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Document 32013R1308

    Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

    GU L 347 del 20/12/2013, p. 671–854 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/05/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj

    20.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 347/671


    REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 17 dicembre 2013

    recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, primo comma, e l'articolo 43, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere della Corte dei conti (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

    visto il parere del Comitato delle regioni (3),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (4),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, intitolata "La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio" stabilisce le potenziali sfide, gli obiettivi e gli orientamenti della politica agricola comune ("PAC") dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal 1o gennaio 2014. La riforma dovrebbe riguardare tutti i principali strumenti della PAC, compreso il regolamento (CE) n. 1234/2007 (5) del Consiglio. Vista la portata della riforma, è opportuno abrogare detto regolamento e sostituirlo con un nuovo regolamento sull'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli. Per quanto possibile la riforma dovrebbe armonizzare, razionalizzare e semplificare le disposizioni, in particolare quelle che coprono più di un settore agricolo, anche garantendo che determinati elementi non essenziali delle misure possano essere adottati dalla Commissione mediante atti delegati.

    (2)

    Il presente regolamento dovrebbe contenere tutti gli elementi essenziali dell'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli.

    (3)

    È opportuno che il presente regolamento si applichi a tutti i prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato sull'Unione europea ("TUE") e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") (congiuntamente "trattati") in modo da garantire l'esistenza di un'organizzazione comune dei mercati di tutti questi prodotti, come previsto dall'articolo 40, paragrafo 1, TFUE.

    (4)

    È opportuno chiarire che il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e le disposizioni adottate a norma del medesimo dovrebbero in linea di massima applicarsi alle misure previste dal presente regolamento. In particolare il regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce disposizioni che garantiscono il rispetto degli obblighi previsti dalle norme relative alla PAC, come la realizzazione di controlli e l'applicazione di misure e sanzioni amministrative in caso di inadempimenti, nonché disposizioni relative al deposito e allo svincolo delle cauzioni e al recupero dei pagamenti indebiti.

    (5)

    A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, il Consiglio deve adottare le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative. Per motivi di chiarezza, ogniqualvolta si applica l'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, nel presente regolamento è opportuno menzionare espressamente il fatto che le misure saranno adottate dal Consiglio sulla base giuridica di tale disposizione.

    (6)

    Al fine di integrare o modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione, svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

    (7)

    Talune definizioni in taluni settori dovrebbero essere fissate nel presente regolamento. Per tener conto delle peculiarità del settore del riso, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti intesi a modificare le definizioni nel settore del riso nella misura necessaria per aggiornarle alla luce degli sviluppi del mercato.

    (8)

    Il presente regolamento fa riferimento alla designazione dei prodotti e contiene i riferimenti alle voci e sottovoci della nomenclatura combinata. Le modifiche della nomenclatura della tariffa doganale comune possono quindi richiedere adeguamenti tecnici conseguenti del presente regolamento. Al fine di prendere in considerazione tali modifiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per apportare i necessari adeguamenti tecnici. A fini di chiarezza e semplicità è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio (7), che conferisce attualmente tale competenza e integrare la medesima nel presente regolamento.

    (9)

    Nei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, dei foraggi essiccati, delle sementi, del vino, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, del lino e della canapa, dei prodotti ortofrutticoli, dei prodotti ortofrutticoli trasformati, delle banane, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché dei bachi da seta, è opportuno fissare campagne di commercializzazione che siano per quanto possibile rispondenti ai cicli biologici di produzione dei rispettivi prodotti.

    (10)

    Per stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, è stato elaborato un sistema differenziato di sostegno del mercato per i vari settori e sono stati introdotti dei regimi di sostegno diretto, tenendo conto sia delle esigenze specifiche di ogni settore, da un lato, sia dell'interdipendenza tra i diversi settori dall'altro. Queste misure assumono la forma di un intervento pubblico oppure del pagamento di un aiuto per l'ammasso privato. Si ravvisa la necessità di continuare a mantenere in vita le misure di sostegno del mercato, che devono tuttavia essere razionalizzate e semplificate.

    (11)

    È opportuno stabilire le tabelle unionali di classificazione, identificazione e presentazione delle carcasse nei settori delle carni bovine, delle carni suine e delle carni ovine e caprine ai fini della registrazione dei prezzi e dell'applicazione dei meccanismi d'intervento in tali settori; tali tabelle unionali rispondono inoltre all'obiettivo di una migliore trasparenza del mercato.

    (12)

    A fini di chiarezza e trasparenza, è opportuno conferire una struttura comune alle disposizioni in materia di intervento pubblico mantenendo peraltro invariata la politica perseguita in ciascun settore. A tal fine, è opportuno operare una distinzione tra le soglie di riferimento e i prezzi d'intervento e definire quest' ultimo. Nel far ciò, è di particolare importanza chiarire che solo i prezzi di intervento per l'intervento pubblico corrispondono ai prezzi amministrati applicati di cui all'allegato 3, paragrafo 8, prima frase, dell'Accordo sull'agricoltura dell'OMC (ossia il sostegno dei prezzi di mercato). In questo contesto, si dovrebbe intendere che l'intervento sul mercato può assumere la forma di un intervento pubblico, ma anche altre forme di intervento che non fanno uso di indicazioni di prezzo stabilite ex ante.

    (13)

    A seconda dei diversi settori e alla luce della prassi e dell'esperienza maturata nell'ambito delle previgenti organizzazioni comuni dei mercati (OMC), è opportuno che il regime di intervento pubblico sia disponibile in determinati periodi dell'anno e che, in tali periodi, sia aperto su base permanente oppure in funzione dei prezzi di mercato.

    (14)

    Il prezzo di intervento pubblico dovrebbe consistere in un prezzo fisso per determinati quantitativi di taluni prodotti, mentre in altri casi dovrebbe essere fissato mediante gara, in linea con la prassi e l'esperienza maturata nell'ambito delle previgenti organizzazioni comuni di mercato.

    (15)

    Il presente regolamento dovrebbe prevedere la possibilità di smaltire i prodotti acquistati all'intervento. Tali misure dovrebbero essere adottate in modo da evitare turbative di mercato e da assicurare un accesso non discriminatorio alla merce e la parità di trattamento degli acquirenti.

    (16)

    È opportuno che il vigente programma di distribuzione gratuita di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione adottato nel quadro della PAC sia disciplinato da un regolamento separato che tenga conto degli obiettivi di coesione sociale di tale programma. È opportuno tuttavia prevedere nel presente regolamento disposizioni che consentano di mettere i prodotti detenuti nelle scorte dell'intervento pubblico a disposizione di tale programma.

    (17)

    Per equilibrare il mercato e stabilizzare i prezzi di mercato, può risultare necessario concedere aiuti all'ammasso privato di determinati prodotti agricoli. Per garantire la trasparenza del mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la fissazione delle condizioni alle quali può essere decisa la concessione di aiuti all'ammasso privato, tenendo conto della situazione del mercato stesso.

    (18)

    Per garantire che i prodotti acquistati all'intervento pubblico o che beneficiano dell'aiuto all'ammasso privato siano adatti all'ammasso di lunga durata e rispondano a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità e per tener conto delle peculiarità dei diversi settori al fine di assicurare il funzionamento efficace in termini di costi dell'intervento pubblico e dell'ammasso privato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la fissazione dei requisiti e delle condizioni che devono rispettare tali prodotti riguardo alla loro qualità e ammissibilità, che si aggiungono alle condizioni previste dal presente regolamento.

    (19)

    Per tener conto delle peculiarità dei settori dei cereali e del risone, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per la fissazione dei criteri di qualità per quanto riguarda gli acquisti all'intervento e le vendite di tali prodotti.

    (20)

    Per assicurare un'appropriata capacità di ammasso e l'efficienza del sistema di intervento pubblico in termini di costi, distribuzione e accesso da parte degli operatori e al fine di mantenere la qualità dei prodotti acquistati all'intervento pubblico per smaltirli alla fine del periodo di ammasso, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda i requisiti che devono possedere i centri di ammasso per tutti i prodotti che sono oggetto di intervento pubblico, norme sull'ammasso di prodotti all'interno e all'esterno dello Stato membro che ne è responsabile e sul loro trattamento sotto il profilo dei dazi doganali e di qualsiasi altro importo da concedere o da riscuotere secondo le disposizioni della PAC.

    (21)

    Per garantire che l'ammasso privato possa produrre gli effetti auspicati sul mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le norme e condizioni applicabili nel caso in cui il quantitativo immagazzinato sia inferiore al quantitativo contrattuale e le condizioni di concessione di un anticipo nonché le condizioni applicabili alla reimmissione sul mercato o lo smaltimento di un prodotto oggetto di contratti di ammasso privato.

    (22)

    Al fine di garantire il corretto funzionamento dei sistemi d'intervento pubblico e di ammasso privato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le disposizioni che disciplinano il ricorso a procedure di gara, le condizioni aggiuntive che gli operatori devono soddisfare e l'obbligo imposto all'operatore di costituire una cauzione.

    (23)

    Al fine di tener conto degli sviluppi tecnici e delle esigenze dei settori delle carni bovine, suine, ovine e caprine, nonché della necessità di normalizzare la presentazione dei diversi prodotti con l'obiettivo di migliorare la trasparenza del mercato, la rilevazione dei prezzi e l'applicazione delle misure d'intervento sul mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'adeguamento e l'aggiornamento delle tabelle utilizzate nell'Unione per la classificazione delle carcasse in detti settori, nonché la fissazione di determinate disposizioni e deroghe complementari correlate.

    (24)

    È opportuno incoraggiare il consumo di frutta e verdura nonché di latte e di prodotti lattiero-caseari da parte degli alunni nelle scuole al fine di aumentare in maniera permanente la porzione di tali prodotti nelle diete dei bambini nella fase della vita in cui si formano le abitudini alimentari, contribuendo in tal modo al raggiungimento degli obiettivi della PAC, in particolare stabilizzando i mercati e assicurando la disponibilità di forniture attuali e future. È pertanto opportuno promuovere un aiuto dell'Unione destinato a finanziare o a cofinanziare la fornitura di tali prodotti agli allievi degli istituti scolastici.

    (25)

    Per una sana gestione finanziaria del programma dell'Unione frutta e verdura nelle scuole, nonché latte nelle scuole, è opportuno prevedere disposizioni adeguate per ciascuno di essi. L'aiuto concesso dall'Unione non dovrebbe essere utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali esistenti di distribuzione di frutta e verdura, e di distribuzione di latte nelle scuole. Considerati i vincoli di bilancio, gli Stati membri dovrebbero tuttavia essere in grado di sostituire il loro contributo finanziario a tali programmi con contributi provenienti dal settore privato. Per l'efficacia dei loro programmi di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole, può essere necessario disporre che gli Stati membri prevedano misure di accompagnamento e dovrebbero autorizzarli a concedere un aiuto nazionale. Gli Stati membri che partecipano ai programmi dovrebbero segnalare che si tratta di programmi sovvenzionati mediante l'aiuto dell'Unione.

    (26)

    Per incoraggiare i bambini ad adottare abitudini alimentari sane e per garantire che l'aiuto sia mirato ai bambini che frequentano regolarmente istituti scolastici amministrati o riconosciuti dagli Stati membri, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti nell'ambito del programma di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole per quanto riguarda i criteri aggiuntivi legati all'orientamento dell'aiuto da parte degli Stati membri, l'approvazione e la selezione dei richiedenti e l'elaborazione di strategie nazionali o regionali e sulle misure di accompagnamento.

    (27)

    Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda i programmi sulla frutta e verdura nelle scuole relativamente al metodo di riassegnazione dell'aiuto tra gli Stati membri sulla base delle richieste di aiuto ricevute, i costi ammissibili all'aiuto dell'Unione, compresa la possibilità di fissazione di un massimale globale per tali costi e l'obbligo degli Stati membri di monitorare e valutare l'efficienza dei loro programmi sulla frutta e verdura nelle scuole.

    (28)

    Per sensibilizzare il pubblico ai programmi sulla frutta e verdura nelle scuole è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti intesi a richiedere agli Stati membri l'attuazione di un programma sulla frutta e la verdura nelle scuole per pubblicizzare il ruolo sovvenzionatorio degli aiuti dell'Unione.

    (29)

    Per tener conto dell'andamento delle abitudini di consumo dei prodotti lattiero-caseari, delle innovazioni e degli sviluppi sul mercato di tali prodotti, della disponibilità dei prodotti sui diversi mercati dell'Unione e di aspetti nutrizionali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti nell'ambito del programma di aiuto alla distribuzione di latte nelle scuole per quanto riguarda i prodotti ammissibili a beneficiare del programma, le strategie nazionali o regionali degli Stati membri, comprese se del caso le misure di accompagnamento, nonché il monitoraggio e la valutazione del programma

    (30)

    Per garantire che i beneficiari e i richiedenti appropriati rispondano alle condizioni di concessione dell'aiuto dell'Unione nonché l'uso efficace ed efficiente di tale aiuto, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le norme sui beneficiari e richiedenti ammissibili all'aiuto, il requisito per i richiedenti di essere approvati dagli Stati membri e l'utilizzo di prodotti lattiero-caseari nella preparazione dei pasti negli istituti scolastici.

    (31)

    Per garantire che i richiedenti dell'aiuto rispettino gli obblighi loro incombenti, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda misure sul deposito di una cauzione in caso di versamento di un anticipo.

    (32)

    Per sensibilizzare il pubblico al programma latte nelle scuole, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni secondo cui gli Stati membri devono segnalare la loro partecipazione a tale programma e il fatto che quest'ultimo è sovvenzionato dall'Unione.

    (33)

    Per assicurare che l'aiuto si ripercuota sul prezzo dei prodotti, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'attuazione di un sistema di monitoraggio dei prezzi nel quadro del programma di distribuzione di latte nelle scuole.

    (34)

    Per incoraggiare le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori o le organizzazioni interprofessionali riconosciute ad elaborare programmi di attività per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dell'olio di oliva e delle olive da tavola è necessaria la concessione di un finanziamento dell'Unione. In tale contesto, è opportuno che il presente regolamento preveda un aiuto dell'Unione da assegnare in funzione della priorità attribuita alle attività svolte nell'ambito dei rispettivi programmi di attività. Tuttavia è opportuno ridurre il cofinanziamento per migliorare l'efficienza dei programmi.

    (35)

    Per garantire un uso efficace ed efficiente dell'aiuto dell'Unione concesso alle organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e al fine di migliorare la qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le specifiche misure che possono essere finanziate mediante l'aiuto dell'Unione e le attività e i costi che non possono essere finanziate, l'assegnazione minima del finanziamento unionale a superfici specifiche, l'obbligo di costituire una cauzione e i criteri di cui gli Stati membri devono tener conto nella selezione e nell'approvazione dei programmi di attività.

    (36)

    Il presente regolamento dovrebbe distinguere da un lato, tra prodotti ortofrutticoli destinati al consumo diretto, e prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione e trasformati, dall'altro. Le regole sui fondi di esercizio, sui programmi operativi e sul contributo finanziario dell'Unione si dovrebbero applicare soltanto alla prima categoria, ed entrambi i tipi di prodotti ortofrutticoli dovrebbero essere trattati in maniera simile.

    (37)

    Gli ortofrutticoli sono prodotti deperibili e la produzione è imprevedibile. Eccedenze anche limitate possono provocare turbative rilevanti del mercato. Per questo è opportuno adottare misure di gestione delle crisi e disporre che tali misure continuino ad essere integrate nei programmi operativi.

    (38)

    La produzione e la commercializzazione degli ortofrutticoli dovrebbero tener pienamente conto di considerazioni ambientali, sia sul piano delle pratiche colturali che della gestione dei materiali di scarto e dello smaltimento dei prodotti ritirati dal mercato, soprattutto per quanto riguarda la protezione della qualità delle acque, la salvaguardia della biodiversità e la conservazione del paesaggio.

    (39)

    È opportuno che il sostegno a favore della costituzione di associazioni di produttori sia concesso in tutti i settori e in tutti gli Stati membri nell'ambito della politica di sviluppo rurale. È pertanto opportuno che la concessione del sostegno specifico nel settore degli ortofrutticoli sia sospesa.

    (40)

    Per responsabilizzare maggiormente le organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo e le loro associazioni nell'adozione delle decisioni finanziarie e per orientare verso prospettive durevoli le risorse pubbliche ad esse assegnate, è opportuno stabilire le condizioni per l'utilizzo di tali risorse. Il cofinanziamento dei fondi di esercizio costituiti dalle organizzazioni di produttori e dalle loro associazioni sembra una soluzione adeguata. In determinati casi dovrebbero essere autorizzati finanziamenti a raggio più ampio. I fondi di esercizio dovrebbero essere destinati esclusivamente a finanziare i programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli. Ai fini del controllo delle spese dell'Unione, è necessario limitare l'aiuto concesso alle organizzazioni di produttori e alle loro associazioni che costituiscono un fondo di esercizio.

    (41)

    Nelle regioni in cui il grado di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è basso è opportuno autorizzare l'erogazione di contributi finanziari supplementari a carattere nazionale. Per quanto concerne gli Stati membri particolarmente svantaggiati sul piano strutturale, è opportuno che tali contributi siano rimborsati dall'Unione.

    (42)

    Per garantire che il sostegno alle organizzazioni di produttori del settore degli ortofrutticoli e alle loro associazioni sia efficiente, mirato e sostenibile, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda i fondi di esercizio e i programmi operativi, la disciplina nazionale e la strategia nazionale per i programmi operativi concernenti l'obbligo di monitorare e valutare l'efficienza della disciplina nazionale e delle strategie nazionali, l'aiuto finanziario dell'Unione, le misure di prevenzione e gestione delle crisi e l'aiuto finanziario nazionale.

    (43)

    Nel settore vitivinicolo è importante istituire misure di sostegno che rafforzino le strutture competitive. Mentre la definizione di tali misure e il loro finanziamento dovrebbero spettare all'Unione, si dovrebbe lasciare agli Stati membri la facoltà di scegliere misure idonee per sovvenire alle necessità dei rispettivi organismi regionali, tenendo conto, se necessario, delle loro peculiarità, e integrandole nei rispettivi programmi di sostegno nazionali. È opportuno che l'attuazione di tali programmi spetti agli Stati membri.

    (44)

    Una misura essenziale ammissibile ai programmi di sostegno nazionali dovrebbe essere costituita dalla promozione e dalla commercializzazione dei vini dell'Unione. Il sostegno all'innovazione può aumentare le prospettive di commercializzazione e la competitività dei prodotti vitivinicoli dell'Unione. Le attività di ristrutturazione e di riconversione dovrebbero essere proseguite dati i loro effetti strutturali positivi sul settore vitivinicolo. Dovrebbe inoltre essere previsto un sostegno a favore degli investimenti nel settore vitivinicolo intesi a migliorare i risultati economici delle imprese in quanto tali. Il sostegno a favore della distillazione dei sottoprodotti dovrebbe costituire una misura a disposizione degli Stati membri che desiderino avvalersi di tale strumento per garantire la qualità del vino, preservando nel contempo l'ambiente.

    (45)

    È opportuno ammettere agli aiuti nell'ambito dei programmi di sostegno nel settore vitivinicolo strumenti preventivi come l'assicurazione del raccolto, i fondi di mutualizzazione e la vendemmia verde, allo scopo di incoraggiare un approccio responsabile per affrontare le situazioni di crisi.

    (46)

    Le disposizioni sul sostegno dei viticoltori attraverso l'assegnazione di diritti all'aiuto decise dagli Stati membri sono state rese definitive a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 in virtù dell'articolo 103 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 e alle condizioni previste da tale disposizione.

    (47)

    Per garantire che i programmi di sostegno degli Stati membri nel settore vitivinicolo raggiungano i loro obiettivi e per assicurare un uso efficace ed efficiente dei fondi dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda: le norme sulla responsabilità delle spese sostenute tra la data di ricevimento dei programmi di sostegno provenienti dalla Commissione e le modifiche apportate ai medesimi alla data della loro applicabilità; norme sul contenuto dei programmi di sostegno e sulle spese, i costi amministrativi e di personale e gli interventi che possono essere inseriti nei programmi di sostegno degli Stati membri nonché la possibilità di effettuare pagamenti attraverso intermediari, e le relative condizioni, nel caso del sostegno per l'assicurazione del raccolto; norme sull'obbligo di costituire una cauzione qualora venga versato un anticipo; norme sull'utilizzo di alcuni termini; la fissazione di un massimale per le spese relative al reimpianto dei vigneti per ragioni sanitarie o fitosanitarie; norme sull'esigenza di evitare doppi finanziamenti dei progetti; norme sull'obbligo imposto ai produttori di ritirare i sottoprodotti della vinificazione e sulle eccezioni a tale obbligo intese a evitare eccessivi oneri amministrativi, nonché norme sulla certificazione volontaria dei distillatori e norme che consentano agli Stati membri di stabilire condizioni per il corretto funzionamento delle misure di sostegno.

    (48)

    L'apicoltura è caratterizzata dalla diversità delle condizioni di produzione e delle rese e dall'eterogeneità degli operatori economici, sia in termini di produzione che di commercializzazione. Inoltre, a causa della crescente incidenza sulla salute delle api di alcuni tipi di aggressioni contro gli alveari, e in particolare della propagazione della varroasi in molti Stati membri in questi ultimi anni e dei problemi che questa malattia comporta per la produzione di miele, un intervento dell'Unione continua a essere necessario considerato che si tratta di una malattia che non può essere eradicata completamente e va trattata con prodotti autorizzati. In queste circostanze e al fine di promuovere la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura nell'Unione, è opportuno elaborare programmi nazionali triennali per il settore finalizzati al miglioramento delle condizioni generali di produzione e di commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura. Questi programmi nazionali dovrebbero essere cofinanziati dall'Unione.

    (49)

    È opportuno precisare le misure che possono essere incluse nei programmi per l'apicoltura. Per assicurare che il regime di aiuto dell'Unione sia adeguato agli sviluppi più recenti e che le misure contemplate siano efficaci nel miglioramento delle condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco delle misure adeguando le misure esistenti o aggiungendone altre.

    (50)

    Per garantire che si faccia un uso efficace ed efficiente dei fondi dell'Unione destinati all'apicoltura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'esigenza di evitare doppi finanziamenti in base ai programmi degli Stati membri a favore dell'apicoltura e ai programmi di sviluppo rurale e la base per l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione a ciascuno Stato membro partecipante.

    (51)

    In virtù del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (8), i pagamenti per superficie per il luppolo sono disaccoppiati dal 1o gennaio 2010. Per far sì che le organizzazioni di produttori di luppolo possano proseguire le attività come prima, è opportuno introdurre una disposizione specifica in virtù della quale nello Stato membro interessato saranno utilizzati importi equivalenti per le medesime attività. Per assicurare che gli aiuti finanzino gli scopi delle organizzazioni dei produttori, enunciati nel presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le domande di aiuto, le norme sulle superfici ammissibili coltivate a luppolo e il calcolo degli aiuti.

    (52)

    È opportuno che l'aiuto concesso dall'Unione per l'allevamento di bachi da seta sia disaccoppiato all'interno del regime dei pagamenti diretti, in linea con l'approccio seguito per gli aiuti concessi in altri settori.

    (53)

    L'aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere prodotti nell'Unione e destinati all'alimentazione degli animali e alla trasformazione in caseina e in caseinati si è dimostrato inefficace a sostenere il mercato: per questo è opportuno sopprimerlo, unitamente alle norme relative all'impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi.

    (54)

    La decisione di porre fine al divieto transitorio di impianto di vigneti a livello di Unione è giustificata dal conseguimento degli obiettivi principali della riforma del 2008 dell'organizzazione del mercato del vino dell'Unione, in particolare la fine dell'eccedenza strutturale di antica data nella produzione vinicola e il progressivo miglioramento della competitività e dell'orientamento del settore vinicolo dell'Unione al mercato. Tali sviluppi positivi sono risultati da una marcata riduzione delle superfici vitate in tutta l'Unione, dall'abbandono da parte di produttori meno competitivi, come pure dalla progressiva soppressione di talune misure di sostegno del mercato che ha eliminato l'incentivo agli investimenti privi di vitalità economica. La riduzione della capacità di offerta ed il sostegno a misure strutturali e alla promozione delle esportazioni vinicole hanno consentito un migliore adeguamento ad una domanda in calo a livello di Unione, che risulta da una progressiva diminuzione del consumo negli Stati membri produttori di vino tradizionali.

    (55)

    Tuttavia, le prospettive di un progressivo aumento della domanda a livello di mercato mondiale incentivano ad accrescere la capacità di offerta, e quindi all'impianto di nuovi vigneti, durante il prossimo decennio. Pur dovendo perseguire l'obiettivo di aumentare la competitività del settore vinicolo dell'Unione in modo da non perdere quote di mercato nel mercato globale, un incremento eccessivamente rapido dei nuovi impianti viticoli in risposta al previsto sviluppo della domanda internazionale può condurre nuovamente nel medio periodo ad una situazione di capacità di offerta eccessiva con possibili ripercussioni sociali e ambientali in specifiche zone viticole. Per assicurare un aumento ordinato degli impianti viticoli durante il periodo compreso tra il 2016 e il 2030, si dovrebbe istituire a livello di Unione un nuovo sistema di gestione degli impianti viticoli, sotto forma di sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

    (56)

    In base a questo nuovo sistema, le autorizzazioni per gli impianti viticoli possono essere concesse senza costi a carico dei produttori e dovrebbero scadere dopo tre anni se non utilizzate. Ciò contribuirebbe ad un uso celere e diretto delle autorizzazioni da parte dei produttori vinicoli a cui esse vengono concesse, evitando speculazioni.

    (57)

    L'aumento dei nuovi impianti viticoli dovrebbe essere strutturato attraverso un meccanismo di salvaguardia a livello di Unione, basato sull'obbligo degli Stati membri di mettere a disposizione annualmente un numero di autorizzazioni per nuovi impianti equivalente all'1 % delle superfici vitate, prevedendo al contempo una certa flessibilità in risposta a circostanze specifiche di ciascuno Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere se mettere a disposizione superfici meno estese a livello nazionale o regionale, anche a livello di zone ammissibili a specifiche denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette, sulla base di motivazioni obiettive e non discriminatorie, garantendo al contempo che le limitazioni imposte non siano superiori allo 0 % ed eccessivamente restrittive rispetto agli obiettivi perseguiti.

    (58)

    Per far sì che le autorizzazioni siano concesse in maniera non discriminatoria, dovrebbero essere stabiliti determinati criteri e in particolare quando gli ettari richiesti nelle domande presentate dai produttori supera il numero degli ettari complessivi messi a disposizione dalle autorizzazioni offerte dagli Stati membri.

    (59)

    La concessione di autorizzazioni a produttori che procedono all'estirpazione di una superficie vitata esistente dovrebbe essere attuata automaticamente su presentazione di una domanda ed a prescindere dal meccanismo di salvaguardia per nuovi impianti, dato che non contribuisce all'aumento generale delle superfici vitate. Per specifiche zone ammissibili alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di limitare la concessione di tali autorizzazioni per reimpianti sulla base di raccomandazioni di organizzazioni professionali rappresentative riconosciute.

    (60)

    Tale nuovo sistema di autorizzazioni per impianti viticoli non dovrebbe applicarsi agli Stati membri che non applicano il regime transitorio dell'Unione relativo ai diritti di impianto e dovrebbe essere facoltativo per gli Stati membri in cui, sebbene si applichino i diritti di impianto, la superficie vitata sia al di sotto di una determinata soglia.

    (61)

    Dovrebbero essere stabilite disposizioni transitorie per assicurare un agevole passaggio dal precedente regime relativo ai diritti di impianto al nuovo sistema, specialmente per evitare un eccesso di impianti prima dell'inizio di quest'ultimo. Gli Stati membri dovrebbero beneficiare di una certa flessibilità nel decidere la scadenza per la presentazione di richieste di conversione dei diritti di impianto in autorizzazioni dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2020.

    (62)

    Per assicurare un'attuazione armonizzata ed efficace del nuovo sistema di autorizzazioni per impianti viticoli, dovrebbe essere delegata alla Commissione la facoltà di adottare determinati atti relativamente alle condizioni di esonero di taluni impianti viticoli dal sistema, alle norme riguardanti i criteri di ammissibilità e priorità, all'aggiunta di criteri di ammissibilità e priorità, alla coesistenza di vigneti da estirpare con nuovi impianti viticoli nonché ai motivi in base ai quali gli Stati membri possono limitare la concessione di autorizzazioni per reimpianti.

    (63)

    Il controllo degli impianti non autorizzati dovrebbero essere effettuati efficacemente in modo da garantire il rispetto delle norme del nuovo sistema.

    (64)

    L'applicazione di norme di commercializzazione dei prodotti agricoli può contribuire a migliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione, nonché la qualità dei prodotti stessi. L'applicazione di tali norme risponde quindi agli interessi di produttori, commercianti e consumatori.

    (65)

    Alla luce della comunicazione della Commissione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli e dei dibattiti che vi hanno fatto seguito, per rispondere alle aspettative dei consumatori e contribuire al miglioramento delle condizioni economiche della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e alla loro qualità è opportuno mantenere l'applicazione di norme di commercializzazione per prodotto o per settore.

    (66)

    È opportuno prevedere disposizioni di carattere trasversale per le norme di commercializzazione.

    (67)

    È opportuno suddividere le norme di commercializzazione tra norme obbligatorie per settori o prodotti specifici e menzioni riservate facoltative da stabilire sulla base del settore o del prodotto.

    (68)

    Le norme di commercializzazione dovrebbero, in linea di massima, applicarsi a tutti i prodotti agricoli interessati commercializzati nell'Unione.

    (69)

    I settori e i prodotti cui possono essere applicate le norme di commercializzazione dovrebbero essere elencati nel presente regolamento. Tuttavia, per tenere conto delle aspettative dei consumatori e della necessità di migliorare la qualità dei prodotti agricoli e le condizioni economiche della loro produzione e commercializzazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la modifica di detto elenco, a condizioni rigorose.

    (70)

    Per tener conto delle aspettative dei consumatori e migliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione, nonché la qualità di determinati prodotti agricoli e adeguarsi alla costante evoluzione delle condizioni del mercato e della domanda dei consumatori, agli sviluppi a livello delle pertinenti norme internazionali, nonché al fine di evitare di ostacolare l'innovazione nella produzione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'adozione di norme di commercializzazione per settore o per prodotto, in tutte le fasi della commercializzazione, nonché di deroghe ed esenzioni a tali norme. Le norme di commercializzazione dovrebbero tener conto, tra l'altro, delle caratteristiche naturali ed essenziali dei prodotti interessati, evitando così di provocare modifiche sostanziali della composizione comune del prodotto interessato. Le norme di commercializzazione dovrebbero inoltre tenere conto del possibile rischio che i consumatori siano indotti in errore a causa delle loro aspettative e abitudini. Eventuali deroghe o esenzioni alle norme non dovrebbero comportare costi supplementari sostenuti esclusivamente dai produttori agricoli.

    (71)

    Lo scopo dell'applicazione di norme di commercializzazione è garantire l'agevole approvvigionamento del mercato con prodotti di qualità normalizzata e soddisfacente ed è importante che le norme riguardino, in particolare, la definizione tecnica, le classificazioni, la presentazione, la marchiatura e l'etichettatura, il condizionamento, il metodo di produzione, la conservazione, il magazzinaggio il trasporto, i rispettivi documenti amministrativi, la certificazione e le scadenze, le restrizioni d'uso e lo smaltimento.

    (72)

    Dato l'interesse dei produttori a comunicare le caratteristiche dei prodotti e della produzione e l'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, è opportuno che sia possibile stabilire il luogo di produzione e/o il luogo di origine, caso per caso al livello geografico adeguato, tenendo conto nel contempo delle peculiarità di determinati settori, soprattutto nel caso dei prodotti agricoli trasformati.

    (73)

    È opportuno prevedere disposizioni particolari per i prodotti importati dai paesi terzi purché le disposizioni nazionali in vigore nei paesi terzi giustifichino la concessione di deroghe alle norme di commercializzazione e sia garantita l'equivalenza con la legislazione dell'Unione. È altresì opportuno stabilire le modalità di applicazione delle norme di commercializzazione applicabili ai prodotti esportati dall'Unione.

    (74)

    I prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi dovrebbero essere commercializzati soltanto se rispondano a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità e se è indicato il paese di origine. Per assicurare la corretta applicazione di tale requisito e tenere conto di talune situazioni specifiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti relativi a deroghe specifiche a detto requisito.

    (75)

    È opportuno perseguire a livello dell'Unione una politica della qualità applicando una procedura di certificazione per i prodotti del settore del luppolo e vietando la commercializzazione dei prodotti per i quali non sia stato rilasciato il certificato. Per assicurare la corretta applicazione di tale requisito e tenere conto di talune situazioni specifiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti concernenti misure di deroga a tale requisito al fine di soddisfare i requisiti di commercializzazione di alcuni paesi terzi ovvero per i prodotti destinati a utilizzazioni particolari.

    (76)

    Per taluni settori e prodotti, le definizioni, le designazioni e le denominazioni di vendita costituiscono un elemento importante per la determinazione delle condizioni di concorrenza. Ne consegue che è opportuno stabilire definizioni, designazioni e denominazioni di vendita per tali settori e/o prodotti, da usare all'interno dell'Unione soltanto per la commercializzazione di prodotti conformi ai relativi requisiti.

    (77)

    Per adattare le definizioni e le denominazioni di vendita per taluni prodotti alle esigenze derivanti dall'evoluzione della domanda dei consumatori, dal progresso tecnico o dalle esigenze dell'innovazione nella produzione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la modifica, deroga o esenzione con riferimento alle definizioni e alle denominazioni di vendita.

    (78)

    Ai fini di una chiara e corretta comprensione da parte degli operatori e degli Stati membri delle definizioni e delle denominazioni di vendita stabilite per taluni settori, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le relative modalità di interpretazione e applicazione.

    (79)

    Per tenere conto delle peculiarità di ciascun prodotto o settore, delle diverse fasi di commercializzazione, delle condizioni tecniche, di possibili difficoltà pratiche significative, nonché dell'accuratezza e della ripetibilità dei metodi di analisi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la tolleranza nell'ambito di una o più norme specifiche oltre la quale l'intera partita di prodotti si considera non conforme alla norma.

    (80)

    È opportuno stabilire determinate pratiche enologiche e restrizioni per la produzione di vino, in particolare relative al taglio e all'uso di determinati tipi di mosto di uve, succo di uve e uve fresche originari di paesi terzi. Per conformarsi alle norme internazionali, con riferimento alle pratiche enologiche è necessario che la Commissione tenga conto delle pratiche enologiche raccomandate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).

    (81)

    Per la classificazione delle varietà di uve da vino è opportuno stabilire regole secondo cui gli Stati membri che producono più di 50 000 ettolitri all'anno dovrebbero continuare ad avere la competenza della classificazione delle varietà di uve da vino a partire dalle quali può essere prodotto vino sul loro territorio. Alcune varietà dovrebbero essere escluse.

    (82)

    Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di lasciare in vigore o adottare determinate disposizioni nazionali sui livelli di qualità per i grassi da spalmare.

    (83)

    Nel settore vitivinicolo, è opportuno autorizzare gli Stati membri a limitare o escludere il ricorso a determinate pratiche enologiche e a mantenere in vigore norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio, nonché a consentire l'uso sperimentale di pratiche enologiche non autorizzate.

    (84)

    Per garantire l'applicazione corretta e trasparente delle norme nazionali in vigore per certi prodotti e settori per quanto riguarda le norme di commercializzazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni relative all'applicazione delle norme di commercializzazione, nonché le condizioni relative alla detenzione, alla circolazione e all'uso dei prodotti ottenuti mediante pratiche sperimentali.

    (85)

    Oltre alle norme di commercializzazione, è opportuno stabilire menzioni di qualità facoltative al fine di garantire che le menzioni utilizzate per descrivere peculiarità o modalità di produzione o di trasformazione non siano utilizzate in modo abusivo sul mercato e offrano al consumatore garanzie di attendibilità per individuare varie qualità dei prodotti. Alla luce degli obiettivi del presente regolamento, per motivi di chiarezza le menzioni facoltative di qualità esistenti dovrebbero essere elencate nel presente regolamento.

    (86)

    È opportuno autorizzare gli Stati membri a stabilire norme sullo smaltimento dei prodotti vitivinicoli non conformi ai requisiti del presente regolamento. Per garantire l'applicazione corretta e trasparente delle norme nazionali sui prodotti vitivinicoli, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni relative all'uso dei prodotti vitivinicoli non conformi ai requisiti del presente regolamento.

    (87)

    Per tenere conto della situazione del mercato nonché dell'evoluzione delle norme di commercializzazione e delle norme internazionali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la riserva di una menzione facoltativa supplementare e la fissazione delle relative condizioni di impiego, la modifica delle condizioni di impiego di una menzione riservata facoltativa e la cancellazione della menzione riservata facoltativa.

    (88)

    Per tenere conto delle caratteristiche di determinati settori e delle aspettative dei consumatori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda gli ulteriori dettagli relativi ai requisiti per l'introduzione di una menzione riservata supplementare.

    (89)

    Per assicurare che i prodotti descritti mediante menzioni riservate facoltative rispettino le condizioni di impiego applicabili, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti delegati per stabilire ulteriori disposizioni relative all'impiego delle menzioni riservate facoltative.

    (90)

    Per tener conto delle peculiarità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi e delle particolari caratteristiche di determinati prodotti agricoli, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni alle quali i prodotti importati si considerano di livello equivalente a quelli previsti dalle norme di commercializzazione dell'Unione e le condizioni alle quali è possibile derogare alle disposizioni in virtù delle quali i prodotti possono essere commercializzati nell'Unione solo se rispondono a tali norme e infine le disposizioni relative all'applicazione delle norme di commercializzazione ai prodotti esportati dall'Unione.

    (91)

    Le disposizioni relative ai vini dovrebbero essere applicate conformemente agli accordi internazionali conclusi in virtù del TFUE.

    (92)

    Nell'Unione il concetto di vino di qualità si fonda, tra l'altro, sulle specifiche caratteristiche attribuibili all'origine geografica del vino. I consumatori possono individuare tali vini grazie alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette. Per permettere l'istituzione di un quadro trasparente e più completo che corrobori l'indicazione di qualità di tali prodotti, si dovrebbe prevedere un sistema che permetta di esaminare le domande di denominazione di origine o di indicazione geografica in linea con l'impostazione seguita nell'ambito della normativa trasversale della qualità applicata dall'Unione ai prodotti alimentari diversi dal vino e dalle bevande spiritose, stabilita dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

    (93)

    Per preservare le particolari caratteristiche di qualità dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare norme più rigorose.

    (94)

    Per beneficiare della protezione nell'Unione, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dovrebbero essere riconosciute e registrate a livello unionale secondo norme procedurali stabilite dalla Commissione.

    (95)

    Alla protezione dovrebbero essere ammesse le denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche dei paesi terzi che siano già protette nel loro paese di origine.

    (96)

    La procedura di registrazione dovrebbe permettere a qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, in uno Stato membro o in un paese terzo, di esercitare i propri diritti notificando la propria opposizione.

    (97)

    Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate dovrebbero essere protette dagli usi che sfruttano la notorietà dei prodotti conformi. Per incoraggiare la concorrenza leale e non trarre in errore i consumatori, la protezione dovrebbe essere estesa anche ai prodotti e ai servizi non disciplinati dal presente regolamento, inclusi quelli non compresi nell'allegato I dei trattati.

    (98)

    Per tener conto delle pratiche esistenti in materia di etichettatura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti allo scopo di autorizzare l'uso del nome di una varietà di uva da vino che contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta.

    (99)

    Per tener conto delle peculiarità della produzione nella zona geografica delimitata, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per stabilire i criteri supplementari per la delimitazione della zona geografica e le restrizioni e le deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata.

    (100)

    Per garantire la qualità e la traccia abilità dei prodotti è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni alle quali il disciplinare di produzione può comprendere requisiti supplementari.

    (101)

    Per garantire la tutela dei diritti o interessi legittimi dei produttori e degli operatori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda il tipo di richiedente ammesso a chiedere la protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica, le condizioni da rispettare per quanto riguarda le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, l'esame da parte della Commissione, la procedura di opposizione e le procedure per la modifica, la cancellazione o la conversione di denominazioni di origine protette o di indicazioni geografiche protette. Tale delega di potere riguarda anche le condizioni applicabili alle domande transfrontaliere, le condizioni per le domande di protezione relative a una zona geografica situata in un paese terzo, il termine a decorrere dal quale si applica la protezione o una relativa modifica e le condizioni connesse alle modifiche del disciplinare.

    (102)

    Per garantire un livello adeguato di protezione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'adozione di restrizioni concernenti la denominazione protetta.

    (103)

    Per garantire che le disposizioni del presente regolamento non danneggino indebitamente gli operatori economici e le autorità competenti riguardo alle denominazioni di vini che sono state protette anteriormente al 1o agosto 2009, oppure la cui domanda di protezione sia stata presentata anteriormente a tale data, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la fissazione di norme transitorie relative alle suddette denominazioni, ai vini immessi sul mercato o etichettati anteriormente a una data specifica e alle modifiche del disciplinare di produzione.

    (104)

    Talune menzioni sono tradizionalmente utilizzate nell'Unione e forniscono ai consumatori informazioni sulle caratteristiche e sulla qualità dei vini complementari alle informazioni fornite dalle denominazioni di origine e dalle indicazioni geografiche protette. Per assicurare il funzionamento del mercato interno e pari condizioni di concorrenza e per evitare che i consumatori siano indotti in errore, è opportuno che tali menzioni tradizionali beneficino di protezione nell'Unione.

    (105)

    Per garantire un adeguato livello di protezione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la lingua e la corretta compitazione della menzione tradizionale da proteggere.

    (106)

    Al fine di assicurare la protezione dei diritti legittimi dei produttori e degli operatori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda: il tipo di richiedenti ammessi a chiedere la protezione di una menzione tradizionale; le condizioni di validità di una domanda di riconoscimento di una menzione tradizionale; i motivi di opposizione alla tutela proposta di una menzione tradizionale; la portata della protezione, compresa la relazione con marchi commerciali, menzioni tradizionali protette, denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette, omonimi o determinate varietà di uve da vino; i motivi di cancellazione di una menzione tradizionale; il termine di presentazione di una domanda o richiesta; e le procedure da seguire per quanto riguarda la domanda di protezione di una menzione tradizionale, compreso l'esame da parte della Commissione, le procedure di opposizione e le procedure per la cancellazione e la modifica.

    (107)

    Per tenere conto delle peculiarità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni alle quali sui prodotti di paesi terzi possono essere impiegati termini tradizionali e prevedendo le relative deroghe.

    (108)

    La designazione, la denominazione e la presentazione dei prodotti del settore vitivinicolo disciplinati dal presente regolamento possono avere effetti significativi sulle loro prospettive di commercializzazione. Eventuali divergenze tra le disposizioni legislative degli Stati membri in materia di etichettatura dei prodotti del settore vitivinicolo possono ostacolare l'ordinato funzionamento del mercato interno. È necessario pertanto stabilire norme che tengano conto dei legittimi interessi dei consumatori e dei produttori. Per questo è appropriato prevedere una normativa dell'Unione in materia di etichettatura e presentazione.

    (109)

    Per garantire la conformità con le pratiche esistenti in materia di etichettatura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per stabilire le circostanze eccezionali che giustificano l'omissione del riferimento all'espressione "denominazione di origine protetta" oppure "indicazione geografica protetta".

    (110)

    Per tenere conto delle peculiarità del settore vitivinicolo, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la presentazione e l'impiego di indicazioni in etichetta diverse da quelle previste dal presente regolamento, determinate indicazioni obbligatorie e facoltative e la presentazione.

    (111)

    Per garantire la protezione dei legittimi interessi degli operatori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'etichettatura temporanea e la presentazione dei vini a denominazione di origine o a indicazione geografica, se tale denominazione di origine o indicazione geografica soddisfa i necessari requisiti.

    (112)

    Per non pregiudicare gli operatori economici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti concernenti disposizioni transitorie per i vini immessi sul mercato e etichettati conformemente alle norme pertinenti in vigore anteriormente al 1o agosto 2009.

    (113)

    Per tener conto delle peculiarità degli scambi commerciali di prodotti del settore vitivinicolo tra l'Unione e alcuni paesi terzi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le deroghe alle norme in materia di etichettatura e presentazione per quanto concerne i prodotti da esportare qualora richiesto dal diritto del paese terzo in questione.

    (114)

    Per garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli obblighi degli zuccherifici e dei produttori di barbabietole da zucchero, continueranno ad essere necessari strumenti specifici anche dopo lo scadere del regime delle quote dello zucchero. È opportuno pertanto stabilire le disposizioni generali che disciplinano gli accordi scritti interprofessionali conclusi tra zuccherifici e bieticoltori.

    (115)

    La riforma del 2006 del regime dello zucchero ha introdotto cambiamenti profondi nel settore dello zucchero dell'Unione. Per consentire ai produttori di barbabietola da zucchero di portare a termine l'adeguamento alla nuova situazione del mercato e all'accresciuto orientamento al mercato, è opportuno prorogare l'attuale sistema di quote di zucchero fino alla sua abolizione alla fine della campagna di commercializzazione 2016/2017.

    (116)

    Al fine di tenere conto delle peculiarità del settore dello zucchero è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per aggiornare le definizioni tecniche concernenti il settore dello zucchero aggiornare le condizioni di acquisto delle barbabietole da zucchero stabilite dal presente regolamento e ulteriori norme in materia di determinazione del peso lordo, della tara, e del tenore di zucchero dello zucchero consegnato a un'impresa, e in materia di polpa di zucchero.

    (117)

    L'esperienza recente ha dimostrato che sono necessarie misure specifiche per assicurare un approvvigionamento sufficiente di zucchero al mercato dell'Unione per il periodo rimanente delle quote.

    (118)

    Per tener conto delle peculiarità del settore dello zucchero e garantire che gli interessi di tutte le parti siano debitamente presi in considerazione, nonché alla luce dell'esigenza di prevenire alterazioni del mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni di acquisto e i contratti di fornitura, per aggiornare le condizioni di acquisto delle barbabietole da zucchero stabilite dal presente regolamento e i criteri che le imprese produttrici di zucchero sono tenute ad applicare quando ripartiscono fra i venditori i quantitativi di barbabietole che devono essere coperti dai contratti di fornitura prima della semina;

    (119)

    Per tener conto dell'evoluzione tecnica è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo a un elenco dei prodotti per la fabbricazione dei quali possono essere utilizzati zucchero industriale, isoglucosio industriale o sciroppo di inulina industriale.

    (120)

    Per garantire che le imprese riconosciute che producono o trasformano zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina adempiano i propri obblighi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardanti la concessione e la revoca del riconoscimento di tali imprese, nonché i criteri per l'applicazione di sanzioni amministrative.

    (121)

    Per tener conto delle peculiarità del settore dello zucchero e garantire che gli interessi di tutte le parti siano debitamente presi in considerazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardanti il significato dei termini per il funzionamento del regime delle quote e le condizioni applicabili alle vendite alle regioni ultraperiferiche.

    (122)

    Affinché i produttori siano direttamente coinvolti nelle decisioni di riporto di determinati quantitativi di produzione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda il riporto di zucchero.

    (123)

    Per migliorare la gestione del potenziale viticolo, è necessario che gli Stati membri comunichino alla Commissione un inventario del loro rispettivo potenziale produttivo basato sullo schedario viticolo. Per incoraggiare gli Stati membri a effettuare tale comunicazione, è opportuno limitare il sostegno per le misure di ristrutturazione e riconversione agli Stati che hanno comunicato l'inventario.

    (124)

    Per agevolare la sorveglianza e la verifica del potenziale produttivo da parte degli Stati membri, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda il contenuto dello schedario viticolo e le esenzioni.

    (125)

    Per garantire un livello soddisfacente di tracciabilità dei prodotti, in particolare ai fini della protezione dei consumatori, è opportuno esigere che tutti i prodotti del settore vitivinicolo disciplinati dal presente regolamento che circolano nell'Unione siano scortati da un documento di accompagnamento.

    (126)

    Per agevolare i trasporti di prodotti vitivinicoli e la loro verifica da parte degli Stati membri, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda: l'adozione di disposizioni sul documento di accompagnamento e sul suo utilizzo; sulle condizioni alle quali il documento di accompagnamento è da considerarsi attestante una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta; l'obbligo di tenuta di un registro e relativo uso; l'indicazione precisa dei soggetti che hanno l'obbligo di tenuta di un registro e le esenzioni da detto obbligo, nonché le operazioni da inserire nel registro.

    (127)

    In assenza di una legislazione dell'Unione sui contratti scritti formalizzati, gli Stati membri possono, secondo il diritto nazionale in materia di contratti, rendere obbligatorio l'uso di contratti di questo tipo, purché sia rispettato il diritto dell'Unione e in particolare sia rispettato il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati. Vista la diversità delle situazioni esistenti nell'Unione e ai fini della sussidiarietà è opportuno che una decisione del genere spetti agli Stati membri. Tuttavia, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, per garantire che vi siano norme minime adeguate per questo tipo di contratti e per assicurare altresì il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati, è opportuno stabilire a livello unionale alcune condizioni di base per l'utilizzazione di tali contratti. Tutte queste condizioni di base dovrebbero essere liberamente negoziate. Poiché alcune cooperative lattiero-casearie potrebbero avere nei loro statuti disposizioni con effetto analogo, per semplicità è opportuno esentarle dall'obbligo di stipulare contratti. Per rafforzare l'efficacia di un sistema contrattuale così concepito, è opportuno che gli Stati membri decidano se esso debba applicarsi allo stesso modo quando la raccolta del latte presso gli agricoltori e la consegna ai trasformatori sono effettuate da intermediari.

    (128)

    Per garantire lo sviluppo sostenibile della produzione e assicurare così un tenore di vita equo ai produttori di latte, è opportuno rafforzarne il potere contrattuale nei confronti dei trasformatori, ai fini di una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera. Per conseguire tali obiettivi della PAC, è opportuno adottare una disposizione ai sensi dell'articolo 42 e dell'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, che consenta alle organizzazioni di produttori costituite da produttori di latte, o alle loro associazioni, di negoziare collettivamente con le latterie le condizioni contrattuali, in particolare il prezzo, per la totalità o per una parte della produzione di latte crudo dei loro membri. Per mantenere una concorrenza effettiva sul mercato lattiero-caseario, è opportuno che questa possibilità sia soggetta ad adeguati limiti quantitativi. Al fine di non pregiudicare l'efficace funzionamento delle cooperative, e per motivi di chiarezza, è opportuno precisare che, quando l'appartenenza di un agricoltore ad una cooperativa comporta un obbligo, con riguardo a tutta o parte della produzione di latte dell'agricoltore, di consegnare latte crudo, le cui condizioni sono definite negli statuti della cooperativa o nelle regole e nelle decisioni basate su di essi, tali condizioni non dovrebbero essere oggetto di trattativa attraverso un'organizzazione di produttori.

    (129)

    Vista l'importanza delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette, in particolare per le regioni rurali vulnerabili, al fine di garantire il valore aggiunto e mantenere la qualità, in particolare dei formaggi che beneficiano di denominazione di origine protetta e indicazioni geografiche protette, e in vista della futura scadenza del sistema delle quote latte, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare norme per regolare l'intera offerta di tale formaggio prodotto nella zona geografica delimitata su richiesta di un'organizzazione interprofessionale, di un'organizzazione di produttori o di un gruppo quale definito nel regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale richiesta dovrebbe essere sostenuta da un'ampia maggioranza di produttori di latte che rappresentino un'ampia maggioranza del volume del latte utilizzato per produrre tale formaggio e, nel caso delle organizzazioni interprofessionali e dei gruppi, da un'ampia maggioranza di produttori di formaggio che rappresentino un'ampia maggioranza della produzione di detto formaggio.

    (130)

    Per seguire l'andamento del mercato la Commissione ha bisogno di informazioni tempestive sui volumi di latte crudo consegnati. Pertanto, è opportuno introdurre le disposizioni necessarie per garantire che il primo acquirente comunichi periodicamente dette informazioni agli Stati membri e che lo Stato membro le notifichi di conseguenza alla Commissione.

    (131)

    Le organizzazioni di produttori e le loro associazioni possono svolgere un ruolo utile ai fini della concentrazione dell'offerta e del miglioramento della commercializzazione, della pianificazione e dell'adeguamento della produzione alla domanda, dell'ottimizzazione dei costi di produzione e della stabilizzazione dei prezzi alla produzione, dello svolgimento di ricerche, della promozione delle migliori pratiche e della fornitura di assistenza tecnica, della gestione dei sottoprodotti e degli strumenti di gestione del rischio a disposizione dei loro aderenti, contribuendo così al rafforzamento della posizione dei produttori nella filiera alimentare.

    (132)

    Le organizzazioni interprofessionali possono svolgere un ruolo importante facilitando il dialogo fra i diversi soggetti della filiera e promuovendo le migliori prassi e la trasparenza del mercato.

    (133)

    Le disposizioni vigenti in materia di definizione e riconoscimento delle organizzazioni di produttori, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali dovrebbero pertanto essere armonizzate, ottimizzate ed estese in modo che l'eventuale riconoscimento possa essere concesso, su richiesta, secondo statuti definiti conformemente al presente regolamento in taluni settori. In particolare, i criteri di riconoscimento e gli statuti delle organizzazioni di produttori dovrebbero garantire che tali organismi siano costituiti su iniziativa dei produttori e siano controllati in base a regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese.

    (134)

    Le disposizioni in vigore in vari settori, che rafforzano l'impatto delle organizzazioni di produttori, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali autorizzando gli Stati membri, a determinate condizioni, ad estendere determinate regole delle suddette organizzazioni agli operatori non aderenti, si sono rivelate efficaci e dovrebbero pertanto essere armonizzate, semplificate ed estese a tutti i settori.

    (135)

    È opportuno prevedere la possibilità di adottare misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, che possono contribuire a stabilizzare i mercati e ad assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata.

    (136)

    Per incoraggiare le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali a prendere iniziative atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione delle iniziative concernenti i ritiri dal mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda: misure per il miglioramento della qualità; misure dirette a promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione; misure intese ad agevolare la rilevazione dell'andamento dei prezzi di mercato; misure intese a consentire l'elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine in base ai mezzi di produzione impiegati.

    (137)

    Per migliorare il funzionamento del mercato dei vini, è opportuno che gli Stati membri possano applicare le decisioni adottate dalle organizzazioni interprofessionali. Tuttavia, dalla portata di queste decisioni dovrebbero essere escluse le pratiche in grado di creare distorsioni della concorrenza.

    (138)

    L'uso di contratti scritti formalizzati, oggetto di disposizioni distinte nel settore del latte, può anche contribuire a rafforzare la responsabilità degli operatori in altri settori e accrescere la loro consapevolezza della necessità di tenere meglio conto dei segnali del mercato, di migliorare la trasmissione dei prezzi e di adeguare l'offerta alla domanda nonché di contribuire a evitare determinate pratiche commerciali sleali. In mancanza di una normativa dell'Unione relativa a tali contratti, gli Stati membri possono, secondo il diritto contrattuale nazionale, decidere di rendere obbligatorio l'uso di contratti di questo tipo, purché sia rispettato il diritto dell'Unione e, in particolare, sia rispettato il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati.

    (139)

    Per garantire lo sviluppo sostenibile della produzione e quindi un equo tenore di vita ai produttori dei settori delle carni bovine e dell'olio d'oliva nonché ai produttori di taluni seminativi, è opportuno rafforzarne il potere contrattuale nei confronti degli operatori a valle, ai fini di una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera. Per conseguire questi obiettivi della PAC, le organizzazioni di produttori riconosciute dovrebbero poter negoziare, nel rispetto di limiti quantitativi, le condizioni dei contratti di fornitura, compresi i prezzi, per la produzione di alcuni o tutti i loro aderenti, purché tali organizzazioni perseguano uno o più dei seguenti obiettivi: concentrare l'offerta, immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti e ottimizzare i costi di produzione, purché il perseguimento di tali obiettivi conduca all'integrazione delle attività e sia probabile che tale integrazione generi significativi guadagni in termini di efficienza cosicché l'insieme delle attività dell'organizzazione di produttori contribuisca al conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 TFUE. Ciò potrebbe essere realizzato a condizione che l'organizzazione di produttori svolga talune attività specifiche e che tali attività siano significative in termini di volume della produzione in questione nonché in termini di costo di produzione e di immissione del prodotto sul mercato.

    (140)

    Al fine di garantire il valore aggiunto e mantenere la qualità, in particolare, del prosciutto salato che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, nel rispetto di condizioni rigorose, ad applicare norme per regolare l'offerta di tale prosciutto salato, purché tali norme siano sostenute da un'ampia maggioranza dei suoi produttori e, se del caso, dai suinicoltori della zona geografica relativa a tale prosciutto.

    (141)

    L'obbligo di registrazione di tutti i contratti di fornitura del luppolo prodotto nell'Unione è oneroso e dovrebbe essere soppresso.

    (142)

    Per garantire la precisa definizione degli obiettivi e delle responsabilità delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali, in modo da contribuire all'efficacia delle loro attività senza imporre indebiti oneri amministrativi e senza ledere il principio della libertà di associazione, in particolare nei confronti dei non aderenti a tali organizzazioni, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti recanti disposizioni per quanto riguarda:

    regole concernenti le finalità specifiche che possono, devono o non devono essere perseguite da tali organizzazioni e associazioni e, ove applicabile, dovrebbero essere aggiunte a quelle previste nel presente regolamento; lo statuto di tali organizzazioni e associazioni, lo statuto delle organizzazioni diverse dalle organizzazioni di produttori, le condizioni specifiche applicabili agli statuti delle organizzazioni di produttori in alcuni settori, compresi le deroghe, la struttura, il periodo di adesione, le dimensioni, le modalità di rendicontazione democratica e le attività di tali organizzazioni e associazioni nonché gli effetti delle fusioni; le condizioni per il riconoscimento, la revoca e la sospensione del riconoscimento, gli effetti che ne derivano, nonché i requisiti per l'adozione di misure correttive in caso di mancato rispetto dei criteri di riconoscimento;

    le organizzazioni e le associazioni transnazionali e le norme relative all'assistenza amministrativa prestata nei casi di cooperazione transnazionale; i settori soggetti ad autorizzazione degli Stati membri per l'esternalizzazione, le condizioni per l'esternalizzazione e la natura delle attività che possono essere esternalizzate nonché la messa a disposizione di mezzi tecnici da parte delle organizzazioni o delle associazioni; la base di calcolo del volume minimo o del valore minimo di produzione commercializzabile da parte delle organizzazioni e delle associazioni; le norme relative al calcolo del volume di latte crudo oggetto delle trattative condotte da un'organizzazione di produttori, l'ammissione di membri che non sono produttori nel caso delle organizzazioni di produttori o che non sono organizzazioni di produttori nel caso di associazioni di organizzazioni di produttori;

    l'estensione di determinate regole delle organizzazioni ai non aderenti e il pagamento obbligatorio della quota associativa da parte dei non aderenti, compresi l'uso e l'assegnazione di tale pagamento da parte di dette organizzazioni e un elenco di norme di produzione più rigorose che possono essere estese, altri requisiti in materia di rappresentatività, di circoscrizione economica, compreso l'esame della loro definizione da parte della Commissione, i periodi minimi durante i quali le regole dovrebbero essere in vigore prima di essere estese, le persone o le organizzazioni alle quali possono essere applicate le regole o i contributi obbligatori, e i casi in cui la Commissione può richiedere che l'estensione delle regole o il pagamento di contributi obbligatori sia rifiutato o revocato.

    (143)

    Controllare i flussi commerciali è, principalmente, una questione di gestione che andrebbe trattata in modo flessibile. Nel decidere i requisiti connessi ai titoli è opportuno stabilire se i titoli siano necessari ai fini della gestione del relativo mercato e, in particolare, ai fini del monitoraggio delle importazioni o delle esportazioni dei prodotti considerati.

    (144)

    Per tener conto degli obblighi internazionali dell'Unione e delle norme dell'Unione applicabili in campo sociale, ambientale e di benessere degli animali, della necessità di monitorare l'andamento degli scambi e del mercato e delle importazioni o delle esportazioni, della necessità di assicurare un'adeguata gestione del mercato e di ridurre gli oneri amministrativi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la fissazione dell'elenco dei prodotti soggetti alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione e dei casi e delle situazioni in cui non è necessaria la presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.

    (145)

    Per fornire ulteriori elementi del regime dei titoli di importazione o di esportazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti recanti disposizioni per quanto riguarda: i diritti e gli obblighi connessi al titolo, i suoi effetti giuridici e i casi in cui si applica una tolleranza riguardo all'obbligo di importare o di esportare il quantitativo indicato nel titolo o, se l'origine deve essere indicata, la subordinazione del rilascio di un titolo di importazione o dell'immissione in libera pratica alla presentazione di un documento, emesso da un paese terzo o da un organismo, che attesti, tra l'altro, l'origine, l'autenticità e le caratteristiche qualitative dei prodotti; il trasferimento dei titoli oppure le restrizioni alla trasferibilità dei titoli; le condizioni aggiuntive per i titoli di importazione per la canapa e il principio dell'assistenza amministrativa tra gli Stati membri per prevenire o gestire i casi di frode e le irregolarità; i casi e le situazioni in cui non è necessaria la costituzione di una cauzione a garanzia dell'importazione o dell'esportazione dei prodotti durante il periodo di validità del titolo.

    (146)

    Gli elementi essenziali dei dazi doganali applicabili ai prodotti agricoli in virtù di accordi nell'ambito dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) e di accordi bilaterali sono fissati nella tariffa doganale comune. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare misure per il calcolo dettagliato dei dazi all'importazione in conformità ai suddetti elementi essenziali.

    (147)

    Per taluni prodotti dovrebbe essere mantenuto il regime del prezzo di entrata. Per garantire l'efficienza di tale regime è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la verifica della veridicità del prezzo dichiarato di una partita mediante un valore all'importazione forfettario e per disporre le condizioni in cui è obbligatoria la costituzione di una cauzione.

    (148)

    Per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato dell'Unione che potrebbero conseguire alle importazioni di taluni prodotti agricoli, è opportuno subordinare l'importazione di tali prodotti al pagamento di un dazio addizionale, se ricorrono determinate condizioni.

    (149)

    Se ricorrono determinate condizioni, è opportuno aprire e gestire i contingenti tariffari di importazione risultanti da accordi internazionali conclusi in conformità con il TFUE o da altri atti giuridici dell'Unione. Nel caso dei contingenti tariffari di importazione, il metodo di gestione adottato dovrebbe tenere adeguatamente conto del fabbisogno di approvvigionamento del mercato di produzione, trasformazione e consumo, attuale ed emergente, dell'Unione in termini di competitività, certezza e continuità dell'approvvigionamento e della necessità di salvaguardare l'equilibrio del mercato.

    (150)

    Al fine di assolvere gli impegni contenuti negli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round in merito ai contingenti tariffari di importazione in Spagna di 2 000 000 di tonnellate di granturco e di 300 000 tonnellate di sorgo e dei contingenti tariffari di importazione in Portogallo di 500 000 tonnellate di granturco, dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di adottare taluni atti che stabiliscano le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle importazioni nell'ambito dei contingenti tariffari nonché, eventualmente, al magazzinaggio da parte degli organismi pubblici dei quantitativi importati dagli organismi pagatori degli Stati membri in questione.

    (151)

    Per garantire pari condizioni di accesso ai quantitativi disponibili e la parità di trattamento degli operatori nell'ambito del contingente tariffario, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per: determinare le condizioni e i requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare per presentare una domanda di accesso al contingente tariffario; definire norme applicabili al trasferimento di diritti tra operatori e, se necessario, le limitazioni applicabili ai trasferimenti nell'ambito della gestione dei contingenti tariffari; subordinare la partecipazione al contingente tariffario alla costituzione di una cauzione; prevedere, se necessario, caratteristiche specifiche, condizioni o restrizioni applicabili al contingente tariffario previste da un accordo internazionale o in un altro atto.

    (152)

    In alcuni casi i prodotti agricoli possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo, a condizione che soddisfino determinate specifiche e/o condizioni di prezzo. Ai fini della corretta applicazione di tale regime, è necessaria una collaborazione amministrativa tra le autorità del paese terzo importatore e l'Unione. A questo scopo, i prodotti dovrebbero essere scortati da un certificato rilasciato nell'Unione.

    (153)

    Per garantire che i prodotti esportati possano beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo se sono rispettate talune condizioni, a norma degli accordi internazionali conclusi dall'Unione in forza del TFUE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per fare obbligo alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare, su richiesta e dopo aver effettuato gli opportuni controlli, un documento attestante che tali condizioni sono soddisfatte.

    (154)

    Per evitare che coltivazioni illecite perturbino il mercato della canapa destinata alla produzione di fibre, è necessario che il presente regolamento preveda un controllo delle importazioni di canapa e di semi di canapa, in modo da assicurare che tali prodotti offrano determinate garanzie quanto al loro tenore di tetraidrocannabinolo. Inoltre, l'importazione di semi di canapa destinati a usi diversi dalla semina dovrebbe continuare ad essere soggetta a un regime di controllo che preveda l'autorizzazione degli importatori interessati.

    (155)

    Nell’insieme dell'Unione viene perseguita una politica di qualità nel settore del luppolo. Riguardo ai prodotti importati, dovrebbero essere inserite nel presente regolamento le disposizioni che assicurano che siano importati soltanto prodotti rispondenti a caratteristiche qualitative minime equivalenti. Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo ai casi in cui non dovrebbero applicarsi gli obblighi connessi all'attestato di equivalenza e all'etichettatura dell'imballaggio.

    (156)

    L'Unione ha concluso con i paesi terzi vari accordi in materia di accesso preferenziale al mercato, che permettono a questi paesi di esportare zucchero di canna nell'Unione a condizioni di favore. Le relative disposizioni sulla valutazione del fabbisogno di zucchero destinato alla raffinazione e la riserva a talune condizioni dei titoli di importazione alle raffinerie specializzate che trattano ingenti quantità di zucchero di canna greggio importato, e che sono considerate raffinerie a tempo pieno nell'Unione, dovrebbero essere mantenute per un certo periodo. Per garantire che lo zucchero importato venga raffinato conformemente a tali requisiti, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'impiego di definizioni per il funzionamento del regime di importazione; alle condizioni e ai requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare per presentare una domanda di titolo di importazione, compresa la costituzione di una cauzione, e norme sulle sanzioni amministrative da applicare.

    (157)

    Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare ad ogni altra misura di protezione alle frontiere esterne dell'Unione. In circostanze eccezionali il meccanismo del mercato interno e dei dazi doganali potrebbe rivelarsi inadeguato. In una simile evenienza, per non lasciare il mercato dell'Unione indifeso contro le turbative che rischiano di derivarne, è opportuno che l'Unione possa prendere rapidamente tutte le misure necessarie, che dovrebbero essere conformi agli impegni internazionali da essa assunti.

    (158)

    È opportuno consentire la sospensione del ricorso ai regimi di perfezionamento attivo o passivo se il mercato dell'Unione subisce o rischia di subire perturbazioni a causa di tali regimi.

    (159)

    È opportuno che le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi sulla base della differenza tra i prezzi praticati nell'Unione e quelli praticati sul mercato mondiale, ed entro i limiti degli impegni assunti in sede di OMC, siano mantenute come misura applicabile ad alcuni prodotti ai quali si applica il presente regolamento qualora le condizioni del mercato interno rientrino tra quelle descritte per giustificare le misure eccezionali. Le esportazioni sovvenzionate dovrebbero essere sottoposte a limiti espressi in valore e in quantità e, fatta salva l'applicazione di misure eccezionali, la restituzione a disposizione dovrebbe essere pari a zero.

    (160)

    È opportuno garantire il rispetto dei limiti espressi in valore, in sede di fissazione delle restituzioni all'esportazione, mediante il controllo dei pagamenti nel quadro della normativa del Fondo europeo agricolo di garanzia. Il controllo dovrebbe essere agevolato dall'obbligo di fissare in anticipo le restituzioni all'esportazione, prevedendo la possibilità, in caso di restituzioni differenziate, di modificare la destinazione specifica all'interno di una zona geografica cui si applica un'aliquota unica di restituzione all'esportazione. In caso di cambiamento di destinazione, è necessario che sia versata la restituzione all'esportazione applicabile per la destinazione effettiva, entro i limiti dell'importo applicabile per la destinazione prefissata.

    (161)

    È opportuno garantire il rispetto dei limiti espressi in quantità mediante un sistema di monitoraggio affidabile ed efficace. A tale scopo, è opportuno subordinare la concessione delle restituzioni all'esportazione alla presentazione di un titolo di esportazione. Le restituzioni all'esportazione dovrebbero essere concesse entro i limiti delle disponibilità, in funzione della particolare situazione di ciascuno dei prodotti considerati. Eventuali deroghe a tale regola potrebbero essere ammesse solo per i prodotti trasformati non compresi nell'allegato I dei trattati, ai quali non si applicano limiti espressi in volume. È inoltre opportuno prevedere una deroga all'obbligo di osservanza rigorosa delle regole di gestione nei casi in cui le esportazioni che beneficiano di restituzione non rischiano di superare i limiti quantitativi fissati.

    (162)

    In caso di esportazione di bovini vivi, la concessione e il pagamento delle restituzioni all'esportazione dovrebbero essere subordinati al rispetto della normativa dell'Unione relativa al benessere degli animali, con particolare riguardo alla protezione degli animali durante il trasporto.

    (163)

    Per garantire il corretto funzionamento del sistema delle restituzioni all'esportazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'obbligo di costituire una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli obblighi degli operatori.

    (164)

    Per ridurre al minimo gli adempimenti amministrativi a carico degli operatori e delle autorità è opportuno delegare alla Commissione il potere di fissare soglie al di sotto delle quali può non essere obbligatorio il rilascio o la presentazione di un titolo di esportazione, per la fissazione delle destinazioni o delle operazioni per le quali può essere giustificata l'esenzione dall'obbligo di presentazione di un titolo di esportazione e per autorizzare il rilascio a posteriori dei titoli di esportazione in casi giustificati.

    (165)

    Allo scopo di affrontare situazioni pratiche che giustificano l'ammissibilità totale o parziale al beneficio di restituzioni all'esportazione e per aiutare gli operatori a superare il periodo intercorrente tra la domanda di restituzione all'esportazione e l'effettivo pagamento della medesima, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le disposizioni per quanto riguarda: la fissazione di un'altra data per la restituzione; il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione, comprese le condizioni per la costituzione e lo svincolo della cauzione; le prove aggiuntive in caso di dubbi sulla reale destinazione dei prodotti, e la possibilità di reimportazione nel territorio doganale dell'Unione; le destinazioni considerate esportazioni fuori dall'Unione e l'ammissione di destinazioni situate all'interno del territorio doganale dell'Unione al beneficio di una restituzione.

    (166)

    Per garantire la parità di accesso alle restituzioni all'esportazione per gli esportatori dei prodotti compresi nell'allegato I dei trattati e dei prodotti trasformati a partire dai medesimi è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda determinate norme applicabili ai prodotti agricoli esportati sotto forma di prodotti trasformati.

    (167)

    Per garantire che i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione siano esportati fuori del territorio doganale dell'Unione, evitare il loro rientro in tale territorio e ridurre al minimo gli adempimenti amministrativi degli operatori che, in caso di concessione di restituzioni differenziate, devono produrre ed esibire la prova che i prodotti hanno raggiunto il paese di destinazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti recanti disposizioni per quanto riguarda: il termine entro il quale deve essere portata a termine l'uscita dal territorio doganale dell'Unione, compreso il periodo di reintroduzione temporanea; la trasformazione che possono subire i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione in tale periodo; la prova di arrivo a destinazione al fine di avere diritto alle restituzioni differenziate; le soglie di restituzione e le condizioni alle quali gli esportatori possono essere esonerati dalla presentazione della prova suddetta; e le condizioni di riconoscimento della prova dell'arrivo a destinazione, fornita da soggetti terzi indipendenti, ove si applichino le restituzioni differenziate.

    (168)

    Per incoraggiare gli esportatori a rispettare le condizioni di benessere degli animali e permettere alle autorità competenti di verificare la correttezza della spesa per le restituzioni all'esportazione soggette al rispetto delle norme in materia di benessere degli animali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni di benessere degli animali al di fuori del territorio doganale dell'Unione, che comprendono anche il ricorso a parti terze indipendenti.

    (169)

    Per tener conto delle peculiarità dei diversi settori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda i requisiti e le condizioni specifiche per gli operatori e per i prodotti ammissibili al beneficio di restituzioni all'esportazione nonché la fissazione di coefficienti ai fini del calcolo delle restituzioni all'esportazione tenendo conto del processo di invecchiamento di talune bevande alcoliche ottenute dai cereali.

    (170)

    I prezzi minimi all'esportazione di bulbi da fiore non sono più utili e dovrebbero essere aboliti.

    (171)

    Ai sensi dell'articolo 42 TFUE, le disposizioni del capo del TFUE relativo alle regole di concorrenza si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dalla legislazione dell'Unione, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, TFUE.

    (172)

    Date le peculiarità del settore agricolo e la sua dipendenza dal corretto funzionamento dell'intera catena di approvvigionamento alimentare, compresa l'efficace applicazione delle norme sulla concorrenza in tutti i settori correlati nell'insieme della filiera alimentare, che può essere altamente concentrata, è opportuno dedicare particolare attenzione all'applicazione delle norme sull'applicazione delle regole in materia di concorrenza di cui all'articolo 42 TFUE. A tal fine, è necessaria una stretta cooperazione tra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Inoltre, gli orientamenti adottati, se del caso, dalla Commissione costituiscono uno strumento adeguato per fornire una guida alle imprese e alle altre parti interessate.

    (173)

    È opportuno prevedere che le regole di concorrenza relative agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 101 TFUE, nonché all'abuso di posizione dominante, si applichino alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli purché la loro applicazione non comprometta il conseguimento degli obiettivi della PAC.

    (174)

    È opportuno autorizzare un approccio particolare nel caso delle organizzazioni di produttori o delle loro associazioni il cui fine specifico è la produzione o la commercializzazione in comune di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni, salvo che tale azione comune escluda la concorrenza o pregiudichi la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 39 TFUE.

    (175)

    Fatta salva la regolazione dell'offerta di taluni prodotti, quali il formaggio e il prosciutto che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, ovvero il vino, che è disciplinato da una serie di norme specifiche, è opportuno adottare un approccio particolare riguardo a talune attività delle organizzazioni interprofessionali, a condizione che non causino una compartimentazione dei mercati, che non nocciano al buon funzionamento dell'OCM, che non abbiano effetti distorsivi e non eliminino la concorrenza, che non comportino la fissazione di prezzi o quote e che non creino discriminazioni.

    (176)

    La concessione di aiuti nazionali ostacolerebbe il corretto funzionamento del mercato interno. È pertanto opportuno che ai prodotti agricoli si applichino, in via generale, le disposizioni del TFUE in materia di aiuti di Stato. Ciònonostante, in alcune circostanze dovrebbero essere ammesse deroghe. In caso di esistenza di tali deroghe, è opportuno che la Commissione sia in grado di compilare un elenco degli aiuti di Stato esistenti, nuovi o proposti, in modo da rivolgere osservazioni pertinenti e proporre misure appropriate agli Stati membri.

    (177)

    Le disposizioni relative al premio per l'estirpazione e alcune misure previste dai programmi di sostegno nel settore vitivinicolo non dovrebbero, di per sé, precludere la concessione di pagamenti nazionali per gli stessi fini.

    (178)

    Considerata la particolare situazione economica del settore della produzione e della commercializzazione di renne e di prodotti derivati, è opportuno che la Svezia e la Finlandia continuino a concedere pagamenti nazionali in questo settore.

    (179)

    In Finlandia la bieticoltura è soggetta a particolari condizioni geografiche e climatiche che incidono negativamente sul settore in aggiunta agli effetti generali della riforma dello zucchero. È pertanto opportuno autorizzare in via permanente tale Stato membro ad accordare pagamenti nazionali ai propri produttori di barbabietole da zucchero.

    (180)

    Gli Stati membri dovrebbero poter concedere pagamenti nazionali ai fini del cofinanziamento delle misure per l'apicoltura previste dal presente regolamento e della protezione delle aziende apicole sfavorite da condizioni strutturali o naturali o secondo le condizioni dei programmi di sviluppo economico, ad eccezione dei pagamenti nazionali a favore della produzione o del commercio.

    (181)

    Gli Stati membri che partecipano ai programmi destinati a migliorare l'accesso ai prodotti alimentari per i bambini dovrebbero potere concedere, a integrazione dell'aiuto unionale, aiuti nazionali per la fornitura dei prodotti e per taluni costi correlati.

    (182)

    Per far fronte a casi giustificati di crisi anche dopo la fine del periodo transitorio, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di concedere pagamenti nazionali per la distillazione di crisi entro un massimale di bilancio complessivo pari al 15 % del valore della relativa dotazione annuale per i rispettivi programmi di sostegno nazionali. Questi pagamenti nazionali dovrebbero essere comunicati alla Commissione e approvati prima della loro concessione.

    (183)

    È opportuno autorizzare gli Stati membri a mantenere i pagamenti nazionali per la frutta a guscio, quali previsti attualmente dall'articolo 120 del regolamento (CE) n. 73/2009 per temperare gli effetti del disaccoppiamento del vecchio regime di aiuto dell'Unione per la frutta a guscio. Poiché il succitato regolamento sarà abrogato, per fini di chiarezza è opportuno che tali pagamenti nazionali siano previsti dal presente regolamento.

    (184)

    Dovrebbero essere previste misure speciali di intervento per contrastare efficacemente ed effettivamente le minacce di turbativa dei mercati. È necessario definire la portata di tali misure.

    (185)

    Per contrastare efficacemente ed effettivamente le minacce di turbativa sui mercati causate da aumenti o cali significativi dei prezzi sui mercati interno o esterno o da altri eventi e circostanze che provocano o minacciano in maniera significativa di provocare turbative del mercato, laddove la situazione o i suoi effetti sul mercato sembrano destinati a perdurare o a peggiorare, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'adozione delle misure necessarie per far fronte a tale situazione del mercato pur nel rispetto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi internazionali e a condizione che le altre misure previste dal presente regolamento appaiano insufficienti, comprese misure per ampliare o modificare la portata, la durata o altri aspetti di altre misure previste dal presente regolamento, o per prevedere restituzioni all'esportazione, oppure per sospendere i dazi all'importazione, in tutto o in parte, anche per determinati quantitativi o periodi, a seconda delle necessità.

    (186)

    Le restrizioni alla libera circolazione risultanti dall'applicazione di misure destinate a impedire la propagazione delle malattie degli animali possono provocare difficoltà sul mercato di uno o più Stati membri. L'esperienza dimostra che gravi turbative del mercato, come un calo considerevole del consumo o dei prezzi, possono essere direttamente imputabili ad una perdita di fiducia dei consumatori a causa dell'esistenza di rischi per la salute pubblica o per la salute degli animali o delle piante. Alla luce dell'esperienza è opportuno estendere ai prodotti vegetali le misure destinate a far fronte alla perdita di fiducia dei consumatori.

    (187)

    Le misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine, dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, ovine e caprine, delle uova e delle carni di pollame dovrebbero essere direttamente correlate a provvedimenti sanitari e veterinari destinati ad impedire la propagazione di malattie. Per evitare gravi turbative sui mercati, esse dovrebbero essere adottate su richiesta degli Stati membri.

    (188)

    Per reagire efficacemente a circostanze eccezionali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per estendere l'elenco di prodotti di cui al presente regolamento con riguardo ai quali possono essere adottate misure eccezionali di sostegno.

    (189)

    È opportuno autorizzare la Commissione ad adottare le misure necessarie per risolvere problemi specifici in caso di emergenza.

    (190)

    Contrastare efficacemente ed effettivamente le minacce di turbativa sui mercati può essere particolarmente importante nel settore del latte. Analogamente, possono emergere problemi specifici in caso di emergenza. È pertanto necessario sottolineare che l'adozione da parte della Commissione delle misure summenzionate in caso di turbativa sui mercati, compresi gli squilibri sui mercati, ovvero quelle necessarie a risolvere problemi specifici in caso di emergenza, possono riguardare in particolare il settore del latte.

    (191)

    Per rispondere a periodi di grave squilibrio sui mercati, quali misure eccezionali possono risultare appropriate, per stabilizzare i settori interessati, categorie specifiche di azioni collettive a cura di operatori privati, soggette a garanzie, limiti e condizioni precisi. Nel caso in cui tali azioni possano rientrare nell'ambito dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, la Commissione dovrebbe essere in grado di prevedere una deroga limitata nel tempo. Tuttavia, tali azioni dovrebbero essere complementari all'azione dell'Unione nel quadro dell'intervento pubblico e dell'ammasso privato o di misure eccezionali previste dal presente regolamento e non dovrebbero compromettere il funzionamento del mercato unico.

    (192)

    Dovrebbe essere possibile esigere dalle imprese, dagli Stati membri o dai paesi terzi di presentare comunicazioni ai fini dell'applicazione del presente regolamento, del monitoraggio, dell'analisi e della gestione del mercato dei prodotti agricoli, per garantire la trasparenza del mercato e il corretto funzionamento delle misure della PAC, eseguire verifiche, controlli, monitoraggi, valutazioni e audit delle misure della PAC e ai fini della conformità ai requisiti stabiliti negli accordi internazionali, compresi gli obblighi di notifica previsti da tali accordi. Per garantire un approccio armonizzato, razionalizzato e semplificato, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare tutte le misure necessarie in materia di comunicazioni. Nel farlo la Commissione dovrebbe tener conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati.

    (193)

    Per garantire l'integrità dei sistemi di informazione e l'autenticità e leggibilità dei documenti e dei dati associati trasmessi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la natura e il tipo delle informazioni da trasmettere, le categorie di dati da trattare e i periodi massimi di conservazione; la finalità del trattamento, in particolare in caso di pubblicazione di tali dati e di trasferimento a paesi terzi; i diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili e le condizioni di pubblicazione delle informazioni.

    (194)

    È opportuno applicare il diritto dell'Unione relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

    (195)

    Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere in data 14 dicembre 2011 (12).

    (196)

    Il trasferimento di fondi dalla riserva per le crisi nel settore agricolo dovrebbe avvenire alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e al 17 dicembre 2013 punto 22 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (13) ed è opportuno chiarire che il presente regolamento è l'atto di base applicabile.

    (197)

    Per garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 a quelli previsti dal presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'adozione delle misure necessarie, in particolare quelle necessarie per proteggere i diritti acquisiti e le aspettative legittime delle imprese.

    (198)

    Il ricorso alla procedura d'urgenza nell'adozione di atti delegati a norma del presente regolamento dovrebbe essere limitato a casi eccezionali in cui ragioni imperative di urgenza lo esigano per contrastare effettivamente ed efficacemente le minacce di turbativa del mercato o le turbative in atto. È opportuno che la scelta della procedura d'urgenza sia giustificata e siano specificati i casi in cui è opportuno seguire tale procedura.

    (199)

    Alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione. al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

    (200)

    Per l'adozione degli atti di esecuzione del presente regolamento è opportuno applicare la procedura di esame perché si tratta di atti che riguardano la PAC, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 182/2011. Tuttavia, si dovrebbe ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione degli atti di esecuzione del presente regolamento in materia di concorrenza, poiché per l'adozione di atti di esecuzione nel settore del diritto della concorrenza si ricorre in generale alla procedura consultiva.

    (201)

    La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili relativi all'adozione, alla modifica o alla revoca di misure di salvaguardia dell'Unione che sospendano il ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo al fine, se necessario, di reagire immediatamente alla situazione del mercato e di risolvere problemi specifici in casi di emergenza che necessitano di una immediata trattazione qualora, in casi debitamente giustificati, sussistano imperativi motivi di urgenza.

    (202)

    In merito a determinate misure previste dal presente regolamento che richiedono un'azione rapida o che consistono nella semplice applicazione di disposizioni generali a situazioni particolari senza l'esercizio di un potere discrezionale, la Commissione dovrebbe essere abilitata ad adottare atti di esecuzione senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011.

    (203)

    La Commissione dovrebbe essere altresì abilitata a svolgere alcune funzioni amministrative o di gestione che non implicano l'adozione di atti delegati o di atti di esecuzione.

    (204)

    Il presente regolamento dovrebbe prevedere talune norme specifiche per la Croazia conformemente al relativo atto di adesione (15).

    (205)

    A norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 una serie di misure settoriali verranno a scadenza entro un periodo ragionevole successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Dopo l'abrogazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 è necessario continuare ad applicare le corrispondenti disposizioni fino allo scadere dei regimi in parola.

    (206)

    Il regolamento (CEE) n. 922/72 del Consiglio (16), relativo all'aiuto per i bachi da seta per la campagna di allevamento 1972/1973, è ormai obsoleto; il regolamento (CEE) n. 234/79, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune, è superata dal presente regolamento; il regolamento (CE) n. 1601/96 del Consiglio (17), relativo all'aiuto ai produttori nel settore del luppolo per il raccolto 1995 è una misura temporanea che per sua natura è ormai obsoleta. Il regolamento (CE) n. 1037/2001 del Consiglio (18), che autorizza l'offerta e la consegna per di taluni vini importati, è stato superato dalle disposizioni dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino, adottato con la decisione 2006/232/CE del Consiglio (19), ed è pertanto obsoleto. A fini di chiarezza e di certezza del diritto è necessario abrogare tali regolamenti.

    (207)

    Talune disposizioni applicabili al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare quelle riguardanti rapporti contrattuali e negoziati, la regolazione dell'offerta di formaggio a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, dichiarazioni dei primi acquirenti, organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali, sono entrate in vigore di recente e continuano ad essere giustificate dall'attuale situazione economica del mercato lattiero-caseario e dalla struttura della filiera di approvvigionamento. È pertanto opportuno che siano a applicate a tale settore per un periodo sufficientemente lungo (sia prima che dopo l'abolizione delle quote latte) perché possano produrre pienamente i loro effetti. Tuttavia, è opportuno che dette disposizioni siano di natura temporanea e soggette a riesame. È opportuno che la Commissione adotti e presenti, il primo entro il 30 giugno 2014 ed il secondo entro il 31 dicembre 2018, relazioni sull'andamento del mercato del latte che contemplino, in particolare, i possibili incentivi destinati a incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione in comune,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    PARTE I

    DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

    Articolo 1

    Ambito di applicazione

    1.   Il presente regolamento istituisce un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ossia di tutti i prodotti elencati nell'allegato I dei trattati, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura come definiti negli atti normativi dell'Unione relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

    2.   I prodotti agricoli definiti al paragrafo 1 si suddividono nei seguenti settori, elencati nelle rispettive parti dell'allegato I:

    a)

    cereali, parte I;

    b)

    riso, parte II;

    c)

    zucchero, parte III;

    d)

    foraggi essiccati, parte IV;

    e)

    sementi, parte V;

    f)

    luppolo, parte VI;

    g)

    olio di oliva e olive da tavola, parte VII;

    h)

    lino e canapa, parte VIII;

    i)

    prodotti ortofrutticoli, parte IX;

    j)

    prodotti ortofrutticoli trasformati, parte X;

    k)

    banane, parte XI;

    l)

    settore vitivinicolo, parte XII;

    m)

    piante vive e prodotti della floricoltura, bulbi, radici e affini, fiori recisi e fogliame ornamentale, parte XIII;

    n)

    tabacco, parte XIV;

    o)

    carni bovine, parte XV;

    p)

    latte e prodotti lattiero-caseari, parte XVI;

    q)

    carni suine, parte XVII;

    r)

    carni ovine e caprine, parte XVIII;

    s)

    uova, parte XIX;

    t)

    carni di pollame, parte XX;

    u)

    alcole etilico di origine agricola, parte XXI;

    v)

    prodotti dell'apicoltura, parte XXII;

    w)

    bachi da seta, parte XXIII;

    x)

    altri prodotti, parte XXIV.

    Articolo 2

    Disposizioni generali della politica agricola comune (PAC)

    Il regolamento (UE) n. 1306/2013 e le disposizioni adottate a norma dello stesso si applicano alle misure previste dal presente regolamento.

    Articolo 3

    Definizioni

    1.   Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'allegato II relative a determinati settori.

    2.   Le definizioni di cui all'allegato II, parte II, sezione B, si applicano esclusivamente fino alla fine della campagna di commercializzazione per lo zucchero 2016/2017.

    3.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni fissate dal regolamento (UE) n. 1306/2013 dal regolamento (UE) n. 1307/2013del Parlamento europeo e del Consiglio (20) e dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (21), salvo disposizione contraria del presente regolamento.

    4.   Per tener conto delle peculiarità del settore del riso, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità 227 intesi a modificare le definizioni nel settore del riso fissate nell'allegato II, parte I, nella misura necessaria per aggiornare le definizioni alla luce degli sviluppi del mercato.

    5.   Ai fini del presente regolamento:

    a)

    per "regioni meno sviluppate" si intendono le regioni definite all'articolo 90, paragrafo 2, primo comma lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (22).

    b)

    per "condizioni climatiche avverse assimilabili a una calamità naturale" si intendono condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità, che distruggano più del 30 % della produzione media annua di un dato agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.

    Articolo 4

    Adattamenti della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli

    Ove necessario per tenere conto di modifiche della nomenclatura combinata, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi ad adattare la designazione dei prodotti e i riferimenti nel presente regolamento alle voci e sottovoci della nomenclatura combinata.

    Articolo 5

    Tassi di conversione del riso

    La Commissione può adottare atti di esecuzione:

    a)

    che fissino i tassi di conversione del riso nelle varie fasi di lavorazione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti;

    b)

    che adottino tutte le misure necessarie all'applicazione dei tassi di conversione del riso.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

    Articolo 6

    Campagne di commercializzazione

    Sono fissate le seguenti campagne di commercializzazione:

    a)

    dal 1o gennaio al 31 dicembre nel settore degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane;

    b)

    dal 1o aprile al 31 marzo dell'anno successivo, nel settore dei foraggi essiccati e della bachicoltura;

    c)

    dal 1o luglio al 30 giugno dell'anno successivo:

    i)

    nel settore dei cereali;

    ii)

    nel settore delle sementi;

    iii)

    nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

    iv)

    nel settore del lino e della canapa;

    v)

    nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

    d)

    dal 1o agosto al 31 luglio dell'anno successivo nel settore vitivinicolo;

    e)

    dal 1o settembre al 31 agosto dell'anno successivo nel settore del riso;

    f)

    dal 1o ottobre al 30 settembre dell'anno successivo nel settore dello zucchero.

    Articolo 7

    Soglie di riferimento

    1.   Sono fissate le seguenti soglie di riferimento:

    a)

    nel settore dei cereali, 101,31 EUR/t riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;

    b)

    per il risone, 150 EUR/t per la qualità tipo definita nell'allegato III, parte A, riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;

    c)

    per lo zucchero sfuso della qualità tipo definita nell'allegato III, parte B, franco fabbrica:

    i)

    per lo zucchero bianco: 404,4 EUR/t;

    ii)

    per lo zucchero greggio, 335,2 EUR/t;

    d)

    nel settore delle carni bovine, 2 224 EUR/t per le carcasse di bovini maschi della classe di conformazione R3 quale stabilita dalla tabella unionale di classificazione delle carcasse di bovini di età non inferiore a otto mesi di cui all'allegato IV, parte A;

    e)

    nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari:

    i)

    246,39 EUR/100 kg per il burro;

    ii)

    169,80 EUR/100 kg per il latte scremato in polvere;

    f)

    nel settore delle carni suine, 1 509,39 EUR/t per le carcasse di suino della qualità tipo definita in termini di peso e tenore di carne magra in conformità alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di suini di cui all'allegato IV, parte B, come segue:

    i)

    carcasse di peso pari o superiore a 60 kg e inferiore a 120 kg: classe E;

    ii)

    carcasse di peso pari o superiore a 120 kg e inferiore a 180 kg: classe R.

    g)

    nel settore dell'olio di oliva:

    i)

    1 779 EUR/t per l'olio di oliva extra vergine;

    ii)

    1 710 EUR/t per l'olio di oliva vergine;

    iii)

    1 524 EUR/t per l'olio di oliva lampante avente due gradi di acidità libera; questo importo è ridotto di 36,70 EUR/t per ciascun grado di acidità in più.

    2.   Le soglie di riferimento fissate al paragrafo 1 sono soggette a revisione da parte della Commissione, tenendo conto di criteri oggettivi, in particolare le evoluzioni della produzione, dei costi di produzione (in particolare i costi dei mezzi di produzione) e del mercato. Ove necessario, le soglie di riferimento sono aggiornate secondo la procedura legislativa ordinaria in base all'andamento della produzione e dei mercati.

    PARTE II

    MERCATO INTERNO

    TITOLO I

    INTERVENTO SUL MERCATO

    CAPO I

    Intervento pubblico e aiuto all'ammasso privato

    Sezione 1

    Disposizioni generali in materia di intervento pubblico e di aiuto all'ammasso privato

    Articolo 8

    Ambito di applicazione

    Il presente capo stabilisce le norme concernenti l'intervento sul mercato sotto forma:

    a)

    di intervento pubblico, nei casi in cui i prodotti sono acquistati all'intervento dalle autorità competenti degli Stati membri e immagazzinati a cura delle medesime fino al loro smaltimento e

    b)

    di concessione di un aiuto all'ammasso dei prodotti a cura di operatori privati.

    Articolo 9

    Origine dei prodotti ammissibili

    I prodotti ammissibili all'acquisto di intervento pubblico o al beneficio di un aiuto all'ammasso privato sono prodotti originari dell'Unione. Inoltre, se si tratta di prodotti che provengono da colture, esse devono essere state raccolte nell'Unione e se si tratta di prodotti ottenuti dal latte, il latte deve essere stato prodotto nell'Unione.

    Articolo 10

    Tabelle unionali di classificazione delle carcasse

    Le tabelle unionali di classificazione delle carcasse si applicano conformemente, rispettivamente, ai punti A e B dell'allegato IV nei settori delle carni bovine per quanto riguarda le carcasse di bovini di età non inferiore a otto mesi e nel settore delle carni suine per quanto riguarda suini diversi da quelli utilizzati per la riproduzione.

    Nel settore delle carni ovine e caprine gli Stati membri possono applicare una tabella unionale di classificazione delle carcasse di ovini in conformità alle norme stabilite nell'allegato IV, parte C.

    Sezione 2

    Intervento pubblico

    Articolo 11

    Prodotti ammissibili all'intervento pubblico

    L'intervento pubblico si applica ai seguenti prodotti, in base alle condizioni di cui alla presente sezione e agli eventuali requisiti e condizioni supplementari che possono essere stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 19 e atti di esecuzione a norma dell'articolo 20:

    a)

    frumento (grano) tenero, frumento (grano) duro, orzo e granturco;

    b)

    risone;

    c)

    carni bovine fresche o refrigerate di cui ai codici NC 0201 10 00 e da 0201 20 20 a 0201 20 50;

    d)

    burro prodotto direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte vaccino in un'impresa riconosciuta dell'Unione ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'82 % e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 %;

    e)

    latte scremato in polvere di prima qualità, ottenuto da latte vaccino con il metodo spray in un'impresa riconosciuta dell'Unione, avente un tenore minimo di materia proteica del 34,0 % in peso della materia secca sgrassata.

    Articolo 12

    Periodi d'intervento pubblico

    I periodi d'intervento pubblico sono i seguenti:

    a)

    per il frumento (grano) tenero, il frumento (grano) duro, l'orzo e il granturco dal 1o novembre al 31 maggio;

    b)

    per il risone, dal 1o aprile al 31 luglio;

    c)

    per le carni bovine, durante tutto l'anno;

    d)

    per il burro e il latte scremato in polvere, dal 1o marzo al 30 settembre.

    Articolo 13

    Apertura e chiusura dell'intervento pubblico

    1.   Durante i periodi di cui all'articolo 11, l'intervento pubblico:

    a)

    è aperto per il frumento (grano) tenero, il burro e il latte scremato in polvere;

    b)

    può essere aperto dalla Commissione, mediante atti di esecuzione, per il frumento (grano) duro, l'orzo, il granturco e il risone (comprese le varietà o i tipi specifici di risone), qualora lo richieda la situazione del mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2;

    c)

    per le carni bovine può essere aperto dalla Commissione, mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2, o paragrafo 3, se, durante un periodo determinato a norma dell'articolo 20, primo comma, lettera c), il prezzo medio di mercato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro, registrato in base alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di bovini di cui all'allegato IV, parte A, è inferiore all'85 % della soglia di riferimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d).

    2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che chiudano l'intervento pubblico per le carni bovine, qualora durante un periodo rappresentativo determinato a norma dell'articolo 20, primo comma, lettera c), non sussistano più le condizioni specificate al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafi 2 o 3.

    Articolo 14

    Acquisto all'intervento a prezzo fisso o fissato mediante gara

    In caso di apertura dell'intervento pubblico a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, il Consiglio adotta, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3 TFUE, le misure relative alla fissazione dei prezzi per gli acquisti all'intervento dei prodotti di cui all'articolo 11 nonché, eventualmente, le misure relative alle limitazioni quantitative in caso di acquisti all'intervento effettuati a prezzo fisso.

    Articolo 15

    Prezzi di intervento pubblico

    1.   Per prezzo di intervento pubblico si intende:

    a)

    il prezzo al quale i prodotti sono acquistati all'intervento pubblico a prezzo fisso, oppure

    b)

    il prezzo massimo al quale i prodotti ammissibili all'intervento pubblico possono essere acquistati nell'ambito di una procedura di gara.

    2.   Il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione del prezzo di intervento pubblico, compresi i quantitativi delle maggiorazioni e riduzioni, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

    Articolo 16

    Principi generali sullo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico

    1.   Lo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico si svolge in modo da:

    a)

    evitare qualsiasi turbativa del mercato,

    b)

    assicurare un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti e

    c)

    nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi a norma del TFUE.

    2.   I prodotti acquistati all'intervento pubblico possono essere smaltiti mettendoli a disposizione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione istituito dagli atti giuridici dell'Unione pertinenti. In tali casi, il valore contabile di tali prodotti corrisponde al livello del prezzo fisso di intervento di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento.

    3.   Ogni anno la Commissione rende pubbliche le condizioni alle quali i prodotti acquistati all'intervento pubblico sono stati smaltiti nel corso dell'anno precedente.

    Sezione 3

    Aiuto all'ammasso privato

    Articolo 17

    Prodotti ammissibili

    Sono concessi aiuti all'ammasso privato dei seguenti prodotti, in base alle condizioni di cui alla presente sezione e agli eventuali requisiti e condizioni supplementari stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, o dell'articolo19 e atti di esecuzione a norma dell'articolo 18, paragrafi 2 o 4, o dell'articolo 20:

    a)

    zucchero bianco;

    b)

    olio di oliva;

    c)

    fibre di lino;

    d)

    carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi;

    e)

    burro prodotto a partire da crema ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte vaccino;

    f)

    formaggio;

    g)

    latte scremato in polvere ottenuto da latte vaccino;

    h)

    carni suine;

    i)

    carni ovine e caprine.

    Il primo comma, lettera f), riguarda esclusivamente il formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta in virtù del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che viene immagazzinato oltre il periodo di maturazione specificato nel disciplinare di produzione del prodotto di cui all'articolo 7 di detto regolamento e/o un periodo di maturazione che contribuisce ad accrescere il valore del formaggio.

    Articolo 18

    Condizioni di concessione dell'aiuto

    1.   Per garantire la trasparenza del mercato, ove necessario, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo alla fissazione delle condizioni alle quali la medesima può decidere la concessione di aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui all'articolo 17, tenendo conto

    a)

    dei prezzi medi di mercato rilevati nell'Unione, delle soglie di riferimento e dei costi di produzione dei rispettivi prodotti, e/o

    b)

    della necessità di rispondere tempestivamente a una situazione di particolare difficoltà del mercato o agli sviluppi economici aventi un notevole impatto negativo sui margini nel settore.

    2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che:

    a)

    concedano aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui all'articolo 17, tenendo conto delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

    b)

    limitino gli aiuti all'ammasso privato.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

    3.   Il Consiglio adotta, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3 TFUE, le misure relative alla fissazione dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 17.

    Sezione 4

    Disposizioni comuni in materia di intervento pubblico e aiuto all'ammasso privato

    Articolo 19

    Delega di potere

    1.   Per garantire che i prodotti acquistati all'intervento pubblico o che beneficiano dell'aiuto all'ammasso privato siano adatti all'ammasso di lunga durata e rispondano a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità e per tener conto delle specificità dei diversi settori al fine di assicurare il funzionamento efficace in termini di costi dell'intervento pubblico e dell'ammasso privato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo alla definizione dei requisiti e le condizioni che devono rispettare tali prodotti, oltre ai requisiti stabiliti nel presente regolamento. Tali requisiti e tali condizioni sono intesi a garantire, per i prodotti acquistati e immagazzinati:

    a)

    la qualità in termini di parametri di qualità, gruppi di qualità, classi di qualità, categorie, caratteristiche ed età del prodotto;

    b)

    l'ammissibilità, in termini di quantitativi, condizionamento compresa l'etichettatura, conservazione, precedenti contratti di magazzinaggio, riconoscimento delle imprese e fase alla quale si applica il prezzo di intervento pubblico o l'aiuto all'ammasso privato.

    2.   Per tener conto delle peculiarità dei settori dei cereali e del risone, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227, riguardo ai criteri di qualità sia per gli acquisti all'intervento che per le vendite di frumento (grano) tenero, frumento (grano) duro, orzo, granturco e risone.

    3.   Per assicurare un'appropriata capacità di ammasso e l'efficienza del sistema di intervento pubblico in termini di costi, distribuzione e accesso da parte degli operatori e per mantenere la qualità dei prodotti acquistati all'intervento pubblico per smaltirli alla fine del periodo di ammasso, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a definire:

    a)

    i requisiti che devono soddisfare i luoghi di ammasso per tutti i prodotti che sono oggetto di intervento pubblico;

    b)

    le norme sull'ammasso dei prodotti all'interno e all'esterno dello Stato membro che è responsabile di tali prodotti e del loro trattamento, sotto il profilo dei dazi doganali e di qualsiasi altro importo da concedere o da riscuotere secondo le disposizioni della PAC.

    4.   Per garantire che l'aiuto all'ammasso privato produca gli effetti auspicati sul mercato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 227 intesi a definire:

    a)

    le norme e condizioni applicabili nei casi in cui il quantitativo ammassato è inferiore al quantitativo contrattuale;

    b)

    le condizioni per la concessione di un anticipo di tale aiuto;

    c)

    le condizioni per un'eventuale reimmissione sul mercato o lo smaltimento dei prodotti oggetto di contratti di ammasso privato.

    5.   Per garantire il corretto funzionamento dei sistemi di intervento pubblico e di ammasso privato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a

    a)

    prevedere il ricorso a procedure di gara che garantiscano un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli operatori;

    b)

    definire le condizioni aggiuntive che gli operatori devono soddisfare per facilitare la gestione e il controllo efficienti del sistema agli Stati membri e agli operatori;

    c)

    stabilire l'obbligo per gli operatori di costituire una cauzione a garanzia dell'esecuzione dei loro obblighi.

    6.   Per tener conto dell'evoluzione tecnica e delle esigenze dei settori di cui all'articolo 10, nonché della necessità di normalizzare la presentazione dei diversi prodotti con l'obiettivo di migliorare la trasparenza del mercato, la rilevazione dei prezzi e l'applicazione delle misure d'intervento sul mercato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a:

    a)

    adeguare e aggiornare le disposizioni dell'allegato IV sulle tabelle unionali di classificazione, identificazione e presentazione delle carcasse;

    b)

    stabilire disposizioni supplementari relative alla classificazione per categorie, compresa la classificazione da parte di addetti qualificati, alla classificazione per classi, compresa la classificazione automatizzata, all'identificazione, al peso e alla marchiatura delle carcasse e al calcolo dei prezzi medi nell'Unione e dei coefficienti di ponderazione utilizzati per i calcolo di tali prezzi;

    c)

    stabilire nel settore delle carni bovine deroghe alle disposizioni e deroghe specifiche che gli Stati membri possono concedere ai macelli che procedono alla macellazione di un numero esiguo di bovini, nonché disposizioni complementari per i relativi prodotti, tra l'altro riguardo alle classi di conformazione e stato d'ingrassamento, nonché, nel settore delle carni ovine, ulteriori disposizioni in materia di peso, colore e stato d'ingrassamento e i criteri di classificazione di agnelli leggeri;

    d)

    autorizzare gli Stati membri a non applicare la tabella di classificazione delle carcasse di suini e ad avvalersi di criteri di valutazione complementari, oltre a quelli del peso e del tenore stimato di carne magra o stabilire deroghe a detta tabella.

    Articolo 20

    Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

    La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l'applicazione uniforme del presente capo. Tali misure possono riguardare, in particolare:

    a)

    i costi a carico dell'operatore qualora i prodotti forniti all'intervento pubblico non soddisfino i requisiti minimi di qualità;

    b)

    la fissazione di una capienza minima dei luoghi di ammasso all'intervento;

    c)

    i periodi rappresentativi, i mercati e i prezzi di mercato necessari per l'applicazione del presente capo;

    d)

    la consegna dei prodotti da acquistare all'intervento pubblico, le spese di trasporto a carico dell'offerente, la presa in consegna dei prodotti da parte degli organismi pagatori e il pagamento;

    e)

    le diverse operazioni connesse al disossamento delle carni bovine;

    f)

    le modalità pratiche per il condizionamento, la commercializzazione e l'etichettatura dei prodotti;

    g)

    le procedure per il riconoscimento delle imprese che producono burro e latte scremato in polvere ai fini del presente capo;

    h)

    l'autorizzazione a immagazzinare i prodotti fuori dal territorio dello Stato membro in cui sono stati acquistati all'intervento e immagazzinati;

    i)

    la vendita o lo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico, con particolare riguardo al prezzo di vendita, alle condizioni di svincolo dall'ammasso e alla successiva utilizzazione o destinazione dei prodotti svincolati, comprese le procedure relative ai prodotti messi a disposizione del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, inclusi i trasferimenti tra Stati membri;

    j)

    per i prodotti acquistati all'intervento pubblico, le disposizioni relative alla vendita di piccoli quantitativi giacenti all'ammasso o di quantitativi che non possono più essere reimballati o che sono danneggiati negli Stati membri, da effettuarsi sotto la responsabilità di questi ultimi;

    k)

    in merito all'ammasso privato, la stipulazione e il contenuto dei contratti tra l'autorità competente dello Stato membro e i richiedenti;

    l)

    il conferimento e la detenzione di prodotti all'ammasso privato e il loro svincolo dall'ammasso;

    m)

    la durata dell'ammasso privato e le disposizioni secondo le quali tale durata, specificata nel contratto, può essere abbreviata o prolungata;

    n)

    le procedure da seguire per l'acquisto all'intervento a prezzo fisso, compresi l'ammontare della cauzione e le procedure per costituirla, o per la concessione di un aiuto prefissato per l'ammasso privato;

    o)

    il ricorso a procedure di gara, sia per l'intervento pubblico che per l'ammasso privato, con particolare riguardo:

    i)

    alla presentazione delle offerte e al quantitativo minimo per ciascuna offerta o domanda;

    ii)

    alle procedure per la costituzione della cauzione e all'ammontare di quest'ultima e

    iii)

    alla selezione delle offerte, eseguita in modo da garantire che siano selezionate le offerte più vantaggiose per l'Unione e da permettere nel contempo che non si proceda necessariamente all'aggiudicazione;

    p)

    l'attuazione delle tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini;

    q)

    una presentazione delle carcasse e delle mezzene diversa da quella descritta nell'allegato IV, parte A, punto IV, ai fini dell'accertamento del prezzo di mercato;

    r)

    i fattori correttivi che gli Stati membri devono applicare per consentire una diversa presentazione delle carcasse di bovini e ovini nei casi in cui non è usata la presentazione di riferimento;

    s)

    le modalità pratiche per la marchiatura delle carcasse classificate e per il calcolo da parte della Commissione del prezzo medio ponderato dell'Unione per le carcasse di bovini, suini e ovini;

    t)

    l'autorizzazione degli Stati membri a prevedere una presentazione delle carcasse di suini diversa da quella stabilita nell'allegato IV, parte B, punto III, per quanto riguarda i suini macellati nel loro territorio se una delle condizioni seguenti è soddisfatta:

    i)

    la prassi commerciale normalmente seguita nel loro territorio si scosta dalla presentazione tipo definita nell'allegato IV, parte B, punto III;

    ii)

    le esigenze tecniche lo giustificano;

    iii)

    le carcasse sono sprovviste della pelle in maniera uniforme.

    u)

    le disposizioni per la revisione in loco dell'applicazione della classificazione delle carcasse negli Stati membri a cura di un comitato istituito dall'Unione, composto da esperti della Commissione e da esperti designati dagli Stati membri per garantire la precisione e l'affidabilità della classificazione delle carcasse. Tali disposizioni prevedono che i costi connessi all'attività di revisione siano a carico dell'Unione.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

    Articolo 21

    Altre competenze di esecuzione

    La Commissione adotta gli atti di esecuzione per autorizzare gli Stati membri a utilizzare, per gli agnelli aventi una carcassa di peso inferiore a 13 kg, in deroga all'allegato IV, punto C.III, i seguenti criteri di classificazione:

    a)

    il peso della carcassa,

    b)

    il colore della carne,

    c)

    lo stato d'ingrassamento.

    Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2, o paragrafo 3.

    CAPO II

    Regimi di aiuto

    Sezione 1

    Programmi destinati a migliorare l'accesso ai prodotti alimentari

    Articolo 22

    Gruppo bersaglio

    I regimi di aiuto intesi a migliorare la distribuzione dei prodotti agricoli e a migliorare le abitudini alimentari dei bambini sono rivolti ai bambini che frequentano regolarmente scuole materne/istituti prescolari, istituti di istruzione primaria o secondaria, amministrati o riconosciuti dalle autorità competenti di uno Stato membro.

    Sottosezione 1

    Programmi di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole

    Articolo 23

    Aiuti per la distribuzione ai bambini di ortofrutticoli, di ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti derivati

    1.   È concesso un aiuto dell'Unione:

    a)

    per la fornitura agli allievi degli istituti scolastici di cui all'articolo 22 di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane e

    b)

    per taluni costi correlati inerenti alla logistica e alla distribuzione, all'attrezzatura, alla pubblicità, al monitoraggio, alla valutazione e alle misure di accompagnamento.

    2.   Gli Stati membri che intendono partecipare al programma elaborano in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale per la sua attuazione. Essi prevedono inoltre le misure di accompagnamento necessarie per dare attuazione al programma, che possono contemplare informazioni su misure relative alle abitudini alimentari sane, alle filiere alimentari locali e alla lotta contro gli sprechi alimentari.

    3.   Nell'elaborare le loro strategie gli Stati membri compilano un elenco di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane ammissibili in virtù dei rispettivi programmi. Tale elenco non comprende i prodotti elencati nell'allegato V.

    Tuttavia, in casi debitamente giustificati, ad esempio quando uno Stato membro vuole garantire un ampio assortimento di prodotti o vuole rendere il proprio programma più allettante, la sua strategia può ammettere tali prodotti unicamente se la quantità delle sostanze aggiunte, di cui al suddetto allegato, è limitata.

    Gli Stati membri provvedono a che le rispettive autorità sanitarie competenti approvino l'elenco dei prodotti ammessi a beneficiare del proprio programma.

    Gli Stati membri scelgono i loro prodotti in base a criteri oggettivi che possono includere considerazioni ambientali e relative alla salute, la stagionalità, nonché la varietà o la disponibilità dei prodotti, privilegiando per quanto possibile i prodotti originari dell'Unione, e in particolare l'acquisto locale, i mercati locali, le filiere corte o i benefici ambientali.

    4.   Il Consiglio adotta, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3 TFUE, le misure relative alla fissazione dell'aiuto dell'Unione di cui al paragrafo 1.

    5.   L'aiuto dell'Unione di cui al paragrafo 1 è assegnato a ciascuno Stato membro in base a criteri oggettivi fondati sulla loro percentuale di bambini di età compresa tra i sei e i dieci anni.

    Gli Stati membri che partecipano al programma richiedono ogni anno un aiuto dell'Unione in base alla loro strategia di cui ala paragrafo 2.

    Il Consiglio, conformemente all'articolo 43, paragrafo 3 TFUE, adotta le misure che fissano l'importo minimo dell'aiuto dell'Unione per ciascuno Stato membro che partecipa al programma e riguardanti la ripartizione indicativa e definitiva degli aiuti tra gli Stati membri.

    6.   L'aiuto dell'Unione di cui al paragrafo 1 non è utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali esistenti sulla frutta nelle scuole che forniscono ortofrutticoli, ortofrutticoli trasformati e banane o di altri programmi di distribuzione nelle scuole che includono tali prodotti.

    Tuttavia, se uno Stato membro applica già un programma che potrebbe beneficiare di un aiuto dell'Unione in virtù del presente articolo e intende ampliarlo o renderlo più efficace, anche relativamente al gruppo bersaglio del programma, alla sua durata o ai prodotti ammissibili, l'aiuto dell'Unione può essere concesso a condizione che siano rispettati i limiti fissati a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, per quanto riguarda la proporzione dell'aiuto dell'Unione nel finanziamento nazionale totale. In tal caso lo Stato membro precisa nella sua strategia di attuazione in che modo intende ampliare il suo programma o renderlo più efficace.

    7.   Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto dell'Unione, aiuti nazionali in conformità all'articolo 217.

    8.   Il programma di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole dell'Unione non pregiudica eventuali programmi nazionali distinti volti a promuovere il consumo di frutta e verdura nelle scuole che siano compatibili con il diritto dell'Unione.

    9.   A norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'Unione può finanziare anche azioni di informazione, monitoraggio e valutazione relative al programma di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole, comprese le azioni di sensibilizzazione del pubblico e le attività in rete correlate.

    10.   Gli Stati membri partecipanti rendono pubblica, nei luoghi di distribuzione, la loro adesione al programma di aiuto e segnalano che esso è sovvenzionato dall'Unione.

    Articolo 24

    Delega di potere

    1.   Per incoraggiare i bambini ad adottare abitudini alimentari sane e far sì che l'aiuto sia rivolto ai bambini del gruppo obiettivo di cui all'articolo 22, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 concernenti norme riguardanti:

    a)

    i criteri aggiuntivi legati all'orientamento dell'aiuto da parte degli Stati membri;

    b)

    l'approvazione e la selezione dei richiedenti da parte degli Stati membri;

    c)

    l'elaborazione delle strategie nazionali o regionali e norme riguardanti le misure di accompagnamento.

    2.   Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:

    a)

    il metodo di riassegnazione della ripartizione indicativa dell'aiuto di cui all'articolo 23, paragrafo 5, tra gli Stati membri sulla base delle richieste di aiuto ricevute;

    b)

    i costi inclusi nelle strategie degli Stati membri che sono ammissibili all'aiuto dell'Unione e la possibilità di fissazione di un massimale globale per costi specifici;

    c)

    l'obbligo degli Stati membri di monitorare e valutare l'efficienza dei loro programmi sulla frutta e la verdura nelle scuole.

    3.   Per sensibilizzare il pubblico al programma, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a fare obbligo agli Stati membri che attuano un programma sulla frutta e la verdura nelle scuole di segnalare che si tratta di un programma sovvenzionato mediante l'aiuto dell'Unione.

    Articolo 25

    Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

    La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione della presente sottosezione, compresi:

    a)

    informazioni che devono figurare nelle strategie degli Stati membri;

    b)

    domande di aiuto e pagamenti;

    c)

    modalità di pubblicizzazione del programma e correlate attività di messa in rete;

    d)

    la presentazione, il formato e il contenuto delle relazioni di monitoraggio e di valutazione degli Stati membri che partecipano al programma di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

    Sottosezione 2

    Programma "latte nelle scuole"

    Articolo 26

    Aiuti per la distribuzione di latte e di prodotti lattiero-caseari ai bambini

    1.   È concesso un aiuto dell'Unione per la fornitura di latte e determinati prodotti lattiero-caseari trasformati dei codici NC 0401, 0403, 0404 90 e 0406 o del codice NC 2202 90 agli allievi degli istituti scolastici di cui all'articolo 22.

    2.   A partire dal 1o agosto 2015, gli Stati membri che intendono partecipare al programma posseggono in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale per la sua attuazione. Essi possono inoltre prevedere le misure di accompagnamento, che possono contemplare informazioni su misure relative alle abitudini alimentari sane, alle filiere alimentari locali e alla lotta contro gli sprechi alimentari, necessarie per dare attuazione al programma.

    3.   Nell'elaborare le loro strategie gli Stati membri compilano un elenco di tipi di latte e prodotti lattiero-caseari ammissibili in virtù dei rispettivi programmi in conformità alle norme adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 27.

    4.   Eccetto la distribuzione gratuita di pasti ai bambini negli istituti scolastici, l'aiuto dell'Unione di cui al paragrafo 1 non è utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali esistenti sul latte e i prodotti lattiero-caseari o di altri programmi di distribuzione nelle scuole che includono il latte o i prodotti lattiero-caseari. Tuttavia, se uno Stato membro applica già un programma che potrebbe beneficiare di un aiuto dell'Unione in virtù del presente articolo e intende ampliarlo o renderlo più efficace, anche relativamente al gruppo bersaglio del programma, alla sua durata o ai prodotti ammissibili, l'aiuto dell'Unione può essere concesso. In tal caso lo Stato membro precisa nella sua strategia di attuazione in che modo intende ampliare il suo programma o renderlo più efficace.

    5.   Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto unionale, aiuti nazionali in conformità all'articolo 217.

    6.   Il programma dell'Unione a favore del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari nelle scuole non pregiudica eventuali programmi nazionali distinti volti a promuovere il consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari nelle scuole che siano compatibili con il diritto dell'Unione.

    7.   Il Consiglio adotta, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE le misure relative alla fissazione dell'aiuto dell'Unione per tutti i tipi di latte e prodotti lattiero-caseari e del quantitativo massimo ammissibile all'aiuto dell'Unione di cui al paragrafo 1.

    8.   Gli Stati membri partecipanti rendono pubblica, nei luoghi di distribuzione, la loro adesione al programma di aiuto e segnalano che esso è sovvenzionato dall'Unione.

    Articolo 27

    Delega di potere

    1.   Per tenere conto dell'evoluzione delle abitudini di consumo per i prodotti lattiero-caseari, delle innovazioni e degli sviluppi osservati sul mercato di tali prodotti, della disponibilità dei prodotti sui diversi mercati dell'Unione e di aspetti nutrizionali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a determinare:

    a)

    i prodotti ammissibili al programma, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 1, e tenendo conto di aspetti nutrizionali;

    b)

    l'elaborazione delle strategie nazionali o regionali da parte degli Stati membri, comprese se del caso le misure di accompagnamento; e

    c)

    le misure necessarie per il monitoraggio e la valutazione.

    2.   Per garantire un uso efficace ed efficiente dell'aiuto dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:

    a)

    norme sull'ammissibilità all'aiuto dei beneficiari e dei richiedenti;

    b)

    il requisito per i richiedenti di essere approvati dagli Stati membri;

    c)

    l'utilizzo di prodotti lattiero-caseari che beneficiano dell'aiuto nella preparazione dei pasti negli istituti scolastici.

    3.   Per garantire che i richiedenti dell'aiuto rispettino gli obblighi loro incombenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti misure sulla costituzione di una cauzione nel caso in cui sia versato un anticipo dell'aiuto.

    4.   Per sensibilizzare il pubblico al programma di aiuto, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 stabilendo le condizioni alle quali gli Stati membri sono tenuti a rendere nota la loro partecipazione al programma di aiuto e segnalare che si tratta di un programma sovvenzionato dall'Unione.

    5.   Al fine di assicurare che l'aiuto si ripercuota sul prezzo al quale i prodotti sono messi a disposizione nell'ambito del regime, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 227 che stabiliscano norme sull'attuazione di un sistema di monitoraggio dei prezzi nel quadro del regime.

    Articolo 28

    Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

    La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l'applicazione della presente sottosezione, compresi:

    a)

    le procedure che garantiscono il rispetto del quantitativo massimo ammissibile all'aiuto;

    b)

    le procedure per la costituzione della cauzione e l'ammontare di quest'ultima qualora venga versato un anticipo;

    c)

    norme relative alle informazioni da fornire agli Stati membri per l'approvazione dei richiedenti, delle domande d'aiuto e dei pagamenti;

    d)

    le modalità di pubblicizzazione del programma;

    e)

    la gestione del sistema di monitoraggio dei prezzi di cui all'articolo 27, paragrafo 5.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

    Sezione 2

    Aiuti nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola

    Articolo 29

    Programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola

    1.   L'Unione finanzia programmi di attività triennali elaborati da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 152, associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 156 o organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157 in uno o più dei seguenti ambiti:

    a)

    il monitoraggio e la gestione del mercato nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

    b)

    il miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura;

    c)

    il miglioramento della competitività dell'olivicoltura attraverso la modernizzazione;

    d)

    il miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;

    e)

    il sistema di tracciabilità, la certificazione e la tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali, sotto l'autorità delle amministrazioni nazionali;

    f)

    la diffusione di informazioni sulle misure adottate dalle organizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizzazioni di produttori o dalle organizzazioni interprofessionali al fine di migliorare la qualità dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.

    2.   Il finanziamento concesso dall'Unione ai programmi di attività di cui al paragrafo 1 ammonta a:

    a)

    11 098 000 EUR all'anno per la Grecia;

    b)

    576 000 EUR all'anno per la Francia e

    c)

    35 991 000 EUR all'anno per l'Italia.

    3.   Il finanziamento concesso dall'Unione per i programmi di attività di cui al paragrafo 1 è pari al massimo alla quota degli aiuti trattenuta dagli Stati membri. Tale finanziamento delle spese ammissibili ammonta al:

    a)

    75 % per le attività nei campi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c);

    b)

    75 % per investimenti in attività fisse e 50 % per altre attività nel campo di cui al paragrafo 1, lettera d);

    c)

    75 % per i programmi di attività realizzati in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni riconosciute di cui al paragrafo 1 di almeno due Stati membri produttori nei campi di cui al paragrafo 1, lettere e) e f), e 50 % per le altre attività negli stessi campi.

    Lo Stato membro assicura un finanziamento complementare non superiore al 50 % dei costi esclusi dal finanziamento concesso dall'Unione.

    Articolo 30

    Poteri delegati

    Al fine di garantire un uso efficace ed efficiente dell'aiuto dell'Unione di cui all'articolo 29 e al fine di migliorare la qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola prodotti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:

    a)

    per gli ambiti di attività di cui all'articolo 29, paragrafo 1, le misure specifiche che possono essere finanziate mediante l'aiuto dell'Unione e le attività e i costi che non possono essere finanziati;

    b)

    l'assegnazione minima del finanziamento unionale a specifici ambiti di attività da parte degli Stati membri;

    c)

    l'obbligo di costituire una cauzione quando viene presentata una domanda di approvazione di un programma di attività e quando viene versato un anticipo dell'aiuto;

    d)

    i criteri di cui gli Stati membri devono tener conto nella selezione e approvazione dei programmi di attività.

    Articolo 31

    Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

    La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l'applicazione della presente sezione riguardanti:

    a)

    l'attuazione dei programmi di attività e la loro modifica;

    b)

    il pagamento dell'aiuto, compreso il pagamento di anticipi dell'aiuto;

    c)

    le procedure per la costituzione della cauzione, e l'ammontare di quest'ultima, quando viene presentata una domanda di approvazione di un programma di attività e qualora venga versato un anticipo dell'aiuto.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

    Sezione 3

    Aiuti nel settore degli ortofrutticoli

    Articolo 32

    Fondi di esercizio

    1.   Le organizzazioni di produttori del settore degli ortofrutticoli e/o le loro associazioni possono costituire un fondo di esercizio. Il fondo è finanziato:

    a)

    con contributi finanziari

    i)

    degli aderenti all'organizzazione di produttori e/o dell'organizzazione stessa oppure

    ii)

    delle associazioni di organizzazioni di produttori attraverso gli aderenti a tali associazioni;

    b)

    con un aiuto finanziario dell'Unione, che può essere concesso alle organizzazioni di produttori o alle loro associazioni, nel caso in cui queste presentino, gestiscano e attuino un programma operativo o un programma operativo parziale, alle condizioni adottate dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 37 e atti di esecuzione adottati ai sensi dell'articolo 38.

    2.   I fondi di esercizio sono destinati esclusivamente a finanziare i programmi operativi che sono stati presentati agli Stati membri e da essi approvati.

    Articolo 33

    Programmi operativi

    1.   I programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli hanno una durata minima di tre anni e massima di cinque anni. Essi perseguono almeno due degli obiettivi di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), o due dei seguenti obiettivi:

    a)

    pianificazione della produzione, compresi la stima e il monitoraggio della produzione e del consumo;

    b)

    miglioramento della qualità dei prodotti, freschi o trasformati;

    c)

    incremento del valore commerciale dei prodotti;

    d)

    promozione dei prodotti, freschi o trasformati;

    e)

    misure ambientali, in particolare quelle relative all'acqua, e metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, inclusa l'agricoltura biologica;

    f)

    prevenzione e gestione delle crisi.

    I programmi operativi sono presentati per approvazione agli Stati membri.

    2.   Le associazioni di organizzazioni di produttori possono altresì presentare un programma operativo totale o parziale, composto da azioni identificate, ma non realizzate, dalle organizzazioni aderenti nel quadro dei loro programmi operativi. I programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori sono sottoposti alle stesse regole a cui sono sottoposti i programmi operativi delle organizzazioni di produttori e sono esaminati con i programmi operativi delle organizzazioni aderenti.

    A tal fine, gli Stati membri assicurano che:

    a)

    le misure dei programmi operativi di un'associazione di organizzazioni di produttori siano interamente finanziate dai contributi delle organizzazioni aderenti all'associazione e che tali risorse siano prelevate dai fondi di esercizio delle stesse organizzazioni aderenti;

    b)

    le azioni e la partecipazione finanziaria corrispondente siano identificate nel programma operativo di ciascuna organizzazione aderente;

    c)

    non vi sia doppio finanziamento.

    3.   La prevenzione e la gestione delle crisi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera f), consistono nel prevenire e nell'affrontare le crisi sui mercati degli ortofrutticoli e, in tale contesto, comprendono le seguenti misure:

    a)

    investimenti che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato;

    b)

    iniziative di formazione e scambio di buone prassi;

    c)

    promozione e comunicazione, a titolo di prevenzione o durante il periodo di crisi;

    d)

    sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione;

    e)

    reimpianto di frutteti quando si rende necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dell'autorità competente dello Stato membro;

    f)

    ritiri dal mercato;

    g)

    raccolta prima della maturazione ("raccolta verde") o mancata raccolta degli ortofrutticoli;

    h)

    assicurazione del raccolto.

    Il sostegno per l'assicurazione del raccolto contribuisce a tutelare i redditi dei produttori quando si generano perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie.

    I contratti di assicurazione debbono esigere che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi.

    Le misure di prevenzione e gestione delle crisi, compreso il rimborso del capitale e degli interessi di cui al quinto comma, totalizzano al massimo un terzo della spesa prevista a titolo del programma operativo.

    Le organizzazioni di produttori possono contrarre mutui a condizioni commerciali per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi. In tal caso, il rimborso del capitale e degli interessi sui mutui contratti può far parte del programma operativo ed essere così ammissibile all'aiuto finanziario dell'Unione di cui all'articolo 34. Le attività specifiche nell'ambito della prevenzione e della gestione delle crisi possono essere finanziate con questo tipo di mutui, direttamente, o in entrambi i modi.

    4.   Ai fini della presente sezione si intende per:

    a)

    "raccolta verde", la raccolta completa su una data superficie di prodotti acerbi non commercializzabili che non sono stati danneggiati prima della raccolta verde a causa di ragioni climatiche, fitopatie o in altro modo;

    b)

    "mancata raccolta", l'interruzione del ciclo di produzione in corso sulla superficie in questione quando il prodotto è ben sviluppato e risponde a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità. La distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie non è considerata mancata raccolta.

    5.   Gli Stati membri garantiscono che:

    a)

    i programmi operativi comprendano due o più azioni ambientali, o

    b)

    almeno il 10 % della spesa prevista dai programmi operativi riguardi azioni ambientali.

    Le azioni ambientali rispettano i requisiti relativi ai pagamenti agro-climatico-ambientali di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

    Qualora almeno l'80 % dei soci produttori di un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico-ambientali identici in virtù dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, ciascuno di tali impegni conta come un'azione ambientale ai sensi del primo comma, lettera a), del presente paragrafo.

    Il sostegno alle azioni ambientali di cui al primo comma del presente paragrafo, copre le perdite di reddito e i costi addizionali risultanti dall'azione.

    6.   Gli Stati membri garantiscono che gli investimenti che accrescono la pressione ambientale siano autorizzati soltanto a condizione che siano state predisposte idonee misure di protezione dell'ambiente contro tali pressioni.

    Articolo 34

    Aiuto finanziario dell'Unione

    1.   L'aiuto finanziario dell'Unione è pari all'importo dei contributi finanziari di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), effettivamente versati ed è limitato al 50 % della spesa effettivamente sostenuta.

    2.   L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato al 4,1 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori.

    Tuttavia, nel caso delle organizzazioni di produttori tale percentuale può essere portata al 4,6 % del valore della produzione commercializzata a condizione che la porzione eccedente il 4,1 % del valore della produzione commercializzata sia utilizzata unicamente per misure di prevenzione e gestione delle crisi.

    Nel caso di associazioni di organizzazioni di produttori, tale percentuale può essere aumentata fino al 4,7 % del valore della produzione commercializzata, a condizione che la porzione eccedente il 4,1 % del valore della produzione commercializzata sia utilizzata unicamente per misure di prevenzione e gestione delle crisi attuate dall'associazione di organizzazioni di produttori per conto dei suoi aderenti.

    3.   Su richiesta di un'organizzazione di produttori, il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato al 60 % per un programma operativo o parte di esso, se il programma soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

    a)

    è presentato da più organizzazioni di produttori dell'Unione che partecipano, in Stati membri diversi, ad azioni transnazionali;

    b)

    è presentato da una o più organizzazioni di produttori che partecipano ad azioni svolte a livello interprofessionale;

    c)

    riguarda esclusivamente il sostegno specifico alla produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (23);

    d)

    è il primo programma operativo presentato da un'organizzazione di produttori riconosciuta risultante dalla fusione tra due organizzazioni di produttori riconosciuta;

    e)

    è il primo programma operativo presentato da un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta;

    f)

    è presentato da un'organizzazione di produttori di uno Stato membro in cui le organizzazioni di produttori commercializzano meno del 20 % della produzione ortofrutticola;

    g)

    è presentato da un'organizzazione di produttori di una delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349 TFUE.

    4.   Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato al 100 % in caso di ritiri dal mercato di ortofrutticoli in volume non superiore al 5 % della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori, sempreché i prodotti ritirati vengano smaltiti nei seguenti modi:

    a)

    distribuzione gratuita ad opere di beneficenza o enti caritativi, a tal fine autorizzati dagli Stati membri, per attività a favore di persone riconosciute dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, in particolare a causa della mancanza dei necessari mezzi di sussistenza, oppure

    b)

    distribuzione gratuita ai seguenti enti: istituti di pena, scuole, istituti di cui all'articolo 22, colonie di vacanze, ospedali e ospizi per persone anziane designati dagli Stati membri, i quali prendono tutti i provvedimenti necessari perché i quantitativi così distribuiti si aggiungano a quelli normalmente acquistati da tali collettività.

    Articolo 35

    Aiuto finanziario nazionale

    1.   Nelle regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è particolarmente scarso la Commissione può adottare atti di esecuzione che autorizzino gli Stati membri che presentino una richiesta debitamente giustificata a concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80 % dei contributi finanziari di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a). Tale aiuto si aggiunge al fondo di esercizio.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

    2.   Nelle regioni degli Stati membri in cui le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le associazioni e organizzazioni di produttori di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013 commercializzano meno del 15 % del valore della produzione ortofrutticola delle stesse regioni e qualora detta produzione rappresenti almeno il 15 % della produzione agricola totale delle medesime regioni, l'aiuto finanziario nazionale di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere rimborsato dall'Unione su richiesta dello Stato membro interessato.

    La Commissione adotta atti di esecuzione in merito a tale rimborso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

    Articolo 36

    Disciplina nazionale e strategia nazionale applicabili ai programmi operativi

    1.   Gli Stati membri definiscono una disciplina nazionale contenente condizioni generali relative alle azioni ambientali di cui all'articolo 33, paragrafo 5. Tale disciplina prescrive, in particolare, che tali azioni soddisfino i requisiti pertinenti del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare quelli di cui all'articolo 3 di detto regolamento.

    Gli Stati membri trasmettono il progetto di disciplina alla Commissione, che può richiederne la modifica entro tre mesi dalla trasmissione, mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3, qualora constati che il progetto non contribuisce al raggiungimento degli obiettivi enunciati nell'articolo 191 TFUE e nel settimo programma di azione dell'Unione in materia di ambiente. Anche gli investimenti in singole aziende sostenuti dai programmi operativi sono compatibili con i suddetti obiettivi.

    2.   Ogni Stato membro elabora una strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo. La strategia include i seguenti elementi:

    a)

    analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza e potenziale di sviluppo;

    b)

    giustificazione delle priorità adottate;

    c)

    obiettivi e strumenti dei programmi operativi e indicatori di rendimento;

    d)

    valutazione dei programmi operativi;

    e)

    obblighi di comunicazione a carico delle organizzazioni di produttori.

    Nella strategia nazionale è incorporata anche la disciplina nazionale di cui al paragrafo 1.

    3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli Stati membri che non annoverano organizzazioni di produttori riconosciute.

    Articolo 37

    Poteri delegati

    Per garantire un uso efficiente, mirato e duraturo del sostegno alle organizzazioni di produttori e alle loro associazioni nel settore degli ortofrutticoli, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a fissare norme concernenti:

    a)

    i fondi di esercizio e i programmi operativi, compresi i seguenti aspetti:

    i)

    gli importi stimati, le decisioni delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni sui contributi finanziari e l'uso dei fondi di esercizio;

    ii)

    le misure, azioni, spese e i costi amministrativi e di personale da includere o escludere nell'ambito dei programmi operativi, le modifiche degli stessi e gli obblighi aggiuntivi che saranno determinati dagli Stati membri;

    iii)

    l'esigenza di evitare doppi finanziamenti in base ai programmi operativi e ai programmi di sviluppo rurale;

    iv)

    i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori;

    v)

    le norme specifiche applicabili ai casi in cui associazioni di organizzazioni di produttori gestiscano, elaborino, attuino e presentino, in tutto o in parte, programmi operativi;

    vi)

    l'obbligo di usare indicatori comuni ai fini del monitoraggio e della valutazione dei programmi operativi;

    b)

    la disciplina nazionale e la strategia nazionale per i programmi operativi per quanto riguarda l'obbligo di monitorare e valutare l'efficienza delle discipline nazionali e delle strategie nazionali;

    c)

    l'aiuto finanziario dell'Unione, compresi i seguenti aspetti:

    i)

    la base per il calcolo dell'aiuto finanziario dell'Unione e il valore della produzione commercializzata di cui all'articolo 34, paragrafo 2;

    ii)

    i periodi di riferimento applicabili ai fini del calcolo dell'aiuto;

    iii)

    il versamento di anticipi e l'obbligo di costituire una cauzione qualora venga versato un anticipo dell'aiuto;

    iv)

    le norme specifiche applicabili al finanziamento dei programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori e, in particolare, quelle relative all'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, paragrafo 2;

    d)

    le misure di prevenzione e gestione delle crisi, compresi i seguenti aspetti:

    i)

    la possibilità per gli Stati membri di non applicare una o più misure di prevenzione e gestione delle crisi;

    ii)

    le condizioni relative all'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettere a), b) e c);

    iii)

    le destinazioni ammesse dei prodotti ritirati che dovranno essere decise dagli Stati membri;

    iv)

    il livello massimo del sostegno per i ritiri dal mercato;

    v)

    l'obbligo di notifica preventiva in caso di ritiro dal mercato;

    vi)

    la base di calcolo del volume della produzione commercializzata per la libera distribuzione di cui all'articolo 34, paragrafo 4, e la determinazione di un volume massimo della produzione commercializzata in caso di ritiro;

    vii)

    l'obbligo di apporre l'emblema dell'Unione sulle confezioni di prodotti destinati alla distribuzione gratuita;

    viii)

    le condizioni per i destinatari dei prodotti ritirati dal mercato;

    ix)

    l'uso dei termini ai fini della presente sezione;

    x)

    le condizioni, che dovranno essere adottate dagli Stati membri, per quanto riguarda la raccolta verde e la mancata raccolta;

    xi)

    assicurazione del raccolto;

    xii)

    i fondi di mutualizzazione e

    xiii)

    le condizioni riguardanti il reimpianto dei frutteti per ragioni sanitarie o fitosanitarie, e la fissazione di un massimale per le spese relative, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettera e);

    e)

    l'aiuto finanziario nazionale, compresi i seguenti aspetti:

    i)

    il grado di organizzazione dei produttori;

    ii)

    l'obbligo di costituire una cauzione qualora venga versato un anticipo;

    iii)

    la quota massima di rimborso dell'aiuto finanziario nazionale da parte dell'Unione.

    Articolo 38

    Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

    La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure riguardanti:

    a)

    la gestione dei programmi operativi;

    b)

    le informazioni che devono figurare nei programmi operativi, nelle discipline nazionali e nelle strategie nazionali di cui all'articolo 36, la presentazione dei programmi operativi agli Stati membri, i termini, i documenti di accompagnamento e l'approvazione da parte degli Stati membri;

    c)

    l'attuazione dei programmi operativi da parte delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori;

    d)

    la presentazione, il formato e il contenuto delle relazioni di monitoraggio e valutazione delle strategie nazionali e dei programmi operativi;

    e)

    le domande di aiuto e il pagamento degli aiuti, compresi i pagamenti anticipati e parziali;

    f)

    le modalità pratiche per l'apposizione dell'emblema dell'Unione sulle confezioni di prodotti destinati alla distribuzione gratuita;

    g)

    il rispetto delle norme di commercializzazione in caso di ritiro dal mercato;

    h)

    le spese di trasporto, cernita e imballaggio in caso di distribuzione gratuita;

    i)

    le misure di promozione, comunicazione e formazione in caso di prevenzione e gestione delle crisi;

    j)

    l'attuazione delle operazioni di ritiro nonché delle misure relative alla raccolta verde, alla mancata raccolta e all'assicurazione del raccolto;

    k)

    l'applicazione, l'autorizzazione, il versamento e il rimborso dell'aiuto finanziario nazionale;

    l)

    le procedure per la costituzione della cauzione e l'ammontare di quest'ultima qualora venga versato un anticipo.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

    Sezione 4

    Programmi di sostegno nel settore vitivinicolo

    Sottosezione 1

    Disposizioni generali e misure ammissibili

    Articolo 39

    Ambito di applicazione

    La presente sezione stabilisce le norme che disciplinano l'assegnazione di risorse finanziarie dell'Unione agli Stati membri e l'uso di tali risorse da parte degli Stati membri attraverso programmi nazionali quinquennali di sostegno (di seguito "programmi di sostegno") per finanziare misure specifiche di sostegno al settore vitivinicolo.

    Articolo 40

    Compatibilità e coerenza

    1.   I programmi di sostegno sono compatibili con il diritto dell'Unione e sono coerenti con le attività, le politiche e le priorità dell'Unione.

    2.   Gli Stati membri sono responsabili dei programmi di sostegno e assicurano che siano coerenti al loro interno, elaborati e applicati secondo criteri oggettivi, tenendo conto della situazione economica dei produttori interessati e della necessità di evitare disparità ingiustificate di trattamento dei produttori.

    3.   Non è concesso alcun sostegno:

    a)

    ai progetti di ricerca e alle misure di sostegno di progetti di ricerca diversi da quelli di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere d) e e);

    b)

    alle misure che sono contenute nei programmi di sviluppo rurale degli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013.

    Articolo 41

    Presentazione dei programmi di sostegno

    1.   Ogni Stato membro produttore elencato nell'allegato VI presenta alla Commissione un progetto di programma quinquennale di sostegno contenente almeno una delle misure ammissibili di cui all'articolo 38.

    2.   Le misure di sostegno nel quadro dei progetti di programmi di sostegno sono elaborate al livello territoriale che lo Stato membro ritiene più adeguato. I progetti di programmi di sostegno sono presentati alla Commissione previa consultazione da parte degli Stati membri delle autorità e delle organizzazioni competenti all'opportuno livello territoriale.

    3.   Ogni Stato membro presenta un solo progetto di programma di sostegno che può tenere conto delle peculiarità regionali.

    4.   I programmi di sostegno diviene applicabili tre mesi dopo la loro presentazione alla Commissione.

    Tuttavia, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano che il progetto di programma di sostegno presentato non risponde alle disposizioni previste nella presente sezione e ne informa lo Stato membro. In tal caso lo Stato membro presenta alla Commissione un progetto di programma di sostegno riveduto. Il programma di sostegno riveduto diviene applicabile due mesi dopo la presentazione del progetto di programma di sostegno, a meno che persista un'incompatibilità, nel qual caso si applica il presente comma.

    Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

    5.   Il paragrafo 4 si applica mutatis mutandis alle modifiche relative ai programmi di sostegno applicabili presentati dagli Stati membri.

    Articolo 42

    Contenuto dei programmi di sostegno

    I programmi di sostegno includono almeno i seguenti elementi:

    a)

    una descrizione dettagliata delle misure proposte con la quantificazione dei loro obiettivi;

    b)

    i risultati delle consultazioni tenute;

    c)

    una valutazione degli impatti tecnici, economici, ambientali e sociali attesi;

    d)

    uno scadenzario di attuazione delle misure;

    e)

    una tabella finanziaria generale che indica le risorse da stanziare e la loro ripartizione indicativa tra le misure, nel rispetto dei limiti di bilancio indicati nell'allegato VI;

    f)

    i criteri e gli indicatori quantitativi da utilizzare a fini di monitoraggio e valutazione e le misure adottate per garantire l'adeguata ed effettiva attuazione dei programmi di sostegno e

    g)

    la designazione delle autorità e degli organismi competenti cui è affidata l'attuazione del programma di sostegno.

    Articolo 43

    Misure ammissibili

    I programmi di sostegno possono contenere esclusivamente una o più delle seguenti misure:

    a)

    promozione a norma dell'articolo 45;

    b)

    ristrutturazione e riconversione dei vigneti a norma dell'articolo 46;

    c)

    vendemmia verde a norma dell'articolo 47;

    d)

    fondi di mutualizzazione a norma dell'articolo 48;

    e)

    assicurazione del raccolto a norma dell'articolo 49;

    f)

    investimenti a norma dell'articolo 50;

    g)

    innovazione nel settore vitivinicolo a norma dell'articolo 51;

    h)

    distillazione dei sottoprodotti a norma dell'articolo 52.

    Articolo 44

    Regole generali relative ai programmi di sostegno

    1.   Le risorse finanziarie dell'Unione disponibili sono assegnate entro i massimali di bilancio fissati nell'allegato VI.

    2.   Il sostegno dell'Unione è concesso esclusivamente per spese ammissibili sostenute dopo la presentazione del relativo progetto di programma di sostegno.

    3.   Gli Stati membri non contribuiscono ai costi di misure finanziate dall'Unione nell'ambito dei programmi di sostegno.

    Sottosezione 2

    Misure di sostegno specifiche

    Articolo 45

    Promozione

    1.   Il sostegno ai sensi del presente articolo riguarda le misure di informazione e promozione dei vini dell'Unione:

    a)

    negli Stati membri, al fine di informare i consumatori a sul consumo responsabile di vino nonché sui sistemi delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche vigenti nell'Unione; o

    b)

    nei paesi terzi, al fine di migliorarne la competitività.

    2.   Le misure di cui al paragrafo 1, lettera b), si applicano ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino e possono consistere soltanto in una o più delle seguenti:

    a)

    azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare o di ambiente;

    b)

    la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;

    c)

    campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione;

    d)

    studi di nuovi mercati, necessari all'ampliamento degli sbocchi di mercato;

    e)

    studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione.

    3.   Il contributo dell'Unione alle misure di informazione o promozione di cui al paragrafo 1 non supera il 50 % della spesa ammissibile.

    Articolo 46

    Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

    1.   Le misure relative alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti hanno lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino.

    2.   La concessione del sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è subordinata alla presentazione, da parte degli Stati membri, dell'inventario del rispettivo potenziale produttivo a norma dell'articolo 145, paragrafo 3.

    3.   Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti, che potrebbe inoltre contribuire al miglioramento dei sistemi avanzati di produzione sostenibile e dell'impronta ambientale del settore vitivinicolo, può riguardare soltanto una o più delle seguenti attività:

    a)

    la riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto;

    b)

    la diversa collocazione/reimpianto di vigneti;

    c)

    il reimpianto di vigneti quando è necessario a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell'autorità competente dello Stato membro;

    d)

    miglioramenti delle tecniche di gestione dei vigneti, in particolare l'introduzione di sistemi avanzati di produzione sostenibile.

    Il sostegno non si applica al rinnovo normale dei vigneti, ossia il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà di uva da vino secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale.

    Gli Stati membri possono stabilire ulteriori specifiche, in particolare riguardo all'età dei vigneti sostituiti.

    4.   Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti, compreso il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti, può assumere soltanto le forme seguenti:

    a)

    compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura;

    b)

    contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.

    5.   La compensazione concessa ai produttori per le perdite di reddito di cui al paragrafo 4, lettera a), può ammontare fino al 100 % della perdita e assumere una delle seguenti forme:

    a)

    nonostante la parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione II, del regolamento (CE) n. 1234/2007 che istituisce il regime transitorio relativo ai diritti di impianto, l'autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove fino al termine del regime transitorio per un periodo massimo non superiore a tre anni;

    b)

    una compensazione finanziaria.

    6.   Il contributo dell'Unione ai costi effettivi della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti non supera il 50 %. Nelle regioni meno sviluppate il contributo dell'Unione ai costi di ristrutturazione e di riconversione non supera il 75 %.

    Articolo 47

    Vendemmia verde

    1.   Ai fini del presente articolo, per vendemmia verde si intende la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della relativa superficie.

    Lasciare sulla pianta uva che potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione (mancata raccolta) non è considerato vendemmia verde.

    2.   Il sostegno a favore della vendemmia verde contribuisce a ripristinare l'equilibrio tra offerta e domanda sul mercato unionale del vino per prevenire crisi di mercato.

    3.   Il sostegno a favore della vendemmia verde può consistere nell'erogazione di una compensazione sotto forma di pagamento forfettario per ettaro da stabilirsi dallo Stato membro. L'importo del pagamento non supera il 50 % della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a tale distruzione o eliminazione.

    4.   Lo Stato membro interessato istituisce un sistema, basato su criteri oggettivi, per garantire che la misura relativa alla vendemmia verde non comporti una compensazione dei singoli viticoltori superiore al massimale di cui al paragrafo 3.

    Articolo 48

    Fondi di mutualizzazione

    1.   Il sostegno a favore della costituzione di fondi di mutualizzazione offre assistenza ai produttori che desiderano assicurarsi contro il rischio di fluttuazioni del mercato.

    2.   Il sostegno a favore della costituzione di fondi di mutualizzazione può essere concesso sotto forma di un aiuto temporaneo e decrescente destinato a coprire le spese amministrative dei fondi.

    Articolo 49

    Assicurazione del raccolto

    1.   Il sostegno per l'assicurazione del raccolto contribuisce a tutelare i redditi dei produttori quando si generano perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie.

    I contratti di assicurazione debbono esigere che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi.

    2.   Il sostegno a favore dell'assicurazione del raccolto può essere concesso sotto forma di un contributo finanziario dell'Unione non superiore:

    a)

    all'80 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite causate da condizioni climatiche avverse assimilabili alle calamità naturali;

    b)

    al 50 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura:

    i)

    delle perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e di altre perdite causate da condizioni climatiche avverse;

    ii)

    delle perdite causate da animali, fitopatie o infestazioni parassitarie.

    3.   Il sostegno per l'assicurazione del raccolto può essere concesso se i pagamenti dei premi assicurativi non compensano i produttori di un importo superiore al 100 % della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra compensazione che il produttore abbia eventualmente ottenuto in virtù di altri regimi di sostegno relativi al rischio assicurato.

    4.   Il sostegno per l'assicurazione del raccolto non crea distorsioni di concorrenza sul mercato delle assicurazioni.

    Articolo 50

    Investimenti

    1.   Può essere concesso un sostegno per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione. Tali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e il suo adeguamento alle richieste del mercato e ad aumentarne la competitività e riguardano la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale nonché trattamenti sostenibili.

    2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, all'aliquota massima,

    a)

    si applica solo alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (24);

    b)

    può inoltre applicarsi a tutte le imprese dei territori delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE e delle isole minori del Mar Egeo, quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (25).

    Per le imprese cui non si applica il titolo I, articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, l'intensità massima dell'aiuto è dimezzata.

    Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (26).

    3.   Sono esclusi dalle spese ammissibili i costi non ammissibili di cui all'articolo 69, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303./2013.

    4.   Al contributo dell'Unione si applicano le seguenti intensità massime di aiuto per i costi d'investimento ammissibili:

    a)

    50 % nelle regioni meno sviluppate;

    b)

    40 % nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate;

    c)

    75 % nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE;

    d)

    65 % nelle isole minori del Mar Egeo quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013.

    5.   L'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 si applica mutatis mutandis al sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    Articolo 51

    Innovazione nel settore vitivinicolo

    Può essere concesso un sostegno per gli investimenti materiali o immateriali destinati allo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie riguardanti i prodotti di cui all'allegato VI, parte II. Tale sostegno è diretto ad aumentare le prospettive di commercializzazione e la competitività dei prodotti vitivinicoli dell'Unione e può includere il trasferimento di conoscenze. I tassi massimali di aiuto concernenti il contributo dell'Unione al sostegno fornito a norma del presente articolo sono gli stessi di cui all'articolo 50, paragrafo 4.

    Articolo 52

    Distillazione dei sottoprodotti

    1.   Può essere concesso un sostegno per la distillazione volontaria o obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione effettuata nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato VIII, parte II, sezione D.

    L'importo dell'aiuto è fissato per % vol/hl di alcole ottenuto. Non è versato alcun aiuto per il volume di alcole contenuto nei sottoprodotti da distillare che sia superiore al 10 % del volume di alcole contenuto nel vino prodotto.

    2.   L'aiuto è versato ai distillatori che effettuano la trasformazione dei sottoprodotti della vinificazione consegnati ai fini della distillazione in alcole greggio con un titolo alcolometrico minimo del 92 %.

    Gli Stati membri possono subordinare la concessione del sostegno al deposito di una cauzione da parte del beneficiario.

    3.   I livelli massimi di aiuto applicabili sono basati sui costi di raccolta e trattamento e sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 54.

    4.   L'aiuto comprende un importo forfettario destinato a compensare i costi di raccolta dei sottoprodotti della vinificazione. Tale importo è trasferito dal distillatore al produttore, a condizione che quest'ultimo sostenga i relativi costi.

    5.   L'alcole derivante dalla distillazione oggetto del sostegno di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare distorsioni di concorrenza.

    Sottosezione 3

    Disposizioni procedurali

    Articolo 53

    Poteri delegati

    Per garantire che i programmi di sostegno degli Stati membri al settore vitivinicolo conseguano i loro obiettivi e che si faccia un uso efficace ed efficiente dei fondi dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a stabilire:

    a)

    norme concernenti la responsabilità delle spese sostenute tra la data di ricevimento da parte della Commissione dei programmi di sostegno, e relative modifiche, e la data in cui entrano in applicazione;

    b)

    norme concernenti il contenuto dei programmi di sostegno e le spese, i costi amministrativi e di personale e gli interventi che possono essere inseriti nei programmi di sostegno degli Stati membri nonché la possibilità di effettuare pagamenti attraverso intermediari, e le relative condizioni, nel caso del sostegno per l'assicurazione del raccolto di cui all'articolo 49;

    c)

    norme concernenti l'obbligo di costituire una cauzione qualora venga versato un anticipo;

    d)

    norme concernenti l'uso dei termini ai fini della presente sezione;

    e)

    norme concernenti la fissazione di un massimale per le spese relative al reimpianto dei vigneti per ragioni sanitarie o fitosanitarie, ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, primo comma, lettera c);

    f)

    norme concernenti l'esigenza di evitare doppi finanziamenti in base:

    i)

    ai vari interventi del programma di sostegno al settore vitivinicolo di uno Stato membro e

    ii)

    al programma di sostegno al settore vitivinicolo di uno Stato membro e ai suoi programmi di sviluppo rurale e promozionali;

    g)

    norme concernenti l'obbligo per i produttori di ritirare i sottoprodotti della vinificazione, le eccezioni a tale obbligo intese a evitare oneri amministrativi supplementari, nonché norme sulla certificazione volontaria dei distillatori;

    h)

    norme che permettano agli Stati membri di stabilire condizioni per il corretto funzionamento delle misure di sostegno nei loro programmi.

    Articolo 54

    Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

    La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure riguardanti:

    a)

    la presentazione dei programmi di sostegno, la corrispondente pianificazione finanziaria e la revisione dei programmi;

    b)

    le procedure di presentazione e selezione delle domande nonché di pagamento;

    c)

    la presentazione, il formato e il contenuto delle relazioni e valutazioni dei programmi di sostegno degli Stati membri;

    d)

    la fissazione da parte degli Stati membri dei tassi di aiuto per la vendemmia verde e per la distillazione dei sottoprodotti;

    e)

    la gestione finanziaria e le disposizioni riguardanti l'applicazione delle misure di sostegno da parte degli Stati membri;

    f)

    le procedure per la costituzione della cauzione e l'ammontare di quest'ultima qualora venga versato un anticipo.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

    Sezione 5

    Aiuti nel settore dell'apicoltura

    Articolo 55

    Programmi nazionali e finanziamento

    1.   Al fine di migliorare le condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, gli Stati membri possono elaborare programmi nazionali triennali a favore del settore dell'apicoltura ("programmi apicoli"). Tali programmi devono essere sviluppati in collaborazione con le organizzazioni rappresentative del settore apicolo.

    2.   Il contributo dell'Unione al finanziamento dei programmi per l'apicoltura è pari al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri per tali programmi, come stabilito all'articolo 57, primo comma, lettera c).

    3.   Per poter beneficiare del contributo dell'Unione di cui al paragrafo 2, gli Stati membri effettuano uno studio sulla struttura della produzione e della commercializzazione nel settore dell'apicoltura nel loro territorio.

    4.   Possono essere incluse nei programmi per l'apicoltura le misure seguenti:

    a)

    assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori;

    b)

    lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi;

    c)

    razionalizzazione della transumanza;

    d)

    misure di sostegno ai laboratori di analisi dei prodotti dell'apicoltura al fine di aiutare gli apicoltori a commercializzare e valorizzare i loro prodotti;

    e)

    misure di sostegno del ripopolamento del patrimonio apicolo dell'Unione;

    f)

    collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura;

    g)

    monitoraggio del mercato;

    h)

    miglioramento della qualità dei prodotti per una loro maggiore valorizzazione sul mercato;

    Articolo 56

    Poteri delegati

    1.   Per garantire un uso efficace ed efficiente delle risorse finanziarie dell'Unione a favore dell'apicoltura, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:

    a)

    l'esigenza di evitare doppi finanziamenti in base ai programmi degli Stati membri a favore dell'apicoltura e ai programmi di sviluppo rurale;

    b)

    la base per l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione a ciascuno Stato membro partecipante, costituita tra l'altro dal numero totale di alveari nell'Unione.

    2.   Per assicurare che il regime di aiuto dell'Unione sia adeguato agli sviluppi più recenti e che le misure contemplate siano efficaci nel conseguire un miglioramento delle condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi ad aggiornare l'elenco di misure di cui all'articolo 55, paragrafo 4, che possono essere inserite nei programmi per l'apicoltura degli Stati membri, aggiungendo altre misure o adeguando tali misure senza sopprimerne alcuna. Tale aggiornamento dell'elenco di misure non interessa i programmi nazionali adottati prima dell'entrata in vigore dell'atto delegato.

    Articolo 57

    Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

    La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione della presente sezione riguardanti:

    a)

    il contenuto dei programmi nazionali e degli studi svolti dagli Stati membri sulla struttura della produzione e della commercializzazione nei rispettivi settori dell'apicoltura;

    b)

    la procedura per la riassegnazione dei fondi inutilizzati;

    c)

    l'approvazione dei programmi per l'apicoltura presentati dagli Stati membri, compresa l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione a ciascuno Stato membro partecipante e il livello massimo dei finanziamenti degli Stati membri.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

    Sezione 6

    Aiuti nel settore del luppolo

    Articolo 58

    Aiuto alle organizzazioni di produttori

    1.   L'Unione concede un aiuto alle organizzazioni di produttori del settore del luppolo riconosciute ai sensi dell'articolo 152, allo scopo di finanziare il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), punti i), ii) o iii).

    2.   Il finanziamento annuale dell'Unione per l'aiuto alle organizzazioni di produttori di cui al paragrafo 1 ammonta per la Germania a 2 277 000 EUR all'anno.

    Articolo 59

    Poteri delegati

    Al fine di garantire che l'aiuto di cui all'articolo 58 finanzi il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 152, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 227, riguardanti:

    a)

    le domande di aiuto, comprese disposizioni sui termini e sui documenti di accompagnamento;

    b)

    le disposizioni sulle superfici coltivate a luppolo ammissibili e sul calcolo degli importi erogabili a ciascuna organizzazione di produttori.

    Articolo 60

    Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

    La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione della presente sezione e riguardanti il pagamento degli aiuti.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

    CAPO III

    Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli

    Articolo 61

    Durata

    Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli istituito nel presente capo si applica dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2030, con riesame intermedio da realizzarsi da parte della Commissione ai fini della valutazione del funzionamento del sistema ed, eventualmente, della presentazione di proposte.

    Sezione 1

    Gestione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli

    Articolo 62

    Autorizzazioni

    1.   L'impianto o il reimpianto di varietà di uve da vino classificate a norma dell'articolo 81, paragrafo 2, è consentito solo dietro concessione di un'autorizzazione in conformità con gli articoli 64, 66 e 68 alle condizioni stabilite nel presente capo.

    2.   Gli Stati membri concedono l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, corrispondente ad una specifica superficie espressa in ettari, su presentazione di una richiesta da parte dei produttori in cui si rispettino criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori. Tale autorizzazione è concessa senza costi a carico dei produttori.

    3.   Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 saranno valide per tre anni dalla data di concessione. Il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione concessa nel corso del relativo periodo di validità è soggetto a sanzioni amministrative a norma dell'articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

    4.   Il presente capo non si applica ad impianti o reimpianti di superfici destinati a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze, a superfici il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori né a superfici da adibire a nuovi impianti in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale.

    Articolo 63

    Meccanismo di salvaguardia per nuovi impianti

    1.   Gli Stati membri mettono a disposizione ogni anno delle autorizzazioni per nuovi impianti equivalenti all'1 % della superficie vitata totale nel loro territorio, determinata al 31 luglio dell'anno precedente.

    2.   Gli Stati membri possono:

    a)

    applicare a livello nazionale una percentuale inferiore a quella stabilita al paragrafo 1;

    b)

    limitare il rilascio di autorizzazioni a livello regionale per specifiche zone ammissibili alla produzione di vini a denominazione di origine protetta, per zone ammissibili alla produzione di vini a indicazione geografica protetta, oppure per zone che non hanno un'indicazione geografica.

    3.   Le eventuali limitazioni di cui al paragrafo 2 contribuiscono a un aumento ordinato degli impianti viticoli, risultano in una percentuale superiore allo 0 % e sono giustificate in forza di una o più delle seguenti motivazioni specifiche:

    a)

    l'esigenza di evitare un palese rischio di offerta eccedentaria di prodotti vitivinicoli in rapporto alla prospettive di mercato relative a tali prodotti, senza andare al di là di quanto sia necessario per soddisfare tale esigenza.;

    b)

    l'esigenza di evitare un palese rischio di significativa svalutazione di una particolare denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.

    4.   Gli Stati membri pubblicano eventuali decisioni adottate a norma del paragrafo 2. Tali decisioni sono debitamente motivate. Gli Stati membri notificano senza ritardo alla Commissione dette decisioni nonché le relative motivazioni.

    Articolo 64

    Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti

    1.   Le richieste ammissibili sono accettate nella loro totalità qualora esse, in un determinato anno, riguardino una superficie totale non superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro.

    Ai fini del presente articolo, gli Stati membri possono applicare uno o più dei seguenti criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori:

    a)

    il richiedente ha una superficie agricola non inferiore alla superficie per cui richiede l'autorizzazione;

    b)

    il richiedente possiede sufficienti capacità e competenze professionali;

    c)

    la domanda non pone un rischio palese di usurpazione della notorietà di denominazioni di origine protetta specifiche, il che si presume salvo che le autorità pubbliche dimostrino l'esistenza di tale rischio;

    d)

    ove debitamente giustificato, uno o più dei criteri di cui al paragrafo 2, a condizione che siano applicati in modo obiettivo e non discriminatorio.

    2.   Qualora le richieste ammissibili di cui al paragrafo 1, presentate in un determinato anno, riguardino una superficie totale superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro, le autorizzazioni sono concesse secondo una distribuzione proporzionale degli ettari a tutti i richiedenti in base alla superficie per la quale hanno fatto richiesta. Tale concessione può anche essere parzialmente o completamente attuata secondo uno o più dei seguenti criteri di priorità oggettivi e non discriminatori:

    a)

    produttori che si insediano per la prima volta in qualità di capo dell'azienda (nuovi operatori);

    b)

    superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente;

    c)

    superfici da adibire a nuovi impianti nel quadro di progetti di ricomposizione fondiaria;

    d)

    superfici caratterizzate da specifici vincoli naturali o di altro tipo;

    e)

    sostenibilità dei progetti di sviluppo o di reimpianto in base ad una valutazione economica;

    f)

    le superfici da adibire a nuovi impianti contribuiscono ad aumentare la competitività a livello aziendale e regionale;

    g)

    progetti con il potenziale per migliorare la qualità dei prodotti con indicazioni geografiche;

    h)

    superfici da adibire a nuovi impianti nell'ottica di accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie.

    3.   Gli Stati membri pubblicano i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 da essi applicati e li notificano senza ritardo alla Commissione.

    Articolo 65

    Ruolo delle organizzazioni professionali

    Uno Stato membro, allorquando applica l'articolo 63, paragrafo 2, può tenere conto delle raccomandazioni presentate da organizzazioni professionali riconosciute operanti nel settore vinicolo di cui agli articoli da 152, 156 e 157, da gruppi di produttori interessati di cui all'articolo 95, o da altri tipi di organizzazioni professionali riconosciute ai sensi della normativa di detto Stato membro a condizione che tali raccomandazioni siano precedute da un accordo preso fra le parti interessate rappresentative nella zona geografica di riferimento.

    Le raccomandazioni sono fatte per periodi non superiori a tre anni.

    Articolo 66

    Reimpianti

    1.   Gli Stati membri concedono automaticamente un'autorizzazione a produttori che hanno estirpato una superficie vitata successivamente al 1o gennaio 2016 e che hanno presentato una richiesta. Tale autorizzazione corrisponde ad una superficie equivalente alla superficie estirpata in coltura pura. Le superfici a cui siffatte autorizzazioni si riferiscono non sono calcolate ai fini dell'articolo 63.

    2.   Gli Stati membri possono concedere l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 a produttori che si impegnano ad estirpare una superficie vitata qualora l'estirpazione della superficie oggetto dell'impegno sia effettuata entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove viti.

    3.   L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è utilizzata nella stessa azienda in cui è stata intrapresa l'estirpazione. Nelle superfici ammissibili per la produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, gli Stati membri possono limitare il reimpianto, sulla base di una raccomandazione di un'organizzazione professionale ai sensi dell'articolo 65, alle superfici vitate conformi alla stessa specifica denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta della superficie estirpata.

    4.   Il presente articolo non si applica nel caso di estirpazione di impianti non autorizzati.

    Articolo 67

    Norma de minimis

    1.   Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli istituito nel presente capo non si applica negli Stati membri in cui al 31 dicembre 2007 non si applicava il regime transitorio relativo ai diritti di impianto, istituito nella parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

    2.   Gli Stati membri in cui al 31 dicembre 2007 si applicava il regime di cui al paragrafo 1 e le cui superfici vitate attualmente non superano 10 000 ettari, possono decidere di non attuare il sistema di autorizzazioni per impianti viticoli istituito nel presente capo.

    Articolo 68

    Disposizioni transitorie

    1.   I diritti di impianto concessi ai produttori in conformità con gli articoli 85 nonies, 85 decies o 85 duodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 anteriormente al 31 dicembre 2015, che non sono stati utilizzati da tali produttori e sono ancora in corso di validità alla suddetta data, possono essere convertiti in autorizzazioni ai sensi del presente capo con decorrenza 1o gennaio 2016.

    Tale conversione avviene su presentazione di una richiesta da parte dei suddetti produttori entro il 31 dicembre 2015. Gli Stati membri possono decidere di consentire ai produttori di presentare tale richiesta di convertire i diritti in autorizzazioni entro il 31 dicembre 2020.

    2.   Le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 hanno lo stesso periodo di validità dei diritti di impianto di cui al paragrafo 1. Tali autorizzazioni, qualora non siano utilizzate, scadono al più tardi il 31 dicembre 2018 ovvero, qualora gli Stati membri abbiano adottato la decisione di cui al paragrafo 1, secondo comma, non oltre il 31 dicembre 2023.

    3.   Le superfici a cui si riferiscono le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1, non sono calcolate ai fini dell'articolo 63.

    Articolo 69

    Poteri delegati

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo:

    a)

    alle condizioni di applicazione dell'esonero di cui all'articolo 62, paragrafo 4;

    b)

    alle norme riguardanti i criteri di cui all'articolo 64, paragrafi 1 e 2;

    c)

    all'aggiunta di criteri a quelli elencati nell'articolo 64, paragrafi 1 e 2;

    d)

    alla coesistenza di vigneti che il produttore si è impegnato ad estirpare con nuovi impianti viticoli ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2;

    e)

    ai motivi cui sono subordinate le decisioni degli Stati membri ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 3.

    Articolo 70

    Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

    La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie riguardanti:

    a)

    le procedure per la concessione delle autorizzazioni;

    b)

    i documenti che devono essere conservati dagli Stati membri e le comunicazioni che devono essere trasmesse alla Commissione.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

    Sezione 2

    Controllo del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli

    Articolo 71

    Impianti non autorizzati

    1.   I produttori estirpano a loro spese le superfici vitate prive di autorizzazione.

    2.   Qualora i produttori non procedano all'estirpazione entro quattro mesi dalla data di notifica dell'irregolarità, gli Stati membri assicurano l'estirpazione di tali impianti non autorizzati entro i due anni successivi alla scadenza del periodo di quattro mesi. I relativi costi sono a carico dei produttori interessati.

    3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o marzo di ogni anno, l'estensione totale delle superfici in cui si è accertata la presenza di impianti viticoli privi di autorizzazione posteriormente al 1o gennaio 2016 e le superfici estirpate a norma dei paragrafi 1 e 2.

    4.   Il produttore che non abbia ottemperato agli obblighi stabiliti dal paragrafo 1 del presente articolo è soggetto a sanzioni da stabilire in conformità con l'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

    5.   Le superfici vitate prive di autorizzazione non beneficiano di misure di sostegno nazionali o dell'Unione.

    Articolo 72

    Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

    La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per stabilire le modalità relative agli obblighi di comunicazione che gli Stati membri devono rispettare, comprese eventuali riduzioni dei limiti di bilancio stabiliti all'allegato VI in caso di inadempienza.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

    TITOLO II

    NORME APPLICABILI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E ALLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

    CAPO I

    Disposizioni in materia di commercializzazione

    Sezione 1

    Norme di commercializzazione

    Sottosezione 1

    Disposizioni introduttive

    Articolo 73

    Ambito di applicazione

    Fatte salve eventuali altre disposizioni applicabili ai prodotti agricoli, nonché le disposizioni adottate nei settori veterinario, fitosanitario e alimentare per assicurare che i prodotti siano conformi alle norme igieniche e sanitarie e per proteggere la salute pubblica, la salute degli animali e delle piante, la presente sezione reca le disposizioni applicabili alle norme di commercializzazione. Tali disposizioni sono suddivise tra norme obbligatorie e menzioni riservate facoltative per i prodotti agricoli.

    Sottosezione 2

    Norme di commercializzazione per settore o per prodotto

    Articolo 74

    Principio generale

    I prodotti per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione per settore o per prodotto conformemente alla presente sezione possono essere commercializzati nell'Unione solo se sono conformi a tali norme.

    Articolo 75

    Fissazione e contenuto

    1.   Le norme di commercializzazione possono essere applicate a uno o più dei settori e prodotti seguenti:

    a)

    olio di oliva e olive da tavola;

    b)

    ortofrutticoli;

    c)

    prodotti ortofrutticoli trasformati;

    d)

    banane;

    e)

    piante vive;

    f)

    uova;

    g)

    carni di pollame;

    h)

    grassi da spalmare destinati al consumo umano;

    i)

    luppolo.

    2.   Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e migliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione nonché la qualità dei prodotti agricoli di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 227 riguardo le norme di commercializzazione per settore o per prodotto, in tutte le fasi della commercializzazione, nonché sulle deroghe ed esenzioni a tali norme per adeguarsi alla costante evoluzione delle condizioni del mercato e della domanda dei consumatori e agli sviluppi delle pertinenti norme internazionali, nonché per evitare di ostacolare l'innovazione nella produzione.

    3.   Fatto salvo l'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (27), le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 possono riguardare uno o più dei seguenti elementi, determinati sulla base del settore o del prodotto e sulla base delle caratteristiche di ciascun settore, la necessità di regolamentare l'immissione sul mercato e le condizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo:

    a)

    le definizioni tecniche, le designazioni e le denominazioni di vendita per settori diversi da quelli indicati nell'articolo 78;

    b)

    i criteri di classificazione come classe, peso, calibro, età e categoria;

    c)

    le specie, le varietà vegetali o le razze animali o il tipo commerciale;

    d)

    la presentazione, l'etichettatura connessa alle norme di commercializzazione obbligatorie, il condizionamento, le regole applicabili ai centri di condizionamento, le indicazioni esterne, l'anno di raccolta e l'uso di diciture specifiche fatti salvi gli articoli da 92 a 123;

    e)

    criteri come l'aspetto, la consistenza, la conformazione, le caratteristiche del prodotto e il tenore di acqua;

    f)

    le sostanze specifiche impiegate nella produzione, o i componenti e i costituenti, compresi i loro requisiti quantitativi, la purezza e l'identificazione;

    g)

    la forma di coltivazione/allevamento e il metodo di produzione, comprese le pratiche enologiche e i sistemi avanzati di produzione sostenibile;

    h)

    il taglio dei mosti e dei vini e le relative definizioni, la miscelazione e le relative restrizioni;

    i)

    la frequenza della raccolta, la consegna, la conservazione e il trattamento, il metodo e la temperatura di conservazione, il magazzinaggio e il trasporto;

    j)

    il luogo di produzione e/o di origine, esclusi carni di pollame e grassi da spalmare;

    k)

    le restrizioni all'impiego di determinate sostanze e al ricorso a determinate pratiche;

    l)

    destinazioni d'uso specifiche;

    m)

    le condizioni che disciplinano l'eliminazione, la detenzione, la circolazione e l'uso di prodotti non conformi alle norme di commercializzazione adottate a norma del paragrafo 1 e/o alle definizioni, designazioni e denominazioni di vendita di cui all'articolo 78, nonché l'eliminazione dei sottoprodotti.

    4.   Oltre al paragrafo 1, le norme di commercializzazione possono applicarsi al settore vitivinicolo. Il paragrafo 3, lettere f), g), h), k) e m)si applica a tale settore.

    5.   Le norme di commercializzazione per settore o per prodotto adottate a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono fissate fatti salvi gli articoli da 84 a 88 e all'allegato IX e tengono conto di quanto segue:

    a)

    delle peculiarità del prodotto considerato;

    b)

    della necessità di assicurare le condizioni atte a facilitare l'immissione dei prodotti sul mercato;

    c)

    dell'interesse dei produttori a comunicare le caratteristiche dei prodotti e della produzione e dell'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, compreso il luogo di produzione da stabilire caso per caso al livello geografico adeguato, dopo aver effettuato una valutazione, in particolare, dei costi e degli oneri amministrativi per gli operatori e dei benefici apportati ai produttori e ai consumatori finali;

    d)

    dei metodi disponibili per la determinazione delle caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti;

    e)

    delle raccomandazioni standardizzate adottate dalle organizzazioni internazionali;

    f)

    della necessità di preservare le caratteristiche naturali ed essenziali dei prodotti e di evitare che la composizione del prodotto subisca modifiche sostanziali.

    6.   Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e della necessità di migliorare la qualità e le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 per modificare l'elenco dei settori di cui al paragrafo 1. Tali atti delegati sono strettamente limitati a comprovate necessità derivanti dall'evoluzione della domanda dei consumatori, dal progresso tecnico o da esigenze di innovazione della produzione, e sono oggetto di una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio che valuti, in particolare, le necessità dei consumatori, i costi e gli oneri amministrativi per gli operatori, compreso l'impatto sul mercato interno e sul commercio internazionale e i benefici apportati ai produttori e ai consumatori finali.

    Articolo 76

    Requisiti supplementari per la commercializzazione di prodotti del settore degli ortofrutticoli

    1.   Inoltre, ove inerente alle norme di commercializzazione applicabili di cui all'articolo 75, i prodotti del settore degli ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi possono essere commercializzati soltanto se rispondono a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità e se è indicato il paese di origine.

    2.   Le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1, ed eventuali norme di commercializzazione applicabili al settore degli ortofrutticoli stabilite conformemente alla presente sottosezione, si applicano a tutte le fasi della commercializzazione, compresi l'importazione e l'esportazione, e possono riguardare qualità, classificazione, peso, dimensioni, imballaggio, condizionamento, magazzinaggio, trasporto, presentazione e commercializzazione.

    3.   Il detentore di prodotti del settore degli ortofrutticoli per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione non espone, mette in vendita, consegna o commercializza in alcun modo tali prodotti all'interno dell'Unione se non in conformità a dette norme ed è responsabile di tale conformità.

    4.   Al fine di assicurare la corretta applicazione dei requisiti stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo e al fine di tenere conto di alcune situazioni peculiari, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti deroghe specifiche al presente articolo necessarie per la sua corretta applicazione.

    Articolo 77

    Certificazione del luppolo

    1.   Inoltre, ove inerente alle norme di commercializzazione applicabili, i prodotti del settore del luppolo raccolti od ottenuti all'interno dell'Unione sono soggetti ad una procedura di certificazione a norma del presente articolo.

    2.   Il certificato può essere rilasciato soltanto per i prodotti che presentano le caratteristiche qualitative minime valide in una determinata fase di commercializzazione. Nel caso del luppolo in polvere, del luppolo in polvere arricchito di luppolina, dell'estratto di luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo, il certificato può essere rilasciato soltanto se il tenore di acido alfa di questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti.

    3.   Nel certificato sono indicati almeno:

    a)

    il luogo o i luoghi di produzione del luppolo,

    b)

    l'anno o gli anni di raccolta e

    c)

    la varietà o le varietà.

    4.   I prodotti del settore del luppolo possono essere commercializzati o esportati solo se muniti di un certificato rilasciato conformemente al presente articolo.

    Nel caso di prodotti importati del settore del luppolo, l'attestato di cui all'articolo 190 è considerato equivalente al certificato.

    5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 per stabilire misure in deroga al paragrafo 4 del presente articolo:

    a)

    per soddisfare le esigenze commerciali di taluni paesi terzi o

    b)

    per prodotti destinati ad utilizzazioni particolari.

    Le misure di cui al primo comma:

    i)

    non arrecano danno allo smercio normale dei prodotti per i quali è stato rilasciato il certificato e

    ii)

    sono accompagnate da garanzie intese ad evitare qualsiasi confusione con detti prodotti.

    Articolo 78

    Definizioni, designazioni e denominazioni di vendita in determinati settori e prodotti

    1.   Inoltre, ove inerente alle norme di commercializzazione applicabili, le definizioni, le designazioni e le denominazioni di vendita di cui all'allegato VII si applicano ai settori o ai prodotti seguenti:

    a)

    carni bovine;

    b)

    prodotti vitivinicoli;

    c)

    latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano;

    d)

    carni di pollame;

    e)

    uova;

    f)

    grassi da spalmare destinati al consumo umano;

    g)

    olio di oliva e olive da tavola.

    2.   Le definizioni, le designa