Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01992L0083-20220101

    Consolidated text: Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/83/2022-01-01

    01992L0083 — IT — 01.01.2022 — 003.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    DIRETTIVA 92/83/CEE DEL CONSIGLIO

    del 19 ottobre 1992

    relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche

    (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21)

    Modificata da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    DIRETTIVA (UE) 2020/1151 DEL CONSIGLIO del 29 luglio 2020

      L 256

    1

    5.8.2020


    Modificata da:

     A1

    ATTO relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea

      L 236

    33

    23.9.2003

    ►A2

    TRATTATO RELATIVO ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA E DELLA ROMANIA ALL'UNIONE EUROPEA

      L 157

    203

    21.6.2005




    ▼B

    DIRETTIVA 92/83/CEE DEL CONSIGLIO

    del 19 ottobre 1992

    relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche



    SEZIONE I

    BIRRA



    Campo d'applicazione

    Articolo 1

    1.  
    Gli Stati membri applicano un'accisa sulla birra conformemente alla presente direttiva.
    2.  
    Gli Stati membri stabiliscono le proprie aliquote conformemente alla direttiva 92/84/CEE.

    Articolo 2

    Ai fini della presente direttiva, si intende per «birra» qualsiasi prodotto di cui al codice NC 2203 o qualsiasi prodotto contenente una miscela di birra e di bevande non alcoliche di cui al codice NC 2206, in entrambi i casi, con un titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5 % vol.



    Determinazione dell'importo dell'accisa

    Articolo 3

    1.  

    L'accisa percepita dagli Stati membri sulla birra è determinata con riferimento:

    — 
    al numero di ettolitri/gradi Plato o
    — 
    al numero di ettolitri/titolo alcolometrico effettivo

    di prodotto finito.

    ▼M1

    Tutti gli ingredienti della birra, compresi quelli aggiunti dopo il completamento della fermentazione, sono presi in considerazione ai fini della misurazione dei gradi Plato.

    In deroga al secondo comma, gli Stati membri che, il 29 luglio 2020, non prendono in considerazione gli ingredienti della birra aggiunti dopo la fermentazione ai fini della misurazione dei gradi Plato possono continuare a farlo fino al 31 dicembre 2030.

    ▼B

    2.  
    Nello stabilire l'importo dell'accisa sulla birra secondo la direttiva 92/84/CEE, gli Stati membri possono non tenere conto delle frazioni di grado Plato o di titolo alcolometrico in volume.

    Inoltre, gli Stati membri che percepiscono l'accisa in riferimento al numero di ettolitri/grado Plato, possono suddividere le birre in categorie comprensive al massimo di quattro gradi Plato per categoria e applicare la stessa aliquota di accisa per ettolitro a tutte le birre di una determinata categoria. Dette aliquote devono sempre essere pari o superiori all'aliquota minima di accisa prevista all'articolo della direttiva 92/84/CEE, in appresso denominata «aliquota minima».

    Articolo 4

    1.  

    Gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte di accisa, le quali possono avere importi diversi secondo la produzione annuale delle birrerie indipendenti, entro i limiti seguenti:

    — 
    le aliquote ridotte non sono applicabili alle imprese che producono più di 200 000 ettolitri di birra l'anno;
    — 
    le aliquote ridotte, che possono essere inferiori all'aliquota minima, non possono essere inferiori di oltre il 50 % all'aliquota di accisa nazionale normale.
    2.  
    Ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte, si intende per «piccola birreria indipendente» una birreria che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi birreria, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra birreria e che non operi sotto licenza. Tuttavia, se due o più piccole birrerie cooperano e la somma della loro produzione annuale non supera i 200 000 ettolitri, esse possono essere considerate come una unica piccola impresa indipendente.
    3.  
    Gli Stati membri provvedono a che le aliquote ridotte da essi eventualmente stabilite siano applicabili uniformemente alla birra fornita sul loro territorio da piccole birrerie indipendenti situate in altri Stati membri. In particolare, garantiscono che a nessuna singola fornitura proveniente da un altro Stato membro venga imposta un'accisa superiore a quella del suo esatto equivalente sul piano nazionale.

    Articolo 5

    ▼M1

    1.  
    Gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte inferiori all’aliquota minima, alle birre aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore al 3,5 % vol.

    ▼B

    2.  
    Gli Stati membri possono limitare l'applicazione del presente articolo ai prodotti contenenti una miscela di birra e di bevande non alcoliche di cui al codice NC 2206.

    Articolo 6

    Fatte salve le condizioni da essi stabilite pe assicurare l'applicazione diretta dell'esenzione, gli Stati membri possono esentare dall'accisa la birra fabbricata da un privato e consumata dal fabbricante, dai suoi familiari o dai suoi invitati, purché non ci sia vendita.



