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Document 32015R0735

    Regolamento (UE) 2015/735 del Consiglio, del 7 maggio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan e che abroga il regolamento (UE) n. 748/2014

    GU L 117 del 08/05/2015, p. 13–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/06/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/735/oj

    8.5.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 117/13


    REGOLAMENTO (UE) 2015/735 DEL CONSIGLIO

    del 7 maggio 2015

    concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan e che abroga il regolamento (UE) n. 748/2014

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

    vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 748/2014 del Consiglio (1) attua la decisione 2014/449/PESC del Consiglio (2), che dispone restrizioni all'ammissione e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone che ostacolano il processo politico in Sud Sudan, anche mediante atti di violenza o violazioni degli accordi di cessate il fuoco, nonché delle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Sud Sudan.

    (2)

    Il 3 marzo 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2206 (2015), che dispone restrizioni all'ammissione e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di talune persone responsabili o complici di azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Sud Sudan o che sono coinvolte, direttamente o indirettamente, in tali azioni o politiche.

    (3)

    Con la decisione (PESC) 2015/740 (3), il Consiglio ha deciso di integrare in un unico strumento giuridico le misure restrittive previste dall'UNSCR 2206 (2015) e le misure restrittive imposte dalla decisione 2014/449/PESC.

    (4)

    Poiché alcune di queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

    (5)

    Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti.

    (6)

    Il potere di modificare l'elenco di cui agli allegati I e II del presente regolamento dovrebbe essere esercitato dal Consiglio in considerazione della minaccia specifica alla pace e alla sicurezza internazionale nella regione posta dalla situazione in Sud Sudan e al fine di garantire la coerenza con il processo di modifica e revisione degli allegati della decisione (CFSP) 2015/740.

    (7)

    Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, devono essere pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere conformealla direttiva 95/46/CE (4) e al regolamento (CE) n. 45/2001 (5).

    (8)

    Il regolamento (UE) n. 748/2014 dovrebbe essere abrogato e sostituito dal presente regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    a)   «servizi di intermediazione»:

    i)

    la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, da un paese terzo a qualsiasi altro paese terzo, o

    ii)

    la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie, o di servizi finanziari e tecnici, ubicati in paesi terzi per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;

    b)   «richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e connessa all'esecuzione di un contratto o di una transazione, e in particolare:

    i)

    una richiesta volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata;

    ii)

    una richiesta volta a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

    iii)

    una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;

    iv)

    una domanda riconvenzionale;

    v)

    una richiesta volta a ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati emessi;

    c)   «contratto o transazione»: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o a essa correlata;

    d)   «autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato III;

    e)   «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

    f)   «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche;

    g)   «congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso a essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

    h)   «fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma non limitati a:

    i)

    contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;

    ii)

    depositi presso istituti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e obblighi;

    iii)

    titoli e prestiti obbligazionari negoziati a livello pubblico e privato, comprese azioni, certificati azionari, obbligazioni, pagherò, warrant, obbligazioni ipotecarie e contratti finanziari derivati;

    iv)

    interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività;

    v)

    credito, diritto di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;

    vi)

    lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione, e

    vii)

    documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

    i)   «assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione delle conoscenze o delle competenze operative o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;

    j)   «territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

    Articolo 2

    È vietato:

    1)

    fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione in relazione ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Sud Sudan o per un uso in Sud Sudan;

    2)

    fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione o garanzia dei crediti all'esportazione, nonché l'assicurazione e la riassicurazione, per l'eventuale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armamenti e materiale connesso, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Sud Sudan o per un uso in Sud Sudan.

    Articolo 3

    1.   In deroga all'articolo 2, le autorità competenti possono autorizzare la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e tecnica e servizi di intermediazione in relazione:

    a)

    all'equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo, al controllo del rispetto dei diritti umani o a programmi di sviluppo istituzionale delle Nazioni Unite, dell'Unione africana (UA), dell'Unione europea (UE) o dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD);

    b)

    al materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell'UE, delle Nazioni Unite e dell'UA;

    c)

    alle attrezzature per lo sminamento e al materiale destinato a essere utilizzato in operazioni di sminamento;

    d)

    al sostegno del processo di riforma del settore della sicurezza in Sud Sudan.

    2.   Non sono concesse autorizzazioni per le attività che hanno già avuto luogo.

    Articolo 4

    L'articolo 2 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Sud Sudan da personale dell'UE o dei suoi Stati membri, da dipendenti delle Nazioni Unite o dell'IGAD, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo e da personale associato, per loro esclusivo uso personale.

