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Document 32019D1281

    Decisione di esecuzione (UE) 2019/1281 della Commissione, del 29 luglio 2019, che abroga la decisione di esecuzione 2014/245/UE sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Brasile ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (Testo rilevante ai fini del SEE.)

    C/2019/5805

    GU L 201 del 30/07/2019, p. 34–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1281/oj

    30.7.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 201/34


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1281 DELLA COMMISSIONE

    del 29 luglio 2019

    che abroga la decisione di esecuzione 2014/245/UE sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Brasile ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009 conferisce alla Commissione il potere di deliberare in materia di equivalenza dichiarando che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che le agenzie di rating del credito ivi autorizzate o registrate soddisfano i requisiti giuridicamente vincolanti, che sono equivalenti ai requisiti derivanti da detto regolamento e sono soggetti a un'efficace vigilanza e a un'effettiva applicazione nel paese terzo in questione. Per essere considerato equivalente il quadro giuridico e di vigilanza deve soddisfare almeno le condizioni stabilite all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009.

    (2)

    Il 28 aprile 2014 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2014/245/UE (2), rilevando il soddisfacimento di queste tre condizioni e considerando il quadro giuridico e di vigilanza del Brasile per le agenzie di rating del credito come equivalente ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 in vigore all'epoca.

    (3)

    Il quadro giuridico e di vigilanza del Brasile soddisfa ancora le tre condizioni stabilite originariamente all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009. Tuttavia, il regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha introdotto requisiti supplementari per le agenzie di rating del credito registrate nell'Unione, rendendo più rigoroso il regime giuridico e di vigilanza per dette agenzie. I requisiti supplementari comprendono norme giuridicamente vincolanti per le agenzie di rating del credito in materia di prospettive di rating, gestione dei conflitti di interesse, obblighi di riservatezza, qualità delle metodologie di rating, presentazione e pubblicazione dei rating del credito.

    (4)

    A norma dell'articolo 2, secondo comma, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 462/2013, a decorrere dal 1o giugno 2018 si applicano i requisiti supplementari per valutare l'equivalenza dei quadri giuridici e di vigilanza dei paesi terzi.

    (5)

    In questo contesto, il 13 luglio 2017 la Commissione ha chiesto la consulenza dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») sull'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza, tra gli altri, del Brasile, per quanto concerne i requisiti supplementari introdotti dal regolamento (UE) n. 462/2013, nonché la sua valutazione dell'importanza sostanziale di eventuali differenze.

    (6)

    Nella consulenza tecnica pubblicata il 17 novembre 2017 l'ESMA ha concluso che il quadro giuridico e di vigilanza del Brasile non comprende disposizioni sufficienti a soddisfare gli obiettivi dei requisiti supplementari introdotti dal regolamento (UE) n. 462/2013.

    (7)

    Il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce, all'articolo 3, paragrafo 1, lettera w), la definizione di prospettiva di rating e il regolamento (CE) n. 1060/2009 adesso estende alle prospettive di rating alcuni requisiti applicabili ai rating del credito. Il quadro brasiliano non riconosce esplicitamente le prospettive di rating come elemento separato e distinto rispetto al rating del credito, ma la Comissão de Valores Mobiliários (Commissione dei valori mobiliari) prevede che la produzione delle prospettive di rating si attenga a tutti gli stessi requisiti per i rating del credito corrispondenti.

    (8)

    Al fine di migliorare la percezione dell'indipendenza delle agenzie di rating del credito rispetto alle entità valutate, il regolamento (UE) n. 462/2013, all'articolo 6, paragrafo 4, e agli articoli 6 bis e 6 ter del regolamento (CE) n. 1060/2009, estende le norme in materia di conflitti di interesse ai conflitti dovuti agli azionisti o ai soci che detengono posizioni significative all'interno dell'agenzia di rating del credito. Il quadro giuridico e di vigilanza del Brasile impone alle agenzie di rating del credito di istituire procedure organizzative e amministrative adeguate ed efficaci per prevenire, individuare, eliminare, correggere e comunicare ogni conflitto di interessi. Tuttavia, il quadro giuridico e di vigilanza del Brasile non impone esplicitamente alle agenzie di rating del credito di dar conto dei conflitti di interesse relativi agli azionisti. Di conseguenza, non è fatto divieto di emettere rating su un'entità se un membro del consiglio dell'agenzia di rating del credito, o un azionista che detiene più del 10 % delle azioni o dei diritti di voto dell'agenzia stessa, detiene più del 10 % delle azioni dell'entità valutata. Non è inoltre fatto divieto a una persona fisica o a un'entità che detiene più del 5 % delle azioni o dei diritti di voto dell'agenzia di rating del credito di fornire servizi di consulenza a un'entità valutata dalla medesima agenzia.

