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Document 52000PC0402

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale

    /* COM/2000/0402 def. - COD 2000/0169 */

    GU C 337E del 28/11/2000, p. 156–162 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52000PC0402

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale /* COM/2000/0402 def. - COD 2000/0169 */

    Gazzetta ufficiale n. C 337 E del 28/11/2000 pag. 0156 - 0162


    Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    1. MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA

    1.1 Considerazioni generali

    La presente proposta di direttiva sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale che sostituirà, una volta adottata, la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente [1], è stata preparata conformemente all'articolo 8 di detta direttiva che fa obbligo alla Commissione di presentare eventuali proposte di revisione da essa ritenute necessarie alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva stessa.

    [1] GU L 158 del 23.6.1990, pag. 56.

    L'esperienza acquisita dal 1º gennaio 1993, termine ultimo per il recepimento da parte degli Stati membri della direttiva 90/313/CEE, mostra che tale direttiva ha avviato un processo di apertura nei confronti dell'accesso del pubblico all'informazione ambientale e ha indotto nelle autorità pubbliche un atteggiamento più favorevole all'apertura e alla trasparenza. Persone e associazioni di tutta la Comunità si sono avvalse di queste nuove possibilità. Il migliore accesso all'informazione ambientale ha contribuito a sensibilizzare maggiormente il pubblico alle questioni ambientali.

    Bisogna promuovere ulteriormente e continuare il processo di apertura avviato dalla direttiva.

    La revisione della direttiva 90/313/CEE ha un triplice obiettivo:

    1) correggere i difetti identificati nell'applicazione pratica della direttiva 90/313/CEE;

    2) spianare la strada alla ratifica da parte della Comunità europea della Convenzione UN/ECE sull'accesso all'informazione, la pubblica partecipazione e l'accesso alla giustizia in materia ambientale attraverso l'allineamento della proposta sulle pertinenti disposizioni della Convenzione;

    3) Adeguare la direttiva 90/313/CEE agli sviluppi delle tecnologie dell'informazione per emanare una direttiva di "seconda generazione" che rifletta i nuovi modi di creazione, raccolta, stoccaggio e trasmissione dell'informazione.

    L'esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva ha rivelato alcuni difetti che la presente revisione mira a colmare, chiarendo e rafforzando le sue disposizioni.

    I principali difetti della direttiva 90/313/CEE erano già stati identificati dai membri della Commissione economica per l'Europa durante il processo negoziale della Convenzione ONU/CEE sull'accesso all'informazione, la pubblica partecipazione e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata dalla Comunità e da quattordici Stati membri (la Germania ha firmato solo il 21 dicembre 1998) a Århus, in Danimarca, il 25 giugno 1998 in occasione della quarta Conferenza ministeriale sull'ambiente per l'Europa, appresso denominata la Convenzione di Århus.

    Il primo progetto della convenzione - che è servito come punto di partenza per i negoziati - s'ispirava in gran parte alle disposizioni della direttiva 90/313/CEE. I negoziati hanno offerto agli Stati membri (e ad altri Stati membri della Commissione economica per l'Europa e alle ONG) la possibilità di discutere per la prima volta il tema dell'accesso del pubblico all'informazione ambientale in base all'esperienza acquisita nell'applicazione delle legislazioni nazionali. I negoziati hanno quindi rappresentato un forum dove vari aspetti attinenti alla revisione della direttiva 90/313/CEE sono già stati discussi e concordati.

    Secondo la sua prassi abituale, la Comunità europea potrà ratificare la convenzione soltanto dopo aver allineato su essa la legislazione CE. Pertanto, la presente proposta di direttiva, che sostituirà la direttiva 90/313/CEE, offre l'occasione di allineare il diritto comunitario sulle disposizioni della convenzione che riguardano l'accesso all'informazione ambientale.

    La proposta tiene anche conto della relazione sull'esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva adottata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 8 della direttiva stessa [2]. La relazione si basa sulle informazioni fornite dagli Stati membri nei rispettivi rapporti nazionali, trasmessi alla Commissione in ottemperanza all'articolo 8 della direttiva. Inoltre, la relazione della Commissione presenta anche i suggerimenti delle ONG e i riferimenti alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee attinenti alla direttiva. Essa contiene anche informazioni sull'attuazione della direttiva che la Commissione stessa ha raccolto nell'esercizio del suo compito di vigilanza sull'applicazione della direttiva ai sensi dell'articolo 211 del trattato CE.

    [2] COM(2000) ...

    La proposta tiene anche conto degli sviluppi delle tecnologie dell'informazione, come il crescente uso di mezzi elettronici per immagazzinare e diffondere l'informazione e mira ad adeguare la legislazione CE nel settore dell'accesso del pubblico all'informazione ambientale alla cosiddetta 'rivoluzione elettronica'.

    Dato che le modifiche da apportare alla direttiva 90/313/CEE sarebbero molto numerose, si è ritenuto opportuno, per una maggiore trasparenza, sostituirla anziché modificarla. In questo modo si offrirà alle parti interessate - in particolare ai cittadini - un atto legislativo unico, chiaro e coerente, anziché una serie di modifiche isolate della direttiva attualmente in vigore. Va tuttavia sottolineato fin da ora che l'acquis esistente non sarà rimesso in discussione. Alla proposta è allegata una tabella di corrispondenza.

    1.2 Obiettivi ambientali da raggiungere

    L'articolo 2 del trattato CE dispone che la Comunità ha il compito di promuovere un elevato livello di protezione dell'ambiente e il miglioramento della qualità di quest'ultimo. A tal fine, la Comunità deve predisporre una politica nel settore dell'ambiente (articolo 3, paragrafo 1, lettera l) del trattato CE) che contribuisca al conseguimento dei seguenti obiettivi:

    - salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;

    - protezione della salute umana;

    - utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

    - promozione sul piano internazionale delle misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.

    L'accesso del pubblico all'informazione ambientale è essenziale per conseguire questi obiettivi; esso contribuisce infatti a sensibilizzare maggiormente il pubblico alle questioni ambientali, motivandolo a partecipare al processo decisionale in materia ambientale che incide sulla sua vita quotidiana. Un pubblico meglio informato potrà esercitare un controllo più efficace dell'attività delle autorità pubbliche nell'esercizio delle loro competenze in campo ambientale, garantendo in questo modo una completa ed effettiva attuazione del diritto comunitario in materia.

    Inoltre, data la natura transfrontaliera di molti problemi ambientali, si è ritenuto opportuno definire un approccio armonizzato per la divulgazione dell'informazione ambientale in tutta la Comunità, un obiettivo conseguito tramite la direttiva 90/313/CEE.

    La proposta continua a perseguire questi obiettivi e mira a migliorare, basandosi sull'esperienza acquisita nell'applicazione pratica, il processo di apertura avviato dalla direttiva 90/313/CEE. In secondo luogo, grazie all'allineamento del diritto comunitario sulle disposizioni pertinenti della Convenzione di Århus, la presente proposta costituirà una fase del processo che deve sfociare nella ratifica della convenzione da parte della Comunità.

    2. SCELTA E MOTIVAZIONE DELLA BASE GIURIDICA

    Come sopra precisato, la proposta intende agevolare il conseguimento degli obiettivi della politica ambientale comunitaria, sanciti dall'articolo 174 del trattato CE; perciò, la proposta è fondata sull'articolo 175, paragrafo 1 (procedura di codecisione) del trattato CE, che è la specifica base giuridica della politica comunitaria nel settore dell'ambiente.

    3. SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    3.1 Obiettivi dell'azione proposta in relazione agli obblighi della Comunità

    Ai termini dell'articolo 2 del trattato CE, uno dei compiti della Comunità consiste nel promuovere un elevato livello di protezione dell'ambiente e il miglioramento della qualità di quest'ultimo; per conseguire queste finalità, sin dalla metà degli anni '70, la Comunità ha sviluppato un notevole acquis nel settore ambientale.

    Tanto gli Stati membri quanto la Commissione europea hanno interesse a che il diritto ambientale comunitario sia applicato e fatto osservare. Da un lato, il compito di vigilare sul recepimento, sulla conformità e sull'applicazione effettiva della legislazione ambientale comunitaria incombe alla Commissione, la quale si avvale in particolare dei poteri che le conferiscono gli articoli 211, 226 e 228 del trattato CE. D'altro lato, l'osservanza degli obblighi dettati dalla legislazione ambientale comunitaria incombe agli Stati membri. L'accesso del pubblico all'informazione ambientale è uno strumento essenziale per garantire l'effettiva applicazione dell'acquis. Un più ampio accesso all'informazione ambientale contribuisce a sensibilizzare maggiormente il pubblico ai problemi dell'ambiente e migliora quindi la protezione e la qualità dell'ambiente in tutta la Comunità.

