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Document 32016R1627

    Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio

    GU L 252 del 16/09/2016, p. 1–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/10/2023; abrogato da 32023R2053

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1627/oj

    16.9.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 252/1


    REGOLAMENTO (UE) 2016/1627 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 14 settembre 2016

    relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'obiettivo della politica comune della pesca (PCP), quale definito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è assicurare uno sfruttamento delle risorse acquatiche viventi in condizioni sostenibili sotto il profilo economico, ambientale e sociale.

    (2)

    L'Unione è parte contraente della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (4) («convenzione»).

    (3)

    Nella sua 15a riunione straordinaria del 2006, la commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico («ICCAT»), istituita dalla convenzione, ha adottato la raccomandazione 06-05 volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, la cui scadenza è fissata nel 2022 («piano di ricostituzione»). Tale raccomandazione è entrata in vigore il 13 giugno 2007.

    (4)

    Il piano di ricostituzione tiene conto delle specificità dei diversi tipi di attrezzi e tecniche di pesca. Nell'attuare il piano di ricostituzione, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per promuovere attività di pesca costiera e l'utilizzo di attrezzi e tecniche di pesca selettivi, caratterizzati da un ridotto impatto ambientale, compresi gli attrezzi e le tecniche utilizzati nella pesca artigianale e tradizionale, contribuendo in tal modo ad un equo tenore di vita per le economie locali.

    (5)

    La raccomandazione ICCAT 06-05 è stata attuata nel diritto dell'Unione dal regolamento (CE) n. 1559/2007 del Consiglio (5).

    (6)

    Nella sua 16a riunione straordinaria del 2008 l'ICCAT ha adottato la raccomandazione 08-05 che modifica la raccomandazione 06-05. Per ricostituire lo stock di tonno rosso, la raccomandazione 08-05 prevedeva una progressiva riduzione del totale ammissibile di catture per il periodo 2007-2011, restrizioni dell'attività di pesca in zone e periodi determinati, una nuova taglia minima per il tonno rosso, misure applicabili alle attività di pesca sportiva e ricreativa, misure riguardanti la capacità di pesca e di allevamento, nonché un rafforzamento del programma di ispezione internazionale congiunta dell'ICCAT.

    (7)

    La raccomandazione ICCAT 08-05 è stata attuata nel diritto dell'Unione dal regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (6).

    (8)

    Nella sua 17a riunione straordinaria del 2010 l'ICCAT ha adottato la raccomandazione 10-04 che modifica la raccomandazione 08-05. Ai fini della ricostituzione dello stock di tonno rosso, la raccomandazione 10-04 ha introdotto un'ulteriore riduzione del totale ammissibile di catture e della capacità di pesca e rafforzato le misure di controllo, in particolare per quanto riguarda le operazioni di trasferimento e ingabbiamento. Essa ha inoltre previsto la formulazione, nel 2012, di ulteriori pareri del comitato permanente della ricerca e delle statistiche ICCAT («SCRS») con riguardo all'individuazione di zone di riproduzione e alla creazione di santuari.

    (9)

    Per attuare nel diritto dell'Unione le misure di conservazione internazionali rivedute della raccomandazione 10-04, il regolamento (CE) n. 302/2009 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 500/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

    (10)

    Nella sua 18a riunione straordinaria del 2012 l'ICCAT ha adottato la raccomandazione 12-03 che modifica la raccomandazione 10-04. Per rafforzare l'efficacia del piano di ricostituzione, la raccomandazione 12-03 ha previsto misure tecniche riguardanti le operazioni di trasferimento e ingabbiamento di tonni rossi vivi, nuovi obblighi in materia di dichiarazione delle catture, l'attuazione del programma di osservazione regionale dell'ICCAT e modifiche delle campagne di pesca. Essa ha inoltre rafforzato il ruolo dell'SCRS per quanto riguarda la valutazione degli stock di tonno rosso.

    (11)

    Nella sua 23a riunione ordinaria del 2013 l'ICCAT ha adottato la raccomandazione 13-07 che modifica la raccomandazione 12-03 introducendo piccole modifiche sulle campagne di pesca che non interessano la flotta dell'Unione. Ha inoltre adottato la raccomandazione 13-08 che integra il piano di ricostituzione. La raccomandazione 13-08 ha istituito una procedura comune per l'utilizzo di sistemi di fotocamere stereoscopiche per stimare i quantitativi di tonno rosso nel punto di ingabbiamento e ha introdotto una data flessibile per l'inizio della campagna di pesca delle tonniere con lenze e canne e delle imbarcazioni con lenze trainate nell'Atlantico orientale.

    (12)

    Per attuare nel diritto dell'Unione misure essenziali, come le misure sulle campagne di pesca contenute nelle raccomandazioni 12-03 e 13-08, il regolamento (CE) n. 302/2009 è stato ulteriormente modificato dal regolamento (UE) n. 544/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

    (13)

    Nella sua 19a riunione straordinaria del 2014, l'ICCAT ha adottato la raccomandazione 14-04 che modifica la raccomandazione 13-07 e abroga la raccomandazione 13-08. Se da un lato sono state razionalizzate alcune disposizioni di controllo vigenti, dall'altro sono state ulteriormente specificate le procedure per l'uso di fotocamere stereoscopiche nel punto di ingabbiamento e sono state introdotte nel piano di ricostituzione misure specifiche per le operazioni di rilascio e per il trattamento degli esemplari morti.

    (14)

    La raccomandazione 14-04 è vincolante per l'Unione.

    (15)

    È opportuno attuare nel diritto dell'Unione tutte le modifiche del piano di ricostituzione adottate dall'ICCAT nel 2012, 2013 e 2014 che non sono ancora state attuate. Poiché tale attuazione riguarda il piano di ricostituzione i cui obiettivi e le cui misure sono stati definiti dall'ICCAT, il presente regolamento non copre l'intero contenuto dei piani pluriennali quale definito agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    (16)

    Il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce il concetto di taglie minime di riferimento per la conservazione. Al fine di garantire la coerenza, il concetto di taglie minime dell'ICCAT dovrebbe essere recepito nel diritto dell'Unione in modo conforme alle taglie minime di riferimento per la conservazione. Di conseguenza, i riferimenti del regolamento delegato (UE) 2015/98 (9) della Commissione alle taglie minime del tonno rosso andrebbero letti come riferimenti alle taglie minime di riferimento per la conservazione nel presente regolamento.

    (17)

    È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni del presente regolamento in relazione alle operazioni di trasferimento e ingabbiamento e alla registrazione e comunicazione delle attività delle navi e delle tonnare. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

    (18)

    Talune disposizioni del regolamento (CE) n. 302/2009 sono diventate obsolete, in particolare perché disciplinate da altri atti dell'Unione, e dovrebbero essere soppresse. Altre disposizioni dovrebbero essere aggiornate per tener conto delle modifiche della legislazione, in particolare quelle risultanti dall'adozione del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    (19)

    In particolare, il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (11) istituisce un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione dotato di un approccio globale e integrato, volto a garantire il rispetto di tutte le norme della PCP, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (12) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009. Il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (13) istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Tali atti disciplinano attualmente alcuni aspetti contemplati dal regolamento (CE) n. 302/2009, in particolare dall'articolo 33 relativo alle misure di esecuzione e dall'allegato VIII relativo alla comunicazione dei messaggi del sistema di controllo via satellite(«SCP»). Pertanto non è necessario includere tali disposizioni nel presente regolamento.

    (20)

    A norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, per calcolare il peso vivo equivalente del tonno rosso trasformato si applicano, anche ai fini del presente regolamento, i coefficienti di conversione adottati dall'SCRS.

    (21)

    Inoltre, a norma dell'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009, è stata adottata la decisione di esecuzione 2014/156/UE della Commissione (14). Tale decisione di esecuzione stabilisce, tra l'altro, i parametri di riferimento e gli obiettivi per il controllo della pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

    (22)

    La raccomandazione ICCAT 06-07 istituisce un programma di campionamento per la stima del numero di esemplari per taglia nell'ambito delle attività di allevamento del tonno rosso. Tale disposizione è stata attuata dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 302/2009. Non è necessario includere nel presente regolamento disposizioni specifiche sul programma di campionamento, in quanto l'esigenza di tale programma è ora pienamente soddisfatta dai programmi istituiti dal paragrafo 83 della raccomandazione 14-04, che deve essere attuata dal presente regolamento.

    (23)

    Per ragioni di chiarezza, semplificazione e certezza del diritto, è opportuno pertanto che il regolamento (CE) n. 302/2009 sia abrogato.

    (24)

    Ai fini del rispetto degli obblighi internazionali incombenti all'Unione ai sensi della convenzione, il regolamento delegato (UE) 2015/98 prevede deroghe all'obbligo di sbarco del tonno rosso di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il regolamento delegato (UE) 2015/98 attua talune disposizioni della raccomandazione ICCAT 13-07 che stabiliscono l'obbligo di rigetto e di rilascio in mare per le navi e le tonnare che praticano la cattura del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo in determinati casi. Il presente regolamento non deve pertanto necessariamente contemplare detti obblighi di rigetto e di rilascio in mare e lascia di conseguenza impregiudicate le corrispondenti disposizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2015/98,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    1.   Il presente regolamento stabilisce i principi generali per l'applicazione, da parte dell'Unione, del piano di ricostituzione quale definito all'articolo 3, punto 1.

    2.   Il presente regolamento si applica al tonno rosso (Thunnus thynnus) nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

    Articolo 2

    Obiettivo

    L'obiettivo del presente regolamento, in conformità del piano di ricostituzione quale definito all'articolo 3, punto 1, è raggiungere entro il 2022 una biomassa di tonno rosso corrispondente al rendimento massimo sostenibile con una probabilità di raggiungere tale obiettivo pari almeno al 60 %.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    1)   «piano di ricostituzione»: il piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso raccomandato dall'ICCAT, applicabile dal 2007 al 2022;

    2)   «nave da pesca»: qualsiasi imbarcazione a motore adibita o destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse di tonno rosso, incluse le navi da cattura, le navi officina, le navi d'appoggio, i rimorchiatori, le navi che partecipano a operazioni di trasbordo, le navi da trasporto attrezzate per il trasporto di prodotti del tonno e le navi ausiliarie, eccettuate le navi container;

    3)   «nave da cattura»: un'imbarcazione utilizzata ai fini della cattura commerciale delle risorse di tonno rosso;

    4)   «nave officina»: una nave a bordo della quale i prodotti della pesca subiscono una o più delle seguenti operazioni, prima dell'imballaggio: sfilettatura o affettatura, congelamento eo trasformazione;

    5)   «nave ausiliaria»: qualsiasi imbarcazione utilizzata per il trasporto di tonno rosso morto (non trasformato) da una gabbia da trasporto o da allevamento, una rete a circuizione o una tonnara a un porto designato e/o a una nave officina;

    6)   «rimorchiatore»: qualsiasi imbarcazione utilizzata per rimorchiare le gabbie;

    7)   «nave d'appoggio»: qualsiasi altra nave da pesca di cui al punto 2;

    8)   «praticare la pesca attiva»: per qualsiasi nave da cattura o tonnara, il fatto di praticare la pesca del tonno rosso come specie bersaglio in una determinata campagna di pesca;

    9)   «operazione di pesca congiunta»: qualsiasi operazione realizzata da due o più tonniere con reti a circuizione, in cui le catture di una tonniera con reti a circuizione siano attribuite a una o più altre tonniere con reti a circuizione secondo un criterio di ripartizione;

    10)   «operazione di trasferimento»:

    i)

    qualsiasi trasferimento di tonno rosso vivo dalla rete della nave da cattura alla gabbia da trasporto,

    ii)

    qualsiasi trasferimento di tonno rosso vivo da una gabbia da trasporto a un'altra gabbia da trasporto,

    iii)

    qualsiasi trasferimento di una gabbia contenente tonno tosso da un rimorchiatore a un altro rimorchiatore,

    iv)

    qualsiasi trasferimento di tonno rosso vivo da un'azienda a un'altra azienda,

    v)

    qualsiasi trasferimento di tonno rosso vivo dalla tonnara alla gabbia da trasporto;

    11)   «trasferimento di controllo»: qualsiasi trasferimento supplementare effettuato su richiesta degli operatori della nave da pesca/dell'azienda o delle autorità di controllo al fine di verificare il numero di pesci trasferiti;

    12)   «tonnara»: una rete fissa, ancorata al fondo, generalmente comprendente una rete guida che convoglia il tonno verso un'area recintata o una serie di aree recintate in cui esso è tenuto prima della raccolta;

    13)   «ingabbiamento»: il trasferimento del tonno rosso vivo dalla gabbia da trasporto o dalla tonnara alle gabbie da allevamento;

    14)   «allevamento»: l'ingabbiamento del tonno rosso nelle aziende e la successiva alimentazione al fine di ingrassarlo e accrescerne la biomassa totale;

    15)   «azienda»: impianto utilizzato per allevare il tonno rosso catturato da tonnare e/o tonniere con reti a circuizione;

    16)   «raccolta»: l'abbattimento del tonno rosso nelle aziende o nelle tonnare;

    17)   «trasbordo»: lo scarico, per intero o in parte, del pescato detenuto a bordo di una nave da pesca verso un'altra nave da pesca. Il fatto di scaricare esemplari di tonno rosso morto dalla rete a circuizione o dal rimorchiatore verso una nave ausiliaria non è considerato un trasbordo;

    18)   «pesca sportiva»: una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;

    19)   «pesca ricreativa»: una pesca non commerciale praticata da soggetti che non appartengono a un'organizzazione sportiva nazionale e che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale;

    20)   «fotocamera stereoscopica»: una fotocamera con due o più obiettivi, ciascuno dei quali è dotato di un sensore di immagini o di un supporto di pellicola separato, che consente la cattura di immagini tridimensionali;

    21)   «fotocamera di controllo»: una fotocamera stereoscopica e/o videocamera convenzionale utilizzate ai fini dei controlli previsti dal presente regolamento;

    22)   «BCD» o «BCD elettronico»: Bluefin Catch Document, documento di cattura del tonno rosso. Nei casi opportuni il riferimento al BCD è sostituito da eBCD;

    23)   «Stato membro responsabile» o «Stato membro responsabile di»: lo Stato membro di bandiera o lo Stato membro nella cui giurisdizione rientra la tonnara o l'azienda oppure, se l'azienda o la tonnara si trova in alto mare, lo Stato membro in cui ha sede l'operatore della tonnara o dell'azienda;

    24)   «compito II»: il compito II quale definito dall'ICCAT nel «Manuale operativo per le statistiche e il campionamento dei tonnidi e delle specie affini nell'Oceano Atlantico» (terza edizione, ICCAT, 1990);

    25)   «PCC»: le parti contraenti della convenzione e le parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti;

    26)   «zona della convenzione»: la zona geografica in cui si applicano le misure ICCAT, quale definita all'articolo 1 della convenzione.

    Articolo 4

    Lunghezza delle navi

    Le lunghezze delle navi menzionate nel presente regolamento sono intese come lunghezze fuori tutto.

    CAPO II

    MISURE DI GESTIONE

    Articolo 5

    Condizioni inerenti alle misure di gestione

    1.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca delle sue navi da cattura e delle sue tonnare sia commisurato alle possibilità di pesca di tonno rosso di cui esso dispone nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

    2.   Sono vietati riporti di eventuali contingenti non utilizzati.

    3.   È vietato il noleggio di navi da pesca dell'Unione per la pesca del tonno rosso operanti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

    Articolo 6

    Presentazione di piani di pesca annuali, piani di gestione della capacità di pesca e piani di gestione dell'allevamento

    1.   Entro il 31 gennaio di ogni anno, ciascuno Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso trasmette alla Commissione:

    a)

    un piano di pesca annuale per le navi da cattura e le tonnare che praticano la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo;

    b)

    un piano di gestione annuale della capacità di pesca inteso a garantire che la capacità di pesca dello Stato membro sia commisurata al contingente a esso assegnato.

    2.   La Commissione compila i piani di cui al paragrafo 1 e li integra nel piano di pesca e di gestione della capacità dell'Unione. La Commissione trasmette al segretariato dell'ICCAT entro il 15 febbraio di ogni anno per esame e approvazione.

