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Document 52007DC0127
Communication from the Commission - Follow-up to the Green Paper 'European Transparency Initiative' {SEC(2007) 360}
Comunicazione della Commissione - Seguito del Libro Verde "Iniziativa europea per la trasparenza" {SEC(2007) 360}
Comunicazione della Commissione - Seguito del Libro Verde "Iniziativa europea per la trasparenza" {SEC(2007) 360}
/* COM/2007/0127 def. */
Comunicazione della Commissione - Seguito del Libro Verde "Iniziativa europea per la trasparenza" {SEC(2007) 360} /* COM/2007/0127 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 21.3.2007 COM(2007) 127 definitivo COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Seguito del Libro verde "Iniziativa europea per la trasparenza" {SEC(2007) 360} COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Seguito del Libro verde "Iniziativa europea per la trasparenza" 1. INTRODUZIONE Il 3 maggio 2006 la Commissione ha adottato un Libro verde[1] al fine di promuovere la cosiddetta "Iniziativa europea per la trasparenza''[2] (IET). L'obiettivo del Libro verde era avviare un'ampia consultazione pubblica sui seguenti aspetti fondamentali dell'IET: - l'esigenza di un quadro più strutturato per le attività dei rappresentanti di interessi (lobbisti); - feedback sulle norme minime della Commissione in materia di consultazione[3] ("norme per la consultazione" ); - divulgazione obbligatoria delle informazioni sui beneficiari dei fondi UE erogati nell'ambito della gestione concorrente. Da maggio ad agosto 2006 la Commissione ha condotto una consultazione ampia e approfondita, ricorrendo in particolare ad una consultazione aperta tramite internet. Inoltre, le rappresentanze della Commissione hanno organizzato riunioni di consultazione in diversi Stati membri. Nel giungo 2006, il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha tenuto un'audizione cui hanno partecipato oltre 60 gruppi di interesse europei e altre parti interessate e che ha fornito un'altra preziosa occasione per uno scambio di vedute sulle proposte della Commissione[4]. In risposta alla consultazione via internet, la Commissione ha ricevuto contributi da 160 parti interessate, tra cui figuravano alcuni Stati membri dell'UE, gruppi di interesse del settore privato, ONG e numerosi cittadini privati. Oltre alle organizzazioni europee hanno partecipato al processo di consultazione anche le organizzazioni regionali e nazionali. In conformità con le norme della Commissione in materia di consultazione, tutti i contributi sono stati pubblicati sul sito web della consultazione IET[5]. Per quanto riguarda il contributo degli organi consultivi dell'UE, sia il Comitato economico e sociale europeo[6] che il Comitato delle regioni[7] hanno formulato un parere sul Libro verde della Commissione. Il Libro verde della Commissione ha suscitato un forte interesse da parte dell'opinione pubblica. Il sito web della consultazione IET ha registrato ogni mese diverse migliaia di visite. Attraverso la presente comunicazione, la Commissione intende ora rispondere alle argomentazioni formulate nell'ambito del processo di consultazione e decidere in merito alle misure da adottare in seguito al Libro verde. 2. FEEDBACK E MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO 2.1. Rappresentanza degli interessi (lobbismo) 2.1.1. Approccio generale, terminologia e portata In linea generale, l'opportunità di discutere il tema della rappresentanza degli interessi a livello europeo è stata accolta favorevolmente, sebbene diversi partecipanti al processo di consultazione abbiano espresso una parere critico riguardo all'utilizzo del termine "lobbismo" da parte della Commissione per descrivere tale fenomeno. È pertanto opportuno ricordare che la definizione del termine "lobbismo" data dalla Commissione non implicava alcun giudizio negativo. Il lobbismo veniva descritto come il complesso delle "attività svolte al fine di influenzare l’elaborazione delle politiche e il processo decisionale delle istituzioni europee". La Commissione ha esplicitamente sottolineato l'utilità e la legittimità delle attività di lobbismo nei sistemi democratici. Il nuovo registro della Commissione (vedi in appresso) sarà tuttavia denominato "Registro dei rappresentanti di interessi". Le società di consulenza in materia di affari pubblici, le lobby aziendali (rappresentanti “interni”), le ONG, i centri di studi, le associazioni di categoria e gli studi legali saranno invitati a registrarsi e potranno indicare la loro categoria di appartenenza. 