ALLEGATO III
MODELLI DI CERTIFICATI UFFICIALI PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI ANIMALI E MERCI DESTINATI AL CONSUMO UMANO AL FINE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
PARTE I
CAPITOLO A: MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI MOLLUSCHI BIVALVI, ECHINODERMI, TUNICATI E GASTEROPODI MARINI VIVI AL FINE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
Testo di immagine
PAESE
Certificato ufficiale per l’esportazione nell’UE
Parte I: informazioni sulla partita spedita
I.1. Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo
Tel.
I.2. N. di riferimento del certificato
I.2.a. N. di riferimento IMSOC
I.3. Autorità centrale competente
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo
Codice postale
Tel.
I.6. Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo
Codice postale
I.7. Paese di origine
Codice ISO
I.8. Regione di origine
Codice
I.9. Paese di destinazione
Codice ISO
I.10. Regione di destinazione
Codice
I.11 Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo
N. di riconoscimento
I.12. Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo
I.13. Luogo di carico
I.14. Data e ora della partenza
I.15. Mezzo di trasporto
Aereo
Veicolo stradale
Identificazione:
Nave
Vagone
Altro
I.16. Posto di controllo frontaliero di entrata nell’UE
I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo
N.
I.18. Temperatura
ambiente
di frigorifero
di congela- zione
I.19. Numero del sigillo e numero del container
Testo di immagine
PAESE
Certificato ufficiale per l’esportazione nell’UE
I.20. Merce certificata per
Consumo umano
I.21.
I.22.
I.23 Numero totale di colli
I.24. Quantità
N. totale
Peso netto totale (kg)
Peso lordo totale (kg)
I.25. Descrizione della merce
Numero Codice e titolo NC
Specie (nome scientifico)
Natura della merce
Laboratorio di sezionamento/Impianto di fabbricazione
Tipo di trattamento
Deposito frigorifero
Consumatore finale
Numero di colli
Peso netto
Lotto n.
Tipo di imballaggio
Testo di immagine
PAESE
Molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi
II. Informazioni sanitarie
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
Parte II: certificazione
II.1. (1) Attestato di sanità pubblica per molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi
Il sottoscritto dichiara di conoscere le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1) e certifica che (4) [i molluschi bivalvi vivi] (4) [gli echinodermi vivi] (4) [i tunicati vivi] (4) [i gasteropodi marini vivi] di cui sopra sono stati prodotti in conformità di dette prescrizioni e in particolare che:
— provengono da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi del sistema HACCP conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004;
— sono stati raccolti, all’occorrenza stabulati e trasportati conformemente all’allegato III, sezione VII, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 853/2004;
— sono stati manipolati, all’occorrenza depurati e imballati conformemente all’allegato III, sezione VII, capitoli III e IV, del regolamento (CE) n. 853/2004;
— soddisfano le norme sanitarie di cui all’allegato III, sezione VII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1);
— sono stati imballati, immagazzinati e trasportati conformemente all’allegato III, sezione VII, capitoli VI e VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;
— sono stati marcati ed etichettati conformemente all’allegato II, sezione I, e all’allegato III, sezione VII, capitolo VII, del regolamento (CE) n. 853/2004;
— i pettinidi, i gasteropodi marini e gli oloturoidei non filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate sono conformi alle prescrizioni specifiche di cui all’allegato III, sezione VII, capitolo IX, del regolamento (CE) n. 853/2004;
— hanno superato in modo soddisfacente i controlli ufficiali di cui agli articoli da 42 a 58 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51) e all’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, dell’8 febbraio 2019, recante norme specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 1); e
— soddisfano le garanzie relative agli animali vivi e ai loro prodotti, se d’acquacoltura, previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10), e in particolare dell’articolo 29.
II.2. (2) (4) Attestato di sanità animale per molluschi bivalvi vivi di acquacoltura
II.2.1. (3) (4) [Prescrizioni per le specie sensibili a Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus e Mikrocytos mackini
Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che i molluschi bivalvi vivi indicati nella parte I del presente certificato:
Testo di immagine
PAESE
Molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi
II. Informazioni sanitarie
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
(5) provengono da un paese/territorio, una zona o un compartimento dichiarati dall’autorità competente del proprio paese indenni da (4) [Bonamia exitiosa] (4) [Perkinsus marinus] (4) [Mikrocytos mackini] conformemente al capo VII della direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14) o alla norma pertinente dell’OIE, in cui
— le malattie in questione sono soggette all’obbligo di notifica all’autorità competente e i servizi ufficiali devono avviare immediatamente indagini qualora venga loro comunicato il sospetto di infezioni e
— tutte le specie introdotte sensibili alle malattie in questione provengono da un’area dichiarata indenne dalla malattia.]
II.2.2. (3) (4) [Prescrizioni per le specie sensibili a Marteilia refringens e Bonamia ostreae destinate a Stati membri, zone o compartimenti dichiarati indenni da malattie o sottoposti a un programma di sorveglianza o di eradicazione per le malattie in questione
Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che i molluschi bivalvi vivi sopra indicati:
(6) provengono da un paese/territorio, una zona o un compartimento dichiarati dall’autorità competente del proprio paese indenni da (4) [Marteilia refringens] (4) [Bonamia ostreae] conformemente al capo VII della direttiva 2006/88/CE o alla norma pertinente dell’OIE, in cui
i) le malattie in questione sono soggette all’obbligo di notifica all’autorità competente e i servizi ufficiali devono avviare immediatamente indagini qualora venga loro comunicato il sospetto di infezioni e
ii) tutte le specie introdotte sensibili alle malattie in questione provengono da un’area dichiarata indenne dalla malattia.]
II.2.3. Prescrizioni in materia di trasporto ed etichettatura
Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che:
II.2.3.1. i molluschi bivalvi vivi sopra indicati sono trasportati in condizioni, qualità dell’acqua compresa, tali da non alterare il loro stato sanitario;
II.2.3.2. il container di trasporto o la barca vivaio sono stati puliti e disinfettati prima di effettuare il carico oppure non sono stati utilizzati precedentemente; e
II.2.3.3. la partita è identificata mediante un’etichetta leggibile all’esterno del microcontainer o, se trasportata in una barca vivaio, nel manifesto di carico, che reca le informazioni pertinenti indicate nelle caselle da I.7. a I.11. della parte I del presente certificato, e la seguente dicitura:
«Molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano nell’Unione».
Note
Cfr. note di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell’8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 101).
Parte I:
— Casella I.8.: Regione di origine: indicare l’area di produzione.
Parte II:
(1) La parte II.1 non si applica a paesi con condizioni speciali di certificazione in materia di sanità pubblica stabilite in accordi di equivalenza o altra legislazione dell’Unione.
(2) La parte II.2 non si applica a:
a) molluschi non vitali, vale a dire molluschi che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se restituiti all’habitat da cui sono stati prelevati,
b) molluschi bivalvi vivi immessi in commercio per il consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati in confezioni per la vendita al dettaglio conformi alle relative prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004,
Testo di immagine
PAESE
Molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi
II. Informazioni sanitarie
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
c) molluschi bivalvi vivi destinati a stabilimenti di trasformazione riconosciuti a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE, o a centri di spedizione, bacini di depurazione o impianti analoghi dotati di un sistema di trattamento delle acque reflue che renda inattivi gli agenti patogeni in causa o in cui le acque reflue siano sottoposte ad altri tipi di trattamento per ridurre a un livello accettabile il rischio di trasmissione delle malattie nel sistema idrico naturale,
d) molluschi bivalvi vivi destinati a un’ulteriore trasformazione prima del consumo umano, senza magazzinaggio temporaneo sul luogo di trasformazione, imballati ed etichettati a tale scopo conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004.
(3) Le parti II.2.1 e II.2.2 si applicano unicamente alle specie sensibili a una o più malattie tra quelle indicate nel titolo. Le specie sensibili sono elencate nell’allegato IV della direttiva 2006/88/CE.
(4) Cancellare la dicitura non pertinente.
(5) Per le partite di specie sensibili a Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus e Mikrocytos mackini questa dichiarazione va conservata perché possa essere autorizzato il loro ingresso in qualsiasi parte dell’Unione.
(6) Perché possa essere autorizzato l’ingresso in uno Stato membro, una zona o un compartimento (caselle I.9 e I.10 della parte I del certificato) dichiarati indenni da Marteilia refringens o Bonamia ostreae oppure sottoposti a un programma di sorveglianza o eradicazione stabilito in conformità dell’articolo 44, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2006/88/CE, va conservata una di queste dichiarazioni se la partita contiene specie sensibili alle malattie per cui sono richiesti l’immunità o programmi specifici. I dati sullo stato sanitario di ciascuna azienda o zona destinata a molluschicoltura nell’Unione sono accessibili sul sito http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm.
— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.
Ispettore ufficiale
Nome e cognome (in stampatello):
Data:
Timbro:
Titolo e qualifica:
Firma:
CAPITOLO B: MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE SUPPLEMENTARE PER I MOLLUSCHI BIVALVI TRASFORMATI APPARTENENTI ALLA SPECIE ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM
Testo di immagine
Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che i molluschi bivalvi trasformati appartenenti alla specie Acanthocardia tuberculatum, di cui al certificato sanitario recante n. di riferimento: ,
1. sono stati raccolti in zone di produzione chiaramente identificate, monitorate e autorizzate dall’autorità competente in conformità dell’articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18) e in cui il livello della tossina responsabile dell’intossicazione da molluschi paralizzanti (PSP) nelle parti commestibili di tali molluschi risulta inferiore a 300 μg per 100 g;
2. sono stati trasportati direttamente allo stabilimento in container o veicoli sigillati dall’autorità competente:
(denominazione e numero di riconoscimento ufficiale dello stabilimento specificamente autorizzato dall’autorità competente alla trasformazione dei molluschi);
3. durante il trasporto allo stabilimento di cui sopra erano accompagnati da un documento rilasciato dall’autorità competente che ne autorizza il trasporto e attesta la natura e il quantitativo del prodotto, la zona d’origine e lo stabilimento di destinazione;
4. sono stati sottoposti al trattamento termico descritto nell’allegato della decisione 96/77/CE della Commissione, del 18 gennaio 1996, che stabilisce le condizioni per la raccolta e la trasformazione di taluni molluschi bivalvi provenienti da zone in cui il livello di tossine paralizzanti supera il limite stabilito dalla direttiva 91/495/CEE del Consiglio (GU L 15 del 20.1.1996, pag. 46); e
5. non contengono un livello di tossina PSP individuabile dal metodo del saggio biologico, come dimostrato dagli annessi resoconti analitici dell’esame effettuato su ciascuna partita inclusa nella spedizione oggetto del presente certificato.
L’ispettore ufficiale certifica che l’autorità competente ha verificato che le procedure di autocontrollo sanitario attuate presso lo stabilimento di cui al punto 2 riguardano specificamente il trattamento termico di cui al punto 4.