    SEZIONE II

    VINO



    Campo d'applicazione

    Articolo 7

    1.  
    Gli Stati membri applicano un'accisa sul vino conformemente alla presente direttiva.
    2.  
    Gli Stati membri stabiliscono le proprie aliquote d'accisa conformemente alla direttiva 92/84/CEE.

    Articolo 8

    Ai fini della presente direttiva:

    1) 

    si intendono per «vino tranquillo» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205, ad eccezione dei vini spumanti definiti al paragrafo 2:

    — 
    aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 % vol, ma non superiore al 15 % vol, purché l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;
    — 
    aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore al 15 % vol, ma non superiore al 18 % vol, purché siano stati prodotti senza arricchimenti e l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;

    ▼M1

    2) 

    si intendono per «vino spumante» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10 , 2204 21 06 , 2204 21 07 , 2204 21 08 , 2204 21 09 , 2204 29 10 e 2205 che:

    ▼B

    — 
    sono presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci o hanno una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;
    — 
    hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 % vol, ma non superiore al 15 % vol, purché l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione.



    Determinazione dell'importo dell'accisa

    Articolo 9

    1.  
    L'accisa percepita dagli Stati membri sul vino è determinata con riferimento al numero di ettolitri di prodotto finito.
    2.  
    Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, gli Stati membri applicano la medesima aliquota di accisa a tutti i prodotti soggetti all'accisa sul vino tranquillo. Analogamente, applicano la medesima aliquota di accisa a tutti i prodotti soggetti all'accisa sul vino spumante. Essi possono applicare la stessa accisa sul vino tranquillo e sul vino spumante.
    3.  
    Gli Stati membri possono applicare aliquote di accisa ridotte su qualsiasi tipo di vino tranquillo e di vino spumante aventi titolo alcolometrico effettivo non superiore all'8,5 % vol.
    4.  
    Gli Stati membri che il 1o gennaio 1992 applicavano una aliquota di accisa superiore sui vini tranquilli definiti all'articolo 8, punto 1, secondo trattino, possono continuare ad applicare detta aliquota. Essa non può essere superiore all'aliquota nazionale normale applicata ai prodotti intermedi.

    ▼M1

    Articolo 9 bis

    1.  

    Gli Stati membri possono applicare aliquote di accisa ridotte al vino prodotto da piccoli produttori di vino indipendenti, entro i limiti seguenti:

    — 
    le aliquote ridotte non sono applicabili alle imprese che producono in media più di 1 000 ettolitri o, nel caso della Repubblica di Malta, 20 000 ettolitri di vino l’anno;
    — 
    le aliquote ridotte non possono essere inferiori di oltre il 50 % all’aliquota normale nazionale dell’accisa.
    2.  
    Ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte, si intende per «piccolo produttore di vino indipendente» un produttore di vino che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro produttore di vino, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro produttore di vino e che non operi sotto licenza. Tuttavia, se due o più piccoli produttori di vino cooperano e la somma della loro produzione annuale non supera i 1 000 ettolitri o, secondo il caso, i 20 000 ettolitri, essi possono essere considerati come un unico piccolo produttore di vino indipendente.
    3.  
    Gli Stati membri provvedono a che le aliquote ridotte da essi eventualmente stabilite siano applicabili uniformemente al vino fornito sul loro territorio da piccoli produttori di vino indipendenti situati in altri Stati membri. In particolare, garantiscono che a nessuna singola fornitura proveniente da un altro Stato membro venga imposta un’accisa superiore a quella del loro esatto equivalente sul piano nazionale.

    ▼B

    Articolo 10

    Fatte salve le condizioni da essi stabilite per assicurare l'applicazione diretta del presente articolo, gli Stati membri possono esentare dall'accisa il vino fabbricato da un privato e consumato dal fabbricante, dai suoi familiari o dai suoi osptiti, purché non ci sia vendita.



    SEZIONE III

    BEVANDE FERMENTATE DIVERSE DAL VINO E DALLA BIRRA



    Campo d'applicazione

    Articolo 11

    1.  
    Gli Stati membri applicano un'accisa sulle bevande fermentate diverse dalla birra e dal vino, in seguito denominate «altre bevande fermentate», conformemente alla presente direttiva.
    2.  
    Gli Stati membri stabiliscono le proprie aliquote conformemente alla direttiva 92/84/CEE.