    3.   Entro il 15 aprile di ogni anno, gli Stati membri che intendono modificare il vigente piano ICCAT relativo alla capacità di allevamento inviano un piano di gestione annuale dell'allevamento alla Commissione, che lo trasmette al segretariato dell'ICCAT.

    Articolo 7

    Piani di pesca annuali

    1.   Il piano di pesca annuale presentato da ciascuno Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso definisce i contingenti assegnati a ciascun gruppo di attrezzi di cui agli articoli 11 e 12, incluse le informazioni su:

    a)

    per le navi da cattura di lunghezza superiore a 24 metri comprese nell'elenco delle navi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), i contingenti individuali ad esse assegnati nonché le misure predisposte per garantire il rispetto dei contingenti individuali e delle catture accessorie autorizzate;

    b)

    per le navi da cattura di dimensioni inferiori a 24 metri e le tonnare, almeno i contingenti assegnati alle organizzazioni di produttori o ai gruppi di navi che praticano la pesca con un tipo di attrezzo simile.

    2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), il contingente individuale assegnato a ciascuna nave da cattura di lunghezza superiore a 24 metri può essere presentato non oltre 30 giorni prima dell'inizio della campagna di pesca applicabile a ciascuna di tali navi.

    3.   Eventuali modifiche successive del piano di pesca annuale o dei contingenti individuali assegnati per le navi da cattura di lunghezza superiore a 24 metri e incluse nell'elenco di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), sono trasmesse dallo Stato membro interessato alla Commissione almeno tre giorni prima dell'esercizio dell'attività corrispondente alla modifica in questione. La Commissione trasmette la modifica al segretariato dell'ICCAT almeno 48 ore prima dell'esercizio dell'attività corrispondente alla modifica in questione.

    Articolo 8

    Assegnazione delle possibilità di pesca

    In conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico e si adoperano inoltre per ripartire equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta tenendo conto della pesca tradizionale e artigianale nonché per prevedere incentivi per le navi da pesca dell'Unione che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale.

    Articolo 9

    Piani di gestione della capacità di pesca

    1.   Il piano annuale di gestione della capacità di pesca presentato da ciascuno Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso è conforme alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   Il numero massimo di tonnare registrate in uno Stato membro e di navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro che possono pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso è determinato in conformità del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    3.   Il numero massimo e la stazza lorda corrispondente di navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro che praticano la pesca del tonno rosso è limitato al numero, e alla stazza lorda totale corrispondente, di navi da pesca battenti bandiera di tale Stato membro che hanno pescato, detenuto a bordo, trasbordato, trasportato o sbarcato tonno rosso fra il 1o gennaio 2007 e il 1o luglio 2008. Tale limite si applica alle navi da cattura per tipo di attrezzo.

    4.   Per le navi autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso in virtù della deroga di cui all'articolo 14, paragrafo 2, l'allegato I stabilisce condizioni aggiuntive per determinare il numero massimo delle navi da pesca.

    5.   Il numero massimo di tonnare di uno Stato membro adibite alla pesca del tonno rosso è limitato al numero di tonnare autorizzate da tale Stato membro entro il 1o luglio 2008.

    6.   In deroga ai paragrafi 3 e 5 del presente articolo, per gli anni 2016 e 2017, se uno Stato membro è in grado di dimostrare che la propria capacità di pesca potrebbe non consentire il pieno utilizzo del contingente assegnatogli, esso può decidere di includere un maggior numero di navi e di tonnare nei propri piani di pesca annuali di cui all'articolo 7.

    7.   Per gli anni 2016 e 2017, ogni Stato membro limita il numero delle proprie tonniere con reti a circuizione al numero di tonniere con reti a circuizione autorizzate nel 2013 o 2014. Ciò non si applica alle tonniere con reti a circuizione operanti in forza della deroga di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b).

    8.   Ai fini dell'elaborazione dei piani di gestione della capacità di pesca, il calcolo della capacità di pesca di ciascuno Stato membro si basa sui migliori tassi di cattura per nave e per attrezzo stimati dall'SCRS nel suo rapporto del 2009 (15) e approvati dall'ICCAT nella riunione intersessione del Comitato di conformità dell'ICCAT del 2010. A seguito delle revisioni dei suddetti tassi di cattura da parte dell'SCRS, gli Stati membri devono sempre applicare i tassi di cattura più recenti approvati dall'ICCAT.

    Articolo 10

    Piani di gestione dell'allevamento

    1.   Il piano di gestione dell'allevamento annuale presentato da ciascuno Stato membro è conforme alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   La capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso di ciascuno Stato membro e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare sono determinati in conformità del TFUE e dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    3.   La capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso di uno Stato membro è limitata alla capacità di allevamento e di ingrasso del tonno rosso di cui dispongono le aziende di tale Stato membro che figuravano nel registro ICCAT degli impianti di allevamento o che erano autorizzate e dichiarate all'ICCAT al 1o luglio 2008.

    4.   Il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che può essere immesso nelle aziende di uno Stato membro è limitato al quantitativo immesso registrato presso l'ICCAT dalle aziende di tale Stato membro negli anni 2005, 2006, 2007 o 2008.

    5.   Ciascuno Stato membro assegna alle proprie aziende un quantitativo annuo massimo di catture di tonno rosso selvatico nei limiti del quantitativo massimo di cui al paragrafo 4.

    CAPO III

    MISURE TECNICHE

    SEZIONE 1

    Campagne di pesca

    Articolo 11

    Navi con palangari, tonniere con reti a circuizione, navi da traino pelagiche, tonnare e pesca sportiva e ricreativa

    1.   La pesca del tonno rosso è autorizzata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo per le grandi navi da cattura con palangari pelagici di lunghezza superiore a 24 metri dal 1o gennaio al 31 maggio, a eccezione della zona delimitata a ovest dal meridiano 10 O e a nord dal parallelo 42 N, nonché della zona economica esclusiva norvegese, in cui tale pesca è autorizzata dal 1o agosto al 31 gennaio.

    2.   La pesca del tonno rosso con tonniere con reti a circuizione è autorizzata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo dal 26 maggio al 24 giugno, ad eccezione della zona economica esclusiva norvegese, in cui tale pesca è autorizzata dal 25 giugno al 31 ottobre.

    3.   La pesca del tonno rosso praticata da navi da traino pelagiche è autorizzata nell'Atlantico orientale dal 16 giugno al 14 ottobre.

    4.   La pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso è autorizzata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 16 giugno al 14 ottobre.

    5.   La pesca del tonno rosso con attrezzi diversi da quelli di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo e all'articolo 12, comprese le tonnare, è autorizzata tutto l'anno conformemente alle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT.

    Articolo 12

    Tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate

    1.   La pesca del tonno rosso praticata da tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate è autorizzata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo dal 1o luglio al 31 ottobre.

    2.   A condizione che ciò non incida sulla protezione delle zone di riproduzione e che la durata complessiva della campagna di pesca per le attività in questione non superi quattro mesi, ogni Stato membro può stabilire una diversa data di inizio per la campagna di pesca delle tonniere con lenze e canne e delle imbarcazioni con lenze trainate battenti la propria bandiera e operanti nell'Atlantico orientale.

    3.   Ciascuno Stato membro specifica nel piano di pesca annuale di cui all'articolo 7 se le date di inizio di tali attività di pesca sono state modificate, indicando le coordinate delle zone interessate.

    SEZIONE 2

    Taglie minime di riferimento per la conservazione, catture accidentali e catture accessorie

    Articolo 13

    Obbligo di sbarco

    Le disposizioni della presente sezione si applicano fatto salvo l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, comprese eventuali deroghe al medesimo.

    Articolo 14

    Taglia minima di riferimento per la conservazione

    1.   La taglia minima di riferimento per la conservazione per il tonno rosso catturato nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è di 30 kg o 115 cm (lunghezza alla forca).

    2.   In deroga al paragrafo 1, la taglia minima di riferimento per la conservazione per il tonno rosso è di 8 kg o 75 cm (lunghezza alla forca) nei casi seguenti:

    a)

    tonno rosso catturato nell'Atlantico orientale da tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate;

    b)

    tonno rosso catturato nel mare Adriatico a fini d'allevamento;

    c)

    tonno rosso catturato nel Mediterraneo nell'ambito della pesca costiera e della pesca artigianale di pesce fresco da tonniere con lenze e canne, navi con palangari e navi con lenze a mano.

    3.   Le condizioni specifiche applicabili alla deroga di cui al paragrafo 2 sono definite nell'allegato I.

    4.   Gli Stati membri interessati rilasciano alle navi autorizzazioni specifiche per pescare in virtù della deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Le navi interessate sono indicate nell'elenco delle navi da cattura di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a). A tal fine si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21.

    Articolo 15

    Catture accidentali

    1.   Fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 1, per tutte le navi da cattura e le tonnare che praticano la pesca attiva del tonno rosso sono consentite catture accidentali per un massimo del 5 % di tonno rosso di peso compreso tra 8 e 30 kg o con lunghezza alla forca compresa tra 75 e 115 cm.

    2.   La percentuale del 5 % di cui al paragrafo 1 è calcolata in base alle catture totali di tonno rosso, espresse in numero di esemplari presenti a bordo della nave o nella tonnara in qualsiasi momento dopo ogni operazione di pesca.

    3.   Le catture accidentali sono detratte dal contingente dello Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara.

    4.   Alle catture accidentali di tonno rosso si applicano gli articoli 25, 30, 31 e 32.

    Articolo 16

    Catture accessorie

    1.   Ciascuno stato membro prevede le catture accessorie di tonno rosso nell'ambito del proprio contingente e ne informa la Commissione al momento della trasmissione del proprio piano di pesca. Tale previsione assicura che siano detratti dal proprio contingente tutti gli esemplari morti.

    2.   Le navi da pesca dell'Unione che non praticano la pesca attiva del tonno rosso provvedono affinché le catture accessorie di tonno rosso non superino, in qualsiasi momento a seguito di un'operazione di pesca, il 5 % delle catture totali presenti a bordo in peso o numero di pesci. Il calcolo della suddetta percentuale in base al numero di pesci si applica unicamente nel caso del tonno e delle specie affini gestite dall'ICCAT. Ciascuno Stato membro detrae dal proprio contingente tutti gli esemplari morti presenti nelle catture accessorie.

    3.   Per gli Stati membri che non dispongono di un contingente di tonno rosso, le catture accessorie in questione sono detratte dal contingente specifico dell'Unione per le catture accessorie di tonno rosso stabilito in conformità del TFUE e dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    4.   La cattura di tonno rosso deve essere evitata in caso di esaurimento del contingente assegnato allo Stato membro della nave da pesca o della tonnara interessata. Gli esemplari morti di tonno rosso devono essere sbarcati interi e non trasformati e formano oggetto di confisca e di opportune misure di follow-up. Conformemente all'articolo 29, ciascuno Stato membro fornisce ogni anno alla Commissione le informazioni relative al quantitativo di esemplari morti di tonno rosso alla Commissione, che ne informa il segretariato dell'ICCAT.

    5.   Le procedure di cui agli articoli 27, 30, 31, 32 e 56 si applicano alle catture accessorie.

    SEZIONE 3

    Utilizzo di mezzi aerei

    Articolo 17

    Utilizzo di mezzi aerei

    È vietato l'utilizzo di mezzi aerei, in particolare aeromobili, elicotteri o qualsiasi tipo di velivoli senza pilota per la ricerca del tonno rosso.

    CAPO IV

    PESCA SPORTIVA E PESCA RICREATIVA

    Articolo 18

    Contingente specifico per la pesca sportiva e la pesca ricreativa

    Gli Stati membri che dispongono di un contingente di tonno rosso regolamentano la pesca sportiva e la pesca ricreativa assegnando un contingente specifico a tali attività di pesca e ne informano la Commissione al momento della trasmissione del proprio piano di pesca.

    Articolo 19

    Pesca sportiva e pesca ricreativa

    1.   Gli Stati membri che dispongono di un contingente di tonno rosso regolamentano la pesca sportiva e la pesca ricreativa rilasciando alle navi autorizzazioni per l'esercizio della pesca sportiva e della pesca ricreativa.

    2.   Nell'ambito della pesca sportiva e della pesca ricreativa non è consentito catturare più di un esemplare di tonno rosso al giorno per nave.

    3.   Gli esemplari di tonno rosso sbarcati sono interi, senza visceri né branchie. Ciascuno Stato membro adotta le necessarie misure per garantire, nella maggiore misura possibile, il rilascio di tonni rossi, in particolare del novellame, catturati vivi nell'ambito della pesca ricreativa e della pesca sportiva.

    4.   È vietata la commercializzazione di tonno rosso catturato nell'ambito di attività di pesca sportiva e di pesca ricreativa.

    5.   Gli Stati membri registrano i dati di cattura comprensivi del peso e della lunghezza di ciascun esemplare di tonno rosso catturato durante la pesca sportiva e la pesca ricreativa e trasmettono alla Commissione i dati dell'anno precedente entro il 30 giugno di ogni anno. La Commissione trasmette tali informazioni all'SCRS.

    6.   Gli Stati membri imputano le catture morte della pesca sportiva e della pesca ricreativa al contingente ad essi assegnato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 18.

    CAPO V

    MISURE DI CONTROLLO

    SEZIONE 1

    Registri delle navi e delle tonnare

    Articolo 20

    Registri delle navi

    1.   Gli Stati membri trasmettono ogni anno per via elettronica alla Commissione, un mese prima dell'inizio delle campagne di pesca di cui agli articoli 11 e 12, se applicabili, e comunque un mese prima dell'inizio del periodo di autorizzazione:

    a)

    l'elenco di tutte le navi da cattura battenti la propria bandiera autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo in virtù di un'autorizzazione di pesca;

    b)

    l'elenco di tutte le altre navi da pesca, diverse dalle navi da cattura, battenti la propria bandiera autorizzate a effettuare operazioni in relazione al tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

    2.   Entrambi gli elenchi sono elaborati secondo il modello stabilito dall'ICCAT nei propri orientamenti per la presentazione dei dati e delle informazioni.

    3.   In un determinato anno civile, una nave da pesca può essere inserita in entrambi gli elenchi di cui al paragrafo 1, purché non contemporaneamente.

    4.   Negli elenchi di cui al paragrafo 1 del presente articolo figurano il nome della nave e il numero di registro della flotta dell'Unione (CFR) quale definito nell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione (16).

    5.   Non è ammessa la trasmissione di elenchi con valore retroattivo. Modifiche successive degli elenchi di cui al paragrafo 1 nel corso di un anno civile sono accettate solo se la nave da pesca notificata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per cause di forza maggiore. In tali circostanze, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione e fornisce:

    a)

    dati particolareggiati sulla nave o sulle navi da pesca destinate a sostituire una nave inclusa negli elenchi di cui al paragrafo 1; nonché

    b)

    un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.

    6.   La Commissione trasmette le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 al segretariato dell'ICCAT ai fini dell'iscrizione delle navi nel registro ICCAT delle navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso o nel registro ICCAT di tutte le altre navi da pesca (escluse le navi da cattura) autorizzate a effettuare operazioni in relazione al tonno rosso.

    7.   L'articolo 8 bis, paragrafi 2, 6, 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio (17) si applica con le dovute modifiche.

    Articolo 21

    Relazione con il regolamento (CE) n. 1224/2009

    Salvo disposizione contraria contenuta nel presente capo, le misure di controllo di cui al presente capo si applicano in aggiunta a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1224/2009.

    Articolo 22

    Autorizzazioni di pesca delle navi

    1.   Fatto salvo l'articolo 16, le navi da pesca dell'Unione non iscritte nei registri ICCAT di cui all'articolo 20, paragrafo 1, non sono autorizzate a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire, trasformare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

    2.   Lo Stato membro di bandiera revoca la licenza di pesca per il tonno rosso e può chiedere alla nave di dirigersi immediatamente in un porto da esso designato quando ritenga esaurito il contingente individuale.

    Articolo 23

    Registri delle tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso

    1.   Entro il 15 febbraio di ogni anno, gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione un elenco delle loro tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo in virtù di un'autorizzazione di pesca. L'elenco specifica il nome delle tonnare e il numero di registro ed è elaborato secondo il modello stabilito dall'ICCAT nei propri orientamenti per la presentazione dei dati e delle informazioni richiesti.

    2.   La Commissione trasmette l'elenco al segretariato dell'ICCAT affinché le tonnare in questione possano essere incluse nel registro ICCAT delle tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso.

