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Document 32009R0643
Commission Regulation (EC) No 643/2009 of 22 July 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for household refrigerating appliances (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009 , recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009 , recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 191 del 23/07/2009, p. 53–68
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2021; abrogato da 32019R2019
23.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 191/53 |
REGOLAMENTO (CE) N. 643/2009 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2009
recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico (2), contiene disposizioni relative agli apparecchi di refrigerazione per uso domestico. I requisiti stabiliti in detta direttiva, in vigore dal 1999, sono ormai obsoleti. |
(2) |
Ai sensi della direttiva 2005/32/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali, che hanno un significativo impatto ambientale e significative potenzialità di miglioramento, senza che tali specifiche comportino costi eccessivi. |
(3) |
L’articolo 16, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 2005/32/CE stabilisce che, secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 3, e i criteri di cui all’articolo 15, paragrafo 2, e previa consultazione del forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile, la Commissione introduce, se del caso, una nuova misura di esecuzione riguardante gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico che abroga la direttiva 96/57/CE. |
(4) |
La Commissione ha effettuato uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici degli apparecchi di refrigerazione solitamente utilizzati negli ambienti domestici. I risultati dello studio, che è stato eseguito in collaborazione con le parti in causa e i soggetti interessati provenienti dalla Comunità e da paesi terzi, sono stati pubblicati sul sito web EUROPA della Commissione europea. |
(5) |
È possibile migliorare in misura significativa il rendimento energetico dei refrigeratori ad assorbimento e degli apparecchi di refrigerazione a raffreddamento termoelettrico, come i piccoli frigoriferi per bevande. È pertanto opportuno includere questi apparecchi nel presente regolamento. |
(6) |
Gli aspetti ambientali identificati come significativi ai fini del presente regolamento sono il consumo energetico nella fase di utilizzo e le caratteristiche tecniche che consentono di utilizzare gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico in maniera più rispettosa dell’ambiente. |
(7) |
Lo studio preparatorio ha indicato che non è necessario stabilire specifiche relative agli altri parametri di progettazione ecocompatibile di cui all’allegato I, parte 1, della direttiva 2005/32/CE. |
(8) |
Nel 2005 il consumo annuo di elettricità, all’interno della Comunità, dei prodotti cui si applica il presente regolamento è stato stimato in 122 TWh, pari a 56 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti. Le proiezioni indicano che il previsto consumo di energia da parte degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico diminuirà da qui al 2020, tuttavia si prevede che, poiché le specifiche e le etichette relative ai consumi energetici sono ormai obsolete, il calo subirà un rallentamento. Il potenziale vantaggio economico dato dal risparmio energetico non sarà quindi realizzato pienamente se non verranno introdotte ulteriori misure per aggiornare le specifiche esistenti in materia di progettazione ecocompatibile. |
(9) |
Il consumo di elettricità dei prodotti oggetto del presente regolamento deve essere reso più efficiente applicando tecnologie non proprietarie esistenti, convenienti in termini di costi, che consentano di ridurre le spese complessive di acquisto e funzionamento di questi prodotti. |
(10) |
Il presente regolamento dovrebbe permettere di giungere rapidamente alla messa in commercio di prodotti più efficienti dal punto di vista energetico. |
(11) |
Le specifiche per la progettazione ecocompatibile non devono avere un impatto negativo sulla funzionalità del prodotto dal punto di vista dell’utilizzatore né conseguenze negative per la salute, la sicurezza o l’ambiente. In particolare, i benefici derivanti dalla riduzione del consumo di elettricità nella fase di uso devono compensare ampiamente i possibili ulteriori impatti ambientali nella fase di produzione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento. |
(12) |
Le specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbero essere introdotte gradualmente per offrire ai fabbricanti tempo sufficiente per riprogettare opportunamente i prodotti oggetto del presente regolamento. Il calendario delle fasi previste deve essere fissato in modo da evitare impatti negativi sulla funzionalità delle apparecchiature già presenti sul mercato, tenendo conto nel contempo dell’impatto sui costi per gli utenti finali e per i fabbricanti, in particolare per le piccole e medie imprese, assicurando nel contempo che gli obiettivi del regolamento vengano raggiunti nei tempi previsti. |
(13) |
La valutazione della conformità e le misurazioni dei parametri di prodotto pertinenti devono essere effettuate utilizzando metodi di misurazione affidabili, accurati e riproducibili, che tengano conto delle metodologie più avanzate e generalmente accettate compresi, quando disponibili, gli standard armonizzati adottati dagli organismi europei di normalizzazione, elencati nell’allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e le norme relative ai servizi della società dell’informazione (3). |
(14) |
Ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2005/32/CE il presente regolamento specifica le procedure di valutazione della conformità applicabili. |
(15) |
Per agevolare i controlli della conformità i fabbricanti devono fornire informazioni nella documentazione tecnica di cui agli allegati V e VI della direttiva 2005/32/CE nella misura in cui tali informazioni si riferiscono ai requisiti stabiliti nel presente regolamento. |
(16) |
Oltre ai requisiti giuridicamente vincolanti stabiliti nel presente regolamento, devono essere definiti dei parametri di riferimento indicativi per le migliori tecniche disponibili, al fine di garantire la massima disponibilità e accessibilità delle informazioni relative alle prestazioni ambientali durante il ciclo di vita dei prodotti oggetto del presente regolamento. |
(17) |
La direttiva 96/57/CE deve essere conseguentemente abrogata. |
(18) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2005/32/CE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento fissa le specifiche per la progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato di apparecchi di refrigerazione per uso domestico alimentati da rete elettrica con un volume utile fino a 1 500 litri.
