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Document 32006R0967

Regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006 , recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero

GU L 176 del 30/06/2006, p. 22–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 312M del 22/11/2008, p. 75–84 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/967/oj

30.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/22


REGOLAMENTO (CE) N. 967/2006 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2006

recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, l’articolo 15, paragrafo 2, e l’articolo 40, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 318/2006, la produzione in eccesso rispetto alla quota può essere utilizzata per la trasformazione di alcuni prodotti, riportata alla campagna di commercializzazione successiva, utilizzata ai fini del regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche in conformità del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (2), o esportata entro certi limiti.

(2)

L’articolo 15 del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede che siano soggetti a un prelievo i quantitativi eccedenti di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina non riportati né esportati o utilizzati ai fini del regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche, nonché lo zucchero, l’isoglucosio e lo sciroppo di inulina industriali di cui non sia stata comprovata, entro una data da stabilirsi, la trasformazione in uno dei prodotti di cui all’articolo 13, paragrafo 2, dello stesso regolamento e i quantitativi ritirati a norma dell’articolo 19 del regolamento citato per i quali non siano adempiuti gli obblighi previsti al paragrafo 3 dello stesso articolo.

(3)

È opportuno fissare l’importo di detto prelievo a un livello elevato, onde evitare l’accumulo dei quantitativi eccedenti la quota e che rischiano di perturbare il mercato. Sembra a tal fine appropriato un importo fisso di livello pari ai dazi pieni all’importazione dello zucchero bianco.

(4)

È necessario prevedere alcune disposizioni per i casi in cui lo zucchero, l’isoglucosio o lo sciroppo di inulina fuori quota siano distrutti e/o divenuti irrecuperabili nonché per i casi di forza maggiore che rendano impossibile l’utilizzazione dei prodotti secondo quanto previsto all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(5)

L’articolo 17 del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede il riconoscimento delle imprese che trasformano lo zucchero, l’isoglucosio o lo sciroppo di inulina in uno dei prodotti industriali elencati all’articolo 13, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Occorre precisare il contenuto della richiesta di riconoscimento che i trasformatori devono presentare alle autorità competenti degli Stati membri. È altresì necessario definire gli impegni che le imprese devono assumere come contropartita del riconoscimento, segnatamente l’obbligo di tenere un registro aggiornato dei quantitativi di materie prime entrati, trasformati e usciti sotto forma di prodotti trasformati. Al fine di garantire un buon funzionamento del regime dello zucchero, dell’isoglucosio e dello sciroppo di inulina industriali è opportuno prevedere sanzioni nei confronti dei trasformatori che non rispettano gli obblighi o gli impegni assunti.

(6)

Occorre definire le condizioni di utilizzazione dello zucchero, dell’isoglucosio o dello sciroppo di inulina industriali di cui all’articolo 12, lettera a), del regolamento (CE) n. 318/2006 per quanto riguarda segnatamente i contratti di fornitura di materie prime fra i fabbricanti e i trasformatori e redigere l’elenco dei prodotti di cui alla suddetta lettera, a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, dello stesso regolamento, tenendo conto dell’esperienza acquisita in materia di approvvigionamento di zucchero delle industrie chimiche e farmaceutiche.

(7)

Al fine di rendere più efficace il sistema di controllo è opportuno limitare l’utilizzazione dello zucchero, dell’isoglucosio o dello sciroppo di inulina industriali a una vendita diretta fra un fabbricante e un trasformatore riconosciuti.

(8)

Per facilitare l’utilizzazione dello zucchero industriale e l’accesso a questa materia prima da parte degli utilizzatori potenziali è necessario che il fabbricante possa sostituire una certa quantità del proprio zucchero industriale con uno zucchero prodotto da un altro fabbricante, eventualmente stabilito in un altro Stato membro. Questa possibilità deve tuttavia essere concessa soltanto a condizione che i controlli supplementari dei quantitativi consegnati ed effettivamente utilizzati dall’industria siano correttamente eseguiti. La decisione di accordare tale possibilità deve essere lasciata a discrezione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

(9)

Per assicurare un’utilizzazione adeguata dello zucchero, dell’isoglucosio o dello sciroppo di inulina è opportuno prevedere a carico del trasformatore sanzioni pecuniarie di un importo di entità dissuasiva onde evitare il rischio che le materie prime siano utilizzate per altri scopi.