    3.   Le tonnare dell'Unione non figuranti nel registro ICCAT non sono autorizzate a pescare, detenere, trasferire, ingabbiare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

    4.   L'articolo 8 bis, paragrafi 2, 4, 6, 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1936/2001 si applica con le dovute modifiche.

    Articolo 24

    Operazioni di pesca congiunta

    1.   Qualsiasi operazione di pesca congiunta («OPC») del tonno rosso può essere autorizzata solo previo consenso dello Stato o degli Stati di bandiera interessati. Ai fini dell'autorizzazione, ogni tonniera con reti a circuizione deve essere attrezzata per la pesca del tonno rosso e disporre di un contingente individuale. Non sono consentite OPC con altre PCC.

    2.   Ogni Stato membro adotta le misure necessarie ad ottenere le seguenti informazioni dalle proprie navi da pesca che chiedono un'autorizzazione a partecipare a un'OPC:

    a)

    durata;

    b)

    identità degli operatori partecipanti;

    c)

    contingenti delle singole navi;

    d)

    criterio di ripartizione, tra le navi da pesca, delle catture da esse effettuate, nonché

    e)

    informazioni sulle aziende destinatarie.

    3.   Almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'operazione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 2 nel formato di cui all'allegato VI. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT e allo Stato di bandiera delle altre navi da pesca partecipanti all'OPC almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'operazione.

    4.   In caso di forza maggiore, il termine di cui al paragrafo 3 non si applica alle informazioni richieste a norma del paragrafo 2, lettera e). In tal caso, gli Stati membri possono presentare alla Commissione non appena possibile le suddette informazioni aggiornate, unitamente a una descrizione delle circostanze invocate come forza maggiore. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.

    SEZIONE 2

    Catture

    Articolo 25

    Disposizioni in materia di registrazione

    1.   Oltre a rispettare gli articoli 14, 15, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1224/2009, il comandante di una nave da cattura dell'Unione annota nel giornale di bordo, se del caso, le informazioni elencate nell'allegato II, parte A, del presente regolamento.

    2.   I comandanti di rimorchiatori, navi ausiliarie e navi officina dell'Unione registrano le loro attività conformemente alle disposizioni dell'allegato II, parti B, C e D.

    Articolo 26

    Dichiarazioni di cattura trasmesse dai comandanti delle navi e dagli operatori delle tonnare

    1.   I comandanti delle navi da cattura che praticano la pesca attiva del tonno rosso trasmettono quotidianamente alle autorità dello Stato membro di bandiera i dati tratti dai giornali di bordo, ivi compresi il numero di registro ICCAT, il nome della nave, l'inizio e la fine del periodo di autorizzazione, data, ora, luogo (latitudine e longitudine) nonché il peso e il numero di esemplari di tonno rosso catturati nella zona della convenzione. I comandanti delle navi trasmettono tali informazioni per via elettronica nel formato di cui all'allegato V durante tutto il periodo in cui la nave è autorizzata a praticare la pesca del tonno rosso.

    2.   I comandanti delle tonniere con reti a circuizione redigono le dichiarazioni giornaliere di cui al paragrafo 1 per ogni operazione di pesca, anche in caso di catture nulle.

    3.   L'operatore trasmette le dichiarazioni giornaliere di cui ai paragrafi 1 e 2 alle autorità del proprio Stato membro di bandiera ogni giorno entro le ore 9:00 GMT per il giorno precedente nel caso delle tonniere con reti a circuizione e delle navi di lunghezza superiore a 24 metri ed entro la mezzanotte di lunedì per la settimana precedente, avente termine alla mezzanotte GMT della domenica, per le altre navi da cattura.

    4.   Gli operatori delle tonnare che praticano la pesca attiva del tonno rosso trasmettono una dichiarazione di cattura giornaliera che comprende il numero di registro ICCAT, data, ora, catture (peso e numero di esemplari), incluse le catture nulle. Essi trasmettono tali informazioni per via elettronica alle autorità del loro Stato membro entro un termine di 48 ore nel formato di cui all'allegato V durante tutto il periodo in cui sono autorizzati a praticare la pesca del tonno rosso.

    5.   La Commissione può adottare atti di esecuzione recanti modalità dettagliate per la registrazione e la comunicazione delle attività delle navi e delle tonnare in conformità dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo e dell'allegato V. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 2.

    Articolo 27

    Dichiarazioni di cattura settimanali e mensili trasmesse dagli Stati membri

    1.   Non appena ricevute le dichiarazioni di cattura di cui all'articolo 26, ogni Stato membro le trasmette per via elettronica alla Commissione e fornisce tempestivamente alla Commissione dichiarazioni di cattura settimanali per tutte le navi da cattura e le tonnare, secondo il formato figurante nell'allegato V. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT con frequenza settimanale secondo il formato stabilito dall'ICCAT nei propri orientamenti per la presentazione dei dati e delle informazioni.

    2.   Entro il giorno 15 di ogni mese ogni Stato membro comunica alla Commissione i quantitativi di tonno rosso catturati nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che sono stati sbarcati, trasbordati, pescati da tonnare o messi in gabbia nel corso del mese precedente da navi da pesca o tonnare battenti la sua bandiera o registrate nel suo territorio. Le informazioni fornite sono strutturate per tipo di attrezzo e comprendono le catture accessorie, le catture effettuate nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa e le catture nulle. La Commissione trasmette tempestivamente tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.

    Articolo 28

    Informazioni sull'esaurimento dei contingenti

    1.   In aggiunta alle disposizioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ogni Stato membro informa la Commissione quando il contingente assegnato a un gruppo di attrezzi di cui all'articolo 11 o all'articolo 12 del presente regolamento risulta avere raggiunto l'80 %.

    2.   In aggiunta alle disposizioni di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ogni Stato membro informa la Commissione quando il contingente assegnato a un gruppo di attrezzi di cui all'articolo 11 o all'articolo 12 del presente regolamento, a un'OPC o a una tonniera con reti a circuizione risulta esaurito.

    3.   Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono accompagnate da documenti ufficiali comprovanti il divieto di pesca o l'ordine di rientro in porto emesso dallo Stato membro per la flotta, il gruppo di attrezzi, l'OPC o le navi che dispongono di un contingente individuale, e nei quali siano chiaramente indicate la data e l'ora del divieto.

    Articolo 29

    Dichiarazione annuale delle catture da parte degli Stati membri

    1.   Entro il 15 marzo di ogni anno ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione informazioni dettagliate sulle catture di tonno rosso effettuate nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nella precedente campagna di pesca annuale. Tali informazioni comprendono:

    a)

    nome e numero ICCAT di ciascuna nave da cattura;

    b)

    periodo dell'autorizzazione o delle autorizzazioni per ciascuna nave da cattura;

    c)

    catture totali di ciascuna nave da cattura, anche in caso di catture nulle, nell'intero periodo di validità dell'autorizzazione o delle autorizzazioni;

    d)

    numero totale di giorni di pesca in cui ciascuna nave da cattura ha operato nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dell'autorizzazione o delle autorizzazioni; nonché

    e)

    catture totali effettuate da ogni nave da cattura al di fuori del periodo di autorizzazione (catture accessorie), anche in caso di catture nulle.

    2.   Per le navi non autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, ma che hanno catturato tonno rosso come cattura accessoria, le informazioni da presentare alla Commissione alla stessa data di cui al paragrafo 1 comprendono:

    a)

    nome e numero ICCAT o numero nazionale di immatricolazione della nave, se questa non è registrata presso l'ICCAT, nonché

    b)

    catture totali di tonno rosso.

    3.   Ogni Stato membro comunica alla Commissione eventuali informazioni sulle navi non contemplate ai paragrafi 1 o 2 la cui attività di pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è accertata o presunta.

    4.   La Commissione trasmette al segretariato dell'ICCAT le informazioni ricevute a norma dei paragrafi 1, 2 e 3.

    SEZIONE 3

    Sbarchi e trasbordi

    Articolo 30

    Porti designati

    1.   Ogni Stato membro designa i porti o i luoghi in prossimità della costa (porti designati) in cui sono autorizzate le operazioni di sbarco o di trasbordo del tonno rosso.

    2.   Ai fini della designazione di un porto, lo Stato membro di approdo specifica gli orari e i luoghi in cui sono permesse le operazioni di sbarco e trasbordo.

    3.   Entro il 15 febbraio di ogni anno, ciascuno Stato membro trasmette un elenco dei porti designati alla Commissione, che trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.

    4.   Alle navi da pesca è fatto divieto di sbarcare o trasbordare, al di fuori dei porti o dei luoghi in prossimità della costa designati dalle PCC e dagli Stati membri conformemente ai paragrafi 1 e 2, qualsiasi quantitativo di tonno rosso catturato nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

    Articolo 31

    Sbarchi

    1.   L'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica ai comandanti delle navi da pesca dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri comprese nell'elenco delle navi di cui all'articolo 20 del presente regolamento. La notifica preventiva di arrivo di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009 è trasmessa all'autorità competente dello Stato membro (compreso lo Stato membro di bandiera) o della PCC di cui i comandanti intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco.

    2.   Inoltre, almeno quattro ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto, i comandanti delle navi da pesca dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri comprese nell'elenco di cui all'articolo 20 notificano le informazioni di seguito indicate alle autorità competenti dello Stato membro (compreso lo Stato membro di bandiera) o della PCC di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco:

    a)

    orario previsto di arrivo;

    b)

    quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo; nonché

    c)

    informazioni relative alla zona geografica in cui le catture sono state effettuate.

    3.   Se gli Stati membri sono autorizzati, in base alla legislazione dell'Unione applicabile, ad applicare un termine di notifica più breve di quello di cui ai paragrafi 1 e 2, i quantitativi stimati di tonno rosso detenuti a bordo possono essere notificati entro il termine per la notifica preventiva di arrivo conseguentemente applicabile. Se i luoghi di pesca sono situati a meno di quattro ore dal porto, i quantitativi stimati di tonno rosso detenuti a bordo possono essere modificati in qualsiasi momento precedente all'arrivo.

    4.   Le autorità dello Stato membro di approdo conservano una registrazione di tutte le notifiche preventive dell'anno in corso.

    5.   A norma dell'articolo 55, paragrafo 2, tutti gli sbarchi sono controllati dalle competenti autorità di controllo dello Stato membro di approdo e una determinata percentuale è sottoposta a ispezione sulla base di un sistema di valutazione del rischio che tenga conto del contingente, delle dimensioni della flotta e dello sforzo di pesca. Informazioni particolareggiate relative a detto sistema di controllo adottato da ogni Stato membro sono riportate nel piano d'ispezione annuale di cui all'articolo 53. Tale sistema di controllo si applica anche alle operazioni di raccolta.

    6.   In aggiunta a quanto disposto dall'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, al termine di ogni bordata il comandante di una nave da cattura dell'Unione, a prescindere dalla lunghezza della nave, presenta una dichiarazione di sbarco alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera e, se lo sbarco ha avuto luogo nel porto di un altro Stato membro o di un'altra PCC, alle autorità competenti dello Stato membro di approdo o della PCC in questione.

    7.   Tutte le catture sbarcate sono pesate.

    Articolo 32

    Trasbordo

    1.   Il trasbordo di tonno rosso in mare nella zona della convenzione è vietato in qualunque circostanza.

    2.   Le navi da pesca trasbordano le catture di tonno rosso unicamente nei porti designati alle condizioni previste all'articolo 30.

    3.   Lo Stato membro di approdo assicura copertura totale in materia di ispezione durante tutte le ore di trasbordo e in tutti i luoghi di trasbordo.

    4.   Prima dell'entrata in porto e almeno 48 ore prima dell'ora prevista di arrivo, i comandanti delle navi riceventi o i loro rappresentanti trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro o della PCC di cui intendono utilizzare il porto le informazioni seguenti:

    a)

    data e orario di arrivo previsti e porto di arrivo;

    b)

    quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo e informazioni sulla zona geografica in cui è stato prelevato;

    c)

    nome della nave da pesca che effettua il trasbordo e suo numero di iscrizione nel registro ICCAT delle navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso o nel registro ICCAT delle altre navi da pesca autorizzate a effettuare operazioni in relazione al tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo;

    d)

    nome della nave da pesca ricevente e suo numero di iscrizione nel registro ICCAT delle navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso o nel registro ICCAT delle altre navi da pesca autorizzate a effettuare operazioni in relazione al tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo; nonché

    e)

    quantitativo di tonno rosso da trasbordare e zona geografica di cattura dello stesso.

    5.   Alle navi da pesca non è consentito effettuare trasbordi senza previa autorizzazione dei rispettivi Stati di bandiera.

    6.   Prima di iniziare il trasbordo, i comandanti delle navi da pesca che effettuano il trasbordo trasmettono al proprio Stato di bandiera le informazioni seguenti:

    a)

    quantitativi di tonno rosso da trasbordare;

    b)

    data e porto di trasbordo;

    c)

    nome, numero di immatricolazione e bandiera della nave da pesca ricevente e suo numero di iscrizione nel registro ICCAT delle navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso o nel registro ICCAT delle altre navi da pesca autorizzate ad effettuare operazioni in relazione al tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo; nonché

    d)

    zona geografica in cui sono state effettuate le catture di tonno rosso.

    7.   Tutti i trasbordi sono sottoposti a ispezione dalle autorità competenti dello Stato membro nel porto designato. Tali autorità:

    a)

    procedono all'ispezione della nave da pesca ricevente al suo arrivo e ne esaminano il carico e la documentazione relativa all'operazione di trasbordo;

    b)

    inviano all'autorità dello Stato di bandiera della nave da pesca che effettua il trasbordo la documentazione relativa al trasbordo entro cinque giorni dalla conclusione dello stesso.

    8.   In deroga agli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. 1224/2009, il comandante di una nave da pesca dell'Unione, a prescindere dalla lunghezza della nave, compila la dichiarazione di trasbordo ICCAT e la trasmette alle autorità competenti dello Stato membro di cui la nave da pesca batte bandiera. La dichiarazione è trasmessa entro 48 ore dalla data del trasbordo in porto secondo il formato riportato nell'allegato III del presente regolamento.

    SEZIONE 4

    Operazioni di trasferimento

    Articolo 33

    Autorizzazione di trasferimento

    1.   Prima di effettuare qualsiasi operazione di trasferimento, il comandante di una nave da cattura o di un rimorchiatore o l'operatore dell'azienda o della tonnara da cui ha origine il trasferimento invia alle autorità competenti del proprio Stato membro una notifica preventiva di trasferimento recante le informazioni seguenti:

    a)

    nome della nave da cattura, del rimorchiatore, dell'azienda o della tonnara e numero di registro ICCAT;

    b)

    orario previsto di trasferimento;

    c)

    quantitativo stimato di tonno rosso da trasferire;

    d)

    informazioni sulla posizione (latitudine/longitudine) in cui il trasferimento avrà luogo nonché numeri identificabili delle gabbie;

    e)

    nome del rimorchiatore ricevente, numero di gabbie rimorchiate e, se del caso, numero di registro ICCAT;

    f)

    porto, azienda o gabbia di destinazione del tonno rosso.

    2.   Ai fini di cui al paragrafo 1, un numero unico è assegnato ad ogni gabbia. I numeri sono emessi con un sistema di numerazione unica che comprende almeno tre lettere del codice alfa corrispondenti alla bandiera del rimorchiatore, seguite da tre cifre.

    3.   Alle navi da cattura, ai rimorchiatori, alle aziende o alle tonnare non è consentito effettuare trasferimenti senza previa autorizzazione da parte dello Stato membro interessato. Le autorità di tale Stato membro decidono se concedere l'autorizzazione per ciascuna operazione di trasferimento. A tal fine, per ogni operazione di trasferimento un numero unico di identificazione è attribuito e comunicato al comandante della nave da pesca, o, secondo il caso, all'operatore della tonnara o dell'azienda. Se l'autorizzazione è concessa, detto numero comprende il codice a tre lettere dello Stato membro, le quattro cifre corrispondenti all'anno e le tre lettere «AUT» (autorizzazione), seguite da un numero progressivo. Se l'autorizzazione è negata, il numero comprende il codice a tre lettere dello Stato membro, le quattro cifre corrispondenti all'anno e le tre lettere «NEG» (autorizzazione negata), seguite da un numero progressivo.