2. Il presente regolamento si applica agli apparecchi di refrigerazione per uso domestico alimentati da rete elettrica, compresi quelli venduti per uso non domestico o per la refrigerazione di beni non alimentari.
Si applica inoltre agli apparecchi di refrigerazione per uso domestico alimentati da rete elettrica che possono essere alimentati a batteria.
3. Il presente regolamento non si applica a:
a) |
apparecchi di refrigerazione alimentati principalmente da energia non elettrica, come gas di petrolio liquefatto (GPL), cherosene e biodiesel; |
b) |
apparecchi di refrigerazione alimentati a batteria che possono essere collegati alla rete elettrica tramite convertitore AC/DC venduto separatamente; |
c) |
apparecchi di refrigerazione fabbricati su misura, non in serie e non equivalenti ad alcun modello esistente; |
d) |
apparecchi di refrigerazione per il settore terziario che rilevano elettronicamente la rimozione degli alimenti refrigerati e, tramite una connessione di rete, trasmettono automaticamente l’informazione ad un sistema remoto di controllo a fini di contabilità; |
e) |
apparecchi la cui funzione primaria non è la conservazione di alimenti tramite refrigerazione (ad esempio macchine indipendenti per la fabbricazione di ghiaccio o distributori di bevande fresche). |
Articolo 2
Definizioni
In aggiunta alle definizioni di cui alla direttiva 2005/32/CE, si intende per:
1) |
«alimenti», cibo, ingredienti, bevande (compreso il vino) e altri prodotti destinati principalmente al consumo e che devono essere refrigerati a temperature specifiche; |
2) |
«apparecchio di refrigerazione per uso domestico», un armadio isolato, ad uno o più scomparti, destinato alla refrigerazione o al congelamento di alimenti o alla conservazione di alimenti refrigerati o congelati a fini non professionali, raffreddato tramite uno o più processi che impiegano energia, compresi apparecchi venduti in kit di montaggio che devono essere assemblati dall’utilizzatore finale; |
3) |
«frigorifero», un apparecchio di refrigerazione per la conservazione di alimenti, avente almeno uno scomparto adatto alla conservazione di alimenti freschi e/o bevande (compreso il vino); |
4) |
«apparecchio di refrigerazione a compressione», un apparecchio in cui la refrigerazione è ottenuta tramite un compressore a motore; |
5) |
«apparecchio di refrigerazione ad assorbimento», un apparecchio in cui la refrigerazione è ottenuta tramite un processo di assorbimento che utilizza il calore come fonte di energia; |
6) |
«frigo-congelatore», un apparecchio di refrigerazione avente almeno uno scomparto per la conservazione di alimenti freschi e almeno un altro scomparto idoneo alla congelazione di alimenti freschi e alla conservazione di alimenti congelati in condizioni che rispondono alla categoria «3 stelle» (scomparto congelatore); |
7) |
«armadio per la conservazione di alimenti congelati», apparecchio di refrigerazione avente uno o più scomparti idonei alla conservazione di alimenti congelati; |
8) |
«congelatore per alimenti», apparecchio di refrigerazione avente uno o più scomparti atti alla congelazione di alimenti, la cui temperatura varia dalla temperatura ambiente a – 18 °C e adatto anche alla conservazione di alimenti congelati in condizioni che rispondono alla categoria «3 stelle»; un congelatore può includere anche sezioni e/o scomparti «a 2 stelle» all’interno dello scomparto o dell’armadio; |
9) |
«frigorifero cantina», un apparecchio di refrigerazione costituito unicamente da uno o più scomparti per la conservazione del vino; |
10) |
«apparecchio multiuso», un apparecchio di refrigerazione costituito unicamente da uno o più scomparti multiuso; |
11) |
«apparecchio di refrigerazione equivalente», un modello immesso sul mercato con lo stesso volume lordo e lo stesso volume utile, le medesime caratteristiche tecniche, di efficacia e di rendimento e lo stesso tipo di scomparti di un altro modello immesso sul mercato dallo stesso fabbricante con un codice commerciale diverso. |
Nell’allegato I sono riportate ulteriori definizioni ai fini degli allegati da II a VI.