    Aggiungasi che la Comunità, nel giugno 1998, ha firmato la Convenzione di Århus, sottolineando con ciò il proprio impegno a promuovere un'efficace politica ambientale, in particolare attraverso una maggiore consapevolezza e una maggiore partecipazione del pubblico al processo decisionale. La ratifica della Convenzione di Århus è per la Commissione una priorità politica.

    La proposta mira ad allineare la legislazione comunitaria sulle disposizioni della Convenzione di Århus sull'accesso all'informazione ambientale e consentirà quindi alla Commissione di ottemperare ai propri obblighi internazionali e spianare la strada per la ratifica della convenzione da parte della Comunità europea.

    3.2 Qual è la dimensione comunitaria del problema-

    Per conseguire gli obiettivi della politica comunitaria in campo ambientale previsti dal trattato CE, la Comunità si è dotata di un notevole corpus legislativo.

    La direttiva 90/313/CEE ha indotto un cambiamento nell'atteggiamento delle autorità pubbliche in materia di trasparenza e visibilità. Il migliorato accesso all'informazione ambientale ha contribuito a sensibilizzare maggiormente il pubblico alle questioni dell'ambiente. L'interesse del pubblico per la protezione dell'ambiente è in aumento. Le questioni ambientali hanno molto spesso una dimensione transfrontaliera e i cittadini, le ONG e il pubblico in genere devono poter accedere all'informazione ambientale in condizioni di parità in tutta la Comunità. Per conseguire questo obiettivo occorre pertanto un'azione comunitaria.

    3.3 Qual è la soluzione più efficace in rapporto agli strumenti di cui dispongono gli Stati membri e la Comunità-

    L'azione comunitaria è necessaria a causa della dimensione transfrontaliera dei problemi ambientali e per garantire l'applicazione di condizioni e modalità uniformi in tutta la Comunità per l'esercizio del diritto di accesso alle informazioni. Infine, l'azione comunitaria è necessaria per garantire la messa a disposizione e la diffusione sistematiche dell'informazione ambientale in tutta la Comunità.

    L'azione comunitaria è inoltre necessaria per adempiere agli impegni internazionali che la Comunità ha assunto con la firma della Convenzione di Århus e per poter ratificare la Convenzione.

    Imponendo condizioni e modalità minime per l'esercizio del diritto di accesso all'informazione ambientale in tutta la CE, la Comunità consolida uno strumento fondamentale che si è rivelato della massima importanza per il raggiungimento degli obiettivi ambientali sanciti dal trattato CE.

    Il principio di sussidiarietà è rispettato, poiché la proposta lascia agli Stati membri il compito di definire le modalità pratiche di accesso del pubblico all'informazione ambientale.

    3.4 Quale sarebbe il costo dell'inazione della Comunità-

    L'inazione significherebbe che la Comunità non sarebbe in grado di ratificare la Convenzione di Århus e quindi non potrebbe ottemperare ai propri obblighi internazionali.

    3.5 Di quali strumenti dispone la Comunità per raggiungere gli obiettivi fissati-

    Quando la Comunità ha cominciato a trattare la questione dell'accesso all'informazione ambientale, poche erano le legislazioni nazionali che contemplavano tale accesso ed esse differivano da uno Stato membro all'altro. Queste disparità legislative e la dimensione transfrontaliera di molti problemi ambientali hanno portato alla conclusione che era necessaria un'azione della Comunità. All'epoca una direttiva fu considerata lo strumento più idoneo a conseguire la finalità perseguita. La direttiva 90/313/CEE stabilisce le condizioni e le modalità di base per l'accesso all'informazione ambientale in tutta la Comunità lasciando agli Stati membri la definizione delle modalità pratiche.

    La direttiva 90/313/CEE ha avviato un processo di apertura attraverso il quale dalla prassi tradizionale di riservatezza si è gradualmente passati ad un clima di apertura. La direttiva stessa prevede la possibilità di revisione alla luce dell'esperienza acquisita nella sua applicazione. Questa revisione deve avvenire tramite una nuova direttiva che definirà le condizioni e modalità minime per migliorare l'esercizio del diritto di accesso all'informazione ambientale in tutta la Comunità. Essa definirà anche l'informazione ambientale minima da mettere sistematicamente a disposizione del pubblico. La proposta lascia agli Stati membri la scelta delle modalità di messa a disposizione di questa informazione.

    3.6 Proporzionalità

    Al momento dell'adozione della direttiva 90/313/CEE, si ritenne che lo strumento adeguato per le finalità perseguite fosse una direttiva. La direttiva stabilisce le disposizioni minime di messa a disposizione dell'informazione ambientale, lasciando agli Stati membri il compito di definire le relative modalità pratiche. Scopo della presente proposta è sostituire la direttiva 90/313/CEE. Da un punto di vista giuridico, la rifusione della direttiva 90/313/CEE deve avvenire mediante un'altra direttiva e la presente proposta di sostituzione della direttiva 90/313/CEE segue gli stessi principi. Essa stabilisce il quadro generale del diritto di accesso all'informazione ambientale e definisce l'informazione che deve essere sistematicamente messa a disposizione del pubblico lasciando agli Stati membri la scelta delle modalità pratiche per conseguire tali obiettivi.

    4. COSTI DELL'ATTUAZIONE DELLA PROPOSTA PER GLI STATI MEMBRI

    Conformemente all'articolo 9 della direttiva 90/313/CEE, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, amministrative e regolamentari necessarie per conformarsi alla direttiva al più tardi entro il 31 dicembre 1992.

    Dai rapporti nazionali non è emerso che l'applicazione della direttiva abbia dato adito a grossi problemi finanziari.

    È pertanto lecito supporre che l'adozione della presente proposta non abbia conseguenze di rilievo sul piano finanziario; va anche ribadito che la proposta intende allineare la legislazione comunitaria sugli obblighi risultanti dalla Convenzione di Århus, che è stata firmata da tutti gli Stati membri. Alcuni Stati membri hanno già indicato che ratificheranno la convenzione nel 2000. Altri lo faranno nel 2000-2001.

    Ciò premesso, va sottolineato che per tenere pienamente conto degli sviluppi nella "società dell'informazione", la proposta fa obbligo agli Stati membri di ricorrere maggiormente ai moderni mezzi informatici per divulgare le informazioni al pubblico. Anche se l'uso di questi strumenti comporterà, almeno all'inizio, un aumento della spesa in capitale ed eventualmente un maggior impiego di risorse umane addette ai sistemi, gli eventuali svantaggi saranno più che compensati dal successivo calo sia delle domande di informazioni direttamente rivolte alle autorità pubbliche, sia del numero degli addetti necessari per trattare le domande.

    Malgrado quanto sopra, è stato anche indicato che un approccio più proattivo alla diffusione dell'informazione genera maggiori richieste di informazione, sempre più sofisticate e che diventano impossibili da soddisfare con un apporto attivo di dati. Alcune autorità hanno assunto un atteggiamento più proattivo nel far conoscere la disponibilità dell'informazione ambientale attraverso campagne pubblicitarie e l'uso della moderna tecnologia dell'informazione. L'interesse del pubblico è aumentato e le richieste di informazione si sono moltiplicate. Ciò dimostra da un lato che il migliore accesso all'informazione ambientale contribuisce effettivamente a sensibilizzare i cittadini, uno dei principali obiettivi della legislazione. D'altro lato, si deve riconoscere che questo approccio ha comportato un aumento di costi del regime. Questi costi sono a carico degli Stati membri che in grande maggioranza usano la moderna tecnologia informatica per pubblicizzare e diffondere l'informazione ambientale. La proposta mira a rispecchiare questa tendenza e ad adeguare la legislazione CE alla cosiddetta "rivoluzione elettronica". Essa definirà l'informazione ambientale minima che deve sistematicamente essere resa disponibile e diffusa al pubblico in generale in tutta la Comunità tramite le tecnologie informatiche. In questo senso, si può supporre che l'adozione della proposta non comporterà ulteriori costi rispetto a quelli già sostenuti dagli Stati membri per adeguarsi alle nuove tecnologie.

    Il campo di applicazione della proposta è esteso ad alcuni organismi non del settore pubblico che prestano servizi di interesse economico generale attinenti all'ambiente. In taluni casi, questi organismi erano in precedenza del settore pubblico ed erano soggetti agli obblighi della direttiva 90/313/CEE. In altri casi, gli organismi sono i successori di autorità o organismi che erano soggetti a tali obblighi. In questa situazione, la disposizione che garantisce che gli organismi che forniscono servizi di interesse economico generale atti ad influenzare l'ambiente continuino ad essere tenuti a dare accesso all'informazione ambientale non dovrebbe, in genere, comportare un aumento dei costi significativo. Tale eventuale aumento sarà più che compensato dal beneficio di una maggiore trasparenza dell'informazione. Quanto sopra osservato sugli sviluppi tecnologici e la "società dell'informazione" è egualmente applicabile sia agli organismi pubblici che a quelli privati.

