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Document 32024R1347

    Regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

    PE/70/2023/REV/1

    GU L, 2024/1347, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/1347

    22.5.2024

    REGOLAMENTO (UE) 2024/1347 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 14 maggio 2024

    recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettere a) e b), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera a),

    vista la proposta della Commissione europea,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    visto il parere del Comitato delle regioni (2),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Sono state fatte varie e sostanziali modifiche della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Al fine di garantire l'armonizzazione e una maggiore convergenza delle decisioni in materia di asilo e del contenuto della protezione internazionale così da ridurre gli incentivi alla circolazione all'interno dell'Unione, incoraggiare i beneficiari di protezione internazionale a rimanere nello Stato membro che ha concesso loro protezione e assicurare la parità di trattamento dei beneficiari di protezione internazionale, è opportuno abrogare la richiamata direttiva e sostituirla con un regolamento.

    (2)

    Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 («convenzione di Ginevra»), costituisce uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione relativo all'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell'Unione. Tale politica dovrebbe essere governata dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario. La convenzione di Ginevra costituisce la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati.

    (3)

    Il sistema europeo comune di asilo è basato su norme comuni riguardanti le procedure di asilo, il riconoscimento e la protezione accordata a livello dell'Unione, le condizioni di accoglienza e un sistema di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale. Nonostante i progressi compiuti finora nel progressivo sviluppo del CEAS, sussistono ancora disparità significative tra gli Stati membri per quanto riguarda le procedure usate, i tassi di riconoscimento, il tipo di protezione concessa, il livello di condizioni materiali di accoglienza e le prestazioni fornite ai richiedenti e ai beneficiari di protezione internazionale. Tali divergenze potrebbero dare luogo a movimenti secondari e compromettere l'obiettivo di garantire che tutti i richiedenti siano trattati in modo uniforme dovunque presentino domanda nell'Unione.

    (4)

    Nella comunicazione del 6 aprile 2016«Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all'Europa» la Commissione ha presentato le sue proposte per il miglioramento del sistema europeo comune di asilo, che consistono nello stabilire un sistema sostenibile ed equo di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, nel rafforzare il sistema Eurodac, nel raggiungere una maggiore convergenza nel sistema di asilo dell'Unione, nel prevenire i movimenti secondari all'interno dell'Unione e nel trasformare l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo in un'agenzia. Tale comunicazione risponde agli inviti del Consiglio europeo del 18-19 febbraio 2016 di avanzare nella riforma del quadro dell’Unione esistente così da assicurare una politica umana ed efficiente in materia di asilo.

    (5)

    Poiché l'articolo 78, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede uno status uniforme in materia di asilo e il buon funzionamento del sistema europeo comune di asilo, si dovrebbero compiere progressi sostanziali verso la convergenza dei sistemi nazionali, in particolare per quanto riguarda la disparità dei tassi di riconoscimento e dei tipi di status di protezione negli Stati membri. Inoltre è opportuno chiarire e armonizzare ulteriormente i diritti riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale.

    (6)

    È pertanto necessario un regolamento onde garantire un livello più coerente di armonizzazione in tutta l'Unione e un grado più elevato di certezza del diritto e di trasparenza.

    (7)

    L'obiettivo principale del presente regolamento è assicurare, da un lato, che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall'altro, che un insieme comune di diritti sia disponibile per i beneficiari di protezione internazionale in tutti gli Stati membri.

    (8)

    L'ulteriore ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria dovrebbe inoltre contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale e dei beneficiari di protezione internazionale tra gli Stati membri.

    (9)

    La protezione internazionale dovrebbe essere concessa ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento e che soddisfano i requisiti per la protezione internazionale. La protezione internazionale non dovrebbe essere concessa ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi, che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. L'eventuale concessione di status umanitari nazionali non dovrebbe comportare il rischio di confusione con la protezione internazionale.

    (10)

    Le disposizioni del presente regolamento sul contenuto della protezione internazionale, comprese quelle intese a scoraggiare i movimenti secondari, dovrebbero applicarsi a coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale a seguito della conclusione positiva di una procedura di reinsediamento o di ammissione umanitaria a norma del regolamento (UE).2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

    (11)

    Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). In particolare il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana e il diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari che li accompagnano e promuovere l'applicazione degli articoli della Carta relativi alla dignità umana, al rispetto della vita privata e della vita familiare, alla libertà di espressione e d'informazione, al diritto all'istruzione, alla libertà professionale e al diritto di lavorare, alla libertà d'impresa, al diritto di asilo, alla protezione in caso di allontanamento, di espulsione o di estradizione, all'uguaglianza davanti alla legge, al principio di non discriminazione, ai diritti del minore, ai diritti relativi alla sicurezza sociale, all'assistenza sociale e all'assistenza sanitaria, e dovrebbe pertanto essere attuato di conseguenza. Tali disposizioni dovrebbero pertanto essere attuate di conseguenza.

    (12)

    Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri sono vincolati agli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti, tra cui in particolare quelli che vietano le discriminazioni.

    (13)

    È opportuno mobilitare le risorse del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, istituito dal regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri nell'attuazione delle norme stabilite nel regolamento, in particolare nel caso degli Stati membri i cui sistemi nazionali di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa per lo più della loro situazione geografica o demografica. Nel rispetto del principio generale del divieto di doppio finanziamento, gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno, a tutti i livelli di governo, le possibilità offerte dai fondi che non sono direttamente connessi alla politica di asilo e migrazione, ma che potrebbero essere utilizzati per finanziare azioni in quel settore.

    (14)

    L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, istituita dal regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) («Agenzia per l’asilo»), dovrebbe fornire un sostegno adeguato nell'applicazione del presente regolamento, in particolare mettendo a disposizione, su richiesta o con l'accordo dello Stato membro interessato, esperti che assistano le autorità degli Stati membri a ricevere, registrare ed esaminare le domande di protezione internazionale, e fornendo informazioni aggiornate sui paesi terzi, comprese le informazioni sui paesi d'origine, e altri orientamenti e strumenti pertinenti. Nell'applicare il presente regolamento le autorità degli Stati membri dovrebbero tener conto delle norme operative, degli indicatori, degli orientamenti e delle migliori prassi sviluppati dall'Agenzia per l’asilo. Nel valutare le domande di protezione internazionale, e fatta salva la natura specifica di tali valutazioni, le autorità degli Stati membri dovrebbero tenere conto delle informazioni, delle relazioni, dell'analisi comune della situazione nei paesi di origine e delle note di orientamento elaborate a livello dell'Unione dall'Agenzia per l’asilo e dalle reti europee per le informazioni sui paesi terzi conformemente al regolamento (UE) 2021/2303.

    (15)

    Nell'applicare il presente regolamento gli Stati membri dovrebbero attribuire fondamentale importanza all'«interesse superiore del minore», conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nel valutare l'interesse superiore del minore le autorità degli Stati membri dovrebbero tenere debitamente presenti, in particolare, il principio dell'unità del nucleo familiare, il benessere e lo sviluppo sociale del minore, le sue competenze linguistiche, la sua incolumità e sicurezza e il parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo.

    (16)

    Nell'ottica di salvaguardare l'interesse superiore del minore e il suo benessere generale e di promuovere la continuità in termini di assistenza e rappresentanza dei minori non accompagnati, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per garantire, per quanto possibile, che una stessa persona fisica resti responsabile di un minore non accompagnato, tra l'altro nel corso della procedura di asilo e dopo la concessione della protezione internazionale.

    (17)

    I figli adulti dovrebbero essere considerati a carico, sulla base di una valutazione specifica, soltanto qualora non possano provvedere al proprio sostentamento a causa di una condizione fisica o mentale legata a una grave malattia non temporanea o a una grave disabilità.

    (18)

    Le disposizioni sull'unità del nucleo familiare previste dal presente regolamento non interferiscono con i valori e i principi riconosciuti dagli Stati membri. In caso di matrimoni poligami, spetta a ciascuno Stato membro decidere se applicare le disposizioni sull'unità del nucleo familiare alle famiglie poligame, inclusi i figli minori di un altro coniuge e di un beneficiario di protezione internazionale.

    (19)

    L'applicazione delle disposizioni sull'unità del nucleo familiare dovrebbe sempre basarsi su reali rapporti familiari e non dovrebbe riguardare i matrimoni forzati né i matrimoni o le unioni contratti al solo scopo di consentire l'ingresso o il soggiorno della persona in questione negli Stati membri. Al fine di non discriminare i familiari in base al luogo in cui la famiglia è stata costituita, la nozione di famiglia dovrebbe includere anche le famiglie costituitesi fuori dal paese di origine, ma prima dell'arrivo nel territorio dell'Unione.

    (20)

    Qualora uno Stato membro decida, ai fini dell'unità del nucleo familiare, che l'interesse superiore di un minore coniugato sia presso i suoi genitori, il coniuge del minore non dovrebbe derivare il diritto di soggiorno dal proprio matrimonio a norma del presente regolamento.

    (21)

    Il presente regolamento si applica nel rispetto del protocollo n. 24 sull’asilo dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al TFUE.

    (22)

    Il riconoscimento dello status di rifugiato è un atto declaratorio.

    (23)

    Le consultazioni con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) potrebbero offrire preziose indicazioni alle autorità degli Stati membri all'atto di decidere se il richiedente è un rifugiato ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra.

    (24)

    Nel valutare se i richiedenti hanno fondati motivi di temere di essere perseguitati o corrono rischi effettivi di subire danni gravi, se autorità costituite non statuali e stabili, comprese organizzazioni internazionali, controllano uno Stato o una parte consistente del suo territorio e forniscono protezione e se i richiedenti hanno accesso alla protezione da persecuzioni o danni gravi in una parte del territorio del paese d'origine diversa dalla loro zona originaria (alternativa di protezione interna), l'autorità accertante dovrebbe tenere conto, tra l'altro, delle pertinenti informazioni generali e delle raccomandazioni formulate dall'UNHCR.

    (25)

    Dovrebbero essere stabiliti criteri per la definizione e il contenuto dello status di rifugiato, al fine di orientare le competenti autorità nazionali degli Stati membri nell'applicazione della convenzione di Ginevra.

    (26)

    È necessario introdurre dei criteri comuni per l'attribuzione ai richiedenti asilo della qualifica di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra.

    (27)

    Qualora uno o più aspetti specifici delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, è opportuno concedere al richiedente il beneficio del dubbio a condizione che abbia compiuto sinceri sforzi per circostanziare la necessità di protezione internazionale, tutti gli elementi pertinenti in suo possesso siano stati prodotti, sia stata fornita una spiegazione soddisfacente della mancanza di altri elementi pertinenti, le dichiarazioni del richiedente siano ritenute coerenti e plausibili e sia stato accertato che il richiedente è in generale attendibile, tenendo conto del momento in cui ha presentato domanda per la protezione internazionale e, se del caso, dei motivi per cui non ha presentato prima tale domanda.

    (28)

    L'autorità accertante non dovrebbe stabilire che il richiedente non è attendibile per il semplice motivo che il suo asserito orientamento sessuale non è stato fatto valere da tale richiedente alla prima occasione concessagli per esporre i motivi di persecuzione, a meno che non sia evidente che il richiedente stia semplicemente cercando di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che comporterà il suo rimpatrio.

    (29)

    Convinzioni, credenze od orientamenti del richiedente che lo spingono a compiere azioni che potrebbero suscitare il timore fondato di essere perseguitato o il rischio effettivo di subire un danno grave dovrebbero essere presi in considerazione anche nel caso in cui siano stati interamente o parzialmente nascosti quando il richiedente si trovava nel paese d'origine.