Articolo 3
Specifiche per la progettazione ecocompatibile
Le specifiche generiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione ad uso domestico che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento sono definite nell’allegato II, punto 1. Le specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento sono definite nell’allegato II, punto 2.
Articolo 4
Valutazione di conformità
1. Le procedure applicabili per la valutazione di conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2005/32/CE sono il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all’allegato IV della direttiva 2005/32/CE o il sistema di gestione di cui all’allegato V della stessa direttiva.
2. Ai fini della valutazione di conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2005/32/CE, il fascicolo tecnico comprende una copia delle informazioni di prodotto fornite in conformità dell’allegato III, punto 2, e i risultati dei calcoli di cui all’allegato IV del presente regolamento.
Quando le informazioni incluse nel fascicolo tecnico di un determinato modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico sono state ottenute tramite calcoli basati sulla progettazione o estrapolati da altri apparecchi di refrigerazione per uso domestico equivalenti, o in entrambi i modi, la documentazione comprende i dettagli relativi a tali calcoli o estrapolazioni, o entrambi, e delle prove svolte dal fabbricante per verificare l’accuratezza dei calcoli. In questi casi, il fascicolo tecnico include anche un elenco di tutti i modelli per uso domestico equivalenti per i quali le informazioni incluse nella documentazione tecnica sono state ottenute sulle stesse basi.
Articolo 5
Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato
Nel condurre le verifiche ai fini di sorveglianza del mercato come previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE per le specifiche di cui all’allegato II del presente regolamento, le autorità dello Stato membro applicano le procedure di verifica descritte nell’allegato V del presente regolamento.
Articolo 6
Parametri di riferimento
Nell’allegato VI sono riportati i parametri di riferimento indicativi per gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico con il migliore rendimento disponibili sul mercato al momento di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 7
Riesame
La Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico entro cinque anni dalla sua entrata in vigore e presenta i relativi risultati al forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile. Il riesame è volto in particolare a valutare le tolleranze ammesse ai fini della verifica di cui all’allegato V e la possibilità di eliminare o ridurre i valori dei fattori di correzione di cui all’allegato IV.
La Commissione valuta la necessità di adottare specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile per i frigoriferi cantina entro due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 8
Abrogazione
La direttiva 96/57/CE è abrogata con effetto dal 1o luglio 2010.
Articolo 9
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Le specifiche generiche per la progettazione ecocompatibile di cui all’allegato II, punto 1.1, si applicano a decorrere dal 1o luglio 2010.
Le specifiche generiche per la progettazione ecocompatibile di cui all’allegato II, punto 1.2, si applicano a decorrere dal 1o luglio 2013.
Le specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile relative all’indice di efficienza energetica di cui all’allegato II, punto 2, si applicano secondo il calendario riportato nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato II.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2009.
Per la Commissione
Andris PIEBALGS
Membro della Commissione
(1) GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.
(2) GU L 236 del 18.9.1996, pag. 36.
(3) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.
