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Document 32021R0405

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione del 24 marzo 2021 che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2021/1810

    GU L 114 del 31/03/2021, p. 118–150 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/02/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/405/oj

    31.3.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 114/118


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/405 DELLA COMMISSIONE

    del 24 marzo 2021

    che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 127, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali e di altre attività di controllo da parte delle autorità competenti degli Stati membri al fine di verificare la conformità alla legislazione dell’Unione nell’ambito, tra l’altro, della sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. In particolare, esso prevede che partite di determinati animali e merci possano entrare nell’Unione esclusivamente da un paese terzo o da una sua regione che figuri in un elenco compilato dalla Commissione a tale scopo.

    (2)

    Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le condizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni, al fine di garantire che siano conformi alle pertinenti prescrizioni della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 (sicurezza alimentare) o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti. In particolare, individua gli animali e le merci destinati al consumo umano cui si applica la prescrizione relativa alla provenienza da un paese terzo o da una sua regione figuranti nell’elenco conformemente all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

    (3)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione (3) istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione degli animali e delle merci di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/625.

    (4)

    Conformemente all’articolo 127 del regolamento (UE) 2017/625, tali elenchi comprendono solo i paesi terzi o loro regioni che hanno presentato prove e garanzie adeguate che gli animali e le merci in questione sono conformi alle prescrizioni della legislazione dell’Unione nel campo della sicurezza alimentare.

    (5)

    Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce che gli operatori del settore alimentare che importano prodotti di origine animale da paesi terzi o loro regioni devono provvedere affinché il paese terzo di spedizione figuri in un elenco di paesi terzi dai quali sono consentite le importazioni di tali prodotti.

    (6)

    Oltre a rispettare la legislazione dell’Unione in materia di alimenti e sicurezza alimentare, gli animali e le merci che entrano nell’Unione provenendo da paesi terzi devono essere conformi alla legislazione dell’Unione relativa alla sanità animale. A tale scopo, il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce che gli Stati membri possono autorizzare l’ingresso nell’Unione di determinate partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da territori o paesi terzi solo se le merci in questione provengono da un territorio o paese terzo riportato nell’elenco per tali fini.

    (7)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (6) istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale, conformemente ai criteri di cui all’articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e alle pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (7).

    (8)

    Il regolamento delegato (UE) 2020/692 abroga, con effetto dal 21 aprile 2021, una serie di atti della Commissione istitutivi di elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Di tali elenchi, quelli relativi alle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare dovrebbero essere istituiti con il presente regolamento, con effetto a decorrere dal 21 aprile 2021.

    (9)

    I paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci hanno già fornito prove e garanzie adeguate della conformità degli animali e delle merci autorizzati a entrare nell’Unione alle prescrizioni di cui all’articolo 4, lettere da a) a e), del regolamento delegato (UE) 2019/625. Non è pertanto necessario valutare nuovamente la conformità a tali prescrizioni.

    (10)

    L’articolo 4, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2019/625 stabilisce che, se del caso, l’esistenza, l’applicazione e la comunicazione di un piano di sorveglianza dei residui approvato dalla Commissione costituiscono un prerequisito per l’inclusione di paesi terzi o loro regioni nell’elenco di cui all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625. Con la decisione 2011/163/UE della Commissione (8) è stato istituito l’elenco dei paesi terzi il cui piano di sorveglianza dei residui è stato approvato dalla Commissione.

    (11)

    Alcuni paesi compaiono attualmente nell’elenco del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 per animali e merci, per i quali invece non figurano nell’elenco della decisione 2011/163/UE, e di conseguenza non sono autorizzati a far entrare tali animali o merci nell’Unione. Poiché non soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 4, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2019/625, questi paesi non dovrebbero figurare nell’elenco del presente regolamento.

    (12)

    Considerate le numerose modifiche necessarie, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 e sostituirlo con il presente regolamento.

    (13)

    Dato che il regolamento delegato (UE) 2020/692 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 si applicano a decorrere dal 21 aprile 2021, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a partire da tale data.

    (14)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    Con il presente regolamento sono istituiti gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    1)

    «carni fresche»: le carni fresche definite all’allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    2)

    «preparazioni di carni»: le preparazioni di carni definite all’allegato I, punto 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    3)

    «solipedi domestici»: gli animali delle specie Equus caballus e Equus asinus e relativi incroci;

    4)

    «solipedi selvatici»: gli animali del sottogenere Hippotigris;

    5)

    «frattaglie»: le frattaglie definite all’allegato I, punto 1.11, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    6)

    «carne»: la carne definita all’allegato I, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    7)

    «carni macinate»: le carni macinate definite all’allegato I, punto 1.13, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    8)

    «pollame»: il pollame definito all’allegato I, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    9)

    «leporidi selvatici»: conigli e lepri non allevati dall’uomo;

    10)

    «selvaggina selvatica»: la selvaggina selvatica definita all’allegato I, punto 1.5, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    11)

    «selvaggina d’allevamento»: la selvaggina d’allevamento definita all’allegato I, punto 1.6, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    12)

    «uova»: le uova definite all’allegato I, punto 5.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    13)

