sostenibilità finanziaria del progetto, compresa la soluzione di finanziamento
scelta e, per i progetti di interesse comune che rientrano nella categoria di
cui al punto 2 dell'allegato I, i risultati della verifica di mercato. Se un progetto è promosso da diversi operatori o
investitori, questi presentano la loro richiesta insieme. Per i progetti contenuti nel primo elenco dei
progetti di interesse comune a livello di Unione i promotori del progetto
presentano la loro richiesta entro il 30 settembre 2013. Una copia di ogni richiesta di investimento viene
trasmessa per informazione immediatamente dalle autorità nazionali di
regolamentazione all'Agenzia. . Le autorità nazionali di regolamentazione e l'Agenzia
mantengono la riservatezza delle informazioni sensibili a livello commerciale. 5. Entro sei mesi dalla data in
cui l'ultima richiesta è pervenuta all'ultima delle autorità nazionali di
regolamentazione interessate, le autorità nazionali di regolamentazione, dopo
aver consultato il o i promotori del progetto interessati, adottano una
decisione congiunta sulla ripartizione dei costi di investimento che ogni
gestore di sistemi di trasmissione deve sostenere per tale progetto, nonché
sulla loro inclusione nelle tariffe di rete. Le autorità nazionali di
regolamentazione possono decidere di allocare soltanto parte dei costi o di ripartire
i costi tra più progetti di interesse comune appartenenti ad un "pacchetto". Nella decisione di ripartizione dei costi su scala
transfrontaliera, è necessario prendere in considerazione i costi e i benefici
economici, sociali e ambientali del o dei progetti negli Stati membri
interessati e la possibile necessità di un sostegno finanziario. La decisione viene notificata tempestivamente dalle
autorità nazionali di regolamentazione all'Agenzia, insieme a tutte le
informazioni pertinenti relative alla decisione. In particolare, le
informazioni contengono i motivi dettagliati in base a cui i costi sono stati
ripartiti fra gli Stati membri, come ad esempio: (a)
una valutazione degli effetti individuati, compreso
in merito alle tariffe di rete, su ciascuno degli Stati membri interessati; (b)
una valutazione del piano aziendale di cui al
paragrafo 4, lettera b); (c)
esternalità positive regionali o a livello di
Unione generate dal progetto; (d)
il risultato della consultazione del o dei
promotori del progetto interessato/i. La decisione di ripartizione viene pubblicata. 6. Qualora le autorità nazionali
di regolamentazione interessate non abbiano raggiunto un accordo sulla
richiesta di investimento entro sei mesi dalla data di ricezione della
richiesta da parte dell'ultima delle autorità nazionali di regolamentazione
interessate, esse ne informano immediatamente l'Agenzia. In tal caso o su richiesta congiunta delle
autorità nazionali di regolamentazione interessate, la decisione sulla
richiesta di investimento comprensiva della ripartizione transfrontaliera dei
costi di cui al paragrafo 4, nonché del modo in cui il costo degli investimenti
si ripercuote sulle tariffe, viene adottata dall'Agenzia entro tre mesi della
data del rinvio alla stessa. Prima di adottare una decisione di questo tipo, l'agenzia
consulta le autorità nazionali di regolamentazione interessate e il o i
promotori del progetto. Il periodo di tre mesi indicato nel secondo comma può
essere prorogato di un periodo supplementare di due mesi qualora l'Agenzia
richieda ulteriori informazioni. Tale periodo supplementare inizia il giorno
successivo alla ricezione delle informazioni complete. La decisione di ripartizione viene pubblicata. 7. Una copia di tutte le
decisioni, insieme a tutte le informazioni attinenti a ciascuna decisione,
viene trasmessa immediatamente dall'Agenzia alla Commissione. Tali informazioni
possono essere presentate in forma aggregata. La Commissione tutela la
riservatezza dei dati sensibili a livello commerciale. 8. Questa ripartizione dei costi
non influisce sul diritto dei gestori di sistemi di trasmissione di presentare
domanda e delle autorità nazionali di regolamentazione di approvare le spese
per l'accesso alle reti in conformità con l'articolo 32 della direttiva 2009/72/CE
e della direttiva 2009/73/CE, con l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 714/2009
e con l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2009. Articolo 14
Incentivi 1. Qualora il promotore di un
progetto affronti rischi più elevati per lo sviluppo, l'esecuzione,
il funzionamento o la manutenzione di un progetto di interesse comune
rientrante nelle categorie di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato II, ad eccezione
dei progetti di stoccaggio dell'elettricità mediante pompaggio, rispetto ai
rischi connessi di norma a un progetto infrastrutturale e qualora tali rischi
non siano coperti da una deroga a norma dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE o dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009, le
autorità nazionali di regolamentazione assicurano che vengano concessi
incentivi adeguati a tale progetto, in applicazione dell'articolo 37,
paragrafo 8, della direttiva 2009/72/CE, dell'articolo 41, paragrafo 8, della
direttiva 2009/73/CE, dell'articolo 14 del regolamento (CE)
n. 714/2009 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2009. 2. Le autorità nazionali di
regolamentazione decidono di concedere tali incentivi tenendo conto dei
risultati dell'analisi dei costi-benefici in base alla metodologia elaborata ai
sensi dell'articolo 12 e, in particolare, delle esternalità positive regionali
o a livello di Unione generate dal progetto. Le autorità nazionali di
regolamentazione analizzano più approfonditamente i rischi specifici sostenuti
dal o dai promotori del progetto, le misure di attenuazione dei rischi adottate
e la giustificazione di questo profilo di rischio in considerazione dell'impatto
positivo netto del progetto rispetto a un'alternativa meno rischiosa. I rischi
ammissibili comprendono in particolare i rischi relativi alle nuove tecnologie
di trasmissione, sia onshore che offshore, i rischi relativi al recupero parziale
dei costi e i rischi dello sviluppo. 3. L'incentivo concesso dalla
decisione tiene conto della natura specifica del rischio corso e riguarda: (a)
le norme per investimenti a fronte della previsione
di necessità future (anticipatory investment); (b)
le norme per il riconoscimento dei costi sostenuti
efficientemente prima della messa in servizio del progetto; (c)
le norme per ottenere una remunerazione aggiuntiva
del capitale investito per il progetto o (d)
qualunque altra misura ritenuta necessaria e
adeguata. 4. Entro il 31 dicembre 2013 l'Agenzia
pubblica alcuni orientamenti in conformità con l'articolo 7, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 713/2009: (a)
in merito agli incentivi di cui al paragrafo 1,
sulla base di una valutazione comparativa delle migliori prassi da parte delle
