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Document 32016R0093

Regolamento (UE) 2016/93 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 relativo all’abrogazione di alcuni atti dell’acquis di Schengen

OJ L 26, 2.2.2016, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/02/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/93/oj

2.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 26/1


REGOLAMENTO (UE) 2016/93 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 gennaio 2016

relativo all’abrogazione di alcuni atti dell’acquis di Schengen

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere a), b) e d), l’articolo 78, paragrafo 2, lettere e) e g), l’articolo 79, paragrafo 2, lettere c) e d), e l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Migliorare la trasparenza del diritto dell’Unione è parte essenziale della strategia «Legiferare meglio» attuata dalle istituzioni dell’Unione. In tale contesto è opportuno abrogare gli atti che non hanno più ragion d’essere.

(2)

Una serie di atti che fanno parte dell’acquis di Schengen non sono più pertinenti a causa della loro natura temporanea o perché il loro contenuto è stato ripreso in atti successivi.

(3)

La decisione del comitato esecutivo SCH/Com-ex (95) PV 1 riv. (2) si riferiva a una situazione molto specifica relativa alla consultazione preliminare richiesta dal Portogallo per i richiedenti il visto indonesiani. Tale decisione è diventata obsoleta dopo l’entrata in vigore dei regolamenti (CE) n. 810/2009 (3) e (CE) n. 767/2008 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio, che introducono nuove regole per la consultazione preliminare degli altri Stati membri in relazione al rilascio dei visti.

(4)

La decisione del comitato esecutivo SCH/Com-ex (95) 21 (5) prevedeva l’obbligo per gli Stati membri di scambiarsi informazioni statistiche per un miglior monitoraggio della migrazione alle frontiere esterne. Tale decisione è diventata obsoleta dopo l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio (6), che affida a Frontex il compito di effettuare analisi dei rischi emergenti e della situazione in atto alle frontiere esterne, nonché di sviluppare e gestire sistemi d’informazione che consentano lo scambio di tali informazioni.

(5)

La decisione del comitato esecutivo SCH/Com-ex (96) 13 riv. (7) stabiliva i principi che disciplinano i diritti e gli obblighi degli Stati membri rappresentanti e rappresentati rispetto al rilascio dei visti Schengen in paesi terzi nei quali non tutti gli Stati Schengen sono rappresentati. Tale decisione è diventata obsoleta dopo l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 810/2009, che introduce nuove norme sugli accordi di rappresentanza nei casi in cui uno Stato membro accetti di rappresentare un altro Stato membro ai fini dell’esame delle domande e del rilascio dei visti per conto di tale Stato membro.

(6)

La decisione del comitato esecutivo SCH/Com-ex (97) 39 riv. (8) approvava i principi generali per i mezzi di prova e gli indizi nell’ambito degli accordi di riammissione tra Stati Schengen. Tale decisione è diventata obsoleta dopo l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio (9) e del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione (10), che stabiliscono gli elementi di prova e le prove indiziarie su cui occorre basarsi per determinare lo Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo.

(7)

La decisione del comitato esecutivo SCH/Com-ex (98) 1, 2a rev. (11), prevedeva una serie di misure per rendere più efficienti i controlli alle frontiere esterne. Tale decisione è diventata obsoleta dopo l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), che stabilisce norme relative all’attraversamento delle frontiere esterne, e del regolamento (CE) n. 2007/2004, che incarica Frontex di semplificare l’applicazione delle misure comunitarie in materia di gestione delle frontiere esterne garantendo il coordinamento delle azioni intraprese dagli Stati membri nell’attuare tali misure.

(8)

La decisione del comitato esecutivo SCH/Com-ex (98) 18 riv. (13) stabiliva la procedura da seguire qualora uno Stato Schengen incontri serie difficoltà nell’ottenere l’autorizzazione al rimpatrio di cittadini stranieri in soggiorno irregolare. Essa stabiliva inoltre la possibilità di valutare a livello di Unione la necessità di ricorrere ad altri mezzi di natura più restrittiva nei confronti dei paesi che pongono problemi a tale riguardo. Tale decisione è diventata obsoleta in seguito alla conclusione, tra l’Unione e una serie di paesi terzi, di accordi di riammissione che stabiliscono gli specifici obblighi e le procedure cui sono tenute ad adempiere le autorità dei paesi terzi e degli Stati membri in relazione al rimpatrio dei cittadini stranieri che soggiornano irregolarmente nell’Unione.

