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Document 32013D0010

2013/211/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013 , relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (rifusione) (BCE/2013/10)

GU L 118 del 30/04/2013, p. 37–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/211(1)/oj

30.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 118/37


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 aprile 2013

relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro

(rifusione)

(BCE/2013/10)

(2013/211/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 128, paragrafo 1,

visto l’articolo 16 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,

Considerando quanto segue:

(1)

È necessario estendere la portata della decisione BCE/2003/4 del 20 marzo 2003 relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (1) al fine di ricomprendervi le future serie di banconote in euro. A tal fine, è opportuno apportare alcune modifiche tecniche alla decisione BCE/2003/4. Inoltre, alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione e interpretazione della decisione BCE/2003/4, è necessario chiarire ulteriormente e migliorare alcune regole e procedure. Pertanto, per motivi di chiarezza e trasparenza è opportuno procedere alla rifusione della decisione BCE/2003/4 al fine di includere le sopra citate modifiche.

(2)

L’articolo 128, paragrafo 1 del trattato e l’articolo 16 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea prevedono che la Banca centrale europea (BCE) abbia il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione delle banconote in euro all’interno dell’Unione. Queste disposizioni prevedono anche che la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito «BCN») possano emettere banconote. Ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro (2), la BCE e le BCN mettono in circolazione banconote in euro.

(3)

L’Istituto monetario europeo (IME) ha eseguito lavori preparatori per la produzione e l’emissione delle banconote in euro e, in particolare, con riguardo ai disegni delle banconote in euro; ciò ha facilitato il riconoscimento e l’assuefazione ai tagli e alle specifiche delle nuove banconote in euro da parte degli utilizzatori tenendo conto delle specifiche esigenze visive e tecniche delle associazioni europee di utilizzatori di banconote.

(4)

In qualità di successore dell’IME, la BCE è titolare del diritto d’autore sui disegni delle banconote in euro in origine detenuto dall’IME. La BCE e le BCN, agenti per conto della BCE, possono far valere tale diritto relativamente alle riproduzioni emesse o distribuite in violazione dello stesso, quali, inter alia, riproduzioni che possano influenzare negativamente la reputazione delle banconote in euro.

(5)

La BCE e le BCN introdurranno periodicamente una nuova serie di banconote in euro con caratteristiche di sicurezza rafforzata, traendo vantaggio dai progressi tecnologici relativi alle banconote compiuti da quando è stata introdotta la prima serie.

(6)

Il diritto della BCE e delle BCN di emettere banconote in euro comprende altresì la competenza ad adottare tutte le misure legali necessarie a proteggere l’integrità delle banconote in euro quale mezzo di pagamento. La BCE dovrebbe adottare misure atte a fornire un livello minimo di protezione in tutti gli Stati membri la cui moneta è l’euro al fine di assicurare che il pubblico sia in grado di distinguere le riproduzioni dalle banconote in euro che sono state emesse dalla BCE e dalle BCN e che non sono banconote false ai sensi dell’articolo 2 lettera a) del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (3) (di seguito «banconote in euro autentiche»). È necessario, quindi, stabilire regole comuni ai sensi delle quali consentire la riproduzione delle banconote in euro.

(7)

La presente decisione fa salva l’applicazione della normativa penale, in particolare in materia di contraffazione.

(8)

Le riproduzioni di banconote in euro in formato elettronico dovrebbero essere considerate lecite solo quando il produttore adotti misure tecniche appropriate per scoraggiare le stampe, laddove tali stampe siano confondibili da parte del pubblico con le banconote in euro autentiche.

(9)

La competenza ad adottare misure volte a proteggere l’integrità delle banconote in euro autentiche quale mezzo di pagamento comprende altresì quella ad adottare un regime comune ai sensi del quale le BCN siano disposte a sostituire le banconote in euro autentiche danneggiate. Conformemente a tale regime sono individuate determinate categorie di banconote in euro che dovrebbero essere trattenute dalle BCN quando vengono loro presentate per la sostituzione.

(10)

La parte di banconota in euro autentica da presentarsi perché possa essere considerata idonea alla sostituzione è soggetta a requisiti minimi di misura. Queste misure dovrebbero essere espresse quale percentuale della superficie della banconota in euro originale prima del danneggiamento, ciò al fine di prevenire distorsioni di misurazione, per esempio in situazioni in cui la banconota in euro fosse danneggiata a causa di restringimento.