    Articolo 12

    Ai fini della presente direttiva a fatto salvo l'articolo 17:

    1) 

    si intendono per «altre bevande fermentate tranquille» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205, non menzionati all'articolo 8, ed i prodotti di cui al codice NC 2206, escluse le altre bevande fermentate gassate definite al punto 2 ed esclusi i prodotti disciplinati all'articolo 2:

    — 
    aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 % vol, ma non superiore al 10 % vol;
    — 
    aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore al 10 % vol, ma non superiore al 15 % vol, purché l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione;

    ▼M1

    2) 

    il termine «altre bevande fermentate gassate» copre tutti i prodotti di cui ai codici NC 2206 00 31 e 2206 00 39 , nonché i prodotti di cui ai codici 2204 10 , 2204 21 06 , 2204 21 07 , 2204 21 08 , 2204 21 09 , 2204 29 10 e 2205 non menzionati all’articolo 8 che:

    ▼B

    — 
    sono presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci o hanno una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;
    — 
    hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 % vol, ma non superiore al 13 % vol;
    — 
    hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore al 13 % vol, ma non superiore al 15 % vol, purché l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione.



    Determinazione dell'importo dell'accisa

    Articolo 13

    1.  
    L'accisa percepita dagli Stati membri sulle altre bevande fermentate è determinata con riferimento al numero di ettolitri di prodotto finito.

    ▼M1

    2.  
    Fatti salvi il paragrafo 3 del presente articolo e l’articolo 13 bis, gli Stati membri applicano la medesima aliquota di accisa a tutti i prodotti soggetti all’accisa sulle altre bevande fermentate tranquille. Analogamente, applicano la medesima aliquota di accisa a tutti i prodotti soggetti all’accisa sulle altre bevande fermentate gassate. Essi possono applicare la stessa accisa alle altre bevande fermentate tranquille ed alle altre bevande fermentate gassate.

    ▼B

    3.  
    Gli Stati membri possono applicare aliquote di accise ridotte su qualisiasi tipo di altre bevande fermentate tranquille o gassate aventi titolo alcolometrico effettivo non superiore all'8,5 % vol.

    ▼M1

    Articolo 13 bis

    1.  

    Gli Stati membri possono applicare aliquote di accisa ridotte, le quali possono avere importi diversi secondo la produzione annuale dei produttori interessati, ad altre bevande fermentate prodotte da piccoli produttori indipendenti, entro i limiti seguenti:

    — 
    le aliquote ridotte non sono applicabili alle imprese che producono più di un totale di 15 000 ettolitri di tali bevande l’anno;
    — 
    le aliquote ridotte non possono essere inferiori di oltre il 50 % all’aliquota normale nazionale dell’accisa per le altre bevande fermentate.
    2.  
    Ai fini del presente articolo, le altre bevande fermentate devono essere ottenute dalla fermentazione di frutta, bacche, ortaggi, soluzione di miele in acqua oppure dalla fermentazione del succo fresco o del succo concentrato da essi ottenuto. Gli Stati membri non consentono l’aggiunta di nessun altro tipo di alcole o bevanda alcolica ai fini della produzione di altre bevande fermentate. Ai fini del presente articolo, l’aggiunta di alcole impiegato per diluire o dissolvere aromi nella dose strettamente necessaria, nella misura in cui la gradazione alcolica non aumenti di oltre lo 1,2 % vol., non è considerata un’aggiunta di alcole ai fini della produzione di altre bevande fermentate. L’aggiunta di tali aromi non altera in modo significativo il carattere del prodotto originario.
    3.  
    Gli Stati membri possono limitare l’applicazione del presente articolo a determinati tipi di altre bevande fermentate.
    4.  
    Ai fini del presente articolo, si intende per «piccolo produttore indipendente» un produttore di altre bevande fermentate che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro produttore di altre bevande fermentate, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro produttore e che non operi sotto licenza. Tuttavia, se due o più piccoli produttori cooperano e la somma della loro produzione annuale non supera i 15 000 ettolitri, essi possono essere considerati come un unico piccolo produttore indipendente.
    5.  
    Gli Stati membri provvedono a che le aliquote ridotte da essi stabilite siano applicabili uniformemente alle altre bevande fermentate fornite sul loro territorio da piccoli produttori indipendenti situati in altri Stati membri. In particolare, garantiscono che a nessuna singola fornitura proveniente da un altro Stato membro venga imposta un’accisa superiore a quella del suo esatto equivalente sul piano nazionale.

    ▼B

    Articolo 14

    Fatte salve le condizioni da essi stabilite per assicurare l'applicazione diretta della presente disposizione, gli Stati membri possono esentare dall'accisa le altre bevande fermentate tranquille e gassate fabbricate da un privato e consumate dal fabbricante, dai suoi familiari o dai suoi ospiti, purché non ci sia vendita.

    ▼M1

    Articolo 15

    Ai fini dell’applicazione della direttiva 92/84/CEE e della direttiva 2008/118/CE ( 1 ) i riferimenti ai «vini» si applicano anche alle altre bevande fermentate definite nella presente sezione.

