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Document 32010D0700

    Decisione del Consiglio, del 21 ottobre 2010, relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nell’ambito del Consiglio di associazione costituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

    GU L 306 del 23/11/2010, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/700/oj

    23.11.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 306/21


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 21 ottobre 2010

    relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nell’ambito del Consiglio di associazione costituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

    (2010/700/UE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 65 dell’Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra (1) («l’accordo»), prevede che il Consiglio di associazione adotti, mediante una decisione, le opportune disposizioni per il conseguimento degli obiettivi fissati all’articolo 64 dell’accordo.

    (2)

    L’obiettivo 2.3.3, primo trattino, del piano d’azione UE-Israele, adottato dal Consiglio di associazione nel quadro della politica europea di vicinato l’ 11 aprile 2005, richiede l’adozione, da parte del Consiglio di associazione, di una decisione destinata ad applicare l’articolo 65 dell’accordo.

    (3)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione.

    (4)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, tali Stati membri non partecipano all’adozione della presente decisione e non sono vincolati da essa, né sono soggetti alla sua applicazione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione che l’Unione europea deve adottare nell’ambito del Consiglio di associazione costituito dall’Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, in merito all’applicazione dell’articolo 64 dell’accordo, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Lussemburgo, addì 21 ottobre 2010.

    Per il Consiglio

    La presidente

    J. MILQUET


    (1)  GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3.


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    23.11.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 306/22


    Progetto di

    DECISIONE N. …/… DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

    costituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra,

    del …

    riguardante le disposizioni in tema di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale figuranti nell’accordo euromediterraneo

    IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

    visto l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra (1), in particolare l’articolo 65,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 64 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra («l’accordo») prescrive il coordinamento tra i sistemi di sicurezza sociale di Israele e degli Stati membri e definisce i principi relativi a tale coordinamento.

    (2)

    L’articolo 65 dell’accordo dispone che il Consiglio di associazione adotti una decisione ai fini del conseguimento degli obiettivi enunciati nell’articolo 64.

    (3)

    L’obiettivo 2.3.3, primo trattino, del piano d’azione UE-Israele, adottato dal Consiglio di associazione nel quadro della politica europea di vicinato l’11 aprile 2005, richiede l’adozione di una decisione destinata ad applicare l’articolo 65 dell’accordo.

    (4)

    Riguardo all’applicazione del principio di non discriminazione, la presente decisione non dovrebbe conferire diritti supplementari derivanti da taluni fatti ed eventi sopravvenuti nel territorio dell’altra parte contraente, qualora tali fatti o eventi non siano presi in considerazione a norma della legislazione della prima parte contraente, diversi dal diritto di esportazione di determinate prestazioni.

    (5)

    Nell’applicazione della presente decisione, il diritto dei lavoratori israeliani a prestazioni familiari dovrebbe essere subordinato alla condizione che i propri familiari siano legalmente residenti con detti lavoratori nello Stato membro in cui i lavoratori esercitano la loro attività lavorativa. La presente decisione non dovrebbe conferire alcun diritto a prestazioni familiari per i familiari del lavoratore che risiedono in un altro Stato, ad esempio Israele.

    (6)

    Il regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio (2) estende già le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della cittadinanza. Il regolamento (CE) n. 859/2003 comprende già il principio del cumulo dei periodi di assicurazione acquisiti dai lavoratori israeliani nei vari Stati membri per quanto riguarda il diritto a determinate prestazioni, come stabilito all’articolo 64, paragrafo 1, primo trattino, dell’accordo.

    (7)

    Per facilitare l’applicazione delle norme di coordinamento può risultare necessario fissare disposizioni specifiche che rispondano alle caratteristiche proprie della legislazione d’Israele.

    (8)

    Al fine di assicurare il corretto funzionamento del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri e di Israele, occorre prevedere disposizioni specifiche riguardanti la cooperazione tra gli Stati membri e Israele nonché tra la persona interessata e l’istituzione dello Stato competente.