    4.   Qualora il pesce muoia durante l'operazione di trasferimento, lo Stato membro interessato e gli operatori che partecipano all'operazione di trasferimento procedono in conformità dell'allegato XII.

    5.   L'autorizzazione di trasferimento è concessa o negata dallo Stato membro responsabile della nave da cattura, del rimorchiatore, dell'azienda o della tonnara, secondo il caso, entro 48 ore dall'invio della notifica preventiva di trasferimento.

    6.   L'autorizzazione di trasferimento da parte dello Stato membro interessato non pregiudica l'autorizzazione dell'operazione di ingabbiamento.

    Articolo 34

    Diniego dell'autorizzazione di trasferimento

    1.   Lo Stato membro responsabile della nave, della tonnara o dell'azienda non autorizza il trasferimento qualora, ricevuta la notifica preventiva di trasferimento, ritenga che:

    a)

    la nave da cattura o la tonnara in relazione alla quale è dichiarata la cattura del pesce non disponga di un contingente sufficiente;

    b)

    il quantitativo pescato non sia stato debitamente dichiarato dalla nave da cattura o dall'operatore della tonnara, non sia stato autorizzato per l'ingabbiamento o non sia stato preso in considerazione per il consumo del contingente eventualmente applicabile;

    c)

    la nave da cattura o la tonnara che ha dichiarato le catture non sia autorizzata a praticare la pesca del tonno rosso; oppure

    d)

    il rimorchiatore dichiarato come destinatario del trasferimento del pesce non sia iscritto nel registro ICCAT di tutte le altre navi da pesca (escluse le navi da cattura) autorizzate ad effettuare operazioni in relazione al tonno rosso, di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), o non sia dotato di un SCP.

    2.   Se il trasferimento non è autorizzato:

    a)

    lo Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara impartisce un ordine di rilascio al comandante della nave da cattura o all'operatore della tonnara o dell'azienda, secondo il caso, e lo informa che il trasferimento non è autorizzato e che il pesce deve essere rilasciato in mare;

    b)

    il comandante della nave da cattura, l'operatore dell'azienda o l'operatore della tonnara, secondo il caso, provvede al rilascio del pesce;

    c)

    il rilascio del tonno rosso è effettuato conformemente alle procedure di cui all'allegato XI.

    Articolo 35

    Sorveglianza mediante videocamera

    1.   Per le operazioni di trasferimento, il comandante della nave da cattura o del rimorchiatore, l'operatore dell'azienda o l'operatore della tonnara che effettua il trasferimento di tonno rosso provvede affinché le operazioni di trasferimento siano monitorate da una videocamera posta nell'acqua al fine di verificare il numero di pesci trasferiti. I requisiti minimi e le procedure per la videoregistrazione sono conformi all'allegato IX.

    2.   Lo Stato membro responsabile della nave, della tonnara o dell'azienda provvede affinché le videoregistrazioni di cui al paragrafo 1 siano messe a disposizione degli ispettori e degli osservatori regionali dell'ICCAT.

    3.   Lo Stato membro responsabile della nave, della tonnara o dell'azienda provvede affinché le videoregistrazioni di cui al paragrafo 1 siano messe a disposizione degli ispettori dell'Unione e degli osservatori nazionali.

    4.   Lo Stato membro responsabile della nave, della tonnara o dell'azienda adotta le misure necessarie per evitare ogni sostituzione, rielaborazione o manipolazione della videoregistrazione originale.

    Articolo 36

    Verifica da parte degli osservatori regionali dell'ICCAT e avvio e svolgimento di indagini

    1.   Gli osservatori regionali dell'ICCAT presenti a bordo della nave da cattura o presso una tonnara, secondo quanto stabilito all'articolo 51 e all'allegato VII, registrano le operazioni di trasferimento svolte e riferiscono al riguardo, osservano e stimano le catture trasferite e verificano i dati inseriti nell'autorizzazione preventiva di trasferimento di cui all'articolo 33 e nella dichiarazione di trasferimento ICCAT di cui all'articolo 38.

    2.   Qualora vi sia una differenza superiore al 10 %, in numero, fra la stima delle catture effettuata dall'osservatore regionale dell'ICCAT o dalle competenti autorità di controllo e/o la stima effettuata dal comandante della nave da cattura o dal rappresentante della tonnara, o qualora la videoregistrazione sia di qualità insufficiente o non sia abbastanza chiara per poter effettuare tali stime, lo Stato membro responsabile della nave da cattura, dell'azienda o della tonnara avvia un'indagine che si conclude prima dell'ingabbiamento presso l'azienda o, in ogni caso, entro 96 ore dal momento in cui l'indagine è avviata. In attesa dei risultati dell'indagine, l'ingabbiamento non è autorizzato e la sezione relativa alle catture del documento di cattura del tonno rosso («DCT») non è convalidata.

    3.   Tuttavia, quando la videoregistrazione sia di qualità insufficiente o non sia abbastanza chiara per poter stimare il numero di pesci, l'operatore può chiedere alle autorità dello Stato di bandiera della nave, della tonnara o dell'azienda l'autorizzazione a effettuare una nuova operazione di trasferimento e di fornire la corrispondente videoregistrazione all'osservatore regionale dell'ICCAT.

    4.   Fatte salve le verifiche effettuate da un ispettore, gli osservatori regionali dell'ICCAT firmano la dichiarazione di trasferimento ICCAT unicamente se le loro osservazioni sono conformi alle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT e se le informazioni riportate nella dichiarazione di trasferimento corrispondono alle loro osservazioni, che comprendono anche una videoregistrazione conforme quale prevista all'articolo 35, paragrafo 1. Essi firmano la dichiarazione indicando chiaramente il proprio nome e numero ICCAT.

    5.   Gli osservatori regionali dell'ICCAT verificano inoltre che la dichiarazione di trasferimento ICCAT sia trasmessa al comandante del rimorchiatore o al rappresentante dell'azienda o della tonnara.

    Articolo 37

    Misure per la stima del numero e del peso degli esemplari di tonno rosso destinati all'ingabbiamento

    Gli Stati membri adottano le misure e le azioni necessarie per vagliare ulteriormente metodologie che consentano di migliorare la stima del numero e del peso del tonno rosso nel punto di cattura e ingabbiamento. Entro il 22 agosto di ogni anno, ogni Stato membro invia una relazione sulle misure adottate alla Commissione, che la trasmette all'SCRS.

    Articolo 38

    Dichiarazione di trasferimento

    1.   Al termine dell'operazione di trasferimento, i comandanti delle navi da cattura o dei rimorchiatori e gli operatori della tonnara o dell'azienda compilano e trasmettono alle autorità competenti del loro Stato membro la dichiarazione di trasferimento ICCAT secondo il modello figurante nell'allegato IV.

    2.   I moduli per la dichiarazione di trasferimento sono numerati dalle autorità competenti dello Stato membro responsabile delle navi, delle aziende o delle tonnare da cui ha origine il trasferimento. Il sistema di numerazione comprende il codice a tre lettere dello Stato membro seguito dalle quattro cifre corrispondenti all'anno e un numero progressivo a tre cifre seguito dalle tre lettere «ITD» (SM-20**/xxx/ITD).

    3.   L'originale della dichiarazione di trasferimento accompagna il trasferimento del pesce. Una copia della dichiarazione è conservata dal comandante della nave da cattura, dall'operatore della tonnara, dal comandante del rimorchiatore o dall'operatore dell'azienda.

    4.   I comandanti delle navi che effettuano operazioni di trasferimento (compresi i rimorchiatori) comunicano le loro attività conformemente alle disposizioni dell'allegato II.

    Articolo 39

    Atti di esecuzione

    La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono modalità dettagliate per le operazioni di trasferimento di cui agli articoli da 33 a 38 nonché agli allegati in essi menzionati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 2.

    SEZIONE 5

    Operazioni di ingabbiamento

    Articolo 40

    Autorizzazione di ingabbiamento

    1.   Prima dell'inizio di ogni operazione di ingabbiamento è vietato l'ancoraggio di gabbie da trasporto entro una distanza di 0,5 miglia nautiche dagli impianti di allevamento.

    2.   Prima di ogni operazione di ingabbiamento, l'autorità competente dello Stato membro responsabile dell'azienda informa lo Stato membro o la PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara in merito ai quantitativi catturati dalla nave o dalla tonnara e richiede un'autorizzazione di ingabbiamento.

    3.   L'operazione di ingabbiamento non può avere inizio senza l'autorizzazione preventiva:

    a)

    dello Stato membro o della PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara; o

    b)

    dello Stato membro o della PCC responsabile dell'azienda se ciò è stato concordato tra gli Stati membri coinvolti o con la PCC di bandiera.

    4.   L'autorizzazione di ingabbiamento è concessa o rifiutata dallo Stato membro o dalla PCC responsabile della nave da cattura, della tonnara o, se del caso, dell'azienda, entro un giorno lavorativo dalla domanda e dalla presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 2. In assenza di risposta entro un giorno lavorativo da parte dello Stato membro o dalla PCC responsabile della nave da cattura, della tonnara, lo Stato membro o la PCC responsabile dell'azienda può autorizzare l'ingabbiamento.

    5.   L'operazione di ingabbiamento del tonno rosso è effettuata prima del 15 agosto, a meno che lo Stato membro o la PCC responsabile dell'azienda cui è destinato il pesce adduca motivi debitamente giustificati. Tali motivazioni sono presentate unitamente al rapporto sull'operazione di ingabbiamento.

    Articolo 41

    Diniego dell'autorizzazione di ingabbiamento

    1.   Lo Stato membro responsabile della nave da cattura, della tonnara o, se del caso, dell'azienda nega l'autorizzazione di ingabbiamento se, ricevute le informazioni di cui all'articolo 40, paragrafo 2, ritiene che:

    a)

    la nave da cattura o la tonnara che ha dichiarato le catture non disponga di un contingente sufficiente per il tonno rosso ingabbiato;

    b)

    il quantitativo pescato non sia stato debitamente dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara, o non sia stato preso in considerazione per il calcolo del contingente applicabile; o

    c)

    la nave da cattura o la tonnara che ha dichiarato le catture non sia autorizzata a praticare la pesca del tonno rosso.

    2.   Se l'ingabbiamento non è autorizzato, lo Stato membro o la PCC responsabile della nave da cattura emette un ordine di rilascio in cui chiede allo Stato membro o alla PCC responsabile dell'azienda di sequestrare le catture e di rilasciare il pesce.

    3.   Ricevuto l'ordine di rilascio, l'operatore dell'azienda procede al rilascio conformemente all'allegato XI.

    Articolo 42

    Documentazione delle catture di tonno rosso

    Gli Stati membri responsabili delle aziende vietano l'ingabbiamento a fini di allevamento di tonno rosso che non sia accompagnato dalla documentazione richiesta dall'ICCAT e in conformità del regolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (18). La documentazione deve essere precisa e completa ed essere confermata e convalidata dalle autorità dello Stato membro o della PCC delle navi da cattura o delle tonnare.

    Articolo 43

    Ispezioni

    Gli Stati membri responsabili delle aziende adottano le misure necessarie per garantire che ogni operazione di ingabbiamento nelle aziende sia sottoposta ad ispezione.

    Articolo 44

    Sorveglianza mediante videocamera

    1.   Lo Stato membro responsabile dell'azienda provvede affinché le operazioni di ingabbiamento siano monitorate da una videocamera posta nell'acqua. Per ogni operazione di ingabbiamento è realizzata una videoregistrazione conformemente all'allegato IX.

    2.   Lo Stato membro responsabile dell'azienda provvede affinché le videoregistrazioni di cui al paragrafo 1 siano messe a disposizione degli ispettori e degli osservatori regionali dell'ICCAT.

    3.   Lo Stato membro responsabile dell'azienda provvede affinché le videoregistrazioni di cui al paragrafo 1 siano messe a disposizione degli ispettori dell'Unione e degli osservatori nazionali.

    4.   Lo Stato membro responsabile dell'azienda adotta le misure necessarie per evitare ogni sostituzione, rielaborazione o manipolazione della videoregistrazione originale.

    Articolo 45

    Avvio e svolgimento di indagini

    1.   Qualora vi sia una differenza superiore al 10 %, in numero, fra le stime delle catture di tonno rosso effettuate dall'osservatore regionale dell'ICCAT, dalle autorità di controllo dello Stato membro interessato o dall'operatore dell'azienda, lo Stato membro responsabile dell'azienda avvia un'indagine in collaborazione con lo Stato membro o la PCC responsabile della nave da cattura e/o della tonnara.

    2.   In attesa dei risultati dell'indagine, non si procede alla raccolta e la sezione relativa all'allevamento del DCT non è convalidata.

    3.   Gli Stati membri responsabili dell'azienda e della nave da cattura o della tonnara che effettuano le indagini possono avvalersi di altre informazioni in loro possesso, compresi i risultati dei programmi di cui all'articolo 46, per concludere l'indagine.

    Articolo 46

    Misure e programmi per la stima del numero e del peso degli esemplari di tonno rosso destinati all'ingabbiamento

    1.   Gli Stati membri adottano le misure e le azioni necessarie di cui all'articolo 37.

    2.   Il 100 % delle operazioni di ingabbiamento è oggetto di un programma condotto mediante sistemi di fotocamere stereoscopiche o di tecniche alternative con un grado di precisione equivalente al fine di determinare con maggior precisione il numero e il peso degli esemplari in ogni operazione di ingabbiamento.

    3.   Tale programma è attuato conformemente alle procedure di cui alla sezione B dell'allegato X.

    4.   Lo Stato membro responsabile dell'azienda comunica i risultati del programma allo Stato membro o alla PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara e alla Commissione conformemente alla sezione B dell'allegato X. La Commissione invia tali risultati al segretariato dell'ICCAT che li trasmette all'osservatore regionale dell'ICCAT.

    5.   Qualora i risultati del programma indichino che i quantitativi di tonno rosso ingabbiati differiscono dai quantitativi catturati e trasferiti che sono stati dichiarati, lo Stato membro responsabile dell'azienda avvia un'indagine in collaborazione con lo Stato membro o la PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara. Se l'indagine non è conclusa entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione dei risultati di cui al paragrafo 4 del presente articolo o se da essa risulta che il numero o il peso medio del tonno rosso supera il quantitativo catturato e trasferito che è stato dichiarato, le autorità dello Stato membro o della PCC di bandiera della nave da cattura o della tonnara emettono un ordine di rilascio per il quantitativo eccedente, che deve essere rilasciato conformemente alle procedure di cui all'allegato XI.

    6.   Conformemente alle procedure di cui al punto 3 della sezione B dell'allegato X e a seguito del rilascio, se del caso, i quantitativi ottenuti nell'ambito del programma sono utilizzati per:

    a)

    determinare i dati definitivi relativi alle catture da detrarre dal contingente nazionale;

    b)

    inserire tali dati nelle dichiarazioni di ingabbiamento e nelle pertinenti sezioni del DCT.

    7.   Entro il 30 agosto di ogni anno lo Stato membro responsabile dell'azienda comunica i risultati di tali programmi alla Commissione, che li trasmette all'SCRS.

    8.   Il trasferimento di tonno rosso vivo da una gabbia da allevamento a un'altra gabbia da allevamento non può aver luogo senza l'autorizzazione e la presenza delle autorità di controllo dello Stato dell'azienda.

    9.   Una differenza pari o superiore al 10 % tra i quantitativi di tonno rosso catturati e dichiarati dalla nave o dalla tonnara e i quantitativi determinati dalle fotocamere di controllo, secondo il disposto del paragrafo 5 del presente articolo e dell'articolo 45, costituisce una potenziale violazione della nave o della tonnara interessata e gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare un seguito adeguato.

    Articolo 47

    Rapporto sull'operazione di ingabbiamento

    1.   Entro una settimana dal completamento dell'operazione di ingabbiamento, lo Stato membro responsabile dell'azienda trasmette allo Stato membro o alla PCC le cui navi o tonnare hanno catturato il tonno rosso, nonché alla Commissione, un rapporto sull'operazione di ingabbiamento comprendente gli elementi indicati nella sezione B dell'allegato X. Il rapporto comprende inoltre le informazioni riportate nella dichiarazione di messa in gabbia di cui all'articolo 4 ter e all'allegato I bis del regolamento (CE) n. 1936/2001. La Commissione trasmette il rapporto al segretariato dell'ICCAT.

