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Document 32005R0425

Regolamento (CE) n. 425/2005 della Commissione, del 15 marzo 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei paesi e territoriTesto rilevante ai fini del SEE

OJ L 69, 16.3.2005, p. 3–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M, 6.10.2006, p. 226–228 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2014; abrogato da 32013R0576

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/425/oj

16.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 69/3


REGOLAMENTO (CE) N. 425/2005 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei paesi e territori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (1), in particolare gli articoli 10 e 21,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce un elenco di paesi terzi e territori in provenienza dai quali possono essere autorizzati movimenti di animali da compagnia verso la Comunità, purché vengano rispettate determinate condizioni.

(2)

Il regolamento (CE) n. 998/2003, quale modificato dal regolamento (CE) n. 592/2004 della Commissione (2), ha stabilito un elenco provvisorio di paesi terzi. Tale elenco comprende i paesi e territori esenti dalla rabbia e i paesi per i quali è stato stimato che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità, a seguito di movimenti in provenienza dal loro territorio, non è superiore al rischio associato ai movimenti tra Stati membri.

(3)

Da informazioni fornite da Taiwan, sembra che Taiwan sia indenne dalla rabbia e che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità, a seguito di movimenti di animali da compagnia in provenienza da Taiwan, non sia superiore al rischio associato ai movimenti fra gli Stati membri. Occorre pertanto includere Taiwan nell’elenco dei paesi e territori di cui al regolamento (CE) n. 998/2003.

(4)

A fini di chiarezza occorre sostituire tale elenco dei paesi e territori nella sua totalità.

(5)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2054/2004 della Commissione (GU L 355 dell’1.12.2004, pag. 14).

(2)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 7.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI

PARTE A

IE

Irlanda

MT

Malta

SE

Svezia

UK

Regno unito

PARTE B

Sezione 1

a)

DK —

Danimarca, comprese GL — Groenlandia e FO — Færøer;

b)

ES —

Spagna, compresi il territorio continentale, le isole Baleari e le isole Canarie, Ceuta e Melilla;

c)

FR —

Francia, compresa GF — Guiana francese, GP — Guadalupa, MQ — Martinica e RE — Riunione;

d)

GI —

Gibilterra;

e)

PT —

Portogallo, compresi il territorio continentale, le isole Azzorre e le isole di Madera;

f)

Stati membri diversi da quelli di cui alla parte A e alle lettere a), b), c) ed e) della presente sezione.

Sezione 2

AD

Andorra

CH

Svizzera

IS

Islanda

LI

Liechtenstein

MC

Monaco

NO

Norvegia

SM

San Marino

VA

Stato della Città del Vaticano

PARTE C

AC

Isola dell’Ascensione

AE

Emirati Arabi Uniti

AG

Antigua e Barbuda

AN

Antille olandesi

AU

Australia

AW

Aruba

BB

Barbados

BH

Bahrein

BM

Bermuda

CA

Canada

CL

Cile

FJ

Figi

FK

Isole Falkland

HK

Hong Kong

HR

Croazia

JM

Giamaica

JP

Giappone

KN

Saint Kitts e Nevis

KY

Isole Cayman

MS

Montserrat

MU

Maurizio

NC

Nuova Caledonia

NZ

Nuova Zelanda

PF

Polinesia francese

PM

Saint Pierre e Miquelon

RU

Federazione russa

SG

Singapore

SH

Sant’Elena

TW

Taiwan

US

Stati Uniti d’America

VC

Saint Vincent e Grenadine

VU

Vanuatu

WF

Wallis e Futuna

YT

Mayotte»


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