    ▼B



    SEZIONE IV

    PRODOTTI INTERMEDI



    Campo d'applicazione

    Articolo 16

    1.  
    Gli Stati membri applicano un'accisa sui prodotti intermedi conformemente alla presente direttiva.
    2.  
    Gli Stati membri stabiliscono le proprie aliquote conformemente alla direttiva 92/84/CEE. Le aliquote non sono mai inferiori alle aliquote che gli Stati membri applicano ai prodotti di cui all'articolo 8, punto 1) e all'articolo 12, punto 1).

    Articolo 17

    1.  
    Ai fini della presente direttiva, s'intendono per «prodotti intermedi» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204, 2205 e 2206, non contemplati agli articoli 2, 8 e 12, con titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 % vol, ma non superiore al 22 % vol.
    2.  
    Fatto salvo l'articolo 12, gli Stati membri possono considerare come prodotti intermedi qualsiasi bevanda fermentata tranquilla di cui all'articolo 12, punto 1), che ha un titolo alcolometrico effettivo superiore al 5,5 % vol e che non deriva interamente da fermentazione, nonché qualisiasi bevanda fermentata gassata di cui all'articolo 12, punto 2), che ha un titolo alcolometrico effettivo superiore all'8,5 % vol e che non deriva interamente da fermentazione.



    Determinazione dell'importo dell'accisa

    Articolo 18

    1.  
    L'accisa percepita dagli Stati membri sui prodotti intermedi è determinata con riferimento al numero di ettolitri di prodotto finito.
    2.  
    Fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5, gli Stati membri applicano la medesima aliquota di accisa a tutti i prodotti soggetti all'accisa sui prodotti intermedi.
    3.  

    Gli Stati membri possono applicare un'unica aliquota ridotta di accisa sui prodotti intermedi aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore al 15 % vol, fatte salve le condizioni seguenti:

    — 
    l'aliquota ridotta non può essere inferiore al 40 % dell'aliquota nazionale normale dell'accisa,
    — 
    l'aliquota ridotta non può essere inferiore all'aliquota nazionale normale applicata ai prodotti di cui all'articolo 8, punto 1) e all'articolo 12, punto 1).

    ▼M1

    4.  
    Gli Stati membri possono applicare un’unica aliquota ridotta di accisa ai prodotti intermedi definiti nell’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ).

    ▼B

    L'aliquota ridotta:

    — 
    può essere inferiore all'aliquota minima, ma non può essere inferiore di più del 50 % dell'aliquota nazionale normale dell'accisa, o
    — 
    non può essere inferiore all'aliquota minima applicata ai prodotti intermedi.
    5.  
    Ai prodotti intermedi che sono presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci o che hanno una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar, gli Stati membri possono applicare l'aliquota prevista per i prodotti di cui all'articolo 12, punto 2), sempreché essa sia superiore all'aliquota nazionale prevista per i prodotti intermedi.

    ▼M1

    Articolo 18 bis

    1.  

    Gli Stati membri possono applicare aliquote di accisa ridotte, le quali possono avere importi diversi secondo la produzione annuale dei produttori interessati, ai prodotti intermedi prodotti da piccoli produttori indipendenti, entro i limiti seguenti:

    — 
    le aliquote ridotte non sono applicabili alle imprese che producono più di un totale di 250 ettolitri di tali bevande l’anno;
    — 
    le aliquote ridotte, che possono essere inferiori all’aliquota minima, non possono essere inferiori di oltre il 50 % all’aliquota nazionale normale per i prodotti intermedi.
    2.  
    Gli Stati membri possono limitare l’applicazione del presente articolo a determinati tipi di prodotti intermedi.
    3.  
    Ai fini del presente articolo, si intende per «piccolo produttore indipendente» un produttore di prodotti intermedi che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro produttore di prodotti intermedi, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro produttore e che non operi sotto licenza. Tuttavia, se due o più piccoli produttori cooperano e la somma della loro produzione annuale non supera i 250 ettolitri, essi possono essere considerati come un unico piccolo produttore indipendente.
    4.  
    Gli Stati membri provvedono a che le aliquote ridotte da essi stabilite siano applicabili uniformemente agli altri prodotti intermedi forniti sul loro territorio da piccoli produttori indipendenti situati in altri Stati membri. In particolare, garantiscono che a nessuna singola fornitura proveniente da un altro Stato membro venga imposta un’accisa superiore a quella del suo esatto equivalente sul piano nazionale.

    ▼B



    SEZIONE V

    ALCOLE ETILICO



    Campo d'applicazione

    Articolo 19

    1.  
    Gli Stati membri applicano un'accisa sull'alcole etilico conformemene alla presente direttiva.
    2.  
    Gli Stati membri stabiliscono le proprie aliquote conformemente alla direttiva 92/84/CEE.

