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Document 32017D0947

Decisione di esecuzione (UE) 2017/947 del Consiglio, del 18 maggio 2017, relativa allo scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli in Finlandia, Slovenia, Romania, Polonia, Svezia, Lituania, Bulgaria, Slovacchia e Ungheria e che sostituisce le decisioni 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE e 2014/264/UE

GU L 142 del 02/06/2017, p. 97–99 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/947/oj

2.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/97


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/947 DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 2017

relativa allo scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli in Finlandia, Slovenia, Romania, Polonia, Svezia, Lituania, Bulgaria, Slovacchia e Ungheria e che sostituisce le decisioni 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE e 2014/264/UE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l'articolo 33,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che:

(1)

A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nella legislazione nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione.

(2)

L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio (3) dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota.

(3)

Sono state presentate al Consiglio le relazioni globali di valutazione che sintetizzano i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di dati di immatricolazione dei veicoli in Finlandia, Slovenia, Romania, Polonia, Svezia, Lituania, Bulgaria, Slovacchia e Ungheria.

(4)

Con l'adozione della decisione 2010/559/UE del Consiglio (4), il Consiglio ha concluso che la Finlandia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 13 settembre 2010 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 12 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(5)

Con l'adozione della decisione 2011/387/UE del Consiglio (5), il Consiglio ha concluso che la Slovenia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 28 giugno 2011 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 12 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(6)

Con l'adozione della decisione 2011/547/UE del Consiglio (6), il Consiglio ha concluso che la Romania ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 12 settembre 2011 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 12 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(7)

Con l'adozione della decisione 2012/236/UE del Consiglio (7), il Consiglio ha concluso che la Polonia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 26 aprile 2012 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 12 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(8)

Con l'adozione della decisione 2012/664/UE del Consiglio (8), il Consiglio ha concluso che la Svezia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 25 ottobre 2012 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 12 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(9)

Con l'adozione della decisione 2012/713/UE del Consiglio (9), il Consiglio ha concluso che la Lituania ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 13 novembre 2012 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 12 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(10)

Con l'adozione della decisione 2013/230/UE del Consiglio (10), il Consiglio ha concluso che la Bulgaria ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 14 maggio 2013 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 12 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(11)

Con l'adozione della decisione 2013/692/UE del Consiglio (11), il Consiglio ha concluso che la Slovacchia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 19 novembre 2013 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 12 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(12)

Con l'adozione della decisione 2014/264/UE del Consiglio (12), il Consiglio ha concluso che l'Ungheria ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 6 maggio 2014 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 12 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(13)

Nella sentenza del 22 settembre 2016 nelle cause riunite C-14/15 e C-116/15, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha sostenuto che l'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI istituisce illegittimamente un requisito di unanimità per l'adozione di misure necessarie ad attuare tale decisione. Le decisioni 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE e 2014/264/UE erano state adottate sulla base dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI e sono pertanto inficiate da un vizio di procedura.

(14)

Al fine di garantire la certezza giuridica della ricezione e trasmissione di dati personali ai sensi della decisione 2008/615/GAI per quanto riguarda gli Stati membri interessati dalle decisioni 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE e 2014/264/UE, tali decisioni dovrebbero essere sostituite dalla presente decisione.

(15)

Al fine di garantire la ricezione e la trasmissione continue di dati personali ai sensi dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI, le decisioni 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE e 2014/264/UE cessano di produrre effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

(16)

Per lo stesso motivo, l'entrata in vigore della presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicata la validità dello scambio automatizzato di dati effettuato dagli Stati membri a norma delle decisioni 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE e 2014/264/UE.

(17)

Inoltre, gli Stati membri che hanno ottenuto dati personali a norma delle decisioni 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE e 2014/264/UE dovrebbero rimanere autorizzati a trattare ulteriormente tali dati a livello nazionale o tra Stati membri ai fini di cui all'articolo 26 della decisione 2008/615/GAI.

(18)

L'articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l'attuazione di tale decisione, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste dalla decisione. Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l'esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa allo scambio automatizzato di dati dattiloscopici relativamente a Finlandia, Slovenia, Romania, Polonia, Svezia, Lituania, Bulgaria, Slovacchia e Ungheria al fine di consentire a tali Stati membri di continuare a ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI.

(19)

La Danimarca è vincolata dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI.

(20)

Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata dei dati di immatricolazione dei veicoli, la Finlandia, la Slovenia, la Romania, la Polonia, la Svezia, la Lituania, la Bulgaria, la Slovacchia e l'Ungheria continuano ad aver diritto di ricevere e trasmettere dati personali a norma dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI.

Articolo 2

1.   Le decisioni 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE e 2014/264/UE cessano di produrre effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, fatta salva la validità dello scambio automatizzato di dati effettuato a norma di tali decisioni dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri che hanno ottenuto dati personali a norma delle decisioni di cui al paragrafo 1 rimangono autorizzati a trattare ulteriormente tali dati a livello nazionale o tra Stati membri ai fini di cui all'articolo 26 della decisione 2008/615/GAI.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

C. ABELA


(1)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

(2)  Parere del 5 aprile 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).

(4)  Decisione 2010/559/UE del Consiglio, del 13 settembre 2010, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli con la Finlandia (GU L 245 del 17.9.2010, pag. 34).

(5)  Decisione 2011/387/UE del Consiglio, del 28 giugno 2011, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli con la Slovenia (GU L 173 dell'1.7.2011, pag. 9).

(6)  Decisione 2011/547/UE del Consiglio, del 12 settembre 2011, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli con la Romania (GU L 242 del 20.9.2011, pag. 8).

(7)  Decisione 2012/236/UE del Consiglio, del 26 aprile 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli con la Polonia (GU L 118 del 3.5.2012, pag. 8).

(8)  Decisione 2012/664/UE del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli con la Svezia (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 44).

(9)  Decisione 2012/713/UE del Consiglio, del 13 novembre 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli con la Lituania (GU L 323 del 22.11.2012, pag. 17).

(10)  Decisione 2013/230/UE del Consiglio, del 14 maggio 2013, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli con la Bulgaria (GU L 138 del 24.5.2013, pag. 12).

(11)  Decisione 2013/692/UE del Consiglio, del 19 novembre 2013, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati d'immatricolazione dei veicoli con la Slovacchia (GU L 319 del 29.11.2013, pag. 7).

(12)  Decisione 2014/264/UE del Consiglio, del 6 maggio 2014, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli in Ungheria (GU L 137 del 12.5.2014, pag. 7).


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