    «ovoprodotti»: gli ovoprodotti definiti all’allegato I, punto 7.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    14)

    «prodotti a base di carne»: i prodotti a base di carne definiti all’allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    15)

    «stomaci, vesciche e intestini trattati»: gli stomachi, le vesciche e gli intestini trattati definiti all’allegato I, punto 7.9, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    16)

    «budelli»: i budelli definiti all’articolo 2, secondo comma, punto 45, del regolamento delegato (UE) 2020/692;

    17)

    «grasso animale fuso»: il grasso animale fuso definito all’allegato I, punto 7.5, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    18)

    «ciccioli»: i ciccioli definiti all’allegato I, punto 7.6, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    19)

    «molluschi bivalvi»: i molluschi bivalvi definiti all’allegato I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    20)

    «prodotti della pesca»: i prodotti della pesca definiti all’allegato I, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    21)

    «latte crudo»: il latte crudo definito all’allegato I, punto 4.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    22)

    «prodotti lattiero-caseari»: i prodotti lattiero-caseari definiti all’allegato I, punto 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    23)

    «colostro»: il colostro definito all’allegato III, sezione IX, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    24)

    «prodotti ottenuti dal colostro»: i prodotti ottenuti dal colostro definiti all’allegato III, sezione IX, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    25)

    «cosce di rana»: le cosce di rana definite all’allegato I, punto 6.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 e tutte le altre cosce di rana del genere Pelophylax della famiglia delle Ranidae e dei generi Limnonectes, Fejervarya e Hoplobatrachus della famiglia delle Dicroglossidae;

    26)

    «lumache»: le lumache definite all’allegato I, punto 6.2, del regolamento (CE) n. 853/2004 e tutte le altre lumache della famiglia delle Helicidae, delle Hygromiidae o delle Sphincterochilidae;

    27)

    «gelatina»: la gelatina definita all’allegato I, punto 7.7, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    28)

    «collagene»: il collagene definito all’allegato I, punto 7.8, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    29)

    «miele»: il miele definito all’allegato II, parte IX, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9);

    30)

    «prodotti apicoli»: i prodotti apicoli definiti all’allegato II, parte IX, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

    31)

    «carni di rettili»: le carni di rettili definite all’articolo 2, punto 16, del regolamento delegato (UE) 2019/625;

    32)

    «insetti»: gli insetti definiti all’articolo 2, punto 17, del regolamento delegato (UE) 2019/625;

    33)

    «pulcini di un giorno»: i pulcini di un giorno definiti all’articolo 2, punto 19, del regolamento delegato (UE) 2020/692;

    34)

    «uova da cova»: le uova da cova definite all’articolo 4, punto 44, del regolamento (UE) 2016/429;

    35)

    «pollame riproduttore»: il pollame riproduttore definito all’articolo 2, punto 17, del regolamento delegato (UE) 2020/692;

    36)

    «pollame da reddito»: il pollame da reddito definito all’articolo 2, punto 18, del regolamento delegato (UE) 2020/692;

    37)

    «animali destinati alla macellazione»: gli animali destinati alla macellazione definiti all’articolo 2, punto 13, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

    Articolo 3

    Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche e preparazioni di carni di ungulati diversi dai solipedi

    Le partite di carni fresche e preparazioni di carni di ungulati diversi dai solipedi destinate al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione conformemente all’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell’elenco di cui alla decisione 2011/163/UE.

    Articolo 4

    Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche, escluse le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi domestici

    Le partite di carni fresche, escluse le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi domestici destinate al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato I.

    Articolo 5

    Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi selvatici

    Le partite di carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi selvatici destinate al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato II.

    Articolo 6

    Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di pollame, ratiti e selvaggina di penna e di preparazioni di carni di pollame

    Le partite di carni fresche di pollame, ratiti e selvaggina di penna e di preparazioni di carni di pollame destinate al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione conformemente all’allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell’elenco di cui alla decisione 2011/163/UE.

    Le partite di carni fresche di selvaggina di penna non spennata né eviscerata destinate al consumo umano provenienti dai paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato III sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se trasportate per via aerea.

    Articolo 7

    Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di uova e ovoprodotti

    Le partite di uova e ovoprodotti destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione conformemente all’allegato XIX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell’elenco di cui alla decisione 2011/163/UE per le uova.

    Le partite di uova destinate all’immissione sul mercato come uova di categoria A conformemente all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione (10) sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato IV al fine del soddisfacimento delle prescrizioni relative al controllo della salmonella in conformità all’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

    Articolo 8

    Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di conigli d’allevamento e di carni fresche di leporidi selvatici non contenenti frattaglie, ad eccezione dei leporidi selvatici non scuoiati né eviscerati

    Le partite di carni fresche di conigli d’allevamento e di carni fresche di leporidi selvatici non contenenti frattaglie, ad eccezione dei leporidi selvatici non scuoiati né eviscerati, destinate al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato V.

    Articolo 9

    Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, non contenenti frattaglie

    Le partite di carni fresche di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, non contenenti frattaglie, destinate al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato VI.