Il sottoscritto, ispettore ufficiale, dichiara di conoscere le disposizioni di cui alla decisione 96/77/CE e che gli annessi resoconti analitici corrispondono al test effettuato sui prodotti a trasformazione avvenuta.
Ispettore ufficiale
Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica:
Data: Firma:
Timbro:
PARTE II
CAPITOLO A: MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI DELLA PESCA AL FINE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
Testo di immagine
PAESE
Certificato ufficiale per l’esportazione nell’UE
Parte I: informazioni sulla partita spedita
I.1. Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo
Tel.
I.2. N. di riferimento del certificato
I.2.a. N. di riferimento IMSOC
I.3. Autorità centrale competente
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo
Codice postale
Tel.
I.6. Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo
Codice postale
I.7. Paese di origine
Codice ISO
I.8. Regione di origine
Codice
I.9. Paese di destinazione
Codice ISO
I.10.
I.11 Luogo di spedizione
Nome
N. di riconoscimento
N. di riconoscimento
I.12. Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo
I.13. Luogo di carico
I.14. Data e ora della partenza
I.15. Mezzo di trasporto
Aereo
Veicolo stradale
Identificazione:
Nave
Vagone
Altro
I.16. Posto di controllo frontaliero di entrata nell’UE
I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo
N.
I.18. Temperatura
ambiente
di frigorifero
di congela-zione
I.19. Numero del sigillo e numero del container
Testo di immagine
PAESE
Certificato ufficiale per l’esportazione nell’UE
I.20. Merce certificata per
Industria conserviera
Consumo umano
I.21.
I.22.
I.23 Numero totale di colli
I.24. Quantità
N. totale
Peso netto totale (kg)
Peso lordo totale (kg)
I.25. Descrizione della merce
Numero Codice e titolo NC
Specie (nome scientifico)
Natura della merce
Nave/Impianto di fabbricazione
Tipo di trattamento
Deposito frigorifero
Consumatore finale
Numero di colli
Peso netto
Lotto n.
Tipo di imballaggio
Testo di immagine
PAESE
Prodotti della pesca
II. Informazioni sanitarie
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
Parte II: certificazione
II.1. (1) Attestato di sanità pubblica
Il sottoscritto dichiara di conoscere le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1) e certifica che i prodotti della pesca di cui sopra sono stati prodotti in conformità di dette prescrizioni e in particolare che:
— provengono da uno o più stabilimenti che applicano un programma basato sui principi del sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004;
— sono stati pescati e manipolati a bordo di navi, sbarcati, manipolati e, secondo i casi, preparati, trasformati, congelati e scongelati nel rispetto delle norme igieniche, in conformità delle prescrizioni di cui all’allegato III, sezione VIII, capitoli da I a IV, del regolamento (CE) n. 853/2004;
— soddisfano le norme sanitarie di cui all’allegato III, sezione VIII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1);
— sono stati imballati, conservati e trasportati in conformità dell’allegato III, sezione VIII, capitoli da VI a VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;
— recano una marchiatura conformemente all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;
— soddisfano le garanzie relative agli animali vivi e ai loro prodotti, se d’acquacoltura, previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10), in particolare dell’articolo 29; e
— hanno superato in modo soddisfacente i controlli ufficiali di cui agli articoli da 59 a 65 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).
II.2. (2) (4) Attestato di sanità animale per pesci e crostacei di acquacoltura
II.2.1. (3) (4) [Prescrizioni per le specie sensibili a necrosi ematopoietica epizootica, sindrome di Taura e malattia della testa gialla
Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali di acquacoltura o relativi prodotti descritti nella parte I del presente certificato:
(5) provengono da un paese/territorio, una zona o un compartimento dichiarati dall’autorità competente del proprio paese indenni da (4) [necrosi ematopoietica epizootica] (4) [sindrome di Taura] (4) [malattia della testa gialla] conformemente al capo VII della direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14) o alla norma pertinente dell’OIE, in cui
i) le malattie in questione sono soggette all’obbligo di notifica all’autorità competente, che deve avviare immediatamente indagini qualora le venga comunicato il sospetto di infezioni,
ii) tutte le specie introdotte sensibili alle malattie in questione provengono da un’area dichiarata indenne da tali malattie, e
Testo di immagine
PAESE
Prodotti della pesca
II. Informazioni sanitarie
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
iii) le specie sensibili alle malattie in questione non sono vaccinate contro tali malattie.]
II.2.2. (3) (4) [Prescrizioni per le specie sensibili a setticemia emorragica virale (VHS), necrosi ematopoietica infettiva (IHN), anemia infettiva del salmone (ISA), virus erpetico della carpa koi (KHV) e malattia dei punti bianchi destinate a Stati membri, zone o compartimenti dichiarati indenni dalle malattie o soggetti a un programma di sorveglianza o di eradicazione delle malattie in questione
Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali di acquacoltura o relativi prodotti descritti nella parte I del presente certificato:
(6) provengono da un paese/territorio, una zona o un compartimento dichiarati dall’autorità competente del proprio paese indenni da (4) [setticemia emorragica virale] (4) [necrosi ematopoietica infettiva] (4) [anemia infettiva del salmone] (4) [virus erpetico della carpa koi] (4) [malattia dei punti bianchi] in conformità del capo VII della direttiva 2006/88/CE o della norma pertinente dell’OIE, in cui
i) le malattie in questione sono soggette all’obbligo di notifica all’autorità competente, che deve avviare immediatamente indagini qualora le venga comunicato il sospetto di infezioni,
ii) tutte le specie introdotte sensibili alle malattie in questione provengono da un’area dichiarata indenne da tali malattie, e
iii) le specie sensibili alle malattie in questione non sono vaccinate contro tali malattie.]
II.2.3. Prescrizioni in materia di trasporto ed etichettatura
Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che:
II.2.3.1. gli animali di acquacoltura sopra indicati si trovano in condizioni in cui la qualità dell’acqua non altera il loro stato sanitario;
II.2.3.2. prima di effettuare il carico il container di trasporto o la barca vivaio sono puliti e disinfettati oppure non sono stati utilizzati precedentemente; e
II.2.3.3. la partita è identificata mediante un’etichetta leggibile all’esterno del container o, se trasportata in una barca vivaio, nel manifesto di carico, che reca le informazioni pertinenti indicate nelle caselle da I.7. a I.11. della parte I del presente certificato, e la seguente dicitura:
«(4) [Pesci] (4) [Crostacei] destinati al consumo umano nell’Unione».
Note
Cfr. note di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell’8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 101).
Parte I:
— Casella I.8.: Regione di origine: per i molluschi bivalvi congelati o trasformati indicare l’area di produzione.
— Casella I.20.: Selezionare «Industria conserviera» per i pesci interi inizialmente congelati in salamoia a -9 °C o a temperature superiori a -18 °C e destinati alla fabbricazione di conserve in conformità dei requisiti di cui all’allegato III, sezione VIII, capitolo I, parte II, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004. Selezionare «Consumo umano» per gli altri casi.
— Casella I.25.: Inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) impiegando voci quali: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 o 2106.
— Casella I.25.: Natura della merce: specificare se di acquacoltura o di origine selvatica.
Tipo di trattamento: specificare se si tratta di un prodotto vivo, refrigerato, congelato o trasformato.
Impianto di fabbricazione: sono comprese navi officina, navi congelatrici, navi reefer, depositi frigoriferi e impianti di trasformazione.
Parte II:
(1) La parte II.1 del presente certificato non si applica a paesi con condizioni speciali di certificazione in materia di sanità pubblica stabilite in accordi di equivalenza o altra legislazione dell’UE.
Testo di immagine
PAESE
Prodotti della pesca
II. Informazioni sanitarie
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
(2) La parte II.2 del presente certificato non si applica a:
a) crostacei non vitali, vale a dire che crostacei che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se restituiti all’habitat da cui sono stati prelevati,
b) pesci macellati ed eviscerati prima della spedizione,
c) animali di acquacoltura e relativi prodotti, immessi in commercio per il consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati in confezioni per la vendita al dettaglio conformi alle relative prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004,
d) crostacei destinati a stabilimenti di trasformazione riconosciuti a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE o a centri di spedizione, bacini di depurazione o impianti analoghi dotati di un sistema di trattamento delle acque reflue che renda inattivi gli agenti patogeni in causa o in cui le acque reflue siano sottoposte ad altri tipi di trattamento per ridurre ad un livello accettabile il rischio di trasmissione delle malattie nel sistema idrico naturale, e
e) crostacei destinati a un’ulteriore trasformazione prima del consumo umano, senza magazzinaggio temporaneo sul luogo di trasformazione, imballati ed etichettati a tale scopo conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004.
(3) Le parti II.2.1 e II.2.2 del presente certificato si applicano unicamente alle specie sensibili a una o più delle malattie indicate nel titolo della parte in questione. Le specie sensibili sono elencate nell’allegato IV della direttiva 2006/88/CE.
(4) Cancellare la dicitura non pertinente.
(5) Per le partite di specie sensibili a necrosi ematopoietica epizootica, sindrome di Taura e/o malattia della testa gialla, occorre conservare questa dichiarazione affinché possa essere autorizzato il loro ingresso in qualsiasi parte dell’UE.
(6) Affinché possa essere autorizzato l’ingresso in uno Stato membro, una zona o un compartimento (caselle I.9 e I.10 della parte I del certificato) dichiarati indenni da setticemia emorragica virale, necrosi ematopoietica infettiva, anemia infettiva del salmone, virus erpetico della carpa koi e malattia dei punti bianchi oppure soggetti a un programma di sorveglianza o eradicazione stabilito in conformità dell’articolo 44, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2006/88/CE, occorre conservare una di queste dichiarazioni se la partita contiene specie sensibili alle malattie da cui è riconosciuta l’indennità o per cui si applicano i suddetti programmi. I dati sullo stato sanitario di ciascuna azienda o zona destinata a molluschicoltura nell’Unione sono accessibili sul sito http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm.
— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.
Ispettore ufficiale
Nome e cognome (in stampatello):
Data:
Timbro:
Titolo e qualifica:
Firma:
CAPITOLO B: MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER I PRODOTTI DELLA PESCA CATTURATI DA NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO E TRASFERITI IN PAESI TERZI CON O SENZA MAGAZZINAGGIO
Testo di immagine
PAESE
Certificato ufficiale per l’esportazione nell’UE
Parte I: informazioni sulla partita spedita
I.1. Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo
Tel.
I.2. N. di riferimento del certificato
I.2.a. N. di riferimento IMSOC
I.3. Autorità centrale competente
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo
Codice postale
Tel.
I.6. Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo
Codice postale
I.7. Paese di origine
Codice ISO
I.8. Regione di origine
Codice
I.9. Paese di destinazione
Codice ISO
I.10.
I.11 Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo
N. di riconoscimento
I.12. Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo
I.13. Luogo di carico
I.14. Data e ora della partenza
I.15. Mezzo di trasporto
Aereo
Veicolo stradale
Identificazione:
Nave
Vagone
Altro
I.16. Posto di controllo frontaliero di entrata nell’UE
I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo
N.
