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Document 32019D1698

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1698 della Commissione del 9 ottobre 2019 sulle norme europee per i prodotti redatte a sostegno della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2019/7126

GU L 259 del 10/10/2019, p. 65–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/08/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1698/oj

10.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 259/65


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1698 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2019

sulle norme europee per i prodotti redatte a sostegno della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2001/95/CE si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma dell’articolo 4 di detta direttiva.

(2)

Il 27 luglio 2011 la Commissione ha adottato la decisione 2011/479/UE (2) relativa ai requisiti di sicurezza per l’attrezzatura da ginnastica cui le norme europee devono conformarsi.

(3)

Con lettera M/507 del 5 settembre 2012, la Commissione ha chiesto al comitato europeo di normazione (CEN) di redigere norme europee per affrontare i principali rischi associati alle attrezzature da ginnastica conformemente ai requisiti di sicurezza. Sulla base di tale richiesta il CEN ha adottato la norma EN 913:2008 per l’attrezzatura da ginnastica — Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova. Il riferimento di tale norma è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3) l’11 luglio 2014 sulla base della decisione di esecuzione 2014/357/UE della Commissione (4).

(4)

Tenendo conto delle nuove conoscenze e dello sviluppo del mercato, il CEN ha redatto la nuova norma europea EN 913: 2018.

(5)

La norma europea EN 913:2018 rispetta l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Il suo riferimento dovrebbe pertanto essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(6)

Il 29 novembre 2011 la Commissione ha adottato la decisione 2011/786/UE (5) relativa ai requisiti di sicurezza cui devono conformarsi le norme europee per biciclette, biciclette per bambini e portapacchi per biciclette.

(7)

Con lettera M/508 del 6 settembre 2012, la Commissione ha chiesto al CEN di redigere norme europee per affrontare i principali rischi associati alle biciclette, alle biciclette per bambini e ai portapacchi per biciclette conformemente ai requisiti di sicurezza. Sulla base di tale richiesta il CEN ha adottato una serie di norme, ossia EN ISO 4210-2:2014 per i requisiti per biciclette da città e da trekking, biciclette da ragazzo, biciclette da montagna (mountain bike) e da corsa e EN ISO 4210-6:2014 per i metodi di prova del telaio e della forcella. I riferimenti di tali norme sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (6) sulla base della decisione di esecuzione (UE) 2015/681 della Commissione (7).

(8)

Tenendo conto delle nuove conoscenze e dello sviluppo del mercato, il CEN ha redatto le nuove norme europee EN ISO 4210-2-2015 e EN ISO 4210-6-2015.

(9)

Le norme europee EN ISO 4210-2-2015 e EN ISO 4210-6-2015 rispettano l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Il loro riferimento dovrebbe pertanto essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(10)

Sulla base della richiesta M/508 del 6 settembre 2012 della Commissione, il CEN ha adottato la norma EN 14872:2006 per biciclette — accessori per biciclette — portapacchi. Il riferimento di tale norma è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (8) sulla base della decisione 2006/514/CE della Commissione (9).

(11)

Tenendo conto delle nuove conoscenze e dello sviluppo del mercato, il CEN ha redatto la nuova norma europea EN ISO 11243:2016.

(12)

La norma europea EN ISO 11243:2016 rispetta l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Il suo riferimento dovrebbe pertanto essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(13)

Il 25 marzo 2008 la Commissione ha adottato la decisione 2008/264/CE (10) sui requisiti di sicurezza delle norme europee relative alle sigarette.

(14)

Con lettera M/425 del 27 giugno 2008, la Commissione ha chiesto al CEN di redigere norme europee per affrontare i principali rischi associati alle sigarette conformemente ai requisiti di sicurezza antincendio. Sulla base di tale richiesta il CEN ha adottato la norma EN ISO 12863:2010 relativa al metodo di prova per la valutazione della propensione all’innesco delle sigarette. Il riferimento di tale norma è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (11) sulla base della decisione 2011/496/UE della Commissione (12).

(15)

Tenendo conto delle nuove conoscenze e dello sviluppo del mercato, il CEN ha modificato la norma EN ISO 12863:2010, adottando la modifica EN ISO 12863:2010/A1:2016.