    5. RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE

    Il 26 gennaio 1998 la rete europea per l'attuazione e il controllo del rispetto del diritto ambientale (Implementation and Enforcement of Environmental Law - IMPEL) ha organizzato un workshop sull'attuazione e sull'applicazione concreta della direttiva. Alla manifestazione erano presenti rappresentanti dell'IMPEL, della Commissione europea, delle autorità pubbliche e delle ONG attive nel settore ambientale negli Stati membri e negli Stati candidati all'adesione. L'evento ha dato a tutti i partecipanti l'occasione di esprimersi apertamente su questo tema alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva.

    Al termine del workshop è stato redatto un rapporto che fa il punto delle discussioni e del lavoro svolto negli ultimi cinque anni in collaborazione con esperti degli Stati membri. Il rapporto contiene varie raccomandazioni per la revisione della direttiva.

    Il 17 dicembre 1999 la Direzione generale Ambiente ha diffuso un documento di lavoro che stabilisce i principi su cui basare la revisione della direttiva 90/313/CEE. Per consentirne un'ampia consultazione, il documento è stato distribuito agli Stati membri, ai coordinatori della rete IMPEL, alle organizzazioni non governative e alle associazioni dell'industria. All'inizio del 2000 sono state organizzate riunioni informali con i soggetti interessati per stilare la versione finale del progetto di proposta di revisione della direttiva 90/313/CEE.

    5.1 Stati membri

    Il 31 gennaio 2000 è stata organizzata una riunione informale con rappresentanti degli Stati membri e coordinatori della rete IMPEL per discutere i principi su cui basare la revisione della direttiva 90/313/CEE. I partecipanti alla riunione sono stati invitati a presentare osservazioni per iscritto entro due settimane. Al momento della stesura della proposta, soltanto la Spagna, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito avevano presentato osservazioni sulle idee esposte nel documento di lavoro.

    5.2 Organizzazioni non governative

    Dopo il workshop sull'attuazione della direttiva 90/313/CEE organizzato dall'IMPEL nel gennaio 1981, la Stichting Natuur en Milieu (Fondazione Natura e ambiente) dei Paesi Bassi ha preparato un documento "Raccomandazioni per il riesame e la revisione della direttiva comunitaria 90/313/CEE sulla libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente" cui si fa riferimento nella relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva 90/313/CEE.

    Il 15 gennaio 2000 si è tenuta una riunione informale con le organizzazioni non governative per discutere le idee del documento di lavoro sulla revisione della direttiva 90/313/CEE.

    Le ONG sono state invitate a presentare osservazioni entro tre settimane. Esse hanno presentato un unico documento con osservazioni sulle proposte del documento di lavoro.

    5.3 Industria

    Il 15 gennaio 2000 si è tenuta una riunione informale con diverse associazioni dell'industria per raccogliere osservazioni sui principi della revisione della direttiva 90/313/CEE.

    Le associazioni dell'industria sono state invitate a presentare osservazioni sulle idee contenute nel documento di lavoro. Al momento della stesura della proposta, non erano pervenuti contributi per iscritto.

    La proposta tiene conto, ove opportuno, delle osservazioni scritte e orali formulate dai soggetti interessati.

    6. LA PROPOSTA NEI DETTAGLI

    Obiettivo (articolo 1)

    L'obiettivo della proposta è duplice: da un lato, garantire un diritto di accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per loro conto e definire le modalità e condizioni di base per il suo esercizio e, dall'altro, assicurare che l'accesso del pubblico all'informazione ambientale e la sua diffusione diventino prassi corrente delle pubbliche amministrazioni, in particolare mediante i mezzi informatici e/o la tecnologia elettronica.

    A differenza della direttiva 90/313/CEE che riconosce soltanto la libertà di accesso all'informazione ambientale, è stato ritenuto più opportuno istituire un vero e proprio diritto di accesso all'informazione ambientale. L'istituzione di tale diritto porrà la legislazione comunitaria in linea con le disposizioni della Convenzione di Århus.

    La proposta mira infine a garantire che l'informazione ambientale sia sistematicamente resa disponibile e diffusa al pubblico in generale. Per garantire che la proposta rispecchi adeguatamente i mutamenti avvenuti o in corso nel settore delle tecnologie dell'informazione, si sottolinea che si deve usare la tecnologia di telecomunicazione informatica e/o elettronica.

    Definizioni (articolo 2)

    Informazione ambientale

    Nonostante la direttiva 90/313/CEE contenga già una definizione ampia dell'informazione ambientale, l'esperienza mostra che bisogna ampliarla e precisarla per comprendere alcune categorie di informazioni escluse dal campo di applicazione della direttiva, a causa di un'interpretazione restrittiva. In particolare, è opportuno chiarire che la definizione comprende le informazioni su emissioni, scarichi e altri rilasci nell'ambiente, nonché organismi geneticamente modificati. Inoltre, la definizione è stata ulteriormente precisata nel senso che ora fa specifico riferimento alla salute ed alla sicurezza umane, nella misura in cui esse possono essere influenzate dallo stato dell'ambiente. L'articolo 174 del trattato CE afferma che la protezione della salute umana è uno degli obiettivi della politica ambientale comunitaria, ragion per cui sembra logico approfittare dell'occasione offerta dal riesame per includere nella definizione di "informazione ambientale" questo importante aspetto di tale politica.

    Nella definizione sono espressamente citate l'analisi costi-benefici e altre analisi economiche usate in connessione con attività e misure che incidono o possono incidere sull'ambiente. In questo modo sono dissipate le incertezze emerse in sede di riesame circa l'inclusione o meno delle informazioni economiche e finanziarie nella definizione.

    Le modifiche sopra citate consentiranno alla legislazione CE di allinearsi con la definizione dell'informazione ambientale contenuta nella Convenzione di Århus.

    Autorità pubbliche

    La direttiva 90/313/CEE si applica alle autorità pubbliche che esercitano competenze e possiedono informazioni in materia ambientale. L'articolo 6 prevede che la direttiva si applichi anche ad organismi con responsabilità pubbliche per l'ambiente e soggetti a controllo delle autorità pubbliche. La ratio di questa disposizione è il fatto che l' accesso del pubblico all'informazione ambientale non dev'essere indebolito da una delega di responsabilità da parte di un'autorità pubblica ad altri soggetti.

    L'esperienza ha mostrato che il significato preciso dell'espressione "responsabilità per l'ambiente" ha dato adito a interpretazioni controverse. Secondo le interpretazioni più restrittive, alcuni organismi sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva in base al fatto che essi non hanno responsabilità per l'ambiente, ma piuttosto in campi, quali i trasporti o l'energia e di conseguenza si è ritenuto che l'informazione in possesso di questi organismi non rientrasse nel campo di applicazione della direttiva. Per sormontare queste difficoltà è stato ritenuto opportuno sopprimere dal testo della proposta l'espressione "responsabilità per l'ambiente". Nel caso di organismi o persone aventi responsabilità o funzioni o che forniscono servizi sotto il controllo del governo o della pubblica amministrazione, è ritenuto opportuno includere i casi di responsabilità, funzioni o servizi attinenti, direttamente o indirettamente all'ambiente.

    Questi cambiamenti rispettano anche il principio di integrazione sancito dall'articolo 6 del trattato CE, il quale stabilisce appunto che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. La promozione del principio dell'integrazione delle esigenze ambientali, significa che le autorità pubbliche si troveranno in possesso di un volume crescente di informazioni ambientali, a prescindere che esercitino o no competenze precise o dirette per l'ambiente.

    Sempre di più, attraverso la privatizzazione e nuovi metodi di fornitura di servizio, i servizi di interesse generale attinenti all'ambiente tradizionalmente espletati dalle autorità pubbliche sono svolti da organismi che non fanno parte del settore pubblico. Questi servizi comprendono tra l'altro il gas, l'elettricità, l'acqua o i trasporti. Ne consegue che in alcuni Stati membri questi servizi sono ancora prestati da pubbliche amministrazioni o servizi pubblici mentre in altri essi sono prestati da organismi del settore privato. Questi organismi non rientrano nella definizione di "autorità pubblica" figurante nella direttiva 90/313/CEE o nell'articolo 2, paragrafo 2 della Convenzione di Århus.

    I servizi prestati sono comunque essenzialmente gli stessi, così come i tipi di informazione ambientale detenuta da fornitori di servizio, pubblici o privati. Se non si emanano disposizioni al di là di quanto richiesto per la ratifica della Convenzione di Århus, in alcuni Stati membri i cittadini avranno diritto di accesso a tale informazione mentre tale diritto sarà negato ai cittadini in altri Stati membri. Si può addirittura verificare che in uno stesso Stato membro, un servizio di interesse generale sia prestato da un'autorità pubblica in una parte del territorio dello Stato e da un organismo privato in un'altra parte. Non è opportuno, in termini di protezione ambientale, che vi siano queste incoerenze tra gli Stati membri o all'interno di essi, semplicemente a seguito della riorganizzazione di tali servizi. È giustificato introdurre una disposizione per garantire che gli organismi ora del settore privato concedano l'accesso all'informazione ambientale alla stregua delle autorità pubbliche che prestano simili servizi. Di conseguenza, la proposta include nella definizione di autorità pubbliche le persone giuridiche incaricate per legge o mediante accordi con altre autorità pubbliche di prestare servizi di interesse economico generale che incidono o possono incidere sull'ambiente.