    (9)

    È opportuno adottare disposizioni transitorie volte a proteggere le persone cui si applica la presente decisione e ad evitare che esse perdano diritti a causa della sua entrata in vigore,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    PARTE I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Definizioni

    1.   Ai fini della presente decisione s’intende per:

    a)   «accordo»: l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra;

    b)   «regolamento»: il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (3), quale si applica negli Stati membri dell’Unione europea;

    c)   «regolamento di applicazione»: il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (4);

    d)   «Stato membro»: uno Stato membro dell’Unione europea;

    e)   «lavoratore»:

    i)

    ai fini della legislazione di uno Stato membro, una persona che esercita un’attività subordinata ai sensi dell’articolo 1, lettera a), del regolamento;

    ii)

    ai fini della legislazione di Israele, una persona che esercita un’attività subordinata a norma di tale legislazione;

    f)   «familiare»:

    i)

    ai fini della legislazione di uno Stato membro, un familiare a norma dell’articolo 1, punto i), del regolamento;

    ii)

    ai fini della legislazione di Israele, un familiare a norma di tale legislazione;

    g)   «legislazione»:

    i)

    per quanto riguarda gli Stati membri, la legislazione ai sensi dell’articolo1, lettera l), del regolamento applicabile alle prestazioni di cui alla presente decisione;

    ii)

    per quanto concerne Israele, la legislazione pertinente applicabile in Israele in relazione alle prestazioni di cui alla presente decisione;

    h)   «prestazioni»:

    pensioni di vecchiaia,

    pensioni ai superstiti,

    pensioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali,

    pensioni d’invalidità,

    assegni familiari;

    i)   «prestazioni esportabili»:

    i)

    per quanto riguarda gli Stati membri:

    pensioni di vecchiaia,

    pensioni ai superstiti,

    pensioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali,

    pensioni d’invalidità,

    ai sensi del regolamento, eccettuate le prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo elencate nell’allegato X del regolamento;

    ii)

    per quanto concerne Israele le corrispondenti prestazioni previste dalla legislazione d’Israele eccettuate le prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all’allegato I della presente decisione.

    2.   Gli altri termini impiegati nella presente decisione hanno il significato ad essi attribuito:

    a)

    per quanto riguarda gli Stati membri, nel regolamento e nel regolamento di applicazione;

    b)

    per quanto riguarda Israele, nella pertinente legislazione applicabile in Israele.

    Articolo 2

    Campo d’applicazione «ratione personae»

    La presente decisione si applica:

    a)

    ai lavoratori cittadini israeliani che lavorano o hanno lavorato legalmente nel territorio di uno Stato membro e sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e ai loro superstiti;

    b)

    ai familiari dei lavoratori di cui alla lettera a), purché tali familiari risiedano o abbiano risieduto legalmente con il lavoratore in questione mentre il lavoratore esercita la sua attività lavorativa in uno Stato membro;

    c)

    ai lavoratori, cittadini di uno Stato membro, che lavorano o hanno lavorato legalmente nel territorio di Israele e sono o sono stati soggetti alla legislazione d’Israele e ai loro superstiti;

    d)

    ai familiari dei lavoratori di cui alla lettera c), purché tali familiari risiedano o abbiano risieduto legalmente con il lavoratore in questione mentre il lavoratore esercita la sua attività lavorativa in Israele.

    Articolo 3

    Parità di trattamento

    1.   I lavoratori cittadini israeliani legalmente occupati in uno Stato membro e i familiari legalmente residenti con loro beneficiano, per quanto concerne le prestazioni ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera h), di un trattamento esente da qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri in cui detti lavoratori sono occupati.

    2.   I lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati in Israele e i familiari legalmente residenti con loro beneficiano, per quanto concerne le prestazioni ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera h), di un trattamento esente da qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini israeliani.

    PARTE II

    RELAZIONI TRA GLI STATI MEMBRI E ISRAELE

    Articolo 4

    Revoca delle clausole di residenza

    1.   Le prestazioni esportabili a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, punto i), alle quali le persone di cui all’articolo 2, lettere a) e c) hanno diritto, non sono oggetto di riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario risieda,

    i)

    ai fini di una prestazione a norma della legislazione di uno Stato membro, nel territorio di Israele; o

    ii)

    ai fini di una prestazione a norma della legislazione d’Israele, nel territorio di uno Stato membro.