autorità nazionali di regolamentazione; (b)
riguardo a una metodologia comune per valutare i maggiori
rischi connessigli investimenti nei progetti di trasmissione dell'elettricità e
del gas. 5. Entro il 31 luglio 2013 ogni
autorità nazionale di regolamentazione pubblica la propria metodologia e i
criteri utilizzati per valutare gli investimenti in progetti di trasmissione di
'elettricità e gas e i rischi più elevati affrontati. 6. La Commissione può pubblicare
orientamenti relativi agli incentivi stabiliti in questo articolo in conformità
con l'articolo 18, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (CE) n. 714/2009 e
con l'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009. CAPITOLO V –
Finanziamento Articolo 15
Ammissibilità dei progetti all'assistenza finanziaria dell'Unione 1. I progetti di interesse
comune che rientrano nelle categorie di cui ai punti 1, 2 e 4 dell'allegato II
sono ammissibili al sostegno finanziario dell'Unione sotto forma di sovvenzioni
per studi e strumenti finanziari in conformità con le disposizioni del [regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
meccanismo per collegare l'Europa]. 2. I progetti di interesse
comune che rientrano nelle categorie di cui al punto 1, lettere da a) a d), e
al punto 2) dell'allegato II, ad eccezione dei progetti di stoccaggio dell'elettricità
mediante pompaggio sono ammissibili anche per il sostegno finanziario dell'Unione
sotto forma di sovvenzioni per lavori in conformità con le disposizioni del [regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
meccanismo per collegare l'Europa], purché siano realizzati in base alla procedura di cui al paragrafo 6, lettera b),dell'articolo 5,
o se soddisfano i seguenti criteri: (a)
l'analisi dei costi-benefici specifici del progetto
ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, lettera a), apporta elementi che
comprovano l'esistenza di esternalità positive rilevanti, quali la sicurezza dell'approvvigionamento,
la solidarietà o l'innovazione; e (b)
il progetto non è commercialmente sostenibile
secondo il piano aziendale e altre valutazioni svolte, in particolare da parte
di potenziali investitori o creditori. Nella valutazione della sostenibilità
del progetto viene presa in considerazione la decisione sugli incentivi e sulla
loro giustificazione, di cui all'articolo 14, paragrafo 3; e (c)
il progetto è stato oggetto di una decisione sulla
ripartizione transfrontaliera dei costi ai sensi dell'articolo 13 o, per i
progetti che hanno ottenuto una deroga ai sensi dell'articolo 36 della
direttiva 2009/73/CE o dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009,
di un parere espresso dalle autorità nazionali di regolamentazione competenti e
dall'Agenzia in merito alla sostenibilità finanziaria del progetto. 3. I progetti di interesse
comune che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1, lettera
e), e 4, sono ammissibili anche al sostegno finanziario dell'Unione sotto forma
di sovvenzioni per lavori in conformità con le disposizioni del [regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
meccanismo per collegare l'Europa], se i promotori del
progetto interessati possono dimostrare chiaramente le esternalità positive
notevoli generate dai progetti e la loro insufficiente sostenibilità
commerciale. CAPITOLO VI – Disposizioni finali Articolo 16
Relazioni e valutazione Entro il 2017 la
Commissione pubblica una relazione sull'attuazione dei progetti di interesse
comune. Questa relazione fornisce una valutazione in merito a: (a)
i progressi realizzati per lo sviluppo, l'esecuzione
e la messa in servizio di progetti di interesse comune selezionati ai sensi
dell'articolo 3 e, se opportuno, i ritardi nell'attuazione e altre difficoltà
riscontrate; (b)
i fondi impegnati ed erogati dall'Unione per
progetti di interesse comune ai sensi delle disposizioni del [regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa]
rispetto al valore totale dei progetti di interesse comune finanziati; (c)
per quanto riguarda i settori dell'elettricità e
del gas, l'evoluzione del livello di interconnessione tra gli Stati membri, l'evoluzione
corrispondente dei prezzi dell'energia e il numero di disfunzioni sistemiche delle
reti, le loro cause e il costo economico correlato; (d)
per quanto riguarda il rilascio delle
autorizzazioni e la partecipazione del pubblico: –
la durata totale media e massima delle procedure di
autorizzazione per i progetti di interesse comune, compresa la durata di ogni
fase della procedura di autorizzazione, rispetto ai tempi previsti per gli
aspetti principali iniziali di cui all'Articolo
11, paragrafo 3; –
il livello di opposizione incontrato dai progetti
di interesse comune (in particolare il numero delle obiezioni scritte durante
il processo di consultazione pubblica, il numero delle azioni legali di ricorso); (e)
per quanto riguarda il trattamento normativo: –
il numero dei progetti di interesse comune oggetto
di una decisione di ripartizione dei costi transfrontaliera ai sensi dell'Articolo
13; –
il numero e il tipo di progetti di interesse comune
che hanno ricevuto incentivi specifici ai sensi dell'Articolo 14. Articolo 17
Informazione e pubblicità La Commissione istituisce una piattaforma per
la trasparenza delle infrastrutture facilmente accessibile al grande pubblico.
Questa piattaforma contiene le seguenti informazioni: (a)
informazioni generali, regolarmente aggiornate,
comprensive di informazioni geografiche, per ogni progetto di interesse comune; (b)
il piano di attuazione per ogni progetto di
interesse comune; (c)
i risultati principali dell'analisi dei
costi-benefici in base alla metodologia elaborata ai sensi dell'Articolo 12 per i progetti di interesse comune
coinvolti, ad eccezione delle informazioni sensibili a livello commerciale. Articolo 18
Disposizioni transitorie Il presente regolamento non influisce sulla
concessione, sul proseguimento o sulla modifica dell'aiuto finanziario concesso
dalla Commissione, in base ad inviti a presentare proposte indetti ai sensi del
regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio[31],ai progetti elencati negli
allegati I e III della decisione 1364/2006/CE o in vista degli obiettivi, in
base alle categorie di spesa pertinenti per le RTE-E, come indicato nel
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio[32]. Articolo 19
Revoca La decisione 1364/2006/CE è abrogata a partire
dal 1° gennaio 2014. Ai sensi del presente regolamento non sussiste alcun
diritto per i progetti elencati negli allegati I e III della decisione 1364/2006/CE. Articolo 20
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2013. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO I CORRIDOI E AREE
PRIORITARI DELL'INFRASTRUTTURA ENERGETICA Il presente regolamento si applica ai seguenti
corridoi e aree transeuropei prioritari dell'infrastruttura energetica:
1.