2.1.2. Proposte del Libro verde Nel suo Libro verde sulla IET, la Commissione ha proposto un nuovo quadro per le attività di lobbismo basato sui seguenti elementi: - un sistema di registrazione su base volontaria, con incentivi per incoraggiare i lobbisti a registrarsi. Gli incentivi comprenderebbero ad esempio la segnalazione automatica delle consultazioni su temi di noto interesse per i lobbisti; - un codice di condotta comune per tutti i lobbisti, o perlomeno una serie di requisiti minimi comuni; - un sistema di controllo e di sanzioni da applicare in caso di registrazione errata e/o di violazione del codice di condotta. 2.1.3. Registro dei rappresentanti di interessi Numerosi contributi approvavano la creazione di un registro su base volontaria. Tuttavia, molti dei soggetti consultati, in particolare le ONG, auspicavano un sistema obbligatorio come unico metodo per garantire la piena trasparenza. Per la Commissione, garantire la piena trasparenza significa innanzitutto assicurare la copertura il più ampia possibile dell'intero spettro di rappresentanti di interessi europei. A tal fine, la Commissione ha proposto un approccio volontario basato sugli incentivi. I lobbisti che registrano determinate informazioni riguardo alle loro attività avrebbero la possibilità di indicare i loro interessi specifici e verrebbero, in cambio, informati in caso di previste consultazioni relative a tali interessi. È stato osservato che, come incentivo alla registrazione volontaria, questo approccio risulta ancora parzialmente insufficiente. Nell'ambito del processo di consultazione sembrerebbe che il sistema di segnalazione automatica non fornirebbe probabilmente un incentivo sufficiente a registrarsi, in particolare per i gruppi di interesse con sede a Bruxelles che seguono quotidianamente le attività della Commissione. È quindi opportuno aggiungere un ulteriore incentivo al sistema, che contribuirebbe nel contempo a rafforzare l'applicazione e il controllo dell'applicazione dell'attuale politica della Commissione in materia di consultazione (vedi anche capitolo 2.2.). Le norme sulla consultazione elaborate dalla Commissione prevedono che le parti interessate che intendono formulare osservazioni nell'ambito di consultazioni via internet siano disposte a fornire alla Commissione e all'opinione pubblica in generale informazioni riguardanti i loro obiettivi e la loro struttura. La politica dichiarata della Commissione è che "ove queste informazioni non vengano fornite, si considererà che i commenti formulati rappresentino contributi individuali" [8] . La Commissione intende pertanto integrare il registro volontario con un nuovo modello standard per le consultazioni via internet. Le organizzazioni che presentano i loro contributi nell'ambito di una tale consultazione saranno sistematicamente invitate a utilizzare il registro per dichiarare chi rappresentano e descrivere la loro missione e il proprio sistema di finanziamento. La giustificazione di tale approccio è che disporre di informazioni sufficienti sulle organizzazioni che partecipano ad una consultazione rappresenta chiaramente un requisito indispensabile per eseguire una valutazione valida della pertinenza e dell'utilità dei contributi che esse forniscono. Oltre a promuovere a livello generale la trasparenza, il nuovo sistema contribuirà anche a realizzare gli obiettivi dell'iniziativa della Commissione intitolata "legiferare meglio". Le consultazioni aperte che coinvolgono le parti interessate costituiscono strumenti essenziali per eseguire la valutazione dell'impatto e rafforzare il processo di elaborazione delle politiche basato sulla conoscenza. Per quanto riguarda la pubblicazione dei dati finanziari richiesta per registrarsi, la Commissione ritiene necessario e commisurato chiedere ai candidati di dichiarare i pertinenti dati di bilancio indicando i principali clienti e/o le fonti di finanziamento. L'obiettivo principale della descrizione delle modalità di finanziamento dei rappresentanti di interessi è garantire che le istanze decisionali e l'opinione pubblica possano identificare e valutare i principali fattori propulsori che sono alla base di una determinata attività di lobbismo. In linea con l'approccio di autoregolamentazione, spetterà