    2.   I familiari del lavoratore di cui all’articolo 2, lettera b) hanno diritto alle prestazioni esportabili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, punto i) allo stesso modo dei familiari del lavoratore cittadino dello Stato membro interessato, quando tali familiari risiedono nel territorio di Israele.

    3.   I familiari del lavoratore di cui all’articolo 2, lettera d) hanno diritto alle prestazioni esportabili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, punto i) allo stesso modo dei familiari del lavoratore cittadino di Israele, quando tali familiari risiedono nel territorio di uno Stato membro.

    PARTE III

    DISPOSIZIONI VARIE

    Articolo 5

    Cooperazione

    1.   Gli Stati membri e Israele si comunicano tutte le informazioni concernenti le modifiche delle loro legislazioni che possono influire sull’applicazione della presente decisione.

    2.   Ai fini della presente decisione le autorità e le istituzioni degli Stati membri e di Israele si prestano assistenza come se si trattasse dell’applicazione della propria legislazione. L’assistenza amministrativa fornita da dette autorità e istituzioni è, in linea di massima, gratuita. Tuttavia, le autorità competenti degli Stati membri e di Israele possono concordare il rimborso di alcune spese.

    3.   Ai fini della presente decisione le autorità e le istituzioni degli Stati membri e di Israele possono comunicare direttamente tra loro, nonché con le persone interessate o i loro rappresentanti.

    4.   Le istituzioni e le persone cui si applica la presente decisione sono tenuti all’informazione reciproca e alla cooperazione per garantire la corretta applicazione della presente decisione.

    5.   Le persone interessate hanno l’obbligo di informare quanto prima le istituzioni dello Stato membro competente o di Israele, ove quest’ultimo sia lo stato competente, e dello Stato membro di residenza o di Israele, ove quest’ultimo sia lo stato di residenza, in merito a ogni cambiamento della loro situazione personale o familiare che incida sui loro diritti alle prestazioni a norma della presente decisione.

    6.   La mancata osservanza dell’obbligo di informazione di cui al paragrafo 5 può determinare l’applicazione di misure proporzionate conformemente al diritto nazionale. Tuttavia, tali misure devono essere equivalenti a quelle applicabili a situazioni analoghe disciplinate dal diritto interno e non devono nella pratica rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti agli interessati dalla presente decisione.

    7.   Gli Stati membri e Israele possono prevedere disposizioni nazionali che stabiliscono le condizioni per la verifica del diritto alle prestazioni per tener conto del fatto che i beneficiari dimorano o risiedono al di fuori del territorio dello Stato in cui si trova l’istituzione debitrice. Tali disposizioni sono proporzionate, esenti da qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza e conformi ai principi della presente decisione. Tali disposizioni sono notificate al Consiglio di associazione.

    Articolo 6

    Controllo amministrativo ed esame medico

    1.   Il presente articolo si applica alle persone di cui all’articolo 2 beneficiarie delle prestazioni esportabili di cui all’articolo 1, paragrafo 1, punto i), nonché alle istituzioni incaricate dell’attuazione della presente decisione.

    2.   Se un richiedente o un beneficiario di prestazioni, o un suo familiare, dimora o risiede nel territorio di uno Stato membro e l’istituzione debitrice si trova in Israele, o in Israele e l’istituzione debitrice si trova in uno Stato membro, l’esame medico è effettuato, su richiesta di tale istituzione, dall’istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario secondo le procedure stabilite dalla legislazione che essa applica.

    L’istituzione debitrice informa l’istituzione del luogo di dimora o di residenza di eventuali condizioni speciali, se necessario, che devono essere soddisfatte e dei punti su cui deve vertere l’esame medico.

    L’istituzione del luogo di dimora o di residenza trasmette una relazione all’istituzione debitrice che ha chiesto l’esame medico.

    L’istituzione debitrice conserva la facoltà di fare esaminare il beneficiario da un medico da essa scelto, nel territorio in cui il richiedente o il beneficiario di prestazione dimora o risiede o nel paese in cui si trova l’istituzione debitrice. Tuttavia, il beneficiario può essere invitato a recarsi nello Stato dell’istituzione debitrice soltanto a condizione che possa effettuare lo spostamento senza che ciò nuoccia alla sua salute e che le relative spese di viaggio e di soggiorno siano a carico dell’istituzione debitrice.

