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Document 32004R0635

    Regolamento (CE) n. 635/2004 della Commissione, del 5 aprile 2004, relativo alla fissazione del tasso di cambio applicabile per il 2004 a taluni aiuti diretti e a determinate misure strutturali o ambientali

    GU L 100 del 06/04/2004, p. 22–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/635/oj

    32004R0635

    Regolamento (CE) n. 635/2004 della Commissione, del 5 aprile 2004, relativo alla fissazione del tasso di cambio applicabile per il 2004 a taluni aiuti diretti e a determinate misure strutturali o ambientali

    Gazzetta ufficiale n. L 100 del 06/04/2004 pag. 0022 - 0024


    Regolamento (CE) n. 635/2004 della Commissione

    del 5 aprile 2004

    relativo alla fissazione del tasso di cambio applicabile per il 2004 a taluni aiuti diretti e a determinate misure strutturali o ambientali

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro(1),

    visto il regolamento (CE) n. 1410/1999 della Commissione, del 29 giugno 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2808/98 recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo, e la definizione di alcuni fatti generatori di cui ai regolamenti (CEE) n. 3889/87, (CEE) n. 3886/92, (CEE) n. 1793/93, (CEE) n. 2700/93 e (CE) n. 293/98(2), in particolare l'articolo 2,

    visto il regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo(3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, seconda frase,

    visto il regolamento (CE) n. 2550/2001 della Commissione, del 21 dicembre 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine per quanto riguarda i regimi dei premi e che modifica il regolamento (CE) n. 2419/2001(4), in particolare l'articolo 18 bis, secondo comma,

    visto il regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione al regime di premi(5), in particolare l'articolo 43,

    considerando quanto segue:

    (1) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2808/98, il fatto generatore del tasso di cambio per l'aiuto alle colture energetiche di cui al titolo IV, capitolo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio(6) interviene il 1o gennaio dell'anno per il quale è concesso l'aiuto.

    (2) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2808/98, il fatto generatore del tasso di cambio per gli importi connessi a misure di carattere strutturale o ambientale interviene il 1o gennaio dell'anno in cui è adottata la decisione di concedere l'aiuto.

    (3) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2808/98, il tasso di cambio da utilizzare corrisponde alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede la data del fatto generatore.

    (4) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 293/98 della Commissione, del 4 febbraio 1998, che determina i fatti generatori applicabili nel settore degli ortofrutticoli, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e, in parte, nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, nonché a taluni prodotti compresi nell'allegato II del trattato CE e che modifica il regolamento (CEE) n. 1445/93(7), il tasso di cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale, ogni anno, del massimale per ettaro dell'aiuto per il miglioramento della qualità e della commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carrube corrisponde alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede il 1o gennaio del periodo annuo di riferimento.

    (5) Conformemente all'articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 2550/2001, il fatto generatore per il tasso di cambio da applicare all'importo dei premi e dei pagamenti nel settore delle carni ovine e caprine è costituito dall'inizio dell'anno civile per il quale il premio o il pagamento è concesso. Il tasso di cambio da applicare è la media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese di dicembre che precede la data del fatto generatore.

    (6) Conformemente all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 2342/1999, la data di presentazione della domanda costituisce il fatto generatore che determina l'anno di imputazione del premio speciale, del premio per vacca nutrice, del premio di destagionalizzazione e del pagamento per l'estensivizzazione. Per quanto riguarda il premio alla macellazione, l'anno di imputazione è l'anno di macellazione o di esportazione. A norma dell'articolo 43 del summenzionato regolamento, i premi e i pagamenti nel settore delle carni bovine sono convertiti in moneta nazionale in base alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese di dicembre che precede l'anno di imputazione.

    (7) Pertanto, occorre fissare il tasso di cambio applicabile per il 2004 agli importi e agli aiuti in questione in base alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese di dicembre 2003,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per l'anno 2004, il tasso di cambio che figura in allegato si applica ai seguenti importi:

    a) importo dell'aiuto alle colture energetiche di cui al titolo IV, capitolo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003;

    b) importi connessi a misure di carattere strutturale o ambientale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2808/98;

    c) massimale per ettaro dell'aiuto alla commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carrube, fissato all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 790/89 del Consiglio(8);

    d) importi dei premi e dei pagamenti nel settore delle carni ovine e caprine di cui agli articoli 4, 5 e 11 del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio(9);

    e) importi dei premi e dei pagamenti nel settore delle carni bovine di cui agli articoli 4, 5, 6, 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio(10).

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2004.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

    (2) GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53.

    (3) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2304/2003 (GU L 342 del 30.12.2003, pag. 6).

    (4) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 105. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2307/2003 (GU L 342 del 30.12.2003, pag. 11).

    (5) GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1473/2003 (GU L 211 del 21.8.2003, pag. 12).

    (6) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 21/2004 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

    (7) GU L 30 del 5.2.1998, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/1999 (GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53).

    (8) GU L 85 del 30.3.1989, pag. 6.

    (9) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.

    (10) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

    ALLEGATO

    Tasso di cambio di cui all'articolo 1

    1 euro = (media 1.12.2003-31.12.2003)

    >SPAZIO PER TABELLA>

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