    2.   Ai fini del paragrafo 1, un'operazione di ingabbiamento non si considera conclusa fino a quando non siano concluse eventuali indagini avviate e, se del caso, l'operazione di rilascio ordinata.

    Articolo 48

    Atti di esecuzione

    La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono modalità dettagliate per le operazioni di ingabbiamento di cui agli articoli da 40 a 47 nonché agli allegati in essi menzionati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 2.

    SEZIONE 6

    Monitoraggio e sorveglianza

    Articolo 49

    Sistema di controllo dei pescherecci

    1.   In deroga all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, l'obbligo riguardante l'SCP si applica a tutti i rimorchiatori inclusi nel registro ICCAT delle navi di cui all'articolo 20, paragrafo 6, del presente regolamento a prescindere dalla loro lunghezza.

    2.   Le navi da pesca di lunghezza superiore a 15 metri iscritte nell'elenco delle navi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), o nell'elenco delle navi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), iniziano a trasmettere all'ICCAT i dati SCP almeno 15 giorni prima dell'apertura della campagna di pesca e continuano a trasmetterli per almeno 15 giorni dopo la chiusura della medesima, a meno che alla Commissione non venga preventivamente trasmessa la richiesta di depennare la nave dal registro ICCAT delle navi.

    3.   A fini di controllo, la trasmissione di dati SCP dalle navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso non è interrotta durante la permanenza in porto della nave.

    4.   Gli Stati membri provvedono affinché i loro centri di controllo della pesca inoltrino alla Commissione e a un organismo da essa designato, in tempo reale e nel formato «https data feed», i messaggi SCP ricevuti dalle navi da pesca battenti la loro bandiera. La Commissione trasmette tali messaggi per via elettronica al segretariato dell'ICCAT.

    5.   Gli Stati membri provvedono affinché:

    a)

    i messaggi SCP provenienti dalle navi da pesca battenti la loro bandiera siano inoltrati alla Commissione almeno ogni due ore;

    b)

    in caso di guasto tecnico del sistema SCP, gli altri messaggi provenienti dalle navi da pesca battenti la loro bandiera ricevuti a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 siano inoltrati alla Commissione entro 24 ore dal loro ricevimento da parte dei centri di controllo della pesca;

    c)

    i messaggi inoltrati alla Commissione siano numerati in modo sequenziale (con un identificatore unico) al fine di evitare duplicazioni;

    d)

    i messaggi inoltrati alla Commissione siano conformi all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

    6.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che tutti i messaggi messi a disposizione delle loro navi d'ispezione siano trattati in modo riservato e siano limitati alle operazioni di ispezione in mare.

    Articolo 50

    Programma di osservazione nazionale

    1.   Con riguardo alle navi che praticano la pesca attiva del tonno rosso, gli Stati membri assicurano i seguenti livelli minimi di presenza di osservatori nazionali, espressi in percentuale:

    a)

    20 % delle navi da traino pelagiche (di lunghezza superiore a 15 metri);

    b)

    20 % delle navi con palangari (di lunghezza superiore a 15 m);

    c)

    20 % delle tonniere con lenze e canne (di lunghezza superiore a 15 metri);

    d)

    100 % dei rimorchiatori;

    e)

    100 % delle operazioni di raccolta nelle tonnare.

    2.   Gli Stati membri rilasciano agli osservatori nazionali un documento ufficiale di identificazione.

    3.   L'osservatore nazionale svolge in particolare i seguenti compiti:

    a)

    controlla il rispetto del presente regolamento da parte delle navi da pesca e delle tonnare;

    b)

    registra l'attività di pesca e riferisce al riguardo, indicando in particolare i seguenti elementi:

    i)

    quantitativo di catture (comprese le catture accessorie) e loro destinazione in base alla specie, quali quelle detenute a bordo o rigettate in mare vive o morte;

    ii)

    zona di cattura definita mediante latitudine e longitudine;

    iii)

    misura dello sforzo (quale il numero di cale, numero di ami, ecc.) quale definita nel manuale operativo dell'ICCAT per i diversi attrezzi;

    iv)

    data della cattura;

    c)

    osserva le catture e ne effettua una stima, verificando i dati registrati nel giornale di bordo;

    d)

    avvista e prende nota delle navi operanti in violazione delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT.

    4.   Su richiesta dell'ICCAT, l'osservatore nazionale svolge inoltre operazioni di carattere scientifico, quali la raccolta di dati nell'ambito del compito II quale definito dall'ICCAT, in base alle istruzioni dell'SCRS.

    5.   Inoltre, ai fini dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri provvedono affinché:

    a)

    sulle loro navi e tonnare, una presenza rappresentativa di osservatori nazionali, dal punto di vista spaziale e temporale, al fine di garantire che la Commissione riceva informazioni e dati appropriati e adeguati sulle catture, sullo sforzo e su altri aspetti scientifici e gestionali, tenendo conto delle caratteristiche delle flotte e delle attività di pesca;

    b)

    protocolli affidabili di raccolta dei dati;

    c)

    che gli osservatori nazionali siano adeguatamente addestrati e abilitati prima di prendere servizio;

    d)

    il minimo disagio possibile alle operazioni delle navi da pesca e delle tonnare operanti nella zona della convenzione.

    6.   I dati e le informazioni raccolti nell'ambito del programma di osservazione di ciascuno Stato membro sono trasmessi alla Commissione entro il 15 luglio di ogni anno. La Commissione inoltra tali dati e informazioni all'SCRS e al segretariato dell'ICCAT, a seconda dei casi.

    Articolo 51

    Programma di osservazione regionale dell'ICCAT

    1.   Il programma di osservazione regionale dell'ICCAT, descritto nei paragrafi da 2 a 6 e ulteriormente specificato nell'allegato VII, è applicabile nell'Unione.

    2.   Gli Stati membri assicurano la presenza di un osservatore regionale dell'ICCAT:

    a)

    su tutte le tonniere con reti a circuizione autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso;

    b)

    durante tutti i trasferimenti di tonno rosso dalle tonniere con reti a circuizione;

    c)

    durante tutti i trasferimenti di tonno rosso dalle tonnare alle gabbie da trasporto;

    d)

    durante tutti i trasferimenti da un'azienda a un'altra;

    e)

    durante tutte le operazioni di ingabbiamento del tonno rosso nelle aziende;

    f)

    durante tutte le operazioni di raccolta del tonno rosso nelle aziende.

    3.   Le tonniere con reti a circuizione che non hanno a bordo un osservatore regionale dell'ICCAT non sono autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso o a effettuare operazioni inerenti a tale pesca.

    4.   Gli Stati membri responsabili delle aziende assicurano la presenza di un osservatore regionale dell'ICCAT durante tutte le operazioni di ingabbiamento e per l'intera durata della raccolta dei pesci nelle aziende.

    5.   Gli osservatori regionali dell'ICCAT svolgono in particolare i seguenti compiti:

    a)

    osservano e controllano che le operazioni di pesca e di allevamento siano svolte conformemente alle pertinenti misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT;

    b)

    firmano le dichiarazioni di trasferimento ICCAT di cui all'articolo 38, i rapporti sulle operazioni di ingabbiamento di cui all'articolo 47 e i DCT, se ritengono che le informazioni in essi contenute siano coerenti con le loro osservazioni;

    c)

    su richiesta dell'ICCAT, svolgono compiti di tipo scientifico quali la raccolta di campioni, in base alle istruzioni dell'SCRS.

    6.   Gli Stati membri di bandiera provvedono affinché i comandanti, gli equipaggi e i proprietari di aziende, navi e tonnare non ostacolino, minaccino, influenzino, corrompano o tentino di corrompere gli osservatori regionali dell'ICCAT nell'esercizio delle loro funzioni né interferiscano nel loro operato.

    SEZIONE 7

    Ispezioni e controlli incrociati

    Articolo 52

    Programma di ispezione internazionale congiunta dell'ICCAT

    1.   Il programma di ispezione internazionale congiunta («programma ICCAT») di cui all'allegato VIII è applicabile nell'Unione.

    2.   Gli Stati membri le cui navi da pesca sono autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo designano ispettori ed effettuano ispezioni in mare nell'ambito del programma dell'ICCAT.

    3.   Se più di 15 navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro sono contemporaneamente impegnate in attività di pesca del tonno rosso nella zona della convenzione, lo Stato membro in questione invia una nave di ispezione nella zona della convenzione per l'intera durata della permanenza di dette navi nella zona, a fini di ispezione e controllo in mare. Tale obbligo si considera soddisfatto se più Stati membri collaborano per inviare una nave d'ispezione o se una nave d'ispezione dell'Unione è inviata nella zona della convenzione.

    4.   La Commissione o un organismo da essa designato può assegnare ispettori dell'Unione al programma dell'ICCAT.

    5.   La Commissione o un organismo da essa designato coordina le attività di sorveglianza e ispezione per l'Unione. La Commissione può elaborare, in coordinamento con gli Stati membri interessati, programmi di ispezione congiunta che consentano all'Unione di assolvere ai propri obblighi nell'ambito del programma dell'ICCAT. Gli Stati membri le cui navi da pesca praticano la pesca del tonno rosso adottano le misure necessarie per agevolare l'attuazione dei suddetti programmi, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone geografiche in cui tali risorse saranno impiegate.

    6.   Entro il 1o aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi degli ispettori e delle navi di ispezione che intendono assegnare al programma dell'ICCAT nel corso dell'anno. Sulla base di tali informazioni, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, redige ogni anno un piano di partecipazione dell'Unione al programma dell'ICCAT e lo trasmette al segretariato dell'ICCAT e agli Stati membri.

    Articolo 53

    Trasmissione dei piani di ispezione

    1.   Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri trasmettono i loro piani di ispezione alla Commissione. I piani di ispezione sono elaborati in conformità:

    a)

    degli obiettivi, delle priorità e delle procedure nonché dei parametri di riferimento per le attività di ispezione stabiliti nel programma specifico di controllo e ispezione per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, istituito a norma dell'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

    b)

    del programma nazionale di controllo per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, istituito a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    2.   La Commissione compila i piani di ispezione nazionali e li integra nel piano di ispezione dell'Unione. Tale piano è trasmesso dalla Commissione al segretariato dell'ICCAT, per approvazione da parte dell'ICCAT, unitamente ai piani di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

    Articolo 54

    Ispezioni in caso di infrazione

    1.   Lo Stato membro di bandiera adotta le misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo se una nave battente la sua bandiera:

    a)

    non ha ottemperato all'obbligo di dichiarazione di cui agli articoli 25 e 26; oppure

    b)

    ha commesso un'infrazione alle disposizioni del presente regolamento, agli articoli da 89 a 93 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o al capo IX del regolamento (CE) n. 1005/2008.

    2.   Lo Stato membro di bandiera provvede affinché un'ispezione fisica sia effettuata sotto la sua autorità nei suoi porti o, quando la nave non si trova in uno dei suoi porti, da un'altra persona da esso designata.

    Articolo 55

    Controlli incrociati

    1.   Gli Stati membri verificano, anche avvalendosi di rapporti di ispezione, rapporti degli osservatori e dati SCP, la presentazione dei giornali di bordo e le informazioni registrate nei giornali di bordo delle proprie navi da pesca, nei DCT in conformità dell'articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    2.   Per tutte le operazioni di sbarco, trasbordo o ingabbiamento gli Stati membri effettuano controlli incrociati tra i quantitativi di ogni specie registrati nel giornale di bordo delle navi da pesca o i quantitativi di ogni specie registrati nella dichiarazione di trasferimento o di trasbordo e i quantitativi registrati nella dichiarazione di sbarco o nella dichiarazione di ingabbiamento, nonché in qualsiasi altro documento pertinente, quali fatture e/o note di vendita, in conformità dell'articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    SEZIONE 8

    Commercializzazione

    Articolo 56

    Misure di commercializzazione

    1.   Fatti salvi i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1005/2008 e il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (19), nell'Unione sono vietati il commercio, gli sbarchi, le importazioni, le esportazioni, l'ingabbiamento a fini di ingrasso o di allevamento, le riesportazioni e i trasbordi di tonno rosso che non siano accompagnati dalla documentazione accurata, completa e convalidata prevista dal presente regolamento, dal regolamento (UE) n. 640/2010 e dall'articolo 4 ter del regolamento (CE) n. 1936/2001.

    2.   Sono vietati nell'Unione il commercio, le importazioni, gli sbarchi, l'ingabbiamento a fini di allevamento e di ingrasso, la trasformazione, le esportazioni, le riesportazioni e il trasbordo di tonno rosso:

    a)

    catturato da navi da pesca o da tonnare il cui Stato di bandiera non disponga di un contingente, un limite di cattura o una quota dello sforzo di pesca per il tonno rosso dell'Atlantico orientale e del Mediterraneo, in base alle condizioni previste dalle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT; o

    b)

    catturato da una nave da pesca o da una tonnara che al momento della cattura aveva esaurito il proprio contingente individuale o il cui Stato aveva esaurito le possibilità di pesca ad esso assegnate.

    3.   Fatti salvi i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1005/2008 e (UE) n. 1379/2013, sono vietati nell'Unione il commercio, le importazioni, gli sbarchi, la trasformazione e le esportazioni di tonno rosso da aziende di ingrasso o di allevamento che non rispettino i regolamenti di cui al paragrafo 1.

    CAPO VI

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 57

    Valutazione

    Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attuazione del presente regolamento. Sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri la Commissione presenta al segretariato dell'ICCAT, entro il 15 ottobre di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attuazione della raccomandazione ICCAT 14-04.

    Articolo 58

    Finanziamento

    Ai fini del regolamento(UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), il piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è considerato un piano pluriennale ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    Articolo 59

    Attuazione

    1.   La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dall'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Articolo 60

    Abrogazione

    1.   Il regolamento (CE) n. 302/2009 è abrogato.

    2.   I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XIII.

    Articolo 61

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, il 14 settembre 2016

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    M. SCHULZ

    Per il Consiglio

    Il presidente

    I. KORČOK


    (1)  GU C 383 del 17.11.2015, pag. 100.

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 23 giugno 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 luglio 2016.

    (3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

    (4)  Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 34).

    (5)  Regolamento (CE) n. 1559/2007 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007 (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 8).

    (6)  Regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 (GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1).

    (7)  Regolamento (UE) n. 500/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 302/2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo (GU L 157 del 16.6.2012, pag. 1).

    (8)  Regolamento (UE) n. 544/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo (GU L 163 del 29.5.2014, pag. 7).

    (9)  Regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 23).

    (10)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    (11)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

    (12)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

    (13)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

    (14)  Decisione di esecuzione 2014/156/UE della Commissione, del 19 marzo 2014, che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione delle attività di pesca che sfruttano gli stock di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e di pesce spada nel Mediterraneo, e delle attività di pesca che sfruttano gli stock di sardine e acciughe nel Mar Adriatico settentrionale (GU L 85 del 21.3.2014, pag. 15).

    (15)  Relazione della riunione intersessione del comitato di conformità, (Madrid, Spagna — 24-26 febbraio 2010), punto 5 e appendice 3 dell'allegato 4.2.

    (16)  Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25).

    (17)  Regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1).

    (18)  Regolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) e modifica il regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio (GU L 194 del 24.7.2010, pag. 1).

    (19)  Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

    (20)  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).


    ALLEGATO I

    Condizioni specifiche applicabili alle attività di pesca di cui all'articolo 14, paragrafo 2

    1.

    In aggiunta alle disposizioni stabilite all'articolo 9, paragrafo 3, il numero massimo di tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale in base alle condizioni specifiche applicabili alla deroga di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), corrisponde al numero di navi da cattura dell'Unione che hanno preso parte alla pesca diretta del tonno rosso nel 2006.

    2.

    In aggiunta alle disposizioni stabilite all'articolo 9, paragrafo 3, il numero massimo di navi da cattura autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento in base alle condizioni specifiche applicabili alla deroga di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), corrisponde al numero di navi da cattura dell'Unione che hanno preso parte alla pesca diretta del tonno rosso nel 2008. A tal fine, si tiene conto del numero di navi da cattura croate che hanno preso parte alla pesca diretta del tonno rosso nel 2008.

    3.

