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Document 32025R1155

Regolamento delegato (UE) 2025/1155 della Commissione, del 12 giugno 2025, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dati di input e di output dei sistemi consolidati di pubblicazione, la sincronizzazione degli orologi e la ridistribuzione dei ricavi da parte del fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione per azioni e fondi indicizzati quotati, e che abroga il regolamento delegato (UE) 2017/574

C/2025/3102

GU L, 2025/1155, , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1155/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1155/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/1155

3.11.2025

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1155 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2025

che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dati di input e di output dei sistemi consolidati di pubblicazione, la sincronizzazione degli orologi e la ridistribuzione dei ricavi da parte del fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione per azioni e fondi indicizzati quotati, e che abroga il regolamento delegato (UE) 2017/574

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 22 ter, paragrafo 3, l’articolo 22 quater, paragrafo 2, e l’articolo 27 nonies, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)

Istruzioni chiare e armonizzate in materia di segnalazione per la trasmissione di dati ai fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione (consolidated tape providers — «CTP») e la diffusione di dati da parte di questi ultimi costituiscono un elemento fondamentale per il corretto funzionamento dei CTP e per il consolidamento efficace e affidabile dei dati.

(2)

Al fine di ottenere una trasmissione rapida, sicura e di qualità elevata dei dati ai CTP, i protocolli di trasmissione utilizzati dai contributori di dati dovrebbero soddisfare determinati requisiti minimi in termini di prestazioni, sicurezza, affidabilità e compatibilità con altri sistemi e altre applicazioni a sostegno del processo di segnalazione. Il rispetto di tali norme è necessario al fine di garantire l’integrità, l’esattezza e la tempestività dei dati di mercato diffusi dai CTP.

(3)

Al fine di garantire agli investitori la tempestiva disponibilità di dati di mercato consolidati, i contributori di dati dovrebbero essere soggetti al rispetto di requisiti rigorosi di latenza per la presentazione. Tali requisiti dovrebbero tuttavia essere calibrati in modo tale da riflettere i diversi gradi di sensibilità temporale dei dati di mercato. In particolare, i dati pre-negoziazione e post-negoziazione per gli strumenti rappresentativi di capitale richiedono norme in materia di latenza più rigorose rispetto alle obbligazioni e ai derivati, data la maggiore sensibilità temporale dei dati sugli strumenti rappresentativi di capitale. Inoltre le soglie di latenza dovrebbero rappresentare i limiti massimi consentiti, il che significa che dovrebbe essere utilizzata una latenza più rapida ogniqualvolta possibile. Al fine di soddisfare l’obbligo di trasmettere i dati quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile, i dati dovrebbero essere trasmessi ai centri dati dei CTP senza ritardi artificiali rispetto alla trasmissione da parte dei contributori di dati per altre finalità, compresa la trasmissione di flussi di dati proprietari.

(4)

L’armonizzazione dei formati di dati per la trasmissione di dati ai CTP facilita la ricezione e il trattamento efficienti dei dati di input. Inoltre l’armonizzazione dei formati di dati per la trasmissione dei dati razionalizza le operazioni dei CTP nel consolidare e diffondere i dati in modo efficiente sotto il profilo dei costi, riducendo la complessità, migliorando l’efficacia operativa complessiva e garantendo la coerenza e la qualità dei dati per gli utenti di un CTP. La norma ISO 20022 definisce una metodologia che prevede un’armonizzazione su tre livelli: il livello concettuale che specifica la semantica dei dati, il livello logico che specifica il modello di messaggio indipendentemente dalla tecnologia e il livello fisico che descrive la sintassi del messaggio nel contesto di una tecnologia utilizzata per la trasmissione dei dati. Data l’ampia adozione della norma ISO 20022 da parte dei partecipanti ai mercati nel contesto delle segnalazioni richieste dalla regolamentazione, l’uso di tale norma dovrebbe facilitare la coerenza e la comparabilità dei dati. Di conseguenza qualsiasi formato utilizzato dai contributori di dati per la segnalazione a norma dell’articolo 22 bis del regolamento (UE) n. 600/2014 dovrebbe rispettare la metodologia stabilita in tale norma ISO. Tuttavia, date le diverse prassi di mercato e il loro livello di maturità tra le diverse classi di attività, l’adesione a un’unica sintassi a un terzo livello non è necessaria se esiste già una prassi di mercato consolidata, anche nel caso della classe di attività degli strumenti rappresentativi di capitale. L’adesione alla metodologia stabilita nella norma ISO 20022 è garantita quando viene fornita una mappatura tra un formato di dati e il modello ISO 20022 a livello concettuale e logico.

(5)

Nel determinare il contenuto dei dati da trasmettere ai CTP, si dovrebbe tenere conto dell’obiettivo di ridurre al minimo gli oneri di segnalazione per i contributori di dati, facilitando nel contempo la diffusione di dati essenziali per gli investitori. Inoltre, nel determinare i campi di dati di input necessari per la produzione di dati di mercato fondamentali, è opportuno garantire la coerenza con gli obblighi vigenti di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione di cui al regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione (2) per gli strumenti rappresentativi di capitale e al regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione (3) per gli strumenti non rappresentativi di capitale.

(6)

Al fine di consentire agli investitori di essere informati in merito allo status dei singoli strumenti finanziari negoziati in una determinata sede di negoziazione, i dati richiesti dalla regolamentazione da trasmettere ai CTP dovrebbero includere informazioni sulle sospensioni, sulle eliminazioni e sulle interruzioni delle negoziazioni come pure sul tipo di sistema di negoziazione in cui lo strumento è negoziato. Inoltre, al fine di consentire agli investitori di prendere decisioni informate a fronte della variabilità delle condizioni di mercato, i dati richiesti dalla regolamentazione da trasmettere ai CTP dovrebbero comprendere informazioni sullo status dei sistemi di abbinamento di ordini, in particolare informazioni sulle interruzioni di funzionamento o sulle normali fasi di negoziazione.

(7)

La diffusione dei dati di output dovrebbe avvenire attraverso metodi di presentazione che garantiscano la leggibilità sia da parte di un dispositivo automatico che dall’uomo, come previsto all’articolo 27 nonies, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 600/2014. Onde soddisfare le diverse esigenze degli utenti, i dati di output dovrebbero essere diffusi utilizzando formati multipli, tra cui almeno un formato conforme alla metodologia ISO 20022, un formato per l’analisi avanzata, il formato con valori separati da virgola (comma-separated values — «CSV») per gli utenti meno avanzati e un’interfaccia grafica utente che consenta la leggibilità da parte dell’uomo.

(8)

L’articolo 27 nonies, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 600/2014, impone ai CTP di avvalersi di sistemi che permettono di verificare efficacemente la completezza dei dati trasmessi dai contributori di dati, di identificare gli errori palesi e di richiedere la ritrasmissione di dati. Tale requisito dovrebbe comportare l’obbligo per i CTP di segnalare potenziali problemi di qualità dei dati agli utenti dei dati e di comunicare con i contributori di dati al fine di agevolare la ripresentazione di segnalazioni delle operazioni corrette. Per garantire la qualità dei dati, i CTP dovrebbero mettere in atto meccanismi volti a confermare ai contributori di dati la ricezione dei dati di input da parte loro. Un CTP non dovrebbe essere tenuto a confermare la ricezione in tempo reale. In caso di gravi violazioni della qualità dei dati, i CTP dovrebbero poter applicare standard applicativi in modo non discriminatorio. Le misure di applicazione delle norme che i CTP dovrebbero poter adottare comprendono la sospensione della ridistribuzione dei ricavi ai contributori di dati e la notifica di problemi relativi alla qualità dei dati alle autorità competenti. Inoltre i CTP dovrebbero effettuare controlli regolari sulla qualità dei dati di output, garantendone la riconciliazione periodica con i dati di input.

(9)

Al fine di evitare costi operativi inutili per i soggetti tenuti a rispettare l’obbligo di sincronizzazione dei loro orologi, è necessario calibrare il grado di precisione previsto in funzione del tipo di attività svolte da tali soggetti e dei livelli di latenza dei sistemi che essi gestiscono.

(10)

Il numero di ordini che i gestori delle sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici ricevono ogni secondo può essere molto elevato e nettamente superiore a quello delle operazioni eseguite. In particolare quando si utilizzano tecniche di negoziazione ad alta frequenza, il numero di ordini può raggiungere le diverse migliaia al secondo, in funzione della sede di negoziazione, dell’internalizzatore sistematico, del tipo di membri, partecipanti o utenti e clienti, nonché della volatilità e liquidità degli strumenti finanziari. I requisiti minimi di granularità per la registrazione, da parte dei gestori delle sedi di negoziazione e degli internalizzatori sistematici, della data e dell’ora degli eventi oggetto di segnalazione dovrebbero pertanto essere proporzionati alla velocità alla quale trattano e confermano gli ordini.

(11)

I membri, i partecipanti o gli utenti delle sedi di negoziazione gestiscono sistemi che tendono a corrispondere alla natura e alla complessità dell’attività di negoziazione che svolgono in una data sede di negoziazione. I gradi di precisione applicabili secondo i quali gli orologi devono essere sincronizzati dovrebbero pertanto essere commisurati al tipo di attività di negoziazione.

(12)

Per taluni modelli di negoziazione, una precisione maggiore di sincronizzazione degli orologi potrebbe non essere rilevante o realizzabile. I sistemi di voice trading o i sistemi di trading basati sulla richiesta di quotazione, nei quali la risposta richiede l’intervento umano o non consente la negoziazione algoritmica, oppure i sistemi utilizzati per concludere operazioni concordate, dovrebbero essere pertanto soggetti a norme diverse in materia di precisione. Le sedi di negoziazione che gestiscono tali sistemi di negoziazione non sono di norma esposte al verificarsi di un elevato volume di eventi nell’arco dello stesso secondo. Poiché è meno probabile che si verifichi contemporaneamente una molteplicità di eventi, non è necessario imporre una granularità più precisa della marcatura temporale di tali eventi. Inoltre le negoziazioni in tali sedi di negoziazione possono essere concluse con metodi manuali che possono richiedere tempo. In tali sedi di negoziazione si verifica anche un ritardo intrinseco tra il momento in cui la negoziazione è eseguita e quello in cui la negoziazione è registrata nel sistema di negoziazione. Pertanto l’imposizione di requisiti più rigorosi in materia di precisione non determinerebbe necessariamente una registrazione più significativa e precisa da parte del gestore della sede di negoziazione, dei suoi membri, partecipanti o utenti.

(13)

I dispositivi di pubblicazione autorizzati (approved publication arrangements — «APA»), i soggetti di pubblicazione designati e i CTP gestiscono sistemi per la segnalazione, la pubblicazione, il consolidamento e la diffusione di dati e hanno un legame più debole con l’emissione dell’ordine e con i dati sulle operazioni che trattano. Gli APA, i soggetti di pubblicazione designati e i CTP dovrebbero pertanto essere soggetti a requisiti in materia di precisione assoluta.