(11)

Il regolamento (CE) n. 1338/2001 impone agli enti creditizi e, nei limiti delle loro attività di pagamento, ad altri prestatori di servizi di pagamento e a ogni altro istituto partecipante al trattamento e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete, di assicurare che le banconote e le monete in euro, che hanno ricevuto e che intendono rimettere in circolazione, siano sottoposte a controlli relativi all’autenticità per individuare quelle contraffatte.

(12)

Dato che il danneggiamento delle banconote in euro autentiche da parte di dispositivi antifurto può accadere nel contesto di un reato penale consumato o tentato, occorre assicurare che in tali casi le banconote possano essere sostituite solo dalla vittima di tale reato consumato o tentato.

(13)

Al fine di incoraggiare tutti gli istituti e gli operatori economici di cui all’articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1338/2001 ad utilizzare in maniera appropriata i dispositivi antifurto, è opportuno che le BCN applichino una commissione a carico dei soggetti che maneggiano banconote a compensazione dell’analisi eseguita a seguito della sostituzione delle banconote in euro autentiche che sono state danneggiate da dispositivi antifurto.

(14)

Tale commissione non dovrebbe essere applicata qualora il danneggiamento sia la conseguenza di rapina o furto, tentati o consumati; al fine di evitare commissioni di importo non significativo, essa si applica solo allorché un numero minino di banconote in euro autentiche danneggiate sia presentato per la sostituzione.

(15)

Le banconote in euro autentiche danneggiate in blocco a causa dell’attivazione di dispositivi antifurto, dovrebbero essere presentate per la sostituzione, se richiesto dalle BCN, in gruppi composti da un numero minimo di banconote.

(16)

Per sostenere i tentativi di migliorare la sicurezza del ciclo del contante e per evitare la penalizzazione dell’utilizzo di dispositivi antifurto, è opportuno dare credito agli istituti e agli operatori economici di cui all’articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1338/2001, che presentano per la sostituzione le banconote in euro autentiche accidentalmente danneggiate da dispositivi antifurto, nel giorno del ricevimento di tali banconote, similmente a un regolare deposito di contante.

(17)

Per sostenere la prevenzione da parte dell’Unione europea dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, è opportuno per l’Eurosistema specificare come gestire le richieste da parte di qualunque richiedente di sostituire le banconote in euro autentiche danneggiate con un valore di almeno 7 500 EUR. Tali regole fanno salvo qualsiasi altro requisito di identificazione e di segnalazione più stringente adottato dagli Stati membri nell’attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (4).

(18)

Il diritto esclusivo della BCE di autorizzare l’emissione di banconote in euro all’interno dell’Unione include altresì il diritto di ritirare le banconote in euro e di stabilire un regime comune in base al quale la BCE e le BCN possano effettuare tale ritiro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Tagli e specifiche

1.   Le banconote in euro comprendono sette tagli di banconote in euro con valori compresi tra 5 EUR e 500 EUR, raffiguranti il tema «Epoche e stili in Europa», con le seguenti caratteristiche essenziali.

Valore nominale

(EUR)

Dimensioni (prima serie)

Dimensioni (seconda serie)

Colore dominante

Disegno

5

120 × 62 mm

120 × 62 mm

Grigio

Classico

10

127 × 67 mm

127 × 67 mm

Rosso

Romanico

20

133 × 72 mm

133 × 72 mm

Blu

Gotico

50

140 × 77 mm

140 × 77 mm

Arancione

Rinascimentale

100

147 × 82 mm

Da decidere

Verde

Barocco e rococò

200

153 × 82 mm

Da decidere

Giallo-marrone

Architettura del ferro e del vetro

500

160 × 82 mm

Da decidere

Viola

Architettura moderna del XX secolo

2.   I sette tagli della serie di banconote in euro recano la rappresentazione di portali e finestre sul fronte (recto) e di ponti sul retro (verso). Tutti i sette tagli sono caratteristici dei diversi periodi dell’arte europea sopra indicati. Tra gli elementi del disegno figurano:

a)

il simbolo dell’Unione europea;

b)

il nome della moneta negli alfabeti romano e greco e, in aggiunta, per la seconda serie delle banconote in euro, il nome della moneta nell’alfabeto cirillico;

c)

l’acronimo della BCE nelle diverse lingue ufficiali dell’Unione europea; per la prima serie delle banconote in euro, l’acronimo della BCE è limitato alle seguenti cinque lingue ufficiali: BCE, ECB, EZB, EKT e EKP e, in aggiunta, per la seconda serie delle banconote in euro, l’acronimo della BCE è limitato alle seguenti nove lingue ufficiali: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE e EBC;

d)

il simbolo © a indicare che il diritto d’autore appartiene alla BCE; e

e)

la firma del presidente della BCE.