    In aggiunta alle disposizioni stabilite all'articolo 9, paragrafo 3, il numero massimo di tonniere con lenze e canne, navi con palangari e navi con lenze a mano autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nel Mediterraneo in base alle condizioni specifiche applicabili alla deroga di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera c), corrisponde al numero di navi da cattura dell'Unione che hanno preso parte alla pesca diretta del tonno rosso nel 2008.

    4.

    Il numero massimo di navi da cattura stabilito in conformità dei punti 1, 2 e 3 del presente allegato è ripartito tra gli Stati membri in conformità del TFUE e dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    5.

    Tra le navi da cattura autorizzate di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), e al punto 1 del presente allegato è ripartito al massimo il 7 % del contingente dell'Unione di tonno rosso di taglia compresa fra 8 kg o 75 cm e 30 kg o 115 cm. Tale contingente è ripartito tra gli Stati membri in conformità del TFUE e dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    6.

    In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), e nei limiti del contingente del 7 % di cui al punto 5 del presente allegato, un quantitativo massimo di 100 t può essere assegnato alla cattura di tonno rosso non inferiore a 6,4 kg o 70 cm da parte di tonniere con lenze e canne di lunghezza inferiore a 17 m.

    7.

    La quota massima del contingente dell'Unione assegnata agli Stati membri per la pesca in base alle condizioni specifiche applicabili alla deroga di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), e al punto 2 del presente allegato è determinata in conformità del TFUE e dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    8.

    Tra le navi da cattura autorizzate di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera c), e al punto 3 del presente allegato è ripartito al massimo il 2 % del contingente dell'Unione di tonno rosso di taglia compresa fra 8 kg o 75 cm e 30 kg o 115 cm. Tale contingente è ripartito tra gli Stati membri in conformità del TFUE e dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    9.

    Gli Stati membri le cui tonniere con lenze e canne, navi con palangari, navi con lenze a mano e imbarcazioni con lenze trainate sono autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, e del presente allegato adottano le seguenti disposizioni in materia di marcatura caudale:

    a)

    il marchio caudale è apposto su ciascun esemplare di tonno rosso immediatamente dopo l'operazione di scarico;

    b)

    ogni marchio caudale reca un numero unico di identificazione che deve essere incluso nei documenti statistici relativi al tonno rosso e riportato sulla parte esterna di ogni imballaggio contenente del tonno.


    ALLEGATO II

    Obblighi relativi al giornale di pesca

    A.   NAVI DA CATTURA

    Specifiche minime per i giornali di pesca:

    1.

    il giornale di pesca è composto da fogli numerati;

    2.

    il giornale di pesca è compilato ogni giorno (entro mezzanotte) o prima dell'entrata in porto;

    3.

    il giornale di pesca è compilato in caso di ispezioni in mare;

    4.

    una copia dei fogli è acclusa al giornale di pesca;

    5.

    il giornale relativo all'ultimo anno di attività è conservato a bordo.

    Informazioni minime standard da inserire nel giornale di pesca:

    1.

    nome e indirizzo del comandante;

    2.

    date e porti di partenza, date e porti di arrivo;

    3.

    nome della nave, numero di registro, numero ICCAT, indicativo internazionale di chiamata e numero IMO (se assegnato);

    4.

    attrezzo da pesca:

    a)

    tipo in base al codice FAO;

    b)

    dimensioni (per esempio: lunghezza, apertura di maglia, numero di ami);

    5.

    operazioni in mare con (almeno) una riga per giorno di bordata, con l'indicazione dei seguenti elementi:

    a)

    attività (per esempio, pesca, navigazione);

    b)

    posizione: posizione giornaliera esatta (in gradi e primi), registrata per ogni operazione di pesca o a mezzogiorno nei giorni in cui non è stata praticata alcuna attività di pesca;

    c)

    registrazione delle catture, con indicazione dei seguenti elementi:

    1)

    codice FAO,

    2)

    peso arrotondato in kg per giorno,

    3)

    numero di pezzi per giorno.

    Per le tonniere con reti a circuizione tali dati dovrebbero essere registrati per ogni operazione di pesca, anche in caso di catture nulle;

    6.

    firma del comandante;

    7.

    modalità di determinazione del peso: stima, pesatura a bordo;

    8.

    nel giornale di pesca le catture sono registrate in equivalente peso vivo, con l'indicazione dei coefficienti di conversione utilizzati per la valutazione.

    Informazioni minime da inserire nel giornale di pesca in caso di sbarco o di trasbordo:

    1.

    date e porto di sbarco/trasbordo;

    2.

    prodotti:

    a)

    specie e presentazione in base al codice FAO;

    b)

    numero di pesci o di casse e quantitativo in kg;

    3.

    firma del comandante o dell'agente della nave;

    4.

    in caso di trasbordo: nome, bandiera e numero ICCAT della nave ricevente.

    Dati minimi da inserire nel giornale di pesca in caso di trasferimento in gabbie:

    1.

    data, ora e posizione (latitudine/longitudine) del trasferimento;

    2.

    prodotti:

    a)

    identificazione delle specie in base al codice FAO;

    b)

    numero di pesci e quantitativo in kg trasferito in gabbie;

    3.

    nome, bandiera e numero ICCAT del rimorchiatore;

    4.

    nome e numero ICCAT dell'azienda di destinazione;

    5.

    nel caso di un'OPC, oltre ai dati di cui ai punti da 1 a 4, i comandanti registrano nel giornale di pesca:

    a)

    per quanto riguarda la nave da cattura che trasferisce il pesce nelle gabbie:

    quantitativo di catture salpate a bordo;

    quantitativo di catture imputato al contingente individuale,

    nomi delle altre navi che partecipano all'OPC;

    b)

    per quanto riguarda le altre navi da cattura della stessa operazione di pesca congiunta che non partecipano al trasferimento del pesce:

    nome, indicativo internazionale di chiamata e numero ICCAT delle navi suddette,

    l'indicazione che nessuna cattura è stata salpata a bordo o trasferita in gabbie,

    quantitativo di catture imputato ai contingenti individuali,

    nome e numero ICCAT della nave da cattura di cui alla lettera a).

    B.   RIMORCHIATORI

    1.

    Il comandante di un rimorchiatore registra nel giornale di pesca quotidiano la data, l'ora e la posizione del trasferimento, i quantitativi trasferiti (numero di pesci e quantitativo in kg), il numero della gabbia nonché il nome, la bandiera e il numero ICCAT della nave da cattura, il nome e il numero ICCAT dell'altra nave o delle altre navi partecipanti, l'azienda di destinazione e il relativo numero ICCAT nonché il numero ICCAT della dichiarazione di trasferimento.

    2.

    Ulteriori trasferimenti verso navi ausiliarie o altri rimorchiatori sono registrati indicando le informazioni di cui al punto 1, nonché il nome, la bandiera e il numero ICCAT della nave ausiliaria o del rimorchiatore e il numero ICCAT della dichiarazione di trasferimento.

    3.

    Il giornale di pesca quotidiano contiene i dati relativi a tutti i trasferimenti effettuati nel corso della campagna di pesca. Il giornale di pesca quotidiano è tenuto a bordo ed è accessibile in qualsiasi momento a fini di controllo.

    C.   NAVI AUSILIARIE

    1.

    Il comandante di una nave ausiliaria registra quotidianamente le attività nel giornale di pesca indicando la data, l'ora e le posizioni, i quantitativi di tonno rosso salpati a bordo e il nome della nave da pesca, dell'azienda o della tonnara con la quale opera in associazione.

    2.

    Il giornale di pesca quotidiano contiene i dati relativi a tutte le attività effettuate nel corso della campagna di pesca. Il giornale di pesca quotidiano è tenuto a bordo ed è accessibile in qualsiasi momento a fini di controllo.

    D.   NAVI OFFICINA

    1.

    Il comandante di una nave officina registra nel giornale di pesca quotidiano la data, l'ora e la posizione delle attività, i quantitativi trasbordati nonché il numero e il peso del tonno rosso proveniente, secondo il caso, da aziende, tonnare o navi da cattura. Il comandante registra inoltre il nome e il numero ICCAT di tali aziende, tonnare o navi da cattura.

    2.

    Il comandante di una nave officina tiene un giornale quotidiano delle attività di trasformazione in cui sono indicati il peso vivo e il numero di pesci trasferiti o trasbordati, il fattore di conversione utilizzato, e i pesi e i quantitativi per tipo di presentazione del prodotto.

    3.

    Il comandante di una nave officina tiene a bordo un piano di stivaggio indicante l'ubicazione e i quantitativi per specie e tipo di presentazione.

    4.

    Il giornale di pesca quotidiano contiene i dati relativi a tutti i trasbordi effettuati nel corso della campagna di pesca. Il giornale di pesca quotidiano, il giornale delle attività di trasformazione, il piano di stivaggio e le copie originali delle dichiarazioni di trasbordo ICCAT sono tenuti a bordo e sono accessibili in qualsiasi momento a fini di controllo.


    ALLEGATO III

    Dichiarazione di trasbordo ICCAT

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    ALLEGATO IV

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    ALLEGATO V

    Formulario di dichiarazione delle catture

    Bandiera

    Numero ICCAT

    Nome della nave

    Inizio del periodo di dichiarazione

    Fine del periodo di dichiarazione

    Durata (in giorni) del periodo di dichiarazione

    Data di cattura

    Luogo di cattura

    Catture

    Peso attribuito in caso di operazione di pesca congiunta (kg)

    Latitudine

    Longitudine

    Peso (kg)

    Numero di esemplari

    Peso medio (kg)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    ALLEGATO VI

    Operazione di pesca congiunta

    Stato di bandiera

    Nome della nave

    N. ICCAT

    Durata dell'operazione

    Identità degli operatori

    Contingente individuale della nave

    Criterio di ripartizione per nave

    Azienda di ingrasso e di allevamento di destinazione

    PCC

    N. ICCAT

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Data …

    Convalida dello Stato di bandiera …


    ALLEGATO VII

    Programma di osservazione regionale ICCAT

    NOMINA DI OSSERVATORI REGIONALI DELL'ICCAT

    1.

    Per svolgere i propri compiti ogni osservatore regionale dell'ICCAT deve possedere le seguenti qualifiche:

    a)

    un'esperienza sufficiente per riconoscere le specie ittiche e gli attrezzi da pesca;

    b)

    una conoscenza adeguata delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT, attestata da un certificato rilasciato dagli Stati membri e basato sugli orientamenti dell'ICCAT in materia di formazione;

    c)

    la capacità di compiere un lavoro accurato di osservazione, registrando i relativi risultati;

    d)

    una conoscenza adeguata della lingua dello Stato di bandiera della nave o dell'azienda sottoposta a osservazione.

    OBBLIGHI DELL'OSSERVATORE REGIONALE DELL'ICCAT

    2.

    L'osservatore regionale dell'ICCAT deve:

    a)

    aver completato la formazione tecnica prescritta dalle linee direttrici stabilite dall'ICCAT;

    b)

    essere cittadino di uno degli Stati membri ma, per quanto possibile, non dello Stato in cui ha sede l'azienda o la tonnara o dello Stato di bandiera della tonniera con reti a circuizione. Tuttavia, se il tonno rosso è prelevato dalla gabbia e commercializzato come prodotto fresco, l'osservatore regionale dell'ICCAT che osserva il prelievo può essere un cittadino dello Stato membro responsabile dell'azienda;

    c)

    essere in grado di svolgere i compiti di cui al punto 3;

    d)

    essere iscritto nell'elenco degli osservatori regionali dell'ICCAT tenuto dall'ICCAT;

    e)

    non avere interessi attuali finanziari o di altro tipo nella pesca del tonno rosso.

    COMPITI DELL'OSSERVATORE REGIONALE DELL'ICCAT

    3.

    Gli osservatori regionali dell'ICCAT svolgono in particolare i seguenti compiti:

    a)

    gli osservatori a bordo delle navi con reti a circuizione controllano che le navi rispettino le pertinenti misure di conservazione e di gestione adottate dall'ICCAT. In particolare, l'osservatore regionale dell'ICCAT:

    1)

    qualora osservi una possibile violazione di raccomandazioni ICCAT, ne informa tempestivamente la società incaricata di attuare il programma di osservazione regionale, la quale trasmette immediatamente tale informazione alle autorità dello Stato di bandiera della nave da cattura;

    2)

    registra le attività di pesca e riferisce al riguardo;

    3)

    osserva le catture ed effettua una stima delle medesime, verificando i dati registrati nel giornale di pesca;

    4)

    stila un rapporto giornaliero delle attività di trasferimento delle navi con reti a circuizione;

    5)

    avvista e prende nota delle navi eventualmente operanti in violazione delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT;

    6)

    registra le attività di trasferimento e riferisce al riguardo;

    7)

    verifica la posizione della nave impegnata in attività di trasferimento;

    8)

    osserva i prodotti trasferiti ed effettua una stima dei medesimi, anche esaminando le videoregistrazioni;

    9)

    verifica e registra il nome e il numero ICCAT della nave da pesca interessata;

    10)

    svolge operazioni scientifiche, quali la raccolta di dati nell'ambito del compito II, eventualmente richieste dalla commissione ICCAT, in base alle istruzioni dell'SCRS;

    b)

    gli osservatori regionali dell'ICCAT operanti presso le aziende e le tonnare verificano che queste rispettino le pertinenti misure di conservazione e di gestione adottate dall'ICCAT. In particolare, l'osservatore regionale dell'ICCAT:

    1)

    verifica i dati riportati nelle dichiarazioni di trasferimento e di ingabbiamento e nel DCT, anche esaminando le videoregistrazioni;

    2)

    certifica i dati riportati nelle dichiarazioni di trasferimento e di ingabbiamento nonché nei DCT;

    3)

    stila un rapporto giornaliero sulle attività di trasferimento delle aziende e delle tonnare;

    4)

    controfirma le dichiarazioni di trasferimento e di ingabbiamento e i DCT unicamente se le informazioni ivi contenute corrispondono alle proprie osservazioni, che comprendono anche una videoregistrazione conforme ai requisiti di cui all'articolo 35, paragrafo 1, e all'articolo 44, paragrafo 1;

    5)

    svolge operazioni scientifiche, quali la raccolta di campioni, eventualmente richieste dalla Commissione, in base alle istruzioni dell'SCRS;

    6)

    registra e verifica la presenza di qualsiasi tipo di marcatura, compresi segni distintivi naturali, e comunica qualsiasi segno di asportazione recente di marcature;

    c)

    redige rapporti generali sulla base delle informazioni raccolte in conformità del presente punto e offre al comandante e all'operatore dell'azienda la possibilità di inserirvi eventuali informazioni pertinenti;

    d)

    presenta al segretariato il rapporto generale di cui alla lettera c) entro venti giorni dal termine del periodo di osservazione;

    e)

    svolge qualsiasi altra funzione stabilita dalla Commissione ICCAT.

    4.

    L'osservatore regionale dell'ICCAT considera riservate tutte le informazioni relative alle operazioni di pesca e di trasferimento effettuate dalle tonniere con reti a circuizione e dalle aziende e accetta per iscritto che tale obbligo costituisce una condizione per la sua nomina ad osservatore regionale dell'ICCAT.

    5.

    L'osservatore regionale dell'ICCAT soddisfa i requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di bandiera o dello Stato in cui ha sede l'azienda e che esercita la propria giurisdizione sulla nave o sull'azienda a cui è assegnato l'osservatore regionale dell'ICCAT.

    6.

    L'osservatore regionale dell'ICCAT rispetta la gerarchia e le norme generali di condotta che si applicano a tutto il personale di bordo e dell'azienda, purché tali norme non interferiscano con i doveri che gli competono nell'ambito del presente programma e con gli obblighi del personale di bordo e dell'azienda di cui al punto 7 del presente allegato e all'articolo 51, paragrafo 6.

    OBBLIGHI DEGLI STATI MEMBRI DI BANDIERA NEI CONFRONTI DEGLI OSSERVATORI REGIONALI DELL'ICCAT

    7.