ALLEGATO I
Definizioni applicabili ai fini degli allegati da II a VI
Ai fini degli allegati da II a VI si intende per:
a) |
«apparecchi di refrigerazione di altro tipo», apparecchi nei quali la refrigerazione è effettuata tramite tecnologie o processi che non siano la compressione o l’assorbimento; |
b) |
«sistema antibrina», un sistema automatico che impedisce la formazione permanente di brina, in cui il raffreddamento è ottenuto tramite circolazione forzata dell’aria, l’evaporatore o gli evaporatori vengono sbrinati automaticamente e l’acqua prodotta dallo sbrinamento è automaticamente eliminata; |
c) |
«scomparto antibrina», qualsiasi scomparto dotato di un sistema antibrina; |
d) |
«apparecchio da incasso», un apparecchio di refrigerazione fisso progettato per essere installato all’interno di un mobile, di un’apposita rientranza del muro o in ubicazioni simili e che necessita di elementi di finitura; |
e) |
«frigorifero con scomparto a temperatura moderata», un apparecchio di refrigerazione nel quale sono presenti almeno uno scomparto per la conservazione degli alimenti freschi e un altro scomparto a temperatura moderata, ma privo di scomparti per la conservazione di alimenti congelati, scomparti di raffreddamento o per la fabbricazione di ghiaccio; |
f) |
«apparecchio a temperatura moderata», apparecchio di refrigerazione avente unicamente uno o più scomparti a temperatura moderata; |
g) |
«raffreddatore», un apparecchio di refrigerazione avente almeno uno scomparto per alimenti freschi e uno scomparto di raffreddamento, ma privo di scomparti per la conservazione di alimenti congelati; |
h) |
«scomparto», uno qualsiasi degli scomparti elencati alle lettere da i) a p); |
i) |
«scomparto per la conservazione di alimenti freschi», uno scomparto destinato alla conservazione di alimenti non congelati, che può a sua volta essere suddiviso in scomparti; |
j) |
«scomparto a temperatura moderata», uno scomparto destinato alla conservazione di alimenti o bevande particolari ad una temperatura superiore rispetto allo scomparto per la conservazione di alimenti freschi; |
k) |
«scomparto di raffreddamento», uno scomparto destinato in maniera specifica alla conservazione di alimenti altamente deperibili; |
l) |
«scomparto per il ghiaccio», scomparto a bassa temperatura destinato alla fabbricazione e alla conservazione del ghiaccio; |
m) |
«scomparto per surgelati», scomparto a bassa temperatura destinato specificamente alla conservazione di alimenti congelati e classificato in base alla temperatura:
|
n) |
«scomparto cantina», uno scomparto progettato esclusivamente per la conservazione di vino per brevi periodi o per portare i vini alla temperatura ideale di degustazione, oppure per conservare il vino a lungo per farlo invecchiare, avente le seguenti caratteristiche:
|
o) |
«scomparto multiuso», scomparto che può essere utilizzato a due o più delle temperature corrispondenti ai diversi tipi di scomparto, che l’utente finale può regolare per mantenere costante l’intervallo di temperature di funzionamento applicabile ad ogni tipo di scomparto secondo le istruzioni del fabbricante. Tuttavia, qualora sia presente una funzione che permette di cambiare la temperatura in uno scomparto per una durata limitata (ad esempio una funzione di congelamento rapido), lo scomparto non può essere definito «scomparto multiuso» ai sensi del presente regolamento; |
p) |
«altro scomparto», uno scomparto, non destinato alla conservazione del vino, progettato per la conservazione di alimenti particolari a temperature superiori ai + 14 °C; |
q) |
«sezione a 2 stelle», parte di un congelatore, di uno scomparto congelatore, di uno scomparto a 3 stelle o di un armadio per la conservazione di alimenti congelati a 3 stelle, non provvisto di sportello o coperchio individuale e la cui temperatura non supera i – 12 °C; |
r) |
«congelatore a pozzetto», congelatore per alimenti i cui scomparti sono accessibili dall’alto oppure, se dispone sia di apertura dall’alto che di scomparti verticali, in cui il volume lordo degli scomparti ad apertura dall’alto supera il 75 % del volume lordo totale dell’apparecchio; |
s) |
«con apertura dall’alto» o «a pozzetto», un apparecchio di refrigerazione i cui scomparti sono accessibili dall’alto; |
t) |
«di tipo verticale», un apparecchio di refrigerazione i cui scomparti sono accessibili dal lato frontale dell’apparecchio; |
u) |
«congelamento rapido», funzione reversibile, che deve essere attivata dall’utilizzatore seguendo le istruzioni del fabbricante, che abbassa la temperatura del congelatore o dello scomparto congelatore per congelare più rapidamente alimenti non congelati. |
ALLEGATO II
Specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione ad uso domestico
1. SPECIFICHE GENERICHE PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE
1. |
A partire dal 1o luglio 2010:
|
2. |
A partire dal 1o luglio 2013:
|
2. SPECIFICHE PARTICOLARI PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE
Gli apparecchi di refrigerazione ad uso domestico che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento aventi un volume utile pari o superiore a 10 litri devono rispettare i limiti degli indici di efficacia energetica riportati nelle tabelle 1 e 2.
Le specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile riportati nelle tabelle 1 e 2 non si applicano a:
— |
frigoriferi cantina, o |
— |
apparecchi di refrigerazione ad assorbimento e di altro tipo, appartenenti alle categorie da 4 a 9 definite nell’allegato IV, punto 1. |
L’indice di efficienza energetica (IEE) degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico è calcolato secondo la procedura descritta nell’allegato IV.
