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Dokument 31981R0849
Council Regulation (EEC) No 849/81 of 27 March 1981 laying down for 1981 certain measures for the conservation and management of fishery resources applicable to vessels flying the flag of Norway
Regolamento (CEE) n. 849/81 del Consiglio, del 27 marzo 1981, che stabilisce per il 1981 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera norvegese
Regolamento (CEE) n. 849/81 del Consiglio, del 27 marzo 1981, che stabilisce per il 1981 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera norvegese
GU L 87 del 01/04/1981, str. 8—16
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Już nie obowiązuje, Data zakończenia ważności: 31/12/1981
Regolamento (CEE) n. 849/81 del Consiglio, del 27 marzo 1981, che stabilisce per il 1981 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera norvegese
Gazzetta ufficiale n. L 087 del 01/04/1981 pag. 0008 - 0016
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 849/81 DEL CONSIGLIO del 27 marzo 1981 che stabilisce per il 1981 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera norvegese IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando che la Comunità e la Norvegia si sono consultate secondo la procedura fissata dagli articoli 2 e 7 dell ' accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia ( 2 ) , in merito ai reciproci diritti di pesca del 1981 , nonchù alla gestione delle risorse biologiche comuni ; considerando che , a seguito di tali consultazioni , un accordo sotto forma di scambio di lettere che istituisce per il 1981 una convenzione in materia di pesca tra la Comunità e la Norvegia , è stato siglato l ' 11 dicembre 1980 ; considerando che , a norma dell ' accordo del 19 dicembre 1966 tra la Danimarca , la Norvegia e la Svezia sul reciproco accesso alle attività di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat , ciascuna parte accorda alle navi delle altre parti l ' accesso alla propria zona di pesca nello Skagerrak e in parte del Kattegat fino ad una distanza di 4 miglia nautiche dalle linee base ; considerando che nell ' ambito di questo accordo la Comunità , la Norvegia e la Svezia si sono consultate sulle misure tecniche da stabilire per la pesca nella zona cui l ' accordo si riferisce ; che tali consultazioni non si sono concluse per ora con una convenzione per il 1981 ; considerando che in mancanza di tale convenzione le navi norvegesi possono pescare senza limitazioni quantitative nella zona di pesca danese nello Skagerrak , a quattro miglia nautiche al largo delle linee di base , in conformità del suddetto accordo del 19 dicembre 1966 ; che la pesca di popolazioni ittiche che evolvono sia nel Mare del Nord che nello Skagerrak è soggetta alle limitazioni quantitative concordate durante le consultazioni tra la Comunità e la Norvegia ; considerando che a norma dell ' accordo sulla pesca del 1964 tra il Regno Unito e la Norvegia le navi norvegesi sono autorizzate a pescare il palombo e lo squalo elefante in determinate zone comprese tra 6 e 12 miglia nautiche dalle linee base del Regno Unito ; considerando che è opportuno sostituire il regime provvisorio fissato con regolamento ( CEE ) n . 398/81 ( 3 ) , che autorizza la pesca di navi norvegesi nella zona di pesca della Comunità e che scade il 31 marzo 1981 , con un regime definitivo per il 1981 , conformemente alle convenzioni negoziate fra la Comunità e la Norvegia , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Le attività di pesca delle navi battenti bandiera norvegese nella zona di pesca delle 200 miglia degli Stati membri al largo delle coste del Mare del Nord , dello Skagerrak , del Kattegat , del Mar Baltico , del Mare di Labrador , dello stretto di Davis , della baia di Baffin e dell ' Oceano Atlantico a nord del 43° 00' nord sono autorizzate nel 1981 per le specie di cui all ' allegato I entro i limiti geografici e quantitativi fissati in detto allegato ed in conformità delle disposizioni del presente regolamento . 