(10)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006, ogni impresa può decidere di riportare alla campagna di commercializzazione successiva tutta o parte della produzione eccedente di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina. La possibilità per un’impresa produttrice di zucchero di riportare tutta la produzione fuori quota rende necessario coinvolgere a pieno titolo i bieticoltori in questione nella decisione di riporto mediante un accordo interprofessionale ai sensi dell’articolo 6 del regolamento citato.

(11)

L’isoglucosio è prodotto in modo continuo durante tutto l’anno ed è difficile da immagazzinare. A causa di tali caratteristiche è opportuno che la decisione di riporto possa essere presa a posteriori dalle imprese produttrici di isoglucosio.

(12)

A fini di controllo dei quantitativi e delle destinazioni è opportuno prevedere che lo zucchero utilizzato nell’ambito del regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche sia venduto direttamente dal fabbricante all’impresa delle regioni ultraperiferiche secondo le modalità stabilite dal regolamento (CE) n. 793/2006 della Commissione, del 12 aprile 2006, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (3). Il buon funzionamento dei due regimi richiede una stretta collaborazione fra l’autorità dello Stato membro in cui lo zucchero viene prodotto, competente per la gestione dello zucchero eccedente, e le autorità delle regioni ultraperiferiche, responsabili del regime speciale di approvvigionamento.

(13)

L’esportazione deve essere effettuata tramite titoli di esportazione senza restituzione rilasciati conformemente all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 318/2006 e, per quanto riguarda lo zucchero, nell’ambito dei contingenti che la Commissione deve aprire tenendo conto degli impegni assunti dalla Comunità in seno all’Organizzazione mondiale del commercio. Per motivi di ordine amministrativo è opportuno utilizzare come prova di esportazione i documenti previsti per l’esportazione dal regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4). Gli Stati membri devono procedere a controlli fisici secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 2090/2002 della Commissione, del 26 novembre 2002, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio per quanto riguarda il controllo fisico al momento dell’esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione (5).

(14)

Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto occorre abrogare, con decorrenza dal 1o luglio 2006, il regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (6), il regolamento (CEE) n. 65/82 della Commissione, del 13 gennaio 1982, che stabilisce le modalità di applicazione per il riporto di zucchero alla campagna di commercializzazione successiva (7), e il regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell’industria chimica (8).

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento definisce, conformemente al titolo II, capo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006, le condizioni per l’utilizzazione o il riporto dei quantitativi di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina prodotti fuori quota.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«materia prima»: lo zucchero, l’isoglucosio o lo sciroppo di inulina;

b)

«materia prima industriale»: lo zucchero industriale, l’isoglucosio industriale o lo sciroppo di inulina industriale di cui all’articolo 2, punti 6 e 7, del regolamento (CE) n. 318/2006;

c)

«fabbricante»: un’impresa di produzione di materia prima, riconosciuta a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 318/2006;

d)

«trasformatore»: un’impresa di trasformazione della materia prima in uno o più dei prodotti elencati nell’allegato e riconosciuta a norma dell’articolo 5 del presente regolamento.

I quantitativi di materie prime e di materie prime industriali sono espressi in tonnellate di equivalente zucchero bianco o in tonnellate di materia secca, se si tratta di isoglucosio.

CAPO II

PRELIEVI

Articolo 3

Importo

1.   Il prelievo di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 318/2006 è fissato a 500 EUR per tonnellata.

2.   Anteriormente al 1o maggio successivo alla campagna di commercializzazione durante la quale è stata prodotta l’eccedenza lo Stato membro comunica ai fabbricanti il prelievo totale da pagare. Tale prelievo è versato dai fabbricanti anteriormente al 1o giugno dello stesso anno.

3.   Il quantitativo per il quale il prelievo è stato pagato è considerato smerciato sul mercato comunitario.

Articolo 4

Eccedenza soggetta a prelievo

1.   Il prelievo è addebitato al fabbricante sull’eccedenza prodotta al di fuori della propria quota di produzione per una determinata campagna di commercializzazione.