    Articolo 20

    Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, si intendono per «alcole etilico»:

    — 
    tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 % vol e che rientrano nei codici NC 2207 e 2208, anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata;
    — 
    i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol e che rientrano nei codici NC 2204, 2205 e 2206;
    — 
    le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione.



    Determinazione dell'importo dell'accisa

    Articolo 21

    L'accisa sull'alcole etilico è determinata per ettolitro di alcole puro a 20 °C ed è calcolata con riferimento al numero di ettolitri di alcole puro. Fatto salvo l'articolo 22, gli Stati membri applicano la medesima aliquota di accisa a tutti i prodotti soggetti all'accisa sull'alcole etilico.

    Articolo 22

    1.  

    Gli Stati membri possono applicare aliquote di accisa ridotte sull'alcole etilico fabbricato da piccole distillerie, entro i limiti seguenti:

    — 
    le aliquote ridotte, che possono essere inferiori all'aliquota minima, non sono applicabili alle imprese che producono più di 10 ettolitri di alcole puro all'anno. Tuttavia, gli Stati membri che al 1o gennaio 1992 applicavano aliquote ridotte alle imprese con una produzione tra 10 e 20 ettolitri di alcole puro all'anno, possono continuare a farlo;
    — 
    le aliquote ridotte non possono essere inferiori di più del 50 % dell'aliquota normale nazionale dell'accisa.
    2.  
    Nel quadro delle aliquote ridotte, l'espressione «piccola distilleria» designa una distilleria che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altra distilleria e che non operi sotto licenza.
    3.  
    Gli Stati membri provvedono a che l'aliquota ridotta da essi eventualmente stabilita sia applicata in modo uniforme all'alcole etilico fornito sul loro territorio da piccoli produttori indipendenti stabiliti in altri Stati membri.
    4.  
    Gli Stati membri possono stabilire disposizioni secondo cui l'alcole prodotto da piccoli produttori può essere liberamente immesso in libera pratica appena ottenuto (purché i produttori stessi non abbiano proceduto ad una transazione intracomunitaria) senza essere sottoposto al regime del deposito fiscale e può pertanto essere tassato definitivamente su base forfettaria.
    5.  
    Gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte dell'accisa ai prodotti di cui al codice NC 2208 che hanno un titolo alcolometrico volumico effettivo non superiore al 10 % vol.

    ▼M1

    6.  
    La Repubblica di Bulgaria può applicare un’aliquota ridotta dell’accisa, non inferiore al 50 % dell’aliquota normale nazionale dell’accisa sull’alcole etilico, all’alcole etilico fabbricato da distillerie di frutticoltori che producono annualmente più di 10 ettolitri di alcole etilico ottenuto da frutta fornita da nuclei familiari di frutticoltori. L’aliquota ridotta si applica limitatamente a 30 litri di acquavite di frutta all’anno per nucleo familiare di frutticoltori produttori, destinati esclusivamente al consumo personale. Una volta esercitata tale facoltà, la Repubblica di Bulgaria non applica più il paragrafo 8 del presente articolo.

    ▼M1

    6 bis.  
    La Repubblica ceca e la Repubblica di Polonia possono applicare un’aliquota ridotta dell’accisa, non inferiore al 50 % dell’aliquota normale nazionale dell’accisa sull’alcole etilico, all’alcole etilico fabbricato da distillerie di frutticoltori che producono annualmente più di 10 ettolitri di alcole etilico ottenuto da frutta fornita da nuclei familiari di frutticoltori. L’aliquota ridotta si applica limitatamente a 30 litri di acquavite di frutta all’anno per nucleo familiare di frutticoltori produttori, destinati esclusivamente al consumo personale.

    ▼A2

    7.  
    L'Ungheria, la Romania e la Slovacchia possono applicare un'aliquota ridotta dell'accisa, non inferiore al 50 % dell'aliquota normale nazionale dell'accisa sull'alcole etilico, all'alcole etilico fabbricato da distillerie di frutticoltori che producono annualmente più di 10 ettolitri di alcole etilico ottenuto da frutta fornita da nuclei familiari di frutticoltori. L'aliquota ridotta si applica limitatamente a 50 litri di acquavite di frutta all'anno per nucleo familiare di frutticoltori produttori, destinati esclusivamente al consumo personale. La Commissione riesaminerà il presente accordo nel 2015 e riferirà al Consiglio su eventuali modifiche.

    ▼M1

    8.  

