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Document 32017D0943
Council Implementing Decision (EU) 2017/943 of 18 May 2017 on the automated data exchange with regard to vehicle registration data in Malta, Cyprus and Estonia, and replacing Decisions 2014/731/EU, 2014/743/EU and 2014/744/EU
Decisione di esecuzione (UE) 2017/943 del Consiglio, del 18 maggio 2017, relativa allo scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli a Malta, a Cipro e in Estonia e che sostituisce le decisioni 2014/731/UE, 2014/743/UE e 2014/744/UE
Decisione di esecuzione (UE) 2017/943 del Consiglio, del 18 maggio 2017, relativa allo scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli a Malta, a Cipro e in Estonia e che sostituisce le decisioni 2014/731/UE, 2014/743/UE e 2014/744/UE
GU L 142 del 02/06/2017, p. 84–86
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
2.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 142/84 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/943 DEL CONSIGLIO
del 18 maggio 2017
relativa allo scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli a Malta, a Cipro e in Estonia e che sostituisce le decisioni 2014/731/UE, 2014/743/UE e 2014/744/UE
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l'articolo 33,
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando che:
(1) |
A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nella legislazione nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione. |
(2) |
L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio (3) dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota. |
(3) |
Sono state presentate al Consiglio le relazioni globali di valutazione che sintetizzano i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di dati di immatricolazione dei veicoli a Malta, a Cipro e in Estonia. |
(4) |
Con l'adozione della decisione 2014/731/UE del Consiglio (4), il Consiglio ha concluso che Malta ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 9 ottobre 2014 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 12 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI. |
(5) |
Con l'adozione della decisione 2014/743/UE del Consiglio (5), il Consiglio ha concluso che Cipro ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 21 ottobre 2014 è autorizzato a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 12 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI. |
(6) |
Con l'adozione della decisione 2014/744/UE del Consiglio (6), il Consiglio ha concluso che l'Estonia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 21 ottobre 2014 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 12 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI. |
(7) |
La presente decisione sostituisce le decisioni 2014/731/UE, 2014/743/UE e 2014/744/UE, che sono state annullate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte») con la sentenza del 22 settembre 2016 nelle cause riunite C-14/15 e C-116/15. In tale sentenza la Corte ha disposto il mantenimento degli effetti delle decisioni 2014/731/UE, 2014/743/UE e 2014/744/UE fino all'entrata in vigore di nuovi atti diretti a sostituirle. Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, le decisioni 2014/731/UE, 2014/743/UE e 2014/744/UE cessano di produrre effetti. |
(8) |
Al fine di garantire la ricezione e la trasmissione continue di dati personali ai sensi dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI, l'entrata in vigore della presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicata la validità dello scambio automatizzato di dati effettuato dagli Stati membri a norma delle decisioni 2014/731/UE, 2014/743/UE e 2014/744/UE. Gli Stati membri che hanno ottenuto i dati personali a norma delle decisioni 2014/731/UE, 2014/743/UE e 2014/744/UE dovrebbero rimanere autorizzati a trattare ulteriormente tali dati a livello nazionale o tra Stati membri ai fini di cui all'articolo 26 della decisione 2008/615/GAI. |
(9) |
L'articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l'attuazione di tale decisione, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste dalla decisione. Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l'esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa allo scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli relativamente a Malta, Cipro ed Estonia al fine di sostituire le decisioni annullate 2014/731/UE, 2014/743/UE e 2014/744/UE e consentire a tali Stati membri di continuare a ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI. |
(10) |
La Danimarca è vincolata dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI. |
(11) |
Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini della consultazione automatizzata dei dati di immatricolazione dei veicoli, Malta, Cipro e l'Estonia continuano ad avere diritto di ricevere e trasmettere dati personali a norma dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI.
Articolo 2
1. Le decisioni 2014/731/UE, 2014/743/UE e 2014/744/UE cessano di produrre effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, fatta salva la validità dello scambio automatizzato di dati effettuato a norma di dette decisioni dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri che hanno ottenuto i dati personali a norma delle decisioni di cui al paragrafo 1 rimangono autorizzati a trattare ulteriormente tali dati a livello nazionale o tra Stati membri ai fini di cui all'articolo 26 della decisione 2008/615/GAI.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La presente decisione si applica conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2017
Per il Consiglio
Il presidente
C. ABELA
(1) GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.
(2) Parere del 5 aprile 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).
(4) Decisione 2014/731/UE del Consiglio, del 9 ottobre 2014, relativa all'avvio a Malta dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli (GU L 302 del 22.10.2014, pag. 56).
(5) Decisione 2014/743/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2014, relativa all'avvio a Cipro dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli (GU L 308 del 29.10.2014, pag. 100).
(6) Decisione 2014/744/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2014, relativa all'avvio in Estonia dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli (GU L 308 del 29.10.2014, pag. 102).