    Articolo 10

    Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne, compresi i grassi fusi di origine animale, i ciccioli, gli estratti di carne e gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati, ed esclusi i budelli

    Le partite di prodotti a base di carne, compresi i grassi fusi di origine animale, i ciccioli, gli estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, ed esclusi i budelli, di leporidi, solipedi e mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, destinati al consumo umano, sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato VII.

    Le partite di prodotti a base di carne, compresi i grassi fusi di origine animale, i ciccioli, gli estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, ed esclusi i budelli, di altre specie rispetto a quelli di cui al primo comma, destinati al consumo umano, sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione conformemente all’allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell’elenco di cui alla decisione 2011/163/UE.

    Articolo 11

    Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di budelli

    Le partite di budelli destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione conformemente all’allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell’elenco di cui alla decisione 2011/163/UE per i budelli.

    Articolo 12

    Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati

    Le partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’allegato VIII. L’ingresso nell’Unione di muscoli adduttori di pettinidi non d’acquacoltura, completamente separati dai visceri e dalle gonadi, destinati al consumo umano, è comunque consentito anche in caso di provenienza da paesi terzi che non figurano in tale elenco.

    Articolo 13

    Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati prodotti della pesca

    Le partite di prodotti della pesca destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’allegato IX. Ciò non vale per le partite di animali e merci disciplinate dall’articolo 12.

    Articolo 14

    Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di latte crudo, colostro, prodotti ottenuti dal colostro e prodotti lattiero-caseari di solipedi

    Le partite di latte crudo, colostro, prodotti ottenuti dal colostro e prodotti lattiero-caseari di solipedi, destinati al consumo umano, sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato X.

    Articolo 15

    Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di latte crudo, colostro, prodotti ottenuti dal colostro e prodotti lattiero-caseari che non devono essere sottoposti a trattamento specifico di riduzione dei rischi in relazione all’afta epizootica

    Le partite di latte crudo, colostro, prodotti ottenuti dal colostro e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano che non devono essere sottoposti a trattamento specifico di riduzione dei rischi in relazione all’afta epizootica sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione conformemente all’allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell’elenco di cui alla decisione 2011/163/UE per il latte.

    Articolo 16

    Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti lattiero-caseari che devono essere sottoposti a trattamento specifico di riduzione dei rischi in relazione all’afta epizootica

    Le partite di prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano che devono essere sottoposti a trattamento specifico di riduzione dei rischi in relazione all’afta epizootica sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione conformemente all’allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell’elenco di cui alla decisione 2011/163/UE per il latte.

    Articolo 17

    Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di cosce di rana e lumache

    Le partite di cosce di rana e di lumache destinate al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’allegato XI.

    Articolo 18

    Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di gelatina e collagene

    1.   Le partite di gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini e solipedi e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’allegato XII.

    2.   Le partite di gelatina e collagene ottenuti da pollame e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato XIII.

    3.   Le partite di gelatina e collagene ottenuti da prodotti della pesca e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’allegato IX.

    4.   Le partite di gelatina e collagene ottenuti da leporidi e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato V.

    5.   Le partite di gelatina e collagene ottenuti da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato VI.

    Articolo 19

    Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene

    1.   Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini e suini e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di tali ungulati specifici conformemente all’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

    2.   Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da solipedi e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato I per i solipedi domestici o all’allegato II per i solipedi selvatici.

    3.   Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da pollame e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche della rispettiva specie conformemente all’allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

    4.   Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da prodotti della pesca e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’allegato IX.

    5.   Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da leporidi e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato V.

    6.   Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato VI.

    Articolo 20

    Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene

    1.   Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini e solipedi e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’allegato XII.

    2.   Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da pollame e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato XIII.

    3.   Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da prodotti della pesca e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’allegato IX.

    4.   Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da leporidi e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato V.

    5.   Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato VI.

    6.   Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene di cui all’allegato III, sezione XIV, capitolo I, punto 4, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 853/2004 sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di materie prime trattate ottenute da tali prodotti conformemente all’articolo 19 del presente regolamento.

    Articolo 21

    Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di miele e altri prodotti apicoli

    Le partite di miele e altri prodotti apicoli destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui alla decisione 2011/163/UE per il miele.

    Articolo 22

    Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati prodotti altamente raffinati

    Le partite di solfato di condroitina, acido ialuronico, altri prodotti di cartilagine idrolizzata, chitosano, glucosamina, caglio, colla di pesce e amminoacidi altamente raffinati destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono dai seguenti paesi terzi o loro regioni:

    a)

    nel caso dei prodotti altamente raffinati ottenuti da ungulati, i paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’allegato XII;

    b)

    nel caso dei prodotti altamente raffinati ottenuti da prodotti della pesca, i paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’allegato IX;

    c)

    nel caso dei prodotti altamente raffinati ottenuti da pollame, i paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato XIII.

    Articolo 23

    Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni di rettili

    Le partite di carni di rettili destinate al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato XIV.

    Articolo 24

    Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di insetti

    Le partite di insetti destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se tali alimenti sono originari di un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato XV e se sono spediti da tale paese.