(16)

La modifica EN ISO 12863:2010/A1:2016 rispetta l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Il suo riferimento dovrebbe pertanto essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(17)

Il 27 luglio 2011 la Commissione ha adottato la decisione 2011/476/UE (13) relativa ai requisiti di sicurezza che devono soddisfare le norme europee per le attrezzature fisse di allenamento.

(18)

Con lettera M/506 del 5 settembre 2012, la Commissione ha chiesto al CEN di redigere norme europee per affrontare i principali rischi associati alle attrezzature fisse di allenamento conformemente ai requisiti di sicurezza. Sulla base di tale richiesta il CEN ha adottato una serie di norme, ossia EN 957-4:2006+A1:2010 per panche di allenamento alla resistenza, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova; EN 957-5:2009 per biciclette fisse per l’esercizio e attrezzature di allenamento per la parte superiore del corpo, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova; EN 957-8:1998 per stepper, scalatori e simulatori di scalata — requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova; EN 957-9:2003 per attrezzi ellittici d’allenamento, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova e EN 957-10:2005 per biciclette per l’esercizio con una ruota fissa o senza ruota libera, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova. I riferimenti di tali norme sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (14) sulla base della decisione di esecuzione 2014/357/UE.

(19)

Tenendo conto delle nuove conoscenze e dello sviluppo del mercato, il CEN ha redatto le nuove norme europee EN ISO 20957-4:2016, EN ISO 20957-5:2016, EN ISO 20957-8:2017, EN ISO 20957-9:2016 e EN ISO 20957-10:2017.

(20)

Le norme europee EN ISO 20957-4:2016, EN ISO 20957-5:2016, EN ISO 20957-8:2017, EN ISO 20957-9:2016 e EN ISO 20957-10:2017 rispettano l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. I loro riferimenti dovrebbero pertanto essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(21)

Il 21 aprile 2005 la Commissione ha adottato la decisione 2005/323/CE (15) sui requisiti di sicurezza che dovranno soddisfare le norme europee relative agli articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella o sull’acqua.

(22)

Con lettera M/372 del 5 settembre 2012, la Commissione ha chiesto al CEN di redigere norme europee per affrontare i principali rischi associati agli articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella o sull’acqua conformemente ai requisiti di sicurezza. Sulla base di tale richiesta il CEN ha adottato una serie di norme, ossia EN 15649-1:2009+A2:2013, EN 15649-2:2009+A2:2013, EN 15649-3:2009+A1:2012, EN 15649-4:2010+A1:2012, EN 15649-5:2009, EN 15649-6:2009+A1:2013, EN 15649-7:2009 per articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella o sull’acqua. I riferimenti di tale serie di norme sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (16) sulla base delle decisioni di esecuzione 2014/359/UE (17), 2014/875/UE (18) e 2013/390/UE (19) della Commissione.

(23)

Tenendo conto delle nuove conoscenze e dello sviluppo del mercato, il CEN ha redatto una nuova serie di norme europee EN ISO 25649:2017 (parti 1-7).

(24)

Le norme europee EN ISO 25649:2017 (parti 1-7) rispettano l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. I loro riferimenti dovrebbero pertanto essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(25)

Le norme europee EN 913:2008, EN 957-4:2006+A1:2010, EN 957-5:2009, EN 957-8:1998, EN 957-9:2003, EN 957-10:2005, EN ISO 4210-2:2014, EN ISO 4210-6:2014, EN 14872:2006 e EN 15649 sono sostituite da norme europee nuove o modificate i cui riferimenti sono pubblicati nella presente decisione. È pertanto necessario ritirare i riferimenti di tali norme dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (20).

(26)

Per motivi di chiarezza è opportuno pubblicare in un unico atto un elenco completo dei riferimenti delle norme europee redatte a sostegno della direttiva 2001/95/CE e rispondenti ai relativi requisiti. È pertanto opportuno includere nella presente decisione i riferimenti delle norme europee attualmente pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (21). Di conseguenza è necessario abrogare le pertinenti decisioni della Commissione relative alla pubblicazione di tali norme.