Il prelievo non è tuttavia percepito sui quantitativi indicati al paragrafo 1 che sono stati:

a)

forniti a un trasformatore anteriormente al 30 novembre della campagna di commercializzazione successiva per essere utilizzati nella fabbricazione dei prodotti indicati nell’allegato;

b)

riportati a norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 318/2006 e, nel caso dello zucchero, immagazzinati dal fabbricante fino all’ultimo giorno della campagna di commercializzazione interessata;

c)

forniti anteriormente al 31 dicembre della campagna successiva nell’ambito del regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche previsto al titolo II del regolamento (CE) n. 247/2006;

d)

esportati anteriormente al 31 dicembre della campagna di commercializzazione successiva con un titolo di esportazione;

e)

distrutti o avariati, senza aver potuto essere recuperati, in circostanze riconosciute dall’organismo competente dello Stato membro interessato.

2.   Ciascun fabbricante di zucchero comunica all’organismo competente dello Stato membro che l’ha riconosciuto, anteriormente al 1o febbraio della campagna di commercializzazione interessata, il quantitativo di zucchero prodotto in eccesso rispetto alla propria quota.

Esso comunica inoltre, se del caso, entro la fine di ciascuno dei mesi successivi, gli adeguamenti della produzione effettuati nel corso del mese precedente della campagna di cui trattasi.

3.   Entro il 30 giugno gli Stati membri determinano e comunicano alla Commissione i quantitativi di cui al paragrafo 1, secondo comma, il totale delle eccedenze e i prelievi percepiti per la campagna di commercializzazione precedente.

4.   Qualora, in caso di forza maggiore, le operazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), non possano essere effettuate nei tempi previsti, l’organismo competente dello Stato membro sul territorio del quale lo zucchero, l’isoglucosio o lo sciroppo di inulina eccedenti sono stati prodotti adotta le misure necessarie in funzione delle circostanze invocate dall’interessato.

CAPO III

UTILIZZAZIONE INDUSTRIALE

Articolo 5

Riconoscimenti

1.   A richiesta, le autorità competenti degli Stati membri riconoscono le imprese che dispongono della capacità di utilizzare la materia prima industriale per la fabbricazione di uno dei prodotti elencati nell’allegato e che, in particolare, si impegnano a:

a)

tenere i registri conformemente all’articolo 11;

b)

fornire su richiesta delle suddette autorità qualsiasi informazione o documento giustificativo relativi alla gestione e al controllo dell’origine e dell’utilizzazione delle materie prime interessate;

c)

consentire alle suddette autorità di svolgere adeguati controlli amministrativi e fisici.

2.   La richiesta di riconoscimento riporta la capacità di produzione e i coefficienti tecnici di trasformazione della materia prima e descrive precisamente il prodotto da fabbricare. I dati sono ripartiti per sito industriale.

Le autorità competenti degli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per assicurarsi della plausibilità dei coefficienti tecnici di trasformazione delle materie prime.

I coefficienti sono stabiliti sulla base di test realizzati nell’impresa del trasformatore. Qualora manchi una stima dei coefficienti specifici per l’impresa, la verifica si basa su quelli stabiliti nella normativa comunitaria o, in assenza di questi, sui coefficienti generalmente accettati dall’industria di trasformazione interessata.

3.   Il riconoscimento è concesso per l’elaborazione di uno o più prodotti specifici. Esso viene revocato qualora una delle condizioni indicate al paragrafo 1 non sia più soddisfatta. La revoca può aver luogo durante la campagna e non ha effetto retroattivo.

Articolo 6

Contratto di fornitura

1.   Le materie prime industriali formano oggetto del contratto di fornitura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006 tra un fabbricante e un trasformatore che ne garantisce l’utilizzazione nella Comunità per la fabbricazione dei prodotti elencati nell’allegato.

2.   Il contratto di fornitura di materie prime industriali reca almeno le indicazioni seguenti:

a)

i nomi, gli indirizzi e i numeri di riconoscimento delle parti contraenti;

b)

la durata del contratto e i quantitativi di ciascuna delle materie prime previste per ogni periodo di fornitura;

c)

i prezzi, la qualità e qualsiasi altra condizione applicabile alla fornitura delle materie prime;

d)

l’impegno del fabbricante a fornire una materia prima proveniente dalla propria produzione fuori quota e l’impegno del trasformatore ad utilizzare i quantitativi forniti esclusivamente per la produzione di uno o più dei prodotti contemplati nel proprio riconoscimento.