2 . Le attività di pesca autorizzate a norma del paragrafo 1 sono limitate alle parti della zona di pesca delle 200 miglia situate almeno 12 miglia nautiche al largo delle linee di base a partire dalle quali sono delimitate le acque territoriali degli Stati membri , con le seguenti eccezioni : a ) la pesca nello Skagerrak è autorizzata al largo di 4 miglia nautiche dalle linee base danesi ; b ) la pesca al palombo e allo squalo elefante è autorizzata nelle zone definite nell ' allegato II . 3 . La pesca nelle parti della sottodivisione CIEM III a ) limitate a occidente dalla linea che unisce il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e a sud della linea che unisce il faro di Skagen al faro di Tistlarna e quindi alla più vicina costa svedese non è soggetta a limitazioni quantitative , salvo che per lo sgombro e il merluzzi carbonaro . 4 . In deroga al paragrafo 1 , le catture accessorie inevitabili di specie per le quali in una determinata zona non sono fissati contingenti sono autorizzate entro i limiti stabiliti dalle misure di conservazione vigenti nella zona in questione . 5 . Le catture accessorie in una determinata zona di una specie per la quale è fissato un contingente per detta zona sono imputate al contingente in questione . Articolo 2 1 . Le navi che pescano nell ' ambito dei contingenti fissati all ' articolo 1 devono rispettare le misure di conservazione e di controllo nonchù tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone di cui all ' articolo 1 . 2 . Le navi di cui al paragrafo 1 devono tenere un giornale di bordo nel quale vengono registrati i dati di cui all ' allegato III . 3 . Le navi di cui al paragrafo 1 , eccettuate quelle che svolgono attività di pesca nella sottodivisione CIEM III a ) , trasmettono alla Commissione le informazioni devono essere trasmesse in conformità delle norme enunciate in tale allegato . 4 . Le lettere e le cifre d ' immatricolazione delle navi di cui al paragrafo 1 devono essere chiaramente indicate su ambo i lati della prua . Articolo 3 1 . La pesca nella sottozona NAFO 1 e nelle divisioni CIEM XIV e V sulla base dei contingenti fissati all ' articolo 1 è subordinata all ' esistenza a bordo di una licenza rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità e all ' osservanza delle condizioni precisate nella licenza . 2 . La pesca in tutte le altre divisioni CIEM con nave di più di 200 tsl nel quadro dei contingenti fissati all ' articolo 1 è subordinata alla detenzione a bordo di una licenza rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità e all ' osservanza delle condizioni precisate nella licenza stessa . 3 . Le licenze ai fini del paragrafo 1 sono soggette alla condizione che il loro numero non superi : - 13 per la pesca dell ' ippoglosso nero ; - 24 per la pesca del gambero boreale ( Pandalus borealis ) nella sottozona NAFO 1 e nelle divisioni CIEM XIV e V . Tuttavia il numero di navi che contemporaneamente pescano gamberi boreali non può 12 come media mensile calcolata per l ' intero anno , con un numero massimo mensile di navi pari a 18 , nella sottozona NAFO 1 e nelle divisioni CIEM XIV e V . 4 . La Commissione rilascia le licenze di pesca di cui al paragrafo 2 a tutte le navi per cui una licenza è richiesta dalle autorità norvegesi . 5 . Ciascuna licenza è valida per una sola nave . Qualora più unità partecipino alla stessa operazione di pesca , ciascuna di esse deve essere munita di licenza . 6 . Le licenze di cui al paragrafo 1 possono essere annullate per emetterne di nuove . L ' annullamento ha effetto con decorrenza dal giorno della restituzione della licenza alla Commissione . 7 . La licenza è ritirata nel caso di mancato adempimento agli obblighi previsti nel presente regolamento . 