(27)

La conformità alla pertinente norma nazionale che recepisce la norma europea i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conferisce una presunzione di sicurezza nella misura in cui riguarda i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla norma nazionale pertinente a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento della norma europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione.

(28)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dalla direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti delle norme europee per i prodotti redatte a sostegno della direttiva 2001/95/CE elencati nell’allegato I della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 2

I riferimenti delle norme europee per i prodotti redatte a sostegno della direttiva 2001/95/CE elencati nell’allegato II della presente decisione sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

La decisione C(2004) 1493 della Commissione (22), la decisione 2005/718/CE della Commissione (23), la decisione 2006/514/CE, la decisione 2009/18/CE della Commissione (24), la decisione 2011/496/UE, la decisione di esecuzione 2012/29/UE della Commissione (25), la decisione di esecuzione 2013/390/UE, la decisione di esecuzione 2014/357/UE, la decisione di esecuzione 2014/358/UE della Commissione (26), la decisione dei esecuzione 2014/359/UE, la decisione di esecuzione 2014/531/UE della Commissione (27), la decisione di esecuzione 2014/875/UE, la decisione di esecuzione (UE) 2015/681, la decisione di esecuzione (UE) 2015/1345 della Commissione (28) e la decisione di esecuzione (UE) 2017/1014 della Commissione (29) sono abrogate.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(2)  Decisione 2011/479/UE della Commissione, del 27 luglio 2011, relativa ai requisiti di sicurezza per l’attrezzatura da ginnastica cui le norme europee devono conformarsi, secondo il disposto della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 197 del 29.7.2011, pag. 13).

(3)  Comunicazione 2017/C 267/03 della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU C 267 dell’11.8.2017, pag. 7).

(4)  Decisione di esecuzione 2014/357/UE della Commissione, del 13 giugno 2014 , concernente la conformità delle norme europee della serie EN 957 (parti 2 e da 4 a 10) e della norma EN ISO 20957 (parte 1) relative all'attrezzatura fissa di allenamento e di dieci norme europee relative all'attrezzatura da ginnastica all'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la pubblicazione dei riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU L 175 del 14.6.2014, pag. 40).

(5)  Decisione 2011/786/UE della Commissione, del 29 novembre 2011, relativa ai requisiti di sicurezza cui devono conformarsi le norme europee per biciclette, biciclette per bambini e portapacchi per biciclette in conformità della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 319 del 2.12.2011, pag. 106).

(6)  Comunicazione 2017/C 267/03 della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU C 267 dell’11.8.2017, pag. 7).

(7)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/681 della Commissione, del 29 aprile 2015, relativa alla pubblicazione dei riferimenti della norma EN ISO 4210, parti 1-9, per biciclette da città e da trekking, biciclette da montagna (mountain bike) e biciclette da corsa, e della norma EN ISO 8098 per biciclette per bambini nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 111 del 30.4.2015, pag. 30).

(8)  Comunicazione 2017/C 267/03 della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU C 267 dell’11.8.2017, pag. 7).

(9)  Decisione 2006/514/CE della Commissione, del 20 luglio 2006, sulla conformità di alcune norme all’obbligo generale di sicurezza, previsto dalla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e sulla pubblicazione dei loro riferimenti nella Gazzetta ufficiale (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 35).

(10)  Decisione 2008/264/CE della Commissione, del 25 marzo 2008, sui requisiti di sicurezza antincendio delle norme europee relative alle sigarette conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 35).

(11)  Comunicazione 2017/C 267/03 della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU C 267 dell’11.8.2017, pag. 7).

(12)  Decisione di esecuzione 2011/496/UE della Commissione, del 9 agosto 2011, sulla conformità della norma EN 16156:2010 «Sigarette — Valutazione della propensione all’innesco — Prescrizioni di sicurezza» e della norma EN ISO 12863:2010 «Metodo di prova normalizzato per la valutazione della propensione all’innesco delle sigarette» all’obbligo di sicurezza della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sulla pubblicazione dei riferimenti della norma EN 16156:2010 «Sigarette — Valutazione della propensione all’innesco — Prescrizioni di sicurezza» e della norma EN ISO 12863:2010 «Metodo di prova normalizzato per la valutazione della propensione all’innesco delle sigarette» nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 205 del 10.8.2011, pag. 31).