    Articolo 25

    Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di altri prodotti di origine animale

    Le partite di prodotti di origine animale diversi da quelli di cui agli articoli da 3 a 24 destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono dai seguenti paesi terzi o loro regioni:

    a)

    nel caso dei prodotti ottenuti da ungulati domestici diversi dai solipedi domestici, i paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di carni fresche di ungulati domestici in conformità all’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e che figurano nell’elenco di cui alla decisione 2011/163/UE, qualora applicabile;

    b)

    nel caso dei prodotti ottenuti da solipedi domestici, i paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato I;

    c)

    nel caso dei prodotti ottenuti da pollame, i paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di carni fresche di pollame in conformità all’allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e che figurano nell’elenco di cui alla decisione 2011/163/UE, qualora applicabile;

    d)

    nel caso dei prodotti ottenuti da prodotti della pesca, i paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’allegato IX;

    e)

    nel caso dei prodotti ottenuti da leporidi, i paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato V;

    f)

    nel caso dei prodotti ottenuti da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, i paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato VI;

    g)

    nel caso dei prodotti ottenuti da più di una specie, i paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco per ogni specie di derivazione dei prodotti, in conformità alle lettere da a) a e).

    Articolo 26

    Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame vivo e di uova da cova della specie Gallus gallus, di tacchini vivi e di uova da cova di tacchino

    Fatti salvi gli elenchi redatti in relazione alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, le partite di pollame vivo e di uova da cova della specie Gallus gallus, di tacchini vivi e di uova da cova di tacchino sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato XVI.

    Le prescrizioni riguardanti gli elenchi di cui al primo comma del presente articolo non si applicano alle partite singole composte da meno di 20 unità di pollame vivo diverso dai ratiti, relative uova da cova e relativi pulcini di un giorno, qualora tali partite siano destinate alla produzione primaria di pollame vivo per uso domestico privato o alla fornitura diretta, da parte del produttore, di piccole quantità di prodotti primari, di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2160/2003.

    Articolo 27

    Abrogazione

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 è abrogato.

    I riferimenti al regolamento di esecuzione abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XVII.

    Articolo 28

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione, del 5 marzo 2019, relativo agli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali elenchi (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 31).

    (4)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

    (5)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

    (6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

    (7)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

    (8)  Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

    (9)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

    (10)  Regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 6).

    (11)  Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).


    ALLEGATO I

    Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche, escluse le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi domestici, di cui all’articolo 4, all’articolo 19, paragrafo 2, e all’articolo 25, lettera b)

    CODICE ISO

    PAESE TERZO

    OSSERVAZIONI

    AR

    Argentina

     

    AU

    Australia

     

    BR

    Brasile

     

    CA

    Canada

     

    CH

    Svizzera  (1)

     

    NZ

    Nuova Zelanda

     

    UY

    Uruguay

     


    (1)  Conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).


    ALLEGATO II

    Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi selvatici, di cui all’articolo 5 e all’articolo 19, paragrafo 2

    CODICE ISO

    PAESE TERZO

    OSSERVAZIONI

    ZA

    Sud Africa

    Solo selvaggina selvatica


    ALLEGATO III

    Elenco dei paesi terzi da cui l’ingresso nell’Unione di selvaggina di penna non spennata né eviscerata destinata al consumo umano è autorizzato esclusivamente in caso di trasporto per via aerea, di cui all’articolo 6, secondo comma

    CODICE ISO

    PAESE TERZO

    OSSERVAZIONI

    AR

    Argentina

     

    BR

    Brasile

     

    CA

    Canada

     

    CL

    Cile

     

    IL

    Israele  (1)

     

    NZ

    Nuova Zelanda

     

    TH

    Thailandia

     

    TN

    Tunisia

     

    US

    Stati Uniti

     


    (1)  Nel seguito inteso come lo Stato d’Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.


    ALLEGATO IV

    Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di uova destinate all’immissione sul mercato come uova di categoria A, di cui all’articolo 7, secondo comma

    CODICE ISO

    PAESE TERZO

    OSSERVAZIONI

    CH

    Svizzera  (1)

     

    JP

    Giappone

     

    MK

    Macedonia del Nord

     

    UA

    Ucraina

     


    (1)  Conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).


    ALLEGATO V

    Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di conigli d’allevamento e di carni fresche di leporidi selvatici non contenenti frattaglie, ad eccezione dei leporidi selvatici non scuoiati né eviscerati, di cui all’articolo 8, all’articolo 18, paragrafo 4, all’articolo 19, paragrafo 5, all’articolo 20, paragrafo 4, e all’articolo 25, lettera e)

    CODICE ISO

    PAESE TERZO

    OSSERVAZIONI

    AR

    Argentina

     

    AU

    Australia

    Solo leporidi selvatici

    CA

    Canada

     

    CH

    Svizzera  (1)

     

    CL

    Cile

    Solo leporidi selvatici

    CN

    Cina

    Solo conigli d’allevamento

    MK

    Macedonia del Nord

    Solo leporidi selvatici

    NZ

    Nuova Zelanda

    Solo leporidi selvatici

    RS

    Serbia

    Solo leporidi selvatici

    SG

    Singapore  (2)

    Solo leporidi selvatici

    TN

    Tunisia

    Solo leporidi selvatici

    UA

    Ucraina

    Solo conigli d’allevamento

    US

    Stati Uniti

     

    UY

    Uruguay

    Solo leporidi selvatici

    ZA

    Sud Africa

    Solo leporidi selvatici


    (1)  Conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

    (2)  Solo per le partite di carni fresche originarie della Nuova Zelanda e destinate all’Unione scaricate, con o senza magazzinaggio, a Singapore e ricaricate in uno stabilimento autorizzato durante il transito per Singapore.


