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Document 32022R2527

    Regolamento delegato (UE) 2022/2527 della Commissione del 17 ottobre 2022 recante abrogazione del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie

    C/2022/7233

    GU L 328 del 22/12/2022, p. 68–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2527/oj

    22.12.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 328/68


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2527 DELLA COMMISSIONE

    del 17 ottobre 2022

    recante abrogazione del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3, l’articolo 14, paragrafo 5, l’articolo 16, paragrafo 5, l’articolo 19, paragrafo 8, l’articolo 22, paragrafo 3, l’articolo 28, paragrafi 10 e 11, l’articolo 29, paragrafo 6, l’articolo 30, paragrafo 8, l’articolo 33, paragrafo 4, l’articolo 34, paragrafo 5, l’articolo 35, paragrafo 10, l’articolo 36, paragrafo 5, l’articolo 45, paragrafo 6, l’articolo 47, paragrafo 6, e l’articolo 89,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce un nuovo quadro giuridico per la politica agricola comune (PAC) al fine di migliorare il conseguimento degli obiettivi dell’Unione stabiliti nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Tale regolamento specifica ulteriormente gli obiettivi dell’Unione che devono essere conseguiti dalla PAC e definisce i tipi di interventi e i requisiti comuni dell’Unione applicabili agli Stati membri, garantendo loro nel contempo flessibilità nella progettazione degli interventi da indicare nei loro piani strategici della PAC per il periodo dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2027.

    (2)

    Il regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce i tipi di intervento per lo sviluppo rurale. Di conseguenza, esso abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 con effetto dal 1o gennaio 2023.

    (3)

    In tale contesto, con il regolamento delegato (UE) 2022/126 (3), la Commissione ha adottato requisiti aggiuntivi relativi alla progettazione degli interventi da specificare nei piani strategici della PAC in applicazione del regolamento (UE) 2021/2115. Il regolamento delegato suddetto sostituisce le norme attualmente stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione (4).

    (4)

    Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, è opportuno abrogare il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 con effetto dal 1o gennaio 2023. Tuttavia, a norma dell’articolo 154, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, esso dovrebbe continuare ad applicarsi all’attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 fino al 31 dicembre 2025 e alle spese sostenute dai beneficiari e pagate dall’organismo pagatore nell’ambito di tali programmi di sviluppo rurale fino al 31 dicembre 2025,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Abrogazione e disposizioni transitorie

    Il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2023.

    Tuttavia, esso continua ad applicarsi all’attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 fino al 31 dicembre 2025 e alle spese sostenute dai beneficiari e pagate dall’organismo pagatore nell’ambito di tali programmi di sviluppo rurale fino al 31 dicembre 2025.

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

    (2)  Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

    (3)  Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 52).

    (4)  Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 1).


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