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Document 32015R2066

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 301, 18.11.2015, p. 22–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2066/oj

18.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2066 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2015

che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 517/2014 comprende gli obblighi concernenti la certificazione delle persone fisiche per quanto riguarda i commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra. Oltre al recupero, la certificazione riguarda l'installazione, l'assistenza, la manutenzione, la riparazione e la disattivazione. Il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio comprende anche i requisiti per il contenuto dei programmi di certificazione, contenenti informazioni sulle pertinenti tecnologie che consentono di sostituire o ridurre l'uso di gas fluorurati a effetto serra e il trattamento sicuro di tali tecnologie.

(2)

È pertanto necessario, ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 517/2014, aggiornare i requisiti minimi per quanto concerne la portata delle attività, nonché le competenze e conoscenze necessarie, specificando le modalità di certificazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco.

(3)

Per tener conto dei sistemi di qualificazione e certificazione esistenti, in particolare quelli adottati sulla base del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che nel frattempo è stato abrogato, e dei requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione (3), tali requisiti dovrebbero essere integrati nel presente regolamento, nella misura del possibile.

(4)

Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 305/2008.

(5)

Affinché gli Stati membri abbiano il tempo di adeguare i loro programmi di certificazione in modo che coprano le attività connesse all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione e disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché al recupero dai commutatori diversi dai commutatori ad alta tensione di cui al regolamento (CE) n. 305/2008, è opportuno che l'obbligo di essere in possesso di un certificato in conformità del presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o luglio 2017 alle attività connesse all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione e disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 24 del regolamento (UE) n. 517/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce i requisiti minimi per la certificazione delle persone fisiche addette all'installazione, all'assistenza, alla manutenzione, alla riparazione, alla disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o al recupero dei gas fluorurati a effetto serra dai commutatori elettrici fissi, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati in conformità a tali requisiti.

Articolo 2

Certificazione delle persone fisiche

1.   Le persone fisiche addette alle attività di cui all'articolo 1 possiedono un certificato di cui all'articolo 3.

2.   Le persone fisiche che svolgono una delle attività di cui all'articolo 1 non sono soggette all'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, purché soddisfino le seguenti condizioni:

a)

sono iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato, che riguarda l'attività in questione e

b)

svolgono l'attività sotto la supervisione di una persona in possesso di un idoneo certificato che si assume la piena responsabilità della corretta esecuzione dell'attività.

La deroga di cui al primo comma si applica al periodo, che non può superare 12 mesi in totale, trascorso a svolgere le attività di cui all'articolo 1.

3.   Il presente regolamento non si applica alle attività inerenti alla fabbricazione e alla riparazione effettuate nel luogo di produzione dei commutatori elettrici.

Articolo 3

Rilascio di certificati alle persone fisiche

1.   Un organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 4 rilascia un certificato alle persone fisiche che hanno superato un esame teorico e pratico organizzato da un organismo di valutazione di cui all'articolo 5 e incentrato sulle competenze e le conoscenze minime di cui all'allegato I.

2.   Il certificato contiene almeno i seguenti dati:

a)

nome dell'organismo di certificazione, nome completo del titolare, numero di certificato e, se del caso, data di scadenza;

b)

attività che il titolare del certificato è autorizzato a svolgere;

c)

data di rilascio e firma di chi rilascia il certificato.

3.   I titolari di certificati rilasciati ai sensi del regolamento (CE) n. 305/2008 sono considerati idonei a svolgere tutte le attività di cui all'articolo 1 e un organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 4 può rilasciare un certificato al titolare di questa qualifica senza che questi debba sostenere nuovamente l'esame.

Articolo 4

Organismo di certificazione

1.   L'organismo di certificazione, istituito dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionali oppure designato dall'autorità competente dello Stato membro o da altri organismi aventi tale facoltà, ha il compito di rilasciare i certificati alle persone fisiche che partecipano all'attività di cui all'articolo 1.

L'organismo di certificazione è imparziale nello svolgimento dei suoi compiti.

2.   L'organismo di certificazione istituisce e applica le procedure per il rilascio, la sospensione e il ritiro dei certificati.

3.   L'organismo di certificazione tiene un registro che consente di verificare la posizione di una persona certificata. Il registro costituisce la prova del corretto svolgimento del processo di certificazione. Il registro è conservato per almeno cinque anni.

Articolo 5

Organismo di valutazione

1.   L'organismo di valutazione, designato dall'autorità competente dello Stato membro o da altri organismi aventi tale facoltà, organizza le prove di esame per le persone fisiche di cui all'articolo 1. L'organismo di certificazione di cui all'articolo 4 può anche assumere la funzione di organismo di valutazione.

L'organismo di valutazione è imparziale nello svolgimento dei suoi compiti.

2.   Gli esami sono programmati e concepiti in modo da vertere sulle competenze e le conoscenze minime indicate nell'allegato I.

3.   L'organismo di valutazione adotta procedure di comunicazione e registrazione dei dati per documentare i risultati individuali e generali della valutazione.

4.   L'organismo di valutazione si accerta che gli esaminatori designati per una prova conoscano i metodi di esame e la documentazione pertinenti e posseggano le competenze adeguate nella materia di esame. Predispone inoltre l'apparecchiatura, gli strumenti e i materiali necessari per le prove pratiche.

Articolo 6

Notifica

1.   Entro il 1o gennaio 2017 gli Stati membri comunicano alla Commissione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065 (4), il nome e il recapito degli organismi di certificazione per le persone fisiche di cui all'articolo 4, nonché i titoli dei certificati rilasciati alle persone fisiche che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3.

2.   Gli Stati membri aggiornano i dati comunicati in conformità al paragrafo 1, fornendo tempestivamente alla Commissione eventuali nuove informazioni pertinenti.

Articolo 7

Condizioni per il riconoscimento reciproco

1.   Il riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati in altri Stati membri si applica unicamente ai certificati rilasciati in conformità dell'articolo 3.

2.   Gli Stati membri possono richiedere ai titolari di certificati rilasciati in un altro Stato membro la traduzione del certificato in un'altra lingua ufficiale dell'Unione.

Articolo 8

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 305/2008 è abrogato.

I riferimenti al regolamento (CE) n. 305/2008 abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia, l'articolo 2, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 1o luglio 2017 alle persone fisiche che svolgono attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione e disattivazione dei commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra e di recupero dei gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori elettrici fissi, diversi dai commutatori ad alta tensione di cui al regolamento (CE) n. 305/2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195.

(2)  Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra (GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati a effetto serra dai commutatori ad alta tensione (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 17).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri (cfr. pag. 14 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO I

Requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze che devono essere esaminate dagli organismi di valutazione

L'esame di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 2, è costituito da:

a)

una prova teorica, indicata con la lettera T nella colonna «Tipo di prova», consistente in una o più domande intese a valutare una determinata competenza o conoscenza;

b)

una prova pratica, indicata con la lettera P nella colonna «Tipo di prova», durante la quale il candidato esegue il compito corrispondente, avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari.

No

Competenze e conoscenze minime

Tipo di prova

1

Conoscenze di base delle problematiche ambientali pertinenti (cambiamenti climatici, potenziale di riscaldamento globale), delle disposizioni del regolamento (UE) n. 517/2014 e dei relativi atti di esecuzione

T

2

Caratteristiche fisiche, chimiche e ambientali dell'SF6

T

3

Uso dell'SF6 in apparecchiature elettriche (isolamento, estinzione d'arco)

T

4

Qualità dell'SF6 secondo le norme di settore pertinenti

T

5

Conoscenze relative alla progettazione di apparecchiature elettriche

T

6

Verifica della qualità dell'SF6

P

7

Recupero dell'SF6 e delle miscele contenenti SF6 e depurazione dell'SF6

P

8

Stoccaggio e trasporto dell'SF6

T

9

Uso di apparecchiature per il recupero dell'SF6

P

10

Uso di sistemi di perforazione stagni (tight drilling), se necessario

P

11

Riutilizzo dell'SF6 e categorie di riutilizzo diverse

T

12

Lavoro su compartimenti aperti di SF6

P

13

Neutralizzazione di sottoprodotti dell'SF6

T

14

Monitoraggio dell'SF6 e relativi obblighi in materia di registrazione dei dati ai sensi della normativa nazionale o dell'Unione o di accordi internazionali

T

15

Riduzione delle perdite e controlli per l'individuazione delle perdite

T

16

Informazioni sulle pertinenti tecnologie che consentono di sostituire i gas fluorurati a effetto serra o di ridurne l'uso e di manipolare questi gas in condizioni di sicurezza

T


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 305/2008

il presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 2

Articolo 4

Articolo 3

Articolo 5

Articolo 4

Articolo 6

Articolo 5

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Allegato

Allegato I

Allegato II


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