I.18. Temperatura
ambiente
di frigorifero
di congela-zione
I.19. Numero del sigillo e numero del container
Testo di immagine
PAESE
Certificato ufficiale per l’esportazione nell’UE
I.20. Merce certificata per
Industria conserviera
Consumo umano
I.21.
I.22.
I.23 Numero totale di colli
I.24. Quantità
N. totale
Peso netto totale (kg)
Peso lordo totale (kg)
I.25. Descrizione della merce
Numero Codice e titolo NC
Specie (nome scientifico)
Zona
Natura della merce
Nave/Impianto di fabbricazione
Tipo di trattamento
Deposito frigorifero
Consumatore finale
Numero di colli
Peso netto
Lotto n.
Tipo di imballaggio
Testo di immagine
PAESE
Prodotti della pesca trasferiti in paesi terzi
II. Informazioni sanitarie
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
Parte II: certificazione
II.1. Attestato di sanità pubblica
Il sottoscritto, ispettore ufficiale, dichiara di conoscere le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1) e certifica che i prodotti della pesca di cui sopra:
— sono stati sbarcati e scaricati nel rispetto delle norme igieniche dalla nave o dalle navi riconosciute/registrate (indicare il numero di riconoscimento/registrazione e il nome dello Stato membro o degli Stati membri di bandiera) in conformità delle prescrizioni pertinenti dell’allegato III, sezione VIII, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004;
— se applicabile, sono stati immagazzinati in uno o più depositi frigoriferi riconosciuti (indicare il numero di riconoscimento) in conformità delle disposizioni pertinenti dell’allegato III, sezione VIII, capitolo VII, del regolamento (CE) n. 853/2004;
— se applicabile, sono stati caricati nel rispetto delle norme igieniche sulla nave o sulle navi riconosciute (indicare il numero di riconoscimento dello Stato membro o degli Stati membri, oppure del paese terzo o dei paesi terzi, e il nome dello Stato membro o degli Stati membri, oppure del paese terzo o dei paesi terzi, di bandiera) in conformità delle prescrizioni pertinenti dell’allegato III, sezione VIII, capitoli I e VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;
— se applicabile, sono stati caricati in un container (indicare il numero del container) o su un autocarro (indicare il numero di targa dell’autocarro e del rimorchio) o su un aereo (indicare il numero del volo) in conformità delle prescrizioni dell’allegato III, sezione VIII, capitolo VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004; e
— sono accompagnati dal giornale o dai giornali di pesca stampato/i (**) o dalle parti pertinenti di esso/i (**).
(**) È accettato anche il formato elettronico.
Note
Cfr. note di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell’8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 101).
Parte I:
— Casella I.11.: Luogo di spedizione: indicare il nome, l’indirizzo e il numero di riconoscimento del deposito frigorifero nel paese terzo di spedizione oppure, qualora la merce non fosse conservata in un deposito frigorifero, indicare il nome e il numero di riconoscimento o di registrazione della nave di origine battente bandiera dello Stato membro.
— Casella I.15.: Indicare il mezzo di trasporto in partenza dal paese terzo di spedizione. In caso di navi congelatrici o navi reefer, indicarne il nome, il numero di riconoscimento e lo Stato di bandiera; in caso di pescherecci, indicare il numero di registrazione e lo Stato di bandiera. Se come mezzi di trasporto si utilizzano container, autocarri o aerei, indicare le stesse informazioni fornite al quarto trattino della parte II.1.
— Casella I.20.: Selezionare «Industria conserviera» per i pesci interi inizialmente congelati in salamoia a -9 °C o a temperature superiori a -18 °C e destinati alla fabbricazione di conserve in conformità dei requisiti di cui all’allegato III, sezione VIII, capitolo I, parte II, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004. Selezionare «Consumo umano» per gli altri casi.
Testo di immagine
PAESE
Prodotti della pesca trasferiti in paesi terzi
II. Informazioni sanitarie
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
— Casella I.25.: Inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) impiegando voci quali: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 o 2106.
— Casella I.25.: Tipo di trattamento: specificare se si tratta di un prodotto refrigerato, congelato o trasformato.
(*) Inclusi, a seconda dei casi, i pescherecci, le navi officina, le navi congelatrici e le navi reefer.
Ispettore ufficiale
Nome e cognome (in stampatello):
Data:
Timbro:
Titolo e qualifica:
Firma:
CAPITOLO C: MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE CHE DEVE ESSERE FIRMATO DAL CAPITANO E CHE ACCOMPAGNA I PRODOTTI DELLA PESCA CONGELATI AL MOMENTO DELL'INGRESSO NELL'UNIONE PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO DIRETTAMENTE DA UNA NAVE CONGELATRICE, DA UNA NAVE REEFER O DA UNA NAVE OFFICINA
Testo di immagine
PAESE
Certificato ufficiale per l’esportazione nell’UE
Parte I: informazioni sulla partita spedita
I.1. Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo
Tel.
I.2. N. di riferimento del certificato
I.2.a. N. di riferimento IMSOC
I.3.
I.4.
I.5. Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo
Codice postale
Tel.
I.6. Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo
Codice postale
I.7. Paese di origine
Codice ISO
I.8. Regione di origine
Codice
I.9. Paese di destinazione
Codice ISO
I.10.
I.11 Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo
N. di riconoscimento
I.12. Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo
I.13.
I.14. Data e ora della partenza
I.15.
I.16. Posto di controllo frontaliero di entrata nell’UE
I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo
N.
I.18.
I.19.
Testo di immagine
PAESE
Certificato ufficiale per l’esportazione nell’UE
I.20. Merce certificata per
Industria conserviera
Consumo umano
I.21.
I.22.
I.23 Numero totale di colli
I.24. Quantità
N. totale
Peso netto totale (kg)
Peso lordo totale (kg)
I.25. Descrizione della merce
Numero Codice e titolo NC
Specie (nome scientifico)
Consumatore finale
Numero di colli
Peso netto
Lotto n.
Tipo di imballaggio
Testo di immagine
PAESE
Prodotti della pesca
I.(bis) Altre informazioni
Zona/e di pesca:
Numero IMO/Lloyd’s (eventuale) o indicativo di chiamata della nave:
Periodo di pesca:
Data di inizio: …/…/
Data di fine: …/…/
II. Attestato sanitario
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
Parte II: certificazione
II.1. Attestato di sanità pubblica
Il sottoscritto dichiara:
— di conoscere le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1) e certifica che i prodotti della pesca di cui sopra sono stati prodotti in conformità di dette prescrizioni e in particolare che la nave è presente nell’elenco di navi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione (è iscritta nell’elenco UE);
— che la nave dispone di un programma basato sui principi del sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) per controllare i pericoli conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004;
— che i prodotti della pesca sono stati pescati e manipolati a bordo di navi, sbarcati, manipolati e, secondo i casi, preparati, trasformati, congelati e scongelati nel rispetto delle norme igieniche, in conformità delle prescrizioni di cui all’allegato III, sezione VIII, capitoli da I a IV, del regolamento (CE) n. 853/2004.I visceri e le parti che possono costituire un pericolo per la sanità pubblica sono stati rimossi appena possibile e tenuti separati dai prodotti destinati al consumo umano;
— che i prodotti della pesca soddisfano le norme sanitarie di cui all’allegato III, sezione VIII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e, ove opportuno, i criteri di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1);
— che i prodotti della pesca sono stati imballati, conservati e trasportati in conformità dell’allegato III, sezione VIII, capitoli da VI a VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;
— che i prodotti della pesca recano una marchiatura conformemente all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;
— che i prodotti della pesca soddisfano le garanzie relative agli animali vivi e ai loro prodotti, se d’acquacoltura, previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10), in particolare dell’articolo 29; e
— che i prodotti della pesca congelati sono stati mantenuti a una temperatura non superiore a -18 °C in ogni parte della massa; i pesci interi inizialmente congelati in salamoia destinati alla fabbricazione di conserve possono tuttavia essere mantenuti a una temperatura non superiore a -9 °C.
Testo di immagine
PAESE
Prodotti della pesca
II. Attestato sanitario
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
Note
Cfr. note di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell’8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 101).
Parte I:
— Casella I.2.: Un numero di documento unico basato sul proprio sistema di classificazione.
— Casella I.5.: Il nome e l’indirizzo (via, città e codice postale) della persona fisica o giuridica cui è direttamente destinata la partita importata nello Stato membro di destinazione.
— Casella I.7.: Il paese di cui batte bandiera la nave che rilascia il presente documento.
— Casella I.11.: Il nome e il numero di riconoscimento della nave, figuranti nell’elenco previsto all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18), dalla quale i prodotti della pesca sono importati direttamente.
— Casella I.20.: Selezionare «Industria conserviera» per i pesci interi inizialmente congelati in salamoia a -9 °C o a temperature superiori a -18 °C e destinati alla fabbricazione di conserve in conformità dei requisiti di cui all’allegato III, sezione VIII, capitolo I, parte II, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004. Selezionare «Consumo umano» per gli altri casi.
— Casella I.25.: Inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) impiegando voci quali: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 o 2106.
— Casella I.25.: Tipo di trattamento: specificare se si tratta di un prodotto refrigerato, congelato o trasformato.
(*) Inclusi, a seconda dei casi, i pescherecci, le navi officina, le navi congelatrici e le navi reefer.
Capitano della nave
Nome e cognome (in stampatello):
Data: Firma:
Timbro:
PARTE III
MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI COSCE DI RANA REFRIGERATE, CONGELATE O PREPARATE DESTINATE AL CONSUMO UMANO AL FINE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
Testo di immagine
PAESE
Certificato ufficiale per l’esportazione nell’UE
Parte I: informazioni sulla partita spedita
I.1. Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo
Tel.
I.2. N. di riferimento del certificato
I.2.a. N. di riferimento IMSOC
I.3. Autorità centrale competente
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo
Codice postale
Tel.
I.6. Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo
Codice postale
I.7. Paese di origine
Codice ISO
I.8.
I.9. Paese di destinazione
Codice ISO
I.10.
I.11 Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo
N. di riconoscimento
I.12. Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo
I.13. Luogo di carico
I.14. Data e ora della partenza
I.15. Mezzo di trasporto
Aereo
Veicolo stradale
Identificazione:
Nave
Vagone
Altro
I.16. Posto di controllo frontaliero di entrata nell’UE
I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo
N.
I.18. Temperatura
ambiente
di frigorifero
di congela-zione
I.19. Numero del sigillo e numero del container
Testo di immagine
PAESE
Certificato ufficiale per l’esportazione nell’UE
I.20. Merce certificata per
Consumo umano
I.21.
I.22.
I.23 Numero totale di colli
I.24. Quantità
N. totale
Peso netto totale (kg)
Peso lordo totale (kg)
I.25. Descrizione della merce
Numero Codice e titolo NC
Specie (nome scientifico)
Impianto di fabbricazione
Tipo di trattamento
Deposito frigorifero
Consumatore finale
Numero di colli
Peso netto
Lotto n.