(9)

Con la decisione del comitato esecutivo SCH/Com-ex (98) 21 (14) erano state adottate norme comuni riguardanti l’apposizione del timbro sui passaporti di tutti i richiedenti il visto come mezzo per prevenire che una stessa persona presenti domande di visto simultaneamente o in successione. Tale decisione è diventata obsoleta dopo l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 810/2009, che ha introdotto un nuovo insieme di norme per il rilascio di visti e per l’apposizione del timbro sul documento di viaggio del richiedente.

(10)

La decisione del comitato esecutivo SCH/Com-ex (98) 37 def. 2 (15) stabiliva una serie di misure volte a introdurre un approccio integrato per intensificare la lotta contro l’immigrazione illegale. Tali misure sono state attuate con decisione del gruppo centrale, del 27 ottobre 1998, riguardante il piano d’azione ai fini della lotta contro l’immigrazione illegale [SCH/C (98) 117]. Tali decisioni sono diventate obsolete dopo l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio (16), che istituisce un quadro comune per il distacco dei funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione nei paesi terzi, del regolamento (CE) n. 562/2006, che prevede un insieme di misure comuni in materia di controlli alle frontiere esterne, e della decisione 2009/371/GAI del Consiglio (17), che affida a Europol compiti specifici legati allo scambio di informazioni e anche alla lotta contro l’immigrazione irregolare.

(11)

La decisione del comitato esecutivo SCH/Com-ex (98) 59 riv. (18) prevedeva una serie di linee direttrici relative all’impiego coordinato di consulenti in materia di documenti relativi al traffico aereo e marittimo nelle rappresentanze consolari degli Stati membri, allo scopo di rafforzare la lotta all’immigrazione illegale. Tale decisione è diventata obsoleta dopo l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 377/2004, che introduce nuove regole per l’impiego dei funzionari di collegamento nei paesi terzi.

(12)

Con la decisione del comitato esecutivo SCH/Com-ex (99) 7, 2a rev. (19) era stato approvato il progetto relativo al reciproco distacco fra Stati membri di funzionari di collegamento finalizzato alla consulenza e all’assistenza nell’ambito dell’esecuzione di compiti di sorveglianza e di controllo alle frontiere esterne. Tale decisione è diventata obsoleta dopo l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 562/2006 e del regolamento (CE) n. 2007/2004, che hanno introdotto un nuovo quadro giuridico per la cooperazione fra Stati membri in materia di controllo delle frontiere esterne, compreso il distacco di funzionari di collegamento.

(13)

Il regolamento (CE) n. 189/2008 del Consiglio (20) stabiliva le specifiche relative a talune prove tecniche del SIS II allo scopo di dimostrare che il SIS II centrale, l’infrastruttura di comunicazione e l’interazione fra il SIS II centrale e i sistemi nazionali (N.SIS II) funzionano secondo i requisiti tecnici e funzionali definiti negli strumenti giuridici del SIS II. Tale regolamento ha esaurito i suoi effetti giuridici da quando, il 9 aprile 2013, il SIS II è diventato operativo.

(14)

Per ragioni di certezza del diritto e di chiarezza è opportuno abrogare tali decisioni obsolete e il regolamento.

(15)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’abrogazione di una serie di atti obsoleti dell’Unione che fanno parte dell’acquis di Schengen, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(16)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(17)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (21); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(18)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (22); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(19)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (23) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1 della decisione 1999/437/CE del Consiglio (24).

(20)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (25) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1 della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 delle decisioni 2008/146/CE (26) e 2008/149/GAI del Consiglio (27).