Tabella 1
Apparecchi di refrigerazione a compressione
Data di applicazione |
Indice di efficienza energetica (IEE) |
1o luglio 2010 |
IEE < 55 |
1o luglio 2012 |
IEE < 44 |
1o luglio 2014 |
IEE < 42 |
Tabella 2
Apparecchi di refrigerazione ad assorbimento e di altro tipo
Data di applicazione |
Indice di efficienza energetica (IEE) |
1o luglio 2010 |
IEE < 150 |
1o luglio 2012 |
IEE < 125 |
1o luglio 2015 |
IEE < 110 |
ALLEGATO III
Misurazioni
Ai fini della conformità alle specifiche del presente regolamento, le misurazioni devono essere effettuate utilizzando una procedura affidabile, accurata e riproducibile che tenga conto delle metodologie più avanzate e generalmente accettate, compresi i metodi definiti nei documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
1. CONDIZIONI GENERALI APPLICABILI ALLE PROVE
Alle prove si applicano le seguenti condizioni generali:
1) |
se sono forniti riscaldatori anticondensa che possono essere azionati dall’utilizzatore, devono essere accesi e, se regolabili, impostati al massimo potere di riscaldamento; |
2) |
se sono presenti dispositivi sulla porta dell’apparecchio (ad esempio distributori di ghiaccio o di acqua e bevande fresche) che possono essere azionati dall’utilizzatore, durante la misurazione del consumo di energia devono essere accesi ma non in uso; |
3) |
nel caso di apparecchi e scomparti multiuso la temperatura di conservazione durante la misurazione del consumo energetico deve essere la temperatura nominale del tipo di scomparto più freddo specificata dal fabbricante per un uso normale continuo; |
4) |
il consumo energetico di un apparecchio di refrigerazione deve essere stabilito nella configurazione più fredda, conformemente alle istruzioni del fabbricante per un uso normale continuo di eventuali «altri scomparti» come definiti nell’allegato IV, tabella 5. |
2. PARAMETRI TECNICI
Devono essere stabiliti i seguenti parametri:
a) |
«dimensioni complessive», calcolate al millimetro più vicino; |
b) |
«ingombro complessivo durante l’uso», misurato al millimetro più vicino; |
c) |
«volume totale lordo», misurato al decimetro cubo o al litro intero più vicino; |
d) |
«volume utile e volume utile totale», misurato al decimetro cubo o al litro intero più vicino; |
e) |
«modalità di sbrinamento»; |
f) |
«temperatura di conservazione»; |
g) |
«consumo energetico», espresso in kilowatt/ora per 24 ore (kWh/24 h), calcolato al terzo decimale; |
h) |
«aumento di temperatura»; |
i) |
«capacità di congelamento»; |
j) |
«consumo di elettricità», misurato in Watt arrotondati al secondo decimale; e |
k) |
«umidità dello scomparto cantina», espressa come decimale arrotondato alla cifra intera più vicina. |
ALLEGATO IV
Metodo di calcolo dell’indice di efficienza energetica
1. CLASSIFICAZIONE DEGLI APPARECCHI DI REFRIGERAZIONE PER USO DOMESTICO
Gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico sono classificati nelle categorie indicate nella tabella 1. Ogni classe è definita da una specifica composizione degli scomparti (indicata nella tabella 2) e non dipende dal numero di sportelli e/o di cassetti.
Tabella 1
Categorie degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico
Categoria |
Designazione |
1 |
Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi |
2 |
Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina |
3 |
Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle |
4 |
Frigorifero con scomparto a 1 stella |
5 |
Frigorifero con scomparto a 2 stelle |
6 |
Frigorifero con scomparto a 3 stelle |
7 |
Frigo-congelatore |
8 |
Congelatore verticale |
9 |
Congelatore a pozzetto |
10 |
Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo |
Gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico che, per via della temperatura degli scomparti, non rientrano nelle categorie da 1 a 9, sono inseriti nella categoria 10.