Tipo di imballaggio
Testo di immagine
PAESE
Modello FRG
Cosce di rana refrigerate, congelate o preparate destinate al consumo umano
II. Informazioni sanitarie
II.a. N. di riferimento del certificato
II.b.
Parte II: certificazione
II.1. Attestato di sanità pubblica
Il sottoscritto dichiara di conoscere le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1), e
certifica che le cosce di rana di cui sopra sono state prodotte conformemente a dette disposizioni e in particolare che:
— provengono da uno o più stabilimenti che applicano un programma basato sui principi del sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004;
— sono state manipolate e, secondo i casi, preparate, imballate e immagazzinate nel rispetto delle norme igieniche, conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004; e
— provengono da rane che sono state dissanguate, preparate e, secondo i casi, refrigerate, congelate o trasformate, imballate e immagazzinate nel rispetto delle norme igieniche, conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato III, sezione XI, del regolamento (CE) n. 853/2004.
Note
Cfr. note di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell’8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 101).
Parte I:
— Casella I.25.: Inserire gli opportuni codici della nomenclatura combinata (NC), quali 0208 90 70, 0210 99 39 o 1602 90 99.
— Casella I.25.: Tipo di trattamento: fresche, trattate.
Parte II:
— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.
Ispettore ufficiale
Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica:
Data: Firma:
Timbro:
PARTE IV
MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI LUMACHE REFRIGERATE, CONGELATE, SGUSCIATE, COTTE, PREPARATE O CONSERVATE DESTINATE AL CONSUMO UMANO AL FINE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
Testo di immagine
PAESE
Certificato ufficiale per l’esportazione nell’UE
Parte I: informazioni sulla partita spedita
I.1. Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo
Tel.
I.2. N. di riferimento del certificato
I.2.a. N. di riferimento IMSOC
I.3. Autorità centrale competente
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo
Codice postale
Tel.
I.6. Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo
Codice postale
I.7. Paese di origine
Codice ISO
I.8.
I.9. Paese di destinazione
Codice ISO
I.10.
I.11 Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo
N. di riconoscimento
I.12. Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo
I.13. Luogo di carico
I.14. Data e ora della partenza
I.15. Mezzo di trasporto
Aereo
Veicolo stradale
Identificazione:
Nave
Vagone
Altro
I.16. Posto di controllo frontaliero di entrata nell’UE
I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo
N.
I.18. Temperatura
ambiente
di frigorifero
di congela-zione
I.19. Numero del sigillo e numero del container
Testo di immagine
PAESE
Certificato ufficiale per l’esportazione nell’UE
I.20. Merce certificata per
Consumo umano
I.21.
I.22.
I.23 Numero totale di colli
I.24. Quantità
N. totale
Peso netto totale (kg)
Peso lordo totale (kg)
I.25. Descrizione della merce
Numero Codice e titolo NC
Specie (nome scientifico)
Impianto di fabbricazione
Tipo di trattamento
Deposito frigorifero
Consumatore finale
Numero di colli
Peso netto
Lotto n.
Tipo di imballaggio
Testo di immagine
PAESE
Modello SNS
Lumache refrigerate, congelate, sgusciate, cotte, preparate o conservate destinate al consumo umano
II. Informazioni sanitarie
II.a. N. di riferimento del certificato
II.b.
Parte II: certificazione
II.1. Attestato di sanità pubblica
Il sottoscritto dichiara di conoscere le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1), e
certifica che le lumache di cui sopra sono state prodotte conformemente a dette disposizioni e in particolare che:
— provengono da uno o più stabilimenti che applicano un programma basato sui principi del sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004;
— sono state manipolate e, secondo i casi, preparate, imballate e immagazzinate nel rispetto delle norme igieniche, conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004; e
— sono state manipolate e, secondo i casi, sgusciate, cotte, preparate, conservate, congelate, imballate e immagazzinate nel rispetto delle norme igieniche, conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato III, sezione XI, del regolamento (CE) n. 853/2004.
Note
Cfr. note di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell’8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 101).
Parte I:
— Casella I.25.: Inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA)/della nomenclatura combinata (NC), quali 0307 60 00 o 1605.
— Casella I.25.: Tipo di trattamento: fresche, trattate.
Parte II:
— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.
Ispettore ufficiale
Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica:
Data: Firma:
Timbro:
PARTE V
MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI GRASSI ANIMALI FUSI E CICCIOLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO AL FINE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
Testo di immagine
PAESE
Certificato ufficiale per l’esportazione nell’UE
Parte I: informazioni sulla partita spedita
I.1. Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo
Tel.
I.2. N. di riferimento del certificato
I.2.a. N. di riferimento IMSOC
I.3. Autorità centrale competente
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo
Codice postale
Tel.
I.6. Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo
Codice postale
I.7. Paese di origine
Codice ISO
I.8.
I.9. Paese di destinazione
Codice ISO
I.10.
I.11 Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo
N. di riconoscimento
I.12. Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo
I.13. Luogo di carico
I.14. Data e ora della partenza
I.15. Mezzo di trasporto
Aereo
Veicolo stradale
Identificazione:
Nave
Vagone
Altro
I.16. Posto di controllo frontaliero di entrata nell’UE
I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo
N.
I.18. Temperatura
ambiente
di frigorifero
di congela-zione
I.19. Numero del sigillo e numero del container
Testo di immagine
PAESE
Certificato ufficiale per l’esportazione nell’UE
I.20. Merce certificata per
Consumo umano
I.21.
I.22.
I.23 Numero totale di colli
I.24. Quantità
N. totale
Peso netto totale (kg)
Peso lordo totale (kg)
I.25. Descrizione della merce
Numero Codice e titolo NC
Specie (nome scientifico)
Impianto di fabbricazione
Deposito frigorifero
Consumatore finale
Numero di colli
Peso netto
Lotto n.
Tipo di imballaggio
Testo di immagine
PAESE
Grassi animali fusi e ciccioli destinati al consumo umano
II. Informazioni sanitarie
II.a. N. di riferimento del certificato
II.b.
Parte II: certificazione
II.1. Attestato di sanità pubblica
Il sottoscritto dichiara di conoscere le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1), e
certifica che i grassi animali fusi e i ciccioli di cui sopra sono stati prodotti conformemente a dette disposizioni e in particolare che:
— provengono da uno o più stabilimenti che applicano un programma basato sui principi del sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004;
— sono stati manipolati e, secondo i casi, preparati, imballati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004; e
— sono conformi alle prescrizioni dell’allegato III, sezione XII, del regolamento (CE) n. 853/2004.
II.2 Attestato di sanità animale
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i grassi animali fusi e i ciccioli di cui sopra soddisfano le seguenti prescrizioni e provengono
II.2.1. da paesi terzi, territori e loro parti figuranti nell’elenco di paesi terzi, territori e loro parti da cui è autorizzata l’esportazione nell’Unione di carni fresche in conformità dell’allegato II, parte I, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1);
II.2.1. oppure da paesi terzi, territori e loro parti da cui è autorizzata l’esportazione nell’Unione di carni fresche di pollame in conformità dell’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1);
II.2.1. oppure da paesi terzi, territori e loro parti da cui è autorizzata l’esportazione nell’Unione di prodotti a base di carne delle specie di rilevanza subordinatamente all’applicazione del trattamento specificato per la specie animale di origine del prodotto a base di carne e figuranti nell’elenco dei paesi terzi e dei territori di cui all’allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).
Note
Cfr. note di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell’8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 101).
Parte I:
— Casella I.25.: Inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA)/della nomenclatura combinata (NC), quali 1501, 1502, 1503 00, 1504, 1506 00 00, 1516 10, 1517, 1518 00 91, 1518 00 95, 1518 00 99 o 2301.
Testo di immagine
PAESE
Grassi animali fusi e ciccioli destinati al consumo umano
II. Informazioni sanitarie
II.a. N. di riferimento del certificato
II.b.
Parte II:
— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.
Veterinario ufficiale
Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica:
Data: Firma:
Timbro:
PARTE VI
MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI GELATINA DESTINATA AL CONSUMO UMANO AL FINE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
Testo di immagine
PAESE
Certificato ufficiale per l’esportazione nell’UE
Parte I: informazioni sulla partita spedita
I.1. Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo
Tel.
I.2. N. di riferimento del certificato
I.2.a. N. di riferimento IMSOC
I.3. Autorità centrale competente
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo
Codice postale
Tel.
I.6. Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo
Codice postale
I.7. Paese di origine
Codice ISO
I.8.
I.9. Paese di destinazione
Codice ISO
I.10.
I.11 Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo
N. di riconoscimento
I.12. Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo
I.13. Luogo di carico
I.14. Data e ora della partenza
I.15. Mezzo di trasporto
Aereo
Veicolo stradale
Identificazione:
Nave
Vagone
Altro
I.16. Posto di controllo frontaliero di entrata nell’UE
I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo
N.
I.18. Temperatura
ambiente
di frigorifero
di congela-zione
I.19. Numero del sigillo e numero del container
Testo di immagine
PAESE
Certificato ufficiale per l’esportazione nell’UE
I.20. Merce certificata per
Consumo umano
I.21.
I.22.
I.23 Numero totale di colli
I.24. Quantità
N. totale
Peso netto totale (kg)
Peso lordo totale (kg)
I.25. Descrizione della merce
Numero Codice e titolo NC
Specie (nome scientifico)
Impianto di fabbricazione
Deposito frigorifero
Consumatore finale
Numero di colli
Peso netto
Lotto n.
Tipo di imballaggio
Testo di immagine
PAESE
Modello GEL
Gelatina destinata al consumo umano
II. Informazioni sanitarie
II.a. N. di riferimento del certificato
II.b.
Parte II: certificazione
II.1. Attestato di sanità pubblica
Il sottoscritto dichiara di conoscere le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1), e
certifica che la gelatina di cui sopra è stata prodotta conformemente a dette disposizioni e in particolare che:
— proviene da uno o più stabilimenti che applicano un programma basato sui principi del sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004;
— è stata prodotta a partire da materie prime conformi alle prescrizioni di cui all’allegato III, sezione XIV, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 853/2004;
— è stata fabbricata conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato III, sezione XIV, capitolo III, del regolamento (CE) n. 853/2004;
— soddisfa le prescrizioni di cui all’allegato III, sezione XIV, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 853/2004 e al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1);
(1) e, se di origine bovina, ovina e caprina,
deriva da animali che hanno superato le ispezioni ante e post mortem,
(1) e, ad eccezione della gelatina derivata da pelli,
(1)
— [proviene da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);
— non contiene, né deriva da, materiale specifico a rischio quale definito nell’allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1) (2);
— non contiene, né deriva da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, ad eccezione della gelatina derivata da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si sono verificati casi indigeni di BSE;
— gli animali da cui deriva la gelatina non sono stati macellati mediante iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, salvo nel caso in cui gli animali siano nati, siano stati allevati continuativamente e siano stati macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;
— (1) [gli animali da cui deriva la gelatina provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e ad essi non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale];
Testo di immagine
PAESE
Modello GEL
Gelatina destinata al consumo umano
II. Informazioni sanitarie
II.a. N. di riferimento del certificato
II.b.
