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Document 32020R1148

    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1148 della Commissione del 31 luglio 2020 che stabilisce le specifiche tecniche e metodologiche conformemente al regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indici dei prezzi al consumo armonizzati e l’indice dei prezzi delle abitazioni (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2020/5166

    GU L 252 del 04/08/2020, p. 12–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/07/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1148/oj

    4.8.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 252/12


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1148 DELLA COMMISSIONE

    del 31 luglio 2020

    che stabilisce le specifiche tecniche e metodologiche conformemente al regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indici dei prezzi al consumo armonizzati e l’indice dei prezzi delle abitazioni

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all’indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 3, paragrafi 6, 8, 9 e 10, l’articolo 4, paragrafo 4, l’articolo 7, paragrafo 6, e l’articolo 9, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2016/792 stabilisce un quadro comune per la produzione dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA), dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato ad aliquote d’imposta costanti (IPCA-TC), dell’indice dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari (owner-occupied housing - OOH) e dell’indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB).

    (2)

    A norma dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/792, la Commissione dovrebbe integrare, nella misura compatibile con tale regolamento, le disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 1749/96 (2) e (CE) n. 2214/96 (3) della Commissione, del regolamento (CE) n. 1687/98 del Consiglio (4), dei regolamenti (CE) n. 2646/98 (5) e (CE) n. 1617/1999 (6) della Commissione, del regolamento (CE) n. 2166/1999 del Consiglio (7), dei regolamenti (CE) n. 2601/2000 (8), (CE) n. 2602/2000 (9), (CE) n. 1920/2001 (10), (CE) n. 1921/2001 (11) e (CE) n. 1708/2005 (12) della Commissione, del regolamento (CE) n. 701/2006 del Consiglio (13), dei regolamenti (CE) n. 330/2009 (14), (UE) n. 1114/2010 (15) e (UE) n. 93/2013 (16) della Commissione adottati sulla base del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (17), riducendo nel contempo, nella misura opportuna, il numero complessivo di atti di esecuzione.

    (3)

    Gli Stati membri dovrebbero procedere annualmente all’aggiornamento dei pesi dei sottoindici per gli indici armonizzati. È pertanto necessario specificare norme per il calcolo dei pesi.

    (4)

    Poiché non è possibile osservare tutte le operazioni dell’universo di riferimento dell’IPCA, dovrebbero essere stabilite norme per il campionamento.

    (5)

    L’IPCA misura le variazioni dei prezzi al consumo. Al fine di garantire che il concetto di «prezzo» sia applicato in modo armonizzato dagli Stati membri, è necessario stabilire norme sul trattamento dei prezzi.

    (6)

    L’IPCA dovrebbe misurare variazioni di prezzo pure, non influenzate da cambiamenti di qualità. È pertanto necessario stabilire norme per le sostituzioni e gli aggiustamenti di qualità.

    (7)

    Gli indici armonizzati dovrebbero essere indici di tipo Laspeyres concatenati annualmente. È pertanto necessario definire gli aggregati elementari e specificare i metodi di combinazione dei prezzi osservati per elaborare gli indici elementari di prezzo.

    (8)

    Al fine di garantire l’elevata qualità delle stime rapide dell’IPCA e di consentire alla Commissione (Eurostat) di calcolare gli aggregati necessari, gli Stati membri la cui moneta è l’euro dovrebbero trasmettere le stime rapide secondo la stessa disaggregazione dell’IPCA.

    (9)

    Gli indici armonizzati e i relativi sottoindici che sono già stati pubblicati possono essere riveduti. È pertanto necessario specificare le condizioni alle quali tali revisioni dovrebbero essere effettuate.

    (10)

    Al fine di ottenere risultati affidabili e comparabili da tutti gli Stati membri, è opportuno stabilire e attuare un quadro metodologico comune per l’elaborazione dell’IPCA-TC.

    (11)

    Gli Stati membri dovrebbero trasmettere l’indice dei prezzi OOH e l’IPAB secondo una disaggregazione stabilita.

    (12)

    Gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione (Eurostat) dati e metadati conformemente alle procedure e alle norme di scambio stabilite.

    (13)

    Nel sistema statistico europeo dovrebbero essere elaborati orientamenti pratici e raccomandazioni sulle pertinenti questioni relative alla misurazione e all’elaborazione dell’IPCA, in particolare per quanto riguarda gli aggiustamenti di qualità, l’elaborazione degli indici e il trattamento dei prezzi.