    In molti casi l'esperienza dimostra che entità diverse dalle autorità pubbliche, detentrici di diritto dell'informazione ambientale, hanno, per conto di queste ultime, la disponibilità materiale di tale informazione. In tali casi, ove il pubblico richieda l'accesso ai dati relativi, le autorità pubbliche non potranno negare tale accesso opponendo semplicemente la indisponibilità materiale dei dati. Infatti, la proposta sancisce che, ove tale informazione esista e sia detenuta da una persona fisica o giuridica per conto di un'autorità pubblica sulla base di accordi stipulati tra l'autorità e detta persona, essa debba essere resa disponibile al pubblico secondo le modalità normali.

    La definizione di autorità pubblica contenuta nella proposta non comprende gli enti che esercitano competenze giudiziarie o legislative.

    Una definizione di "richiedente" è stata inserita nella proposta.

    Accesso all'informazione ambientale a richiesta dell'interessato (articolo 3)

    Ai sensi della direttiva 90/313/CEE le autorità pubbliche devono mettere l'informazione ambientale a disposizione di tutte le persone fisiche o giuridiche che ne facciano richiesta, senza che queste debbano 'dimostrare' il proprio interesse. La ratio di questa disposizione è che il richiedente non deve essere tenuto a spiegare all'autorità pubblica perché abbia interesse a ottenere le informazioni che chiede. Il termine "dimostrare" usato nella direttiva 90/313/CEE ha dato adito ad alcuni problemi per risolvere i quali sembra opportuno usare il termine "dichiarare" (EN: to state). Questa modifica è più consona ai principi ispiratori della direttiva e, in pari tempo, consente l'allineamento con gli obblighi della Convenzione di Århus.

    Per i termini entro i quali l'informazione deve essere messa a disposizione, la direttiva 90/313/CEE fissa un periodo massimo di due mesi entro il quale l'autorità deve "rispondere" al richiedente. Il termine "rispondere" usato dalla direttiva 90/313/CEE ha dato adito ad alcune contestazioni. Alcuni Stati membri hanno infatti sostenuto che la direttiva li legittima semplicemente a reagire entro due mesi ad una richiesta di informazioni indicando che l'informazione sarà messa a disposizione, ma senza precisare quando l'informazione sarà effettivamente fornita. La Commissione ritiene al contrario che la direttiva vada correttamente interpretata nel senso che l'informazione richiesta debba essere messa a disposizione del richiedente o rifiutata entro il periodo stabilito dalla direttiva.

    La direttiva 90/313/CEE mira a garantire l'accesso all'informazione ambientale. È evidente, al riguardo, la centralità dell'elemento temporale ai fini dell'efficacia di un sistema che impone obblighi alle autorità pubbliche. Se si interpreta la direttiva nel senso che le autorità pubbliche sono tenute esclusivamente ad osservare il termine prescritto per fornire una risposta, semplicemente promettendo di fornire l'informazione, il sistema sarebbe incompleto, in quanto il richiedente non avrebbe la certezza del diritto di poter materialmente ottenere l'informazione richiesta.

    Alla luce di queste considerazioni si è ritenuto opportuno dissipare ogni ambiguità da questa disposizione. Nel testo della proposta, quindi, il termine "risponde" è sostituito dall'espressione "mette a disposizione", che è più consona ai principi ispiratori della direttiva. Questa modifica è coerente con la Convenzione di Århus.

    L'accesso all'informazione ambientale richiesta entro scadenze ragionevoli è uno degli elementi chiave da cui dipenderà il successo del sistema proposto. Ai termini della proposta di direttiva, le autorità pubbliche dovranno fornire l'informazione richiesta il più presto possibile e al più tardi entro un mese, anziché i due mesi prescritti dalla direttiva 90/313/CEE. Va riconosciuto però che in alcuni casi, i radicali cambiamenti delle modalità di stoccaggio e trasmissione dell'informazione, consentiranno alle autorità pubbliche di rispondere entro termini più brevi e addirittura, in alcuni casi, immediatamente. Detto questo, si deve riconoscere che talvolta il volume e la complessità dell'informazione richiesta possono essere tali che le autorità pubbliche non siano in grado di fornire al richiedente l'informazione entro il termine di un mese. In questi casi, la proposta prevede di prorogare questo termine di un altro mese. Il richiedente deve essere informato il più presto possibile di tali proroghe e dei loro motivi.

    Un richiedente può volontariamente indicare lo scopo preciso per cui chiede l'informazione e di conseguenza le autorità pubbliche devono ragionevolmente adoperarsi affinché il richiedente possa raggiungere tale scopo.

    Può essere utile illustrare questa situazione con un esempio pratico. Un richiedente può chiedere accesso all'informazione ambientale allo scopo di usarla nel quadro di una procedura di consultazione del pubblico, ad esempio quella stabilita dalla direttiva 85/337/CEE [3] del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 97/11/CE [4] del Consiglio, del 3 marzo 1997, o dalla direttiva 96/61/CE [5] del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. Conformemente al principio di sussidiarietà, spetta agli Stati membri determinare le scadenze entro le quali il pubblico deve presentare le sue osservazioni.

    [3] GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

    [4] GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.

    [5] GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

    Va notato in primo luogo che, per assicurare una partecipazione effettiva e significativa del pubblico, queste direttive stabiliscono un elenco di informazioni minime sul progetto o sull'attività oggetto del processo di consultazione che devono essere messe a disposizione del pubblico. Il pubblico può tuttavia chiedere informazioni supplementari sul progetto o sull'attività in forza della direttiva 90/313/CEE. Il periodo di un mese entro il quale le autorità pubbliche devono fornire l'informazione ambientale richiesta può significare che l'informazione quando è fornita non è più utile per il richiedente ai fini della procedura di consultazione del pubblico.

    La proposta mira a correggere questa situazione consentendo da un lato al richiedente, se così lo desidera, di indicare lo scopo della sua richiesta di informazione ambientale e, dall'altro, imponendo alle autorità pubbliche di adoperarsi ragionevolmente per fornire detta informazione entro il periodo necessario per il richiedente a raggiungere lo scopo indicato.

    La direttiva 90/313/CEE non contiene alcuna disposizione riguardante la forma o il formato in cui l'informazione richiesta deve essere resa disponibile. L'esperienza mostra che i richiedenti hanno spesso incontrato difficoltà per procurarsi le informazioni nelle forme o nei formati più adeguati. In considerazione di ciò, la proposta fa obbligo alle autorità pubbliche di mettere a disposizione l'informazione nella forma o nel formato richiesti, anche fornendo copie di documenti. Questo obbligo sussiste a meno che l'informazione non sia già pubblicamente disponibile in una forma o formato diversi, facilmente accessibili ai richiedenti, oppure sia ragionevole per l'autorità pubblica renderla disponibile in un'altra forma o formato. In tali casi si devono indicare al richiedente i motivi per cui l'informazione è fornita in un'altra forma o formato.

    Ai fini dell'osservanza di questo obbligo le autorità pubbliche dovranno fare un ragionevole sforzo per mantenere l'informazione ambientale in loro possesso in forme o formati facilmente riproducibili e accessibili tramite la comunicazione informatica o altri mezzi elettronici.

    Gli Stati membri sono tenuti a determinare essi stessi le modalità pratiche con cui l'informazione ambientale sarà messa effettivamente a disposizione. La proposta contiene un elenco indicativo di alcune soluzioni pratiche, lasciando agli Stati membri la piena discrezionalità al riguardo, in coerenza con il principio di sussidiarietà. Spetta agli Stati membri garantire che il pubblico sia adeguatamente informato sui diritti di cui gode ai termini della nuova direttiva proposta.

    Eccezioni (articolo 4)

    La direttiva 90/313/CEE stabilisce un principio generale di accesso del pubblico all'informazione ambientale. Tuttavia, per tutelare taluni interessi legittimi, bisogna prevedere deroghe per determinate categorie di informazioni. Queste eccezioni devono essere formulate molto rigorosamente per non indebolire il principio generale di accesso e non vanificare, nella pratica, le finalità della direttiva.

    La proposta comprende una disposizione che consente alle autorità pubbliche di rifiutare l'accesso all'informazione non detenuta da o per esse. La proposta contiene anche una disposizione che impone all'autorità pubblica cui è inoltrata la richiesta di trasferirla il più presto possibile ad un'altra autorità che si ritiene detenga l'informazione ed informarne il richiedente.