Articolo 2

Regole sulla riproduzione delle banconote in euro

1.   Per «riproduzione» si intende qualsiasi immagine tangibile o intangibile che utilizza tutta o parte della banconota in euro come specificato nell’articolo 1, ovvero parti dei singoli elementi figurativi, quali, inter alia, colore, dimensioni e uso di lettere o simboli, la cui immagine possa somigliare o dare l’impressione generale di una banconota in euro autentica, indipendentemente da:

a)

la dimensione dell’immagine; o

b)

il materiale (o i materiali) ovvero la tecnica (o le tecniche) usate per produrla; o

c)

se siano stati alterati o aggiunti gli elementi del disegno della banconota in euro, comprese lettere o simboli.

2.   Le riproduzioni che il pubblico possa confondere per banconote in euro autentiche sono considerate illecite.

3.   Le riproduzioni conformi ai seguenti criteri sono considerate lecite in quanto non sussiste il pericolo di confusione da parte del pubblico con banconote in euro autentiche:

a)

riproduzioni su un solo lato di una banconota in euro, come descritta nell’articolo 1, a condizione che le loro dimensioni siano uguali o superiori al 125 % sia in lunghezza che in larghezza, ovvero uguali o non superiori al 75 % sia in lunghezza che in larghezza rispetto alle dimensioni della banconota in euro corrispondente, come descritta all’articolo 1; o

b)

riproduzioni su entrambi i lati di una banconota in euro, come specificato dall’articolo 1, a condizione che le dimensioni delle stesse siano uguali o superiori al 200 % sia in lunghezza che in larghezza, ovvero uguali o non superiori al 50 % sia in lunghezza che in larghezza, rispetto alle dimensioni della banconota in euro corrispondente, come descritta all’articolo 1; o

c)

riproduzioni di singoli elementi figurativi di una banconota in euro come descritta nell’articolo 1, a condizione che tali elementi figurativi non siano raffigurati su uno sfondo rassomigliante a quello di una banconota; o

d)

riproduzioni su un solo lato raffiguranti una parte del fronte o del retro di una banconota in euro a condizione che tale parte sia inferiore ad un terzo dell’originale del fronte o del retro della banconota in euro così come descritta nell’articolo 1; o

e)

riproduzioni in materiale nettamente diverso dalla carta, che si differenzi in maniera evidente dal materiale usato per le banconote; o

f)

riproduzioni non tangibili disponibili in formato elettronico su siti web, ovvero tramite strumenti di comunicazione via cavo o senza filo, ovvero tramite qualsiasi altro mezzo che permetta al pubblico di accedere a tali riproduzioni intangibili in luoghi e momenti scelti da loro individualmente, a condizione che:

la parola SPECIMEN (campione) sia incorporata diagonalmente sulla riproduzione nel carattere Arial o in un analogo carattere, e

la risoluzione della riproduzione elettronica nella sua dimensione al 100 % non ecceda i 72 dpi.

4.   In caso di riproduzioni ai sensi del paragrafo 3, lettera f,

la lunghezza della parola SPECIMEN è pari almeno al 75 % della lunghezza della riproduzione, e

l’altezza della parola SPECIMEN è pari almeno al 15 % dell’ampiezza della riproduzione, e

la parola SPECIMEN compare in un colore non trasparente (opaco), contrastante con il colore dominante della rispettiva banconota in euro come descritta nell’articolo 1.

5.   La BCE e le BCN, su ricevimento di una richiesta scritta, devono confermare che sono lecite anche riproduzioni non in linea con i criteri di cui al paragrafo 3, se non sono confondibili da parte del pubblico con le banconote in euro autentiche come descritte nell’articolo 1. Se una riproduzione viene prodotta nel territorio di un solo Stato membro la cui moneta è l’euro, le richieste di cui sopra saranno indirizzate alla BCN di tale Stato membro. In ogni altro caso, tali richieste devono essere indirizzate alla BCE.