(13)  Decisione 2011/476/UE della Commissione, del 27 luglio 2011, relativa ai requisiti di sicurezza cui devono soddisfare le norme europee per le attrezzature fisse di allenamento, in conformità alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 196 del 28.7.2011, pag. 16).

(14)  Comunicazione 2017/C 267/03 della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU C 267 dell’11.8.2017, pag. 7).

(15)  Decisione 2005/323/CE della Commissione, del 21 aprile 2005, sui requisiti di sicurezza che dovranno soddisfare le norme europee relative agli articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella o sull’acqua conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 104 del 23.4.2005, pag. 39).

(16)  Comunicazione 2017/C 267/03 della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU C 267 dell’11.8.2017, pag. 7).

(17)  Decisione di esecuzione 2014/359/UE della Commissione, del 13 giugno 2014, concernente la conformità delle norme europee EN 15649-1:2009+A2:2013 e EN 15649-6:2009+A1:2013 relative agli articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua all’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la pubblicazione dei riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 175 del 14.6.2014, pag. 45).

(18)  Decisione di esecuzione 2014/875/UE della Commissione, del 4 dicembre 2014, concernente la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dei riferimenti della norma EN 15649-2:2009+A2:2013 relativa agli articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua e della norma EN 957-6:2010+A1:2014 relativa all’attrezzatura fissa di allenamento in conformità alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 349 del 5.12.2014, pag. 65).

(19)  Decisione di esecuzione 2013/390/UE della Commissione, del 18 luglio 2013, concernente la conformità delle norme europee della serie EN 15649 (parti 1-7) relative agli articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella e sull’acqua all’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la pubblicazione dei riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 196 del 19.7.2013, pag. 22).

(20)  Comunicazione 2017/C 267/03 della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU C 267 dell’11.8.2017, pag. 7).

(21)  Comunicazione 2017/C 267/03 della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU C 267 dell’11.8.2017, pag. 7).

(22)  Decisione della Commissione C(2004) 1493, del 23 aprile 2004, sulla conformità di talune norme con le norme di sicurezza generale dei prodotti, previste dalla direttiva 2001/95/CE, e pubblicazione dei loro riferimenti nella Gazzetta ufficiale.

(23)  Decisione 2005/718/CE della Commissione, del 13 ottobre 2005, sulla conformità di alcune norme all’obbligo generale di sicurezza previsto dalla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la pubblicazione dei loro riferimenti nella Gazzetta ufficiale (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 51).

(24)  Decisione 2009/18/CE della Commissione, del 22 dicembre 2008, relativa alla conformità della norma EN 1273:2005 sui girelli all’obbligo generale di sicurezza previsto dalla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla pubblicazione del riferimento della norma nella Gazzetta ufficiale (GU L 8 del 13.1.2009, pag. 29).

(25)  Decisione di esecuzione 2012/29/UE della Commissione, del 13 gennaio 2012, sulla conformità della norma EN 60065:2002/A12:2011 «Apparecchi audio, video e simili — Requisiti di sicurezza» e della norma EN 60950-1:2006/A12:2011 «Apparecchiature per la tecnologia dell’informazione — Sicurezza — parte 1: Requisiti generali» all’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sulla pubblicazione dei riferimenti a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 13 del 17.1.2012, pag. 7).

(26)  Decisione di esecuzione 2014/358/UE della Commissione, del 13 giugno 2014, concernente la conformità della norma europea EN 16281:2013 relativa ai dispositivi di bloccaggio a prova di bambino per finestre e porte finestre installati dal consumatore all’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 175 del 14.6.2014, pag. 43).

(27)  Decisione di esecuzione 2014/531/UE della Commissione, del 14 agosto 2014, relativa alla conformità delle norme europee EN:16433 2014 e EN 16434:2014 e di alcune disposizioni della norma europea EN 13120:2009+A1:2014, relative alle tende interne, all’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla pubblicazione dei riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 243 del 15.8.2014, pag. 54).