    Le autorità pubbliche devono anche poter rifiutare l'accesso all'informazione ambientale se le richieste sono chiaramente irragionevoli o formulate in maniera troppo generica. Chiaramente le richieste irragionevoli comprendono quelle variamente descritte nei vari sistemi giuridici come vessatorie o equivalenti a un abus de droit. La risposta a determinate richieste potrebbe inoltre comportare per l'autorità costi o sforzi sproporzionati o impedire o interferire pesantemente con il normale decorso delle sue attività. In tali casi le autorità devono poter rifiutare l'accesso per garantire il loro corretto funzionamento.

    Si deve anche lasciare alle autorità pubbliche la possibilità di riflessioni interne. Esse potranno rifiutare l'accesso se la richiesta concerne materiale in corso di completamento o comunicazioni interne. Si deve comunque sempre tener conto dell'interesse pubblico alla divulgazione di tale informazione.

    La direttiva 90/313/CEE contiene un elenco esaustivo dei motivi che le autorità pubbliche possono invocare quando rifiutano l'accesso a talune informazioni. Gli Stati membri no erano obbligati ad incorporare tutti i motivi di rifiuto in sede di attuazione della direttiva, ma de facto quasi tutti li hanno recepiti interamente. Stante le genericità delle eccezioni previste dalla direttiva, sul piano pratico vi sono stati dei problemi.

    Ai termini della direttiva 90/313/CEE, le autorità pubbliche sono legittimate a rifiutare l'accesso all'informazione ambientale qualora la divulgazione riguardi uno degli interessi legittimi elencati all'articolo 3. Per precisare le disposizioni sulle eccezioni, la proposta prevede che si possa rifiutare l'accesso all'informazione ambientale qualora la sua divulgazione rechi pregiudizio a uno degli interessi legittimi da essa contemplati. Chiaramente, in sintonia con un radicato principio del diritto comunitario, la proposta stabilisce che le eccezioni debbono essere interpretate restrittivamente per non vanificare il principio del diritto di accesso all'informazione ambientale.

    La proposta sancisce altresì l'obbligo di ponderare sempre l'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione dell'informazione ambientale con l'interesse particolare tutelato dal rifiuto di divulgarle. L'accesso all'informazione richiesta va concesso se, dopo ponderazione degli interessi in presenza, l'interesse pubblico generale supera quello tutelato dalla non-divulgazione. La proposta prevede espressamente che in questo quadro, gli Stati membri garantiscono l'osservanza delle disposizioni della direttiva 95/46/CE [6] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

    [6] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

    In questo quadro, se l'autorità pubblica cui è stata rivolta una richiesta considera che l'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione supera la riservatezza dei dati personali, deve informare l'autorità di controllo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito dall'articolo 28 della direttiva 95/46/CE della richiesta ricevuta e della sua intenzione di divulgare dati personali a terzi. Questa notifica alle autorità nazionali di protezione dei dati interviene chiaramente soltanto nei casi in cui l'autorità pubblica decida che esistono motivi per concedere accesso all'informazione ambientale contenente dati personali. In altre parole, non è necessaria una notifica nei casi in cui l'autorità pubblica decide che l'eccezione è chiaramente di applicazione oppure i dati personali possono essere estratti e concede quindi l'accesso al resto dell'informazione richiesta. Rispetto alla direttiva 90/313/CEE, la proposta riconosce i legittimi interessi da tutelare in modo da chiarirne la portata in linea con le disposizioni sulle eccezioni della Convenzione di Århus.

    Per l'eccezione a tutela della riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, la proposta stabilisce che gli Stati membri non possono, in virtù di detta riservatezza, rifiutare una richiesta se essa concerne l'informazione sulle emissioni, gli scarichi o altri rilasci nell'ambiente disciplinati da disposizioni della legislazione comunitaria.

    Per l'eccezione relativa al diritto sulla proprietà intellettuale, va notato che in caso di accesso all'informazione ambientale tutelata da detto diritto, il richiedente deve rispettare i pertinenti diritti di proprietà intellettuale che disciplinano l'uso da lui previsto. Ciò significa in genere che il richiedente non è autorizzato a riprodurre o sfruttare l'informazione per qualsiasi altro scopo economico, senza la preventiva autorizzazione del detentore dei diritti.

    La proposta fa obbligo alle autorità pubbliche di comunicare l'informazione ambientale in misura parziale qualora sia possibile estrarre dalle informazioni richieste quelle che rientrano nelle eccezioni.

    Quando la domanda di accesso all'informazione è respinta, l'articolo 3, paragrafo 4 della proposta dispone che l'autorità deve motivare adeguatamente il rifiuto al richiedente. Dai rapporti nazionali sull'applicazione della direttiva 90/313/CEE è emerso infatti che vari Stati membri, nel recepire il provvedimento comunitario, hanno disposto che la mancata risposta nei termini ivi previsti debba considerarsi decisione di rifiuto. A giustificazione di queste prassi si è generalmente fatto valere che, negli ordinamenti nazionali, è necessario che vi sia una "decisione", ancorché fittizia, per consentire al richiedente di esperire gli occorrenti rimedi giuridici, dopo la scadenza del termine per la risposta. A giudizio della Commissione questa finzione legale non esonera le autorità pubbliche e altri organismi dall'obbligo di motivare il rifiuto entro il termine perentorio indicato dalla direttiva. Per chiarire la situazione, la proposta dispone che le autorità pubbliche devono notificare al richiedente per iscritto nei termini fissati il rifiuto di comunicare in tutto o in parte le informazioni richieste. La notifica deve indicare i motivi del rifiuto ed informare il richiedente dei mezzi di ricorso a sua disposizione in questi casi.

    Tasse (articolo 5)

    La direttiva 90/313/CEE consente alle autorità pubbliche di "fornire le informazioni a titolo oneroso, tuttavia entro limiti di costo ragionevoli". L'esperienza mostra che, in generale, le tasse addebitate al richiedente si sono mantenute entro questi limiti, ancorché siano stati segnalati casi in cui la loro entità è stata del tutto sproporzionata.

    La proposta di nuova direttiva contiene una disposizione analoga alla precedente; tuttavia, per dissipare qualsiasi dubbio in merito al corrispettivo da pagare, la proposta obbliga le autorità pubbliche a comunicare e rendere disponibile ai richiedenti il proprio tariffario. È fatto inoltre obbligo alle autorità pubbliche di indicare ai richiedenti in quali circostanze si applica o no una tassa, lasciando loro, conformemente al principio di sussidiarietà, il compito di determinare le modalità pratiche dettagliate per attuare questa disposizione. In questo quadro, va notato che, conformemente alla giurisprudenza della corte, le autorità pubbliche non hanno diritto di applicare una tassa se rifiutano di fornire l'informazione richiesta.

    La proposta stabilisce, infine, che l'accesso a qualsiasi registro o elenco pubblico di informazioni e l'esame in situ dell'informazione devono essere gratuiti. Le autorità non devono chiedere un pagamento in anticipo prima di rendere l'informazione disponibile.

    Accesso alla giustizia (articolo 6)

    Se i richiedenti non avessero gli strumenti per ricorrere contro gli atti o le omissioni delle autorità pubbliche in relazione a una loro richiesta, è evidente che il diritto di accesso all'informazione ambientale, sancito dalla proposta di direttiva, resterebbe lettera morta.

    La direttiva 90/313/CEE riconosce a chiunque ritenga che la propria richiesta di informazioni sia stata infondatamente respinta o ignorata (o abbia ricevuto una risposta inadeguata) il diritto di chiedere un riesame giudiziario o amministrativo della decisione in conformità del pertinente ordinamento giuridico.

    La proposta contiene una disposizione simile che però è stata modificata per tener conto degli impegni internazionali assunti con la firma della Convenzione di Århus.

    In primo luogo, l'articolo 6 della proposta indica espressamente che il richiedente che reputi che la sua domanda di informazioni sia stata ignorata, infondatamente respinta o che non abbia avuto il trattamento prescritto dalle disposizioni pertinenti della direttiva, possa rivolgersi ad un organo giurisdizionale, o ad un altro organismo istituito dalla legge, competente a sindacare gli atti o le omissioni della pubblica autorità in questione.

    Oltre alla procedura di ricorso di cui sopra, la proposta fa obbligo agli Stati membri di provvedere affinché i richiedenti possano accedere ad un altra procedura in cui gli atti o le omissioni della pubblica autorità coinvolta possano essere riesaminati dalla stessa autorità o, in via amministrativa, da un altro organismo istituito dalla legge. La proposta prescrive che questa procedura alternativa deve essere rapida e gratuita o poco onerosa. Questa seconda alternativa è motivata dal fatto che i ricorsi giurisdizionali sono spesso molto costosi e richiedono tempi lunghi per la loro conclusione.