    Articolo 5

    1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi elencati nell'allegato I. Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi identificati dal comitato del Consiglio di sicurezza dell'ONU istituito a norma del paragrafo 16 dell'UNSCR 2206 (2015) («comitato per le sanzioni») come responsabili o complici di azioni o politiche tali da minacciare la pace, la sicurezza o la stabilità in Sud Sudan o che sono coinvolti, direttamente o indirettamente, in tali azioni o politiche, a norma dei paragrafi 6, 7, 8 e 12 dell'UNSCR 2206 (2015).

    2.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato II. Nell'allegato II figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 6, lettera b), della decisione (PESC) 2015/740, come responsabili degli ostacoli al processo politico in Sud Sudan, anche mediante atti di violenza o violazioni degli accordi di cessate il fuoco, le persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Sud Sudan e le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi a essi associati.

    3.   È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, entità od organismi elencati negli allegati I e II, o destinarli a loro vantaggio.

    Articolo 6

    In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, purché:

    a)

    l'autorità competente interessata abbia accertato che i fondi o le risorse economiche sono:

    i)

    necessari per soddisfare le necessità di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

    ii)

    destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o

    iii)

    destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

    e

    b)

    lo Stato membro interessato abbia informato il comitato per le sanzioni dell'accertamento di cui alla lettera a) e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione, e il comitato per le sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione.

    Articolo 7

    In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, purché:

    a)

    l'autorità competente interessata abbia accertato che i fondi o le risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie;

    b)

    lo Stato membro interessato abbia informato il comitato per le sanzioni dell'accertamento e il comitato per le sanzioni l'abbia approvato.

    Articolo 8

    1.   In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

    a)

    necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato II e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

    b)

    destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

    c)

    destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o

    d)

    necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente interessata abbia comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica.

    2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

    Articolo 9

    In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

    a)

    i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima della data di adozione dell'UNSCR 2206 (2015) o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale emessa prima di tale data;

    b)

    i fondi o le risorse economiche in questione siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

    c)

    il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona, di un'entità o di un organismo elencata/o negli allegati I o II;

    d)

    il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato;

    e)

    lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la decisione al comitato per le sanzioni.

    Articolo 10

    1.   In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

    a)

    i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, nell'elenco dell'allegato II, oppure di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa in uno Stato membro o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

    b)

    i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

    c)

    la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencata/o nell'allegato I o II;

    d)

    il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.

    2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

    Articolo 11

    In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU o del comitato per le sanzioni, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l'autorità competente interessata abbia accertato che:

    a)

    i fondi o le risorse economiche devono essere usati per un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I;

    b)

    il pagamento non viola l'articolo 5, paragrafo 3;

    c)

    lo Stato membro interessato ha informato il comitato per le sanzioni della sua intenzione di concedere un'autorizzazione con un preavviso di dieci giorni lavorativi.

    Articolo 12

    1.   In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato II sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'allegato II, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l'autorità competente interessata abbia accertato che:

    a)

    i fondi o le risorse economiche devono essere usati per un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato II;

    b)

    il pagamento non viola l'articolo 5, paragrafo 3.

    2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

    Articolo 13

    1.   L'articolo 5, paragrafo 3, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. Gli enti finanziari o creditizi informano senza indugio le autorità competenti in merito a tali operazioni.

    2.   Purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, l'articolo 5, paragrafo 3, non si applica al versamento sui conti congelati di:

    a)

    interessi o altri profitti dovuti su tali conti; o

    b)

    pagamenti dovuti nell'ambito di contratti o accordi conclusi o di obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 5 sono stati inseriti nell'allegato I o II.

    3.   Per quanto riguarda le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato II, l'articolo 5, paragrafo 3, non si applica al versamento sui conti congelati di pagamenti dovuti nell'ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato, purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2.

    Articolo 14

    1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti:

    a)

    a fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 5, all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione; e

    b)

    a collaborare con l'autorità competente alla verifica di tali informazioni.

    2.   Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.

    3.   Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

    Articolo 15

    È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui agli articoli 2 e 5.

    Articolo 16

    1.   Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

    2.   Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.

    Articolo 17

    1.   Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

    a)

    persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati elencati nell'allegato I o II;

    b)

    qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità o organismi di cui alla lettera a).

    2.   In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che intende esercitare tale diritto.

    3.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

    Articolo 18

    1.   La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti:

    a)

    i fondi congelati a norma dell'articolo 5 e le autorizzazioni concesse a norma dell'articolo 3 e degli articoli da 6 a 12;

    b)

    problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

    2.   Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.

    Articolo 19

    La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato III sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

    Articolo 20

    1.   Qualora il Consiglio di sicurezza dell'ONU o il comitato delle sanzioni inserisca nell'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo e abbia fornito motivazioni della designazione, il Consiglio inserisce nell'allegato I tale persona fisica o giuridica, entità o organismo. Il Consiglio trasmette la sua decisione e la motivazione alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di formulare osservazioni.

    2.   Qualora siano avanzate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la sua decisione e ne informa di conseguenza la persona, l'entità o l'organismo.

