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Document 32009R0505

    Regolamento (CE) n. 505/2009 della Commissione, del 15 giugno 2009 , recante adeguamento dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare nell’ambito del protocollo ACP e dell’accordo India per il periodo 2008/2009 e per il periodo di consegna che inizia il 1 o luglio 2009

    GU L 151 del 16/06/2009, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/505/oj

    16.6.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 151/23


    REGOLAMENTO (CE) N. 505/2009 DELLA COMMISSIONE

    del 15 giugno 2009

    recante adeguamento dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare nell’ambito del protocollo ACP e dell’accordo India per il periodo 2008/2009 e per il periodo di consegna che inizia il 1o luglio 2009

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 153, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l’importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2), prevede le modalità relative alla determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espressi in equivalente zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India.

    (2)

    Questi quantitativi sono stati stabiliti temporaneamente dal regolamento (CE) n. 403/2008 della Commissione, del 6 maggio 2008, recante determinazione in via provvisoria dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell’accordo India per il periodo di consegna 2008/2009 (3) e dal regolamento (CE) n. 1088/2008 della Commissione, del 5 novembre 2008, recante determinazione provvisoria dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell’accordo India per il periodo di consegna che inizia il 1o luglio 2009 (4).

    (3)

    L’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del protocollo ACP contiene disposizioni da applicare in caso di mancata consegna del quantitativo convenuto da parte di uno Stato ACP.

    (4)

    Le competenti autorità di Barbados, del Congo, della Giamaica, di Mauritius, della Tanzania e di Trinidad e Tobago hanno informato la Commissione che non saranno in grado di consegnare la totalità del quantitativo convenuto per i due periodi di consegna in questione.

    (5)

    Previa consultazione degli Stati ACP interessati, occorre pertanto procedere ad una riassegnazione del quantitativo non consegnato per consentirne la fornitura durante il periodo di consegna 2008/2009.

    (6)

    Gli obblighi di consegna per il periodo 2008/2009 e il periodo di consegna che inizia il 1o luglio 2009 devono essere adeguati, a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera c) e dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 950/2006 e occorre pertanto abrogare i regolamenti (CE) n. 403/2008 e n. 1088/2008.

    (7)

    L’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 prevede che il paragrafo 1 del medesimo articolo non si applichi a un quantitativo riassegnato a norma dell’articolo 7, paragrafo 1 o paragrafo 2, del protocollo ACP. Il quantitativo riassegnato in forza del presente regolamento deve essere pertanto importato prima del 30 giugno 2009. Tuttavia questa nuova attribuzione comporta anche il trasferimento di quantità dal periodo di consegna che inizia il 1o luglio 2009. Occorre pertanto che la flessibilità dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006 si applichi anche al quantitativo riassegnato in forza del presente regolamento.

    (8)

    A norma dell’articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, i titoli di importazione per lo zucchero destinato alla raffinazione devono essere rilasciati esclusivamente a raffinerie a tempo pieno e a condizione che i relativi quantitativi non superino i quantitativi che possono essere importati nell’ambito del fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di cui al medesimo articolo, paragrafo 1. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 155 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione può adottare misure di deroga all’articolo 153, paragrafo 3, del medesimo regolamento per garantire che lo zucchero ACP/India sia importato nella Comunità nel rispetto delle condizioni stabilite dal protocollo ACP e dall’accordo India. Per il periodo di consegna che inizia 1o luglio 2009 e tenendo conto della riduzione di prezzo dello zucchero greggio di canna importato il 1o ottobre 2009, le suddette condizioni possono essere soddisfatte soltanto se tutti gli operatori possono avere accesso ai titoli di importazione di zucchero destinato alla raffinazione. È pertanto necessario derogare all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006 che limita alle raffinerie a tempo pieno la possibilità di presentare domande per lo zucchero destinato alla raffinazione.

    (9)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di prodotti del codice NC 1701, originari dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India, espressi in tonnellate di equivalente zucchero bianco, per il periodo di consegna 2008/2009 e per il periodo di consegna che inizia il 1o luglio 2009 per i rispettivi paesi esportatori, sono adeguati come indicato nell’allegato.

    Articolo 2

    In deroga all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006, l’articolo 14, paragrafo 1, del medesimo regolamento si applica al quantitativo riassegnato in forza del presente regolamento e importato dopo il 30 giugno 2009.

    Articolo 3

    Per i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna del periodo che ha inizio il 1o luglio 2009 e in deroga all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006, tutti i richiedenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (5) possono presentare domanda di titolo di importazione di zucchero destinato alla raffinazione nello Stato membro in cui sono registrati ai fini dell’IVA.

    Articolo 4

    I regolamenti (CE) n. 403/2008 e (CE) n. 1088/2008 sono abrogati.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2009.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 1.

    (3)  GU L 120 del 7.5.2008, pag. 6.

    (4)  GU L 297 del 6.11.2008, pag. 12.

    (5)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.


    ALLEGATO

    Quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di zucchero preferenziale originario dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India per il periodo di consegna 2008/2009, espressi in tonnellate di equivalente zucchero bianco:

    Paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India

    Obblighi di consegna 2008/2009

    Barbados

    25 491,36

    Belize

    72 069,06

    Congo

    5 213,50

    Costa d’Avorio

    10 695,41

    Figi

    169 837,06

    Guyana

    166 683,92

    India

    10 485,19

    Giamaica

    101 765,52

    Kenya

    4 979,51

    Madagascar

    10 766,70

    Malawi

    44 331,43

    Mauritius

    456 811,21

    Mozambico

    22 517,62

    Uganda

    0,00

    Saint Kitts e Nevis

    0,00

    Suriname

    0,00

    Swaziland

    171 933,98

    Tanzania

    0,00

    Trinidad e Tobago

    12 265,90

    Zambia

    25 322,72

    Zimbabwe

    56 685,68

    Totale

    1 367 855,75

    Quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di zucchero preferenziale originario dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India per il periodo di consegna che inizia il 1o luglio 2009, espressi in equivalente zucchero bianco:

    Paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India

    Obblighi di consegna per il periodo che inizia il 1o luglio 2009

    Barbados

    8 024,35

    Belize

    11 670,03

    Congo

    2 546,53

    Costa d’Avorio

    2 546,53

    Figi

    41 337,08

    Guyana

    41 282,85

    India

    2 500,00

    Giamaica

    30 558,58

    Kenya

    1 250,00

    Madagascar

    2 690,00

    Malawi

    5 206,10

    Mauritius

    122 757,63

    Mozambico

    1 500,00

    Uganda

    0,00

    Saint Kitts e Nevis

    0,00

    Suriname

    0,00

    Swaziland

    29 461,13

    Tanzania

    1 941,63

    Trinidad e Tobago

    10 937,75

    Zambia

    1 803,75

    Zimbabwe

    7 556,20

    Totale

    325 570,14


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