    ALLEGATO VI

    Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, non contenenti frattaglie, di cui all’articolo 9, all’articolo 18, paragrafo 5, all’articolo 19, paragrafo 6, all’articolo 20, paragrafo 5, e all’articolo 25, lettera f)

    CODICE ISO

    PAESE TERZO

    OSSERVAZIONI

    AU

    Australia

     

    CA

    Canada

     

    GL

    Groenlandia

    Solo selvaggina d’allevamento

    NZ

    Nuova Zelanda

     


    ALLEGATO VII

    Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne, compresi i grassi fusi di origine animale, i ciccioli, gli estratti di carne e gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati, ed esclusi i budelli, di leporidi, solipedi e mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, di cui all’articolo 10, primo comma

    CODICE ISO

    PAESE TERZO

    SOLIPEDI DOMESTICI

    CONIGLI D’ALLEVAMENTO

    SOLIPEDI SELVATICI

    LEPORIDI SELVATICI (CONIGLI E LEPRI)

    MAMMIFERI TERRESTRI SELVATICI (DIVERSI DAGLI UNGULATI E DAI LEPORIDI)

    AR

    Argentina

    A

    A

    NA

    A

    NA

    AU

    Australia

    A

    NA

    NA

    A

    A

    BR

    Brasile

    A

    NA

    NA

    NA

    NA

    CA

    Canada

    A

    A

    NA

    A

    A

    CH

    Svizzera  (1)

     

    CL

    Cile

    NA

    NA

    NA

    A

    NA

    CN

    Cina

    NA

    A

    NA

    NA

    NA

    GL

    Groenlandia

    NA

    NA

    NA

    NA

    A (solo selvaggina d’allevamento)

    MK

    Macedonia del Nord

    NA

    NA

    NA

    A

    NA

    NZ

    Nuova Zelanda

    A

    NA

    NA

    A

    A

    RS

    Serbia

    NA

    NA

    NA

    A

    NA

    TN

    Tunisia

    NA

    NA

    NA

    A

    NA

    UA

    Ucraina

    NA

    A

    NA

    NA

    NA

    US

    Stati Uniti

    NA

    A

    NA

    A

    NA

    UY

    Uruguay

    A

    NA

    NA

    A

    NA

    ZA

    Sud Africa

    NA

    NA

    A (solo selvaggina selvatica)

    A

    NA

    Interpretazione dei codici utilizzati nella tabella

    A (= trattamento generico)

    Ingresso autorizzato. Non è necessario un trattamento specifico. Ciononostante, la carne di tali prodotti a base di carne deve essere stata sottoposta a un trattamento tale che la sua superficie di taglio non abbia più le caratteristiche della carne fresca. La carne fresca utilizzata deve inoltre essere conforme alle norme di polizia sanitaria applicabili agli ingressi di carni fresche nell’Unione.

    NA

    Ingresso non autorizzato.


    (1)  Conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).


    ALLEGATO VIII

    Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati, di cui all’articolo 12

    CODICE ISO

    PAESE TERZO O SUE REGIONI

    OSSERVAZIONI

    AU

    Australia

     

    CA

    Canada

     

    CH

    Svizzera  (1)

     

    CL

    Cile

     

    GL

    Groenlandia

    Solo catture allo stato selvatico

    JM

    Giamaica

    Solo gasteropodi marini provenienti da catture allo stato selvatico

    JP

    Giappone

    Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati

    KR

    Corea del Sud

    Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati

    MA

    Marocco

    I molluschi bivalvi trasformati appartenenti alla specie Acanthocardia tuberculatum devono essere accompagnati: a) da un attestato sanitario supplementare conforme al modello MOL-AT di cui all’allegato III, capitolo 32, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione  (2); b) dai risultati analitici dell’esame che dimostra che i molluschi non contengono un tenore di tossina PSP (paralytic shellfish poison) individuabile con il metodo del saggio biologico.

    NZ

    Nuova Zelanda

     

    PE

    Perù

    Solo Pectinidae (pettinidi) eviscerati di acquacoltura

    TH

    Thailandia

    Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati

    TN

    Tunisia

     

    TR

    Turchia

     

    US

    Stati Uniti

    Stato di Washington e Massachusetts

    UY

    Uruguay

     

    VN

    Vietnam

    Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati


    (1)  Conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).