Tabella 2
Classificazione degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico e relativa composizione degli scomparti
Temperatura nominale (per l’IEE) (°C) |
Temperatura di progetto |
+12 |
+12 |
+5 |
0 |
0 |
–6 |
–12 |
–18 |
–18 |
Categoria (numero) |
|||||||||
Tipi di scomparti |
Altro |
Cantina |
Temperatura moderata |
Conservazione alimenti freschi |
Raffreddamento |
0 stelle/Fabbricazione di ghiaccio |
1 stella |
2 stelle |
3 stelle |
4 stelle |
||||||||||
Categoria dell’apparecchio |
Composizione scomparti |
|||||||||||||||||||
FRIGORIFERO CON UNO O PIÙ SCOMPARTI PER LA CONSERVAZIONE DI ALIMENTI FRESCHI |
N |
N |
N |
S |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
1 |
|||||||||
FRIGORIFERO CON SCOMPARTO A TEMPERATURA MODERATA, APPARECCHIO A TEMPERATURA MODERATA e FRIGORIFERO CANTINA |
O |
O |
O |
S |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
2 |
|||||||||
O |
O |
S |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
|||||||||||
N |
S |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
|||||||||||
RAFFREDDATORE e FRIGORIFERO CON SCOMPARTO A 0 STELLE |
O |
O |
O |
S |
S |
O |
N |
N |
N |
N |
3 |
|||||||||
O |
O |
O |
S |
O |
S |
N |
N |
N |
N |
|||||||||||
FRIGORIFERO CON SCOMPARTO A 1 STELLA |
O |
O |
O |
S |
O |
O |
S |
N |
N |
N |
4 |
|||||||||
FRIGORIFERO CON SCOMPARTO A 2 STELLE |
O |
O |
O |
S |
O |
O |
O |
S |
N |
N |
5 |
|||||||||
FRIGORIFERO CON SCOMPARTO A 3 STELLE |
O |
O |
O |
S |
O |
O |
O |
O |
S |
N |
6 |
|||||||||
FRIGO-CONGELATORE |
O |
O |
O |
S |
O |
O |
O |
O |
O |
S |
7 |
|||||||||
CONGELATORE VERTICALE |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
O |
S (1) |
S |
8 |
|||||||||
CONGELATORE A POZZETTO |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
O |
N |
S |
9 |
|||||||||
APPARECCHI MULTIUSO E DI ALTRO TIPO |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
10 |
|||||||||
Note:
|
Gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico sono classificati in una o più classi climatiche come indicato nella tabella 3.
Tabella 3
Classi climatiche
Classe |
Simbolo |
Temperatura ambiente media °C |
Temperata estesa |
SN |
da + 10 a + 32 |
Temperata |
N |
da + 16 a + 32 |
Subtropicale |
ST |
da + 16 a + 38 |
Tropicale |
T |
da + 16 a + 43 |
L’apparecchio di refrigerazione deve essere in grado di mantenere le temperature di conservazione richieste dai diversi scomparti simultaneamente e all’interno delle deviazioni di temperatura consentite (durante il ciclo di sbrinamento) come definite nella tabella 4 per i diversi tipi di apparecchi per uso domestico e per le classi climatiche appropriate.
Gli apparecchi e/o gli scomparti multiuso devono essere in grado di mantenere le temperature richieste per i diversi tipi di scomparto quando dette temperature possono essere impostate dall’utilizzatore secondo le istruzioni del fabbricante.
Tabella 4
Temperature di conservazione
Temperature di conservazione (°C) |
||||||||||||||||||||||||||||
Altro scomparto |
Scomparto cantina |
Scomparto a temperatura moderata |
Scomparto alimenti freschi |
Scomparto raffreddatore |
Scomparto a 1 stella |
Scomparto/sezione a 2 stelle |
Congelatore e scomparto/armadio a 3 stelle |
|||||||||||||||||||||
tom |
twma |
tcm |
t1m, t2m, t3m, tma |
tcc |
t* |
t** |
t*** |
|||||||||||||||||||||
> + 14 |
+ 5 ≤ twma ≤ + 20 |
+ 8 ≤ tcm ≤ + 14 |
0 ≤ t1m, t2m, t3m ≤ + 8; tma ≤ + 4 |
– 2 ≤ tcc ≤ + 3 |
≤ – 6 |
≤ – 12 (2) |
≤ – 18 (2) |
|||||||||||||||||||||
Note:
la temperatura di conservazione per lo scomparto per la fabbricazione di ghiaccio e per lo scomparto «0 stelle» è inferiore a 0 °C. |
2. CALCOLO DEL VOLUME EQUIVALENTE
Il volume equivalente di un apparecchio di refrigerazione per uso domestico è la somma dei volumi equivalenti di tutti i suoi scomparti. Il valore è espresso in litri e calcolato con la seguente formula arrotondandolo alla cifra intera più vicina:
dove:
— |
n = numero di scomparti, |
— |
Vc = volume utile dello scomparto o degli scomparti, |
— |
Tc = temperatura nominale degli scomparti come definita nella tabella 2, |
— |
= fattore termodinamico come definito nella tabella 5, |
— |
FFc , CC e BI = fattori di correzione del volume come definiti nella tabella 6. |
Il fattore di correzione termodinamico è la differenza tra la temperatura nominale di uno scomparto Tc (definito nella tabella 2) e la temperatura ambiente in condizioni di prova standard a + 25 °C, espresso come rapporto della stessa differenza per uno scomparto per alimenti freschi a + 5 °C.