(14)

In ragione della complessità dei diversi sistemi e del numero di metodi alternativi utilizzabili per sincronizzarsi al tempo universale coordinato (Coordinated Universal Time — UTC), le autorità competenti devono comprendere le modalità secondo cui le sedi di negoziazione e i loro membri, partecipanti o utenti garantiscono la loro tracciabilità rispetto all’UTC. Di conseguenza le sedi di negoziazione e i loro membri, partecipanti o utenti dovrebbero essere in grado di dimostrare la tracciabilità rispetto all’UTC documentando l’architettura, il funzionamento e le specifiche del sistema, individuare il punto esatto in cui è applicata una marcatura temporale e dimostrare che il punto all’interno del sistema in cui è applicata la marcatura temporale rimane coerente. Poiché molti elementi diversi possono influire sulla deriva dell’orologio, è altresì opportuno determinare un livello accettabile di divergenza massima dall’UTC.

(15)

La ricezione di dati di qualità elevata è della massima importanza per il funzionamento dei sistemi consolidati di pubblicazione e impone a tutti i contributori di dati e ai CTP di applicare marcature temporali ai loro dati in modo sincronizzato. Il regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha pertanto modificato il regolamento (UE) n. 600/2014 al fine di estendere l’obbligo di sincronizzazione degli orologi ai soggetti di pubblicazione designati, agli APA e ai CTP. Dato che tale obbligo è ora prescritto dall’articolo 22 quater del regolamento (UE) n. 600/2014, la direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ha soppresso l’articolo 50 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Il regolamento delegato (UE) 2017/574 della Commissione (7) è stato adottato sulla base della delega di potere di cui all’articolo 50 della direttiva 2014/65/UE. A seguito della soppressione di tale articolo e dell’istituzione di obblighi di sincronizzazione degli orologi di cui all’articolo 22 quater del regolamento (UE) n. 600/2014, è necessario aggiornare il quadro normativo al fine di tenere conto di tale modifica legislativa. È pertanto opportuno abrogare il regolamento delegato (UE) 2017/574 della Commissione e i riferimenti a tale regolamento dovrebbero essere intesi come riferimenti al presente regolamento.

(16)

Al fine di garantire un trattamento equo di tutte le sedi di negoziazione dell’Unione che forniscono dati al CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati, è fondamentale specificare chiaramente il metodo che il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati dovrebbe applicare nel calcolo dell’importo dei ricavi da ridistribuire ai contributori di dati. È pertanto necessario specificare ulteriormente la frequenza minima con la quale il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati dovrebbe determinare la quota relativa o la percentuale dei ricavi da ridistribuire per ciascuna sede di negoziazione ammissibile. Il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati dovrebbe ridistribuire i ricavi almeno una volta l’anno, con la possibilità di optare per una ridistribuzione più frequente.

(17)

Al fine di massimizzare i ricavi per le sedi di negoziazione che soddisfano tutti i criteri di cui all’articolo 27 nonies, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014 e i ricavi per le sedi di negoziazione che decidono volontariamente di trasmettere dati a norma dell’articolo 22 bis, paragrafo 3, di tale regolamento, nonché di garantire che la somma delle ponderazioni assegnate a ciascun criterio di cui all’articolo 27 nonies, paragrafo 6, di tale regolamento dia un totale di 10, dove 10 equivale al 100 %, tali ponderazioni dovrebbero essere pari a 4,5 per il criterio di cui all’articolo 27 nonies, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, pari a 4,0 per il criterio di cui all’articolo 27 nonies, paragrafo 6, lettera b), di tale regolamento e pari a 1,5 per il criterio di cui all’articolo 27 nonies, paragrafo 6, lettera c), di tale regolamento.

(18)

Al fine di scoraggiare violazioni gravi e ripetute dei requisiti in materia di dati di cui agli articoli 22 bis, 22 ter e 22 quater del regolamento (UE) n. 600/2014, è necessario garantire che, nell’adottare una decisione sulla sospensione del regime di ridistribuzione dei ricavi, il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati agisca in modo equo. Per tale motivo, il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati dovrebbe garantire che la decisione di sospendere la partecipazione di un contributore di dati al regime di ridistribuzione dei ricavi e la decisione sulla durata di tale sospensione tengano conto della gravità della violazione, del suo impatto sul regime di ridistribuzione dei ricavi e di eventuali azioni correttive messe in atto dal contributore di dati.

(19)

Affinché il regime di ridistribuzione dei ricavi promuova un dialogo continuo tra il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati e ciascun contributore di dati sulla qualità dei dati presentati, e quindi al fine di garantire che la sospensione della partecipazione di un contributore di dati a tale regime sia utilizzata come misura di ultima istanza, è necessario specificare requisiti minimi tesi ad assicurare che il processo di sospensione di un contributore di dati da tale regime sia trasparente, non discriminatorio, equo ed efficiente. In particolare, per evitare che tale decisione di sospensione sia adottata sulla base di informazioni incomplete o inesatte, il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati dovrebbe condividere con i contributori di dati sospesi le informazioni a sostegno della decisione sulla sospensione e consentire ai contributori di dati di presentare informazioni supplementari sia prima che dopo l’adozione della decisione.

(20)

Se il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati conferma la propria decisione di sospendere un contributore di dati dal regime di ridistribuzione dei ricavi, dovrebbe poter ridistribuire i ricavi trattenuti agli altri contributori di dati ammissibili nella finestra di ridistribuzione, a seguito della decisione di sospensione o, qualora sia avviato un processo di riesame, a seguito della decisione definitiva di sospensione.

(21)

Il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati che sulla base delle informazioni supplementari condivise da un contributore di dati rivede la propria decisione di sospendere un contributore di dati dal regime di ridistribuzione dei ricavi dovrebbe ridistribuire i ricavi trattenuti a tale contributore di dati nella successiva finestra di ridistribuzione ed entro due settimane dalla decisione definitiva, applicando un tasso di interesse corrispondente al tasso medio sui depositi presso la Banca centrale europea durante il periodo di sospensione.

(22)

Al fine di concedere ai partecipanti al mercato tempo sufficiente per prepararsi alle nuove prescrizioni, l’applicazione degli obblighi di sincronizzazione degli orologi dovrebbe essere differita.

(23)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(24)

A norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), l’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati, istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(25)

L’ESMA ha tenuto conto della consulenza del gruppo di esperti fra i portatori di interessi di cui all’articolo 22 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014.

(26)

I progetti di norme tecniche di regolamentazione da adottare sulla base delle deleghe di poteri di cui all’articolo 22 ter, paragrafo 3, all’articolo 22 quater, paragrafo 2, e all’articolo 27 nonies, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 600/2014 contengono disposizioni sostanzialmente collegate tra loro, in quanto sono tutte necessarie al fine di garantire l’istituzione e il funzionamento efficaci dei sistemi consolidati di pubblicazione. Tali norme tecniche di regolamentazione dovrebbero pertanto essere raggruppate in un unico regolamento delegato della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DEFINIZIONI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a)

«dati di input»: i dati trasmessi dai contributori di dati al fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione (consolidated tape provider — «CTP»), conformemente all’articolo 22 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014;

b)

«dati di output»: i dati diffusi dal CTP conformemente all’articolo 27 nonies, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 600/2014.

CAPO II

DATI DI INPUT E DI OUTPUT DEI SISTEMI CONSOLIDATI DI PUBBLICAZIONE

Articolo 2

Requisiti minimi di qualità dei protocolli di trasmissione

[Articolo 22 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014]

1.   Per la trasmissione dei dati di input, i contributori di dati offrono ai CTP almeno un protocollo di trasmissione che soddisfa i requisiti minimi di qualità dei protocolli di trasmissione specificati nell’allegato I, tabelle da 1 a 4.

2.   Previo accordo sul protocollo di trasmissione selezionato per la trasmissione dei dati di input, i CTP e i contributori di dati garantiscono che i requisiti minimi di cui al paragrafo 1 siano costantemente soddisfatti senza interruzione.

Articolo 3

Trasmissione dei dati in tempo reale

[Articolo 22 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014]

1.   I contributori di dati trasmettono i dati di input ai centri dati dei CTP quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile e senza ritardi artificiali.

2.   I contributori di dati trasmettono al CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati i dati di input pre-negoziazione quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile e in ogni caso entro 50 millisecondi dopo la marcatura temporale dell’ordine con un intervallo di confidenza del 95 % misurato su base giornaliera.

3.   I contributori di dati trasmettono al CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati i dati di input post-negoziazione relativi a operazioni eseguite in una sede di negoziazione quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile e in ogni caso entro 50 millisecondi dopo la marcatura temporale dell’operazione con un intervallo di confidenza del 95 % misurato su base giornaliera.

4.   I contributori di dati trasmettono al CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati i dati di input post-negoziazione relativi a operazioni eseguite al di fuori di una sede di negoziazione quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile e in ogni caso entro 50 millisecondi dopo la marcatura temporale della ricezione della segnalazione dell’operazione dall’impresa di investimento o dal soggetto di pubblicazione designato con un intervallo di confidenza del 95 % misurato su base giornaliera.

5.   I contributori di dati trasmettono al CTP per le obbligazioni e al CTP per i derivati OTC i dati di input post-negoziazione relativi a operazioni eseguite in una sede di negoziazione quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile e in ogni caso entro 500 millisecondi dopo la marcatura temporale dell’esecuzione dell’operazione corrispondente.

6.   I contributori di dati trasmettono al CTP per le obbligazioni e al CTP per i derivati OTC i dati di input post-negoziazione relativi a operazioni eseguite al di fuori di una sede di negoziazione quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile e in ogni caso entro 500 millisecondi dopo la marcatura temporale della ricezione della segnalazione dell’operazione dall’impresa di investimento o dal soggetto di pubblicazione designato.

Articolo 4

Standard e formato dei dati per la trasmissione dei dati di input

[Articolo 22 bis, paragrafo 1, e articolo 22 ter, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 600/2014]

I contributori di dati trasmettono ai centri dati dei CTP i dati di input in un formato conforme alla metodologia ISO 20022.

Articolo 5

Dati da trasmettere al CTP per le obbligazioni

[Articolo 22 ter, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 600/2014]

1.   Per quanto riguarda i dati di mercato fondamentali per una determinata obbligazione, i contributori di dati trasmettono al centro dati del CTP, con riferimento a ciascuna operazione, i dettagli di cui all’allegato II, tabella 6, contrassegnati come «input» o «entrambi» nell’ultima colonna della tabella 6 stessa.

2.   Per quanto riguarda i dati richiesti dalla regolamentazione, i contributori di dati trasmettono al centro dati del CTP, con riferimento a ciascuno strumento finanziario, i dettagli di cui all’allegato II, tabella 2, contrassegnati come «entrambi» nell’ultima colonna della tabella 2 stessa.

3.   Per quanto riguarda i dati richiesti dalla regolamentazione, i contributori di dati trasmettono al centro dati del CTP, con riferimento a ciascun sistema di negoziazione, i dettagli di cui all’allegato II, tabella 3, contrassegnati come «entrambi» nell’ultima colonna della tabella 3 stessa.