3.   Se il fabbricante e il trasformatore fanno parte della stessa impresa, quest’ultima redige un contratto di fornitura pro forma recante tutte le indicazioni specificate al paragrafo 2, salvo i prezzi.

4.   Il fabbricante invia alle autorità competenti dello Stato membro che l’ha riconosciuto e alle autorità competenti dello Stato membro che ha riconosciuto il trasformatore una copia di ogni contratto anteriormente alla prima fornitura prevista dallo stesso. La copia non può menzionare i prezzi di cui al paragrafo 2, lettera c).

Articolo 7

Equivalenza

1.   Dall’inizio di ciascuna campagna di commercializzazione fino al raggiungimento della propria quota di produzione il fabbricante può sostituire, nei contratti di fornitura di cui all’articolo 6, la materia prima industriale con una materia prima che ha prodotto entro quota.

2.   Su richiesta del fabbricante interessato, la materia prima entro quota fornita a norma del paragrafo 1 è contabilizzata come materia prima industriale, fornita a un trasformatore, secondo quanto previsto all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), per la stessa campagna di commercializzazione.

3.   Su richiesta degli interessati, le autorità competenti degli Stati membri possono consentire che un quantitativo di zucchero prodotto nella Comunità da un altro fabbricante possa essere fornito in sostituzione di zucchero industriale. In tal caso lo zucchero consegnato è contabilizzato come materia prima industriale, fornita a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), per la stessa campagna di commercializzazione.

Le autorità competenti degli Stati membri interessati assicurano il coordinamento dei controlli e le verifiche a posteriori delle operazioni.

Articolo 8

Fornitura delle materie prime

Sulla base delle bollette di consegna di cui all’articolo 9, paragrafo 1, il fabbricante comunica mensilmente all’autorità competente dello Stato membro che l’ha riconosciuto i quantitativi di materie prime fornite il mese precedente per ogni contratto, segnalando, ove necessario, i quantitativi forniti a norma dell’articolo 7, paragrafo 1 o 3.

I quantitativi di cui al primo comma sono considerati forniti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, lettera a).

Articolo 9

Obblighi del trasformatore

1.   All’atto della fornitura il trasformatore trasmette al fabbricante una bolletta di consegna delle materie prime industriali, ai sensi del contratto di fornitura di cui all’articolo 6, attestante i quantitativi consegnati.

2.   Prima della fine del quinto mese successivo a ciascuna fornitura il trasformatore comprova, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro, di aver utilizzato le materie prime industriali per la fabbricazione dei prodotti conformemente al riconoscimento di cui all’articolo 5 e al contratto di fornitura di cui all’articolo 6. La prova comprende segnatamente l’inserimento informatizzato nei registri, nel corso o al termine del processo di fabbricazione, dei quantitativi di prodotti interessati.

3.   Qualora il trasformatore non abbia apportato la prova di cui al paragrafo 2, paga un importo di 5 EUR per tonnellata della fornitura interessata e per giorno di ritardo a partire dalla fine del quinto mese successivo alla fornitura.

4.   Qualora il trasformatore non abbia apportato la prova di cui al paragrafo 2 entro la fine del settimo mese successivo a ciascuna fornitura, il quantitativo interessato è considerato dichiarato per eccesso ai fini dell’applicazione dell’articolo 13. Il riconoscimento del trasformatore è revocato per un periodo compreso fra tre e sei mesi in funzione della gravità.

Articolo 10

Comunicazioni degli Stati membri

Gli stati membri comunicano alla Commissione:

a)

entro la fine del secondo mese successivo al mese interessato, il quantitativo di materia prima industriale fornito;

b)

entro la fine del mese di novembre, per la campagna di commercializzazione precedente:

il quantitativo di materia prima industriale fornito, ripartito fra zucchero bianco, zucchero greggio, sciroppo di zucchero e isoglucosio,

il quantitativo di materia prima industriale utilizzato, ripartito, da una parte, fra zucchero bianco, zucchero greggio, sciroppo di glucosio e isoglucosio e, dall’altra, secondo i prodotti elencati nell’allegato,

i quantitativi forniti in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3.