— (1) [gli animali da cui deriva la gelatina provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e la gelatina è stata ottenuta e manipolata in modo da garantire che non contenga, e non sia stata contaminata da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa.]]
(1) oppure
— [proviene da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);
— gli animali da cui deriva la gelatina non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o mediante iniezione di gas nella cavità cranica;
— la gelatina non contiene, né deriva da, materiale specifico a rischio quale definito nell’allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001, né contiene, o deriva da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]
(1) oppure
— [proviene da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);
— agli animali da cui deriva la gelatina non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale;
— gli animali da cui deriva la gelatina non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o mediante iniezione di gas nella cavità cranica;
— la gelatina non deriva da:
i) materiale specifico a rischio quale definito nell’allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
ii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;
iii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.
Note
Cfr. note di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell’8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 101).
Parte I:
— Casella I.25.: Inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) impiegando voci quali 3503.
Parte II:
(1) Cancellare la dicitura non pertinente.
(2) La rimozione del materiale specifico a rischio non è richiesta se la gelatina deriva da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese terzo o in una regione di un paese terzo classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.
— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.
Veterinario ufficiale
Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica:
Data: Firma:
Timbro:
PARTE VII
MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI COLLAGENE DESTINATO AL CONSUMO UMANO AL FINE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
Testo di immagine
PAESE
Certificato ufficiale per l’esportazione nell’UE
Parte I: informazioni sulla partita spedita
I.1. Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo
Tel.
I.2. N. di riferimento del certificato
I.2.a. N. di riferimento IMSOC
I.3. Autorità centrale competente
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo
Codice postale
Tel.
I.6. Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo
Codice postale
I.7. Paese di origine
Codice ISO
I.8.
I.9. Paese di destinazione
Codice ISO
I.10.
I.11 Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo
N. di riconoscimento
I.12. Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo
I.13. Luogo di carico
I.14. Data e ora della partenza
I.15. Mezzo di trasporto
Aereo
Veicolo stradale
Identificazione:
Nave
Vagone
Altro
I.16. Posto di controllo frontaliero di entrata nell’UE
I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo
N.
I.18. Temperatura
ambiente
di frigorifero
di congela-
zione
I.19. Numero del sigillo e numero del container
Testo di immagine
PAESE
Certificato ufficiale per l’esportazione nell’UE
I.20. Merce certificata per
Consumo umano
I.21.
I.22.
I.23 Numero totale di colli
I.24. Quantità
N. totale
Peso netto totale (kg)
Peso lordo totale (kg)
I.25. Descrizione della merce
Numero Codice e titolo NC
Specie (nome scientifico)
Impianto di fabbricazione
Deposito frigorifero
Consumatore finale
Numero di colli
Peso netto
Lotto n.
Tipo di imballaggio
Testo di immagine
PAESE
Modello COL
Collagene destinato al consumo umano
II. Informazioni sanitarie
II.a. N. di riferimento del certificato
II.b.
Parte II: certificazione
II.1. Attestato di sanità pubblica
Il sottoscritto dichiara di conoscere le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1), e
certifica che il collagene di cui sopra è stato prodotto conformemente a dette disposizioni e in particolare che:
— proviene da uno o più stabilimenti che applicano un programma basato sui principi del sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004;
— è stato prodotto a partire da materie prime conformi alle prescrizioni di cui all’allegato III, sezione XV, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 853/2004;
— è stato fabbricato conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato III, sezione XV, capitolo III, del regolamento (CE) n. 853/2004;
— soddisfa i criteri di cui all’allegato III, sezione XV, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 853/2004 e al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1);
(1) e, se di origine bovina, ovina e caprina,
deriva da animali che hanno superato le ispezioni ante e post mortem,
(1) e, ad eccezione del collagene derivato da pelli,
(1)
— [proviene da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);
— non contiene, né deriva da, materiale specifico a rischio quale definito nell’allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1) (2);
— non contiene, né deriva da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, ad eccezione del collagene derivato da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si sono verificati casi indigeni di BSE;
— gli animali da cui deriva il collagene non sono stati macellati mediante iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, salvo nel caso in cui gli animali siano nati, siano stati allevati continuativamente e siano stati macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;
— (1) [gli animali da cui deriva il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e agli animali non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell’OIE];
Testo di immagine
PAESE
Modello COL
Collagene destinato al consumo umano
II. Informazioni sanitarie
II.a. N. di riferimento del certificato
II.b.
— (1) [gli animali da cui deriva il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e il collagene è stato ottenuto e manipolato in modo da garantire che non contenga, e non sia stato contaminato da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa.]]
(1) oppure
— [proviene da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);
— gli animali da cui deriva il collagene non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o mediante iniezione di gas nella cavità cranica;
— il collagene non contiene, né deriva da, materiale specifico a rischio quale definito nell’allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001, né contiene, o deriva da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]
(1) oppure
— [proviene da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);
— agli animali da cui deriva il collagene non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale;
— gli animali da cui deriva il collagene non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o mediante iniezione di gas nella cavità cranica;
— il collagene non deriva da:
i) materiale specifico a rischio quale definito nell’allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
ii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;
iii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]
Note
Cfr. note di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell’8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 101).
Parte I:
— Casella I.25.: Il presente certificato può essere utilizzato anche per l’importazione di budelli di collagene.
— Casella I.25.: Inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) impiegando voci quali 3504 o 3917.
Parte II:
(1) Cancellare la dicitura non pertinente.
(2) La rimozione del materiale specifico a rischio non è richiesta se il collagene deriva da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese terzo o in una regione di un paese terzo classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.
— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.
Veterinario ufficiale
Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica:
Data: Firma:
Timbro:
PARTE VIII
MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI MATERIE PRIME PER LA PRODUZIONE DI GELATINA E COLLAGENE DESTINATI AL CONSUMO UMANO AL FINE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
Testo di immagine
PAESE
Certificato ufficiale per l’esportazione nell’UE
Parte I: informazioni sulla partita spedita
I.1. Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo
Tel.
I.2. N. di riferimento del certificato
I.2.a. N. di riferimento IMSOC
I.3. Autorità centrale competente
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo
Codice postale
Tel.
I.6. Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo
Codice postale
I.7. Paese di origine
Codice ISO
I.8. Regione di origine
Codice
I.9. Paese di destinazione
Codice ISO
I.10.
I.11 Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo
N. di riconoscimento
I.12. Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo
I.13. Luogo di carico
I.14. Data e ora della partenza
I.15. Mezzo di trasporto
Aereo
Veicolo stradale
Identificazione:
Nave
Vagone
Altro
I.16. Posto di controllo frontaliero di entrata nell’UE
I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo
N.
I.18. Temperatura
ambiente
di frigorifero
di congela-zione
I.19. Numero del sigillo e numero del container
Testo di immagine
PAESE
Certificato ufficiale per l’esportazione nell’UE
I.20. Merce certificata per
Consumo umano
I.21.
I.22.
I.23 Numero totale di colli
I.24. Quantità
N. totale
Peso netto totale (kg)
Peso lordo totale (kg)
I.25. Descrizione della merce
Numero Codice e titolo NC
Specie (nome scientifico)
Natura della merce
Impianto di fabbricazione
Deposito frigorifero
Numero di colli
Peso netto
Lotto n.
Tipo di imballaggio
Testo di immagine
PAESE
Modello RCG
Materie prime per la produzione di collagene e gelatina destinati al consumo umano
II. Informazioni sanitarie
II.a. N. di riferimento del certificato
II.b.
Parte II: certificazione
II.1. Attestato di sanità pubblica
Il sottoscritto dichiara di conoscere le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1), e
certifica che le materie prime di cui sopra sono conformi a dette disposizioni e in particolare che:
— (1) [le ossa e le pelli di pollame, di suini e di ruminanti domestici e di allevamento e i tendini e i legamenti di cui sopra derivano da animali macellati in un macello le cui carcasse, a seguito di un’ispezione ante mortem e post mortem, sono state ritenute idonee al consumo umano;]
e/o
— (1) [le ossa e le pelli di selvaggina selvatica di cui sopra derivano da animali abbattuti le cui carcasse, a seguito di un’ispezione post mortem, sono state ritenute idonee al consumo umano;]
e/o
— (1) [le pelli e le spine di pesce di cui sopra provengono da impianti che fabbricano prodotti della pesca destinati al consumo umano e autorizzati a essere esportati;]
(1) e, se di origine bovina, ovina e caprina,
— derivano da animali che hanno superato le ispezioni ante e post mortem,
(1) e, ad eccezione delle pelli di ruminanti,
(1)
— [provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);
— non contengono, né derivano da, materiale specifico a rischio quale definito nell’allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1) (6);
— non contengono, né derivano da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, ad eccezione delle materie prime derivate da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si sono verificati casi indigeni di BSE;
— gli animali da cui derivano le materie prime non sono stati macellati mediante iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, salvo nel caso in cui gli animali siano nati, siano stati allevati continuativamente e siano stati macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;
Testo di immagine
PAESE
Modello RCG
Materie prime per la produzione di collagene e gelatina destinati al consumo umano
II. Informazioni sanitarie
II.a. N. di riferimento del certificato
II.b.
— (1) [gli animali da cui derivano le materie prime provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e ad essi non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale];
— (1) [gli animali da cui derivano le materie prime provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e le materie prime sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che non contengano, e non siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa.]
(1) oppure
— [provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);
— i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano le materie prime di origine animale destinate all’esportazione non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;
— le materie prime di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini non contengono, né derivano da, materiale specifico a rischio quale definito nell’allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o derivano da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini;]
(1) oppure
— [provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);
— agli animali da cui derivano le materie prime non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale;
— i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano le materie prime di origine animale non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o mediante iniezione di gas nella cavità cranica;
— le materie prime non sono derivate da:
i) materiale specifico a rischio quale definito nell’allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
ii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;
iii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]
II.2. Attestato di sanità animale (1)
Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica che le materie prime di cui sopra:
II.2.1. sono costituite di prodotti di origine animale che soddisfano le prescrizioni di sanità animale di seguito indicate;
II.2.2. sono state ottenute nei seguenti paesi o loro regioni (1) [ ] (1)o [ ] (2) (3) (4) a partire da:
(1) [II.2.2.1 animali che provengono da aziende e sono rimasti in tale territorio fin dalla nascita o almeno durante gli ultimi tre mesi prima della macellazione; e
(1) [i) derivano da animali delle specie di cui al regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1), che soddisfano tutte le pertinenti prescrizioni di polizia sanitaria applicabili all’importazione stabilite in detto regolamento e che sono stati macellati per il consumo umano in una data in cui era autorizzata l’importazione nell’Unione di carni fresche di animali di tali specie dal paese o dal territorio conformemente all’allegato II, parte 1, colonna 8, di detto regolamento:]
Testo di immagine
PAESE
Modello RCG
Materie prime per la produzione di collagene e gelatina destinati al consumo umano
II. Informazioni sanitarie
II.a. N. di riferimento del certificato
II.b.