Articolo 6

Dati da trasmettere al CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati

[Articolo 22 ter, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 600/2014]

1.   Per quanto riguarda i dati di mercato fondamentali post-negoziazione per una determinata azione o un determinato fondo indicizzato quotato, i contributori di dati trasmettono al centro dati del CTP tutte le informazioni seguenti:

a)

con riferimento a ciascuna operazione, i dettagli di cui all’allegato II, tabella 7, contrassegnati come «input» o «entrambi» nell’ultima colonna della tabella 7 stessa;

b)

il primo giorno di ogni mese (n), l’elenco delle operazioni eseguite nel mese antecedente (n–1) conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014.

2.   Per quanto riguarda i dati di mercato fondamentali pre-negoziazione per una determinata azione o un determinato fondo indicizzato quotato, i contributori di dati trasmettono al centro dati del CTP, con riferimento a ciascun migliore prezzo di acquisto e di vendita e a ciascun prezzo al quale il sistema ad asta soddisferebbe al meglio il proprio algoritmo di negoziazione, i dettagli di cui all’allegato III, tabella 2.

3.   Per quanto riguarda i dati richiesti dalla regolamentazione, i contributori di dati trasmettono al centro dati del CTP, con riferimento a ciascuno strumento finanziario, i dettagli di cui all’allegato II, tabella 4, contrassegnati come «entrambi» nell’ultima colonna della tabella 4 stessa.

4.   Per quanto riguarda i dati richiesti dalla regolamentazione, i contributori di dati trasmettono al centro dati del CTP, con riferimento a ciascun sistema di negoziazione, i dettagli di cui all’allegato II, tabella 5, contrassegnati come «entrambi» nell’ultima colonna della tabella 5 stessa.

Articolo 7

Dati che il CTP per le obbligazioni deve diffondere

[Articolo 22 ter, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014]

1.   Per quanto riguarda i dati di mercato fondamentali per una determinata obbligazione, il CTP diffonde, con riferimento a ciascuna operazione, i dettagli di cui all’allegato II, tabella 6, contrassegnati come «output» o «entrambi» nell’ultima colonna della tabella 6 stessa.

2.   Per quanto riguarda i dati richiesti dalla regolamentazione relativi alle obbligazioni, il CTP diffonde:

a)

con riferimento a ciascuno strumento finanziario, i dettagli di cui all’allegato II, tabella 2, contrassegnati come «output» o «entrambi» nell’ultima colonna della tabella 2 stessa;

b)

con riferimento a ciascun sistema di negoziazione, i dettagli di cui all’allegato II, tabella 3, contrassegnati come «output» o «entrambi» nell’ultima colonna della tabella 3 stessa.

Articolo 8

Dati che il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati deve diffondere

[Articolo 22 ter, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014]

1.   Per quanto concerne i dati di mercato fondamentali post-negoziazione per una determinata azione o un determinato fondo indicizzato quotato, il CTP diffonde, con riferimento a ciascuna operazione, i dettagli di cui all’allegato II, tabella 7, contrassegnati come «output» o «entrambi» nell’ultima colonna della tabella 7 stessa.

2.   Per quanto riguarda i dati di mercato fondamentali pre-negoziazione per una determinata azione o un determinato fondo indicizzato quotato, il CTP diffonde, con riferimento al migliore prezzo di acquisto e di vendita europeo o al prezzo al quale il sistema ad asta soddisferebbe al meglio il suo algoritmo di negoziazione, i dettagli di cui all’allegato III, tabelle 3, 4 e 5.

3.   Per quanto concerne i dati richiesti dalla regolamentazione relativi ad azioni e fondi indicizzati quotati, il CTP diffonde tutte le informazioni seguenti:

a)

con riferimento a ciascuno strumento finanziario, i dettagli di cui all’allegato II, tabella 4, contrassegnati come «output» o «entrambi» nell’ultima colonna di tale tabella;

b)

con riferimento a ciascun sistema di negoziazione, i dettagli di cui all’allegato II, tabella 5, contrassegnati come «output» o «entrambi» nell’ultima colonna della tabella 5 stessa.

Articolo 9

Diffusione dei dati di output per garantire la leggibilità da parte di un dispositivo automatico e dell’uomo

[Articolo 22 ter, paragrafo 3, lettera b), e articolo 27 nonies, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 600/2014]

1.   I CTP diffondono i dati di output in un’interfaccia grafica utente al fine di assicurare la leggibilità da parte dell’uomo.

2.   I CTP diffondono inoltre i dati di output simultaneamente almeno nei due formati seguenti:

a)

formato con valori separati da virgola (comma-separated values — «CSV»);

b)

un formato conforme alla metodologia ISO 20022.

3.   I CTP:

a)

mettono a disposizione del pubblico istruzioni sul modo e il luogo in cui è possibile accedere agevolmente ai dati e usarli, indicando anche il formato elettronico;

b)

rendono note le modifiche delle istruzioni di cui alla lettera a) almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, salvo in caso di necessità urgente e debitamente motivata di una loro entrata in vigore in tempi più rapidi;

c)

inseriscono nella pagina iniziale del loro sito web un collegamento ipertestuale alle istruzioni di cui alla lettera a).

Articolo 10

Gestione delle informazioni incomplete o potenzialmente errate da parte dei CTP

[Articolo 22 ter, paragrafo 3, articolo 27 nonies, paragrafo 1, lettere a), d) ed f), e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014]

1.   I CTP predispongono e mantengono in essere dispositivi adeguati atti a garantire che essi stessi raccolgano, consolidino e pubblichino accuratamente le informazioni ricevute dai contributori di dati e non introducano errori o omettano informazioni. I CTP correggono le informazioni qualora abbiano essi stessi causato l’errore o l’omissione in questione.

2.   I CTP monitorano costantemente e in tempo reale le prestazioni dei loro sistemi informatici per assicurare la riuscita del consolidamento e della pubblicazione dei dati di input da loro ricevuti.

3.   I CTP effettuano riconciliazioni periodiche tra i dati di input che ricevono e i dati di output che pubblicano al fine di verificare se i dati di output sono stati pubblicati correttamente.

4.   I CTP mettono in atto meccanismi volti a confermare ai contributori di dati di aver ricevuto i dati di input e assegnano un codice identificativo dell’operazione a ciascun messaggio di dati di input che ricevono. I CTP fanno riferimento al codice identificativo dell’operazione in ogni successiva comunicazione con il contributore di dati in relazione a una serie specifica di informazioni segnalate.

5.   I CTP predispongono e mantengono in essere dispositivi atti a individuare i dati di input ricevuti che sono incompleti, non soddisfano i requisiti di cui agli articoli 5 e 6 o contengono informazioni che potrebbero essere errate. Detti dispositivi comportano allarmi automatici su prezzo e volume, tenuto conto di quanto segue:

a)

settore e segmento in cui è negoziato lo strumento finanziario;

b)

livelli di liquidità, compresi i livelli storici di negoziazione;

c)

parametri di riferimento adeguati su prezzo e volume;

d)

se necessario, altri parametri adeguati alle caratteristiche dello strumento finanziario.

6.   I CTP che accertano che i dati di input da essi ricevuti sono incompleti o non soddisfano alcuno degli altri obblighi di segnalazione di cui al presente regolamento non pubblicano tali dati di input e avvisano tempestivamente il contributore di dati che li ha trasmessi.

7.   I CTP che accertano che i dati di input ricevuti sono probabilmente errati diffondono i dati di output corrispondenti e segnalano tempestivamente il potenziale problema di qualità dei dati sia al pubblico che al contributore di dati.

8.   Alla ricezione di una notifica relativa a un problema di qualità dei dati, i contributori di dati riconoscono il problema e, se necessario, avviano il processo di ripresentazione dei dati corretti.

9.   I CTP monitorano la tempestività dei dati di input che hanno ricevuto dai contributori di dati al fine di individuare violazioni gravi e ripetute delle prescrizioni di cui all’articolo 3.

10.   I CTP cancellano e modificano le informazioni contenute nella segnalazione di un’operazione, su richiesta del contributore di dati che le ha fornite, laddove motivi tecnici impediscano a quest’ultimo di cancellarle o modificarle direttamente.

11.   I CTP comunicano con i loro clienti attraverso meccanismi di comunicazione interattivi formalizzati tramite i quali gli utenti dei dati possono segnalare al CTP eventuali inesattezze presenti nella diffusione dei dati di output.

12.   I CTP pubblicano politiche non discrezionali che descrivono le misure volte a garantire la qualità dei dati e le modalità di applicazione di tali misure. Tali politiche contengono orientamenti chiari sull’applicazione di dette misure che garantiscono il rispetto dell’applicazione non discrezionale, della proporzionalità, della tempestività, della coerenza e della trasparenza.

CAPO III

SINCRONIZZAZIONE DEGLI OROLOGI

Articolo 11

Tempo di riferimento

[Articolo 22 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014]

I gestori delle sedi di negoziazione e i loro membri, partecipanti o utenti, gli internalizzatori sistematici, i soggetti di pubblicazione designati, i dispositivi di pubblicazione autorizzati (approved publication arrangement — «APA») e i CTP sincronizzano gli orologi da loro utilizzati per registrare la data e l’ora degli eventi oggetto di segnalazione con il tempo universale coordinato (Universal Coordinated Time — «UTC») emanato e mantenuto dai centri di metrologia che figurano nella banca dati gestita dal Bureau international des poids et mesures. I gestori delle sedi di negoziazione e i loro membri, partecipanti o utenti, gli internalizzatori sistematici, i soggetti di pubblicazione designati, gli APA e i CTP possono anche sincronizzare gli orologi da loro utilizzati per registrare la data e l’ora degli eventi oggetto di segnalazione con l’UTC disseminato da un sistema satellitare, purché qualsiasi scostamento dall’UTC sia giustificato e rimosso dalla marcatura temporale.

Articolo 12

Grado di precisione per i gestori delle sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici

[Articolo 22 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014]

1.   I gestori delle sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici garantiscono che i loro orologi rispettino i gradi di precisione specificati nell’allegato IV, tabella 1, in funzione della latenza da gateway a gateway di ciascuno dei loro sistemi di negoziazione. Per latenza da gateway a gateway si intende il tempo misurato dal momento in cui un messaggio è ricevuto da un gateway esterno del sistema della sede di negoziazione, inviato attraverso il protocollo di immissione degli ordini, elaborato dal motore di raffronto (matching engine) e quindi rinviato, fino all’invio di una conferma dal gateway.

2.   In deroga al paragrafo 1, i gestori delle sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici che gestiscono un sistema di voice trading o un sistema di negoziazione basato sulla richiesta di quotazione nel quale la risposta richiede l’intervento umano o non consente la negoziazione algoritmica, oppure un sistema che formalizza le operazioni concordate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, assicurano che i loro orologi non si discostino di più di un secondo dall’UTC di cui all’articolo 11. Il gestore della sede di negoziazione o l’internalizzatore sistematico garantisce che i tempi siano registrati con una granularità di almeno un secondo.