Articolo 11

Registri del trasformatore

L’autorità competente dello Stato membro specifica i registri che il trasformatore deve tenere e la frequenza delle registrazioni, che deve essere almeno mensile.

Tali registri, che sono conservati dal trasformatore per non meno di tre anni successivi all’anno in corso, riportano almeno le seguenti informazioni:

a)

i quantitativi di tutte le materie prime acquistate per essere trasformate;

b)

i quantitativi di materie prime trasformate, nonché i quantitativi e i tipi di prodotti finiti, prodotti connessi e sottoprodotti da esse ottenuti;

c)

le perdite inerenti alla lavorazione;

d)

i quantitativi distrutti con relativa giustificazione;

e)

le quantità e i tipi di prodotti venduti o ceduti dal trasformatore.

Articolo 12

Controlli sui trasformatori

1.   Durante ogni campagna di commercializzazione le autorità competenti degli Stati membri effettuano controlli su almeno il 50 % dei trasformatori riconosciuti, selezionati mediante un’analisi di rischio.

2.   I controlli vertono sull’analisi del processo di trasformazione, l’esame dei documenti commerciali e la verifica fisica delle scorte al fine di assicurare la corrispondenza fra le forniture di materie prime, da una parte, e i prodotti finiti, i prodotti connessi e i sottoprodotti ottenuti, dall’altra.

I controlli mirano a garantire la precisione degli strumenti di misura e delle analisi di laboratorio utilizzati per quantificare le forniture di materie prime e la loro entrata in produzione, i prodotti ottenuti e i movimenti di scorte.

Se è previsto dalle autorità competenti degli Stati membri che taluni elementi del controllo possano essere effettuati mediante campionamento, quest’ultimo deve garantire un livello di controllo affidabile e rappresentativo.

3.   Ciascun controllo forma oggetto di una relazione di controllo firmata dall’ispettore, contenente tutti i dettagli delle verifiche effettuate. Tale relazione indica in particolare:

a)

la data del controllo e le persone presenti;

b)

il periodo oggetto del controllo e i quantitativi corrispondenti;

c)

le tecniche di controllo utilizzate e, se del caso, un riferimento ai metodi di campionatura;

d)

i risultati del controllo e le raccomandazioni formulate;

e)

una valutazione della gravità, della portata, del grado di persistenza e della durata delle carenze e delle discrepanze eventualmente rilevate nonché tutti gli altri elementi da prendere in considerazione per l’irrogazione di una sanzione.

Ogni relazione di controllo è archiviata e conservata per almeno tre anni successivi a quello in cui è stato eseguito il controllo, in modo da essere facilmente utilizzabile da parte dei servizi di controllo della Commissione.

Articolo 13

Sanzioni

1.   Qualora sia constatata una discrepanza fra le scorte fisiche, le scorte registrate e le consegne di materie prime o manchino i documenti giustificativi per verificare la corrispondenza fra questi elementi, il riconoscimento del trasformatore è sospeso per un periodo stabilito dallo Stato membro, che non può tuttavia essere inferiore a tre mesi a decorrere dalla data dell’accertamento. Durante il periodo di sospensione il trasformatore non può prendere in consegna materie prime industriali, ma può utilizzare quelle consegnate precedentemente.

Qualora il trasformatore abbia dichiarato per eccesso i quantitativi di materie prime utilizzati, è tenuto a pagare un importo di 500 EUR per tonnellata dichiarata in eccesso.

2.   Il riconoscimento non è sospeso conformemente al paragrafo 1 se la discrepanza fra le scorte fisiche e le scorte registrate nella contabilità di magazzino risulta da un caso di forza maggiore o se essa è inferiore al 5 % in peso del quantitativo di materie prime controllate oppure se è la conseguenza di omissioni o semplici errori amministrativi, a condizione che siano adottate misure rettificative intese ad evitare la ripetizione degli stessi errori.

CAPO IV

RIPORTO

Articolo 14

Quantitativi riportati

A norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 318/2006, il fabbricante può riportare alla campagna di commercializzazione successiva un quantitativo di materia prima inferiore o pari all’eccedenza, rispetto alla quota assegnatagli, della produzione della campagna in corso, compresi i quantitativi precedentemente riportati a tale campagna ai sensi dello stesso articolo o ritirati dal mercato a norma dell’articolo 19 del regolamento citato.