    (30)

    Qualora il richiedente non sia disponibile durante la procedura a causa di circostanze indipendenti dalla sua volontà, si applicano le pertinenti disposizioni e garanzie stabilite dal regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e dalla direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

    (31)

    In particolare è necessario introdurre definizioni comuni per quanto riguarda il bisogno di protezione internazionale intervenuto fuori dal paese d'origine («sur place»), le fonti del danno e della protezione, la protezione interna e la persecuzione, ivi compresi i motivi di persecuzione.

    (32)

    La protezione può essere offerta sia dallo Stato sia da autorità costituite non statuali e stabili, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio e che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento, qualora abbiano la volontà e la capacità di offrire una protezione. Tale protezione dovrebbe essere effettiva e non temporanea.

    (33)

    Qualora lo Stato o agenti dello Stato non siano i responsabili della persecuzione e dei danni gravi subiti, l'autorità accertante esamina, nell'ambito della valutazione della domanda di protezione internazionale, se esiste un'alternativa di protezione interna una volta accertato che i criteri di qualifica di cui al presente regolamento sarebbero altrimenti applicabili al richiedente. Una alternativa di protezione interna da persecuzioni o danni gravi all'interno del paese d'origine dovrebbe essere effettivamente accessibile ai richiedenti in una parte del territorio del paese d'origine in cui possono legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammessi, e in cui si può ragionevolmente supporre che si stabiliscano. L'onere di dimostrare la disponibilità di una alternativa di protezione interna dovrebbe incombere all'autorità accertante. Qualora l'autorità accertante dimostri che è disponibile un'alternativa di protezione interna, i richiedenti dovrebbero avere il diritto di presentare le prove e gli elementi a loro disposizione.

    (34)

    Nel considerare se si possa ragionevolmente supporre che i richiedenti si stabiliscano in un'altra parte del territorio del loro paese d'origine, l'autorità accertante dovrebbe altresì valutare se i richiedenti sarebbero in grado di provvedere alle proprie necessità di base per quanto concerne l'accesso al cibo, ai servizi igienico-sanitari e a un alloggio nel contesto delle circostanze locali del loro paese d'origine.

    (35)

    Qualora lo Stato o agenti dello Stato siano i responsabili della persecuzione e dei danni gravi subiti, si dovrebbe presupporre che il richiedente non abbia la possibilità di beneficiare di una protezione efficace e non è necessario che l'autorità accertante valuti se esista un'alternativa di protezione interna. L'autorità accertante dovrebbe essere in grado di valutare se esiste un'alternativa di protezione interna solo qualora sia chiaramente stabilito che il rischio di persecuzione o di danno grave risulta da un soggetto il cui potere è palesemente limitato a un'area geografica specifica o qualora lo Stato stesso abbia il controllo solo di certe parti del paese interessato.

    (36)

    Nel valutare una domanda «sur place», il fatto che il rischio di persecuzione o di danno grave sia basato su circostanze che non costituiscono l'espressione o la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel paese d'origine potrebbe indicare che la sola o principale finalità del richiedente sia di creare le condizioni necessarie per chiedere la protezione internazionale.

    (37)

    In funzione delle circostanze, gli atti di persecuzione rivolti contro persone, in ragione del genere, o contro l'infanzia, possono includere il reclutamento di minori, le mutilazioni genitali, i matrimoni forzati, la tratta di minori e il lavoro minorile, nonché la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale.

    (38)

    Gli atti di persecuzione possono assumere la forma di azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie. Tali azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie possono sopravvenire, tra l'altro, in situazioni in cui il richiedente rifiuti di prestare il servizio militare per motivi morali, religiosi o politici o in ragione dell'appartenenza a un determinato gruppo etnico o del possesso di una determinata nazionalità.

    (39)

    Una delle condizioni per l'attribuzione dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 1, sezione A, della convenzione di Ginevra è l'esistenza di un nesso causale tra i motivi di persecuzione, tra cui razza, religione o credo, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, e gli atti di persecuzione o la mancanza di protezione da tali atti.

    (40)

    È altresì necessario introdurre una definizione comune del motivo di persecuzione costituito dall'«appartenenza a un determinato gruppo sociale». Ai fini della definizione di un determinato gruppo sociale, è opportuno tenere debito conto degli aspetti connessi all'orientamento sessuale o al genere del richiedente, tra cui l'identità di genere e l'espressione di genere, che potrebbero essere legati a determinate tradizioni giuridiche e consuetudini che comportano ad esempio le mutilazioni genitali, la sterilizzazione forzata o l'aborto coatto, nella misura in cui sono correlati al timore fondato del richiedente di subire persecuzioni. In funzione delle circostanze, la disabilità potrebbe essere una caratteristica per la definizione di un determinato gruppo sociale.

    (41)

    Le circostanze del paese d'origine, comprese, ad esempio, l'esistenza e l'applicazione di norme penali specificamente rivolte contro persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali, possono far sì che queste persone siano da considerare come appartenenti a un determinato gruppo sociale.

    (42)

    Nel valutare una domanda di protezione internazionale le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero usare metodi per valutare la credibilità del richiedente che rispettino i diritti di quest'ultimo garantiti dalla Carta e dalla CEDU, in particolare il diritto alla dignità umana e il rispetto della vita privata e familiare. Per quanto riguarda specificamente l'orientamento sessuale e l'identità di genere, i richiedenti non dovrebbero essere sottoposti a interrogatorio dettagliato o prove riguardo alle loro pratiche sessuali.

    (43)

    I fini e i principi delle Nazioni Unite sono enunciati nel preambolo e agli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni Unite e si rispecchiano, tra l'altro, nelle sue risoluzioni relative alle misure di lotta al terrorismo. Tali risoluzioni dichiarano, tra l'altro, che «atti, metodi e pratiche di terrorismo sono contrari ai fini e ai principi delle Nazioni Unite» e che «chiunque inciti, pianifichi, finanzi deliberatamente atti di terrorismo compie attività contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite».

    (44)

    Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative all'esclusione dalla protezione internazionale ove sussistano ragionevoli motivi per ritenere che il richiedente abbia commesso un atto o atti contrari alle finalità e ai principi di cui agli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite, non è un requisito essenziale stabilire che tale richiedente sia stato condannato per uno dei reati terroristici previsti dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

    (45)

    Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative all'esclusione dalla protezione internazionale nei confronti di un richiedente che abbia commesso atti di partecipazione alle attività di un gruppo terroristico, il fatto che non sia stabilito che tale richiedente abbia commesso, tentato di commettere o minacciato di commettere un atto terroristico quale definito nelle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non impedisce alle autorità degli Stati membri di considerare il comportamento del richiedente contrario alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite.

    (46)

    Ai fini della valutazione individuale dei fatti che possono costituire fondati motivi per ritenere che un richiedente si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, abbia istigato atti del genere o abbia altrimenti concorso alla loro commissione, il fatto che il richiedente sia stato condannato dai giudici di uno Stato membro per aver partecipato alle attività di un gruppo terroristico assume particolare importanza, come pure la conclusione del giudice o del tribunale che il richiedente faceva parte della dirigenza di tale gruppo, senza che sia necessario stabilire che il richiedente abbia istigato un atto di terrorismo o vi abbia partecipato in altro modo.

    (47)

    La commissione di un reato politico non è, in linea di principio, un motivo che giustifica l'esclusione dallo status di rifugiato. Tuttavia, gli atti particolarmente crudeli, in cui l'atto in questione è sproporzionato al preteso obiettivo politico, e gli atti di terrorismo, che sono caratterizzati dalla loro violenza, anche se sono commessi con un dichiarato obiettivo politico, dovrebbero essere considerati gravi reati di diritto comune e possono pertanto determinare l'esclusione dallo status di rifugiato.

    (48)

    Inoltre è opportuno stabilire i criteri per la definizione e gli elementi essenziali della protezione sussidiaria. La protezione sussidiaria dovrebbe avere carattere complementare e supplementare rispetto alla protezione dei rifugiati sancito dalla convenzione di Ginevra. Sebbene le basi della protezione accordata allo status di rifiutato e allo status di protezione sussidiaria siano diverse, la necessità permanente di protezione potrebbe essere simile in termini di durata. Il contenuto della protezione offerta dallo status di rifugiato o dallo status di protezione sussidiaria potrebbe essere diverso solo se esplicitamente previsto dal presente regolamento. Il presente regolamento autorizza tuttavia gli Stati membri a concedere gli stessi diritti e benefici per entrambi gli status.

    (49)

    È necessario introdurre criteri comuni per l'attribuzione, alle persone richiedenti protezione internazionale, della qualifica di beneficiari della protezione sussidiaria. Tali criteri dovrebbero essere elaborati sulla base degli obblighi internazionali derivanti da atti internazionali in materia di diritti dell'uomo e sulla base della prassi esistente negli Stati membri.

    (50)

    Ai fini della valutazione del danno grave in base al quale il richiedente può avere titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, la nozione di violenza indiscriminata dovrebbe includere la violenza che potrebbe estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale.

    (51)

    Ai fini della valutazione del danno grave, le situazioni in cui le forze governative di un paese terzo si scontrano con uno o più gruppi armati o in cui due o più gruppi armati si scontrano tra loro dovrebbero essere considerate conflitto armato interno. Non è necessario che tale conflitto sia qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario; né è necessario che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione.

    (52)

    Per quanto riguarda la prova dell'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, le autorità accertanti non dovrebbero imporre al richiedente di fornire la prova di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi legati alla sua situazione personale. Tuttavia il grado di violenza indiscriminata richiesto per motivare la domanda è inferiore se il richiedente è in grado di dimostrare di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi legati alla sua situazione personale. Inoltre l'autorità accertante dovrebbe considerare eccezionalmente come riconosciuto il sussistere di una minaccia grave e individuale ove il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rinviato nel paese d'origine o nella parte pertinente del paese d'origine correrebbe, per la sua sola presenza in loco, un rischio effettivo di subire la minaccia grave.

    (53)

    In funzione delle circostanze, incluse la durata e la finalità del soggiorno, il fatto di recarsi nel paese d'origine può essere considerato un'indicazione del fatto che il beneficiario dello status di rifugiato si è avvalso di nuovo della protezione del paese d'origine, che si è ristabilito nel paese d'origine o che, per il beneficiario di protezione sussidiaria, non sussistono più i motivi per cui è stato concesso tale status.

    (54)

    Conformemente al regolamento (UE).2024/1348, gli Stati membri dovrebbero garantire che i richiedenti abbiano accesso a un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale contro le decisioni dell'autorità accertante di respingere le domande di protezione internazionale per infondatezza o contro le decisioni di revoca della protezione internazionale. A tale riguardo, i motivi che hanno indotto l'autorità accertante a decidere di respingere una domanda di protezione internazionale o di revocare la protezione internazionale a un beneficiario dovrebbero essere soggetti a un esame approfondito da parte di un organo giurisdizionale competente nell'ambito di eventuali ricorsi proposti contro tale decisione di rigetto o di revoca.

    (55)

    I documenti di viaggio rilasciati per la prima volta ai beneficiari di protezione internazionale o rinnovati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero rispettare il regolamento (CE) n. 2252/2004 (12) del Consiglio o norme minime equivalenti per le caratteristiche di sicurezza e gli elementi biometrici.

    (56)

    I permessi di soggiorno rilasciati per la prima volta ai beneficiari di protezione internazionale o rinnovati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero rispettare il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio (13).