3.   I gestori delle sedi di negoziazione e gli internalizzatori automatici che gestiscono molteplici tipi di sistemi di negoziazione garantiscono che ciascun sistema rispetti il grado di precisione applicabile a tale sistema conformemente ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 13

Grado di precisione per i membri, i partecipanti o gli utenti di una sede di negoziazione

[Articolo 22 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014]

1.   I membri, i partecipanti e gli utenti delle sedi di negoziazione garantiscono che i loro orologi utilizzati per registrare l’ora degli eventi oggetto di segnalazione rispettino il grado di precisione specificato nell’allegato IV, tabella 2.

2.   I membri, i partecipanti o gli utenti delle sedi di negoziazione che svolgono molteplici tipi di attività di negoziazione garantiscono che i sistemi da loro utilizzati per registrare l’ora degli eventi oggetto di segnalazione rispettino il grado di precisione applicabile a ciascuna delle attività di negoziazione in questione conformemente ai requisiti di cui all’allegato IV, tabella 2.

Articolo 14

Grado di precisione per i soggetti di pubblicazione designati

[Articolo 22 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014]

1.   I soggetti di pubblicazione designati registrano la data e l’ora degli eventi oggetto di segnalazione con una precisione fino a un millisecondo o migliore.

2.   I soggetti di pubblicazione designati garantiscono che i loro orologi utilizzati per registrare l’ora degli eventi oggetto di segnalazione non si discostino di più di un millisecondo dal tempo di riferimento di cui all’articolo 11.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, i soggetti di pubblicazione designati che hanno acquisito anche lo status di internalizzatore sistematico si conformano all’articolo 12.

Articolo 15

Grado di precisione per gli APA e i CTP

[Articolo 22 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014]

1.   Gli APA e i CTP registrano la data e l’ora degli eventi oggetto di segnalazione con una precisione fino a un millisecondo o migliore.

2.   Gli APA e i CTP garantiscono che i loro orologi utilizzati per registrare l’ora degli eventi oggetto di segnalazione non si discostino di più di un millisecondo dal tempo di riferimento di cui all’articolo 11.

Articolo 16

Conformità ai requisiti di divergenza massima

[Articolo 22 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014]

I gestori delle sedi di negoziazione e i loro membri, partecipanti o utenti istituiscono un sistema di tracciabilità rispetto all’UTC. Essi sono in grado di dimostrare la tracciabilità rispetto all’UTC documentando l’architettura, il funzionamento e le specifiche del sistema. Essi sono in grado di individuare il punto esatto in cui è applicata una marcatura temporale e dimostrare che il punto all’interno del sistema in cui è applicata la marcatura temporale rimane coerente. Essi verificano almeno una volta l’anno che il sistema di tracciabilità rispetto all’UTC sia conforme al presente regolamento.

CAPO IV

REGIME DI RIDISTRIBUZIONE DEI RICAVI

Articolo 17

Determinazione dell’importo dei ricavi da ridistribuire, dei contributori di dati ammissibili e dei periodi di valutazione pertinenti

[Articolo 27 nonies, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 600/2014]

1.   Ai fini della ridistribuzione di parte dei ricavi generati dal sistema consolidato di pubblicazione ai contributori di dati che soddisfano uno o più dei criteri di cui all’articolo 27 nonies, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014, il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati determina:

a)

l’importo dei ricavi da ridistribuire, sulla base dei ricavi totali generati dal sistema consolidato di pubblicazione nella finestra di calcolo, come specificato dal CTP; e

b)

l’elenco dei mercati regolamentati, dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei mercati di crescita per le PMI che hanno trasmesso i dati di input nel corso del periodo di valutazione, per l’intero periodo o per parte di esso (i «contributori di dati ammissibili»).

2.   Dopo aver determinato l’importo dei ricavi da ridistribuire e l’elenco dei contributori di dati ammissibili conformemente al paragrafo 1, il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati effettua i calcoli di cui agli articoli da 18 a 21. Il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati effettua tali calcoli almeno su base annua e, in ogni caso, prima del ventesimo giorno del mese successivo alla finestra di calcolo, utilizzando le negoziazioni registrate da ciascun contributore di dati nel periodo di valutazione. Il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati applica retroattivamente le percentuali risultanti da tali calcoli nell’ambito della finestra di calcolo più recente.

3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, la finestra di calcolo corrisponde a ciascun singolo periodo in cui parte dei ricavi del sistema consolidato di pubblicazione è ridistribuita.

4.   Ai fini del paragrafo 2, il periodo di valutazione corrisponde ai dodici mesi durante i quali è considerato il volume di negoziazione pertinente da moltiplicare per ogni singola ponderazione.

Articolo 18

Metodologia per il calcolo dell’importo dei ricavi da ridistribuire ai contributori di dati ammissibili che soddisfano il criterio di cui all’articolo 27 nonies, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014

[Articolo 27 nonies, paragrafo 6, lettera a), paragrafo 7, lettera a), e paragrafo 8, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 600/2014]

1.   Ai fini del calcolo dell’importo dei ricavi da ridistribuire ai contributori di dati ammissibili che soddisfano il criterio di cui all’articolo 27 nonies, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati determina il volume totale annuo delle negoziazioni generato in azioni per ciascun contributore di dati ammissibile che è un mercato regolamentato o un mercato di crescita per le PMI sommando ciascuna registrazione di operazione ricevuta da tale contributore di dati.

2.   Il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati determina il volume totale annuo delle negoziazioni in azioni nell’Unione sommando tutte le registrazioni di operazioni ricevute da tutti i contributori di dati.

3.   Ai fini dei calcoli di cui ai paragrafi 1 e 2, le operazioni sono conteggiate singolarmente.

4.   Al fine di stabilire se un contributore di dati ammissibile soddisfa il criterio di cui all’articolo 27 nonies, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati divide l’importo determinato a norma del paragrafo 1 per l’importo determinato a norma del paragrafo 2 per ciascun mercato regolamentato e mercato di crescita per le PMI, identificato dal codice identificativo del mercato (Market Identifier Code — «MIC») operativo, come specificato nella norma ISO 10383.

5.   Per ciascun contributore di dati ammissibile che soddisfa il criterio di cui all’articolo 27 nonies, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, identificato dal MIC del segmento, come specificato nella norma ISO 10383, o dal MIC operativo, ogniqualvolta non vi sia un MIC del segmento, il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati moltiplica il volume di negoziazione pertinente generato da tale MIC, come determinato a norma del paragrafo 1, per una ponderazione pari a 4,5.

Articolo 19

Metodologia per il calcolo dell’importo dei ricavi da ridistribuire ai contributori di dati ammissibili che soddisfano il criterio di cui all’articolo 27 nonies, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014

[Articolo 27 nonies, paragrafo 6, lettera b), paragrafo 7, lettera b), e paragrafo 8, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 600/2014]

1.   Al fine di stabilire se un contributore di dati ammissibile soddisfa il criterio di cui all’articolo 27 nonies, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati valuta, per ciascun contributore di dati ammissibile, se tale contributore di dati abbia fornito l’ammissione iniziale alla negoziazione di azioni o fondi indicizzati quotati il 27 marzo 2019 o successivamente. Tale valutazione si basa sulle informazioni pubblicate dall’ESMA conformemente all’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2017/585 della Commissione (9).

Il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati determina:

a)

per ciascun contributore di dati ammissibile che soddisfa il criterio di cui all’articolo 27 nonies, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, il volume totale annuo delle negoziazioni generato in azioni e fondi indicizzati quotati, sommando ciascuna registrazione di operazione ricevuta da tale contributore di dati;

b)

per ciascun contributore di dati ammissibile che non soddisfa il criterio di cui all’articolo 27 nonies, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, il volume totale annuo delle negoziazioni relativo ad azioni e fondi indicizzati quotati inizialmente ammessi alla negoziazione il 27 marzo 2019 o successivamente, sommando ciascuna registrazione di operazione pertinente ricevuta da tale contributore di dati.

Ai fini dei calcoli di cui alle lettere a) e b), le operazioni sono conteggiate singolarmente.

2.   Per ciascun contributore di dati ammissibile che soddisfa il criterio di cui all’articolo 27 nonies, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, identificato dal MIC del segmento, come specificato nella norma ISO 10383, o dal MIC operativo, ogniqualvolta non vi sia un MIC del segmento, il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati moltiplica il volume di negoziazione pertinente generato da tale MIC, come determinato a norma del paragrafo 1, secondo comma, per una ponderazione pari a 4,0.

Articolo 20

Metodologia per il calcolo dell’importo dei ricavi da ridistribuire ai contributori di dati ammissibili che soddisfano il criterio di cui all’articolo 27 nonies, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014

[Articolo 27 nonies, paragrafo 6, lettera c), paragrafo 7, lettera c), e paragrafo 8, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 600/2014]

1.   Al fine di stabilire se un contributore di dati ammissibile soddisfa il criterio di cui all’articolo 27 nonies, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014, il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati determina, per ciascun contributore di dati ammissibile, il volume totale annuo delle negoziazioni soggetto alla trasparenza pre-negoziazione generato in azioni e fondi indicizzati quotati.

Ai fini del calcolo di cui al primo comma, il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati include tutte le registrazioni di operazioni pervenute dai contributori di dati ammissibili che non sono contrassegnate come operazioni concordate soggette a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato («indicatore PRIC»), operazioni al prezzo di riferimento («indicatore RFPT»), operazioni concordate in strumenti finanziari liquidi («indicatore NLIQ»), operazioni concordate in strumenti finanziari illiquidi («indicatore OILQ») di cui all’allegato I, tabella 4, del regolamento delegato (UE) 2017/587, o come operazioni soggette alla deroga pre-negoziazione per dimensione elevata di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b). Le operazioni sono in ogni caso conteggiate singolarmente.

2.   Per ciascun contributore di dati ammissibile che soddisfa il criterio di cui all’articolo 27 nonies, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014, identificato dal MIC del segmento, come specificato nella norma ISO 10383, o dal MIC operativo, ogniqualvolta non vi sia un MIC del segmento, il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati moltiplica il volume di negoziazione pertinente generato da tale MIC, come determinato a norma del paragrafo 1 del presente articolo, per una ponderazione pari a 1,5.

Articolo 21

Metodologia per la determinazione dell’importo dei ricavi da ridistribuire

[Articolo 27 nonies, paragrafo 7 e paragrafo 8, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014]

1.   Per ciascun contributore di dati ammissibile, il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati somma i risultati delle moltiplicazioni delle ponderazioni per i volumi di negoziazione, come stabilito agli articoli da 18 a 20.

2.   Il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati determina la somma totale dei risultati dei calcoli di cui al paragrafo 1 per tutti i contributori di dati ammissibili.

3.   Il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati divide la somma per contributore di dati, come indicato al paragrafo 1, per la somma totale, come indicato al paragrafo 2. Le percentuali risultanti per ciascun contributore di dati sono moltiplicate per l’importo totale dei ricavi da ridistribuire.