(28)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/1345 della Commissione, del 31 luglio 2015, relativa alla pubblicazione dei riferimenti alle norme relative ai cordoncini e ai lacci nell’abbigliamento per bambini, alle sacche porta bambini e ai supporti, alle barriere di sicurezza e ai fasciatoi per uso domestico nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 207 del 4.8.2015, pag. 73).

(29)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/1014 della Commissione, del 15 giugno 2017, relativa alla pubblicazione dei riferimenti alle norme europee EN 13869:2016 sui requisiti di sicurezza relativi ai bambini per gli accendini e EN 13209-2:2015 sugli zaini porta-bambini nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 153 del 16.6.2017, pag. 36).


ALLEGATO I

N.

Riferimento della norma

1.

EN 581-1:2006

Mobili per esterno — Sedute e tavoli per campeggio, uso domestico e collettività — parte 1: Requisiti generali di sicurezza

2.

EN 913:2018

Attrezzatura da ginnastica — Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova

3.

EN 914:2008

Attrezzatura da ginnastica — Barre parallele e combinazioni barre parallele/asimmetriche — Requisiti e metodi di prova, inclusa la sicurezza

4.

EN 915:2008

Attrezzatura da ginnastica — Barre asimmetriche — Requisiti e metodi di prova inclusa la sicurezza

5.

EN 916:2003

Attrezzatura da ginnastica — Plinti per volteggio — Requisiti e metodi di prova inclusa la sicurezza

6.

EN 957-2:2003

Attrezzatura fissa di allenamento — parte 2: Attrezzatura di allenamento alla resistenza, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova

7.

EN 957-6:2010+A1:2014

Attrezzatura fissa di allenamento — parte 6: Simulatori di corsa, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova

8.

EN 957-7:1998

Attrezzatura fissa di allenamento — parte 7: Vogatori, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova

9.

EN 1129-1:1995

Mobili — Letti ribaltabili — Requisiti di sicurezza e prove- parte 1: Requisiti di sicurezza

10.

EN 1129-2:1995

Mobili — Letti ribaltabili — Requisiti di sicurezza e prove- parte 2: Metodi di prova

11.

EN 1130-1:1996

Mobili — Culle per uso domestico — Requisiti di sicurezza — parte 1: Requisiti di sicurezza

12.

EN 1130-2:1996

Mobili — Culle per uso domestico — Requisiti di sicurezza — parte 2: Metodi di prova

13.

EN 1273:2005

Articoli per puericultura — Girelli — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

14.

EN 1466:2014

Articoli per puericultura — Sacche porta bambini e supporti — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

15.

EN 1651:1999

Attrezzature per parapendio — Imbracature — Requisiti di sicurezza e prove di resistenza

16.

EN 1930:2011

Articoli per puericoltura — Barriere di sicurezza — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

17.

EN ISO 4210-1:2014

Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette — parte 1: Termini e definizioni (ISO 4210-1:2014)

18.

EN ISO 4210-2:2015

Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette — parte 2: Requisiti per biciclette da città e da trekking, biciclette da ragazzo, biciclette da montagna e da corsa (ISO 4210-2:2015)

19.

EN ISO 4210-3:2014

Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette — parte 3: Metodi di prova comuni (ISO 4210-3:2014)

20.

EN ISO 4210-4:2014

Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette — parte 4: Metodi di prova di frenatura (ISO 4210-4:2014)

21.

EN ISO 4210-5:2014

Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette — parte 5: Metodi di prova dello sterzo (ISO 4210-5:2014, versione corretta 2015-02-01)

22.

EN ISO 4210-6:2015

Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette — parte 6: Metodi di prova del telaio e della forcella (ISO 4210-6:2015)

23.

EN ISO 4210-7:2014

Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette — parte 7: Metodi di prova di ruote e cerchioni (ISO 4210-7:2014)

24.

EN ISO 4210-8:2014

Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette — parte 8: Metodi di prova del pedale e dell’unità di sistema (ISO 4210-8:2014)

25.

EN ISO 4210-9:2014

Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette — parte 9: Metodi di prova di sella e reggisella (ISO 4210-9:2014)

26.

EN ISO 8098:2014

Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette da ragazzo (ISO 8098:2014)

27.

EN ISO 9994:2006

Accendini — Specifiche di sicurezza (ISO 9994:2005)

28.