    (14)

    Dovrebbero essere abrogati i regolamenti (CE) n. 1749/96, (CE) n. 2214/96, (CE) n. 1687/98, (CE) n. 2646/98, (CE) n. 1617/1999, (CE) n. 2166/1999, (CE) n. 2601/2000, (CE) n. 2602/2000, (CE) n. 1920/2001, (CE) n. 1921/2001, (CE) n. 1708/2005, (CE) n. 701/2006, (CE) n. 330/2009, (UE) n. 1114/2010 e (UE) n. 93/2013.

    (15)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO 1

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce condizioni uniformi per la produzione:

    a)

    dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) e dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato ad aliquote d’imposta costanti (IPCA-TC), nonché

    b)

    dell’indice dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari (OOH) e dell’indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB).

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1)

    «quota di spesa»: una percentuale del totale della spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari, come specificato nell’allegato;

    2)

    «peso dei sottoindici»: il peso di ciascuna delle categorie della classificazione europea dei consumi individuali secondo la finalità (ECOICOP), come figuranti nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/792, incluse nell’IPCA;

    3)

    «universo di riferimento» dell’IPCA: tutte le operazioni incluse nella spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari;

    4)

    «offerta di prodotto»: un prodotto determinato dalle relative caratteristiche, dal momento e dal luogo di acquisto nonché dalle condizioni di vendita, e per il quale è osservato un prezzo;

    5)

    «prodotto omogeneo»: una serie di offerte di prodotti che non presentano differenze di qualità significative e per le quali è calcolato un prezzo medio;

    6)

    «singolo prodotto»: un’offerta di prodotto o un prodotto omogeneo;

    7)

    «campione mirato»: una serie di singoli prodotti riconducibili a operazioni dell’universo di riferimento e i cui dati sui prezzi vengono utilizzati per l’elaborazione dell’IPCA;

    8)

    «differenza di qualità»: una differenza tra le caratteristiche, il momento di acquisto, il luogo di acquisto o le condizioni di vendita di due singoli prodotti, laddove essa sia pertinente dal punto di vista del consumatore;

    9)

    «prodotto di sostituzione»: un singolo prodotto che sostituisce un altro singolo prodotto nel campione mirato;

    10)

    «aggiustamento di qualità»: una procedura di aumento o diminuzione del prezzo osservato di un prodotto di sostituzione o del prodotto sostituito in funzione del valore della differenza di qualità tra di essi;

    11)

    «prezzo osservato»: il prezzo al consumo di un singolo prodotto, quale utilizzato dagli Stati membri per l’elaborazione dell’IPCA;

    12)

    «prezzo stimato»: un prezzo basato su una procedura di stima appropriata;

    13)

    «aggregato elementare»: l’aggregato minimo utilizzato in un indice di tipo Laspeyres;

    14)

    «indice elementare di prezzo»: un indice per un aggregato elementare o un indice per uno strato all’interno di un aggregato elementare;

    15)

    «transitività»: la proprietà secondo cui un indice che raffronta indirettamente i periodi (a) e (b) attraverso il periodo (c) è identico all’indice che raffronta direttamente i periodi (a) e (b);

    16)

    «reversibilità rispetto al tempo»: la proprietà secondo cui l’indice tra i periodi (a) e (b) è pari all’inverso dello stesso indice tra i periodi (b) e (a);

    17)

    «rimborso»: un pagamento parziale o totale da parte delle amministrazioni pubbliche o delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie di acquisti autorizzati di determinati prodotti sostenuti dalle famiglie, quale definito nell’allegato A, paragrafi da 4.108 a 4.110, del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) (SEC 2010);

    18)

    «incentivo»: una modifica, spesso temporanea, apportata alle caratteristiche di un singolo prodotto aumentandone la quantità, aggiungendo gratuitamente un altro singolo prodotto od offrendo altri vantaggi al consumatore;

    19)

    «premi effettivi»: gli importi pagati per una polizza di assicurazione specifica al fine di garantirsi la copertura assicurativa durante un periodo di tempo determinato;

    20)

    «compenso del servizio implicito»: la produzione delle imprese di assicurazione, quale definita nell’allegato A, paragrafo 16.51, del SEC 2010;

    21)

    «indennizzi di assicurazione contro i danni»: gli indennizzi quali definiti nell’allegato A, paragrafo 4.114, del SEC 2010;