Articolo 22

Criteri per la sospensione temporanea della partecipazione al regime di ridistribuzione dei ricavi

[Articolo 27 nonies, paragrafo 8, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014]

1.   Nel decidere se sospendere la partecipazione di un contributore di dati al regime di ridistribuzione dei ricavi di cui all’articolo 27 nonies, paragrafo 8, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014, il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati tiene conto dell’eventuale soddisfacimento di uno qualsiasi dei criteri seguenti:

a)

per tre giorni consecutivi, il contributore di dati non ha presentato segnalazioni di operazioni o segnalazioni di ordini oppure ha presentato più di tre segnalazioni di operazioni o segnalazioni di ordini più tardi rispetto a quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile, come previsto all’articolo 3, e tali segnalazioni di operazioni o segnalazioni di ordini rappresentano almeno un volume di operazioni o di ordini che, in percentuale, non è inferiore al 10 % del volume totale delle operazioni o degli ordini presentati in un unico giorno;

b)

per tre giorni consecutivi, il contributore di dati ha presentato più di tre segnalazioni di operazioni o segnalazioni di ordini incomplete o contenenti dati potenzialmente errati, come stabilito all’articolo 10, e tali segnalazioni di operazioni o segnalazioni di ordini rappresentano almeno un volume di operazioni o di ordini che, in percentuale, non è inferiore al 10 % del volume totale delle operazioni o degli ordini presentati in un unico giorno;

c)

il contributore di dati non soddisfa più i requisiti minimi di qualità dei protocolli di trasmissione di cui all’articolo 2;

d)

il contributore di dati non soddisfa più i requisiti relativi al grado di precisione con cui gli orologi devono essere sincronizzati, come stabilito al capo III.

2.   Il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati può decidere di non sospendere la partecipazione di un contributore di dati al regime di ridistribuzione dei ricavi qualora le situazioni di cui al paragrafo 1 si siano verificate a causa di circostanze straordinarie, inevitabili o impreviste.

Articolo 23

Procedura per la sospensione temporanea della partecipazione al regime di ridistribuzione dei ricavi

[Articolo 27 nonies, paragrafo 8, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014]

1.   Il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati che ha riscontrato una violazione grave e ripetuta da parte di un contributore di dati dei criteri di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), ne informa il contributore di dati quanto prima e, in ogni caso, entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha constatato tale violazione grave e ripetuta. Nella notifica al contributore di dati, il CTP:

a)

individua le segnalazioni di operazioni o le segnalazioni di ordini in relazione alle quali si ritiene che il contributore di dati abbia commesso una violazione e il numero di giorni per i quali la ridistribuzione dei ricavi può essere sospesa;

b)

fornisce informazioni al contributore di dati a sostegno della propria valutazione.

Entro una settimana dalla notifica di cui al primo comma, il contributore di dati può fornire al CTP informazioni supplementari volte a cercare di dimostrare che i requisiti in materia di dati non sono stati violati o che si è verificata una circostanza eccezionale di cui all’articolo 22, paragrafo 2, e chiedere al CTP di riesaminare la sua valutazione sulla base di tali informazioni supplementari.

Il CTP riesamina la propria valutazione tenendo conto delle informazioni supplementari fornite dal contributore di dati e, qualora ritenga che le informazioni non siano complete, fissa un termine entro il quale il contributore di dati deve fornire informazioni supplementari.

2.   L’ultimo giorno del periodo in relazione al quale i ricavi sono ridistribuiti, il CTP redige la propria valutazione finale concernente l’eventualità o meno che siano soddisfatti i criteri per la sospensione temporanea della partecipazione di un contributore di dati al regime di ridistribuzione dei ricavi, conformemente all’articolo 22, paragrafo 1.

Il CTP informa il contributore di dati della propria valutazione finale entro due giorni lavorativi dall’ultimo giorno del periodo in relazione al quale i ricavi sono ridistribuiti. Il CTP informa il contributore di dati dei motivi della propria valutazione finale, compresi i requisiti in materia di dati considerati oggetto di violazione, e specifica l’importo dei ricavi che possono essere trattenuti.

Entro una settimana dalla ricezione delle informazioni di cui al secondo comma del presente paragrafo, il contributore di dati può fornire al CTP informazioni supplementari atte a dimostrare che i requisiti in materia di dati di cui agli articoli 22 bis, 22 ter e 22 quater del regolamento (UE) n. 600/2014 non sono stati violati o che si è verificata una circostanza eccezionale di cui all’articolo 22, paragrafo 2, e chiedere al CTP di riesaminare la sua valutazione finale sulla base delle informazioni supplementari.

Il CTP riesamina la propria valutazione finale tenendo conto delle informazioni supplementari fornite dal contributore di dati e, qualora ritenga che le informazioni non siano complete, fissa un termine entro il quale il contributore di dati deve fornire informazioni supplementari.

3.   Il CTP informa il contributore di dati interessato in merito alla propria decisione definitiva concernente la sospensione della partecipazione al regime di ridistribuzione dei ricavi entro due settimane dalla comunicazione al contributore di dati della valutazione finale di cui al paragrafo 2, secondo comma.

Il CTP che decide in via definitiva di sospendere un contributore di dati dal regime di ridistribuzione dei ricavi può ridistribuire i ricavi trattenuti agli altri contributori di dati ammissibili nella finestra di ridistribuzione a seguito di tale decisione.

Articolo 24

Condizioni per la ripresa della ridistribuzione dei ricavi e per la messa a disposizione dei ricavi trattenuti maggiorati degli interessi

[Articolo 27 nonies, paragrafo 8, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014]

1.   Qualora constati, sulla base delle informazioni supplementari fornite dal contributore di dati conformemente all’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, e all’articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, che i requisiti in materia di dati di cui agli articoli 22 bis, 22 ter e 22 quater del regolamento (UE) n. 600/2014 non sono stati violati, il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati ridistribuisce i ricavi trattenuti, maggiorati degli interessi, entro due settimane dalla decisione definitiva di cui all’articolo 23, paragrafo 3.

2.   Ai fini del calcolo degli interessi di cui al paragrafo 1, il CTP tiene conto del tasso medio sui depositi presso la Banca centrale europea o, se il CTP è stabilito in uno Stato membro la cui moneta non è l’euro, del tasso di interesse ufficiale per i crediti overnight applicato dalla banca centrale dello Stato membro in cui il CTP è stabilito, nel periodo di sospensione del regime di ridistribuzione dei ricavi.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Abrogazione

Il regolamento delegato (UE) 2017/574 è abrogato a decorrere dal 2 marzo 2026.

I riferimenti al regolamento delegato abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato V.

Articolo 26

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gli articoli da 11 a 16 si applicano a decorrere dal 2 marzo 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi e sull’obbligo di eseguire le operazioni su talune azioni nelle sedi di negoziazione o tramite gli internalizzatori sistematici (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 387, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/587/oj).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 229, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/583/oj).

(4)  Regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il miglioramento della trasparenza dei dati, l’eliminazione degli ostacoli all’emergere di sistemi consolidati di pubblicazione, l’ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per il flusso degli ordini (GU L, 2024/791, 8.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/791/oj).

(5)  Direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L, 2024/790, 8.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/790/oj).

(6)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2017/574 della Commissione, del 7 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al grado di precisione degli orologi (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 148, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/574/oj).

(8)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

(9)  Regolamento delegato (UE) 2017/585 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per gli standard e il formato dei dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari e le misure tecniche in relazione alle disposizioni che devono adottare l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e le autorità competenti (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 368, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/585/oj).


ALLEGATO I

I requisiti minimi di qualità dei protocolli di trasmissione di cui all’articolo 2

Tabella 1

Requisiti in termini di prestazioni

Metriche/caratteristiche

Requisiti minimi

Livelli OSI primari

Latenza

La latenza deve essere mantenuta al di sotto dei 50 millisecondi per la trasmissione dei dati al CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati.

La latenza deve essere mantenuta al di sotto dei 500 millisecondi per la trasmissione dei dati al CTP per le obbligazioni.

La latenza deve essere mantenuta al di sotto dei 500 millisecondi per la trasmissione dei dati al CTP per i derivati.

Livello 3 (rete)

Capacità effettiva

La capacità effettiva deve superare i 100 megabit al secondo (Mbps).

Livello 1 (fisico), livello 2 (collegamento dati)

Tempo di instaurazione della connessione

Il tempo di andata e ritorno (Round Trip Time — RTT) per l’instaurazione della connessione deve essere inferiore a 500 millisecondi.

Livello 4 (trasporto)

Scalabilità

Il protocollo deve supportare il funzionamento in ambienti clusterizzati o con bilanciamento del carico.

Livello 2 (collegamento dati), livello 3 (rete), livello 4 (trasporto) e livello 7 (applicazione)


Tabella 2

Requisiti in termini di affidabilità

Metriche/caratteristiche

Requisiti minimi

Livelli OSI primari

Meccanismo di individuazione di errori

Il protocollo deve prevedere meccanismi di rilevamento di errori al fine di garantire un’individuazione accurata di errori di trasmissione dei dati.

Livello 2 (collegamento dati) o livello 4 (trasporto) o livello 7 (applicazione)

Meccanismo di correzione di errori

Il protocollo deve integrare meccanismi di correzione di errori al fine di correggere automaticamente gli errori rilevati.

Livello 2 (collegamento dati) o livello 4 (trasporto) o livello 7 (applicazione)

Meccanismo di recupero

Il protocollo deve prevedere meccanismi di recupero al fine di consentire un rapido recupero da guasti o interruzioni della trasmissione, garantendo una continuità senza interruzioni delle operazioni di trasmissione dei dati.

Livello 4 (trasporto) o livello 5 (sessione) o livello 7 (applicazione)


Tabella 3

Requisiti in termini di sicurezza

Metriche/caratteristiche

Requisiti minimi

Livelli OSI primari

Livello di trasporto sicuro

Il protocollo deve supportare un livello di trasporto sicuro per garantire la riservatezza dei dati durante la trasmissione.

Livello 4 (trasporto), livello 7 (applicazione)

Autenticazione

Il protocollo deve supportare meccanismi di autenticazione basati su credenziali o certificati per verificare l’identità delle parti che comunicano.

Livello 7 (applicazione)

Autorizzazione

Il protocollo deve attuare meccanismi di autorizzazione per controllare l’accesso a risorse o funzionalità specifiche sulla base di ruoli o autorizzazioni degli utenti.

Livello 7 (applicazione)

Non disconoscibilità

Il protocollo deve integrare meccanismi di non disconoscibilità al fine di garantire che il mittente di un messaggio non possa rifiutarsi di inviarlo.

Livello 7 (applicazione)


Tabella 4

Requisiti in termini di compatibilità

Metriche/caratteristiche

Requisiti minimi

Livelli OSI primari

Soluzione aperta

L’attuazione dei protocolli deve rispettare standard non proprietari.