    Gli Stati membri responsabili della tonniera con reti a circuizione, dell'azienda o della tonnara provvedono affinché gli osservatori regionali dell'ICCAT:

    a)

    abbiano accesso al personale di bordo, dell'azienda e della tonnara nonché agli attrezzi, alle gabbie e alle attrezzature;

    b)

    abbiano accesso, su richiesta, alle seguenti attrezzature, se presenti a bordo della nave cui sono assegnati, al fine di agevolare l'esercizio delle loro funzioni di cui al presente allegato, punto 3:

    1)

    strumenti per la navigazione via satellite,

    2)

    schermi radar, quando in uso,

    3)

    mezzi di comunicazione elettronici;

    c)

    beneficino di condizioni equivalenti a quelle degli ufficiali in materia di vitto, alloggio e adeguate strutture sanitarie;

    d)

    dispongano di uno spazio adeguato sul ponte o nella timoneria per l'espletamento delle formalità amministrative, nonché in coperta per poter svolgere i loro compiti di osservatori.

    COSTI DERIVANTI DAL PROGRAMMA DI OSSERVAZIONE REGIONALE DELL'ICCAT

    8.

    Tutti i costi derivanti dalle attività degli osservatori regionali dell'ICCAT sono a carico degli operatori delle aziende o dei proprietari delle tonniere con reti a circuizione.


    ALLEGATO VIII

    Programma di ispezione internazionale congiunta dell'ICCAT

    In occasione della sua quarta riunione ordinaria, svoltasi a Madrid nel novembre 1975, e della sua riunione annuale, svoltasi a Marrakech nel 2008, l'ICCAT ha concordato quanto segue.

    Ai sensi dell'articolo IX, paragrafo 3, della convenzione, la Commissione ICCAT raccomanda che siano stabilite le disposizioni seguenti in materia di controllo internazionale fuori dalle acque soggette a giurisdizione nazionale, al fine di assicurare l'applicazione della convenzione e delle misure da questa istituite.

    I.   INFRAZIONI GRAVI

    1.

    Ai fini delle presenti procedure, per infrazione grave si intendono le seguenti infrazioni delle disposizioni contemplate dalle misure di gestione e di conservazione dell'ICCAT adottate dalla Commissione ICCAT:

    a)

    pesca senza licenza, permesso o autorizzazione validi rilasciati dalla PCC di bandiera;

    b)

    assenza di registrazioni sufficienti delle catture e dei dati ad esse connessi, in conformità dei requisiti della Commissione ICCAT in materia di dichiarazioni, o presentazione di una dichiarazione delle catture e/o dei dati ad esse connessi contenente gravi inesattezze;

    c)

    pesca in una zona di divieto;

    d)

    pesca in un periodo di divieto;

    e)

    cattura o detenzione intenzionali di specie in violazione delle misure applicabili di conservazione e di gestione adottate dall'ICCAT;

    f)

    violazione in misura significativa dei limiti di cattura o dei contingenti in vigore secondo le norme dell'ICCAT;

    g)

    utilizzo di attrezzi da pesca vietati;

    h)

    falsificazione o occultamento intenzionali della marcatura, dell'identità o dell'immatricolazione della nave da pesca;

    i)

    occultamento, manomissione o eliminazione di elementi di prova relativi a un'indagine su un'infrazione;

    j)

    infrazioni multiple che, considerate congiuntamente, costituiscono una grave inosservanza delle misure in vigore a norma dell'ICCAT;

    k)

    assalire, opporre resistenza, minacciare, molestare sessualmente, ostacolare indebitamente un ispettore o un osservatore autorizzato o ritardare o interferire con il loro operato;

    l)

    manomissione o disattivazione intenzionali dell'SCP;

    m)

    altre infrazioni che potranno essere determinate dall'ICCAT, una volta inserite e pubblicate in una versione riveduta delle presenti procedure;

    n)

    pesca coadiuvata da aerei da avvistamento;

    o)

    interferenza con il sistema di controllo via satellite e/o attività esercitata senza sistema SCP;

    p)

    attività di trasferimento senza la corrispondente dichiarazione;

    q)

    trasbordo in mare.

    2.

    Qualora, a seguito del fermo e dell'ispezione di una nave da pesca, l'ispettore autorizzato osservi un'attività o una situazione che costituisce un'infrazione grave secondo la definizione di cui al punto 1, le autorità dello Stato di bandiera delle navi di ispezione ne danno comunicazione immediata allo Stato di bandiera della nave da pesca, direttamente e tramite il segretariato dell'ICCAT. In tali circostanze, l'ispettore informa anche qualsiasi nave da ispezione appartenente allo Stato di bandiera della nave da pesca che si trovi nelle vicinanze.

    3.

    L'ispettore dell'ICCAT registra nel giornale di bordo della nave da pesca le ispezioni realizzate e le eventuali infrazioni rilevate.

    4.

    Lo Stato membro di bandiera provvede affinché, a seguito dell'ispezione di cui al punto 2, la nave da pesca interessata cessi ogni attività di pesca. Lo Stato membro di bandiera ordina alla nave da pesca di recarsi, entro 72 ore, in un porto da esso designato, dove è avviata un'indagine.

    5.

    Se la nave da pesca non è invitata a recarsi in un porto, lo Stato membro di bandiera ne dà senza indugio debita giustificazione alla Commissione europea, la quale inoltra l'informazione al segretariato dell'ICCAT, che a sua volta la rende disponibile su richiesta alle altre parti contraenti.

    II.   SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI

    6.

    Le ispezioni sono effettuate da ispettori designati dalle parti contraenti. I nomi degli organismi pubblici autorizzati e degli ispettori a tal fine designati dai rispettivi governi sono notificati alla Commissione ICCAT.

    7.

    Le navi che effettuano operazioni internazionali di fermo e ispezione conformemente al presente allegato espongono una bandiera o un guidone speciali approvati dalla Commissione ICCAT e rilasciati dal segretariato dell'ICCAT. I nomi delle navi a tal fine utilizzate sono notificati al segretariato dell'ICCAT non appena possibile prima dell'inizio delle attività di ispezione. Il segretariato dell'ICCAT fornisce a tutte le PCC le informazioni relative alle navi di ispezione designate, anche pubblicandole sul proprio sito web protetto da password.

    8.

    Ogni ispettore è in possesso di un documento di identità rilasciato dalle autorità dello Stato di bandiera e conforme al modello figurante al punto 21 del presente allegato.

    9.

    Fatte salve le disposizioni stabilite al punto 16, una nave battente bandiera di una parte contraente, impegnata nella pesca di tonnidi o di specie affini nella zona della convenzione fuori dalle acque soggette alla propria giurisdizione nazionale, è tenuta a fermarsi non appena le sia impartito l'apposito segnale del codice internazionale dei segnali da una nave dotata del guidone dell'ICCAT descritto al punto 7 e avente a bordo un ispettore, salvo qualora siano in corso operazioni di pesca; in tal caso la nave si ferma non appena completate tali operazioni. Il comandante della nave consente alla squadra di ispezione, di cui al punto 10, di salire bordo e a tal fine mette a disposizione una scaletta d'imbarco. Il comandante consente alla squadra di ispezione di procedere agli accertamenti sulle attrezzature, sulle catture, sugli attrezzi da pesca e su qualsiasi documento pertinente ritenuti necessari per verificare l'osservanza delle raccomandazioni della Commissione ICCAT applicabili allo Stato di bandiera della nave sottoposta ad ispezione. Inoltre, un ispettore può chiedere qualsiasi spiegazione che ritenga necessaria.

    10.

    Il numero di ispettori che compongono la squadra è stabilito dal comandante della nave d'ispezione tenendo conto delle circostanze pertinenti. Il numero di ispettori è limitato allo stretto necessario per assicurare il sicuro svolgimento delle funzioni di cui al presente allegato.

    11.

    Al momento dell'imbarco, l'ispettore presenta il documento di identità di cui al punto 8. L'ispettore osserva le regolamentazioni, le procedure e le prassi internazionali generalmente accettate riguardanti la sicurezza della nave sottoposta ad ispezione e del relativo equipaggio, ed evita, per quanto possibile, di interferire con le operazioni di pesca e con lo stivaggio del pescato nonché di compiere azioni che potrebbero pregiudicare la qualità delle catture a bordo.

    L'ispettore limita i propri accertamenti a quanto necessario per verificare l'osservanza delle raccomandazioni della Commissione ICCAT applicabili allo Stato di bandiera della nave considerata. Nel procedere all'ispezione l'ispettore può chiedere al comandante della nave da pesca l'assistenza necessaria. L'ispettore redige un rapporto di ispezione secondo un modello approvato dalla Commissione ICCAT. L'ispettore firma il rapporto alla presenza del comandante della nave, che è autorizzato ad aggiungervi o a farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla sua firma.

    12.

    Un duplicato del rapporto è consegnato al comandante della nave e al governo della squadra di ispezione, che provvede a trasmetterne copia alle autorità competenti dello Stato di bandiera della nave sottoposta ad ispezione e alla Commissione ICCAT. Se constata una violazione delle raccomandazioni dell'ICCAT, l'ispettore ne informa inoltre, ove possibile, qualsiasi nave da ispezione appartenente allo Stato di bandiera della nave da pesca che si trovi nelle vicinanze.

    13.

    L'opposizione a un ispettore o il mancato rispetto delle istruzioni da questo impartite sono trattati dallo Stato di bandiera della nave ispezionata alla stregua di atti commessi nei confronti di un ispettore nazionale.

    14.

    L'ispettore svolge i suoi compiti nell'ambito delle presenti disposizioni in conformità delle norme stabilite nel presente regolamento, tuttavia egli è soggetto al controllo operativo delle sue autorità nazionali, alle quali è tenuto a rispondere.

    15.

    I rapporti di ispezione, le note informative sugli avvistamenti di cui alla raccomandazione 94-09 e le dichiarazioni risultanti da verifiche documentali effettuate da ispettori stranieri nell'ambito delle presenti disposizioni sono esaminati e trattati dalle parti contraenti in conformità della loro normativa nazionale, come se si trattasse di rapporti elaborati da ispettori nazionali. Le disposizioni del presente punto non comportano alcun obbligo, per una parte contraente, di attribuire al rapporto di un ispettore straniero un valore probatorio superiore a quello che avrebbe nel paese dell'ispettore stesso. Le parti contraenti collaborano al fine di agevolare eventuali procedimenti giudiziari o di altro tipo avviati a seguito del rapporto di un ispettore nell'ambito delle presenti disposizioni.

    16.

    a)

    Entro il 15 febbraio di ogni anno le parti contraenti comunicano alla Commissione ICCAT i rispettivi piani provvisori per lo svolgimento di attività ispettive nell'ambito del presente regolamento nell'anno civile in corso e la Commissione ICCAT può formulare suggerimenti alle parti contraenti in relazione al coordinamento delle operazioni nazionali nel settore considerato, anche per quanto riguarda il numero di ispettori e di navi aventi a bordo un ispettore.

    b)

    Le disposizioni stabilite nel presente regolamento e i piani di partecipazione si applicano tra le parti contraenti, salvo diverso accordo tra le stesse che deve essere notificato alla Commissione ICCAT. Tuttavia l'attuazione del programma è sospesa tra due qualsiasi parti contraenti nel caso in cui una di esse abbia trasmesso una notifica in tal senso alla Commissione ICCAT, in attesa della conclusione di un accordo.

    17.

    a)

    Gli attrezzi da pesca sono ispezionati in conformità della regolamentazione vigente per la sottozona nella quale ha luogo l'ispezione. L'ispettore indica la sottozona in cui è stata effettuata l'ispezione e descrive nel rapporto di ispezione tutte le infrazioni constatate.

    b)

    L'ispettore può ispezionare tutti gli attrezzi da pesca utilizzati o presenti a bordo.

    18.

    L'ispettore appone un marchio di identificazione approvato dalla Commissione ICCAT su ciascun attrezzo ispezionato che risulti in violazione delle raccomandazioni della Commissione ICCAT applicabili allo Stato di bandiera della nave considerata e ne fa menzione nel rapporto di ispezione.

    19.

    L'ispettore può fotografare attrezzi, attrezzature, documenti e qualsiasi altro elemento ritenga necessario, in modo da evidenziarne le caratteristiche che non considera conformi alla vigente regolamentazione. Gli elementi fotografati sono elencati nel rapporto e duplicati delle fotografie sono allegati alla copia del rapporto destinata allo Stato di bandiera.

    20.

    Se necessario, l'ispettore ispeziona tutte le catture presenti a bordo per accertare l'osservanza delle raccomandazioni dell'ICCAT.

    21.

    Di seguito figura il modello di carta di identità per gli ispettori:

    Image


    ALLEGATO IX

    Norme minime relative alle procedure di videoregistrazione

    Operazioni di trasferimento

    1.

    Terminata l'operazione di trasferimento, il dispositivo elettronico di memorizzazione contenente la videoregistrazione originale è consegnato immediatamente all'osservatore regionale dell'ICCAT, che vi appone immediatamente le sue iniziali onde evitare ulteriori manipolazioni.

    2.

    La registrazione originale è conservata a bordo della nave da cattura o dall'operatore dell'azienda o della tonnara, secondo il caso, per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione.

    3.

    Sono realizzate due copie identiche della videoregistrazione. Una copia è trasmessa all'osservatore regionale dell'ICCAT presente a bordo della tonniera con reti a circuizione e l'altra all'osservatore nazionale presente a bordo del rimorchiatore; quest'ultima accompagna la dichiarazione di trasferimento e le catture corrispondenti. Tale procedura si applica unicamente agli osservatori nazionali in caso di trasferimenti tra rimorchiatori.

    4.

    All'inizio e/o alla fine di ciascuna videoregistrazione figura il numero dell'autorizzazione di trasferimento ICCAT.

    5.

    Per l'intera durata di ogni videoregistrazione sono visibili l'ora e la data della registrazione stessa.

    6.

    La videoregistrazione comprende, prima dell'inizio del trasferimento, l'apertura e la chiusura della rete o della porta, con immagini che mostrino se la gabbia cedente e quella ricevente contengono già esemplari di tonno rosso.

    7.

    La videoregistrazione è continua, senza tagli o interruzioni, e copre l'intera operazione di trasferimento.

    8.

    La videoregistrazione è di qualità sufficiente per consentire di stimare il numero di esemplari di tonno rosso trasferiti.

    9.

    Se la qualità della videoregistrazione non consente di effettuare tale stima, le autorità di controllo chiedono che sia effettuato un nuovo trasferimento. Tale operazione è effettuata trasferendo in un'ulteriore gabbia, che deve essere vuota, tutti gli esemplari di tonno rosso presenti nella gabbia ricevente.

    Operazioni di ingabbiamento

    1.

    Terminata l'operazione di ingabbiamento, il dispositivo elettronico di memorizzazione contenente la videoregistrazione originale è consegnato immediatamente all'osservatore regionale dell'ICCAT, che vi appone immediatamente le sue iniziali onde evitare ulteriori manipolazioni.

    2.

    L'originale della registrazione è conservato dall'azienda, se del caso, per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione.

    3.

    Sono realizzate due copie identiche della videoregistrazione, di cui una è trasmessa all'osservatore regionale dell'ICCAT assegnato all'azienda.

    4.

    All'inizio e/o alla fine di ciascuna videoregistrazione figura il numero dell'autorizzazione di ingabbiamento dell'ICCAT.

    5.

    Per l'intera durata di ogni videoregistrazione sono visibili l'ora e la data della registrazione stessa.

    6.

    La videoregistrazione comprende, prima dell'inizio dell'operazione di ingabbiamento, l'apertura e la chiusura della rete o della porta e mostra se la gabbia d'origine e quella di destinazione contengono già esemplari di tonno rosso.

    7.

    La videoregistrazione è continua, senza tagli o interruzioni, e copre l'intera operazione di ingabbiamento.

    8.

    La videoregistrazione è di qualità sufficiente per consentire di stimare il numero di esemplari di tonno rosso trasferiti.

    9.

    Se la qualità della videoregistrazione non consente di effettuare tale stima, le autorità di controllo chiedono che sia effettuata una nuova operazione di ingabbiamento. Tale operazione è effettuata trasferendo in un'ulteriore gabbia dell'azienda, che deve essere vuota, tutti gli esemplari di tonno rosso presenti nella gabbia ricevente dell'azienda.


    ALLEGATO X

    Norme e procedure applicabili ai programmi e agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 46, paragrafi da 2 a 7, e all'articolo 47, paragrafo 1

    A.   Utilizzo di sistemi di fotocamere stereoscopiche

    Ai fini dell'utilizzo di sistemi di fotocamere stereoscopiche nel contesto delle operazioni di ingabbiamento secondo il disposto dell'articolo 46 del presente regolamento si applicano le seguenti disposizioni.