a chi si registra fornire un calcolo preciso e obiettivo delle proprie fonti di finanziamento e rendere noti i relativi meccanismi. Sulla base di tali informazioni, la Commissione applicherà i seguenti criteri minimi per valutare se i dati forniti sono sufficienti per potersi registrare: - le società di consulenza specializzate e gli studi legali che svolgono attività di lobbismo presso le istituzioni dell'UE devono dichiarare il fatturato generato da tali attività e indicare il peso relativo dei singoli clienti; - i lobbisti "interni" e le associazioni di categoria che si occupano di lobbismo devono formulare una stima dei costi associati all'attività diretta di lobbismo presso le istituzioni dell'UE; - le ONG ed i centri di studi devono fornire il bilancio complessivo e indicare la ripartizione delle principali fonti di finanziamento (importo e provenienza dei finanziamenti pubblici, donazioni, quote associative, ecc.). Il regolamento 1367/2006 sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus stipula che le ONG (che soddisfano una serie di requisiti specifici) saranno legittimate a richiedere una revisione interna di taluni atti adottati nel quadro della legislazione ambientale. Come eventuale ulteriore incentivo a registrarsi, la Commissione valuterà pertanto in quale misura il futuro registro possa fungere da strumento per individuare le ONG che hanno diritto ad avviare una tale procedura (ad esempio e.g. sotto forma di riconoscimento preventivo). 2.1.4. Codice di condotta Il Libro verde stabiliva che i candidati devono "sottoscrivere un codice di condotta , che verrebbe applicato in maniera credibile e trasparente". Il problema delle modalità di elaborazione di tale codice e di controllo pratico dell'applicazione dello stesso non è stato affrontato in dettaglio. Si è discusso se un sistema comune volontario, sviluppato e controllato dagli stessi lobbisti (e basato anche sull'imposizione di sanzioni), possa rappresentare un'opzione migliore. Tuttavia, le risposte al Libro verde indicano che sarebbe alquanto difficile riunire tutte le parti della comunità di lobbisti nell'ambito di un tale esercizio, soprattutto per quanto riguarda la cooperazione tra il settore privato e le ONG. È chiaro che la Commissione sarà sempre responsabile della serietà delle sue relazioni con i rappresentanti di interessi esterni. Pertanto, è difficile prevedere che la Commissione possa delegare ad organi esterni la responsabilità della definizione e del controllo del codice di condotta. L'autoregolamentazione dei lobbisti non viene considerata come un'opzione valida. La Commissione dovrebbe invece rivedere e aggiornare gli attuali requisiti minimi adottati nel 1992. Il contenuto di un tale codice aggiornato verrebbe discusso insieme alle parti interessate. In linea con l'esempio dato dal Parlamento europeo, i lobbisti che desiderano figurare nel nuovo registro dovrebbero sottoscrivere il codice. Va da sé che tutte le parti interessate devono fornire dati fattuali precisi ai fini della registrazione. I candidati che inviano informazioni imprecise saranno invitati, possibilmente per via ufficiale, a correggerle. In casi eccezionali la Commissione può radiare dal registro i lobbisti che forniscono informazioni errate. Una procedura analoga verrebbe applicata in caso di presunta violazione del codice di condotta. 2.1.5. Eventuale cooperazione interistituzionale Numerosi partecipanti alla consultazione sul Libro verde riguardante l'IET si sono pronunciati a favore di un approccio interistituzionale al lobbismo ed hanno invocato un futuro registro e codice di condotta comune per la Commissione e, perlomeno, il Parlamento europeo. La Commissione condivide pienamente questa opinione e ritiene che una registrazione a livello interistituzionale fornirebbe maggiori incentivi alle parti interessate a registrarsi. La Commissione invita pertanto il Parlamento europeo, il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo a valutare la possibilità di una più stretta collaborazione in questo settore. 