8 . Per un periodo massimo di dodici mesi non può essere rilasciata alcuna licenza alle navi per le quali non siano stati rispettati gli obblighi previsti dal presente regolamento . Articolo 4 All ' atto del deposito di ciascuna domanda di licenza presso la Commissione , devono essere forniti i seguenti dati : a ) nome della nave , b ) numero d ' immatricolazione , c ) lettere e cifre esterne d ' identificazione , d ) porto d ' immatricolazione , e ) norme ed indirizzo del proprietario o del noleggiatore , f ) stazza lorda e lunghezza fuoritutto , g ) potenza del motore , h ) indicativo di chiamata e frequenza radio , i ) metodo di pesca previsto , j ) zona di pesca prevista , k ) specie di pesci che si intendono catturare , l ) periodo per il quale la licenza viene richiesta . Articolo 5 La pesca alla molva , alla molva blu , al brosmio , all ' ippoglosso nero , nei limiti dei contingenti di cui all 'articolo 1 , è consentita unicamente con il metodo comunemente detto della « lenza lunga » ( palangresi ) . Articolo 6 La pesca nello Skagerrak , nei limiti dei contingenti di cui all ' articolo 1 , è soggetta alle seguenti condizioni : 1 . è proibita la pesca all ' aringa nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 1981 ; 2 . è proibita la pesca diretta all ' aringa non destinata al consumo umano ; 3 . è proibito l ' impiego della rete a strascico e del cianciolo per la cattura di specie pelagiche dalla mezzanotte di sabato alla mezzanotte di domenica . Articolo 7 Per garantire l ' osservanza del presente regolamento , le competenti autorità degli Stati membri attuano tutte le misure appropriate , ivi comprese le visite periodiche alle navi . Articolo 8 Nel caso di infrazioni debitamente accertate , gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il nome della nave e le eventuali misure adottate . Articolo 9 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso è applicabile dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 1981 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 27 marzo 1981 . Per il Consiglio Il Presidente G . BRAKS ( 1 ) Parere reso il 26 marzo 1981 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) . ( 2 ) GU n . L 226 del 29 . 8 . 1980 pag . 48 . ( 3 ) GU n . L 45 del 18 . 2 . 1981 , pag . 1 . ALLEGATO I Contingenti di pesca Specie * Zona in cui è autorizzata la pesca * Quantitativi ( in tonnellate ) * Sgombro * CIEM IV e Skagerrak ( 1 ) * 6 000 * * CIEM VI a ) ( 2 ) + VII d ) , e ) , f ) , h ) * 20 000 * Spratto * CIEM IV * 71 000 * Merluzzo * CIEM IV * 10 000 * Eglefino * CIEM IV * 6 000 * Merluzzo carbonaro * CIEM IV e Skagerrak ( 3 ) * 20 000 * Merlano * CIEM IV * 7 000 * Passera * CIEM IV * 500 * Circerello , merluzzo norvegese e melù * CIEM IV * 50 000 ( 3 ) * Melù * CIEM II , VI a ) ( 2 ) , VI b ) , VII ( 4 ) , XIV , V a ) * 100 000 * Molva blu * CIEM IV , VI , VII * 1 000 ( 5 ) * Molva e brosmio * CIEM IV , VI , VII * 20 000 ( 5 ) ( 6 ) * Palombo * CIEM IV , VI , VII * 6 000 ( 7 ) * Squalo elefante ( 8 ) * CIEM IV , VI , VII * 800 ( 7 ) * Smeriglio * CIEM IV , VI , VII * 1 000 * Gambero boreale ( Pandalus borealis ) * NAFO 1 ( 9 ) * 1 000 * * CIEM XIV + V a ) * 3 000 ( 10 ) * Ippoglosso * NAFO 1 * 600 ( 11 ) * * CIEM XIV + V a ) * 600 ( 11 ) * Altre specie ( ad eccezione delle catture accessorie di sugarello ) * CIEM IV * 5 000 * ( 1 ) Limitata ad occidente dalla linea che unisce il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes ed a sud dalla linea che unisce il faro di Skagen al faro di Tistlarna e quindi alla più vicina costa svedese . ( 2 ) A nord del 56° 30' N . ( 3 ) Di cui il solo cicerello per non più di 50 000 tonnellate , o il merluzzo norvegese e il merlano blu insieme per non più di 40 000 tonnellate . ( 4 ) Ad ovest del 12° O . ( 5 ) Di cui delle catture accessorie di 20 % du merluzzo per nave , per viaggio , sono autorizzate nelle divisioni CIEM VI e VII . La totalità di queste catture accessorie non può superare 1 000 tonnellate di cui al massimo 300 tonnellate di merluzzo . ( 6 ) Di cui 17 000 tonnellate al massimo di molva o 7 000 tonnellate al massimo di brosmio . ( 7 ) Questo contingente non include le catture effettuate nelle zone di cui all ' allegato II . ( 8 ) Fegato di squalo elefante . ( 9 ) A sud del 68° N . ( 10 ) Unicamente pesca sperimentale . ( 11 ) Le catture accessorie d ' ippoglosso non possono superare 10 % . ALLEGATO II Zona compresa tra 6 e 12 miglia dalle linee base del mare territoriale del Regno Unito a ) Pesca al palombo : le zone che si estendono da una linea in direzione ovest di Ard an Runair ( North Uist ) a nord fino ad una linea in direzione est di Start Point ( Orkney ) , comprese le zone interno alle isole Flannan e Shetland ed alla Fair Isle ed alle isole al largo del gruppo di St Kilda , North Rona e Sulisker , Sule Skerry e Stack Skerry . b ) Pesca allo squalo elefante : le spese zone fissate per il palombo , nonchù la zona compresa tra una linea in direzione ovest del Mull of Oa ( Islay ) e una linea in direzione ovest di Ard an Runair . ALLEGATO III 1 . I seguenti dati debbono essere registrati nel giornale di bordo dopo ogni operazione di pesca effettuata entro la zona di 200 miglia marine dalle coste degli Stati membri della Comunità coperta dalla normativa comunitaria in materia di pesca : 1.1 . i quantitativi catturati , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie , 1.2 . il giorno e l ' ora dell ' operazione di pesca , 1.3 . la posizione geografica in cui state effettuate le catture , 1.4 . il sistema di pesca utilizzato . 2 . Per le attività di pesca effettuate nella sottozona NAFO 1 e nelle divisioni CIEM XIV e V deve essere usato il seguente giornale di bordo . Formulario : vedi G.U . ALLEGATO IV 1 . Le informazioni da trasmettere alla Commissione e lo scadenzario per la loro trasmissione sono i seguenti : 1.1 . Ad ogni entrata della nave : 1.1.1 . nelle zone di pesca di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri della Comunità ; 1.1.2 . nella parte della sezione 1 definita dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell ' Atlantico nord occidentale sottoposta alla giurisdizione della Danimarca : a ) gli elementi indicati al punto 1.6 , b ) i quantitativi catturati che si trovano nelle stive , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie , c ) la data e la sottozona NAFO o divisione CIEM all ' interno della quale il commandante prevede di iniziare la pesca . Quando le operazioni di pesca rendono necessario che la nave entri più di una volta nelle zone di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 in un dato giorno , basta una sola comunicazione della prima entrata . 1.2 . Ad ogni uscita della nave : 1.2.1 . dalla zona di cui al punto 1.1.1 : a ) gli elementi indicati al punto 1.6 , b ) i quantitativi catturati che si trovano nelle stive , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie , c ) i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie , d ) la divisione CIEM o la sottozona NAFO in cui state effettuate la catture , e ) i quantitativi di ciascuna specie espressi in chilogrammi , trasbordati su altre navi da quando la nave è entrata nella zona e l ' identificazione della nave sulla quale il trasbordo ha avuto luogo , f ) i quantitativi , espressi in chilogrammi , di ogni specie sbarcati in un porto della Comunità da quando la nave è entrata nella zona ; 1.2.2 . dalla zona di cui al punto 1.1.2 : le informazioni di cui alle lettere a ) , b ) , c ) , d ) , e ) e f ) , g ) i quantitativi , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie , rigettati in mare dopo la comunicazione precedente . 1.3 . Un preavviso di partenza almeno 48 ore prima dell ' uscita dalla zona di cui al punto 1.1.2 e dalla divisione CIEM XIV . 1.4 . Ogni settimana a decorrere dal settimo giorno successivo al primo ingresso della nave nelle zone di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 : a ) gli elementi indicati al punto 1.6 , b ) i quantitativi catturati di ciascuna specie espressi in chilogrammi successivamente alla comunicazione precedente , c ) la divisione CIEM o la sottozona NAFO in cui sono state effettuate le catture . 1.5 . Al momento di ogni cambio di sottodivisione CIEM all ' interno delle zone definite al punto 1.1.1 , le informazioni fissate al punto 1.6 . 1.6 . a ) Il nome , il segnale di chiamata , le cifre e le lettere di identificazione della nave ed il nome del comandante , b ) il numero della licenza , se la nave pesca sotto licenza , c ) il numero di serie della trasmissione , d ) gli estremi per l ' identificazione del tipo di messaggio , e ) la data , l ' ora e la posizione geografica della nave . 2.1 . Le informazioni indicate al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles ( indirizzo telex : 24189 FISEU-B ) , tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4 . 