    22)

    «prodotto stagionale»: un singolo prodotto acquistabile o acquistato in quantità significative solo durante una parte dell’anno secondo uno schema ricorrente; in un dato mese, il prodotto è considerato di stagione o fuori stagione; il periodo di stagione può variare da un anno all’altro;

    23)

    «prezzo normale»: un prezzo stimato per un prodotto stagionale che non è eccezionale come un prezzo di vendite di fine stagione;

    24)

    «metodo di imputazione stagionale»: un trattamento secondo cui i prezzi dei prodotti stagionali fuori stagione sono stimati utilizzando una stima controstagionale od omnistagionale;

    25)

    «stima controstagionale»: una procedura per ottenere un prezzo stimato per un prodotto stagionale, così stabilita:

    a)

    nel primo mese fuori stagione viene utilizzato un prezzo normale del precedente periodo di stagione;

    b)

    nei successivi mesi fuori stagione il prezzo stimato è pari al prezzo del mese precedente adeguato in funzione della variazione media dei prezzi osservati per l’insieme dei prodotti stagionali di stagione appartenenti allo stesso gruppo, alla stessa classe o alla stessa sottoclasse ECOICOP o allo stesso aggregato a qualsiasi livello inferiore alla sottoclasse;

    26)

    «stima omnistagionale»: una procedura per ottenere un prezzo stimato per un prodotto stagionale, così stabilita:

    a)

    nel primo mese fuori stagione viene utilizzato un prezzo normale del precedente periodo di stagione;

    b)

    nei successivi mesi fuori stagione il prezzo stimato è pari al prezzo del mese precedente adeguato in funzione della variazione media dei prezzi osservati per l’insieme dei singoli prodotti appartenenti allo stesso gruppo, alla stessa classe o alla stessa sottoclasse ECOICOP o allo stesso aggregato a qualsiasi livello inferiore alla sottoclasse;

    27)

    «metodo di ponderazione stagionale»: un trattamento dei prodotti stagionali in cui i pesi dei prodotti stagionali fuori stagione equivalgono a zero o sono fissati a zero;

    28)

    «tariffa»: un elenco di prezzi e condizioni per un prodotto differenziato in base alle quantità acquistate, al momento del consumo o alle caratteristiche degli acquirenti;

    29)

    «revisione»: una variazione degli indici o dei pesi pubblicati dalla Commissione (Eurostat); una variazione tra la stima rapida e l’IPCA per lo stesso mese di riferimento non è considerata una revisione;

    30)

    «dati provvisori»: indici o pesi che uno Stato membro renderà definitivi in un mese successivo;

    31)

    «settore delle amministrazioni pubbliche»: amministrazioni centrali, amministrazioni di Stati federati, amministrazioni locali ed enti di previdenza e assistenza sociale, quali definiti nell’allegato A, paragrafi da 2.113 a 2.117, del SEC 2010;

    32)

    «imposte sui prodotti»: imposte da pagare per singola unità di bene o di servizio prodotto o scambiato, quali definite nell’allegato A, paragrafi da 4.16 a 4.20, del SEC 2010;

    33)

    «singole imposte nel campo di applicazione dell’IPCA-TC»: singole imposte sui prodotti relativi ai consumi delle famiglie e che sono incluse nelle seguenti categorie, definite nell’allegato B, tavola 9 («Gettito delle imposte e dei contributi sociali dettagliato per tipo di imposta e di contributo sociale e per sottosettore percettore, compreso l’elenco delle imposte e dei contributi sociali secondo la classificazione nazionale»), del SEC 2010:

    a)

    D.211 Imposta sul valore aggiunto (IVA) e imposte similari;

    b)

    D.2122e Imposte su servizi specifici;

    c)

    D.214a Accise e imposte di consumo (diverse da quelle incluse tra le imposte e i dazi sulle importazioni);

    d)

    D.214d Imposte sull’immatricolazione degli autoveicoli;

    e)

    D.214e Diritti su spettacoli e intrattenimenti;

    f)

    D.214 g Imposte sui premi assicurativi;

    g)

    D.214 h Altre imposte o tasse su servizi specifici;

    h)

    D.214 l Altre imposte sui prodotti n.c.a.