    (57)

    Nel periodo compreso tra la concessione della protezione internazionale e il rilascio del permesso di soggiorno, gli Stati membri dovrebbero garantire che i beneficiari di protezione internazionale abbiano effettivo accesso a tutti i diritti sanciti dal presente regolamento, ad eccezione della libera circolazione nell'Unione e del rilascio di un documento di viaggio.

    (58)

    I familiari, per la loro stretta relazione con il beneficiario di protezione internazionale, sono di norma esposti ad atti di persecuzione o di danno grave che potrebbero costituire la base per beneficiare della protezione internazionale. Al fine di mantenere l'unità del nucleo familiare, qualora i familiari presenti nel territorio dello stesso Stato membro non abbiano i requisiti per ottenere la protezione internazionale, essi dovrebbero avere il diritto di richiedere un permesso di soggiorno. Tali permessi di soggiorno dovrebbero essere rilasciati, a meno che i familiari non rientrino nei motivi di esclusione o a meno che motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico non impongano altrimenti. I familiari dovrebbero inoltre avere diritto ai diritti riconosciuti al beneficiario di protezione internazionale una volta che questa sia stata concessa. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento relative al mantenimento dell'unità del nucleo familiare, se la situazione rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/86/CE (14) del Consiglio e sussistono le condizioni ivi previste per il ricongiungimento familiare, ai familiari del beneficiario di protezione internazionale che individualmente non hanno diritto a tale protezione dovrebbero essere concessi un permesso di soggiorno e i diritti di cui alla richiamata direttiva. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi senza pregiudizio per la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

    (59)

    Dovrebbero essere rilasciati documenti di viaggio ai familiari dei beneficiari di protezione internazionale in conformità delle procedure nazionali.

    (60)

    Nel valutare un cambiamento delle circostanze nel paese terzo, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero verificare, tenuto conto della situazione individuale del beneficiario di protezione internazionale, che il soggetto o i soggetti che offrono protezione in tale paese abbiano adottato misure ragionevoli per prevenire gli atti di persecuzione o danno grave, che pertanto si avvalgano tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permette di individuare, perseguire penalmente e punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave e che tale beneficiario di protezione internazionale abbia accesso a tale protezione se verrà meno lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria.

    (61)

    Nel valutare se sono venuti meno i motivi per cui è stata concessa la protezione internazionale, l'autorità accertante dovrebbe prendere in considerazione tutte le pertinenti fonti di informazione e gli orientamenti disponibili a livello nazionale, dell'Unione e internazionale, comprese le raccomandazioni formulate dall'UNHCR.

    (62)

    Qualora un richiedente rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, sezione D, della convenzione di Ginevra relativo alle misure di protezione o assistenza da parte di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'UNHCR, nel valutare se la protezione o l'assistenza sia venuta meno per motivi al di fuori del controllo e indipendenti dalla volontà del richiedente, l'autorità accertante dovrebbe verificare se il richiedente è stato obbligato a lasciare l'area di intervento dell'organo o agenzia in questione e se si trova in uno stato personale di grave insicurezza e se l'organo o l'agenzia in questione non è stato in grado di assicurare al richiedente condizioni di vita conformi alla propria missione.

    (63)

    Quando viene meno lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, la decisione dell'autorità accertante di uno Stato membro di revocare lo status non impedisce al cittadino di paese terzo o all'apolide in questione di chiedere un permesso di soggiorno per motivi diversi da quelli che hanno giustificato la concessione della protezione internazionale o di continuare a rimanere legalmente nel territorio dello Stato membro sulla base di motivi diversi, in particolare se in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo dell'Unione valido, in conformità del pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

    (64)

    La decisione di porre fine alla protezione internazionale non dovrebbe avere effetto retroattivo. La decisione di revocare la protezione internazionale dovrebbe avere effetto retroattivo. Le decisioni basate su un motivo di cessazione non dovrebbero avere effetto retroattivo. Qualora lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria venga revocato in quanto non avrebbe mai dovuto essere concesso, i diritti acquisiti vengono mantenuti o persi conformemente al diritto nazionale.

    (65)

    I beneficiari di protezione internazionale dovrebbero soggiornare nello Stato membro che ha concesso la protezione. I beneficiari di protezione internazionale che sono in possesso di un documento di viaggio valido e di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro che applica integralmente l'acquis di Schengen dovrebbero poter entrare e circolare liberamente nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen, nei limiti del periodo di soggiorno autorizzato conformemente al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) e all'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (17). I beneficiari di protezione internazionale possono parimenti chiedere di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso loro la protezione internazionale, conformemente alle pertinenti norme dell'Unione e alle norme nazionali. Tuttavia, ciò non implica alcun trasferimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria e dei diritti connessi.

    (66)

    Per garantire che i beneficiari di protezione internazionale rispettino il periodo di soggiorno autorizzato conformemente al pertinente diritto nazionale, dell'Unione o internazionale, è opportuno modificare la direttiva 2003/109/CE del Consiglio (18) onde prevedere che il periodo di cinque anni al termine del quale i beneficiari di protezione internazionale hanno titolo a beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo dell'Unione ricominci, in linea di principio, a decorrere qualora il beneficiario di protezione internazionale sia individuato, privo del diritto di soggiornarvi, in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che ha concesso a tale beneficiario la protezione internazionale.

    (67)

    Le autorità degli Stati membri conservano un certo margine di discrezionalità in relazione all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale, che dovrebbero essere interpretati in conformità del diritto nazionale, dell'Unione e internazionale. Fatta salva una valutazione individuale dei fatti specifici, nelle considerazioni di ordine pubblico e di sicurezza nazionale rientrano anche i casi in cui un cittadino di paese terzo faccia parte di un'organizzazione che sostiene il terrorismo internazionale o sostenga una siffatta organizzazione. Nel valutare se un cittadino di paese terzo o un apolide rappresenti un rischio per la sicurezza nazionale di uno Stato membro, le sue autorità possono tenere conto, tra l'altro, delle informazioni ricevute da altri Stati membri o paesi terzi.

    (68)

    Nel decidere se concedere i diritti previsti dal presente regolamento, l'autorità competente dovrebbe tenere debito conto dell'interesse superiore del minore e delle situazioni particolari di dipendenza dal beneficiario di protezione internazionale di congiunti che si trovano già nello Stato membro interessato e che non sono suoi familiari. In casi eccezionali, in cui il congiunto del beneficiario di protezione internazionale è un minore coniugato ma non accompagnato dal coniuge, sarebbe possibile ritenere che l'interesse superiore del minore sia presso la sua famiglia d'origine.

    (69)

    Gli Stati membri dovrebbero poter limitare l'accesso a un'attività di lavoro dipendente o autonomo quando il posto comporta l'esercizio di pubblici poteri e la responsabilità di salvaguardare l'interesse generale dello Stato o altre autorità pubbliche. In ordine all'esercizio del diritto alla parità di trattamento nella partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori o professionali di categoria, dovrebbe essere possibile precludere ai beneficiari di protezione internazionale la partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico e l'esercizio di una funzione di diritto pubblico.

    (70)

    Le prestazioni in materia di alloggio dovrebbero costituire prestazioni essenziali nella misura in cui possono essere considerate prestazioni di assistenza sociale.

    (71)

    Affinché i beneficiari di protezione internazionale possano far valere effettivamente i diritti e i benefici sanciti dal presente regolamento, è necessario tenere conto delle loro particolari esigenze e degli specifici problemi di integrazione cui devono far fronte e facilitarne l'accesso ai diritti connessi all'integrazione, in particolare per quanto riguarda le opportunità di formazione occupazionale e la formazione professionale e l'accesso alle procedure di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli stranieri, in particolare nei casi in cui mancano prove documentali o i mezzi per sostenere le spese delle procedure di riconoscimento.

    (72)

    I beneficiari di protezione internazionale dovrebbero godere dello stesso trattamento dei cittadini dello Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale per quanto riguarda la sicurezza sociale.

    (73)

    Occorre assicurare l'accesso all'assistenza sanitaria, per quanto riguarda la salute fisica e mentale e la salute sessuale e riproduttiva, ai beneficiari di protezione internazionale, a condizione che sia garantita anche ai cittadini dello Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale.

    (74)

    Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, i beneficiari di protezione internazionale dovrebbero poter accedere a misure di integrazione a livello locale, regionale e nazionale, alle condizioni stabilite dagli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di mantenere l'accesso ai corsi di lingua per i beneficiari di protezione internazionale che vi avevano accesso in qualità di richiedenti.

    (75)

    Per essere efficacemente controllata, l'applicazione del presente regolamento deve formare oggetto di periodiche valutazioni.

    (76)

    Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'elaborazione di norme per la concessione della protezione internazionale a cittadini di paesi terzi e ad apolidi da parte degli Stati membri, per uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, e per il contenuto della protezione concessa, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (77)

    A norma degli articoli 1 e 2 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

    (78)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti:

    a)

    l'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale;

    b)

    uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria;

    c)

    il contenuto della protezione internazionale riconosciuta.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione materiale

    1.   Il presente regolamento si applica all'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale e al contenuto della protezione internazionale riconosciuta.

    2.   Il presente regolamento non si applica a status umanitari nazionali concessi dagli Stati membri a cittadini di paesi terzi o apolidi che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Gli status umanitari nazionali, ove concessi, non devono comportare il rischio di confusione con la protezione internazionale.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

    1)

    «status di rifugiato»: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di paese terzo o di un apolide quale rifugiato;

    2)

    «status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di paese terzo o di un apolide quale persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria;

    3)

    «protezione internazionale»: lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;

    4)

    «beneficiario di protezione internazionale»: la persona cui è stato concesso lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;

    5)

    «rifugiato»: il cittadino di paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure l’apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l’articolo 12;

    6)

    «persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria»: cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all’articolo 15, e al quale non si applica l’articolo 17, paragrafi 1 e 2, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese;

    7)

    «domanda di protezione internazionale»: la manifestazione della volontà di richiedere la protezione di uno Stato membro da parte di un cittadino di paese terzo o di un apolide che si può ritenere stia cercando di ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;

    8)

    «richiedente»: il cittadino di paese terzo o l’apolide che abbia fatto domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;

    9)

    «familiari»: i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del beneficiario di protezione internazionale, purché essa sia già costituita prima che il richiedente arrivi nel territorio degli Stati membri, che si trovano nel territorio del medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale:

    a)

    il coniuge del beneficiario di protezione internazionale o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato consideri la situazione delle coppie di fatto equivalente a quella delle coppie sposate;

    b)

    i figli minori o adulti dipendenti delle coppie di cui alla lettera a) o del beneficiario di protezione internazionale, a condizione che non siano coniugati e indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi ai sensi del diritto nazionale, un minore è considerato non coniugato, sulla base di una valutazione caso per caso, se il suo matrimonio non è conforme alla legge nazionale pertinente qualora sia stato contratto nello Stato membro interessato, tenuto conto, in particolare, dell’età legale per contrarre matrimonio;

    c)

    nei casi in cui il beneficiario di protezione internazionale sia minore e non coniugato, il padre, la madre o altro adulto che sia responsabile di tale beneficiario, compreso un fratello adulto, in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato; un minore è considerato non coniugato, sulla base di una valutazione caso per caso, se il suo matrimonio non è conforme alla legge nazionale pertinente qualora sia stato contratto nello Stato membro interessato, tenuto conto, in particolare, dell’età legale per contrarre matrimonio;

    10)

    «minore»: il cittadino di paese terzo o l’apolide di età inferiore agli anni 18;

    11)

    «minore non accompagnato»: il minore che entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando tale minore non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;

    12)

    «permesso di soggiorno»: l’autorizzazione rilasciata dalle autorità di uno Stato membro, secondo un modello uniforme previsto dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, che permetta a un cittadino di paese terzo o a un apolide di soggiornare legalmente nel territorio dello Stato membro stesso;

    13)

    «paese di origine»: il paese o i paesi di cui il richiedente è cittadino o, per un apolide, in cui aveva precedentemente la dimora abituale;

    14)

    «revoca della protezione internazionale»: la decisione di un'autorità accertante o di un organo giurisdizionale competente di revocare o far cessare, anche mediante il rifiuto di rinnovo, la protezione internazionale;

    15)

    «autorità accertante»: l’organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di protezione internazionale e a prendere una decisione nella fase amministrativa della procedura;

    16)

    «sicurezza sociale»: i settori della sicurezza sociale di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (19);

    17)

    «assistenza sociale»: le prestazioni concesse con l'obiettivo di garantire il soddisfacimento dei bisogni di base di chi non dispone di risorse sufficienti;

    18)

    «tutore»: la persona fisica o l'organizzazione, compreso un organismo pubblico, designata dalle autorità competenti per assistere, rappresentare e agire per conto di un minore non accompagnato, a seconda dei casi, al fine di garantire che questi possa beneficiare dei diritti e rispettare gli obblighi di cui al presente regolamento, tutelandone nel contempo l'interesse superiore e il benessere generale.