2.2 . Se per motivi di forza maggiore le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave , il messaggio può essere comunicato da un ' altra nave per conto della prima . 3 . Nome della stazione radio * Segnale di chiamata * Skagen * OXP * Blávand * OXB * Roenne * OYE * Norddeich * DAF DAK * * DAH DAL * * DAI DAM * * DAJ DAN * Scheveningen * PCH * Oostende * OST * North Foreland * GNF * Humber * GKZ * Cullercoats * GCC * Wick * GKR * Oban * GNE * Portpatrick * GPK * Anglesey * GLV * Ilfracombe * GIL * Niton * GNI * Stonehaven * GND * Portshead * GKA * * GKB * * GKC * Land's End * GLD * Valentia * EJK * Malin Head ' * EJM * Boulogne * FFB * Brest * FFU * Saint-Nazaire * FFO * Bordeaux-Arcachon * FFC * Prins Christians Sund * OZN Central Godtháb * Julianeháb * OXF * Gotháb * OXI * Holsteinsborg * OYS * Godhavn * OZM * Thorshavn * OXJ * Velferdsstasjon Faeringerhamn * 22 239 * Bergen * LGN * Farsund * LGZ * Floroe * LGL * Rogaland * LGQ * Tjoeme * LGT * Âlesund * LGA * 4 . Forma delle comunicazioni relative alle operazioni di pesca effettuate nelle zone di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 . Le informazioni indicate al punto 1 devono comprendere i seguenti elementi e devono essere fornite nel seguente ordine : - il nome della nave , - l ' indicativo radio , - le lettere e cifre di identificazione esterna , - il numero di serie di trasmissione per il viaggio di cui trattasi , - gli estremi per l ' indicazione del tipo del messagio conformemente al seguente codice : - messaggio , all ' entrata in una zona di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 : IN , - messaggio , all ' uscita da un zona di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 : OUT , - messaggio di movimento da una divisione CIEM ad un ' altra : ICES , - messaggio settimanale : WKL , - messaggio di preavviso di partenza dalla zona di cui al punto 1.1.2 : NL , - la posizione geografica , - la divisione CIEM o la sottozona NAFO in cui si prevede di cominciare la pesca , - la data in cui si prevede di cominciare la pesca , - i quantitativi di pesce che si trovano nella stiva , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie , usando il codice di cui al punto 5 , - la divisione CIEM o la sottozona NAFO in cui sono state effettuate le catture , - i quantitativi trasbordati su altre navi dopo la comunicazione precedente , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie , - il nome e il segnale di chiamata della nave su cui è stato effettuato il trasbordo , - i quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la comunicazione precedente , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie , - il nome del comandante , - i quantitativi , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie , rigettati in mare dopo la comunicazione precedente , valendosi del codice di cui al punto 5 solo nel caso di operazioni di pesca effettuate nella zona di cui al punto 1.1.2 . 5 . Codice per la comunicazione dei quantitativi di pesce che si trovano a bordo , di cui al punto 4 : - A : gambero boreale ( Pandalus borealis ) - B : nasello ( Merluccius merluccius ) - C : ippoglosso nero ( Rheinhardtius hippoglossoides ) - D : merluzzo ( Gadus morrhua ) - E : eglefino ( Melanogrammus aeglefinus ) - F : ippoglosso ( Hippoglossus hippoglossus ) - G : sgombro ( Scomber scombrus ) - H : suro ( Trachurus trachurus ) - I : pesce sorcio ( Coryphaenoides rupestris ) - J : merluzzo carbonaro ( Pollachius virens ) - K : merlano ( Merlangus merlangus ) - L : aringa ( Clupea harengus ) - M : cicerello ( Ammodytes sp . ) - N : spratto ( Clupea sprattus ) - O : passera ( Pleuronectes platessa ) - P : merluzzo norvegese ( Trisopterus esmarkii ) - Q : molva ( Molva molva ) - R : altri - S : gamberetti ( Penaeidae ) - T : acciughe ( Engraulis encrasicholus ) - U : sebaste ( Sebastes sp . ) - V : passera americana ( Hypoglossoides platessoides ) - W : calamero ( Illex ) - X : limanda ( Limanda ferruginea ) - Y : melù ( Gadus poutassou ) - Z : tonno ( Thunnidae ) - AA : molva azzurra ( Molva dypterygia ) - BB : brosmio ( Brosme brosme )