    CAPO 2

    INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO ARMONIZZATO E INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO ARMONIZZATO AD ALIQUOTE D’IMPOSTA COSTANTI

    Articolo 3

    Pesi

    1.   Gli Stati membri calcolano i pesi dei sottoindici e degli aggregati elementari utilizzati nell’indice per l’anno t come segue:

    a)

    fino al 31 dicembre 2022, i dati dei conti nazionali per l’anno t-2 e qualsiasi informazione disponibile e pertinente ottenuta dalle indagini sui bilanci di famiglia e da altre fonti di dati sono utilizzati per ottenere le quote di spesa della sottoclasse e suddividerle tra gli aggregati elementari della sottoclasse; a decorrere dal 1o gennaio 2023, i dati dei conti nazionali per l’anno t-2, che possono essere integrati con i dati ottenuti da una recente indagine sui bilanci di famiglia e da altre fonti, sono utilizzati per ottenere le quote di spesa della sottoclasse e suddividerle tra gli aggregati elementari della sottoclasse;

    b)

    le quote di spesa per l’anno t-2 sono riesaminate e aggiornate per renderle rappresentative dell’anno t-1;

    c)

    le quote di spesa per gli aggregati elementari sono adeguate con una variazione di prezzo appropriata tra l’anno t-1 e dicembre dell’anno t-1.

    2.   I pesi dei sottoindici sono mantenuti costanti nel corso dell’anno civile.

    3.   Il peso di un aggregato elementare è mantenuto costante nel corso dell’anno civile, a meno che l’elenco degli aggregati elementari all’interno di una sottoclasse non sia adeguato per riflettere modifiche significative nell’universo di riferimento.

    4.   Il peso dei sottoindici per qualsiasi divisione, gruppo o classe ECOICOP è pari alla somma dei pesi dei sottoindici delle relative categorie che li costituiscono. La somma di tutti i pesi dei sottoindici a qualsiasi livello ECOICOP è pari a 1 000.

    5.   Il peso dei sottoindici per qualsiasi sottoclasse è pari alla somma dei pesi degli aggregati elementari di tale sottoclasse.

    6.   I pesi dei sottoindici relativi all’assicurazione contro i danni sono ricavati dalla spesa aggregata delle famiglie per i compensi del servizio impliciti.

    7.   La spesa per consumi finanziata dagli indennizzi di assicurazione contro i danni, compresi i pagamenti effettuati direttamente dalle imprese di assicurazione, è inclusa nei pesi dei sottoindici delle pertinenti categorie ECOICOP.

    Articolo 4

    Campionamento e rappresentatività

    1.   Gli Stati membri costruiscono un campione mirato rappresentativo dell’universo di riferimento definendo aggregati elementari e selezionando singoli prodotti per tali aggregati elementari.

    2.   Il numero di singoli prodotti e aggregati elementari dipende dal peso della sottoclasse e dalla varianza dei movimenti dei prezzi dei singoli prodotti appartenenti a essa.

    3.   Gli Stati membri provvedono affinché il campione mirato rimanga rappresentativo dell’universo di riferimento nel tempo procedendo almeno annualmente a un riesame e a un aggiornamento del campione mirato e selezionando prodotti di sostituzione.

    4.   I prodotti per i quali la quota di spesa è almeno uno per mille sono rappresentati nel campione mirato.

    Articolo 5

    Trattamento dei prezzi

    1.   Per elaborare l’IPCA gli Stati membri utilizzano i prezzi osservati. Essi utilizzano i prezzi stimati solo ai fini di cui agli articoli 9, 11 e 14.

    2.   I prezzi osservati per i prodotti della sanità, dell’istruzione e della protezione sociale sono al netto dei rimborsi.

    3.   Le variazioni dei prezzi osservati o delle condizioni di una tariffa figurano come variazioni di prezzo nell’IPCA.

    4.   Se i prezzi osservati sono indicizzati, le variazioni derivanti da variazioni dell’indice figurano come variazioni di prezzo nell’IPCA.

    5.   Se il reddito familiare è una condizione che determina il prezzo, le variazioni dei prezzi osservati derivanti dalle variazioni del reddito familiare figurano come variazioni di prezzo nell’IPCA.

    6.   I prezzi osservati per le assicurazioni sono i premi effettivi.

    7.   Se un singolo prodotto è stato messo gratuitamente a disposizione dei consumatori e a esso è successivamente applicato un prezzo, ciò figura come un aumento di prezzo nell’IPCA. Per contro, se un singolo prodotto a cui è stato applicato un prezzo è successivamente messo gratuitamente a disposizione dei consumatori, ciò figura come una diminuzione di prezzo nell’IPCA.