    (9)

    Il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce nuove disposizioni per garantire che le informazioni riservate siano utilizzate esclusivamente per fini connessi alle attività di rating del credito e siano protette da frode, furto o abuso. A tal fine, l'articolo 10, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 1060/2009 impone alle agenzie di rating del credito di trattare tutti i rating del credito, le prospettive di rating e i relativi dati come informazioni privilegiate fino al momento della pubblicazione. Il quadro giuridico e di vigilanza del Brasile offre quindi protezione contro l'abuso delle informazioni riservate.

    (10)

    Il regolamento (UE) n. 462/2013 mira ad aumentare il livello di trasparenza e qualità delle metodologie di rating. Esso introduce nell'allegato I, sezione D, parte I, punto 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009 l'obbligo per le agenzie di rating del credito di offrire all'entità valutata l'opportunità di indicare eventuali errori materiali prima della pubblicazione del rating del credito o della prospettiva di rating. Il quadro giuridico e di vigilanza del Brasile non impone alle agenzie di rating del credito di informare l'entità valutata prima della pubblicazione di un rating del credito.

    (11)

    Il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce all'articolo 8, paragrafo 5 bis, paragrafo 6, lettere a bis) e a ter), e paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 1060/2009, salvaguardie che garantiscono che eventuali modifiche alle metodologie di rating non le rendano meno rigorose. Sebbene il quadro giuridico e di vigilanza del Brasile preveda che un'agenzia di rating del credito debba comunicare all'autorità di regolamentazione e al mercato qualsiasi modifica sostanziale alle sue metodologie, esso non impone alle agenzie di rating del credito di effettuare consultazioni in merito alle modifiche alle metodologie o di correggere eventuali errori nelle metodologie. Sebbene vi sia l'obbligo di comunicare quali entità valutate sono interessate da una modifica di una metodologia, non vi è alcun obbligo di spiegarne il motivo o di informare l'autorità di vigilanza.

    (12)

    Il regolamento (UE) n. 462/2013 rafforza i requisiti relativi alla presentazione e alla pubblicazione dei rating del credito. A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'allegato I, sezione D, parte I, punto 2 bis, del regolamento (CE) n. 1060/2009, l'agenzia di rating del credito correda la pubblicazione delle metodologie di rating, dei modelli e delle principali ipotesi di rating, di indicazioni chiare e facilmente comprensibili che illustrano le ipotesi, i parametri, i limiti e le incertezze riguardo ai modelli e alle metodologie di rating utilizzati nel processo di rating del credito. Il quadro giuridico e di vigilanza del Brasile impone che i rapporti di rating del credito includano le metodologie utilizzate per determinare il rating del credito al fine di garantire che soggetti esterni possano comprendere le ragioni alla base dei rating. Inoltre, non vi è alcun obbligo di indicare che il rating del credito rappresenta il parere dell'agenzia di rating del credito e che è opportuno farvi affidamento soltanto entro certi limiti.

    (13)

    Al fine di rafforzare la concorrenza e limitare la portata dei conflitti di interesse nel settore delle agenzie di rating del credito, il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce nell'allegato I, sezione E, parte II, del regolamento (CE) n. 1060/2009 l'obbligo che le provvigioni addebitate dalle agenzie di rating del credito per le attività di rating del credito e i servizi ausiliari non siano discriminatorie e si basino sui costi effettivi. Esso impone alle agenzie di rating del credito di fornire talune informazioni finanziarie. Sebbene la Comissão de Valores Mobiliários possa chiedere informazioni nell'ambito delle sue attività di vigilanza, il quadro giuridico e di vigilanza del Brasile non impone sistematicamente alle agenzie di rating del credito di fornire le politiche tariffarie all'autorità di vigilanza o al pubblico. Inoltre, non vige l'obbligo che le provvigioni addebitate ai clienti si basino sui costi e non siano discriminatorie.

    (14)

    Alla luce dei fattori esaminati, il quadro giuridico e di vigilanza del Brasile non soddisfa tutte le condizioni di equivalenza di cui all'articolo 5, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1060/2009. Pertanto, esso non può essere considerato equivalente al quadro giuridico e di vigilanza istituito da detto regolamento.

    (15)

    La decisione di esecuzione 2014/245/UE dovrebbe pertanto essere abrogata.

    (16)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione di esecuzione 2014/245/UE è abrogata.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2019

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

    (2)  Decisione di esecuzione 2014/245/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Brasile ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 65).

    (3)  Regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 146 del 31.5.2013, pag. 1).


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