6.   Le regole sulla riproduzione delle banconote in euro si applicano altresì alle banconote in euro ritirate o che abbiano perso il loro corso legale ai sensi della presente decisione.

Articolo 3

Sostituzione delle banconote in euro autentiche danneggiate

1.   Le BCN, su richiesta, e alle condizioni definite nel paragrafo 2 e nella relativa decisione del Consiglio direttivo di cui all’articolo 6, sostituiscono le banconote in euro autentiche danneggiate laddove:

a)

sia presentato più del 50 % della banconota in euro; o

b)

sia presentato il 50 % o meno della banconota in euro, qualora il richiedente possa dimostrare che le parti mancanti sono andate distrutte.

2.   In aggiunta a quanto stabilito al paragrafo 1, la sostituzione delle banconote in euro autentiche danneggiate avviene conformemente alle seguenti ulteriori condizioni:

a)

in caso di dubbio circa la titolarità del richiedente relativamente alle banconote in euro: il richiedente deve fornire l’identificazione, e la prova che il richiedente è il proprietario o altrimenti il richiedente autorizzato;

b)

in caso di dubbio circa l’autenticità delle banconote in euro: il richiedente deve fornire la propria identificazione;

c)

in caso siano presentate banconote in euro autentiche macchiate di inchiostro, contaminate o impregnate: è necessario che venga fornita dal richiedente una spiegazione scritta circa il tipo di macchia, di contaminazione o di impregnazione;

d)

nel caso in cui banconote in euro autentiche siano state danneggiate da dispositivi antifurto: è necessario che venga fornita dal richiedente una dichiarazione scritta sulla causa dell’annullamento;

e)

nel caso in cui banconote in euro autentiche siano state danneggiate da dispositivi antifurto in seguito a rapina o furto, tentati o consumati o ad altra attività criminosa: le banconote sono sostituite solo su richiesta del proprietario o altrimenti su richiesta del richiedente autorizzato che è la vittima dell’attività criminosa tentata o consumata che ha danneggiato le banconote;

f)

nel caso in cui banconote in euro autentiche siano state danneggiate da dispositivi antifurto e siano presentate da istituti e operatori economici di cui all’articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1338/2001: è necessario che tali istituti e operatori economici forniscano una dichiarazione scritta sulla causa dell’annullamento, il riferimento e le caratteristiche del dispositivo antifurto, informazioni dettagliate della parte che presenta le banconote danneggiate e la data di presentazione;

g)

qualora le banconote in euro autentiche siano state danneggiate in blocco a causa dell’attivazione di dispositivi antifurto: per quanto possibile e se richiesto dalle BCN, le banconote in questione devono essere presentate in gruppi di 100 banconote, a condizione che l’ammontare di banconote in euro presentate sia sufficiente a formare tali gruppi;

h)

nel caso in cui istituti e operatori economici di cui all’articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1338/2001 presentino per la sostituzione, in una o più operazioni, banconote in euro autentiche danneggiate per un valore di almeno 7 500 EUR: tali istituti e operatori economici forniscono documentazione sull’origine delle banconote e l’identificazione del cliente o, dove possibile, del titolare effettivo come definito nella direttiva 2005/60/CE. Tale obbligo si applica anche in caso di dubbio se è raggiunta o meno la soglia di 7 500 EUR. Le regole stabilite nel presente paragrafo fanno salvo qualsiasi altro requisito di identificazione e di segnalazione più stringente adottato dagli Stati membri nell’attuazione della direttiva 2005/60/CE.

3.   Senza pregiudizio a quanto sopra:

a)

Nei casi in cui le BCN abbiano la certezza o motivo sufficiente di ritenere che le banconote in euro autentiche siano state intenzionalmente danneggiate, le BCN stesse rifiutano la sostituzione e le trattengono al fine di evitare il loro rientro in circolazione o che il richiedente le presenti per la sostituzione ad altra BCN. Tuttavia, le BCN sostituiscono le banconote in euro autentiche danneggiate se hanno la certezza o motivo sufficiente di ritenere che i richiedenti siano in buona fede, ovvero se i richiedenti stessi possano provare di essere in buona fede. Le banconote in euro che riportino un grado di danneggiamento modesto, perché recano ad esempio annotazioni, numeri o brevi frasi, non saranno in linea di principio considerate intenzionalmente danneggiate; e

b)

nei casi in cui le BCN abbiano la certezza o motivo sufficiente di ritenere che sia stato commesso un reato, queste rifiutano la sostituzione delle banconote in euro autentiche danneggiate e le trattengono, a fronte di apposita ricevuta, al fine di presentarle quale prova alle autorità competenti per dare inizio o contribuire a un’indagine penale già in corso. Salva diversa decisione delle autorità competenti, le banconote in euro autentiche al termine dell’indagine sono da considerarsi idonee alla sostituzione ai sensi delle condizioni previste nei paragrafi 1 e 2;

c)