Corridoi prioritari dell'elettricità
(1)
Rete offshore nei mari del Nord ("Northern
Seas offshore grid, NSOG"): rete elettrica
offshore integrata nel Mar del Nord, nel Mare d'Irlanda, nella Manica, nel Mar
Baltico e nelle acque confinanti per trasportare elettricità dalle fonti di
energia rinnovabili offshore ai centri di consumo e stoccaggio e per aumentare
lo scambio di elettricità transfrontaliero. Stati membri interessati: Belgio, Danimarca,
Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia. (2)
Interconnessioni di elettricità nord-sud nell'Europa
occidentale ("NSI West Electricity"):
interconnessioni tra gli Stati membri della regione e con i paesi terzi
mediterranei, in particolare per integrare l'elettricità proveniente da fonti
di energia rinnovabili. Stati membri interessati: Belgio, Francia,
Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna,
Regno Unito. (3)
Interconnessioni di elettricità nord-sud nell'Europa
centro-orientale e sud-orientale ("NSI East Electricity"): interconnessioni e linee interne nelle direzioni nord-sud ed est-ovest
per completare il mercato interno e integrare la produzione a partire da fonti
di energia rinnovabili. Stati membri interessati: Austria, Bulgaria,
Cipro, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia,
Slovenia, Ungheria,. (4)
Piano di interconnessione del mercato energetico
del Baltico nell'elettricità (Baltic Energy Market Interconnection Plan – "BEMIP
elettricità"): interconnessioni tra gli Stati
membri nella regione del Baltico e consolidamento delle infrastrutture di rete
interne di conseguenza, per porre fine all'isolamento degli Stati baltici e
promuovere l'integrazione del mercato nella regione; Stati membri interessati: Danimarca, Estonia,
Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia, Svezia.
2.
Corridoi prioritari del gas
(5)
Interconnessioni del gas nord-sud nell'Europa
occidentale ("NSI West Gas"): capacità di
interconnessione dei flussi del gas nord-sud nell'Europa occidentale per
diversificare ulteriormente le rotte di approvvigionamento e aumentare l'erogabilità
del gas a breve termine. Stati membri interessati: Belgio, Francia,
Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Regno
Unito, Spagna. (6)
Interconnessioni del gas nord-sud nell'Europa
centro-orientale e sud-orientale ("NSI East Gas"): collegamenti regionali del gas tra la regione del Mar Baltico, l'Adriatico
e il Mar Egeo e il Mar Nero, in particolare per aumentare la diversificazione e
la sicurezza dell'approvvigionamento di gas. Stati membri interessati: Austria, Bulgaria,
Cipro, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia,
Slovenia, Ungheria. (7)
Corridoio meridionale del gas (Southern Gas
Corridor, "SGC"): trasmissione del gas dal Bacino
del Mar Caspio, dall'Asia Centrale, dal Medio Oriente e dal Bacino del
Mediterraneo orientale all'Unione europea per aumentare la diversificazione
dell'approvvigionamento di gas. Stati membri interessati: Austria, Bulgaria,
Cipro, Francia, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Repubblica ceca, Romania,
Slovacchia, Slovenia, Ungheria. (8)
Piano di interconnessione del mercato energetico
del Baltico nel gas ("BEMIP gas"): infrastruttura
per porre termine all'isolamento dei tre Stati baltici e della Finlandia e alla
loro dipendenza da un unico fornitore e per aumentare la diversificazione degli
approvvigionamenti nella regione del Mar Baltico. Stati membri interessati: Danimarca, Estonia,
Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia, Svezia.
3.
Corridoio prioritario del petrolio
(9)
Connessioni di approvvigionamento del petrolio
nell'Europa centro-orientale ("Oil supply connections, OSC"): interoperabilità della rete di oleodotti in Europa centro-orientale per
aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e ridurre i rischi ambientali. Stati membri interessati: Austria, Germania,
Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria.
4.
Aree tematiche prioritarie
(10)
Sviluppo di reti intelligenti: adozione delle tecnologie di rete intelligenti nell'intero territorio
dell'Unione europea per integrare in maniera efficiente il comportamento e le
azioni di tutti gli utenti collegati alla rete elettrica, in particolare la
produzione di grandi quantità di elettricità a partire da fonti di energia
rinnovabili o distribuite e la risposta alla domanda dei consumatori; Stati membri interessati: tutti. (11)
Autostrade elettriche: prime
autostrade elettriche entro il 2020, in vista della costruzione di un sistema
di autostrade elettriche in tutta l'Unione europea; Stati membri interessati: tutti. (12)
Rete transfrontaliera per il trasporto di
biossido di carbonio: sviluppo di un'infrastruttura di
trasporto del biossido di carbonio tra gli Stati membri e con i paesi terzi
confinanti in vista della realizzazione della cattura e dello stoccaggio del
biossido di carbonio. Stati membri interessati: tutti. ALLEGATO II CATEGORIE
DI INFRASTRUTTURE ENERGETICHE Le categorie di infrastrutture energetiche da
sviluppare al fine di attuare le priorità di infrastruttura energetica elencate
nell'allegato I sono: (1)
relativamente all'elettricità: (a)
linee di trasmissione aeree ad alta tensione,
purché siano progettate per una tensione di 220 kV o più e cavi di trasmissione
sotterranei o sottomarini, purché siano progettati per una tensione di 150 kV o
più; (b)
per quanto riguarda in particolare le autostrade
elettriche: qualunque attrezzatura fisica destinata a consentire il trasporto
di elettricità a livello di alta e altissima tensione in vista del collegamento
di grandi quantità di elettricità prodotta o stoccata in uno o più Stati membri
o paesi terzi a un consumo di elettricità su vasta scala in uno o più Stati
membri diversi; (c)
impianti di stoccaggio di elettricità utilizzati per
immagazzinare elettricità in maniera permanente o temporanea in un'infrastruttura
o in siti geologici in superficie o sotterranei, a condizione che siano
collegati direttamente a linee di trasmissione ad alta tensione destinate a una
tensione di 110kV o più; (d)
qualsiasi attrezzatura o installazione essenziale