    Con queste disposizioni, il diritto di chiedere il riesame di un atto od omissione di un'autorità pubblica in relazione alla richiesta di informazioni risulta rafforzato e quindi più funzionale al conseguimento dell'obiettivo della proposta, cioè la garanzia di un diritto di accesso effettivo all'informazione ambientale.

    Diffusione dell'informazione ambientale (articolo 7)

    La finalità primaria della direttiva 90/313/CEE era la cosiddetta "fornitura passiva di informazioni", definibile come divulgazione di informazioni da parte di una pubblica autorità su richiesta. Nella direttiva figurava una sola breve disposizione in tema di "diffusione attiva dell'informazione", l'informazione cioè che le autorità pubbliche devono rendere pubblicamente disponibile nel normale svolgimento della loro attività. Ai sensi di tale disposizione, gli Stati membri sono tenuti a fornire al pubblico "informazioni di carattere generale sullo stato dell'ambiente mediante mezzi quali la pubblicazione periodica di relazioni descrittive".

    Come già osservato, un più ampio accesso del pubblico all'informazione ambientale contribuisce a sensibilizzare maggiormente il pubblico alle tematiche ecologiche, premessa necessaria per una migliore protezione dell'ambiente. Di conseguenza, occorre rafforzare la diffusione attiva dell'informazione ambientale detenuta dalle o per le autorità pubbliche. A tal fine si devono usare le tecnologie di telecomunicazione informatica o elettronica disponibili.

    Per garantire un'informazione omogenea del pubblico in tutta la Comunità, la proposta contiene un elenco non esaustivo dei tipi di informazione ambientale che devono sistematicamente essere messe a disposizione del pubblico e diffuse in tutta la Comunità.

    Per tener conto dei nuovi sviluppi della cosiddetta "società dell'informazione" la proposta fa obbligo alle autorità pubbliche di fare un ragionevole sforzo per conservare l'informazione ambientale, specialmente quella dei tipi indicati, in forme o formati facilmente riproducibili e consultabili mediante reti telematiche, come Internet. Conformemente al principio di sussidiarietà, la determinazione delle modalità pratiche di messa a disposizione e diffusione dell'informazione, come la creazione di siti Internet, è lasciata agli Stati membri.

    Se le autorità pubbliche faranno maggiore ricorso ai nuovi mezzi di comunicazione come Internet per rendere accessibile l'informazione ambientale, è verosimile che si registri un calo delle richieste direttamente rivolte alle autorità, visto che il pubblico potrà accedere direttamente alle informazioni di cui ha bisogno. D'altro canto, come già sottolineato, si deve tenere presente che un tale approccio proattivo contribuisce a sensibilizzare il pubblico alle questioni ambientali. In alcuni casi le autorità pubbliche potranno essere confrontate a richieste di informazione ambientale di crescente complessità e ciò potrà creare difficoltà pratiche.

    Senza pregiudizio di alcun obbligo specifico di relazione previsto dalla legislazione comunitaria, la proposta impone inoltre la pubblicazione, a intervalli regolari non superiori a quattro anni, di rapporti nazionali, regionali o locali (a seconda dei casi) sullo stato dell'ambiente. Questi rapporti dovranno contenere informazioni sulla qualità dell'ambiente e sulle pressioni esercitate su di esso.

    La proposta obbliga inoltre le autorità pubbliche a divulgare, immediatamente e senza ritardo, tutte le informazioni in loro possesso che consentano ai cittadini che potrebbero essere colpiti da una minaccia imminente per la salute umana o l'ambiente, di prendere le misure per prevenire o alleviare i danni legati a questa minaccia. Questa disposizione si applica senza pregiudizio di qualsiasi obbligo in questo campo sancito dalla legislazione comunitaria.

    La proposta fa obbligo agli Stati membri di garantire, per quanto possibile, che tutte le informazioni e i dati messi a disposizione, divulgati o pubblicati ai sensi del nuovo articolo 7 siano chiari e comprensibili. Questa disposizione - pur riconoscendo che certe informazioni possono essere di natura estremamente tecnica - è importante affinché il pubblico possa capire le informazioni che sono divulgate.

    Gli obblighi previsti da questo articolo sono soggetti alle stesse eccezioni applicabili alle richieste di informazioni di cui all'articolo 3.

    Procedura di revisione (articolo 8)

    La direttiva 90/313/CEE prevede una valutazione e una revisione, alla luce dell'esperienza acquisita nella sua applicazione, quattro anni dopo il recepimento ed impone agli Stati membri di riferire alla Commissione in merito alla sua applicazione.

    La proposta di nuova direttiva contiene una disposizione simile che prevede una revisione dopo cinque anni, a decorrere dalla data ultima stabilita per il suo recepimento.

    Disposizioni supplementari (articoli da 9 a 12)

    La proposta fa obbligo agli Stati membri di prendere tutte le misure necessarie per conformarsi alla direttiva non oltre [data da specificare]. Contiene anche una disposizione che abroga la direttiva 90/313/CEE e una che stabilisce che tutti i riferimenti alla direttiva 90/313/CEE si intendono come riferimenti alla nuova direttiva.

    2000/0169 (COD)

    Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale

    (testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione [7],

    [7] GU C ...

    visto il parere del Comitato economico e sociale [8],

    [8] GU C ...

    visto il parere del Comitato delle regioni [9],

    [9] GU C ...

    deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato [10],

    [10] GU C ...

    considerando quanto segue:

    (1) L'accesso del pubblico all'informazione ambientale in possesso delle autorità pubbliche contribuisce a sensibilizzare maggiormente il pubblico alle questioni ambientali e migliora quindi la protezione dell'ambiente.

    (2) La direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990 [11], concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente ha avviato un processo di apertura circa l'accesso del pubblico all'informazione ambientale che va promosso e continuato.

    [11] GU L 158 del 23.6.1990, pag. 56.

    (3) L'articolo 8 di detta direttiva dispone che gli Stati membri riferiscano alla Commissione sull'esperienza acquisita e che la Commissione sottoponga una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio corredata dalle eventuali proposte di revisione che ritenga opportune.

    (4) La relazione [12] di cui all'articolo 8 della direttiva individua una serie di problemi registrati nell'applicazione pratica della direttiva ed è stata adottata dalla Commissione in data ..........

    [12] COM(2000) ...

    (5) Il 25 giugno 1998 la Comunità europea ha firmato la Convenzione ONU/ECE sull'accesso all'informazione, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ("la Convenzione di Århus"); le disposizioni del diritto comunitario devono essere allineate su quelle di tale convenzione in vista della sua ratifica da parte della Comunità.

    (6) È opportuno, nell'interesse di una maggiore trasparenza, sostituire la direttiva 90/313/CEE anziché modificarla, in modo da fornire agli interessati un testo legislativo unico, chiaro e coerente.

    (7) Le disparità tra le normative vigenti negli Stati membri in tema di accesso all'informazione ambientale in possesso delle autorità pubbliche possono creare disparità di trattamento nella Comunità sotto il profilo dell'accesso a tale informazione o delle condizioni di concorrenza.

    (8) È necessario garantire che qualsiasi persona, fisica o giuridica, nella Comunità abbia il diritto di accedere all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse senza dover dichiarare il proprio interesse.

    (9) È anche necessario garantire che le autorità pubbliche rendano sistematicamente disponibile l'informazione ambientale e la diffondano al pubblico in generale ricorrendo in particolare alle tecnologie di telecomunicazione informatica e/o elettronica disponibili.

    (10) La definizione di "informazione ambientale" deve essere ampliata per comprendere specificamente l'informazione, in qualsiasi forma, concernente lo stato dell'ambiente; i fattori, le misure o attività che incidono o possono incidere sull'ambiente e sui soggetti incaricati di proteggerlo; le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente; le analisi costi-benefici e altre analisi economiche usate nell'ambito di tali misure e attività; lo stato della salute e della sicurezza umana; le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura in cui essi siano o possano essere influenzati da uno qualsiasi di questi elementi.

    (11) Per tener conto del principio dell'articolo 6 del trattato, ossia che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie, la definizione di autorità pubbliche deve specificamente comprendere il governo e ogni altra pubblica amministrazione a livello nazionale, regionale o locale, aventi o no responsabilità specifiche per l'ambiente, e altre persone o organismi che assolvono funzioni o forniscano servizi concernenti, direttamente o indirettamente, l'ambiente, sotto il controllo statale o di una pubblica amministrazione.

    (12) I servizi di interesse generale tradizionalmente prestati dalle autorità pubbliche o da pubblici servizi sono svolti in misura crescente da organismi che non fanno più parte del settore pubblico; questi organismi sono in possesso di informazioni ambientali cui il pubblico deve continuare ad avere diritto di accesso; senza una disposizione specifica al riguardo, il pubblico in alcuni Stati membri non avrebbe più diritto di accesso all'informazione ambientale detenuta da tali organismi: in termini di protezione ambientale, non è opportuno che sorgano queste incompatibilità tra gli Stati membri e all'interno di essi, come mera conseguenza della riorganizzazione di questi servizi; di conseguenza, il campo di applicazione della direttiva deve essere esteso alle persone giuridiche incaricate, per legge o sulla base di accordi con altre autorità pubbliche, dell'esecuzione di servizi di interesse economico generale che incidono o possono incidere sull'ambiente.