(1) o [ii) derivano da animali delle specie di cui al regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell’importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d’allevamento (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12), che soddisfano tutte le pertinenti prescrizioni di sanità animale applicabili all’importazione stabilite in detto regolamento.]]
(1) oppure
[II.2.2.1 pollame rimasto in tale territorio fin dalla nascita o importato come pulcini di un giorno o pollame da macellazione da uno o più paesi terzi elencati in relazione a tale prodotto nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1), in condizioni almeno equivalenti a quelle prescritte da detto regolamento, conforme a tutte le pertinenti prescrizioni di sanità animale applicabili all’importazione stabilite in detto regolamento e macellato per il consumo umano in una data in cui l’importazione dal paese o dal territorio nell’Unione di carni di animali di tali specie era autorizzata conformemente all’allegato I, parte 1, colonna 6B, di detto regolamento.
(1) oppure
[II.2.2.1 animali selvatici uccisi in tale territorio (5) e catturati e uccisi in una zona:
i) nella quale, nel raggio di 25 km, non vi sono stati casi/focolai delle malattie seguenti alle quali gli animali sono sensibili: afta epizootica, peste bovina, malattia di Newcastle o influenza aviaria ad alta patogenicità nei 30 giorni precedenti, né peste suina classica o peste suina africana nei 40 giorni precedenti;
ii) la quale dista oltre 20 km dai confini di un altro territorio appartenente a un paese o a una parte di un paese non autorizzati a tale data a esportare nell’Unione dette materie prime;
iii) nella quale nelle 12 ore successive all’abbattimento gli animali sono stati inviati, per esservi sottoposti a refrigerazione, a un centro di raccolta e, immediatamente dopo, a uno stabilimento per la lavorazione della selvaggina, oppure direttamente a uno stabilimento per la lavorazione della selvaggina;]
II.2.3. sono state ottenute in uno stabilimento intorno al quale, nel raggio di 10 km, non vi sono stati casi/focolai delle malattie seguenti alle quali gli animali sono sensibili: afta epizootica, peste bovina, malattia di Newcastle o influenza aviaria ad alta patogenicità, peste suina classica o peste suina africana durante i 30 giorni precedenti oppure, se si è verificato un caso di una di tali malattie, la preparazione delle materie prime da esportare nell’Unione è stata autorizzata soltanto dopo la rimozione di tutte le carni e la pulizia e disinfezione totali dello stabilimento sotto il controllo di un veterinario ufficiale;
II.2.4. sono state ottenute e preparate senza che siano entrate in contatto con altre materie non conformi alle condizioni sopra indicate e sono state manipolate in modo da evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni; e
II.2.5. sono state trasportate in autocarri e container puliti e sigillati.
Note
Cfr. note di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell’8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 101).
Parte I:
— Casella I.8.: Indicare il codice del territorio quale figura nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 e/o nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009 e/o nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.
— Casella I.25.: Inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA), quali 0206, 0207, 0208, 0302, 0303, 0305, 0505, 0506, 0511 91, 0511 99, 4101, 4102 o 4103.
— Casella I.25.: Natura della merce: pelli, ossa, tendini e legamenti.
Impianto di fabbricazione: include macelli, navi officina, laboratori di sezionamento, stabilimenti per la lavorazione della selvaggina e impianti di trasformazione.
Testo di immagine
PAESE
Modello RCG
Materie prime per la produzione di collagene e gelatina destinati al consumo umano
II. Informazioni sanitarie
II.a. N. di riferimento del certificato
II.b.
Parte II:
(1) Cancellare la dicitura non pertinente. In caso di prodotti derivati da prodotti della pesca va soppressa l’intera sezione II.2.
(2) Il nome e il codice ISO del paese o del territorio o di una zona di esportazione come indicati:
— nell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18);
— nell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008;
— nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009;
— nell’allegato II, parte 1, del regolamento (CE) n. 206/2010.
(3) Qualora parti delle materie derivino da animali originari di altri paesi terzi elencati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 e dai quali è autorizzata l’importazione di tale prodotto nell’Unione, devono essere indicati i codici dei paesi o dei territori e del paese terzo di macellazione degli animali (le materie non possono provenire da un paese o da un territorio per cui sono prescritte le garanzie supplementari A o F, come indicato nella colonna 5 di tale allegato).
(4) Se la carne proviene da pollame da macellazione originario di (altri) paesi terzi elencati nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 e dai quali è autorizzata l’importazione di tale prodotto nell’Unione, devono essere indicati i codici dei paesi o dei territori e del paese terzo di macellazione del pollame.
(5) Riguarda soltanto i paesi dai quali è autorizzata l’importazione nell’Unione di carni di selvaggina destinate al consumo umano delle stesse specie animali.
(6) La rimozione del materiale specifico a rischio non è richiesta se le materie prime derivano da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese terzo o in una regione di un paese terzo classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.
— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo a stampa.
NB: Nota per il responsabile della partita nell’UE: il presente certificato, ad uso esclusivamente veterinario, deve accompagnare la partita fino al posto di controllo frontaliero. La partita deve essere trasportata direttamente all’impianto di fabbricazione di destinazione.
Veterinario ufficiale
Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica:
Data: Firma:
Timbro:
PARTE IX
MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI MATERIE PRIME TRATTATE PER LA PRODUZIONE DI GELATINA E COLLAGENE DESTINATI AL CONSUMO UMANO AL FINE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
Testo di immagine
PAESE
Certificato ufficiale per l’esportazione nell’UE
Parte I: informazioni sulla partita spedita
I.1. Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo
Tel.
I.2. N. di riferimento del certificato
I.2.a. N. di riferimento IMSOC
I.3. Autorità centrale competente
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo
Codice postale
Tel.
I.6. Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo
Codice postale
I.7. Paese di origine
Codice ISO
I.8. Regione di origine
Codice
I.9. Paese di destinazione
Codice ISO
I.10.
I.11 Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo
N. di riconoscimento
I.12. Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo
I.13. Luogo di carico
I.14. Data e ora della partenza
I.15. Mezzo di trasporto
Aereo
Veicolo stradale
Identificazione:
Nave
Vagone
Altro
I.16. Posto di controllo frontaliero di entrata nell’UE
I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo
N.
I.18. Temperatura
ambiente
di frigorifero
di congela-zione
I.19. Numero del sigillo e numero del container
Testo di immagine
PAESE
Certificato ufficiale per l’esportazione nell’UE
I.20. Merce certificata per
Consumo umano
I.21.
I.22.
I.23 Numero totale di colli
I.24. Quantità
N. totale
Peso netto totale (kg)
Peso lordo totale (kg)
I.25. Descrizione della merce
Numero Codice e titolo NC
Specie (nome scientifico)
Natura della merce
Impianto di fabbricazione
Deposito frigorifero
Numero di colli
Peso netto
Lotto n.
Tipo di imballaggio
Testo di immagine
PAESE
Modello TCG
Materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano
II. Informazioni sanitarie
II.a. N. di riferimento del certificato
II.b.
Parte II: certificazione
II.1. Attestato di sanità pubblica
Il sottoscritto certifica che le materie prime trattate di cui sopra sono conformi alle seguenti prescrizioni:
— sono state ottenute in stabilimenti sotto il controllo dell’autorità competente e da questa elencati,
e
— (1) [le ossa e le pelli di pollame, di suini e di ruminanti domestici e di allevamento di cui sopra derivano da animali macellati in un macello le cui carcasse, a seguito di un’ispezione ante mortem e post mortem, sono state ritenute idonee al consumo umano,]
(1) e/o
— [le ossa e le pelli di selvaggina selvatica di cui sopra provengono da animali le cui carcasse, a seguito di un’ispezione post mortem, sono state ritenute idonee al consumo umano,]
(1) e/o
— [le pelli e le spine di pesce di cui sopra provengono da impianti che fabbricano prodotti della pesca destinati al consumo umano e autorizzati a essere esportati,]
e
(1)
— [sono ossa essiccate di animali della specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina, di allevamento o selvatici, pollame, compresi ratiti e selvaggina da piuma per la produzione di gelatina e collagene, derivano da animali sani macellati in un macello e hanno subito i seguenti trattamenti:
(1)
— [sono state sminuzzate in pezzi di circa 15 mm e sgrassate con acqua calda a una temperatura minima di 70 °C per almeno 30 minuti, a una temperatura minima di 80 °C per almeno 15 minuti o a una temperatura minima di 90 °C per almeno 10 minuti; successivamente sono state separate e in seguito lavate e asciugate per almeno 20 minuti in un flusso di aria calda con una temperatura iniziale di almeno 350 °C, o per 15 minuti in un flusso di aria calda con una temperatura iniziale superiore a 700 °C,]
(1) oppure [sono state esposte al sole per non meno di 42 giorni a una temperatura media di almeno 20 °C,]
(1) oppure [sono state sottoposte a trattamento acido in modo da mantenere il pH del nucleo a un valore inferiore a 6 per almeno un’ora prima dell’essiccazione,]
(1) oppure [in caso di pelli di ruminanti di allevamento, di suini, di pollame o di selvaggina selvatica, queste sono derivate da animali sani e:
(1)
— [sono state sottoposte a un trattamento alcalino che assicura un pH del nucleo > 12, cui ha fatto seguito una salatura per almeno sette giorni,]
(1) oppure [sono state sottoposte a essiccazione per non meno di 42 giorni a una temperatura di almeno 20 °C,]
(1) oppure [sono state sottoposte a un trattamento acido che assicura un pH del nucleo < 5 per almeno un’ora,]
(1) oppure [sono state sottoposte a un trattamento alcalino che assicura un pH del nucleo > 12 per almeno 8 ore,]]
(1) oppure [in caso di ossa o pelli di ruminanti di allevamento, pelli di suini, pelli di pollame, pelli di pesce e pelli di selvaggina selvatica provenienti da paesi terzi, parti di paesi terzi o loro regioni di cui all’articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione, del 5 marzo 2019, relativo agli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali elenchi (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 31), sono state sottoposte un trattamento diverso da quelli sopraelencati e provengono da stabilimenti registrati o riconosciuti conformemente al regolamento (CE) n. 852/2004 o al regolamento (CE) n. 853/2004,
Testo di immagine
PAESE
Modello TCG
Materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano
II. Informazioni sanitarie
II.a. N. di riferimento del certificato
II.b.