per i sistemi di cui alle lettere da (a) a (c) per operare in maniera sicura ed
efficace, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo a tutti i
livelli di tensione; (e)
qualsiasi attrezzatura o installazione, a livello
di trasmissione e distribuzione a media tensione, destinata alla comunicazione
digitale bidirezionale, in tempo reale o quasi reale, al controllo e alla
gestione interattivi e intelligenti della produzione, trasmissione,
distribuzione e del consumo di elettricità all'interno di una rete elettrica in
vista dello sviluppo di una rete che integri in maniera efficace il
comportamento e le azioni di tutti gli utenti collegati ad essa (produttori,
consumatori e produttori-consumatori) al fine di garantire un sistema elettrico
efficiente dal lato economico e sostenibile con scarse perdite e un'elevata
qualità e sicurezza dell'approvvigionamento e della protezione; (2)
relativamente al gas: (a)
condotte di trasmissione per il trasporto del gas
naturale e del biogas facenti parte di una rete costituita principalmente da
condotte ad alta pressione, escluse le condotte ad alta pressione utilizzate
per la distribuzione a monte o la distribuzione locale del gas naturale, (b)
impianti di stoccaggio sotterranei collegati alle
suddette condotte di gas ad alta pressione, (c)
impianti di ricevimento, stoccaggio e
rigassificazione o decompressione per il gas naturale liquefatto (GNL) o il gas
naturale compresso (CNG); (d)
qualsiasi apparecchiatura o installazione
essenziale affinché il sistema funzioni in maniera sicura, protetta ed
efficiente o per installare la capacità bidirezionale; (3)
relativamente al petrolio: (a)
oleodotti utilizzati per trasportare il petrolio
grezzo; (b)
stazioni di pompaggio e impianti di stoccaggio
necessari per il funzionamento degli oleodotti per petrolio grezzo; (c)
qualsiasi apparecchiatura o installazione
essenziale affinché il sistema in questione funzioni in maniera corretta,
sicura ed efficiente, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e
controllo e i dispositivi di inversione dei flussi; (4)
relativamente all'anidride carbonica: (a)
condotte dedicate, diverse dalla rete di condotte a
monte utilizzate per trasportare l'anidride carbonica antropogenica da più fonti,
ad esempio installazioni industriali (comprese le centrali elettriche) che
producono anidride carbonica attraverso la combustione o altre reazioni
chimiche che comportano composti contenenti carbonio fossile o non fossile, ai
fini dello stoccaggio geologico permanente dell'anidride carbonica ai sensi
della direttiva 2009/31/CE; (b)
impianti per la liquefazione e lo stoccaggio
intermedio dell'anidride carbonica in vista del suo ulteriore trasporto. Non
comprendono l'infrastruttura all'interno di una formazione geologica usata per
lo stoccaggio geologico permanente dell'anidride carbonica ai sensi della
direttiva 2009/31/CE e gli impianti associati di superficie e di iniezione. (c)
qualsiasi apparecchiatura o installazione
essenziale per il funzionamento corretto, sicuro ed efficiente del sistema in
questione, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo ALLEGATO III IDENTIFICAZIONE
REGIONALE DI PROGETTI DI INTERESSE COMUNE
1.
Norme per i gruppi regionali
(1)
Per i progetti elettrici che rientrano nelle
categorie di cui al punto 1 dell'allegato II, ogni gruppo è composto da
rappresentanti degli Stati membri, autorità di regolamentazione nazionali,
gestori dei sistemi di trasmissione alla luce del loro obbligo di cooperare a
livello regionale conformemente all'articolo 6 della direttiva 2009/72/CE
e all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 714/2009 e dai promotori di progetto
interessati da ciascuna delle priorità rilevanti designate nell'allegato I,
oltre che dalla Commissione, dall'Agenzia e dalla REGST per l'elettricità. Per i progetti nel settore del gas che rientrano
nelle categorie di cui al punto 2 dell'allegato II, ogni gruppo è composto da
rappresentanti degli Stati membri, autorità di regolamentazione nazionali,
gestori dei sistemi di trasmissione alla luce del loro obbligo di cooperare a
livello regionale conformemente all'articolo 7 della direttiva 2009/73/CE e all'articolo
12 del regolamento (CE) n. 715/2009 e dai promotori di progetto
interessati da ciascuna delle priorità rilevanti designate nell'allegato I,
oltre che dalla Commissione, dall'Agenzia e dalla REGST per il gas. Per i progetti nel settore dei trasporti di
petrolio e anidride carbonica che rientrano nelle categorie di cui all'allegato
II, punti 3 e 4, ogni gruppo è composto da rappresentanti degli Stati membri e dai
promotori del progetto interessati da ciascuna delle priorità rilevanti
designate nell'allegato I e dalla Commissione. (2)
Ogni gruppo organizza il proprio carico di lavoro
in linea con le attività di cooperazione regionale conformemente all'articolo 6
della direttiva 2009/72/CE, all'articolo 7 della direttiva 2009/73/CE, all'articolo
12 del regolamento (CE) n. 714/2009 e all'articolo 12 del regolamento (CE)
n. 715/2009 e ad altre strutture per la cooperazione regionale esistenti. (3)
Ogni gruppo invita, per quanto necessario per l'attuazione
della priorità rilevante designata nell'allegato I, rappresentanti degli
amministratori nazionali, delle autorità di regolamentazione, i promotori del
progetto e i gestori del sistema di trasmissione provenienti dai paesi
candidati e candidati potenziali all'adesione all'UE, i paesi membri dello
Spazio economico europeo e dell'Associazione europea di libero scambio, i rappresentanti delle istituzioni e degli organismi della Comunità dell'energia, i paesi interessati dalla politica europea di vicinato e i paesi con
cui l'Unione ha stabilito una cooperazione specifica in materia di energia. (4)
Ogni gruppo consulta le organizzazioni che
rappresentano le parti interessate, inclusi i produttori, i gestori del sistema
di distribuzione, i fornitori, i consumatori e, per i compiti di cui all'articolo
5, paragrafo 2,, le organizzazioni per la tutela dell'ambiente. Il gruppo può
organizzare udienze o consultazioni, qualora ciò sia rilevante per l'esecuzione
dei propri compiti.