    CAPO II

    VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

    Articolo 4

    Produzione delle informazioni ed esame dei fatti e delle circostanze

    1.   Il richiedente produce tutti gli elementi a sua disposizione per motivare la domanda di protezione internazionale. A tal fine, coopera pienamente con l'autorità accertante e le altre autorità competenti, e rimane presente e disponibile sul territorio dello Stato membro competente per l'esame della domanda durante l'intera procedura, anche durante la valutazione degli elementi pertinenti della domanda.

    2.   Gli elementi di cui al paragrafo 1 sono composti come segue:

    a)

    le dichiarazioni del richiedente; e

    b)

    tutta la documentazione a disposizione del richiedente in merito a quanto segue:

    i)

    i motivi per i quali il richiedente ha chiesto la protezione internazionale;

    ii)

    l'età del richiedente;

    iii)

    la storia del richiedente, compresa quella dei familiari interessati e di altri parenti;

    iv)

    l'identità del richiedente;

    v)

    la cittadinanza o le cittadinanze del richiedente;

    vi)

    il paese o i paesi del richiedente e il luogo o i luoghi di residenza precedente;

    vii)

    le precedenti domande di protezione internazionale del richiedente;

    viii)

    gli esiti di eventuali procedure di reinsediamento o di ammissione umanitaria relative al richiedente, come definite dal regolamento (UE) 2024/1350;

    ix)

    gli itinerari di viaggio del richiedente; e

    x)

    i documenti di viaggio del richiedente.

    3.   L'autorità accertante esamina gli elementi pertinenti di una domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2024/1348.

    4.   Il fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni è considerato un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno.

    5.   Qualora uno o più aspetti particolari delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, non è necessaria alcuna prova ulteriore al riguardo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

    a)

    il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda di protezione internazionale;

    b)

    ha prodotto tutti gli elementi pertinenti in suo possesso ed ha fornito una spiegazione soddisfacente dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;

    c)

    le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone;

    d)

    l'attendibilità generale del richiedente è stata accertata, tenendo conto, tra l'altro, del momento in cui ha chiesto la protezione internazionale.

    Articolo 5

    Bisogno di protezione internazionale sorto fuori dal paese d'origine («sur place»)

    1.   Il timore fondato di essere perseguitato o il rischio effettivo di subire un danno grave può essere basato su:

    a)

    eventi verificatisi dopo che il richiedente ha lasciato il paese d'origine; o

    b)

    attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal paese d'origine, in particolare quando sia accertato che le attività addotte costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni, credenze, od orientamenti già manifestati nel paese d'origine.

    2.   Se il rischio di persecuzione o di danno grave si basa su circostanze che il richiedente ha creato dopo aver lasciato il paese d'origine al solo o principale scopo di creare le condizioni necessarie per chiedere la protezione internazionale, l’autorità accertante può rifiutare il riconoscimento della protezione internazionale, a condizione che qualsiasi decisione presa in merito alla domanda di protezione internazionale rispetti la convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 («convenzione di Ginevra»), la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    Articolo 6

    Responsabili della persecuzione o del danno grave

    I responsabili della persecuzione o del danno grave possono essere:

    a)

    lo Stato;

    b)

    i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;

    c)

    soggetti non statuali, se può essere dimostrato che i responsabili di cui all'articolo 7, paragrafo 1, non possono o non vogliono fornire la protezione da persecuzioni o danni gravi.

    Articolo 7

    Soggetti che offrono protezione

    1.   Solo i seguenti soggetti possono offrire la protezione da persecuzioni o danni gravi, a condizione che abbiano la capacità e la volontà di fornire una protezione effettiva e non temporanea conformemente al paragrafo 2:

    a)

    lo Stato;

    b)

    autorità costituite non statuali stabili, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio.

    2.   La protezione da persecuzioni o danni gravi è effettiva e non temporanea. Tale protezione si considera fornita se i soggetti di cui al paragrafo 1 adottano adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, perseguire penalmente e punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e se il richiedente ha accesso a tale protezione.

    3.   Per stabilire se autorità costituite non statuali stabili, comprese organizzazioni internazionali, controllino uno Stato o una parte consistente del suo territorio e se forniscano protezione ai sensi del paragrafo 2, l'autorità accertante tiene conto delle informazioni precise e aggiornate sui paesi d'origine ottenute dalle fonti pertinenti e disponibili a livello nazionale, dell'Unione e internazionale, e, ove disponibile, dell'analisi comune sulla situazione in paesi di origine specifici, nonché delle note di orientamento di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/2303.

    Articolo 8

    Protezione interna alternativa

    1.   Qualora lo Stato o agenti dello Stato non siano i responsabili della persecuzione o del danno grave, nell'ambito dell'esame della domanda di protezione internazionale, l'autorità accertante valuta se un richiedente non necessiti di protezione internazionale dal momento che questi può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso in una parte del paese d'origine e si può ragionevolmente supporre che vi si stabilisca e se, in tale parte del paese, il richiedente:

    a)

    non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi; oppure

    b)

    abbia accesso a una protezione effettiva e non temporanea da persecuzioni o danni gravi.

    2.   Qualora lo Stato o agenti dello Stato siano i responsabili della persecuzione o del danno grave, l'autorità accertante presuppone che il richiedente non abbia la possibilità di beneficiare di una protezione effettiva e non è necessario procedere all’esame di cui al paragrafo 1.

    L'autorità accertante può effettuare solo la valutazione di cui al paragrafo 1 qualora sia chiaramente stabilito che il rischio di persecuzione o di danno grave risulta da un soggetto il cui potere è palesemente limitato a un'area geografica specifica o qualora lo Stato stesso abbia il controllo solo su certe parti del paese.

    3.   L'autorità accertante effettua la valutazione di cui al paragrafo 1 una volta stabilito che, mancando tale protezione, i criteri di qualifica stabiliti nel presente regolamento si applicherebbero a un richiedente. L'onere di dimostrare che il richiedente dispone di un'alternativa di protezione interna incombe all'autorità accertante. Il richiedente ha il diritto di presentare prove nonché qualsiasi elemento indicante che una siffatta alternativa non è disponibile nel suo caso. L'autorità accertante tiene conto delle prove e degli elementi presentati dal richiedente.

    4.   Nel valutare se il richiedente ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o corre rischi effettivi di subire danni gravi, oppure ha accesso alla protezione da persecuzioni o danni gravi in una parte del territorio del paese d'origine interessato conformemente al paragrafo 1, l'autorità accertante tiene conto, al momento della decisione sulla domanda di protezione internazionale, delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese e delle circostanze personali del richiedente, di cui all'articolo 4. A tal fine, l'autorità accertante tiene conto delle informazioni precise e aggiornate provenienti dalle fonti pertinenti e disponibili a livello nazionale, dell'Unione e internazionale, e, ove disponibile, dell'analisi comune sulla situazione in paesi d'origine specifici, nonché delle note di orientamento di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/2303.

    5.   Ai fini del paragrafo 1, l'autorità accertante tiene conto:

    a)

    delle condizioni generali vigenti nella parte pertinente del paese d'origine, comprese l'accessibilità, l'efficacia e la durata della protezione di cui all'articolo 7;

    b)

    delle circostanze personali del richiedente in relazione a fattori quali la salute, l'età, il genere, compresa l'identità di genere, l'orientamento sessuale, l'origine etnica e l'appartenenza a una minoranza nazionale; nonché

    c)

    della capacità del richiedente di provvedere alle proprie esigenze di base.

    6.   Qualora il richiedente sia un minore non accompagnato, l'autorità accertante tiene conto dell'interesse superiore del minore e, in particolare dell'esistenza di dispositivi di assistenza e custodia sostenibili e adeguati.

    CAPO III

    REQUISITI PER ESSERE CONSIDERATO RIFUGIATO

    Articolo 9

    Atti di persecuzione

    1.   Sono atti di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, sezione A, della convenzione di Ginevra gli atti che:

    a)

    sono, per loro natura o frequenza, sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della CEDU, oppure

    b)

    costituiscono la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di un atto di cui alla lettera a).

    2.   Gli atti di persecuzione che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:

    a)

    atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;

    b)

    provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;

    c)

    azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;

    d)

    rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;

    e)

    azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nell'ambito dei motivi di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2;

    f)

    atti rivolti contro persone in ragione del loro genere, o contro l'infanzia.

    3.   Affinché un richiedente soddisfi la definizione di «rifugiato» di cui all'articolo 3, punto 5), i motivi di persecuzione di cui all'articolo 10 devono essere collegati agli atti di persecuzione quali definiti al paragrafo 1 del presente articolo o alla mancanza di protezione da tali atti.

    Articolo 10

    Motivi di persecuzione

    1.   Nel valutare i motivi di persecuzione va tenuto conto di quanto segue:

    a)

    il termine «razza» si riferisce in particolare a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza a un determinato gruppo etnico;

    b)

    il termine «religione» include in particolare le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede e le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;

    c)

    il termine «nazionalità» non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza o all'assenza di cittadinanza ma designa in particolare l'appartenenza a un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato;

    d)

    l'espressione «appartenenza a un particolare gruppo sociale» si riferisce in particolare all'appartenenza a un gruppo:

    i)

    i cui membri condividono o sono considerati condividere una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi; e

    ii)

    che possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante;

    e)

    il termine «opinione politica» si riferisce in particolare alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 6 e alle loro politiche o metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

    In funzione delle circostanze nel paese d'origine il concetto di appartenenza a un determinato gruppo sociale di cui al primo comma, lettera d), include l'appartenenza a un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale. Ai fini della determinazione dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, comprese l'identità di genere e l'espressione di genere.

    2.   Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, è irrilevante che il richiedente possegga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni.

    3.   Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, l'autorità accertante non può ragionevolmente supporre che, per evitare il rischio di persecuzione nel suo paese d'origine, il richiedente adatti o modifichi il suo comportamento, le sue convinzioni o la sua identità, o si astenga da determinate pratiche qualora tale comportamento o tali convinzioni o pratiche siano insiti nella sua identità.