    3.   Qualora l'ONU decida di espungere dall'elenco una persona, un'entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona, di un'entità o di un organismo ivi elencati, il Consiglio modifica di conseguenza l'allegato I.

    Articolo 21

    L'allegato I contiene, se disponibili, informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza dell'ONU o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi in questione. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato I è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU o del comitato delle sanzioni.

    Articolo 22

    1.   Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 2, il Consiglio modifica l'allegato II di conseguenza.

    2.   Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui al paragrafo 1 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo in questione la possibilità di formulare osservazioni.

    3.   Qualora siano avanzate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di conseguenza.

    4.   L'elenco di cui all'allegato II è riesaminato a intervalli regolari e almeno ogni dodici mesi.

    Articolo 23

    1.   L'allegato II indica i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi interessati.

    2.   L'allegato II include, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

    Articolo 24

    1.   Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

    2.   Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure ogni successiva modifica.

    Articolo 25

    1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell'allegato III. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato III.

    2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e informano immediatamente la Commissione di qualsiasi successiva modifica.

    3.   Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per queste comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato III.

    Articolo 26

    Il presente regolamento si applica:

    a)

    nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

    b)

    a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

    c)

    a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;

    d)

    a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

    e)

    a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.

    Articolo 27

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2015

    Per il Consiglio

    Il presidente

    E. RINKĒVIČS


    (1)  Regolamento (UE) n. 748/2014 del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan (GU L 203 dell'11.7.2014, pag. 13).

    (2)  Decisione 2014/449/PESC del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan (GU L 203 del 11.7.2014, pag. 100).

    (3)  Decisione (PESC) 2015/740 del Consiglio, del 7 maggio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan (Cfr. pagina 52 della presente Gazzetta ufficiale)

    (4)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

    (5)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


    ALLEGATO I

    Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 1

    A.

    PERSONE FISICHE

    B.

    PERSONE GIURIDICHE, ENTITÀ E ORGANISMI


    ALLEGATO II

    Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 2

     

    Nome

    Informazioni identificative

    Motivi

    Data di inserimento nell'elenco

    1.

    Santino DENG

    (pseudonimo: Santino Deng Wol)

    Comandante della terza divisione di infanteria dell'Esercito di liberazione del popolo sudanese (SPLA)

    Santino Deng è il comandante della terza divisione di infanteria dell'SPLA che ha preso parte alla riconquista di Bentiu nel maggio 2014. Santino Deng è quindi responsabile di violazioni dell'accordo sulla cessazione delle ostilità del 23 gennaio.

    11.7.2014

    2.

    Peter GADET

    (pseudonimo: Peter Gatdet Yaka; Peter Cadet; Peter Gadet Yak; Peter Gadet Yaak; Peter Gatdet Yaak; Peter Gatdet; Peter Gatdeet Yaka)

    Leader della milizia antigovernativa Nuer. Luogo di nascita: Mayom County Unity State

    Peter Gadet è il leader della milizia antigovernativa Nuer che ha compiuto un attacco contro Bentiu tra il 15 e il 17 aprile 2014, in violazione dell'accordo sulla cessazione delle ostilità del 23 gennaio. L'attacco ha provocato la morte di oltre 200 civili. Peter Gadet è dunque responsabile di alimentare il ciclo di violenza, ostacolando così il processo politico nel Sud Sudan, e di gravi violazioni dei diritti umani.

    11.7.2014


    ALLEGATO III

    Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

    BELGIO

    http://www.diplomatie.be/eusanctions

    BULGARIA

    http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

    REPUBBLICA CECA

    http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

    DANIMARCA

    http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

    GERMANIA

    http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

    ESTONIA

    http://www.vm.ee/est/kat_622/

    IRLANDA

    http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

    GRECIA

    http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

    SPAGNA

    http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

    FRANCIA

    http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

    CROAZIA

    http://www.mvep.hr/sankcije

    ITALIA

    http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

    CIPRO

    http://www.mfa.gov.cy/sanctions

    LETTONIA

    http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

    LITUANIA

    http://www.urm.lt/sanctions

    LUSSEMBURGO

    http://www.mae.lu/sanctions

    UNGHERIA

    http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

    MALTA

    https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

    PAESI BASSI

    http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

    AUSTRIA

    http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

    POLONIA

    http://www.msz.gov.pl

    PORTOGALLO

    http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

    ROMANIA

    http://www.mae.ro/node/1548

    SLOVENIA

    http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

    SLOVACCHIA

    http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

    FINLANDIA

    http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

    SVEZIA

    http://www.ud.se/sanktioner

    REGNO UNITO

    https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

    INDIRIZZO PER LE NOTIFICHE ALLA COMMISSIONE EUROPEA:

    Commissione europea

    Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

    EEAS 02/309

    B-1049 Bruxelles

    Belgio

    E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


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