    1.

    L'intensità di campionamento del pesce vivo non è inferiore al 20 % della quantità di pesce ingabbiato. Ove sia tecnicamente possibile, il campionamento di pesce vivo avviene in modo sequenziale, misurando un esemplare ogni cinque; tale campione è costituito da pesci misurati a una distanza compresa fra 2 e 8 metri dalla fotocamera.

    2.

    Le dimensioni massime della porta di passaggio, che collega la gabbia cedente a quella ricevente, non superano 10 metri di larghezza e 10 metri di altezza.

    3.

    Se le misurazioni della lunghezza dei pesci presentano una distribuzione multimodale (due o più coorti di taglie diverse) è possibile utilizzare più di un algoritmo di conversione per la stessa operazione di ingabbiamento. Gli algoritmi più aggiornati definiti dall'SCRS sono utilizzati per convertire la lunghezza alla forca in peso totale, in base alla categoria di calibro del pesce misurato durante le operazioni di ingabbiamento.

    4.

    La convalida delle misurazioni stereoscopiche della lunghezza è effettuata prima di ogni operazione di ingabbiamento utilizzando una barra graduata a una distanza compresa fra 2 e 8 metri.

    5.

    Nella comunicazione dei risultati del programma stereoscopico, i dati forniti indicano il margine di errore inerente alle specifiche tecniche del sistema di fotocamere stereoscopiche, che non deve superare un intervallo di +/– 5 %.

    6.

    Il rapporto sui risultati del programma stereoscopico comprende dati particolareggiati relativi a tutte le specifiche tecniche di cui sopra, e segnatamente l'intensità di campionamento, la metodologia di campionamento, la distanza dalla fotocamera, le dimensioni della porta di passaggio e gli algoritmi (rapporto lunghezza-peso). L'SCRS riesamina tali specifiche e, se necessario, formula raccomandazioni per modificarle.

    7.

    Nel caso in cui la qualità delle immagini della fotocamera stereoscopica sia insufficiente per stimare il peso del tonno rosso ingabbiato, le autorità dello Stato membro responsabile della nave da cattura, della tonnara o dell'azienda chiedono che sia effettuata una nuova operazione di ingabbiamento.

    B.   Presentazione e utilizzo dei risultati dei programmi

    1.

    Le decisioni riguardanti le differenze tra la dichiarazione delle catture e i risultati forniti dal programma basato su sistemi stereoscopici sono adottate a livello delle catture dell'OPC o delle catture complessive della tonnara, per le catture di OPC e di tonnare destinate a un impianto di allevamento cui partecipi un'unica PCC e/o un unico Stato membro. La decisione riguardante le differenze tra la dichiarazione delle catture e i risultati del programma basato su sistemi stereoscopici è adottata a livello di operazioni di ingabbiamento per le OPC cui partecipi più di una PCC e/o più di uno Stato Membro, salvo se diversamente concordato da tutte le autorità delle PCC e/o degli Stati membri di bandiera delle navi da cattura che partecipano all'OPC.

    2.

    Lo Stato membro responsabile dell'azienda trasmette allo Stato membro o alla PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara, nonché alla Commissione, una relazione recante la documentazione di seguito indicata.

    a)

    Relazione tecnica sul sistema stereoscopico comprendente:

    informazioni generali: specie, sito, gabbia, data, algoritmo;

    informazioni statistiche sulla taglia: peso e lunghezza medi, peso e lunghezza minimi, peso e lunghezza massimi, numero di esemplari campionati, distribuzione ponderale, distribuzione per taglia.

    b)

    Risultati dettagliati del programma, con indicazione della taglia e del peso di ogni esemplare campionato.

    c)

    Rapporto sull'operazione di ingabbiamento comprendente:

    informazioni generali sull'operazione: numero dell'operazione di ingabbiamento, nome dell'azienda, numero della gabbia, numero DCT, numero ITD, nome e bandiera della nave da cattura o della tonnara, nome e bandiera del rimorchiatore, data dell'operazione del sistema stereoscopico e titolo del filmato;

    algoritmo utilizzato per convertire la lunghezza in peso;

    raffronto tra i quantitativi dichiarati nel DCT e i quantitativi rilevati con il sistema stereoscopico, espressi in numero di esemplari, peso medio e peso totale (la formula utilizzata per calcolare la differenza è: (Sistema stereoscopico-DCT) / Sistema stereoscopico * 100);

    margine di errore del sistema;

    nel caso di rapporti sull'operazione di ingabbiamento relativi a OPC o tonnare, l'ultimo rapporto comprende anche una sintesi di tutte le informazioni contenute nei rapporti precedenti.

    3.

    Al ricevimento del rapporto sull'operazione di ingabbiamento, le autorità dello Stato membro della nave da cattura o della tonnara adottano tutte le misure necessarie in funzione delle seguenti situazioni.

    a)

    Il peso totale dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara nel DCT è compreso nell'intervallo dei risultati del sistema stereoscopico:

    non è emesso alcun ordine di rilascio;

    il DCT è modificato sia nel numero (utilizzando il numero di esemplari ottenuto mediante fotocamere stereoscopiche o tecniche alternative) che nel peso medio; il peso totale non è modificato.

    b)

    Il peso totale dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara nel DCT è inferiore al valore più basso dell'intervallo dei risultati del sistema stereoscopico:

    è emesso un ordine di rilascio sulla base del valore più basso dell'intervallo dei risultati del sistema stereoscopico;

    le operazioni di rilascio sono effettuate secondo la procedura descritta all'articolo 34, paragrafo 2, e nell'allegato XI;

    una volta effettuate le operazioni di rilascio, il DCT è modificato sia nel numero (utilizzando il numero di esemplari ottenuto mediante fotocamere di controllo, meno il numero di esemplari rilasciati) che nel peso medio; il peso totale non è modificato.

    c)

    Il peso totale dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara nel DCT supera il valore più alto dell'intervallo dei risultati del sistema stereoscopico:

    non è emesso alcun ordine di rilascio;

    il DCT è modificato di conseguenza per quanto riguarda il peso totale (utilizzando il valore più alto dell'intervallo dei risultati del sistema stereoscopico), il numero di esemplari (utilizzando i risultati delle fotocamere di controllo) e il peso medio.

    4.

    Ai fini di eventuali modifiche del DCT, i valori (numero e peso) riportati nella sezione 2 sono coerenti con quelli della sezione 6 e i valori delle sezioni 3, 4 e 6 non sono superiori a quelli della sezione 2.

    5.

    In caso di compensazione delle differenze riscontrate nei singoli rapporti sulle operazioni di ingabbiamento in tutte le operazioni di ingabbiamento relative a un'OPC o a una tonnara, a prescindere dal fatto che sia richiesta o no un'operazione di rilascio, tutti i DCT pertinenti sono modificati sulla base dell'intervallo più basso dei risultati del sistema stereoscopico. Sono inoltre modificati i DCT relativi ai quantitativi rilasciati di tonno rosso per tenere conto del peso/numero degli esemplari rilasciati. I DCT relativi al tonno rosso non rilasciato, ma per il quale i risultati dei sistemi stereoscopici o di tecniche alternative differiscono dai quantitativi catturati e trasferiti che sono stati dichiarati, sono anch'essi modificati per tener conto di tali differenze.

    I DCT relativi alle catture per le quali è effettuata l'operazione di rilascio sono anch'essi modificati per tener conto del peso/numero di esemplari rilasciati.


    ALLEGATO XI

    Protocollo per le operazioni di rilascio

    1.

    Il rilascio in mare del tonno rosso da gabbie da allevamento è registrato mediante videocamera e sottoposto a osservazione da un osservatore regionale dell'ICCAT, che redige un rapporto e lo trasmette al segretariato dell'ICCAT unitamente alla videoregistrazione.

    2.

    Quando è emesso un ordine di rilascio, l'operatore dell'azienda chiede l'invio di un osservatore regionale dell'ICCAT.

    3.

    Il rilascio in mare del tonno rosso da gabbie da trasporto o da tonnare è sottoposto a osservazione da un osservatore dello Stato membro responsabile del rimorchiatore o della tonnara, che redige un rapporto e lo trasmette alle autorità di controllo dello Stato membro responsabile.

    4.

    Prima che venga effettuata un'operazione di rilascio le autorità di controllo dello Stato membro possono chiedere che si proceda a un trasferimento di controllo con l'utilizzo di fotocamere convenzionali o stereoscopiche per stimare il numero e il peso degli esemplari che devono essere rilasciati.

    5.

    Le autorità dello Stato membro possono applicare le misure che ritengono necessarie a garantire che le operazioni di rilascio siano effettuate nel momento e nel luogo più opportuni per aumentare le probabilità che il pesce faccia ritorno allo stock. L'operatore è responsabile della sopravvivenza del pesce fino all'esecuzione dell'operazione di rilascio. Le operazioni di rilascio sono effettuate entro tre settimane dal completamento delle operazioni di ingabbiamento.

    6.

    Terminate le operazioni di raccolta, il pescato rimasto in un'azienda che non sia accompagnato dal DCT è rilasciato secondo le procedure stabilite all'articolo 34, paragrafo 2, e nel presente allegato.


    ALLEGATO XII

    Trattamento del pescato morto

    Durante le operazioni di pesca delle tonniere con reti a circuizione, i quantitativi corrispondenti agli esemplari rinvenuti morti nella rete sono registrati nel giornale di pesca della nave da pesca e sono conseguentemente detratti dal contingente dello Stato membro.

    Registrazione/trattamento del pescato morto durante il primo trasferimento

    1)

    Al gestore del rimorchiatore è consegnato il DCT compilato nelle sezioni 2 (Catture totali), 3 (Commercio di pesce vivo) e 4 (Trasferimento — compreso il pescato «morto»).

    I quantitativi totali indicati nelle sezioni 3 e 4 corrispondono ai quantitativi indicati nella sezione 2. Il DCT è accompagnato dall'originale della dichiarazione di trasferimento ICCAT (ITD) conformemente alle disposizioni del presente regolamento. I quantitativi indicati nell'ITD (trasferito vivo) corrispondono ai quantitativi indicati nella sezione 3 del corrispondente DCT.

    2)

    La parte del DCT in cui figura la sezione 8 (Informazioni commerciali) è compilata e consegnata all'operatore della nave ausiliaria che trasporta a terra gli esemplari morti di tonno rosso (o, se il pesce è sbarcato direttamente a terra, è conservata sulla nave da cattura). Gli esemplari morti e la suddetta parte del DCT sono accompagnati da una copia dell'ITD.

    3)

    I quantitativi di pesci morti sono registrati nel DCT della nave che ha effettuato la cattura o, nel caso di OPC, nel DCT delle navi da cattura o di una nave battente un'altra bandiera che partecipa a tali operazioni.


    ALLEGATO XIII

    Tavola di concordanza

    Regolamento (CE) n. 302/2009

    Presente regolamento

    Articolo 1

    Articoli 1 e 2

    Articolo 2

    Articolo 3

    Articolo 3

    Articolo 4

    Articolo 4, paragrafo 1

    Articolo 5, paragrafo 1

    Articolo 4, paragrafo 2

    Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

    Articolo 4, paragrafi 3 e 5

    Articolo 7

    Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma

    Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e articolo 6, paragrafo 2

    Articolo 4, paragrafo 6, lettera a) e lettera b), secondo comma

    Articolo 54

    Articolo 4, paragrafo 6, terzo comma

    Articolo 20, paragrafo 2

    Articolo 4, paragrafi da 7 a 12

    Articolo 4, paragrafo 13

    Articolo 5, paragrafo 3

    Articolo 4, paragrafo 15

    Articolo 17

    Articolo 5, paragrafo 1

    Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

    Articolo 5, paragrafi da 2 a 6

    Articolo 9, paragrafi da 1 a 6

    Articolo 5, paragrafi 7 e 8, e paragrafo 9, primo comma

    Articolo 5, paragrafo 9, secondo comma

    Articolo 6, paragrafo 2

    Articolo 6

    Articolo 10

    Articolo 7

    Articoli 11 e 12

    Articolo 8

    Articolo 17

    Articolo 9, paragrafi 1 e 2

    Articolo 14, paragrafi 1 e 2

    Articolo 9, paragrafi 3, 4, 5e da 7 a 10

    Allegato I

    Articolo 9, paragrafo 6

    Articolo 9, paragrafo 11

    Articolo 14, paragrafo 3

    Articolo 9, paragrafi da 12 a 15

    Articolo 15

    Articolo 10

    Articolo 11

    Articolo 16, paragrafi 2, 3 e 5

    Articolo 12, paragrafi da 1 a 4

    Articolo 19

    Articolo 12, paragrafo 5

    Articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3

    Articolo 19

    Articolo 13, paragrafo 4

    Articolo 14, paragrafi 1, 2, 3 e 5

    Articolo 20

    Articolo 14, paragrafo 4

    Articolo 22, paragrafo 1

    Articolo 15

    Articolo 23

    Articolo 16

    Articolo 29, paragrafi 1, 3 e 4

    Articolo 17

    Articolo 30

    Articolo 18, paragrafo 1

    Articolo 25

    Articolo 18, paragrafo 2

    Allegato II

    Articolo 19

    Articolo 24, paragrafi 1, 2 e 3

    Articolo 20, paragrafi 1 e 2

    Articolo 26, paragrafi 1, 2 e 3

    Articolo 20, paragrafi 3 e 4

    Articolo 27

    Articolo 21

    Articolo 31, paragrafi da 1 a 4 e 6

    Articolo 22, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo comma

    Articolo 33, paragrafi 1, 3 e 5

    Articolo 22, paragrafo 2, secondo comma

    Articolo 34, paragrafo 1

    Articolo 22, paragrafo 3

    Articolo 34, paragrafo 2

    Articolo 22, paragrafo 4

    Articolo 38, paragrafi 1, 2 e 3

    Articolo 22, paragrafo 5

    Allegato II

    Articolo 22, paragrafo 6

    Articolo 33, paragrafo 6

    Articolo 22, paragrafo 7

    Articolo 35, paragrafo 1, e allegato IX

    Articolo 22, paragrafo 8 e paragrafo 9, primo comma

    Articolo 36

    Articolo 22, paragrafo 9, secondo comma

    Articolo 22, paragrafo 10

    Articolo 39

    Articolo 23

    Articolo 32

    Articolo 24, paragrafo 1

    Articolo 47, paragrafo 1

    Articolo 24, paragrafi 2, 4 e 6

    Articolo 40, paragrafi da 2 a 5

    Articolo 24, paragrafo 3

    Articolo 41, paragrafi 1 e 2

    Articolo 24, paragrafo 5

    Articolo 42

    Articolo 24, paragrafo 7

    Articolo 44, paragrafo 1, e allegato IX

    Articolo 24, paragrafo 8, primo comma

    Articolo 45, paragrafi 1 e 2

    Articolo 24, paragrafo 9

    Articolo 24, paragrafo 10

    Articolo 48

    Articolo 24 bis

    Allegato X

    Articolo 25

    Articolo 49

    Articolo 26, paragrafo 1

    Articolo 26, paragrafo 4

    Articolo 26, paragrafo 2

    Articolo 27, paragrafo 1

    Articolo 26, paragrafo 3

    Articolo 26, paragrafo 5

    Articolo 27, paragrafo 1

    Articolo 31, paragrafo 5

    Articolo 27, paragrafo 2

    Articolo 41

    Articolo 27, paragrafo 3

    Articolo 3, punto 24

    Articolo 28

    Articolo 55

    Articolo 29

    Articolo 52

    Articolo 30

    Articolo 50

    Articolo 31, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a), b), c) e h)

    Articolo 51paragrafi da 2 a 6

    Articolo 31, paragrafo 2, lettere da d) a g)

    Allegato VII

    Articolo 31, paragrafi 3 e 4

    Allegato VII

    Articolo 32

    Articolo 35, paragrafi 2, 3 e 4

    Articolo 44, paragrafi 2, 3 e 4

    Articolo 33

    Articolo 33 bis

    Articolo 53

    Articolo 34

    Articolo 56

    Articolo 35

    Articolo 36

    Articolo 37

    Articolo 57

    Articolo 38

    Articolo 58

    Articolo 38 bis

    Articolo 59, paragrafi 1 e 2

    Articolo 39

    Articolo 60

    Articolo 40

    Articolo 41

    Articolo 61


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