    Articolo 6

    Sconti e incentivi

    1.   Gli Stati membri tengono conto degli sconti che:

    a)

    sono attribuibili a un singolo prodotto, e

    b)

    sono usufruibili al momento dell’acquisto.

    Se possibile, si tiene conto degli sconti disponibili solo per un ristretto gruppo di consumatori.

    2.   Gli incentivi sono trattati conformemente agli articoli 10 e 11.

    Articolo 7

    Oneri proporzionali ai prezzi di transazione

    1.   L’IPCA include gli oneri direttamente gravanti sui consumatori come contropartita del servizio prestato e che possono essere espressi sotto forma di commissione fissa o in proporzione al prezzo di transazione. Se il prezzo di un servizio è determinato in proporzione al prezzo di transazione, come prezzo osservato è utilizzata la proporzione moltiplicata per il prezzo di una transazione unitaria rappresentativa.

    2.   Le variazioni dell’onere risultanti da variazioni del prezzo di una transazione unitaria rappresentativa figurano come variazioni di prezzo nell’IPCA.

    3.   Se una variazione del prezzo di una transazione unitaria rappresentativa non è misurabile, essa è stimata utilizzando un indice di prezzo appropriato.

    Articolo 8

    Osservazione dei prezzi

    1.   Un prezzo osservato per un bene è incluso nell’IPCA per il mese in cui le operazioni possono avvenire a tale prezzo.

    2.   Un prezzo osservato per un servizio è incluso nell’IPCA per il mese in cui il consumo del servizio può iniziare.

    3.   Se il prezzo di un servizio dipende dal lasso di tempo tra l’acquisto e l’inizio del servizio, gli Stati membri tengono conto dei prezzi che sono rappresentativi dell’acquisto del servizio.

    4.   I prezzi osservati si riferiscono ad almeno una settimana lavorativa a metà del mese o intorno alla metà del mese.

    5.   Se per un singolo prodotto è nota la volatilità dei prezzi nel corso di un mese, i prezzi osservati si riferiscono a più di una settimana.

    Articolo 9

    Stima dei prezzi

    1.   Se il prezzo di un singolo prodotto nel campione mirato non è osservabile, è utilizzato un prezzo stimato per al massimo due mesi, dopo i quali è selezionato un prodotto di sostituzione. Il presente paragrafo non si applica ai prodotti stagionali o agli altri singoli prodotti che si prevede diventino nuovamente disponibili.

    2.   Un prezzo osservato in precedenza non è utilizzato come prezzo stimato a meno che esso non possa essere giustificato come una stima appropriata.

    Articolo 10

    Sostituzioni

    1.   Gli Stati membri selezionano un prodotto di sostituzione analogo al prodotto in via di scomparsa, garantendo nel contempo che il campione mirato rimanga rappresentativo.

    2.   Gli Stati membri non selezionano i prodotti di sostituzione sulla base dell’analogia di prezzo.

    Articolo 11

    Aggiustamento di qualità

    1.   Se non esiste alcuna differenza di qualità tra un prodotto sostituito e il relativo prodotto di sostituzione, gli Stati membri raffrontano direttamente i prezzi osservati. In caso contrario, gli Stati membri procedono a un aggiustamento di qualità.

    2.   Gli Stati membri procedono a un aggiustamento di qualità pari all’intera differenza di prezzo tra il prodotto sostituito nel mese m-1 e il relativo prodotto di sostituzione nel mese m solo se ciò può essere giustificato come una stima appropriata della differenza di qualità.

    Articolo 12

    Indici elementari di prezzo

    1.   I prezzi dei singoli prodotti sono aggregati per ottenere gli indici elementari di prezzo utilizzando una delle seguenti due opzioni:

    a)

    una formula dell’indice che garantisca la transitività; l’indice dei prezzi dei periodi precedenti non è soggetto a revisione in caso di utilizzo di formule dell’indice transitive; oppure

    b)

    una formula dell’indice che garantisca la reversibilità rispetto al tempo e raffronti i prezzi dei singoli prodotti nel periodo corrente con i prezzi di tali prodotti nel periodo di base. Il periodo di base non è modificato frequentemente se tale modifica determina una violazione significativa del principio della transitività.

