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Document 32004R2246

    Regolamento (CE) n. 2246/2004 della Commissione, del 27 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le pere, i limoni, le mele e le zucchine

    GU L 381 del 28/12/2004, p. 12–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2005; abrog. impl. da 32005R0694

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2246/oj

    28.12.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 381/12


    REGOLAMENTO (CE) N. 2246/2004 DELLA COMMISSIONE

    del 27 dicembre 2004

    che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le pere, i limoni, le mele e le zucchine

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi all’importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli (2), prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3).

    (2)

    Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura (4) concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round, e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2001, il 2002 e il 2003, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le pere, i limoni, le mele e le zucchine.

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 1555/96 deve essere modificato di conseguenza.

    (4)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2004.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

    (2)  GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1844/2004 (GU L 322 del 23.10.2004, pag. 12).

    (3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

    (4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO

    Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione “ex”, il campo d’applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.

    Numero d’ordine

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Periodo di applicazione

    Livelli limite

    (tonnellate)

    78.0015

    ex 0702 00 00

    Pomodori

    dal 1o ottobre al 31 maggio

    596 477

    78.0020

    dal 1o giugno al 30 settembre

    552 167

    78.0065

    ex 0707 00 05

    Cetrioli

    dal 1o maggio al 31 ottobre

    39 640

    78.0075

    dal 1o novembre al 30 aprile

    30 932

    78.0085

    ex 0709 10 00

    Carciofi

    dal 1o novembre al 30 giugno

    2 071

    78.0100

    0709 90 70

    Zucchine

    dal 1o gennaio al 31 dicembre

    65 658

    78.0110

    ex 0805 10 10

    ex 0805 10 30

    ex 0805 10 50

    Arance

    dal 1o dicembre al 31 maggio

    620 166

    78.0120

    ex 0805 20 10

    Clementine

    dal 1o novembre a fine febbraio

    88 174

    78.0130

    ex 0805 20 30

    ex 0805 20 50

    ex 0805 20 70

    ex 0805 20 90

    Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi

    dal 1o novembre a fine febbraio

    94 302

    78.0155

    ex 0805 50 10

    Limoni

    dal 1o giugno al 31 dicembre

    341 887

    78.0160

    dal 1o gennaio al 31 maggio

    13 010

    78.0170

    ex 0806 10 10

    Uve da tavola

    dal 21 luglio al 20 novembre

    227 815

    78.0175

    ex 0808 10 20

    ex 0808 10 50

    ex 0808 10 90

    Mele

    dal 1o gennaio al 31 agosto

    730 999

    78.0180

    dal 1o settembre al 31 dicembre

    32 266

    78.0220

    ex 0808 20 50

    Pere

    dal 1o gennaio al 30 aprile

    274 921

    78.0235

    dal 1o luglio al 31 dicembre

    28 009

    78.0250

    ex 0809 10 00

    Albicocche

    dal 1o giugno al 31 luglio

    4 123

    78.0265

    ex 0809 20 95

    Ciliege, diverse dalle ciliege acide

    dal 21 maggio al 10 agosto

    32 863

    78.0270

    ex 0809 30

    Pesche, comprese le pesche noci

    dall’11 giugno al 30 settembre

    6 808

    78.0280

    ex 0809 40 05

    Prugne

    dall’11 giugno al 30 settembre

    51 276»


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