2.1.6. Calendario e revisione La Commissione ritiene che le nuove misure descritte nella presente comunicazione forniranno un quadro equilibrato e proporzionato che contribuisce a rafforzare la trasparenza delle attività di lobbismo. Prima dell'estate del 2007 la Commissione avvierà delle discussioni con le parti interessate su un codice di condotta comune e inaugurerà il registro dei rappresentanti di interessi nella primavera del 2008. Successivamente, i servizi della Commissione riceveranno alcuni orientamenti su come promuovere attivamente la registrazione e gestire i rapporti con i rappresentanti di interessi non registrati. Nella primavera del 2009 la Commissione eseguirà una revisione per verificare se il nuovo sistema abbia prodotto i risultati auspicati, anche dal punto di vista della copertura del gruppo target da registrare. In caso di esito negativo, si potrebbero prendere in considerazione misure più rigorose, ad esempio facendo ricorso alla registrazione obbligatoria e all'obbligo di informazione. 2.2. Norme in materia di consultazione Sono pervenuti oltre 100 contributi[9] sul capitolo del Libro verde dedicato alle "norme minime". La maggior parte di essi proveniva dai gruppi di interesse aziendale e dalle ONG. A livello generale, i partecipanti alla consultazione hanno salutato con favore le norme della Commissione in materia di consultazione e l'impegno di quest'ultima a migliorare i propri processi di consultazione. Nel contempo, essi hanno segnalato una serie di carenze nell'applicazione di tali norme. In particolare, si lamenta che non viene spiegato in maniera sufficiente come e in quale misura la Commissione ha preso in considerazione i contributi e che non è stato osservato il termine minimo di otto settimane previsto per le consultazioni pubbliche aperte (ad esempio, laddove il periodo comprendeva un'importante festività). È stato inoltre osservato che le consultazioni mirate non erano impostate sempre in maniera sufficientemente equilibrata tra i vari settori interessati. Sebbene allo stadio attuale non si intenda rivedere il contenuto delle norme sulla consultazione[10], è opportuno rafforzare la loro applicazione per aumentare ulteriormente il livello generale di qualità delle consultazioni della Commissione. Tale rafforzamento dell'applicazione punterà, in particolare, a migliorare il feedback, a sviluppare un approccio più coordinato alla consultazione e salvaguardare il pluralismo delle opinioni e degli interessi espressi nell'ambito delle consultazioni. Tale approccio contribuirà inoltre a migliorare la qualità delle valutazioni d'impatto eseguite dalla Commissione, concorrendo in tal modo ad attuare la politica della Commissione intitolata "legiferare meglio". La Commissione porrà pertanto un maggiore accento sui seguenti aspetti: - formazione e adeguati interventi di sensibilizzazione del personale; - condivisione delle informazioni e delle migliori pratiche tra le Direzioni Generali in materia di consultazione delle parti interessate; - revisione degli orientamenti pratici per la consultazione delle parti interessate; - creazione di un nuovo modello standard di consultazione per migliorare la coerenza delle consultazioni pubbliche aperte. In seguito all'attuazione e al collaudo di queste nuove misure, la Commissione intende sottoporre la sua politica di consultazione ad una valutazione esterna. 2.3. Pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei fondi UE 2.3.1. Il processo legislativo La pubblicazione del Libro verde sulla trasparenza ha innescato un'intensa copertura mediatica della questione della pubblicazione delle informazioni sui beneficiari di fondi nell'ambito della gestione concorrente. Ciò ha permesso alla Commissione di avviare un dibattito costruttivo con gli Stati membri, il Parlamento, i rappresentanti di interessi e le organizzazioni della società civile, dal quale è emerso un ha consenso sull'opportunità di pubblicare i dati in questione. La Commissione è stata molto incoraggiata dal fatto che diversi Stati membri abbiano rinunciato alla loro opposizione esplicita a favore di una cooperazione con la Commissione in questo settore, contribuendo in tal modo alla rapida adozione del requisito di base per l'introduzione del sistema, ossia all'integrazione di tale requisito nel regolamento finanziario, che era sottoposto alla sua prima revisione triennale dopo la sua entrata in vigore nel 2003. L'allegato contiene una descrizione delle modifiche dei diversi atti giuridici in questione. 