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Document 32014D0096

    2014/96/UE: Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2014 , che proroga la validità della decisione 2012/96/UE

    GU L 48 del 19/02/2014, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/96(1)/oj

    19.2.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 48/10


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 18 febbraio 2014

    che proroga la validità della decisione 2012/96/UE

    (2014/96/UE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217,

    visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) («accordo di partenariato ACP-UE») e riveduto, da ultimo, a Ouagadougou, Burkina Faso, il 22 giugno 2010 (2), in particolare l’articolo 96,

    visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l’applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE (3), in particolare l’articolo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con decisione 2002/148/CE del Consiglio (4) sono state concluse le consultazioni con la Repubblica dello Zimbabwe ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell’accordo di partenariato ACP-UE e sono state adottate misure appropriate. Da allora, queste misure appropriate sono state modificate e il loro periodo di applicazione è stato riveduto periodicamente.

    (2)

    Al fine di dimostrare l’impegno costante dell’Unione a favore del processo politico nell’ambito dell’accordo politico globale, il 7 agosto 2012 il Consiglio ha deciso, con la decisione 2012/470/UE (5) di prorogare la validità della decisione 2012/96/UE (6) e di sospendere, per un periodo di 12 mesi, l’applicazione delle misure appropriate che limitano la cooperazione con lo Zimbabwe ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-UE. Il 9 agosto 2013, con decisione 2013/428/UE (7), il Consiglio ha prorogato ulteriormente, fino al 20 febbraio 2014, la validità della decisione 2012/96/UE, pur mantenendo la sospensione delle misure appropriate.

    (3)

    In linea con l’accordo del Consiglio di continuare a promuovere la piena applicazione delle disposizioni fondamentali della costituzione dello Zimbabwe del 2013 e delle raccomandazioni rimanenti degli osservatori internazionali e interni in merito alle riforme elettorali a seguito delle elezioni di luglio 2013, è opportuno prorogare ulteriormente la validità della decisione 2012/96/UE pur mantenendo la sospensione delle misure appropriate.

    (4)

    L’Unione può rivedere la presente decisione in qualsiasi momento,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La validità della decisione 2012/96/UE e delle misure appropriate ivi contenute è prorogata. La decisione 2012/96/UE cessa di produrre effetti il 1o novembre 2014.

    L’applicazione delle misure appropriate di cui alla decisione 2012/96/UE rimane sospesa.Esse sono oggetto di costante riesame e sono applicate nuovamente se la situazione in Zimbabwe dovesse aggravarsi seriamente.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2014

    Per il Consiglio

    Il presidente

    G. STOURNARAS


    (1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

    (2)  GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

    (3)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

    (4)  Decisione 2002/148/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE (GU L 50 del 21.2.2002, pag. 64).

    (5)  Decisione 2012/470/UE del Consiglio, del 7 agosto 2012, che proroga la validità della decisione 2012/96/UE e sospende l’applicazione delle misure appropriate di cui alla decisione 2002/148/CE (GU L 213 del 10.8.2012, pag. 13).

    (6)  Decisione 2012/96/UE del Consiglio, del 17 febbraio 2012, che adatta e proroga il periodo di applicazione delle misure appropriate inizialmente adottate con la decisione 2002/148/CE che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 47).

    (7)  Decisione 2013/428/UE del Consiglio, del 9 agosto 2013, che proroga la validità della decisione 2012/96/UE (GU L 217 del 13.8.2013, pag. 36).


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