Articolo 15

Riporto di zucchero

1.   Le condizioni di riporto dello zucchero a norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono stabilite da un accordo interprofessionale di cui all’articolo 6 del regolamento citato e riguardano segnatamente il quantitativo di barbabietole corrispondente al quantitativo di zucchero da riportare e la ripartizione di tale quantitativo fra i bieticoltori.

2.   Le barbabietole corrispondenti al quantitativo di zucchero riportato sono pagate dall’impresa in questione ad un prezzo pari almeno al prezzo minimo e alle condizioni applicabili alle barbabietole consegnate a titolo della produzione entro quota della campagna di commercializzazione alla quale lo zucchero è riportato.

Articolo 16

Riporto di isoglucosio

Il fabbricante di isoglucosio che decide di effettuare un riporto in una determinata campagna di commercializzazione comunica tale decisione alle autorità competenti dello Stato membro che lo ha riconosciuto anteriormente al 31 ottobre della campagna di commercializzazione successiva.

Articolo 17

Comunicazioni degli Stati membri

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

entro il 1o maggio i quantitativi di zucchero di barbabietola e di sciroppo di inulina della campagna di commercializzazione in corso da riportare alla campagna successiva;

b)

entro il 15 luglio i quantitativi di zucchero di canna della campagna di commercializzazione in corso da riportare alla campagna successiva;

c)

entro il 15 novembre i quantitativi di isoglucosio riportati dalla campagna di commercializzazione precedente.

CAPO V

REGIME SPECIALE DI APPROVVIGIONAMENTO E DI ESPORTAZIONE

Articolo 18

Regioni ultraperiferiche

1.   Le materie prime eccedenti utilizzate ai fini del regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche a norma dell’articolo 12, lettera c), del regolamento (CE) n. 318/2006 e nei limiti quantitativi stabiliti dai programmi di cui all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 247/2006, formano oggetto di un contratto di vendita diretta tra il fabbricante che le ha prodotte e un operatore iscritto in uno dei registri di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 793/2006.

2.   Il contratto di cui al paragrafo 1 prevede segnatamente la trasmissione fra le parti:

a)

di una dichiarazione del fabbricante attestante il quantitativo di materie prime eccedenti fornito a norma del contratto; e

b)

di una dichiarazione dell’operatore interessato attestante la fornitura del quantitativo in questione in virtù del regime speciale di approvvigionamento.

Per le materie prime eccedenti la domanda di titolo di aiuto di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 793/2006 è corredata dell’attestato del fabbricante di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo. Il titolo di aiuto reca alla casella 20 la dicitura «zucchero C: senza aiuto», indicata all’allegato I, parte F, del regolamento (CE) n. 793/2006.

Le autorità competenti che hanno rilasciato il titolo di aiuto ne trasmettono una copia alle autorità competenti dello Stato membro in cui il fabbricante è stato riconosciuto.

I quantitativi di materie prime per i quali il fabbricante presenta la dichiarazione di cui al paragrafo 2, lettera b), e per i quali lo Stato membro interessato dispone di copie dei titoli di aiuto sono considerati forniti in virtù del regime speciale di approvvigionamento a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, lettera c).

Articolo 19

Esportazione

1.   I titoli di esportazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), sono rilasciati entro i limiti quantitativi all’esportazione senza restituzione fissati dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006.

2.   I quantitativi eccedenti sono considerati esportati a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), se:

a)

il prodotto è stato esportato senza restituzione come zucchero bianco, isoglucosio come tale o sciroppo di inulina come tale;

b)

la dichiarazione di esportazione di cui trattasi è stata accettata dallo Stato membro di esportazione anteriormente al 1o gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione nella quale la materia prima eccedente è stata prodotta;

c)

il fabbricante ha presentato all’organismo competente dello Stato membro, anteriormente al 1o aprile successivo alla campagna di commercializzazione nella quale l’eccedenza è stata prodotta:

i)

il titolo di esportazione che gli è stato rilasciato conformemente all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 318/2006;

ii)

i documenti di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 1291/2000, necessari per lo svincolo della cauzione;

iii)

una dichiarazione attestante che i quantitativi esportati sono contabilizzati come eccedenze a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), del presente regolamento.