2.3.2. Attuazione pratica L'introduzione delle disposizioni nella pertinente legislazione rappresenta soltanto il primo passo in quella che sarà inevitabilmente un'impresa complessa, che richiede una notevole cooperazione con un'ampia gamma di organismi esecutivi nell'UE nonché un approccio graduale. Alcune osservazioni formulate nell'ambito del processo di consultazione sul Libro verde citano l'opportunità di istituire una base dati centralizzata e consultabile, gestita dalla Commissione e contenente tutte le pertinenti informazioni sui beneficiari. Tuttavia, in pratica i dati sui beneficiari vengono raccolti dagli organismi esecutivi negli Stati membri ai quali viene delegata la gestione. Nel settore degli aiuti diretti nell'ambito della PAC e delle misure di mercato i dati vengono inviati alla Commissione sotto la responsabilità di tali enti e la Commissione non ha alcun modo di controllare l'affidabilità di tutti i dati ricevuti. Tuttavia, la Commissione ha appena adottato una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per obbligare gli Stati membri a pubblicare tali dati, ivi compresi quelli relativi alla spesa per lo sviluppo rurale. Nel settore dei Fondi strutturali il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e sul Fondo di Coesione, affida esplicitamente agli Stati membri la responsabilità della raccolta e pubblicazione dei dati sui beneficiari, mentre la Commissione non riceve neanche le serie di dati pertinenti. Inoltre, la Commissione è attivamente impegnata a ottenere una "dichiarazione d'affidabilità" positiva da parte della Corte dei conti europea, come previsto dall'articolo 248 CE. Ciò richiede un serio sforzo da parte della Commissione, in particolare per quanto riguarda la gestione diretta. Tuttavia, anche gli Stati membri dovranno svolgere un ruolo fondamentale per far fronte alle carenze segnalate dalla Corte nel settore della gestione concorrente. La Commissione sottolinea pertanto l'importanza della responsabilità degli Stati membri in termini di attuazione delle misure nel quadro della gestione concorrente. Per raggiungere l'obiettivo di pubblicare i dati a partire dal 2008, la soluzione migliore sembrerebbe pertanto quella di adottare la seguente procedura, in collaborazione con il garante europeo della protezione dei dati: Fase 1: Pubblicare i dati nella loro forma attuale In conformità con le disposizioni del regolamento finanziario modificato e con la legislazione specifica applicabile al settore, gli Stati membri che non hanno ancora provveduto in tal senso forniranno un accesso pubblico ai dati, attraverso siti web nazionali e tutti gli altri mezzi che essi ritengono opportuni, in relazione a tutti i programmi di gestione concorrente. La Commissione ospiterà un portale web centrale con link con i pertinenti siti web negli Stati membri. Il sito sarà a sua volta collegato con il sito web sui fondi UE nell'ambito della gestione diretta creato dalla Commissione nel 2006. Ciò garantirà un trattamento equo tra i programmi di gestione diretta e i programmi di gestione concorrente. Fase 2: Garantire la comparabilità e la "reperibilità" dei dati La Commissione riconosce appieno l'esigenza di dati reperibili e comparabili e, come passo successivo, proporrà nell'autunno del 2007 un metodo comune per la pubblicazione dei dati sulla gestione concorrente, per consentire alle parti interessate di eseguire analisi coerenti in tutta l'UE, accedendo ai dati pubblicati dagli Stati membri attraverso il portale centrale della Commissione. Il metodo comune terrà conto delle specificità dei vari programmi. 3. CONCLUSIONI Come seguito al suo Libro verde sulla "Iniziativa europea per la trasparenza", la Commissione provvederà a: - creare e introdurre nella primavera del 2008 un nuovo registro su base volontaria per i rappresentanti di interessi dotato di una funzione di "segnalazione" (l'attuale base dati CONECCS sarà sostituita); - aumentare la trasparenza attraverso un'applicazione rafforzata delle norme della Commissione in materia di consultazione ricorrendo, in particolare, ad un sito web standard per le consultazioni via internet e ad un meccanismo di controllo dei partecipanti. Tale strumento sarebbe collegato al registro; - elaborare un codice di condotta da discutere insieme alle parti interessate nel 2007. Il codice rappresenterà un requisito per l'iscrizione nel registro e sarà controllato dalla Commissione; - rafforzare l'applicazione delle norme della Commissione in materia di consultazione mediante una serie di misure pratiche interne (vedi sezione 2.2.); - perseguire e attuare la propria politica sulla pubblicazione delle informazioni