Livello 7 (applicazione)

Interoperabilità

Il protocollo deve supportare almeno uno standard Internet ampiamente riconosciuto.

Livello 7 (applicazione)

Retrocompatibilità

Il protocollo deve poter funzionare con versioni precedenti di sé stesso o con tecnologie precedenti.

Livello 7 (applicazione)


ALLEGATO II

Dati richiesti dalla regolamentazione e dati di mercato fondamentali post-negoziazione che devono essere trasmessi al CTP per le obbligazioni e al CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati e che devono essere da questi diffusi conformemente agli articoli 5, 6, 7 e 8

Tabella 1

Simboli utilizzati nelle tabelle 2, 3, 4, 5, 6 e 7

Simbolo

Tipo di dato

Definizione

{DATE_TIME_FORMAT}

Formato della data e dell’ora secondo ISO 8601

Data e ora nel formato seguente:

AAAA-MM-GGThh:mm:ss.ddddddZ, dove:

«AAAA» indica l’anno;

«MM» indica il mese;

«GG» indica il giorno;

«T» indica che va inserita la lettera «T’»;

«hh» indica l’ora;

«mm» indica il minuto;

«ss.dddddd» indica il secondo e la relativa frazione;

«Z» indica l’ora UTC.

Le date e ore sono indicate al tempo universale coordinato (UTC).

{ISIN}

12 caratteri alfanumerici

Codice ISIN secondo ISO 6166

{MIC}

4 caratteri alfanumerici

Identificativo del mercato secondo ISO 10383

{CURRENCYCODE_3}

3 caratteri alfanumerici

Codice della valuta a 3 lettere in base ai codici valuta secondo ISO 4217


Tabella 2

Dati richiesti dalla regolamentazione per le obbligazioni, per ciascuno strumento

#

Identificativo del campo

Descrizione

Formato

Possono essere utilizzati formati equivalenti, a seconda della sintassi utilizzata per la trasmissione dei dati

Campo dati di input/output

1

Codice identificativo dello strumento

Codice usato per identificare lo strumento finanziario

{ISIN}

Entrambi

2

Data e ora di inizio dello status dello strumento

Data e ora a partire dalle quali lo status dello strumento è valido.

Il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti di cui all’articolo 12.

{DATE_TIME_FORMAT}

Entrambi

3

Valuta

Valuta principale in cui è negoziato lo strumento

{CURRENCYCODE_3}

Entrambi

4

Data e ora di diffusione

Data e ora in cui lo status dello strumento è diffuso dal CTP

Il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti di cui all’articolo 15.

{DATE_TIME_FORMAT}

Output

5

Status dello strumento

Descrizione dello status dello strumento finanziario

Lo status dello strumento finanziario deve essere uno dei seguenti:

1)

sospeso dalla negoziazione, nella sede di negoziazione identificata nel campo «sede di negoziazione», conformemente agli articoli 32 e 52 della direttiva 2014/65/UE;

2)

escluso dalla negoziazione, nella sede di negoziazione identificata nel campo «sede di negoziazione», conformemente agli articoli 32 e 52 della direttiva 2014/65/UE;

3)

soggetto a una limitazione delle negoziazioni, nella sede di negoziazione identificata nel campo «sede di negoziazione», conformemente all’articolo 18, paragrafo 5, e all’articolo 48, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE;

4)

disponibile per la negoziazione dopo la sospensione, l’esclusione o la limitazione.

«SUSP» (suspended) — lo strumento è sospeso;

«RMOV» — lo strumento è escluso;

«HALT» (halt) — lo strumento è soggetto a una limitazione delle negoziazioni;

«ACTV» (active) — lo strumento è disponibile per la negoziazione dopo la sospensione, l’esclusione o la limitazione.

Entrambi

6

Sede di negoziazione

Identificazione della sede di negoziazione in cui lo status dello strumento è valido (MIC del segmento, se disponibile, altrimenti MIC operativo).

La sede di negoziazione è un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.

{MIC}

Entrambi

7

Sistema di negoziazione

Tipo di sistema di negoziazione in cui è negoziato lo strumento.

«CLOB» (central limit order book) — registro centrale di ordini con limite di prezzo;

«QDTS»  (quote-driven trading system) — mercato basato su quotazioni;

«PATS» (periodic auction trading system) — asta periodica;

«RFQT» (request for quotes trading) — richiesta di quotazione;

«VOIC» (voice trading system) — sistema di voice trading;

«HYBR» (hybrid) — sistema ibrido;

«OTHR» (other) — altro.

Entrambi


Tabella 3

Dati richiesti dalla regolamentazione per le obbligazioni, per ciascun sistema di abbinamento degli ordini

#

Identificativo del campo

Descrizione

Formato

Possono essere utilizzati formati equivalenti, a seconda della sintassi utilizzata per la trasmissione dei dati

Campo dati di input/output

1

Sede di negoziazione

Identificazione della sede di negoziazione in cui lo status del sistema di abbinamento degli ordini è valido (MIC del segmento, se disponibile, altrimenti MIC operativo).

La sede di negoziazione è un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.

{MIC}

Entrambi

2

Sistema di negoziazione

Tipo di sistema di negoziazione in cui è fornito lo status del sistema

«CLOB» (central limit order book) — registro centrale di ordini con limite di prezzo;

«QDTS» — (quote-driven trading system) — mercato basato su quotazioni;

«PATS» (periodic auction trading system) — asta periodica;

«RFQT» (request for quotes trading) — richiesta di quotazione;

«VOIC» (voice trading system) — sistema di voice trading;

«HYBR» (hybrid) — sistema ibrido;

«OTHR» (other) — altro.

Entrambi

3

Data e ora di inizio dello status del sistema

Data e ora di validità dello status del sistema

Il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti di cui all’articolo 12.

{DATE_TIME_FORMAT}

Entrambi

4

Data e ora di diffusione

Data e ora in cui lo status del sistema è diffuso dal CTP.

Il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti di cui all’articolo 15.

{DATE_TIME_FORMAT}

Output

5

Status del sistema di negoziazione

Status del sistema di negoziazione in cui è negoziato lo strumento.

«ACTV» (active) — sistema attivo;

«OTAG» (outage) — indisponibilità del sistema di negoziazione;

«POTG» (partial outage) — indisponibilità parziale del sistema di negoziazione.

Entrambi


Tabella 4

Dati richiesti dalla regolamentazione per azioni e fondi indicizzati quotati, per ciascuno strumento

#

Identificativo del campo

Descrizione

Formato

Possono essere utilizzati formati equivalenti, a seconda della sintassi utilizzata per la trasmissione dei dati

Campo dati di input/output

1

Codice identificativo dello strumento

Codice usato per identificare lo strumento finanziario

{ISIN}

Entrambi

2

Data e ora di inizio dello status dello strumento

Data e ora a partire dalle quali lo status dello strumento è valido

Il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti di cui all’articolo 12.

{DATE_TIME_FORMAT}

Entrambi

3

Valuta

Valuta principale in cui avvengono le negoziazioni dello strumento.

{CURRENCYCODE_3}

Entrambi

4

Data e ora di diffusione

Data e ora in cui i dati richiesti dalla regolamentazione sono diffusi dal CTP.

Il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti di cui all’articolo 15.

{DATE_TIME_FORMAT}

Output

5

Status dello strumento

Descrizione dello status dello strumento finanziario

Lo status dello strumento finanziario deve essere uno dei seguenti:

1)

sospeso dalla negoziazione, nella sede di negoziazione identificata nel campo «sede di negoziazione», conformemente agli articoli 32 e 52 della direttiva 2014/65/UE;

2)

escluso dalla negoziazione, nella sede di negoziazione identificata nel campo «sede di negoziazione», conformemente agli articoli 32 e 52 della direttiva 2014/65/UE;

3)

soggetto a una limitazione delle negoziazioni, nella sede di negoziazione identificata nel campo «sede di negoziazione», conformemente all’articolo 18, paragrafo 5, e all’articolo 48, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE;

4)

disponibile per la negoziazione dopo la sospensione, l’esclusione o la limitazione.

«SUSP» (suspended) — lo strumento è sospeso;

«RMOV» — lo strumento è escluso;

«HALT» (halt) — lo strumento è soggetto a una limitazione delle negoziazioni;

«ACTV» (active) — lo strumento è disponibile per la negoziazione dopo la sospensione, l’esclusione o la limitazione.

Entrambi

6

Sede di negoziazione

Identificazione della sede di negoziazione in cui lo status dello strumento è valido (MIC del segmento, se disponibile, altrimenti MIC operativo).

La sede di negoziazione è un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione.

{MIC}

Entrambi

7

Sistema di negoziazione

Tipo di sistema di negoziazione in cui è negoziato lo strumento.

«CLOB» (central limit order book) — registro centrale di ordini con limite di prezzo;

«QDTS» — (quote-driven trading system) — mercato basato su quotazioni;

«PATS» (periodic auction trading system) — asta periodica;

«RFQT» (request for quotes trading) — richiesta di quotazione;

«HYBR» (hybrid) — sistema ibrido;

«OTHR» (other) — altro.

Entrambi

8

Fase del sistema di negoziazione

Tipo di fase di negoziazione del sistema di negoziazione in cui è negoziato lo strumento.

«UDUC» (undefined auction) — asta non definita;

«SOAU» (scheduled opening auction) — asta programmata di apertura;

«SCAU» (scheduled closing auction) — asta programmata di chiusura;

«SIAU» (scheduled intraday auction) — asta programmata infragiornaliera;

«UAUC» (unscheduled auction) — asta non programmata;

«ODAU» (on demand auction) — asta su richiesta (Frequent Batch Auction);

«COTR» (continuous trading) — negoziazione continua;

«MACT» (at market close trading) — negoziazione alla chiusura del mercato;

«OMST» (out of main session trading) — negoziazione al di fuori della sessione principale;

«TROE» (trade reporting — on exchange) — segnalazione di negoziazione (in borsa);

«TROF» (trade reporting — off exchange) — segnalazione di negoziazione (fuori borsa);

«TRSI» (Trade Reporting — Systematic Internaliser) — segnalazione di negoziazione (internalizzatore sistematico);

«OTSP» — altro.

Entrambi

9

Mercato più rilevante in termini di liquidità

Se la sede di negoziazione nel campo 6 è il mercato più rilevante in termini di liquidità.

TRUE — sì

FALSE — no

Output


Tabella 5

Dati richiesti dalla regolamentazione per le azioni e i fondi indicizzati quotati, per ciascun sistema di abbinamento degli ordini

#

Identificativo del campo

Descrizione

Formato

Possono essere utilizzati formati equivalenti, a seconda della sintassi utilizzata per la trasmissione dei dati

Campo dati di input/output

1

Sede di negoziazione

Identificazione della sede di negoziazione in cui lo status del sistema di abbinamento degli ordini è valido (MIC del segmento, se disponibile, altrimenti MIC operativo).

La sede di negoziazione è un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione.

