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Document 32011D0395
2011/395/EU: Commission Implementing Decision of 1 July 2011 repealing Decision 2006/241/EC concerning certain protective measures with regard to certain products of animal origin, excluding fishery products, originating in Madagascar (notified under document C(2011) 4642) Text with EEA relevance
2011/395/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 1 °luglio 2011 , che abroga la decisione 2006/241/CE recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca, originari del Madagascar [notificata con il numero C(2011) 4642] Testo rilevante ai fini del SEE
2011/395/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 1 °luglio 2011 , che abroga la decisione 2006/241/CE recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca, originari del Madagascar [notificata con il numero C(2011) 4642] Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 176 del 05/07/2011, p. 50–50
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
5.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 176/50 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 1o luglio 2011
che abroga la decisione 2006/241/CE recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca, originari del Madagascar
[notificata con il numero C(2011) 4642]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/395/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma della decisione 2006/241/CE della Commissione, del 24 marzo 2006, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca, originari del Madagascar (2), gli Stati membri sono tenuti a vietare le importazioni di prodotti di origine animale originari del Madagascar, ad esclusione di prodotti della pesca, lumache e guano. |
(2) |
Vari atti legislativi dell’Unione disciplinano le importazioni di prodotti di origine animale, tra cui la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3) e il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (4). |
(3) |
L’attuale legislazione dell’Unione relativa alle importazioni di prodotti di origine animale garantisce che possano essere importati dal Madagascar verso l’Unione solo i prodotti di origine animale conformi a tale legislazione. |
(4) |
È pertanto opportuno abrogare, in quanto non più necessaria, la decisione 2006/241/CE. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2006/241/CE è abrogata.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2011.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
(2) GU L 88 del 25.3.2006, pag. 63.
(3) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(4) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.