2.
Processo di identificazione regionale
(1)
Ogni promotore di progetto presenta ai membri del
rispettivo gruppo una domanda per la selezione del progetto come progetto di
interesse comune, includendo una valutazione del o dei propri progetti riguardo
al contributo all'attuazione delle priorità enunciate nell'allegato I, al
soddisfacimento dei criteri pertinenti di cui all'articolo 6, nonché qualsiasi
altra informazione pertinente per la valutazione del progetto. (2)
Tutti i destinatari tutelano la riservatezza delle
informazioni sensibili dal punto di vista commerciale. (3)
I progetti proposti riguardanti i settori della
trasmissione e dello stoccaggio dell'energia elettrica che rientrano nelle
categorie di cui all'allegato II, punto 1, lettere da a) a d), devono essere
parte integrante dell'ultimo piano decennale disponibile per lo sviluppo delle
reti nel settore dell'energia elettrica, elaborato dalla REGST per l'elettricità
conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 714/2009. (4)
Per tutti gli elenchi dei progetti di interesse
comune a livello di Unione adottati dopo il 1ºagosto 2013, i progetti proposti
riguardanti la trasmissione e lo stoccaggio del gas che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 2, devono
essere parte integrante dell'ultimo piano decennale di
sviluppo delle reti del gas, sviluppato dalla REGST per il
gas conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 715/2009. (5)
I progetti proposti riguardanti il trasporto di
anidride carbonica che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 4,
vengono presentati come parte di un piano, elaborato da più di due Stati
membri, per lo sviluppo delle infrastrutture per lo stoccaggio e il trasporto
di anidride carbonica a livello transfrontaliero, e vengono presentati alla
Commissione da parte degli Stati membri o delle entità designate da tali Stati
membri. (6)
Durante la valutazione dei progetti proposti
riguardanti elettricità e gas che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punti 1, lettere d a) a d), e 2, ogni gruppo, fatte
salve le disposizioni di cui al punto 4, tiene conto dell'analisi condotta, conformemente
alle disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 7, per i progetti proposti in
questione che rientrano nelle categorie di cui all'allegato
II, punti 1, lettere da a) a d) e 2, dell'ultimo piano decennale di sviluppo delle reti per il gas e l'elettricità disponibile, elaborato dalle REGST per l'elettricità e il gas conformemente all'articolo
8 dei regolamenti (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 ALLEGATO IV NORME E
INDICATORI RELATIVI AI CRITERI PER I PROGETTI
DI INTERESSE COMUNE (1)
Un progetto con un notevole impatto transfrontaliero
è un progetto sul territorio di uno Stato membro, che soddisfa le seguenti
condizioni: (a)
per la trasmissione di elettricità, il progetto modifica
la capacità di trasferimento della rete al confine di tale Stato membro con uno
o più altri Stati membri o su qualunque altra sezione trasversale rilevante
dello stesso corridoio di trasmissione di almeno 500 MW rispetto alla
situazione senza messa in servizio del progetto; (b)
per lo stoccaggio di elettricità, il progetto
fornisce capacità di stoccaggio che consentono una produzione annuale netta di
elettricità di almeno 500 gigawattora; (c)
per la trasmissione del gas, il progetto riguarda un
investimento in capacità di flusso bidirezionale o modifica la possibilità di
trasmissione del il gas attraverso la o le frontiere dello Stato membro
interessato del 10% almeno rispetto alla situazione precedente alla messa in
servizio del progetto; (d)
per lo stoccaggio del gas o del gas naturale
liquefatto/compresso, il progetto mira a rifornire direttamente o
indirettamente almeno due Stati membri o a soddisfare lo standard di
infrastruttura (norma N-1) a livello regionale in conformità con l'articolo 6,
paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 994/2010; (e)
per le reti intelligenti, il progetto è destinato
alle attrezzature e alle installazioni ad alta e media tensione progettate per
una tensione di 10kV o più. Coinvolge gestori di sistemi di trasmissione e di
distribuzione di almeno due Stati membri, che coprono almeno 100 000
utenti, che producono o consumano elettricità o fanno entrambe le cose in un'area
di consumo di almeno 300 gigawattora/anno, di cui almeno il 20% proviene
da risorse "non programmabili". (2)
Per quanto riguarda i progetti che rientrano nelle
categorie di cui all'allegato II, punto 1, lettere da a) a d), i criteri
elencati nell'articolo 4 sono misurati nel seguente modo: (a)
l'integrazione nel mercato, la concorrenza e la
flessibilità del sistema vengono misurate in linea con l'analisi effettuata
nell'ultimo piano decennale di sviluppo della rete nel settore dell'elettricità,
in particolare: –
calcolando, per i progetti transfrontalieri, l'impatto
sulla capacità di trasferimento della rete in entrambe le direzioni di flusso,
misurata in termini di quantità di energia (in megawatt) o, per progetti con un
forte impatto transfrontaliero, l'effetto sulla capacità di trasferimento della
rete alle frontiere tra gli Stati membri interessati, tra gli Stati membri
pertinenti e i paesi terzi o all'interno degli Stati membri pertinenti, sul
bilanciamento tra domanda-offerta e sulle operazioni di rete negli Stati membri
pertinenti; –
valutando l'impatto, per la zona di analisi definita
al punto 10 dell'allegato V, in termini di costi di produzione e trasmissione
dell'energia a livello di sistema e di evoluzione dei prezzi di mercato secondo
diversi scenari di pianificazione, in particolare prendendo in considerazione
le variazioni sull'ordine di merito. (b)
La trasmissione dell'energia rinnovabile verso i principali
centri di consumo e i siti di stoccaggio viene misurata in linea con l'analisi
effettuata nell'ultimo piano decennale di sviluppo della rete nel settore dell'elettricità
disponibile, in particolare: –
per la trasmissione di elettricità, confrontando la
quantità di capacità di produzione a partire da fonti di energia rinnovabili
(per tecnologia, in megawatt), collegata e trasmessa grazie al progetto, con la
quantità di capacità di produzione totale pianificata a partire da questi tipi
di fonti di energia rinnovabili nello Stato membro interessato nel 2020 secondo