    Fatte salve le condizioni da essi stabilite per assicurare l’applicazione agevole del presente paragrafo, gli Stati membri possono prevedere un’esenzione dall’accisa o l’applicazione di aliquote di accisa ridotte per l’alcole etilico consumato da un privato, dai suoi familiari o dai suoi ospiti, purché non ci sia vendita e che sia:

    a) 

    prodotto da tale privato a partire da frutta di proprietà di tale privato, da lui coltivata e fornita, proveniente da un appezzamento di terreno di cui tale privato è titolare, per mezzo di un piccolo e semplice dispositivo di distillazione registrato presso le autorità competenti di uno Stato membro interessato;

    e/o

    b) 

    prodotto per tale privato in distillerie autorizzate dalle autorità competenti di uno Stato membro interessato, a partire da frutta di proprietà di tale privato, da lui coltivata e fornita, proveniente da un appezzamento di terreno di cui tale privato è titolare.

    Gli Stati membri limitano l’applicazione dell’esenzione o le aliquote ridotte a non più di 50 litri di acquavite di frutta all’anno per nucleo familiare di frutticoltori produttori.

    Gli Stati membri che applicano tale esenzione o tali aliquote di accisa ridotte:

    a) 

    stabiliscono condizioni volte a prevenire ogni evasione, frode o abuso;

    b) 

    pongono in essere prescrizioni e procedure adeguate per garantire il controllo della produzione e del consumo nonché prevenire vendite ed effetti transfrontalieri; e

    c) 

    stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione del presente articolo e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

    Gli Stati membri non applicano tali disposizioni in aggiunta alle disposizioni dei paragrafi 6, 6 bis e 7.

    ▼M1

    Articolo 23

    1.  
    La Repubblica francese può applicare un’aliquota ridotta inferiore all’aliquota minima, ma che non può essere inferiore di oltre il 50 % all’aliquota normale nazionale applicata per l’alcole etilico, per quanto riguarda il rum, quale definito nell’allegato II, punto 1, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) e prodotto a partire dalla canna da zucchero raccolta nel luogo di fabbricazione di cui all’allegato l, punto 13), di tale regolamento, avente un tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico pari o superiore a 225 grammi per ettolitro di alcole puro e un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore al 40 % vol.
    2.  

    La Repubblica ellenica può applicare un’aliquota ridotta inferiore all’aliquota minima, ma che:

    a) 

    non può essere inferiore di oltre il 50 % all’aliquota nazionale normale applicata per l’alcole etilico, per quanto riguarda l’anice distillato, quale definito nell’allegato II, punto 29, del regolamento (CE) n. 110/2008, che è incolore e ha un tenore di zucchero pari o inferiore a 50 grammi per litro e in cui l’alcole aromatizzato ottenuto per distillazione in alambicchi tradizionali discontinui di rame di capacità fino a 1 000 litri rappresenta almeno la percentuale indicata nella disposizione summenzionata del prodotto finale e, per quanto riguarda le acquaviti di vinaccia, quali definite all’allegato II, punto 6, del regolamento (CE) n. 110/2008, che sono distillate in alambicchi tradizionali discontinui;

    b) 

    non può essere inferiore di oltre l’85 % all’aliquota nazionale normale applicata per l’alcole etilico, per quanto riguarda l’alcole etilico ottenuto da frutta fornita dal nucleo familiare del produttore, distillato in semplici dispositivi di distillazione tradizionali in rame di capacità fino a 130 litri o in dispositivi di distillazione tradizionali in terracotta con una capacità massima di 40 litri, utilizzati in entrambi i casi fino a un massimo di otto giorni all’anno, con una produzione massima di cinque ettolitri di alcole puro all’anno.

    ▼M1

    Articolo 23 bis

    1.  
    Fatte salve le condizioni da essi stabilite per assicurare l’applicazione agevole degli articoli 4, 9 bis, 13 bis, 18 bis e dell’articolo 22, paragrafi 1, 2 e 3, della presente direttiva, gli Stati membri forniscono, su richiesta, un certificato annuale ai piccoli produttori indipendenti stabiliti nel loro territorio che confermi la loro produzione annuale totale di cui agli articoli summenzionati, secondo il caso, e che confermi il rispetto da parte dei piccoli produttori indipendenti dei criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 2, all’articolo 9 bis, paragrafo 2, all’articolo 13 bis, paragrafo 4, all’articolo 18 bis, paragrafo 3, e all’articolo 22, paragrafo 2, della presente direttiva secondo il caso. Il documento amministrativo per la circolazione dei prodotti a norma del capo IV o V della direttiva 2008/118/CE si riferisce al certificato di cui al presente paragrafo.
    2.  
    Nonostante il paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono, alle condizioni da essi stabilite al fine di assicurare l’applicazione agevole e corretta del presente articolo e di prevenire ogni evasione, frode o abuso, consentire ai piccoli produttori indipendenti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, all’articolo 9 bis, paragrafo 1, all’articolo 13 bis, paragrafo 1, all’articolo 18 bis, paragrafo 1, e all’articolo 22, paragrafo 1, stabiliti nel loro territorio, di autocertificare il loro rispetto dei criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 2, all’articolo 9 bis, paragrafo 2, all’articolo 13 bis, paragrafo 4, all’articolo 18 bis, paragrafo 3, e all’articolo 22, paragrafo 2, secondo il caso, nonché la loro produzione annuale totale di cui a detti articoli.
    3.  
    Gli Stati membri riconoscono, alle condizioni da essi stabilite al fine di assicurare l’applicazione agevole e corretta del presente articolo e di prevenire ogni evasione, frode o abuso, il certificato per i produttori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, all’articolo 9 bis, paragrafo 1, all’articolo 13 bis, paragrafo 1, all’articolo 18 bis, paragrafo 1, e all’articolo 22, paragrafo 1, rilasciato da un altro Stato membro, salvo in casi debitamente giustificati.
    4.  