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 20

Tasso di cambio

Negli Stati membri che non hanno adottato l’euro il tasso di cambio da utilizzare è quello applicabile:

a)

per il prelievo di cui all’articolo 3: il primo giorno della campagna di commercializzazione nel corso della quale è stata prodotta l’eccedenza;

b)

per gli importi da versare di cui all’articolo 9, paragrafo 3, e all’articolo 13, paragrafo 1: il primo giorno del mese in cui sono dovuti.

Articolo 21

Controlli e misure nazionali di applicazione

1.   Lo Stato membro procede a controlli fisici su almeno il 5 %:

a)

dei quantitativi di zucchero riportati di cui all’articolo 14;

b)

dei quantitativi di materie prime forniti nell’ambito del regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 18;

c)

delle dichiarazioni di esportazione di cui all’articolo 19, secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 2090/2002.

2.   Entro il 30 marzo successivo alla campagna di commercializzazione interessata lo Stato membro trasmette alla Commissione una relazione annuale sui controlli effettuati a norma del paragrafo 1 del presente articolo e dell’articolo 12, specificando per ciascuno di essi le carenze significative e non significative constatate nonché i provvedimenti presi e le sanzioni irrogate.

3.   Gli Stati membri adottano ogni misura necessaria ai fini della corretta applicazione del presente regolamento e possono irrogare le opportune sanzioni nazionali agli operatori interessati dalla procedura.

4.   Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca per garantire l’efficacia dei controlli e permettere di verificare l’autenticità dei documenti presentati e l’esattezza dei dati che si scambiano.

Articolo 22

Abrogazione

I regolamenti (CEE) n. 65/82, (CEE) n. 2670/81 e (CE) n. 1265/2001 sono abrogati con decorrenza dal 1o luglio 2006.

I regolamenti (CEE) n. 2670/81 e (CE) n. 1265/2001 continuano tuttavia ad applicarsi per la produzione della campagna di commercializzazione 2005/2006.

Articolo 23

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)  GU L 145 del 31.5.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 852/2006 (GU L 158 del 10.6.2006, pag. 9).

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7).

(5)  GU L 322 del 27.11.2002, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1454/2004 (GU L 269 del 17.8.2004, pag. 9).

(6)  GU L 262 del 16.9.1981, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 95/2002 (GU L 17 del 19.1.2002, pag. 37).

(7)  GU L 9 del 14.1.1982, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2223/2000 (GU L 253 del 7.10.2000, pag. 15).

(8)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 493/2006 (GU L 89 del 28.3.2006, pag. 11).


ALLEGATO

Codice NC

Designazione delle merci

1302 32

– – Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:

1302 39 00

– – Altri

ex 1702 60 95

– – Sciroppo da spalmare e sciroppo da trasformare in «Rinse appelstroop»

2102 10

– Lieviti vivi

ex 2102 20

– – Lieviti morti

2207 10 00

– Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol (bioetanolo)

ex 2207 20 00

– Alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo (bioetanolo)

ex 2208 40

– Rum

ex 2309 90

– Prodotti aventi un tenore in materia secca pari ad almeno il 60 % di lisina

29

Prodotti chimici organici, tranne quelli delle sottovoci 2905 43 00 e 2905 44

3002 90 50

– – Colture di microrganismi

3003

Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto

3004

Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto

3006

Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati alla nota 4 del capitolo 30 della nomenclatura combinata

3203 00 90

– Sostanze coloranti di origine vegetale o animale e preparazioni a base di tali sostanze

ex 3204

– Sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di tali sostanze coloranti, previste nella nota 3 del capitolo 32 della nomenclatura combinata

ex ex 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amido o di fecola modificati; colle; enzimi, tranne quelli della voce 3501 e delle sottovoci 3505 10 10, 3505 10 90 e 3505 20

ex ex 38

Prodotti vari delle industrie chimiche, tranne quelli della voce 3809 e della sottovoce 3824 60 00

ex ex 39

Materie plastiche e lavori di tali materie:

da 3901 a 3914

– Forme primarie

ex 6809

Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso

– Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili


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