    ALLEGATO IX

    Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati prodotti della pesca, di cui all’articolo 13, all’articolo 18, paragrafo 3, all’articolo 19, paragrafo 4, all’articolo 20, paragrafo 3, all’articolo 22, lettera b), e all’articolo 25, lettera d)

    CODICE ISO

    PAESE TERZO O SUE REGIONI

    OSSERVAZIONI

    AE

    Emirati arabi uniti

    Acquacoltura: solo materie prime provenienti da Stati membri o paesi terzi da cui il loro ingresso nell’Unione è autorizzato

    AG

    Antigua e Barbuda

    Solo astici vivi provenienti da catture allo stato selvatico

    AL

    Albania

    Acquacoltura: solo pesci

    AM

    Armenia

    Solo gamberi selvatici vivi, gamberi di fiume non d’allevamento sottoposti a trattamento termico e gamberi di fiume non d’allevamento congelati

    AO

    Angola

    Solo catture allo stato selvatico

    AR

    Argentina

     

    AU

    Australia

     

    AZ

    Azerbaigian

    Solo caviale proveniente da catture allo stato selvatico

    BA

    Bosnia-Erzegovina

    Acquacoltura: solo pesci

    BD

    Bangladesh

     

    BJ

    Benin

    Solo catture allo stato selvatico

    BN

    Brunei

    Solo prodotti di acquacoltura

    BQ

    Bonaire, Sint Eustatius, Saba

    Solo catture allo stato selvatico

    BR

    Brasile

     

    BS

    Bahamas

    Solo catture allo stato selvatico

    BY

    Bielorussia

    Solo catture allo stato selvatico

    BZ

    Belize

    Solo catture allo stato selvatico

    CA

    Canada

     

    CG

    Congo

    Solo prodotti provenienti da catture allo stato selvatico, catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare

    CH

    Svizzera  (1)

     

    CI

    Costa d’Avorio

    Solo catture allo stato selvatico

    CL

    Cile

     

    CN

    Cina

     

    CO

    Colombia

     

    CR

    Costa Rica

     

    CU

    Cuba

     

    CV

    Capo Verde

    Solo catture allo stato selvatico

    CW

    Curaçao

    Solo catture allo stato selvatico

    DZ

    Algeria

    Solo catture allo stato selvatico

    EC

    Ecuador

     

    EG

    Egitto

    Solo catture allo stato selvatico

    ER

    Eritrea

    Solo catture allo stato selvatico

    FJ

    Figi

    Solo catture allo stato selvatico

    FK

    Isole Falkland

     

    GA

    Gabon

    Solo catture allo stato selvatico

    GD

    Grenada

    Solo catture allo stato selvatico

    GE

    Georgia

    Solo catture allo stato selvatico

    GH

    Ghana

    Solo catture allo stato selvatico

    GL

    Groenlandia

    Solo catture allo stato selvatico

    GM

    Gambia

    Solo catture allo stato selvatico

    GN

    Guinea

    Solo catture allo stato selvatico. Solo pesci che non sono stati sottoposti ad alcuna operazione di preparazione o di trasformazione diversa dalla decapitazione, dall’eviscerazione, dalla refrigerazione o dal congelamento

    GT

    Guatemala

     

    GY

    Guyana

    Solo catture allo stato selvatico

    HK

    Hong Kong

    Solo catture allo stato selvatico

    HN

    Honduras

     

    ID

    Indonesia

     

    IL

    Israele  (2)

     

    IN

    India

     

    IR

    Iran

    Acquacoltura: solo crostacei

    JM

    Giamaica

    Solo catture allo stato selvatico

    JP

    Giappone

     

    KE

    Kenya

     

    KI

    Kiribati

    Solo catture allo stato selvatico

    KR

    Corea del Sud

     

    KZ

    Kazakhstan

    Solo catture allo stato selvatico

    LK

    Sri Lanka

     

    MA

    Marocco

     

    MD

    Moldova

    Solo caviale

    ME

    Montenegro

     

    MG

    Madagascar

     

    MK

    Macedonia del Nord

     

    MM

    Myanmar/Birmania

     

    MR

    Mauritania

    Solo catture allo stato selvatico

    MU

    Maurizio

     

    MV

    Maldive

    Solo catture allo stato selvatico

    MX

    Messico

     

    MY

    Malaysia

     

    MZ

    Mozambico

     

    NA

    Namibia

    Solo catture allo stato selvatico

    NC

    Nuova Caledonia

    Acquacoltura: solo crostacei

    NG

    Nigeria

    Solo catture allo stato selvatico

    NI

    Nicaragua

     

    NZ

    Nuova Zelanda

     

    OM

    Oman

    Solo catture allo stato selvatico

    PA

    Panama

     

    PE

    Perù

     

    PF

    Polinesia francese

    Solo catture allo stato selvatico

    PG

    Papua Nuova Guinea

    Solo catture allo stato selvatico

    PH

    Filippine

     

    PM

    Saint Pierre e Miquelon

    Solo catture allo stato selvatico

    PK

    Pakistan

    Solo catture allo stato selvatico

    RS

    Serbia

     

    RU

    Russia

    Solo catture allo stato selvatico

    SA

    Arabia Saudita

     

    SB

    Isole Salomone

    Solo catture allo stato selvatico

    SC

    Seychelles

    Solo catture allo stato selvatico

    SG

    Singapore

     