i piani d'azione nazionali per l'energia rinnovabile di cui all'articolo 4 della
direttiva 2009/28/CE; –
per lo stoccaggio di elettricità, confrontando la
nuova capacità fornita dal progetto con la capacità totale esistente per la
stessa tecnologia di stoccaggio nella zona di analisi di cui al punto 10 dell'allegato
V. (c)
L'interoperabilità e il funzionamento sicuro del
sistema sono misurati in linea con l'analisi effettuata nell'ultimo piano
decennale di sviluppo della rete nel settore dell'elettricità disponibile,
valutando in particolare l'impatto del progetto sulla previsione di perdita di
carico per la zona di analisi di cui al punto 10 dell'allegato V, in termini di
adeguatezza della produzione e della trasmissione per una serie di periodi di
carico caratteristici, tenendo conto dei cambiamenti attesi negli eventi
climatici estremi e il loro effetto sulla resilienza dell'infrastruttura. Nel calcolo di questi indicatori viene presa in
considerazione la spesa totale per il progetto nel corso del suo ciclo di vita
tecnico. (3)
Per quanto riguarda i progetti che rientrano nelle
categorie di cui all''allegato II, p punto 2, i criteri elencati nell'articolo 4
sono misurati nel seguente modo: (a)
l'integrazione e l'interoperabilità del mercato
sono misurate calcolando il valore aggiunto del progetto per l'integrazione
delle aree di mercato e la convergenza dei prezzi, la flessibilità generale del
sistema, compreso il livello di capacità offerto per l'inversione dei flussi in
diverse situazioni. (a)
La concorrenza è misurata in base alla
diversificazione, in particolare l'agevolazione dell'accesso alle fonti di
approvvigionamento locali, prendendo successivamente in considerazione la
diversificazione delle fonti, i partner e le vie di approvvigionamento e l'impatto
della nuova capacità sull'indice HHI calcolato a livello di capacità per la
zona di analisi di cui al punto 10 dell'allegato V. (b)
La sicurezza dell'approvvigionamento di gas è
misurata calcolando il valore aggiunto del progetto per la resilienza a breve e
a lungo termine del sistema e per migliorare la flessibilità restante del
sistema per fare fronte alle interruzioni della fornitura in varie situazioni,
nonché la capacità supplementare fornita dal progetto misurata in relazione
allo standard dell'infrastruttura (norma N-1) a livello regionale, in
conformità con l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 994/2010. (c)
La sostenibilità è misurata considerando il
contributo di un progetto alla riduzione delle emissioni, alla produzione di
supporto di elettricità rinnovabile o al trasporto di gas ottenuto dall'elettricità
e di biogas, tenendo conto dei cambiamenti previsti nelle condizioni climatiche. (4)
Per quanto riguarda i progetti che rientrano nella
categoria di cui all'allegato II, punto 1, lettera e), ogni funzione
elencata nell'articolo 4 viene valutata in base ai seguenti criteri: (a)
livello di sostenibilità: questo criterio è
misurato valutando la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l'impatto
ambientale dell'infrastruttura della rete elettrica; (b)
capacità delle reti di trasmissione e di
distribuzione di collegare e di trasportare l'elettricità da e agli utenti:
questo criterio è misurato stimando la capacità installata delle risorse
energetiche distribuite nelle reti di distribuzione, l'iniezione massima
consentita dell'elettricità senza rischi di congestione nelle reti di trasmissione
e l'energia non estratta dalle fonti rinnovabili a causa della congestione o di
rischi per la sicurezza; (c)
connettività di rete e accesso a tutte le categorie
di utenti della rete: questo criterio viene valutato esaminando i metodi
adottati per calcolare gli oneri e le tariffe, oltre alla loro struttura, per i
produttori, consumatori ei produttori-consumatori e la flessibilità operativa
fornita per il bilanciamento dinamico dell'elettricità nella rete; (d)
sicurezza e qualità dell'approvvigionamento: questo
criterio viene valutato stimando il rapporto della capacità di produzione
disponibile in maniera affidabile e picchi della domanda, la parte di
elettricità prodotta a partire da fonti rinnovabili, la stabilità del sistema
elettrico, la durata e la frequenza delle interruzioni per cliente, comprese le
interruzioni dovute alle condizioni climatiche, e le prestazioni qualitative di
tensione; (e)
efficienza e qualità del servizio nella fornitura
di elettricità e nel funzionamento della rete: questo criterio viene stimato
valutando il livello delle perdite nelle reti di trasmissione e di
distribuzione, il rapporto tra la domanda di elettricità minima e massima nel
corso di un periodo determinato, la partecipazione dal lato della domanda ai
mercati dell'elettricità e alle misure di efficienza energetica, la percentuale
di utilizzo (ovvero il carico medio) dei componenti della rete elettrica, la
disponibilità dei componenti della rete (in relazione alla manutenzione
pianificata e non pianificata) e il relativo effetto sulle prestazioni di rete,
e l'effettiva disponibilità della capacità di rete in relazione al suo valore
standard; (f)
contributo ai mercati transfrontalieri dell'elettricità
tramite controllo dei flussi di carico per attenuare i flussi di ricircolo e
aumentare le capacità di interconnessione: questo criterio viene stimato
valutando il rapporto tra la capacità di interconnessione di uno Stato membro e
la relativa domanda di elettricità, lo sfruttamento delle capacità di
interconnessione e le entrate provenienti dalla gestione della congestione a
livello delle interconnessioni. (5)
Per quanto riguarda i progetti di trasporto del
petrolio che rientrano nelle categorie di cui al punto 3 dell'allegato II, i
criteri elencati nell'articolo 4 vengono misurati nel seguente modo: (a)
la sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio
viene misurata valutando il valore aggiunto della nuova capacità offerta da un
progetto per la resilienza del sistema a breve e a lungo termine e per la
flessibilità rimanente per fare fronte alle interruzioni di approvvigionamento
nell'ambito di vari scenari. (b)
L'interoperabilità è misurata valutando in che
misura il progetto migliora il funzionamento della rete del petrolio, in
particolare fornendo la possibilità d'inversione dei flussi. (c)