sui beneficiari dei fondi UE. ALLEGATO Beneficiari dei fondi UE – modifica degli atti giuridici 1. Modifica del regolamento finanziario Il regolamento n. 1995/2006, che modifica il regolamento finanziario n. 1605/2002, recita nella sua introduzione: "considerando quanto segue: (6) Al fine di assicurare la trasparenza nell'utilizzazione di fondi provenienti dal bilancio, occorre rendere disponibili le informazioni sui beneficiari di detti fondi entro determinati limiti necessari per proteggere interessi legittimi pubblici e privati e tenendo conto delle specificità della campagna agraria del Fondo europeo agricolo di garanzia." L'aggiunta di un nuovo paragrafo 3 all'articolo 30 richiede la pubblicazione di informazioni sui beneficiari nel quadro delle diverse modalità di gestione dei programmi: "La Commissione mette a disposizione … le informazioni sui beneficiari dei fondi siano fornite da entità cui siano stati delegati compiti di esecuzione del bilancio secondo altre modalità di gestione. Tali informazioni sono messe a disposizione nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza, in particolare la tutela dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, e dei requisiti in materia di sicurezza, nel rispetto delle specificità di ciascuna delle modalità di gestione di cui all'articolo 53 e se del caso in conformità delle pertinenti normative settoriali." Un nuovo articolo 53 ter stabilisce la frequenza della pubblicazione e precisa che gli accordi pratici devono essere definiti dagli Stati membri nell'ambito della normativa settoriale pertinente: "Articolo 53 ter 1. Quando la Commissione esegue il bilancio mediante gestione concorrente, le funzioni d'esecuzione del bilancio sono delegate agli Stati membri. Questo metodo si applica, in particolare, alle azioni di cui ai titoli I e II della parte seconda. 2. Fatte salve disposizioni complementari previste dalla normativa settoriale pertinente e per assicurare, nella gestione concorrente, che i fondi siano utilizzati secondo le regole ed i principi previsti, gli Stati membri (…) (d) garantire, attraverso la normativa settoriale pertinente e in conformità dell'articolo 30, paragrafo 3, una corretta pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di fondi provenienti dal bilancio." In base ad una specifica disposizione transitoria, i beneficiari di aiuti a valere sul Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) verranno resi noti soltanto a partire dai pagamenti a carico del bilancio 2008: "Articolo 181 4. L'articolo 30, paragrafo 3 si applica al fondo menzionato all'articolo 148, paragrafo 1, per la prima volta in relazione ai pagamenti a carico del bilancio 2008." 2. Normativa settoriale 2.1. Fondo europeo per la pesca (FEP) Il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al FEP è stato adottato il 27 luglio 2006. L'obbligo dell'autorità di gestione di curare la pubblicazione di un elenco di beneficiari, delle denominazioni delle operazioni e dell'importo dei finanziamenti pubblici assegnati alle singole operazioni è chiaramente menzionato nel progetto di regolamento di applicazione (articolo 31), che dovrebbe essere adottato dalla Commissione entro la fine di marzo 2007. Tuttavia, vi è già l'accordo politico degli Stati membri in seno al comitato FEP. 2.2. Fondi strutturali – FERS, Fondo sociale europeo e Fondo di coesione Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio reca disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione. L'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che fissa le modalità di applicazione del regolamento del Consiglio in relazione ai tre fondi, stabilisce che l’autorità di gestione è responsabile della " pubblicazione, elettronica o in altra forma, dell’elenco dei beneficiari, delle denominazioni delle operazioni e dell’importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni. I nomi dei partecipanti a un’operazione dell’FSE non vengono indicati ." 