    (13) Tenendo conto delle modalità di stoccaggio materiale dell'informazione ambientale, l'informazione detenuta per conto delle autorità pubbliche da altri organismi sulla base di accordi stipulati tra essi rientra anche nel campo di applicazione della direttiva.

    (14) L'informazione ambientale deve essere messa a disposizione dei richiedenti il più presto possibile e in tempi ragionevoli. In circostanze specifiche ove un richiedente indichi volontariamente lo scopo specifico per cui chiede l'informazione, le autorità pubbliche devono adoperarsi ragionevolmente per consentire al richiedente di raggiungere questo scopo.

    (15) Le autorità pubbliche devono mettere a disposizione l'informazione ambientale nelle forme o nei formati richiesti dal richiedente, ad eccezione di taluni casi specifici nei quali tale richiesta può essere respinta.

    (16) A tal fine le autorità pubbliche sono tenute a fare ragionevoli sforzi per mantenere l'informazione ambientale detenuta da esse o per conto di esse in forme o formati facilmente riproducibili e consultabili tramite le reti di telecomunicazione informatica.

    (17) Gli Stati membri determinano le modalità pratiche di effettiva messa a disposizione di tale informazione.

    (18) Le autorità pubbliche possono respingere una richiesta di informazione ambientale in casi specifici e chiaramente definiti. In alcuni di questi casi, l'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni deve essere ponderato con l'interesse tutelato dal rifiuto di divulgarle e l'accesso all'informazione richiesta deve essere concesso se il pubblico interesse tutelato dalla divulgazione supera l'interesse specifico tutelato dalla non-divulgazione. In questo quadro, gli Stati membri garantiscono l'osservanza delle disposizioni della direttiva 95/46/CE [13] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Le ragioni del rifiuto devono essere comunicate al richiedente entro un periodo adeguato.

    [13] GUCE L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

    (19) L'informazione su emissioni, scarichi e altri rilasci nell'ambiente disciplinata dalla legislazione comunitaria non deve essere rifiutata in virtù della tutela dell'informazione commerciale o industriale.

    (20) Le autorità pubbliche rendono l'informazione ambientale disponibile in parte quando è possibile estrarre le informazioni che rientrano nelle eccezioni contemplate dal resto dell'informazione richiesta.

    (21) Le autorità pubbliche possono fornire l'informazione ambientale dietro pagamento di un corrispettivo che deve restare entro limiti ragionevoli. Al riguardo si deve pubblicare e mettere a disposizione dei richiedenti un tariffario. Non si devono chiedere pagamenti in anticipo.

    (22) I richiedenti devono poter ricorrere in sede giurisdizionale o amministrativa contro gli atti o le omissioni della pubblica autorità in relazione ad una richiesta.

    (23) Per sensibilizzare maggiormente il pubblico alle questioni ambientali e quindi migliorare la protezione dell'ambiente, le autorità pubbliche devono sistematicamente diffondere informazioni di carattere generale sull'ambiente mediante le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o elettronica disponibili. A tal fine esse devono fare ragionevoli sforzi per mantenere l'informazione ambientale detenuta da esse o per conto di esse in forme o in formati facilmente riproducibili e consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica.

    (24) La presente direttiva sarà oggetto di revisione alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione della stessa.

    (25) Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi della presente direttiva non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono quindi essere realizzati meglio a livello comunitario. La presente direttiva si limita al minimo necessario per il raggiungimento di questi obiettivi, senza andare al di là di quanto necessario a tal fine,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1 Obiettivo

    (1) La presente direttiva ha l'obiettivo di:

    (a) conferire il diritto di accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse e stabilire le modalità e le procedure di base per il suo esercizio;

    (b) garantire che l'informazione ambientale sia sistematicamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, in particolare tramite le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o elettronica.

    Articolo 2 Definizioni

    Ai fini della presente direttiva, si intende per:

    (1) "informazione ambientale" qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma accessibile concernente:

    (a) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, la diversità biologica e i suoi elementi costitutivi, ivi compresi gli organismi geneticamente modificati, nonché le interazioni tra questi elementi;

    (b) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, che incidono o possono incidere sugli elementi di cui alla lettera a) e/o sulla salute e la sicurezza umana;

    (c) le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente;

    (d) le misure (comprese quelle amministrative) quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e le attività che incidono o possono incidere sugli elementi di cui alla lettera a) nonché le misure o attività intese a proteggere tali elementi;

    (e) le analisi costi-benefici ed altre analisi e ipotesi economiche usate nell'ambito delle misure e attività di cui alla lettera d);

    (f) lo stato della salute e della sicurezza umana, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale nella misura in cui sono o possono essere influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a) o attraverso tali elementi da qualsiasi fattore di cui alle lettere da b) a d);

    (2) "autorità pubblica":

    (a) il governo o ogni altra amministrazione pubblica a livello nazionale, regionale o locale;

    (b) ogni persona fisica o giuridica avente responsabilità o funzioni pubbliche o che fornisca servizi pubblici concernenti, direttamente o indirettamente, l'ambiente, sotto il controllo di un organismo o di una persona giuridica di cui alla lettera a);

    (c) ogni persona giuridica incaricata per legge o mediante accordi con un organo o una persona giuridica che rientrino nelle categorie di cui alle lettere a) o b) di svolgere servizi di interesse economico generale che incidono o possono incidere sullo stato degli elementi dell'ambiente;

    Questa definizione non comprende gli organi che esercitano competenze legislative o giudiziarie.

    (3) "informazione detenuta per conto di un'autorità pubblica": l'informazione ambientale detenuta da una persona fisica o giuridica per conto di un'autorità pubblica sulla base di accordi stipulati tra l'autorità e detta persona.

    (4) "richiedente": ogni persona fisica o giuridica che chiede informazioni sull'ambiente.

    Articolo 3 Accesso all'informazione ambientale su richiesta

    (1) Gli Stati membri provvedono affinché le autorità pubbliche siano tenute, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, a rendere disponibili l'informazione ambientale detenuta da esse o per conto di esse a chiunque ne faccia richiesta, senza che il richiedente debba dichiarare il proprio interesse.

    (2) Con riserva delle disposizioni del paragrafo 3 e dell'articolo 4, l'informazione ambientale è messa a disposizione del richiedente:

    (a) quanto prima possibile o, al più tardi, entro un mese dal ricevimento, da parte dell'autorità pubblica interessata, della richiesta del richiedente;

    (b) entro due mesi dal ricevimento da parte dell'autorità pubblica se il volume o la complessità delle informazioni richieste sono tali che non è possibile soddisfare la richiesta entro il periodo di un mese di cui alla lettera a). In tali casi, il richiedente è informato il più presto possibile, e comunque prima della fine del periodo di un mese, della proroga e dei motivi che la giustificano.

    (3) Se il richiedente dichiara di chiedere l'informazione per uno scopo specifico, l'autorità pubblica interessata si adopera ragionevolmente a rendere tale informazione disponibile in tempo utile affinché il richiedente raggiunga tale scopo.

    (4) Se il richiedente chiede all'autorità pubblica la messa a disposizione dell'informazione ambientale in una forma o in un formato specifici (compresa la riproduzione di documenti), l'autorità pubblica la mette a disposizione nei modi richiesti salvo se:

    (a) l'informazione è già pubblicamente disponibile in altra forma o formato facilmente accessibili al richiedente;

    (b) è ragionevole per l'autorità pubblica renderla disponibile in un'altra forma o formato e in qual caso indica i motivi di questa scelta.

    Ai fini del presente paragrafo, le autorità pubbliche devono fare sforzi ragionevoli per mantenere l'informazione ambientale detenuta da esse o per conto di esse in forme o formati facilmente riproducibili e consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici.

    I motivi del rifiuto di mettere a disposizione, in tutto o in parte, le informazioni nella forma o nel formato richiesti sono comunicati al richiedente entro i termini indicati al paragrafo 2.

    (5) Ai fini del presente articolo, gli Stati membri stabiliscono le modalità pratiche di messa a disposizione effettiva dell'informazione ambientale. Esse possono riguardare:

    (a) la designazione di addetti all'informazione;

    (b) l'istituzione e il mantenimento di uffici per la consultazione dell'informazione richiesta; elenchi di autorità pubbliche accessibili al pubblico, nonché registri o elenchi dell'informazione ambientale in possesso di tali autorità e punti di informazione.

    Gli Stati membri garantiscono che le autorità pubbliche informino adeguatamente il pubblico in merito ai diritti di cui gode in virtù della presente direttiva.