I fattori termodinamici per gli scomparti descritti nell’allegato I, lettere da i) a p), sono elencati nella tabella 5.
Tabella 5
Fattori termodinamici per gli scomparti degli apparecchi di refrigerazione
Scomparto |
Temperatura nominale |
(25 – T c)/20 |
Altro scomparto |
Temperatura di progetto |
|
Scomparto a temperatura moderata/cantina |
+ 12 °C |
0,65 |
Scomparto alimenti freschi |
+ 5 °C |
1,00 |
Scomparto raffreddatore |
0 °C |
1,25 |
Scomparto fabbricazione ghiaccio e a 0 stelle |
0 °C |
1,25 |
Scomparto a 1 stella |
– 6 °C |
1,55 |
Scomparto a 2 stelle |
– 12 °C |
1,85 |
Scomparto a 3 stelle |
– 18 °C |
2,15 |
Scomparto congelatore (a 4 stelle) |
– 18 °C |
2,15 |
Note:
i) |
per gli scomparti multiuso, il fattore termodinamico è determinato dalla temperatura nominale (definita nella tabella 2) del tipo di scomparto più freddo che può essere impostato dall’utilizzatore e mantenuto costantemente secondo le istruzioni del fabbricante; |
ii) |
per qualsiasi sezione a 2 stelle (all’interno di un congelatore) il fattore termodinamico è fissato a Tc = – 12 °C; |
iii) |
per gli altri scomparti il fattore termodinamico è determinato dalla temperatura di progetto più bassa che può essere impostata dall’utilizzatore e mantenuta costante secondo le istruzioni del fabbricante. |
Tabella 6
Valore dei fattori di correzione
Fattore di correzione |
Valore |
Condizioni |
FF (antibrina) |
1,2 |
Scomparti per la conservazione di alimenti congelati dotati di sistema antibrina |
1 |
Altro |
|
CC (classe climatica) |
1,2 |
Per apparecchi di classe T (tropicale) |
1,1 |
Per apparecchi di classe ST (subtropicale) |
|
1 |
Altro |
|
BI (da incasso) |
1,2 |
Per apparecchi da incasso di larghezza inferiore a 58 cm |
1 |
Altro |
Note:
i) |
FF: fattore di correzione del volume per gli scomparti con sistema antibrina; |
ii) |
CC: fattore di correzione del volume per una data classe climatica. Se un apparecchio di refrigerazione rientra in più di una classe climatica, ai fini del calcolo del volume equivalente viene considerata la classe climatica con il fattore di correzione più elevato; |
iii) |
BI: fattore di correzione del volume per apparecchi da incasso. |
3. CALCOLO DELL’INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA
Ai fini del calcolo dell’indice di efficienza energetica (IEE) di un apparecchio di refrigerazione per uso domestico, il consumo annuo di energia di un dato apparecchio è confrontato con il consumo annuo standard di energia dello stesso apparecchio.
1. |
L’indice di efficienza energetica (IEE) è calcolato con la formula seguente e arrotondato al primo decimale: dove:
|
2. |
Il consumo annuo di energia (AEC ) è calcolato in kWh/anno e arrotondato al secondo decimale: AEc = E24h × 364 dove:
|
3. |
Il consumo annuo di energia standard (SAE C) è calcolato in kWh/anno e arrotondato al secondo decimale: SAEc = Veq × M + N + CH dove:
|
Tabella 7
Valori M e N per categoria di apparecchio di refrigerazione per uso domestico
Categoria |
M |
N |
1 |
0,233 |
245 |
2 |
0,233 |
245 |
3 |
0,233 |
245 |
4 |
0,643 |
191 |
5 |
0,450 |
245 |
6 |
0,777 |
303 |
7 |
0,777 |
303 |
8 |
0,539 |
315 |
9 |
0,472 |
286 |
10 |
||
(1) Comprende anche armadi a 3 stelle per alimenti congelati.
(2) Per gli apparecchi di refrigerazione dotati di sistema antibrina è consentita, durante il ciclo di sbrinamento, una deviazione della temperatura non superiore a 3 K nell’arco di 4 ore o del 20 % della durata del ciclo di funzionamento, a seconda di quale periodo sia più breve.