2.3. Politica agricola comune (aiuti diretti e misure di mercato; sviluppo rurale) Il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, relativo al finanziamento della politica agricola comune in termini di pagamenti diretti, misure di mercato e sviluppo rurale, è stato appena adottato dalla Commissione al fine di includere una disposizione che rende obbligatoria la pubblicazione dei nomi dei beneficiari. Una volta approvato dal Consiglio, il regolamento dovrà essere integrato dalle pertinenti norme di attuazione. SCHEDA DI INCIDENZA SUL BILANCIO (vedi articolo 16 del regolamento interno) SETTORE: COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE ATTIVITÀ: RELAZIONI CON LA SOCIETÀ CIVILE, TRASPARENZA ED INFORMAZIONE | PROGRAMMA DI LAVORO PER L'ESERCIZIO: 2007-2008 | 1. LINEA DI BILANCIO E DENOMINAZIONE - 25.02.04.02 Pubblicazioni di carattere generale - e una linea di bilancio per gli agenti contrattuali e gli ausiliari. 2. BAS E GIURIDICA Compiti derivanti dalle prerogative della Commissione sul piano istituzionale. 3. DATI GLOBALI IN CIFRE PER L'ESERCIZIO (IN EURO) ◘ 3.A – Esercizio in corso: 2007 SI | Stanziamento iniziale per l’esercizio (bilancio) | 2 200 000 | Storni | --- | Stanziamenti supplementari | --- | Stanziamento totale | 2 200 000 | Stanziamenti già riservati da un altro programma di lavoro | 2 200 000 (POP 2007) | Saldo disponibile | Importo per l'azione proposta | 75 000 (già compreso nel POP 2007) +300 000 | ◘ 3.b – Riporti SI | Riporti | --- | Stanziamenti già riservati da un altro programma di lavoro | --- | Saldo disponibile | --- | Importo per l'azione proposta | --- | ◘ 3.c – Prossimo esercizio: 2008 Importo da includere nella preparazione del PPB 2008 SI | Stanziamento iniziale per l’esercizio (bilancio) | PPB 2008 da preparare | Storni | Stanziamenti supplementari | Stanziamento totale | Stanziamenti già riservati da un altro programma di lavoro | Saldo disponibile | Importo per l'azione proposta | 450 000 | 4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE Il 3 maggio 2006 la Commissione ha adottato un Libro verde (COM(2006) 194) per promuovere la sua "Iniziativa europea per la trasparenza" (IET). L'obiettivo era avviare un'ampia consultazione pubblica, per valutare in particolare l'esigenza di un quadro più strutturato per le attività dei rappresentanti di interessi (lobbisti). In seguito a tale consultazione, la Commissione creerà un nuovo registro su base volontaria per i lobbisti, dotato di un sistema di segnalazione. Questa azione genera due tipi di costi: - Costi a valere sulla linea di bilancio 25.02.04.02 per finanziare la creazione del registro (su internet) e la sua manutenzione. - Costo di due agenti contrattuali di livello A. Si tratta di un costo aggiuntivo non ancora coperto dagli stanziamenti destinati al Segretariato generale. - Un agente per contribuire alle funzioni di progettazione, coordinamento e controllo del progetto generale - Un esperto per le tutte le funzioni informatiche associate al progetto. 5. MET ODO DI CALCOLO ADOTTATO (IN EURO) Personale | 2007 | 8 mesi | 2 agenti | 84 376 | 2008 | Anno intero | 2 agenti | 127 104 | 2009 | 1 per 6 mesi, 1 per 12 mesi | 95 328 | Preparazione e sviluppo del registro | 2007 | Analisi, documento di strategia, studio di fattibilità, ecc. 1 contratto | 75 000 | Sviluppo del modulo di gestione, modulo di divulgazione: prima fase | 300 000 | 2008 | Sviluppo seconda fase (compresa la creazione della versione 1 e la preparazione della versione 2: contratto | 450 000 | 2009 e after | Costi di manutenzione | 50 000 l'anno | TOTALE | Anno | Agenti | Sviluppo | 2007 | 84 376 | 375 000 | 2008 | 127 104 | 450 000 | 2009 | 95 328 | 50 000 | 6. SCADENZARIO DEI PAGAMENTI (IN EURO) Rubrica | Stanziamenti | Pagamenti | 2007 | 2008 | 25.02.04.02 | 2007 | 375 000 | 375 000 | 2008 | 450 000 | 450 000 | Total | 825 000 | 375 000 | 450 000 | Agenti | 2007 | 84 376 | 84 376 | 2008 | 127 104 | 127 104 | Total | 211 480 | 84 376 | 127 104 | Il fabbisogno di risorse umane e amministrative viene coperto attraverso lo stanziamento concesso al servizio di gestione nell'ambito della procedura annuale di assegnazione dei fondi. Poiché il bilancio 2007 e la strategia annuale (APS) 2008 sono già stati adottati, il nuovo fabbisogno di risorse umane dovrà essere coperto riassegnando o utilizzando gli stanziamenti esistenti per il personale esterno. [1] COM(2006) 194. [2] SEC(2005) 1300. [3] COM(2002) 704. [4] http://eesc.europa.eu/sco/events/11_07_06_trasparenza/minutes-en.pdf. [5] http://ec.europa.eu/trasparenza/eti/index_en.htm. [6] CESE 1373/2006. [7] CdR 235/2006. [8] COM(2002) 704. [9] I contributi sono riportati sul sito http://ec.europa.eu/comm/eti/contributions.htm [10] Fatte salve le eventuali misure necessarie per l'attuazione del regolamento 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.