    Articolo 4 Eccezioni

    (1) Gli Stati membri possono disporre che una richiesta di informazione ambientale sia rifiutata nei seguenti casi:

    (a) l'autorità pubblica alla quale è rivolta la richiesta non è in possesso delle informazioni richieste. In tal caso, se detta autorità ritiene che l'informazione sia detenuta da o per conto di un'altra autorità pubblica, trasmette al più presto possibile la richiesta a quest'ultima autorità e ne informa il richiedente;

    (b) la richiesta è manifestamente infondata o formulata in termini troppo generici;

    (c) la richiesta riguarda materiale in corso di completamento ovvero comunicazioni interne. In ciascuno di questi casi si tiene conto dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione dell'informazione.

    (2) Gli Stati membri possono disporre che la richiesta di informazione ambientale sia rifiutata qualora la sua divulgazione rechi pregiudizio:

    (a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche;

    (b) alle relazioni internazionali, alla sicurezza pubblica ed alla difesa nazionale;

    (c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari, alla possibilità di ogni persona di beneficiare di un processo equo o alla possibilità dell'autorità pubblica di svolgere indagini di carattere penale o disciplinare;

    (d) alla riservatezza delle informazioni commerciali ed industriali qualora la riservatezza sia prevista per legge per tutelare un legittimo interesse economico. Gli Stati membri non possono, in virtù del presente paragrafo, rifiutare una richiesta se quest'ultima concerne informazioni sulle emissioni, gli scarichi o altri rilasci nell'ambiente che sono disciplinati da disposizioni della legislazione comunitaria;

    (e) ai diritti di proprietà intellettuale;

    (f) alla protezione delle persone con riferimento al trattamento dei dati personali conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

    (g) agli interessi di chiunque ha volontariamente fornito le informazioni richieste, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione;

    (h) all'ambiente al quale si riferisce l'informazione.

    In ciascun caso si pondera l'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione con l'interesse tutelato dal rifiuto della richiesta. L'accesso all'informazione richiesta è concesso se l'interesse pubblico supera quest'ultimo interesse. In questo quadro e ai fini dell'applicazione della lettera f), gli Stati membri garantiscono che siano rispettati i requisiti della direttiva 95/46/CE.

    (3) L'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse e oggetto di richiesta, è comunicata al richiedente in maniera parziale quando è possibile estrarre dal testo dell'informazione richiesta le informazioni indicate al paragrafo 1, lettera c) o al paragrafo 2.

    (4) Il rifiuto di mettere a disposizione, in tutto o in parte, l'informazione richiesta è notificato per iscritto al richiedente nel periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2. La notifica precisa i motivi del rifiuto ed informa il richiedente della procedura di ricorso prevista dall'articolo 6.

    Articolo 5 Tasse

    (1) Gli Stati membri possono applicare una tassa per la fornitura dell'informazione ambientale, ma tale tassa non può superare un importo ragionevole. La fornitura di qualsiasi informazione non è soggetta a pagamenti anticipati.

    (2) Se l'informazione è fornita a titolo oneroso, le autorità pubbliche comunicano e rendono disponibile ai richiedenti il relativo tariffario e li informano sui casi in cui è applicata o non applicata una tassa.

    (3) L'accesso a tutti i registri ed elenchi pubblici, istituiti e mantenuti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, è gratuito. Anche l'esame in situ dell'informazione richiesta è gratuito.

    Articolo 6 Accesso alla giustizia

    (1) Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente il quale reputi che la sua richiesta di informazioni sia stata ignorata o infondatamente respinta (in tutto o in parte), non abbia ricevuto una risposta adeguata o non sia stata trattata conformemente alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, possa presentare ricorso ad un organo giurisdizionale o di altra natura, istituito dalla legge, per chiedere il riesame degli atti o delle omissioni della pubblica autorità in questione.

    (2) Oltre alla procedura di riesame dinanzi ad un organo giurisdizionale o all'altro organo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché il richiedente possa esperire una procedura mediante la quale gli atti o le omissioni della pubblica autorità interessata sono riesaminati dalla stessa pubblica autorità o in via amministrativa da un altro organo istituito dalla legge; in entrambi i casi i procedimenti sono rapidi e gratuiti o poco onerosi.

    (3) Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità pubblica cui è rivolta la richiesta di informazione ambientale prenda le misure necessarie per conformarsi alle decisioni derivanti dai procedimenti di cui ai paragrafi 1 e 2.

    Articolo 7 Diffusione dell'informazione ambientale

    (1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la messa a disposizione del pubblico e la diffusione da parte delle autorità pubbliche dell'informazione ambientale detenuta da esse o per conto di esse, in particolare mediante le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o elettronica disponibili.

    L'informazione che deve essere resa disponibile e diffusa dalle autorità pubbliche comprende:

    (a) i testi di trattati, convenzioni e accordi internazionali, di atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali concernenti direttamente o indirettamente l'ambiente;

    (b) le politiche, i piani e i programmi relativi all'ambiente;

    (c) le relazioni sullo stato di attuazione degli elementi di cui alle lettere a) e b);

    (d) le relazioni sullo stato dell'ambiente di cui al paragrafo 2;

    (e) i dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull'ambiente.

    Ai fini del presente paragrafo, le autorità pubbliche fanno sforzi ragionevoli per conservare l'informazione ambientale, e in particolare i tipi di informazioni elencati alle lettere da a) a e), in forme o in formati facilmente riproducibili e consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici.

    (2) Senza pregiudizio di qualsiasi obbligo di relazione stabilito dalla legislazione comunitaria, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le autorità pubbliche provvedano alla pubblicazione a intervalli regolari, non superiori a quattro anni, di rapporti nazionali, regionali o locali (a seconda dei casi) sullo stato dell'ambiente. Detti rapporti contengono informazioni sulla qualità dell'ambiente e sulle pressioni cui è sottoposto.

    (3) Senza pregiudizio di qualsiasi obbligo specifico stabilito dalla legislazione comunitaria, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le autorità pubbliche, in caso di minaccia imminente per la salute umana o l'ambiente, provocata dalle attività umane o dovuta a cause naturali, diffondano immediatamente e senza ritardo, tutte le informazioni in loro possesso che consentano a chiunque possa esserne colpito di prendere le misure atte a prevenire o alleviare i danni derivanti da tale minaccia.

    (4) Gli Stati membri provvedono, nella misura del possibile, affinché tutte le informazioni rese disponibili o diffuse, o i rapporti pubblicati ai sensi del presente articolo siano chiari e comprensibili.

    (5) Le eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2 si applicano agli obblighi imposti dal presente articolo.

    Articolo 8 Procedura di revisione

    (1) Non più tardi del [inserire la data, cioè cinque anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 9] ciascuno Stato membro redige un rapporto sull'esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva.

    Gli Stati membri trasmettono i rapporti alla Commissione entro il [inserire la data che corrisponde a sei mesi dopo la data di cui al comma precedente].

    (2) Alla luce dell'esperienza acquisita, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata dalle eventuali proposte di revisione che ritenga opportune.

    Articolo 9 Attuazione

    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [inserire la data precisa]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Articolo 10 Abrogazione

    La direttiva 90/313/CEE è abrogata con effetto a decorrere da (inserire la data indicata all'articolo 9).

    I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e sono interpretati secondo la tabella di corrispondenza in allegato.

    Articolo 11 Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 12 Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il [...]

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    La Presidente Il Presidente

    ALLEGATO

    TABELLA DI CORRISPONDENZA

    Direttiva 90/313/CEE // Proposta

    Articolo 1 // Articolo 1, lettera a)

    Articolo 1, lettera b)

    Articolo 2, lettera a)

    Articolo 2, lettera b) // Articolo 2, par. 1

    Articolo 2, par. 2

    Articolo 2, par. 3

    Articolo 2, par. 4

    Articolo 3, par. 1

    Articolo 3, par. 2

    Articolo 3, par. 3

    Articolo 3, par. 4 // Articolo 3, par. 1 + articolo 3, par. 5

    Articolo 4, par. 2 + articolo 4, par. 3

    Articolo 4, par. 1

    Articolo 3, par. 2 + articolo 4, par. 4

    Articolo 3, par. 3

    Articolo 3, par. 4

    Articolo 4 // Articolo 6, par. 1 + articolo 6, par. 2

    Articolo 6, par. 3

    Articolo 5 // Articolo 5, par. 1

    Articolo 5, par. 2

    Articolo 5, par. 3

    Articolo 6 // Articolo 2, par. 2

    Articolo 7 // Articolo 7

    Articolo 7, par. 1

    Articolo 7, par. 2

    Articolo 7, par. 3

    Articolo 7, par. 4

    Articolo 7, par. 5

    Articolo 8 // Articolo 8

    Articolo 9 // Articolo 9

    Articolo 10 // Articolo 12

    // Articolo 10

    // Articolo 11

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