{MIC}

Entrambi

2

Sistema di negoziazione

Tipo di sistema di negoziazione in cui è fornito lo status del sistema

«CLOB» (central limit order book) — registro centrale di ordini con limite di prezzo;

«QDTS» — (quote-driven trading system) — mercato basato su quotazioni;

«PATS» (periodic auction trading system) — asta periodica;

«RFQT» (request for quotes trading) — richiesta di quotazione;

«HYBR» (hybrid) — sistema ibrido;

«OTHR» (other) — altro.

Entrambi

3

Data e ora di inizio dello status del sistema

Data e ora di validità dello status del sistema

Il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti di cui all’articolo 12.

{DATE_TIME_FORMAT}

Entrambi

4

Data e ora di diffusione dello status del sistema

Data e ora in cui lo status del sistema è diffuso dal CTP.

Il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti di cui all’articolo 15.

{DATE_TIME_FORMAT}

Output

5

Status del sistema di negoziazione

Status del sistema di negoziazione

«ACTV» (active) — sistema attivo;

«OTAG» (outage) — indisponibilità del sistema di negoziazione;

«POTG» (partial outage) — indisponibilità parziale del sistema di negoziazione.

Entrambi


Tabella 6

Dati di mercato fondamentali post-negoziazione per le obbligazioni

#

Identificativo del campo

Descrizione e dettagli da pubblicare

Tipo di sede di esecuzione o di pubblicazione

Formato da inserire come indicato nella tabella 1

Possono essere utilizzati formati equivalenti, a seconda della sintassi utilizzata per la trasmissione dei dati

Campo dati di input/ output

1

Data e ora di negoziazione

Allegato II, tabella 2, campo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/583.

 

 

Entrambi

2

Codice identificativo dello strumento

Allegato II, tabella 2, campo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/583.

 

 

Entrambi

3

Prezzo

Allegato II, tabella 2, campo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/583.

 

 

Entrambi

4

Prezzo mancante

Allegato II, tabella 2, campo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/583.

 

 

Entrambi

5

Valuta del prezzo

Allegato II, tabella 2, campo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/583.

 

 

Entrambi

6

Misura del prezzo

Allegato II, tabella 2, campo 6, del regolamento delegato (UE) 2017/583.

 

 

Entrambi

7

Importo nozionale

Allegato II, tabella 2, campo 10, del regolamento delegato (UE) 2017/583.

 

 

Entrambi

8

Valuta nozionale

Allegato II, tabella 2, campo 11, del regolamento delegato (UE) 2017/583.

 

 

Entrambi

9

Sede di esecuzione

Allegato II, tabella 2, campo 13, del regolamento delegato (UE) 2017/583.

 

 

Entrambi

10

Sede di negoziazione di esecuzione del paese terzo

Allegato II, tabella 2, campo 14, del regolamento delegato (UE) 2017/583.

 

 

Entrambi

11

Data e ora di ricezione dei dati da parte del contributore di dati

Data e ora di ricezione della segnalazione di operazione da parte dell’APA.

Il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti di cui all’articolo 15.

APA

{DATE_TIME_ FORMAT}

Input

12

Data e ora di pubblicazione dell’operazione da parte del contributore di dati

Allegato II, tabella 2, campo 15, del regolamento delegato (UE) 2017/583.

 

 

Entrambi

13

Sede di pubblicazione

Allegato II, tabella 2, campo 16, del regolamento delegato (UE) 2017/583.

 

 

Entrambi

14

Codice identificativo dell’operazione

Allegato II, tabella 2, campo 17, del regolamento delegato (UE) 2017/583.

 

 

Entrambi

15

Data e ora di ricezione da parte del CTP

Data e ora di ricezione dell’operazione da parte del CTP.

Il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti di cui all’articolo 15.

CTP

{DATE_TIME_ FORMAT}

Output

16

Data e ora di pubblicazione da parte del CTP

Data e ora di pubblicazione dell’operazione da parte del CTP.

Il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti di cui all’articolo 15.

CTP

{DATE_TIME_ FORMAT}

Output

17

Indicatori

Allegato II, tabella 2, campo 19, del regolamento delegato (UE) 2017/583.

 

 

Entrambi

18

Indicatore dati sospetti

Indicatore della qualità dei dati che il CTP deve compilare quando l’APA o il CTP ha individuato operazioni che, a suo avviso, potrebbero essere soggette a problemi di qualità dei dati.

CTP

«TRUE» (vero) o «FALSE» (falso)

Output

19

Tipo di sistema di negoziazione

Allegato II, tabella 2, campo 20, del regolamento delegato (UE) 2017/583.

 

 

Entrambi

20

Numero di

operazioni

Allegato II, tabella 2, campo 21, del regolamento delegato (UE) 2017/583.

 

 

Entrambi


Tabella 7

Dati di mercato fondamentali post-negoziazione per le azioni e i fondi indicizzati quotati

#

Identificativo del campo

Descrizione e dettagli da pubblicare

Tipo di sede di esecuzione o di pubblicazione

Formato da inserire come indicato nella tabella 1

Possono essere utilizzati formati equivalenti, a seconda della sintassi utilizzata per la trasmissione dei dati

Campo dati di input/output

1

Data e ora di negoziazione

Allegato I, tabella 3, campo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/587.

 

 

Entrambi

2

Codice identificativo dello strumento

Allegato I, tabella 3, campo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/587.

 

 

Entrambi

3

Prezzo

Allegato I, tabella 3, campo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/587.

 

 

Entrambi

4

Prezzo mancante

Allegato I, tabella 3, campo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/587.

 

 

Entrambi

5

Valuta del prezzo

Allegato I, tabella 3, campo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/587.

 

 

Entrambi

6

Quantitativo

Allegato I, tabella 3, campo 7, del regolamento delegato (UE) 2017/587.

 

 

Entrambi

7

Sede di esecuzione

Allegato I, tabella 3, campo 8, del regolamento delegato (UE) 2017/587.

 

 

Entrambi

8

Sede di negoziazione di esecuzione del paese terzo

Allegato I, tabella 3, campo 9, del regolamento delegato (UE) 2017/587.

 

 

Entrambi

9

Data e ora di ricezione dei dati da parte del contributore di dati

Data e ora di ricezione della segnalazione di operazione da parte dell’APA.

Il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti di cui all’articolo 15.

APA

{DATE_TIME_ FORMAT}

Input

10

Sistema di negoziazione

Allegato I, tabella 3, campo 10, del regolamento delegato (UE) 2017/587.

 

 

Entrambi

11

Data e ora di pubblicazione dell’operazione da parte del contributore di dati

Allegato I, tabella 3, campo 11, del regolamento delegato (UE) 2017/587.

 

 

Entrambi

12

Sede di pubblicazione

Allegato I, tabella 3, campo 12, del regolamento delegato (UE) 2017/587.

 

 

Entrambi

13

Codice identificativo dell’operazione

Allegato I, tabella 3, campo 13, del regolamento delegato (UE) 2017/587.

 

 

Entrambi

14

Data e ora di ricezione da parte del CTP

Data e ora di ricezione dell’operazione da parte del CTP.

Il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti di cui all’articolo 15.

CTP

{DATE_TIME_ FORMAT}

Output

15

Data e ora di pubblicazione da parte del CTP

Data e ora di pubblicazione dell’operazione da parte del CTP.

Il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti di cui all’articolo 15.

CTP

{DATE_TIME_ FORMAT}

Output

16

Indicatori

Questo campo deve essere compilato utilizzando l’elenco di tutti gli indicatori applicabili di cui all’allegato I, tabella 4, del regolamento delegato (UE) 2017/587. Qualora non si applichi alcuna delle circostanze specificate, l’operazione deve essere pubblicata senza indicatore.

Mercato regolamentato, sistema multilaterale di negoziazione, APA

Come da allegato I, tabella 4,del regolamento delegato (UE) 2017/587

Entrambi

17

Indicatore dati sospetti

Indicatore della qualità dei dati che il CTP deve compilare quando l’APA o il CTP ha individuato operazioni che, a suo avviso, potrebbero essere soggette a problemi di qualità dei dati.

CTP

«TRUE» (vero) o «FALSE» (falso)

Output


ALLEGATO III

Dati pre-negoziazione da trasmettere al CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati e che devono essere da questi diffuse conformemente agli articoli 6 e 8

Tabella 1

Simboli utilizzati nelle tabelle 2, 3 e 4

Simbolo

Tipo di dato

Definizione

{DATE_TIME_FORMAT}

Formato della data e dell’ora secondo ISO 8601

Data e ora nel formato seguente:

AAAA-MM-GGThh:mm:ss.ddddddZ, dove:

«AAAA» indica l’anno;

«MM» indica il mese;

«GG» indica il giorno;

«T» indica che va inserita la lettera «T’»;

«hh» indica l’ora;

«mm» indica il minuto;

«ss.dddddd» indica il secondo e la relativa frazione;

«Z» indica l’ora UTC.

Le date e ore sono indicate al tempo universale coordinato (UTC).

{ISIN}

12 caratteri alfanumerici

Codice ISIN secondo ISO 6166

{MIC}

4 caratteri alfanumerici

Identificativo del mercato secondo ISO 10383

{DECIMAL-n/m}

Numero decimale fino a n cifre in totale, di cui fino a m possono essere decimali

Campo numerico per valori sia positivi sia negativi.

Il separatore decimale è «.» (punto);

I numeri negativi sono preceduti dal segno «–» (meno).

Ove applicabile, i valori sono arrotondati e non troncati.

{CURRENCYCODE_3}

3 caratteri alfanumerici

Codice della valuta a 3 lettere in base ai codici valuta secondo ISO 4217


Tabella 2

Dati pre-negoziazione da trasmettere al CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati

#

Identificativo del campo

Descrizione e dettagli da pubblicare

Formato da inserire come indicato nella tabella 1

Possono essere utilizzati formati equivalenti, a seconda della sintassi utilizzata per la trasmissione dei dati

1

Data e ora di aggiornamento

Per sistemi di negoziazione ad asta continua con book di negoziazione, allegato I, tabella 1 ter, campo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/587.

Per sistemi di negoziazione ad asta periodica, allegato I, tabella 1 ter, campo 1, del regolamento (UE) 2017/587 della Commissione.

Per sistemi di negoziazione ad asta, la data e l’ora in cui il prezzo soddisferebbe al meglio l’algoritmo di negoziazione e la data e l’ora di qualsiasi successiva modifica del prezzo (campo 4) o del quantitativo (campo 6).

Il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti di cui all’articolo 12.

 

2

Codice identificativo dello strumento

Allegato I, tabella 1 ter, campo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/587.

 

3

Lato

Allegato I, tabella 1 ter, campo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/587.

Questo campo è obbligatorio soltanto per i sistemi di negoziazione ad asta continua con book di negoziazione.

 

4

Prezzo

Per sistemi di negoziazione ad asta continua con book di negoziazione, allegato I, tabella 1 ter, campo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/587 relativo al migliore prezzo di acquisto e di vendita.

Per sistemi di negoziazione ad asta periodica, allegato I, tabella 1 ter, campo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/587.