L'utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse
viene valutato stimando in che misura il progetto utilizza l'infrastruttura già
esistente e contribuisce a ridurre al minimo l'onere e i rischi per l'ambiente
e i cambiamenti climatici. ALLEGATO V ANALISI DEI
COSTI-BENEFICI A LIVELLO DI SISTEMA ENERGETICO La metodologia per un'analisi armonizzata dei
costi-benefici a livello di sistema energetico per i progetti di interesse
comune soddisfa i seguenti principi stabiliti nel presente allegato. (1)
La metodologia si basa su una serie di dati di
input comuni che rappresentano i sistemi dell'elettricità e del gas dell'Unione
negli anni n+5, n+10, n+15 e n+20, dove "n" è l'anno in cui l'analisi
viene effettuata. Questa serie di dati comprende almeno: (a)
nel settore dell'elettricità: scenari relativi alla
domanda, capacità di produzione per tipo di combustibile (biomassa, geotermale,
idroelettrica, gas, nucleare, petrolio, combustibili solidi, energia eolica,
solare fotovoltaico, solare concentrato, altre tecnologie rinnovabili) e
rispettiva posizione geografica, prezzi dei combustibili (compresa biomassa,
carbone, gas e petrolio), prezzi dell'anidride carbonica, composizione della rete
di trasmissione e, se pertinente, di distribuzione e sua evoluzione, prendendo
in considerazione tutti nuovi progetti importanti in materia di produzione
(compresa la capacità per la cattura dell'l'anidride carbonica), progetti di
stoccaggio e trasmissione per i quali è stata adottata una decisione finale di
investimento e che devono essere messi in servizio entro la fine dell'anno n+5; (b)
nel settore del gas: scenari relativi alla domanda,
importazioni, prezzi del combustibile (compresi carbone, gas e petrolio),
prezzi dell'anidride carbonica, composizione della rete di trasmissione e sua
evoluzione, prendendo in considerazione tutti i nuovi progetti per i quali è
stata adottata una decisione finale di investimento e che devono essere messi
in servizio entro la fine dell'anno n+5. (2)
Questo insieme di dati riflette le legislazioni
dell'Unione e quelle nazionali in vigore al momento dell'analisi. L'insieme di
dati utilizzato rispettivamente per l'elettricità e il gas è compatibile, in
particolare riguardo alle ipotesi relative ai prezzi e ai volumi in ciascun
mercato. L'insieme di dati viene elaborato dopo aver consultato ufficialmente gli
Stati membri e le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate
importanti. La Commissione e l'Agenzia garantiscono l'accesso ai dati
commerciali di terzi qualora opportuno. (3)
La metodologia fornisce orientamenti per lo sviluppo
e l'uso della modellizzazione della rete e del mercato necessaria per l'analisi
dei costi-benefici. (4)
L'analisi dei costi-benefici si basa su una
valutazione armonizzata dei costi e dei benefici per le diverse categorie di
progetto analizzate e copre almeno il periodo indicato al punto 1. (5)
L'analisi dei costi-benefici prende in
considerazione almeno i seguenti costi: spesa in conto capitale, spese operative
e perla manutenzione durante il ciclo di vita tecnico del progetto e costi per
lo smantellamento e la gestione dei rifiuti, qualora pertinente. La metodologia
fornisce orientamenti sui tassi di sconto da utilizzare per i calcoli. (6)
Per la trasmissione e lo stoccaggio di elettricità,
l'analisi dei costi-benefici prende in considerazione almeno gli impatti sugli
indicatori definiti nell'allegato III. Conformemente ai metodi applicati per l'elaborazione
dell'ultimo piano di sviluppo di rete decennale disponibile nel settore dell'elettricità,
prende in considerazione inoltre, in particolare, gli impatti del progetto su: (a)
concorrenza in termini di potere di mercato dei
diversi operatori e convergenza dei prezzi tra diversi Stati membri; (b)
costi della produzione, trasmissione e
distribuzione di elettricità, compresi i costi per il consumo proprio delle centrali
e quelli relativi alle emissioni di gas a effetto serra e alle perdite legate
alla trasmissione durante il ciclo di vita tecnico del progetto; (c)
costi futuri dei nuovi investimenti nella
produzione e trasmissione durante il ciclo di vita tecnico del progetto; (d)
flessibilità operativa, compresa l'ottimizzazione dell'energia
regolatrice e dei servizi accessori; (e)
resilienza del sistema, compresa la resilienza ai
disastri e agli effetti del clima e sicurezza del sistema, in particolare per
le infrastrutture critiche europee definite nella direttiva 2008/114/CE. (7)
Per il gas, l'analisi dei costi-benefici prende in
considerazione almeno i risultati della verifica di mercato, come le procedure "open
season", gli effetti sugli indicatori definiti nell'allegato III e i seguenti
impatti: (a)
concorrenza in termini di potere di mercato dei
diversi operatori e convergenza dei prezzi tra i diversi Stati membri; (b)
resilienza del sistema, compresa la resilienza ai
disastri e ai cambiamenti climatici e sicurezza del sistema, in particolare per
le infrastrutture critiche europee, definite nella direttiva 2008/114/CE; (c)
probabilità e quantità dell'energia non fornita e
aumento della sicurezza e della qualità dell'approvvigionamento; (d)
contributo all'integrazione dei diversi settori del
mercato del gas; (e)
flessibilità e congestione nella rete del gas. (8)
Per le reti intelligenti, l'analisi dei
costi-benefici prende in considerazione gli effetti sugli indicatori definiti
nell'allegato III. (9)
Il metodo dettagliato impiegato per prendere in
considerazione gli indicatori di cui ai punti da 6 a 8 viene elaborato dopo
aver consultato ufficialmente le organizzazioni che rappresentano tutte le
parti interessate rilevanti. (10)
La metodologia definisce un ambito di analisi per l'analisi
dei costi-benefici di ogni singolo progetto e per l'analisi al livello
regionale o di Unione. L'ambito per l'analisi di un singolo progetto riguarderà
tutti gli Stati membri e i paesi terzi sul cui territorio sarà sviluppato il
progetto, tutti gli Stati membri direttamente vicini e tutti gli altri Stati
membri che subiranno un impatto significativo dal progetto. (11)
La metodologia definisce un'area per l'analisi
costi-benefici, in base all'insieme dei dati iniziale pertinente, calcolando i
risultati della funzione obiettivo quando ogni progetto viene realizzato o no. .