(21)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (28) riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone che rientrano nel settore di cui all’articolo 1 della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 delle decisioni 2011/349/UE (29) e 2011/350/UE del Consiglio (30),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Abrogazione di atti obsoleti

Sono abrogati i seguenti atti:

decisione SCH/Com-ex (95) PV 1 riv. (politica in materia di visti);

decisione SCH/Com-ex (95) 21 (scambio di statistiche);

decisione SCH/Com-ex (96) 13 riv. (rilascio dei visti Schengen);

decisione SCH/Com-ex (97) 39 riv. (indizi nel quadro degli accordi di riammissione);

decisione SCH/Com-ex (98) 1 2a rev. (task force);

decisione SCH/Com-ex (98) 18 riv. (difficoltà nell’ottenere l’autorizzazione);

decisione SCH/Com-ex (98) 21 (apposizione del timbro sui passaporti);

decisione SCH/Com-ex (98) 37 def. 2 (lotta contro l’immigrazione illegale);

decisione SCH/C (98) 117 (lotta contro l’immigrazione illegale);

decisione SCH/Com-ex (98) 59 riv. (consulenti in materia di documenti);

decisione SCH/Com-ex (99) 7 2a rev. (funzionari di collegamento); e

regolamento (CE) n. 189/2008 (prove tecniche del SIS II).

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 20 gennaio 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 24 novembre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 dicembre 2015.

(2)  Decisione del comitato esecutivo del 5 maggio 1995 riguardante la politica comune in materia di visti, ripresa nel verbale della riunione del comitato esecutivo tenutasi a Bruxelles il 28 aprile 1995 [SCH/Com-ex (95) PV 1 riv.] (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 175).

(3)  Regolamento (CE) n 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

(5)  Decisione del comitato esecutivo del 20 dicembre 1995 riguardante lo scambio in tempi brevi tra Stati Schengen di statistiche e di dati concreti che evidenziano un’eventuale disfunzione alle frontiere esterne [SCH/Com-ex (95) 21] (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 176).

(6)  Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1).

(7)  Decisione del comitato esecutivo del 27 giugno 1996 riguardante il rilascio di visti Schengen in relazione con l’articolo 30, paragrafo 1, lettera a) della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen [SCH/Com-ex (96) 13 riv.] (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 180).

(8)  Decisione del comitato esecutivo del 15 dicembre 1997 riguardante i principi generali per i mezzi di prova e gli indizi nel quadro degli accordi di riammissione tra Stati Schengen [SCH/Com-ex (97) 39 riv.] (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 188).

(9)  Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3).

(11)  Decisione del comitato esecutivo del 21 aprile 1998 riguardante la relazione sulla attività della Task Force [SCH/Com-ex (98) 1, 2a rev] (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 191).

(12)  Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1).

(13)  Decisione del comitato esecutivo del 23 giugno 1998 riguardante le misure da adottare nei confronti di Stati che pongono problemi in materia di rilascio di documenti che consentono l’allontanamento dal territorio Schengen [SCH/Com-ex (98) 18 riv.] (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 197).

(14)  Decisione del comitato esecutivo del 23 giugno 1998 riguardante l’apposizione del timbro sui passaporti dei richiedenti il visto [SCH/Com-ex (98) 21] (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 200).

(15)  Decisione del comitato esecutivo del 27 ottobre 1998 riguardante il piano d’azione ai fini della lotta contro l’immigrazione illegale [SCH/Com-ex (98) 37 def. 2] (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 203).

(16)  Regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1).

(17)  Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37).

(18)  Decisione del comitato esecutivo del 16 dicembre 1998 riguardante un impiego coordinato di consulenti in materia di documenti [SCH/Com-ex (98) 59 riv.] (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 308).

(19)  Decisione del comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante i funzionari di collegamento [SCH/Com-ex (99) 7, 2a rev.] (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 411).

(20)  Regolamento (CE) n. 189/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, sulle prove tecniche del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 57 dell’1.3.2008, pag. 1).

(21)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43).

(22)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(23)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(24)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(25)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(26)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(27)  Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

(28)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(29)  Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1).

(30)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).


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