EN ISO 11243:2016

Portapacchi per biciclette — Requisiti e metodi di prova (ISO 11243:2016)

29.

EN 12196:2003

Attrezzatura da ginnastica — Cavalli e cavalline — Requisiti di funzionalità e di sicurezza, metodi di prova

30.

EN 12197:1997

Attrezzatura da ginnastica — Barre orizzontali — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

31.

EN 12221-1:2008+A1:2013

Articoli per puericultura — Fasciatoi per uso domestico — parte 1: Requisiti di sicurezza

32.

EN 12221-2:2008+A1:2013

Articoli per puericultura — Fasciatoi per uso domestico — parte 2: Metodi di prova

33.

EN 12346:1998

Attrezzatura da ginnastica — Spalliere, scale in lattice e strutture per scalate — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

34.

EN 12432:1998

Attrezzatura per ginnastica — Assi di equilibrio — Requisiti di funzionalità e di sicurezza, metodi di prova

35.

EN 12491:2001

Attrezzatura per parapendio — Paracadute di emergenza — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

36.

EN 12655:1998

Attrezzatura per ginnastica — Anelli — Requisiti di funzionalità e di sicurezza, metodi di prova

37.

EN ISO 12863:2010

Metodo di prova normalizzato per la valutazione della propensione all’innesco delle sigarette (ISO 12863:2010)

EN ISO 12863:2010/A1:2016

38.

EN 13120:2009+A1:2014

Tende interne — Requisiti prestazionali compresa la sicurezza

39.

EN 13209-1:2004

Articoli per puericultura — Zaini porta-bambini — Requisiti di sicurezza e metodi di prova — parte 1: Zaini porta-bambini con telaio

40.

EN 13209-2:2015

Articoli per puericultura — Zaini porta-bambini — Requisiti di sicurezza e metodi di prova — parte 2: Zaini di materiale flessibile

41.

EN 13219:2008

Attrezzatura da ginnastica — Trampolini — Requisiti di funzionalità e di sicurezza, metodi di prova

42.

EN 13319:2000

Accessori per l’immersione — Profondimetri e dispositivi combinati per la misurazione di profondità e tempo — Requisiti di funzionalità e di sicurezza, metodi di prova

43.

EN 13869:2016

Accendini — Requisiti di sicurezza relativi ai bambini per gli accendini — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

44.

EN 13899:2003

Attrezzatura per sport su rotelle — Pattini a rotelle — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

45.

EN 14059:2002

Lampade ad olio decorative — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

46.

EN 14344:2004

Articoli per puericultura — Seggiolini per bambini per biciclette — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

47.

EN 14350-1:2004

Articoli per puericultura — Dispositivi per bere — parte 1: Requisiti generali e meccanici e prove

48.

EN 14682:2014

Sicurezza dell’abbigliamento per bambini — Cordoncini e lacci nell’abbigliamento per bambini — Specifiche

49.

EN 16156:2010

Sigarette — Valutazione della propensione all’innesco — Requisiti di sicurezza

50.

EN 16281:2013

Prodotti a protezione dei bambini — Dispositivi di bloccaggio a prova di bambino per finestre e porte finestre installati dal consumatore — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

51.

EN 16433:2014

Tende interne — Protezione dai rischi di strangolamento — Metodi di prova

52.

EN 16434:2014

Tende interne — Protezione dai rischi di strangolamento — Requisiti e metodi di prova per dispositivi di sicurezza

53.

EN ISO 20957-1:2013

Attrezzatura fissa di allenamento — parte 1: Requisiti di sicurezza generali e metodi di prova (ISO 20957-1:2013)

54.

EN ISO 20957-4:2016

Attrezzatura fissa di allenamento — parte 4: Panche di allenamento alla resistenza, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova (ISO 20957-4:2016)

55.

EN ISO 20957-5:2016

Attrezzatura fissa di allenamento — parte 5: Biciclette fisse per l’esercizio e attrezzature di allenamento per la parte superiore del corpo, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova (ISO 20957-5:2016)

56.

EN ISO 20957-8:2017

Attrezzatura fissa di allenamento — parte 8: Stepper, scalatori e simulatori di scalata — Requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova (ISO 20957-8:2017)

57.