Nei casi in cui le BCN abbiano la certezza o motivo sufficiente di ritenere che le banconote in euro autentiche danneggiate siano contaminate in modo tale da presentare un rischio per la salute e per la sicurezza, esse sostituiscono le banconote in euro autentiche danneggiate se il richiedente può fornire una valutazione relativa alla salute e alla sicurezza da parte delle autorità competenti.

Articolo 4

Imposizione di una commissione per la sostituzione di banconote in euro autentiche danneggiate da dispositivi antifurto

1.   Le BCN impongono il pagamento di una commissione in capo agli istituti e agli operatori economici di cui all’articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1338/2001 quando questi facciano richiesta alle BCN in conformità all’articolo 3 di sostituire banconote in euro autentiche che sono state danneggiate dall’uso di dispositivi antifurto.

2.   La commissione ammonta a 10 cent di euro per banconota in euro danneggiata.

3.   La commissione è imposta solo nel caso in cui vengano sostituite almeno 100 banconote in euro danneggiate. La commissione è imposta su tutte le banconote in euro sostituite.

4.   Non viene imposto il pagamento di alcuna commissione nell’ipotesi di banconote in euro danneggiate in connessione a reati di rapina o furto, tentati o consumati o ad altre attività criminose.

Articolo 5

Accreditamento del valore di banconote in euro autentiche accidentalmente danneggiate da dispositivi antifurto e presentate per la sostituzione

1.   Le BCN accreditano agli istituti e agli operatori economici di cui nell’articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1338/2001 e che detengono un conto presso la BCN competente il valore delle banconote in euro autentiche che sono state accidentalmente danneggiate da dispositivi antifurto il giorno della ricezione di tali banconote a condizione che:

a)

le banconote in euro non siano state danneggiate in connessione a reati di rapina o furto, consumati o ad altre attività criminose;

b)

la BCN possa verificare immediatamente che l’ammontare richiesto corrisponda all’incirca almeno al valore delle banconote presentate; e

c)

siano trasmesse tutte le altre informazioni richieste dalla BCN.

2.   Qualsiasi eventuale differenza, individuata successivamente, tra il valore delle banconote in euro autentiche accidentalmente danneggiate presentate per la sostituzione e l’ammontare accreditato prima del pagamento è addebitato o accreditato, a seconda del caso, all’istituto o all’operatore economico in questione.

3.   Le commissioni menzionate nell’articolo 4 saranno calcolate sulla base del numero effettivo delle banconote in euro autentiche accidentalmente danneggiate che sono state trattate dalla BCN.

Articolo 6

Ritiro delle banconote in euro

Il ritiro dalla circolazione di un tipo o di una serie di banconote in euro è regolato mediante decisione del Consiglio direttivo, pubblicata per informazione generale nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e in altri mezzi di comunicazione. La presente decisione verte, come minimo, sui seguenti punti:

il tipo o la serie di banconote in euro che devono essere ritirate dalla circolazione, e

la durata del periodo di sostituzione, e

la data a partire dalla quale il tipo o la serie di banconote in euro non avrà più corso legale, e

il trattamento delle banconote in euro presentate dopo la scadenza del periodo di ritiro e/o dopo che queste abbiano cessato di avere corso legale.

Articolo 7

Entrata in vigore e abrogazione

1.   La presente decisione abroga la decisione BCE/2003/4.

2.   Qualsiasi rinvio alla decisione BCE/2003/4 deve essere inteso come rinvio alla presente decisione.

3.   La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 aprile 2013

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 78 del 25.3.2003, pag. 16.

(2)  GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 1.

(3)  GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6.

(4)  GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.


ALLEGATO

TABELLA DI CORRELAZIONE

Decisione BCE/2003/4

La presente decisione

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7


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