    Articolo 11

    Cessazione

    1.   Un cittadino di paese terzo o un apolide cessa di essere rifugiato qualora si verifichino una o più delle circostanze seguenti:

    a)

    il cittadino di paese terzo si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del paese di cui ha la cittadinanza;

    b)

    avendo perso la cittadinanza, il cittadino di paese terzo o l’apolide l'abbia volontariamente riacquistata;

    c)

    il cittadino di paese terzo o l’apolide abbia acquistato una nuova cittadinanza e goda della protezione del paese di cui ha acquistato la cittadinanza;

    d)

    il cittadino di paese terzo o l’apolide si sia volontariamente ristabilito nel paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato;

    e)

    il cittadino di paese terzo non possa più rinunciare alla protezione del paese di cui ha la cittadinanza, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato;

    f)

    l’apolide sia in grado di tornare nel paese nel quale aveva la dimora abituale, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato.

    Il primo comma, lettere e) e f), non si applica al rifugiato che possa invocare l'esistenza di motivi di imperio derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, del paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.

    2.   Al fine di valutare se si applica il paragrafo 1, primo comma, lettere e) e f), l'autorità accertante:

    a)

    tiene conto delle informazioni precise e aggiornate ottenute dalle fonti pertinenti e disponibili a livello nazionale, dell'Unione e internazionale, e, ove disponibile, dell'analisi comune sulla situazione in paesi d'origine specifici, nonché delle note di orientamento di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/2303;

    b)

    esamina se il cambiamento delle circostanze sia di natura così significativa e non temporanea da eliminare il fondato timore di persecuzioni.

    Articolo 12

    Esclusione

    1.   Un cittadino di paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato se:

    a)

    rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, sezione D, della convenzione di Ginevra, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati; quando siffatta protezione o assistenza cessi per qualsiasi motivo, senza che la posizione di tale cittadino di paese terzo o apolide sia stata definitivamente stabilita in conformità delle pertinenti risoluzioni adottate dall'assemblea generale delle Nazioni Unite, tale cittadino di paese terzo o apolide è ipso facto ammessa ai benefici del presente regolamento;

    b)

    le autorità competenti del paese nel quale il cittadino di paese terzo o l’apolide ha stabilito la residenza gli riconoscono i diritti e gli obblighi connessi al possesso della cittadinanza del paese stesso o diritti e obblighi equivalenti.

    2.   Un cittadino di paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato ove sussistano fondati motivi per ritenere che tale cittadino di paese terzo o apolide:

    a)

    abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;

    b)

    abbia commesso al di fuori del paese di accoglienza un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso come rifugiato, ossia prima del momento in cui gli è riconosciuto lo status di rifugiato; gli atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, possono essere classificati reati gravi di diritto comune;

    c)

    si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni Unite.

    3.   Il paragrafo 2 si applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei reati o atti in esso menzionati.

    4.   Una volta che l'autorità accertante ha stabilito, sulla base di una valutazione della gravità dei reati o degli atti commessi dall'interessato e della sua responsabilità individuale, tenendo conto di tutte le circostanze inerenti a tali reati o atti e della situazione di tale persona, che si applicano uno o più dei pertinenti motivi di esclusione di cui al paragrafo 2 o 3, l'autorità accertante esclude il richiedente dallo status di rifugiato senza effettuare una valutazione della proporzionalità collegata al timore di persecuzione.

    5.   Nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 4, quando effettua un esame a norma dei paragrafi 2 e 3 in relazione a un minore, l'autorità accertante tiene conto, tra l'altro, della capacità del minore di essere considerato responsabile in base al diritto penale, qualora abbia commesso il reato nel territorio dello Stato membro che esamina la domanda di protezione internazionale in conformità del diritto nazionale relativo all'età della responsabilità penale.

    CAPO IV

    STATUS DI RIFUGIATO

    Articolo 13

    Riconoscimento dello status di rifugiato

    L'autorità accertante riconosce lo status di rifugiato al cittadino di paese terzo o all'apolide aventi titolo al riconoscimento dello status di rifugiato in conformità dei capi II e III.

    Articolo 14

    Revoca dello status di rifugiato

    1.   L'autorità accertante revoca lo status di rifugiato di un cittadino di paese terzo o di un apolide se:

    a)

    tale cittadino di paese terzo o apolide ha cessato di essere un rifugiato ai sensi dell'articolo 11;

    b)

    tale cittadino di paese terzo o apolide avrebbe dovuto essere escluso o è escluso dallo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 12;

    c)

    il fatto che tale cittadino di paese terzo o apolide abbia presentato i fatti in modo erroneo, compreso il ricorso a documenti falsi, o di avere omesso i fatti ha costituito un fattore determinante per l'ottenimento dello status di rifugiato;

    d)

    vi sono fondati motivi per ritenere che tale cittadino di paese terzo o apolide costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui tale cittadino di paese terzo o apolide si trova;

    e)

    tale cittadino di paese terzo o apolide, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, e costituisce un pericolo per la comunità dello Stato membro in cui tale cittadino di paese terzo o apolide si trova.

    2.   Nelle situazioni in cui si applica il paragrafo 1, lettere d) ed e), l'autorità accertante può decidere di non riconoscere lo status di rifugiato quando la decisione sulla domanda di protezione internazionale non è ancora stata presa.

    3.   Le persone cui si applicano il paragrafo 1, lettere d) ed e), o il paragrafo 2 del presente articolo godono dei diritti conferiti dagli articoli 3, 4, 16, 22, 31, 32 e 33 della convenzione di Ginevra o di diritti analoghi, purché siano presenti nello Stato membro.

    4.   L'autorità accertante che ha riconosciuto lo status di rifugiato dimostra, su base individuale, che il beneficiario di detto status ha cessato di essere un rifugiato, non avrebbe mai dovuto ottenere lo status di rifugiato o non dovrebbe più beneficiarne per i motivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Durante la procedura di revoca si applica l'articolo 66 del regolamento (UE) 2024/1348.

    CAPO V

    REQUISITI PER LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA

    Articolo 15

    Danno grave

    È considerato danno grave ai fini dell'articolo 3, punto 6):

    a)

    la condanna o l'esecuzione della pena di morte;

    b)

    la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; o

    c)

    la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

    Articolo 16

    Cessazione

    1.   Un beneficiario dello status di protezione sussidiaria cessa di avere titolo a beneficiare della protezione sussidiaria quando le circostanze che hanno indotto alla concessione di tale status sono venute meno o mutate in una misura tale che la protezione non è più necessaria.

    2.   Al fine di valutare se le circostanze che hanno indotto alla concessione dello status di protezione sussidiaria siano venute meno o mutate in una misura tale che la protezione non è più necessaria, l'autorità accertante:

    a)

    tiene conto delle informazioni precise e aggiornate ottenute dalle fonti pertinenti e disponibili a livello nazionale, unionale e internazionale e, ove disponibile, dell'analisi comune sulla situazione in paesi d'origine specifici, nonché delle note di orientamento di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/2303;

    b)

    considera se le mutate circostanze siano di natura così significativa e non temporanea che il beneficiario dello status di protezione sussidiaria non sia più esposto a un rischio effettivo di danno grave.

    3.   Il paragrafo 1 non si applica al beneficiario dello status di protezione sussidiaria che possa invocare motivi di imperio derivanti da precedenti danni gravi tali da rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, del paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.

    Articolo 17

    Esclusione

    1.   Un cittadino di paese terzo o un apolide è escluso dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ove sussistano fondati motivi per ritenere che tale cittadino di paese terzo o apolide:

    a)

    abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;

    b)

    abbia commesso un reato grave prima del suo arrivo nel territorio dello Stato membro o sia stato condannato per un reato grave dopo il suo arrivo;

    c)

    si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni Unite;

    d)

    rappresenti un pericolo per la comunità o la sicurezza nazionale.

    2.   Il paragrafo 1 si applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei reati o atti in esso menzionati.

    3.   Un cittadino di paese terzo o un apolide può essere escluso dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria se, prima di essere ammesso nello Stato membro interessato, tale cittadino di paese terzo o apolide ha commesso uno o più reati non contemplati dal paragrafo 1, lettere a), b) e c), che sarebbero punibili con la reclusione se fossero stati perpetrati nello Stato membro interessato, e se tale cittadino di paese terzo o apolide ha lasciato il paese di origine soltanto al fine di evitare le sanzioni risultanti da tali reati.

    4.   Una volta che l'autorità accertante ha stabilito, sulla base di una valutazione della gravità dei reati o degli atti commessi dall'interessato e della sua responsabilità individuale, tenendo conto di tutte le circostanze inerenti a tali reati o atti e della situazione di tale persona, che si applicano uno o più dei pertinenti motivi di esclusione di cui al paragrafo 1 o 2, l'autorità accertante esclude il richiedente dallo status di protezione sussidiaria senza effettuare una valutazione della proporzionalità collegata al timore di persecuzione.

    5.   Nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 4, quando effettua un esame a norma del paragrafo 1 in relazione a un minore, l'autorità accertante tiene conto, tra l'altro, della capacità del minore di essere considerato responsabile in base al diritto penale, qualora abbia commesso il reato nel territorio dello Stato membro che esamina la domanda di protezione internazionale in conformità del diritto nazionale relativo all'età della responsabilità penale o, se del caso, sia stato condannato per un reato grave dopo il suo arrivo.

    CAPO VI

    STATUS DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA

    Articolo 18

    Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria

    L'autorità accertante riconosce lo status di protezione sussidiaria a un cittadino di paese terzo o a un apolide aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria in conformità dei capi II e V.

    Articolo 19

    Revoca dello status di protezione sussidiaria

    1.   L'autorità accertante revoca lo status di protezione sussidiaria di un cittadino di paese terzo o di un apolide se:

    a)

    tale cittadino di paese terzo o apolide ha cessato di essere una persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria in conformità dell'articolo 16;

    b)

    successivamente al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, tale cittadino di paese terzo o apolide avrebbe dovuto essere escluso o è escluso dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 17;

    c)

    il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo, compreso il ricorso a documenti falsi, o di avere omesso i fatti ha costituito un fattore determinante per l'ottenimento dello status di protezione sussidiaria.

    2.   L'autorità accertante che ha riconosciuto lo status di protezione sussidiaria dimostra, su base individuale, che il beneficiario di detto status ha cessato di avere titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, non avrebbe mai dovuto ottenere lo status di protezione sussidiaria o non dovrebbe più beneficiarne per i motivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Durante la procedura di revoca si applica l'articolo 66 del regolamento (UE) 2024/1348.

    CAPO VII

    CONTENUTO DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI DEI BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

    SEZIONE I

    Disposizioni comuni

    Articolo 20

    Disposizioni generali

    1.   Fatti salvi i diritti e gli obblighi sanciti dalla convenzione di Ginevra, i beneficiari di protezione internazionale hanno i diritti e gli obblighi previsti dal presente capo.

    2.   I beneficiari di protezione internazionale hanno accesso ai diritti previsti in conformità del presente capo una volta concessa la protezione internazionale e fino a quando conservano tale status.

    3.   Qualora al beneficiario di protezione internazionale non sia rilasciato un permesso di soggiorno entro 15 giorni dalla concessione della protezione internazionale, lo Stato membro interessato adotta misure provvisorie, quali la registrazione o il rilascio di un documento, per garantire che il beneficiario abbia un accesso effettivo ai diritti di cui al presente capo, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 25 e 27, fino al rilascio del permesso di soggiorno a norma dell'articolo 24.

    4.   Nell'applicare il presente capo e laddove sia accertato che una persona abbia esigenze particolari, ad esempio perché è un minore, un minore non accompagnato, una persona con disabilità, una persona anziana, una donna in stato di gravidanza, un genitore singolo con un figlio minore o un figlio adulto a carico, una vittima di tratta di esseri umani, una persona con una grave malattia, una persona con disturbi mentali o una persona che ha subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologia, fisica o sessuale, le autorità competenti tengono conto di tali esigenze particolari.