(1) e, se di origine bovina, ovina e caprina,
— sono derivate da animali che hanno superato le ispezioni ante e post mortem,
(1) e, ad eccezione delle pelli di ruminanti,
(1)
— [provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);
— non contengono, né derivano da, materiale specifico a rischio quale definito nell’allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1) (4),
— non contengono, né derivano da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, ad eccezione delle materie prime trattate derivate da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si sono verificati casi indigeni di BSE,
— gli animali da cui derivano le materie prime trattate non sono stati macellati mediante iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, salvo nel caso in cui gli animali siano nati, siano stati allevati continuativamente e siano stati macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE,
— (1) [gli animali da cui derivano le materie prime trattate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e ad essi non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale];
— (1) [gli animali da cui derivano le materie prime trattate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e i prodotti sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che non contengano, e non siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa,]]
(1) oppure
— [provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84),
— i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano le materie prime trattate di origine animale destinate all’esportazione non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica,
— le materie prime trattate di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini non contengono, né derivano da, materiale specifico a rischio quale definito nell’allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o derivano da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini,]
(1) oppure
— [provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84),
— agli animali da cui derivano le materie prime trattate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale,
Testo di immagine
PAESE
Modello TCG
Materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano
II. Informazioni sanitarie
II.a. N. di riferimento del certificato
II.b.
— i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano le materie prime trattate di origine animale non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o mediante iniezione di gas nella cavità cranica,
— le materie prime trattate non sono derivate da:
i) materiale specifico a rischio quale definito nell’allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
ii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;
iii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]]
II.2. Attestato di sanità animale (1)
Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica che le materie prime trattate di cui sopra:
II.2.1. sono costituite di prodotti di origine animale che soddisfano le prescrizioni di sanità animale di seguito indicate,
II.2.2. sono state ottenute nei seguenti paesi o loro regioni (1) [: ] (1)o [ ] (2), (3),
II.2.3. sono state ottenute e preparate senza che siano entrate in contatto con altre materie non conformi alle condizioni sopra indicate e sono state manipolate in modo da evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni,
II.2.4. sono state trasportate in autocarri e container puliti e sigillati.
Note
Cfr. note di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell’8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 101).
Parte I:
— Casella I.8.: Indicare il codice del territorio quale figura:
— nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1); oppure
— nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell’importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d’allevamento (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12); oppure
— nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).
— Casella I.25.: Inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA), quali 0210, 0305, 0505, 0506, 0511 91, 0511.99, 1602, 1604, 4101, 4102 o 4103.
— Casella I.25.: Natura della merce: pelli, ossa, tendini e legamenti.
Impianto di fabbricazione: include macelli, navi officina, laboratori di sezionamento, stabilimenti per la lavorazione della selvaggina e impianti di trasformazione.
Numero di riconoscimento: se applicabile.
Testo di immagine
PAESE
Modello TCG
Materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano
II. Informazioni sanitarie
II.a. N. di riferimento del certificato
II.b.
Parte II:
(1) Cancellare la dicitura non pertinente. In caso di prodotti derivati da prodotti della pesca va soppressa l’intera sezione II.2.
(2) Il nome e il codice ISO del paese o del territorio o di una zona di esportazione come indicati:
— nell’allegato II, parte 1, del regolamento (CE) n. 206/2010;
— nell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008;
— nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009.
(3) Indicare il codice del paese o della regione qualora parti delle materie derivino da animali originari di altri paesi terzi o loro regioni elencati all’articolo 15 o 16 (unicamente se trattate come stabilito nella parte II.1) del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626.
(4) La rimozione del materiale specifico a rischio non è richiesta se le materie prime trattate derivano da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese terzo o in una regione di un paese terzo classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.
— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo a stampa.
NB: Nota per il responsabile della partita nell’UE: il presente certificato, ad uso esclusivamente veterinario, deve accompagnare la partita fino al posto di controllo frontaliero. La partita deve essere trasportata direttamente all’impianto di fabbricazione di destinazione.
— Il tempo di trasporto può essere incluso nella durata del trattamento.
Veterinario ufficiale
Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica:
Data: Firma:
Timbro:
PARTE X
MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI MIELE E ALTRI PRODOTTI APICOLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO AL FINE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
Testo di immagine
PAESE
Certificato ufficiale per l’esportazione nell’UE
Parte I: informazioni sulla partita spedita
I.1. Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo
Tel.
I.2. N. di riferimento del certificato
I.2.a. N. di riferimento IMSOC
I.3. Autorità centrale competente
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo
Codice postale
Tel.
I.6. Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo
Codice postale
I.7. Paese di origine
Codice ISO
I.8.
I.9. Paese di destinazione
Codice ISO
I.10.
I.11 Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo
N. di riconoscimento
I.12. Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo
I.13. Luogo di carico
I.14. Data e ora della partenza
I.15. Mezzo di trasporto
Aereo
Veicolo stradale
Identificazione:
Nave
Vagone
Altro
I.16. Posto di controllo frontaliero di entrata nell’UE
I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo
N.
I.18. Temperatura
ambiente
di frigorifero
di congela-zione
I.19. Numero del sigillo e numero del container
Testo di immagine
PAESE
Certificato ufficiale per l’esportazione nell’UE
I.20. Merce certificata per
Consumo umano
I.21.
I.22.
I.23 Numero totale di colli
I.24. Quantità
N. totale
Peso netto totale (kg)
Peso lordo totale (kg)
I.25. Descrizione della merce
Numero Codice e titolo NC
Specie (nome scientifico)
Impianto di fabbricazione
Tipo di trattamento
Deposito frigorifero
Consumatore finale
Numero di colli
Peso netto
Lotto n.
Tipo di imballaggio
Testo di immagine
PAESE
Modello HON
Miele e altri prodotti apicoli destinati al consumo umano
II. Informazioni sanitarie
II.a. N. di riferimento del certificato
II.b.
Parte II: certificazione
II.1. Attestato di sanità pubblica
Il sottoscritto dichiara di conoscere le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1), e
certifica che il miele e gli altri prodotti apicoli di cui sopra sono stati prodotti conformemente a dette disposizioni e in particolare che:
— provengono da uno o più stabilimenti che applicano un programma basato sui principi del sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004;
— sono stati manipolati e, secondo i casi, preparati, imballati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004; e
— soddisfano le garanzie relative agli animali vivi e ai loro prodotti previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10), in particolare dell’articolo 29.
Note
Cfr. note di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell’8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 101).
Parte I:
— Casella I.11.: Luogo di spedizione: per numero di riconoscimento si intende il numero di registrazione.
— Casella I.25.: Inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) impiegando voci quali: 0409, 0410, 0510, 1521, 1702 o 2106.
— Casella I.25.: Tipo di trattamento: indicare «ultrasuoni», «omogeneizzazione», «ultrafiltrazione», «pastorizzazione», «nessun trattamento termico».
Parte II:
— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.
Ispettore ufficiale
Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica:
Data: Firma:
Timbro:
PARTE XI
MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI SOLFATO DI CONDROITINA, ACIDO IALURONICO, ALTRI PRODOTTI DI CARTILAGINE IDROLIZZATA, CHITOSANO, GLUCOSAMINA, CAGLIO, COLLA DI PESCE E AMMINOACIDI ALTAMENTE RAFFINATI DESTINATI AL CONSUMO UMANO AL FINE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
Testo di immagine
PAESE
Certificato ufficiale per l’esportazione nell’UE
Parte I: informazioni sulla partita spedita
I.1. Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo
Tel.
I.2. N. di riferimento del certificato
I.2.a. N. di riferimento IMSOC
I.3. Autorità centrale competente
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo
Codice postale
Tel.
I.6. Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo
Codice postale
I.7. Paese di origine
Codice ISO
I.8.
I.9. Paese di destinazione
Codice ISO
I.10.
I.11 Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo
N. di riconoscimento
I.12. Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo
I.13. Luogo di carico
I.14. Data e ora della partenza
I.15. Mezzo di trasporto
Aereo
Veicolo stradale
Identificazione:
Nave
Vagone
Altro
I.16. Posto di controllo frontaliero di entrata nell’UE
I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo
N.
I.18. Temperatura
ambiente
di frigorifero
di conge-lazione
I.19. Numero del sigillo e numero del container
Testo di immagine
PAESE
Certificato ufficiale per l’esportazione nell’UE
I.20. Merce certificata per
Consumo umano
I.21.
I.22.
I.23 Numero totale di colli
I.24. Quantità
N. totale
Peso netto totale (kg)
Peso lordo totale (kg)
I.25. Descrizione della merce
Numero Codice e titolo NC
Specie (nome scientifico)
Impianto di fabbricazione
Deposito frigorifero
Consumatore finale
Numero di colli
Peso netto
Lotto n.
Tipo di imballaggio
Testo di immagine
PAESE
Modello HRP
Solfato di condroitina, acido ialuronico, altri prodotti di cartilagine idrolizzata, chitosano, glucosamina, caglio, colla di pesce e amminoacidi altamente raffinati destinati al consumo umano
II. Informazioni sanitarie
II.a. N. di riferimento del certificato
II.b.
Parte II: certificazione
II.1. Attestato di sanità pubblica
Il sottoscritto dichiara di conoscere le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1), e
certifica che i prodotti altamente raffinati di cui sopra sono stati prodotti conformemente a dette disposizioni e in particolare che:
— provengono da uno o più stabilimenti che applicano un programma basato sui principi del sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004;
— sono stati manipolati e, secondo i casi, preparati, imballati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004;
— sono conformi alle prescrizioni dell’allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004; e
— (1) nel caso degli amminoacidi, che
i) come fonte per la loro fabbricazione non sono stati utilizzati capelli umani; e
ii) sono conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).
Note
Cfr. note di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell’8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU L 131 del 17.5.2019,pag. 101).
Parte I:
— Casella I.25.: Inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) impiegando voci quali 2833, ex 3913, 2930, ex 2932, 3507 o 3503.
Parte II:
(1) Cancellare la dicitura non pertinente.
— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.
Veterinario ufficiale
Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica:
Data: Firma:
Timbro:
PARTE XII
MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI DI RETTILI DESTINATE AL CONSUMO UMANO AL FINE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
Testo di immagine
PAESE
Certificato ufficiale per l’esportazione nell’UE
Parte I: informazioni sulla partita spedita
I.1. Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo
Tel.
I.2. N. di riferimento del certificato
I.2.a. N. di riferimento IMSOC
I.3. Autorità centrale competente
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo
Codice postale
Tel.
I.6. Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo
Codice postale
I.7. Paese di origine
Codice ISO
I.8.
I.9. Paese di destinazione
Codice ISO
I.10.
I.11 Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo
N. di riconoscimento
I.12. Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo
I.13. Luogo di carico
I.14. Data e ora della partenza
I.15. Mezzo di trasporto
Aereo
Veicolo stradale
Identificazione:
Nave
Vagone
Altro
I.16. Posto di controllo frontaliero di entrata nell’UE
I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo
N.
I.18. Temperatura
ambiente
di frigorifero
di congela-zione
I.19. Numero del sigillo e numero del container
Testo di immagine
PAESE
Certificato ufficiale per l’esportazione nell’UE
I.20. Merce certificata per
Consumo umano
I.21.
I.22.
I.23 Numero totale di colli
I.24. Quantità
N. totale
Peso netto totale (kg)
Peso lordo totale (kg)
I.25. Descrizione della merce
Numero Codice e titolo NC
Specie (nome scientifico)
Impianto di fabbricazione
Deposito frigorifero
Consumatore finale
Numero di colli
Peso netto
Lotto n.