    2.   Una formula dell’indice coerente con le formule di cui al paragrafo 1 è utilizzata per ottenere un indice di prezzo per un aggregato elementare da due o più indici elementari di prezzo.

    Articolo 13

    Integrazione dei sottoindici dopo il periodo di riferimento dell’indice

    Qualsiasi sottoindice integrato nell’IPCA dopo il periodo di riferimento dell’indice è raccordato a dicembre di un determinato anno ed è utilizzato a partire dal gennaio dell’anno successivo.

    Articolo 14

    Prodotti stagionali

    Se i prodotti stagionali sono campionati in un aggregato elementare, per elaborare un indice di prezzo per tale aggregato gli Stati membri utilizzano il metodo di imputazione stagionale o il metodo di ponderazione stagionale.

    Articolo 15

    Disaggregazione delle stime rapide

    Gli Stati membri la cui moneta è l’euro trasmettono alla Commissione (Eurostat) stime rapide per tutti i sottoindici dei relativi IPCA.

    Articolo 16

    Sostituzione di dati provvisori con dati definitivi

    Uno Stato membro che trasmetta i sottoindici o i relativi pesi in forma provvisoria li rende definitivi con la trasmissione del mese successivo.

    Articolo 17

    Revisioni dovute a errori

    1.   Gli Stati membri correggono gli errori e trasmettono alla Commissione (Eurostat) i sottoindici o i pesi dei sottoindici riveduti senza ingiustificato ritardo.

    2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) informazioni circa le cause degli errori al più tardi con la trasmissione dei dati riveduti.

    Articolo 18

    Altre revisioni

    1.   Il calendario, l’ampiezza e l’integrazione nell’IPCA di revisioni diverse da quelle contemplate agli articoli 16 e 17 sono decisi in collaborazione con la Commissione (Eurostat).

    2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) le stime dei sottoindici dell’IPCA riveduti al più tardi tre mesi prima della prevista introduzione della revisione proposta.

    Articolo 19

    Pubblicazione delle revisioni

    Ad eccezione delle revisioni contemplate all’articolo 16, qualsiasi revisione dell’IPCA relativo a tutte le voci è resa pubblica, unitamente a una nota esplicativa, sul sito web dell’organismo nazionale preposto all’elaborazione dell’IPCA.

    Articolo 20

    Revisione dei pesi dei sottoindici

    Fatti salvi gli articoli 16 e 17, i pesi dei sottoindici non sono soggetti a revisione.

    Articolo 21

    Indice dei prezzi al consumo armonizzato ad aliquote d’imposta costanti

    1.   Una singola imposta nel campo di applicazione dell’IPCA-TC è presa in considerazione se il relativo gettito annuo rappresenta almeno il 2 % della somma di tutte le singole imposte riscosse dal settore delle amministrazioni pubbliche.

    2.   Il gettito annuo delle imposte prese in considerazione nell’IPCA-TC copre almeno il 90 % della somma di tutte le singole imposte riscosse dal settore delle amministrazioni pubbliche.

    3.   L’IPCA-TC è elaborato allo stesso modo dell’IPCA, salvo che i prezzi osservati sono adeguati così che le aliquote delle imposte sui prodotti siano mantenute costanti nel periodo di osservazione rispetto al periodo di riferimento dei prezzi.

    4.   Le variazioni delle aliquote delle imposte sono rispecchiate nell’IPCA-TC:

    a)

    nel mese nel quale la nuova aliquota è applicata al singolo prodotto e inclusa nel prezzo osservato; oppure

    b)

    nel primo mese intero nel quale la nuova aliquota è applicabile. Le variazioni delle aliquote che entrano in vigore il primo giorno del mese sono rispecchiate nell’IPCA-TC di tale mese. Le variazioni delle aliquote che entrano in vigore successivamente nel corso di tale mese sono rispecchiate nell’IPCA-TC del mese successivo.