    La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono:

    a) 

    la forma del certificato di cui al paragrafo 1;

    b) 

    la forma del riferimento al suddetto certificato nel documento amministrativo per la circolazione dei prodotti a norma del capo IV o V della direttiva 2008/118/CE; e

    c) 

    le prescrizioni per la compilazione del documento amministrativo per la circolazione dei prodotti a norma del capo IV o V della direttiva 2008/118/CE in caso di autocertificazione.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 2.

    ▼B



    SEZIONE VI

    VARIE

    Articolo 24

    1.  
    Gli Stati membri possono non richiedere che i prodotti oggetto della presente direttiva siano fabbricati in depositi fiscali a partire da prodotti alcolici oggetto di sospensione dalle accise applicabili, sempreché l'accisa sulle componenti sia stata pagata in anticipio e la tassa complessiva esigibile sui prodotti alcolici compenenti non sia inferiore a quella esigibile sul prodotto derivante dalla loro miscela.
    2.  
    Il Regno di Spagna può non considerare prodotti intermedi i vini che sono prodotti nelle regioni di Moriles Montilla, Tarragona, Priorato e Terra Alta ed a cui è stato aggiunto alcole in modo tale che il loro titolo alcolometrico non aumenti in una proporzione superiore all'1 % vol.

    Articolo 25

    Gli Stati membri possono rimborsare l'accisa sulle bevande alcoliche ritirate dal mercato quando il loro stato o età le rendono non idonee al consumo umano.

    ▼M1

    Articolo 26

    I codici della nomenclatura combinata ai quali si fa riferimento nella presente direttiva sono quelli del regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione ( 4 ), che modifica l’allegato I regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 5 ).

    ▼B



    SEZIONE VII

    ESENZIONI

    Articolo 27

    1.  

    Gli Stati membri esentano i prodotti previsti dalla presente direttiva dall'accisa armonizzata alle condizioni da essi stabilite per assicurare l'applicazione agevole e corretta di tali esenzioni e per prevenire qualsiasi evasione, frode o abuso quando sono:

    ▼M1

    a) 

    distribuiti sotto forma di alcole completamente denaturato in conformità dei requisiti previsti dallo Stato membro in cui è stato immesso in consumo, sempreché tali requisiti siano stati debitamente notificati per iscritto e autorizzati conformemente ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

    Gli Stati membri applicano il capo V della direttiva 2008/118/CE;

    b) 

    impiegati per la fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano, a condizione che l’alcole sia stato denaturato in conformità dei requisiti di un qualsiasi Stato membro per tale impiego.

    Tale esenzione si applica quando tale alcole denaturato:

    — 
    è stato incorporato nel prodotto non destinato al consumo umano,

    oppure

    — 
    è utilizzato per la manutenzione e la pulizia delle attrezzature produttive impiegate per questo particolare processo di produzione.

    Gli Stati membri applicano il capo IV della direttiva 2008/118/CE alla circolazione dell’alcole denaturato che non è stato ancora incorporato in un prodotto non destinato al consumo umano;

    ▼B

    c) 

    impiegati per la produzione di aceto di cui al codice NC 2209;

    ▼M1

    d) 

    impiegati per la produzione di medicine di cui alle direttive 2001/82/CE ( 6 ) e 2001/83/CE ( 7 ) del Parlamento europeo e del Consiglio;

    ▼B

    e) 

    impiegati per la produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi titolo alcolometrico effettivo non superiore all'1,2 % vol;

    f) 

    impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorativi destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, sempreché il contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per il cioccolato e a 5 litri di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per altri prodotti.

    2.  