    3.   Se un richiedente o un beneficiario di prestazioni, o un suo familiare, dimora o risiede nel territorio di uno Stato membro e l’istituzione debitrice si trova in Israele, o in Israele e l’istituzione debitrice si trova in uno Stato membro, il controllo amministrativo è effettuato, su richiesta di tale istituzione, dall’istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario.

    L’istituzione del luogo di dimora o di residenza trasmette una relazione all’istituzione debitrice che ha chiesto il controllo amministrativo.

    L’istituzione debitrice conserva la facoltà di fare esaminare la situazione del beneficiario da un professionista da essa scelto. Tuttavia, il beneficiario può essere invitato a recarsi nello Stato dell’istituzione debitrice soltanto a condizione che possa effettuare lo spostamento senza che ciò nuoccia alla sua salute e che le relative spese di viaggio e di soggiorno siano a carico dell’istituzione debitrice.

    4.   Uno o più Stati membri e Israele possono concordare ulteriori disposizioni amministrative, dopo averne informato il Consiglio di associazione.

    5.   In deroga al principio dell’assistenza amministrativa reciproca gratuita di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della presente decisione, l’istituzione debitrice che ha chiesto il controllo o l’esame rimborsa l’importo effettivo delle relative spese di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo all’istituzione che è stata incaricata dell’esecuzione.

    Articolo 7

    Applicazione dell’articolo 79 dell’accordo

    L’articolo 79 dell’accordo si applica qualora una delle parti ritenga che l’altra parte non abbia ottemperato agli obblighi di cui agli articoli 5 e 6.

    Articolo 8

    Particolari modalità di applicazione della legislazione d’Israele

    Il Consiglio di associazione può, se del caso, stabilire particolari modalità di applicazione della legislazione d’Israele nell’allegato II.

    Articolo 9

    Procedure amministrative derivanti da accordi bilaterali in vigore

    Le procedure amministrative contenute negli accordi bilaterali tra uno Stato membro e Israele possono restare applicabili purché non ledano i diritti e gli obblighi degli interessati ai sensi della presente decisione.

    Articolo 10

    Accordi che completano le modalità di applicazione della presente decisione

    Uno o più Stati membri e Israele possono concludere accordi volti a completare le modalità amministrative per l’applicazione della presente decisione, in particolare con riguardo alla prevenzione e alla lotta contro frodi e errori.

    PARTE IV

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

    Articolo 11

    Disposizioni transitorie

    1.   La presente decisione non fa acquisire alcun diritto per il periodo precedente la data della sua entrata in vigore.

    2.   Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito a norma della presente decisione anche se si riferisce a un evento verificatosi prima della data della sua entrata in vigore.

    3.   Le prestazioni che non sono state liquidate o che sono state sospese a causa della cittadinanza o della residenza dell’interessato, sono liquidate o ripristinate, su richiesta dello stesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, a meno che i diritti sulla base dei quali erano state precedentemente liquidate le prestazioni non abbiano dato luogo a prestazioni in capitale.

    4.   Se la domanda di cui al paragrafo 3 è presentata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione, i diritti acquisiti a norma della stessa hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione e agli interessati non possono essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione dello Stato membro in questione o di Israele concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti.

    5.   Se la domanda di cui al paragrafo 3 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, i diritti non decaduti o prescritti sono acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione dello Stato membro in questione o di Israele.

    Articolo 12

    Allegati della presente decisione

    1.   Gli allegati della presente decisione ne costituiscono parte integrante.

    2.   Su richiesta di Israele gli allegati possono essere modificati mediante una decisione del Consiglio di associazione.

    Articolo 13

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a …, …

    Per il Consiglio di associazione

    Il presidente


    (1)  GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3.

    (2)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1.

    (3)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

    (4)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.


    ALLEGATO I

    ELENCO DELLE PRESTAZIONI SPECIALI IN DENARO A CARATTERE NON CONTRIBUTIVO DI ISRAELE


    ALLEGATO II

    PARTICOLARI MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE D’ISRAELE

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