    5.   Nell'applicare le disposizioni del presente capo che concernono minori, le autorità competenti considerano in primo luogo l'interesse superiore del minore.

    Articolo 21

    Protezione dal respingimento

    Il principio di «non refoulement» è rispettato in conformità del diritto dell'Unione e internazionale.

    Articolo 22

    Informazioni

    Le autorità competenti forniscono ai beneficiari di protezione internazionale informazioni sui diritti e sugli obblighi connessi allo status di rifugiato o di protezione sussidiaria il più presto possibile dopo il riconoscimento di tale protezione. Tali informazioni, come specificato nell'allegato I:

    a)

    sono fornite in una lingua che il beneficiario comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile; e

    b)

    fanno esplicito riferimento alle conseguenze del mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 27 sulla circolazione all'interno dell'Unione.

    Articolo 23

    Mantenimento dell'unità del nucleo familiare

    1.   Le autorità competenti dello Stato membro che ha concesso la protezione internazionale a un beneficiario di protezione internazionale rilasciano, in conformità delle procedure nazionali, permessi di soggiorno ai familiari di tale beneficiario di protezione internazionale che individualmente non hanno diritto alla protezione internazionale e che richiedono un permesso di soggiorno in tale Stato membro, qualora il paragrafo 3, 4 o 5 del presente articolo non si applichi e nella misura in cui ciò sia compatibile con lo status giuridico personale del familiare.

    2.   Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del paragrafo 1 ha la stessa data di scadenza del permesso di soggiorno rilasciato al beneficiario di protezione internazionale ed è rinnovabile finché viene rinnovato il permesso di soggiorno rilasciato al beneficiario di protezione internazionale. Il periodo di validità del permesso di soggiorno rilasciato al familiare non può eccedere la data di scadenza del permesso di soggiorno del beneficiario di protezione internazionale.

    3.   Il permesso di soggiorno non è rilasciato, ai sensi del presente regolamento, al familiare che è o sarebbe escluso dalla protezione internazionale in base ai capi III e V.

    4.   Il permesso di soggiorno non viene rilasciato, ai sensi del presente regolamento, al coniuge o al partner non legato da vincolo di matrimonio con cui abbia una relazione stabile nel caso in cui vi siano forti indicazioni che il matrimonio o la relazione stabile hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere alla persona interessata di entrare o soggiornare nello Stato membro in questione.

    5.   Qualora lo impongano motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico attinenti al familiare in questione, a detto familiare non è rilasciato il permesso di soggiorno e i permessi di soggiorno già rilasciati sono revocati o non sono rinnovati.

    6.   I familiari cui è stato rilasciato un permesso di soggiorno ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo sono ammessi a beneficiare dei diritti di cui agli articoli da 25 a 32 e agli articoli 34 e 35.

    7.   Gli Stati membri possono applicare il presente articolo agli altri congiunti, compresi i fratelli, che vivevano nel nucleo familiare prima dell'arrivo del richiedente nel territorio dello Stato membro e che sono a carico del beneficiario di protezione internazionale. Gli Stati membri possono applicare il presente articolo a un minore coniugato, purché sia nel suo interesse superiore.

    SEZIONE II

    Diritti ed obblighi connessi al soggiorno

    Articolo 24

    Permesso di soggiorno

    1.   I beneficiari di protezione internazionale hanno diritto a un permesso di soggiorno fintantoché godono dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria.

    2.   Il permesso di soggiorno è rilasciato al più presto dopo il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria e al più tardi 90 giorni dopo la notifica della decisione di concedere la protezione internazionale, utilizzando il modello uniforme stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002.

    3.   Il permesso di soggiorno è rilasciato a titolo gratuito o dietro versamento di una tassa non superiore a quella dovuta dai cittadini dello Stato membro interessato per il rilascio della carta d'identità.

    4.   Il permesso di soggiorno ha un periodo di validità iniziale di almeno tre anni per i beneficiari dello status di rifugiato e di almeno un anno per i beneficiari dello status di protezione sussidiaria.

    Alla scadenza, il permesso di soggiorno è rinnovato per almeno tre anni per i beneficiari dello status di rifugiato e per almeno due anni per i beneficiari dello status di protezione sussidiaria.

    Il rinnovo del permesso di soggiorno è organizzato in modo da garantire la continuità del periodo di soggiorno autorizzato, senza interruzioni tra la scadenza e il rinnovo del permesso, purché il beneficiario della protezione internazionale agisca in conformità della normativa nazionale pertinente che stabilisce le formalità amministrative per il rinnovo.

    5.   Le autorità competenti possono revocare o rifiutare di rinnovare un permesso di soggiorno solo se hanno revocato lo status di rifugiato a norma dell'articolo 14 o lo status di protezione sussidiaria a norma dell'articolo 19.

    Articolo 25

    Documenti di viaggio

    1.   Salvo altrimenti imposto da motivi imperativi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico attinenti al beneficiario dello status di rifugiato, le autorità competenti rilasciano ai beneficiari dello status di rifugiato documenti di viaggio nella forma prevista nell'allegato della convenzione di Ginevra e conformi alle caratteristiche di sicurezza e agli elementi biometrici minimi di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio. Tali documenti di viaggio sono validi per più di un anno.

    2.   Salvo altrimenti imposto da motivi imperativi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico attinenti al beneficiario dello status di protezione sussidiaria, le autorità competenti rilasciano ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria che si trovino nell'impossibilità di ottenere o rinnovare un passaporto nazionale, documenti di viaggio conformi alle caratteristiche di sicurezza e agli elementi biometrici minimi di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004. Tali documenti di viaggio sono validi per più di un anno.

    3.   Nell'esercizio degli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti degli Stati membri che non partecipano all'acquis di Schengen rilasciano documenti di viaggio ai beneficiari dello status di rifugiato nella forma prevista nell'allegato della convenzione di Ginevra e conformi alle caratteristiche di sicurezza e agli elementi biometrici minimi equivalenti a quelli di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004, tenuto conto delle specifiche dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale, in particolare quelle di cui al documento 9303 sui documenti di viaggio a lettura ottica.

    Nell'esercizio degli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti degli Stati membri che non partecipano all'acquis di Schengen rilasciano ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria che si trovino nell'impossibilità di ottenere o rinnovare un passaporto nazionale, documenti di viaggio conformi alle caratteristiche di sicurezza e agli elementi biometrici minimi equivalenti a quelli di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004, tenuto conto delle specifiche dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale, in particolare quelle di cui al documento 9303 sui documenti di viaggio a lettura ottica.

    Articolo 26

    Libera circolazione nel territorio dello Stato membro

    I beneficiari di protezione internazionale godono della libertà di circolazione all'interno del territorio dello Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale, compreso il diritto di eleggere la loro dimora in tale territorio, secondo le stesse modalità e restrizioni previste per altri cittadini di paesi terzi soggiornanti regolarmente nel loro territorio che si trovano generalmente nelle stesse condizioni.

    Articolo 27

    Circolazione all'interno dell'Unione

    I beneficiari di protezione internazionale non hanno il diritto di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso loro la protezione internazionale. Ciò non pregiudica il loro diritto di:

    a)

    presentare domanda di soggiorno ed essere ammessi a soggiornare in un altro Stato membro ai sensi del diritto nazionale di tale Stato membro o delle pertinenti disposizioni della normativa dell'Unione o di accordi internazionali;

    b)

    circolare liberamente in conformità delle condizioni di cui all'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

    SEZIONE III

    Diritti in materia di integrazione

    Articolo 28

    Accesso all'occupazione

    1.   I beneficiari di protezione internazionale hanno il diritto di esercitare un'attività di lavoro dipendente o autonomo nel rispetto della normativa generalmente applicabile alle professioni interessate o agli impieghi nella pubblica amministrazione, non appena sia stata loro riconosciuta la protezione.

    2.   I beneficiari di protezione internazionale godono dello stesso trattamento dei cittadini dello Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale per quanto riguarda:

    a)

    le condizioni di impiego, compresa l'età minima di ammissione al lavoro, e le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento, l'orario di lavoro, le ferie e i giorni festivi, nonché le prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro;

    b)

    la libertà d'associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i diritti e i vantaggi che ne derivano;

    c)

    le opportunità di formazione occupazionale per adulti, formazione professionale, compresi corsi di aggiornamento delle competenze e tirocinio sul luogo di lavoro;

    d)

    i servizi di informazione e consulenza forniti dai centri per l'impiego.

    3.   Le autorità competenti se necessario agevolano il pieno accesso alle attività di cui al paragrafo 2, lettere c) e d).

    Articolo 29

    Accesso all'istruzione

    1.   I minori beneficiari di protezione internazionale godono dello stesso trattamento dei cittadini dello Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale per quanto riguarda l'accesso al sistema di istruzione.

    I beneficiari di protezione internazionale continuano a godere dello stesso trattamento dei cittadini dello Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale per il completamento degli studi secondari, indipendentemente dal fatto che raggiungano o meno la maggiore età.

    2.   Gli adulti beneficiari di protezione internazionale godono dello stesso trattamento dei cittadini dello Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale per quanto riguarda l'accesso al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale.

    Fatto salvo il primo comma, le autorità competenti possono rifiutare sovvenzioni e prestiti agli adulti beneficiari di protezione internazionale, qualora tale possibilità sia prevista dal diritto nazionale.

    Articolo 30

    Accesso alle procedure di riconoscimento delle qualifiche e convalida delle competenze

    1.   I beneficiari di protezione internazionale godono dello stesso trattamento dei cittadini dello Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale nel quadro delle vigenti procedure di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli stranieri.

    2.   Senza pregiudizio per l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20), le autorità competenti agevolano il pieno accesso dei beneficiari di protezione internazionale incapaci di fornire prove documentali delle loro qualifiche alle procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    3.   I beneficiari di protezione internazionale godono dello stesso trattamento dei cittadini dello Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale per quanto riguarda l'accesso a sistemi appropriati di valutazione, convalida e riconoscimento dei risultati dell'apprendimento e dell'esperienza precedenti.

    Articolo 31

    Sicurezza sociale e assistenza sociale

    1.   I beneficiari di protezione internazionale godono dello stesso trattamento dei cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione internazionale per quanto riguarda la sicurezza sociale e l'assistenza sociale:

    L'accesso a determinate forme di assistenza sociale previste dal diritto nazionale può essere subordinato all'effettiva partecipazione del beneficiario di protezione internazionale a misure di integrazione, purché la partecipazione a tali misure sia obbligatoria e purché siano accessibili e gratuite.

    2.   Fatto salvo il paragrafo 1, la parità di trattamento per quanto riguarda l'assistenza sociale può essere limitata ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria alle prestazioni essenziali, ove tale possibilità sia prevista dal diritto nazionale.

    Le prestazioni essenziali comprendono almeno:

    a)

    sostegno di reddito minimo;

    b)

    assistenza in caso di malattia o gravidanza;

    c)

    assistenza genitoriale, compresa l'assistenza all'infanzia; e

    d)

    prestazioni in materia di alloggio, nella misura in cui tali prestazioni sono concesse ai cittadini dello Stato membro interessato in base al diritto nazionale.

    Articolo 32

    Assistenza sanitaria

    1.   I beneficiari di protezione internazionale hanno accesso all'assistenza sanitaria secondo le stesse modalità previste per i cittadini dello Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale.

    2.   Ai beneficiari di protezione internazionale con esigenze particolari, quali le donne in stato di gravidanza, le persone con disabilità, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, o i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, inumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato, è fornita un'assistenza sanitaria adeguata, ivi incluso, se necessario, il trattamento dei disturbi mentali, secondo le stesse modalità previste per i cittadini dello Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale.