    SH

    Sant’Elena

    (Escluse le isole di Tristan da Cunha e Ascensione)

    Solo catture allo stato selvatico

    Tristan da Cunha

    (Escluse le isole di Sant’Elena e Ascensione)

    Solo astici (freschi o congelati) provenienti da catture allo stato selvatico

    SN

    Senegal

    Solo catture allo stato selvatico

    SR

    Suriname

    Solo catture allo stato selvatico

    SV

    El Salvador

    Solo catture allo stato selvatico

    SX

    Sint Maarten

    Solo catture allo stato selvatico

    TH

    Thailandia

     

    TN

    Tunisia

    Acquacoltura: solo pesci

    TR

    Turchia

     

    TW

    Taiwan

     

    TZ

    Tanzania

     

    UA

    Ucraina

     

    UG

    Uganda

     

    US

    Stati Uniti

     

    UY

    Uruguay

     

    VE

    Venezuela

     

    VN

    Vietnam

     

    YE

    Yemen

    Solo catture allo stato selvatico

    ZA

    Sud Africa

    Solo catture allo stato selvatico

    ZW

    Zimbabwe

    Solo catture allo stato selvatico


    (1)  Conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

    (2)  Nel seguito inteso come lo Stato d’Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.


    ALLEGATO X

    Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di latte crudo, colostro, prodotti ottenuti dal colostro e prodotti lattiero-caseari di solipedi, di cui all’articolo 14

    CODICE ISO

    PAESE TERZO

    OSSERVAZIONI

    AU

    Australia

     

    BA

    Bosnia-Erzegovina

     

    CA

    Canada

     

    CH

    Svizzera  (1)

     

    JP

    Giappone

     

    ME

    Montenegro

     

    NZ

    Nuova Zelanda

     

    US

    Stati Uniti

     


    (1)  Conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).


    ALLEGATO XI

    Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di cosce di rana e lumache, di cui all’articolo 17

    CODICE ISO

    PAESE TERZO O SUE REGIONI

    OSSERVAZIONI

    AL

    Albania

     

    AU

    Australia

     

    BA

    Bosnia-Erzegovina

    Solo lumache

    BR

    Brasile

    Solo cosce di rana

    BY

    Bielorussia

    Solo lumache

    CA

    Canada

    Solo lumache

    CH

    Svizzera  (1)

     

    CI

    Costa d’Avorio

    Solo lumache

    CL

    Cile

    Solo lumache

    CN

    Cina

     

    DZ

    Algeria

    Solo lumache

    EG

    Egitto

    Solo cosce di rana

    GH

    Ghana

    Solo lumache

    ID

    Indonesia

     

    IN

    India

    Solo cosce di rana

    MA

    Marocco

    Solo lumache

    MD

    Moldova

    Solo lumache

    MK

    Macedonia del Nord

    Solo lumache

    NG

    Nigeria

    Solo lumache

    NZ

    Nuova Zelanda

    Solo lumache

    PE

    Perù

    Solo lumache

    RS

    Serbia

    Solo lumache

    TH

    Thailandia

    Solo lumache

    TN

    Tunisia

    Solo lumache

    TR

    Turchia

     

    UA

    Ucraina

    Solo lumache

    US

    Stati Uniti

    Solo lumache

    VN

    Vietnam

     

    ZA

    Sud Africa

    Solo lumache


    (1)  Conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).


    ALLEGATO XII

    Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini e solipedi, di cui all’articolo 18, paragrafo 1, all’articolo 20, paragrafo 1, e all’articolo 22, lettera a)

    CODICE ISO

    PAESE TERZO O SUE REGIONI

    OSSERVAZIONI

    AL

    Albania

     

    AR

    Argentina

     

    AU

    Australia

     

    BA

    Bosnia-Erzegovina

     

    BH

    Bahrein

     

    BR

    Brasile

     

    BW

    Botswana

     

    BY

    Bielorussia

     

    BZ

    Belize

     

    CA

    Canada

     

    CH

    Svizzera  (1)

     

    CL

    Cile

     

    CN

    Cina

     

    CO

    Colombia

     

    CR

    Costa Rica

     

    CU

    Cuba

     

    DZ

    Algeria

     

    ET

    Etiopia

     

    FK

    Isole Falkland

     

    GL

    Groenlandia

     

    GT

    Guatemala

     

    HK

    Hong Kong

     

    HN

    Honduras

     

    IL

    Israele  (2)

     

    IN

    India

     

    JP

    Giappone

     

    KE

    Kenya

     

    KR

    Corea del Sud

     

    MA

    Marocco

     

    ME

    Montenegro

     

    MG

    Madagascar

     

    MK

    Macedonia del Nord

     

    MU

    Maurizio

     

    MX

    Messico

     

    MY

    Malaysia

     

    NA

    Namibia

     

    NC

    Nuova Caledonia

     

    NI

    Nicaragua

     

    NZ

    Nuova Zelanda

     

    PA

    Panama

     

    PK

    Pakistan

     

    PY

    Paraguay

     

    RS

    Serbia

     

    RU

    Russia

     

    SG

    Singapore

     

    SV

    El Salvador

     

    SZ

    Eswatini

     

    TH

    Thailandia

     

    TN

    Tunisia

     

    TR

    Turchia

     

    TW

    Taiwan

     

    UA

    Ucraina

     

    US

    Stati Uniti

     

    UY

    Uruguay

     

    ZA

    Sud Africa

     

    ZW

    Zimbabwe

     


    (1)  Conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

    (2)  Nel seguito inteso come lo Stato d’Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.