    Gli Stati membri possono esentare i prodotti disciplinati dalla presente direttiva dall'accisa armonizzata alle condizioni che essi stabiliscono per assicurare l'applicazione agevole e corretta di tali esenzioni e per prevenire ogni evasione, frode o abuso, quando sono impiegati:

    a) 

    come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici;

    b) 

    a fini di ricerca scientifica;

    c) 

    a fini medici in ospedali e farmacie;

    d) 

    in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcole;

    e) 

    nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accise ai sensi della presente direttiva;

    ▼M1

    f) 

    nella fabbricazione degli integratori alimentari definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ) e contenenti alcole etilico, qualora la confezione singola dell’integratore alimentare destinato al consumo non superi 0,15 litri e gli integratori alimentari siano immessi sul mercato a norma dell’articolo 10 di detta direttiva.

    ▼M1

    3.  
    Uno Stato membro che desideri introdurre una modifica ai requisiti per la completa denaturazione dell’alcole di cui al paragrafo 1, lettera a), notifica per iscritto tali nuovi requisiti alla Commissione, congiuntamente a tutte le informazioni pertinenti relative ai denaturanti che intende utilizzare.

    Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutte le informazioni necessarie, essa contatta lo Stato membro interessato entro un mese dal ricevimento e precisa quali sono le informazioni richieste. Non appena dispone di tutti i dati che ritiene necessari, la Commissione trasmette la notifica agli altri Stati membri entro un mese.

    4.  
    La Commissione adotta gli atti di esecuzione che autorizzano o respingono i requisiti notificati a norma del paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 2.
    5.  
    Se uno Stato membro viene a sapere che un prodotto che è stato esentato ai sensi del paragrafo 1, lettera a) o b) del presente articolo, dà luogo ad eventuale evasione, frode o abuso, tale Stato può rifiutare di concedere l’esenzione o revocare lo sgravio già concesso. Lo Stato membro notifica per iscritto e senza indugio alla Commissione il rifiuto o la revoca, congiuntamente a tutte le informazioni pertinenti concernenti l’evasione, la frode o l’abuso. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutte le informazioni necessarie, essa contatta lo Stato membro interessato entro un mese dal ricevimento di tali informazioni e precisa quali sono le ulteriori informazioni richieste. Non appena dispone di tutti i dati che ritiene necessari, la Commissione trasmette la notifica agli altri Stati membri entro un mese. La decisione finale viene presa secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 2, non oltre quattro mesi dalla trasmissione della notifica agli altri Stati membri. Gli Stati membri non sono tenuti a dare effetto retroattivo a tale decisione.

    ▼B

    6.  
    Gli Stati membri possono accordare le esenzioni precitate mediante il rimborso delle accise pagate.

    ▼M1 —————

    ▼B



    SEZIONE VIII

    DISPOSIZIONI FINALI

    ▼M1

    Articolo 28 bis

    1.  
    La Commissione è assistita dal comitato delle accise. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
    2.  
    Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Articolo 28 ter

    Ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente direttiva. La prima relazione deve essere presentata entro il 31 dicembre 2024.

    In particolare, la relazione:

    a) 

    valuta l’applicazione e l’impatto delle disposizioni nazionali adottate e applicate ai sensi degli articoli 5 e 9 bis, dell’articolo 22, paragrafo 8, dell’articolo 23 bis e dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera f);

    b) 

    tiene conto delle pertinenti prove dell’effettivo impatto delle disposizioni adottate e applicate ai sensi di tali articoli, quali gli effetti negativi transfrontalieri, l’aumento della frode, nonché l’impatto sul corretto funzionamento del mercato interno e sulla salute pubblica; e

    c) 

    qualora gli Stati membri applichino le disposizioni nazionali adottate ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 8, valuta l’adeguatezza:

    — 
    delle condizioni stabilite da tali Stati membri volte a prevenire ogni evasione, frode o abuso; e
    — 
    delle prescrizioni e delle procedure poste in essere da tali Stati membri per garantire il controllo della produzione e del consumo nonché prevenire effetti transfrontalieri.

    Gli Stati membri, su richiesta, presentano alla Commissione le informazioni necessarie a stilare la relazione.

    Gli Stati membri che applicano le disposizioni nazionali adottate ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 8, presentano alla Commissione, entro tre mesi dal primo anno di applicazione di tali disposizioni, tutte le informazioni necessarie per effettuare la valutazione di cui al secondo comma, lettera c), del presente articolo.

    La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

    ▼B

    Articolo 29

    1.  
    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrtative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri le adottano, queste misure contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2.  
    Gli Stati membri comunicano alla Commissione le principali disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 30

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.



    ( 1 ) Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

    ( 2 ) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

    ( 3 ) Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

    ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1602 della Commissione, dell’11 ottobre 2018, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 273, 31.10.2018, pag. 1).

    ( 5 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

    ( 6 ) Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).

    ( 7 ) Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

    ( 8 ) Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).

    Top