    Articolo 33

    Minori non accompagnati

    1.   Quanto prima dopo la concessione della protezione internazionale a un minore non accompagnato, le autorità competenti adottano le misure necessarie, a norma del diritto nazionale, per la nomina di un tutore.

    Le autorità competenti possono mantenere la stessa persona designata [rappresentante a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1348 o a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2024/1346 a fungere da tutore, senza che sia necessario una nomina formale.

    I rappresentanti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1348 o all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2024/1346 rimangono responsabili dei minori non accompagnati fino alla nomina di un tutore.

    Le organizzazioni o le persone fisiche i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato non sono idonei ad essere nominati tutori di tale minore.

    L'organizzazione designata come tutore nomina quanto prima una persona fisica responsabile di assolvere le funzioni di tutore nei confronti del minore non accompagnato, ai sensi del presente regolamento.

    2.   Ai fini del presente regolamento, per salvaguardare l'interesse superiore del minore e il benessere generale del minore non accompagnato, il tutore:

    a)

    garantisce che il minore non accompagnato abbia accesso a tutti i diritti derivanti dal presente regolamento;

    b)

    assiste e, se del caso, rappresenta il minore non accompagnato in caso di revoca dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria del minore non accompagnato; e

    c)

    se del caso, contribuisce a rintracciare la famiglia, come previsto al paragrafo 7.

    Il tutore:

    a)

    dispone delle competenze necessarie e ottiene un'opportuna formazione iniziale e continua in relazione ai diritti e alle esigenze dei minori non accompagnati, comprese le norme di salvaguardia dei minori eventualmente applicabili;

    b)

    è soggetto alle norme in materia di riservatezza previste dal diritto nazionale, relativamente alle informazioni di cui venga a conoscenza nel corso della sua attività;

    c)

    non ha precedenti penali accertati per reati e illeciti che coinvolgano minori o per reati o illeciti che comportino seri dubbi sulla sua capacità di assumere un ruolo di responsabilità per quanto riguarda i minori.

    3.   Le autorità competenti nominano ogni tutore a rappresentare un numero proporzionato e sufficientemente limitato di minori non accompagnati, al fine di assicurare che i tutori possano svolgere efficacemente le loro funzioni e i minori non accompagnati abbiano effettivo accesso ai diritti e ai benefici di cui godono.

    4.   Gli Stati membri assicurano, conformemente al diritto nazionale, che vi siano entità, comprese le autorità giudiziarie, o persone che sono responsabili della sorveglianza e del controllo costanti dei tutori al fine di assicurare che essi svolgano i loro compiti in modo soddisfacente.

    Le entità e le persone di cui al primo comma esaminano le prestazioni dei tutori, in particolare qualora vi siano indicazioni che i tutori non svolgano le loro funzioni in modo soddisfacente. Detti soggetti e persone esaminano senza indugio le denunce presentate da minori non accompagnati nei confronti del loro tutore.

    Se necessario, le autorità competenti sostituiscono una persona che funge da tutore, in particolare se ritengono che tale persona non abbia svolto adeguatamente le sue funzioni.

    Le autorità competenti spiegano ai minori non accompagnati, in maniera adeguata all'età e in modo tale da garantire che questi comprendano, le modalità di presentazione di una denuncia contro il loro tutore in condizioni di riservatezza e sicurezza.

    5.   Tenendo conto dell'interesse superiore del minore, le autorità competenti alloggiano i minori non accompagnati:

    a)

    presso familiari adulti;

    b)

    presso una famiglia affidataria;

    c)

    in centri specializzati nell'ospitare i minori;

    d)

    secondo altre modalità che offrano un alloggio idoneo per i minori.

    Il parere del minore non accompagnato è tenuto in considerazione in funzione dell'età e del grado di maturità.

    6.   Per quanto possibile i fratelli sono alloggiati insieme, tenendo conto dell'interesse superiore dei minori non accompagnati in questione e, in particolare, dell'età e del grado di maturità. I cambi di dimora dei minori non accompagnati sono mantenuti al minimo.

    7.   Se la ricerca dei familiari di un minore non accompagnato è iniziata prima del riconoscimento della protezione internazionale del minore, essa prosegue dopo il riconoscimento della protezione internazionale. Se non è ancora stata avviata, la ricerca dei familiari deve iniziare quanto prima dopo il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, purché sia nell'interesse superiore del minore.

    Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale, in modo da non mettere in pericolo la loro sicurezza.

    Articolo 34

    Accesso all'alloggio

    1.   I beneficiari di protezione internazionale hanno accesso a un alloggio secondo modalità almeno equivalenti a quelle applicabili agli altri cittadini di paesi terzi soggiornanti regolarmente nel territorio dello Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale e che si trovano generalmente nelle stesse condizioni.

    2.   Le prassi nazionali di distribuzione sul territorio nazionale dei beneficiari di protezione internazionale garantiscono che detti beneficiari siano trattati allo stesso modo, a meno che non sia obiettivamente giustificato un trattamento diverso. Tali prassi nazionali garantiscono pari opportunità in materia di accesso all'alloggio.

    Articolo 35

    Accesso alle misure di integrazione

    1.   Al fine di incoraggiare e facilitarne l'integrazione nella società dello Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale, ai beneficiari di protezione internazionale è garantito l'accesso alle misure di integrazione predisposte o agevolate dallo Stato membro che tengono conto delle loro esigenze particolari e sono considerate opportune dalle autorità competenti, in particolare corsi di lingua, programmi di orientamento civico e di integrazione e formazione professionale.

    2.   I beneficiari di protezione internazionale partecipano alle misure di integrazione quando la partecipazione è resa obbligatoria nello Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale. Tali misure di integrazione sono accessibili e gratuite.

    3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo e fatto salvo l'articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri possono applicare una tassa per determinate misure di integrazione obbligatorie se il beneficiario di protezione internazionale dispone di mezzi sufficienti e se tale tassa non rappresenta un onere irragionevole per il beneficiario di protezione internazionale.

    4.   Le autorità competenti non applicano sanzioni ai beneficiari di protezione internazionale che non possono partecipare alle misure di integrazione per circostanze indipendenti dalla loro volontà.

    Articolo 36

    Rimpatrio

    Può essere prestata assistenza ai beneficiari di protezione internazionale che desiderano rimpatriare.

    CAPO VIII

    COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

    Articolo 37

    Cooperazione

    Ciascuno Stato membro designa un punto nazionale di contatto ai fini del presente regolamento e ne trasmette l'indirizzo alla Commissione. La Commissione comunica tale informazione a tutti gli altri Stati membri.

    Gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, adottano ogni misura idonea a instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.

    Articolo 38

    Personale

    Le autorità e le altre organizzazioni che applicano il presente regolamento hanno ricevuto o ricevono la formazione necessaria e sono soggette all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni personali che acquisiscono nell'esercizio dei loro compiti, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale.

    CAPO IX

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 39

    Monitoraggio e valutazione

    Entro il 13 giugno 2028 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento e, se necessario, propone modifiche.

    Al più tardi nove mesi prima della scadenza del termine di cui al primo comma, gli Stati membri trasmettono alla Commissione qualsiasi informazione utile per la stesura della relazione di cui al primo comma.

    Articolo 40

    Modifica della direttiva 2003/109/CE

    La direttiva 2003/109/CE è così modificata:

    1)

    all'articolo 4, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

    «Per quanto riguarda le persone cui è stata concessa la protezione internazionale, ai fini del calcolo del periodo di cui al paragrafo 1 si computa il periodo compreso tra la data di formalizzazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale è stata accordata la protezione internazionale e la data di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1347 (*1).

    (*1)  Regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1347, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj).»;"

    2)

    all'articolo 4 è inserito il paragrafo seguente:

    «3 bis.   Qualora il beneficiario di protezione internazionale sia individuato in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione internazionale priva del diritto di soggiornarvi ai sensi del pertinente diritto nazionale, dell'Unione o internazionale, il periodo di soggiorno legale nello Stato membro che ha concesso la protezione internazionale precedente a tale situazione non è computato nel calcolo del periodo di cui al paragrafo 1.

    In deroga al primo comma, in particolare se il beneficiario di protezione internazionale dimostra che il motivo del soggiorno irregolare è dovuto a circostanze indipendenti dalla sua volontà, gli Stati membri possono prevedere, conformemente al loro diritto nazionale, che il calcolo del periodo di cui al paragrafo 1 non sia interrotto.»

    ;

    3)

    all'articolo 26, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 23 gennaio 2006 al più tardi. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, e paragrafo 3 bis, entro il 12 giugno 2026. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.»;

    Articolo 41

    Abrogazione

    La direttiva 2011/95/UE è abrogata a decorrere dal 12 giugno 2026. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

    Nella misura in cui la direttiva 2004/83/CE (21) del Consiglio ha continuato a essere vincolante per gli Stati membri non vincolati dalla direttiva 2011/95/UE, la direttiva 2004/83/CE è abrogata a decorrere dalla data in cui tali Stati membri sono vincolati dal presente regolamento. È opportuno che i riferimenti alla direttiva abrogata siano intesi come riferimenti fatti al presente regolamento.

    Articolo 42

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2026.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

    Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2024

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    R. METSOLA

    Per il Consiglio

    Il presidente

    H. LAHBIB


    (1)   GU C 75 del 10.3.2017, pag. 97.

    (2)   GU C 207 del 30.6.2017, pag. 67.

    (3)  Posizione del Parlamento europeo del 10 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 maggio 2024.

    (4)  Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).

    (5)  Regolamento (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria e modifica il regolamento (UE) 2021/1147 (GU L, 2024/1350, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1350/oj).

    (6)  Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1).

    (7)  Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021 relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (GU L 468 del 30.12.2021, pag. 1).

    (8)  Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, per la gestione dell'asilo e della migrazione che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).

    (9)  Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj).

    (10)  Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L, 2024/1346, 22.5.2024, , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj).

    (11)  Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

    (12)  Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1).

    (13)  Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1).

    (14)  Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12).

    (15)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

    (16)  Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

    (17)  Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19).

    (18)  Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44).

    (19)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

    (20)  Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ( GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

    (21)  Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12).


    ALLEGATO I

    Informazioni da fornire ai beneficiari di protezione internazionale

    Non appena possibile dopo la concessione della protezione internazionale, ai beneficiari di protezione internazionale sono fornite almeno le seguenti informazioni in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dallo status di rifugiato o dallo status di protezione sussidiaria. Se necessario, le informazioni possono essere fornite da diverse autorità, prestatori di servizi o punti di contatto pertinenti.

    I.   

    Informazioni sui diritti e sugli obblighi connessi al soggiorno:

    a)

    diritto dei beneficiari di protezione internazionale a un permesso di soggiorno (articolo 24):

    in che modo e dove richiedere un permesso di soggiorno e informazioni sull'autorità competente o su un punto di contatto pertinente;

    b)

    diritto dei familiari dei beneficiari di protezione internazionale a un permesso di soggiorno (articolo 23):

    in che modo e dove richiedere un permesso di soggiorno e informazioni sull'autorità competente o su un punto di contatto pertinente;

    informazioni sui diritti riconosciuti ai familiari in possesso di un permesso di soggiorno;

    c)

    diritto di richiedere un documento di viaggio (articolo 25):

    in che modo e dove richiedere un documento di viaggio e informazioni sull'autorità competente o su un punto di contatto pertinente;

    d)

    diritto alla libera circolazione nel territorio dello Stato membro ed eventuali restrizioni a tale circolazione (articolo 26):

    se del caso, l'obbligo di stabilirsi o di registrarsi in un determinato comune e informazioni sull'autorità competente o su un punto di contatto pertinente;

    e)

    diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione (articolo 27):

    l'obbligo di soggiornare nello Stato membro che ha concesso la protezione internazionale;

    il diritto di circolare nello spazio Schengen e le condizioni per l'esercizio di tale diritto, come specificato all'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, nonché il diritto di presentare domanda di soggiorno e di essere ammessi a soggiornare in un altro Stato membro in virtù del diritto nazionale di tale Stato membro o delle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione o di accordi internazionali;

    eventuali sanzioni riguardo al calcolo degli anni in conformità della direttiva 2003/109/CE e la procedura di ripresa in carico di cui al regolamento (UE) 2024/1351 qualora il beneficiario di protezione internazionale non rispetti le norme pertinenti e superi il periodo di soggiorno autorizzato in violazione della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, oppure soggiorni senza permesso in un altro Stato membro.