    ALLEGATO XIII

    Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di gelatina e collagene ottenuti da pollame, di cui all’articolo 18, paragrafo 2, all’articolo 20, paragrafo 2, e all’articolo 22, lettera c)

    CODICE ISO

    PAESE TERZO

    OSSERVAZIONI

    AL

    Albania

     

    AR

    Argentina

     

    AU

    Australia

     

    BA

    Bosnia-Erzegovina

     

    BR

    Brasile

     

    BW

    Botswana

     

    BY

    Bielorussia

     

    CA

    Canada

     

    CH

    Svizzera  (1)

     

    CL

    Cile

     

    CN

    Cina

     

    GL

    Groenlandia

     

    HK

    Hong Kong

     

    IL

    Israele  (2)

     

    IN

    India

     

    JP

    Giappone

     

    KR

    Corea del Sud

     

    MD

    Moldova

     

    ME

    Montenegro

     

    MG

    Madagascar

     

    MY

    Malaysia

     

    MK

    Macedonia del Nord

     

    MX

    Messico

     

    NA

    Namibia

     

    NC

    Nuova Caledonia

     

    NZ

    Nuova Zelanda

     

    PM

    Saint Pierre e Miquelon

     

    RS

    Serbia

     

    RU

    Russia

     

    SG

    Singapore

     

    TH

    Thailandia

     

    TN

    Tunisia

     

    TR

    Turchia

     

    TW

    Taiwan

     

    UA

    Ucraina

     

    US

    Stati Uniti

     

    UY

    Uruguay

     

    ZA

    Sud Africa

     

    ZW

    Zimbabwe

     


    (1)  Conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

    (2)  Nel seguito inteso come lo Stato d’Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.


    ALLEGATO XIV

    Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni di rettili, di cui all’articolo 23

    CODICE ISO

    PAESE TERZO

    OSSERVAZIONI

    CH

    Svizzera

     

    BW

    Botswana

     

    VN

    Vietnam

     

    ZA

    Sud Africa

     

    ZW

    Zimbabwe

     


    ALLEGATO XV

    Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di insetti, di cui all’articolo 24

    CODICE ISO

    PAESE TERZO

    OSSERVAZIONI

    CA

    Canada

     

    CH

    Svizzera

     

    KR

    Corea del Sud

     

    TH

    Thailandia

     

    VN

    Vietnam

     


    ALLEGATO XVI

    Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame vivo e di uova da cova della specie Gallus gallus, di tacchini vivi e di uova da cova di tacchino, di cui all’articolo 26, primo comma

    CODICE ISO

    PAESE TERZO

    PRODOTTI PER I QUALI IL PAESE TERZO È PRESENTE NELL’ELENCO

     

     

    Gallus gallus

    Tacchino

    BR

    Brasile

    DOC, HEP

    -

    CA

    Canada

    BPP  (*1), DOC  (*1), HEP

    BPP  (*1), DOC, HEP

    CH

    Svizzera  (1)

     

    IL

    Israele  (2)

    DOC, HEP

    DOC, HEP

    US

    Stati Uniti

    BPP (*1), DOC, HEP

    DOC, HEP


    (*1)  solo per la riproduzione

    BPP: pollame riproduttore o da reddito

    DOC: pulcini di un giorno

    HEP: uova da cova

    (1)  Conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

    (2)  Nel seguito inteso come lo Stato d’Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.


    ALLEGATO XVII

    Tavola di concordanza di cui all’articolo 27, secondo comma

    Regolamento (UE) 2019/626

    Presente regolamento

    Articolo 1

    Articolo 1

    Articolo 2

    Articolo 2

    Articolo 3

    Articoli 3, 4 e 5

    Articolo 4

    Articoli 6 e 7

    Articolo 5

    Articoli 8 e 9

    Articolo 6

    Articolo 10

    Articolo 7

    Articolo 11

    Articolo 8

    Articolo 12

    Articolo 9

    Articolo 13

    Articolo 10

    Articoli 15 e 16

    Articolo 11

    Articolo 17

    Articolo 12

    Articolo 17

    Articolo 13

    Articolo 10

    Articolo 14

    Articolo 18

    Articolo 15

    Articolo 19

    Articolo 16

    Articolo 20

    Articolo 17

    Articolo 21

    Articolo 18

    Articolo 22

    Articolo 19

    Articolo 23

    Articolo 20

    Articolo 24

    Articolo 21

    Articolo 25

    Articolo 22

    -

    Articolo 23

    Articolo 27

    Articolo 24

    -

    Articolo 25

    Articolo 28

    Allegato I

    Allegato VIII

    Allegato II

    Allegato IX

    Allegato III

    Allegato XI

    Allegato III bis

    Allegato XV

    Allegato IV

    -


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