    CAPO 3

    INDICE DEI PREZZI DELLE ABITAZIONI OCCUPATE DAI PROPRIETARI E INDICE DEI PREZZI DELLE ABITAZIONI

    Articolo 22

    Disaggregazione dell’indice dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari

    L’indice dei prezzi OOH comprende le seguenti categorie di spesa:

    a)

    O.1. Spese relative alle abitazioni occupate dai proprietari;

    b)

    O.1.1. Acquisizioni di abitazioni;

    c)

    O.1.1.1. Abitazioni di nuova costruzione;

    d)

    O.1.1.1.1. Acquisti di abitazioni di nuova costruzione;

    e)

    O.1.1.1.2. Abitazioni costruite in proprio e grandi ristrutturazioni;

    f)

    O.1.1.2. Abitazioni esistenti che sono nuove per le famiglie;

    g)

    O.1.1.3. Altri servizi inerenti all’acquisizione di abitazioni;

    h)

    O.1.2. Proprietà di un’abitazione;

    i)

    O.1.2.1. Lavori di manutenzione straordinaria;

    j)

    O.1.2.2. Assicurazione sull’abitazione;

    k)

    O.1.2.3. Altri servizi inerenti alla proprietà di un’abitazione.

    Articolo 23

    Disaggregazione dell’indice dei prezzi delle abitazioni

    L’IPAB comprende le seguenti categorie di spesa:

    a)

    H.1. Acquisti di abitazioni;

    b)

    H.1.1. Acquisti di abitazioni di nuova costruzione;

    c)

    H.1.2. Acquisti di abitazioni esistenti.

    Articolo 24

    Pesi

    Ogni anno gli Stati membri elaborano e trasmettono alla Commissione (Eurostat) una serie di pesi per gli indici dei prezzi OOH e una serie per gli IPAB nelle disaggregazioni di cui agli articoli 22 e 23.

    Articolo 25

    Elaborazione dell’indice dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari

    L’indice dei prezzi OOH è basato sull’approccio delle «acquisizioni nette», il quale misura le variazioni dei prezzi pagati dai consumatori per l’acquisizione di abitazioni che sono nuove per le famiglie e le variazioni degli altri costi inerenti alla proprietà e al trasferimento della proprietà di abitazioni.

    CAPO 4

    NORME DI SCAMBIO DI DATI E METADATI E RELATIVI TERMINI

    Articolo 26

    Norme di scambio di dati e metadati

    1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati e metadati in formato elettronico tramite il punto di accesso unico conformemente alle norme di scambio di dati e metadati statistici.

    2.   I dati riservati quali definiti nel regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) sono adeguatamente segnalati al momento della trasmissione alla Commissione (Eurostat).

    Articolo 27

    Termini per lo scambio di metadati

    1.   Gli Stati membri riesaminano e aggiornano annualmente i relativi metadati dell’IPCA e dell’IPCA-TC per l’anno corrente e li trasmettono alla Commissione (Eurostat) entro il 31 marzo.

    2.   Gli Stati membri riesaminano e aggiornano annualmente i relativi metadati dell’indice dei prezzi OOH e dell’IPAB per l’anno corrente e li trasmettono alla Commissione (Eurostat) entro il 30 giugno.

    CAPO 5

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 28

    Abrogazione

    I regolamenti (CE) n. 1749/96, (CE) n. 2214/96, (CE) n. 1687/98, (CE) n. 2646/98, (CE) n. 1617/1999, (CE) n. 2166/1999, (CE) n. 2601/2000, (CE) n. 2602/2000, (CE) n. 1920/2001, (CE) n. 1921/2001, (CE) n. 1708/2005, (CE) n. 701/2006, (CE) n. 330/2009, (UE) n. 1114/2010 e (UE) n. 93/2013 sono abrogati.

    Articolo 29

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 135 del 24.5.2016, pag. 11.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, del 9 settembre 1996, sulle misure iniziali dell’avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 229 del 10.9.1996, pag. 3).

    (3)  Regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione, del 20 novembre 1996, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati: trasmissione e diffusione dei sottoindici dell’IPCA (GU L 296 del 21.11.1996, pag. 8).

    (4)  Regolamento (CE) n. 1687/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, relativamente al campo di applicazione dei beni e dei servizi dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (GU L 214 del 31.7.1998, pag. 12).

    (5)  Regolamento (CE) n. 2646/98 della Commissione, del 9 dicembre 1998, contenente regole dettagliate per l’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per ciò che riguarda le norme minime per il trattamento delle tariffe negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 30).

    (6)  Regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante norme di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle assicurazioni negli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 192 del 24.7.1999, pag. 9).

    (7)  Regolamento (CE) n. 2166/1999 del Consiglio, dell’8 ottobre 1999, che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 per quanto riguarda norme minime per il trattamento dei prodotti nei settori della sanità, dell’istruzione e della protezione sociale negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 266 del 14.10.1999, pag. 1).