(3) Per gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico di categoria 10 i valori M e N dipendono dalla temperatura e dal numero di stelle dello scomparto con la più bassa temperatura di conservazione che può essere impostata dall’utilizzatore e mantenuta costante secondo le istruzioni del fabbricante. Quando è presente solo uno scomparto di «altro» tipo come definito nella tabella 2 e nell’allegato I, lettera p), sono utilizzati i valori M e N corrispondenti alla categoria 1. Gli apparecchi con scomparti a 3 stelle o congelatori per alimenti sono considerati frigo-congelatori.
ALLEGATO V
Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato
Ai fini della verifica della conformità ai requisiti definiti nell’allegato II le autorità dello Stato membro sottopongono a prova un unico apparecchio di refrigerazione per uso domestico. Se i parametri misurati non rispondono ai valori dichiarati dal fabbricante, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, all’interno degli intervalli riportati nella tabella 1, le misurazioni possono essere effettuate su tre apparecchi supplementari per uso domestico. La media aritmetica dei valori misurati di detti tre apparecchi supplementari deve rispondere ai requisiti di cui all’allegato II e rientrare negli intervalli indicati nella tabella 1.
In caso contrario, il modello in oggetto e tutti i modelli per uso domestico equivalenti sono considerati non conformi.
Tabella 1
Parametro misurato |
Tolleranze ammesse ai fini della verifica |
Volume lordo nominale |
Il valore misurato non deve essere inferiore al valore nominale (1) di oltre il 3 % o 1 l, a seconda di quale valore sia superiore. |
Volume utile nominale |
Il valore misurato non deve essere inferiore al valore nominale (1) di oltre il 3 % o 1 l, a seconda di quale valore sia superiore. Quando i volumi dello scomparto a temperatura moderata e dello scomparto per gli alimenti freschi sono regolabili dall’utilizzatore uno in rapporto all’altro, questa incertezza di misurazione si applica quando lo scomparto a temperatura moderata viene portato al volume minimo. |
Capacità di congelamento |
Il valore misurato non deve essere inferiore di oltre il 10 % rispetto al valore nominale. |
Consumo energetico |
Il valore misurato non deve essere superiore di oltre il 10 % rispetto al valore nominale (E24 h ). |
Consumo di elettricità degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico con un volume utile inferiore a 10 l |
Il valore misurato non può essere superiore al valore limite di cui all’allegato II, punto 1.2, lettera c), di oltre 0,10 W con un livello di confidenza del 95 %. |
Frigoriferi cantina |
Il valore di umidità relativa misurato non può superare l’intervallo nominale di oltre 10 %. |
Oltre alla procedura definita nell’allegato III le autorità degli Stati membri utilizzano procedure di misura affidabili, accurate e riproducibili che tengano conto delle metodologie più avanzate e generalmente accettate, compresi i metodi definiti nei documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(1) Per «valore nominale» si intende il valore dichiarato dal fabbricante.
ALLEGATO VI
Parametri indicativi per gli apparecchi di refrigerazione ad uso domestico
Al momento di entrata in vigore del presente regolamento la migliore tecnologia disponibile sul mercato per gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico in termini di indice di efficienza energetica (IEE) e rumorosità è stata individuata come descritto di seguito.
Refrigeratori a compressione:
— |
IEE = 29,7 e consumo di energia di 115 kWh/anno per un volume utile totale di 300 litri nello scomparto per alimenti freschi più uno scomparto di raffreddamento da 25 litri e classe climatica T (tropicale), |
— |
rumorosità: 33 dB(A). |
Refrigeratori ad assorbimento:
— |
IEE = 97,2 e consumo di energia di 245 kWh/anno per un volume utile totale di 28 litri nello scomparto per alimenti freschi e classe climatica N (temperata), |
— |
rumorosità ≈ 0 dB(A). |
Frigo-congelatori a compressione:
— |
IEE = 28,0 e consumo di energia di 157 kWh/anno per un volume utile totale di 255 litri, di cui 236 litri nello scomparto per alimenti freschi e 19 litri in uno scomparto congelatore a 4 stelle e classe climatica T (tropicale), |
— |
rumorosità = 33 dB(A). |
Congelatori verticali a compressione:
— |
IEE = 29,3 e consumo di energia di 172 kWh/anno per un volume utile totale di 195 litri in uno scomparto congelatore a 4 stelle e classe climatica T (tropicale), |
— |
rumorosità = 35 dB(A). |
Congelatori a pozzetto a compressione:
— |
IEE = 27,4 e consumo di energia di 153 kWh/anno per un volume utile totale di 223 litri in uno scomparto congelatore a 4 stelle e classe climatica T (tropicale), |
— |
rumorosità = 37 dB(A). |