    II.   

    Informazioni sui diritti connessi all'integrazione:

    a)

    diritto di accesso all'occupazione (articolo 28):

    i requisiti amministrativi per l'accesso alle attività di lavoro dipendente o autonomo;

    se del caso, le restrizioni relative all'impiego nella pubblica amministrazione;

    l'ufficio per l'impiego o il punto di contatto pertinente presso cui ottenere ulteriori informazioni;

    b)

    diritto di accesso all'istruzione per i minori (articolo 29, paragrafo 1):

    l'età minima dell'obbligo scolastico;

    se del caso, i requisiti amministrativi per l'accesso al sistema di istruzione;

    c)

    diritto di accesso al sistema di istruzione generale per gli adulti (articolo 29, paragrafo 2):

    i requisiti, compresi quelli amministrativi, per accedere al sistema di istruzione generale;

    d)

    diritto di accesso alle procedure di riconoscimento delle qualifiche e convalida delle competenze (articolo 30):

    le autorità nazionali competenti o i punti di contatto pertinenti per ottenere informazioni sulle professioni regolamentate esercitabili solo previo riconoscimento formale delle qualifiche e le procedure amministrative da espletare per tale riconoscimento;

    e)

    informazioni sui sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento dei risultati dell'apprendimento e dell'esperienza precedenti (articolo 30, paragrafo 3):

    se del caso, informazioni su tali sistemi e il punto di contatto pertinente per ottenere ulteriori informazioni;

    f)

    diritto alla parità di trattamento con i cittadini per quanto riguarda la sicurezza sociale (articolo 31):

    il punto di contatto pertinente per ottenere ulteriori informazioni;

    g)

    diritto all'assistenza sociale (articolo 31):

    se del caso, l'elenco delle prestazioni non erogate ai beneficiari di protezione sussidiaria;

    il punto di contatto pertinente per ottenere ulteriori informazioni;

    h)

    diritto all'assistenza sanitaria secondo le stesse modalità previste per i cittadini (articolo 32):

    informazioni generali sulle modalità di accesso all'assistenza sanitaria;

    se del caso, un punto di contatto per i servizi a disposizione delle vittime di abuso, sfruttamento, tortura o trattamento crudele, inumano o degradante;

    i)

    diritto di accesso a un alloggio secondo modalità equivalenti a quelle applicabili agli altri cittadini di paesi terzi soggiornanti regolarmente nello Stato membro (articolo 34):

    se del caso, informazioni di base sui programmi di edilizia sociale disponibili;

    se del caso, i requisiti in materia di soggiorno nel quadro delle prassi di distribuzione;

    l'autorità competente o il punto di contatto pertinente per ottenere ulteriori informazioni;

    j)

    diritto di accesso alle misure di integrazione ritenute appropriate, fatta salva, se del caso, la partecipazione obbligatoria (articolo 35):

    se del caso, informazioni sulle misure di integrazione obbligatorie;

    il punto di contatto pertinente per ottenere ulteriori informazioni.

    III.   

    Informazioni sui diritti specifici dei minori non accompagnati (articolo 33):

    informazioni sul diritto a un tutore e sui suoi doveri;

    informazioni dettagliate sulle modalità di presentazione di una denuncia nei confronti di un tutore.


    ALLEGATO II

    Tavola di concordanza

    Direttiva 2011/95/UE

    Presente regolamento

    Articolo 1

    Articolo 1

    Articolo 2, lettera a)

    Articolo 3, punto 3)

    Articolo 2, lettera b)

    Articolo 3, punto 4)

    Articolo 2, lettera c)

    Articolo 2, lettera d)

    Articolo 3, punto 5)

    Articolo 2, lettera e)

    Articolo 3, punto 1)

    Articolo 2, lettera f)

    Articolo 3, punto 6)

    Articolo 2, lettera g)

    Articolo 3, punto 2)

    Articolo 2, lettera h)

    Articolo 3, punto 7)

    Articolo 2, lettera i)

    Articolo 3, punto 8)

    Articolo 2, lettera j), frase introduttiva

    Articolo 3, punto 9), frase introduttiva

    Articolo 2, lettera j), primo trattino

    Articolo 3, punto 9), lettera a)

    Articolo 2, lettera j), secondo trattino

    Articolo 3, punto 9), lettera b)

    Articolo 2, lettera j), terzo trattino

    Articolo 3, punto 9), lettera c)

    Articolo 2, lettera k)

    Articolo 3, punto 10)

    Articolo 2, lettera l)

    Articolo 3, punto 11)

    Articolo 2, lettera m)

    Articolo 3, punto 12)

    Articolo 2, lettera n)

    Articolo 3, punto 13)

    Articolo 3, punti 14), 15), 16), 17) e 18)

    Articolo 3

    Articolo 4, paragrafi 1 e 2

    Articolo 4, paragrafi 1 e 2

    Articolo 4, paragrafo 3

    Articolo 4, paragrafo 3, lettere da a) a e)

     (1)

    Articolo 4, paragrafi 4 e 5

    Articolo 4, paragrafi 4 e 5

    Articolo 5

    Articolo 5

    Articolo 6

    Articolo 6

    Articolo 7

    Articolo 7

    Articolo 8, paragrafo 1

    Articolo 8, paragrafo 1

    Articolo 8, paragrafi 2 e 3

    Articolo 8, paragrafo 2

    Articolo 8, paragrafo 4

    Articolo 8, paragrafi 5 e 6

    Articolo 9

    Articolo 9

    Articolo 10, paragrafi 1 e 2

    Articolo 10, paragrafi 1 e 2

    Articolo 10, paragrafo 3

    Articolo 11, paragrafo 1

    Articolo 11, paragrafo 1, primo comma

    Articolo 11, paragrafo 2

    Articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b)

    Articolo 11, paragrafo 3

    Articolo 12, paragrafo 1

    Articolo 12, paragrafo 1

    Articolo 12, paragrafo 2, lettere da a) a c)

    Articolo 12, paragrafo 2, lettere a) b) e c)

    Articolo 12, paragrafo 3

    Articolo 12, paragrafo 3

    Articolo 12, paragrafi 4 e 5

    Articolo 13

    Articolo 13

    Articolo 14, paragrafo 1

    Articolo 14, paragrafo 1, lettera a)

    Articolo 14, paragrafo 2

    Articolo 14, paragrafo 4

    Articolo 14, paragrafo 3, lettera a)

    Articolo 14, paragrafo 1, lettera b)

    Articolo 14, paragrafo 3, lettera b)

    Articolo 14, paragrafo 1, lettera c)

    Articolo 14, paragrafo 4, lettera a)

    Articolo 14, paragrafo 1, lettera d)

    Articolo 14, paragrafo 4, lettera b)

    Articolo 14, paragrafo 1, lettera e)

    Articolo 14, paragrafo 5

    Articolo 14, paragrafo 2

    Articolo 14, paragrafo 6

    Articolo 14, paragrafo 3

    Articolo 14, paragrafo 4

    Articolo 15

    Articolo 15

    Articolo 16, paragrafo 1

    Articolo 16, paragrafo 1

    Articolo 16, paragrafo 2

    Articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e b)

    Articolo 16, paragrafo 3

    Articolo 16, paragrafo 3

    Articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d)

    Articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d)

    Articolo 17, paragrafo 2

    Articolo 17, paragrafo 2

    Articolo 17, paragrafo 3

    Articolo 17, paragrafo 3

    Articolo 17, paragrafi 4 e 5

    Articolo 18

    Articolo 18

    Articolo 19, paragrafo 1

    Articolo 19, paragrafo 1, lettera a)

    Articolo 19, paragrafo 2

    Articolo 19, paragrafo 1, lettera b)

    Articolo 19, paragrafo 3, lettera a)

    Articolo 19, paragrafo 1, lettera b)

    Articolo 19, paragrafo 3, lettera b)

    Articolo 19, paragrafo 1, lettera c)

    Articolo 19, paragrafo 4

    Articolo 19, paragrafo 2

    Articolo 21

    Articolo 21

    Articolo 20, paragrafo 1

    Articolo 20, paragrafo 1

    Articolo 22

    Articolo 20, paragrafo 2

    Articolo 20, paragrafo 3

    Articolo 20, paragrafo 4

    Articolo 20, paragrafo 4

    Articolo 20, paragrafo 4

    Articolo 20, paragrafo 5

    Articolo 20, paragrafo 5

    Articolo 21, paragrafo 1

    Articolo 21

    Articolo 21, paragrafo 2

    Articolo 21, paragrafo 3

    Articolo 22

    Articolo 22

    Articolo 23, paragrafo 1

    Articolo 23, paragrafo 2

    Articolo 23, paragrafi 1 e 4

    Articolo 23, paragrafo 2

    Articolo 23, paragrafo 3

    Articolo 23, paragrafo 3

    Articolo 23, paragrafo 4

    Articolo 23, paragrafo 5

    Articolo 23, paragrafo 5

    Articolo 23, paragrafo 7

    Articolo 24, paragrafo 1, primo comma

    Articolo 24, paragrafo 2

    Articolo 24, paragrafo 2

    Articolo 26, paragrafo 4, secondo comma

    Articolo 25

    Articolo 25

    Articolo 26, paragrafo 1

    Articolo 28, paragrafo 1

    Articolo 26, paragrafo 2

    Articolo 28, paragrafo 2, lettere c) e d)

    Articolo 26, paragrafo 3

    Articolo 28, paragrafo 3

    Articolo 26, paragrafo 4

    Articolo 31

    Articolo 27

    Articolo 29

    Articolo 28, paragrafi 1 e 2

    Articolo 30, paragrafi 1 e 2

    Articolo 30, paragrafo 3

    Articolo 29, paragrafo 1

    Articolo 31, paragrafo 1, primo comma

    Articolo 31, paragrafo 1, secondo comma

    Articolo 29, paragrafo 2

    Articolo 31, paragrafo 2

    Articolo 30

    Articolo 32

    Articolo 31, paragrafo 1

    Articolo 33, paragrafo 1, primo comma

    Articolo 33, paragrafo 1, secondo comma

    Articolo 31, paragrafi 2, 3, 4, 5, e 6

    Articolo 33, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 e 7

    Articolo 32

    Articolo 34

    Articolo 33

    Articolo 26

    Articolo 34

    Articolo 35, paragrafo 1

    Articolo 35, paragrafo 2

    Articolo 35

    Articolo 36

    Articolo 36

    Articolo 37

    Articolo 37

    Articolo 38

    Articolo 38

    Articolo 39

    Articolo 39

    Articolo 40

    Articolo 40

    Articolo 41

    Articolo 41

    Articolo 42

    Articolo 42


    (1)  Cfr. articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2204/1348.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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