Per i sistemi di negoziazione ad asta, il prezzo al quale il sistema di negoziazione ad asta soddisferebbe al meglio il suo algoritmo di negoziazione.

Il prezzo deve essere indicato nell’unità monetaria principale.

Lasciare in bianco se il prezzo non è disponibile ma in procinto di esserlo («PNDG») oppure non applicabile («NOAP»).

 

5

Valuta del prezzo

Allegato I, tabella 1 ter, campo 6, del regolamento delegato (UE) 2017/587.

 

6

Quantitativo

Per sistemi di negoziazione ad asta continua con book di negoziazione, allegato I, tabella 1 ter, campo 8, del regolamento delegato (UE) 2017/587.

Per sistemi di negoziazione ad asta periodica, allegato I, tabella 1 ter, campo 8, del regolamento delegato (UE) 2017/587.

Per i sistemi di negoziazione ad asta, la quantità aggregata associata al prezzo che soddisferebbe al meglio l’algoritmo di negoziazione.

 

7

Sede

Allegato I, tabella 1 ter, campo 11, del regolamento delegato (UE) 2017/587.

 

8

Sistema di negoziazione

Allegato I, tabella 1 ter, campo 12, del regolamento delegato (UE) 2017/587.

Questo campo deve essere compilato per i sistemi di negoziazione con registro centrale di ordini con limite di prezzo e i sistemi di negoziazione ad asta periodica.

 

9

Fase del sistema di negoziazione

Allegato I, tabella 1 ter, campo 13, del regolamento delegato (UE) 2017/587.

 

10

Data e ora di pubblicazione

Allegato I, tabella 1 ter, campo 14, del regolamento delegato (UE) 2017/587.

 


Tabella 3

Dati di mercato fondamentali pre-negoziazione che devono essere diffusi dal CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati — Migliore prezzo di acquisto e di vendita europeo

#

Identificativo del campo

Descrizione

Formato quale definito nella tabella 1

Possono essere utilizzati formati equivalenti, a seconda della sintassi utilizzata per la trasmissione dei dati

1

Data e ora di inserimento

Allegato III, tabella 2, campo 1, del presente regolamento applicato ai migliori prezzi di acquisto e di vendita inseriti nel book di negoziazione, come segnalati dalla sede di negoziazione.

Il CTP deve pubblicare il dato più recente tra le date e le ore dei migliori prezzi di acquisto e di vendita inseriti nel book di negoziazione che partecipano alla definizione del migliore prezzo di acquisto e di vendita europeo come comunicato dai contributori di dati.

{DATE_TIME_FORMAT}

2

Codice identificativo dello strumento

Allegato III, tabella 2, campo 2, del presente regolamento.

{ISIN}

3

Valuta

Unità monetaria principale in cui sono espressi i migliori prezzi di acquisto e di vendita europei. Questo campo corrisponde all’allegato III, tabella 2, campo 5, del presente regolamento.

{CURRENCYCODE_3}

4

Migliore prezzo di acquisto

Migliore prezzo di acquisto europeo nel contesto di book di negoziazione continui. Questo campo corrisponde all’allegato III, tabella 2, campo 4, del presente regolamento.

{DECIMAL-18/13}

5

Volume del migliore prezzo di acquisto

Il volume aggregato associato al migliore prezzo di acquisto europeo. Questo campo corrisponde all’allegato III, tabella 2, campo 6, del presente regolamento.

{DECIMAL-18/17}

6

Marcatura temporale del migliore prezzo di acquisto e di vendita europeo

Data e ora del calcolo del migliore prezzo di acquisto e di vendita europeo.

Il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti di cui all’articolo 12.

{DATE_TIME_FORMAT}

7

Mercato più rilevante in termini di liquidità

Mercato più rilevante in termini di liquidità come stabilito all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/587.

{MIC}

8

Migliore prezzo di vendita

Migliore prezzo di vendita europeo nel contesto di book di negoziazione continui. Questo campo corrisponde all’allegato III, tabella 2, campo 4, del presente regolamento.

{DECIMAL-18/13}

9

Volume del migliore prezzo di vendita

Il volume aggregato associato al migliore prezzo di vendita europeo. Questo campo corrisponde all’allegato III, tabella 2, campo 6, del presente regolamento.

{DECIMAL-18/17}

10

Data e ora di diffusione

Data e ora in cui i dati relativi all’ordine sono stati diffusi dal CTP.

Il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti di cui all’articolo 15.

{DATE_TIME_FORMAT}

11

Data e ora di pubblicazione

Allegato III, tabella 2, campo 10, del presente regolamento.

{DATE_TIME_FORMAT}


Tabella 4

Dati di mercato fondamentali pre-negoziazione che il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati deve diffondere — Prezzo d’asta indicativo (eccetto quando la fase di negoziazione è impostata su «ODAU»)

#

Identificativo del campo

Descrizione

Formato quale definito nella tabella 1

Possono essere utilizzati formati equivalenti, a seconda della sintassi utilizzata per la trasmissione dei dati

1

Data e ora indicative

Allegato III, tabella 2, campo 1, del presente regolamento.

Il CTP deve pubblicare il dato più recente tra le date e le ore dei prezzi che partecipano al prezzo d’asta indicativo del CTP come comunicato dai contributori di dati.

{DATE_TIME_FORMAT}

2

Codice identificativo dello strumento

Allegato III, tabella 2, campo 2, del presente regolamento.

{ISIN}

bis

Prezzo d’asta più basso

Allegato III, tabella 2, campo 4, del presente regolamento applicato al prezzo d’asta più basso.

{DECIMAL-18/17}

ter

Prezzo d’asta più elevato

Allegato III, tabella 2, campo 4, del presente regolamento applicato al prezzo d’asta più elevato.

{DECIMAL-18/17}

quater

Prezzo d’asta ponderato in termini di volume

Prezzo d’asta ponderato in termini di volume. Questo campo corrisponde all’allegato III, tabella 2, campo 4, del presente regolamento ponderato conformemente all’allegato III, tabella 2, campo 6, del presente regolamento.

{DECIMAL-18/17}

4

Valuta

Unità monetaria principale in cui è espresso il prezzo d’asta. Questo campo corrisponde all’allegato III, tabella 2, campo 5, del presente regolamento.

{CURRENCYCODE_3}

5

Volume d’asta

Volume totale dell’asta, se del caso, tra le sedi. Questo campo corrisponde all’allegato III, tabella 2, campo 6, del presente regolamento.

{DECIMAL-18/13}

6

Data e ora di diffusione

Data e ora della diffusione dei dati relativi al prezzo d’asta indicativo e alle dimensioni da parte del CTP ai partecipanti.

Il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti di cui all’articolo 15.

{DATE_TIME_FORMAT}

7

Data e ora di pubblicazione

Allegato III, tabella 2, campo 10, del presente regolamento.

{DATE_TIME_FORMAT}

8

Mercato più rilevante in termini di liquidità

Mercato più rilevante in termini di liquidità come stabilito all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/587.

{MIC}


Tabella 5

Dati di mercato fondamentali pre-negoziazione che il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati deve diffondere — Prezzo d’asta indicativo quando la fase di negoziazione è impostata su «ODAU»

#

Identificativo del campo

Descrizione

Formato quale definito nella tabella 1

Possono essere utilizzati formati equivalenti, a seconda della sintassi utilizzata per la trasmissione dei dati

1

Data e ora indicative

Allegato III, tabella 2, campo 1, del presente regolamento.

Il CTP deve pubblicare il dato più recente tra le date e le ore dei prezzi che partecipano al prezzo d’asta indicativo del CTP come comunicato dai contributori di dati.

{DATE_TIME_FORMAT}

2

Codice identificativo dello strumento

Allegato III, tabella 2, campo 2, del presente regolamento.

{ISIN}

bis

Prezzo d’asta più basso

Allegato III, tabella 2, campo 4, del presente regolamento applicato al prezzo d’asta più basso.

{DECIMAL-18/17}

ter

Prezzo d’asta più elevato

Allegato III, tabella 2, campo 4, del presente regolamento applicato al prezzo d’asta più elevato.

{DECIMAL-18/17}

quater

Prezzo d’asta ponderato in termini di volume

Prezzo d’asta ponderato in termini di volume. Questo campo corrisponde all’allegato III, tabella 2, campo 4, del presente regolamento ponderato conformemente all’allegato III, tabella 2, campo 6, del presente regolamento.

{DECIMAL-18/17}

4

Valuta

Unità monetaria principale in cui è espresso il prezzo d’asta. Questo campo corrisponde all’allegato III, tabella 2, campo 5, del presente regolamento.

{CURRENCYCODE_3}

5

Volume d’asta

Volume totale dell’asta, se del caso, tra le sedi. Questo campo corrisponde all’allegato III, tabella 2, campo 6, del presente regolamento.

{DECIMAL-18/13}

6

Data e ora di diffusione

Data e ora della diffusione dei dati relativi al prezzo d’asta indicativo e alle dimensioni da parte del CTP ai partecipanti.

Il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti di cui all’articolo 15.

{DATE_TIME_FORMAT}

7

Data e ora di pubblicazione

Allegato III, tabella 2, campo 10, del presente regolamento.

{DATE_TIME_FORMAT}

8

Mercato più rilevante in termini di liquidità

Mercato più rilevante in termini di liquidità come stabilito all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/587.

{MIC}


ALLEGATO IV

Grado di precisione degli orologi

Tabella 1

Grado di precisione per i gestori delle sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici

Tempo di latenza da gateway a gateway del sistema di negoziazione

Divergenza massima dall’UTC

Granularità della marcatura temporale

> 1 millisecondo

1 millisecondo

1 millisecondo o migliore

≤ 1 millisecondo

100 microsecondi

Aumentare la granularità fino a 0,1 microsecondi o migliore


Tabella 2

Grado di precisione per i membri, i partecipanti o gli utenti di una sede di negoziazione

Tipo di attività di negoziazione

Descrizione

Divergenza massima dall’UTC

Granularità della marcatura temporale

Attività che utilizza la tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza

Tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza.

100 microsecondi

0,1 microsecondo o migliore

Attività su sistemi di voice trading

Sistemi di voice trading quali definiti all’allegato II, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2017/583.

1 secondo

1 secondo o migliore

Attività su sistemi basati sulla richiesta di quotazione, nei quali la risposta richiede l’intervento umano o il sistema non consente la negoziazione algoritmica

Sistemi basati sulla richiesta di quotazione quali definiti all’allegato II, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2017/583.

1 secondo

1 secondo o migliore

Attività di conclusione di operazioni concordate

Operazione concordata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014.

1 secondo

1 secondo o migliore


ALLEGATO V

Tavola di concordanza di cui all’articolo 25

Regolamento delegato (UE) 2017/574

Regolamento delegato (UE) 2025/1155

Articolo 1

Articolo 11

Articolo 2

Articolo 12

Articolo 3

Articolo 13

 

Articolo 14

 

Articolo 15

Articolo 4

Articolo 16

Articolo 5

 

Allegato

Allegato IV


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1155/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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