    (8)  Regolamento (CE) n. 2601/2000 della Commissione, del 17 novembre 2000, relativo a disposizioni dettagliate per l’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio riguardo al calendario dell’introduzione dei prezzi all’acquisto nell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 14).

    (9)  Regolamento (CE) n. 2602/2000 della Commissione, del 17 novembre 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle riduzioni di prezzo negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 16).

    (10)  Regolamento (CE) n. 1920/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento degli oneri proporzionali al valore dell’operazione negli indici dei prezzi a consumo armonizzati e modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 46).

    (11)  Regolamento (CE) n. 1921/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per le revisioni degli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2602/2000 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 49).

    (12)  Regolamento (CE) n. 1708/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda il periodo di riferimento comune dell’indice per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 274 del 20.10.2005, pag. 9).

    (13)  Regolamento (CE) n. 701/2006 del Consiglio, del 25 aprile 2006, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 per quanto riguarda la copertura temporale della rilevazione dei prezzi nell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 3).

    (14)  Regolamento (CE) n. 330/2009 della Commissione, del 22 aprile 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda norme minime per il trattamento dei prodotti stagionali nell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) (GU L 103 del 23.4.2009, pag. 6).

    (15)  Regolamento (UE) n. 1114/2010 della Commissione, del 1o dicembre 2010, recante norme d’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio riguardo ai requisiti minimi di qualità per la ponderazione degli IPCA e che abroga il regolamento (CE) n. 2454/97 della Commissione (GU L 316 del 2.12.2010, pag. 4).

    (16)  Regolamento (UE) n. 93/2013 della Commissione, del 1o febbraio 2013, recante norme d’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati, per quanto riguarda la costruzione di indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari (GU L 33 del 2.2.2013, pag. 14).

    (17)  Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1).

    (18)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

    (19)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).


    ALLEGATO

    Spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari

    1.   

    La spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari è definita all’articolo 2, punto 20), del regolamento (UE) 2016/792.

    2.   

    Nello specificare ulteriormente la qualità dei pesi, la spesa per consumi finali in termini monetari deve includere gli esempi di spesa per consumi finali delle famiglie quali definiti nelle seguenti lettere dell’allegato A, paragrafo 3.95, del SEC 2010:

    lettere c), d), h) e i),

    lettera e) per la parte inerente ai servizi finanziari addebitati direttamente e lettera f) per la parte inerente ai servizi di assicurazione contro i danni per l’ammontare del compenso del servizio implicito.

    La spesa per consumi finali in termini monetari deve anche includere le indennità di alloggio facenti parte della sottorubrica D.632, definita nell’allegato A, paragrafo 4.109, del SEC 2010.

    3.   

    La spesa per consumi finali in termini monetari deve escludere gli esempi di spesa per consumi finali delle famiglie quali definiti nelle seguenti lettere dell’allegato A, paragrafo 3.95, del SEC 2010:

    lettere a), b) e g).

    La spesa per consumi finali in termini monetari deve anche escludere i seguenti esempi che non fanno parte della spesa per consumi finali delle famiglie:

    le lettere da a) a f) dell’allegato A, paragrafo 3.96, del SEC 2010, ad eccezione delle indennità di alloggio facenti parte della sottorubrica D.632, definita nell’allegato A, paragrafo 4.109, del SEC 2010;

    le imposte sul reddito, definite nell’allegato A, paragrafo 4.78, del SEC 2010;

    i redditi da capitale, definiti nell’allegato A, paragrafo 4.41, del SEC 2010;

    i contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro, definiti nell’allegato A, paragrafo 4.92, del SEC 2010;

    i premi netti di assicurazione contro i danni, definiti nell’allegato A, paragrafo 4.112, del SEC 2010;

    i trasferimenti correnti tra famiglie, definiti nell’allegato A, paragrafo 4.129, del SEC 2010;

    le sanzioni pecuniarie e ammende inflitte alle unità istituzionali da organi giurisdizionali o simili, definite nell’allegato A, paragrafo 4.132, del SEC 2010.

    4.   

    Le operazioni monetarie sono le operazioni in cui le unità che intervengono effettuano o riscuotono pagamenti, assumono passività o ricevono attività espresse in unità di moneta. Le operazioni che non comportano scambi di denaro o di attività o passività espresse in unità di moneta sono operazioni non monetarie.


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