Tipo di imballaggio
Testo di immagine
PAESE
Carni di rettili destinate al consumo umano
II. Informazioni sanitarie
II.a. N. di riferimento del certificato
II.b.
Parte II: certificazione
II.1. Attestato di sanità pubblica
Il sottoscritto dichiara di conoscere le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1), e
certifica che le carni di rettili di cui sopra sono state prodotte conformemente a dette disposizioni e in particolare:
— che le carni di rettili provengono da uno o più stabilimenti che applicano un programma basato sui principi del sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004;
— che le carni di rettili sono state manipolate e, secondo i casi, preparate, imballate e immagazzinate nel rispetto delle norme igieniche, conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004;
— che l’eventuale presenza di Salmonella nelle carni di rettili è stata verificata ricorrendo a procedure di campionamento e di prova che forniscono garanzie almeno equivalenti alle prescrizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1);
— che le carni di rettili sono state ottenute da animali che hanno superato in modo soddisfacente le ispezioni ante mortem e post mortem di cui all’articolo 73 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51);
— (1) nel caso di carni di coccodrillo o alligatore, che l’ispezione post mortem della carcassa ha dato esito negativo in relazione alla presenza di Trichinella spp. in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 212 dell’11.8.2015, pag. 7); e
— se applicabile, che l’alimento è stato autorizzato sul mercato dell’Unione in conformità dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1) e figura nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.
Note
Cfr. note di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell’8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 101).
Parte I:
— Casella I.25.: Inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA)/della nomenclatura combinata (NC) quali 0208 50 00, 0210 93 00, 1506, 1601, 1602 o 1603.
Testo di immagine
PAESE
Carni di rettili destinate al consumo umano
II. Informazioni sanitarie
II.a. N. di riferimento del certificato
II.b.
Parte II:
(1) Cancellare la dicitura non pertinente.
— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.
Veterinario ufficiale
Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica:
Data: Firma:
Timbro:
PARTE XIII
MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI INSETTI DESTINATI AL CONSUMO UMANO AL FINE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
Testo di immagine
PAESE
Certificato ufficiale per l’esportazione nell’UE
Parte I: informazioni sulla partita spedita
I.1. Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo
Tel.
I.2. N. di riferimento del certificato
I.2.a. N. di riferimento IMSOC
I.3. Autorità centrale competente
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo
Codice postale
Tel.
I.6. Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo
Codice postale
I.7. Paese di origine
Codice ISO
I.8.
I.9. Paese di destinazione
Codice ISO
I.10.
I.11 Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo
N. di riconoscimento
I.12. Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo
I.13. Luogo di carico
I.14. Data e ora della partenza
I.15. Mezzo di trasporto
Aereo
Veicolo stradale
Identificazione:
Nave
Vagone
Altro
I.16. Posto di controllo frontaliero di entrata nell’UE
I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo
N.
I.18. Temperatura
ambiente
di frigorifero
di congela-zione
I.19. Numero del sigillo e numero del container
Testo di immagine
PAESE
Certificato ufficiale per l’esportazione nell’UE
I.20. Merce certificata per
Consumo umano
I.21.
I.22.
I.23 Numero totale di colli
I.24. Quantità
N. totale
Peso netto totale (kg)
Peso lordo totale (kg)
I.25. Descrizione della merce
Numero Codice e titolo NC
Specie (nome scientifico)
Laboratorio di sezionamento/Impianto di fabbricazione
Deposito frigorifero
Consumatore finale
Numero di colli
Peso netto
Lotto n.
Tipo di imballaggio
Testo di immagine
PAESE
Insetti destinati al consumo umano
II. Informazioni sanitarie
II.a. N. di riferimento del certificato
II.b.
Parte II: certificazione
II.1. Attestato di sanità pubblica
Il sottoscritto dichiara di conoscere le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1), e
certifica che gli insetti di cui sopra sono stati prodotti conformemente a dette disposizioni e in particolare che:
— provengono da uno o più stabilimenti che applicano un programma basato sui principi del sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004;
— sono stati manipolati e, secondo i casi, preparati, imballati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato I (produzione primaria) o all’allegato II (altre fasi) del regolamento (CE) n. 852/2004;
— soddisfano le prescrizioni stabilite nell’allegato III, sezione XVII, del regolamento (CE) n. 853/2004, anche per quanto riguarda l’utilizzo di substrati per l’alimentazione degli animali;
— se applicabile, l’alimento è stato autorizzato sul mercato dell’Unione in conformità dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1) e figura nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).
Note
Cfr. note di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell’8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 101).
Parte I:
— Casella I.25.: Inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA)/della nomenclatura combinata (NC) quali 0106 49 00, 0410 o 2106.
Parte II:
(1) Cancellare la dicitura non pertinente.
— Casella II.1: Un programma basato sui principi del sistema HACCP non è richiesto se i prodotti provengono direttamente da un produttore primario.
— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.
Veterinario ufficiale
Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica:
Data: Firma:
Timbro:
PARTE XIV
MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DESTINATI AL CONSUMO UMANO E NON CONTEMPLATI DAGLI ARTICOLI DA 7 A 25 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/628 DELLA COMMISSIONE AL FINE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
Testo di immagine
PAESE
Certificato ufficiale per l’esportazione nell’UE
Parte I: informazioni sulla partita spedita
I.1. Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo
Tel.
I.2. N. di riferimento del certificato
I.2.a. N. di riferimento IMSOC
I.3. Autorità centrale competente
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo
Codice postale
Tel.
I.6. Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo
Codice postale
I.7. Paese di origine
Codice ISO
I.8.
I.9. Paese di destinazione
Codice ISO
I.10.
I.11 Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo
N. di riconoscimento
I.12. Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo
I.13. Luogo di carico
I.14. Data e ora della partenza
I.15. Mezzo di trasporto
Aereo
Veicolo stradale
Identificazione:
Nave
Vagone
Altro
I.16. Posto di controllo frontaliero di entrata nell’UE
I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo
N.
I.18. Temperatura
ambiente
di frigorifero
di congela-zione
I.19. Numero del sigillo e numero del container
Testo di immagine
PAESE
Certificato ufficiale per l’esportazione nell’UE
I.20. Merce certificata per
Consumo umano
I.21.
I.22.
I.23 Numero totale di colli
I.24. Quantità
N. totale
Peso netto totale (kg)
Peso lordo totale (kg)
I.25. Descrizione della merce
Numero Codice e titolo NC
Specie (nome scientifico)
Impianto di fabbricazione
Deposito frigorifero
Consumatore finale
Numero di colli
Peso netto
Lotto n.
Tipo di imballaggio
Testo di immagine
PAESE
Modello PAO
Altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano e non contemplati dagli articoli da 7 a 25 del regolamento di esecuzione 2019/628 della Commissione
II. Informazioni sanitarie
II.a. N. di riferimento del certificato
II.b.
Parte II: certificazione
II.1. Attestato di sanità pubblica
Il sottoscritto dichiara di conoscere le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1), e
certifica che i prodotti di cui sopra sono stati prodotti conformemente a dette disposizioni e in particolare che:
— provengono da uno o più stabilimenti che applicano un programma basato sui principi del sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004;
— sono stati manipolati e, secondo i casi, preparati, imballati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004.
Note
Cfr. note di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell’8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 101).
Parte I:
— Casella I.25.: Inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
Parte II:
— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.
Veterinario ufficiale
Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica:
Data: Firma:
Timbro:
PARTE XV
MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI GERMOGLI E SEMI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI GERMOGLI AL FINE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
Testo di immagine
PAESE
Certificato ufficiale per l’esportazione nell’UE
Parte I: informazioni sulla partita spedita
I.1. Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo
Tel.
I.2. N. di riferimento del certificato
I.2.a. N. di riferimento IMSOC
I.3. Autorità centrale competente
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo
Codice postale
Tel.
I.6. Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo
Codice postale
I.7. Paese di origine
Codice ISO
I.8.
I.9. Paese di destinazione
Codice ISO
I.10.
I.11 Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo
N. di riconoscimento
I.12. Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo
I.13. Luogo di carico
I.14. Data e ora della partenza
I.15. Mezzo di trasporto
Aereo
Veicolo stradale
Identificazione:
Nave
Vagone
Altro
I.16. Posto di controllo frontaliero di entrata nell’UE
I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo
N.
I.18. Temperatura
ambiente
di frigorifero
di congela-zione
I.19. Numero del sigillo e numero del container
Testo di immagine
PAESE
Certificato ufficiale per l’esportazione nell’UE
I.20. Merce certificata per
Consumo umano
I.21.
I.22.
I.23 Numero totale di colli
I.24. Quantità
N. totale
Peso netto totale (kg)
Peso lordo totale (kg)
I.25. Descrizione della merce
Numero Codice e titolo NC
Specie (nome scientifico)
Impianto di fabbricazione
Deposito frigorifero
Consumatore finale
Numero di colli
Peso netto
Lotto n.
Tipo di imballaggio
Testo di immagine
PAESE
Certificato per l’ingresso nell’Unione di germogli e semi destinati alla produzione di germogli al fine dell’immissione in commercio
II. Informazioni sanitarie
II.a. N. di riferimento del certificato
II.b.
Parte II: certificazione
Il sottoscritto, ispettore ufficiale, dichiara di conoscere le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 852/2004 e certifica che:
II.1.1.1 i semi di cui sopra sono stati prodotti in condizioni che rispettano il regolamento (CE) n. 852/2004 e in particolare i requisiti generali in materia di igiene per la produzione primaria e le operazioni associate di cui all’allegato I, parte A;
II.1.2.1 i germogli sono stati prodotti in stabilimenti riconosciuti conformemente alle prescrizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 210/2013 della Commissione, dell’11 marzo 2013, sul riconoscimento a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio degli stabilimenti che producono germogli (GU L 68 del 12.3.2013, pag. 24);
II.1.3.1 i germogli sono stati prodotti in condizioni che rispettano le prescrizioni in materia di rintracciabilità stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 della Commissione, dell’11 marzo 2013, recante le prescrizioni in materia di rintracciabilità per i germogli e i semi destinati alla produzione di germogli (GU L 68 del 12.3.2013, pag. 16) e i criteri microbiologici di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).
Note
Cfr. note di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell’8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 101).
Parte I:
— Casella I.25.: Inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA), quali 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90, 0713 10, 0713 33, 0712 34, 0712 35, 0713 39, 0713 40, 0712 50, 0712 60, 0713 90, 0910 99, 1201 10, 1201 90, 1207 50, 1207 99, 1209 10, 1209 21, 1209 91 o 1214 90.
— Casella I.25.: Impianto di fabbricazione: inserire il nome degli stabilimenti che hanno prodotto i germogli o i semi.
Parte II:
(1) Cancellare la dicitura non pertinente (a seconda che si tratti di germogli o semi).
— La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa. Lo stesso vale per i timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.
Ispettore ufficiale
Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica:
Data: Firma:
Timbro: