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Document 32013R1305

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio

OJ L 347, 20.12.2013, p. 487–548 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj

20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/487


REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio" espone le future sfide, gli obiettivi e gli orientamenti della politica agricola comune ("PAC") dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal 1o gennaio 2014. La riforma dovrebbe riguardare tutti i principali strumenti della PAC, compreso il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1). Vista la portata della riforma, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1698/2005 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(2)

Dovrebbe essere stabilita una politica dello sviluppo rurale per accompagnare e integrare i pagamenti diretti e le misure di mercato della PAC, contribuendo così al conseguimento degli obiettivi di tale politica enunciati dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso "TFUE"). Tale politica di sviluppo rurale dovrebbe inoltre incorporare i principali obiettivi strategici enunciati nella comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata “Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” (“la strategia Europa 2020”) e dovrebbe essere coerente con gli obiettivi generali della coesione economica e sociale stabiliti dal TFUE.

(3)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, cioè lo sviluppo rurale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, in considerazione dei legami tra lo sviluppo rurale e gli altri strumenti della PAC, delle ampie disparità esistenti tra le varie zone rurali e delle limitate risorse finanziarie di cui dispongono gli Stati membri nell'Unione allargata, ma a motivo della garanzia pluriennale dei fondi dell'Unione e concentrandosi sulle sue priorità, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5, del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(4)

Al fine di garantire lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, è necessario concentrarsi su un numero limitato di obiettivi essenziali, concernenti il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali, potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste, l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, il benessere degli animali, la gestione dei rischi inerenti all'agricoltura, la salvaguardia, il ripristino e la valorizzazione degli ecosistemi connessi all'agricoltura e alle foreste, la promozione dell'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio nel settore agroalimentare e forestale, nonché l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali. In questo contesto é opportuno tener conto della varietà di situazioni cui sono confrontate le zone rurali con caratteristiche diverse o con differenti categorie di potenziali beneficiari, nonché di obiettivi trasversali quali l'innovazione, l'ambiente, nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi. La mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbe consistere sia nel limitare le emissioni di carbonio nel settore agricolo e forestale, provenienti principalmente da fonti come l'allevamento zootecnico e l'uso di fertilizzanti, sia nel salvaguardare i depositi di carbonio e potenziare il sequestro del carbonio in relazione all'uso del suolo, nel cambiamento della destinazione d'uso del suolo e nella silvicoltura. La priorità dell'Unione concernente il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali dovrebbe applicarsi trasversalmente alle altre priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale.

(5)

Le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale dovrebbero essere perseguite nel quadro dello sviluppo sostenibile e nell'ottica della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo della tutela e del miglioramento dell'ambiente, in conformità all'articolo 11 TFUE, secondo il principio "chi inquina paga". Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni sul contributo che essi recano alla realizzazione degli obiettivi climatici, in vista del traguardo ambizioso di destinare almeno il 20 % del bilancio dell'Unione a tal fine, secondo una metodologia adottata dalla Commissione.

(6)

Le attività del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ("il FEASR") e gli interventi da esso cofinanziati dovrebbero essere coerenti e compatibili con il sostegno fornito dagli altri strumenti della PAC.

(7)

Ai fini di un avvio immediato e di un'attuazione efficiente dei programmi di sviluppo rurale, il sostegno del FEASR dovrebbe poggiare su idonee condizioni quadro d'ordine amministrativo. Gli Stati membri dovrebbero pertanto verificare l'applicabilità e il rispetto di talune precondizioni. Ogni Stato membro dovrebbe elaborare un unico programma nazionale di sviluppo rurale per l'insieme del loro territorio, o una serie di programmi regionali, oppure sia un programma nazionale che una serie di programmi regionali. Ciascun programma dovrebbe definire una strategia atta a realizzare obiettivi concreti che siano in rapporto con le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, nonché una serie di misure. La programmazione dovrebbe essere conforme alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e, nel contempo, essere adattata ai contesti nazionali e complementare alle altre politiche unionali, in particolare la politica dei mercati agricoli, quella di coesione e la politica comune della pesca. Gli Stati membri che scelgono di presentare una serie di programmi regionali dovrebbero inoltre elaborare una disciplina nazionale, senza stanziamento di bilancio distinto, per agevolare il coordinamento tra le regioni di fronte alle sfide di portata nazionale.

(8)

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di inserire nei programmi di sviluppo rurale dei sottoprogrammi tematici che rispondano a specifiche esigenze in zone di particolare importanza. I sottoprogrammi tematici dovrebbero riguardare, tra l'altro, i giovani agricoltori, le piccole aziende, le zone montane, la creazione di filiere corte, le donne nelle zone rurali, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e la biodiversità. Essi dovrebbero anche contemplare la possibilità di contribuire alla ristrutturazione di determinati comparti agricoli che hanno un forte impatto sullo sviluppo delle zone rurali. Al fine di rendere più incisivo il contributo di alcuni sottoprogrammi tematici, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a fissare aliquote di sostegno più elevate per taluni interventi previsti da tali sottoprogrammi tematici.

(9)

I programmi di sviluppo rurale dovrebbero individuare i bisogni della zona interessata e descrivere una strategia coerente per soddisfarli, alla luce delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. Tale strategia dovrebbe basarsi su obiettivi quantificati. Occorre stabilire le correlazioni tra i bisogni identificati, gli obiettivi fissati e le misure selezionate per realizzarli. I programmi di sviluppo rurale dovrebbero inoltre contenere tutte le informazioni necessarie per valutarne la conformità alle prescrizioni del presente regolamento.

(10)

Gli obiettivi quantificati vanno fissati in riferimento a un insieme di indicatori comuni di obiettivi validi per tutti gli Stati membri e, qualora necessario, in riferimento a specifici indicatori programmatici. Per facilitare questa operazione occorre delimitare le zone coperte dagli indicatori, in linea con le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. In considerazione dell'applicazione trasversale della priorità dell'Unione relativa al trasferimento di conoscenze in campo agricolo e forestale, gli interventi connessi a questa priorità sono da considerarsi determinanti per gli indicatori di obiettivi definiti in relazione alle altre priorità dell'Unione.

(11)

È necessario stabilire talune regole per la programmazione e la revisione dei programmi di sviluppo rurale. Occorre prevedere una procedura semplificata per le revisioni che non alterano la strategia dei programmi né incidono sulla partecipazione finanziaria dell'Unione.

(12)

L'evoluzione e la specializzazione dell'agricoltura e della silvicoltura, nonché le particolari sfide che si pongono alle microimprese e alle piccole e medie imprese ("PMI") nelle zone rurali richiedono un livello adeguato di formazione tecnico-economica e migliori possibilità di fruizione e di scambio delle conoscenze e delle informazioni, anche tramite la diffusione delle migliori prassi di produzione agricole e silvicole. Il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione non dovrebbero limitarsi ai classici corsi di formazione, ma dovrebbero anche assumere forme più confacenti alle esigenze degli operatori rurali. Dovrebbero pertanto essere promossi laboratori, coaching, attività dimostrative, azioni di informazione, come pure programmi di scambi o di visite interaziendali e forestali di breve durata. Le conoscenze e le informazioni acquisite dovrebbero permettere ad agricoltori e silvicoltori, operatori agroalimentari e PMI rurali di migliorare, in particolare, la loro competitività, l'uso efficiente delle risorse e le prestazioni ambientali, contribuendo nel contempo a rendere sostenibile l'economia rurale. Nel sostenere le PMI, gli Stati membri hanno la possibilità di dare priorità a quelle connesse ai settori agricolo e forestale. Affinché il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione possano produrre efficacemente tali risultati, è necessario che i prestatori di questo tipo di servizi possiedano le competenze e le qualifiche richieste.

(13)

I servizi di consulenza aziendale aiutano gli agricoltori, i giovani agricoltori, i silvicoltori, gli altri gestori del territorio e le PMI insediate nelle zone rurali a migliorare la gestione sostenibile e le prestazioni globali della loro azienda o attività economica. Occorre pertanto incoraggiare sia l'avviamento di tali servizi, sia il ricorso ad essi da parte di agricoltori, giovani agricoltori, silvicoltori, altri gestori del territorio e PMI. Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia della consulenza prestata, occorre disporre le qualifiche minime che devono possedere i consulenti e la formazione che essi devono ricevere regolarmente. I servizi di consulenza aziendale di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) dovrebbero aiutare gli agricoltori a valutare le prestazioni della propria azienda e a individuare le necessarie migliorie da apportare per quanto riguarda i criteri di gestione obbligatori, le buone condizioni agronomiche e ambientali, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), nonché le misure previste nei programmi di sviluppo rurale per l'ammodernamento delle aziende, il perseguimento della competitività,

l'integrazione di filiera, l'innovazione, l'orientamento al mercato e la promozione dell'imprenditorialità. I servizi di consulenza aziendale dovrebbero inoltre aiutare gli agricoltori a individuare le necessarie migliorie da apportare per quanto riguarda i requisiti stabiliti per l'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ("direttiva quadro sulle acque") nonché i requisiti per l'attuazione dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e dell'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), in particolare in relazione al rispetto dei principi generali di difesa integrata. Se pertinente, la consulenza dovrebbe anche vertere sulle norme di sicurezza sul lavoro o sulle norme di sicurezza connesse all'azienda agricola, nonché sulla consulenza specifica per gli agricoltori che si insediano per la prima volta. Possono essere oggetto di consulenza anche l'insediamento dei giovani agricoltori, lo sviluppo sostenibile delle attività economiche dell'azienda agricola e le questioni inerenti alla trasformazione e commercializzazione a livello locale connesse alle prestazioni economiche, agronomiche e ambientali dell'azienda agricola o dell'impresa. Consulenza specifica può essere fornita anche in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento a essi, biodiversità, protezione delle acque, sviluppo di filiere corte, agricoltura biologica e aspetti sanitari delle pratiche zootecniche. Nel sostenere le PMI, gli Stati membri hanno la possibilità di dare priorità alle PMI connesse ai settori agricolo e forestale. I servizi di gestione aziendale e di sostituzione dovrebbero aiutare gli agricoltori a migliorare e agevolare la gestione della propria azienda.

(14)

I regimi unionali o nazionali di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, offrono al consumatore garanzie circa la qualità e le caratteristiche del prodotto o del procedimento di produzione, grazie alla partecipazione degli agricoltori a tali regimi, aggiungono valore ai prodotti interessati e ne ampliano gli sbocchi di mercato. Occorre pertanto incoraggiare gli agricoltori e le associazioni di agricoltori a partecipare a tali regimi. Per garantire l'uso efficace delle risorse del FEASR, il sostegno dovrebbe essere limitato agli agricoltori in attività quali definiti all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 Poiché al momento dell'adesione ai regimi in parola e nei primi anni della partecipazione gli agricoltori non sono sufficientemente compensati dal mercato per i costi aggiuntivi e per i vincoli imposti loro da tale partecipazione, il sostegno dovrebbe essere previsto per le nuove adesioni e non protrarsi per più di cinque anni. Date le peculiarità del cotone in quanto prodotto agricolo, è opportuno disciplinare anche i regimi di qualità per il cotone. Dovrebbe essere previsto sostegno anche per attività di informazione e promozione relative ai prodotti rientranti nei sistemi di qualità e certificazione che ricevono sostegno a norma del presente regolamento.

(15)

Al fine di migliorare le prestazioni economiche e ambientali delle aziende agricole e delle imprese rurali, di rendere più efficiente il settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, anche creando strutture per la trasformazione e la commercializzazione su piccola scala nel contesto di filiere corte e di mercati locali, di realizzare l'infrastruttura necessaria allo sviluppo dell'agricoltura e della silvicoltura e di sostenere gli investimenti non remunerativi necessari per conseguire gli obiettivi ambientali, è opportuno accordare un sostegno finanziario agli investimenti materiali che concorrono a questi fini. Durante il periodo di programmazione 2007-2013, una molteplicità di misure abbracciava diverse aree di intervento. Per motivi di semplificazione e per consentire ai beneficiari di ideare e realizzare progetti integrati con maggiore valore aggiunto, la maggior parte dei tipi di investimenti materiali dovrebbero essere raggruppati in un'unica misura. È opportuno che gli Stati membri orientino tale sostegno alle aziende agricole ammissibili agli aiuti per gli investimenti destinati a sostenere la redditività aziendale, sulla base dei risultati dell'analisi dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e dei rischi (analisi SWOT), che permette di rendere più mirati tali aiuti. Al fine di facilitare l'insediamento dei giovani agricoltori, può essere concesso loro un periodo supplementare di ammissibilità per gli investimenti destinati a conformarsi alle norme dell'Unione. Al fine di promuovere l'attuazione delle nuove norme dell'Unione, gli investimenti connessi all'osservanza di tali standards dovrebbero essere ammissibili per un periodo supplementare dopo che queste sono diventate obbligatorie per l'azienda agricola.

(16)

Il settore agricolo subisce, più di altri settori, i danni arrecati al potenziale produttivo da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici. Per sostenere la redditività e la competitività delle aziende agricole di fronte a tali disastri o eventi, è necessario offrire agli agricoltori un sostegno per il ripristino del potenziale agricolo che è stato danneggiato. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che non si verifichi alcuna sovracompensazione dei danni per effetto di un possibile cumulo di diversi regimi di risarcimento unionali (in particolare la misura di gestione dei rischi di cui al presente regolamento), nazionali e privati.

(17)

Per lo sviluppo delle aree rurali, la creazione e lo sviluppo di una nuova attività economica sotto forma di nuove aziende agricole, la diversificazione verso attività extra-agricole, compresa la fornitura di servizi all'agricoltura e alla silvicoltura, le attività connesse all'assistenza sanitaria e all'integrazione sociale e le attività turistiche sono essenziali. La diversificazione verso attività extra-agricole può anche riguardare la gestione sostenibile delle risorse cinegetiche. Una misura finalizzata allo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese dovrebbe favorire l'insediamento iniziale dei giovani agricoltori e l'adeguamento strutturale delle aziende nella fase successiva all'avviamento. Inoltre, andrebbe promossa la diversificazione degli imprenditori agricoli verso attività extra-agricole, nonché la costituzione e lo sviluppo di PMI extra-agricole nelle zone rurali. Tale misura dovrebbe anche incoraggiare l'imprenditorialità delle donne nelle zone rurali. Si dovrebbe incentivare inoltre lo sviluppo delle piccole aziende agricole potenzialmente redditizie. Al fine di garantire la redditività delle nuove attività economiche promosse da tale misura, è opportuno che il sostegno sia condizionato alla presentazione di un piano aziendale. Il sostegno all'avviamento delle imprese dovrebbe essere limitato alla fase iniziale del ciclo di vita dell'impresa e non trasformarsi in un aiuto al funzionamento. Pertanto, se gli Stati membri scelgono di rateizzare l'aiuto, le rate non dovrebbero protrarsi per più di cinque anni. Inoltre, al fine di incentivare la ristrutturazione del settore agricolo, è opportuno accordare un sostegno, sotto forma di pagamenti annuali o una tantum, agli agricoltori ammissibili al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 ("regime a favore dei piccoli agricoltori") che si impegnano a cedere la totalità della propria azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto ad un altro agricoltore.

Per rispondere ai problemi dei giovani agricoltori per quanto riguarda l'accesso ai terreni, gli Stati membri possono anche offrire questo sostegno in combinazione con altre forme di sostegno, ad esempio mediante l'uso di strumenti finanziari.

(18)

Le PMI sono la colonna vertebrale dell'economia rurale dell'Unione. Lo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese extra-agricole dovrebbe essere finalizzato alla promozione dell'occupazione e alla creazione di posti di lavoro qualificati nelle zone rurali, al mantenimento dei posti di lavoro esistenti, alla riduzione delle fluttuazioni stagionali nell'occupazione, allo sviluppo di comparti extra-agricoli e dell'industria di trasformazione agroalimentare. Esso, allo stesso tempo, dovrebbe sostenere la promozione dell'integrazione tra le imprese e delle relazioni intersettoriali a livello locale. Dovrebbero essere incoraggiati i progetti che combinano allo stesso tempo agricoltura e turismo rurale mediante la promozione del turismo sostenibile e responsabile nelle zone rurali, patrimonio naturale e culturale, come pure gli investimenti nelle energie rinnovabili.

(19)

Lo sviluppo dell'infrastruttura locale e dei servizi di base nelle zone rurali, compresi i servizi culturali e ricreativi, il rinnovamento dei villaggi e le attività finalizzate al restauro e alla riqualificazione del patrimonio naturale e culturale dei villaggi e del paesaggio rurale rappresentano elementi essenziali di qualsiasi impegno teso a realizzare le potenzialità di crescita delle zone rurali e a favorirne lo sviluppo sostenibile. Occorre pertanto concedere un sostegno agli interventi preordinati a tal fine, tra cui quelli intesi a favorire l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la diffusione della banda larga veloce e ultraveloce. In linea con tali obiettivi, dovrebbe essere incoraggiato lo sviluppo di servizi e infrastrutture atti a promuovere l'inclusione sociale e ad invertire le tendenze al declino socioeconomico e allo spopolamento delle zone rurali. Al fine di rendere tale sostegno il più efficace possibile, gli interventi finanziati dovrebbero essere attuati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano, elaborati da uno o più comuni rurali. Per creare sinergie e migliorare la cooperazione, gli interventi dovrebbero anche, se del caso, promuovere i collegamenti tra zone urbane e rurali. Gli Stati membri hanno la possibilità di dare priorità agli investimenti da parte di partenariati per lo sviluppo locale guidati dalla comunità e ai progetti gestiti da organizzazioni locali.

(20)

La silvicoltura forma parte integrante dello sviluppo rurale e il sostegno a un'utilizzazione del suolo che sia sostenibile e rispettosa del clima dovrebbe includere lo sviluppo delle aree forestali e la gestione sostenibile delle foreste. Durante il periodo di programmazione 2007-2013, una molteplicità di misure abbracciava diverse tipologie di sostegno a favore degli investimenti e della gestione forestali. Per motivi di semplificazione e per consentire ai beneficiari di ideare e realizzare progetti integrati con maggiore valore aggiunto, tutti i tipi di sostegno agli investimenti e alla gestione nel settore forestale dovrebbero essere raggruppati in un'unica misura. Tale misura dovrebbe comprendere il potenziamento e il miglioramento delle risorse forestali mediante l'imboschimento di terreni e la creazione di sistemi agroforestali che abbinino agricoltura estensiva e silvicoltura. Essa dovrebbe altresì comprendere il ripristino delle foreste danneggiate dagli incendi o da altre calamità naturali ed eventi catastrofici e le pertinenti misure di prevenzione, investimenti nelle tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste, onde migliorare le prestazioni economiche e ambientali delle aziende silvicole, nonché investimenti non remunerativi diretti ad accrescere la resilienza ecosistemica e climatica e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali. Il sostegno a questo settore non dovrebbe falsare la concorrenza, né influenzare il mercato. Di conseguenza, occorre fissare limiti quanto alle dimensioni e alla natura giuridica dei beneficiari. Gli interventi di prevenzione degli incendi dovrebbero essere intrapresi nelle zone classificate dagli Stati membri a rischio medio o alto di incendi. Tutti gli interventi preventivi dovrebbero essere inquadrati in piani di protezione delle foreste. Nel caso degli interventi intrapresi per il ripristino del potenziale forestale danneggiato, l'esistenza di una calamità naturale dovrebbe essere formalmente riconosciuta da un organismo scientifico pubblico.

La misura a favore del settore forestale dovrebbe tener conto degli impegni assunti dall'Unione e dagli Stati membri in sede internazionale e basarsi sui piani forestali adottati dagli Stati membri a livello nazionale o regionale o su strumenti equivalenti, a loro volta ispirati agli impegni contratti nelle conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa. Tale misura dovrebbe contribuire all'attuazione della strategia forestale dell'Unione, in linea con la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, intitolata "Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale"

(21)

Le associazioni e le organizzazioni di produttori consentono agli agricoltori di affrontare insieme le sfide poste dall'inasprirsi della concorrenza e dalla necessità di consolidare gli sbocchi di mercato a valle per lo smercio dei loro prodotti, anche sui mercati locali. La costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori dovrebbe essere pertanto incoraggiata. Per garantire che le limitate risorse finanziarie siano utilizzate al meglio, il sostegno dovrebbe essere limitato alle sole associazioni e organizzazioni di produttori che si qualificano come PMI. Gli Stati membri hanno la possibilità di dare priorità alle associazioni e organizzazioni di produttori relative ai prodotti di qualità di cui alle misure sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi del presente regolamento. Per assicurare che l'associazione o l'organizzazione di produttori diventi un'entità vitale, la concessione di un sostegno da parte dello Stato membro dovrebbe essere subordinata alla presentazione di un piano aziendale. Affinché il sostegno non si trasformi in aiuto al funzionamento ma conservi la sua funzione d'incentivo, occorre limitarne la durata ad un massimo di cinque anni a decorrere dalla data di riconoscimento dell'associazione o dell'organizzazione di produttori in base al suo piano aziendale.

(22)

I pagamenti agro-climatico-ambientali dovrebbero continuare a svolgere un ruolo di primo piano nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfare la crescente domanda di servizi ambientali da parte della società. Essi dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli agricoltori e gli altri gestori del territorio a rendere un servizio all'intera società attraverso l'introduzione o il mantenimento di pratiche agricole che contribuiscano a mitigare i cambiamenti climatici o che favoriscano l'adattamento ad essi e che siano compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica. In tale contesto, occorre prestare particolare attenzione alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura e alle ulteriori esigenze dei sistemi agricoli ad alto valore naturalistico. I pagamenti dovrebbero contribuire a compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti, limitatamente a quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori, secondo il principio "chi inquina paga". Gli Stati membri dovrebbero altresì provvedere affinché i pagamenti agli agricoltori non comportino un doppio finanziamento, a norma sia del presente regolamento che del regolamento (UE) n. 1307/2013 In molte occasioni le sinergie risultanti da impegni assunti in comune da un'associazione di agricoltori moltiplicano i benefici ambientali e climatici. Tuttavia, le azioni collettive comportano costi di transazione supplementari che vanno adeguatamente compensati. Inoltre, affinché gli agricoltori e altri gestori del territorio siano in grado di realizzare debitamente gli impegni assunti, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per consentire loro di acquisire le necessarie competenze e conoscenze.

Gli Stati membri dovrebbero mantenere il livello degli sforzi effettuati durante il periodo di programmazione 2007-2013 e dovrebbero spendere almeno il 30 % del contributo totale del FEASR a ciascun programma di sviluppo rurale per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, nonché dei problemi di natura ambientale. Tale spesa dovrebbe essere realizzata avvalendosi delle indennità per il settore agro-climatico-ambientale e dell'agricoltura biologica e delle indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, avvalendosi delle indennità forestali, delle indennità a favore delle zone Natura 2000, nonché del sostegno agli investimenti in materia di clima e ambiente.

(23)

I pagamenti agli agricoltori per la conversione all'agricoltura biologica o per il suo mantenimento dovrebbero incoraggiare loro a partecipare a tali iniziative, in risposta al crescente interesse della società per le pratiche agricole ecocompatibili e la rigorosa tutela del benessere degli animali. Per stimolare le sinergie per la biodiversità, è opportuno promuovere che i benefici derivanti dalla misura per l'agricoltura biologica, i contratti collettivi o la cooperazione tra agricoltori, coprano aree adiacenti più vaste. Per evitare il ritorno massiccio all'agricoltura convenzionale, occorre sostenere sia la conversione che il mantenimento dell'agricoltura biologica. I pagamenti dovrebbero contribuire a compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti, limitatamente a quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori. Gli Stati membri dovrebbero altresì provvedere affinché i pagamenti agli agricoltori non comportino un doppio finanziamento a norma sia del presente regolamento che del regolamento (UE) n. 1307/2013. Per garantire l'uso efficace delle risorse del FEASR, il sostegno dovrebbe essere limitato agli agricoltori in attività quali definiti all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

(24)

È opportuno continuare a concedere un sostegno agli agricoltori e ai silvicoltori che devono sottostare, nelle zone interessate, a particolari vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (8), e al fine di contribuire all'oculata gestione dei siti Natura 2000. Un sostegno dovrebbe essere concesso anche agli agricoltori che devono sottostare, nei bacini idrografici, a vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva quadro sulle acque. Il sostegno dovrebbe essere subordinato a determinati requisiti indicati nel programma di sviluppo rurale, che vanno al di là dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori. Gli Stati membri dovrebbero altresì provvedere affinché i pagamenti agli agricoltori non comportino un doppio finanziamento ai sensi del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1307/2013. Gli Stati membri dovrebbero inoltre tener conto delle specifiche esigenze delle zone Natura 2000 nell'impostazione generale dei programmi di sviluppo rurale.

(25)

Le indennità a favore degli agricoltori delle zone montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici dovrebbero incentivare, attraverso l'uso continuativo delle superfici agricole, la cura dello spazio naturale nonché il mantenimento e la promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili. Per garantire un sostegno efficiente, le indennità dovrebbero compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti allo svantaggio della zona interessata. Per garantire l'uso efficace delle risorse del FEASR, il sostegno dovrebbe essere limitato agli agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/ 2013.

(26)

Per garantire un uso efficiente delle risorse finanziarie dell'Unione e la parità di trattamento tra tutti gli agricoltori dell'Unione, occorre definire le zone montane e le altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici in base a criteri oggettivi. Nel caso delle zone soggette a vincoli naturali, dovrà trattarsi di parametri biofisici suffragati da fondate prove scientifiche. È opportuno adottare disposizioni transitorie per agevolare la graduale soppressione delle indennità nelle zone che, secondo l'applicazione di tali criteri, non sono più da considerarsi come zone soggette a vincoli naturali.

(27)

È necessario continuare ad incoraggiare gli agricoltori a praticare condizioni ottimali di benessere degli animali, concedendo un sostegno a quelli che si impegnano ad adottare metodi di allevamento che vanno al di là dei requisiti obbligatori. Per garantire l'uso efficace delle risorse del FEASR, il sostegno dovrebbe essere limitato agli agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

(28)

È opportuno continuare a indennizzare i silvicoltori che prestano servizi rispettosi dell'ambiente o di salvaguardia della foresta rispettosi del clima assumendo impegni per il potenziamento della biodiversità, la conservazione degli ecosistemi forestali di grande pregio e il rafforzamento delle loro capacità di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi, nonché il consolidamento della funzione protettiva delle foreste in relazione all'erosione del suolo, all'assetto idrologico e alle calamità naturali. In tale contesto, occorre prestare particolare attenzione alla conservazione e alla valorizzazione delle risorse genetiche forestali. Dovrebbero essere concessi pagamenti per compensare gli impegni silvoambientali che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla normativa nazionale.

(29)

Durante il periodo di programmazione 2007-2013 l'unico tipo di cooperazione espressamente finanziato nell'ambito della politica di sviluppo rurale era la cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale. Il sostegno a tale tipo di cooperazione risulta tuttora necessario, ma dovrebbe essere adattato alle nuove esigenze dell'economia basata sulla conoscenza. In tale contesto, dovrebbe essere prevista la possibilità di finanziare, nell'ambito di tale misura, i progetti presentati da singoli operatori a condizione che ne vengano divulgati i risultati, ai fini della diffusione di nuove pratiche o di nuovi processi o prodotti. Appare chiaro, inoltre, che si possono realizzare meglio gli obiettivi della politica di sviluppo rurale sostenendo una gamma molto più ampia di forme di cooperazione e di beneficiari, dagli operatori più piccoli ai più grandi, in quanto una simile impostazione aiuta gli operatori delle zone rurali a superare gli svantaggi economici, ambientali e di ogni altro genere derivanti dalla frammentazione. La misura va quindi ampliata. Grazie al sostegno ricevuto per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, l'attività dei piccoli operatori può diventare economicamente redditizia malgrado la sua scala ridotta. Il sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, nonché ad attività promozionali a raggio locale dovrebbe catalizzare lo sviluppo economicamente razionale delle filiere corte, dei mercati locali e delle catene di distribuzione di prodotti alimentari su scala locale. La promozione di approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali dovrebbe produrre benefici ambientali e climatici più incisivi e coerenti di quelli che possono ottenere singoli operatori senza alcun collegamento gli uni con gli altri (ad esempio mediante pratiche applicate su superfici di terra più vaste e ininterrotte).

Tale sostegno dovrebbe essere fornito in varie forme. I poli e le reti sono particolarmente utili per condividere esperienze e sviluppare capacità, servizi e prodotti nuovi e specializzati. I progetti pilota si rivelano importanti strumenti di verifica dell'applicabilità commerciale di tecnologie, tecniche e pratiche in diversi contesti, consentendone l'eventuale adattamento. I gruppi operativi rappresentano un elemento cardine del partenariato europeo per l'innovazione ("PEI") in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. Un altro valido strumento è costituito dalle strategie di sviluppo locale operanti al di fuori del quadro di LEADER, con la partecipazione di attori pubblici e privati delle zone rurali e urbane. A differenza dell'approccio LEADER, tali partenariati e strategie possono limitarsi ad un unico settore e/o a obiettivi di sviluppo relativamente specifici, tra cui quelli summenzionati. Gli Stati membri hanno la possibilità riservare la priorità alla cooperazione tra entità che includono i produttori primari. Anche le organizzazioni interprofessionali dovrebbero potere beneficiare di un sostegno nell'ambito di questa misura. Tale sostegno dovrebbe essere limitato a una durata non superiore a sette anni tranne per le azioni ambientali e climatiche collettive in casi debitamente giustificati.

(30)

Oggigiorno gli agricoltori sono esposti a rischi economici e ambientali sempre maggiori per effetto dei cambiamenti climatici e della crescente volatilità dei prezzi. In tale contesto, un'efficace gestione dei rischi riveste particolare importanza per gli agricoltori. Di conseguenza, è necessario istituire una misura per aiutare gli agricoltori ad affrontare i rischi che incontrano più sovente. Tale misura dovrebbe pertanto aiutare gli agricoltori a pagare i premi che essi versano per assicurare il raccolto, gli animali e le colture, nonché aiutare con la costituzione di fondi di mutualizzazione che risarciscono gli agricoltori delle perdite causate da avversità atmosferiche, epizoozie, avversità fitosanitarie, infestazioni parassitarie o emergenze ambientali. Tale misura dovrebbe comprendere anche uno strumento di stabilizzazione del reddito, consistente in un fondo di mutualizzazione destinato ad aiutare gli agricoltori che subiscono un drastico calo dei redditi. Al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti gli agricoltori dell'Unione, l'assenza di effetti distorsivi sulla concorrenza e il rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione, la concessione di queste forme di sostegno dovrebbe essere subordinata a determinate condizioni. Per garantire l'uso efficace delle risorse del FEASR, il sostegno dovrebbe essere limitato agli agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

(31)

L'approccio LEADER allo sviluppo locale si è dimostrato, nel corso degli anni, un efficace strumento di promozione dello sviluppo delle zone rurali, pienamente confacente ai bisogni multisettoriali dello sviluppo rurale endogeno grazie alla sua impostazione "dal basso verso l'alto" (bottom-up). È quindi opportuno che LEADER sia mantenuto in futuro e che la sua applicazione resti obbligatoria per tutti i programmi di sviluppo rurale a livello nazionale e/o regionale.

(32)

Il contributo del FEASR allo sviluppo locale nell'ambito di LEADER dovrebbe riguardare anche progetti di cooperazione interterritoriale tra gruppi all'interno di uno Stato membro o progetti di cooperazione transnazionale gruppi in più Stati membri o progetti di cooperazione tra gruppi all'interno degli Stati membri e in paesi terzi.

(33)

Per consentire ai partner delle zone rurali che ancora non applicano LEADER di provare e di prepararsi a elaborare e a mettere in atto una strategia di sviluppo locale, è opportuno finanziare anche un "kit di avviamento LEADER". L'aiuto non dovrebbe essere condizionato alla presentazione di una strategia di sviluppo locale.

(34)

Gli investimenti sono comuni a molte delle misure di sviluppo rurale di cui al presente regolamento e possono riguardare interventi di vario tipo. A fini di chiarezza sulla realizzazione di tali interventi, occorre stabilire alcune norme comuni per tutti gli investimenti. Dette norme comuni dovrebbero definire i tipi di spese che possono essere considerate investimenti e assicurare che ricevano sostegno solo gli investimenti che creano nuovo valore nel settore agricolo. Per agevolare l'attuazione dei progetti d'investimento gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità versare anticipi. Affinché il sostegno da parte del FEASR sia efficace, equo e abbia un impatto sostenibile, occorre adottare disposizioni che garantiscano che gli investimenti connessi agli interventi siano durevoli e che i contributi del FEASR non siano utilizzati per falsare la concorrenza.

(35)

Dovrebbe essere possibile per il FEASR finanziare investimenti in materia di irrigazione per apportare benefici economici e ambientali, a condizione che la sostenibilità dell'irrigazione in questione sia assicurata. Di conseguenza, in ciascun caso, il sostegno dovrebbe essere accordato solo se esiste un piano di gestione del bacino idrografico come prescritto dalla direttiva quadro sulle acque e se la misurazione dell'acqua è già effettuata a livello dell'investimento o è prevista nell'ambito dell'investimento. Gli investimenti per il miglioramento delle infrastrutture o degli impianti di irrigazione dovrebbero comportare un guadagno minimo in termini di efficienza idrica, espresso come risparmio idrico potenziale. Se in base al quadro analitico stabilito dalla direttiva quadro sulle acque il corpo idrico interessato dall'investimento è sotto stress per motivi connessi alla quantità di acqua, metà di tale guadagno in termini di efficienza idrica dovrebbe essere tradotto in una riduzione effettiva del consumo di acqua a livello dell'investimento finanziato, al fine di ridurre lo stress a carico del corpo idrico interessato. Dovrebbero essere previsti alcuni casi in cui l'obbligo di risparmio idrico potenziale o effettivo non è possibile o non è necessario, anche in relazione agli investimenti in materia di riciclaggio o riutilizzo dell'acqua. Oltre a sostenere gli investimenti volti a migliorare gli impianti esistenti, si dovrebbe prevedere che il FEASR sostenga gli investimenti in nuovi progetti di irrigazione sulla base dei risultati di un'analisi ambientale. Tuttavia, con alcune eccezioni, non dovrebbe essere accordato alcun sostegno per nuovi impianti di irrigazione quando il corpo idrico è già sotto stress, dato il rischio molto elevato che la concessione di aiuti in tali circostanze peggiori i problemi ambientali esistenti.

(36)

Alcune misure legate alla superficie, previste nel presente regolamento, richiedono che i beneficiari si impegnino per almeno cinque anni. È possibile che la situazione dell'azienda o del beneficiario possa mutare nel corso di detto periodo. Occorre pertanto stabilire delle regole su cosa debba accadere in tali casi.

(37)

Alcune misure di cui al presente regolamento condizionano la concessione del sostegno all'assunzione da parte dei beneficiari di impegni che vadano oltre certe esigenze minime rappresentate dai pertinenti criteri o requisiti obbligatori. Nell'eventualità che durante il periodo di validità degli impegni sopravvengano modifiche alla normativa aventi per effetto una variazione delle esigenze minime, occorre prevedere che si proceda alla revisione dei contratti in questione affinché la suddetta condizione continui ad essere soddisfatta.

(38)

Affinché le risorse finanziarie destinate allo sviluppo rurale siano utilizzate al meglio e le misure previste nei programmi di sviluppo rurale coincidano con le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e affinché venga garantita la parità di trattamento dei richiedenti, gli Stati membri dovrebbero stabilire appositi criteri per la selezione dei progetti. Devono fare eccezione a questa regola soltanto i pagamenti nel quadro delle misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica, di Natura 2000 e della direttiva quadro sulle acque, nonché le misure a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, per il benessere degli animali, per i servizi silvo-climatico-ambientali e le misure connesse alla gestione dei rischi. Nell'applicare i criteri di selezione si terrà conto della dimensione degli interventi, nel rispetto del principio di proporzionalità.

(39)

È opportuno che il FEASR sovvenzioni, a titolo di assistenza tecnica, azioni per l'attuazione dei programmi di sviluppo rurale, tra cui le spese relative alla protezione dei simboli e delle sigle inerenti ai regimi di qualità dell'Unione, per la partecipazione ai quali può essere concesso un sostegno ai sensi del presente regolamento, nonché le spese sostenute dagli Stati membri per la delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali.

(40)

È stato dimostrato che il collegamento in rete tra le reti, organizzazioni e amministrazioni nazionali coinvolte nelle varie fasi dell'attuazione dei programmi, organizzato nell'ambito della Rete europea per lo sviluppo rurale, è altamente efficace nel migliorare la qualità dei programmi di sviluppo rurale stimolando la partecipazione dei portatori d'interesse alla governance dello sviluppo rurale, nonché nell'informare il pubblico sui suoi vantaggi. È quindi opportuno che esso venga finanziato a livello unionale a titolo di assistenza tecnica. In considerazione delle specifiche esigenze valutative, si dovrebbe istituire una capacità europea di valutazione per lo sviluppo rurale, nel quadro della rete europea per lo sviluppo rurale, che raggruppi tutti i soggetti interessati e favorisca in tal modo gli scambi di esperienze in materia.

(41)

Il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura dovrebbe contribuire a realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. È importante che raggruppi tutti i soggetti coinvolti a livello unionale, nazionale regionale, offrendo agli Stati membri nuovi spunti su come razionalizzare, semplificare e coordinare meglio iniziative e strumenti esistenti integrandoli all'occorrenza con nuove attività.

(42)

Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, occorre istituire una rete PEI che riunisca i gruppi operativi, i servizi di consulenza e i ricercatori che partecipano ad azioni finalizzate all'innovazione nel settore agricolo. Tale rete dovrebbe essere finanziata a livello unionale a titolo di assistenza tecnica.

(43)

Gli Stati membri dovrebbero riservare una quota dello stanziamento globale destinato all'assistenza tecnica nell'ambito di ciascun programma di sviluppo rurale al fine di finanziare la costituzione e l'esercizio di una rete rurale nazionale che raggruppi le organizzazioni e le amministrazioni implicate nello sviluppo rurale, anche a livello di PEI, al fine di consolidare il loro coinvolgimento nell'attuazione del programma e migliorare la qualità dei programmi di sviluppo rurale. A tal fine, le reti rurali nazionali dovrebbero elaborare e attuare un piano d'azione.

(44)

I programmi di sviluppo rurale dovrebbero prevedere azioni innovative che promuovano l'uso efficiente delle risorse, la produttività e la riduzione delle emissioni nel settore agricolo, con l'appoggio del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. L'obiettivo del PEI dovrebbe essere quello di far sì che le soluzioni innovative siano messe in pratica su più vasta scala e in tempi più brevi. Il PEI dovrebbe creare valore aggiunto promuovendo il ricorso agli strumenti al servizio dell'innovazione e potenziandone l'efficacia e le sinergie. Esso dovrebbe anche colmare le lacune esistenti favorendo una maggiore connessione tra la ricerca e la pratica agricola.

(45)

La realizzazione di progetti innovativi sotto l'egida del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura dovrebbe essere affidata a gruppi operativi composti di agricoltori, gestori forestali, comunità rurali, ricercatori, consulenti di ONG, imprenditori e altri soggetti interessati all'innovazione nel settore agricolo. Affinché tali progetti possano giovare all'insieme del settore, tali risultati in materia di innovazione e scambi di conoscenze all'interno dell'Unione e con i paesi terzi dovrebbero essere divulgati.

(46)

Occorre provvedere alla fissazione dell'importo globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020. Gli stanziamenti disponibili dovrebbero essere indicizzati forfettariamente per la programmazione.

(47)

Per agevolare la gestione delle risorse del FEASR occorre fissare un tasso unico di partecipazione per sostenere il FEASR nella programmazione dello sviluppo rurale in base alla spesa pubblica degli Stati membri. Per alcuni tipi di interventi, in considerazione della loro particolare importanza o delle loro caratteristiche, è opportuno fissare tassi di partecipazione specifici. È opportuno fissare un apposito tasso di partecipazione del FEASR per le regioni meno sviluppate, le regioni ultraperiferiche menzionate nel TFUE e le isole minori del Mar Egeo, nonché le regioni in transizione al fine di attenuare i particolari vincoli dovuti al grado di sviluppo, all'isolamento e all'insularità di queste regioni.

(48)

Gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le disposizioni necessarie per garantire che le misure di sviluppo rurale siano verificabili e controllabili, nonché prevedere disposizioni adeguate. A tal fine, l'autorità di gestione e l'organismo pagatore dovrebbe presentare una valutazione ex ante e impegnarsi a valutare le misure durante l'intero ciclo di attuazione del programma. Le misure che non soddisfano tale condizione dovrebbero essere riviste.

(49)

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le disposizioni necessarie per garantire una sana gestione dei programmi di sviluppo rurale. A questo proposito, la Commissione dovrebbe intraprendere misure e verifiche adeguate e gli Stati membri dovrebbero provvedere al corretto funzionamento del loro sistema di gestione.

(50)

Un'unica autorità di gestione dovrebbe essere responsabile della gestione e dell'attuazione di ciascun programma di sviluppo rurale. Le sue attribuzioni dovrebbero essere specificate nel presente regolamento. L'autorità di gestione dovrebbe essere in grado di delegare una parte delle proprie competenze, pur rimanendo responsabile dell'efficienza e della correttezza della gestione. Quando un programma di sviluppo rurale contiene sottoprogrammi tematici, l'autorità di gestione dovrebbe essere in grado di designare un altro ente incaricato della gestione e dell'attuazione di ciascun sottoprogramma, nei limiti della dotazione finanziaria ad esso assegnata nel programma, pur facendosi carico della sana gestione finanziaria di tali sottoprogrammi. Quando uno Stato membro ha più di un programma da gestire, può essere istituito un organo di coordinamento per garantire la coerenza.

(51)

Ciascun programma di sviluppo rurale dovrebbe essere oggetto di regolare monitoraggio del suo stato di attuazione e i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi del programma stesso. Poiché il fatto di poter dimostrare e migliorare l'impatto e l'efficacia delle azioni finanziate dal FEASR dipende anche da un'oculata valutazione durante le fasi di elaborazione e attuazione del programma, nonché dopo la sua conclusione, occorre che la Commissione e gli Stati membri istituiscano congiuntamente un sistema di monitoraggio e valutazione allo scopo di dimostrare i progressi compiuti e di valutare l'impatto e l'efficienza della politica di sviluppo rurale attuata.

(52)

Per consentire l'aggregazione dei dati a livello dell'Unione, occorre che tale sistema di monitoraggio e valutazione sia dotato di un insieme di indicatori comuni. Le informazioni essenziali sull'attuazione dei programmi di sviluppo rurale vanno registrate, conservate e aggiornate elettronicamente in modo da consentire facilmente l'aggregazione dei dati. I beneficiari dovrebbero quindi essere tenuti a fornire un minimo di informazioni necessarie a fini di monitoraggio e valutazione.

(53)

La competenza per il monitoraggio del programma dovrebbe essere condivisa dall'autorità di gestione e da un comitato di monitoraggio appositamente costituito a questo scopo. Il comitato di monitoraggio dovrebbe essere responsabile di monitorare l'efficacia dell'attuazione del programma. A tal fine occorre precisarne le attribuzioni.

(54)

Il monitoraggio del programma dovrebbe comportare la stesura di una relazione annuale sulla sua attuazione da trasmettere alla Commissione.

(55)

Al fine di migliorarne la qualità e dimostrare i risultati ottenuti, ciascun programma di sviluppo rurale dovrebbe essere oggetto di valutazione.

(56)

Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE si applicano al sostegno a favore delle misure di sviluppo rurale di cui al presente regolamento. Tuttavia, viste le caratteristiche specifiche del settore agricolo, tali disposizioni del TFUE non dovrebbero applicarsi alle misure di sviluppo rurale concernenti interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE, che sono realizzati in forza e in conformità del presente regolamento, né ai pagamenti erogati dagli Stati membri a titolo di finanziamento nazionale integrativo per interventi di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno unionale e che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE.

(57)

Inoltre, al fine di assicurare la coerenza con le misure di sviluppo rurale ammissibili al sostegno dell'Unione e per semplificare le procedure, i pagamenti erogati dagli Stati membri a titolo di finanziamento nazionale integrativo per interventi di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno unionale e che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE dovrebbero essere inclusi nel programma di sviluppo rurale per valutazione e approvazione conformemente alle disposizioni del presente regolamento. Per evitare l'esecuzione di finanziamenti nazionali integrativi non autorizzati dalla Commissione, allo Stato membro interessato dovrebbe essere preclusa la possibilità di dare esecuzione ai finanziamenti integrativi proposti a favore dello sviluppo rurale finché non siano stati approvati. I pagamenti erogati dagli Stati membri a titolo di finanziamento nazionale integrativo per interventi di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno unionale e che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE dovrebbero essere notificati alla Commissione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 TFUE, tranne se formano oggetto di un regolamento adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 994/98 (9) del Consiglio, e agli Stati membri dovrebbe essere preclusa la possibilità di dar loro effetto prima che tale procedura di notifica si sia conclusa con l'approvazione definitiva da parte della Commissione.

(58)

Al fine di offrire uno scambio efficiente e sicuro di dati di interesse comune e per la registrazione, la conservazione e la gestione delle informazioni essenziali, nonché per la stesura di relazioni sul monitoraggio e sulla valutazione, è opportuno predisporre un sistema d'informazione elettronico.

(59)

Dovrebbe applicarsi il diritto dell'Unione in materia di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(60)

Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(61)

La delega di potere dovrebbe riguardare: le condizioni alle quali le persone giuridiche sono considerate giovani agricoltori e la fissazione di un periodo di grazia per l'acquisizione di competenze, la durata e il contenuto dei programmi di scambi interaziendali nel settore agricolo e forestale e delle visite di aziende agricole e forestali. Dovrebbe inoltre riguardare: gli specifici regimi dell'Unione a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), e le caratteristiche delle associazioni di produttori e le tipologie di interventi che possono essere sovvenzionate a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, nonché la definizione di condizioni per prevenire le distorsioni della concorrenza e la discriminazione verso i prodotti, e per escludere i marchi commerciali dal sostegno;

(62)

Inoltre, la delega di potere dovrebbe riguardare: il contenuto minimo dei piani aziendali e i criteri cui devono attenersi gli Stati membri per fissare le soglie di cui all'articolo 19, paragrafo 4; la definizione e i requisiti ambientali minimi per la forestazione e l'imboschimento; le condizioni applicabili agli impegni agro-climatico-ambientali concernenti l'estensivazione dell'allevamento, l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono o la conservazione delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica, nonché la definizione degli interventi ammissibili per la conservazione e per l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche. Dovrebbe inoltre riguardare: il metodo di calcolo da utilizzare per impedire il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 per le misure agro-climatico-ambientale, le misure sull'agricoltura biologica, le misure nell'ambito di Natura 2000 e le misure nell'ambito della direttiva quadro sulle acque; la definizione degli ambiti in cui gli impegni per il benessere degli animali introducono criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione; il tipo di interventi sovvenzionabili per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali, la definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali che possono beneficiare del sostegno nell'ambito della misura di cooperazione, nonché le condizioni per la concessione di sostegno a favore dei tipi di interventi elencati in tale misura;

(63)

Inoltre, la delega di potere dovrebbe riguardare: la durata minima e massima dei mutui commerciali accordati ai fondi di mutualizzazione ai sensi della misura di gestione del rischio di cui al presente regolamento; le condizioni alle quali possono essere considerate spese ammissibili per l'investimento le spese connesse ai contratti di leasing o al materiale d'occasione, nonché la definizione dei tipi di infrastrutture per le energie rinnovabili ammissibili per l'investimento; le condizioni applicabili alla conversione o all'adeguamento degli impegni nell'ambito delle misure di cui agli articoli 28, 29, 33 e 34, nonché la definizione delle altre situazioni in cui non dovrebbe essere richiesto il rimborso dell'aiuto. Esso riguarda altresì: il riesame dei massimali di cui all'allegato I, le condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 può essere integrato nel sostegno previsto dal presente regolamento, tra l'altro per l'assistenza tecnica e le valutazioni ex post, al fine di favorire un'agevole transizione dal sistema previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 a quello istituito dal presente regolamento. Al fine di tenere conto del trattato di adesione della Repubblica di Croazia tali atti delegati dovrebbero riguardare anche, per la Croazia, la transizione relativa al sostegno allo sviluppo rurale previsto dal regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio (12), ove necessario.

(64)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardanti il contenuto dei programmi di sviluppo rurale e della disciplina nazionale, l'approvazione dei programmi e delle relative modifiche, le procedure e le scadenze per l'approvazione dei programmi, le procedure e le scadenze per l'approvazione delle modifiche del programma e della disciplina nazionale, compresa l'entrata in vigore e la frequenza di presentazione, le norme in materia di metodi di pagamento delle spese dei partecipanti per il trasferimento di conoscenze, le condizioni specifiche per l'attuazione delle misure di sviluppo rurale, la struttura e il funzionamento delle reti istituite dal presente regolamento, i requisiti in materia di informazione e di pubblicità, l'adozione del sistema di monitoraggio e valutazione e le modalità di funzionamento del sistema d'informazione e le norme concernenti le modalità di presentazione delle relazioni annuali di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(65)

Il Garante europeo per la protezione dei dati é stato consultato e ha espresso un parere il 14 dicembre 2011 (14),

(66)

Data l'urgenza di preparare la corretta attuazione delle misure contemplate, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(67)

Il nuovo regime di sostegno previsto dal presente regolamento sostituisce il regime di sostegno di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005. Il regolamento (CE) n. 1698/2005 dovrebbe pertanto essere abrogato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OBIETTIVI E STRATEGIA

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento stabilisce norme generali a disciplina del sostegno dell'Unione a favore dello sviluppo rurale, finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ("FEASR") e istituito dal regolamento (UE) n. 1306/2013. Esso definisce gli obiettivi che la politica di sviluppo rurale contribuisce a conseguire e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. Esso delinea il contesto strategico della politica di sviluppo rurale e definisce le misure da adotta al fine di attuare la politica di sviluppo rurale. Inoltre, esso stabilisce norme concernenti la programmazione, la creazione di reti, la gestione, il monitoraggio e la valutazione, sulla base di responsabilità condivise tra gli Stati membri e la Commissione e norme che assicurano il coordinamento tra il FEASR e altri strumenti dell'Unione.

2.   Il presente regolamento integra le disposizioni della parte II del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di "programma", "intervento", "beneficiario", "strategia di sviluppo locale guidato dalla comunità", "spesa pubblica", "PMI", "intervento ultimato", e "strumenti finanziari" di cui all'articolo 2 e di "regioni meno sviluppate" e "regioni in transizione" come stabilite all'articolo 90, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)

"programmazione": l'iter organizzativo, decisionale e di ripartizione delle risorse finanziarie in più fasi, con il coinvolgimento delle parti interessate, finalizzato all'attuazione pluriennale dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;

b)

"regione": unità territoriale corrispondente al livello 1 o 2 della Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (livelli NUTS 1 e 2) ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (16);

c)

"misura": una serie di interventi che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;

d)

"aliquota di sostegno": l'aliquota del contributo pubblico al finanziamento di un intervento;

e)

"costo di transazione" un costo aggiuntivo connesso all'adempimento di un impegno, ma non direttamente imputabile all'esecuzione dello stesso o non incluso nei costi o nel mancato guadagno, che sono compensati direttamente e che può essere calcolato sulla base di un costo standard;

f)

"superficie agricola", qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti o colture permanenti di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013;

g)

"perdita economica": qualsiasi costo aggiuntivo sostenuto da un agricoltore in conseguenza di misure eccezionali da lui prese per ridurre l'offerta sul mercato in questione o qualsiasi calo consistente della produzione;

h)

"avversità atmosferica": un evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità prolungata, assimilabile a una calamità naturale;

i)

"epizoozie": malattie riportate nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale e/o nell'allegato della decisione 2009/470/CE del Consiglio (17);

j)

"emergenza ambientale": un caso specifico di inquinamento, contaminazione o degrado della qualità dell'ambiente connesso a un determinato evento e di portata geografica limitata, ma che non comprende i rischi ambientali generali non riferibili a un evento specifico, come i cambiamenti climatici o l'inquinamento atmosferico;

k)

"calamità naturale": un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola o dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale;

l)

"evento catastrofico": un evento imprevisto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall'azione umana, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola o dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale;

m)

"filiera corta": una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori;

n)

"giovane agricoltore": una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;

o)

"obiettivi tematici": gli obiettivi tematici definiti all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

p)

"quadro strategico comune" ("QSC"): il quadro strategico comune di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

q)

"polo": un raggruppamento di imprese indipendenti, comprese "start-up", piccole, medie e grandi imprese, nonché organismi di consulenza e/o organismi di ricerca, destinati a stimolare l'attività economica/innovativa incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di impianti e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera efficace al trasferimento di conoscenze, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il polo;

r)

"foresta": un terreno avente un'estensione superiore a 0,5 ettari caratterizzato dalla presenza di alberi di altezza superiore a 5 metri e da una copertura della volta superiore al 10 %, o di alberi che possono raggiungere queste soglie in situ, e che non comprende i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico ai sensi del paragrafo 2.

2.   Uno Stato membro o una regione può scegliere di applicare una definizione di foresta diversa rispetto a quella di cui al paragrafo 1, lettera r), basata sul diritto nazionale vigente o su un sistema di inventario esistente. Gli Stati membri o le regioni forniscono tale definizione nel programma di sviluppo rurale;

3.   Al fine di assicurare un approccio coerente nel trattamento dei beneficiari e di tener conto della necessità di un periodo di adattamento, per quanto riguarda la definizione di giovane agricoltore stabilita al paragrafo 1, lettera n), alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo alle condizioni alle quali le persone giuridiche possono essere assimilate ai giovani agricoltori e alla fissazione di un periodo di grazia per l'acquisizione di competenze professionali.

CAPO II

Missione, obiettivi e priorità

Articolo 3

Missione

Il FEASR contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020 promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme dell'Unione in via complementare agli altri strumenti della PAC, della politica di coesione e della politica comune della pesca. Esso contribuisce allo sviluppo di un settore agricolo dell'Unione caratterizzato da un maggiore equilibrio territoriale e ambientale nonché più rispettoso del clima, resiliente, competitivo e innovativo. Esso contribuisce, altresì allo sviluppo di territori rurali.

Articolo 4

Obiettivi

Nell'ambito generale della PAC, il sostegno allo sviluppo rurale, comprese le attività nel settore alimentare e non alimentare, nonché forestale, contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a)

stimolare la competitività del settore agricolo;

b)

garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima;

c)

realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro.

Articolo 5

Priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale

Gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sono perseguiti tramite le seguenti sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del QSC:

1)

promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a)

stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali;

b)

rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali;

c)

incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale;

2)

potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a)

migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività;

b)

favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale;

3)

promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a)

migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali;

b)

sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali;

4)

preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a)

salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;

b)

migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;

c)

prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;

5)

incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a)

rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura;

b)

rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare;

c)

favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;

d)

ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura;

e)

promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;

6)

adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a)

favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione;

b)

stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali;

c)

promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali.

Tutte le priorità suelencate contribuiscono alla realizzazione di obiettivi trasversali quali l'innovazione, l'ambiente, nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi. I programmi possono riguardare meno di sei priorità se giustificato in base all'analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi ("analisi SWOT") e a una valutazione ex ante. Ciascun programma riguarderà almeno quattro priorità. Quando uno Stato membro presenta un programma nazionale e una serie di programmi regionali, quello nazionale può riguardare meno di quattro priorità.

Altri aspetti specifici possono essere inclusi nei programmi al fine di perseguire una delle priorità, se ciò è giustificato e misurabile.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE

CAPO I

Contenuto della programmazione

Articolo 6

Programmi di sviluppo rurale

1.   Il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale. Tali programmi attuano una strategia intesa a realizzare le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale attraverso una serie di misure definite nel titolo III. Il sostegno del FEASR è volto alla realizzazione degli obiettivi dello sviluppo rurale perseguiti attraverso le priorità dell'Unione.

2.   Uno Stato membro può presentare un unico programma nazionale per l'insieme del loro territorio o una serie di programmi regionali. In alternativa, esso può presentare, in casi debitamente motivati, un programma nazionale e una serie di programmi regionali. Se uno Stato membro presenta un programma nazionale e una serie di programmi regionali, le misure e/o i tipi di interventi sono programmati a livello nazionale o regionale, ed è garantita la coerenza tra le strategie dei programmi nazionali e regionali.

3.   Gli Stati membri che presentano programmi regionali possono presentare, per approvazione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, anche una disciplina nazionale contenente gli elementi comuni a tali programmi, senza stanziamento di bilancio distinto.

Discipline nazionali di Stati membri che presentano programmi regionali possono anche contenere una tabella che riassuma, per regione e per anno, il contributo totale del FEASR allo Stato membro interessato per l'intero periodo di programmazione.

Articolo 7

Sottoprogrammi tematici

1.   Al fine di contribuire alla realizzazione delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, gli Stati membri possono inserire nei programmi di sviluppo rurale dei sottoprogrammi tematici che rispondano a specifiche esigenze. Tali sottoprogrammi tematici possono riguardare, tra l'altro:

a)

i giovani agricoltori;

b)

le piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 2, terzo comma;

c)

le zone montane di cui all'articolo 32, paragrafo 2;

d)

le filiere corte;

e)

le donne nelle zone rurali;

f)

la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi nonché la biodiversità.

Nell'allegato IV figura un elenco indicativo di misure e tipi di interventi di particolare rilevanza per ciascun sottoprogramma tematico.

2.   I sottoprogrammi tematici possono anche rispondere a specifiche esigenze connesse alla ristrutturazione di determinati comparti agricoli aventi un impatto considerevole sullo sviluppo di una particolare zona rurale.

3.   Per gli interventi sostenuti nel quadro di sottoprogrammi tematici concernenti le piccole aziende agricole e le filiere corte, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi nonché la biodiversità, le aliquote di sostegno di cui all'allegato II possono essere maggiorate di un ulteriore 10 %. Per i giovani agricoltori e le zone montane, le aliquote di sostegno massime possono essere maggiorate secondo quanto disposto nell'allegato II. Tuttavia l'aliquota cumulativa massima del sostegno non può superare il 90 %.

Articolo 8

Contenuto dei programmi di sviluppo rurale

1.   Oltre agli elementi di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1303/2013, ciascun programma di sviluppo rurale comprende:

a)

la valutazione ex ante di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

b)

un’analisi SWOT della situazione e un’identificazione dei bisogni che il programma intende soddisfare nella zona geografica coperta dal programma.

L'analisi è strutturata intorno alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. Le specifiche esigenze relative all'innovazione, all'ambiente, nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi sono determinate trasversalmente alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, in modo da individuare risposte adeguate in questi tre campi a livello di ciascuna priorità;

c)

una descrizione della strategia che dimostri:

i)

la fissazione di obiettivi appropriati per ciascuno degli aspetti specifici delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale presenti nel programma, basati sugli indicatori comuni di cui all'articolo 69 e, ove necessario, di indicatori specifici del programma;

ii)

la selezione di un pertinente assortimento di misure in relazione a ciascuno degli aspetti specifici delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale presenti nel programma, fondate su un'oculata logica d'intervento sostenuta dalla valutazione ex ante di cui alla lettera a) e dall'analisi di cui alla lettera b);

iii)

che la ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie misure del programma è giustificata e idonea a realizzare gli obiettivi prefissati;

iv)

che le particolari esigenze connesse a specifiche condizioni a livello regionale o subregionale sono prese in considerazione e concretamente affrontate mediante insiemi di misure appositamente concepiti o sottoprogrammi tematici;

v)

che il programma contiene un approccio appropriato all'innovazione nell'intento di realizzare le priorità dell'Unione per lo sviluppo rurale, incluso il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, all'ambiente, comprese le esigenze specifiche delle zone Natura 2000, nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi;

vi)

che sono state prese disposizioni per assicurare una sufficiente capacità di consulenza sui requisiti normativi e su azioni connesse all'innovazione;

d)

per ciascuna precondizione stabilita in conformità dell'articolo 19 dell'allegato XI, parte II, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per le precondizioni generali e in conformità all'allegato V del presente regolamento, una valutazione di quali precondizioni siano applicabili al programma e di quali di esse siano soddisfatte alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e del programma. Qualora le precondizioni applicabili non siano soddisfatte, il programma contiene una descrizione delle misure da adottare, degli organismi competenti e un calendario di tali misure conformemente alla sintesi presentata nell'accordo di partenariato;

e)

una descrizione del quadro di riferimento dei risultati elaborato ai fini dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

f)

una descrizione di ciascuna delle misure selezionate;

g)

il piano di valutazione di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Gli Stati membri forniscono risorse sufficienti a soddisfare i bisogni che sono stati individuati e ad assicurare un monitoraggio e una valutazione appropriati;

h)

un piano di finanziamento comprendente:

i)

una tabella recante, secondo il disposto dell'articolo 58, paragrafo 4, il contributo totale del FEASR preventivato per ogni anno. Se del caso, all'interno di questo contributo globale vanno distinti gli stanziamenti destinati alle regioni meno sviluppate e i fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Il contributo annuo preventivato del FEASR deve essere compatibile con il quadro finanziario pluriennale;

ii)

una tabella recante, per ogni misura, per ogni tipo di intervento con un'aliquota specifica di sostegno del FEASR e per l'assistenza tecnica, il contributo totale dell'Unione preventivato e l'aliquota di sostegno applicabile. Se del caso, l'aliquota di sostegno del FEASR è scomposta tra le regioni meno sviluppate e le altre regioni;

i)

un piano di indicatori suddiviso per aspetti specifici che indichi gli obiettivi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto i) nonché i prodotti previsti e le spese preventivate di ciascuna misura di sviluppo prescelta in relazione a un corrispondente aspetto specifico;

j)

se del caso, una tabella relativa ai finanziamenti nazionali integrativi per misura ai sensi dell'articolo 82;

k)

se del caso, l'elenco dei regimi di aiuto contemplati all'articolo 88, paragrafo 1, che saranno utilizzati per l'attuazione dei programmi;

l)

informazioni sulla complementarietà con le misure finanziate dagli altri strumenti della politica agricola comune, e dai Fondi strutturali e d'investimento europei ("ESI");

m)

le modalità di attuazione del programma, segnatamente:

i)

la designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, e, per informazione, una descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo di ciascuna di esse;

ii)

una descrizione delle procedure di monitoraggio e valutazione, nonché la composizione del comitato di monitoraggio;

iii)

le disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, segnatamente attraverso la rete rurale nazionale di cui all'articolo 54;

iv)

una descrizione dell'approccio che stabilisce i principi per l'introduzione dei criteri di selezione degli interventi e delle strategie di sviluppo locale e che tiene conto dei pertinenti obiettivi; in tale contesto, gli Stati membri possono dare priorità alle PMI connesse al settore agricolo e forestale;

v)

in materia di sviluppo locale, ove appropriato, una descrizione dei meccanismi volti a garantire la coerenza tra le attività previste nel quadro delle strategie di sviluppo locale, la misura di cooperazione di cui all'articolo 35 e la misura "servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" di cui all'articolo 20, che include i collegamenti tra città e campagna;

n)

le iniziative intraprese per coinvolgere i partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e una sintesi dei risultati delle consultazioni con i partner stessi;

o)

se del caso, la struttura della rete rurale nazionale di cui all'articolo 54, paragrafo 3 e le disposizioni per la gestione della rete stessa, che costituiscono la base del piano d'azione annuale.

2.   Se il programma di sviluppo rurale contiene sottoprogrammi tematici, ciascuno di questi comprende:

a)

una specifica analisi della situazione basata sulla metodologia SWOT e un'identificazione dei bisogni che il sottoprogramma intende soddisfare;

b)

gli obiettivi specifici perseguiti a livello di sottoprogramma e una selezione di misure basata su una definizione precisa della logica d'intervento del sottoprogramma e corredata di una valutazione del contributo auspicato di tali misure al conseguimento degli obiettivi;

c)

un piano di indicatori specifico e distinto, recante i prodotti previsti e le spese preventivate di ciascuna misura di sviluppo rurale prescelta in relazione a un corrispondente aspetto specifico.

3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme relative alla presentazione degli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2 nei programmi di sviluppo rurale e norme relative al contenuto delle discipline nazionali di cui all'articolo 6, paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.

CAPO II

Preparazione, approvazione e modifica dei programmi di sviluppo rurale

Articolo 9

Precondizioni

Oltre alle precondizioni generali di cui all'allegato XI, parte II, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le precondizioni di cui all'allegato V del presente regolamento si applicano alla programmazione del FEASR se pertinenti ed applicabili agli obiettivi specifici perseguiti nell'ambito delle priorità del programma.

Articolo 10

Approvazione dei programmi di sviluppo rurale

1.   Per ciascun programma di sviluppo rurale gli Stati membri presentano alla Commissione una proposta contenente tutti gli elementi di cui all'articolo 8.

2.   Ciascun programma di sviluppo rurale è approvato dalla Commissione mediante un atto di esecuzione.

Articolo 11

Modifica dei programmi di sviluppo rurale

Le richieste degli Stati membri di modifica dei programmi sono approvate conformemente alle procedure seguenti:

a)

La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, sulla richiesta di modifica dei programmi concernenti:

i)

un cambiamento nella strategia di programma con modifica superiore al 50 % dell'obiettivo quantificato legato ad un aspetto specifico;

ii)

una variazione dell'aliquota di sostegno del FEASR per una o più misure;

iii)

una variazione dell'intero contributo dell'Unione o della sua ripartizione annuale a livello di programma;

b)

La Commissione approva, mediante atti di esecuzione, le richieste di modifica dei programmi in tutti gli altri casi. Queste riguardano, in particolare:

i)

l'introduzione o la revoca di misure o di interventi;

ii)

le modifiche della descrizione delle misure e delle condizioni di ammissibilità;

iii)

uno storno di fondi tra misure che beneficiano di differenti aliquote di sostegno del FEASR;

Tuttavia, per le finalità di cui alla lettera b), punti i) e ii) e alla lettera b), punto iii), laddove il trasferimento di fondi riguarda meno del 20 % della dotazione di una misura e meno del 5 % del totale del contributo FEASR al programma, l'approvazione è ritenuta concessa se la Commissione non ha preso una decisione riguardo alla richiesta dopo che sono trascorsi 42 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Tale termine non include il periodo a decorrere dal giorno seguente alla data in cui la Commissione ha inviato le proprie osservazioni allo Stato membro e finisce il giorno in cui lo Stato membro ha risposto alle osservazioni.

c)

L'approvazione della Commissione non è richiesta per le correzioni puramente materiali o editoriali che non riguardano l'attuazione della politica e delle misure. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a tali modifiche.

Articolo 12

Procedure e scadenze

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme concernenti le procedure e le scadenze per:

a)

l'approvazione dei programmi di sviluppo rurale e delle discipline nazionali;

b)

la presentazione e l'approvazione delle proposte di modifica dei programmi di sviluppo rurale e delle proposte di modifica delle discipline nazionali, compresa l'entrata in vigore e la frequenza con la quale devono essere presentate durante il periodo di programmazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.

TITOLO III

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE

CAPO I

Misure

Articolo 13

Misure

Ciascuna misura di sviluppo rurale è programmata per contribuire specificamente alla realizzazione di una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. Nell'allegato VI è riportato un elenco indicativo di misure di particolare rilevanza per le priorità dell'Unione.

Articolo 14

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

1.   Il sostegno nell'ambito della presente misura è destinato ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, ad attività dimostrative e ad azioni di informazione. Le azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze possono comprendere corsi di formazione, seminari e coaching.

Possono beneficiare del sostegno anche gli scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché le visite di aziende agricole e forestali.

2.   Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso a favore degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali.

I beneficiari del sostegno sono i prestatori di servizi di formazione o di altri tipi di trasferimento di conoscenze e i responsabili delle azioni di informazione.

3.   Il sostegno nell'ambito della presente misura non comprende i corsi o i tirocini che rientrano nei programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore.

Gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tale funzione.

4.   Le spese finanziabili nell'ambito della presente misura sono le spese sostenute per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o le azioni di informazione. Nel caso di progetti dimostrativi, il sostegno può coprire anche determinati costi d'investimento. Il sostegno copre anche le spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti, nonché il costo di sostituzione degli agricoltori. Tutte le spese di cui al presente paragrafo sono pagate al beneficiario.

5.   Al fine di garantire una chiara distinzione tra programmi di scambi e visite nel settore agricolo e forestale e altre iniziative analoghe previste da altri regimi dell'Unione, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 83 per quanto riguarda la durata e i contenuti dei programmi di scambi interaziendali nel settore agricolo e forestale e delle visite di aziende agricole e forestali.

6.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme concernenti le modalità di pagamento delle spese dei partecipanti, anche mediante il ricorso ad attestazioni o ad altre forme analoghe.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.

Articolo 15

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

1.   Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso allo scopo di:

a)

aiutare gli agricoltori, i giovani agricoltori quali definiti nel presente regolamento, i silvicoltori, altri gestori del territorio e le PMI insediate nelle zone rurali ad avvalersi di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali, il rispetto del clima e la resilienza climatica della loro azienda agricola, impresa e/o investimento;

b)

promuovere l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale, compreso il sistema di consulenza aziendale di cui agli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

c)

promuovere la formazione dei consulenti.

2.   Il beneficiario del sostegno di cui al paragrafo 1, lettere a) e c) è il prestatore di servizi di consulenza o di formazione. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b) è concesso all'autorità o all'organismo selezionato per avviare il servizio di consulenza aziendale, di sostituzione, di assistenza alla gestione delle aziende agricole o di consulenza forestale.

3.   Le autorità o gli organismi selezionati per prestare consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. I beneficiari nell'ambito della presente misura sono selezionati mediante inviti a presentare proposte. La procedura di selezione è disciplinata dalla normativa sugli appalti pubblici ed è aperta ad organismi sia pubblici che privati. Tale procedura deve essere obiettiva ed escludere i candidati con conflitti d'interesse.

Nell'esercizio della loro attività, i servizi di consulenza rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

4.   La consulenza prestata a singoli agricoltori, ai giovani agricoltori quali definiti nel presente regolamento, e ad altri gestori del territorio è in relazione con almeno una delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e verte su almeno uno dei seguenti elementi:

a)

gli obblighi a livello aziendale derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;

b)

se del caso, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento (UE) n. 1307/2013;

c)

le misure a livello aziendale previste nei programmi di sviluppo rurale volti all'ammodernamento dell'azienda, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell’imprenditorialità;

d)

i requisiti definiti dagli Stati membri, per attuare l'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque;

e)

i requisiti definiti dagli Stati membri per attuare l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE; oppure

f)

se del caso, le norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;

g)

la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta.

Possono essere oggetto di consulenza anche altre questioni e, in particolare, le informazioni connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al relativo adattamento, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, oppure questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda agricola, compresi gli aspetti relativi alla competitività. Può rientrarvi anche la consulenza per lo sviluppo di filiere corte, l'agricoltura biologica e gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche.

5.   La consulenza prestata ai silvicoltori verte, come minimo, sui pertinenti obblighi prescritti dalle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e dalla direttiva quadro sulle acque. Possono essere oggetto di consulenza anche le questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda silvicola.

6.   La consulenza prestata alle PMI può vertere su questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'impresa.

7.   Qualora sia debitamente opportuno e giustificato, la consulenza può essere in parte prestata collettivamente, tenendo peraltro in debito conto la situazione del singolo utente dei servizi di consulenza.

8.   Il sostegno concesso ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e c), è limitato ai massimali indicati nell'allegato II. Il sostegno concesso ai sensi del paragrafo 1, lettera b), è decrescente nell'arco di un periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'avviamento dei servizi in questione.

Articolo 16

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

1.   Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a:

a)

regimi di qualità istituiti a norma dei seguenti regolamenti e disposizioni:

i)

regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (18);

ii)

regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (19);

iii)

regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (20);

iv)

regolamento (CEE) n. 160/91 del Consiglio (21);

v)

parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo.

b)

regimi di qualità, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari, riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:

i)

la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono:

caratteristiche specifiche del prodotto,

particolari metodi di produzione, oppure

una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;

ii)

il regime è aperto a tutti i produttori;

iii)

il regime prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;

iv)

i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti; oppure

c)

regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari.

2.   Il sostegno nell'ambito della presente misura può inoltre coprire i costi derivanti dalle attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno, relative ai prodotti rientranti in un regime di qualità sovvenzionato ai sensi del paragrafo 1.

3.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati, per un periodo massimo di cinque anni.

Ai fini del presente paragrafo, per "costi fissi" si intendono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione a un regime di qualità sovvenzionato, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari.

Ai fini del presente articolo, per "agricoltore" s'intende un agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

4.   Il sostegno è limitato alle aliquote di sostegno e agli importi nell'allegato II.

5.   Al fine di tener conto di nuove normative dell'Unione che potrebbero pregiudicare il sostegno nell'ambito della presente misura e di garantire la coerenza con altri strumenti dell'Unione relativi alla promozione di misure agricole e prevenire distorsioni della concorrenza, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 83 che concernono gli specifici regimi dell'Unione rientranti nel disposto del paragrafo 1, lettera a) e le caratteristiche delle associazioni di produttori e delle tipologie di interventi che possono ricevere un sostegno a norma del paragrafo 2, le condizioni che impediscano la distorsione della concorrenza e prevengono la discriminazione nei confronti di taluni prodotti e le condizioni sulla base delle quali marchi commerciali devono essere esclusi dal sostegno.

Articolo 17

Investimenti in immobilizzazioni materiali

1.   Il sostegno nell'ambito della presente misura è destinato a investimenti materiali e/o immateriali che:

a)

migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola;

b)

riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I;

c)

riguardino l'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche; oppure

d)

siano investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro- climatico - ambientali perseguiti dal presente regolamento, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altri sistemi ad alto valore naturalistico da definirsi nel programma.

2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a) concesso agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori.

Nel caso degli investimenti destinati a sostenere la ristrutturazione delle aziende agricole, gli Stati membri indirizzano il sostegno alle aziende secondo l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale "potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste".

3.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) è limitato alle aliquote di sostegno massime indicate nell'allegato II. Per i giovani agricoltori, dette aliquote di sostegno massime possono essere maggiorate per gli investimenti collettivi, compresi quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori, e per i progetti integrati che prevedono un sostegno a titolo di più misure, per gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 32, per gli investimenti collegati agli interventi di cui agli articoli 28 e 29 e per gli interventi finanziati nell'ambito del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, nei limiti delle aliquote di sostegno di cui all'allegato II. Tuttavia l'aliquota cumulativa massima del sostegno non può superare il 90 %.

4.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettere c) e d) è soggetto alle aliquote di sostegno indicate nell'allegato II.

5.   Il sostegno può essere concesso ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda, per investimenti effettuati al fine di rispettare i requisiti dell'Unione che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro. Tale sostegno può essere fornito per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento.

6.   Qualora il diritto dell'Unione imponga agli agricoltori nuovi obblighi, il sostegno può essere concesso per investimenti effettuati al fine di rispettare tali requisiti per un periodo massimo di 12 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda agricola.

Articolo 18

Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione

1.   Il sostegno nell'ambito della presente misura copre:

a)

investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici;

b)

investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche e da eventi catastrofici.

2.   Il sostegno è concesso agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori. Può essere concesso anche a enti pubblici, a condizione che sia stabilito un nesso tra l'investimento intrapreso e il potenziale produttivo agricolo.

3.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio (22) per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria hanno causato la distruzione di non meno del 30 % del potenziale agricolo interessato.

4.   Nell'ambito della presente misura non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale o all'evento catastrofico.

Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati.

5.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a) è limitato alle aliquote di sostegno massime di cui all'allegato II.

Articolo 19

Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

1.   Il sostegno nell'ambito della presente misura copre:

a)

aiuti all'avviamento di imprese per:

i)

i giovani agricoltori;

ii)

attività extra-agricole nelle zone rurali;

iii)

lo sviluppo di piccole aziende agricole;

b)

investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole;

c)

pagamenti annuali o pagamenti una tantum agli agricoltori ammissibili al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 ("il regime per i piccoli agricoltori") e che cedono permanentemente la propria azienda ad un altro agricoltore;

2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è concesso ai giovani agricoltori.

Il sostegno di cui del paragrafo 1, la lettera a), punto ii), è concesso agli agricoltori o ai coadiuvanti familiari che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole o a microimprese e piccole imprese nonché a persone fisiche nelle zone rurali.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii) è concesso alle piccole aziende agricole quali definite dagli Stati membri.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b) è concesso alle microimprese e piccole imprese, nonché a persone fisiche nelle zone rurali e agli agricoltori o coadiuvanti familiari.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c) è concesso agli agricoltori ammissibili al regime per i piccoli agricoltori i quali, al momento della presentazione della domanda di sostegno, siano ammissibili al detto regime da almeno un anno e che si impegnano a cedere permanentemente la totalità della propria azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto ad un altro agricoltore. Il sostegno è erogato dalla data della cessione fino al 31 dicembre 2020 o calcolato per tale periodo e versato sotto forma di pagamento una tantum.

3.   Può essere considerata "coadiuvante familiare" qualsiasi persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, ad esclusione dei lavoratori agricoli. Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il coadiuvante familiare deve esercitare un'attività agricola nell'azienda al momento della presentazione della domanda di sostegno.

4.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è subordinato alla presentazione di un piano aziendale. L'attuazione del piano aziendale deve iniziare entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto.

Per i giovani agricoltori che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), il piano aziendale prevede che i giovani agricoltori siano conformi all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 entro 18 mesi dalla data di insediamento.

Gli Stati membri fissano le soglie minima e massima per l'ammissibilità delle aziende agricole al sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii). La soglia minima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è superiore alla soglia massima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii). Il sostegno è limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa.

5.   Il sostegno di cui alla lettera a) del paragrafo1 è erogato in almeno due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni. Le rate possono essere decrescenti. Per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), il versamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale.

6.   L'importo massimo del sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è indicato nell'allegato I. Gli Stati membri fissano l'importo del sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), tenendo conto altresì della situazione socioeconomica della zona interessata dal programma.

7.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), è pari al 120 % del pagamento annuale che il beneficiario può percepire in virtù del regime per i piccoli agricoltori.

8.   Al fine di garantire un uso efficace ed efficiente delle risorse del FEASR alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 83 che stabiliscono il contenuto minimo dei piani aziendali e i criteri cui devono attenersi gli Stati membri per fissare le soglie di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

Articolo 20

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

1.   Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda in particolare:

a)

la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico;

b)

investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico;

c)

l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;

d)

investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura;

e)

investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala;

f)

studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente;

g)

investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati all'interno o nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato.

2.   Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda esclusivamente infrastrutture su piccola scala, quali definite dagli Stati membri nei rispettivi programmi. Tuttavia i programmi di sviluppo rurale possono prevedere specifiche eccezioni a questa regola per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili. In tal caso saranno stabiliti precisi criteri a garanzia della complementarità con il sostegno fornito da altri strumenti dell'Unione.

3.   Gli investimenti di cui al paragrafo 1 sono sovvenzionabili se gli interventi a cui si riferiscono vengono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano, e sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale.

Articolo 21

Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

1.   Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda:

a)

forestazione e imboschimento;

b)

allestimento di sistemi agroforestali;

c)

prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie e rischi climatici;

d)

investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali;

e)

investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.

2.   Le limitazioni alla proprietà delle foreste di cui agli articoli da 22 a 26 non si applicano alle foreste tropicali e subtropicali e alle aree boschive delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio (23) e dei dipartimenti francesi d'oltremare.

Per le aziende al di sopra di una determinata dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi, il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da un documento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993

Articolo 22

Forestazione e imboschimento

1.   Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), è concesso a proprietari terrieri pubblici e privati, nonché a loro consorzi a copertura dei costi di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo massimo di dodici anni. Nel caso dei terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune.

Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica o per specie a rapido accrescimento copre unicamente i costi di impianto.

2.   La misura si applica a terreni agricoli e non agricoli. Le specie piantate devono essere adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e soddisfare requisiti ambientali minimi. Il sostegno non è concesso per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico. Nelle zone in cui la forestazione è resa difficile da condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli, può essere concesso un sostegno per l'impianto di altre specie legnose perenni come arbusti o cespugli adatti alle condizioni locali.

3.   Al fine di assicurare che l'imboschimento di terreni agricoli sia in linea con gli obiettivi della politica ambientale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 riguardo alla definizione dei requisiti ambientali minimi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 23

Allestimento di sistemi agroforestali

1.   Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), è concesso a proprietari fondiari privati, nonché a comuni e loro consorzi a copertura dei costi di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di cinque anni.

2.   Ai fini del presente articolo, per "sistema agroforestale" si intende un sistema di utilizzazione del suolo nel quale l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura sulla stessa superficie. Gli Stati membri determinano il numero minimo e massimo di alberi per ettaro in funzione delle condizioni pedoclimatiche e ambientali locali, delle specie forestali e della necessità di mantenere l'uso agricolo sostenibile del terreno.

3.   Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato I.

Articolo 24

Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

1.   Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), è concesso a silvicoltori privati e pubblici e ad altri enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi a copertura dei costi per i seguenti interventi:

a)

creazione di infrastrutture di protezione. Nel caso di fasce parafuoco, il sostegno può coprire anche le spese di manutenzione. Non è concesso alcun sostegno per attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali;

b)

interventi di prevenzione degli incendi o di altre calamità naturali su scala locale, compreso l'uso di animali al pascolo;

c)

installazione e miglioramento di attrezzature di monitoraggio degli incendi boschivi, delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie e di apparecchiature di comunicazione; nonché

d)

ricostituzione del potenziale forestale danneggiato dagli incendi o da altre calamità naturali, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie, eventi catastrofici ed eventi climatici.

2.   Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie, il rischio di calamità deve essere giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da organismi scientifici pubblici. Se del caso, il programma recherà l'elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità.

Gli interventi ammissibili sono coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro. Per le aziende al di sopra di una determinata dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi, il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993 indicante gli obiettivi di prevenzione.

Le aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro possono beneficiare di un sostegno per la prevenzione degli incendi boschivi.

3.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera d) è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria hanno causato la distruzione di non meno del 20 % del potenziale forestale interessato.

4.   Nell'ambito della presente misura non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale.

Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati.

Articolo 25

Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

1.   Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera d), è concesso a persone fisiche, silvicoltori privati e pubblici e altri enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi.

2.   Gli investimenti mirano all'adempimento di impegni a scopi ambientali, all'offerta di servizi ecosistemici e/o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali e boschive della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine.

Articolo 26

Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

1.   Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera e), è concesso a silvicoltori privati, comuni e loro consorzi e PMI per investimenti intesi a incrementare il potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione, mobilitazione e commercializzazione. Nei territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei dipartimenti francesi d'oltremare, il sostegno può essere concesso anche ad imprese che non siano PMI.

2.   Gli investimenti diretti ad accrescere il valore economico della foresta sono motivati in relazione ai previsti miglioramenti delle foreste in una o più aziende e possono comprendere investimenti in macchinari e procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e delle risorse.

3.   Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.

4.   Il sostegno è limitato alle aliquote massime indicate nell'allegato II.

Articolo 27

Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori

1.   Il sostegno nell'ambito della presente misura è inteso a favorire la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale aventi come finalità:

a)

l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci di tali associazioni o organizzazioni alle esigenze del mercato;

b)

la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;

c)

la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti, nonché

d)

altre attività che possono essere svolte dalle associazioni e organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi.

2.   Il sostegno è concesso alle associazioni e organizzazioni di produttori ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base di un piano aziendale ed è limitato alle associazioni e organizzazioni di produttori che sono PMI.

Entro cinque anni dal riconoscimento dell'associazione o organizzazione di produttori, lo Stato membro verifica che gli obiettivi del piano aziendale siano stati realizzati.

3.   Il sostegno è concesso sulla base di un piano aziendale sotto forma di aiuto forfettario erogato in rate annuali per un periodo che non supera i cinque anni successivi alla data di riconoscimento dell'associazione o organizzazione di produttori ed è decrescente. Esso è calcolato in base alla produzione annuale commercializzata dell'associazione o organizzazione. Gli Stati membri versano l'ultima rata soltanto previa verifica della corretta attuazione del piano aziendale.

Nel primo anno gli Stati membri possono calcolare il sostegno da erogare alle associazioni o organizzazioni di produttori in base al valore medio annuo della produzione commercializzata dei soci durante i tre anni precedenti la loro adesione. Per le associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale, il sostegno è calcolato in base alla produzione media commercializzata dei soci durante i cinque anni precedenti il riconoscimento, escludendo il valore più basso e quello più elevato.

4.   Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I.

5.   Gli Stati membri possono mantenere il sostegno alla costituzione di associazioni di produttori anche dopo il loro riconoscimento in quanto organizzazioni di produttori alle condizioni specificate nel regolamento (UE) n. 1308/2013 (24).

Articolo 28

Pagamenti agro-climatico-ambientali

1.   Gli Stati membri, ai sensi della presente disposizione, rendono il sostegno disponibile nell'insieme del loro territorio, in funzione delle specifiche esigenze e priorità nazionali, regionali e locali. Questa misura è finalizzata alla conservazione e alla promozione dei necessari cambiamenti delle pratiche agricole che contribuiscano favorevolmente all'ambiente e al clima. Il suo inserimento nei programmi di sviluppo rurale è obbligatorio a livello nazionale e/o regionale.

2.   Sono concessi pagamenti agro-climatico-ambientali agli agricoltori, alle associazioni di agricoltori o alle associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali su terreni agricoli determinati dagli Stati membri, inclusa tra l'altro la superficie agricola definita ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento. I pagamenti agro-climatico-ambientali possono essere concessi anche ad altri gestori del territorio o loro associazioni quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali.

3.   I pagamenti agro-climatico-ambientali compensano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013, nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale. Tutti i suddetti requisiti obbligatori sono specificati nel programma.

4.   Gli Stati membri si adoperano per garantire che alle persone che realizzano interventi nell'ambito della presente misura siano fornite le conoscenze e le informazioni necessarie per l'esecuzione di tali interventi. Essi possono perseguire tale intento, tra l'altro, mediante consulenze prestate da esperti in relazione agli impegni assunti e/o possono subordinare la concessione del sostegno nell'ambito della presente misura a un'adeguata formazione.

5.   Gli impegni assunti nell'ambito della presente misura hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario per conseguire o conservare i benefici ambientali auspicati, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata superiore per determinati tipi di impegni, disponendone eventualmente la proroga annuale al termine del primo periodo. Per i nuovi impegni direttamente successivi a quelli realizzati nel primo periodo, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata inferiore.

6.   I pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario, possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20 % del premio pagato per gli impegni agro-climatico-ambientali. Se gli impegni sono assunti da associazioni di agricoltori o da associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio, il massimale è del 30 %.

Nel calcolare i pagamenti di cui al primo comma, gli Stati membri deducono l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

In casi debitamente giustificati, per quanto concerne gli interventi in materia di tutela dell'ambiente, il sostegno può essere concesso forfettariamente o una tantum per unità, per impegni a rinunciare all'utilizzo commerciale delle superfici, calcolato sulla base dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno.

7.   Se necessario, al fine di garantire l'efficiente applicazione della misura gli Stati membri possono ricorrere alla procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 3, per selezionare i beneficiari.

8.   Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato II.

Il sostegno nell'ambito della presente misura non può essere concesso per impegni che beneficiano della misura "agricoltura biologica".

9.   Può essere previsto un sostegno alla conservazione, nonché all'uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura per gli interventi non contemplati nei paragrafi da 1 a 8. Tali impegni possono essere rispettati da beneficiari diversi da quelli menzionati al paragrafo 2.

10.   Affinché gli impegni agro-climatico-ambientali siano conformi alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 riguardo:

a)

alle condizioni applicabili agli impegni concernenti l'estensivazione dell'allevamento;

b)

alle condizioni applicabili agli impegni riguardanti l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono e la conservazione delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica; e

c)

alla definizione degli interventi ammissibili ai sensi del paragrafo 9.

11.   Per assicurare che sia esclusa la possibilità di doppio finanziamento di cui al paragrafo 6, secondo comma, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 che stabilisce il metodo di calcolo da utilizzare, anche in caso di misure equivalenti previste dall'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 29

Agricoltura biologica

1.   Il sostegno nell'ambito della presente disposizione è concesso, per ettaro di superficie agricola, agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2.   Il sostegno è concesso unicamente per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. DP/2013, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale. Tutti i suddetti requisiti sono specificati nel programma.

3.   Gli impegni assunti nell'ambito della presente disposizione hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Se il sostegno è concesso per la conversione all'agricoltura biologica, gli Stati membri possono definire un primo periodo più breve corrispondente al periodo di conversione. Se il sostegno è concesso per il mantenimento dell'agricoltura biologica, gli Stati membri possono prevederne, nei rispettivi programmi di sviluppo rurale, la proroga annuale al termine del primo periodo. Per i nuovi impegni riguardanti il mantenimento e direttamente successivi a quelli realizzati nel primo periodo, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata inferiore.

4.   I pagamenti sono erogati annualmente e compensano, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario, possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20 % del premio pagato per gli impegni. Se gli impegni sono assunti da associazioni di agricoltori, il massimale è del 30 %.

Nel calcolare i pagamenti di cui al primo comma, gli Stati membri deducono l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

5.   Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I.

6.   Per assicurare che sia esclusa la possibilità di doppio finanziamento di cui al paragrafo 4, secondo comma, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83. che stabilisce il metodo di calcolo da utilizzare.

Articolo 30

Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua

1.   Il sostegno previsto dalla presente misura è erogato annualmente, per ettaro di superficie agricola o per ettaro di foresta, per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone interessate, dall'applicazione della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE e della direttiva quadro sulle acque.

Nel calcolare il sostegno previsto dalla presente misura, gli Stati membri deducono l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2.   Il sostegno è concesso agli agricoltori e ai silvicoltori privati nonché alle associazioni di silvicoltori privati. In casi debitamente giustificati può essere concesso anche ad altri gestori del territorio.

3.   Il sostegno agli agricoltori in relazione alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE è concesso unicamente per i vincoli derivanti da requisiti che vanno al di là delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Consiglio e dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c),punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

4.   Il sostegno agli agricoltori in relazione alla direttiva quadro sulle acque è concesso unicamente per specifici requisiti che:

a)

sono stati introdotti dalla direttiva quadro sulle acque, sono conformi ai programmi di misure dei piani di gestione dei bacini idrografici ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali della direttiva e vanno al di là delle misure necessarie per attuare le altre normative dell'Unione in materia di protezione delle acque;

b)

vanno al di là dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013;

c)

vanno al di là del livello di protezione offerto dal diritto dell'Unione vigente al momento dell'adozione della direttiva quadro sulle acque, secondo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 9, della stessa direttiva, nonché

d)

richiedono cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e/o limitazioni rilevanti della pratica agricola, con conseguenti perdite di reddito significative.

5.   I requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 sono specificati nel programma.

6.   Le indennità sono concesse per le seguenti zone:

a)

le zone agricole e forestali Natura 2000 designate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;

b)

altre aree naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali relativi all'attività agricola o silvicola, che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE, a condizione che tali aree non superino, per programma di sviluppo rurale, il 5 % delle zone Natura 2000 designate ricomprese nello stesso territorio;

c)

le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva quadro sulle acque.

7.   Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato II.

8.   Per assicurare che sia esclusa la possibilità di doppio finanziamento di cui al paragrafo 1, secondo comma, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 che stabilisce il metodo di calcolo da utilizzare.

Articolo 31

Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

1.   Le indennità a favore degli agricoltori delle zone montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici sono erogate annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata.

I costi aggiuntivi e il mancato guadagno sono calcolati in confronto alle zone non soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, tenendo conto dei pagamenti di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Nel calcolare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno, gli Stati membri possono, quando ciò sia debitamente giustificato, diversificare il livello dei pagamenti tenendo conto:

della gravità del vincolo permanente identificato che pregiudica le attività agricole;

del sistema agricolo.

2.   Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'articolo 32 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

3.   Gli importi erogabili sono fissati tra i valori minimo e massimo di cui all'allegato I. Detti importi possono essere maggiorati in casi debitamente motivati tenendo conto di particolari circostanze debitamente giustificate nei programmi di sviluppo rurale.

4.   Gli Stati membri dispongono che le indennità siano decrescenti al di sopra di una soglia minima di superficie per azienda da definirsi nel programma salvo se l'indennità riguarda soltanto il pagamento minimo annuale per ettaro di cui all'allegato II.

In caso di persona giuridica, o di associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare la degressività delle indennità al livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni a condizione che:

a)

il diritto nazionale preveda che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale; e

b)

tali singoli membri abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni interessate.

5.   Oltre alle indennità di cui al paragrafo 2, tra il 2014 e il 2020 gli Stati membri possono erogare le indennità di cui alla presente misura ai beneficiari delle zone che erano ammissibili ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 durante il periodo di programmazione 2007-2013. Per i beneficiari delle zone che non sono più ammissibili per effetto della nuova delimitazione di cui all'articolo 32, paragrafo 3, dette indennità sono decrescenti per un periodo massimo di quattro anni. Tale periodo decorre dalla data di completamento della delimitazione ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, e comunque al più tardi nel 2018. Tali pagamenti iniziano, dall'80 % al massimo dell'importo medio stabilito nel programma per il periodo di programmazione 2007-2013 conformemente all'articolo 36, lettera a), punto ii) del regolamento (CE) n. 1698/2005, fino ad arrivare a non oltre il 20 % al più tardi nel 2020. Quando l'indennità raggiunge i 25 EUR in seguito all'applicazione del meccanismo di degressività, lo Stato membro può mantenere l'indennità a questo livello fino al termine del periodo di graduale soppressione.

Una volta completata la delimitazione, i beneficiari delle zone che rimangono ammissibili ricevono integralmente le indennità previste dalla presente misura.

Articolo 32

Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

1.   Gli Stati membri, in base al disposto dei paragrafi 2, 3 e 4, designano le zone ammissibili alle indennità di cui all'articolo 31 classificandole come segue:

a)

zone montane;

b)

zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, nonché

c)

altre zone soggette a vincoli specifici.

2.   Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di cui all'articolo 31, le zone montane sono caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione della terra e da un considerevole aumento dei costi di produzione, dovuti:

a)

all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato;

b)

in zone a più bassa altitudine, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero a una combinazione dei due fattori, quando i vincoli derivanti da ciascuno di questi fattori presi separatamente sono meno accentuati, ma la loro combinazione comporta vincoli equivalenti.

Le zone situate a nord del 62o parallelo e talune zone limitrofe sono considerate zone montane.

3.   Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di cui all'articolo 31, le zone diverse dalle zone montane sono considerate soggette a vincoli naturali significativi se almeno il 60 % della superficie agricola soddisfa almeno uno dei criteri elencati nell'allegato III al valore soglia indicato.

Il rispetto di tali condizioni deve essere garantito al livello delle unità amministrative locali (livello LAU 2) o al livello di un'unità locale chiaramente definita che copra un'unica zona geografica contigua avente un'identità economica e amministrativa distinta.

Quando delimitano le zone di cui al presente paragrafo, gli Stati membri procedono a un'analisi minuziosa, basata su criteri oggettivi, al fine di escludere le zone in cui i vincoli naturali significativi ai sensi del primo comma, pur essendo documentati, sono stati superati mediante investimenti o attività economiche o con la dimostrazione di una normale produttività dei terreni, o in cui i metodi di produzione o sistemi agricoli compensano il mancato guadagno o i costi aggiuntivi di cui all'articolo 31, paragrafo 1.

4.   Sono ammissibili alle indennità di cui all'articolo 32 le zone diverse da quelle menzionate ai paragrafi 2 e 3 che sono soggette a vincoli specifici e nelle quali gli interventi sul territorio sono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale, del mantenimento del potenziale turistico o della protezione costiera.

Le zone soggette a vincoli specifici sono costituite da superfici agricole al cui interno le condizioni naturali di produzione sono simili e la loro estensione totale non supera il 10 % della superficie dello Stato membro interessato.

Sono inoltre ammissibili alle indennità di cui al presente paragrafo le zone in cui:

almeno il 60 % della superficie agricola soddisfa almeno due dei criteri elencati nell'allegato III, ciascuno dei quali all'interno di un margine che non superi il 20 % del valore soglia indicato, oppure

almeno il 60 % della superficie agricola è costituito da zone che soddisfano almeno uno dei criteri elencati nell'allegato III al valore soglia indicato, e da altre zone che soddisfano almeno due dei criteri elencati nell'allegato III, ciascuno dei quali all'interno di un margine che non superi il 20 % del valore soglia indicato.

Il rispetto di tali condizioni deve essere garantito al livello LAU 2 o al livello di un'unità locale chiaramente definita che copra un'unica zona geografica contigua avente un'identità economica e amministrativa definibile. Quando delimitano le zone di cui al presente comma, gli Stati membri procedono a un'analisi minuziosa descritta all'articolo 32, paragrafo 3. Per calcolare il limite del 10 % di cui al secondo comma si tiene conto delle zone considerate ammissibili ai sensi del presente comma.

In deroga a quanto precede, il primo comma non si applica agli Stati membri il cui intero territorio è stato considerato zona soggetta a svantaggi specifici a norma dei regolamenti (CE) n. 1698/2005 e (CE) n. 1257/1999.

5.   Gli Stati membri allegano ai programmi di sviluppo rurale:

a)

la delimitazione esistente o modificata ai sensi dei paragrafi 2 e 4;

b)

la nuova delimitazione delle zone di cui al paragrafo 3.

Articolo 33

Benessere degli animali

1.   I pagamenti per il benessere degli animali previsti dalla presente misura sono concessi agli agricoltori che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni per il benessere degli animali e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2.   I pagamenti per il benessere degli animali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e di altri pertinenti requisiti obbligatori. Tutti i suddetti requisiti sono specificati nel programma.

I suddetti impegni hanno una durata da uno a sette anni, rinnovabile.

3.   I pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario, possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20 % del premio pagato per l'impegno.

Il sostegno è limitato al massimale indicato nell'allegato I.

4.   Affinché gli impegni per il benessere degli animali siano conformi alla politica generale dell'Unione in materia, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 riguardo alla definizione degli ambiti in cui gli impegni per il benessere degli animali devono introdurre criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione.

Articolo 34

Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste

1.   Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso, per ettaro di foresta, a silvicoltori pubblici e privati e altri enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni silvoambientali e climatici. Nel caso delle foreste demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali foreste è un ente privato o un comune.

Per le aziende forestali al di sopra di una determinata soglia di dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi di sviluppo rurale, il sostegno di cui al paragrafo 1 è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

2.   I pagamenti riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dal diritto nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili. Tutti i suddetti requisiti sono specificati nel programma.

Gli impegni assunti nell'ambito della presente misura hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario e debitamente giustificato, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata superiore per determinati tipi di impegni.

3.   I pagamenti sono intesi a compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20 % del premio pagato per gli impegni silvoambientali. Il sostegno è limitato al massimale indicato nell'allegato II.

In casi debitamente giustificati, per quanto concerne gli interventi in materia di tutela dell'ambiente, il sostegno può essere concesso sotto forma di pagamento forfettario o una tantum per unità, per impegni a rinunciare all'utilizzo commerciale di alberi e foreste, calcolato sulla base dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno.

4.   Può essere concesso un sostegno a soggetti pubblici e privati per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali, per interventi non contemplati dai paragrafi 1, 2 e 3.

5.   Al fine di garantire un uso efficiente delle risorse del FEASR, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 riguardo ai tipi di interventi sovvenzionabili ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.

Articolo 35

Cooperazione

1.   Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso al fine di incentivare ogni forma di cooperazione tra almeno due soggetti e in particolare:

a)

rapporti di cooperazione tra diversi operatori del settore agricolo, del settore forestale e della filiera alimentare nell'Unione, e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali;

b)

la creazione di poli e di reti;

c)

la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 56.

2.   La cooperazione di cui al paragrafo 1 riguarda in particolare i seguenti aspetti:

a)

progetti pilota;

b)

sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale;

c)

cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale;

d)

cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali;

e)

attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali;

f)

azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi;

g)

approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso, inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l'uso di energia rinnovabile e la preservazione dei paesaggi agricoli;

h)

cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali;

i)

attuazione, segnatamente ad opera di associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli definiti all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, di strategie di sviluppo locale, diverse da quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 19, del regolamento (UE) n. 1303/2013, mirate ad una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;

j)

stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti;

k)

diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare.

3.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso unicamente a poli e reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività.

Il sostegno per gli interventi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), può essere concesso anche a singoli operatori se questa possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale.

4.   I risultati dei progetti pilota di cui al paragrafo 2, lettera a), e degli interventi di cui al paragrafo 2, lettera b), realizzati da singoli operatori secondo il disposto del paragrafo 3 sono divulgati.

5.   Sono sovvenzionabili nell'ambito della presente misura i seguenti elementi di costo inerenti alle forme di cooperazione di cui al paragrafo 1:

a)

il costo degli studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali, di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti ed elaborazione di strategie di sviluppo locale diverse da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

b)

il costo dell'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 56. Nel caso dei poli, l'animazione può consistere anche nell'organizzazione di programmi di formazione, nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri;

c)

i costi di esercizio della cooperazione;

d)

i costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o di costi diretti di altre azioni finalizzate all'innovazione, compresi gli esami;

e)

i costi delle attività promozionali.

6.   In caso di attuazione di un piano aziendale o di un piano ambientale o di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente, o di una strategia di sviluppo, gli Stati membri possono erogare il sostegno sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati, oppure finanziare soltanto i costi di cooperazione e ricorrere ad altre misure o ad altri fondi dell'Unione per sovvenzionare i progetti.

Qualora il sostegno sia versato in forma di importo globale e il progetto attuato rientri in un tipo contemplato da un'altra misura del presente regolamento, si applica l'importo massimo o l'aliquota massima del sostegno.

7.   Il sostegno può essere concesso anche per la cooperazione tra soggetti stabiliti in regioni o Stati membri diversi.

8.   Il sostegno è erogato per una durata non superiore a sette anni tranne per le azioni ambientali collettive in casi debitamente giustificati.

9.   La cooperazione di cui alla presente misura può essere abbinata a progetti sostenuti da fondi dell'Unione diversi dal FEASR sullo stesso territorio. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali.

10.   Al fine di garantire un uso efficiente delle risorse del FEASR, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 per specificare le caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali che possono beneficiare del sostegno, nonché le condizioni per la concessione di quest'ultimo a favore dei tipi di interventi elencati al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 36

Gestione del rischio

1.   Il sostegno nell'ambito della presente misura copre:

a)

i contributi finanziari per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

b)

i contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

c)

uno strumento di stabilizzazione del reddito, consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori a seguito di un drastico calo di reddito.

2.   Ai fini del presente articolo, per "agricoltore" s'intende un agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettere b) e c), per "fondo di mutualizzazione" si intende un regime riconosciuto dallo Stato membro conformemente al proprio ordinamento nazionale, che permette agli agricoltori affiliati di assicurarsi e di beneficiare di pagamenti compensativi in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale o a seguito di un drastico calo del reddito.

4.   Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati.

5.   Al fine di garantire un uso efficiente delle risorse del FEASR, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 riguardo alla durata minima e massima dei mutui commerciali accordati ai fondi di mutualizzazione di cui all'articolo 38, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 39, paragrafo 4.

La Commissione presenta entro il 31 dicembre 2018 al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo.

Articolo 37

Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

1.   Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), è concesso solo per le polizze assicurative che coprono le perdite causate da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, da emergenze ambientali o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, che distruggano più del 30 % della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Possono essere utilizzati indici per calcolare la produzione annua dell'agricoltore. Il metodo di calcolo utilizzato deve consentire di determinare le perdite effettive di un singolo agricoltore in un determinato anno.

La misurazione della perdita registrata può essere adeguata alle caratteristiche specifiche di ciascun tipo di prodotto utilizzando:

a)

indici biologici (quantità di biomassa persa) o rendimenti equivalenti relativi alla perdita di raccolto definiti a livello aziendale, locale, regionale o nazionale; oppure

b)

indici meteorologici (comprese precipitazioni e temperatura) definiti a livello locale, regionale o nazionale.

2.   Il verificarsi di un'avversità atmosferica o l'insorgenza di un focolaio di epizoozia o fitopatia o di un'infestazione parassitaria o il verificarsi di un'emergenza ambientale devono essere formalmente riconosciuti come tali dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

Se del caso, gli Stati membri possono prestabilire i criteri in base ai quali detto riconoscimento formale si considera emesso.

3.   Per quanto riguarda le epizoozie, le compensazioni finanziarie di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), possono essere concesse soltanto per le malattie citate nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale o nell'allegato della decisione 2009/470/CE.

4.   Gli indennizzi versati dalle assicurazioni non compensano più del costo totale di sostituzione delle perdite di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), e non comportano obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.

Gli Stati membri possono limitare l'importo sovvenzionabile del premio applicando opportuni massimali.

5.   Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato II.

Articolo 38

Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali

1.   Possono beneficiare del sostegno i fondi di mutualizzazione che:

a)

sono riconosciuti dall'autorità competente conformemente all'ordinamento nazionale;

b)

praticano una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita;

c)

applicano norme chiare per l'attribuzione della responsabilità debitoria.

2.   Gli Stati membri definiscono le regole per la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi e l'ammissibilità degli agricoltori in caso di crisi, nonché la gestione di tali regole e il controllo della loro applicazione. Gli Stati membri provvedono affinché i fondi prevedano sanzioni in caso di negligenza da parte dell'agricoltore.

Il verificarsi degli eventi menzionati all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), deve essere formalmente riconosciuto come tale dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

3.   I contributi finanziari di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), possono coprire soltanto:

a)

le spese amministrative di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente;

b)

gli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori. Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di crisi.

Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), è concesso solo per coprire le perdite causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria o un'emergenza ambientale, che distruggano più del 30 % della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Possono essere utilizzati indici per calcolare la produzione annua dell'agricoltore. Il metodo di calcolo utilizzato deve consentire di determinare le perdite effettive di un singolo agricoltore in un determinato anno.

Il capitale sociale iniziale non può essere costituito da fondi pubblici.

4.   Per quanto riguarda le epizoozie, le compensazioni finanziarie di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), possono essere concesse per le malattie citate nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale o nell'allegato della decisione 2009/470/CE.

5.   Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato II.

Gli Stati membri possono limitare i costi sovvenzionabili applicando:

a)

massimali per fondo;

b)

massimali unitari adeguati.

Articolo 39

Strumento di stabilizzazione del reddito

1.   Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), è concesso soltanto se il calo di reddito è superiore al 30 % del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), per "reddito" si intende la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione. Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione compensano in misura inferiore al 70 % la perdita di reddito subita dal produttore nell'anno in cui quest'ultimo diventa ammissibile all'assistenza in questione.

2.   Possono beneficiare del sostegno i fondi di mutualizzazione che:

a)

sono riconosciuti dall'autorità competente conformemente all'ordinamento nazionale;

b)

praticano una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita;

c)

applicano norme chiare per l'attribuzione della responsabilità debitoria.

3.   Gli Stati membri definiscono le regole per la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare, per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi agli agricoltori in caso di crisi e la gestione di tali regole e il controllo della loro applicazione. Gli Stati membri provvedono affinché i fondi prevedano sanzioni in caso di negligenza da parte dell'agricoltore.

4.   I contributi finanziari di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), possono coprire soltanto:

a)

le spese amministrative di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente;

b)

gli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori. Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di crisi. Il capitale sociale iniziale non può essere costituito da fondi pubblici.

5.   Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato I.

Articolo 40

Finanziamento dei pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia

1.   Può essere concesso un sostegno agli agricoltori ammissibili al beneficio di pagamenti diretti nazionali integrativi ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Le condizioni stabilite da tale articolo si applicano anche al sostegno da concedere in virtù del presente articolo.

2.   Il sostegno concesso a un agricoltore per gli anni 2014, 2015 e 2016 non supera la differenza tra:

a)

il livello dei pagamenti diretti applicabile in Croazia nell'anno considerato in conformità all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1307/2013, nonché

b)

il 45 % del livello corrispondente dei pagamenti diretti applicato a decorrere dal 2022.

3.   Il contributo dell'Unione al sostegno concesso in virtù del presente articolo in Croazia negli anni 2014, 2015 e 2016 non supera il 20 % della dotazione totale annua del FEASR per tale paese.

4.   Il tasso del contributo del FEASR ai pagamenti diretti integrativi non supera l'80 %.

Articolo 41

Modalità di attuazione delle misure

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità di attuazione delle misure di cui alla presente sezione, in particolare per quanto riguarda:

a)

le procedure di selezione delle autorità o degli organismi che prestano servizi di consulenza aziendale e forestale e servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché la degressività degli aiuti per la misura relativa ai servizi di consulenza di cui all'articolo 15;

b)

la valutazione da parte degli Stati membri dello stato di attuazione dei piani aziendali, le modalità di pagamento e le possibilità di accesso ad altre misure a favore dei giovani agricoltori nell'ambito della misura relativa allo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese di cui all'articolo 19;

c)

la conversione in unità diverse da quelle che figurano nell'allegato II e i tassi di conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA) nell'ambito delle misure di cui agli articoli 28, 29, 33 e 34;

d)

la possibilità di utilizzare ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno per le misure di cui agli articoli da 28 a 31, 33 e 34 e i relativi parametri di calcolo;

e)

il calcolo dell'importo del sostegno per gli interventi sovvenzionabili a titolo di più misure.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.

LEADER

Articolo 42

Gruppi di azione locale LEADER

1.   Oltre ai compiti menzionati all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1303/2013, i gruppi di azione locale possono espletare anche ulteriori funzioni ad essi delegate dall'autorità di gestione e/o dall'organismo pagatore.

2.   I gruppi di azione locale possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale. L'importo dell'anticipo è limitato al 50 % del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione.

Articolo 43

Kit di avviamento LEADER

Il sostegno allo sviluppo locale nell'ambito di LEADER può comprendere anche un "kit di avviamento LEADER" per le comunità locali che non hanno attuato LEADER nel periodo di programmazione 2007-2013. Il "kit di avviamento LEADER" comporta il sostegno al potenziamento delle capacità e ai progetti pilota su piccola scala. Il sostegno a titolo del kit di avviamento LEADER non è subordinato alla presentazione di una strategia di sviluppo locale nell'ambito di LEADER.

Articolo 44

Attività di cooperazione LEADER

1.   Il sostegno di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è concesso per:

a)

progetti di cooperazione all'interno di uno stesso Stato membro (cooperazione interterritoriale) o progetti di cooperazione tra territori di più Stati membri o con territori di paesi terzi (cooperazione transnazionale);

b)

supporto tecnico preparatorio per progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale, a condizione che i gruppi di azione locale siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto concreto.

2.   I partner dei gruppi di azione locale sostenuti dal FEASR possono essere, oltre ad altri gruppi di azione locale:

a)

un'associazione di partner locali pubblici e privati su un territorio rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale all'interno o al di fuori dell'Unione;

b)

un'associazione di partner locali pubblici e privati su un territorio non rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale.

3.   Se i progetti di cooperazione non sono selezionati dai gruppi di azione locale, gli Stati membri adottano un sistema di presentazione permanente.

Essi pubblicano le procedure amministrative nazionali o regionali per la selezione dei progetti di cooperazione transnazionale e una distinta delle spese ammissibili al più tardi due anni dopo la data di approvazione dei rispettivi programmi di sviluppo rurale.

I progetti di cooperazione sono approvati dall'autorità competente non oltre quattro mesi dopo la data di presentazione degli stessi.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i progetti di cooperazione transnazionale da essi approvati.

CAPO II

Disposizioni comuni a più misure

Articolo 45

Investimenti

1.   Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno del FEASR è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

2.   Sono ammissibili a beneficiare del sostegno FEASR unicamente le seguenti voci di spesa:

a)

costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;

b)

acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;

c)

spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b);

d)

i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;

e)

i costi di elaborazione di piani di gestione forestale e loro equivalenti.

3.   Nel caso di investimenti agricoli, l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora non sono ammissibili al sostegno agli investimenti. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali o eventi catastrofici ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), le spese per l'acquisto di animali possono essere considerate ammissibili.

4.   I beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo non superiore al 50 % dell'aiuto pubblico per l'investimento se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale.

5.   Il capitale di esercizio accessorio e collegato a un nuovo investimento nel settore agricolo o forestale, che riceve il sostegno del FEASR tramite uno strumento finanziario istituito conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013, può essere considerato una spesa ammissibile. Tale spesa ammissibile non può essere superiore al 30 % dell'importo totale delle spese ammissibili per l'investimento. La relativa domanda deve essere debitamente motivata.

6.   Per tener conto delle caratteristiche specifiche di taluni tipi di investimenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 che stabiliscono le condizioni alle quali possono essere considerate spese ammissibili altre spese connesse ai contratti di leasing, al materiale d'occasione e che specificano i tipi di infrastrutture per le energie rinnovabili che possono beneficiare di un sostegno.

Articolo 46

Investimenti nell'irrigazione

1.   Fatto salvo l'articolo 45 del presente regolamento, in caso di irrigazione di superfici irrigate nuove ed esistenti, possono essere considerati spese ammissibili soltanto gli investimenti che soddisfano le condizioni stabilite al presente articolo.

2.   Un piano di gestione del bacino idrografico, come previsto dalla direttiva quadro sulle acque, è stato precedentemente notificato alla Commissione per l'intera area in cui è previsto l'investimento, nonché per altre eventuali aree in cui l'ambiente può essere influenzato dall'investimento. Le misure che prendono effetto in virtù del piano di gestione del bacino idrografico conformemente all'articolo 11 della direttiva quadro sulle acque che sono pertinenti per il settore agricolo sono state precedentemente specificate nel relativo programma di misure.

3.   I contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno sono o devono essere installati a titolo dell'investimento;

4.   Qualora un investimento consista nel miglioramento di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento dell'infrastruttura di irrigazione, esso, in base ad una valutazione ex ante, risulta offrire un risparmio idrico potenziale compreso, come minimo, tra il 5 % e il 25 % secondo i parametri tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura esistente.

Se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua:

a)

l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento; e

b)

in caso d'investimento in un un'unica azienda agricola, comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'investimento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda.

Nessuna delle condizioni di cui al paragrafo 4 si applica a un investimento in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica ovvero a un investimento nella creazione di un bacino o un investimento nell'uso di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo.

5.   Un investimento con un conseguente aumento netto della superficie irrigata che colpisce un dato corpo di terreno o di acque di superficie è ammissibile solo se:

a)

lo stato del corpo idrico non é stato ritenuto meno di buono nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua; nonché

b)

un'analisi ambientale, effettuata o approvata dall'autorità competente e che può anche riferirsi a gruppi di aziende, mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente.

Le superfici stabilite e giustificate nel programma che non sono irrigate, ma nelle quali nel recente passato era attivo un impianto di irrigazione, possono essere considerate superfici irrigate ai fini della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata.

6.   In deroga al paragrafo 5, lettera a), un investimento che comporta un aumento netto della superficie irrigata continua ad essere ammissibile se:

a)

l'investimento è associato ad un investimento in un impianto di irrigazione esistente o in un elemento dell'infrastruttura di irrigazione se da una valutazione ex ante risulta offrire un risparmio idrico potenziale compreso, come minimo, tra il 5 % e il 25 % secondo i parametri tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura esistente; e

b)

l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento complessivo, pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento nell'impianto di irrigazione esistente o in un elemento dell'infrastruttura di irrigazione.

Inoltre, la condizione di cui al paragrafo 5, lettera a), non si applica agli investimenti per l'installazione di un nuovo impianto di irrigazione rifornito dall'acqua di un bacino approvato dalle autorità competenti anteriormente al 31 ottobre 2013, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

il bacino in questione è identificato nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico ed è soggetto ai requisiti di controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera e), della direttiva quadro sulle acque;

al 31 ottobre 2013 era in vigore un limite massimo sulle estrazioni totali dal bacino ovvero un livello minimo di flusso prescritto nei corpi idrici interessati dal bacino;

tale limite massimo o livello minimo di flusso prescritto è conforme alle condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva quadro sulle acque; nonché

l'investimento in questione non comporta estrazioni al di là del limite massimo in vigore al 31 ottobre 2013 e non ne deriva una riduzione del livello di flusso dei corpi idrici interessati al di sotto del livello minimo prescritto in vigore al 31 ottobre 2013.

Articolo 47

Norme sui pagamenti basati sulla superficie

1.   Il numero di ettari cui si applicano gli impegni previsti agli articoli 28, 29 e 34 può variare da un anno all'altro se:

a)

questa possibilità è prevista nei programmi di sviluppo rurale;

b)

l'impegno in questione non si applica ad appezzamenti fissi, nonché

c)

non è compromessa la finalità dell'impegno.

2.   Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

3.   Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

4.   Il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto in caso di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

5.   Il paragrafo 2, in caso di cessione totale dell'azienda, e il paragrafo 4 si applicano anche agli impegni di cui all'articolo 33.

6.   Al fine di garantire un'efficiente attuazione delle misure legate alla superficie e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 che stabilisce le condizioni applicabili alla conversione o all'adeguamento degli impegni nell'ambito delle misure di cui agli articoli 28, 29, 33 e 34 e specifica gli altri casi in cui non è richiesto il rimborso dell'aiuto.

Articolo 48

Clausola di revisione

È prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati ai sensi degli articoli 28, 29, 33 e 34 al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti negli stessi articoli, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti. La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.

È prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati ai sensi degli articoli 28, 29, 33 e 34 la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Articolo 49

Selezione degli interventi

1.   Fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 l'autorità di gestione del programma di sviluppo rurale definisce una serie di criteri di selezione degli interventi previa consultazione del comitato di monitoraggio. I criteri di selezione sono intesi a garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza delle misure alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. I criteri di selezione sono definiti ed applicati nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla dimensione degli interventi.

2.   Le autorità degli Stati membri competenti per la selezione degli interventi garantiscono che questi ultimi, fatta eccezione per gli interventi di cui agli articoli da 28 a 31, da 33 a 34 e da 36 a 39, siano selezionati conformemente ai criteri di cui al paragrafo 1 e secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata.

3.   Se del caso, i beneficiari possono essere selezionati tramite inviti a presentare proposte, applicando criteri di efficienza economica e ambientale.

Articolo 50

Definizione di zona rurale

Ai fini del presente regolamento, l'autorità di gestione definisce la "zona rurale" a livello di programma. Se debitamente giustificato, gli Stati membri possono stabilire tale definizione per una misura o un tipo di intervento.

CAPO III

Assistenza tecnica e reti

Articolo 51

Finanziamento dell'assistenza tecnica

1.   Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il FEASR può utilizzare fino allo 0,25 % della propria dotazione annuale per finanziare, su iniziativa e/o per conto della Commissione, le attività menzionate all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1303/2013, compresi i costi di avviamento e di esercizio della Rete europea per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 52 e della rete PEI di cui all'articolo 53.

Il FEASR può finanziare anche le azioni di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (25) in relazione alle indicazioni e ai simboli dei regimi di qualità dell'Unione.

Tali azioni sono eseguite secondo il disposto dell'articolo 58 del regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (26) e di qualsiasi altra disposizione dello stesso regolamento o delle sue disposizioni attuative applicabile a questa forma di esecuzione del bilancio.

2.   Fino al 4 % dello stanziamento globale di ciascun programma di sviluppo rurale può essere riservato, su iniziativa degli Stati membri, per le attività di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1303/2013, nonché per finanziare i lavori preparatori in vista della delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32.

Non sono ammissibili ai sensi del presente paragrafo le spese relative all'organismo di certificazione di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Nel suddetto limite del 4 %, un determinato importo è riservato per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale di cui all'articolo 54.

3.   Nel caso di programmi di sviluppo rurale riguardanti sia le regioni meno sviluppate sia altre regioni, il tasso di partecipazione del FEASR per l'assistenza tecnica di cui all'articolo 59, paragrafo 3, può essere determinato tenendo conto del tipo predominante di regioni nel programma, determinato dal loro numero.

Articolo 52

Rete europea per lo sviluppo rurale

1.   È istituita, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, una rete europea per lo sviluppo rurale con la funzione di collegare tra loro reti, organizzazioni e amministrazioni nazionali operanti nel campo dello sviluppo rurale a livello dell'Unione.

2.   Il collegamento in rete attraverso la Rete europea per lo sviluppo rurale persegue le seguenti finalità:

a)

stimolare la partecipazione di tutti i portatori d'interesse, soprattutto in campo agricolo e forestale e di altri portatori d'interesse in materia di sviluppo rurale, all'attuazione di tale sviluppo;

b)

migliorare la qualità dei programmi di sviluppo rurale;

c)

contribuire ad informare il pubblico sui vantaggi della politica di sviluppo rurale;

d)

sostenere la valutazione dei programmi di sviluppo rurale.

3.   La rete svolge le seguenti attività:

a)

raccoglie, analizza e diffonde informazioni sulle azioni intraprese nel campo dello sviluppo rurale;

b)

presta assistenza sulle procedure di valutazione e sulla raccolta e gestione dei dati;

c)

accoglie, convalida e diffonde a livello unionale le buone pratiche in materia di sviluppo rurale, compresi i metodi e gli strumenti di valutazione;

d)

costituisce e gestisce gruppi tematici e/o laboratori intesi a favorire gli scambi di esperienze e a supportare l'attuazione, il monitoraggio e l'ulteriore sviluppo della politica di sviluppo rurale;

e)

informa sull'evoluzione delle zone rurali dell'Unione e dei paesi terzi;

f)

organizza convegni e seminari a livello dell'Unione per le persone impegnate nello sviluppo rurale;

g)

supporta le reti nazionali e le iniziative di cooperazione transnazionale e sostiene lo scambio con reti di paesi terzi di esperienze riguardanti azioni in materia di sviluppo rurale;

h)

specificamente per i gruppi di azione locale:

i)

crea sinergie con le attività svolte a livello nazionale o regionale o a entrambi i livelli dalle rispettive reti, con particolare riguardo alle attività di potenziamento delle capacità e agli scambi di esperienze, nonché

ii)

collabora con gli organismi preposti alle reti e all'assistenza tecnica in materia di sviluppo locale istituiti dal FESR, dal FSE e dal FEAMP, relativamente alle rispettive attività di sviluppo locale e di cooperazione transnazionale.

4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la struttura organizzativa e operativa della Rete europea per lo sviluppo rurale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.

Articolo 53

Rete del partenariato europeo per l'innovazione

1.   È istituita, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, una rete PEI con il compito di supportare il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 55. Essa consente il collegamento in rete di gruppi operativi, servizi di consulenza e ricercatori.

2.   La rete PEI ha le seguenti finalità:

a)

favorire gli scambi di esperienze e di buone pratiche;

b)

stabilire un dialogo tra gli agricoltori e la comunità della ricerca e favorire la partecipazione di tutti i portatori d'interesse al processo di scambio delle conoscenze.

3.   La rete PEI svolge le seguenti attività:

a)

funge da help desk e informa gli interessati sul PEI;

b)

incoraggia la formazione di gruppi operativi ed informa riguardo alle opportunità offerte dalle politiche dell'Unione;

c)

favorisce lo sviluppo di iniziative di poli e di progetti pilota e di dimostrazione che possono riguardare, tra l'altro, le seguenti questioni:

i)

l'aumento della produttività, redditività economica, sostenibilità, del rendimento e dell'efficienza in termini di risorse nel settore agricolo;

ii)

l'innovazione a sostegno della bioeconomia;

iii)

la biodiversità, i servizi ecosistemici, la funzionalità del suolo e la gestione sostenibile delle risorse idriche;

iv)

prodotti e servizi innovativi per la filiera integrata;

v)

apertura di nuove opportunità in termini di prodotti e mercati per i produttori primari;

vi)

qualità e sicurezza dei prodotti alimentari e una dieta sana;

vii)

riduzione delle perdite post-raccolto e dei residui alimentari;

d)

raccoglie e diffonde informazioni nell'ambito di competenza del PEI, compresi i risultati della ricerca e le nuove tecnologie in materia d'innovazione e scambio di conoscenze e scambi con paesi terzi nel settore dell'innovazione.

4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la struttura organizzativa e operativa della rete PEI. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.

Articolo 54

Rete rurale nazionale

1.   Ogni Stato membro istituisce una rete rurale nazionale che riunisce le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale. Fa parte della rete rurale nazionale anche il partenariato di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Gli Stati membri con programmi regionali possono presentare per approvazione un programma specifico per la costituzione e il funzionamento della loro rete rurale nazionale.

2.   Il collegamento in rete attraverso la rete rurale nazionale persegue le seguenti finalità:

a)

stimolare la partecipazione dei portatori d'interesse all'attuazione dello sviluppo rurale;

b)

migliorare la qualità dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale;

c)

informare il pubblico e i potenziali beneficiari sulla politica di sviluppo rurale e su eventuali possibilità di finanziamento;

d)

promuovere l'innovazione nel settore agricolo, nella produzione alimentare, nella silvicoltura e nelle zone rurali.

3.   Il sostegno del FEASR di cui all'articolo 51, paragrafo 3, è utilizzato:

a)

per le strutture necessarie al funzionamento della rete;

b)

per l'elaborazione e l'attuazione di un piano d'azione che copra almeno:

i)

le attività riguardanti la raccolta di esempi di progetti comprendenti tutte le priorità dei programmi di sviluppo rurale;

ii)

le attività riguardanti la promozione di scambi tematici ed analitici tra portatori d'interesse in materia di sviluppo rurale, condivisione e diffusione dei risultati;

iii)

le attività riguardanti le attività di formazione e in rete per i gruppi di azione locale e in particolare assistenza tecnica alla cooperazione interterritoriale e transnazionale, promozione della cooperazione tra gruppi di azione locale e ricerca di partner per la misura di cui all'articolo 35;

iv)

le attività in rete destinate ai consulenti e ai servizi di sostegno all'innovazione;

v)

le attività riguardanti la condivisione e la diffusione di risultati del monitoraggio e della valutazione;

(vi)

un piano di comunicazione comprendente pubblicità e informazione sul programma di sviluppo rurale di concerto con le autorità di gestione, nonché attività di informazione e comunicazione destinate al grande pubblico;

vii)

le attività riguardanti la partecipazione e il contributo alle attività della Rete europea per lo sviluppo rurale.

4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni relative all'istituzione e al funzionamento delle reti rurali nazionali e il contenuto dei programmi specifici di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.

TITOLO IV

PEI IN MATERIA DI PRODUTTIVITÀ E SOSTENIBILITÀ DELL'AGRICOLTURA

Articolo 55

Finalità

1.   Il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura persegue le seguenti finalità:

a)

promuovere l'uso efficiente delle risorse, la redditività, la produttività, la competitività, la riduzione delle emissioni, il rispetto del clima e la resilienza climatica nel settore agricolo e forestale, lavorando per sistemi di produzione agroecologici e operando in armonia con le risorse naturali essenziali da cui dipendono l'agricoltura e la silvicoltura;

b)

contribuire all'approvvigionamento regolare e sostenibile di prodotti alimentari, mangimi e biomateriali, inclusi sia quelli esistenti che quelli nuovi;

c)

migliorare i metodi di tutela dell'ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi;

d)

gettare ponti tra la ricerca e le tecnologie di punta, da un lato, e gli agricoltori, i gestori forestali, le comunità rurali, le imprese, le ONG e i servizi di consulenza, dall'altro.

2.   Per realizzare i propri obiettivi, il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura:

a)

crea valore aggiunto favorendo una maggiore connessione tra la ricerca e la pratica agricola e incoraggiando un'applicazione più diffusa delle misure d'innovazione disponibili;

b)

si adopera affinché le soluzioni innovative siano messe in pratica su più vasta scala e in tempi più brevi; nonché

c)

informa la comunità scientifica sul fabbisogno di ricerca del settore agricolo.

3.   Il FEASR contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura sovvenzionando, ai sensi dell'articolo 35, i gruppi operativi del PEI di cui all'articolo 56 e la rete PEI di cui all'articolo 53.

Articolo 56

Gruppi operativi

1.   I gruppi operativi PEI fanno parte del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. Sono costituiti da soggetti interessati come agricoltori, ricercatori, consulenti e imprenditori del settore agroalimentare, pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del PEI.

2.   I gruppi operativi PEI adottano il proprio regolamento interno, tale da garantire trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale ed evitare conflitti di interessi.

3.   Gli Stati membri decidono nell'ambito dei rispettivi programmi l'entità del sostegno ai gruppi operativi.

Articolo 57

Funzioni dei gruppi operativi

1.   I gruppi operativi PEI elaborano un piano recante i seguenti elementi:

a)

descrizione del progetto innovativo che intendono sviluppare, collaudare, adattare o realizzare;

b)

descrizione dei risultati attesi e contributo all'obiettivo del PEI di incrementare la produttività e migliorare la gestione sostenibile delle risorse.

2.   Durante la realizzazione dei loro progetti innovativi, i gruppi operativi:

a)

prendono decisioni sull'elaborazione e l'attuazione di azioni innovative; nonché

b)

attuano azioni innovative mediante misure finanziate nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale.

3.   I gruppi operativi divulgano i risultati dei progetti realizzati, in particolare attraverso la rete PEI.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 58

Risorse e loro ripartizione

1.   Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 5, 6 e 7 del presente articolo, l'importo globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 è di 84 936 milioni di EUR, a prezzi 2011, conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

2.   Lo 0,25 % delle risorse di cui al paragrafo 1 è destinato all'assistenza tecnica richiesta dalla Commissione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1.

3.   Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio generale dell'Unione, gli importi di cui al paragrafo 1 sono indicizzati in ragione del 2 % annuo.

4.   La ripartizione annua per Stato membro degli importi di cui al paragrafo 1, previa detrazione dell'importo di cui al paragrafo 2 è riportata nell'allegato I.

5   I fondi trasferiti da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono sottratti dagli importi assegnati a tale Stato membro conformemente al paragrafo 4.

6.   I fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e i fondi trasferiti al FEASR in applicazione degli articoli 10 ter e 136 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (27) per l'anno civile 2013 sono anche inclusi nella ripartizione annua di cui al paragrafo 4.

7.   Per tener conto degli sviluppi legati alla ripartizione annua di cui al paragrafo 4, compresi gli storni di cui ai paragrafi 5 e 6, per procedere ad adeguamenti tecnici senza modificare le dotazioni globali, o per tener conto di qualsiasi altra modifica prevista da un atto legislativo dopo l'adozione del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83per riesaminare i massimali stabiliti nell'allegato I.

8.   Ai fini dell'assegnazione della riserva di rendimento di cui all'articolo 22, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le entrate con destinazione specifica riscosse ai sensi dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e disponibili per il FEASR vengono aggiunte agli importi di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Tali entrate con destinazione specifica sono ripartite tra gli Stati membri in proporzione alle rispettive quote del sostegno totale del FEASR.

Articolo 59

Partecipazione del Fondo

1.   La decisione che approva un programma di sviluppo rurale fissa il contributo massimo del FEASR al programma stesso. La decisione specifica distintamente, se del caso, gli stanziamenti assegnati alle regioni meno sviluppate.

2.   La partecipazione del FEASR è calcolata sulla base della spesa pubblica ammissibile.

3.   I programmi di sviluppo rurale fissano un unico tasso di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure. Se del caso, viene fissato un tasso di partecipazione distinto per le regioni meno sviluppate, le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93, nonché per le regioni in transizione. Il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari:

a)

all' 85 % della spesa pubblica ammissibile nelle regioni meno sviluppate, nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93;

b)

al 75 % della spesa pubblica ammissibile per tutte le regioni il cui PIL pro capite per il periodo 2007-2013 era inferiore al 75 % della media dell'UE a 25 per il periodo di riferimento, ma il cui PIL pro capite è superiore al 75 % del PIL medio dell'Unione a 27;

c)

al 63 % della spesa pubblica ammissibile per le regioni in transizione diverse da quelle di cui alla lettera b) del presente paragrafo;

d)

al 53 % della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni.

Il tasso minimo di partecipazione del FEASR è pari al 20 %.

4.   In deroga al paragrafo 3, il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari:

a)

all'80 % per le misure di cui agli articoli 14, 27 e 35, per lo sviluppo locale LEADER di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e per gli interventi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i). Tale tasso può essere aumentato al massimo fino al 90 % per i programmi delle regioni meno sviluppate, delle regioni ultraperiferiche, delle isole minori dell’Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 e delle regioni in transizione di cui al paragrafo 3, lettere b) e c);

b)

al 75 % per gli interventi che concorrono ad obiettivi quali l’ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi a norma dell'articolo 17, dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), degli articoli 28, 29, 30, 31 e 34;

c)

al 100 % per gli strumenti finanziari a livello dell'Unione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1303/2013;

d)

al tasso di partecipazione applicabile alla misura interessata maggiorato di un ulteriore 10 % per i contributi agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013;

e)

al 100 % per gli interventi finanziati tramite fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013;

f)

al 100 % per un importo di 500 milioni di EUR, a prezzi 2011, assegnato al Portogallo e per un importo di 7 milioni di EUR, a prezzi 2011, assegnato a Cipro, a condizione che tali Stati membri beneficino dell'assistenza finanziaria conformemente agli articoli 136 e 143 TFUE il 1o gennaio 2014 o successivamente, fino al 2016 quando l'applicazione di tale disposizione sarà riesaminata;

g)

per gli Stati membri che beneficiano il 1o gennaio 2014 o successivamente dell'assistenza finanziaria conformemente agli articoli 136 e 143 TFUE, l'aliquota di sostegno del FEASR risultante dell'applicazione dell'articolo 24, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1303/2013 può essere maggiorato di un massimo di un ulteriore 10 % fino ad un massimo totale del 95 % per le spese che gli Stati membri devono sostenere nei primi due anni di attuazione del programma di sviluppo rurale; Tuttavia per le spese pubbliche totali eseguite durante il periodo di programmazione è rispettata l'aliquota di sostegno del FEASR applicabile senza tale deroga.

5.   Almeno il 5 %, e nel caso della Croazia almeno il 2,5 %, del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale è destinato a LEADER.

6.   Almeno il 30 % del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale è destinato alle misure di cui all'articolo 17 per gli investimenti in materia di clima e ambiente, agli articoli 21, 28, 29 e 30 ad eccezione dei pagamenti relativi alla direttiva quadro sulle acque, e agli articoli 31, 32 e 34.

Il primo comma non si applica alle regioni ultraperiferiche e ai territori d'oltremare degli Stati membri.

7.   Se uno Stato membro presenta sia un programma nazionale che una serie di programmi regionali, i paragrafi 5 e 6 non si applicano al programma nazionale. Il contributo del FEASR al programma nazionale è preso in considerazione al fine di calcolare la percentuale di cui ai paragrafi 5 e 6 per ciascun programma regionale in proporzione alla quota di tale programma regionale dell'assegnazione nazionale.

8.   Una spesa cofinanziata dal FEASR non può essere cofinanziata con contributi dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione o di qualsiasi altro strumento finanziario dell'Unione.

9.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, la spesa pubblica a sostegno delle imprese rispetta i limiti stabiliti per gli aiuti di Stato.

Articolo 60

Ammissibilità delle spese

1.   In deroga all'articolo 65, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013, in casi di emergenza dovuti a calamità naturali, i programmi di sviluppo rurale possono disporre che l'ammissibilità delle spese conseguenti a modifiche dei programmi possa decorrere dalla data in cui si è verificata la calamità naturale.

2.   Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione di cui all'articolo 49.

Ad eccezione delle spese generali di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera c), per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE si considerano ammissibili soltanto le spese sostenute previa presentazione di una domanda all'autorità competente.

Gli Stati membri possono disporre nei programmi che siano considerate ammissibili soltanto le spese sostenute dopo l'approvazione della domanda di sostegno da parte dell'autorità competente.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano all'articolo 51, paragrafi 1 e 2.

4.   I pagamenti effettuati dai beneficiari sono giustificati da fatture e documenti probatori. Ove ciò non risulti possibile, i pagamenti sono giustificati da documenti aventi forza probatoria equivalente, tranne per le forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 61

Spese ammissibili

1.   Se le spese di gestione sono sovvenzionate nell'ambito del presente regolamento, sono ammissibili le seguenti categorie di spese:

a)

spese di funzionamento;

b)

spese di personale;

c)

spese di formazione;

d)

spese di pubbliche relazioni;

e)

spese finanziarie;

f)

spese di rete.

2.   Gli studi sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del programma o agli obiettivi specifici dello stesso.

3.   I contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi, terreni e immobili senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere considerati ammissibili purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 62

Verificabilità e controllabilità delle misure

1.   Gli Stati membri garantiscono che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili. A questo scopo l'autorità di gestione e l'organismo pagatore presentano una valutazione ex ante della verificabilità e controllabilità delle misure che saranno inserite nel programma di sviluppo rurale. L'autorità di gestione e l'organismo pagatore valutano la verificabilità e controllabilità delle misure anche nel corso dell'attuazione del programma di sviluppo rurale. La valutazione ex ante e la valutazione in itinere prendono in considerazione i risultati dei controlli effettuati nel precedente e nell'attuale periodo di programmazione. Se dalla valutazione risulta che i requisiti di verificabilità e controllabilità non sono soddisfatti, le misure interessate sono riviste in conseguenza.

2.   Se l'aiuto è concesso sulla base dei costi standard o dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno, gli Stati membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e verificabile. A questo scopo, un organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del programma effettua i calcoli o conferma l'esattezza e l'adeguatezza degli stessi. Una dichiarazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli è acclusa al programma di sviluppo rurale.

Articolo 63

Anticipi

1.   Il versamento di anticipi è subordinato alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, corrispondente al 100 % dell'importo anticipato. Nel caso di beneficiari pubblici, gli anticipi sono versati ai comuni, alle regioni e alle relative associazioni, nonché ad organismi di diritto pubblico.

Uno strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità è ritenuto equivalente alla garanzia di cui al primo comma a condizione che tale autorità si impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia se il diritto all'anticipo non é stato riconosciuto.

2.   La garanzia è svincolata una volta che l'organismo pagatore competente abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'intervento supera l'importo dell'anticipo.

TITOLO VI

GESTIONE, CONTROLLO E PUBBLICITÀ

Articolo 64

Competenze della Commissione

La Commissione mette in atto le misure e i controlli previsti nel regolamento (UE) n. 1306/2013 al fine di assicurare, nel contesto della gestione concorrente, una sana gestione finanziaria ai sensi dell'articolo 317 TFUE.

Articolo 65

Responsabilità degli Stati membri

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in conformità all'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

2.   Gli Stati membri designano, per ciascun programma di sviluppo rurale, le seguenti autorità:

a)

l'autorità di gestione, che può essere un ente pubblico o privato operante a livello nazionale o regionale, incaricato della gestione del programma in questione, ovvero lo Stato membro stesso nell'esercizio di tale funzione;

b)

l'organismo pagatore riconosciuto ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

c)

c) l'organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

3.   Gli Stati membri si accertano, per ciascun programma di sviluppo rurale, che siano stati istituiti i relativi sistemi di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'autorità di gestione e gli altri organismi. Gli Stati membri sono responsabili del buon funzionamento dei sistemi durante l'intero periodo di programmazione.

4.   Gli Stati membri definiscono chiaramente le attribuzioni dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei gruppi di azione locale LEADER con riguardo all'applicazione dei criteri di ammissibilità e di selezione e alla procedura di selezione dei progetti.

Articolo 66

Autorità di gestione

1.   L'autorità di gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma e, a tal fine, provvede in particolare:

a)

ad assicurare l'esistenza di un sistema elettronico adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici sul programma e sulla sua attuazione, richiesti a fini di monitoraggio e valutazione, e segnatamente delle informazioni necessarie per monitorare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi e delle priorità prestabiliti;

b)

a comunicare alla Commissione, entro il 31 gennaio e il 31 ottobre di ciascun anno del programma, i dati pertinenti sugli interventi selezionati per il finanziamento, tra cui informazioni sugli indicatori di prodotto e su quelli finanziari;

c)

a garantire che i beneficiari e altri organismi che partecipano all'esecuzione degli interventi:

i)

siano informati degli obblighi derivanti dall'aiuto concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento;

ii)

siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati all'autorità di gestione e la registrazione dei prodotti e dei risultati;

d)

a garantire che la valutazione ex ante di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sia conforme al sistema di monitoraggio e valutazione, nonché ad accettarla e a trasmetterla alla Commissione;

e)

ad accertare che sia stato predisposto il piano di valutazione di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1303/2013, che la valutazione ex post di cui all'articolo 57 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sia effettuata entro i termini previsti nello stesso regolamento, che dette valutazioni siano conformi al sistema di monitoraggio e valutazione, nonché a trasmetterle al comitato di monitoraggio e alla Commissione;

f)

a trasmettere al comitato di monitoraggio le informazioni e i documenti necessari per monitorare l'attuazione del programma alla luce degli specifici obiettivi e priorità del medesimo;

g)

a redigere la relazione annuale sullo stato di attuazione del programma, corredata di tabelle di monitoraggio aggregate, e a trasmetterla alla Commissione previa approvazione del comitato di monitoraggio;

h)

ad assicurare che l'organismo pagatore sia debitamente informato, in particolare delle procedure applicate e degli eventuali controlli effettuati sugli interventi selezionati per finanziamento, prima che siano autorizzati i pagamenti;

i)

a dare pubblicità al programma, tra l'altro attraverso la rete rurale nazionale, informando i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti, nonché informando i beneficiari dei contributi dell'Unione e il pubblico in generale sul ruolo svolto dall'Unione nell'attuazione del programma.

2.   Lo Stato membro o l'autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi, che possono essere enti locali, enti regionali di sviluppo od organizzazioni non governative, per provvedere alla gestione e all'esecuzione degli interventi di sviluppo rurale.

L'autorità di gestione rimane pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni anche quando una parte di esse è delegata a terzi. L'autorità di gestione provvede affinché l'organismo delegato possa disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento del proprio incarico.

3.   Se il programma di sviluppo rurale contiene sottoprogrammi tematici ai sensi dell'articolo 7, l'autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi, che possono essere enti locali, gruppi di azione locale od organizzazioni non governative, per provvedere alla gestione e all'attuazione di tali sottoprogrammi. In tal caso si applica il paragrafo 2.

L'autorità di gestione provvede affinché gli interventi e i prodotti del sottoprogramma tematico siano registrati separatamente ai fini del sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 67.

4.   Fatto salvo il ruolo degli organismi pagatori e di altri organismi di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013, se uno Stato membro ha più di un programma, può essere designato un organismo di coordinamento al fine di garantire la coerenza della gestione dei fondi e di creare un punto di contatto tra la Commissione e le autorità nazionali di gestione.

5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono condizioni uniformi per l'applicazione dei requisiti in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo 1, lettera i).

TITOLO VII

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

CAPO I

Disposizioni generali

Sezione 1

Istituzione e obiettivi del sistema di monitoraggio e valutazione

Articolo 67

Sistema di monitoraggio e valutazione

In applicazione del presente titolo è istituito, di concerto tra la Commissione e gli Stati membri, un sistema comune di monitoraggio e valutazione che è adottato dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.

Articolo 68

Obiettivi

Il sistema di monitoraggio e valutazione persegue i seguenti obiettivi:

a)

dimostrare i progressi e le realizzazioni della politica di sviluppo rurale e valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza dei relativi interventi;

b)

contribuire ad un sostegno più mirato dello sviluppo rurale;

c)

favorire un processo di apprendimento comune basato sull'attività di monitoraggio e di valutazione.

Sezione 2

Disposizioni tecniche

Articolo 69

Indicatori comuni

1.   Il sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 67 contiene un elenco di indicatori comuni relativi alla situazione di partenza nonché all'esecuzione finanziaria, ai prodotti, ai risultati e all'impatto dei programmi, applicabili a tutti i programmi di sviluppo rurale e tali da consentire l'aggregazione dei dati a livello dell'Unione.

2.   Gli indicatori comuni sono basati su dati disponibili e correlati alla struttura e agli obiettivi del quadro strategico per lo sviluppo rurale e consentono di valutare i progressi, l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione della politica di sviluppo rurale rispetto agli obiettivi generali e specifici di tale politica a livello unionale, nazionale e di programma. Gli indicatori comuni d'impatto sono basati su dati accessibili.

3.   Il valutatore quantifica l'impatto del programma misurato dagli indicatori d'incidenza. In base ai dati forniti nelle valutazioni riguardanti la PAC, ivi comprese le valutazioni relative ai programmi di sviluppo rurale, la Commissione, con l'aiuto degli Stati membri, valuta l'effetto congiunto di tutti gli strumenti della PAC.

Articolo 70

Sistema di informazione elettronico

Le informazioni essenziali sull'attuazione dei programmi, su ciascun intervento selezionato per finanziamento e sugli interventi ultimati, necessarie a fini di monitoraggio e valutazione, tra cui informazioni salienti su ciascun beneficiario e progetto, sono registrate, conservate e aggiornate elettronicamente.

Articolo 71

Informazione

I beneficiari di aiuti nel quadro delle misure di sviluppo rurale e i gruppi di azione locale si impegnano a comunicare all'autorità di gestione e/o a valutatori designati o ad altri organismi delegati ad espletare funzioni per conto dell'autorità di gestione tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti.

CAPO II

Monitoraggio

Articolo 72

Procedure di monitoraggio

1.   L'autorità di gestione e il comitato di monitoraggio di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1303/2013 monitorano la qualità di attuazione del programma.

2.   L'autorità di gestione e il comitato di monitoraggio monitorano ciascun programma di sviluppo rurale mediante indicatori finanziari, di prodotti e di obiettivi.

Articolo 73

Comitato di monitoraggio

Gli Stati membri con programmi regionali possono istituire un comitato di monitoraggio nazionale per coordinare l'attuazione di tali programmi in relazione alla disciplina nazionale e all'utilizzo delle risorse finanziarie.

Articolo 74

Responsabilità del comitato di sorveglianza

Il comitato di monitoraggio si accerta delle prestazioni e dell'effettiva attuazione del programma di sviluppo rurale. A questo scopo, oltre a svolgere le funzioni di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1303/2013, il comitato di monitoraggio:

a)

è consultato ed emette un parere, entro quattro mesi dall'approvazione del programma, in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;

b)

esamina le attività e i prodotti relativi ai progressi nell'attuazione del piano di valutazione del programma;

c)

esamina, in particolare, le azioni del programma relative all'adempimento delle condizionalità ex ante nell'ambito delle responsabilità dell'autorità di gestione e riceve informazioni in merito alle azioni relative all'adempimento di altre condizionalità ex ante;

d)

partecipa alla rete rurale nazionale per scambiare informazioni sull'attuazione del programma; e

e)

esamina e approva le relazioni annuali sullo stato di attuazione del programma prima che vengano trasmesse alla Commissione.

Articolo 75

Relazione annuale sull'attuazione

1.   Entro il 30 giugno 2016 ed entro il 30 giugno di ogni anno successivo, fino al 2024 compreso, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione dei programmi di sviluppo rurale nel corso del precedente anno civile. La relazione presentata nel 2016 si riferisce agli anni civili 2014 e 2015.

2.   Oltre a rispettare i requisiti di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la relazione annuale sull'attuazione contiene, tra l'altro, informazioni sugli impegni finanziari e sulle spese per misura, nonché una sintesi delle attività intraprese in relazione al piano di valutazione.

3.   Oltre a rispettare i requisiti di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la relazione annuale sull' attuazione presentata nel 2017 contiene anche una descrizione dell'attuazione degli eventuali sottoprogrammi compresi nel programma.

4.   Oltre a rispettare i requisiti di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la relazione annuale sull' attuazione presentata nel 2019 contiene anche una descrizione dell'attuazione degli eventuali sottoprogrammi compresi nel programma e una valutazione dei progressi compiuti riguardo all'uso integrato delle risorse del FEASR e di altri strumenti finanziari dell'Unione a sostegno dello sviluppo territoriale delle zone rurali, anche attraverso strategie di sviluppo locale.

5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme concernenti le modalità di presentazione delle relazioni annuali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.

CAPO III

Valutazione

Articolo 76

Disposizioni generali

1.   La Commissione può, adottare atti di esecuzione che specificano gli elementi che devono figurare nelle valutazioni ex ante ed ex post di cui agli articoli 55 e 57 del regolamento (UE) n. 1303/2013, e stabiliscono i requisiti minimi per il piano di valutazione di cui all'articolo 56 dello stesso regolamento (UE) n. 1303/2013. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.

2.   Gli Stati membri garantiscono che le valutazioni siano conformi all'approccio comune in materia di valutazione concordato ai sensi dell'articolo 67, provvedono alla produzione e alla raccolta dei dati richiesti e trasmettono ai valutatori le varie informazioni fornite dal sistema di monitoraggio.

3.   Gli Stati membri pubblicano le relazioni di valutazione su internet e la Commissione le pubblica sul suo sito web.

Articolo 77

Valutazione ex ante

Gli Stati membri provvedono affinché il valutatore ex ante sia coinvolto sin dalle prime fasi nell'iter di elaborazione del programma del programma di sviluppo rurale, in particolare all'elaborazione dell'analisi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), nella definizione della logica d'intervento e nella fissazione degli obiettivi del programma.

Articolo 78

Valutazione ex post

Nel 2024 gli Stati membri elaborano una relazione di valutazione ex post di ciascuno dei programmi di sviluppo rurale. Tale relazione è trasmessa alla Commissione entro il 31 dicembre 2024.

Articolo 79

Sintesi delle valutazioni

Le sintesi delle valutazioni ex ante ed ex post a livello dell'Unione sono redatte sotto la responsabilità della Commissione.

Le sintesi delle valutazioni sono ultimate entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla presentazione delle rispettive valutazioni.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORRENZA

Articolo 80

Regole applicabili alle imprese

Se il presente regolamento prevede un sostegno a forme di cooperazione tra imprese, detto sostegno può essere concesso solo a forme di cooperazione che rispettino le regole di concorrenza applicabili in virtù degli articoli da 206 a 210 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 81

Aiuto di Stato

1.   Salvo disposizione contraria contenuta nel presente titolo, al sostegno dello sviluppo rurale da parte degli Stati membri si applicano gli articoli 107, 108 e 109 TFUE.

2.   Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE.

Articolo 82

Finanziamenti nazionali integrativi

I pagamenti erogati dagli Stati membri a titolo di finanziamento nazionale integrativo del sostegno dell'Unione a favore dello sviluppo rurale in qualsiasi momento durante il periodo di programmazione, per interventi che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE sono inseriti dagli Stati membri nel programma di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera j) e, se sono conformi ai criteri previsti dal presente regolamento, sono approvati dalla Commissione.

TITOLO IX

POTERI DELLA COMMISSIONE E DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

Poteri della Commissione

Articolo 83

Esercizio della delega

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafo 5, all'articolo 16, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 8, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 28, paragrafi 10 e 11, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 30, paragrafo 8, all'articolo 33, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 5, all'articolo 35, paragrafo 10, all'articolo 36, paragrafo 5, all'articolo 45, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 6 e all'articolo 89, alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafo 5, all'articolo 16, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 8, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 28, paragrafi 10 e 11, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 30, paragrafo 8, all'articolo 33, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 5, all'articolo 35, paragrafo 10, all'articolo 36, paragrafo 5, all'articolo 45, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 6 e all'articolo 89 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 5, all'articolo 16, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 8, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 28, paragrafi 10 e 11, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 30, paragrafo 8, all'articolo 33, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 5, all'articolo 35, paragrafo 10, all'articolo 36, paragrafo 5, all'articolo 45, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 6 e all'articolo 89 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'articolo 14, paragrafo 5, dell'articolo 16, paragrafo 5, dell'articolo 19, paragrafo 8, dell'articolo 22, paragrafo 3, dell'articolo 28, paragrafi 10 e 11, dell'articolo 29, paragrafo 6, dell'articolo 30, paragrafo 8, dell'articolo 33, paragrafo 4, dell'articolo 34, paragrafo 5, dell'articolo 35, paragrafo 10, dell'articolo 36, paragrafo 5, dell'articolo 45, paragrafo 6, dell'articolo 47, paragrafo 6, e dell'articolo 89 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro un termine di due mesi a partire dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 84

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato denominato "Comitato per lo sviluppo rurale". Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO II

Disposizioni comuni

Articolo 85

Scambio di informazioni e documenti

1.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce un sistema di informazione che consente lo scambio sicuro di dati di comune interesse tra la Commissione e gli Stati membri. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme concernenti il funzionamento di detto sistema. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.

2   La Commissione assicura l'esistenza di un sistema elettronico adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione e la gestione delle informazioni essenziali delle relazioni sul monitoraggio e sulla valutazione.

Articolo 86

Trattamento e protezione dei dati personali

1.   Gli Stati membri e la Commissione raccolgono i dati personali al fine di adempiere ai loro rispettivi obblighi di gestione, controllo, monitoraggio e valutazione ai sensi del presente regolamento e, in particolare, agli obblighi di cui ai titoli VI e VII, e trattano questi dati in modo non incompatibile con tale finalità.

2.   Laddove i dati personali sono trattati a fini di monitoraggio e valutazione ai sensi del titolo VII, utilizzando il sistema elettronico sicuro di cui all'articolo 85, essi devono essere resi anonimi e trattati unicamente in forma aggregata.

3.   I dati personali sono trattati conformemente alle norme di cui alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001. In particolare, tali dati non sono conservati in modo da consentire l'identificazione degli interessati per un arco di tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, tenendo conto dei periodi minimi di conservazione stabiliti dalla normativa unionale e nazionale applicabile.

4.   Gli Stati membri informano gli interessati della possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 e che a tale riguardo essi godono dei diritti sanciti dalle normative in materia di protezione dei dati, ossia la direttiva 95/46/CE ed il regolamento (CE) n. 45/2001.

5.   Gli articoli da 111 a 114 del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applicano al presente articolo.

Articolo 87

Disposizioni generali sulla PAC

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 e le disposizioni adottate a norma dello stesso si applicano alle misure previste dal presente regolamento.

CAPO III

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 88

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 è abrogato.

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell'ambito dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo regolamento anteriormente al 1o gennaio 2014.

Articolo 89

Disposizioni transitorie

Per agevolare la transizione dal sistema previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 a quello istituito dal presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 che stabilisce le condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 può essere integrato nel sostegno previsto dal presente regolamento, tra l'altro per l'assistenza tecnica e le valutazioni ex post. Tali atti delegati possono anche prevedere condizioni per la transizione dal sostegno allo sviluppo rurale per la Croazia previsto dal regolamento (CE) n. 1085/2006 al sostegno previsto dal presente regolamento.

Articolo 90

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. JUKNA


(1)  Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (Cfr. pag. 549 della presente Gazzetta ufficiale)

(3)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (Cfr. pag. 608 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(6)  Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

(7)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(8)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(9)  Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali (GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1).

(10)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(11)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, relativo alla protezione delle persone fisiche con riferimento alla protezione dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi comunitari e alla libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(12)  Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 170 del 29.6.2007, pag. 1).

(13)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(14)  GU C 35 del 9.2.2012, pag. 1.

(15)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del parlamento europeo e del consiglio del del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (Cfr. pag. 549 della presente Gazzetta ufficiale).

(16)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(17)  Decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30).

(18)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

(19)  Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

(20)  Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

(21)  Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1).

(22)  Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

(23)  Regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo (GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1).

(24)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del, 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del consiglio. (Cfr. pag. 671 della presente Gazzetta ufficiale).

(25)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

(26)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(27)  Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).


ALLEGATO I

RIPARTIZIONE DEL SOSTEGNO DELL'UNIONE ALLO SVILUPPO RURALE (2014-2020)

(prezzi correnti in EUR)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL 2014-2020

Belgio

78 342 401

78 499 837

78 660 375

78 824 076

78 991 202

79 158 713

79 314 155

551 790 759

Bulgaria

335 499 038

335 057 822

334 607 538

334 147 994

333 680 052

333 187 306

332 604 216

2 338 783 966

Repubblica ceca

314 349 445

312 969 048

311 560 782

310 124 078

308 659 490

307 149 050

305 522 103

2 170 333 996

Danimarca

90 287 658

90 168 920

90 047 742

89 924 072

89 798 142

89 665 537

89 508 619

629 400 690

Germania

1 178 778 847

1 177 251 936

1 175 693 642

1 174 103 302

1 172 483 899

1 170 778 658

1 168 760 766

8 217 851 050

Estonia

103 626 144

103 651 030

103 676 345

103 702 093

103 728 583

103 751 180

103 751 183

725 886 558

Irlanda

313 148 955

313 059 463

312 967 965

312 874 411

312 779 690

312 669 355

312 485 314

2 189 985 153

Grecia

601 051 830

600 533 693

600 004 906

599 465 245

598 915 722

598 337 071

597 652 326

4 195 960 793

Spagna

1 187 488 617

1 186 425 595

1 185 344 141

1 184 244 005

1 183 112 678

1 182 137 718

1 182 076 067

8 290 828 821

Francia

1 404 875 907

1 408 287 165

1 411 769 545

1 415 324 592

1 418 941 328

1 422 813 729

1 427 718 983

9 909 731 249

Croazia

332 167 500

332 167 500

332 167 500

332 167 500

332 167 500

332 167 500

332 167 500

2 325 172 500

Italia

1 480 213 402

1 483 373 476

1 486 595 990

1 489 882 162

1 493 236 530

1 496 609 799

1 499 799 408

10 429 710 767

Cipro

18 895 839

18 893 552

18 891 207

18 888 801

18 886 389

18 883 108

18 875 481

132 214 377

Lettonia

138 327 376

138 361 424

138 396 059

138 431 289

138 467 528

138 498 589

138 499 517

968 981 782

Lituania

230 392 975

230 412 316

230 431 887

230 451 686

230 472 391

230 483 599

230 443 386

1 613 088 240

Lussemburgo

14 226 474

14 272 231

14 318 896

14 366 484

14 415 051

14 464 074

14 511 390

100 574 600

Ungheria

495 668 727

495 016 871

494 351 618

493 672 684

492 981 342

492 253 356

491 391 895

3 455 336 493

Malta

13 880 143

13 965 035

14 051 619

14 139 927

14 230 023

14 321 504

14 412 647

99 000 898

Paesi Bassi

87 118 078

87 003 509

86 886 585

86 767 256

86 645 747

86 517 797

86 366 388

607 305 360

Austria

557 806 503

559 329 914

560 883 465

562 467 745

564 084 777

565 713 368

567 266 225

3 937 551 997

Polonia

1 569 517 638

1 567 453 560

1 565 347 059

1 563 197 238

1 561 008 130

1 558 702 987

1 555 975 202

10 941 201 814

Portogallo

577 031 070

577 895 019

578 775 888

579 674 001

580 591 241

581 504 133

582 317 022

4 057 788 374

Romania

1 149 848 554

1 148 336 385

1 146 793 135

1 145 218 149

1 143 614 381

1 141 925 604

1 139 927 194

8 015 663 402

Slovenia

118 678 072

119 006 876

119 342 187

119 684 133

120 033 142

120 384 760

120 720 633

837 849 803

Slovacchia

271 154 575

270 797 979

270 434 053

270 062 644

269 684 447

269 286 203

268 814 943

1 890 234 844

Finlandia

335 440 884

336 933 734

338 456 263

340 009 057

341 593 485

343 198 337

344 776 578

2 380 408 338

Svezia

248 858 535

249 014 757

249 173 940

249 336 135

249 502 108

249 660 989

249 768 786

1 745 315 250

Regno Unito

371 473 873

370 520 030

369 548 156

368 557 938

367 544 511

366 577 113

365 935 870

2 580 157 491

Totale UE -28

13 618 149 060

13 618 658 677

13 619 178 488

13 619 708 697

13 620 249 509

13 620 801 137

13 621 363 797

95 338 109 365


Assistenza tecnica (0.25 %)

34 130 699

34 131 977

34 133 279

34 134 608

34 135 964

34 137 346

34 138 756

238 942 629

Totale

13 652 279 759

13 652 790 654

13 653 311 767

13 653 843 305

13 654 385 473

13 654 938 483

13 655 502 553

95 577 051 994


ALLEGATO II

IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO

Articolo

Oggetto

Importo massimo (in EUR) o aliquota

 

15, par. 8

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

1 500

per consulenza

200 000

per triennio per la formazione dei consulenti

16, par. 2

Attività di informazione e promozione

70 %

dei costi ammissibili dell'azione

16, par. 4

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

3 000

per azienda all'anno

17, par. 3

Investimenti in immobilizzazioni materiali

 

Settore agricolo

50 %

del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite per il periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE a 25 per il periodo di riferimento ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE a 27.

75 %

del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche

75 %

del costo dell'investimento ammissibile in Croazia per l'attuazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio (1)  (2) entro un periodo massimo di quattro anni dalla data dell'adesione, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 5, paragrafo 1, della stessa direttiva

75 %

del costo dell'investimento ammissibile nelle isole minori del Mar Egeo

40 %

del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni

Le aliquote di cui sopra possono essere maggiorate di un ulteriore 20 %, purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90 %, per:

i giovani agricoltori quali definiti nel presente regolamento o che si sono già insediati durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno;

gli investimenti collettivi e i progetti integrati, compresi quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori;

le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32;

gli interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI

gli investimenti collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29

 

Trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I TFUE

50 %

del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite per il periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE a 25 per il periodo di riferimento ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE a 27

75 %

del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche

75 %

del costo dell'investimento ammissibile nelle isole minori del Mar Egeo

40 %

del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni

Le aliquote di cui sopra possono essere maggiorate di un ulteriore 20 %, purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90 %, per gli interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI o quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori;

17 par. 4

Investimenti in immobilizzazioni materiali

100 %

Investimenti non produttivi e infrastrutture agricole e forestali

18, par. 5

Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione

80 %

del costo dell'investimento ammissibile per interventi di prevenzione realizzati da singoli agricoltori

100 %

del costo dell'investimento ammissibile per interventi di prevenzione realizzati collettivamente da più beneficiari.

100 %

del costo dell'investimento ammissibile per interventi per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali e da eventi catastrofici.

19, par. 6

Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

70 000

per giovane agricoltore ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i)

70 000

per beneficiario ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto ii)

15 000

per piccola azienda agricola ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii)

23 par. 3

Allestimento di sistemi agroforestali

80 %

del costo dell'investimento ammissibile per l'allestimento di sistemi agroforestali

26, par. 4

Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, nella mobilitazione e nella commercializzazione dei prodotti delle foreste

65 %

del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni meno sviluppate

75 %

del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche

75 %

del costo dell'investimento ammissibile nelle isole minori del Mar Egeo

40 %

del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni

27, par. 4

Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori

10 %

In percentuale della produzione commercializzata durante i primi cinque anni successivi al riconoscimento. Il sostegno è decrescente.

100 000

Importo massimo annuo in tutti i casi

28, par. 8

Pagamenti agro-climatico-ambientali

600 (2)

per ettaro/anno per colture annuali

900 (2)

per ettaro/anno per colture perenni specializzate

450 (2)

per ettaro/anno per altri usi della terra

200 (2)

per unità di bestiame (UB)/anno per l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono

29, par. 5

Agricoltura biologica

600 (2)

per ettaro/anno per colture annuali

900 (2)

per ettaro/anno per colture perenni specializzate

450 (2)

per ettaro/anno per altri usi della terra

30, par. 7

Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque

500 (2)

massimo per ettaro/anno nel periodo iniziale non superiore a cinque anni

200 (2)

massimo per ettaro/anno

50 (3)

minimo per ettaro/anno per le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (3)

31, par. 3

Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

25

minimo per ettaro/anno sulla media dell'area del beneficiario del sostegno

250 (2)

massimo per ettaro/anno

450 (2)

massimo per ettaro/anno nelle zone montane ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2

33, par. 3

Benessere degli animali

500

per UB

34, par. 3

Servizi ambientali e climatici e salvaguardia della foresta

200 (2)

per ettaro/anno

37, par. 5

Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

65 %

del premio assicurativo dovuto

38, par. 5

Fondi di mutualizzazione per avversità atmosferica, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali

65 %

dei costi ammissibili

39, par. 5

Strumento di stabilizzazione del reddito

65 %

dei costi ammissibili


(1)  Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

(2)  Detti importi possono essere maggiorati in casi debitamente motivati tenuto conto di particolari circostanze da giustificare nei programmi di sviluppo rurale.

(3)  L'importo può essere diminuito in casi debitamente motivati tenuto conto di circostanze da giustificare nei programmi di sviluppo rurale.

NB:

L'intensità degli aiuti lascia impregiudicate alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.


ALLEGATO III

PARAMETRI BIOFISICI PER LA DELIMITAZIONE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI

PARAMETRO

DEFINIZIONI

SOGLIA

CLIMA

Bassa temperatura (1)

Durata del periodo vegetativo (numero di giorni) definita dal numero di giorni con temperatura media giornaliera > 5 °C (LGPt5), oppure

≤ 180 giorni

Tempo termico totale (grado-giorni) per il periodo vegetativo, definito dalla temperatura media giornaliera > 5 °C.

≤ 1 500 grado-giorni

Siccità

Rapporto tra precipitazione annua (P) ed evapotraspirazione potenziale annua (ETP)

P/PET ≤ 0.5

CLIMA E SUOLO

Eccessiva umidità del suolo

Numero di giorni con livello pari o superiore alla capacità del terreno

≥ 230 giorni

SUOLO

Scarso drenaggio del suolo (1)

Zone con terreno saturo d'acqua per un periodo considerevole dell'anno

Terreno bagnato fino a una profondità di 80 cm per oltre 6 mesi o fino a 40 cm per oltre 11 mesi, oppure

Suolo poco o estremamente poco drenato, oppure

Profilo di colore dei suoli a gley fino a 40 cm dalla superficie

Problemi di tessitura e pietrosità (1)

Relativa abbondanza di frazioni di argilla, limo, sabbia, sostanza organica (% in peso) e materiale grossolano (% in volume)

≥ 15 % in volume del soprassuolo è costituito da materiale grossolano (compresi affioramenti rocciosi e depositi morenici), oppure

classe di tessitura in metà o più (cumulativamente) dei 100 cm della superficie del suolo sabbiosa, franco sabbiosa, definita come segue:

% limo + (2 × % argilla) ≤ 30 %, oppure

Classe di tessitura del soprassuolo argillosa pesante

(≥ 60 % argilla), oppure

Suolo organico (sostanza organica ≥ 30 %) di almeno 40 cm, oppure

Il soprassuolo contiene 30 % o più di argilla, e ci sono proprietà vertiche fino a 100 cm di profondità

Scarsa profondità radicale

Profondità (cm) dalla superficie del suolo alla roccia dura coerente o allo strato solido

≤ 30 cm

Proprietà chimiche mediocri (1)

Presenza di sali, sodio scambiabile, forte acidità

Salinità: ≥ 4 decisiemens per metro (dS/m) nel soprassuolo, oppure

Sodicità: percentuale di sodio scambiabile (ESP) di ≥ 6 in metà o più (cumulativamente) dei 100 cm dello strato della superficie del suolo, oppure

Acidità del suolo: pH ≥ 5 (in acqua) nel soprassuolo

TERRENO

Forte pendenza

Dislivello rispetto alla distanza planimetrica (%)

≥ 15 %


(1)  Gli Stati membri devono soltanto controllare l'adempimento di questo parametro rispetto a quelli delle soglie pertinenti alla situazione specifica di una zona.


ALLEGATO IV

ELENCO INDICATIVO DI MISURE E INTERVENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA PER I SOTTOPROGRAMMI TEMATICI DI CUI ALL'ARTICOLO 7

Giovani agricoltori:

 

Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriale per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola

 

Investimenti in immobilizzazioni materiali

 

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

 

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

 

Cooperazione

 

Investimenti in attività extra-agricole

Piccole aziende agricole:

 

Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriale per lo sviluppo delle piccole aziende agricole

 

Investimenti in immobilizzazioni materiali

 

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

 

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

 

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

 

Cooperazione

Investimenti in attività extra-agricole

 

Costituzione di associazioni di produttori

 

LEADER

Zone montane:

 

Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

 

Interventi agroambientali e climatici

 

Cooperazione

 

Investimenti in immobilizzazioni materiali

 

Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese nelle zone rurali

 

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

 

Allestimento di sistemi agroforestali

 

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

 

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

 

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

 

Costituzione di associazioni di produttori

 

LEADER

Filiere corte:

 

Cooperazione

 

Costituzione di associazioni di produttori

 

LEADER

 

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

 

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

 

Investimenti in immobilizzazioni materiali

 

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

 

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

Donne nelle zone rurali;

 

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

 

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

 

Investimenti in immobilizzazioni materiali

 

Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

 

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

 

Cooperazione

 

LEADER

Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi nonché biodiversità:

 

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

 

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

 

Investimenti in immobilizzazioni materiali

 

Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ed eventi catastrofici introduzione di adeguate misure di prevenzione

 

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

 

Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

 

Pagamenti agro-climatico-ambientali

 

Agricoltura biologica

 

Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque

 

Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici (biodiversità)

 

Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta

 

Cooperazione

 

Gestione del rischio


ALLEGATO V

CONDIZIONALITÀ EX ANTE PER LO SVILUPPO RURALE

1.   CONDIZIONALITÀ CONNESSE ALLE PRIORITÀ

Priorità dell'UE per lo SR/RDC Obiettivo tematico (OT)

Valutazione ex ante

Criteri di adempimento

Priorità SR 3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi inerenti all'agricoltura

OT 5: promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione e la gestione dei rischi

3.1.

Prevenzione e gestione dei rischi: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento al cambiamento climatico.

È stata predisposta una valutazione nazionale o regionale dei rischi recante i seguenti elementi:

la descrizione di processi, metodologie, metodi e dati non sensibili utilizzati nelle valutazioni dei rischi nonché dei criteri di definizione delle priorità di investimento basati sui rischi;

la descrizione di scenari monorischio e multirischio;

la considerazione di eventuali strategie nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici.

Priorità SR 4: preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi relativi all'agricoltura e alle foreste

4.1

Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA): sono state adottate a livello nazionale le norme per mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Le BCAA sono state definite nella legislazione nazionale e specificate nei programmi;

OT 5: promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione e la gestione dei rischi

4.2.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari: sono stati definiti a livello nazionale i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, articolo 28, del presente regolamento.

i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, del presente regolamento sono specificati nei programmi;

OT 6: preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse

4.3

Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: sono stati stabiliti a livello nazionale i pertinenti requisiti obbligatori ai fini dell'articolo 28 del presente regolamento.

i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale sono specificati nei programmi.

Priorità SR 5: incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

OT 4: incentivare il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori

OT 6: Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso sostenibile delle risorse

5.1

Efficienza energetica: Realizzazione di azioni volte a promuovere il miglioramento efficace in termini di costi dell'efficienza negli usi finali dell'energia e investimenti efficaci in termini di costi nell'efficienza energetica in sede di costruzione o di ristrutturazione degli edifici.

Le azioni sono:

misure che garantiscono requisiti minimi relativi alla prestazione energetica nell'edilizia in linea con gli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

misure necessarie per istituire un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici conformemente all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE;

misure per garantire la pianificazione strategica sull'efficienza energetica, conformemente all'articolo 3 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

misure conformi all'articolo 13 della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici per garantire che i clienti finali ricevano contatori individuali, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.

5.2

Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi.

Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione;

5.3

Energie rinnovabili realizzazione di azioni volte a promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili (4).

Esistenza di regimi di sostegno trasparenti, accesso prioritario alle reti o accesso garantito e priorità in materia di dispacciamento, nonché norme standard rese pubbliche in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/28/CE;

lo Stato membro ha adottato un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili conformemente all'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE.

Priorità SR 6: promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

OT 2: Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime (obiettivo banda larga)

6.

Infrastruttura di reti di nuova generazione): esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili.

Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga:

un piano di investimenti in infrastrutture basato su un'analisi economica che tiene conto dell'infrastruttura pubblica e privata esistente e degli investimenti pianificati;

modelli di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro;

misure per stimolare gli investimenti privati.


(1)  Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (GU L 153del 18.6.2010, pag. 13)

(2)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(3)  Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64).

(4)  Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).


ALLEGATO VI

ELENCO INDICATIVO DI MISURE AVENTI RILEVANZA PER UNA O PIÙ DELLE PRIORITÀ DELL'UNIONE IN MATERIA DI SVILUPPO RURALE

 

Misure di particolare rilevanza per diverse priorità dell'Unione

Articolo 15

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

Articolo 17

Investimenti in immobilizzazioni materiali

Articolo 19

Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

Articolo 35

Cooperazione

Articoli 42 - 44

LEADER

 

Misure di particolare rilevanza per la promozione del trasferimento di conoscenze e dell'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

Articolo 14

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

Articolo 26

Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.

 

Misure di particolare rilevanza per il potenziamento della competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e della redditività delle aziende agricole

Articolo 16

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

 

Misure di particolare rilevanza per la promozione dell'organizzazione della filiera agroalimentare e della gestione dei rischi inerenti all'agricoltura

Articolo 18

Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione

Articolo 24

Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Articolo 27

Costituzione di associazioni di produttori

Articolo 33

Benessere degli animali

Articolo 36

Gestione del rischio

Articolo 37

Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

Articolo 38

Fondi di mutualizzazione per le epizoozie e le fitopatie e per le emergenze ambientali

Articolo 39

Strumento di stabilizzazione del reddito

 

Misure di particolare rilevanza per la salvaguardia, il ripristino e la valorizzazione degli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste

nonché

per la promozione dell'uso efficiente delle risorse e del passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

Articolo 21, paragrafo 1, lettera a)

Forestazione e imboschimento

Articolo 21, paragrafo 1, lettera b)

Allestimento di sistemi agroforestali

Articolo 21, paragrafo 1, lettera d)

Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale nonché la mitigazione dei potenziali ecosistemi forestali

Articolo 28

Pagamenti agro-climatico-ambientali

Articolo 29

Agricoltura biologica

Articolo 30

Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua

Articoli 31-32

Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

Articolo 34

Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia delle foreste

 

Misure di particolare rilevanza per la promozione dell'inclusione sociale, della riduzione della povertà e dello sviluppo economico nelle zone rurali

Articolo 20

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

Articoli 42 - 44

LEADER


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