L'analisi individua gli Stati membri su cui il progetto ha effetti positivi
netti (beneficiari) e gli Stati membri su cui il progetto ha un effetto
negativo netto (sostenitori dei costi). Ogni analisi costi-benefici comprende
analisi della sensibilità relative all'insieme dei dati iniziali, alla data di
messa in servizio dei diversi progetti nella stessa area di analisi e altri
parametri pertinenti. (12)
I gestori di sistemi di trasmissione e
distribuzione scambiano le informazioni necessarie per l'elaborazione della
metodologia, compresa la modellizzazione della rete e la del mercato. Qualunque
gestore di sistemi di trasmissione o distribuzione che raccolga informazioni
per conto di altri gestori di sistemi di trasmissione o distribuzione è tenuto
a fornire ai gestori di sistemi di trasmissione e distribuzione partecipanti i
risultati della raccolta dei dati. Per il mercato comune dell'elettricità e del
gas e il modello di rete indicato al paragrafo 8 dell'Articolo
12, la serie di dati iniziali di cui al punto 1 copre gli anni n+10, n+20 e n+30 e il modello consente una
valutazione completa degli impatti economici, sociali e ambientali, ivi
compresi in particolare i costi esterni come quelli correlati
ai gas a effetto serra e alle emissioni tradizionali di sostanze inquinanti
dell'aria o alla sicurezza dell'approvvigionamento. ALLEGATO VI ORIENTAMENTI
PER LA TRASPARENZA E LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO (1)
Il manuale delle procedure specifica almeno: (a)
la legislazione pertinente su cui si basano le
decisioni e i pareri per i diversi tipi di progetti rilevanti di interesse
comune, compresa la legislazione ambientale; (b)
le decisioni e i pareri pertinenti da raccogliere; (c)
i nomi e le informazioni di contatto dell'autorità
competente, di altre autorità e delle principali parti interessate; (d)
il flusso di lavoro, che descrive ogni fase del
processo, compreso un calendario indicativo; (e)
informazioni sull'ambito di applicazione, sulla
struttura e sul livello di dettaglio dei documenti da presentare insieme alla
domanda di decisioni, compresa una lista di controllo; (f)
le fasi e i mezzi di partecipazione del grande
pubblico al processo. (2)
Per aumentare la partecipazione del pubblico al
processo di rilascio delle autorizzazioni è necessario applicare i seguenti
principi: (a)
Le parti interessate, coinvolte in un progetto di
interesse comune, comprese le autorità interessate, i proprietari terrieri e i
cittadini che vivono nelle vicinanze del sito del progetto, il grande pubblico
e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, vengono ampiamente informati e
consultati in una fase preliminare e in maniera aperta e trasparente. Qualora
opportuno, l'autorità competente sostiene attivamente le attività intraprese
dal promotore del progetto. (b)
Le autorità competenti assicurano che le procedure
di consultazione pubblica per i progetti di interesse comune siano concentrate,
laddove possibile. Ogni consultazione pubblica riguarda tutti i temi relativi
alla fase specifica della procedura e un tema relativo a una fase particolare
della procedura sarà trattato in un'unica consultazione pubblica. I temi
trattati da una consultazione pubblica sono indicati chiaramente nella notifica
della consultazione pubblica. (c)
Le osservazioni e le obiezioni sono ammesse soltanto
dall'inizio della consultazione pubblica fino alla scadenza del termine. (3)
il concetto di "partecipazione" del
pubblico comprende almeno informazioni su: (a)
parti interessate coinvolte e interpellate; (b)
misure previste; (c)
termine ultimo; (d)
risorse umane destinate ai rispettivi compiti. (4)
Nell'ambito della consultazione pubblica da
svolgere prima della presentazione del fascicolo della domanda, le parti
interessate devono quantomeno: (a)
pubblicare un opuscolo informativo di al massimo 15
pagine, presentando in maniera chiara e concisa lo scopo e il calendario
preliminare del progetto, almeno tre percorsi alternativi considerati, gli impatti
previsti, anche di tipo transfrontaliero e delle possibili misure di
attenuazione; (b)
informare tutte le parti interessate coinvolte nel
progetto attraverso il sito Internet citato nell'articolo 10, paragrafo 7, e
altri mezzi di informazione adeguati; (c)
invitare in forma scritta le parti interessate
coinvolte a apposite riunioni in cui verranno trattate le questioni fonte di preoccupazione. (5)
Il sito Internet del progetto mette a disposizione
almeno le seguenti informazioni: (a)
una sintesi non tecnica e regolarmente aggiornata
di al massimo 50 pagine sullo stato di avanzamento del progetto che indichi
chiaramente, in caso di aggiornamenti, le modifiche alle versioni precedenti; (b)
la pianificazione del progetto e della
consultazione pubblica, con la chiara indicazione delle date e dei luoghi per
le consultazioni e le udienze pubbliche; (c)
le informazioni di contatto per procurarsi l'insieme
dei documenti relativi alla domanda; (d)
le informazioni di contatto da utilizzare per trasmettere
osservazioni e obiezioni durante le consultazioni pubbliche; (e)
il manuale delle procedure ai sensi dell'Articolo 10,
paragrafo 1. [1] COM(2010) 677. [2] COM(2011)
500/I def. e COM(2011) 500/II def. (schede tematiche). [3] Tutti gli importi si riferiscono a prezzi del 2011. [4] 30% nelle giuste condizioni. [5] SEC(2011) 755. [6] Decisione n. 1364/2006/CE. [7] COM(2010)203
e SEC(2010)505. [8] Regolamento
(CE) n. 680/2007. [9] Regolamento
(CE) n. 663/2009 [10] COM(2010)
2020. [11] 30%
nelle giuste condizioni. [12] COM(2011)
112 in combinazione con SEC(2011)288. [13] Cfr.
la sezione 1.2.1 della valutazione dell'impatto di accompagnamento. [14] GU
C …,…, pag. [15] GU
C …,…, pag. [16] COM(2010)
2020. [17] COM(2010)
677. [18] GU L 262 del 22.9.2006, pag. 1. [19] 30% nelle giuste condizioni. [20] Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16. [21] GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55. [22] GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94. [23] GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75. [24] COM(2011) 202 def. [25] COM(2011) 539. [26] SEC(2011) 755. [27] GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15. [28] GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36. [29] GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1. [30] GU L 200 del 31.7.2009, pag. 31. [31] GU L 162 del 22.6.2007, pag. 1. [32] GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.