EN ISO 20957-9:2016

Attrezzatura fissa di allenamento — parte 9: Attrezzi ellittici d’allenamento, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova (ISO 20957-9:2016)

58.

EN ISO 20957-10:2017

Attrezzatura fissa di allenamento — parte 10: Biciclette per l’esercizio con una ruota fissa o senza ruota libera, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova (ISO 20957-10:2017)

59.

EN ISO 25649-1:2017

Articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua — parte 1: Classificazione, materiali, requisiti generali e metodi di prova (ISO 25649-1:2017)

60.

EN ISO 25649-2:2017

Articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua — parte 2: Informazione per il consumatore (ISO 25649-2:2017)

61.

EN ISO 25649-3:2017

Articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua — parte 3: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per i dispositivi di Classe A (ISO 25649-3:2017)

62.

EN ISO 25649-4:2017

Articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua — parte 4: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per i dispositivi di Classe B (ISO 25649-4:2017)

63.

EN ISO 25649-5:2017

Articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua — parte 5: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per i dispositivi di Classe C (ISO 25649-5:2017)

64.

EN ISO 25649-6:2017

Articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua — parte 6: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per i dispositivi di Classe D (ISO 25649-6:2017)

65.

EN ISO 25649-7:2017

Articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua — parte 7: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per i dispositivi di Classe E (ISO 25649-7:2017)

66.

EN 60065:2002

Apparati audio, video e elettronici similari — Prescrizioni di sicurezza (IEC 60065:2001 modificata)

EN 60065:2002/A12:2011

67.

EN 60950-1:2006

Apparecchiature per la tecnologia dell’informazione — Sicurezza — parte 1: Requisiti generali (IEC 60950-1:2005 modificata)

EN 60950-1:2006/A12:2011


ALLEGATO II

N.

Riferimento della norma

1.

EN 913:2008

Attrezzatura da ginnastica — Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova

2.

EN 957-4:2006+A1:2010

Attrezzatura fissa di allenamento — parte 4: Panche di allenamento alla resistenza, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova

3.

EN 957-5:2009

Attrezzatura fissa di allenamento — parte 5: Biciclette fisse per l’esercizio e attrezzature di allenamento per la parte superiore del corpo, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova

4.

EN 957-8:1998

Attrezzatura fissa di allenamento — parte 8: Stepper, scalatori e simulatori di scalata — Requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova

5.

EN 957-9:2003

Attrezzatura fissa di allenamento — parte 9: Attrezzi ellittici d’allenamento, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova

6.

EN 957-10:2005

Attrezzatura fissa di allenamento — parte 10: Biciclette per l’esercizio con una ruota fissa o senza ruota libera, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova

7.

EN ISO 4210-2:2014

Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette — parte 2: Requisiti per biciclette da città e da trekking, biciclette da ragazzo, biciclette da montagna e da corsa (ISO 4210-2:2014)

8.

EN ISO 4210-6:2014

Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette — parte 6: Metodi di prova del telaio e della forcella (ISO 4210-6:2014)

9.

EN ISO 12863:2010

Metodo di prova normalizzato per la valutazione della propensione all’innesco delle sigarette (ISO 12863:2010)

10.

EN 14872:2006

Biciclette — Accessori per biciclette — Portapacchi

11.

EN 15649-1:2009+A2:2013

Articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua — parte 1: Classificazione, materiali, requisiti generali e metodi di prova

12.

EN 15649-2:2009+A2:2013

Articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua — parte 2: Informazioni al consumatore

13.

EN 15649-3:2009+A1:2012

Articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua — parte 3: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per i dispositivi di Classe A

14.

EN 15649-4:2010+A1:2012

Articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua — parte 4: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per i dispositivi di Classe B

15.

EN 15649-5:2009

Articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua — parte 5: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per i dispositivi di Classe C

16.

EN 15649-6:2009+A1:2013

Articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua — parte 6: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per i dispositivi di Classe D

17.

EN 15649-7:2009

Articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua — parte 7: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per i dispositivi di Classe E


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