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Document 32004R1056

    Regolamento (CE) n. 1056/2004 della Commissione, del 28 maggio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i limoni, le uve da tavola, le pere, le albicocche, le pesche, comprese le pesche noci, e le prugne

    GU L 192 del 29/05/2004, p. 20–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1056/oj

    29.5.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 192/20


    REGOLAMENTO (CE) N. 1056/2004 DELLA COMMISSIONE

    del 28 maggio 2004

    che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i limoni, le uve da tavola, le pere, le albicocche, le pesche, comprese le pesche noci, e le prugne

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi all’importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli (2), prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3).

    (2)

    Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura (4) concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2001, il 2002 e il 2003, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i limoni, le uve da tavola, le pere, le albicocche, le pesche, comprese le pesche noci, e le prugne.

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 1555/96 deve essere modificato di conseguenza.

    (4)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2004.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

    (2)  GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 783/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 98).

    (3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

    (4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.


    ALLEGATO

    «

    ALLEGATO

    Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione «ex», il campo d’applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.

    Numero d’ordine

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Periodo di applicazione

    Livelli limite (tonnellate)

    78.0015

    ex 0702 00 00

    Pomodori

    — dal 1o ottobre al 31 maggio

    206 245

    78.0020

    — dal 1o giugno al 30 settembre

    10 586

    78.0065

    ex 0707 00 05

    Cetrioli

    — dal 1o maggio al 31 ottobre

    11 924

    78.0075

    — dal 1o novembre al 30 giugno

    8 560

    78.0085

    ex 0709 10 00

    Carciofi

    — dal 1o novembre al 30 giugno

    1 357

    78.0100

    0709 90 70

    Zucchine

    — dal 1o gennaio al 31 dicembre

    18 056

    78.0110

    ex 0805 10 10

    ex 0805 10 30

    ex 0805 10 50

    Arance

    — dal 1o dicembre al 31 maggio

    404 503

    78.0120

    ex 0805 20 10

    Clementine

    — dal 1o novembre a fine febbraio

    164 111

    78.0130

    ex 0805 20 30

    ex 0805 20 50

    ex 0805 20 70

    ex 0805 20 90

    Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi

    — dal 1o novembre a fine febbraio

    89 273

    78.0155

    78.0160

    ex 0805 50 10

    Limoni

    — dal 1o giugno al 31 dicembre

    — dal 1o gennaio al 31 maggio

    342 761

    12 938

    78.0170

    ex 0806 10 10

    Uve da tavola

    — dal 21 luglio al 20 novembre

    227 815

    78.0175

    ex 0808 10 20

    ex 0808 10 50

    ex 0808 10 90

    Mele

    — dal 1o gennaio al 31 agosto

    638 996

    78.0180

     

     

    — dal 1o settembre al 31 dicembre

    25 380

    78.0220

    ex 0808 20 50

    Pere

    — dal 1o gennaio al 30 aprile

    257 158

    78.0235

    — dal 1o luglio al 31 dicembre

    27 497

    78.0250

    ex 0809 10 00

    Albicocche

    — dal 1o giugno al 31 luglio

    4 123

    78.0265

    ex 0809 20 95

    Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide

    — du 21 mai au 10 agosto

    32 863

    78.0270

    ex 0809 30

    Pesche, comprese le pesche noci

    — dall’11 giugno al 30 settembre

    6 808

    78.0280

    ex 0809 40 05

    Prugne

    — dall’11 giugno al 30 settembre

    51 276

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